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Decisione

72.2017.154

Furto aggravato ripetuto (per mestiere): sottrazione di diversi beni mobili altrui per un valore denunciato di CHF 52'759.30. Danneggiamento ripetuto di autovetture per un valore denunciato di CHF 73'

3 ottobre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

144 cpv. 1 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in qualità di interprete

per la lingua __________, __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale

viene resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle

comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa

traduzione.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 15:35.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

rileva che IM 1 è stato riconosciuto colpevole di alcuni furti grazie al suo

DNA che è stato rinvenuto sui luoghi e solo grazie a questo elemento è stato

possibile identificarlo ed arrestarlo. Solo l’intervento della Polizia tedesca

ha permesso di interrompere la sua attività delinquenziale che durava da

diverso tempo.

Quanto ai fatti indicati nell’atto d’accusa, rileva che IM 1 era

presente sui luoghi dei furti, posti in cui non aveva altra ragione d’essere.

Si rimette a quanto risulta dagli atti per quanto riguarda i riscontri e le

prove a carico dell’imputato.

Pone l’accento sul fatto che i furti sono avvenuti su un arco di

tempo piuttosto lungo e questo dimostra l’aggravante del mestiere: con i soldi

guadagnati dai furti l’imputato ha potuto conseguire un reddito importante e a

questa attività ha dedicato un tempo molto importante, in alcuni periodi è

rimasto in Svizzera alcuni giorni per rubare. Per quanto riguarda l’aggravante

della banda non abbiamo riscontri per ogni episodio, ma vi sono alcuni episodi

in cui sono state viste almeno due persone che effettuano dei sopralluoghi

prima della commissione dei furti, ad esempio l’episodio di cui al punto 1.8

dell’atto d’accusa.

Precisa, per quanto attiene all’importo della refurtiva e dei

danni arrecati, che nell’atto vi è una differenza con quanto indicato nel

rapporto d’inchiesta, siccome al punto 1.9 vi era un errore di calcolo che è

stato corretto.

L’accusa rileva che IM 1 ha agito esclusivamente a scopo di lucro,

per poter disporre di pezzi di valore, che avevano un commercio e potevano

essere venduti facilmente in __________. Egli associava l’attività di ladro a

quella di autista. Per quanto attiene al comportamento processuale

dell’imputato, osserva che la collaborazione di IM 1 si è limitata ai minimi

termini, e meglio egli ha ammesso unicamente i furti per i quali è stato

rinvenuto il suo DNA. Prima di essere estradato dalla Germania, IM 1 sapeva

esattamente per quali fatti sarebbe stato interrogato e avrebbe benissimo

potuto collaborare sin dall’inizio. Più volte nel corso della procedura si è

lamentato della durata della stessa, invocando anche la violazione del

principio di celerità. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, rileva

che l’imputato è incensurato, non avendo condanne precedenti a questi fatti, ma

unicamente due condanne per analoghi reati commessi successivamente. Queste

condanne che gli sono state inflitte in Germania dimostrano comunque che questa

attività è l’unica che IM 1 sa fare; se non fosse stato per l’intervento della

Polizia tedesca, probabilmente avrebbe continuato a delinquere. Secondo

l’accusa possiamo riconoscere i suoi problemi personali, ma poteva risolverli

diversamente, senza dedicarsi ai furti. La prognosi per IM 1, a mente

dell’accusa, è negativa, siccome in questo momento la sua situazione è analoga

a quella precedente: non vi sono riscontri secondo cui potrebbe avere un lavoro

nel suo Paese, ha ancora dei debiti, ha una madre in __________ che gli chiede

il rientro per poterla aiutare. Per questo chiede la condanna a una pena da

espiare almeno parzialmente. Conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto

d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro)

mesi, di cui 12 (dodici) mesi da espiare e la rimanenza sospesa per un periodo

di prova di 2 (due) anni. Come già anticipato in fase predibattimentale,

preavvisa negativamente la nota d’onorario del difensore.;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: che IM 1 sia un ladro è fuori di dubbio. Egli ha ammesso

parzialmente i fatti di cui all’atto d’accusa, ha rubato più volte e non solo

in Svizzera.

Il difensore passa in rassegna i furti e i danneggiamenti

contestati dal suo assistito.

Per quanto attiene al punto 1.3, rileva che tale furto gli viene

addossato per via del collegamento del suo telefono all’antenna di __________

la sera del furto, ciò che è senza dubbio un indizio, ma non è una prova; con

un solo indizio non si può costruire la commissione di un reato. La dottrina

parla infatti di diversi indizi che correlati nel loro insieme facciano

concludere che l’esistenza dei fatti non può essere ragionevolmente posta in

dubbio. A mente della difesa, la localizzazione dell’imputato nella regione non

è una prova sufficiente. Sappiamo che l’imputato transitava regolarmente dalla

Svizzera per questioni di lavoro e quindi il suo passaggio può essere

giustificato dal suo lavoro e non per forza della volontà di fare furti.

Per il punto 1.4 non abbiamo nessun elemento, se non che è stato

commesso il giorno successivo di un furto ammesso.

Per il punto 1.7 vi è un rilevamento del telefono dell’imputato

nella zona del furto, ma IM 1 ha dichiarato di non avere mai rubato nel SUV

della BMW X5, siccome non gli interessavano quei pezzi. Di fatto, tutti gli

Considerandi

altri furti da lui commessi non riguardano l’X5.

In merito al punto 1.8 rileva che anche qui vi è un rilevamento

del telefono a __________, ma il modus operandi adottato in questo furto non è

quello di IM 1: è stato infatti infranto il vetro posteriore dell’automobile,

mentre in tutti gli altri furti il vetro infranto è quello anteriore, indizio

che ci fa dire che non basta la sua localizzazione in zona per accollargli

anche questo furto. Inoltre, agli atti non vi è che lui è stato alla guida

della Fiat 500 che è passata più volte avanti e indietro dalla galleria __________

la sera del furto, ma egli ha unicamente ammesso di averla guidata in un’occasione.

Ha inoltre affermato di non avere mai commesso furti con tale automobile,

siccome non voleva mettere in difficoltà la sua amica, cosa anche abbastanza

comprensibile.

In merito al furto di cui al punto 1.9, abbiamo anche qui un

rilevamento del telefono, stavolta nella località di __________, mentre il

furto è stato commesso a __________. IM 1 frequentava il locale __________ a __________.

Si tratta quindi di un indizio, ma non è sufficiente per imputargli questo

furto.

Per inciso la difesa rileva che a IM 1 sono stati contestati

diversi furti di automobili, solo per alcuni l’accusa ha promosso l’accusa, ci

sono varie persone che commettono questo genere di furti, non si tratta di

furti particolari, riconducibili forzatamente a lui.

Quanto al punto 1.11, il difensore osserva che abbiamo un

rilevamento del suo cellulare ad __________ 4 giorni prima del furto avvenuto a

__________, ma questo è solo un indizio e non è sufficiente.

In merito al punto 1.15, osserva in fine che l’unico elemento che

abbiamo per collegare IM 1 al furto è il fatto che il giorno prima lui aveva

rubato, ma da qui a dire che questo indizio ci permette di dire che anche il

giorno dopo lui abbia rubato ce ne passa.

In merito all’aggravante del mestiere, rileva innanzitutto che abbiamo

un arco temporale piuttosto breve, poco più di 4 mesi, all’interno del quale vi

sono dei periodi in cui lui rubava. Il guadagno che IM 1 ha ottenuto con questi

furti è stato minimo; un volante che qui vale CHF 2'000.00 in __________ ne

vale un quarto, a maggior ragione se è di seconda mano, è stato magari levato

in maniera sbagliata e non si sa da dove arriva. IM 1 non si è arricchito e ha

usato i soldi per coprire alcuni debiti, che comunque non è riuscito ad

estinguere, non per mangiare; lui lavorava in __________ e guadagnava

abbastanza per vivere. Il suo lavoro è quello di __________, lui passava dalla

Svizzera anche per svolgere tale lavoro, e poi faceva le sue sortite. Non si

può dire che veniva in Svizzera appositamente per rubare, ma vi passava per

lavoro.

Per quanto attiene all’aggravante della banda, non vi sono prove

agli atti, ma vi è un unico video a __________ dove IM 1 ha dichiarato di

essere passato con amico per altri scopi, siccome quest’ultimo voleva comprare

una Smart; l’amico non sapeva assolutamente che nel frattempo IM 1 avrebbe

guardato se vi erano delle BMW in cui rubare. Non vi sono altri elementi a

sostegno dell’aggravante della banda. Rileva inoltre che per i furti per i

quali è stato trovato il DNA di IM 1 – ammessi dall’imputato – non è stato

trovato il DNA di nessun altro indiziato. Non è quindi data l’aggravante della

banda.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, la difesa

osserva che i furti si sono sempre svolti di notte in garage e sfida quindi

chiunque che non conosce una determinata zona e segue il navigatore, a dire, un

anno dopo, se è stato o meno in un determinato luogo. IM 1 neppure sa dove sono

__________ e __________. Non si può dire che non ha collaborato perché non ha

ammesso subito i fatti. I fatti contestati a IM 1 sono tanti e lui ha

dichiarato di non ricordarsi di alcuni. La sua collaborazione ha necessitato un

po’ di tempo anche per ricostruire quanto era avvenuto. A mente della difesa

non è poi da sottovalutare il periodo di carcere estradizionale subito, una

dozzina di giorni in cui IM 1 è stato spostato come un pacco postale in diversi

carceri, dove rimaneva 24 ore su 24. È arrivato al confine in Svizzera interna,

è stato preso dalla Polizia e portato qui e interrogato immediatamente, è stato

un susseguirsi di fatti che è inevitabile che abbiano interferito con la sua

capacità di ricordare i singoli fatti che gli venivano contestati. Quando ha

potuto prestare la sua collaborazione, IM 1 lo ha fatto, ha ammesso i furti e

ha fornito anche dei dettagli. La difesa sostiene che vi sia stata una

collaborazione.

Bisogna inoltre tenere conto del lungo carcere preventivo sofferto

lontano dalla famiglia, un anno, con l’ultimo mese e mezzo in un regime un po’

più lieve. Questo lungo periodo ha lasciato un duro segno sulla pelle e nello

spirito di IM 1, tanto più che inizialmente non gli erano permesse neppure le

telefonate e ha sentito la madre unicamente parecchi mesi dopo essere stato

incarcerato.

Vi è poi da considerare che l’imputato è incensurato. IM 1 fino a

33.

anni non ha fatto nulla di illegale né nel suo Paese né nel resto d’Europa e

ha cominciato a fare furti per i motivi che ha dichiarato, unicamente in

Svizzera sull’arco di 4 mesi e in alcune occasioni in Germania. Non si può dire

che sarebbe andato avanti a fare altri furti se non fosse stato fermato. Chiede

quindi che venga accordata la sospensione condizionale della pena, a fronte

anche della coscienza con cui l’imputato sta affrontando oggi il processo e del

fatto che ha avuto una sbandata. Per quanto riguarda le pretese di parte

civile, chiede il rinvio al foro civile. IM 1 è stato un ladro, sa di avere

sbagliato, il carcere gli ha fatto capire parecchie cose, in Germania la pena è

stata sospesa condizionalmente. A fronte di tutti gli elementi suindicati

chiede una pena detentiva di 20 mesi posta al beneficio della sospensione

condizionale per 2 (due) anni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 139, 144 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

furto aggravato ripetuto

siccome commesso per mestiere,

per avere,

nel periodo 19 ottobre 2015 – 3 marzo 2016, ad __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto, al fine di

appropriarsene, diversi beni mobili altrui per un valore denunciato di

complessivi CHF 52'759.30;

1.2

danneggiamento ripetuto

per avere,

al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1. del presente

Dispositivo

dispositivo, ripetutamente danneggiato autovetture di marca BMW, per un valore

denunciato di complessivi CHF 73'820.60;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa;

2. IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di ripetuto furto aggravato di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 e

1.15 dell’atto d’accusa e dalle imputazioni di ripetuto danneggiamento di cui

ai punti 2.3, 2.4, 2.8, 2.9 e 2.15 dell’atto d’accusa, nonché dall’aggravante

dell’aver agito come associato a una banda intesa a commettere furti.

3. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1. alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2. L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4. La tassa di giustizia di

CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

5. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 4'134.60

spese CHF 552.60

IVA (8%) CHF 375.00

totale CHF 5'062.20

5.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'062.20 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 19'924.40

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 194.10

fr. 20'618.50

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