72.2017.200
Guida in stato di inattitudine (91 cpv. 2 lett. a), proscioglimento
9 marzo 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.200
Lugano,
9 marzo 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro IM 1
e domiciliato a
rappresentato dall’ DF 1
imputato, a norma del decreto
d'accusa 272/2017 del 28 settembre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP
1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP),
di
guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________
essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite
etilometro probatorio (risultato: 0,44 mg/l);
fatti avvenuti: a __________ il 25 agosto 2017;
reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;
Presenti: - l’imputato
Fatti
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:27.
Sentiti: - l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Il legale fa innanzitutto una premessa personale: la mattina del
25 agosto, l’imputato ha subito chiamato il proprio legale per dire che non
aveva guidato ubriaco e chiedere come dovesse procedere. La domanda che pone
oggi il difensore è quindi la seguente:
“Il signor IM 1 ha guidato ubriaco, sì oppure no?”
Il PP ha ritenuto di sì. Gli agenti intervenuti sul posto hanno
sempre chiesto la verificabilità di tutte le affermazioni che man mano sono
state rese dall’imputato, il quale ha sempre indicato i mezzi atti a permettere
agli inquirenti di verificare la fondatezza della propria posizione. Purtroppo
le verifiche in questione non sono poi state fatte: gli agenti sono infatti
partiti dalla convinzione che se un’automobile è accesa lo è perché qualcuno
l’ha guidata, ommettendo qualsiasi ulteriore verifica. L’unico elemento agli
atti che lascia supporre che qualcuno abbia guidato è il fatto che si fosse in
presenza di un’auto col motore acceso. Agli atti tuttavia abbiamo anche altro;
facendo infatti la stima del tasso alcolico secondo quanto il signor IM 1 ha
dichiarato di aver bevuto si giunge ad un 0.7 mg/litro. Il tasso di smaltimento
è di circa 0.05 mg/l all’ora. Prendendo questo dato e spalmandolo su 6 ore,
tenendo conto dell’ora alla quale è stato sottoposto al test, si determina un
tasso alcolico dello 0.4. Quindi non solo gli agenti non hanno proceduto alle
dovute verifiche, ma non hanno nemmeno tenuto conto dell’unico elemento agli
atti che avrebbe permesso di confermare quando dichiarato dal signor IM 1.
Non si è quindi dimostrato ch’egli abbia guidato ubriaco.
C’è inoltre un precedente, relativo, per certi versi, ad un caso
simile, di cui il difensore cita un passaggio (PRPEN inc. 10.2007.287), in cui
poteva essere provato che la vettura era stata spostata, ciò che non può essere
il caso per quanto ci concerne oggi.
Il legale chiede quindi il pieno proscioglimento del proprio
assistito.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 42, 44,
46, 47, 49 CP;
91 cpv. 2 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, di cui al decreto d’accusa
272/2017 del 28.09.2017
Di conseguenza,
Considerandi
2.
L’istanza di indennizzo
presentata da IM 1 è accolta. Di conseguenza a titolo di indennità giusta
l’art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona,
rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 2'931.60
3.
La tassa di giustizia di
fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00
(cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico
dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese a carico
dello Stato:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 74.60
fr. 774.60
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