Lexipedia

Decisione

72.2017.168

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

Il dibattimento avrà quindi

luogo in sua assenza.

II) Il

Presidente chiede al PP per quale ragione sono cambiate le cifre nel nuovo atto

d’accusa.

Il PP risponde che le cifre sono

cambiate perché è stato considerato anche il 2016.

III) Il

Presidente chiede al difensore dell’imputato se nel frattempo è stato raggiunto

un accordo per il risarcimento.

L’avv. DF 1 dichiara che il suo

assistito non ha raggiunto un accordo, ma quando ne ha la possibilità procede a

dei rimborsi ed ha proceduto, dopo il primo dibattimento, a risarcimenti per ulteriori

CHF 10'000.00 circa.

Il Presidente chiede alle parti se sono d’accordo di limitare la

discussione alla

commisurazione della pena.

Le parti si dichiarano d’accordo.

Il PP propone una pena pecuniaria di 360 (trecentosessanta)

aliquote giornaliere, con

l’importo della singola aliquota dimezzato rispetto a quanto

indicato nel precedente atto

d’accusa con rito abbreviato.

L’avv. DF 1, su domanda del Presidente, riferisce che l’imputato

non ha figli

a carico e che la moglie non lavora.

Il difensore si dichiara d’accordo con una pena pecuniaria di 360

(trecentosessanta)

aliquote giornaliere, osservando che il suo assistito ha dimostrato

buona volontà

risarcendo nel limite delle sue possibilità.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 43, 44, 47 CP;

187 LIFD;

270 LTributaria;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita

d’imposta alla fonte

per avere,

a partire dal mese di ottobre 2014, a __________, nella sua

qualità di direttore e responsabile della società __________ e quindi di datore

di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto

proprio o di un terzo le ritenute d’imposta concernenti gli anni 2013 – 2016

(I-II trimestre) per un importo complessivo sottratto di CHF 302'479.49, di cui

CHF 64'200.00 nel frattempo rimborsati;

e meglio come descritto nell’atto.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena pecuniaria di CHF

36'000.00 (trentaseimila), corrispondenti a 360 (trecentossanta) aliquote

giornaliere di CHF 100.00 (cento) cadauna.

2.2

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

3.

La tassa di giustizia di

CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 98.65

fr. 798.65

============