72.2017.168
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18 dicembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.168
Lugano,
18 dicembre 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 138/2017 del 12 settembre 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
appropriazione indebita d'imposta alla fonte
per avere,
a partire dal mese di ottobre 2014 a __________,
nella sua qualità di direttore e responsabile della
società __________ e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta
alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute d’imposta
concernente gli anni 2013 – 2016 (I-II trimestre) per un importo complessivo
sottratto di CHF 302'479.49;
CHF 64’200.00 nel frattempo rimborsati;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dagli artt. 187 LIFD e art. 270 LTributaria.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. DF 1, difensore di
fiducia dell’imputato IM 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 10:03.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I) Il
Presidente constata l’assenza dell’imputato IM 1, che è stato dispensato dal
comparire personalmente al dibattimento ex art. 336 cpv. 3 CPP con decisione
del 30 novembre 2017 (doc. TPC 10).
Fatti
Il dibattimento avrà quindi
luogo in sua assenza.
II) Il
Presidente chiede al PP per quale ragione sono cambiate le cifre nel nuovo atto
d’accusa.
Il PP risponde che le cifre sono
cambiate perché è stato considerato anche il 2016.
III) Il
Presidente chiede al difensore dell’imputato se nel frattempo è stato raggiunto
un accordo per il risarcimento.
L’avv. DF 1 dichiara che il suo
assistito non ha raggiunto un accordo, ma quando ne ha la possibilità procede a
dei rimborsi ed ha proceduto, dopo il primo dibattimento, a risarcimenti per ulteriori
CHF 10'000.00 circa.
Il Presidente chiede alle parti se sono d’accordo di limitare la
discussione alla
commisurazione della pena.
Le parti si dichiarano d’accordo.
Il PP propone una pena pecuniaria di 360 (trecentosessanta)
aliquote giornaliere, con
l’importo della singola aliquota dimezzato rispetto a quanto
indicato nel precedente atto
d’accusa con rito abbreviato.
L’avv. DF 1, su domanda del Presidente, riferisce che l’imputato
non ha figli
a carico e che la moglie non lavora.
Il difensore si dichiara d’accordo con una pena pecuniaria di 360
(trecentosessanta)
aliquote giornaliere, osservando che il suo assistito ha dimostrato
buona volontà
risarcendo nel limite delle sue possibilità.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34, 42, 43, 44, 47 CP;
187 LIFD;
270 LTributaria;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
d’imposta alla fonte
per avere,
a partire dal mese di ottobre 2014, a __________, nella sua
qualità di direttore e responsabile della società __________ e quindi di datore
di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto
proprio o di un terzo le ritenute d’imposta concernenti gli anni 2013 – 2016
(I-II trimestre) per un importo complessivo sottratto di CHF 302'479.49, di cui
CHF 64'200.00 nel frattempo rimborsati;
e meglio come descritto nell’atto.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena pecuniaria di CHF
36'000.00 (trentaseimila), corrispondenti a 360 (trecentossanta) aliquote
giornaliere di CHF 100.00 (cento) cadauna.
2.2
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
3.
La tassa di giustizia di
CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 98.65
fr. 798.65
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