72.2017.196
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30 gennaio 2018Italiano76 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2017.196
Lugano,
30 gennaio 2018/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
__________,
assessore giurato
__________,
assessore giurato
__________,
assessore giurato
__________,
assessore giurato
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1
patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 21
luglio 2017 al 30 ottobre 2017 (102 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 31
ottobre 2017 al 30 gennaio 2018 (92 giorni)
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 168/2017 del 30 ottobre 2017 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. tentato
assassinio
(in subordine: tentato omicidio, lesioni gravi,
lesioni semplici qualificate)
per avere,
a __________, in data 21.07.2017, verso le ore
08:20,
presso l’infermeria del penitenziario cantonale “La
Stampa”,
agendo con premeditazione (riflettendoci tutta la
notte) e con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente futile
e a scopo egoistico (in quanto, a suo dire, stufo di sottoporsi alla terapia),
nonché con modalità particolarmente perverse (colpendo la persona che lo stava
curando, alla sprovvista e da tergo, ai reni, allo scopo di “spezzarglieli”),
intenzionalmente tentato di uccidere l’agente di
custodia specializzato in cure infermieristiche ACPR 1,
incaricato di somministrargli il farmaco Clopixol Depot;
e meglio, dopo aver chiesto di anticipare l’iniezione
del citato farmaco (Depot) ed esser giunto in infermeria, dove si seduto sul
lettino visita,
e dopo che l’agente di custodia ACPR 1 gli ha somministrato il citato farmaco Depot (iniezione intramuscolare),
girandosi di spalle per riporre il materiale utilizzato,
colpito tale agente di custodia, da tergo, con una
forbice (che teneva occultata nei pantaloni a tale scopo), dapprima alla
schiena, all’altezza dei reni e poi (dopo che la guardia si era girata, per
difendersi) all’avanbraccio sinistro,
senza riuscire nel suo intento omicida, a seguito
della reazione della vittima ACPR 1, rispettivamente dell’intervento del
detenuto __________ e della guardia carceraria __________, richiamati dalle
grida della vittima, che hanno provveduto a immobilizzare e disarmare
l’imputato;
cagionando comunque alla vittima le ferite descritte
nel certificato medico 21.07.2017 dell’___ (una ferita lacero contusa al dorso,
a livello T12-L1, di 5 mm di lunghezza, profonda 0.5-1 cm e un’altra
all’avambraccio sinistro, di 4-5 mm profonda 5mm, al 1/3 mediale a livello
dorsale), rispettivamente nel referto medico-legale 21.07.2017 agli atti,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e
di tempo;
reato previsto dall’art. 112 CPS, in sub. artt. 111,
122 e 123 cifra 2 CPS, in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS;
2. violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere,
a __________, in data 21.07.2017, verso le ore
08:20,
presso l’infermeria del penitenziario cantonale “La
Stampa”,
commesso violenza e aggredito un funzionario mentre
stava compiendo un atto che entrava nelle sue attribuzioni,
e meglio, per avere colpito, a colpi di forbice
(strumento idoneo a procurare lesioni letali), nelle modalità descritte al
punto 1., l’agente di custodia specializzato in cure infermieristiche ACPR 1, dopo che quest’ultimo gli aveva somministrato, come suo compito, il
farmaco Clopixol Depot (iniezione intramuscolare), cagionandogli le ferite
descritte nel certificato medico 21.07.2017 dell’___ e nel referto
medico-legale 21.07.2017 della Dr.ssa med. __________, agli atti (vedasi anche
p.1.),
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto:
dall’art. 285 cifra 1 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore
16:45.
Evase le seguenti
questioni: Il Procuratore pubblico, a
domanda del Presidente, in risposta allo scritto del Tribunale 29.01.2018 con
riferimento all’accusa di cui al pt. 2 dell’AA, comunica di voler abbandonare
l’ipotesi di reato. Le parti ne prendono atto e non hanno osservazioni.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
descrive l’imputato come un caso psichiatrico che mette a dura
prova sia gli istituti cantonali che il personale degli stessi. Il carcere penale
la Stampa è una struttura chiusa che non dispone di un comparto psichiatrico,
né di personale formato a tal proposito. Casi come questo non sono dunque
facili da gestire. I fatti del presente procedimento non sono complicati e
l’imputato è reo confesso. La tragedia è stata sfiorata, una guardia carceraria
con formazione specialistica che stava curando il IM 1, è stata tradita e
colpita alle spalle. Fortunatamente, vi erano altre persone presenti che hanno
potuto intervenire prontamente e fermarlo. L’arma del delitto è stata ritrovata
ed i DNA del IM 1 e della vittima sono stati rinvenuti sulla stessa. L’imputato
si vanta dell’impresa nei verbali e nei suoi scritti deliranti, dei quali cita
alcuni passaggi. Per l’imputato ammazzare la gente è una cosa meravigliosa, una
liberazione. Un simile personaggio a mente del PP va internato, neutralizzato,
messo in una struttura chiusa per evitare la prossima tragedia annunciata. IM 1
ha colpito la vittima a tradimento, alle spalle, agendo con premeditazione ed
astuzia con l’intenzione di uccidere, o, come afferma lui, di spezzargli i
reni. In diritto significa tentato assassinio, e non semplice omicidio. IM 1
voleva uccidere, ha dato prova di una particolare mancanza di scrupoli, come
già accaduto nel 2015. Ha colpito la guardia dove sapeva di poter fare molto
male, ad altezza dei reni, dichiarando espressamente di volerglieli spezzare
sperando “pisciasse sangue”. L’imputato ha dichiarato di voler uccidere
chiunque quel giorno gli avesse fatto l’iniezione. Ha pianificato nel dettaglio
la sua meravigliosa impresa, si è procurato le forbici e le ha nascoste nei
pantaloni. A mente della perita egli è consapevole di cosa sta facendo, ma non
si sa frenare. Le forbici sono uno strumento idoneo a cagionare delle ferite letali.
Nel caso di specie vi è un dolo diretto che lascia allibiti. Il comportamento
dell’imputato è talmente premeditato e perverso che quella mattina egli ha
fatto richiesta di poter anticipare la somministrazione del farmaco. Non c’è
logica, l’imputato è una persona pericolosissima ed imprevedibile. Prima di
colpire la sua vittima racconta delle barzellette per metterla a suo agio. I
motivi che lo hanno spinto ad agire sono futili e lo scopo egoistico: egli
voleva ammazzare una persona perché stufo di ricevere una cura farmacologica.
Per la commisurazione della pena, quali attenuanti cita una scemata
responsabilità di grado lieve/medio, comunque inferiore di quella decretata nel
2015. Si tratta di una personalità disturbata. Altra attenuante è che il reato non
si è consumato, restando allo stadio del tentativo, anche se solo grazie alla
pronta reazione della vittima e all’intervento dei terzi presenti. Inoltre,
l’imputato ammette i fatti, anche se lo fa vantandosene. Quali aggravanti sono
invece da considerare la premeditazione, il dolo diretto, l’agire astuto e
senza scrupoli, come pure la recidiva specifica devastante. IM 1 non mostra
nessun rimorso, non una parola di pentimento. Egli non ha imparato niente
dalle precedenti condanne, anzi, sfida la Corte chiedendo gli venga inflitta la
pena di morte. È un irriducibile, irrecuperabile ed incurabile. Visto tutto
quanto sopra, questa volta non sarà sufficiente un trattamento stazionario. Chiede
dunque che venga pronunciata la misura dell’internamento ex art. 64 cpv. 1 CP.
Solo così sarà possibile neutralizzare il IM 1 e tutelare la collettività. Il
PP si rende conto che è una misura estrema, ma i precedenti trattamenti hanno
fallito. Le condizioni per ordinare l’internamento sono date, l’imputato ha
commesso uno dei reati di cui alla lista in base ad un’accertata turba psichica
gravissima. Vi è seriamente da attendersi che commetta nuovi reati e le misure
di cui all’art. 59 CP non hanno prospettive di successo. La perizia in atti del
marzo 2017 è stata oggi confermata in aula e fa comprendere la gravità del
caso. Conclude chiedendo la conferma dell’AA per il reato di tentato
assassinio, la condanna ad una pena detentiva di 10 anni da espiare, e la
misura dell’internamento ex art. 64 cpv. 1 CP da eseguire dopo l’espiazione
della pena detentiva. Chiede infine l’accoglimento dell’istanza di risarcimento
dell’accusatore privato e la confisca di tutto quanto in sequestro;
§ l’avv.
RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e
motiva le seguenti conclusioni:
il patrocinatore rimarca come l’imputato non abbia nessun rimorso,
tanto che rifarebbe i fatti per i quali è comparso oggi in aula. Si associa
alle richieste del PP e chiede la conferma dell’AA per il reato di tentato
assassinio. IM 1 ha agito chiaramente senza scrupoli, a sangue freddo e con
premeditazione ribadita ancora oggi, senza alcun motivo e senza ragione. Da
considerare anche il suo comportamento dopo i fatti. Per le condizioni del
tentato assassinio, richiama la sentenza 15.3.2010 della CARP consid. 5.3
inc.17.2009.68, che si conforma con i fatti che la Corte deve giudicare oggi.
Chiede dunque la conferma dell’istanza di risarcimento presentata, la rifusione
delle spese legali ed il versamento di un torto morale di fr. 3'000.-;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Appare doveroso alla difesa ripercorrere il trascorso di IM 1.
Egli è stato oggetto di numerosi ricoveri e astretto a numerosissime terapie.
Le diverse perizie psichiatriche in atti (del 1996, del 2015 e l’ultima del
2017 ordinata dal GPC) concludono tutte per la medesima diagnosi. In seguito ai
fatti dello scorso luglio, IM 1 ha rifiutato di sottoporsi ad un’ulteriore
perizia psichiatrica. La dr.ssa __________ (ultima psichiatra che lo ha
peritato) ancora oggi in aula ha chiarito che la patologia che affligge
l’imputato è incurabile. Il suo disturbo di personalità lo autorizza ad agire.
Secondo l’esperta, l’unica misura adeguata all’imputato è l’internamento. La
difesa si chiede però dove possa essere eseguita una simile misura, mancando in
Ticino un istituto adeguato. Ripercorre le dichiarazioni di IM 1 in corso
d’inchiesta, a descrizione dei precedenti casi di tentativi di uccidere terzi,
come pure quanto da lui dichiarato a descrizione dei fatti indicati nell’AA.
Egli ha da sempre dichiarato di non essere mai stato d’accordo di sottoporsi
alla terapia farmacologica “depôt”, ciò nonostante egli vi è astretto dal 1998,
ogni due settimane. È lui stesso a chiedere l’applicazione dell’art. 64 CP,
addirittura ha dichiarato di voler essere fucilato. Con riferimento alle ferite
riportate dalla vittima, cita il referto medico di cui all’AI 12: le lesioni
sono definite come “molto superficiali”, non hanno interessato organi vitali né
creato un pericolo di morte. Emerge a mente della difesa una crassa discrepanza
fra quello che IM 1 afferma di aver fatto, e quello che fortunatamente ha
concretamente fatto. Contesta il reato di tentato assassinio, come pure le
subordinate di tentato omicidio e di lesioni gravi. Le lesioni cagionate da IM
1 sono semmai delle lesioni semplici. Elenca gli elementi oggettivi e
soggettivi del reato di assassinio. La difesa ritiene indispensabile chinarsi
sull’azione medesima. Le lesioni sono assai superficiali e hanno interessato
solo cute e sottocute, a detta dell’esperto guaribili in qualche giorno.
Oggettivamente non vi è alcun elemento atto a sostenere che IM 1 avrebbe potuto
cagionare la morte della vittima. Egli non si è mai trovato in pericolo di
morte, requisito necessario, a mente del difensore, affinché il reato di
assassinio possa essere ammesso. Sulla colpa dell’imputato, va considerata la
sua posizione in relazione all’atto. La sua responsabilità è evidentemente
limitata. È innegabile che i suoi precedenti pesano come macigni e li
ripercorre. La difesa si chiede quale sia la pena giusta da infliggere. Questa
dovrà essere commisurata al caso concreto, le richieste dell’imputato devono
essere interpretate alla luce della sua patologia. A mente della difesa,
considerata la natura oggettiva del reato, non c’è spazio per la misura
dell’internamento, non avendo egli commesso uno dei reati indicati nella lista
di cui all’art. 64 CP. In ogni caso, anche qualora la Corte propendesse per una
misura, resta il problema dell’assenza di un istituto adeguato. Chiede dunque
alla Corte di commisurare una pena che sia adeguata ai fatti e alla personalità
dell’autore, come pure se del caso una misura adeguata. Si rimette al prudente
giudizio della Corte per le pretese dell’ACP.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curriculum Vitae
1.1 Anamnesi famigliare e
personale
IM 1 non è stato interrogato sulla sua situazione personale,
essendosi limitato il PP ad un rinvio puntuale agli atti, in particolare i
referti medici, ovvero le tre diverse perizie psichiatriche (AI 45, atti
prodotti dal GPC). Cronologicamente, in ultimo troviamo la perizia psichiatrica
16 marzo 2017 della dr.ssa __________, redatta in ambito dell’esecuzione della pena
inflitta con sentenza 18.09.2015 della Corte delle assise criminali, essendosi
l’imputato, come si vedrà, nel presente procedimento, opposto all’esperimento
di una nuova perizia psichiatrica.
Così emerge, circa la vita di IM 1, dalla perizia della dr.ssa __________:
(…) Anamnesi famigliare
“…OMISSIS…”
Anamnesi personale
…OMISSIS…
1.2 Anamnesi psichiatrica
Trattandosi di una persona in cura farmacologica da lungo tempo e
affetta da importanti turbe psichiche che ne influenzano il comportamento, è
importante, per poter inquadrare l’imputato, com’è già stato il caso nella
sentenza del 2015, far riferimento all’anamnesi psichiatrica riportata in
perizia dalla __________:
“Anamnesi psichiatrica
…OMISSIS…”
2. Precedenti penali
Dall’estratto del casellario giudiziale di IM 1 figurano i
seguenti precedenti penali:
"
1) 02.04.1996 Assise correzionali di __________
Omicidio intenzionale (Reato tentato) – CP
111 – 10.1995
Responsabilità scemata – Attenuazione della
pena
Detenzione 27 mesi
Esecuzione della pena sospesa, Casa di
custodia 43/1 CP
20.02.1998 Consiglio di Vigilanza __________
– Decisione: Casa di custodia 43/1 CP
09.09.1998 Consiglio di vigilanza __________
– Liberazione condizionale il 14.09.1998 – Periodo di prova 3 anni – Assistenza
riabilitativa – Norma di condotta
16.04.1999 Consiglio di Vigilanza __________
– Ammonimento
15.02.2001 Consiglio di Vigilanza __________
– Periodo di prova prolungato – Periodo di prova 18 mesi
2) 18.09.2015 Assise criminali di __________
Assassinio (Reato tentato) – CP 112 –
24.03.2015
Contravvenzione concernente art. 19a della
legge sugli stupefacenti
01.07.2012 – 30.03.2015
Pena detentiva 6 anni
Multa 100 CHF
Esecuzione della pena sospesa, Misura
stazionaria 59 CP
Detenzione preventiva 178 giorni”
(AI 14).
Dal verbale 21 luglio 2017 di IM 1, dinanzi alla Polizia, egli ha
così descritto il motivo per cui si trovava in carcere al momento dei fatti, parlando
dunque dei suoi precedenti penali:
"
Mi viene chiesto il motivo per il quale si trova in detenzione
presso il carcere La Stampa.
Perché il 23 di marzo del 2015, armato di
martello sono andato presso lo studio psicosociale, dopo aver denunciato due
volte il dott. __________, senza aver ricevuto risposta, ho deciso di fare
giustizia in maniera solitaria. Mi sono recato presso il suo studio a __________
e ho tentato goffamente di colpirlo con il martello ma sono stato bloccato
dall’infermiere __________ e non sono riuscito a colpirlo. Per questo sono
stato condannato a 6 anni secchi con l’art. 59 (misura terapeutiche stazionarie).
Nel 1995 ho avuto un altro episodio, mentre ero dipendente del municipio di __________,
un certo __________ mi ha messo le mani addosso e a mia volta ho risposto
all’attacco. Sono stato condannato per mancato omicidio perché non è stata
considerata la legittima difesa.”
(AI 15).
3. Fatti e motivi a
delinquere
3.1 Il ferimento della vittima
La mattina del 21 luglio 2017, verso le ore 08:30, la Centrale
operativa della Polizia cantonale è stata allarmata dalle Strutture carcerarie
poiché il detenuto IM 1 aveva aggredito un agente di custodia specializzato in
cure infermieristiche con un paio di forbici. Gli agenti intervenuti hanno
dunque provveduto alla verbalizzazione di IM 1, della vittima ferita, ACPR 1, e
dei testimoni presenti al momento dei fatti, ovvero il detenuto __________ e
l’agente specializzato __________, come pure ai rilievi del caso.
3.1.1. IM 1, da parte sua, ha
da subito ammesso le proprie responsabilità, descrivendo dettagliatamente
l’accaduto e precisando le ragioni che lo hanno spinto ad una tale azione:
"
Mi viene chiesto di spiegare cosa ha fatto questo mattina sino
al momento in cui sono arrivato in infermeria.
Questa mattina mi sono svegliato verso le
ore 07:00. Preciso che ho dormito poco perché mi ero addormentato tardi, o
meglio verso le 05.00. Ho dormito due ore. Sono andato a dormire tardi perché
ho fatto burocrazie e non vedevo l’ora di ammazzare il __________ o il primo
psichiatra.
Mi viene chiesto cosa intendo dire con:
ho fatto burocrazie.
Ho scritto lettere. (…) Non ricordo il
contenuto di queste lettere, il contenuto era lungo. (…)
Alle 7 come detto mi sono svegliato ed ho
bevuto un bicchiere di miele e acqua, un caffè, una ciotola di latte e poi ho
atteso le 08.00 ascoltando musica ed ascoltando il notiziario alla radio. Alle
08.00 hanno aperto la cella e mi sono rivolto subito ad un agente di custodia
(non ricordo come si chiama) chiedendogli di telefonare subito in infermeria
perché volevo che mi facessero una “pera” subito. Poco dopo è arrivato l’agente
che mi ha accompagnato presso il locale infermeria. Dopo essere entrato nel
locale infermeria ho visto che di turno c’era il ACPR 1. Ho saputo che si
chiamava ACPR 1 perché gli ho chiesto il suo nome, questo perché volevo sapere
il nome della mia vittima. Dopo essermi seduto sul lettino, presente nel
locale, ACPR 1 mi ha fatto un’iniezione sul braccio destro. Una volta finita
l’iniezione, ACPR 1 si è voltato, e quando mi dava la schiena, io mi sono
alzato ed ho tirato fuori un paio di forbici che tenevo nei miei pantaloni,
nella tasca posteriore destra. Impugnando la forbice con la mia mano destra, ho
colpito il rene. Il secondo colpo non è penetrato, e l’ho inferto a sinistra
rispetto al primo. ACPR 1 si è girato ed è nata una colluttazione. Mi ha anche detto:
“che cazzo fai”. ACPR 1 mi ha dato uno spintone e mi sono trovato sulla schiena
sul lettino e ACPR 1 l’ho visto che si è accovacciato al suolo. Ho pure avuto
modo di vedere che sul suo camice bianco vi fossero delle macchie di sangue.
Subito dopo sono giunti due guardiani che mi hanno immobilizzato.
Mi viene chiesto da dove mi sono
procurato le forbici utilizzate.
Provengono dalla mia cella, dove avevo
tutto il necessario per fare la barba e tagliarmi i capelli. La forbice era
all’interno di un set di taglia capelli che mi ha inviato mia sorella __________,
forse me l’ha spedita nel 2016. Questo set ha passato la censura e mi è stato
consegnato da un agente di custodia. Non ricordo quale agente mi abbia
consegnato il set taglia capelli. (…) È tutta la notte che ci ho pensato in
cella, che volevo mettere in atto il programma, la mia idea brillante. Se fra
sei anni fossi uscito, al termine della mia pena, la prima cosa che avrei fatto
è munirmi d fucile e andare ad ammazzare tutti gli psichiatri. (…) Non sono mai
stato d’accordo a seguire la terapia prescrittami.
Mi viene chiesto se questa mattina mi
sono presentato con un paio di forbici perché non ero d’accordo di sottopormi
alla terapia.
Esattamente, più chiaro di così.
Mi viene chiesto se questa mattina mi
sono munito di un paio di forbici con l’intento già premeditato di andare a
colpire il medico o infermiere che mi avrebbe fatto l’iniezione.
Sì, avevo già deciso che il primo medico
l’avrei colpito. Poteva essere anche il __________. (…) È dal 1998 che ogni due
settimane mi fanno un’iniezione ed io non sono più d’accordo.
Mi vengono sottoposte due lettere che
sono state rinvenute presso l’infermeria della Stampa. Una indirizzata alla __________
e l’altra all’avvocato __________. (…) mi viene chiesto se (…) le ho scritte io
e di prendere posizione (…) le ho scritte io, sono quelle che ho detto di
aver scritto questa notte. (…) Nella lettera indirizzata alla __________
viene scritto:
Oggi succederà un altro
fatto di cronaca nera di cui mi renderò responsabile; perché non
ho proprio nulla da perdere, ormai! Qualcosa di meraviglioso sai…;
Assaporerò a giocare con Krishna nel suo universo spirituale, completamente
libero da ogni forma di attaccamento materiale!
Mi viene chiesto se (…) mi riferivo al
gesto poi compiuto questa mattina.
Sì.
Mi viene chiesto se l’atto da me
compiuto questa mattina era rivolto verso una persona ben precisa oppure era
indifferente chi avrei colpito.
Rispondo che era mia intenzione colpire la
persona che mi faceva l’iniezione, indipendentemente dalla sua identità.
Recandomi verso l’infermeria ho incrociato delle stagiste ma evidentemente loro
non erano un mio obiettivo idoneo perché non centravano nulla con la
somministrazione della terapia.
Gli agenti interroganti mi fanno
prendere atto che vengo incarcerato presso la __________, luogo in cui sono
stato trasferito a seguito dei fatti.
Ne prendo atto.
Gli agenti interroganti mi informano che
il Magistrato ha ordinato il prelievo del sangue.
Io non sono d’accordo, il mio sangue lo
tengo io.
Mi viene fatto prendere atto che si
dovrà procedere al prelievo del sangue presso l’ospedale __________.
Non sono d’accordo. (…)”
(AI 15).
3.1.2. La vittima di tali gesta, ACPR
1, sentito il giorno stesso dei fatti dagli agenti di Polizia, ha confermato
sostanzialmente la versione resa dall’imputato:
"
(…) Questa mattina ho iniziato il mio lavoro alle ore 0700. Al
mio arrivo ho preparato le terapie farmacologiche e visionato i movimenti
incarcerazioni dei detenuti. Alle ore 0850 ho ricevuto una chiamata da parte
dell’agente di custodia che prestava servizio presso la sezione di IM 1 il
quale mi chiedeva se si poteva fare la puntura su richiesta del detenuto. Io ho
acconsentito a tale richiesta e quindi IM 1 è venuto in infermeria. Ci siamo
salutati e ho detto a IM 1 di accomodarsi sul lettino visita. Lui si è seduto
sul lettino. Preciso che una volta seduto IM 1 mi ha chiesto più volte come mi
chiamassi. Io gli rispondevo dicendogli il mio nome. Successivamente, come
faccio con tutti i pazienti, gli ho chiesto di indicarmi il nome della terapia
che deve assumere e lui mi ha giustamente risposto con il nome del farmaco e
meglio CLOPIXOL. Chiedo sempre ai pazienti cosa devono assumere per capire se
sono coscienti del tipo di farmaco che devono assumere e capire quindi il loro
stato di lucidità.
Mentre preparato la terapia, IM 1 mi ha
raccontato una barzelletta. Posso dire che lui è un tipo racconta spesso
barzellette.
Ho preparato la siringa con all’interno il
farmaco e, dopo aver disinfettato la spalla del braccio destro, ho punto
iniettando intra muscolarmente il farmaco. Dopo l’iniezione gli ho pulito la
zona punta e gli ho applicato un piccolo cerotto.
Mi sono girato, dando le spalle a IM 1 per
riporre il materiale utilizzato. In questo frangente ho sentito una fitta alla
schiena. Mi sono immediatamente girato, pensando che mi avesse tirato un pugno,
dicendogli: “ma che cosa stai facendo?”. Una volta di fronte a lui ho notato
che IM 1 teneva in mano una forbice. Era in piedi di fronte a me a pochissimi
cm di distanza. Subito dopo mi ha sferrato un altro colpo infilzandomi
l’avambraccio sinistro con la forbice.
Inizialmente quando mi sono girato ho
pensato mi avesse dato un pugno, ma poi ho realizzato che invece, tenendo in
mano la forbice e il fendente all’avanbraccio, che mi aveva colpito anche in
schiena con la forbice.
Ho subito reagito e l’ho immobilizzato
afferrandolo per il collo facendolo cadere sul lettino.
Ho iniziato a gridare contro IM 1: “ma che
cazzo fai! ma che cazzo fai!” con lo scopo di allarmare l’altro personale
dell’infermeria. È quindi intervenuto lo “scopino” e meglio il detenuto che fa
le pulizie di nome __________ ed il mio collega __________.
Loro due hanno immobilizzato il detenuto.
Io nel frattempo mi sono accasciato per terra dal dolore che provavo alla
schiena constatando che perdevo anche del sangue.
Sono poi giunti anche gli agenti di
custodia e IM 1 è stato portato via. Io da quel momento non l’ho più rivisto.
Ricordo che però mi diceva, mentre era immobilizzato, che piscerò sangue perché
mi aveva bucato il rene.
Dopo questo episodio mi sono alzato da
terra e mi sono sdraiato sul lettino. Sono stato visitato dal dottor __________
del Carcere per poi essere stato accompagnato al Pronto Soccorso del __________
per le cure del caso. Prima di essere portato al PS ho atteso l’arrivo della
Polizia. (…)
A precisa domanda rispondo che prima di
entrare in infermeria i detenuti non devono essere controllati perché la base è
all’interno di una struttura chiusa. (…)
L’interrogante mi chiede il motivo per
il quale IM 1 mi avrebbe aggredito con la forbice.
Non lo so. Tra di noi il rapporto era
cordiale e corretto. Non mi ha mai minacciato in alcuna maniera e non ho avuto
problemi con lui. Si tratta di un paziente psichiatrico. (…) L’interrogante
mi chiede di descrivere bene come teneva la forbice.
Rispondo che la teneva con la mano destra
con le punte rivolte al suo pollice. (…) L’interrogante mi chiede se IM 1 si
è ferito e se tra noi due vi è stata poi una colluttazione e più precisamente
se io l’ho colpito in qualsiasi maniera.
Non so dire se si è ferito. Come detto io
l’ho afferrato per il collo abbracciandolo con il braccio destro e l’ho disteso
sul letto immobilizzandolo. L’ho tenuto sino all’arrivo del mio collega. Mentre
lo tenevo non gli ho inferto dei colpi. Non l’ho nemmeno colpito nel tentativo
di difendermi.
Preciso che non sono nemmeno riuscito a
difendermi perché è stato tutto così veloce e come detto inizialmente pensavo
mi avesse tirato un pugno. Non avrei mai pensato all’utilizzo di un oggetto
contundente. (…)
So che IM 1 è obbligato a seguire un
trattamento farmacologico il quale viene somministrato ogni due settimane
tramite iniezione intra muscolare. Questo farmaco lo deve assumere a causa delle
sue problematiche psichiatriche. Assume unicamente il CLOPIXOL da 200mg depot. (…)”
(AI 15).
Il certificato medico in atti dell’Ospedale __________, allegato
al rapporto di arresto (AI 15), riporta di una ferita lacero contusa al dorso
circa T12-L1 di 5mm di lunghezza e profonda circa 005-1 cm, e di una ferita
all’avanbraccio al 1/3 mediale su faccia dorsale lunga 4-5 mm e profonda 5 mm.
3.1.3. __________, collega di ACPR 1
e primo accorso insieme al detenuto __________, richiamati dal trambusto, ha
confermato tutto quanto già sopra ben riportato da IM 1 e dalla vittima:
"
Giunti sull’uscio della sala abbiamo visto ACPR 1 che stava
tenendo IM 1 sdraiato sul lettino con la forza. Descrivo questa forza come
veramente minima: quanto necessario per tenerlo fermo sul lettino, senza
precludere vie respiratorie o funzioni vitali.
Quindi __________ e io abbiamo raggiungo ACPR
1; __________ ha preso il posto di ACPR 1 a tener fermo IM 1 su mia
indicazione. Da parte mia ho immediatamente allertato il capoturno delle
guardie carcerarie per attivare la catena di emergenza, pochi secondi dopo sono
subito prontamente giunte almeno 3/4 guardie carcerarie. IM 1 è stato subito
evacuato dalle guardie carcerarie in una cella di contenimento, mentre io ho
prestato le prime cure a ACPR 1.”
(AI 15).
Stesso dicasi per il detenuto __________, prontamente intervenuto
in aiuto di ACPR 1, al quale verbale ci si limita a rinviare, avendo anch’egli
confermato sostanzialmente quanto riportato dagli altri interrogati (AI 15,
allegato 4).
3.1.4. A seguito di detti fatti, IM 1
è stato posto in regime di carcerazione preventiva presso la __________, e nuovamente
interrogato il giorno seguente dal PP PP 1. L’imputato ha confermato quanto già
dichiarato in Polizia, anche se con alcune modifiche in particolare circa le
ferite inferte al ACPR 1, descrivendole più gravi ed auspicando contro di lui
l’inflizione di sanzioni molto severe:
"
(…) voglio dire che voglio l’applicazione dell’art. 64 CP. Io
voglio andare in un carcere a tempo indeterminato. (…) Confermo tutto quello
che ho detto ieri sera alla PG. Dichiaro pure che vorrei essere passato alle
armi. Vorrei essere messo contro il muro ed esser fucilato.
ADR che confermo che ieri mattina io, con
un paio di forbici che tenevo in tasca, dopo che l’agente di
custodia/infermiere ACPR 1 mi aveva fatto una iniezione, l’ho colpito dal di
dietro all’altezza del rene. Volevo spezzargli un rene. Sono ben contento di
averlo fatto e penso che ora questa persona pisci sangue. Probabilmente gli avranno
messo anche il catetere. L’ultimo che avevo pestato era finito anche in
Ospedale.
ADR che per essere precisi a questa persona
ieri mattina ho dato 2 colpi con la forbice sulla schiena: un colpo a destra e
uno a sinistra, all’altezza del rene. Contesto di aver colpito con la forbice
la guardia anche davanti, sul braccio. Anch’io mi sono fatto male su un dito
della mano destra.
ADR che io ce l’ho su un po’ con tutti,
specialmente con gli psichiatri e meglio come ho già spiegato ieri alla PG.
Come ho già spiegato, ieri mattina ero intenzionato a colpire il primo
medico-psichiatra che mi avrebbe fatto l’iniezione. (…) Io avevo chiesto anche
al direttore __________ di prendere due guardie, di portarmi in un bosco e di
farla finita. Io avrei anche scavato la buca. __________
ADR che confermo che la mia intenzione ieri
mattina era di uccidere il primo medico psichiatra o infermiere che mi avrebbe
fatto questa iniezione. È ormai dal 1998 che vengo sottoposto a questa
iniezioni e sono stufo.
D: Ha altro da aggiungere?
Vorrei aggiungere che un’altra perizia
psichiatrica, non sono disposto a farla. Farò scena muta. (…) spero tanto che
il Giudice mi dia la pena di morte.”
(AI 18).
Per poi precisare, interrogato dalla Polizia il 2 agosto 2017:
"
(…) Confermo di non potere escludere di averlo colpito anche
all’avambraccio. (…) Le forbici mi sono arrivate prima di andare a __________.
Queste sono state portate anche in quel posto e le ho utilizzate anche lì. Mi
ricordo che altri detenuti di __________ mi domandavano di tagliare i capelli e
io gli prestavo la macchinetta così come pure le forbici. Poi quando sono
rientrato in Ticino tutto il mio materiale è rientrato in mio possesso, anche
le forbici. (…)”
(AI 37),
e concludere a verbale finale 6 ottobre 2017:
"
(…) Quello che mi ha contestato il PP è giusto. Io quella notte
avevo già premeditato questo gesto e la mia intenzione era quella di colpire e
uccidere la prima persona che mi avrebbe fatto questa iniezione “dépôt”
intramuscolare, al braccio, come ormai era la regola ogni due settimane. È dal
1998 che mi fanno queste iniezioni ed io sono stufo. Dicono che io sono
schizofrenico e paranoico ma con tutte queste punture avrei già dovuto guarire.
Io quando ero ancora in libertà, guidavo anche la mia moto e il Dr. __________
(mia precedente vittima) continuava a dire che questo era compatibile con le
iniezioni che mi facevano.”
(AI 73).
E, infine, al dibattimento:
"
Con riferimento ai fatti descritti nell’AA, questi risultano
da lei ammessi nel corso dei vari interrogatori agli atti. Oggi conferma ancora
Fatti
i fatti?
Sì. È sempre per questo motivo che ho
tentato di uccidere la persona che mi somministrava il farmaco. Il ACPR 1 è
stato sfortunato in quanto toccava a lui, ma avrei tentato di uccidere
chiunque. È ora di finirla con questa storia dei medicamenti. Io mi ritengo un
soldato dell’esercito regolare svizzero, sezione __________, sono un uomo che è
riuscito a stare 40 giorni senza mangiare niente e che non ha paura di morire.
Quella pappetta dell’industria farmaceutica svizzera, non la voglio.
Il motivo per cui lei ha tentato di
uccidere la guardia carceraria ACPR 1 è dunque da ricondurre sempre alla
somministrazione della terapia depôt, che lei contesta.
Sì, è così. La contesto parecchio. Queste
industrie farmaceutiche fanno guadagni milionari sulle spalle dei giovani. Mi
appioppa l’infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per fumare la
canapa indiana, quando c’è gente che si imbottisce di metadone e guida ancora
la macchina.
ADR che sì, io ritengo di essere nel
giusto, altrimenti non avrei agito così. E a domanda confermo che lo rifarei.
Mi sono scusato con l’infermiere ACPR 1 perché è una semplice vittima, ma non
ho nessun rimorso di coscienza. Anche se mi mandano in riformatorio, al __________,
non me ne frega niente, lasciamo perdere. Secondo gli psichiatri io sentirei
le voci.
Lei è astretto ad una farmacoterapia
(neurolettico depôt), oltre che ad una psicoterapia regolare, che contesta.
Nel caso di specie, risulta lei ha
ricevuto in regalo nel 2015 un kit per la rasatura della barba, con all’interno
un paio di forbici che, per errore, come accertato dall’inchiesta, è sfuggito
ai controlli dell’équipe del carcere andando a fare parte dei suoi beni
personali.
Se non avessi avuto la forbice, mi sarei
armato di un semplice coccio di vetro e gli avrei tagliato la gola. Sarebbe
stato sufficiente comprare una bottiglia di olio di oliva per poi romperla, non
è che ci vuole tanto. Io ci ho pensato tutta la notte e non vedevo l’ora di
farlo.
Quel giorno lei avrebbe dovuto
sottoporsi al trattamento farmacologico (puntura). Dopo aver ricevuto la cura,
cosa ha fatto?
Ho provato a spezzargli i reni, non uno,
tutti e due. Se l’avessi colpito ad entrambi i reni non so quanto tempo ancora
avrebbe vissuto. Volevo vederlo morto stecchito, o, come precisa il PP, viste
le mie precedenti dichiarazioni, pisciare sangue.
ADR che no, non è che mi sia andata
male, alla fine è andata bene ancora a tutti quanti. Quando andrò in cielo dal
Signore buon Dio avrà qualche rimarco da farmi, anche se ancora non ho ucciso
nessuno.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
3.2 Presa di posizione delle
Strutture carcerarie
Il PP PP 1, a seguito dei fatti di cui sopra, con scritto 24
luglio 2017 ha chiesto alla Direzione delle Strutture carcerarie di voler
allestire un rapporto informativo relativo all’introduzione in carcere di
oggetti pericolosi, quale il paio di forbici che è stato usato come arma del
delitto, e di spiegare come, quando e perché, IM 1 ne fosse entrato in possesso
(AI 21).
Il 24 luglio 2017 è stato pure sentito in Polizia il Direttore
delle Strutture carcerarie, __________, il quale non ha riportato elementi
rilevanti circa la fattispecie in particolare, descrivendo le giornate tipo dei
detenuti come pure le procedure di controllo con riferimento all’introduzione
di oggetti in carcere. Alla domanda di sapere quale fosse la spiegazione al
fatto che il paio di forbici utilizzato da IM 1 provenisse proprio dalla sua
cella, trattandosi di materiale non ammesso, il Direttore ha presunto essersi
trattato di una negligenza, in quanto il pacchetto poteva essere sigillato e,
solitamente, nelle confezioni di rasoi elettrici, non sono incluse forbici (AI
26). Lo stesso Direttore ha poi prodotto all’attenzione del magistrato
inquirente un rapporto informativo 25 luglio 2017 (AI 30), nel quale ha
spiegato dettagliatamente le varie procedure di controllo in atto presso le
Strutture carcerarie, come pure allegato il documento “Concetto di sicurezza”
in merito alla gestione dei rischi.
Ancora, su richiesta del PP PP 1, il Direttore __________ ha
prodotto un “Aggiornamento inchiesta interna IM 1-ACPR 1” il 10 agosto 2017,
nel quale, dopo aver ripercorso le misure di sicurezza ed esposto diversi
esempi a sostegno della tesi, in sostanza, che il rischio zero è comunque
difficilmente raggiungibile, essendo ad ogni modo la Stampa un carcere molto
sicuro, ha ripercorso quanto avvenuto nel caso di specie:
"
Per quanto attiene alle forbici in possesso di IM 1, la nostra
inchiesta interna ha permesso di appurare quanto segue (i numeri si riferiscono
ai passi elencati in precedenza): Le forbici fanno parte del kit del rasoio
elettrico __________, di cui al detenuto sono stati consegnati, da una
visitatrice, due esemplari.
Primo esemplare:
1. La visitatrice ha consegnato il kit con
rasoio presso la Centrale operativa del carcere (CO) il 20.05.2015 (allegato
1).
Considerandi
2.
Dall’allegato, si evince come l’agente
responsabile (matricola 20 corrispondente all’agente __________) non abbia
tolto le forbici dal kit, o se lo ha fatto ha omesso di iscriverlo nella lista
della merce non consegnata, come conferma lo stesso collaboratore in sede di
verbale (allegato 5).
3.
Dopodiché la merce è stata consegnata al
detenuto su richiesta della CO da parte dell’agente IM 1. L’agente riferisce di
non aver consegnato il rasoio, ma solo il cappellino (cfr. verbale
interrogatorio, allegato 7). A questo agente non spetta comunque
ricontrollare la merce, ma è unicamente responsabile di consegnarla al
detenuto.
4.
Al momento del trasferimento di IM 1
presso __________ (04.04.2016) tutti gli effetti personali del detenuto
(autorizzati o meno) l’hanno seguito.
Secondo esemplare:
1.
La stessa visitatrice ha consegnato un
secondo rasoio, identico al primo, al detenuto in data 11.12.2015 (allegati 3 e
4)
2.
In questo caso, l’agente responsabile ha
iscritto sul formulario di aver ritirato le forbici in quanto non conforme e di
averla depositata in cunicolo (allegato 3)
Al rientro di IM 1 da __________
(07.12.2016), dove apparentemente al detenuto era consentito detenere le
forbici in cella, è stato effettuato il controllo dei suoi effetti personali
nelle tre notti successive. A causa del tempo trascorso, non ci è stato
possibile risalire agli agenti che hanno effettuato detto controllo.
Gli accertamenti effettuati mi hanno in
sintesi consentito di identificare un errore operativo, effettuato dall’agente __________,
che non ha ritirato le forbici dal kit __________ o, se lo ha fatto, ha omesso
di iscriverlo nel formulario. Le dichiarazioni rese a verbale dall’agente sono
riportate nell’allegato 5.
Dato quanto sopra, la direzione intende
procedere con una sanzione disciplinare nei confronti dell’agente che, va
detto, è solitamente estremamente affidabile e professionale.”
(AI 46).
Da notare che, dal verbale d’interrogatorio dell’appuntato __________
(allegato 5 ad AI 46) circa quanto descritto sopra dal Direttore, emerge che
egli esclude fermamente ogni sua responsabilità:
"
(…) Ritiene possibile che, per una svista o altro, le sia
sfuggita la presenza di una forbice e inavvertitamente l’abbia consegnata al
detenuto?
Risponde negativamente, visto quanto
sopra riferito. Precisa oltretutto che al controllo raggi X viene tolto pezzo
per pezzo dal pacco e quindi è impossibile non accorgersi della presenza di una
forbice.
In conclusione, nonostante il tempo
trascorso, l’appuntato è più che sicuro del controllo eseguito, escludendo
categoricamente un errore da parte sua per quanto concerne la consegna della
forbice. Questa procedura gli è ben nota e viene applicata in modo scrupoloso
in tutti i controlli eseguiti alla merce in entrata.”
3.3
Perizia psichiatrica
Con nomina 17 agosto 2017,
il PP PP 1 ha dato mandato alla dr.ssa __________ di allestire una perizia
psichiatrica sulla persona dell’imputato, proponendo i quesiti peritali di rito
(AI 49). La stessa, recatasi presso il carcere La Farera per incontrare IM 1,
ha poi comunicato al PP che quest’ultimo si era rifiutato di parlare con lei,
dicendole che non intendeva essere sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica
(AI 64, nota all’incarto). Così la Dr.ssa __________ si è espressa, su
richiesta del PP, con scritto 27 settembre 2017:
"
(…) Il Sig. IM 1, informato sul mandato, si è avvalso del diritto
di non rispondere, affermando chiaramente di essere contrario allo svolgimento
della perizia e di non essere disponibile a sottoporvisi. Il discorso, a
contenuto persecutorio e proiettivo, e sotteso da una discreta agitazione
psicomotoria, faceva riferimento allo svolgimento della precedente perizia e
alle sue conclusioni e all’inutilità di effettuare una nuova valutazione. Il
peritando ha rifiutato anche categoricamente la proposta di un incontro
ulteriore con il perito.
Sulla base dei pochi minuti di colloquio
con il Sig. IM 1, non è possibile alla sottoscritta di adempiere al mandato da
lei conferito e di rispondere correttamente ai quesiti peritali posti.”
(AI 69).
Il PP PP 1 ha dunque chiesto al servizio di psichiatria del
Carcere di informarlo riguardo al decorso del trattamento psichiatrico – psicoterapeutico,
come pure sulle conclusioni diagnostiche, nei confronti dell’imputato (AI 68),
e così si è dunque espresso il Dr. __________:
" (…) il detenuto, ben noto
dalle carcerazioni precedenti, ha trascorso un periodo presso __________
(04.04.2016-07.12.2016) ed è rientrato al __________ con la diagnosi di
Schizofrenia paranoide in personalità dissociale. Il trattamento di base
instaurato prima del trasferimento e deciso durante la sua quindicesima degenza
alla __________ dell’ottobre 2015 è rimasto immutato fino al mese di luglio
scorso. Trattasi di un farmaco antipsicotico in forma a deposito (Clopixol),
somministrato parenteralmente a intervalli regolari.
Purtroppo, questo
trattamento si è rivelato insufficiente e non ha portato un profitto
accettabile e abbiamo deciso di ritentare con un altro farmaco (paliperidone),
sempre a deposito poiché il detenuto ha sempre rifiutato l’assunzione della
terapia perorale. Questo trattamento gli abbiamo proposto già nell’estate 2015
ma non siamo riusciti a raggiungere il dosaggio ottimale prima della degenza
alla __________ in cui i colleghi hanno preferito tornare su Clopixol.
All’inizio del mese di
agosto abbiamo riproposto il paliperidone a somministrazione mensile e in data
odierna abbiamo somministrato la stessa sostanza in una forma che offre la
copertura di tre mesi poiché il decorso osservato nei due mesi trascorsi è
apparso più promettente rispetto al trattamento precedente e non sono stati
osservati gli scompensi nei momenti di fine deposito come negli ultimi due
anni.
Anche se ha rifiutato
la perizia, credo che egli ora sia in grado di sostenere un interrogatorio. È
probabile che le sue risposte saranno modulate con un “codice” delirante,
esagerate, megalomani, bombastiche, cariche di autoaccusa, “…condannatemi a
morte…” e cariche di accuse alle istituzioni, alla psichiatria, alle forze
dell’ordine ecc. La critica della malattia è ormai assente.
Non si possono negare
le conclusioni diagnostiche poste in precedenza ma credo che ora si aggiunge
una componente affettiva con oscillazioni del tono d’umore in un grave disturbo
della personalità misto. La codificazione diagnostica più precisa sarebbe
Disturbo psicotico schizoaffettivo con Disturbo di personalità misto, paranoide,
borderline e dissociale.
Questo quadro certamente incide
sull’imputabilità in modo drastico. Dall’altro canto, il livello di
pericolosità e di recidiva è notevole.”
(AI 70).
Sentito a verbale finale il 6 ottobre 2017, IM 1 si è così
espresso in merito alla visita ricevuta da parte della psichiatra dr.ssa __________:
"
(…) Riguardo all’inchiesta non ho nient’altro da aggiungere,
visto che ho già ammesso i fatti nei precedenti verbali d’interrogatorio (…).
Vorrei però dire che recentemente è stata da me questa Dr.ssa __________, una
psichiatra di ultimo grido mondiale. Io però, come avevo peraltro già
anticipato al PP, mi sono rifiutato di rispondere alle domande di questo perito
psichiatrico. Io mi rifiuto categoricamente di farmi periziare un’altra volta.
Sono stufo di vedere test di Rorschach, disegni di sputi di punk inglesi e cose
di questo genere. (…) io di perizie psichiatriche non ne voglio più fare. Mi
rifiuto categoricamente.”
(AI 73).
Per poi ribadire fermamente questa idea anche al dibattimento:
"
Il 9 agosto 2017 il PP ha chiesto copia della perizia redatta
dalla dr.ssa __________ su richiesta del GPC, per poi conferire mandato alla
dr.ssa __________ di svolgere una perizia psichiatrica alla luce dei nuovi
fatti. Quest’ultima, dopo un colloquio avuto in carcere con l’imputato, ha
dovuto constatare l’impossibilità ad adempiere al suo mandato in quanto IM 1 si
è avvalso del diritto di non rispondere (v. scritto dr.ssa __________ del
27.9
, di cui il Presidente dà lettura).
Farei una mattanza di tutti gli psichiatri,
soprattutto quelli di __________.
A domanda del PP confermo che io in
ogni caso confermo di rifiutarmi di fare ogni altro tipo di perizia, non ne
voglio più sapere. È meglio se mi date l’art. 64 CP, anche quando avrò 80 anni,
anche se sarò in sedia a rotelle, la prima cosa che farò quando uscirò sarà
prendere un kalashnikov e sparare ad uno psichiatra.
Lei rifiuta qualsiasi tipo di contatto
con gli psichiatri.
Naturalmente, non li voglio né vedere né
sentire.
Risulta che il dr. __________ le abbia
cambiato il farmaco da somministrarle, è cambiato qualcosa?
Il problema non è stato risolto,
semplicemente è molto più dilatato nel tempo. Ora me ne danno una ogni tre
mesi, e prima era una ogni 14 giorni. In ogni caso non sono contento di farlo,
non mi risulta di essere un topolino da laboratorio né tantomeno un orangotango
dei laboratori della Novartis, poveracci anche gli animali che ci finiscono tra
cani e gatti, come trattiamo le bestie.
ADR che anche se lo faccio ogni tre
mesi non è meglio, piuttosto preferisco la lobotomia cerebrale, almeno sarei un
vegetale. Ribadisco a domanda che io quando uscirò farò come il Criscione,
almeno lui ci è riuscito.
Lei ha detto più di una volta di volere
“il 64 CP”, cosa pensa che sia questa misura?
Eh niente, carcere a vita. Quando uscirò,
uscirò dentro una bara. Perché non sono immortale nel corpo. (…)
Dunque, lei auspica un carcere a vita in
penitenziario.
Sì, me lo auguro. Senza essere obbligato a
punture o altro. Capisco che non mi sarebbe concesso di consumare canapa, ma
forse una bottiglia di buon vino francese. E naturalmente l’importante è che
non ci siano psichiatri.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
4.
In diritto
4.1
Giusta l’art. 111 CP,
chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva
non inferiore a cinque anni.
È, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena
detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con
particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità
particolarmente perversi.
Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio
(art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale
odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze
specifiche (fanatismo, terrorismo). L'assassinio è, in sintesi, un caso
aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere
particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10
consid. 1a; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_215/2012 del 24
ottobre 2012 consid. 2.2.1; Corboz, Les infractions en droit
suisse, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come
sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della
giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza
scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva
di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur
di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der
juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der
Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche -
accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere
costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8
consid. 1b).
Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è
una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF
120.
IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) - l’art.
112.
CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità
particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna
2010, § 1, n. 19, pag. 29).
Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore
uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid.
1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13
maggio 2013 consid. 1.4;6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;
6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012
consid. 2.2.1;6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4;6B_198/2012 del 31
maggio 2012 consid. 2.1;6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2;6S.394/2006
del 1. marzo 2007 consid. 4.4;6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2),
per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19
dicembre 2012 consid. 5.1;6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per
vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega
alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o
per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF
6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3;6S.145/2006 del 2 giugno 2006
consid. 2.2;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). Lo scopo è
particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone
sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma
quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato
(Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1:
Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n.
23, 25, 27 e 28; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_215/2012
del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Parimenti, lo scopo è particolarmente
odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio
uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna
(DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8).
Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando
l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17,
pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322;
STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_236/2012 del 19 dicembre
2012.
consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;6S.400/2001
del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto
più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita
umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio
(Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20, pag. 30).
Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono
ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto,
nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127
IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013
consid. 3.1;6P.252/2006 del 1. febbraio 2001 consid. 9.1; Schwarzenegger,
Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 112, n. 6, pag. 42-43).
La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui
all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che
l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o
nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente
abbia agito a sangue freddo.
La legge non enumera i casi di particolare perversione (indicata
dal movente, dallo scopo o dalle modalità) che realizzano la particolare
mancanza di scrupoli: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento
indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio,
ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15
gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 - entrambi casi di
strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).
Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento
dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato
gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da
quella dell'omicida (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi
riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii).
Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco
aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze
indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF
118.
IV 122 consid. 3b).
Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta
particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella
misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le
circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali
generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto,
umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. È, segnatamente, il
caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave
oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi
oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV
342.
consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012
del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e
3.
;6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2;6P.41/2006 del 2 maggio
2006.
consid. 7.2.3;6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2;6S.424/2004 del
16.
febbraio 2005 consid. 1.3.1;6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e
2.
;6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112,
n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad
art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316,
capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag.
11).
La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non
può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti,
se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il
dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è
anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali
particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare
mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di
assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare
questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag.
323, capitolo 6.3.1.3).
Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno,
neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la
sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo
tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di
scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una
deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione
(Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad
art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004
consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del
reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op.
cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).
4.2
Ai sensi dell’art. 22 CP
(tentativo) chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un
delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato
tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena
attenuata. Secondo la giurisprudenza, sussiste tentativo qualora l’autore
realizzi tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e manifesti la sua
intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli
oggettivi (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; DTF 137 IV 113
consid. 1.4.2 e rinvii). Secondo la cosiddetta “Schwellentheorie” elaborata dal
Tribunale federale, “Zur Ausführung der Tat zählt (…) schon jede Tätigkeit, die
nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg den
letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück
mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der
Absicht erschweren oder verunmöglichen.” (cfr. Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3. A., Bern 2005,
§ 12, S. 313, N. 30; DTF 99 IV 153). Il tentativo presuppone sempre un
comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (cfr. STF
6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_146/2012 del 10 luglio 2012
consid. 1.1.1).
4.3
La fattispecie odierna, dal
profilo fattuale, non si scosta granché da quella già giudicata nel settembre
del 2015. IM 1 soffre di una schizofrenia, da cui deriva un disturbo della
personalità dissociale e una sindrome da consumo di stupefacenti. Egli non ha
coscienza di malattia, e, di conseguenza, rifiuta ogni psicoterapia, non
sopporta la farmacoterapia e, appena può, fa uso di stupefacenti.
Nel suo delirio ha sviluppato l’odio per tutto ciò che ruota
attorno alla psichiatria: non solo non vuole seguire la psicoterapia
prescrittagli, ma, addirittura, diventa violento nei confronti di chi gli
somministra la cura farmacologica.
Così, nel marzo 2015 ha tentato di uccidere il Dr. __________, e
stavolta, ha attentato alla vita della guardia con specializzazione
infermieristica del carcere. Insomma, lui funziona così.
Detto questo, sul piano fattuale è stato accertato:
- che
la cura depot verso la fine del periodo va in deficit, in riserva, tanto che,
per rimediare a questo effetto, a IM 1 è stato accorciato il periodo tra
un’iniezione e l’altra;
- che
proprio in prossimità di questa scadenza, IM 1 ha voluto anticipare la cura, e,
in preda al delirio, si è prima lasciato fare la puntura, e, dopo, ha aggredito
all’altezza dei reni l’infermiere.
Il movente di tale comportamento è semplice: voleva ucciderlo,
come tutti quelli che gli impongono questa cura. IM 1 ha agito con un mezzo
atto allo scopo, un paio di forbici, e con dolo diretto.
Così stando le cose, non occorre disquisire oltre sulla qualifica
giuridica, fatta salva la distinzione tra omicidio e assassinio.
Se si colpisce qualcuno con un oggetto atto a ferire con
l’intenzione manifesta di uccidere, si commette almeno un tentato omicidio,
indipendentemente dal risultato, dalla zona del corpo che si è colpita (che può
essere utile nelle ipotesi del dolo eventuale) e dell’entità finale delle
lesioni.
L’assassinio è una forma qualificata di omicidio, per la
perversione del movente, la futilità dei motivi o l’efferatezza delle modalità.
Ora, uccidere qualcuno che sta facendo solo il suo lavoro,
indipendentemente dalla sua identità, soltanto perché non si vuole sottostare
ad una terapia, è già di per sé un motivo futile, perché significa sacrificare
una vita umana per motivi propri egoistici. Se, a ciò, si aggiunge che IM 1
voleva vedere la vittima soffrire (pisciare sangue), dubbi sulla qualifica
giuridica di assassinio non ve ne possono essere. Con il che, la Corte ha
confermato l’ipotesi principale di tentato assassinio proposta dal Procuratore
pubblico.
4.4
L’accusa per titolo di
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari è caduta a seguito di
abbandono da parte dal magistrato inquirente in entrata al dibattimento, come
sopra esposto in sede di questioni pregiudiziali. La stessa, dunque, non ha qui
da essere approfondita.
5.
Commisurazione della
pena
5.1
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore
e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47
cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo
di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze
legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21.
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, definire, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice
deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione
dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
5.2
Nel caso di specie, la Corte
ha constatato come la colpa di IM 1 sia grave già solo per il fatto di
attentare per la terza volta alla vita umana di una persona. È sempre grave,
considerate le modalità scelte, anche se, è vero, in carcere non aveva
probabilmente molte alternative a questo proposito, come pure per il movente e
la premeditazione e per la totale assenza di assunzione di responsabilità, al
di fuori dell’ammissione dei fatti come tali. A suo favore, gioca in maniera
importante il fatto che comunque si è fermato al grado di tentativo, rimasto
molto lontano dal provocare il risultato letale, come pure la lieve scemata
imputabilità, indicata dalla perizia relativa al precedente procedimento, dal
quale le cose non risultano essersi sostanzialmente modificate. IM 1 non
accetta alcuna presa a carico e, prima o poi, passa all’atto, nel tentativo,
finora fortunatamente mai riuscito, di uccidere chiunque gli porti delle cure
psichiatriche. Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa
di IM 1, una pena detentiva pari ad anni 8 (otto), anche tenuto conto di quanto
qui sotto esposto a proposito delle misure terapeutiche di sicurezza.
6.
Misure terapeutiche
Per l’art. 56 cpv. 1 CP,
il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non
sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),
se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo
esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono
adempiute (c).
Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della
proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa
ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata
rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come indicato nel testo del
Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (FF 1999 86):
"
il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora
l’ingerenza nei diritti della personalità dell’interessato non appaia
sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento,
nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro
gravità”.
Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle
misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si
rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina
quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64
CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il
giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla
necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che
l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla
possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).
6.1
Agli atti, come già sopra
riportato, figura la perizia psichiatrica della dr.ssa __________, esperita in
ambito di esecuzione della pena su incarico del GPC e da quest’ultimo prodotta,
la quale riporta considerazioni rilevanti e, soprattutto, recenti, in merito
alla persona dell’imputato. In assenza di ulteriori accertamenti peritali,
visto il rifiuto dell’imputato a sottoporsi a nuova perizia, la Corte ha fatto
affidamento su quanto dalla stessa riportata, citando poi la perita al
dibattimento così da permetterle di prendere posizione ed esprimersi anche in
merito ai fatti descritti nell’AA.
In ordine, nella sua perizia in atti, quo alla diagnosi, la perita
ha concluso che:
"
Sulla base della valutazione psichiatrica (…) è possibile
evidenziare a livello del diagnostico nel periziando, utilizzando la
classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e
comportamentali ICD 10:
- una schizofrenia paranoide a decorso
continuo (F20.0)
- una sindrome da dipendenza da sostanze
multiple, cannabis ed alcol, attualmente in astinenza in ambiente protetto (F
19.
),
- un disturbo di personalità antisociale (F
60.
).”
(AI 45).
Al capitolo “Misure terapeutiche”, dopo la discussione, a cui, per
praticità, si rinvia, la dr.ssa __________ ha espresso le seguenti
considerazioni, concludendo per la necessità di un internamento data la
prognosi negativa ed il rischio di recidiva importante:
"
Il trattamento stazionario ordinato in struttura chiusa è stato
ad oggi privo di risultati positivi per la mancata aderenza al trattamento del
periziando che continua a chiedere unicamente la diminuzione e sospensione
della terapia depot in assenza di coscienza di malattia e che non sopporta una
presa a carico definita e strutturata.
Al __________ come riferito dai medici
curanti si è rapidamente sentito oppresso dalla presa a carico psichiatrica
strutturata e ha richiesto a più riprese il cambiamento o la sospensione del
trattamento e il suo ritorno al penitenziario La Stampa.
Ha presentato episodicamente delle
esacerbazioni psicotiche acute (scompensi brevi, transitori) apparse o in
seguito alla consumazione di cannabis o in fase di fine depot (2-3 giorni prima
dell’iniezione del neurolettico). L’abbreviazione dell’intervallo tra le
iniezioni da 14 a 12 giorni aveva permesso di evitare il fenomeno di fine depot
e di stabilizzarlo.
Non è possibile svolgere con il periziando
un lavoro psicoterapico e psicoeducativo di riconoscimento dei tratti
patologici di sé, di ciò che ha agito, non può rimettersi in questione rispetto
al tentato assassinio per il disturbo personologico di cui è affetto, ne
riconoscere le conseguenze per l’altro del suo agito e i motivi che lo hanno
spinto ad agire, ne di sviluppare strategie cognitive comportamentali diverse
per evitare il ripetersi dello schema etero aggressivo (che già due volte lo ha
portato alla condanna). Rifiuta categoricamente una qualunque psicoterapia. In
più vi è da considerare che ha delirio persecutorio legato alle cure
psichiatriche. Il disturbo antisociale di personalità di cui è affetto
determina non solo il mantenimento della sua posizione rispetto al reato
commesso ma anche i limiti della terapia ed in gran parte il rischio di
recidiva.
Il trattamento del disturbo di personalità
antisociale è di per sé difficile. La patologia di cui è affetto (schizofrenia
paranoide continua, disturbo di personalità antisociale) è da considerarsi una
patologia grave e cronica (è in corso sicuramente dalla fine dell’adolescenza).
Il periziando non accetta alcun trattamento
strutturato ed indicato per le patologie di cui è affetto e ciò rende il suo
disturbo incurabile.
La prognosi è negativa e il rischio di
recidiva importante motivo per cui ritengo indicato un internamento.
Risposte ai quesiti peritali
1.
Esistenza di una turba psichica
1.1
Attualmente utilizzando la
classificazione internazionale e dei disturbi psichici e comportamentali ICD 10
il periziando è affetto da:
- una schizofrenia paranoide a decorso
continuo (F20.0)
- una sindrome da dipendenza da sostanze
multiple, cannabis ed alcol, attualmente in astinenza in ambiente protetto (F
19.
),
- un disturbo di personalità antisociale (F
60.
).
Le risultanze della perizia 12 dicembre
1995.
e relativa lettera di complemento dell’11 marzo 1996 redatte dal Dr. med. __________,
dell’__________ e la perizia 10 giugno 2015 della Prof.ssa __________ del __________,
sono solo in parte valide.
Le diagnosi attuali sono modificate in
quelle sopracitate valutando il decorso del disturbo osservato dopo la perizia
redatta dalla perita __________.
Il periziando presenta un fondato pericolo
di commettere nuovi reati ed il rischio di recidiva (rischio di commissione di
nuovi reati dello stesso tipo) resta elevato in considerazione del suo quadro
psicopatologico come già espresso dalla perita __________ a pagina 19 punto 3.2
del suo rapporto. Il tipo di reato potrebbe essere il medesimo. Il trattamento
stazionario non appare ragionevole risultando il periziando incurabile.
1.2
Il periziando è tuttora affetto da
grave turba psichica.
2.
Rischio di recidiva
2.1
Dal punto di vista psichiatrico
forense il periziando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati.
2.2
Dal punto di vista psichiatrico forense
il periziando potrebbe commettere in futuro gli stessi reati già attuati per i
quali è stato condannato (mancato omicidio intenzionale, tentato assassinio
intenzionale) o altri agiti etero-aggressivi su persone.
La probabilità che ciò avvenga è elevata in
considerazione del suo quadro psicopatologico.
2.3
Dal punto di vista psichiatrico
forense il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del
periziando è collegato alla sua grave turba psichica.
3.
Misure terapeutiche/Internamento
Richiamato l’art. 59 e 64 CP:
3.1
No. La misura terapeutiche ordinata
con sentenza 18 settembre 2015 della Corte delle assise criminali di __________
(72.2015.99) e concretizzata con la decisione di collocamento iniziale del 06
aprile 2016, successivamente modificata con decisione di collocamento di questo
giudice del 29 novembre 2016, non è da ritenersi misura adeguata e necessaria
per ovviare al rischio che il periziando commetta nuovi crimini o delitti in
connessione con il suo stato.
3.2
No. Non vi sono misure terapeutiche
sostitutive applicabili per meglio ovviare al rischio di recidiva del
periziando.
(…)
3.5
Ritengo necessario un internamento del
peritando per ovviare al rischio di recidiva ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 e 1
bis CP. (…)”
(AI 45).
6.2
La dr.ssa __________, citata
al dibattimento così da potersi esprimere su quanto descritto nell’atto
d’accusa e ammesso dall’imputato, ha così dichiarato in aula, confermando la
necessità della pronuncia della misura dell’internamento, già auspicata in
perizia in ambito di esecuzione della precedente pena:
"
Conferma di aver redatto in data 16.03.2017 su incarico del
Giudice dei provvedimenti coercitivi (allegato 8 AI 45), un referto peritale in
cui, rispondendo ai quesiti, ha concluso ritenendo necessaria la misura
dell’internamento del peritando ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 e 1bis del CP per
ovviare al rischio di recidiva?
Confermo di avere redatto una perizia psichiatrica precedentemente
ai fatti oggetto dell’AA. In quell’occasione mi era stato chiesto quale tipo di
disturbo egli avesse, e se il trattamento allora in atto (stazionario) fosse
ancora adeguato, e, in caso non lo fosse, se vi erano altre misure atte a
contenere il rischio di recidiva.
Il Presidente dà lettura delle conclusioni della diagnosi
contenuta nel referto peritale. Lei conclude affermando che la misura di cui
all’art. 59 cpv. 3 CP non è più un trattamento adeguato, e ciò prima dei fatti
che oggi ci occupano. Può spiegare per quale motivo?
La sua patologia, schizofrenia associata a grave disturbo di
personalità antisociale, portava il peritato a non avere alcuna coscienza di
malattia. La schizofrenia, dal suo esordio, non ha mai presentato una
remissione completa dei sintomi. Questa si è strutturata in un delirio
persecutorio, che vedeva lo psichiatra (in particolare, o chi dispensava o
ordinava il suo trattamento farmacologico) come un elemento disturbante sulla
sua persona. Già durante il mio incarico, egli si era mostrato aggressivo al
momento in cui doveva ricevere la terapia farmacologica. Egli ha inoltre un
grave disturbo antisociale, con assenza di empatia, rigidità mentale, non
rispetto delle norme, banalizzazione e razionalizzazione di tutto quello che
succede che viene letto solo in chiave persecutoria, e assenza di colpa.
L’assenza di coscienza di malattia l’ha portato a rifiutare da sempre la
terapia farmacologica: lui si ritiene una persona sana e senza necessità di
farmaco alcuno. A suo giudizio, sarebbero i farmaci i responsabili dei suoi
danni. Egli ha ricevuto la terapia solo perché imposta dall’esterno. Questa non
è in grado di curare il disturbo di personalità, ma può solo contenere i
sintomi acuti della schizofrenia. Lui ha dimostrato di non avere nessuna
capacità di introspezione, di non voler nessuna cura e di non voler assumere
nessun altra strategia, se non quella dell’oppositività e dell’aggressività.
Questa patologia è incurabile. Il disturbo di personalità non solo mantiene i
suoi deliri ma lo autorizza ad agire verso l’altro.
ADR che è praticamente impossibile svolgere una
psicoterapia e curare questa persona con una possibilità di miglioramento. Si
possono soltanto limitare gli agiti mediante una terapia imposta farmacologica,
ma senza poterli in ogni caso eliminare. Si possono dunque attenuare i momenti
di maggior scompenso, senza che sia una cura. Lui inoltre rifiuta le cure. Egli
non può guarire non accettando il percorso psicoterapeutico. Nelle fasi in cui
la sintomatologia psicotica è più tranquilla, il disturbo di personalità
prevale, il suo vissuto e la sua unica identità è quella di opporsi e di
aggredire. Non si può limitare il rischio di commissione di nuovi reati
identici a quelli già commessi o di altri agiti aggressivi. Anche a distanza di
due anni dopo i fatti del 2015, non c’era nessun senso di colpa, anzi, c’era
rincrescimento per non averlo ucciso. La sua visione è che solo vendicandosi
uccidendo l’altro può sanare il torto che gli è stato fatto.
ADR che il suo delirio è strutturato, finché lui non
accetterà una psicoterapia, fatto che non succederà mai perché non ha coscienza
di malattia. Lui agisce per via del suo disturbo di personalità.
Attualmente la misura del trattamento stazionario 59 cpv. 3 CP
è ancora in essere. Lei conclude il suo referto del 16.3.2017 indicando come
unica misura l’internamento ex art. 64 cpv. 1 CP. Il Presidente dà lettura
delle risposte ai quesiti peritali a tal proposito, come pure del rapporto in
atti del dr. __________. Quale potrebbe essere, in concreto, la struttura dove
svolgere questa misura? Che caratteristiche dovrebbe avere?
Dovrebbe essere una struttura autorizzata a questo tipo d’uso,
potrebbe essere anche il carcere la Stampa.
I fatti descritti nell’AA si sono svolti proprio all’interno
del carcere la Stampa.
È corretto.
Per tutelare l’ordine pubblico anche dell’istituto stesso,
tenuto conto di questo, vi sono indicazioni supplementari da valutare?
No, deve essere chiaro che qualunque sarà l’istituto vi sarà la
possibilità che commetta dei nuovi fatti.
ADR che IM 1 vorrebbe restare alla Stampa, ma questo non
scongiura il fatto che egli possa comunque commettere dei nuovi reati, anzi
alla Stampa è più probabile ancora perché è il suo elemento caldo. Al __________
di __________ si è comunque sempre opposto, con le stesse identiche modalità,
ad ogni trattamento. Confermo a domanda che il rischio zero non c’è.
Dal punto di vista farmacologico, consiglia di continuare ad
imporre una terapia neurolettica?
Sì, va imposta. Senza il delirio aumenterebbe come pure il rischio
di commettere nuovi agiti, proporzionalmente. La tendenza agli scompensi acuti
si vedeva maggiormente nel corso degli ultimi giorni prima del trattamento.
Oggi la terapia gli viene somministrata ogni tre mesi, ma prima era ogni 14
giorni. L’efficacia è identica ma la tenuta è più lunga.
(…) Questo delirio può manifestarsi in maniera
impulsiva, senza preavviso, è corretto?
Sì, è corretto. Questo rischio c’è sempre, lui non dà nessun
segnale, nessun campanello d’allarme che può far dire che agirà. Potrebbe farsi
somministrare la terapia diverse volte senza fare problemi, per poi agire
improvvisamente. Il suo delirio è sempre lì.
La notte prima dei fatti, IM 1 ha scritto una lettera
preannunciando che sarebbe successo “qualcosa di meraviglioso”.
Sì. Questa è la terza aggressione importante.
Per l’episodio del 2015, egli aveva perlomeno annunciato a
diverse persone, prima di passare all’atto, le sue intenzioni. Questa volta
invece ha agito senza dire niente. Il Presidente dà lettura delle lettere
scritte dall’imputato la notte prima dei fatti.
In questo episodio il suo delirio si è strutturato meglio, così
come il suo modus operandi. La sua capacità di capire cosa sta facendo è piena,
e capisce anche le conseguenze. Capisce bene a cosa va incontro, ma il suo
disturbo di personalità lo autorizza ad agire.
IM 1 si è rifiutato di svolgere un’ulteriore perizia
psichiatrica dopo i fatti descritti nell’AA. Sul grado di scemata imputabilità,
giudicato di grado medio nel 2015 dalla dr.ssa __________, ad oggi è cambiato
qualcosa?
C’è una maggior consapevolezza, la scemata imputabilità è lieve,
in quanto l’agire è meglio strutturato ed egli è consapevole dell’azione. La
capacità di intendere è piena, la capacità di volere è lievemente scemata. Non
si è trattato di un’azione impulsiva. Nella sua patologia è peggiorato,
nonostante le cure e la misura del trattamento stazionario.
IM 1 chiede la parola: volevo
dire che già nel 2015 prima di tentare di spaccare la testa al dr. __________
io l’ho denunciato ben due volte legalmente per abuso di psichiatria, e non ho
nemmeno ricevuto il non luogo a procedere. Io ho fatto tutto il possibile anche
per vie legali!
Alla luce dei nuovi fatti indicati nell’AA la misura del
trattamento stazionario è ancora adeguata?
La misura del trattamento stazionario non è più adeguata, come ho
già detto in corso di misura con la perizia psichiatrica. La situazione è
peggiorata ed è incurabile, non vi sono terapie che possono ridurre il rischio
di recidiva.”
(verbale d’interrogatorio della perita, allegato 2 al verbale del
dibattimento).
6.3
Il quesito principale del
presente procedimento penale, è invero cosa si debba fare dell’imputato, e
meglio se vi sia una misura adeguata al suo caso, e quale. Il Codice penale
prevede tutta una serie di misure atte a prevenire il pericolo di recidiva: in
primis il trattamento ambulatoriale, in seguito il trattamento stazionario
aperto ed il trattamento stazionario chiuso. Tutte queste misure, già messe in
atto nei confronti del qui imputato nel corso dei passati procedimenti, sono ad
oggi fallite. Non resta che analizzare se le condizioni previste dal nostro
ordinamento per la pronuncia della misura dell’internamento, così come
auspicato dalla perita, siano realizzate nel caso di specie.
Giusta l’art. 64 CP:
" Il giudice ordina
l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale,
una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa
d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro
reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il
quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica,
psichica o sessuale di un'altra persona, e se:1
a. in base alle
caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze
in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta
nuovi reati di questo genere; o
b. in base a una turba
psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva
connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi
reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia
prospettive di successo.
1bis Il
giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un
omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza
carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una
presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro
l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le
condizioni seguenti:2
a. con il crimine l'autore ha
pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità
fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
b .è altamente probabile che
l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
c. l'autore è considerato
durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive
di successo a lungo termine.3
2.
L'esecuzione
dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva.
Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale
dalla pena detentiva (art. 86-88).4
3.
Se
già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che
l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice
dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il
giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o
quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha
ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.5
4.
L'internamento
è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un
penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica
dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di
assistenza psichiatrica.”
Il catalogo dei reati menzionato all’art. 64 è esaustivo. Con la
commissione di un tale crimine l’autore deve aver voluto pregiudicare
gravemente la salute fisica, psichica o sessuale della vittima. Tale pregiudizio
deve essere di una certa gravità (Baslerkommentar, Strafrecht I, N. 23-24 ad
art. 64). Conformemente al testo di legge, la questione della prognosi è
determinante per giudicare della pericolosità del soggetto e va apprezzata
secondo criteri oggettivi. La gravità dell’atto non è, invece, il criterio
decisivo. L’internamento è soprattutto una misura di sicurezza avuto riguardo
al pericolo che l’agente rappresenta per la collettività (DTF 6B_313/2010). La
lett. a della citata norma consente l’internamento di soggetti primariamente
pericolosi che non necessariamente soffrono di turbe psichiche ai sensi della
psichiatria forense e di cui vi è seriamente timore che, in ragione delle
caratteristiche della loro personalità e delle circostanze in cui si sono
svolti i fatti, commettano nuovi reati gravi. Questo timore deve trovare
fondamento nelle caratteristiche della personalità del condannato, nei
confronti del quale il giudice, al termine di un apprezzamento d’insieme, deve
ordinare l’internamento allorquando giunge alla conclusione che il rischio di
recidiva appare altamente probabile (DTF 6B_575/2010). Ai sensi della prefata
norma non è quindi necessario che l’autore sia affetto da malattia mentale (DTF
6B_789 2007). La lett. b invece prevede il caso in cui vi è seriamente da
attendersi che l’autore commetta nuovi gravi reati in base a una turba psichica
di notevole gravità, permanente o di lunga durata, e che una misura secondo
l’art. 59 non abbia prospettive di successo, ed è questo il caso.
Sempre secondo la giurisprudenza, l’internamento deve costituire
l’ultima ratio, allorquando alla pericolosità del soggetto non può essere
altrimenti ovviato (DTF 134 IV 315; 127 IV 1).
6.4
La Corte concorda appieno con
le conclusioni della perita Dr.ssa __________: IM 1 ha mostrato un’assenza
totale di coscienza di malattia (schizofrenia), un totale rifiuto nei confronti
della psicoterapia e della farmacologia, risultando refrattario ad ogni cura, e
difendendosi dalle stesse in modo estremamente violento, tanto da essere
condannato per ben tre volte, per aver attentato alla vita di terzi: egli vuole
la morte della vittima e si rammarica di non esserci mai riuscito. Inoltre,
appena ne ha l’occasione, non disdegna il consumo di stupefacenti. Particolarmente
preoccupante è, poi, il funzionamento psichiatrico dell’imputato: egli ha
bisogno di cure, di una terapia farmacologica, ma lui ritiene che siano proprio
queste prese a carico la causa del suo malessere e, quindi, in certi momenti,
anche non preceduti da stress particolari, decide di passare all’atto e di
punire, con la vita, chiunque in qualche modo concorra alla somministrazione
della terapia necessaria. Con il che egli è persona estremamente pericolosa,
perché, seppur in maniera non scupolosamente (per fortuna!) organizzata, passa
all’atto nell’intento di uccidere. Ogni ulteriore considerazione, al proposito
della sua pericolosità, si spreca. Ogni altra misura meno incisiva, così come
previsto dalla norma, è peraltro già stata esaurita. Ne discende che IM 1 è un soggetto
particolarmente pericoloso, per il quale, l’unica soluzione, a tutela anche
dell’ordine pubblico, è la pronuncia dell’internamento ex art. 64 cpv. 1 lett.
b CP, che avrà effetto una volta espiata la pena che non può essere più, a
differenza dell’art. 59 cpv. 3 CP, sospesa.
6.5
La Corte rinuncia ad ordinare
una nuova carcerazione di sicurezza, ritenendola caduca, in base al principio
della sussidiarietà: IM 1 attualmente si trova ancora in regime di trattamento
ex art. 59 cpv. 3 CP, la cui revoca eventuale è di competenza del GPC che dovrà
dichiarare scaduta la misura ed ordinare il ripristino della pena residua da
espiare per la precedente condanna. In altri termini, IM 1 rimarrà in carcere
in virtù della decisione di collocamento 29 novembre 2016 del giudice dei
provvedimenti coercitivi.
6.6
Per il resto, la Corte ha
ammesso le pretese dell’accusatore privato, per titolo di risarcimento spese
legali e torto morale, così come presentate.
7.
Sequestri, tassa di
giustizia e spese procedurali
7.1
Per quel che concerne gli
oggetti sequestrati è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.
7.2
Con riferimento alla nota
professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore
d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o
del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu),
l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è
calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-
l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre
2006.
consid. 3.2.).
La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del
tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21.
cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,
consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,
in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575;
Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed.,
Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).
In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo
cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente
impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,
pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.
17.2011
, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).
La nota professionale dell’avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un
dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale,
è stata dunque approvata così come presentata, per un totale di CHF 9'556.45,
comprensiva del dibattimento.
7.3
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del condannato.
visti gli art.: 12, 22, 40, 47, 49, 51, 56, 64, 69, 112, 285 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
tentato assassinio
per avere,
a __________,
in data 21.07.2017, verso le ore 08:20,
presso l’infermeria del penitenziario cantonale “La Stampa”,
agendo con premeditazione e con particolare mancanza di scrupoli,
con movente futile e a scopo egoistico (in quanto, a suo dire, stufo di
sottoporsi alla terapia), nonché con modalità particolarmente perverse
(colpendo la persona che lo stava curando, alla sprovvista e da tergo, ai reni,
allo scopo di “spezzarglieli”),
intenzionalmente tentato di uccidere l’agente di custodia
specializzato in cure infermieristiche ACPR 1,
colpendolo, da tergo, con una forbice, dapprima alla schiena,
all’altezza dei reni e poi all’avanbraccio sinistro, senza riuscire nel suo
intento omicida, cagionandogli le ferite descritte nel certificato medico
21.07.2017
dell’__________, rispettivamente nel referto medico-legale
21.07.2017
agli atti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari di
cui al pt. 2 dell’AA.
3.
Di conseguenza,
avendo agito
in stato di scemata imputabilità,
IM 1
è condannato
alla pena detentiva di 8 (otto) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
4.
La carcerazione di sicurezza è
caduca.
5.
IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 6'744.70 oltre interessi al 5% dal 30
gennaio 2018 a titolo di risarcimento danni per spese legali e fr. 3'000.- a
titolo di indennità per torto morale.
6.
È ordinato l’internamento di IM
1.
ex art. 64 cpv. 1 CP.
7.
È ordinata la confisca di tutto
quanto in sequestro.
8.
La tassa di giustizia di fr.
5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale dell’avv. DUF
1.
è approvata per:
onorario fr. 8'086.70
spese fr. 770.50
IVA (8% -
7.
%) fr. 699.25
totale fr. 9'556.45
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'556.45 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'587.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 148.40
fr. 9'735.40
===========