72.2017.146
Complicità in ripetuta rapina (in parte tentata)
3 novembre 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2017.146
Lugano,
3 novembre 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 4
ACPR 3
patrocinato dalla MLaw RAAP 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 22.04.2017
al 09.06.2017 (49 giorni)
in esecuzione anticipata della
pena dal 10.06.2017
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 122/2017 del 10.08.2017 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. ripetuta
rapina aggravata, siccome commessa in banda e con arma pericolosa, in parte
tentata
per avere, al fine di commettere un furto, agendo in
banda composta da __________ e __________ (entrambi in attesa di estradizione
dall’Italia e oggetto di procedimento separato), __________ (pure in attesa di
estradizione dall’Italia e oggetto di procedimento separato) e __________
(latitante all’estero), ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di
sottrarre, denaro ai danni di distributori di benzina della zona di Confine,
con uso della violenza e della minaccia di un pericolo imminente alla vita e
all’integrità corporale delle addette alla cassa, facendo uso in particolare di
un taglierino,
e meglio per avere, nelle seguenti occasioni e
circostanze:
1.1 a __________ il
18.04.2017, ai danni del distributore __________, per conto dei __________,
funto da “staffetta” osservativa per consentire poi all’autore materiale __________
di portarsi in loco a bordo dello scooter Kymco targato __________ e, dopo aver
quest’ultimo minacciato le due commesse con il taglierino, sottratto dalla
cassa CHF 3'231.00 e Euro 11'459.00 per poi dileguarsi a piedi riparando in
Italia dove lo attendevano gli altri correi, ricavandone il IM 1 come compenso
per il ruolo svolto, Euro 300.00;
1.2. a __________ il
18.04.2017, ai danni del distributore __________ o __________, sempre per conto
dei __________ e nel summenzionato ruolo di “staffetta” osservativa, tentato di
sottrarre del denaro dalla cassa, desistendo però dall’intento per via
dell’ingente dispiegamento di polizia notato in loco, rientrando in Italia per
ricongiungersi coi __________ che però erano stati nel frattempo pure loro
fermati e controllati dai Carabinieri della zona;
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 140 cifra 1, 2 e 3 CPS, in rel. con l’art. 22 cpv. 1 CPS per quanto
riguarda il punto 1.2;
2. ripetuti
atti preparatori punibili di rapina
per aver preso, conformemente a un piano, concrete
disposizioni tecniche ed organizzative la cui natura ed estensione mostrano
ch’egli si accingeva a commettere delle rapine ai danni di distributori di
benzina della zona di confine nel __________,
e meglio per avere, sempre in correità con i due __________
di cui al punto uno, funto da “staffetta” osservativa con il veicolo Fiat Punto
targato __________ per verificare l’eventuale presenza di controlli o di
ostacoli, recandosi:
2.1 a __________ il
22.04.2017, entrando dal valico di __________ alle ore 10:36 facendo benzina al
distributore __________ per poi rientrare in Italia alle ore 10:43 raggiungendo
Fatti
i __________ in zona __________;
2.2 a __________
sempre il 22.04.2017, entrando dal valico di __________-__________ alle ore
11:51 dove veniva intercettato e fermato dalla Polizia cantonale per poi essere
posto in stato di arresto;
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 260bis cpv. 1 lett. d CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 15:24.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I Il
Presidente propone alle parti di modificare l’indicazione temporale del punto
1.1 in 29 marzo 2017, come risulta dagli atti d’inchiesta.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Considerandi
II Il
Presidente comunica alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento
giuridico dei fatti e meglio che l’imputazione di cui al punto 2 potrebbe
configurare il reato di rapina tentata.
Dà quindi loro facoltà di
esprimersi in proposito.
Il PP non ha opposizioni.
Il difensore si esprimerà in
arringa.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva
le seguenti conclusioni: fra le varie forme di frontalierato vi è purtroppo
anche il frontalierato del crimine. L’azienda __________ funge da impresa
generale, occupandosi di tutto quello che è necessario per commettere i crimini
sul nostro territorio. I __________ non sono sconosciuti alle nostre
latitudini, ma sono già stati qui per commettere delle truffe sull’oro e hanno
organizzato le rapine mentre erano in libertà provvisoria. Essi non mettevano
piede in Svizzera, sapendo di essere sotto sorveglianza per un procedimento
aperto nei loro confronti, ed è per quello che avevano bisogno di una staffetta
e hanno assunto IM 1, che ha funto allo scopo. Si sono occupati della fornitura
di tutto quello che era necessario. Ovviamente gli obiettivi sono i
distributori, perché sono i più facili, mancando in alcuni ancora la
videosorveglianza. Questi sono i personaggi che compongono la banda __________,
i quali trascinano nella loro operatività __________, __________ e IM 1, tutta
gente che è stata individuata grazie all’eccellente collaborazione tra la
nostra Polizia e i Carabinieri. I __________ non solo si procuravano
ciclomotori rubati, ma addirittura vi era un sistema molto sofisticato di
sostituzione di targhe; il veicolo Fiat compariva nelle immagini con targhe
diverse, che erano state sottratte nei parcheggi prima della frontiera, dalle
automobili di onesti lavoratori frontalieri. A livello organizzativo si erano
premurati di avere a disposizione tutto quanto necessario per evitare di essere
intercettati. Da parte della Polizia è stato necessario un lavoro enorme di
ricostruzione di tutte le fasi. Si tratta di una banda pericolosa, i __________
ne sanno molto di quello che succede alle nostre latitudini quando si viene
presi, ma hanno ricominciato subito ad organizzare rapine per interposta
persona. IM 1 è stato individuato, è stato accertato che era in combutta con i __________
ed è stato estradato dall’Italia. IM 1 ha cominciato ad ammettere solo man mano
che gli si contestavano i vari riscontri oggettivi. Egli era perfettamente
consapevole di quello che veniva a fare, il suo ruolo era quello di controllare
che non vi fossero controlli troppo assidui, per poi permettere agli autori
materiali di entrare e commettere la rapina. Si è potuto risalire a tutta la
banda e alla sua composizione, che era più che collaudata. I fatti sono
finalmente ammessi, anche se non si è trattato di una confessione spontanea e
trasparente sin dall’inizio.
Dal profilo della qualifica giuridica, ribadisce che sono date le
aggravanti della banda e dell’oggetto pericoloso. IM 1 sapeva che sarebbe stato
utilizzato un taglierino per commettere la rapina. Osserva di avere scelto la
via degli atti preparatori per il secondo episodio, siccome gli elementi erano
meno consistenti rispetto a quelli del primo episodio, ma si può trattare anche
di un tentativo, come proposto dalla Corte, siccome IM 1 era venuto esattamente
per fare quello che aveva fatto nell’occasione precedente.
A favore di IM 1 vi è la sua incensuratezza, ciò che però non
diminuisce la gravità degli atti da lui commessi. Si è prestato a commettere
rapine per denaro ed è deprecabile che una persona nelle sue condizioni, con un
lavoro che gli consentiva una vita dignitosa, sia sceso a patti con i __________
per commettere dei gravi reati su territorio straniero. La prognosi per IM 1
non può che essere infausta.
Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva
di 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi da espiare, l’espulsione dalla Svizzera per
12.
(dodici) anni e la confisca di tutto quanto sotto sequestro;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1 è il primo ad essere processato perché è il primo ad essere
stato arrestato, ma sicuramente è l’ultimo in ordine di importanza nella banda:
è l’ultimo per il ruolo marginale svolto al suo interno, è l’unico ad essere
incensurato ed è il più giovane. Egli è stato coinvolto da delinquenti
incalliti quali sono i __________ e gli autori materiali. IM 1 ha descritto __________
quale un tossicodipendente senza scrupoli e __________ come un malvivente,
personaggi che nulla hanno a che vedere con lui. La difesa chiede che IM 1
venga giudicato per quello che ha effettivamente fatto e per la sua colpa
effettiva, che è una colpa lieve, e non per le colpe estremamente più gravi
degli altri personaggi.
I fatti sono stati riassunti correttamente dal PP e corrispondono
alle ammissioni di IM 1. È vero che egli non ha confessato dall’inizio, ma
bisogna anche capirlo, egli è stato il primo ad essere arrestato e ha paura dei
__________, si tratta di una cosa più grossa di lui. È anche grazie alla sua
collaborazione che si è riusciti a ricostruire i fatti e riconoscere le persone
coinvolte.
Per quello che concerne la qualifica giuridica, la difesa ritiene
che l’episodio del 18 aprile non debba essere qualificato come tentativo di
rapina, ma quale semplice atto preparatorio. Ritiene inoltre che l’episodio del
punto 1.2 dell’atto d’accusa non costituisca né un tentativo di rapina, né un
atto preparatorio.
In merito alla rapina del 29 marzo non contesta che la stessa sia
stata commessa in banda. Per quello che concerne l’arma pericolosa, non
contesta che un taglierino possa costituire ai sensi della giurisprudenza
un’arma, ma bisogna contestualizzare qual è la minaccia concreta messa in opera
ai danni delle commesse. A tal proposito rileva che le stesse neppure si erano
accorte che __________ aveva un taglierino.
Per quanto attiene all’episodio del 18 aprile, rileva di non avere
capito la differenza con l’episodio del 22 aprile, essendo che a ben vedere il
secondo episodio è più grave del primo. Per l’episodio del 18 aprile osserva
che dell’autore materiale non vi è traccia, non si sa chi doveva essere e cosa
doveva fare. I Carabinieri stessi hanno trovato solo i due __________ e non
sappiamo cosa sarebbe successo se non vi fosse stata la Polizia presente al
valico per un’altra rapina in corso. Siamo nel campo delle pure ipotesi.
Possiamo quindi ammettere l’atto preparatorio, nel senso che ha passato il
confine per vedere se il valico fosse o meno presidiato, ma sicuramente non vi
è un tentativo. Rileva che per il tentativo l’esecuzione del reato deve essere
cominciata, mentre l’atto preparatorio è precedente, il reato come tale non è
ancora iniziato, ma siamo nella fase di pianificazione, organizzazione. La
rapina inizia solo quando l’autore materiale almeno varca il confine, entra
nella stazione di benzina. Agli atti, inoltre, non risulta che sia stato
trovato il taglierino in questi due episodi.
Per gli episodi del 22 aprile rileva che mentre i __________
trafficavano con le targhe IM 1 è andato a fare gasolio perché era in riserva e
questo non è un atto preparatorio, l’obiettivo non era quello di controllare se
il valico di __________ fosse presidiato, siccome questo valico principale è
sempre presidiato. L’atto preparatorio vi è solo per il punto 2.2 e non per il
punto 2.1 dell’atto d’accusa; il valico del __________, secondario,
effettivamente di solito non è presidiato.
Quanto alla determinazione della colpa, rileva che il ruolo di IM
1.
è assolutamente secondario e subordinato. Il suo compito era solo quello di
staffetta/osservatore e limitatamente al valico di confine, egli non ha fatto i
sopralluoghi alle stazioni di servizio. IM 1 non sapeva nemmeno quale fosse
l’obiettivo degli autori materiali, non ha partecipato all’organizzazione, non
ha procurato gli strumenti, non ha eseguito la rapina materialmente, neppure ha
preso parte alla spartizione, ha preso quello che gli hanno dato, senza neppure
sapere quale fosse la refurtiva. Si tratta di correità, ma siamo appena al di
sopra di quella che può essere una forma di complicità. I __________ hanno
fatto ben altro, hanno organizzato la rapina, hanno ingaggiato gli autori
materiali, hanno procurato gli strumenti e reclutato IM 1. Per il ruolo di IM 1
serviva la faccia da angelo, l’incensurato, l’onesto lavoratore, giovane, persona
che non ha motivo di destrare sospetto e che se viene fermata in dogana non ha
precedenti penali. È stato scelto proprio perché era immacolato e non ha nulla
a che fare con questi criminali.
Quanto alla commisurazione della pena rileva che la richiesta
dell’accusa è veramente eccessiva. È vero che si parte da un minimo edittale di
2.
anni e vi è un concorso con atti preparatori. La pena deve rimanere entro i
termini della sospensione condizionale parziale e deve quindi essere di due o
tre anni al massimo. IM 1 è incensurato in Svizzera e in Italia, è un onesto
lavoratore, con una situazione finanziaria difficile. La difesa ritiene giusta
la condanna di IM 1 a 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, di cui 2 (due) anni sospesi
condizionalmente, anche per un periodo di prova di 3 (tre) o 4 (quattro) anni,
e 6 (sei) mesi da espiare. Si tratta di un caso di espulsione obbligatoria. La
difesa chiede che l’espulsione sia limitata a 5 (cinque) anni. Non si oppone
alla confisca degli oggetti sotto sequestro, chiedendo unicamente la restituzione
degli effetti personali.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 22, 25, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 140, 260bis CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
complicità in ripetuta
rapina, in parte tentata
per avere intenzionalmente aiutato terze persone, tra loro
associate ad una banda intesa a commettere furti o rapine, a commettere,
rispettivamente tentare di commettere, un furto usando violenza contro una
persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità
corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio per avere,
1.1.1
a __________, il 29 marzo
2017, ai danni del distributore __________, funto da “staffetta” osservativa
per consentire all’autore materiale di portarsi in loco e, dopo avere
minacciato le due commesse con un taglierino, sottratto dalla cassa CHF
3'213.00 e EUR 11'459.00, per poi dileguarsi a piedi riparando in Italia, dove
lo attendevano gli altri, ricavandone IM 1 come compenso per il ruolo svolto
EUR 300.00;
1.1.2
a __________, il 18 aprile
2017, intenzionalmente aiutato, fungendo da “staffetta” osservativa, terze
persone a commettere una tentata rapina aggravata a danno dei distributori __________
o __________, piano non concretizzatosi in ragione dell’ingente dispiegamento
di Polizia notato in loco;
1.1.3
a __________, il 22 aprile
2017, intenzionalmente aiutato, fungendo da “staffetta” osservativa con il
veicolo __________ targato __________, terze persone a commettere una tentata
rapina aggravata a danno di un distributore di benzina, piano non concretizzatosi
in ragione dell’arresto di IM 1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto dalle
aggravanti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa e dall’imputazione di atti
preparatori punibili di rapina di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1
alla pena detentiva di 18
(diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art.
66a cpv. 1 lett. c CP.
5.
L’accusatrice privata ACPR
3.
è rinviata al competente foro civile.
6.
È ordinato il sequestro
conservativo dell’autovettura Fiat Punto grigia targata __________ a copertura
di tasse e spese.
7.
È ordinata la confisca di
telefoni, carte SIM e custodie.
8.
È ordinato il dissequestro
dei restanti oggetti sotto sequestro.
9.
La tassa di giustizia di
CHF 1'500.00 con motivazione scritta o di CHF 1’000.00 senza motivazione
scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
10.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 8'372.50
spese CHF 800.00
IVA (8%) CHF 733.80
totale CHF 9'906.30
10.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 9’906.30 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio federale di
Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 8'188.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 159.40
fr. 9'347.40
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