Lexipedia

Decisione

72.2017.177

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Il Presidente propone di

eliminare il termine “sedicente” dall’atto d’accusa, in quanto l’identità

dell’imputato IM 2 è nota, nonché di aggiungere i suoi alias __________ (__________),

__________ (__________) e __________ (__________), che risultano dai casellari

giudiziali.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II.

Il Presidente propone alle parti

di modificare il punto 5 dell’atto d’accusa nel senso che l’infrazione alla LF

sugli stranieri (entrata e soggiorno illegali) è ripetuta.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § il

Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si

credeva che le truffe dei falsi nipoti fossero un tema ormai chiuso, ma

purtroppo così non è stato. C’è ancora chi fa leva sul buon cuore e sulla

generosità delle persone, prese alla sprovvista. Può apparire strano che vi

siano ancora delle persone che consegnano i soldi, ma se si ha l’occasione di

ascoltare la telefonata che viene fatta alle vittime, è impressionante la

capacità con cui gli autori entrano in sintonia con la vittima. Risulta facile

credere che l’interlocutore sia un parente o un amico. Gli autori scelgono

appositamente nomi antichi, per avere maggiore probabilità che si tratti di

vittime anziane. Il danno è soprattutto quello interno alla vittima, che si

sente in vergogna per essere caduta nel tranello, vergogna che fa sì che spesso

la vittima non dica nulla.

IM 2 è addentro nel meccanismo e lo conosce perfettamente, pur non

conoscendo magari i dettagli della storia che viene raccontata. Lui vede la

vittima e se ne fa beffe, come dimostra il baciamano che dà alla vittima. Egli

viene inviato in Svizzera almeno tre volte di seguito e gode quindi di fiducia

da parte di chi dirige questo importante meccanismo, suoi lontani parenti.

Il ruolo di IM 1 è quello di portare in Svizzera chi deve prendere

i soldi. Lui è persona di fiducia tanto quanto il coimputato, tanto che tiene

anche contatti telefonici e controlla IM 2. L’accusa sottolinea che, anche

scostandosi dall’immagine classica del tassista, non vi è nulla di più lontano

dall’attività di un normale tassista dell’agire di IM 1. I coimputati, infatti,

condividono la stanza, passano le giornate insieme e si fotografano, così come

passano il medesimo tempo al telefono con i telefonisti in Polonia. I contatti

tra __________ e IM 2 si intersecano con quelli tra __________ e IM 1.

Quest’ultimo è l’uomo nell’ombra che porta in Svizzera per non dare nell’occhio

e poi torna in Polonia senza lasciare traccia. Non serve a niente che IM 2

dichiari che il coimputato non sapeva nulla; se fosse così come dice non ci

sarebbe bisogno di dire tutte le mezze verità che sono state dette; la verità,

infatti, è solo una e non ha bisogno di essere condita. IM 1 stesso ci dice che

lui sapeva qualcosa. Nel verbale d’arresto dice che il coimputato doveva

ritirare dei soldi per dei suoi affari. C’è da chiedersi come mai si sarebbe

d’un tratto adagiato sulla menzogna dei vestiti contraffatti. Se IM 1 fosse

davvero un tassista vi è poi da chiedersi, a mente dell’accusa, per quale

ragione per andare a prendere il denaro IM 2 avrebbe dovuto avvalersi dei

servizi di un altro tassista. IM 1 si è preso perlomeno il rischio, ciò che

configura il dolo eventuale. Senza la figura di IM 1, __________ avrebbe dovuto

trovare un’altra soluzione.

Per quanto attiene ai tentativi di truffa, la PP osserva che si

tratta di tentativo e non atti preparatori, rilevando che secondo il Basler

Kommentar vi è tentativo già con il comporre del numero di telefono, anche

senza ricevere risposta.

Entrambi gli imputati conoscevano benissimo la tipologia di

vittima e ben sapevano che spesso queste persone non sono ricche, ma si

spossessano di quel poco di risparmio che hanno fatto nella vita.

L’accusa, dopo avere osservato che IM 2 è recidivo, anche

specifico, come egli stesso ha ammesso, mentre IM 1 non ha precedenti, ma la

sua colpa è di pari grado a quella di IM 2, conclude chiedendo la condanna di IM

1.

alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni, e all’espulsione per 7 (sette) anni, e la

condanna di IM 2 alla pena detentiva di 23 (ventitre) mesi interamente da

espiare e all’espulsione per 7 (sette) anni;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata riassume le circostanze dell’arresto degli imputati. IM

1.

è un cittadino __________ purosangue, che nulla ha a che fare con la cultura

rom. La difesa sottolinea che la famiglia rom è notoriamente chiusa in sé

stessa. Come sottolineato nel rapporto di Polizia, i legami tra i vari

componenti della truffa sono molto stretti e spesso si tratta di famigliari.

Contesta la partecipazione al reato da parte del suo assistito,

che descrive come un bambino in un corpo adulto.

Ricorda i parametri oggettivi e soggettivi del reato di truffa,

nonché le nozioni di correità, complicità e dolo eventuale date da dottrina e

giurisprudenza.

Riassume la situazione personale del suo assistito, rilevando che

lo stesso, nelle __________, si occupava delle faccende più pratiche e non ha

mai fatto carriera, e che ha iniziato l’attività di tassista, con tanto di

insegna e tassametro, siccome la pensione non gli bastava per vivere. Nella

vita del suo assistito, sottolinea la difesa, non vi sono ombre né macchie.

IM 1 già dal primo verbale, al contrario di IM 2, ha raccontato la

verità in merito al viaggio in Svizzera.

A mente della difesa, il tassista non è tenuto a chiedere al suo

cliente il lavoro che fa o il motivo di un determinato viaggio. IM 1 ha sempre

detto che lui doveva solo fare il tassista e che non gli interessava quello che

andava a fare il suo cliente.

Occorre inoltre tenere conto che EUR 100/200.00 corrispondono a

1/5 del guadagno mensile per un tassista e quindi egli è credibile su questo

aspetto.

Vi è poi l’aspetto dei contatti telefonici. La PP costruisce la

sua tesi accusatoria partendo dai tabulati retroattivi. IM 1 non sapeva cosa

stava succedendo, e IM 2 lo ripete più volte, sin dal primo interrogatorio,

così come pure IM 1. Che in prossimità temporale dell’avverarsi di una truffa

il telefono di IM 2 cominciasse a bollire, non prova nulla nei confronti di IM

1.

Se IM 2 non rispondeva, non rimaneva altra possibilità che quella di

contattare IM 1 per riuscire a raggiungere il suo coimputato.

__________ è a conoscenza che i due coimputati sono insieme ed è

quindi logico che se egli non riesce a prendere contatto con il proprio

emissario, IM 2, cerca di contattare il tassista, per attirare l’attenzione di IM

2.

Questi messaggi non coinvolgono IM 1 nel reato, ma sottolineano al contrario

la sua innocenza. Bisogna chiedersi perché mai, altrimenti, __________ non gli

avrebbe mandato un messaggio con il contenuto da riportare a IM 2, il quale

indicherebbe la conoscenza, da parte sua, del reato. Non vi è agli atti un solo

simile messaggio. I messaggi, quindi, non tornano d’aiuto all’accusa, ma al

contrario indicano l’estraneità di IM 1. Si tratta sempre di messaggi neutri,

per ottenere informazioni ad insaputa di IM 1, e neppure quando __________ è in

panico, siccome non ha notizie di IM 2, fa riferimento, con IM 1, al reato. IM

1.

non sapeva del reato che si stava svolgendo alle sue spalle e non aveva

nessun dolo al riguardo. Egli non conosceva neppure i tratti principali del

reato. La difesa ricorda che per costruire il dolo eventuale sono necessari

degli indizi, alla base ci vogliono dei fatti certi. I fatti certi sono che IM

1.

è un tassista di professione, ha raccontato la verità sin dall’inizio,

l’emolumento da lui indicato è credibile, non fa parte della famiglia rom di __________,

non era un uomo di cui fidarsi, non ha neppure accompagnato il coimputato a

ritirare i soldi, non riceveva una quota del provento della truffa, non parla

al telefono con i telefonisti, i messaggi non dimostrano che era al corrente

del reato e non ha ricevuto messaggi da schede telefoniche prepagate, come

invece IM 2. Egli non aveva nessun telefono di lavoro, ma unicamente un suo

telefono privato. IM 1 era una pedina estranea ai fatti, a cui non era detto

nulla, un elemento neutro e trascurabile del piano, che non aveva nessuna idea,

neppure per dolo eventuale, di quello che stava succedendo,

Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse che egli dovesse

avere avuto dei dubbi, la difesa osserva che la correità è comunque esclusa,

poiché IM 1 avrebbe comunque fornito unicamente un aiuto secondario alla

realizzazione, e sarebbe semmai un complice. Alla medesima condizione è giunto

pure il Tribunale d’appello del Canton Vaud con sentenza del 2015, stabilendo

che gli imputati non avevano nessun controllo sugli eventi, agendo quindi come

complici e non correi (PE 14220980). A differenza del caso vallesano, la difesa

sottolinea che IM 1 non è un amico, ma il tassista di professione, e quindi

sarebbe comunque una complicità neutra. Trechsel nel suo manuale di diritto

penale rileva che l’assistenza per essere punibile deve avere un legame

specifico con il delitto. Il tassista ha fatto il suo mestiere come il

panettiere vende facendo il suo mestiere. IM 1 ha commesso unicamente degli

atti neutri. Anche in caso di complicità, a mente della difesa, si tratterebbe

quindi di un atto neutrale e di conseguenza non punibile.

IM 1 va quindi prosciolto da tutti i capi dell’atto d’accusa,

siccome non sapeva neppure cosa stava accadendo, mancando completamente

l’elemento soggettivo. Il difensore rileva altresì che il tentativo di

complicità non è perseguibile, in assenza di base legale. IM 1 deve in fine

essere prosciolto anche perché nel caso in esame l’atto d’accusa è carente ai

sensi dell’art. 325 CPP.

Qualora la Corte dovesse ritenere IM 1 colpevole, la difesa rileva

che si tratterebbe semmai di complicità, realizzatasi per dolo eventuale, e

l’imputato sarebbe quindi al beneficio di queste attenuanti specifiche. Rileva

inoltre che l’aggravante del mestiere non è data, siccome egli non ha

delinquito più di una volta.

Chiede che la pena proposta sia massicciamente ridotta, di modo

che il suo assistito possa tornare a casa il più presto possibile.

Chiede in fine l’accoglimento dell’istanza di risarcimento

prodotta;

§ l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: si riallaccia a quanto osservato dal collega per quanto attiene

agli aspetti squisitamente giuridici.

Pone l’accento sul fatto che IM 2 è uno zingaro e non sa né

leggere né scrivere. Egli è l’ultima ruota del carro, che viene mandata a

raccogliere i soldi, la persona che corre i maggiori rischi. Egli non è

evidentemente né furbo né scaltro. Occorre inoltre interrogarsi, a mente della

difesa, su quale reale possibilità abbia mai avuto IM 2 di una vita onesta,

senza una vera formazione e attorniato sin da bambino da immoralità e

criminalità.

La difesa non ha contestazioni di sorta in merito ai fatti

indicati nell’atto d’accusa. Ciò che IM 2 ha materialmente fatto è soggiornare

in Svizzera per alcuni giorni ed attendere delle telefonate, nelle quali gli

venivano dati due nomi; egli poi si recava a ritirare il denaro. Ciò che, di

fatto, è avvenuto in sole due circostanze, ovvero quelle contemplate ai punti

1.1

e 1.2 dell’atto d’accusa.

L’imputato, a mente della difesa, va ritenuto complice nella

truffa e non correo, siccome quando lui interviene tutti gli elementi

costitutivi sono già stati realizzati da altre persone. IM 2 deve solo favorire

il passaggio di mano del denaro. Egli è l’ultima rotellina dell’ingranaggio,

dovendo unicamente raccogliere il denaro provento della truffa. L’atto di

disposizione della vittima è già stato deciso prima dell’intervento di IM 2, a

seguito dell’agire dell’autore principale e non di IM 2. Egli favorisce

unicamente l’atto di disposizione e quindi il suo agire si avvicina

maggiormente alla complicità che alla correità. In questo senso va anche la

giurisprudenza dei tribunali di altri Cantoni, ad esempio il Canton Vaud, con

la sentenza citata dal collega. A seguire la tesi dell’accusa stessa, IM 2 è

talmente inetto nel suo lavoro, da avere bisogno anche di una balia, che gli

ricordi di rispondere al telefono. Egli non ha nessuna capacità decisionale,

non fa altro che seguire direttive che gli vengono date dall’alto, è il

classico complice che agevola la commissione del reato da parte dei superiori.

Un tentativo di truffa sarebbe imputabile a lui solo nel caso in

cui fosse riconosciuto correo della truffa, mentre il tentativo di complicità

non è punibile per costante dottrina e giurisprudenza. IM 2 non era neppure a

conoscenza delle telefonate e di quello che stava accadendo. A ciò si aggiunga

che non sappiamo nemmeno se in Svizzera vi fossero altre persone pronte a

ritirare il denaro, ciò che in virtù del principio in dubio pro reo deve essere

ritenuto.

Egli non può quindi essere riconosciuto colpevole dei punti da 1.3

a 1.8 dell’atto d’accusa.

Per quanto attiene ai punti 2 e 3, gli stessi, a mente della

difesa, non sono sufficientemente sostanziati. Non sono state identificate

neppure le vittime. L’atto d’accusa è formulato in maniera vaga e imprecisa,

ciò che non adempie ai requisiti posti dall’art. 325 CPP. L’atto d’accusa non

contiene sufficienti indicazioni sul come e con quali effetti sarebbero stati

commessi i reati. Non è quindi possibile imputargli alcunché per quanto attiene

ai punti 2 e 3 dell’atto d’accusa.

Quanto all’aggravante del mestiere, IM 2 ha dichiarato qual era il

suo guadagno. Egli ha ricevuto complessivamente EUR 4'750.00 in 6 mesi di

attività, importo che non è da considerarsi tuttavia provento personale, ma un

fondo spese per i costi che ha dovuto supportare. Il guadagno sarebbe derivato

unicamente dall’esito positivo delle truffe, che tuttavia non vi è mai stato.

Anche se fossero andate a buon fine, avrebbe guadagnato al massimo CHF

5'000.00, che non sarebbero sufficienti per l’aggravante del mestiere, anche

perché per questa aggravante un’infrazione non è sufficiente.

IM 2 deve essere prosciolto, a mente della difesa, anche dal punto

4.

dell’atto d’accusa, siccome egli, come imputato, ha anche il diritto di

mentire, e quindi di fare quello che ha fatto, sottacendo la sua reale identità

ed accomodandosi alla deduzione fatta dagli agenti di Polizia, senza agire

attivamente.

Quanto al punto 5 dell’atto d’accusa, l’imputazione è almeno

parzialmente contestata. IM 2 è cittadino dell’UE e aveva quindi la possibilità

di spostarsi liberamente con il proprio valido documento di legittimazione, che

aveva con sé in occasione delle prime due entrate in Svizzera. Nulla infatti ci

dimostra il contrario. La difesa chiede comunque di prescindere dalla punizione

ai sensi dell’art. 115 cpv. 4 LStr, che prevede questa possibilità nel caso in

cui lo straniero venga immediatamente espulso dalla Svizzera.

Rileva che il curriculum criminale del suo assistito deriva

direttamente dall’ambiente in cui è cresciuto. Chiede di considerare

l’attenuante specifica derivante dal suo ruolo di complice e le seguenti

attenuanti generiche: l’ammissione spontanea dei fatti, la difficile situazione

personale ed economica, il ruolo marginale dell’imputato e la durata della

carcerazione preventiva.

Postula in fine una drastica riduzione della pena richiesta

dall’accusa, che lascia al giudizio della Corte. Quanto alla sospensione

condizionale della stessa, osserva che IM 2 è ricercato dalle autorità polacche

per frode e la sospensione condizionale è fattibile, risalendo l’ultima

condanna al 2011. Occorre quindi chiedersi quale senso abbia tenerlo in

detenzione in Svizzera, quando sarebbe sufficiente espellerlo, anche per un

periodo più lungo di 7 anni, e rimandarlo in Polonia, dove sicuramente sarà immediatamente

arrestato. Non vi è dunque nessun interesse pubblico a mantenerlo in carcere in

Svizzera e quindi si giustifica una sospensione condizionale della pena.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 22, 40, 42,

44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 146, 252 CP;

115.

LStr;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 2

Alias:

__________

__________

__________

__________

è autore colpevole di:

1.1

truffa aggravata,

consumata e tentata

siccome commessa per mestiere, in 8 occasioni (di cui una

consumata), nel periodo 2-3 agosto 2017, a __________ e in altre località del

Canton Ticino, agendo in correità con terzi e con la complicità di IM 1,

ottenendo CHF 25'000.00 e tentando di ottenere almeno CHF 240'000.00, di cui:

1.1.1

6 tentate, agendo in correità

con terzi, il 2 agosto 2017, a __________, __________, __________, __________, __________

e __________;

1.1.2

1 consumata, agendo in

correità con terzi, il 3 agosto 2017, a __________;

1.1.3

1 tentata, agendo in correità

con terzi, il 3 agosto 2017, a __________;

1.2

truffa aggravata tentata

siccome commessa per mestiere, nel periodo marzo 2017 e 17 maggio

– 1. giugno 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località in

Svizzera, agendo in correità con terzi e con la complicità di IM 1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 1

è autore colpevole di:

2.1

complicità in truffa

aggravata, consumata e tentata

siccome commessa per mestiere, in 8 occasioni (di cui una

consumata), nel periodo 2-3 agosto 2017, a __________ e in altre località del

Canton Ticino, ottenendo CHF 25'000.00 e tentando di ottenere almeno CHF

240'000.00, di cui:

2.1.1

6 tentate, il 2 agosto 2017, a

__________, __________, __________, __________, __________ e __________;

2.1.2

1 consumata, il 3 agosto 2017,

a __________;

2.1.3

1 tentata il 3 agosto 2017, a __________;

2.2

complicità in truffa

aggravata tentata

siccome commessa per mestiere, nel periodo marzo 2017 e 17 maggio

– 1. giugno 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località in

Svizzera;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

IM 2 è altresì autore

colpevole di:

3.1

falsità in certificati

per avere, il 3 agosto 2017, a __________, al fine di migliorare

la

propria situazione, abusato, a scopo di inganno, di una carta di

legittimazione intestata a una terza persona, e meglio legittimandosi alle

autorità di Polizia, durante il fermo, con la carta d’identità di __________;

3.2

infrazione alla LF sugli

stranieri (entrata e soggiorno illegali)

per essere, il 1. agosto 2017, entrato illegalmente in Svizzera,

nonché per avere quindi soggiornato illegalmente a __________ nel periodo 1.

agosto – 3 agosto 2017, poiché sprovvisto dei necessari documenti di

legittimazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

4.

IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e

soggiorno illegali) di cui al punto 5 dell’atto d’accusa, limitatamente ai

periodi marzo 2017 e 17 maggio 2017 – 1. giugno 2017.

5.

Di conseguenza,

5.1

IM 1

è condannato

5.1.1

alla pena detentiva di 18 (diciotto)

mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

5.2

IM 2

è condannato

5.1.1

alla pena detentiva di 21

(ventuno) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5

(cinque).

6.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art.

66a cpv. 1 lett. c CP.

7.

È ordinata l’espulsione di IM

2.

dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art.

66a cpv. 1 lett. c CP.

8.

La domanda di indennità ai

sensi dell’art. 429 CPP di IM 1 è respinta.

9.

È mantenuto il sequestro

conservativo a copertura delle spese dell’autovettura Mercedes Benz targata __________

e della chiave di avviamento.

10.

È ordinato il dissequestro a

favore degli aventi diritto dei restanti oggetti sotto sequestro, previa

cancellazione delle memorie di telefoni, schede SIM e GPS, i cui costi sono da

anticipare dai condannati.

11.

La tassa di giustizia di CHF

750.00

con motivazione scritta o di CHF 500.00 senza motivazione scritta e le

spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione

interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.

12.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

12.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario CHF 8’183.35

spese CHF 235.00

IVA (8%) CHF 673.45

totale CHF 9’091.80

12.2

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 10’070.00

spese CHF 600.00

IVA (8%) CHF 853.60

anticipi CHF 630.00

totale CHF 12’153.60

12.3

I condannati sono tenuti a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi

difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 13'680.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 180.40

fr. 14'360.40

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 6'840.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 90.20

fr. 7'180.20

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 6'840.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 90.20

fr. 7'180.20

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera