72.2017.149
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27 aprile 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.149
Lugano,
27 aprile 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
provati:
ACPR 1
ACPR 2
entrambi patrocinati dall’avv. RAAP
1
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2,
rappresentata dall’avv. DUF 2
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 121/2017 del 9 agosto 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
Fatti
A. IM 1 e IM 2, in correità
1. atti sessuali con un(a)
fanciullo(a)
per avere,
agendo in correità,
ripetutamente coinvolto un minore di anni 16 in un atto sessuale,
e meglio,
1.1. a __________, in soggiorno a
casa propria,
in data 23 luglio 2008,
IM 1 e IM 2 consumando, su un materasso gonfiabile, un rapporto
sessuale completo (e filmandolo) alla presenza del minore ACPR 1 (2004), che
durante l’atto gattonava loro vicino e ripeteva espressioni quali “scopa”
e “pompino”, espressioni tra l’altro pronunciate dai genitori durante
l’atto,
nonché,
1.2. a __________, in camera da
letto a casa propria,
nel periodo dal 2012 a novembre 2015,
IM 1 e IM 2 consumando ripetutamente dei rapporti sessuali
completi alla presenza del minore ACPR 2 (2010), che era sveglio con loro sul
lettone, tanto che in data 9 novembre 2005 il bambino alla presenza degli
operatori della fondazione __________ mimò “ridendo, ha portato le mani
sulle natiche e, ancheggiando avanti e indietro” e disse “tutto dentro”;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 187 cifra 1 CP;
Considerandi
2.
coazione
per avere,
a __________, a casa propria,
nel corso del 2012,
agendo in correità tra loro,
usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o
intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, costretto una persona a
fare un atto.
e meglio,
dopo avere invitato a cena, andando a prenderla in macchina, __________
(1989), donna con handicap mentale, facilmente manipolabile,
insistendo nel chiederle di posare per delle foto con dei vestiti
di IM 2, dicendole “facciamo queste foto se no non ti portiamo a casa”,
sapendo del timore di __________ (1989) di non rientrare a casa in orario,
costretto __________ ad indossare dapprima degli abiti succinti di
IM 2 e di mettersi in pose sensuali, e poi, parimenti costretto __________ ad
indossare dell’intimo e ad assumere pose “sensuali” nonostante il chiaro
disagio palesato da __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 181 CP;
IM 1, singolarmente
3.
pornografia
per avere, a __________, in data 14 dicembre 2015, posseduto per
il proprio consumo su supporto informatico un filmato dal titolo “Zoo mania”,
vertente su atti sessuali con animali, che si era previamente procurato per via
elettronica;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 197 cifra 5 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputata IM 2, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2, a sua volta assistita dall’MLaw __________;
- l’avv. RAAP 1, curatrice
di rappresentanza (GP) degli accusatori privati ACPR 1 (2004) e ACPR 2 (2010).
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:41 alle ore 10:45.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- il
punto 1 è modificato nel senso che gli atti sessuali con fanciulli sarebbero
ripetuti;
- il
punto 1.2 è modificato nel senso che il comportamento che avrebbe assunto ACPR
2.
risale al 9 novembre 2015 e non 2005.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
La PP propone una pena detentiva di 14 (quattordici) mesi per IM 1
e 7
(sette) mesi per IM 2, in ragione della scemata imputabilità,
evidentemente sospesi condizionalmente.
Le difese e l’AP si dichiarano d’accordo con la proposta
dell’accusa.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51, 69, 181, 187, 197 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
IM 1 e IM 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1
atti sessuali con
fanciulli ripetuti
per avere,
agendo in correità, ripetutamente coinvolto minori di 16 anni in
un atto sessuale, e meglio per avere,
1.1.1
il 23 luglio 2008, a __________,
su un materasso gonfiabile nel soggiorno di casa propria, consumato un rapporto
sessuale completo alla presenza del minore ACPR 1 (2004), che durante l’atto
gattonava loro vicino e ripeteva espressioni quali “scopa” e “pompino”,
espressioni tra l’altro pronunciate dai genitori durante l’atto;
1.1.2
nel periodo 2012 – novembre
2015, a __________, in camera da letto a casa propria, consumato ripetutamente
dei rapporti sessuali completi alla presenza del minore ACPR 2 (2010), che era
sveglio con loro sul letto;
1.2
coazione
per avere,
nel corso del 2012, a __________, in casa propria, agendo in
correità tra loro, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona
o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, costretto __________
(1989), donna con handicap mentale e facilmente manipolabile, ad indossare
degli abiti succinti e dell’intimo di IM 2 e mettersi in pose sensuali per
delle fotografie, nonostante il chiaro disagio palesato da __________ (1989),
insistendo nel chiederglielo, dicendole “facciamo queste foto se no non ti
portiamo a casa”, sapendo del timore della donna di non rientrare in
orario;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
IM 1 è altresì autore
colpevole di:
2.1
pornografia
per avere,
il 14 dicembre 2015, a __________, posseduto per il proprio
consumo su supporto informatico un filmato dal titolo “Zoo mania”,
vertente su atti sessuali con animali, che si era previamente procurato per via
elettronica;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1
è condannato
3.1.1
alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi.
3.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
3.2
IM 2
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
è condannata
3.2.1
alla pena detentiva di 7
(sette) mesi.
3.2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
IM 1 e IM 2 sono inoltre
condannati a versare agli accusatori privati ACPR 1 (2004) e ACPR 2 (2010) fr.
4'555.80 a titolo di risarcimento delle spese legali, da devolvere allo Stato
del Cantone Ticino in misura di fr. 3’606.20, in quanto beneficiari di gratuito
patrocinio, e fr. 500.00 ciascuno a titolo di indennità per torto morale.
5.
È ordinato il dissequestro
di tutto quanto sotto sequestro, previa cancellazione dei dati riguardanti il
presente procedimento, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione
interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 8'055.00
spese fr. 113.80
totale fr. 8'168.80
7.2
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 1'305.00
spese fr. 53.60
IVA (8% su 343.30) fr. 27.45
IVA (7,7% su 1'015.30) fr. 78.20
totale fr. 1'464.25
7.3
I condannati sono tenuti a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi
difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
8.
Le spese per il gratuito
patrocinio degli accusatori privati sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. RAAP 1 è approvata per:
onorario fr. 3'156.00
spese fr. 190.50
IVA (8% su 676.00) fr. 54.10
IVA (7,7% su 2'670.50) fr. 205.60
totale fr. 3'606.20
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 2'548.35
Perizia fr. 6'050.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 165.70
fr. 9'264.05
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 1'274.20
Perizia fr. 3'025.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 82.85
fr. 4'632.05
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 1'274.20
Perizia fr. 3'025.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 82.85
fr. 4'632.05
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera