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Decisione

72.2017.200

Guida in stato di inattitudine (91 cpv. 2 lett. a), proscioglimento

9 marzo 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:27.

Sentiti: - l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

Il legale fa innanzitutto una premessa personale: la mattina del

25 agosto, l’imputato ha subito chiamato il proprio legale per dire che non

aveva guidato ubriaco e chiedere come dovesse procedere. La domanda che pone

oggi il difensore è quindi la seguente:

“Il signor IM 1 ha guidato ubriaco, sì oppure no?”

Il PP ha ritenuto di sì. Gli agenti intervenuti sul posto hanno

sempre chiesto la verificabilità di tutte le affermazioni che man mano sono

state rese dall’imputato, il quale ha sempre indicato i mezzi atti a permettere

agli inquirenti di verificare la fondatezza della propria posizione. Purtroppo

le verifiche in questione non sono poi state fatte: gli agenti sono infatti

partiti dalla convinzione che se un’automobile è accesa lo è perché qualcuno

l’ha guidata, ommettendo qualsiasi ulteriore verifica. L’unico elemento agli

atti che lascia supporre che qualcuno abbia guidato è il fatto che si fosse in

presenza di un’auto col motore acceso. Agli atti tuttavia abbiamo anche altro;

facendo infatti la stima del tasso alcolico secondo quanto il signor IM 1 ha

dichiarato di aver bevuto si giunge ad un 0.7 mg/litro. Il tasso di smaltimento

è di circa 0.05 mg/l all’ora. Prendendo questo dato e spalmandolo su 6 ore,

tenendo conto dell’ora alla quale è stato sottoposto al test, si determina un

tasso alcolico dello 0.4. Quindi non solo gli agenti non hanno proceduto alle

dovute verifiche, ma non hanno nemmeno tenuto conto dell’unico elemento agli

atti che avrebbe permesso di confermare quando dichiarato dal signor IM 1.

Non si è quindi dimostrato ch’egli abbia guidato ubriaco.

C’è inoltre un precedente, relativo, per certi versi, ad un caso

simile, di cui il difensore cita un passaggio (PRPEN inc. 10.2007.287), in cui

poteva essere provato che la vettura era stata spostata, ciò che non può essere

il caso per quanto ci concerne oggi.

Il legale chiede quindi il pieno proscioglimento del proprio

assistito.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 42, 44,

46, 47, 49 CP;

91 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, di cui al decreto d’accusa

272/2017 del 28.09.2017

Di conseguenza,

Considerandi

2.

L’istanza di indennizzo

presentata da IM 1 è accolta. Di conseguenza a titolo di indennità giusta

l’art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona,

rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 2'931.60

3.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00

(cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico

dello Stato.

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese a carico

dello Stato:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 74.60

fr. 774.60

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