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Decisione

72.2017.155

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 febbraio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I Il

Presidente constata l’assenza dell’imputato IM 1, il quale è stato dispensato

dal comparire al dibattimento ex art. 336 cpv. 3 CPP (doc. TPC 9).

Considerandi

II Il

Presidente chiede alla PP per quale motivo ha indicato nell’atto d’accusa, al

punto 4, l’imputazione di appropriazione indebita, e meglio se ritiene che sia

data la competenza della Corte.

La PP osserva di avere

considerato che l’effetto del reato ha avuto luogo su territorio svizzero.

La difesa non ha nulla da

osservare.

Le parti dichiarano

di rinunciare alla discussione, dicendosi d’accordo con una pena di 8 (otto)

mesi di detenzione sospesa condizionalmente per 2 (due) anni e 5 (cinque) anni

di espulsione dal territorio svizzero.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 25, 40, 42,

44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 138, 139, 144, 186 CP;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

alias:

______________________________

1.

è autore colpevole di:

1.1

furto

aggravato

siccome commesso come associato a una banda intesa a

commettere furti,

per avere,

il 13 aprile 2017, a __________, agendo in correità con terzi, al

fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e di appropriarsene,

introducendosi, previo scasso, in abitazioni, sottratto, in 2 occasioni, cose

mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF 22'375.00;

1.2

danneggiamento ripetuto

per avere,

il 13 aprile 2017, a __________, al fine di compiere i furti di

cui al punto 1.1 del presente dispositivo, agendo in correità con terzi,

danneggiato la proprietà altrui in 2 occasioni, per un valore complessivo di

danno denunciato di CHF 1'511.00;

1.3

violazione di domicilio

ripetuta

per essersi,

il 13 aprile 2017, a __________, al fine di compiere i furti di

cui al punto 1.1 del presente dispositivo, agendo in correità con terzi, contro

la volontà dell’avente diritto, ripetutamente introdotto nella proprietà

altrui;

1.4

appropriazione indebita

per essersi appropriato,

tra l’11 aprile 2017 e il 25 aprile 2017, per procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, della vettura Seat bianca targata __________ di

proprietà della __________ noleggiata a __________ (E), omettendo di pagare il

dovuto, rispettivamente di consegnare l’autovettura, disponendone il 13 aprile

2017.

e il 25 aprile 2017 in territorio svizzero;

1.5

complicità in tentato

furto

per avere,

nel periodo 10-12 aprile 2017, aiutato intenzionalmente tale __________

non meglio identificato nella commissione del tentato furto ai danni di __________,

prestandogli la vettura Seat bianca targata 0886JMX, autoveicolo utilizzato da

quest’ultimo e dai di lui correi;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 8

(otto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

3.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni ai sensi dell’art.

66a CP.

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità a titolo di

risarcimento danni:

- a ACPR 1 fr. 16'351.00;

- a

ACPR 2 fr. 7'535.00.

5.

È ordinato il sequestro a

copertura delle spese della somma di denaro sotto sequestro.

6.

È ordinata la confisca e

distruzione del telefono Samsung sotto sequestro.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 con motivazione scritta e di fr. 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'407.00

spese fr. 199.10

IVA (8% su fr. 212.10) fr. 16.95

IVA (7.7% su fr. 1'394.00) fr. 107.35

totale fr. 1'730.40

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1’730.40 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'535.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 117.30

fr. 5'152.30

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