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Decisione

72.2017.150

Rapina aggravata ripetuta (tentata e consumata); presa d'ostaggio aggravata; danneggiamento; infrazione alla LArm; furto ripetuto. Scemata imputabilità. Trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CPS

23 ottobre 2017Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi, cosa che IM 1 ha subito fatto, facendosi dare poi anche gli euro.

Ribadisce che, a suo modo di vedere, dal punto di vista temporale e soggettivo

si può parlare solo di una rapina. In questo senso depone il fatto che la

commessa medesima ha affermato di non aver sentito nulla di quanto accadeva di

là, poiché IM 1 e la cliente non parlavano abbastanza forte. Sugli altri reati

imputati a IM 1 con l’AA, rileva che il danneggiamento e l’infrazione alla LArm

non sono contestati mentre, per quanto riguarda il furto ripetuto alla stazione

di benzina, osserva che è vero che IM 1 ha affermato di non aver saputo quanto

era il denaro da lui prelevato dalla cassa e che ha preso le banconote senza

guardare di che cifra si trattasse, ma è anche vero che IM 1 ha spiegato di

aver preso solo gli euro, lasciando invece i franchi. Ciò porta a concludere,

per la difesa, all’applicazione dell’art. 172ter CP, ritenuto che comunque i

soldi presi nelle due occasioni sono inferiori all’importo di fr. 300.-.

Chiede, pertanto, che IM 1, in assenza di querela, venga assolto da questa

imputazione.

Sulla commisurazione della pena osserva che occorre tener conto

del carcere preventivo sofferto dall’imputato, della sua collaborazione, del

fatto che egli sia davvero pentito di quanto fatto, del suo difficile vissuto,

del suo stato di salute precario culminato nell’__________, dello stato di

scemata imputabilità di grado medio, della sua incensuratezza e del fatto che

la sua capacità intellettiva è ai limiti della norma. Inoltre non possono

nemmeno essere dimenticati, a mente del difensore, la presa di coscienza da

parte di IM 1 di quanto fatto e di ciò che dovrà fare per riprendere in mano la

sua vita e controllare la sua dipendenza. In conclusione egli chiede, quindi,

una cospicua riduzione della pena richiesta dalla PP, che dovrà essere sospesa per

dar luogo al trattamento.

Chiede, inoltre, il dissequestro degli indumenti di IM 1 (canotta,

pantaloncini, mutande, calze, scarpe), della mazza da baseball e di due

coltellini militari che non hanno nulla a che vedere con i fatti e non sono

oggetti pericolosi;

§ il

Procuratore pubblico in replica precisa di non opporsi al dissequestro

degli indumenti.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Vita e precedenti penali

dell’imputato

1.1. IM 1 è nato il __________

a __________, …omissis…

Quello stesso anno ha

conosciuto e sposato __________, con cui si è trasferito in Svizzera. Dal

matrimonio non sono nati figli. Dopo l’arrivo nel nostro paese, IM 1 riferisce

di aver lavorato per quasi __________ anni per __________ quale __________,

attività che ha dovuto interrompere nel __________ poiché vittima di un __________,

per il cui trattamento è rimasto degente presso l’Ospedale __________ per tre

mesi. L’episodio viene così descritto dal perito dr. med. __________:

"

…omissis… ”

(perizia psichiatrica, AI 57, pag. 8).

Nel contesto del medesimo ricovero, a IM 1 sono state

diagnosticate anche __________ (trattata con successo), la __________ (stabile)

e un’__________, per il cui trattamento ancora oggi assume i necessari farmaci.

Secondo le sue dichiarazioni, dopo il suo rientro a casa, egli è

stato dichiarato inabile al lavoro e, per i due anni successivi, ha percepito

una rendita d’invalidità di fr. 900.- mensili. In seguito l’imputato ha seguito

un percorso di reinserimento professionale presso lo __________ di __________

della durata di 15 mesi, decidendo però di interromperlo poiché non

soddisfacente. Afferma di essersi poi occupato, negli anni successivi, di

piccoli lavori di giardinaggio e, poi, di aver svolto alcuni lavori di pulizia

presso __________, tutte attività però interrotte prima dei fatti oggetto del

presente procedimento. IM 1 ha così descritto la sua situazione finanziaria a

quel momento:

" Percepisco

l'inabilità lavorativa in Italia che consiste in EUR 400.- al mese mentre in Svizzera, ogni 3 mesi, ricevo CHF 705.- dalla

__________ con cui avevo una polizza di perdita di guadagno.

(…)

La situazione economica a livello familiare è abbastanza buona. Si sta bene, a livello familiare non mi

manca niente. …omissis… La mia situazione finanziaria personale è invece

disastrosa”

(PS 01.06.2017, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 2, pag. 5).

" ADR che

attualmente percepisco Euro 400 mensili per l'inabilità lavorativa, si tratta

di denaro proveniente dall'Italia dove come detto ho lavorato per __________

anni. Inoltre ogni 3 mesi ricevo CHF 750 se non erro dalla __________. Mia

moglie mi consegna giornalmente CHF 10/20 per l'acquisto di sigarette e le

piccole spese correnti.”

(PP 02.06.2017, AI 5, pag. 2).

Per quanto concerne le dipendenze da cui IM 1 è affetto, egli

riferisce innanzitutto di essere dipendente, dal 2010, dal gioco ai gratta e

vinci. Afferma di giocare ogni giorno circa euro 100 nei vari bar e tabacchini

di __________:

" ADR che

quando mi reco a __________ a giocare il gratta e vinci parto da casa con Euro

100, se vinco vado avanti a giocare acquistando altre schedine, se perdo quando

ho finito i soldi torno a casa. Il giorno dopo mi reco di

nuovo a __________ con Euro 100 e vedo come va. Il mese prosegue così finché

non ho finito i soldi. Va detto che ci sono i mesi si, ossia fortunati, e i

mesi no, quelli sfortunati. Nei primi si vincono anche Euro 1000, nei secondi

si perde solo”

(PP 02.06.2017, AI 5, pag. 3).

Egli

ammette, inoltre, di essere dipendente dal consumo di alcol sin dall’età

di __________ anni e riferisce di aver consumato circa un litro di birra al

giorno fino al momento del suo arresto. Per quanto concerne il consumo di

sostanze stupefacenti, secondo le sue dichiarazioni, egli ha assunto

regolarmente THC e eroina fino all’età di __________ anni, quando si è

disintossicato. In seguito vi sarebbero stati solo dei consumi occasionali.

Fino al 2007 IM 1 è stato fortemente dipendente anche dalle benzodiazepine, il cui consumo è stato ridotto grazie al sostegno

specialistico del dr. med. __________, psichiatra da cui egli è in cura sin dal

2007.

Così come riferito dal perito dr. med. __________,

al momento dei fatti IM 1 assumeva i seguenti farmaci:

" Quetiapina

cpr 100 mg 1-1-1-1;

Lorazepam cpr 1 mg1-1-1-0;

Pregabalin cpr 300 mg 1-1-1-0.

Levetiracetam”

Attualmente, invece, egli assume la seguente

terapia:

" Escitalopram

1-0-0

Lorazepam 1-0-1

Pregabalin 1-0-2 “

1.2. IM 1 non è incensurato né in Svizzera, né in Italia.

Dal casellario giudiziale svizzero risultano a suo

carico due precedenti penali per violazioni alle Legge sulla circolazione

stradale commesse nel 2007 e nel 2012 (guida in stato di inattitudine e

infrazione alle norme della circolazione stradale, cfr. AI 1 e 13), mentre dal

casellario giudiziale italiano risulta una condanna per porto d’armi del 3

dicembre 1993 (AI 33).

Considerandi

2.

Circostanze dell’arresto

Il 1° giugno 2017, verso le 14.00, la polizia cantonale veniva

allertata telefonicamente da ACPR 2, commessa dell’Ufficio cambi ACPR 3 sito in

__________ a __________, la quale riferiva la presenza, all’interno dei locali,

di un uomo armato intenzionato a commettere una rapina. La commessa, che si

trovava al sicuro nei locali interni dell’Ufficio cambi, riferiva alla polizia

di non aver dato seguito alle richieste dell’uomo di aprire la porta blindata,

ma di aver però sentito dapprima l’esplosione di due colpi di pistola e, poi,

di aver visto che all’interno dell’ufficio cambi era sopraggiunta una cliente,

contro cui l’uomo aveva puntato l’arma facendosi consegnare del denaro.

La polizia cantonale, coadiuvata dalla polizia comunale di __________,

interveniva dunque sul posto e procedeva al fermo dell’uomo, poi identificato

in IM 1 (rapporto di arresto provvisorio, AI 2, pag. 3).

3.

Fatti

Dall’inchiesta penale scaturita dal fermo di IM 1 è emerso quanto

segue.

3.1

Quanto accaduto il 1°

giugno 2017 ha potuto essere accertato sulla scorta delle immagini sia della

videosorveglianza del Comune di __________ che dell’ufficio cambi ACPR 3 e dalle

dichiarazioni delle persone coinvolte.

3.2

Il 1° giugno 2017 IM 1

si è svegliato dopo che la moglie era già uscita per andare al lavoro. Nel

corso della mattinata è uscito di casa, verosimilmente per andare dapprima a

comprare due lattine di birra da 0.5 litri – che ha poi bevuto - alla stazione

di benzina __________ in __________ a __________ e, poi, a giocare al gratta e

vinci a __________, dove ha giocato e perso tutti i soldi che gli erano rimasti

a disposizione (circa 50/100 euro). Egli è poi rientrato presso il suo

domicilio, dove verso le 11.45 è giunta anche la moglie che si è trattenuta

unicamente 20 minuti circa, prima di uscire nuovamente per recarsi

dall’estetista. Successivamente IM 1 ha pulito l’appartamento, così come gli

era stato detto di fare dalla moglie e, verso le 13.00 / 13.30, siccome era a

corto di denaro da giocare, gli è venuta l’idea di eseguire una rapina presso

l’ufficio cambi più vicino a casa sua, e cioè l’ufficio cambi ACPR 3 che dista

soli 500 metri. Così come da lui riferito, era convinto di poter ricavare fr.

50'000.- dalla rapina, denaro che avrebbe in parte giocato al gratta e vinci e

in parte utilizzato per trasferirsi – senza sapere bene come e quando – in __________,

dove la vita costa poco. Egli ha dunque preso la sua pistola Beretta e le

munizioni, acquistate nell’aprile 2017 (“senza pistola non riuscivo a stare,

è sempre stata la mia passione”, “avere una pistola senza munizioni non serve a

nulla”, “l’arma deve servire come protezione. Avere una pistola in casa, serve

per proteggersi. Anche se a casa mia non è mai entrato nessuno. Secondo me

avere pistola senza munizioni non serve e niente”), ha caricato il

magazzino dell’arma con 15 colpi (portata massima), vi ha inserito il

caricatore (ma senza effettuare il movimento di carica, e meglio senza inserire

il colpo in canna) ed è uscito, mettendo la pistola nella tasca anteriore

destra dei pantaloni. Senza soste e senza incontrare nessuno, ha raggiunto a

piedi l’ufficio cambi ACPR 3, dove è entrato alle 14.03. Una volta entrato, IM

1.

si è diretto verso lo sportello, ha impugnato la pistola e ha intimato alla

cassiera ACPR 2, che si trovava al riparo dietro il vetro divisorio

antiproiettile, di aprirgli la porta blindata che dà accesso all’ala interna

dell’ufficio. La cassiera non ha dato seguito alle richieste di IM 1, che ha

dunque inserito il caricatore nella pistola e ha nuovamente intimato alla

dipendente dell’ufficio cambi di aprirgli la porta blindata, ma ancora una

volta senza successo. ACPR 2, infatti, dopo essersi spostata nell’ala interna

dell’ufficio, ha chiamato la polizia per denunciare quanto stava accadendo. Nel

frattempo IM 1, che si trovava sempre nell’area clienti, ha dapprima

ripetutamente colpito la porta blindata con dei calci per tentare di aprirla, poi

– visto che i calci non erano sufficienti - ha inserito il proiettile nella

canna della pistola, esplodendo due colpi all’indirizzo della porta (un primo

colpo alle 14.04 e un secondo colpo alle 14.05), senza però riuscire ad

aprirla. IM 1 ha dunque tentato, nuovamente, di forzare la porta con dei calci,

ma senza successo, urlando nel mentre “apri, apri”. Fallito il tentativo di

aprire la porta blindata, da cui avrebbe avuto accesso al locale dove si

trovavano la cassiera e il denaro, IM 1 ha allora tentato, con scarsa

convinzione, di sollevare il vetro divisorio e, fallito anche questo tentativo,

ha inserito la sicura alla pistola, l’ha rimessa all’interno della tasca dei

pantaloni e si è avviato verso la porta d’uscita. Giunto sulla soglia ha visto

arrivare una cliente, la signora ACPR 1 (erano le 14.06), e si è allora fermato

ancora all’interno dell’ufficio cambi aspettandola sull’uscio, le ha tenuto la

porta aperta e, mentre la cliente si dirigeva verso lo sportello e gli voltava

dunque le spalle, ha estratto la pistola dalla tasca dei pantaloni, tirato su

la sicura e gliel’ha puntata contro, tenendo il dito sul grilletto, all’altezza

del torace, seguendola verso lo sportello. Quando la signora ACPR 1 si è

accorta di quanto stava accadendo (il tutto è avvenuto in pochissimi istanti),

ha d’istinto tentato di fuggire verso la porta d’uscita, ma a quel punto IM 1

l’ha afferrata per il braccio sinistro e, sempre puntandole contro la pistola,

disassicurata, le ha chiesto cosa dovesse fare, sentendosi rispondere che

doveva semplicemente cambiare dei soldi. L’imputato le ha allora intimato di

dire alla cassiera, che si trovava sempre nell’ala interna dell’ufficio e che

ha osservato solo parzialmente quanto stava accadendo dallo spioncino della

porta blindata, senza però sentirne l’audio, di fare quello che sa (“digli a

quella stronza di fare quello che deve fare”) e a una simile richiesta la

signora ACPR 1 ha reagito aprendo il suo borsellino, dicendo all’imputato di

prendersi i suoi di soldi e consegnandogli il denaro (erano sempre le

14.

). IM 1, sempre puntandole la pistola all’addome, le ha allora fatto

presente che non gli stava dando tutti i soldi presenti nel portamonete, al che

la signora ACPR 1 ha consegnato all’imputato tutto il resto del denaro che aveva

con sé (circa fr. 2'000.- ed euro 120). A quel punto si sono sentite le sirene

della polizia e l’imputato si è allora voltato verso l’uscita, ha messo la

sicura alla pistola ed è uscito (14.07). Una volta fuori dall’ufficio cambi è

stato immediatamente fermato dalla polizia e arrestato.

Dalle analisi del sangue eseguite, è poi risultato che alle ore

18.10

del 1° giugno 2017 l’imputato aveva un tasso di etanolemia nel sangue

compreso tra 1.02 e 1.12 g/Kg.

4.

Diritto

4.1

Giusta

l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva

sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote

giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona,

minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o

rendendola incapace di opporre resistenza.

L’art. 140 CP prevede (alle cifre 2, 3 e 4) tutta

una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena.

Ritenuto che, in quei casi, la pena massima è la

pena detentiva fino a venti anni, la pena minima è la pena detentiva non

inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di

un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva

non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda

intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui

ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra

3.

cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha

esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale

grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4).

4.1.1

Posto che non vi sono

dubbi sul fatto che l’agire di IM 1 - che è entrato nell’ufficio cambi con

l’intento di compiere un furto, armato di una pistola semiautomatica carica,

arma con cui ha esploso due colpi all’indirizzo della porta blindata e che ha

poi puntato, carica e disassicurata, contro la cliente ACPR 1 - configura il

reato di rapina aggravata ai sensi dell’art. 140 cifra 1, 2, 3 e 4 CP (ciò che,

del resto, nemmeno la difesa ha contestato), le questioni che si pongono in

concreto sono due. La prima è quella a sapere se, agendo come ha fatto, IM 1 si

è reso colpevole di aver commesso, così come sostenuto dalla PP, due rapine

(una tentata ai danni dell’ufficio cambi e una consumata ai danni della

cliente) oppure se, come preteso dal difensore, in realtà la rapina commessa

dall’imputato è stata una sola, in parte tentata e in parte consumata. La

seconda questione che va risolta è, invece, quella a sapere se il comportamento

di IM 1 nei confronti della cliente dell’ufficio cambi configura, oltre al

reato di rapina aggravata, anche il reato di coazione (art. 181 CP), di

sequestro di persona aggravato (art. 183 cifra 1 e 184 CP) o di presa

d’ostaggio aggravata (art. 185 cifra 1 e 2 CP).

4.1.2

Una o due rapine?

A mente della Corte le rapine commesse da IM 1 il 1° giugno 2017

sono due, una soltanto tentata ai danni dell’ufficio cambi e una, consumata, ai

danni della cliente ACPR 1. Infatti l’imputato, dopo aver sparato due colpi

all’indirizzo della porta blindata, aver tentato di aprirla con dei calci ed

aver provato a sollevare il vetro divisorio posto tra l’area clienti e l’ala

interna della ACPR 3, resosi conto che non vi era modo di entrare nel locale

interno dell’ufficio cambi dove vi era il denaro di cui voleva impossessarsi,

si è avviato verso l’uscita, ha messo la sicura all’arma e l’ha riposta

all’interno della tasca dei pantaloni, segno evidente che per lui la rapina

all’ufficio cambi era fallita e, dunque, terminata. A quel momento IM 1 era,

pertanto, pronto a lasciare l’ufficio cambi. Quando si accorge che stava

sopraggiungendo la signora ACPR 1, cliente dell’ufficio cambi, è tornato però

sui suoi passi: ha deciso di attenderla sulla soglia, le ha tenuto la porta

aperta, permettendole di entrare, ha impugnato la pistola, ha tolto la sicura e

le ha puntato l’arma contro, minacciandola per tentare di costringere la

cassiera ad aprire la porta blindata e portare, dunque, a termine il suo

obiettivo iniziale, e cioè la rapina all’ufficio cambi. È soltanto quando la

cliente, invece di dar seguito alla sua richiesta, gli ha offerto di prendere i

suoi (di soldi) e glieli ha consegnati, che l’obiettivo di IM 1 cambia: il suo

obiettivo non è più quello di rapinare l’ufficio cambi ma la cliente, a cui fa

notare che i soldi “non glieli sta dando tutti”. Pertanto, nel momento

in cui IM 1 si è fatto consegnare dalla signora ACPR 1, sempre sotto minaccia

della pistola carica, i soldi che ella ancora aveva nel borsellino e che non

gli aveva ancora consegnato spontaneamente, egli commette una seconda rapina,

questa volta consumata, proprio ai danni della cliente.

Ne discende dunque che, per questa Corte, IM 1 si è reso colpevole

di tentata rapina aggravata (ai sensi dell’art. 140 cifra 1-3 CP) ai danni

dell’ufficio cambi ACPR 3 e rapina aggravata (ai sensi dell’art. 140 cifra 1, 2

e 4 CP) ai danni di ACPR 1, così come imputatogli dall’AA.

4.2

Presa d’ostaggio

4.2.1

Giusta l’art. 185 cifra

1.

CP chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per

costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una

pena detentiva non inferiore ad un anno. La cifra 2 del medesimo disposto

prevede che la pena detentiva non è inferiore a tre anni se il colpevole ha

minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o

di trattarla con crudeltà.

4.2.2

A mente della Corte

l’atto di IM 1 di impadronirsi della cliente dell’ufficio cambi alfine di

costringere la cassiera ad aprirgli la porta blindata e a fornirgli, dunque,

l’accesso al denaro di cui voleva appropriarsi, non è assorbito dalla tentata

rapina aggravata commessa ai danni della ACPR 3. Infatti, la giurisprudenza del

TF, ha chiarito che quando l’imputato si impadronisce di una persona per

obbligarne un'altra a fare un atto di disposizione sul patrimonio, il reato di

rapina va in concorso con la presa d’ostaggi, e ciò indipendentemente da quanto

la vittima della rapina ha percepito (DTF 133 IV 297, consid. 4; 113 IV 63,

consid. 3; 121 IV 162, consid. 1). In questo senso, dunque, il fatto che la

cassiera, che si trovava al riparo nell’ala interna dell’ufficio cambi, isolata

foneticamente dall’area clienti, non abbia sentito quanto IM 1 intimava alla

cliente di dirle e non abbia, dunque, percepito la minaccia in atto, non è

determinante. Ciò che conta è che IM 1 si è impadronito della cliente

puntandole contro un’arma con lo scopo di costringere la cassiera ad aprirgli

la porta blindata e a consegnargli il denaro, che egli era pronto a sparare e

che con il suo agire egli ha, dunque, minacciato di uccidere il suo ostaggio.

Che egli fosse pronto a sparare lo prova il fatto che, al momento in cui si

impadronisce della vittima ACPR 1, IM 1 ha il riflesso di riarmare l’arma e di

puntargliela poi contro, ad una distanza da cui, se parte un colpo, ella non

avrebbe avuto alcuno scampo.

Ne discende che con il sopradescritto comportamento IM 1 si è reso

colpevole di presa d’ostaggio aggrava ai sensi dell’art. 185 cifra 1 e 2 CP.

4.2.3

Nemmeno vi sono dubbi,

ciò che neppure la difesa ha contestato, che quanto commesso da IM 1 il 1°

giugno 2017 configura anche il reato di danneggiamento, per aver danneggiato la

porta blindata, e di infrazione alla Legge federale sulle armi e le munizioni

per avere, senza diritto, portato su di sé la pistola semiautomatica Beretta __________

nr. di serie __________, essendo privo del necessario porto d’armi.

4.3

Ripetuto furto del 17 aprile

2017.

In corso d’inchiesta è emerso che, il 17 aprile 2017, IM 1 ha

sottratto, in due occasioni, complessivi 350 euro alla stazione di servizio __________

di __________ a __________. Si tratta della stazione di benzina, con annesso

negozietto, dove l’imputato si recava tutti i giorni a bere e ad acquistare le

sigarette. Approfittando della momentanea assenza del dipendente di turno, IM 1

ha sottratto dalla cassa del negozio l’importo di euro 150 nel corso della

mattina del 17 aprile 2017 ed euro 200 il pomeriggio del medesimo giorno. Come

spiegato dal dipendente presente in negozio in quel momento e dal proprietario

del distributore di benzina, che aveva potuto visionare le immagini della

videosorveglianza (AI 30 e 49), IM 1 ha commesso il furto allungando la mano da

dietro il bancone, premendo il pulsante per aprire la cassa del negozio e

sottraendo un numero casuale di banconote ivi riposte. I fatti non sono stati

contestati da IM 1, che del resto, per evitare una denuncia, ha già restituito

l’importo dovuto al negoziante il pomeriggio del medesimo giorno. Ciò che però

l’imputato sostiene è che si sarebbe trattato di un furto di lieve entità ai

sensi degli artt. 139 cifra 1 e 172ter CP, ritenuto che è vero che egli non

sapeva quale fosse l’importo presente in cassa, ma è altrettanto vero che egli

si è appropriato unicamente degli euro (che ammontavano unicamente a 150),

lasciando invece i franchi. La Corte non condivide una simile conclusione,

ritenuto che, al contrario, quando si prelevano da una cassa dei soldi alla

cieca alfine di appropriarsene, è evidente che il reato non può mai essere di

lieve entità. IM 1 va, pertanto, condannato per ripetuto furto ai sensi

dell’art. 139 cifra 1 CP, così come imputatogli con l’AA.

5.

Perizia

In corso d’inchiesta IM 1 è stato sottoposto a perizia

psichiatrica e quale perito è stato nominato il dr. med. __________. Il medico

ha allestito il suo rapporto all’attenzione del Ministero pubblico dopo aver

analizzato l’incarto penale, effettuato 2 colloqui con il peritando (della

durata di un’ora e mezza ciascuno), svolto diversi colloqui telefonici (con i

medici curanti e la moglie), analizzato diversi esami (MR celebrale nativo e

con MDC, esami di laboratorio) e la valutazione psicologica svolta dalla

signora __________ (AI 57, pag. 4-5).

5.1

Dall’esame di tutti

questi elementi è emerso che IM 1 soffre di sindrome di dipendenza da alcol

(ICD-10:F10.2) e da benzodiazepine (ICD-10:13.2), gioco d’azzardo patologico

(ICD-10.F63.0) e di disturbo di personalità organico (F07.0). Inoltre, al

momento del reato, egli era affetto anche da intossicazione da alcol

(ICD-10.F10.0) (AI 57, pagg. 41-42).

A mente del perito IM 1 “non soffre di nessun disturbo

psichiatrico maggiore. (…) Le difficoltà che il peritato ha riscontrato nella

vita sono piuttosto legate al consumo di droghe e alcol, al gioco d’azzardo

patologico e al disturbo psichico di natura organica: disturbo di personalità

organico”, disturbo che è stato causato “da un lato dal consumo cronico ed

eccessivo di alcol, dall’altro si configura come conseguenza degli ascessi

celebrali del 2007 e degli interventi neurochirurgici praticati” (AI 57,

pag. 31). Il disturbo di personalità organico, spiega il perito, è

“caratterizzato da una significativa alterazione delle modalità abituali di

comportamento del soggetto, compresa l’espressione delle emozioni, dei bisogni

e degli impulsi. Possono far parte del quadro clinico: una compromissione delle

funzioni cognitive e un’alterazione del comportamento sessuale. Nel caso

concreto siamo confrontati con tali sintomi e comportamenti. (…) La testistica

ha confermato a sua volta la presenza di un decadimento cognitivo ed

intellettuale, nonché la presenza di deficit delle funzioni esecutive” (AI 57,

pag. 33). Inoltre, continua il perito, IM 1 soffre anche di gioco d’azzardo

patologico, condizione da egli ritenuto non meno “significativa e determinante

rispetto a quelle precedentemente descritte” per comprendere e spiegare il

comportamento delinquenziale di IM 1. Si tratta di “un disturbo caratterizzato

da un periodo di almeno un anno in cui la vita del soggetto viene dominata dal

gioco d’azzardo. Le persone affette da questo disturbo trascurano di regola gli

obblighi sociali, lavorativi e familiari per la necessità impellente di

giocare. Non riescono a controllarsi e riferiscono di essere incapaci di

smettere di giocare con uno sforzo di volontà. Le persone affette da gioco

d’azzardo sono spesso alle prese con idee o immagini mentali relative all’atto

di giocare o a delle circostanze che accompagnano l’atto stesso” (AI 57, pag.

33). Per il perito, “anche nel caso concreto la vita del peritato era dominata

dal gioco d’azzardo: egli s’imbatté svariate volte in situazioni problematiche

pur di soddisfare il bisogno irrinunciabile di giocare al “Gratta e Vinci”. Si

può inoltre ipotizzare che il fatto che il peritato si sia dedicato al gioco

d’azzardo possa, almeno parzialmente, essere spiegato come espressione di una

ridotta capacità di controllare i propri impulsi verosimilmente correlata al

disturbo di personalità organico” (AI 57, pag. 33). A ciò si aggiunge, spiega

il perito, la presenza di uno stato di impregnazione etilica al momento dei

fatti e, per il perito, “in considerazione di un passato privo di precedenti

penali ad esclusione dei due ritiri di patente (correlati ad intossicazione da

alcol) vale la pena distinguere il comportamento messo in atto dal peritato

quando sotto l’effetto di alcol, da quello abituale. Sembra che il peritato,

quando astinente, non abbia comportamenti impulsivi i delinquenziali ma che

appaia piuttosto apatico, confuso, depresso e smemorato. (…) Sembra invece che

il peritato, sotto l’effetto di alcol, divenga disinibito ed impulsivo,

comportamenti che, in assenza dell’effetto dell’alcol, non metterebbe in atto.

(…) Il consumo di alcol si verifica pertanto, nel caso specifico, in un

soggetto molto vulnerabile. Tale fragilità pare variamente associata alla

patologia al fegato, ai problemi neurologici e all’assunzione di una

psicofarmacologia imponente. Si può dunque presumere che il peritato, al

momento dei fatti, essendo intossicato dal alcol con un tasso di alcol tra 1.2

e 2 per mille, da un lato non fosse in grado di controllare i propri impulsi, i

bisogni e i comportamenti e dall’altro sembra verosimile che fosse affetto da

manifestazioni amnestiche” (AI 7, pagg. 34-35).

5.2

Il perito dr. med. __________

non ha avuto dubbi nel ritenere che i reati di cui IM 1 si è reso colpevole

siano da mettere in relazione con i disturbi psicotici di cui egli soffre.

Sulla valutazione della sua imputabilità a livello penale, il perito si è così

espresso:

"

“Capacità di intendere

Solo i disturbi psichiatrici gravi (come un disturbo psichico di

natura organica, un ritardo mentale media o grave o un disturbo psicotico con

compromissione dell'esame di realtà come può occorrere per esempio in una

persona con un delirio) possono giustificare una diminuzione della capacità di

intendere. Il peritato soffriva al momento del reato di un disturbo di questo

tipo: di un disturbo di personalità organico e di un'intossicazione da alcol.

Malgrado i disturbi manifestati dallo stesso, ovvero: i deficit

cognitivi, quelli intellettuali e l'impulsività, il peritato è sempre stato

capace di intendere. Per giustificare una ridotta capacità di intendere occorre

un quadro psichiatrico di natura organica molto più grave del caso in analisi

e, nella fattispecie, il peritato, malgrado i suoi deficit, è sempre stato

capace di capire che commettere una rapina con un'arma è un reato.

Per i motivi sopra elencati il peritato era pienamente capace di

intendere al momento dello svolgersi del reato.

Capacità di volere

Al momento del reato il peritato era affetto da intossicazione da

alcol sulla scorta di una sindrome di dipendenza da alcol, una dipendenza da

gioco d'azzardo patologico ed un disturbo di personalità organico.

Il laboratorio di Chimica e di Tossicologia ha determinato il

tasso alcolemico al momento critico fra 1.39 e 2.06 g/kg.

Un'intossicazione da alcol con un'alcolemia tra 1.39 e 2.06 g/kg

in assenza di altre patologie di regola non influisce sufficientemente sul

comportamento di un individuo, per Io meno non al punto di giustificare una

diminuita capacità di volere. L'individuo con una tale alcolemia invece, e

questo si verifica soprattutto se vi sia un'abitudine al consumo di alcol come

nel caso concreto, non va incontro ad un'alterazione tale da non controllare le

proprie azioni. Solo a partire da etilometrie pari a due per mille un individuo

può, eventualmente (pur tenendo conto di un’eventuale assuefazione), essere

compromesso il controllo del proprio agire.

In aggiunta nel caso concreto insorge un secondo problema di

natura psichiatrico-organico, ovvero la presenza di un disturbo di personalità

organico. In questo caso infatti, l'intossicazione da alcol si realizza in una

persona affetta da una patologia organica e pertanto l'impatto di tale

impregnazione, risulta essere molto più incisivo e determinante. Concretamente

ci si è confrontati con un paziente che, al momento del reato, a causa

dell'intossicazione, era esposto più violentemente al rischio di manifestare

tratti organici di personalità, per altro ormai presenti in modo continuativo

nella sua persona; nella fattispecie sono emersi bruscamente l'impulsività e la

mancanza di controllo del proprio comportamento, nonché la perdita di critica

della realtà.

Come terzo elemento è necessario menzionare il gioco d'azzardo

patologico che, vista la gravità del disturbo, nel caso concreto, contribuisce

all'incremento dell'impulsività e alla perdita di controllo di sé e del proprio

comportamento; il peritato risulta infatti focalizzato esclusivamente

sull'ottenere denaro a scopo ludico.

Riassumendo si può costatare che ci sono tre elementi preminenti

in grado di influenzare la capacità di volere e che, pertanto, il peritato non

era pienamente capace di volere al momento della commissione del reato.

Possiamo dunque supporre che l'intossicazione da alcol, il fatto che il

peritato soffra di un disturbo di personalità organico e di gioco d'azzardo

patologico abbiano ridotto la capacità di volere in modo media.

Di conseguenza si attesta al peritato una scemata imputabilità di

grado media”

(AI 57, pagg. 36-37).

Questa Corte fa propria la conclusione del perito – peraltro non

contestata dalla difesa – e accerta pertanto che IM 1 aveva la capacità di

intendere al momento dei fatti, mentre era diminuita di grado medio la sua

capacità di agire (art. 19 cpv. 2 CP).

Delle conclusioni del perito sul rischio di recidiva e sulla

misura terapeutica da adottare si dirà, invece, più avanti.

6.

Commisurazione della

pena

6.1

Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

6.1.1

L’art. 47

cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in

funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che

codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di

criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo

(subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2).

6.1.2

Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e

precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid.

5.

), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica

in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero

della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione,

della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,

situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto

dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore

ha precisato che la misura della pena delimitata dalla

colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena

più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati

(Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale

svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto

penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12

marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo

cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del

condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

6.1.3

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna

l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura

adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena

comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

6.2

Giusta

l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chi commette rapina è punito con la pena detentiva

sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote

giornaliere. L’art. 140 CP prevede, poi, (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie

di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena: la pena minima è la

pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il

colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra

2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come

associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1)

oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque

particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore

a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha

cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4).

Se sono adempiute più aggravanti, occorre prendere in considerazione il quadro

edittale più ampio (e la pena minima più alta), ritenuto che l’adempimento di

ulteriori aggravanti non porta ad una nuova estensione del quadro edittale ma

può condurre ad un aggravamento della pena all’interno del quadro edittale già

esteso (cfr., in materia di stupefacenti, STF 6B_660/2007 dell’8.1.2008 consid.

2.3

e DTF 120 IV 330 consid. 1; Trechsel/Crameri, Praxiskommentar,

Zurigo/Basilea 2013, ad art. 140, n. 22, pag. 709; Corboz, op. cit., ad art.

140, n. 15, pag. 263 che cita la DTF 102 IV 225 consid. 2;

Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140, n. 73, pag. 487; Donatsch, Strafrecht III,

Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 9, pag. 155).

L’art. 185 cifra 2 CP prevede che l’autore di una presa d’ostaggi

aggravata è punito con una pena detentiva non inferiore ai tre anni, mentre sia

il danneggiamento (art. 144 cifra 1 CP), che l’infrazione alla Legge federali

sulle armi e sulle munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm) sono puniti con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Infine, l’autore di un furto

è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria

(art. 139 cifra 1 CP).

6.3

Sia dal profilo

oggettivo che soggettivo la colpa di IM 1 è grave, in particolare per le

modalità e l’insistenza con cui ha messo in atto le due rapine, che avevano il

solo scopo di permettergli di avere a disposizione il denaro necessario per

giocare al gratta e vinci.

A suo favore vanno, invece considerati, il suo vissuto difficile,

il buon comportamento tenuto durante tutta l’inchiesta e il pentimento

dimostrato per quanto fatto mentre, per quanto attiene alle patologie di cui

soffre, le stesse sono già state prese in considerazione nella valutazione

della sua scemata imputabilità e, dunque, sono già contenute in questa forma di

attenuazione della pena. Pertanto, tutto ben ponderato, tenuto conto del

concorso di reati, della scemata imputabilità di grado medio accertata dal

perito, ritenuto che già solo per l’art. 140 cifra 4 CP la pena minima prevista

è di 5 anni e che la giurisprudenza del TF ha stabilito che, anche nei casi di

scemata imputabilità, la pena va stabilita entro i quadri edittali e solo si

può scendere al di sotto se la pena appare urtare il senso comune di giustizia,

essendo manifestamente sproporzionata a fronte di un comportamento poco

reprensibile (DTF 136 IV 55), ciò che non è il caso in concreto poiché il reato

commesso è assai grave, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una

pena detentiva di cinque anni, ossia pari al minimo edittale.

7.

Misura ex art. 59 cpv. 2

CP

7.1

Per

l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora

la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore

commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o

la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli

59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il

principio della proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se

la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia

sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come

indicato nel testo del Messaggio concernente la modifica del Codice penale

svizzero (FF 1999 86):

" il giudice

può quindi ordinare la misura soltanto qualora l’ingerenza nei diritti della

personalità dell’interessato non appaia sproporzionata rispetto al bisogno che

questi sia sottoposto a un trattamento, nonché rispetto alla probabilità che

egli compia nuovi reati e alla loro gravità”.

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il

diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più

misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice

ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59-

61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art.

65.

CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi

sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità

che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla

possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

Ai sensi dell’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave

turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa turba

(lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio

che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (lett.

b). Il cpv. 2 dispone che il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata

istituzione psichiatrica per l’esecuzione delle misure e il cpv. 3 precisa che

fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta

nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa.

La pronuncia di una misura terapeutica stazionaria

per il trattamento di turbe psichiche presuppone, dunque, la realizzazione

delle seguenti condizioni:

- l’autore

deve aver commesso un crimine o un delitto;

- l’autore

deve essere affetto da una grave turba psichica. La questione a sapere se

un’anomalia mentale rappresenta una turba psichica ai sensi dell’art. 59 CP

rientra nel potere di apprezzamento del giudice che – fondandosi sulle

conclusioni della perizia – deve poi attribuire una rilevanza giuridica alla

diagnosi (Queloz/Munyankindi, in: Commentaire romand, Code pénal I, n. 4-7 ad

art. 59 CP; Heer, in BSK, Strafrecht I, n. 9 ad art. 59 CP). In questo senso va

precisato che non tutte le anomalie mentali rappresentano una grave turba

psichica dal punto di vista giuridico, ma soltanto quelle che sono di una certa

gravità (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2.

ed, n. 4 ad art. 59 CP; Heer/Habermeyer, in BSK, op. cit., n. 21 ad art. 59

CP);

- deve esserci

una connessione tra la turba psichica di cui soffre l’autore e l’atto

penalmente reprensibile;

- l’autore

deve essere pericoloso, nel senso che deve esserci un alto rischio che egli

commetta nuovi reati. L’autore deve rappresentare un pericolo per la

collettività, intesa come gruppo di persone o anche come singolo individuo, in

quanto rappresentante della collettività intera. La misura deve rivestire,

infatti, una funzione non solo terapeutica ma anche preventiva, nel senso di

meglio proteggere la sicurezza pubblica, evitando così che vi sia recidiva non

grazie ad una pena, ma grazie ad un trattamento terapeutico

(Queloz/Munyankindi, in: Commentaire romand, op. cit., n. 15-17 ad art. 59 CP,

Heer, in BSK, op. cit., n. 54 ad art. 59 CP). Nella valutazione della

pericolosità dell’autore va considerato, da un lato, che più i beni minacciati

sono importanti (ad esempio la vita e l’integrità corporale), più è facile

ammettere che l’autore è pericoloso (Heer, in BSK, op. cit., n. 50 ad art. 59

CP) e, dall’altro, che più la misura incide sulla libertà dell’autore, più la

sua pericolosità deve essere ammessa restrittivamente, con riserbo (Heer, in

BSK, op. cit., n. 51 ad art. 59 CP). In ogni caso il rischio di recidiva deve

esser presente al momento della pronuncia della misura (Heer, in BSK, op. cit.,

n. 56 ad art. 59 CP);

- la misura

terapeutica deve essere idonea, ciò che presuppone, in particolare, che

l’autore deve essere curabile. Sul consenso dell’autore a sottoporsi al

trattamento terapeutico non bisogna però essere troppo rigidi. Spesso il

rifiuto della terapia è insito nella malattia e lo scopo iniziale del

trattamento è proprio quello di far accettare la terapia al malato, ciò che ha

esito positivo anche in caso di trattamenti stazionari (STF del 22.03.2010,

inc.6B_52/2010, consid. 3.3 e del 13.07.2010, inc.6B_373/2010, consid. 5.5.).

È sufficiente, dunque, che l’autore sia, almeno un minimo, motivabile.

7.2

Sul rischio di

recidiva il perito dr. med. __________, basandosi sulla “valutazione clinica,

su informazioni da terzi, sulla testistica psicologica diagnostica e sugli

strumenti prognostici forensi come la lista dei criteri di Basilea

(Dittmann-Katalog) e il VRAG”, ha indicato che IM 1 presenta un alto rischio di

commettere nuovi reati, in particolare i reati di rapina, furto, guida in stato

di inattitudine e reati più gravi (AI 57, pag. 38 e 43), potendo arrivare anche

a sparare ad una persona nel corso di una rapina (AI 60, pag. 2). Egli ha

spiegato che:

"

senza una presa a carico psichiatrica, senza l’interruzione del

consumo di alcool e del gioco d’azzardo patologico egli potrebbe commettere in

futuro reati simili a quelli del passato. Non si possono nemmeno escludere,

qualora persista la dipendenza da alcol e del gioco d’azzardo, reati più gravi

nel senso che il peritato non riesce, nel momento di passaggio all’atto allo

scopo di procurarsi soldi per giocare, a controllare il proprio comportamento,

sia per motivi cognitivi che comportamentali correlati al disturbo di

personalità organico.

Riferendomi alla mia valutazione clinica, completata mediante

strumenti statistici, stimo che il peritato possa commettere un nuovo reato con

una probabilità di circa 50% nei prossimi 10 anni. La mia valutazione

complessiva, come già spiegato, è più pessimistica del valore dello strumento

statistico perché è presente un disturbo di personalità organico con deficit

cognitivi, esecutivi e comportamentali irreversibili.

Prendendo in considerazione tutte le valutazioni sopra indicate,

ritengo dunque che esista un alto rischio di recidiva per il reato per cui il

peritato è indagato. Questo alto rischio persisterà con grande probabilità nel

caso in cui il peritato continui il consumo di alcol e il gioco d’azzardo

patologico.

(…)

Il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato

ai disturbi legati al consumo di sostanze psicoattive. L’intossicazione da

alcol, sulla base della dipendenza da alcol, il gioco d’azzardo patologico e il

disturbo di personalità organico hanno causato disinibizione, impulsività e

aggressività nel peritato che, come conseguenza fattuale, ha commesso una

rapina armato di una pistola”

(AI 57, pag. 44).

7.3

Quale

trattamento adeguato per intervenire sulle dipendenze di cui soffre l’imputato

e contenere il suddetto rischio, il perito ha indicato, almeno per una prima

fase, un trattamento stazionario in una struttura come __________ della durata

di circa un anno, ritenendo per contro insufficiente, in questa prima fase, una

presa a carico unicamente ambulatoriale che dovrà, invece, intervenire in un

secondo momento:

" per certi

disturbi di cui il peritato soffre, esistono dei trattamenti sia ambulatoriali

sia stazionari: la dipendenza da alcol (inclusa la prevenzione delle

intossicazioni da alcol) e il gioco d’azzardo. Per il disturbo di personalità

organico invece non esiste un trattamento ma l’obiettivo condiviso dovrebbe

essere l’arresto della progressione della patologia attraverso l’interruzione del

consumo di alcol. Considerata la lunga durata della dipendenza da alcol di cui

soffre il peritato, non ritengo possa essere sufficiente una presa a carico

meramente ambulatoriale. Non solo egli è affetto da una sindrome di dipendenza

da alcol ma anche da un’altra problematica di dipendenza: il gioco d’azzardo

patologico. Si consiglia la durata di circa un anno per il trattamento

stazionario del disturbo, trattamento che dovrebbe successivamente proseguire

in ambito ambulatoriale. (…)

Ritengo dunque indicato che, all’inizio del percorso

terapeutico, il disturbo psichiatrico del peritato goda di una presa a carico

stazionaria nell’ambito di una struttura specializzata come per esempio __________.

Il primo obiettivo della terapia è un’astinenza durevole da alcol. Il secondo

obiettivo è l’acquisizione di nuovi strumenti affinché si possa mantenere

un’astinenza da etile sviluppando strategie per gestire l’astinenza nei momenti

in cui riscontri delle difficoltà; la modulazione dei sentimenti difficili come

la frustrazione, l’ansia e la disperazione. Dovrà fare parte di questa fase

anche la psicoeducazione concernente i disturbi legati al consumo di alcol con

un aumento della critica di malattia che il peritato non possiede. Un terzo

obiettivo è il trattamento psicoterapeutico del gioco d’azzardo patologico

affinché il peritato possa astenersi da questo tipo di attività e impiegare il

suo tempo in attività alternative, come per esempio un lavoro in un laboratorio

protetto. Purtroppo non esiste, come già evidenziato, una terapia per il

disturbo di personalità organico in quanto irreversibile. L’obiettivo deve

dunque essere di impedire una progressione del decadimento cognitivo e dei

comportamenti disfunzionali legati a questo disturbo. L’astinenza da alcol è

per questa ragione indispensabile, in caso contrario il peritato rischierebbe

un maggior peggioramento dei problemi cognitivi e comportamentali.

(…)

Nel Canton Ticino il peritato potrebbe ad esempio

essere preso in carico presso il centro terapeutico stazionario di __________.

L’offerta terapeutica di __________ si rivolge a pazienti che soffrono di

problemi legati alle dipendenze”

(AI 57, pag. 39-40, 47).

Al dibattimento ha poi precisato che il trattamento stazionario da

lui descritto come adeguato per l’imputato è del tipo previsto all’art. 59 cpv.

2.

CP, spiegando che l’istituto in cui l’imputato va collocato “deve

garantire una presa a carico intensa, non solo con colloqui terapeutici come in

carcere. Ci vogliono più incontri, anche di gruppo, una terapia di milieu e una

psicoeducazione per le dipendenze. Dopo un determinato periodo ci devono essere

le prime uscite, per vedere se il collocato regge anche nella vita quotidiana” e

ribadendo che __________ – che dispone anche di un reparto chiuso in grado di

contenere, se necessario, le persone in difficoltà – risulta essere una struttura

adeguata in questo senso a ridurre il rischio di recidiva esistente, che

diverrà così molto basso (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al

verb. dib., pag. 2-3).

Il perito ha poi precisato che “la contemporanea espiazione della

pena potrebbe ostacolare fortemente il successo del trattamento, questo perché IM

1.

in carcere non ha modo di entrare in contatto con possibili tentazioni (alcol

e gioco d’azzardo) e di conseguenza si asterrebbe per forza di cose a

comportamenti a lui nocivi. Nell’ottica però della cura dalle sue dipendenze è

importante che IM 1 si trovi confrontato con la possibilità in particolare di

consumare bevande alcoliche ma anche di giocare d’azzardo, dovrà lì dimostrarsi

in grado di resistere al loro richiamo ed astenersi dall’uno e dall’altro” (AI

60, pag. 3). Per questo motivo, a mente del perito, “fino a che IM 1 è in

carcere, la presa a carico (e quindi l’anno da me indicato) non parte. Per il

momento è come se fossimo ai piedi della scala da questo punto di vista”

(verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 2).

Il perito ha poi precisato che un ritorno in carcere al termine

del trattamento per scontare un eventuale residuo di pena non pregiudicherà il

lavoro fatto, anzi il risultato raggiunto sarà mantenuto, ma che la terapia

dovrà però continuare e l’imputato non potrà avere tutte le libertà che aveva

prima:

"

non è che dopo __________ tutto andrà bene e potrà uscire, ma

bisognerà poi lavorare con la presa a carico ambulatoriale in carcere o fuori.

Chiaro che fuori il controllo dovrà essere maggiore”

(verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib.,

pag. 3).

7.4

In concreto la Corte

ha condiviso l’opinione del perito dr. med. __________ e ha sospeso la pena

detentiva per dar luogo ad un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP. A

mente della Corte si tratterà di un percorso lungo – in questo senso la durata

di un anno indicata dal perito appare ottimistica -, in cui l’imputato dovrà

seguire un trattamento integrato, una terapia di gruppo e di milieu, oltre che

una psicoterapia volta a trattare le sue dipendenze dall’alcol e dal gioco

d’azzardo, con l’obiettivo di raggiungere anche una coscienza di malattia che,

come sottolineato dal perito, non è attualmente presente. IM 1 dovrà non solo

riconoscere di avere determinati vizi e saper individuare che sono la causa di

determinati suoi comportamenti, ma dovrà anche elaborarli e capire quanto sono

nocivi. Non spetta a questa Corte dire se il trattamento dovrà essere eseguito

presso __________ o in un altro istituto, però ciò che è certo è che, da un

lato, deve trattarsi di una struttura sì non securizzata, ma dalla quale non è

facile sottrarsi e che sia in grado di garantire un trattamento ben strutturato

e, dall’altro, che il trattamento – se non già iniziato - dovrà essere avviato

al più presto poiché fino a che l’imputato resterà in carcere, si rimarrà ai

piedi della scala.

8.

Confische

La Corte ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro ad

eccezione degli indumenti di cui l’imputato ha chiesto la restituzione. I

coltelli militari e la mazza da baseball sono, invece, stati anch’essi

confiscati poiché si tratta di oggetti potenzialmente pericolosi che, per

questo motivo, non possono essere restituiti all’imputato.

9.

Nota d’onorario

Quanto alle note professionali del difensore, giusta l’art. 4 del

Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è

calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l’ora.

Quelle presentate dal difensore sono parse sicuramente adeguate alla

complessità della vertenza.

Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono state dunque approvate

per fr.11'026.25.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l’importo di fr. 11'026.25 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

10.

Tasse e spese

La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a

carico del condannato.

visti gli art.: 40, 47, 49, 51, 59

cpv. 2 , 69, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 140 cifra 1, 2 e 4, 185 cifra 1 e 2 CP;

33.

cpv. 1 lett. a LArm;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuta rapina aggravata

(tentata e consumata)

siccome commessa munito di una pistola semiautomatica

Beretta __________ nr. di serie __________,

dimostrandosi, per il modo in cui ha perpetrato le

rapine, come particolarmente pericoloso, nonché esponendo la vittima ACPR 1 a

pericolo di morte, per avere, il 1° giugno 2017, a __________

in __________, presso l’ufficio cambio ACPR 3,

tentato di compiere un furto ai danni dell’ufficio

cambio ACPR 3 rispettivamente commesso un furto ai danni della vittima ACPR 1,

minacciandola con la pistola carica e disassicurata, esponendola in tal modo a

pericolo di morte;

1.2

presa d’ostaggio aggravata

per essersi, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, presso

l’ufficio cambio ACPR 3, impadronito della cliente ACPR 1, minacciando di

ucciderla puntandole la pistola di cui al punto 1.1. (carica e disassicurata) all’altezza

del petto, dicendole “digli a quella stronza di fare quello che deve”, tentando

così di costringere l’impiegata dell’ufficio cambi a consegnargli i soldi;

1.3

danneggiamento

per avere, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, alfine di

compiere la rapina di cui al punto 1.1, intenzionalmente danneggiato a danno

della ACPR 3 la porta blindata prendendola più volte a calci ed esplodendo

contro la serratura della stessa due colpi d’arma da fuoco, con un danno

quantificato dall’accusatrice privata in CHF 4'514.40;

1.4

infrazione alla Legge

federale sulle armi e sulle munizioni

per avere, il 1° giugno 2017, a __________, sulla

tratta stradale Via __________ - __________, senza

diritto, portato su di sè la pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di

serie __________, essendo privo del necessario porto d’armi;

1.5

ripetuto

furto

per avere, il 17 aprile 2017, a __________ in __________,

alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, sottratto

dalla cassa, in due distinti occasioni, ai danni della stazione di servizio __________,

complessivamente EUR 350.00;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza, avendo

agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato alla pena detentiva

di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

È ordinato il trattamento

stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP a crescita in giudicato della presente.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento

stazionario.

5.

A crescita in giudicato

integrale della presente decisione è ordinata la confisca di tutto quanto in

sequestro, ad eccezione dei seguenti oggetti per i quali è ordinato il

dissequestro a favore di IM 1:

5.1

1 canotta taglia 44/46 in

cotone di colore nero (rif. nr. 2017-0729.2.2);

5.2

1 pantaloncini marca “98-86

skate n surf” taglia 29 in cotone (rif. nr. 2017-0729.2.3);

5.3

1 mutande marca “DC

underwear” taglia 5/L (rif. nr. 2017-0729.2.4);

5.4

2 calze tipo fantasmini di

colore blu scuro (rif. nr. 2017-0729.2.5);

5.5

2 scarpe tipo da corsa marca

“Kappa” taglia 41 di colore grigio e giallo (rif. nr. 2017-0729.2.6).

6.

La tassa di giustizia di

fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 9'605.00

spese fr. 604.50

IVA (8%) fr. 816.75

totale fr. 11'026.25

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'026.25 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Ufficio assistenza riabilitativa,

ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'397.80

Perizia fr. 5'900.--

Trascrizioni fr.

28.

--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 163.70

fr. 13'489.50

===========