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Decisione

72.2017.166

Colpevole di aver circolato alla guida del motoveicolo alla velocità di 102 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 52 km/h la velocità massima consentita. Guida senza

22 febbraio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. IM 1 si era poi recato personalmente a __________ per il cambio targhe e

neppure in quell’occasione gli sono state mosse obiezioni. Ci troviamo di

fronte a un adolescente 18enne, che quando ha ricevuto il patentino era ancora

minorenne, e poteva quindi avere cieca fiducia nell’autorità. Non si può

pretendere da lui uno sforzo di diffidenza tale da portarlo ad effettuare delle

verifiche. Chiede l’assoluzione dell’imputato dalla guida senza autorizzazione,

tuttalpiù potrà essergli addossata una minima negligenza, e vista l’età chiede

di mandarlo esente da pena.

Quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, rileva che il testo

dell’art. 90 LCStr sembra non lasciare scampo. Dobbiamo riconoscere che gli

intenti di Via Sicura sono più che nobili. Tuttavia quando la legge mischia

minacce concrete con quelle astratte cessa di essere una legge giusta e inizia

ad essere una legge iniqua. La Politica si è infatti mossa per modificare la

legge. Anche il TF ha ammorbidito la sua pratica, stabilendo che il giudice

deve poter scendere al di sotto della pena minima quando si può escludere che

l’intenzione dell’autore fosse quella di mettere in pericolo gli utenti della

strada. Cita il caso ticinese dell’autore che viaggiava con la __________,

condannato alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere. Analogamente a

tale caso, anche nella presente fattispecie vi è stato un superamento del limite.

Anche IM 1 si è ritrovato a manovrare un veicolo con cui non aveva ancora

acquisito la necessaria dimestichezza ed anche lui è stato preso alla

sprovvista dall’accelerazione. Anche lui si trovava in una zona relativamente

periferica. Nel primo caso il guidatore ha sostenuto di non essersi accorto del

limite vigente, mentre nel nostro caso l’imputato ha ammesso di avere visto,

durante l’accelerazione, il limite, ciò che ci deve ancor maggiormente

convincere della sua sincerità. Nel primo caso l’imputato ha scelto di fare un

giro su un automobile che sapeva benissimo avere una potenza fuori dal comune,

mentre nel nostro caso il motoveicolo aveva una potenza di 10 kw e il

raggiungimento di una tale velocità era quindi molto più imprevedibile e

involontaria. Vi è poi, quale terza differenza, anche l’età: nel primo caso

l’autore aveva 40 anni e nel nostro 18, quindi egli è sicuramente più immaturo.

Vi è poi che nel nostro caso la strada era in discesa, a differenza del caso

precedente. La soglia per cui ha superato il limite di Via Sicura è minima, di

soli 3 km/h. Vi è poi un importantissimo distinguo di cui la legge sempre non

tenere conto, e meglio la quantità di moto; è questa, oltre alla velocità, a

dirci quanto impiega un veicolo per fermarsi e quindi quanto l’agire

dell’imputato sia pericoloso per gli utenti della strada. La moto dell’imputato

peserà si e no 100 kg con la __________, il rischio creato da quest’ultima era

10 volte più elevato.

Quanto alla precedente contravvenzione commessa dall’imputato, la

difesa rileva che da questo episodio possiamo rilevare 3 conseguenze: il fatto

che quando è stato preso viaggiava con il patentino; era da escludere la sua

intenzione di commettere una grave infrazione; l’accelerazione improvvisa lo ha

colto di sorpresa e dall’altro lato non aveva preventivato che la moto avrebbe

potuto addirittura superare i 100 km/h, ma tuttalpiù i 70 km/h, come pochi mesi

prima.

Una sentenza ingiusta può anche nascere semplicemente quando viene

applicata una legge ingiusta.

Chiede che la pena non sia superiore a 150 aliquote giornaliere

sospese con la condizionale. Si associa al PP per il dissequestro del veicolo.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 69 CP;

27, 32, 90, 95, 100 LCStr;

4, 22 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione grave

qualificata alle norme della circolazione

per avere,

il 29 maggio 2017, a __________, violato intenzionalmente norme

elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un

incidente della circolazione con feriti gravi o morti attraverso la grave

inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida

del motoveicolo Husqvarna SM 125 targato TI __________ alla velocità di 102

km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 52 km/h

la velocità massima consentita;

1.2. guida senza autorizzazione

per negligenza

per avere,

nel periodo dal 24 ottobre 2016 al

29 maggio 2017, a __________, __________ e in altre località del Canton Ticino,

ripetutamente condotto un

motoveicolo, segnatamente fino al 18 maggio 2017 un “cinquantino” e di seguito

il motoveicolo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, benché privo della

necessaria licenza di condurre, rispettivamente della licenza di condurre per

allievo conducente della relativa categoria, avendo ricevuto per errore una

licenza di condurre per allievo conducente della categoria B, che non

l’autorizzava a condurre motoveicoli della categoria A1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

2.3

Per i fatti di cui al punto

1.2

del presente dispositivo il condannato è mandato esente da pena in

applicazione dell’art. 100 cifra 1 LCStr.

3.

È ordinato il dissequestro

del motoveicolo sotto sequestro.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 con motivazione scritta e di fr. 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 3'585.00

spese fr. 404.80

totale fr. 3'989.80

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’989.80 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 75.05

fr. 775.05

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