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Decisione

72.2017.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 ottobre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i restanti 18 mesi, CHF 49.-- mensili a chiavetta, l’operatore ha fatturato

dapprima CHF 25.-- a chiavetta e, dal secondo mese via, direttamente CHF 49.--

a chiavetta, l’inganno consistendo nell’aver confortato ACPR 5 nell’errore

iniziale, accettando inoltre IM 1 di prendere in consegna le due chiavette USB

offrendosi di liberare il cliente dall’abbonamento che lo impegnava in modo

differente da quanto prospettatogli, senza tuttavia far nulla in tal senso,

accettando inoltre di prendere in consegna man mano le fatture mensili

successive, impegnandosi IM 1, mantenendo ACPR 5 nell’errore, ad onorarle in

luogo del cliente, e ciò sino ad avvenuta liberazione dai contratti, IM 1

essendo mosso dalla percezione di provvigioni a suo favore per ogni contratto

di telefonia stipulato;

3.2. nel mese di ottobre

2010, ingannato astutamente l’avv. ACPR 2, passando presso il Servizio __________

della ditta __________, in nome e per conto del cliente, due contratti difformi

rispetto alle desiderata, vincolando così il cliente per due anni invece di

uno, a tariffe maggiori, allo scopo di conseguire lui maggiori provvigioni,

confortando il cliente nell’errore consegnandogli un cellulare Samsung Galaxy S

ottenuto impiegando il prodotto di realizzazione dei due iPhone affidatigli in

esecuzione ai contratti realmente passati;

3.3. in data 14.07.2011,

ingannato astutamente il personale di ACPR 3 passando un ordine di pagamento online

via e-banking per mezzo di un computer della sede di via __________ a __________

così da poter prendere in consegna quel giorno un ulteriore iPad 2 nero 16GB

WiFi+3G (del valore di CHF 699.--) allorquando già aveva ritirato, senza aver

nel frattempo onorato le relative fatture, materiale informatico vendutogli da ACPR

3 in data 22.04.2011 (complessivi CHF 2'027.--), 02.05.2011 (CHF 2'476.--),

09.05.2011 (CHF 1'399.--), 14.06.2011 (CHF 3'025.--), 20.06.2011 (CHF

2'777.--), materiale da lui preso in consegna, direttamente o per il tramite

del proprio ausiliario __________, in data 22.04.2011 risp. 02.05.2011,

10.05.2011, 14.06.2011, 20.06.2011, l’inganno consistendo nell’aver passato il

surriferito ordine online per complessivi CHF 12'403.--, ad esatta copertura

dello scoperto maturato, sapendo che il conto non disponeva né poteva disporre

di quella liquidità, lasciando nelle mani di ACPR 3 una stampata

dell’operazione bancaria così passata contro ritiro del surriferito iPad;

3.4. nel periodo giugno

2011–aprile 2012, operando per __________, ingannato astutamente il cliente ACPR

4, poiché, dopo avergli proposto la stipula di due contratti __________

malgrado il cliente fosse (ancora) vincolato con __________, il tutto per far

ottenere al cliente 2 cellulari iPhone 4, impegnandosi a tenerlo esente dal

pagamento di penali per le disdette anticipate con __________, non solo il

cliente è stato ritenuto debitore ed escusso per gli importi fatti derivare

dalle 2 disdette anticipate, ma, facendosi riconsegnare dal cliente i 2 iPhone

4 ricevuti da __________ per disdire i contratti da lui intermediati e facendo

stipulare al cliente due nuovi contratti con __________, ha concorso a

peggiorare il danno economico inizialmente cagionato, trattenendo

successivamente anche i 2 iPhone 4 legati agli ultimi due contratti __________,

vendendo tutti e 4 gli iPhone 4 venuti così in suo possesso in ragione di

queste operazioni svolte per ACPR 4, senza peraltro impiegare il prodotto di

realizzazione, sempre che lecitamente maturato, per ridurre o compensare il

danno fatto patire al cliente, il tutto per maturare la percezione di

provvigioni a suo favore per ogni contratto di telefonia stipulato, incamerando

parimenti il prodotto di realizzazione dei 4 iPhone (CHF 1'800.--);

3.5. nel periodo dicembre

2011–18 giugno 2012, operando per __________, ingannato astutamente la cliente ACPR

7, e meglio per averle proposto la stipula di due contratti __________ malgrado

la cliente fosse (ancora) vincolata con __________, il tutto per farle ottenere

2 cellulari iPhone 4, impegnandosi a tenerla esente dal pagamento di penale per

le disdette anticipate con __________, confortandola inoltre nell’errore

trasmettendole per e-mail copia dell’ordine di e-banking mediante il quale egli

avrebbe saldato personalmente le penali per disdetta anticipata, allorquando la

cliente è stata ritenuta debitrice dell’intero importo derivante da disdette

anticipate e nessuno dei due cellulari iPhone 4 le è stato consegnato, il tutto

per maturare la percezione di provvigioni a suo favore per ogni contratto di

telefonia stipulato;

3.6. nel periodo dicembre

2011–18 giugno 2012, operando per __________, ingannato astutamente la cliente ACPR

6, e meglio per averle proposto la stipula di due contratti __________ malgrado

la cliente fosse (ancora) vincolata con __________, il tutto per farle ottenere

2 cellulari iPhone 4, impegnandosi a tenerla esente dal pagamento di penale per

le disdette anticipate con __________, allorquando la cliente è stata ritenuta

debitrice dell’intero importo derivante da disdette anticipate ed i 2 iPhone 4

pur consegnati erano derivanti da due ulteriori contratti __________ da lui

passati a firma – contestata – del marito di ACPR 6, concorrendo così a

peggiorare il danno economico inizialmente cagionato, trattenendo

successivamente anche i 2 iPhone 4 legati agli ultimi due contratti __________

a lui riconsegnati da

ACPR 6, rivendendoli ed incamerando il prodotto di realizzazione,

e ciò anche per maturare la percezione di provvigioni a suo favore per ogni

contratto di telefonia stipulato;

3.7. in data 26 luglio

2012, ingannato astutamente __________ a cui aveva in precedenza venduto un

iPhone 4S risultato inservibile ed un MacBook Air, accettando di riprendere in

consegna quei beni contro rimborso e sottoscrivendo un impegno a rimborsargli

l’importo complessivo di CHF 850.--, pur sapendo di non avere né i mezzi né

l’intenzione di restituire quell’importo al proprio acquirente insoddisfatto;

4. Appropriazione indebita,

ripetuta

per essersi,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato

di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,

e meglio per essersi,

4.1. nel corso del mese di

ottobre 2010, appropriato di due iPhone 4 affidatigli dall’operatore __________

per il cliente ACPR 2, realizzandoli ed impiegando parte del prodotto di

realizzazione per l’acquisto di un cellulare Samsung Galaxy S consegnato al

cliente;

4.2. nel corso del mese di

maggio 2011, a __________, appropriato di un cellulare Samsung affidatogli per

sostituzione, consegnando l’apparecchio a __________ di __________, il quale

non ha concorso a far pervenire il terzo iPhone dovuto per i 5 collegamenti di

telefonia mobile contratti con l’operatore __________ da __________ ma ha

provveduto a liberare __________ dalla penale dovuta per disdetta anticipata

del contratto che la vincolava con il precedente operatore di telefonia mobile;

4.3. nel corso del mese di

marzo 2012, a __________, appropriato di un cellulare iPhone 4S colore nero

affidatogli da __________ di __________ allo scopo di procedere alla sua

sostituzione con un iPhone 4S colore bianco così come richiesto dal cliente ACPR

8, rivendendolo ed incamerando il prodotto di realizzazione pari a CHF 400.--;

5. Falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al pt. 3.6.,

ed al fine di commettere il reato ivi descritto limitatamente al

conseguimento ed all’impiego degli ultimi due iPhone 4;

fatto uso dei contratti a falsa firma del marito di ACPR 6,

garantendosi così parimenti diritto a provvigioni;

6. Minaccia, ripetuta

per avere,

usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad una persona,

e meglio per avere,

6.1. in data 24 maggio

2012, a __________, sulla pubblica via, accostato il proprio veicolo per farvi

salire ACPR 5 e poi, mantenendo il motore del veicolo acceso, proferito nei

suoi confronti la frase “ti do 15 giorni, se non ritiri la denuncia ti

faccio male”;

6.2. in data 29 aprile 2015,

a colloquio telefonico con ACPR 1, minacciato quest’ultimo di morte, precisando

che sapeva dove abitava, che si prospettavano già per lui 5 anni di carcere e

che pertanto qualche anno in più per il suo omicidio non gli avrebbe cambiato

la vita, il tutto per sottrarsi al pagamento di CHF 1'800.-- dovuti in ragione

di un precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti avverso il quale

egli non ha fatto opposizione;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1

CP, art. 180 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, in rel.

con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art.

22 cpv. 1 OSStr. ed art.97 cpv.1 lett. a LCStr;

Presenti: - il procuratore pubblico PP 1,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 11:51.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

I. Il

Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

- a

pag. 1, alle generalità, richiamato l’AI 10 Inc. MP 2014.293, prima di __________

si aggiunge di e dopo __________, si aggiunge domiciliato in e si sostituisce __________

con __________;

- a

pag. 1, all’indirizzo del difensore, si modifica Via __________, __________ con

Via __________, __________;

- a

pag. 1, punto 1, richiamato l’AI 6 Inc. MP 2014.293, si sostituisce K con km;

- a

pag. 1, punto 2, richiamato il verbale d’interrogatorio PS 13.1.2014 di __________

a pag. 3 e l’orario del presunto reato di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, si

sostituisce 11.2.2014 con 10/11.1.2014;

- a

pag. 2, punto 3.1, richiamato l’AI 10 Inc. MP 2011.1260, si sostituisce nel

mese di aprile 2010 con 21.4.2010;

- a

pag. 2, punto 3.2, richiamato l’AI 1 Inc. MP 2011.1157, si modifica ottobre con

novembre;

- a

pag. 3, punto 3.5, dopo __________ si aggiunge __________;

- a

pag. 3, punto 3.6, tra __________ e __________, si aggiunge __________;

- a

pag. 4, punto 4.1, richiamato l’AI 1 Inc. MP 2011.1157, si modifica ottobre con

novembre e dopo 2010 si aggiunge a __________;

- a

pag. 4, punto 5, tra __________ e __________, si aggiunge __________;

- a

pag. 5, punto 6.2, dopo la data, si aggiunge in una imprecisata località;

- a

pag. 5, ai reati, si aggiunge, all’art. 138 CP, cpv. 1 dopo n. 1 e all’art. 180

CP cpv. 1 nonché si modifica, in relazione all’art. 90 cpv. 4 LCStr, la lett.

c) con la lett. d);

- a

pag. 6, alle intimazioni, all’indirizzo del difensore si stralcia Via __________,

__________ con Via __________, __________.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II. Richiamato

l’art. 344 CPP il Presidente prospetta alternativamente all’imputato:

- in relazione al punto 3.7 dell’atto d’accusa il reato

di appropriazione indebita ex art. 138 n. 1 cpv. 1 CP e meglio per essersi

appropriato, il 26.7.2012, a __________, per procacciarsi un indebito profitto,

a danno di __________, __________ di un iPhone 4S e di un MacBook Air del

valore complessivo di fr. 850.- affidategli da quest’ultimo;

- in

relazione al punto 6.1 dell’atto d’accusa, richiamato il verbale

d’interrogatorio PP dell’imputato 15.6.2016 a pag. 7, una nuova formulazione

dell’asserita minaccia nei termini di “se non la smetti di dire cose false sul

mio conto ti faccio male”.

Viene chiesto alle parti se in

merito intendono pronunciarsi già in questa sede e le stesse dichiarano che lo

faranno al più tardi in sede di discussione.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: alla luce del tempo trascorso, del lavoro e dei buoni propositi

dell’imputato, ritengo adeguata una pena di mesi 18 sospesa condizionalmente

per 2 anni. Vista la situazione finanziaria di IM 1, non viene richiesto il

pagamento di una multa;

- l’ avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i

fatti sono sostanzialmente ammessi. È passato molto tempo dagli avvenimenti

dell’AA, tempo durante il quale la situazione di IM 1 si è regolarizzata. La

pena proposta dal PP è dunque eccessiva, ritenuto anche che l’imputato non si è

arricchito con la perpetuazione dei reati ma trattasi di cifre basse. La

qualifica giuridica di cui al punto 6.1 appare eccessiva, posto come dagli atti

istruttori non sono emersi gli estremi del reato in parola. Chiedo dunque una

pena detentiva di 15 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni. Si riconoscono le pretese civili di cui ai punti 3.3 e 4.3 dell’AA e si

chiede il rinvio delle rimanenti, poiché non sufficientemente documentate e

specificate.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 138 n. 1 cpv. 1, 146 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 251 n. 1 CP;

90.

cpv. 3 e 4 lett. d) nonché 97 cpv. 1 lett. a) LCStr;

80.

segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg., 429 CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, l’11.1.2014, a __________, sull’autostrada A2, violato

intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio

di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,

segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite della velocità per

aver circolato alla guida dell’autoveicolo BMW __________, targato TI __________,

alla velocità di 215 km/h malgrado il vigente limite di 120 km/h;

1.2

abuso delle targhe

per avere, il 10/11.1.2014, a __________ e __________, fatto uso,

applicandola sull’autoveicolo BMW __________, della targa di controllo TI __________

che non era stata rilasciata per lui né per il suo veicolo;

1.3

ripetuta truffa

per avere, nel periodo 21.4.2010 / 26.7.2012, a __________, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false o

dissimulando cose vere o confermandole subdolamente nell’errore inducendoli in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, ingannato con

astuzia ACPR 5, il personale di ACPR 3, ACPR 4, ACPR 7, ACPR 6 e __________ per

un importo complessivo non meglio precisato;

1.4

ripetuta appropriazione

indebita

per essersi appropriato, nel periodo novembre 2010 / marzo 2012 a __________

e __________, per procacciarsi un indebito profitto, a danno:

1.4.1

di ACPR 2 di due cellulari

iPhone 4 affidategli dall’operatore telefonico __________;

1.4.2

della __________ di un

cellulare Samsug affidatogli da __________;

1.4.3

di ACPR 8, di un cellulare

iPhone 4S affidatogli da __________;

1.5

falsità in documenti

per avere, nel periodo dicembre 2011 / 18.6.2012, a __________, al

fine di procacciarsi un indebito profitto, fatto uso, a scopo d’inganno, di due

contratti di telefonia __________ con la falsa firma di __________;

1.6

minaccia

per avere, il 24.5.2012, a __________, usando grave minaccia,

incusso spavento o timore a ACPR 5 proferendo nei suoi confronti la frase “se

non la smetti di dire cose false sul mio conto ti faccio male”;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

2.1

ripetuta truffa di cui

ai punto 3.2 dell’atto d’accusa;

2.2

ripetuta minaccia di

cui al punto 6.2 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

5.

A titolo di risarcimento

danni IM 1 è condannato a versare ai seguenti AP:

5.1

ACPR 3 fr. 9'903.-;

5.2

ACPR 8 fr. 40.-.

6.

Per ogni altra loro pretesa

di risarcimento nei confronti di IM 1, gli AP ACPR 4, ACPR 5, ACPR 2, ACPR 7 e ACPR

6.

sono rinviati al foro civile.

7.

Non è riconosciuto a IM 1

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- (mille) senza motivazione, rispettivamente di fr. 2'000.- (duemila)

con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 ad

eccezione di fr. 200.- a carico dello Stato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

9.1

Le note professionali del

14.10

, dell’1.10.2018 e dell’11.10.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate

per:

onorario sino al 31.12.2017 fr. 1'560.00

spese e trasferte sino al 31.12.2017 fr. 159.90

onorario dall’1.1.2018 fr. 1'305.00

spese dall’1.1.2018 fr. 7.00

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 101.00

totale fr. 3'132.90

9.2

La nota professionale del

14.10.2016

dello studio legale __________ é approvata per:

onorario fr. 705.00

spese fr. 8.00

totale fr. 713.00

9.3

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'845.90 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.4

Relativamente alla tassazione

della nota professionale del 9.10.2014 dell’avv. __________, richiamati gli

atti istruttori 26 e 27 dell’Inc. MP 2014.293, IM 1 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'970.35 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP)

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Trascrizioni fr. 60.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 181.25

fr. 1'441.25

./. a carico dello Stato fr. 200.--

fr. 1'241.25

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