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Decisione

72.2017.196

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 gennaio 2018Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti?

Sì. È sempre per questo motivo che ho

tentato di uccidere la persona che mi somministrava il farmaco. Il ACPR 1 è

stato sfortunato in quanto toccava a lui, ma avrei tentato di uccidere

chiunque. È ora di finirla con questa storia dei medicamenti. Io mi ritengo un

soldato dell’esercito regolare svizzero, sezione __________, sono un uomo che è

riuscito a stare 40 giorni senza mangiare niente e che non ha paura di morire.

Quella pappetta dell’industria farmaceutica svizzera, non la voglio.

Il motivo per cui lei ha tentato di

uccidere la guardia carceraria ACPR 1 è dunque da ricondurre sempre alla

somministrazione della terapia depôt, che lei contesta.

Sì, è così. La contesto parecchio. Queste

industrie farmaceutiche fanno guadagni milionari sulle spalle dei giovani. Mi

appioppa l’infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per fumare la

canapa indiana, quando c’è gente che si imbottisce di metadone e guida ancora

la macchina.

ADR che sì, io ritengo di essere nel

giusto, altrimenti non avrei agito così. E a domanda confermo che lo rifarei.

Mi sono scusato con l’infermiere ACPR 1 perché è una semplice vittima, ma non

ho nessun rimorso di coscienza. Anche se mi mandano in riformatorio, al __________,

non me ne frega niente, lasciamo perdere. Secondo gli psichiatri io sentirei

le voci.

Lei è astretto ad una farmacoterapia

(neurolettico depôt), oltre che ad una psicoterapia regolare, che contesta.

Nel caso di specie, risulta lei ha

ricevuto in regalo nel 2015 un kit per la rasatura della barba, con all’interno

un paio di forbici che, per errore, come accertato dall’inchiesta, è sfuggito

ai controlli dell’équipe del carcere andando a fare parte dei suoi beni

personali.

Se non avessi avuto la forbice, mi sarei

armato di un semplice coccio di vetro e gli avrei tagliato la gola. Sarebbe

stato sufficiente comprare una bottiglia di olio di oliva per poi romperla, non

è che ci vuole tanto. Io ci ho pensato tutta la notte e non vedevo l’ora di

farlo.

Quel giorno lei avrebbe dovuto

sottoporsi al trattamento farmacologico (puntura). Dopo aver ricevuto la cura,

cosa ha fatto?

Ho provato a spezzargli i reni, non uno,

tutti e due. Se l’avessi colpito ad entrambi i reni non so quanto tempo ancora

avrebbe vissuto. Volevo vederlo morto stecchito, o, come precisa il PP, viste

le mie precedenti dichiarazioni, pisciare sangue.

ADR che no, non è che mi sia andata

male, alla fine è andata bene ancora a tutti quanti. Quando andrò in cielo dal

Signore buon Dio avrà qualche rimarco da farmi, anche se ancora non ho ucciso

nessuno.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

3.2 Presa di posizione delle

Strutture carcerarie

Il PP PP 1, a seguito dei fatti di cui sopra, con scritto 24

luglio 2017 ha chiesto alla Direzione delle Strutture carcerarie di voler

allestire un rapporto informativo relativo all’introduzione in carcere di

oggetti pericolosi, quale il paio di forbici che è stato usato come arma del

delitto, e di spiegare come, quando e perché, IM 1 ne fosse entrato in possesso

(AI 21).

Il 24 luglio 2017 è stato pure sentito in Polizia il Direttore

delle Strutture carcerarie, __________, il quale non ha riportato elementi

rilevanti circa la fattispecie in particolare, descrivendo le giornate tipo dei

detenuti come pure le procedure di controllo con riferimento all’introduzione

di oggetti in carcere. Alla domanda di sapere quale fosse la spiegazione al

fatto che il paio di forbici utilizzato da IM 1 provenisse proprio dalla sua

cella, trattandosi di materiale non ammesso, il Direttore ha presunto essersi

trattato di una negligenza, in quanto il pacchetto poteva essere sigillato e,

solitamente, nelle confezioni di rasoi elettrici, non sono incluse forbici (AI

26). Lo stesso Direttore ha poi prodotto all’attenzione del magistrato

inquirente un rapporto informativo 25 luglio 2017 (AI 30), nel quale ha

spiegato dettagliatamente le varie procedure di controllo in atto presso le

Strutture carcerarie, come pure allegato il documento “Concetto di sicurezza”

in merito alla gestione dei rischi.

Ancora, su richiesta del PP PP 1, il Direttore __________ ha

prodotto un “Aggiornamento inchiesta interna IM 1-ACPR 1” il 10 agosto 2017,

nel quale, dopo aver ripercorso le misure di sicurezza ed esposto diversi

esempi a sostegno della tesi, in sostanza, che il rischio zero è comunque

difficilmente raggiungibile, essendo ad ogni modo la Stampa un carcere molto

sicuro, ha ripercorso quanto avvenuto nel caso di specie:

"

Per quanto attiene alle forbici in possesso di IM 1, la nostra

inchiesta interna ha permesso di appurare quanto segue (i numeri si riferiscono

ai passi elencati in precedenza): Le forbici fanno parte del kit del rasoio

elettrico __________, di cui al detenuto sono stati consegnati, da una

visitatrice, due esemplari.

Primo esemplare:

1. La visitatrice ha consegnato il kit con

rasoio presso la Centrale operativa del carcere (CO) il 20.05.2015 (allegato

1).

Considerandi

2.

Dall’allegato, si evince come l’agente

responsabile (matricola 20 corrispondente all’agente __________) non abbia

tolto le forbici dal kit, o se lo ha fatto ha omesso di iscriverlo nella lista

della merce non consegnata, come conferma lo stesso collaboratore in sede di

verbale (allegato 5).

3.

Dopodiché la merce è stata consegnata al

detenuto su richiesta della CO da parte dell’agente IM 1. L’agente riferisce di

non aver consegnato il rasoio, ma solo il cappellino (cfr. verbale

interrogatorio, allegato 7). A questo agente non spetta comunque

ricontrollare la merce, ma è unicamente responsabile di consegnarla al

detenuto.

4.

Al momento del trasferimento di IM 1

presso __________ (04.04.2016) tutti gli effetti personali del detenuto

(autorizzati o meno) l’hanno seguito.

Secondo esemplare:

1.

La stessa visitatrice ha consegnato un

secondo rasoio, identico al primo, al detenuto in data 11.12.2015 (allegati 3 e

4)

2.

In questo caso, l’agente responsabile ha

iscritto sul formulario di aver ritirato le forbici in quanto non conforme e di

averla depositata in cunicolo (allegato 3)

Al rientro di IM 1 da __________

(07.12.2016), dove apparentemente al detenuto era consentito detenere le

forbici in cella, è stato effettuato il controllo dei suoi effetti personali

nelle tre notti successive. A causa del tempo trascorso, non ci è stato

possibile risalire agli agenti che hanno effettuato detto controllo.

Gli accertamenti effettuati mi hanno in

sintesi consentito di identificare un errore operativo, effettuato dall’agente __________,

che non ha ritirato le forbici dal kit __________ o, se lo ha fatto, ha omesso

di iscriverlo nel formulario. Le dichiarazioni rese a verbale dall’agente sono

riportate nell’allegato 5.

Dato quanto sopra, la direzione intende

procedere con una sanzione disciplinare nei confronti dell’agente che, va

detto, è solitamente estremamente affidabile e professionale.”

(AI 46).

Da notare che, dal verbale d’interrogatorio dell’appuntato __________

(allegato 5 ad AI 46) circa quanto descritto sopra dal Direttore, emerge che

egli esclude fermamente ogni sua responsabilità:

"

(…) Ritiene possibile che, per una svista o altro, le sia

sfuggita la presenza di una forbice e inavvertitamente l’abbia consegnata al

detenuto?

Risponde negativamente, visto quanto

sopra riferito. Precisa oltretutto che al controllo raggi X viene tolto pezzo

per pezzo dal pacco e quindi è impossibile non accorgersi della presenza di una

forbice.

In conclusione, nonostante il tempo

trascorso, l’appuntato è più che sicuro del controllo eseguito, escludendo

categoricamente un errore da parte sua per quanto concerne la consegna della

forbice. Questa procedura gli è ben nota e viene applicata in modo scrupoloso

in tutti i controlli eseguiti alla merce in entrata.”

3.3

Perizia psichiatrica

Con nomina 17 agosto 2017,

il PP PP 1 ha dato mandato alla dr.ssa __________ di allestire una perizia

psichiatrica sulla persona dell’imputato, proponendo i quesiti peritali di rito

(AI 49). La stessa, recatasi presso il carcere La Farera per incontrare IM 1,

ha poi comunicato al PP che quest’ultimo si era rifiutato di parlare con lei,

dicendole che non intendeva essere sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica

(AI 64, nota all’incarto). Così la Dr.ssa __________ si è espressa, su

richiesta del PP, con scritto 27 settembre 2017:

"

(…) Il Sig. IM 1, informato sul mandato, si è avvalso del diritto

di non rispondere, affermando chiaramente di essere contrario allo svolgimento

della perizia e di non essere disponibile a sottoporvisi. Il discorso, a

contenuto persecutorio e proiettivo, e sotteso da una discreta agitazione

psicomotoria, faceva riferimento allo svolgimento della precedente perizia e

alle sue conclusioni e all’inutilità di effettuare una nuova valutazione. Il

peritando ha rifiutato anche categoricamente la proposta di un incontro

ulteriore con il perito.

Sulla base dei pochi minuti di colloquio

con il Sig. IM 1, non è possibile alla sottoscritta di adempiere al mandato da

lei conferito e di rispondere correttamente ai quesiti peritali posti.”

(AI 69).

Il PP PP 1 ha dunque chiesto al servizio di psichiatria del

Carcere di informarlo riguardo al decorso del trattamento psichiatrico – psicoterapeutico,

come pure sulle conclusioni diagnostiche, nei confronti dell’imputato (AI 68),

e così si è dunque espresso il Dr. __________:

" (…) il detenuto, ben noto

dalle carcerazioni precedenti, ha trascorso un periodo presso __________

(04.04.2016-07.12.2016) ed è rientrato al __________ con la diagnosi di

Schizofrenia paranoide in personalità dissociale. Il trattamento di base

instaurato prima del trasferimento e deciso durante la sua quindicesima degenza

alla __________ dell’ottobre 2015 è rimasto immutato fino al mese di luglio

scorso. Trattasi di un farmaco antipsicotico in forma a deposito (Clopixol),

somministrato parenteralmente a intervalli regolari.

Purtroppo, questo

trattamento si è rivelato insufficiente e non ha portato un profitto

accettabile e abbiamo deciso di ritentare con un altro farmaco (paliperidone),

sempre a deposito poiché il detenuto ha sempre rifiutato l’assunzione della

terapia perorale. Questo trattamento gli abbiamo proposto già nell’estate 2015

ma non siamo riusciti a raggiungere il dosaggio ottimale prima della degenza

alla __________ in cui i colleghi hanno preferito tornare su Clopixol.

All’inizio del mese di

agosto abbiamo riproposto il paliperidone a somministrazione mensile e in data

odierna abbiamo somministrato la stessa sostanza in una forma che offre la

copertura di tre mesi poiché il decorso osservato nei due mesi trascorsi è

apparso più promettente rispetto al trattamento precedente e non sono stati

osservati gli scompensi nei momenti di fine deposito come negli ultimi due

anni.

Anche se ha rifiutato

la perizia, credo che egli ora sia in grado di sostenere un interrogatorio. È

probabile che le sue risposte saranno modulate con un “codice” delirante,

esagerate, megalomani, bombastiche, cariche di autoaccusa, “…condannatemi a

morte…” e cariche di accuse alle istituzioni, alla psichiatria, alle forze

dell’ordine ecc. La critica della malattia è ormai assente.

Non si possono negare

le conclusioni diagnostiche poste in precedenza ma credo che ora si aggiunge

una componente affettiva con oscillazioni del tono d’umore in un grave disturbo

della personalità misto. La codificazione diagnostica più precisa sarebbe

Disturbo psicotico schizoaffettivo con Disturbo di personalità misto, paranoide,

borderline e dissociale.

Questo quadro certamente incide

sull’imputabilità in modo drastico. Dall’altro canto, il livello di

pericolosità e di recidiva è notevole.”

(AI 70).

Sentito a verbale finale il 6 ottobre 2017, IM 1 si è così

espresso in merito alla visita ricevuta da parte della psichiatra dr.ssa __________:

"

(…) Riguardo all’inchiesta non ho nient’altro da aggiungere,

visto che ho già ammesso i fatti nei precedenti verbali d’interrogatorio (…).

Vorrei però dire che recentemente è stata da me questa Dr.ssa __________, una

psichiatra di ultimo grido mondiale. Io però, come avevo peraltro già

anticipato al PP, mi sono rifiutato di rispondere alle domande di questo perito

psichiatrico. Io mi rifiuto categoricamente di farmi periziare un’altra volta.

Sono stufo di vedere test di Rorschach, disegni di sputi di punk inglesi e cose

di questo genere. (…) io di perizie psichiatriche non ne voglio più fare. Mi

rifiuto categoricamente.”

(AI 73).

Per poi ribadire fermamente questa idea anche al dibattimento:

"

Il 9 agosto 2017 il PP ha chiesto copia della perizia redatta

dalla dr.ssa __________ su richiesta del GPC, per poi conferire mandato alla

dr.ssa __________ di svolgere una perizia psichiatrica alla luce dei nuovi

fatti. Quest’ultima, dopo un colloquio avuto in carcere con l’imputato, ha

dovuto constatare l’impossibilità ad adempiere al suo mandato in quanto IM 1 si

è avvalso del diritto di non rispondere (v. scritto dr.ssa __________ del

27.9

, di cui il Presidente dà lettura).

Farei una mattanza di tutti gli psichiatri,

soprattutto quelli di __________.

A domanda del PP confermo che io in

ogni caso confermo di rifiutarmi di fare ogni altro tipo di perizia, non ne

voglio più sapere. È meglio se mi date l’art. 64 CP, anche quando avrò 80 anni,

anche se sarò in sedia a rotelle, la prima cosa che farò quando uscirò sarà

prendere un kalashnikov e sparare ad uno psichiatra.

Lei rifiuta qualsiasi tipo di contatto

con gli psichiatri.

Naturalmente, non li voglio né vedere né

sentire.

Risulta che il dr. __________ le abbia

cambiato il farmaco da somministrarle, è cambiato qualcosa?

Il problema non è stato risolto,

semplicemente è molto più dilatato nel tempo. Ora me ne danno una ogni tre

mesi, e prima era una ogni 14 giorni. In ogni caso non sono contento di farlo,

non mi risulta di essere un topolino da laboratorio né tantomeno un orangotango

dei laboratori della Novartis, poveracci anche gli animali che ci finiscono tra

cani e gatti, come trattiamo le bestie.

ADR che anche se lo faccio ogni tre

mesi non è meglio, piuttosto preferisco la lobotomia cerebrale, almeno sarei un

vegetale. Ribadisco a domanda che io quando uscirò farò come il Criscione,

almeno lui ci è riuscito.

Lei ha detto più di una volta di volere

“il 64 CP”, cosa pensa che sia questa misura?

Eh niente, carcere a vita. Quando uscirò,

uscirò dentro una bara. Perché non sono immortale nel corpo. (…)

Dunque, lei auspica un carcere a vita in

penitenziario.

Sì, me lo auguro. Senza essere obbligato a

punture o altro. Capisco che non mi sarebbe concesso di consumare canapa, ma

forse una bottiglia di buon vino francese. E naturalmente l’importante è che

non ci siano psichiatri.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

4.

In diritto

4.1

Giusta l’art. 111 CP,

chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva

non inferiore a cinque anni.

È, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena

detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con

particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità

particolarmente perversi.

Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio

(art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale

odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze

specifiche (fanatismo, terrorismo). L'assassinio è, in sintesi, un caso

aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere

particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10

consid. 1a; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_215/2012 del 24

ottobre 2012 consid. 2.2.1; Corboz, Les infractions en droit

suisse, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come

sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della

giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza

scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva

di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur

di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der

juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der

Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche -

accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere

costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8

consid. 1b).

Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è

una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF

120.

IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) - l’art.

112.

CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità

particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna

2010, § 1, n. 19, pag. 29).

Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore

uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid.

1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13

maggio 2013 consid. 1.4;6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;

6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012

consid. 2.2.1;6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4;6B_198/2012 del 31

maggio 2012 consid. 2.1;6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2;6S.394/2006

del 1. marzo 2007 consid. 4.4;6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2),

per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19

dicembre 2012 consid. 5.1;6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per

vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega

alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o

per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF

6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3;6S.145/2006 del 2 giugno 2006

consid. 2.2;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). Lo scopo è

particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone

sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma

quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato

(Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1:

Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n.

23, 25, 27 e 28; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_215/2012

del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Parimenti, lo scopo è particolarmente

odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio

uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna

(DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8).

Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando

l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17,

pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322;

STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_236/2012 del 19 dicembre

2012.

consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;6S.400/2001

del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto

più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita

umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio

(Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20, pag. 30).

Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono

ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto,

nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127

IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013

consid. 3.1;6P.252/2006 del 1. febbraio 2001 consid. 9.1; Schwarzenegger,

Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 112, n. 6, pag. 42-43).

La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui

all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che

l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o

nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente

abbia agito a sangue freddo.

La legge non enumera i casi di particolare perversione (indicata

dal movente, dallo scopo o dalle modalità) che realizzano la particolare

mancanza di scrupoli: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento

indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio,

ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15

gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 - entrambi casi di

strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).

Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento

dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato

gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da

quella dell'omicida (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi

riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii).

Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco

aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze

indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF

118.

IV 122 consid. 3b).

Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta

particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella

misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le

circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali

generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto,

umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. È, segnatamente, il

caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave

oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi

oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV

342.

consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012

del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e

3.

;6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2;6P.41/2006 del 2 maggio

2006.

consid. 7.2.3;6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2;6S.424/2004 del

16.

febbraio 2005 consid. 1.3.1;6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e

2.

;6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112,

n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad

art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316,

capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag.

11).

La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non

può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti,

se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il

dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è

anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali

particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare

mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di

assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare

questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag.

323, capitolo 6.3.1.3).

Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno,

neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la

sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo

tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di

scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una

deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione

(Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad

art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004

consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del

reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op.

cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).

4.2

Ai sensi dell’art. 22 CP

(tentativo) chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un

delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato

tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena

attenuata. Secondo la giurisprudenza, sussiste tentativo qualora l’autore

realizzi tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e manifesti la sua

intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli

oggettivi (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; DTF 137 IV 113

consid. 1.4.2 e rinvii). Secondo la cosiddetta “Schwellentheorie” elaborata dal

Tribunale federale, “Zur Ausführung der Tat zählt (…) schon jede Tätigkeit, die

nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg den

letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück

mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der

Absicht erschweren oder verunmöglichen.” (cfr. Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3. A., Bern 2005,

§ 12, S. 313, N. 30; DTF 99 IV 153). Il tentativo presuppone sempre un

comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (cfr. STF

6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_146/2012 del 10 luglio 2012

consid. 1.1.1).

4.3

La fattispecie odierna, dal

profilo fattuale, non si scosta granché da quella già giudicata nel settembre

del 2015. IM 1 soffre di una schizofrenia, da cui deriva un disturbo della

personalità dissociale e una sindrome da consumo di stupefacenti. Egli non ha

coscienza di malattia, e, di conseguenza, rifiuta ogni psicoterapia, non

sopporta la farmacoterapia e, appena può, fa uso di stupefacenti.

Nel suo delirio ha sviluppato l’odio per tutto ciò che ruota

attorno alla psichiatria: non solo non vuole seguire la psicoterapia

prescrittagli, ma, addirittura, diventa violento nei confronti di chi gli

somministra la cura farmacologica.

Così, nel marzo 2015 ha tentato di uccidere il Dr. __________, e

stavolta, ha attentato alla vita della guardia con specializzazione

infermieristica del carcere. Insomma, lui funziona così.

Detto questo, sul piano fattuale è stato accertato:

- che

la cura depot verso la fine del periodo va in deficit, in riserva, tanto che,

per rimediare a questo effetto, a IM 1 è stato accorciato il periodo tra

un’iniezione e l’altra;

- che

proprio in prossimità di questa scadenza, IM 1 ha voluto anticipare la cura, e,

in preda al delirio, si è prima lasciato fare la puntura, e, dopo, ha aggredito

all’altezza dei reni l’infermiere.

Il movente di tale comportamento è semplice: voleva ucciderlo,

come tutti quelli che gli impongono questa cura. IM 1 ha agito con un mezzo

atto allo scopo, un paio di forbici, e con dolo diretto.

Così stando le cose, non occorre disquisire oltre sulla qualifica

giuridica, fatta salva la distinzione tra omicidio e assassinio.

Se si colpisce qualcuno con un oggetto atto a ferire con

l’intenzione manifesta di uccidere, si commette almeno un tentato omicidio,

indipendentemente dal risultato, dalla zona del corpo che si è colpita (che può

essere utile nelle ipotesi del dolo eventuale) e dell’entità finale delle

lesioni.

L’assassinio è una forma qualificata di omicidio, per la

perversione del movente, la futilità dei motivi o l’efferatezza delle modalità.

Ora, uccidere qualcuno che sta facendo solo il suo lavoro,

indipendentemente dalla sua identità, soltanto perché non si vuole sottostare

ad una terapia, è già di per sé un motivo futile, perché significa sacrificare

una vita umana per motivi propri egoistici. Se, a ciò, si aggiunge che IM 1

voleva vedere la vittima soffrire (pisciare sangue), dubbi sulla qualifica

giuridica di assassinio non ve ne possono essere. Con il che, la Corte ha

confermato l’ipotesi principale di tentato assassinio proposta dal Procuratore

pubblico.

4.4

L’accusa per titolo di

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari è caduta a seguito di

abbandono da parte dal magistrato inquirente in entrata al dibattimento, come

sopra esposto in sede di questioni pregiudiziali. La stessa, dunque, non ha qui

da essere approfondita.

5.

Commisurazione della

pena

5.1

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore

e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47

cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo

di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, definire, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice

deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione

dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

5.2

Nel caso di specie, la Corte

ha constatato come la colpa di IM 1 sia grave già solo per il fatto di

attentare per la terza volta alla vita umana di una persona. È sempre grave,

considerate le modalità scelte, anche se, è vero, in carcere non aveva

probabilmente molte alternative a questo proposito, come pure per il movente e

la premeditazione e per la totale assenza di assunzione di responsabilità, al

di fuori dell’ammissione dei fatti come tali. A suo favore, gioca in maniera

importante il fatto che comunque si è fermato al grado di tentativo, rimasto

molto lontano dal provocare il risultato letale, come pure la lieve scemata

imputabilità, indicata dalla perizia relativa al precedente procedimento, dal

quale le cose non risultano essersi sostanzialmente modificate. IM 1 non

accetta alcuna presa a carico e, prima o poi, passa all’atto, nel tentativo,

finora fortunatamente mai riuscito, di uccidere chiunque gli porti delle cure

psichiatriche. Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa

di IM 1, una pena detentiva pari ad anni 8 (otto), anche tenuto conto di quanto

qui sotto esposto a proposito delle misure terapeutiche di sicurezza.

6.

Misure terapeutiche

Per l’art. 56 cpv. 1 CP,

il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non

sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),

se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo

esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono

adempiute (c).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della

proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa

ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata

rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come indicato nel testo del

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (FF 1999 86):

"

il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora

l’ingerenza nei diritti della personalità dell’interessato non appaia

sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento,

nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro

gravità”.

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle

misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si

rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina

quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64

CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il

giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla

necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che

l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla

possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

6.1

Agli atti, come già sopra

riportato, figura la perizia psichiatrica della dr.ssa __________, esperita in

ambito di esecuzione della pena su incarico del GPC e da quest’ultimo prodotta,

la quale riporta considerazioni rilevanti e, soprattutto, recenti, in merito

alla persona dell’imputato. In assenza di ulteriori accertamenti peritali,

visto il rifiuto dell’imputato a sottoporsi a nuova perizia, la Corte ha fatto

affidamento su quanto dalla stessa riportata, citando poi la perita al

dibattimento così da permetterle di prendere posizione ed esprimersi anche in

merito ai fatti descritti nell’AA.

In ordine, nella sua perizia in atti, quo alla diagnosi, la perita

ha concluso che:

"

Sulla base della valutazione psichiatrica (…) è possibile

evidenziare a livello del diagnostico nel periziando, utilizzando la

classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e

comportamentali ICD 10:

- una schizofrenia paranoide a decorso

continuo (F20.0)

- una sindrome da dipendenza da sostanze

multiple, cannabis ed alcol, attualmente in astinenza in ambiente protetto (F

19.

),

- un disturbo di personalità antisociale (F

60.

).”

(AI 45).

Al capitolo “Misure terapeutiche”, dopo la discussione, a cui, per

praticità, si rinvia, la dr.ssa __________ ha espresso le seguenti

considerazioni, concludendo per la necessità di un internamento data la

prognosi negativa ed il rischio di recidiva importante:

"

Il trattamento stazionario ordinato in struttura chiusa è stato

ad oggi privo di risultati positivi per la mancata aderenza al trattamento del

periziando che continua a chiedere unicamente la diminuzione e sospensione

della terapia depot in assenza di coscienza di malattia e che non sopporta una

presa a carico definita e strutturata.

Al __________ come riferito dai medici

curanti si è rapidamente sentito oppresso dalla presa a carico psichiatrica

strutturata e ha richiesto a più riprese il cambiamento o la sospensione del

trattamento e il suo ritorno al penitenziario La Stampa.

Ha presentato episodicamente delle

esacerbazioni psicotiche acute (scompensi brevi, transitori) apparse o in

seguito alla consumazione di cannabis o in fase di fine depot (2-3 giorni prima

dell’iniezione del neurolettico). L’abbreviazione dell’intervallo tra le

iniezioni da 14 a 12 giorni aveva permesso di evitare il fenomeno di fine depot

e di stabilizzarlo.

Non è possibile svolgere con il periziando

un lavoro psicoterapico e psicoeducativo di riconoscimento dei tratti

patologici di sé, di ciò che ha agito, non può rimettersi in questione rispetto

al tentato assassinio per il disturbo personologico di cui è affetto, ne

riconoscere le conseguenze per l’altro del suo agito e i motivi che lo hanno

spinto ad agire, ne di sviluppare strategie cognitive comportamentali diverse

per evitare il ripetersi dello schema etero aggressivo (che già due volte lo ha

portato alla condanna). Rifiuta categoricamente una qualunque psicoterapia. In

più vi è da considerare che ha delirio persecutorio legato alle cure

psichiatriche. Il disturbo antisociale di personalità di cui è affetto

determina non solo il mantenimento della sua posizione rispetto al reato

commesso ma anche i limiti della terapia ed in gran parte il rischio di

recidiva.

Il trattamento del disturbo di personalità

antisociale è di per sé difficile. La patologia di cui è affetto (schizofrenia

paranoide continua, disturbo di personalità antisociale) è da considerarsi una

patologia grave e cronica (è in corso sicuramente dalla fine dell’adolescenza).

Il periziando non accetta alcun trattamento

strutturato ed indicato per le patologie di cui è affetto e ciò rende il suo

disturbo incurabile.

La prognosi è negativa e il rischio di

recidiva importante motivo per cui ritengo indicato un internamento.

Risposte ai quesiti peritali

1.

Esistenza di una turba psichica

1.1

Attualmente utilizzando la

classificazione internazionale e dei disturbi psichici e comportamentali ICD 10

il periziando è affetto da:

- una schizofrenia paranoide a decorso

continuo (F20.0)

- una sindrome da dipendenza da sostanze

multiple, cannabis ed alcol, attualmente in astinenza in ambiente protetto (F

19.

),

- un disturbo di personalità antisociale (F

60.

).

Le risultanze della perizia 12 dicembre

1995.

e relativa lettera di complemento dell’11 marzo 1996 redatte dal Dr. med. __________,

dell’__________ e la perizia 10 giugno 2015 della Prof.ssa __________ del __________,

sono solo in parte valide.

Le diagnosi attuali sono modificate in

quelle sopracitate valutando il decorso del disturbo osservato dopo la perizia

redatta dalla perita __________.

Il periziando presenta un fondato pericolo

di commettere nuovi reati ed il rischio di recidiva (rischio di commissione di

nuovi reati dello stesso tipo) resta elevato in considerazione del suo quadro

psicopatologico come già espresso dalla perita __________ a pagina 19 punto 3.2

del suo rapporto. Il tipo di reato potrebbe essere il medesimo. Il trattamento

stazionario non appare ragionevole risultando il periziando incurabile.

1.2

Il periziando è tuttora affetto da

grave turba psichica.

2.

Rischio di recidiva

2.1

Dal punto di vista psichiatrico

forense il periziando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati.

2.2

Dal punto di vista psichiatrico forense

il periziando potrebbe commettere in futuro gli stessi reati già attuati per i

quali è stato condannato (mancato omicidio intenzionale, tentato assassinio

intenzionale) o altri agiti etero-aggressivi su persone.

La probabilità che ciò avvenga è elevata in

considerazione del suo quadro psicopatologico.

2.3

Dal punto di vista psichiatrico

forense il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del

periziando è collegato alla sua grave turba psichica.

3.

Misure terapeutiche/Internamento

Richiamato l’art. 59 e 64 CP:

3.1

No. La misura terapeutiche ordinata

con sentenza 18 settembre 2015 della Corte delle assise criminali di __________

(72.2015.99) e concretizzata con la decisione di collocamento iniziale del 06

aprile 2016, successivamente modificata con decisione di collocamento di questo

giudice del 29 novembre 2016, non è da ritenersi misura adeguata e necessaria

per ovviare al rischio che il periziando commetta nuovi crimini o delitti in

connessione con il suo stato.

3.2

No. Non vi sono misure terapeutiche

sostitutive applicabili per meglio ovviare al rischio di recidiva del

periziando.

(…)

3.5

Ritengo necessario un internamento del

peritando per ovviare al rischio di recidiva ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 e 1

bis CP. (…)”

(AI 45).

6.2

La dr.ssa __________, citata

al dibattimento così da potersi esprimere su quanto descritto nell’atto

d’accusa e ammesso dall’imputato, ha così dichiarato in aula, confermando la

necessità della pronuncia della misura dell’internamento, già auspicata in

perizia in ambito di esecuzione della precedente pena:

"

Conferma di aver redatto in data 16.03.2017 su incarico del

Giudice dei provvedimenti coercitivi (allegato 8 AI 45), un referto peritale in

cui, rispondendo ai quesiti, ha concluso ritenendo necessaria la misura

dell’internamento del peritando ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 e 1bis del CP per

ovviare al rischio di recidiva?

Confermo di avere redatto una perizia psichiatrica precedentemente

ai fatti oggetto dell’AA. In quell’occasione mi era stato chiesto quale tipo di

disturbo egli avesse, e se il trattamento allora in atto (stazionario) fosse

ancora adeguato, e, in caso non lo fosse, se vi erano altre misure atte a

contenere il rischio di recidiva.

Il Presidente dà lettura delle conclusioni della diagnosi

contenuta nel referto peritale. Lei conclude affermando che la misura di cui

all’art. 59 cpv. 3 CP non è più un trattamento adeguato, e ciò prima dei fatti

che oggi ci occupano. Può spiegare per quale motivo?

La sua patologia, schizofrenia associata a grave disturbo di

personalità antisociale, portava il peritato a non avere alcuna coscienza di

malattia. La schizofrenia, dal suo esordio, non ha mai presentato una

remissione completa dei sintomi. Questa si è strutturata in un delirio

persecutorio, che vedeva lo psichiatra (in particolare, o chi dispensava o

ordinava il suo trattamento farmacologico) come un elemento disturbante sulla

sua persona. Già durante il mio incarico, egli si era mostrato aggressivo al

momento in cui doveva ricevere la terapia farmacologica. Egli ha inoltre un

grave disturbo antisociale, con assenza di empatia, rigidità mentale, non

rispetto delle norme, banalizzazione e razionalizzazione di tutto quello che

succede che viene letto solo in chiave persecutoria, e assenza di colpa.

L’assenza di coscienza di malattia l’ha portato a rifiutare da sempre la

terapia farmacologica: lui si ritiene una persona sana e senza necessità di

farmaco alcuno. A suo giudizio, sarebbero i farmaci i responsabili dei suoi

danni. Egli ha ricevuto la terapia solo perché imposta dall’esterno. Questa non

è in grado di curare il disturbo di personalità, ma può solo contenere i

sintomi acuti della schizofrenia. Lui ha dimostrato di non avere nessuna

capacità di introspezione, di non voler nessuna cura e di non voler assumere

nessun altra strategia, se non quella dell’oppositività e dell’aggressività.

Questa patologia è incurabile. Il disturbo di personalità non solo mantiene i

suoi deliri ma lo autorizza ad agire verso l’altro.

ADR che è praticamente impossibile svolgere una

psicoterapia e curare questa persona con una possibilità di miglioramento. Si

possono soltanto limitare gli agiti mediante una terapia imposta farmacologica,

ma senza poterli in ogni caso eliminare. Si possono dunque attenuare i momenti

di maggior scompenso, senza che sia una cura. Lui inoltre rifiuta le cure. Egli

non può guarire non accettando il percorso psicoterapeutico. Nelle fasi in cui

la sintomatologia psicotica è più tranquilla, il disturbo di personalità

prevale, il suo vissuto e la sua unica identità è quella di opporsi e di

aggredire. Non si può limitare il rischio di commissione di nuovi reati

identici a quelli già commessi o di altri agiti aggressivi. Anche a distanza di

due anni dopo i fatti del 2015, non c’era nessun senso di colpa, anzi, c’era

rincrescimento per non averlo ucciso. La sua visione è che solo vendicandosi

uccidendo l’altro può sanare il torto che gli è stato fatto.

ADR che il suo delirio è strutturato, finché lui non

accetterà una psicoterapia, fatto che non succederà mai perché non ha coscienza

di malattia. Lui agisce per via del suo disturbo di personalità.

Attualmente la misura del trattamento stazionario 59 cpv. 3 CP

è ancora in essere. Lei conclude il suo referto del 16.3.2017 indicando come

unica misura l’internamento ex art. 64 cpv. 1 CP. Il Presidente dà lettura

delle risposte ai quesiti peritali a tal proposito, come pure del rapporto in

atti del dr. __________. Quale potrebbe essere, in concreto, la struttura dove

svolgere questa misura? Che caratteristiche dovrebbe avere?

Dovrebbe essere una struttura autorizzata a questo tipo d’uso,

potrebbe essere anche il carcere la Stampa.

I fatti descritti nell’AA si sono svolti proprio all’interno

del carcere la Stampa.

È corretto.

Per tutelare l’ordine pubblico anche dell’istituto stesso,

tenuto conto di questo, vi sono indicazioni supplementari da valutare?

No, deve essere chiaro che qualunque sarà l’istituto vi sarà la

possibilità che commetta dei nuovi fatti.

ADR che IM 1 vorrebbe restare alla Stampa, ma questo non

scongiura il fatto che egli possa comunque commettere dei nuovi reati, anzi

alla Stampa è più probabile ancora perché è il suo elemento caldo. Al __________

di __________ si è comunque sempre opposto, con le stesse identiche modalità,

ad ogni trattamento. Confermo a domanda che il rischio zero non c’è.

Dal punto di vista farmacologico, consiglia di continuare ad

imporre una terapia neurolettica?

Sì, va imposta. Senza il delirio aumenterebbe come pure il rischio

di commettere nuovi agiti, proporzionalmente. La tendenza agli scompensi acuti

si vedeva maggiormente nel corso degli ultimi giorni prima del trattamento.

Oggi la terapia gli viene somministrata ogni tre mesi, ma prima era ogni 14

giorni. L’efficacia è identica ma la tenuta è più lunga.

(…) Questo delirio può manifestarsi in maniera

impulsiva, senza preavviso, è corretto?

Sì, è corretto. Questo rischio c’è sempre, lui non dà nessun

segnale, nessun campanello d’allarme che può far dire che agirà. Potrebbe farsi

somministrare la terapia diverse volte senza fare problemi, per poi agire

improvvisamente. Il suo delirio è sempre lì.

La notte prima dei fatti, IM 1 ha scritto una lettera

preannunciando che sarebbe successo “qualcosa di meraviglioso”.

Sì. Questa è la terza aggressione importante.

Per l’episodio del 2015, egli aveva perlomeno annunciato a

diverse persone, prima di passare all’atto, le sue intenzioni. Questa volta

invece ha agito senza dire niente. Il Presidente dà lettura delle lettere

scritte dall’imputato la notte prima dei fatti.

In questo episodio il suo delirio si è strutturato meglio, così

come il suo modus operandi. La sua capacità di capire cosa sta facendo è piena,

e capisce anche le conseguenze. Capisce bene a cosa va incontro, ma il suo

disturbo di personalità lo autorizza ad agire.

IM 1 si è rifiutato di svolgere un’ulteriore perizia

psichiatrica dopo i fatti descritti nell’AA. Sul grado di scemata imputabilità,

giudicato di grado medio nel 2015 dalla dr.ssa __________, ad oggi è cambiato

qualcosa?

C’è una maggior consapevolezza, la scemata imputabilità è lieve,

in quanto l’agire è meglio strutturato ed egli è consapevole dell’azione. La

capacità di intendere è piena, la capacità di volere è lievemente scemata. Non

si è trattato di un’azione impulsiva. Nella sua patologia è peggiorato,

nonostante le cure e la misura del trattamento stazionario.

IM 1 chiede la parola: volevo

dire che già nel 2015 prima di tentare di spaccare la testa al dr. __________

io l’ho denunciato ben due volte legalmente per abuso di psichiatria, e non ho

nemmeno ricevuto il non luogo a procedere. Io ho fatto tutto il possibile anche

per vie legali!

Alla luce dei nuovi fatti indicati nell’AA la misura del

trattamento stazionario è ancora adeguata?

La misura del trattamento stazionario non è più adeguata, come ho

già detto in corso di misura con la perizia psichiatrica. La situazione è

peggiorata ed è incurabile, non vi sono terapie che possono ridurre il rischio

di recidiva.”

(verbale d’interrogatorio della perita, allegato 2 al verbale del

dibattimento).

6.3

Il quesito principale del

presente procedimento penale, è invero cosa si debba fare dell’imputato, e

meglio se vi sia una misura adeguata al suo caso, e quale. Il Codice penale

prevede tutta una serie di misure atte a prevenire il pericolo di recidiva: in

primis il trattamento ambulatoriale, in seguito il trattamento stazionario

aperto ed il trattamento stazionario chiuso. Tutte queste misure, già messe in

atto nei confronti del qui imputato nel corso dei passati procedimenti, sono ad

oggi fallite. Non resta che analizzare se le condizioni previste dal nostro

ordinamento per la pronuncia della misura dell’internamento, così come

auspicato dalla perita, siano realizzate nel caso di specie.

Giusta l’art. 64 CP:

" Il giudice ordina

l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale,

una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa

d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro

reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il

quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica,

psichica o sessuale di un'altra persona, e se:1

a. in base alle

caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze

in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta

nuovi reati di questo genere; o

b. in base a una turba

psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva

connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi

reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia

prospettive di successo.

1bis Il

giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un

omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza

carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una

presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro

l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le

condizioni seguenti:2

a. con il crimine l'autore ha

pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità

fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;

b .è altamente probabile che

l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;

c. l'autore è considerato

durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive

di successo a lungo termine.3

2.

L'esecuzione

dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva.

Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale

dalla pena detentiva (art. 86-88).4

3.

Se

già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che

l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice

dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il

giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o

quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha

ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.5

4.

L'internamento

è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un

penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica

dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di

assistenza psichiatrica.”

Il catalogo dei reati menzionato all’art. 64 è esaustivo. Con la

commissione di un tale crimine l’autore deve aver voluto pregiudicare

gravemente la salute fisica, psichica o sessuale della vittima. Tale pregiudizio

deve essere di una certa gravità (Baslerkommentar, Strafrecht I, N. 23-24 ad

art. 64). Conformemente al testo di legge, la questione della prognosi è

determinante per giudicare della pericolosità del soggetto e va apprezzata

secondo criteri oggettivi. La gravità dell’atto non è, invece, il criterio

decisivo. L’internamento è soprattutto una misura di sicurezza avuto riguardo

al pericolo che l’agente rappresenta per la collettività (DTF 6B_313/2010). La

lett. a della citata norma consente l’internamento di soggetti primariamente

pericolosi che non necessariamente soffrono di turbe psichiche ai sensi della

psichiatria forense e di cui vi è seriamente timore che, in ragione delle

caratteristiche della loro personalità e delle circostanze in cui si sono

svolti i fatti, commettano nuovi reati gravi. Questo timore deve trovare

fondamento nelle caratteristiche della personalità del condannato, nei

confronti del quale il giudice, al termine di un apprezzamento d’insieme, deve

ordinare l’internamento allorquando giunge alla conclusione che il rischio di

recidiva appare altamente probabile (DTF 6B_575/2010). Ai sensi della prefata

norma non è quindi necessario che l’autore sia affetto da malattia mentale (DTF

6B_789 2007). La lett. b invece prevede il caso in cui vi è seriamente da

attendersi che l’autore commetta nuovi gravi reati in base a una turba psichica

di notevole gravità, permanente o di lunga durata, e che una misura secondo

l’art. 59 non abbia prospettive di successo, ed è questo il caso.

Sempre secondo la giurisprudenza, l’internamento deve costituire

l’ultima ratio, allorquando alla pericolosità del soggetto non può essere

altrimenti ovviato (DTF 134 IV 315; 127 IV 1).

6.4

La Corte concorda appieno con

le conclusioni della perita Dr.ssa __________: IM 1 ha mostrato un’assenza

totale di coscienza di malattia (schizofrenia), un totale rifiuto nei confronti

della psicoterapia e della farmacologia, risultando refrattario ad ogni cura, e

difendendosi dalle stesse in modo estremamente violento, tanto da essere

condannato per ben tre volte, per aver attentato alla vita di terzi: egli vuole

la morte della vittima e si rammarica di non esserci mai riuscito. Inoltre,

appena ne ha l’occasione, non disdegna il consumo di stupefacenti. Particolarmente

preoccupante è, poi, il funzionamento psichiatrico dell’imputato: egli ha

bisogno di cure, di una terapia farmacologica, ma lui ritiene che siano proprio

queste prese a carico la causa del suo malessere e, quindi, in certi momenti,

anche non preceduti da stress particolari, decide di passare all’atto e di

punire, con la vita, chiunque in qualche modo concorra alla somministrazione

della terapia necessaria. Con il che egli è persona estremamente pericolosa,

perché, seppur in maniera non scupolosamente (per fortuna!) organizzata, passa

all’atto nell’intento di uccidere. Ogni ulteriore considerazione, al proposito

della sua pericolosità, si spreca. Ogni altra misura meno incisiva, così come

previsto dalla norma, è peraltro già stata esaurita. Ne discende che IM 1 è un soggetto

particolarmente pericoloso, per il quale, l’unica soluzione, a tutela anche

dell’ordine pubblico, è la pronuncia dell’internamento ex art. 64 cpv. 1 lett.

b CP, che avrà effetto una volta espiata la pena che non può essere più, a

differenza dell’art. 59 cpv. 3 CP, sospesa.

6.5

La Corte rinuncia ad ordinare

una nuova carcerazione di sicurezza, ritenendola caduca, in base al principio

della sussidiarietà: IM 1 attualmente si trova ancora in regime di trattamento

ex art. 59 cpv. 3 CP, la cui revoca eventuale è di competenza del GPC che dovrà

dichiarare scaduta la misura ed ordinare il ripristino della pena residua da

espiare per la precedente condanna. In altri termini, IM 1 rimarrà in carcere

in virtù della decisione di collocamento 29 novembre 2016 del giudice dei

provvedimenti coercitivi.

6.6

Per il resto, la Corte ha

ammesso le pretese dell’accusatore privato, per titolo di risarcimento spese

legali e torto morale, così come presentate.

7.

Sequestri, tassa di

giustizia e spese procedurali

7.1

Per quel che concerne gli

oggetti sequestrati è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

7.2

Con riferimento alla nota

professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore

d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o

del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu),

l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è

calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-

l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre

2006.

consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21.

cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,

consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,

in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575;

Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed.,

Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo

cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.

17.2011

, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

La nota professionale dell’avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un

dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale,

è stata dunque approvata così come presentata, per un totale di CHF 9'556.45,

comprensiva del dibattimento.

7.3

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del condannato.

visti gli art.: 12, 22, 40, 47, 49, 51, 56, 64, 69, 112, 285 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

tentato assassinio

per avere,

a __________,

in data 21.07.2017, verso le ore 08:20,

presso l’infermeria del penitenziario cantonale “La Stampa”,

agendo con premeditazione e con particolare mancanza di scrupoli,

con movente futile e a scopo egoistico (in quanto, a suo dire, stufo di

sottoporsi alla terapia), nonché con modalità particolarmente perverse

(colpendo la persona che lo stava curando, alla sprovvista e da tergo, ai reni,

allo scopo di “spezzarglieli”),

intenzionalmente tentato di uccidere l’agente di custodia

specializzato in cure infermieristiche ACPR 1,

colpendolo, da tergo, con una forbice, dapprima alla schiena,

all’altezza dei reni e poi all’avanbraccio sinistro, senza riuscire nel suo

intento omicida, cagionandogli le ferite descritte nel certificato medico

21.07.2017

dell’__________, rispettivamente nel referto medico-legale

21.07.2017

agli atti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari di

cui al pt. 2 dell’AA.

3.

Di conseguenza,

avendo agito

in stato di scemata imputabilità,

IM 1

è condannato

alla pena detentiva di 8 (otto) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.

La carcerazione di sicurezza è

caduca.

5.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 6'744.70 oltre interessi al 5% dal 30

gennaio 2018 a titolo di risarcimento danni per spese legali e fr. 3'000.- a

titolo di indennità per torto morale.

6.

È ordinato l’internamento di IM

1.

ex art. 64 cpv. 1 CP.

7.

È ordinata la confisca di tutto

quanto in sequestro.

8.

La tassa di giustizia di fr.

5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale dell’avv. DUF

1.

è approvata per:

onorario fr. 8'086.70

spese fr. 770.50

IVA (8% -

7.

%) fr. 699.25

totale fr. 9'556.45

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'556.45 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta preliminare fr. 4'587.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 148.40

fr. 9'735.40

===========