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Decisione

72.2017.151

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere acquistato, importato, fabbricato e alienato 1 kg di cocaina. Contravvenzione ripetuta alla LF sui medicamenti e dispositivi medici: per aver

20 ottobre 2017Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I punti 2 e 3 dell’atto d’accusa non sono contestati.

Si tratta quindi in sostanza di fare delle valutazioni per

valutare i fatti e commisurarli alla colpa dell’imputato ai sensi dell’art. 47

CP. Il primo aspetto che va sottolineato, a mente della difesa, è l’ammissione

dei fatti da parte di IM 1, che ha permesso di accorciare i tempi

dell’inchiesta e facilitarne la conclusione, evitando tutta una serie di atti

istruttori a carico della Polizia. Ma questo dibattimento per la difesa ha un

altro aspetto rilevante, ossia che dopo un fondato timore di ripercussioni nei

confronti suoi e della famiglia, l’imputato ha fornito una serie di indicazioni

che hanno permesso di identificare il suo fornitore. Ciò deve essere valutato

con rigore, soprattutto alla luce della giurisprudenza per cui il fatto di

fornire informazioni che permettano di smantellare un importante traffico di

stupefacenti, come in questo caso, comporta un’importante assunzione di

responsabilità e un segno tangibile di ravvedimento. A questo proposito il

difensore cita la DTF 121 IV 202, rilevando che ciò comporta una riduzione di

pena sino ad un terzo. Un altro elemento che occorre considerare nella

commisurazione della pena è che pressoché la totalità della sua carcerazione IM

1 l’ha passata alla Farera, e ciò anche dopo l’emissione dell’atto d’accusa. IM

1 è padre di una figlia di __________ mesi, aspetto che in questi mesi di

carcerazione l’ha fatto riflettere, e nelle ultime settimane egli ha manifestato

la volontà di girare pagina e di uscire da questa situazione, trovando un

lavoro onesto che gli permetta di mantenere sé stesso e la sua famiglia, la cui

situazione è estremamente precaria, essendo stati sospesi gli aiuti finanziari

alla moglie e alla figlia. Questa situazione precaria ha fatto fare quel click

nella testa di DF 1, per far sì che possa iniziare un percorso lavorativo serio

per mantenere la propria famiglia. La difesa ritiene che l’auspicio di IM 1 di

voler tornare in libertà e iniziare un’attività lavorativa per assumersi gli

impegni anche di un padre, neogenitore di una figlia di __________ mesi, sia

sicuramente uno stimolo importante per permettergli in futuro di astenersi dal

commettere nuovi reati. Non siamo in presenza di una prognosi che deve essere

considerata sfavorevole. Alla luce della collaborazione importante

dell’imputato, anche per l’inchiesta che è tuttora in corso, vi è sicuramente

la possibilità per IM 1 di beneficiare di una sospensione condizionale

parziale. Occorre comunque tenere conto della sua situazione economica, l’aiuto

sociale era limitato. Vi è poi un vissuto di IM 1 difficoltoso, egli è fuggito

dalla guerra e si è stabilito in Svizzera con i genitori, ed è ravvisabile una

presa di coscienza dei reati commessi. Per la difesa, l’auspicio è che IM 1

possa quantomeno per Natale riabbracciare la figlia e la moglie. Postula in

modo particolare la sospensione condizionale parziale della pena, che per la

difesa deve essere di 24 (ventiquattro) mesi sospesi condizionalmente e 6 (sei)

mesi da espiare, ciò che gli permetterebbe di stare vicino alla figlia e alla

moglie.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1. Per le correzioni dell’atto

d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che tra i sequestri

è stato aggiunto lo stupefacente.

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa è stato inoltre

modificato nel senso che:

- le imputazioni di

contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici e contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 2 e 3 dell’atto d’accusa sono

ripetute;

- la data corretta del punto

3, secondo paragrafo, è 15 maggio 2017.

Considerandi

2.

Riguardo ai quantitativi di

cocaina indicati nell’atto d’accusa, il PP ha precisato che ai 1'000 grammi si

arriva partendo dai 720 grammi ammessi dall’imputato, sia per vendite ai

consumatori indicati nell’atto d’accusa, sia per vendite a terze persone non

identificate (non riportate nell’atto d’accusa) relativi al periodo maggio

2016-maggio 2017, cui occorre aggiungere 30 grammi pure ammessi dall’imputato

per il periodo precedente, ovvero fine 2015-primi 6 mesi del 2016 e ulteriori

250.

grammi indicati nell’atto d’accusa come il minimo ammesso dall’imputato per

le vendite ad __________. I 1'150 grammi si ottengono procedendo nello stesso

modo, ma tenendo conto in luogo dei 250 grammi relativi ad __________, dei 400

grammi indicati da quest’ultimo nel corso del procedimento.

II) Curriculum vitae e

precedenti penali dell’imputato

3.

IM 1 è nato il __________ a

__________

In corso d’inchiesta l’imputato ha fornito le seguenti

informazioni circa la sua situazione personale:

"

Sono giunto in Ticino all’età di __________, i miei genitori sono

fuggiti dal __________ a causa della guerra. …omissis…

Dopo le

scuole dell’obbligo ho effettuato un apprendistato di __________ presso la

ditta __________. Terminato l’apprendistato nel __________ non ho più avuto un

contratto di lavoro. Ho frequentato dei piani occupazionali in diversi luoghi e

con attività diverse. Attualmente son a carico dell’assistenza avendo terminato

le indennità di disoccupazione.”

(VI PP 16.05.2017, p. 4, AI 10).

"

(…) io e mia moglie siamo sposati dal __________ di quest’anno. …omissis… Mia moglie è

richiedente l’asilo.”

(VI PG 13.07.2017, p. 7, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 75).

4.

Con specifico riferimento

alla sua situazione finanziaria l’imputato ha indicato:

"

(…) per l’esattezza è da circa 3-4 anni che non lavoro.

Inizialmente lavoravo come __________ presso la ditta __________, mentre il mio

ultimo lavoro, sempre come __________, l’ho svolto presso la __________. Nel

frattempo la ditta è fallita e io, da 3-4 anni a questa parte, mi sono

ritrovato senza lavoro. Da allora ho svolto diversi programmi occupazionali per

la disoccupazione per la durata di circa un anno.

Infatti è da circa tre anni che mi trovo in assistenza.

Mensilmente percepisco ca. CHF __________ mensili, soldi che

servono a mantenere me, mia moglie e mia figlia. Per contro non devo sostenere

le spese per l’alloggio e la cassa malati in quanto saldate direttamente

dall’assistenza. Oltre a queste entrate vi sono quelle per mia moglie e __________,

per tramite del Soccorso Operaio, pari a CHF __________ mensili. Preciso che

questo importo pari a CHF __________ l’abbiamo percepito unicamente per due o

tre mensilità, dopo che è nata mia figlia.”

(VI PG 27.06.2017, p. 3 e 4, allegato al rapporto di complemento

07.07

, AI 65).

5.

Nel verbale di Polizia del

13.

luglio 2017 IM 1 ha precisato:

"

Preciso che i soldi della moglie e __________ arrivano tutti

insieme.

…omissis…

(VI PG 13.07.2017, p. 7, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 75).

6.

In occasione del pubblico

dibattimento l’imputato ha indicato che con questi soldi riuscivano a far

fronte al sostentamento della famiglia, “ma era molto dura” (VI DIB

20.10

, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

7.

L’imputato ha dichiarato di

avere “la malattia del gioco”, per cui spenderebbe “gran parte”

del suo denaro e più precisamente EUR 300/400.00 per volta circa 2 volte alla

settimana, aggiungendo di essersi fatto diffidare da tutti i casinò della

Svizzera per evitare di sperperare tutto il suo denaro, continuando però a

recarsi a giocare all’estero (VI PG 13.07.2017, p. 7, allegato 5 al rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).

8.

Con riferimento ai suoi

precedenti penali IM 1 in corso d’inchiesta ha riferito:

"

Per quanto concerne i miei precedenti so che da minorenne ho

commesso dei furti e sono stato sanzionato dal Magistrato dei Minorenni da

maggiorenne ho avuto qualche problema per consumo di sostanze stupefacenti e

insubordinazione alle autorità.”

(VI PP 16.05.2017, p. 4, AI 10).

IM 1 effettivamente non è sconosciuto alla giustizia.

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 16 maggio 2017 (AI 9),

l’imputato risulta essere stato condannato in due occasioni dalla Magistratura

dei minorenni di Lugano, e meglio il 17 ottobre 2008 alla privazione della

libertà di 60 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni

(sospensione condizionale in seguito revocata con decisione del 16 luglio 2009)

per furto e tentata rapina, e il 16 luglio 2009 alla privazione della libertà

di 60 giorni per lesioni semplici, ripetuti reati di poca entità (furto),

danneggiamento, ricettazione e usurpazione di funzioni.

Da maggiorenne l’imputato è stato oggetto di due decreti d’accusa

del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, e meglio l’8 ottobre 2012 alla pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 30.00 per violenza o minaccia

contro le autorità e i funzionari, lesioni semplici e guida in stato di

inattitudine (veicolo a motore, concentrazione qualificata di alcol), nonché il

20.

ottobre 2014 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.00

cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla

multa di CHF 600.00, per ripetuta ricettazione, ingiuria, minaccia e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

9.

Interrogato in merito alle

sue prospettive di vita, l’imputato ha asserito di voler iniziare un nuovo

capitolo della sua vita e di essere intenzionato a trovare un lavoro e stare

vicino alla sua famiglia (VI DIB 20.10.2017, p. 2, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

A questo proposito il suo difensore ha precisato di non essere in

grado di produrre alla Corte un contratto di lavoro, rilevando che vi sarebbero

stati alcuni colloqui, in particolare con la ditta __________ di __________, la

quale però vorrebbe vedere la persona prima di impegnarsi con un contratto di

lavoro (VI DIB 20.10.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

III) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

10.

Nell’ambito dell’inchiesta

penale nei confronti di __________ è emerso che egli si riforniva

principalmente da tale __________, poi identificato in IM 1.

Sulla scorta degli elementi raccolti, il PP ha proceduto

all’emissione di un mandato di accompagnamento coattivo e di un ordine di

perquisizione e sequestro a carico del prevenuto.

L’imputato è stato quindi fermato il 15 maggio 2017 alla dogana di

__________ alla guida di un’autovettura Citroen C3. Al suo fianco e come

passeggero vi era il fratello __________.

A bordo della vettura sono state rinvenute 2 bolas da 0.5 grammi,

rispettivamente 0.8 grammi di cocaina, che IM 1 ha dichiarato essere di sua

proprietà. Il medesimo giorno sono state effettuate le perquisizioni

domiciliari (rapporto di arresto provvisorio, AI 6; rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 75).

11.

Dopo avere in un primo tempo

negato ogni addebito (VI PG 15.05.2017, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 2), nel verbale della persona arrestata del 16 maggio 2017 IM 1

ha riferito di avere venduto ad __________, in 3 diverse occasioni e sull’arco

di 2 mesi, 15 bustine di cocaina da 0.5 grammi l’una. Ha altresì indicato di

avere venduto a __________ e __________, in 4 distinte occasioni, 4 buste di

cocaina (2 ad ognuno) da 0.5 grammi l’una (rapporto di arresto provvisorio, AI

6; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).

12.

In accoglimento dell’istanza

del PP (AI 12), con decisione del 19 maggio 2017 il GPC ha ordinato la

carcerazione preventiva di IM 1 fino al 14 luglio 2017 (AI 19), poi prorogata

sino al 25 agosto 2017 compreso con decisione del 17 luglio 2017 (AI 68).

13.

Con l’atto d’accusa in

rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a

giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,

contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici ripetuta e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta.

14.

Contestualmente alla notifica

dell’atto d’accusa, il magistrato inquirente ha presentato istanza di

carcerazione di sicurezza per un periodo di 3 mesi (doc. TPC 2).

In parziale accoglimento dell’istanza del PP, con decisione del 30

agosto 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione di sicurezza di IM 1 fino al 21

ottobre 2017 compreso, a motivo dei pericoli di collusione/inquinamento delle

prove e di recidiva (doc. TPC 4).

IV) Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

15.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,

per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità

penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le

conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,

n. 1 ad art. 139, p. 297).

16.

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2

CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae

dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF

133.

I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10

maggio 2010;6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo

(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.

1.

CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito

della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere

probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso

significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una

fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione

oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano

svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e

1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione

delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e

teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso

quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,

avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;

6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

17.

In mancanza di prove dirette,

un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del

19.

aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di

induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di

una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del

fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122

dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).

In assenza

di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna

soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente

nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far

concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere

ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im

Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del

28.

giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26

ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010).

V) Fatti e diritto

i) Imputazione di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)

18.

L’atto d’accusa, oggetto

delle correzioni di cui in ingresso, imputa ad IM 1 il reato di infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti, poiché riferita a un quantitativo di

cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o

indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo fine anno 2015 – 15 maggio 2017, a __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e in

altre località del __________, alienato, rispettivamente procurato in altro

modo complessivamente circa 1’000/1'150 grammi di cocaina, al prezzo medio

unitario di CHF 80/100.00 per confezione da 0.7/0.8 grammi, nonché per avere

importato a scopo di alienazione a terzi 0.8 grammi di cocaina con grado di

purezza del 69.7%, sostanza acquistata in massima parte dal suo principale

fornitore a CHF 60/70.00 al grammo, nonché in ragione di circa 30 grammi da

cittadini nord africani non identificati, tagliata prima della vendita con del

bicarbonato in ragione di 0.05/0.1 grammi a bustina, conseguendo così un

guadagno al netto di quanto speso per l’acquisto di circa CHF 3'400.00 mensili

(ovvero CHF 48'000.00 annui), oltre a CHF 1'500.00 (vendita degli iniziali 30

grammi) e CHF 2'500.00/4'000.00 (vendite ad __________).

19.

Seppur dopo molte reticenze, IM

1.

ha sostanzialmente ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa,

giungendo a dichiarare nel verbale del 18 agosto 2017 che:

"

(…) il quantitativo complessivo venduto in quel periodo è di Ca.

1.

Kg, ovvero 720 grammi da maggio 2016 a maggio 2017, oltre i 30 grammi venduti

occasionalmente in precedenza e i grammi 250 a __________”

(VI PP 18.08.2017, AI 72, p. 2-3).

Tale dichiarazione concernente il quantitativo è stata confermata

pure in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (cfr. VI DIB p. 3).

20.

Relativamente ai

quantitativi di sostanza alienata si impone di rilevare che l’imputato ha

contestato sull’arco dell’intero procedimento le dichiarazioni di __________,

il quale ha riferito di aver acquistato da IM 1 370/400 grammi di cocaina.

Di fatto, l’imputato ha inizialmente riferito di aver alienato al

citato acquirente soli 7.5 grammi (VI PP 16.05.2017, p. 2, AI 10) ed in seguito

250/300 grammi nei verbali del 6 luglio 2017 (allegato al rapporto di

complemento 07.07.2017, p. 4, AI 65) e del 27 luglio 2017 (allegato 6 al

rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4, AI 75) e in occasione del

confronto con __________ il 1. giugno 2017 (allegato 8 al rapporto d’inchiesta

di Polizia Giudiziaria, p. 7, AI 75), rispettivamente in 250 grammi nel verbale

di Polizia del 12 giugno 2017 (allegato 2 al rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria, p. 4, AI 75) così come pure in occasione dell’interrogatorio

finale del 18 agosto 2017 (AI 72, p. 2 e 3).

In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha in fine

ribadito di avere alienato ad __________ 250/300 grammi di cocaina (VI DIB

20.10

, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

21.

Da parte sua, __________ nel

corso dell’inchiesta a suo carico ha dichiarato di avere acquistato dal suo

maggior fornitore, poi identificato in IM 1, 490 grammi di cocaina (VI PG

27.04

, allegato al rapporto di segnalazione 02.05.2017, AI 2; rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria __________ 04.04.2017, AI 5, e verbali di __________

allegati), ciò per cui, tra l’altro, è stato condannato con sentenza del 12

giugno 2017 della Corte delle assise criminali di Lugano, Inc. 72.2017.78.

Senonché, in occasione del confronto con IM 1, dopo avere inizialmente

confermato di avere da lui acquistato 490 grammi di cocaina, sentite le

dichiarazioni del qui imputato, __________ ha modificato il quantitativo in

370/400 grammi:

"

Confermo le dichiarazioni rese ma preciso che essendo state

ricostruite possono differire dal quantitativo indicato. Potrebbe anche essere

tra i 370/400 grammi. Non di meno.”

(VI PG confronto __________/IM 1 01.06.2017, p. 7, allegato 8 al

rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).

22.

Ritenuto quindi che IM 1 nel

corso del procedimento ha __________ ha ridotto il quantitativo inizialmente

riferito proprio in occasione del verbale di confronto, la Corte ha considerato

l’acquirente non del tutto credibile e questo malgrado – di fatto – egli è

stato condannato per i quantitativi maggiori da lui dichiarati.

In tale

contesto, la Corte ha quindi ritenuto a carico di IM 1 il quantitativo

complessivo di 1 kg di cocaina alienata, ciò che corrisponde alle di lui

ammissioni di cui ad AI 72 p. 2 (cfr. punto 19).

23.

In diritto si ha che l'art.

19.

cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro

acquista, importa, fabbrica, aliena o procura in altro modo stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro

di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di

stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra

d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in

altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai

minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

18.

grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid.

2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid.

3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo

2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,

consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15

marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B

632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband

Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg.,

pag. 917 segg.).

24.

Dal punto di vista

soggettivo, l’autore deve sapere di acquistare, importare, fabbricare, alienare

o procurare in altro modo stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente

(Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre,

affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è

necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa

possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte

persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup).

Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo

e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve

presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232

consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

25.

Nel caso concreto, l’imputato

ha trafficato un quantitativo pari a oltre 100 grammi di cocaina pura, se si

considera l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di

droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr.,

fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre 2011), superando di gran lunga il

quantitativo richiesto per l’applicazione di cui all’aggravante dell’art. 19

cpv. 2 lett. a LStup.

26.

L’imputazione di cui al punto

1.

dell’atto d’accusa ha quindi trovato conferma così come esposta, fatta eccezione

per i 0.5 grammi di cocaina forniti a __________ per il consumo simultaneo,

circostanza cui ritorna applicabile l’art. 19b LStup, secondo cui chiunque

prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne

fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18

anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile

(cpv. 1) e per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che

produce effetti del tipo della canapa (cpv. 2).

Per quel che concerne la nozione di “esigua quantità”, il

Giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Albrecht Peter, Die

Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna

2007, art. 19b, n. 13). Quali valori limite valgono ad esempio 5 grammi di

eroina, 2 grammi di cocaina e 30 grammi di prodotti della Cannabis nel Canton

Basilea, così come 0.1 grammi di eroina, 0.2 grammi di cocaina e 10 grammi di

hashish/marijuana nel Canton Grigioni (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen

des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b,

n. 15). Pacifico, del resto, che la norma non ritorna applicabile unicamente

quando si tratta di marijuana: la precisazione di cui al cpv. 2 dell’art. 19b

LStup è infatti stata introdotta unicamente al fine di agevolare il lavoro

della Polizia, chiamata a sanzionare con multa disciplinare il consumo

personale di esigua entità di canapa (art. 28b LStup), senza mutare con ciò la

portata del cpv. 1 della medesima norma (vedasi Messaggio CF, p. 7281).

27.

L’imputato è quindi stato

prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente ai 0.5 grammi di cocaina

forniti a __________ per il consumo simultaneo.

ii) Imputazione di

contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici (punto 2 dell’atto

d’accusa)

28.

L’atto d’accusa imputa poi ad

IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo aprile – maggio 2017, a __________,

__________ e in altre località del __________, previo acquisto da__________ __________

al prezzo di CHF 7.50/10.00 la bustina, venduto a terzi non meglio

identificati, al prezzo di CHF 15.00/20.00 la bustina, circa 40 bustine da 50

mg l’una di __________, medicamento non omologato e non commerciabile.

29.

L’imputato ha ammesso tali

fatti (VI PG 06.07.2017, p. 13 e 14, allegato al rapporto di complemento

07.07

, AI 65; VI PP 18.08.2017, p. 3, AI 72; VI DIB 20.10.2017, p. 2,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

30.

In diritto si ha che ai sensi

dell’art. 86 LATer (Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici) è

punito con la detenzione o con la multa fino a CHF 200'000.00, sempreché non si

tratti di un reato più grave secondo il CP o la LStup, chi intenzionalmente,

mettendo in pericolo la salute di persone, tra l’altro fabbrica, immette in

commercio, prescrive, importa, esporta medicamenti o ne fa commercio all’estero

senza omologazione, senza autorizzazione o contravvenendo ad altre disposizioni

della citata legge (cpv. 1 lett. b).

Secondo

l’art. 87 LATer è punito con l’arresto o con la multa fino a CHF 50'000.00 chi,

intenzionalmente, tra l’altro adempie le fattispecie secondo l’articolo 86

capoverso 1 senza che la salute di persone sia messa in pericolo (cpv. 1 lett.

f).

31.

Il __________ è un farmaco

analogo al Viagra non omologato per la vendita in Svizzera (AI 70; AI 75, p. 5,

19.

e 20).

Il reato di

contravvenzione alla LF sui medicamenti e i dispositivi medici è quindi

pacificamente realizzato, da cui la conferma del punto 2 dell’atto d’accusa.

iii) Imputazione di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 3 dell’atto d’accusa)

32.

L’accusa imputa in fine ad IM

1.

il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza

essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017, a __________ e in

altre non meglio precisate località del __________, consumato circa 12-13

grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle modalità descritta al

punto 1 dell’atto d’accusa, nonché per avere, il 15 maggio 2017, a __________,

senza essere autorizzato, detenuto a scopo di consumo 0.5 grammi di cocaina con

grado di purezza dell’83.5%.

33.

Tali fatti non sono

contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PP

18.08

, p. 3, AI 72).

34.

Il punto 3 dell’atto d’accusa

è quindi stato confermato così come esposto, eccezion fatta per i 0.5 grammi di

cocaina detenuti per il consumo personale, che sono sussumibili sotto l’art.

19b LStup, da cui il proscioglimento dell’imputato da tale imputazione.

VI) Commisurazione della pena

35.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

36.

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo

chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

37.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

38.

Giusta l’art. 46 CP se,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e

vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per

pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione

analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza

condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano

adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).

Se non vi è

d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla

revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo

della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di

prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di

condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in

cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice

competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca

(cpv. 3).

La revoca

non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv.

5).

39.

Secondo la giurisprudenza

dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante

il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione

condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi

sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una

riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134

IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1).

Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il

giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso

concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015

consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto

dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF

134.

IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il

Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca

della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene

eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della

pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa,

la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della

sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è

stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in

analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano

necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore

ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria

(cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144;

Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115).

Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede

più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità

(cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).

Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice

analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la

rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli

come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in

caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi

fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato

delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante

dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto

attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti

commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la

decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.

40.

Nel caso concreto, la Corte

ha ritenuto la colpa dell’imputato grave dal profilo oggettivo, in ragione

dell’importante quantità di cocaina immessa sul mercato locale.

Se è vero

che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che

questo non va dimenticato ritenuto come maggiore è il quantitativo di droga

messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute viene

messa in pericolo.

Aggrava poi

la colpa oggettiva dell’imputato, l’intensità con cui ha agito. Escluso il

primo periodo in cui, per sua stessa ammissione, ha venduto sporadicamente

circa 30 grammi di sostanza, tutta la rimanenza (quindi circa 970 grammi) è

stata da lui alienata in poco più di un anno, traendone un guadagno di tutto

rispetto, tale da far ritenere, anche a fronte delle sue esigue entrate lecite,

che si trattasse della sua maggior fonte di sostentamento.

Sempre dal

profilo oggettivo, IM 1 si è ritagliato un posto di tutto rispetto nell’ambito della

vendita di cocaina, tanto da diventare uno dei principali fornitori di un

tossicodipendente, da mantenere solidi contatti con il suo principale fornitore

e procedendo personalmente pure ad operazioni di taglio della sostanza così da

accrescerne il quantitativo aumentando contestualmente il proprio profitto.

41.

La Corte ha ritenuto

altrettanto grave la colpa di IM 1 dal profilo soggettivo.

L’imputato

ha agito per puro fine di lucro, non certo per finanziare il proprio consumo.

Egli non ha

esitato ad avviare un fiorente traffico di cocaina, allacciando contatti con i

fornitori e con i consumatori, unicamente per denaro e per migliorare la

propria situazione economica.

Non può non stupire il fatto che egli, neppure in sede

dibattimentale, a distanza di mesi, sia stato in grado di indicare perché ha

iniziato a vendere cocaina (cfr. VI DIB, p. 3). Egli – come moglie e figlia –

beneficiava della pubblica assistenza e sebbene ciò non permettesse sicuramente

di vivere in modo agiato, era certamente sufficiente per potersi trattenere dal

delinquere e condurre una vita lontana dall’illegalità.

IM 1, in

realtà, ha cercato il facile e rapido guadagno unicamente per permettersi di

vivere al di sopra delle sue possibilità e spendere soldi segnatamente per automobili,

benzina, vestiti e gioco d’azzardo, come da egli ammesso nel corso

dell’interrogatorio dibattimentale (cfr. VI DIB p. 3).

42.

A fronte di simili

circostanze accertate dalla Corte, giova citare a mero titolo indicativo

precedenti giudizi della Corte delle assise criminali e della Corte di appello

e di revisione penale, segnatamente la condanna alla pena detentiva di 3 anni e

9.

mesi per un imputato che aveva alienato 910 grammi di cocaina (sentenza CARP

17.2013.97

del 15 gennaio 2014) e a 3 anni e 6 mesi per un imputato che aveva

alienato 987 grammi di cocaina in banda, di cui 620 grammi personalmente

(sentenza TPC 72.2015.68 e CARP 17.2015.205+206)

43.

In questo senso, la pena

proposta dalla pubblica accusa in circa 4 (quattro) anni può essere considerata

quale valida pena di partenza, che deve poi essere ponderata in funzione dei

fattori legati alla persona dell’imputato.

In questo

ambito, pesa a carico di IM 1 il fatto che egli ha delinquito malgrado avesse

tutti gli strumenti per condurre una vita onesta.

Oltre alle

già citate entrate, l’imputato aveva una formazione e una famiglia che, almeno

nel corso del procedimento penale, ha dimostrato di volersi occupare di lui.

Disponeva quindi già della possibilità di trovarsi un lavoro (come intenderebbe

ora fare) e uscire dalla pubblica assistenza, ma ha preferito inseguire facili

guadagni, non esitando per questo a mettere in pericolo la vita e/o la salute

di molte persone.

Il suo

vissuto, contraddistinto da reati commessi già da minorenne e, ancora,

raggiunta la maggiore età, non può che testimoniare di una sua preoccupante

propensione a delinquere.

Evidentemente,

le precedenti condanne non sono servite a trattenerlo dal commettere nuovi

reati tanto da delinquere nuovamente durante il periodo di prova. Al contrario,

leggendo il casellario giudiziale non si può non notare una sostanziale

tendenza ad aumentare l’intensità del suo agire delinquenziale col trascorrere

degli anni.

44.

Per il resto, la Corte non ha

ravvisto particolari motivi di riduzione della pena.

In

particolare, nulla può essere tratto dal fatto di aver atteso il giudizio per

buona parte del tempo presso il carcere giudiziario, ritenuto che si è trattato

di una scelta dell’imputato di non chiedere – quanto meno dopo il verbale di

cui ad AI 72 – di essere posto in regime di esecuzione anticipata della pena.

Analogamente,

la figlia che egli ora vorrebbe vedere, era già nata quando egli ha delinquito,

ciò che tuttavia non lo ha trattenuto dall’inserirsi nel mondo degli

stupefacenti.

A favore

dell’imputato la Corte ha ritenuto una certa collaborazione. Da un lato egli ha

sì, alla fine, fornito un nominativo utile agli inquirenti per risalire al suo

principale fornitore e con le proprie ammissioni concernenti i suoi acquirenti,

non tutti identificati e verbalizzati, ha evitato ulteriori atti istruttori;

dall’altro tali ammissioni sono giunte dopo diversi verbali durante i quali IM

1.

ha costantemente tentato di ridurre le proprie responsabilità.

La Corte ha

quindi riconosciuto la collaborazione e le ammissioni fornite, ma queste, dal

punto di vista dell’entità della riduzione della pena, vengono in buona parte

mitigate dagli elementi sopraesposti che aggravano la sua posizione.

45.

In tale contesto, in una

ponderazione complessiva, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una

pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi.

46.

Per quanto attiene alla

sospensione condizionale, questa è esclusa già in ragione dell’entità della

pena, che è quindi integralmente da scontare.

Si dirà che,

comunque, anche qualora la pena fosse stata comprimibile entro i 3 anni, la

prognosi di IM 1, richiamati i precedenti, sarebbe comunque risultata

sfavorevole.

47.

Ritenuto che l’imputato si

trovava in carcerazione di sicurezza, la Corte ha assunto analoga decisione

consegnata alle parti al termine del dibattimento.

48.

Per quanto attiene ai reati

sanzionabili con multa (punti 2 e 3 dell’atto d’accusa), la Corte ha fissato la

stessa in CHF 200.00 (duecento).

49.

In fine, richiamata la pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere comminata il 20 ottobre 2014, la Corte ha

ritenuto di revocare il beneficio alla sospensione condizionale.

VII) Sequestri

50.

Per quel che ne è dei

sequestri, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione ex art. 69 CP

dello stupefacente e dei gioielli contraffatti, ovvero la collana color oro

Versace, l’anello color oro Versace e i tre orologi sotto sequestro.

È stata inoltre disposta la confisca della somma di CHF 600.00 ex

art. 70 CP, nonché il sequestro conservativo a copertura di tassa, spese e

multa della somma di EUR 1'195.00, come previsto dall’art. 268 CPP.

I restanti oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati,

previa cancellazione delle memorie di cellulari e carte SIM, i cui costi sono

da anticipare dal condannato.

visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

19.

cpv. 1 e 2, 19a, 19b LStup;

86.

cpv. 1 lett. b, 87 cpv. 1 lett. f

LATer;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e in altre località del __________,

acquistato, importato, fabbricato e alienato 1 Kg di cocaina;

1.2

contravvenzione alla LF

sui medicamenti e dispositivi medici ripetuta

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo aprile – maggio 2017, a __________,

__________ e in altre località del __________, alienato a terzi non meglio

identificati circa 40 bustine da 50 mg l’una di __________, medicamento non

omologato e non commerciabile;

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017,

a __________ e in altre località del __________, consumato 12 grammi di

cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente all’avere procurato in altro modo a __________

0.5

grammi di cocaina e dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti di cui al punto 3 dell’atto d’accusa limitatamente alla detenzione

a scopo di consumo di 0.5 grammi di cocaina il 15 maggio 2017.

3.

Di conseguenza,

IM 1

è condannato

3.1

alla pena detentiva di 3

(tre) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2.

CP).

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da

CHF 60.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il 20 ottobre 2014.

5.

È ordinata la confisca e la

distruzione dello stupefacente, della collana color oro Versace con scatola,

dell’anello color oro Versace e dei tre orologi sotto sequestro.

6.

È ordinata la confisca di

CHF 600.00 e il sequestro conservativo a copertura di tassa, spese e multa di

EUR 1'195.00.

7.

È ordinato il dissequestro

di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie

di cellulari e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

8.

La tassa di giustizia di

CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 9'343.30

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 121.20

fr. 10'664.50

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