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Decisione

72.2017.173

Furto per mestiere, violazione di domicilio, violenza o minaccia contro funzionari

31 ottobre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio DUF 1

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Preliminarmente, la Presidente

propone alle parti la seguente correzione dell’AA:

- punto

1.3 dell’AA, la refurtiva denunciata è pari a CHF 8'381.80, come da VI

08.09.2017 dell’accusatore privato (all. 12 Rapp. PG, AI 26) e non a CHF

8'848.80.

Le parti danno il loro consenso

alla modifica.

Le parti dichiarano di

rinunciare, con l’accordo della Presidente, alla discussione, ritenuto come le

stesse convengano sulla sanzione da infliggersi oggi. In particolare, le parti

informano la Presidente che convengono per una pena detentiva di sette mesi da

espiare, parzialmente aggiuntiva al DAC 02.08.2017, la revoca della sospensione

condizionale alla pena pecuniaria inflitta con DAC 02.08.2017, l’espulsione dal

territorio svizzero per un periodo di 7 anni, rispettivamente convengono che

tutti i beni sotto sequestro vengano confiscati, ad eccezione delle scarpe

Adidas e Puma per cui vi è accordo per il dissequestro, oltre al sequestro

conservativo dell’importo di fr. 1'200.-.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 40, 42 cpv. 2,

46, 47, 49, 51, 66a, 69, 139 n. 1 e 2, 186, 285 cpv. 1 CP;

82, 135, 236, 267 cpv. 3, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1

è autore colpevole di:

1.1. furto aggravato

siccome commesso per mestiere,

per avere,

nel corso del mese di luglio 2017,

a __________, __________, __________, __________,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto in 4 occasioni cose mobili altrui per un valore complessivo

denunciato di Fr. 11'130.80;

1.2. violazione di domicilio

per essersi,

il 17 luglio 2017, a __________,

indebitamente introdotto, al fine di perpetrare il furto ivi

commesso, in abitazione altrui contro la volontà dell’avente diritto;

1.3. violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari

per avere,

il 4 agosto 2017, a __________, in occasione del suo fermo,

usato minaccia nei confronti di due agenti della Polizia Comunale

di __________, costringendoli a procedere subito al suo ammanettamento;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto di accusa del 2 agosto 2017 del Ministero Pubblico del Cantone __________,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 7 (sette) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da

fr. 30.00 cadauna pronunciata con decreto di accusa di data 2 agosto 2017 dal

Ministero Pubblico del Cantone __________.

4.

Nei confronti di IM 1 è

ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 (sette) anni

giusta l’art. 66a CP.

5.

L’accusatore privato ACPR 1

è rinviato al competente foro civile.

6.

E’ ordinato il dissequestro

di un paio di scarpe Adidas bianche (nr. reperto __________) e di un paio di

scarpe Puma nere (nr. reperto __________).

7.

È ordinato il sequestro

conservativo di fr. 1'200.- sequestrati a IM 1 a garanzia del pagamento delle

spese procedurali, delle indennità, delle pene pecuniarie e delle multe.

8.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutti gli

oggetti attualmente sotto sequestro ed indicati nell’AA.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale dell’avv.

DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2'092.50

spese fr. 145.00

IVA (8%) fr. 179.00

totale fr. 2'416.50

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'416.50 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 73.05

fr. 773.05

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