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Decisione

72.2017.146

Complicità in ripetuta rapina (in parte tentata)

3 novembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i __________ in zona __________;

2.2 a __________

sempre il 22.04.2017, entrando dal valico di __________-__________ alle ore

11:51 dove veniva intercettato e fermato dalla Polizia cantonale per poi essere

posto in stato di arresto;

fatti avvenuti: nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto:

dall’art. 260bis cpv. 1 lett. d CPS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 15:24.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

I Il

Presidente propone alle parti di modificare l’indicazione temporale del punto

1.1 in 29 marzo 2017, come risulta dagli atti d’inchiesta.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II Il

Presidente comunica alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento

giuridico dei fatti e meglio che l’imputazione di cui al punto 2 potrebbe

configurare il reato di rapina tentata.

Dà quindi loro facoltà di

esprimersi in proposito.

Il PP non ha opposizioni.

Il difensore si esprimerà in

arringa.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva

le seguenti conclusioni: fra le varie forme di frontalierato vi è purtroppo

anche il frontalierato del crimine. L’azienda __________ funge da impresa

generale, occupandosi di tutto quello che è necessario per commettere i crimini

sul nostro territorio. I __________ non sono sconosciuti alle nostre

latitudini, ma sono già stati qui per commettere delle truffe sull’oro e hanno

organizzato le rapine mentre erano in libertà provvisoria. Essi non mettevano

piede in Svizzera, sapendo di essere sotto sorveglianza per un procedimento

aperto nei loro confronti, ed è per quello che avevano bisogno di una staffetta

e hanno assunto IM 1, che ha funto allo scopo. Si sono occupati della fornitura

di tutto quello che era necessario. Ovviamente gli obiettivi sono i

distributori, perché sono i più facili, mancando in alcuni ancora la

videosorveglianza. Questi sono i personaggi che compongono la banda __________,

i quali trascinano nella loro operatività __________, __________ e IM 1, tutta

gente che è stata individuata grazie all’eccellente collaborazione tra la

nostra Polizia e i Carabinieri. I __________ non solo si procuravano

ciclomotori rubati, ma addirittura vi era un sistema molto sofisticato di

sostituzione di targhe; il veicolo Fiat compariva nelle immagini con targhe

diverse, che erano state sottratte nei parcheggi prima della frontiera, dalle

automobili di onesti lavoratori frontalieri. A livello organizzativo si erano

premurati di avere a disposizione tutto quanto necessario per evitare di essere

intercettati. Da parte della Polizia è stato necessario un lavoro enorme di

ricostruzione di tutte le fasi. Si tratta di una banda pericolosa, i __________

ne sanno molto di quello che succede alle nostre latitudini quando si viene

presi, ma hanno ricominciato subito ad organizzare rapine per interposta

persona. IM 1 è stato individuato, è stato accertato che era in combutta con i __________

ed è stato estradato dall’Italia. IM 1 ha cominciato ad ammettere solo man mano

che gli si contestavano i vari riscontri oggettivi. Egli era perfettamente

consapevole di quello che veniva a fare, il suo ruolo era quello di controllare

che non vi fossero controlli troppo assidui, per poi permettere agli autori

materiali di entrare e commettere la rapina. Si è potuto risalire a tutta la

banda e alla sua composizione, che era più che collaudata. I fatti sono

finalmente ammessi, anche se non si è trattato di una confessione spontanea e

trasparente sin dall’inizio.

Dal profilo della qualifica giuridica, ribadisce che sono date le

aggravanti della banda e dell’oggetto pericoloso. IM 1 sapeva che sarebbe stato

utilizzato un taglierino per commettere la rapina. Osserva di avere scelto la

via degli atti preparatori per il secondo episodio, siccome gli elementi erano

meno consistenti rispetto a quelli del primo episodio, ma si può trattare anche

di un tentativo, come proposto dalla Corte, siccome IM 1 era venuto esattamente

per fare quello che aveva fatto nell’occasione precedente.

A favore di IM 1 vi è la sua incensuratezza, ciò che però non

diminuisce la gravità degli atti da lui commessi. Si è prestato a commettere

rapine per denaro ed è deprecabile che una persona nelle sue condizioni, con un

lavoro che gli consentiva una vita dignitosa, sia sceso a patti con i __________

per commettere dei gravi reati su territorio straniero. La prognosi per IM 1

non può che essere infausta.

Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva

di 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi da espiare, l’espulsione dalla Svizzera per

12.

(dodici) anni e la confisca di tutto quanto sotto sequestro;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1 è il primo ad essere processato perché è il primo ad essere

stato arrestato, ma sicuramente è l’ultimo in ordine di importanza nella banda:

è l’ultimo per il ruolo marginale svolto al suo interno, è l’unico ad essere

incensurato ed è il più giovane. Egli è stato coinvolto da delinquenti

incalliti quali sono i __________ e gli autori materiali. IM 1 ha descritto __________

quale un tossicodipendente senza scrupoli e __________ come un malvivente,

personaggi che nulla hanno a che vedere con lui. La difesa chiede che IM 1

venga giudicato per quello che ha effettivamente fatto e per la sua colpa

effettiva, che è una colpa lieve, e non per le colpe estremamente più gravi

degli altri personaggi.

I fatti sono stati riassunti correttamente dal PP e corrispondono

alle ammissioni di IM 1. È vero che egli non ha confessato dall’inizio, ma

bisogna anche capirlo, egli è stato il primo ad essere arrestato e ha paura dei

__________, si tratta di una cosa più grossa di lui. È anche grazie alla sua

collaborazione che si è riusciti a ricostruire i fatti e riconoscere le persone

coinvolte.

Per quello che concerne la qualifica giuridica, la difesa ritiene

che l’episodio del 18 aprile non debba essere qualificato come tentativo di

rapina, ma quale semplice atto preparatorio. Ritiene inoltre che l’episodio del

punto 1.2 dell’atto d’accusa non costituisca né un tentativo di rapina, né un

atto preparatorio.

In merito alla rapina del 29 marzo non contesta che la stessa sia

stata commessa in banda. Per quello che concerne l’arma pericolosa, non

contesta che un taglierino possa costituire ai sensi della giurisprudenza

un’arma, ma bisogna contestualizzare qual è la minaccia concreta messa in opera

ai danni delle commesse. A tal proposito rileva che le stesse neppure si erano

accorte che __________ aveva un taglierino.

Per quanto attiene all’episodio del 18 aprile, rileva di non avere

capito la differenza con l’episodio del 22 aprile, essendo che a ben vedere il

secondo episodio è più grave del primo. Per l’episodio del 18 aprile osserva

che dell’autore materiale non vi è traccia, non si sa chi doveva essere e cosa

doveva fare. I Carabinieri stessi hanno trovato solo i due __________ e non

sappiamo cosa sarebbe successo se non vi fosse stata la Polizia presente al

valico per un’altra rapina in corso. Siamo nel campo delle pure ipotesi.

Possiamo quindi ammettere l’atto preparatorio, nel senso che ha passato il

confine per vedere se il valico fosse o meno presidiato, ma sicuramente non vi

è un tentativo. Rileva che per il tentativo l’esecuzione del reato deve essere

cominciata, mentre l’atto preparatorio è precedente, il reato come tale non è

ancora iniziato, ma siamo nella fase di pianificazione, organizzazione. La

rapina inizia solo quando l’autore materiale almeno varca il confine, entra

nella stazione di benzina. Agli atti, inoltre, non risulta che sia stato

trovato il taglierino in questi due episodi.

Per gli episodi del 22 aprile rileva che mentre i __________

trafficavano con le targhe IM 1 è andato a fare gasolio perché era in riserva e

questo non è un atto preparatorio, l’obiettivo non era quello di controllare se

il valico di __________ fosse presidiato, siccome questo valico principale è

sempre presidiato. L’atto preparatorio vi è solo per il punto 2.2 e non per il

punto 2.1 dell’atto d’accusa; il valico del __________, secondario,

effettivamente di solito non è presidiato.

Quanto alla determinazione della colpa, rileva che il ruolo di IM

1.

è assolutamente secondario e subordinato. Il suo compito era solo quello di

staffetta/osservatore e limitatamente al valico di confine, egli non ha fatto i

sopralluoghi alle stazioni di servizio. IM 1 non sapeva nemmeno quale fosse

l’obiettivo degli autori materiali, non ha partecipato all’organizzazione, non

ha procurato gli strumenti, non ha eseguito la rapina materialmente, neppure ha

preso parte alla spartizione, ha preso quello che gli hanno dato, senza neppure

sapere quale fosse la refurtiva. Si tratta di correità, ma siamo appena al di

sopra di quella che può essere una forma di complicità. I __________ hanno

fatto ben altro, hanno organizzato la rapina, hanno ingaggiato gli autori

materiali, hanno procurato gli strumenti e reclutato IM 1. Per il ruolo di IM 1

serviva la faccia da angelo, l’incensurato, l’onesto lavoratore, giovane, persona

che non ha motivo di destrare sospetto e che se viene fermata in dogana non ha

precedenti penali. È stato scelto proprio perché era immacolato e non ha nulla

a che fare con questi criminali.

Quanto alla commisurazione della pena rileva che la richiesta

dell’accusa è veramente eccessiva. È vero che si parte da un minimo edittale di

2.

anni e vi è un concorso con atti preparatori. La pena deve rimanere entro i

termini della sospensione condizionale parziale e deve quindi essere di due o

tre anni al massimo. IM 1 è incensurato in Svizzera e in Italia, è un onesto

lavoratore, con una situazione finanziaria difficile. La difesa ritiene giusta

la condanna di IM 1 a 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, di cui 2 (due) anni sospesi

condizionalmente, anche per un periodo di prova di 3 (tre) o 4 (quattro) anni,

e 6 (sei) mesi da espiare. Si tratta di un caso di espulsione obbligatoria. La

difesa chiede che l’espulsione sia limitata a 5 (cinque) anni. Non si oppone

alla confisca degli oggetti sotto sequestro, chiedendo unicamente la restituzione

degli effetti personali.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 22, 25, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 140, 260bis CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

complicità in ripetuta

rapina, in parte tentata

per avere intenzionalmente aiutato terze persone, tra loro

associate ad una banda intesa a commettere furti o rapine, a commettere,

rispettivamente tentare di commettere, un furto usando violenza contro una

persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità

corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio per avere,

1.1.1

a __________, il 29 marzo

2017, ai danni del distributore __________, funto da “staffetta” osservativa

per consentire all’autore materiale di portarsi in loco e, dopo avere

minacciato le due commesse con un taglierino, sottratto dalla cassa CHF

3'213.00 e EUR 11'459.00, per poi dileguarsi a piedi riparando in Italia, dove

lo attendevano gli altri, ricavandone IM 1 come compenso per il ruolo svolto

EUR 300.00;

1.1.2

a __________, il 18 aprile

2017, intenzionalmente aiutato, fungendo da “staffetta” osservativa, terze

persone a commettere una tentata rapina aggravata a danno dei distributori __________

o __________, piano non concretizzatosi in ragione dell’ingente dispiegamento

di Polizia notato in loco;

1.1.3

a __________, il 22 aprile

2017, intenzionalmente aiutato, fungendo da “staffetta” osservativa con il

veicolo __________ targato __________, terze persone a commettere una tentata

rapina aggravata a danno di un distributore di benzina, piano non concretizzatosi

in ragione dell’arresto di IM 1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto dalle

aggravanti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa e dall’imputazione di atti

preparatori punibili di rapina di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art.

66a cpv. 1 lett. c CP.

5.

L’accusatrice privata ACPR

3.

è rinviata al competente foro civile.

6.

È ordinato il sequestro

conservativo dell’autovettura Fiat Punto grigia targata __________ a copertura

di tasse e spese.

7.

È ordinata la confisca di

telefoni, carte SIM e custodie.

8.

È ordinato il dissequestro

dei restanti oggetti sotto sequestro.

9.

La tassa di giustizia di

CHF 1'500.00 con motivazione scritta o di CHF 1’000.00 senza motivazione

scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 8'372.50

spese CHF 800.00

IVA (8%) CHF 733.80

totale CHF 9'906.30

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 9’906.30 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 8'188.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 159.40

fr. 9'347.40

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