72.2017.166
Colpevole di aver circolato alla guida del motoveicolo alla velocità di 102 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 52 km/h la velocità massima consentita. Guida senza
22 febbraio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.166
Lugano,
22 febbraio 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 140/2017 del 15 settembre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP
1, di
1. infrazione grave
qualificata alle norme della circolazione
per avere,
in data 29.05.2017, alle ore 11:19, a __________, lungo Via __________,
zona abitato,
violato intenzionalmente norme elementari della circolazione,
correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti
gravi o morti attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, e
meglio,
circolando alla guida del motoveicolo marca Husqvarna SM 125,
targato TI __________, a lui intestato, alla velocità di 102 km/h (già dedotto
il margine di tolleranza di 4 km/h), accertata dalla Polizia mediante
apparecchio laser Traffic Observer LMS-14, malgrado il vigente limite di 50
km/h, superando quindi di almeno 52 km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, in
re. agli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, e agli artt. 4a cpv. 1 lett. b ONC
e 22 cpv. 1 OSStr;
2. guida senza
autorizzazione (subordinatamente guida senza autorizzazione per negligenza)
per avere,
nel periodo dal 24.10.2016 al 29.05.2017, a __________, __________
e altre località del Canton Ticino,
ripetutamente condotto un motoveicolo, segnatamente fino al
18.05.2017 un “cinquantino” e di seguito il motoveicolo di cui al punto 1 del
presente atto d’accusa, benché privo della necessaria licenza di condurre
rispettivamente della licenza di condurre per allievo conducente della relativa
categoria,
essendo la sua licenza di condurre per allievo conducente per la
categoria A1 scaduta il 23.10.2016, non avendo egli svolto la pratica di base
necessaria per la proroga della durata della licenza di allievo conducente,
e, a seguito di un’ulteriore richiesta per il rilascio della
licenza per allievo conducente della categoria A1, ricevendo egli il 24.10.2016
per errore una licenza di condurre per allievo conducente della categoria B,
che non l’autorizzava a condurre motoveicoli della categoria A1, non potendo
egli peraltro non accorgersi dell’errore nel rilascio di detta licenza per
allievo conducente e non avendo egli comunque mai seguito la formazione pratica
di base da svolgersi nei primi quattro mesi dal rilascio della licenza per
allievo conducente della categoria A1, necessaria per ottenere la proroga di 12
mesi della validità della licenza;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr, in
subordine in rel. all’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40
alle ore 11:57.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1 non è un criminale incallito, ma ha sbagliato e per i fatti
che ha commesso la legge prevede una pena detentiva minima di un anno. Per il
reato più grave dell’atto d’accusa i fatti in quanto tali sono ammessi. Il TF
ha ricordato che al di là della presunzione oggettiva, bisogna valutare se sono
date circostanze particolari, che nel nostro caso non sono evidentemente date.
Era una strada normale e regolare. Nella STF 6b 24.2017 consid. 14 ss. il TF ha
considerato che vi sono anche elementi soggettivi che potrebbero contrastare la
presunzione di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, che mancano tuttavia nel caso
concreto. L’imputato ha fornito una scusa per nulla credibile per il
superamento di velocità. Egli viaggiava già sopra il limite, al di là di questa
accelerazione improvvisa. Non bastano due colpettini casuali di gas per portare
una moto del genere a una tale velocità, ma ci vuole un po’ di più. Egli aveva
già percorso 50 km con quella moto e quel giorno ha semplicemente voluto
accelerare per provare l’ebbrezza di una velocità superiore. Il precedente di
superamento di velocità non fa di lui un criminale incallito, ma costituisce un
precedente e ci dice che la questione dei limiti di velocità non era la sua
preoccupazione principale. Soprattutto la scusa dei colpetti di accelerazione
improvvisi non regge a fronte anche della reazione da lui asserita. Se mi
accorgo che sto andando troppo veloce freno, ciò di cui non vi è evidenza agli
atti, non essendo accesi i fari del freno, come si evince dalle fotografie. Il
reato è stato commesso e per questo dobbiamo applicare la pena detentiva minima
di 12 mesi prevista dalla legge.
Vi è poi pure un secondo reato. L’accusa rileva di avere
verificato l’errore commesso da __________, ma IM 1 ha capito che c’era
qualcosa che non andava e che così non poteva andare. Egli ha fatto un po’ il
finto ingenuo. Non può essere che non si sia accorto della cosa. Anche al
maestro di guida egli ha chiesto un po’ quello che voleva sapere. Lascia alla
Corte riconoscere la negligenza, rilevando che la colpa è medio-bassa per
questa infrazione. Per questo delitto ci si può limitare ad aggiungere alla
pena richiesta 15 giorni di pena detentiva.
La pena deve essere posta al beneficio della sospensione
condizionale per 2 anni, visto che l’imputato è incensurato e la prognosi è
positiva.
Quanto al motoveicolo l’accusa rileva che lo stesso può essere
dissequestrato a favore dell’imputato;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: ricorda che IM 1 è un ragazzo 18enne confrontato con un
procedimento penale davanti ad una Corte correzionale. Rileva che egli è molto
agitato. Sono passati molti mesi ed è possibile che egli sia stato impreciso,
abbia fatto confusione e anche che abbia sottostimato la potenza del veicolo.
Egli però è sempre stato limpido e sincero sul fatto che quella velocità in
realtà non l’ha mai voluta raggiungere, ma il mezzo gli è sfuggito di mano. Per
la prima volta si trovava su un rettilineo senza persone e senza macchine
davanti, ciò che gli ha dato una sicurezza in più e forse l’ha portato a
tentare qualcosa in più, ma non era sua intenzione raggiungere la velocità
rilevata. IM 1 ha visto le condizioni fisiche della strada, ha accelerato e
durante l’accelerazione ha visto il limite di velocità. La strada era in forte
discesa, ciò che sicuramente ha contribuito all’accelerazione. Rileva inoltre
che non si tratta di un veicolo pesante, motivo per cui non è così difficile
raggiungere elevate velocità. Sulla questione della fotografia agli atti
(allegato doc. 10 al rapporto di Polizia), osserva che quando la foto ha
immortalato IM 1 l’otturatore è rimasto aperto un millesimo di secondo e si ha
l’impressione che la moto non stia frenando, ma non è stata catturata l’intera
situazione, motivo per cui no si può concludere che non stesse frenando.
Quanto al punto 2 dell’atto d’accusa rileva che il fatto
inequivocabile è che l’Ufficio di circolazione ha commesso una svista.
Confrontato con una richiesta che era partita dal maestro conducente
dell’imputato, l’Ufficio gli ha spedito un patentino B, sebbene egli fosse
ancora minorenne. L’imputato ha ammesso di avere pensato che ci fosse un
errore; tuttavia, come stabilito, ha frequentato un corso di sensibilizzazione
presso il maestro conducente che aveva chiesto il rinnovo e sapeva che IM 1 era
intenzionato a condurre un 125. Questo maestro l’ha rassicurato, perlomeno
tacitamente, che poteva condurre tranquillamente motoveicolo con il patentino
Fatti
B. IM 1 si era poi recato personalmente a __________ per il cambio targhe e
neppure in quell’occasione gli sono state mosse obiezioni. Ci troviamo di
fronte a un adolescente 18enne, che quando ha ricevuto il patentino era ancora
minorenne, e poteva quindi avere cieca fiducia nell’autorità. Non si può
pretendere da lui uno sforzo di diffidenza tale da portarlo ad effettuare delle
verifiche. Chiede l’assoluzione dell’imputato dalla guida senza autorizzazione,
tuttalpiù potrà essergli addossata una minima negligenza, e vista l’età chiede
di mandarlo esente da pena.
Quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, rileva che il testo
dell’art. 90 LCStr sembra non lasciare scampo. Dobbiamo riconoscere che gli
intenti di Via Sicura sono più che nobili. Tuttavia quando la legge mischia
minacce concrete con quelle astratte cessa di essere una legge giusta e inizia
ad essere una legge iniqua. La Politica si è infatti mossa per modificare la
legge. Anche il TF ha ammorbidito la sua pratica, stabilendo che il giudice
deve poter scendere al di sotto della pena minima quando si può escludere che
l’intenzione dell’autore fosse quella di mettere in pericolo gli utenti della
strada. Cita il caso ticinese dell’autore che viaggiava con la __________,
condannato alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere. Analogamente a
tale caso, anche nella presente fattispecie vi è stato un superamento del limite.
Anche IM 1 si è ritrovato a manovrare un veicolo con cui non aveva ancora
acquisito la necessaria dimestichezza ed anche lui è stato preso alla
sprovvista dall’accelerazione. Anche lui si trovava in una zona relativamente
periferica. Nel primo caso il guidatore ha sostenuto di non essersi accorto del
limite vigente, mentre nel nostro caso l’imputato ha ammesso di avere visto,
durante l’accelerazione, il limite, ciò che ci deve ancor maggiormente
convincere della sua sincerità. Nel primo caso l’imputato ha scelto di fare un
giro su un automobile che sapeva benissimo avere una potenza fuori dal comune,
mentre nel nostro caso il motoveicolo aveva una potenza di 10 kw e il
raggiungimento di una tale velocità era quindi molto più imprevedibile e
involontaria. Vi è poi, quale terza differenza, anche l’età: nel primo caso
l’autore aveva 40 anni e nel nostro 18, quindi egli è sicuramente più immaturo.
Vi è poi che nel nostro caso la strada era in discesa, a differenza del caso
precedente. La soglia per cui ha superato il limite di Via Sicura è minima, di
soli 3 km/h. Vi è poi un importantissimo distinguo di cui la legge sempre non
tenere conto, e meglio la quantità di moto; è questa, oltre alla velocità, a
dirci quanto impiega un veicolo per fermarsi e quindi quanto l’agire
dell’imputato sia pericoloso per gli utenti della strada. La moto dell’imputato
peserà si e no 100 kg con la __________, il rischio creato da quest’ultima era
10 volte più elevato.
Quanto alla precedente contravvenzione commessa dall’imputato, la
difesa rileva che da questo episodio possiamo rilevare 3 conseguenze: il fatto
che quando è stato preso viaggiava con il patentino; era da escludere la sua
intenzione di commettere una grave infrazione; l’accelerazione improvvisa lo ha
colto di sorpresa e dall’altro lato non aveva preventivato che la moto avrebbe
potuto addirittura superare i 100 km/h, ma tuttalpiù i 70 km/h, come pochi mesi
prima.
Una sentenza ingiusta può anche nascere semplicemente quando viene
applicata una legge ingiusta.
Chiede che la pena non sia superiore a 150 aliquote giornaliere
sospese con la condizionale. Si associa al PP per il dissequestro del veicolo.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 69 CP;
27, 32, 90, 95, 100 LCStr;
4, 22 OSStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione grave
qualificata alle norme della circolazione
per avere,
il 29 maggio 2017, a __________, violato intenzionalmente norme
elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un
incidente della circolazione con feriti gravi o morti attraverso la grave
inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida
del motoveicolo Husqvarna SM 125 targato TI __________ alla velocità di 102
km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 52 km/h
la velocità massima consentita;
1.2. guida senza autorizzazione
per negligenza
per avere,
nel periodo dal 24 ottobre 2016 al
29 maggio 2017, a __________, __________ e in altre località del Canton Ticino,
ripetutamente condotto un
motoveicolo, segnatamente fino al 18 maggio 2017 un “cinquantino” e di seguito
il motoveicolo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, benché privo della
necessaria licenza di condurre, rispettivamente della licenza di condurre per
allievo conducente della relativa categoria, avendo ricevuto per errore una
licenza di condurre per allievo conducente della categoria B, che non
l’autorizzava a condurre motoveicoli della categoria A1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi.
2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
2.3
Per i fatti di cui al punto
1.2
del presente dispositivo il condannato è mandato esente da pena in
applicazione dell’art. 100 cifra 1 LCStr.
3.
È ordinato il dissequestro
del motoveicolo sotto sequestro.
4.
La tassa di giustizia di
fr. 750.00 con motivazione scritta e di fr. 500.00 senza motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3'585.00
spese fr. 404.80
totale fr. 3'989.80
5.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’989.80 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 75.05
fr. 775.05
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