72.2017.177
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12 dicembre 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.177
Lugano,
12 dicembre 2017/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal
03.08.2017 al 10.10.2017 (69 giorni), in carcerazione di sicurezza
dall’11.10.2017,
IM 2,
rappresentato dall’avv. DUF 2
Alias:
__________
__________
__________
__________
in carcerazione preventiva dal
03.08.2017 al 10.10.2017 (69 giorni), in esecuzione anticipata della pena
dall’11.10.2017,
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 149/2017 dell'11.10.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 2 e IM 1, in correità
1. truffa per mestiere
(tentata e consumata)
per avere,
a __________ e in altre località del Canton Ticino,
nel periodo dal 2 al 3 agosto 2017,
in correità con non meglio identificato __________ e terzi
telefonisti rimasti ignoti,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
agendo per mestiere,
ingannato rispettivamente tentato di ingannare con astuzia più
persone, affermando cose false, dissimulando cose vere oppure confermandone
subdolamente l’errore,
inducendole o tentando di indurle in tal modo ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio,
ottenendo con tale agire la consegna di denaro per un valore
complessivo di CHF 25'000.00 e tentando di ottenere denaro e gioielli
per un valore complessivo di almeno CHF 240'000.00,
e meglio,
IM 1 accompagnando, su richiesta di __________, IM 2 in
Ticino, segnatamente a __________, soggiornando insieme all’Hotel __________,
attendendo IM 2 e IM
1 le indicazioni di __________, premunendosi in particolare IM 1 che IM 2,
rispondesse alle chiamate, nel mentre dall’estero i telefonisti contattavano le
vittime, per lo più anziani i cui nomi erano stati scelti fra quelli in voga
nel secolo scorso, introducendosi con “indovina chi sono”, e quindi
avviando la conversazione, cogliendo abilmente quelle minime informazioni per
fingersi la persona indicata dalla vittima e sollecitandole di seguito
insistentemente sull’assoluta necessità di ottenere da loro un prestito per
l’acquisto, nella maggior parte dei casi di un immobile, promettendo loro, benché
non realmente intenzionati, la restituzione del prestito in breve tempo,
e, se agganciate le vittime, ricevute le indicazioni di __________,
presentandosi IM 2 all’appuntamento prefissato per ritirare i soldi sotto le
mentite spoglie di un amico del richiedente,
indotto rispettivamente tentato di indurre in tal modo le vittime,
così ingannate e stordite dall’insistenza e dalla fretta loro imposta, per
ingenuità e generosità d’animo, a prelevare e infine a consegnare il denaro,
e segnatamente,
1.1 il 03.08.2017 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 8, inducendolo a consegnare CHF 25'000.00,
1.2 il 02.08.2017 a __________
ingannato con astuzia ACPR 7 a, non ottenendo la cifra di CHF 10'000.00, solo
grazie all’intervento di terzi,
1.3 il 02.08.2017 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 1, mediante la richiesta
CHF 100'000.00,
1.4 il 02.08.2017 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 2, mediante la richiesta
di CHF 50'000.00,
1.5 il 02.08.2017 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 3,
1.6 il 02.08.2017 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 4, mediante la
prospettazione di un acquisto di un immobile per il quale necessitava denaro,
1.7 il 02.08.2017 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 5, mediante la richiesta
di denaro,
1.8 il 03.08.2017 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 6, mediante la richiesta
di CHF 80’000.00,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 2 CPS richiamato l’art.
22 CPS;
2. truffa per mestiere
(tentata)
per avere,
nel corso del mese di marzo 2017, a __________ e non meglio
precisate località,
in correità con non meglio identificato __________ e terzi
telefonisti rimasti ignoti,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo per mestiere,
tentato di ingannare con astuzia più persone, affermando cose
false, dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore,
tentando di indurle in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio
patrimonio,
e meglio,
accompagnando IM 1, IM 2 e
__________ in Svizzera, nei
pressi di __________, soggiornando tuttavia gli stessi in Francia,
recandosi poi IM 2 in Svizzera, nei pressi di __________, per
attendere le indicazioni di __________, che con IM 1 era rimasto in Francia,
nel mentre dall’estero i telefonisti contattavano le vittime, per lo più
anziani i cui nomi erano stati scelti fra quelli in voga nel secolo scorso,
introducendosi con “indovina chi sono”, e quindi avviando la conversazione,
cogliendo abilmente quelle minime informazioni per fingersi la persona indicata
dalla vittima e sollecitandole di seguito insistentemente sull’assoluta
necessità di ottenere da loro un prestito per l’acquisto, nella maggior parte
dei casi di un immobile, promettendo loro, benché non realmente intenzionati,
la restituzione del prestito in breve tempo,
dovendosi poi presentare IM
2, sotto le mentite spoglie di un amico del richiedente,
all’appuntamento prefissato per ritirare dalle vittime i soldi,
tentato di indurre in tal modo le vittime a prelevare e consegnare
denaro, non riuscendovi non essendo riusciti i telefonisti ad ingannarle;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 2 CPS richiamato l’art.
22 CPS;
B. IM 2 (singolarmente)
3. truffa per
mestiere (tentata)
per avere,
a __________, __________ e altre imprecisate località in Svizzera,
nel periodo dal 17 maggio al 1° giugno 2017,
agendo in correità con non meglio identificato __________ e terzi
telefonisti rimasti ignoti,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo per mestiere,
tentato di ingannare con astuzia più persone affermando cose
false, dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore,
al fine di indurle in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio
patrimonio,
e meglio,
rimanendo in particolare IM 2 nei pressi delle località di residenza
delle vittime, in attesa di intervenire su indicazione di __________ per
raccogliere il denaro, nel mentre dall’estero i telefonisti contattavano le
vittime, per lo più anziani i cui nomi erano stati scelti fra quelli in voga
nel secolo scorso, introducendosi con “indovina chi sono”, e quindi avviando la
conversazione, cogliendo abilmente quelle minime informazioni per fingersi la
persona indicata dalla vittima e sollecitandole di seguito insistentemente
sull’assoluta necessità di ottenere da loro un prestito per l’acquisto, nella
maggior parte dei casi di un immobile, promettendo loro, benché non realmente
intenzionati, la restituzione del prestito in breve tempo,
dovendosi poi presentare IM 2, sotto le mentite spoglie di un
amico del richiedente, all’appuntamento prefissato per ritirare dalle vittime i
soldi,
tentato di indurre in tal modo le vittime a prelevare e consegnare
denaro, non riuscendovi non essendo riusciti i telefonisti ad ingannarle;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 2 CPS richiamato l’art.
22 CPS;
4. falsità in certificati
per avere,
a __________, in data 3 agosto 2017, al fine di migliorare la
propria situazione,
abusato, a scopo di inganno, di una carta di legittimazione
intestata a una terza persona, segnatamente legittimandosi alle autorità di
Polizia, durante il fermo, con la carta d’identità __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 252 cpv. 4 CPS;
5. infrazione alla LF sugli
stranieri (entrata e soggiorno illegali)
per essere,
nel corso del marzo 2017, nonché nel periodo dal 17 maggio 2017 al
1 giugno 2017 e dal 1 agosto 2017 al 3 agosto 2017, ripetutamente entrato
illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto dei necessari documenti di
legittimazione, soggiornandovi quindi illegalmente a __________, __________, __________
e altre imprecisate località;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 115 cpv. 1 lett. a) e b) LStr.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- in qualità di interprete
per la lingua __________, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31
alle ore 17:44.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento:
Fatti
I.
Il Presidente propone di
eliminare il termine “sedicente” dall’atto d’accusa, in quanto l’identità
dell’imputato IM 2 è nota, nonché di aggiungere i suoi alias __________ (__________),
__________ (__________) e __________ (__________), che risultano dai casellari
giudiziali.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Considerandi
II.
Il Presidente propone alle parti
di modificare il punto 5 dell’atto d’accusa nel senso che l’infrazione alla LF
sugli stranieri (entrata e soggiorno illegali) è ripetuta.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il
Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si
credeva che le truffe dei falsi nipoti fossero un tema ormai chiuso, ma
purtroppo così non è stato. C’è ancora chi fa leva sul buon cuore e sulla
generosità delle persone, prese alla sprovvista. Può apparire strano che vi
siano ancora delle persone che consegnano i soldi, ma se si ha l’occasione di
ascoltare la telefonata che viene fatta alle vittime, è impressionante la
capacità con cui gli autori entrano in sintonia con la vittima. Risulta facile
credere che l’interlocutore sia un parente o un amico. Gli autori scelgono
appositamente nomi antichi, per avere maggiore probabilità che si tratti di
vittime anziane. Il danno è soprattutto quello interno alla vittima, che si
sente in vergogna per essere caduta nel tranello, vergogna che fa sì che spesso
la vittima non dica nulla.
IM 2 è addentro nel meccanismo e lo conosce perfettamente, pur non
conoscendo magari i dettagli della storia che viene raccontata. Lui vede la
vittima e se ne fa beffe, come dimostra il baciamano che dà alla vittima. Egli
viene inviato in Svizzera almeno tre volte di seguito e gode quindi di fiducia
da parte di chi dirige questo importante meccanismo, suoi lontani parenti.
Il ruolo di IM 1 è quello di portare in Svizzera chi deve prendere
i soldi. Lui è persona di fiducia tanto quanto il coimputato, tanto che tiene
anche contatti telefonici e controlla IM 2. L’accusa sottolinea che, anche
scostandosi dall’immagine classica del tassista, non vi è nulla di più lontano
dall’attività di un normale tassista dell’agire di IM 1. I coimputati, infatti,
condividono la stanza, passano le giornate insieme e si fotografano, così come
passano il medesimo tempo al telefono con i telefonisti in Polonia. I contatti
tra __________ e IM 2 si intersecano con quelli tra __________ e IM 1.
Quest’ultimo è l’uomo nell’ombra che porta in Svizzera per non dare nell’occhio
e poi torna in Polonia senza lasciare traccia. Non serve a niente che IM 2
dichiari che il coimputato non sapeva nulla; se fosse così come dice non ci
sarebbe bisogno di dire tutte le mezze verità che sono state dette; la verità,
infatti, è solo una e non ha bisogno di essere condita. IM 1 stesso ci dice che
lui sapeva qualcosa. Nel verbale d’arresto dice che il coimputato doveva
ritirare dei soldi per dei suoi affari. C’è da chiedersi come mai si sarebbe
d’un tratto adagiato sulla menzogna dei vestiti contraffatti. Se IM 1 fosse
davvero un tassista vi è poi da chiedersi, a mente dell’accusa, per quale
ragione per andare a prendere il denaro IM 2 avrebbe dovuto avvalersi dei
servizi di un altro tassista. IM 1 si è preso perlomeno il rischio, ciò che
configura il dolo eventuale. Senza la figura di IM 1, __________ avrebbe dovuto
trovare un’altra soluzione.
Per quanto attiene ai tentativi di truffa, la PP osserva che si
tratta di tentativo e non atti preparatori, rilevando che secondo il Basler
Kommentar vi è tentativo già con il comporre del numero di telefono, anche
senza ricevere risposta.
Entrambi gli imputati conoscevano benissimo la tipologia di
vittima e ben sapevano che spesso queste persone non sono ricche, ma si
spossessano di quel poco di risparmio che hanno fatto nella vita.
L’accusa, dopo avere osservato che IM 2 è recidivo, anche
specifico, come egli stesso ha ammesso, mentre IM 1 non ha precedenti, ma la
sua colpa è di pari grado a quella di IM 2, conclude chiedendo la condanna di IM
1.
alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni, e all’espulsione per 7 (sette) anni, e la
condanna di IM 2 alla pena detentiva di 23 (ventitre) mesi interamente da
espiare e all’espulsione per 7 (sette) anni;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata riassume le circostanze dell’arresto degli imputati. IM
1.
è un cittadino __________ purosangue, che nulla ha a che fare con la cultura
rom. La difesa sottolinea che la famiglia rom è notoriamente chiusa in sé
stessa. Come sottolineato nel rapporto di Polizia, i legami tra i vari
componenti della truffa sono molto stretti e spesso si tratta di famigliari.
Contesta la partecipazione al reato da parte del suo assistito,
che descrive come un bambino in un corpo adulto.
Ricorda i parametri oggettivi e soggettivi del reato di truffa,
nonché le nozioni di correità, complicità e dolo eventuale date da dottrina e
giurisprudenza.
Riassume la situazione personale del suo assistito, rilevando che
lo stesso, nelle __________, si occupava delle faccende più pratiche e non ha
mai fatto carriera, e che ha iniziato l’attività di tassista, con tanto di
insegna e tassametro, siccome la pensione non gli bastava per vivere. Nella
vita del suo assistito, sottolinea la difesa, non vi sono ombre né macchie.
IM 1 già dal primo verbale, al contrario di IM 2, ha raccontato la
verità in merito al viaggio in Svizzera.
A mente della difesa, il tassista non è tenuto a chiedere al suo
cliente il lavoro che fa o il motivo di un determinato viaggio. IM 1 ha sempre
detto che lui doveva solo fare il tassista e che non gli interessava quello che
andava a fare il suo cliente.
Occorre inoltre tenere conto che EUR 100/200.00 corrispondono a
1/5 del guadagno mensile per un tassista e quindi egli è credibile su questo
aspetto.
Vi è poi l’aspetto dei contatti telefonici. La PP costruisce la
sua tesi accusatoria partendo dai tabulati retroattivi. IM 1 non sapeva cosa
stava succedendo, e IM 2 lo ripete più volte, sin dal primo interrogatorio,
così come pure IM 1. Che in prossimità temporale dell’avverarsi di una truffa
il telefono di IM 2 cominciasse a bollire, non prova nulla nei confronti di IM
1.
Se IM 2 non rispondeva, non rimaneva altra possibilità che quella di
contattare IM 1 per riuscire a raggiungere il suo coimputato.
__________ è a conoscenza che i due coimputati sono insieme ed è
quindi logico che se egli non riesce a prendere contatto con il proprio
emissario, IM 2, cerca di contattare il tassista, per attirare l’attenzione di IM
2.
Questi messaggi non coinvolgono IM 1 nel reato, ma sottolineano al contrario
la sua innocenza. Bisogna chiedersi perché mai, altrimenti, __________ non gli
avrebbe mandato un messaggio con il contenuto da riportare a IM 2, il quale
indicherebbe la conoscenza, da parte sua, del reato. Non vi è agli atti un solo
simile messaggio. I messaggi, quindi, non tornano d’aiuto all’accusa, ma al
contrario indicano l’estraneità di IM 1. Si tratta sempre di messaggi neutri,
per ottenere informazioni ad insaputa di IM 1, e neppure quando __________ è in
panico, siccome non ha notizie di IM 2, fa riferimento, con IM 1, al reato. IM
1.
non sapeva del reato che si stava svolgendo alle sue spalle e non aveva
nessun dolo al riguardo. Egli non conosceva neppure i tratti principali del
reato. La difesa ricorda che per costruire il dolo eventuale sono necessari
degli indizi, alla base ci vogliono dei fatti certi. I fatti certi sono che IM
1.
è un tassista di professione, ha raccontato la verità sin dall’inizio,
l’emolumento da lui indicato è credibile, non fa parte della famiglia rom di __________,
non era un uomo di cui fidarsi, non ha neppure accompagnato il coimputato a
ritirare i soldi, non riceveva una quota del provento della truffa, non parla
al telefono con i telefonisti, i messaggi non dimostrano che era al corrente
del reato e non ha ricevuto messaggi da schede telefoniche prepagate, come
invece IM 2. Egli non aveva nessun telefono di lavoro, ma unicamente un suo
telefono privato. IM 1 era una pedina estranea ai fatti, a cui non era detto
nulla, un elemento neutro e trascurabile del piano, che non aveva nessuna idea,
neppure per dolo eventuale, di quello che stava succedendo,
Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse che egli dovesse
avere avuto dei dubbi, la difesa osserva che la correità è comunque esclusa,
poiché IM 1 avrebbe comunque fornito unicamente un aiuto secondario alla
realizzazione, e sarebbe semmai un complice. Alla medesima condizione è giunto
pure il Tribunale d’appello del Canton Vaud con sentenza del 2015, stabilendo
che gli imputati non avevano nessun controllo sugli eventi, agendo quindi come
complici e non correi (PE 14220980). A differenza del caso vallesano, la difesa
sottolinea che IM 1 non è un amico, ma il tassista di professione, e quindi
sarebbe comunque una complicità neutra. Trechsel nel suo manuale di diritto
penale rileva che l’assistenza per essere punibile deve avere un legame
specifico con il delitto. Il tassista ha fatto il suo mestiere come il
panettiere vende facendo il suo mestiere. IM 1 ha commesso unicamente degli
atti neutri. Anche in caso di complicità, a mente della difesa, si tratterebbe
quindi di un atto neutrale e di conseguenza non punibile.
IM 1 va quindi prosciolto da tutti i capi dell’atto d’accusa,
siccome non sapeva neppure cosa stava accadendo, mancando completamente
l’elemento soggettivo. Il difensore rileva altresì che il tentativo di
complicità non è perseguibile, in assenza di base legale. IM 1 deve in fine
essere prosciolto anche perché nel caso in esame l’atto d’accusa è carente ai
sensi dell’art. 325 CPP.
Qualora la Corte dovesse ritenere IM 1 colpevole, la difesa rileva
che si tratterebbe semmai di complicità, realizzatasi per dolo eventuale, e
l’imputato sarebbe quindi al beneficio di queste attenuanti specifiche. Rileva
inoltre che l’aggravante del mestiere non è data, siccome egli non ha
delinquito più di una volta.
Chiede che la pena proposta sia massicciamente ridotta, di modo
che il suo assistito possa tornare a casa il più presto possibile.
Chiede in fine l’accoglimento dell’istanza di risarcimento
prodotta;
§ l’avv.
DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: si riallaccia a quanto osservato dal collega per quanto attiene
agli aspetti squisitamente giuridici.
Pone l’accento sul fatto che IM 2 è uno zingaro e non sa né
leggere né scrivere. Egli è l’ultima ruota del carro, che viene mandata a
raccogliere i soldi, la persona che corre i maggiori rischi. Egli non è
evidentemente né furbo né scaltro. Occorre inoltre interrogarsi, a mente della
difesa, su quale reale possibilità abbia mai avuto IM 2 di una vita onesta,
senza una vera formazione e attorniato sin da bambino da immoralità e
criminalità.
La difesa non ha contestazioni di sorta in merito ai fatti
indicati nell’atto d’accusa. Ciò che IM 2 ha materialmente fatto è soggiornare
in Svizzera per alcuni giorni ed attendere delle telefonate, nelle quali gli
venivano dati due nomi; egli poi si recava a ritirare il denaro. Ciò che, di
fatto, è avvenuto in sole due circostanze, ovvero quelle contemplate ai punti
1.1
e 1.2 dell’atto d’accusa.
L’imputato, a mente della difesa, va ritenuto complice nella
truffa e non correo, siccome quando lui interviene tutti gli elementi
costitutivi sono già stati realizzati da altre persone. IM 2 deve solo favorire
il passaggio di mano del denaro. Egli è l’ultima rotellina dell’ingranaggio,
dovendo unicamente raccogliere il denaro provento della truffa. L’atto di
disposizione della vittima è già stato deciso prima dell’intervento di IM 2, a
seguito dell’agire dell’autore principale e non di IM 2. Egli favorisce
unicamente l’atto di disposizione e quindi il suo agire si avvicina
maggiormente alla complicità che alla correità. In questo senso va anche la
giurisprudenza dei tribunali di altri Cantoni, ad esempio il Canton Vaud, con
la sentenza citata dal collega. A seguire la tesi dell’accusa stessa, IM 2 è
talmente inetto nel suo lavoro, da avere bisogno anche di una balia, che gli
ricordi di rispondere al telefono. Egli non ha nessuna capacità decisionale,
non fa altro che seguire direttive che gli vengono date dall’alto, è il
classico complice che agevola la commissione del reato da parte dei superiori.
Un tentativo di truffa sarebbe imputabile a lui solo nel caso in
cui fosse riconosciuto correo della truffa, mentre il tentativo di complicità
non è punibile per costante dottrina e giurisprudenza. IM 2 non era neppure a
conoscenza delle telefonate e di quello che stava accadendo. A ciò si aggiunga
che non sappiamo nemmeno se in Svizzera vi fossero altre persone pronte a
ritirare il denaro, ciò che in virtù del principio in dubio pro reo deve essere
ritenuto.
Egli non può quindi essere riconosciuto colpevole dei punti da 1.3
a 1.8 dell’atto d’accusa.
Per quanto attiene ai punti 2 e 3, gli stessi, a mente della
difesa, non sono sufficientemente sostanziati. Non sono state identificate
neppure le vittime. L’atto d’accusa è formulato in maniera vaga e imprecisa,
ciò che non adempie ai requisiti posti dall’art. 325 CPP. L’atto d’accusa non
contiene sufficienti indicazioni sul come e con quali effetti sarebbero stati
commessi i reati. Non è quindi possibile imputargli alcunché per quanto attiene
ai punti 2 e 3 dell’atto d’accusa.
Quanto all’aggravante del mestiere, IM 2 ha dichiarato qual era il
suo guadagno. Egli ha ricevuto complessivamente EUR 4'750.00 in 6 mesi di
attività, importo che non è da considerarsi tuttavia provento personale, ma un
fondo spese per i costi che ha dovuto supportare. Il guadagno sarebbe derivato
unicamente dall’esito positivo delle truffe, che tuttavia non vi è mai stato.
Anche se fossero andate a buon fine, avrebbe guadagnato al massimo CHF
5'000.00, che non sarebbero sufficienti per l’aggravante del mestiere, anche
perché per questa aggravante un’infrazione non è sufficiente.
IM 2 deve essere prosciolto, a mente della difesa, anche dal punto
4.
dell’atto d’accusa, siccome egli, come imputato, ha anche il diritto di
mentire, e quindi di fare quello che ha fatto, sottacendo la sua reale identità
ed accomodandosi alla deduzione fatta dagli agenti di Polizia, senza agire
attivamente.
Quanto al punto 5 dell’atto d’accusa, l’imputazione è almeno
parzialmente contestata. IM 2 è cittadino dell’UE e aveva quindi la possibilità
di spostarsi liberamente con il proprio valido documento di legittimazione, che
aveva con sé in occasione delle prime due entrate in Svizzera. Nulla infatti ci
dimostra il contrario. La difesa chiede comunque di prescindere dalla punizione
ai sensi dell’art. 115 cpv. 4 LStr, che prevede questa possibilità nel caso in
cui lo straniero venga immediatamente espulso dalla Svizzera.
Rileva che il curriculum criminale del suo assistito deriva
direttamente dall’ambiente in cui è cresciuto. Chiede di considerare
l’attenuante specifica derivante dal suo ruolo di complice e le seguenti
attenuanti generiche: l’ammissione spontanea dei fatti, la difficile situazione
personale ed economica, il ruolo marginale dell’imputato e la durata della
carcerazione preventiva.
Postula in fine una drastica riduzione della pena richiesta
dall’accusa, che lascia al giudizio della Corte. Quanto alla sospensione
condizionale della stessa, osserva che IM 2 è ricercato dalle autorità polacche
per frode e la sospensione condizionale è fattibile, risalendo l’ultima
condanna al 2011. Occorre quindi chiedersi quale senso abbia tenerlo in
detenzione in Svizzera, quando sarebbe sufficiente espellerlo, anche per un
periodo più lungo di 7 anni, e rimandarlo in Polonia, dove sicuramente sarà immediatamente
arrestato. Non vi è dunque nessun interesse pubblico a mantenerlo in carcere in
Svizzera e quindi si giustifica una sospensione condizionale della pena.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22, 40, 42,
44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 146, 252 CP;
115.
LStr;
82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 2
Alias:
__________
__________
__________
__________
è autore colpevole di:
1.1
truffa aggravata,
consumata e tentata
siccome commessa per mestiere, in 8 occasioni (di cui una
consumata), nel periodo 2-3 agosto 2017, a __________ e in altre località del
Canton Ticino, agendo in correità con terzi e con la complicità di IM 1,
ottenendo CHF 25'000.00 e tentando di ottenere almeno CHF 240'000.00, di cui:
1.1.1
6 tentate, agendo in correità
con terzi, il 2 agosto 2017, a __________, __________, __________, __________, __________
e __________;
1.1.2
1 consumata, agendo in
correità con terzi, il 3 agosto 2017, a __________;
1.1.3
1 tentata, agendo in correità
con terzi, il 3 agosto 2017, a __________;
1.2
truffa aggravata tentata
siccome commessa per mestiere, nel periodo marzo 2017 e 17 maggio
– 1. giugno 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località in
Svizzera, agendo in correità con terzi e con la complicità di IM 1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
IM 1
è autore colpevole di:
2.1
complicità in truffa
aggravata, consumata e tentata
siccome commessa per mestiere, in 8 occasioni (di cui una
consumata), nel periodo 2-3 agosto 2017, a __________ e in altre località del
Canton Ticino, ottenendo CHF 25'000.00 e tentando di ottenere almeno CHF
240'000.00, di cui:
2.1.1
6 tentate, il 2 agosto 2017, a
__________, __________, __________, __________, __________ e __________;
2.1.2
1 consumata, il 3 agosto 2017,
a __________;
2.1.3
1 tentata il 3 agosto 2017, a __________;
2.2
complicità in truffa
aggravata tentata
siccome commessa per mestiere, nel periodo marzo 2017 e 17 maggio
– 1. giugno 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località in
Svizzera;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3.
IM 2 è altresì autore
colpevole di:
3.1
falsità in certificati
per avere, il 3 agosto 2017, a __________, al fine di migliorare
la
propria situazione, abusato, a scopo di inganno, di una carta di
legittimazione intestata a una terza persona, e meglio legittimandosi alle
autorità di Polizia, durante il fermo, con la carta d’identità di __________;
3.2
infrazione alla LF sugli
stranieri (entrata e soggiorno illegali)
per essere, il 1. agosto 2017, entrato illegalmente in Svizzera,
nonché per avere quindi soggiornato illegalmente a __________ nel periodo 1.
agosto – 3 agosto 2017, poiché sprovvisto dei necessari documenti di
legittimazione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
4.
IM 2 è prosciolto
dall’imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e
soggiorno illegali) di cui al punto 5 dell’atto d’accusa, limitatamente ai
periodi marzo 2017 e 17 maggio 2017 – 1. giugno 2017.
5.
Di conseguenza,
5.1
IM 1
è condannato
5.1.1
alla pena detentiva di 18 (diciotto)
mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
5.2
IM 2
è condannato
5.1.1
alla pena detentiva di 21
(ventuno) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5
(cinque).
6.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art.
66a cpv. 1 lett. c CP.
7.
È ordinata l’espulsione di IM
2.
dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art.
66a cpv. 1 lett. c CP.
8.
La domanda di indennità ai
sensi dell’art. 429 CPP di IM 1 è respinta.
9.
È mantenuto il sequestro
conservativo a copertura delle spese dell’autovettura Mercedes Benz targata __________
e della chiave di avviamento.
10.
È ordinato il dissequestro a
favore degli aventi diritto dei restanti oggetti sotto sequestro, previa
cancellazione delle memorie di telefoni, schede SIM e GPS, i cui costi sono da
anticipare dai condannati.
11.
La tassa di giustizia di CHF
750.00
con motivazione scritta o di CHF 500.00 senza motivazione scritta e le
spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione
interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.
12.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario CHF 8’183.35
spese CHF 235.00
IVA (8%) CHF 673.45
totale CHF 9’091.80
12.2
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 10’070.00
spese CHF 600.00
IVA (8%) CHF 853.60
anticipi CHF 630.00
totale CHF 12’153.60
12.3
I condannati sono tenuti a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi
difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 13'680.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 180.40
fr. 14'360.40
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 6'840.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 90.20
fr. 7'180.20
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 6'840.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 90.20
fr. 7'180.20
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera