72.2017.151
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere acquistato, importato, fabbricato e alienato 1 kg di cocaina. Contravvenzione ripetuta alla LF sui medicamenti e dispositivi medici: per aver
20 ottobre 2017Italiano48 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2017.151
Lugano,
20 ottobre 2017/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 15
maggio 2017 al 25 agosto 2017 (103 giorni)
in anticipata esecuzione della
pena dal 26 agosto 2017
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 129/2017 del 23 agosto 2017 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
poiché riferita a un quantitativo di cocaina che
sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo fine anno 2015 – 15 maggio 2017,
a __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ ed altre località del __________,
in confezioni da 0.7/ 0.8 grammi rispettivamente da
5/10 grammi,
alienato (ca.969.5 grammi) rispettivamente procurato
in altro modo (ca. 0.5 grammi) a diverse persone acquirenti fra le quali __________
(ca. 3.5 grammi), __________ (ca. 2 grammi), __________ (ca. 100/110 grammi), __________
(ca. 14 grammi), __________ (ca. 2.5 grammi), __________ (ca. 4.9 grammi), __________
(ca. 10.5 grammi), __________ (ca. 21 grammi), __________ (ca. 15 grammi), __________
(ca. 10.5 grammi), __________ (ca. 10.5 grammi), __________ (ca. 30 grammi), __________
(ca. 7/10.5 grammi), __________ (ca. 2.1/2.8 grammi), __________ (ca. 2.8/4
grammi), __________ (ca. 0.5 grammi offerti), __________ (ca. 250/300
–370/400 grammi),
complessivamente da ca. 1'000 / a ca.1'150
grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), al prezzo medio unitario
di CHF 80 / 100 per confezione da 0.7/0.8 grammi,
nonché, per avere, senza essere autorizzato, a __________,
il 15 maggio 2017, importato a scopo di alienazione a terzi, 0.8 grammi
di cocaina con grado di purezza del 69.7%,
tutta sostanza acquistata da tale __________ (a CHF
60 / 70.-- al grammo) e da non meglio identificati cittadini nord africani (ca.
30 grammi), dipoi ma prima della vendita, tagliata con del bicarbonato in
ragione di 0.05/0.1 grammi a bustina,
conseguendo un guadagno asserito al netto di quanto
speso per l’acquisto di ca. CHF 3'400 mensili (ovvero CHF 40'800
annui), oltre a CHF 1'500 (vendita degli inziali 30 grammi) e CHF
2'500/4’000 (vendite a __________),
reato previsto: art. 19
cpv. 2 lett. a combinato con il cpv. 1 lett. c) e d) LStup;
2. Contravvenzione
alla LF sui medicamenti e dispositivi medici
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
aprile – maggio 2017, a __________, __________ e altre località del __________,
previo acquisto da __________ al prezzo di CHF 7.50/10.00 la bustina, venduto a
terzi non meglio identificati, al prezzo di CHF 15.00/20.00 la bustina, ca. 40
bustine da 50 mg l’una di __________, medicamento non omologato e non
commerciabile,
reato previsto:
dall’art. 87 cpv. 1 lett. f della Legge federale sui medicamenti e dispositivi
medici (LTer)
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
fine 2015 – 15 maggio 2017, a __________ e in altre non meglio precisate
località del __________, consumato ca. 12 – 13 grammi di cocaina,
sostanze previamente acquistata nelle modalità descritte al punto 1 del
presente atto di accusa,
nonché, il 5 maggio 2017, a __________, senza essere
autorizzato, detenuto a scopo di consumo 0.5 grammi di cocaina con grado
di purezza del 83.5%,
reato previsto: art.19a
cifra 1 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore
15:29.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il PP chiede di aggiungere tra i
sequestri lo stupefacente.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Il Presidente chiede al PP per
quale motivo al punto 1 dell’atto d’accusa è indicato dapprima un quantitativo
complessivo di 970 grammi, che peraltro non risulta dalla somma dei
quantitativi indicati per i singoli acquirenti, ed in seguito di 1’000/1'500
grammi di cocaina.
Il PP comunica che si arriva ai
1'000 grammi partendo dai 720 grammi ammessi dall’imputato, sia per vendite ai
consumatori indicati nell’AA sia per vendite a terze persone non identificate.
Ai 720 grammi ammessi relativi al periodo maggio 2016-maggio 2017 si aggiungono
30 grammi pure ammessi dall’imputato per il periodo precedente, fine 2015-primi
sei mesi del 2016. 250 grammi sono indicati nell’AA come il minimo ammesso
dall’imputato per le vendite a __________. Sommando si arriva a 1'000 grammi.
Per il 1'150 si procede allo stesso modo, ma tenendo conto dei grammi di
cocaina ammessi da __________ in questo procedimento.
L’avv. DF 1 anticipa che
preciserà in arringa che non contesta la ricostruzione della pubblica accusa,
dà atto di quello che ha ammesso l’imputato in corso d’inchiesta e terrà come
punto di riferimento 1 Kg di cocaina.
Il Presidente propone altresì le
seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- i
punti 2 e 3 sono modificati nel senso che le imputazioni di contravvenzione
alla LF sui medicamenti e dispositivi medici e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti sono ripetute;
- l’indicazione
temporale del secondo paragrafo del punto 3 è modificata in 15 maggio 2017.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,
il quale il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il PP riassume le
circostanze dell’arresto di IM 1, osservando che l’inchiesta a carico
dell’imputato trova origine dalla pregressa inchiesta a carico di __________,
sfociata nella sentenza del 12 giugno 2017 agli atti come AI 64. L’inchiesta ha
permesso di stabilire che IM 1 non aveva quale acquirente solo __________, ma
tutta una serie di altri acquirenti, e che era attivo ben prima di conoscere __________.
Pone l’accento sul fatto che l’imputato aveva a disposizione cocaina con un
elevato grado di purezza e quindi comportante un elevato pericolo per la salute
pubblica, come risulta dalle analisi dello stupefacente sequestrato. L’inchiesta
ha inoltre permesso di fissare un quantitativo che, come sempre in queste
inchieste, è approssimativo e vale come ordine di grandezza, variante tra i
1'000 e i 1'150 grammi di cocaina. Il primo quantitativo indicato si basa
unicamente sulle ammissioni di IM 1, mentre il secondo sulle ammissioni di __________
in occasione dell’inchiesta nei confronti del qui imputato. L’inchiesta ha
altresì appurato come l’imputato non si è limitato ad alienare lo stupefacente,
ma si è anche dedicato al commercio di un medicamento non omologato per la
vendita in Svizzera.
Dal profilo del diritto, a mente dell’accusa non v’è dubbio alcuno
che alla fattispecie in esame tornano applicabili le norme indicate nell’atto
d’accusa e citate dalla Corte. Ci si sarebbe pure potuti chiedere se non era
ipotizzabile l’aggravante del mestiere.
Dal profilo oggettivo, la colpa di IM 1 è qualificata innanzitutto
in ragione del quantitativo trafficato. Aggrava la sua posizione l’intensità
del suo agire, in modo particolare negli ultimi mesi prima del suo arresto.
Aggrava altresì la sua posizione il fatto che spesso era lui ad offrirsi come
venditore, che approcciava il consumatore proponendosi come suo fornitore
personale. A tal proposito il PP cita due verbali di Polizia. Rileva che il suo
perfetto inserimento nel mondo della droga locale ticinese, con immediata
disponibilità della stessa, ne sottolinea la posizione, che lascia dedurre una
gravità nel suo agire. La sua posizione gli dava la possibilità di poter
operare a getto continuo. È più che ipotizzabile che IM 1 fosse un terminale di
un’importante rete di traffico di stupefacenti. Ma quello che maggiormente
aggrava la sua posizione è la ragione soggettiva per cui ha agito, ovvero lo
scopo di conseguire un guadagno che gli consentisse non già di garantirsi il
suo consumo, perché egli dipendente non è, o di garantire la sopravvivenza
della sua famiglia o far fronte a impegni debitori, ma di vivere una vita più
agiata, di avere denaro da spendere in auto, in più telefoni, in una macchina fotografica
non a buon mercato e soprattutto in case da gioco.
Una pena ipotetica di 4 (quattro) anni, a mente dell’accusa,
appare adeguata e riproponibile anche dopo avere considerato alcuni aspetti
personali dell’imputato. Innanzitutto egli ha delinquito malgrado avesse a
disposizione gli strumenti per condurre una vita onesta: aveva una formazione
scolastica portata a termine con un diploma, la garanzia del minimo
indispensabile garantito dallo Stato, una famiglia con una moglie e una figlia,
tutti elementi che avrebbero dovuto permettergli di non entrare in un’attività
illecita unicamente per avere a disposizione più denaro. Malgrado la
possibilità di vivere secondo le regole civili, egli ha deciso di delinquere. A
fronte di ciò, uno sconto non pare nemmeno proponibile se si percorre
l’estratto del casellario giudiziale, così come pure gli atti di questo
procedimento penale, ritenuto che per finire vi è stata una certa
collaborazione, ma la stessa è stata sollecitata a più riprese e non facilmente
ottenibile.
La pubblica accusa non si discosta quindi dalla pena ipotetica e
la fa diventare la richiesta di pena, richiesta che non impone riflessione
alcuna sulla sospensione condizionale. Se la Corte per delirio d’ipotesi
dovesse ritenere di comprimere la pena nei limiti dell’art. 43 CP e,
dipartendosi da una possibile prognosi non negativa, valutare di sospendere la
pena, chiede che comunque il periodo da espiare sia il massimo previsto dalla
legge, ovvero la metà della pena inflitta. Per le contravvenzioni chiede una
multa di CHF 400.00 (quattrocento);
§ l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata rileva che i fatti riportati nell’atto d’accusa non
sono contestati.
Per quanto attiene al punto 1, in particolare per quel che ne è
del quantitativo trafficato, la difesa ritiene che, come ricostruito durante il
dibattimento e precisato dal PP, l’importo complessivo debba essere
quantificato in 1 Kg. Per quanto attiene al grado di purezza dello stupefacente
sequestrato, osserva che questo non è necessariamente il medesimo anche per lo
stupefacente alienato. Durante l’istruttoria IM 1 ha chiesto un confronto con __________
e puntualmente in questa occasione __________ ha dovuto modificare quelle che
erano le sue precedenti affermazioni. In definitiva, richiamato il principio in
dubio pro reo, rileva che si può ritenere che il quantitativo di cui al punto 1
debba essere fissato in un 1 Kg. Rileva in ogni caso che il quantitativo non è
che un punto che deve essere considerato per la valutazione della colpa.
Fatti
I punti 2 e 3 dell’atto d’accusa non sono contestati.
Si tratta quindi in sostanza di fare delle valutazioni per
valutare i fatti e commisurarli alla colpa dell’imputato ai sensi dell’art. 47
CP. Il primo aspetto che va sottolineato, a mente della difesa, è l’ammissione
dei fatti da parte di IM 1, che ha permesso di accorciare i tempi
dell’inchiesta e facilitarne la conclusione, evitando tutta una serie di atti
istruttori a carico della Polizia. Ma questo dibattimento per la difesa ha un
altro aspetto rilevante, ossia che dopo un fondato timore di ripercussioni nei
confronti suoi e della famiglia, l’imputato ha fornito una serie di indicazioni
che hanno permesso di identificare il suo fornitore. Ciò deve essere valutato
con rigore, soprattutto alla luce della giurisprudenza per cui il fatto di
fornire informazioni che permettano di smantellare un importante traffico di
stupefacenti, come in questo caso, comporta un’importante assunzione di
responsabilità e un segno tangibile di ravvedimento. A questo proposito il
difensore cita la DTF 121 IV 202, rilevando che ciò comporta una riduzione di
pena sino ad un terzo. Un altro elemento che occorre considerare nella
commisurazione della pena è che pressoché la totalità della sua carcerazione IM
1 l’ha passata alla Farera, e ciò anche dopo l’emissione dell’atto d’accusa. IM
1 è padre di una figlia di __________ mesi, aspetto che in questi mesi di
carcerazione l’ha fatto riflettere, e nelle ultime settimane egli ha manifestato
la volontà di girare pagina e di uscire da questa situazione, trovando un
lavoro onesto che gli permetta di mantenere sé stesso e la sua famiglia, la cui
situazione è estremamente precaria, essendo stati sospesi gli aiuti finanziari
alla moglie e alla figlia. Questa situazione precaria ha fatto fare quel click
nella testa di DF 1, per far sì che possa iniziare un percorso lavorativo serio
per mantenere la propria famiglia. La difesa ritiene che l’auspicio di IM 1 di
voler tornare in libertà e iniziare un’attività lavorativa per assumersi gli
impegni anche di un padre, neogenitore di una figlia di __________ mesi, sia
sicuramente uno stimolo importante per permettergli in futuro di astenersi dal
commettere nuovi reati. Non siamo in presenza di una prognosi che deve essere
considerata sfavorevole. Alla luce della collaborazione importante
dell’imputato, anche per l’inchiesta che è tuttora in corso, vi è sicuramente
la possibilità per IM 1 di beneficiare di una sospensione condizionale
parziale. Occorre comunque tenere conto della sua situazione economica, l’aiuto
sociale era limitato. Vi è poi un vissuto di IM 1 difficoltoso, egli è fuggito
dalla guerra e si è stabilito in Svizzera con i genitori, ed è ravvisabile una
presa di coscienza dei reati commessi. Per la difesa, l’auspicio è che IM 1
possa quantomeno per Natale riabbracciare la figlia e la moglie. Postula in
modo particolare la sospensione condizionale parziale della pena, che per la
difesa deve essere di 24 (ventiquattro) mesi sospesi condizionalmente e 6 (sei)
mesi da espiare, ciò che gli permetterebbe di stare vicino alla figlia e alla
moglie.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. Per le correzioni dell’atto
d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che tra i sequestri
è stato aggiunto lo stupefacente.
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa è stato inoltre
modificato nel senso che:
- le imputazioni di
contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici e contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 2 e 3 dell’atto d’accusa sono
ripetute;
- la data corretta del punto
3, secondo paragrafo, è 15 maggio 2017.
Considerandi
2.
Riguardo ai quantitativi di
cocaina indicati nell’atto d’accusa, il PP ha precisato che ai 1'000 grammi si
arriva partendo dai 720 grammi ammessi dall’imputato, sia per vendite ai
consumatori indicati nell’atto d’accusa, sia per vendite a terze persone non
identificate (non riportate nell’atto d’accusa) relativi al periodo maggio
2016-maggio 2017, cui occorre aggiungere 30 grammi pure ammessi dall’imputato
per il periodo precedente, ovvero fine 2015-primi 6 mesi del 2016 e ulteriori
250.
grammi indicati nell’atto d’accusa come il minimo ammesso dall’imputato per
le vendite ad __________. I 1'150 grammi si ottengono procedendo nello stesso
modo, ma tenendo conto in luogo dei 250 grammi relativi ad __________, dei 400
grammi indicati da quest’ultimo nel corso del procedimento.
II) Curriculum vitae e
precedenti penali dell’imputato
3.
IM 1 è nato il __________ a
__________
In corso d’inchiesta l’imputato ha fornito le seguenti
informazioni circa la sua situazione personale:
"
Sono giunto in Ticino all’età di __________, i miei genitori sono
fuggiti dal __________ a causa della guerra. …omissis…
Dopo le
scuole dell’obbligo ho effettuato un apprendistato di __________ presso la
ditta __________. Terminato l’apprendistato nel __________ non ho più avuto un
contratto di lavoro. Ho frequentato dei piani occupazionali in diversi luoghi e
con attività diverse. Attualmente son a carico dell’assistenza avendo terminato
le indennità di disoccupazione.”
(VI PP 16.05.2017, p. 4, AI 10).
"
(…) io e mia moglie siamo sposati dal __________ di quest’anno. …omissis… Mia moglie è
richiedente l’asilo.”
(VI PG 13.07.2017, p. 7, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di
Polizia Giudiziaria, AI 75).
4.
Con specifico riferimento
alla sua situazione finanziaria l’imputato ha indicato:
"
(…) per l’esattezza è da circa 3-4 anni che non lavoro.
Inizialmente lavoravo come __________ presso la ditta __________, mentre il mio
ultimo lavoro, sempre come __________, l’ho svolto presso la __________. Nel
frattempo la ditta è fallita e io, da 3-4 anni a questa parte, mi sono
ritrovato senza lavoro. Da allora ho svolto diversi programmi occupazionali per
la disoccupazione per la durata di circa un anno.
Infatti è da circa tre anni che mi trovo in assistenza.
Mensilmente percepisco ca. CHF __________ mensili, soldi che
servono a mantenere me, mia moglie e mia figlia. Per contro non devo sostenere
le spese per l’alloggio e la cassa malati in quanto saldate direttamente
dall’assistenza. Oltre a queste entrate vi sono quelle per mia moglie e __________,
per tramite del Soccorso Operaio, pari a CHF __________ mensili. Preciso che
questo importo pari a CHF __________ l’abbiamo percepito unicamente per due o
tre mensilità, dopo che è nata mia figlia.”
(VI PG 27.06.2017, p. 3 e 4, allegato al rapporto di complemento
07.07
, AI 65).
5.
Nel verbale di Polizia del
13.
luglio 2017 IM 1 ha precisato:
"
Preciso che i soldi della moglie e __________ arrivano tutti
insieme.
…omissis…
”
(VI PG 13.07.2017, p. 7, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di
Polizia Giudiziaria, AI 75).
6.
In occasione del pubblico
dibattimento l’imputato ha indicato che con questi soldi riuscivano a far
fronte al sostentamento della famiglia, “ma era molto dura” (VI DIB
20.10
, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
7.
L’imputato ha dichiarato di
avere “la malattia del gioco”, per cui spenderebbe “gran parte”
del suo denaro e più precisamente EUR 300/400.00 per volta circa 2 volte alla
settimana, aggiungendo di essersi fatto diffidare da tutti i casinò della
Svizzera per evitare di sperperare tutto il suo denaro, continuando però a
recarsi a giocare all’estero (VI PG 13.07.2017, p. 7, allegato 5 al rapporto
d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).
8.
Con riferimento ai suoi
precedenti penali IM 1 in corso d’inchiesta ha riferito:
"
Per quanto concerne i miei precedenti so che da minorenne ho
commesso dei furti e sono stato sanzionato dal Magistrato dei Minorenni da
maggiorenne ho avuto qualche problema per consumo di sostanze stupefacenti e
insubordinazione alle autorità.”
(VI PP 16.05.2017, p. 4, AI 10).
IM 1 effettivamente non è sconosciuto alla giustizia.
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 16 maggio 2017 (AI 9),
l’imputato risulta essere stato condannato in due occasioni dalla Magistratura
dei minorenni di Lugano, e meglio il 17 ottobre 2008 alla privazione della
libertà di 60 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni
(sospensione condizionale in seguito revocata con decisione del 16 luglio 2009)
per furto e tentata rapina, e il 16 luglio 2009 alla privazione della libertà
di 60 giorni per lesioni semplici, ripetuti reati di poca entità (furto),
danneggiamento, ricettazione e usurpazione di funzioni.
Da maggiorenne l’imputato è stato oggetto di due decreti d’accusa
del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, e meglio l’8 ottobre 2012 alla pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 30.00 per violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari, lesioni semplici e guida in stato di
inattitudine (veicolo a motore, concentrazione qualificata di alcol), nonché il
20.
ottobre 2014 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.00
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla
multa di CHF 600.00, per ripetuta ricettazione, ingiuria, minaccia e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
9.
Interrogato in merito alle
sue prospettive di vita, l’imputato ha asserito di voler iniziare un nuovo
capitolo della sua vita e di essere intenzionato a trovare un lavoro e stare
vicino alla sua famiglia (VI DIB 20.10.2017, p. 2, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
A questo proposito il suo difensore ha precisato di non essere in
grado di produrre alla Corte un contratto di lavoro, rilevando che vi sarebbero
stati alcuni colloqui, in particolare con la ditta __________ di __________, la
quale però vorrebbe vedere la persona prima di impegnarsi con un contratto di
lavoro (VI DIB 20.10.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
10.
Nell’ambito dell’inchiesta
penale nei confronti di __________ è emerso che egli si riforniva
principalmente da tale __________, poi identificato in IM 1.
Sulla scorta degli elementi raccolti, il PP ha proceduto
all’emissione di un mandato di accompagnamento coattivo e di un ordine di
perquisizione e sequestro a carico del prevenuto.
L’imputato è stato quindi fermato il 15 maggio 2017 alla dogana di
__________ alla guida di un’autovettura Citroen C3. Al suo fianco e come
passeggero vi era il fratello __________.
A bordo della vettura sono state rinvenute 2 bolas da 0.5 grammi,
rispettivamente 0.8 grammi di cocaina, che IM 1 ha dichiarato essere di sua
proprietà. Il medesimo giorno sono state effettuate le perquisizioni
domiciliari (rapporto di arresto provvisorio, AI 6; rapporto d’inchiesta di
Polizia Giudiziaria, AI 75).
11.
Dopo avere in un primo tempo
negato ogni addebito (VI PG 15.05.2017, allegato 1 al rapporto di arresto
provvisorio, AI 2), nel verbale della persona arrestata del 16 maggio 2017 IM 1
ha riferito di avere venduto ad __________, in 3 diverse occasioni e sull’arco
di 2 mesi, 15 bustine di cocaina da 0.5 grammi l’una. Ha altresì indicato di
avere venduto a __________ e __________, in 4 distinte occasioni, 4 buste di
cocaina (2 ad ognuno) da 0.5 grammi l’una (rapporto di arresto provvisorio, AI
6; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).
12.
In accoglimento dell’istanza
del PP (AI 12), con decisione del 19 maggio 2017 il GPC ha ordinato la
carcerazione preventiva di IM 1 fino al 14 luglio 2017 (AI 19), poi prorogata
sino al 25 agosto 2017 compreso con decisione del 17 luglio 2017 (AI 68).
13.
Con l’atto d’accusa in
rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a
giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,
contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici ripetuta e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta.
14.
Contestualmente alla notifica
dell’atto d’accusa, il magistrato inquirente ha presentato istanza di
carcerazione di sicurezza per un periodo di 3 mesi (doc. TPC 2).
In parziale accoglimento dell’istanza del PP, con decisione del 30
agosto 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione di sicurezza di IM 1 fino al 21
ottobre 2017 compreso, a motivo dei pericoli di collusione/inquinamento delle
prove e di recidiva (doc. TPC 4).
IV) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
15.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,
per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità
penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le
conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,
n. 1 ad art. 139, p. 297).
16.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae
dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF
133.
I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10
maggio 2010;6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo
(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.
1.
CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito
della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere
probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso
significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una
fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione
oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano
svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e
1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione
delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e
teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso
quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,
avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza
dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;
6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
17.
In mancanza di prove dirette,
un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del
19.
aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una
circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di
induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di
una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del
fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122
dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza
di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente
nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far
concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere
ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im
Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del
28.
giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26
ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP
17.2009.59
del 9 giugno 2010).
V) Fatti e diritto
i) Imputazione di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)
18.
L’atto d’accusa, oggetto
delle correzioni di cui in ingresso, imputa ad IM 1 il reato di infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti, poiché riferita a un quantitativo di
cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo fine anno 2015 – 15 maggio 2017, a __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e in
altre località del __________, alienato, rispettivamente procurato in altro
modo complessivamente circa 1’000/1'150 grammi di cocaina, al prezzo medio
unitario di CHF 80/100.00 per confezione da 0.7/0.8 grammi, nonché per avere
importato a scopo di alienazione a terzi 0.8 grammi di cocaina con grado di
purezza del 69.7%, sostanza acquistata in massima parte dal suo principale
fornitore a CHF 60/70.00 al grammo, nonché in ragione di circa 30 grammi da
cittadini nord africani non identificati, tagliata prima della vendita con del
bicarbonato in ragione di 0.05/0.1 grammi a bustina, conseguendo così un
guadagno al netto di quanto speso per l’acquisto di circa CHF 3'400.00 mensili
(ovvero CHF 48'000.00 annui), oltre a CHF 1'500.00 (vendita degli iniziali 30
grammi) e CHF 2'500.00/4'000.00 (vendite ad __________).
19.
Seppur dopo molte reticenze, IM
1.
ha sostanzialmente ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa,
giungendo a dichiarare nel verbale del 18 agosto 2017 che:
"
(…) il quantitativo complessivo venduto in quel periodo è di Ca.
1.
Kg, ovvero 720 grammi da maggio 2016 a maggio 2017, oltre i 30 grammi venduti
occasionalmente in precedenza e i grammi 250 a __________”
(VI PP 18.08.2017, AI 72, p. 2-3).
Tale dichiarazione concernente il quantitativo è stata confermata
pure in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (cfr. VI DIB p. 3).
20.
Relativamente ai
quantitativi di sostanza alienata si impone di rilevare che l’imputato ha
contestato sull’arco dell’intero procedimento le dichiarazioni di __________,
il quale ha riferito di aver acquistato da IM 1 370/400 grammi di cocaina.
Di fatto, l’imputato ha inizialmente riferito di aver alienato al
citato acquirente soli 7.5 grammi (VI PP 16.05.2017, p. 2, AI 10) ed in seguito
250/300 grammi nei verbali del 6 luglio 2017 (allegato al rapporto di
complemento 07.07.2017, p. 4, AI 65) e del 27 luglio 2017 (allegato 6 al
rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4, AI 75) e in occasione del
confronto con __________ il 1. giugno 2017 (allegato 8 al rapporto d’inchiesta
di Polizia Giudiziaria, p. 7, AI 75), rispettivamente in 250 grammi nel verbale
di Polizia del 12 giugno 2017 (allegato 2 al rapporto d’inchiesta di Polizia
Giudiziaria, p. 4, AI 75) così come pure in occasione dell’interrogatorio
finale del 18 agosto 2017 (AI 72, p. 2 e 3).
In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha in fine
ribadito di avere alienato ad __________ 250/300 grammi di cocaina (VI DIB
20.10
, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
21.
Da parte sua, __________ nel
corso dell’inchiesta a suo carico ha dichiarato di avere acquistato dal suo
maggior fornitore, poi identificato in IM 1, 490 grammi di cocaina (VI PG
27.04
, allegato al rapporto di segnalazione 02.05.2017, AI 2; rapporto
d’inchiesta di Polizia Giudiziaria __________ 04.04.2017, AI 5, e verbali di __________
allegati), ciò per cui, tra l’altro, è stato condannato con sentenza del 12
giugno 2017 della Corte delle assise criminali di Lugano, Inc. 72.2017.78.
Senonché, in occasione del confronto con IM 1, dopo avere inizialmente
confermato di avere da lui acquistato 490 grammi di cocaina, sentite le
dichiarazioni del qui imputato, __________ ha modificato il quantitativo in
370/400 grammi:
"
Confermo le dichiarazioni rese ma preciso che essendo state
ricostruite possono differire dal quantitativo indicato. Potrebbe anche essere
tra i 370/400 grammi. Non di meno.”
(VI PG confronto __________/IM 1 01.06.2017, p. 7, allegato 8 al
rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).
22.
Ritenuto quindi che IM 1 nel
corso del procedimento ha __________ ha ridotto il quantitativo inizialmente
riferito proprio in occasione del verbale di confronto, la Corte ha considerato
l’acquirente non del tutto credibile e questo malgrado – di fatto – egli è
stato condannato per i quantitativi maggiori da lui dichiarati.
In tale
contesto, la Corte ha quindi ritenuto a carico di IM 1 il quantitativo
complessivo di 1 kg di cocaina alienata, ciò che corrisponde alle di lui
ammissioni di cui ad AI 72 p. 2 (cfr. punto 19).
23.
In diritto si ha che l'art.
19.
cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro
acquista, importa, fabbrica, aliena o procura in altro modo stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro
di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di
stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in
altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai
minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in
pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai
18.
grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid.
2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid.
3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo
2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,
consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15
marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B
632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband
Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg.,
pag. 917 segg.).
24.
Dal punto di vista
soggettivo, l’autore deve sapere di acquistare, importare, fabbricare, alienare
o procurare in altro modo stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente
(Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre,
affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è
necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa
possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte
persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup).
Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo
e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve
presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232
consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un
numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà
numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
25.
Nel caso concreto, l’imputato
ha trafficato un quantitativo pari a oltre 100 grammi di cocaina pura, se si
considera l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di
droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr.,
fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre 2011), superando di gran lunga il
quantitativo richiesto per l’applicazione di cui all’aggravante dell’art. 19
cpv. 2 lett. a LStup.
26.
L’imputazione di cui al punto
1.
dell’atto d’accusa ha quindi trovato conferma così come esposta, fatta eccezione
per i 0.5 grammi di cocaina forniti a __________ per il consumo simultaneo,
circostanza cui ritorna applicabile l’art. 19b LStup, secondo cui chiunque
prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne
fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18
anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile
(cpv. 1) e per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che
produce effetti del tipo della canapa (cpv. 2).
Per quel che concerne la nozione di “esigua quantità”, il
Giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Albrecht Peter, Die
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna
2007, art. 19b, n. 13). Quali valori limite valgono ad esempio 5 grammi di
eroina, 2 grammi di cocaina e 30 grammi di prodotti della Cannabis nel Canton
Basilea, così come 0.1 grammi di eroina, 0.2 grammi di cocaina e 10 grammi di
hashish/marijuana nel Canton Grigioni (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen
des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b,
n. 15). Pacifico, del resto, che la norma non ritorna applicabile unicamente
quando si tratta di marijuana: la precisazione di cui al cpv. 2 dell’art. 19b
LStup è infatti stata introdotta unicamente al fine di agevolare il lavoro
della Polizia, chiamata a sanzionare con multa disciplinare il consumo
personale di esigua entità di canapa (art. 28b LStup), senza mutare con ciò la
portata del cpv. 1 della medesima norma (vedasi Messaggio CF, p. 7281).
27.
L’imputato è quindi stato
prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente ai 0.5 grammi di cocaina
forniti a __________ per il consumo simultaneo.
ii) Imputazione di
contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici (punto 2 dell’atto
d’accusa)
28.
L’atto d’accusa imputa poi ad
IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo aprile – maggio 2017, a __________,
__________ e in altre località del __________, previo acquisto da__________ __________
al prezzo di CHF 7.50/10.00 la bustina, venduto a terzi non meglio
identificati, al prezzo di CHF 15.00/20.00 la bustina, circa 40 bustine da 50
mg l’una di __________, medicamento non omologato e non commerciabile.
29.
L’imputato ha ammesso tali
fatti (VI PG 06.07.2017, p. 13 e 14, allegato al rapporto di complemento
07.07
, AI 65; VI PP 18.08.2017, p. 3, AI 72; VI DIB 20.10.2017, p. 2,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
30.
In diritto si ha che ai sensi
dell’art. 86 LATer (Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici) è
punito con la detenzione o con la multa fino a CHF 200'000.00, sempreché non si
tratti di un reato più grave secondo il CP o la LStup, chi intenzionalmente,
mettendo in pericolo la salute di persone, tra l’altro fabbrica, immette in
commercio, prescrive, importa, esporta medicamenti o ne fa commercio all’estero
senza omologazione, senza autorizzazione o contravvenendo ad altre disposizioni
della citata legge (cpv. 1 lett. b).
Secondo
l’art. 87 LATer è punito con l’arresto o con la multa fino a CHF 50'000.00 chi,
intenzionalmente, tra l’altro adempie le fattispecie secondo l’articolo 86
capoverso 1 senza che la salute di persone sia messa in pericolo (cpv. 1 lett.
f).
31.
Il __________ è un farmaco
analogo al Viagra non omologato per la vendita in Svizzera (AI 70; AI 75, p. 5,
19.
e 20).
Il reato di
contravvenzione alla LF sui medicamenti e i dispositivi medici è quindi
pacificamente realizzato, da cui la conferma del punto 2 dell’atto d’accusa.
iii) Imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 3 dell’atto d’accusa)
32.
L’accusa imputa in fine ad IM
1.
il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza
essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017, a __________ e in
altre non meglio precisate località del __________, consumato circa 12-13
grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle modalità descritta al
punto 1 dell’atto d’accusa, nonché per avere, il 15 maggio 2017, a __________,
senza essere autorizzato, detenuto a scopo di consumo 0.5 grammi di cocaina con
grado di purezza dell’83.5%.
33.
Tali fatti non sono
contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PP
18.08
, p. 3, AI 72).
34.
Il punto 3 dell’atto d’accusa
è quindi stato confermato così come esposto, eccezion fatta per i 0.5 grammi di
cocaina detenuti per il consumo personale, che sono sussumibili sotto l’art.
19b LStup, da cui il proscioglimento dell’imputato da tale imputazione.
VI) Commisurazione della pena
35.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
36.
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
37.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
38.
Giusta l’art. 46 CP se,
durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e
vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca
la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per
pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione
analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza
condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano
adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è
d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla
revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo
della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di
prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di
condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in
cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice
competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca
(cpv. 3).
La revoca
non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv.
5).
39.
Secondo la giurisprudenza
dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante
il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione
condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi
sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una
riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134
IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1).
Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il
giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso
concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015
consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto
dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF
134.
IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il
Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca
della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene
eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della
pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa,
la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della
sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è
stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria
di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in
analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano
necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore
ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria
(cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144;
Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115).
Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede
più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità
(cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice
analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la
rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli
come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in
caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi
fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato
delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante
dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto
attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti
commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la
decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
40.
Nel caso concreto, la Corte
ha ritenuto la colpa dell’imputato grave dal profilo oggettivo, in ragione
dell’importante quantità di cocaina immessa sul mercato locale.
Se è vero
che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che
questo non va dimenticato ritenuto come maggiore è il quantitativo di droga
messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute viene
messa in pericolo.
Aggrava poi
la colpa oggettiva dell’imputato, l’intensità con cui ha agito. Escluso il
primo periodo in cui, per sua stessa ammissione, ha venduto sporadicamente
circa 30 grammi di sostanza, tutta la rimanenza (quindi circa 970 grammi) è
stata da lui alienata in poco più di un anno, traendone un guadagno di tutto
rispetto, tale da far ritenere, anche a fronte delle sue esigue entrate lecite,
che si trattasse della sua maggior fonte di sostentamento.
Sempre dal
profilo oggettivo, IM 1 si è ritagliato un posto di tutto rispetto nell’ambito della
vendita di cocaina, tanto da diventare uno dei principali fornitori di un
tossicodipendente, da mantenere solidi contatti con il suo principale fornitore
e procedendo personalmente pure ad operazioni di taglio della sostanza così da
accrescerne il quantitativo aumentando contestualmente il proprio profitto.
41.
La Corte ha ritenuto
altrettanto grave la colpa di IM 1 dal profilo soggettivo.
L’imputato
ha agito per puro fine di lucro, non certo per finanziare il proprio consumo.
Egli non ha
esitato ad avviare un fiorente traffico di cocaina, allacciando contatti con i
fornitori e con i consumatori, unicamente per denaro e per migliorare la
propria situazione economica.
Non può non stupire il fatto che egli, neppure in sede
dibattimentale, a distanza di mesi, sia stato in grado di indicare perché ha
iniziato a vendere cocaina (cfr. VI DIB, p. 3). Egli – come moglie e figlia –
beneficiava della pubblica assistenza e sebbene ciò non permettesse sicuramente
di vivere in modo agiato, era certamente sufficiente per potersi trattenere dal
delinquere e condurre una vita lontana dall’illegalità.
IM 1, in
realtà, ha cercato il facile e rapido guadagno unicamente per permettersi di
vivere al di sopra delle sue possibilità e spendere soldi segnatamente per automobili,
benzina, vestiti e gioco d’azzardo, come da egli ammesso nel corso
dell’interrogatorio dibattimentale (cfr. VI DIB p. 3).
42.
A fronte di simili
circostanze accertate dalla Corte, giova citare a mero titolo indicativo
precedenti giudizi della Corte delle assise criminali e della Corte di appello
e di revisione penale, segnatamente la condanna alla pena detentiva di 3 anni e
9.
mesi per un imputato che aveva alienato 910 grammi di cocaina (sentenza CARP
17.2013.97
del 15 gennaio 2014) e a 3 anni e 6 mesi per un imputato che aveva
alienato 987 grammi di cocaina in banda, di cui 620 grammi personalmente
(sentenza TPC 72.2015.68 e CARP 17.2015.205+206)
43.
In questo senso, la pena
proposta dalla pubblica accusa in circa 4 (quattro) anni può essere considerata
quale valida pena di partenza, che deve poi essere ponderata in funzione dei
fattori legati alla persona dell’imputato.
In questo
ambito, pesa a carico di IM 1 il fatto che egli ha delinquito malgrado avesse
tutti gli strumenti per condurre una vita onesta.
Oltre alle
già citate entrate, l’imputato aveva una formazione e una famiglia che, almeno
nel corso del procedimento penale, ha dimostrato di volersi occupare di lui.
Disponeva quindi già della possibilità di trovarsi un lavoro (come intenderebbe
ora fare) e uscire dalla pubblica assistenza, ma ha preferito inseguire facili
guadagni, non esitando per questo a mettere in pericolo la vita e/o la salute
di molte persone.
Il suo
vissuto, contraddistinto da reati commessi già da minorenne e, ancora,
raggiunta la maggiore età, non può che testimoniare di una sua preoccupante
propensione a delinquere.
Evidentemente,
le precedenti condanne non sono servite a trattenerlo dal commettere nuovi
reati tanto da delinquere nuovamente durante il periodo di prova. Al contrario,
leggendo il casellario giudiziale non si può non notare una sostanziale
tendenza ad aumentare l’intensità del suo agire delinquenziale col trascorrere
degli anni.
44.
Per il resto, la Corte non ha
ravvisto particolari motivi di riduzione della pena.
In
particolare, nulla può essere tratto dal fatto di aver atteso il giudizio per
buona parte del tempo presso il carcere giudiziario, ritenuto che si è trattato
di una scelta dell’imputato di non chiedere – quanto meno dopo il verbale di
cui ad AI 72 – di essere posto in regime di esecuzione anticipata della pena.
Analogamente,
la figlia che egli ora vorrebbe vedere, era già nata quando egli ha delinquito,
ciò che tuttavia non lo ha trattenuto dall’inserirsi nel mondo degli
stupefacenti.
A favore
dell’imputato la Corte ha ritenuto una certa collaborazione. Da un lato egli ha
sì, alla fine, fornito un nominativo utile agli inquirenti per risalire al suo
principale fornitore e con le proprie ammissioni concernenti i suoi acquirenti,
non tutti identificati e verbalizzati, ha evitato ulteriori atti istruttori;
dall’altro tali ammissioni sono giunte dopo diversi verbali durante i quali IM
1.
ha costantemente tentato di ridurre le proprie responsabilità.
La Corte ha
quindi riconosciuto la collaborazione e le ammissioni fornite, ma queste, dal
punto di vista dell’entità della riduzione della pena, vengono in buona parte
mitigate dagli elementi sopraesposti che aggravano la sua posizione.
45.
In tale contesto, in una
ponderazione complessiva, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una
pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi.
46.
Per quanto attiene alla
sospensione condizionale, questa è esclusa già in ragione dell’entità della
pena, che è quindi integralmente da scontare.
Si dirà che,
comunque, anche qualora la pena fosse stata comprimibile entro i 3 anni, la
prognosi di IM 1, richiamati i precedenti, sarebbe comunque risultata
sfavorevole.
47.
Ritenuto che l’imputato si
trovava in carcerazione di sicurezza, la Corte ha assunto analoga decisione
consegnata alle parti al termine del dibattimento.
48.
Per quanto attiene ai reati
sanzionabili con multa (punti 2 e 3 dell’atto d’accusa), la Corte ha fissato la
stessa in CHF 200.00 (duecento).
49.
In fine, richiamata la pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere comminata il 20 ottobre 2014, la Corte ha
ritenuto di revocare il beneficio alla sospensione condizionale.
VII) Sequestri
50.
Per quel che ne è dei
sequestri, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione ex art. 69 CP
dello stupefacente e dei gioielli contraffatti, ovvero la collana color oro
Versace, l’anello color oro Versace e i tre orologi sotto sequestro.
È stata inoltre disposta la confisca della somma di CHF 600.00 ex
art. 70 CP, nonché il sequestro conservativo a copertura di tassa, spese e
multa della somma di EUR 1'195.00, come previsto dall’art. 268 CPP.
I restanti oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati,
previa cancellazione delle memorie di cellulari e carte SIM, i cui costi sono
da anticipare dal condannato.
visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70 CP;
19.
cpv. 1 e 2, 19a, 19b LStup;
86.
cpv. 1 lett. b, 87 cpv. 1 lett. f
LATer;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e in altre località del __________,
acquistato, importato, fabbricato e alienato 1 Kg di cocaina;
1.2
contravvenzione alla LF
sui medicamenti e dispositivi medici ripetuta
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo aprile – maggio 2017, a __________,
__________ e in altre località del __________, alienato a terzi non meglio
identificati circa 40 bustine da 50 mg l’una di __________, medicamento non
omologato e non commerciabile;
1.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017,
a __________ e in altre località del __________, consumato 12 grammi di
cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al
punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente all’avere procurato in altro modo a __________
0.5
grammi di cocaina e dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti di cui al punto 3 dell’atto d’accusa limitatamente alla detenzione
a scopo di consumo di 0.5 grammi di cocaina il 15 maggio 2017.
3.
Di conseguenza,
IM 1
è condannato
3.1
alla pena detentiva di 3
(tre) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
3.2
al pagamento della multa di
CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.
2.
CP).
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da
CHF 60.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il 20 ottobre 2014.
5.
È ordinata la confisca e la
distruzione dello stupefacente, della collana color oro Versace con scatola,
dell’anello color oro Versace e dei tre orologi sotto sequestro.
6.
È ordinata la confisca di
CHF 600.00 e il sequestro conservativo a copertura di tassa, spese e multa di
EUR 1'195.00.
7.
È ordinato il dissequestro
di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie
di cellulari e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
8.
La tassa di giustizia di
CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 9'343.30
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 121.20
fr. 10'664.50
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