72.2017.201
Assoluzione dal reato di furto ripetuto
27 aprile 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.201
Lugano,
27 aprile 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2,
ACPR 3,
contro
IM 1
residente a
rappresentata dall’ DUF 1
imputata, a norma del decreto
d’accusa 298/2017 del 12 ottobre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. ripetuto furto
per avere, il 10 giugno 2017 a Lugano, agendo in correità con __________,
ripetutamente sottratto al fine di appropriarsene, cose mobili altrui
nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, e meglio:
1.1 ai danni del bar ACPR 1, un
borsello da bar del valore di CHF 50.00, contenente 2 tessere AIL del valore
totale di CHF 80.00 e 4 carte di credito del valore totale di CHF 100.00 per un
ammontare complessivo di CHF 230.00;
1.2 ai danni ACPR 2, CHF 900.00
in contanti sottratti da un borsello da bar;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 139 cifra 1 CPS;
2. contravvenzione alla
Legge federale sul trasporto di viaggiatori
per avere, il 15 maggio 2017 a __________, sapendo che le
prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni
di viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido, in specie
ai danni ACPR 3;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 57 cpv. 3 LTV in rel. con l’art.
57 cpv. 1 OTV;
Presenti: - l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- __________, Lugano, in
rappresentanza dell’ACPR 2.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:34.
Sentiti: - l’accusatore privato, __________,
in rappresentanza dell’ACPR 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: le pretese che il signor __________ fa valere equivalgono al
rimborso del danno patito. Egli indica di lavorare in Ticino da un anno, dal
mattino alla sera, in una situazione economica notoriamente non fiorente. I fr.
900.00 spariti sono un danno ingente per lui, che nessuno gli rimborsa;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
il passato della signora IM 1 è caratterizzato da un CV piuttosto
impressionante, ma oggi non siamo qui per giudicare il suo passato, quanto
piuttosto i fatti del giugno 2017. Ed i fatti, oggettivi, cui siamo confrontati
sono i seguenti: un furto, avvenuto tra le 13.00 e le 13.45, presso il ACPR 1 e
uno presso ACPR 2, poco più tardi. Non c’è nessun testimone, né nessuna ripresa
che permettano di confermare che l’imputata abbia preso, rispettivamente, un
borsello, ed il contenuto di un borsello. L’impianto accusatorio è infatti
privo di elementi concreti a carico dell’imputata.
Quanto ai fatti legati all’ACPR 2, la signora ha ammesso di essere
stata presso l’EP il 10.06.2017, per cercare un lavoro. La denuncia è stata
firmata il 12.06.2017, ossia due giorni dopo i fatti. Il gerente ha denunciato
la sparizione di fr. 900.00 ed il legale non si spiega come sia stato possibile
non accorgersi nelle 48 ore precedenti del maltolto. Non si comprende come mai
accusata del furto sia stata proprio la signora IM 1 ritenuto come ci fossero
altri avventori presenti. “Dove erano i camerieri? Dove si trovava il
borsello?” si chiede l’avv. DUF 1, unitamente a domandarsi per quale motivo la
propria assistita avrebbe dovuto lasciare i tagli più piccoli in loco dal momento
che nel borsello, spariti i fr. 900.00, ne sono rimasti 2'000.00 in banconote
piccolo taglio. Non si comprende in che sala ella sarebbe rimasta sola, né per
quanto. La Polizia non ha chiarito tutti questi aspetti, né lo ha fatto il PP,
neppure dopo l’opposizione al DAC.
Quanto appena detto vale anche per il ACPR 1, per il quale la
denuncia è stata fatta addirittura tre giorni dopo che il furto sarebbe stato
commesso. In questo caso, l’imputata era entrata giusto il tempo di venire a
sapere dalla gerente che presso l’EP vi era un’inaugurazione, quindi non aveva
avuto nemmeno il tempo materiale per compiere il furto contestatole. Non
essendo stata sentita neppure in questo caso la gerente del Bar, non si
comprende come si sia potuto concludere che a commettere il furto fosse stata
la signora IM 1
Gli unici elementi a carico della signora stanno nel suo passato,
di cui evidentemente non può essere tenuto conto ai fini del presente giudizio.
In assenza di prove che permettano, con un adeguato grado di verosimiglianza,
di imputare alla signora IM 1 i reati contestatile, l’avv. DUF 1 chiede che la
medesima venga prosciolta in ragione del principio dell’in dubio pro reo.
Il legale sottolinea che la propria assistita, quando le sono
stati contestati i reati nelle precedenti occasioni in cui era stata giudicata,
aveva sempre ammesso le proprie colpe. Non vi è motivo per il quale, se
colpevole, non lo avrebbe dovuto fare anche in questa occasione.
Subordinatamente, l’avv. DUF 1 chiede la commutazione della pena
detentiva in pena pecuniaria, essendo l’attuale situazione finanziaria
dell’imputata migliorata. Chiede altresì una massiccia riduzione della pena, di
cui chiede la sospensione in via condizionale, unitamente alla mancata revoca
della sospensione della precedente condanna. Concludendo, sottolinea che la
signora IM 1 è riuscita a disintossicarsi, ora è totalmente pulita, ha dei
figli piccoli e una pena detentiva deve essere l’ultima ratio in quanto
avrebbe ripercussioni troppo gravose sulla sua vita e sul suo recupero;
- l’accusatore privato,
in replica indica che il sabato si lavora meno essendo chiusi gli uffici.
Facendo caldo, quel pomeriggio, la maggior parte dei clienti si trovava
all’esterno. Egli ha quindi trovato strano che l’imputata si fosse installata
proprio al centro del locale. La cassa al mattino viene fornita di un
fondocassa per complessivi fr. 300-400.00. La signora, mentre era presente
all’interno dell’EP, ha chiesto di cambiare i soldi e il collega del __________
ha quindi aperto il cassetto dove vengono tenuti i soldi. La cassa dell’EP
viene rifatta ogni giorno alle 17.00. Il giorno dei fatti, alle ore 17.00
circa, __________ si è quindi accorto che mancavano le banconote di grosso
taglio incassate nel corso della giornata. Ha subito chiamato la Polizia, dalla
quale si è però sentito rispondere che i loro uffici erano già chiusi. Egli vi
si è quindi recato solo due giorni dopo per depositare la propria denunciata;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputata IM 1 in duplica costata che il gerente conferma di non
aver quindi visto la signora IM 1 nei pressi del cassetto dove venivano tenuti
Fatti
i soldi. Rileva altresì che agli atti non risulta nulla circa una telefonata
alla Polizia precedente rispetto al momento in cui è stata depositata alla querela.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 40, 42,
43, 44, 47, 49, 139 cifra 1 CP;
57 cpv. 3 LTV;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di ripetuto furto, di cui al decreto d’accusa 298/2017 del
12.10.2017.
Di conseguenza,
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico dello Stato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'710.00
spese fr. 169.00
IVA (7,7%) fr. 144.70
totale fr. 2'023.70
4.
Le pretese degli accusatori
privati sono respinte.
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese a carico
dello Stato:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 118.15
fr. 818.15
============