Lexipedia

Decisione

72.2017.203

Furto aggravato (per mestiere), espulsione

23 gennaio 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

186 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP

1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:15.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Preliminarmente, la Presidente propone alle parti alcune modifiche /

correzioni dell’AA:

- cappello

del punto 1, va inserito il l’ammontare complessivo della refurtiva denunciata,

pari a CHF 295'129.35, EUR 23'959.- e 2'000 Lire egiziane;

- punto

1.1, il luogo di commissione del reato è __________, Via __________, e non __________,

Via __________;

- conseguentemente

alla modifica di cui al punto che precede, va modificato il cappello del punto

1, inserendo nei luoghi di commissione dei reati anche __________;

- punto

1.4, il cognome corretto dell’AP è __________;

- punto

1.8, va aggiunto “in correità con un uomo rimasto non identificato”, come

ammesso dallo stesso imputato (VI NE 19.01.2016);

- punto

1.10, il periodo di riferimento è 12 settembre 2016 / 20 settembre 2016, e non

10 settembre 2016 / 20 settembre 2016;

- punto

1.10, nell’elenco della refurtiva, si tratta di due fedi in oro giallo con

inciso “__________” e “__________” e non di due braccialetti, rispettivamente

si tratta di un lotto di 10 orologi antichi e non di 10 monete antiche;

- punto

1.12, il giorno di riferimento è 17 settembre 2016 e non 17 settembre 2017,

rispettivamente nella refurtiva non si tratta di una “trousse porta gioielli”

ma di un normale “astuccio”;

- punto

1.13, il periodo di riferimento è 8 / 9 ottobre 2016 e non 17 settembre 2016;

- punto

1.14, nella refurtiva va precisato che non si tratta di “1 set di 6 posate da

tavola in argento” ma di un “1 set di posate in argento composto da 40 pezzi”,

rispettivamente che il “set da due posate forchetta e coltello in argento” è

costituito da 6 pezzi;

- punto

1.15, il periodo di riferimento è 17 settembre 2016 e non 8 / 9 ottobre 2016,

rispettivamente nella refurtiva non risultano “due anelli”, che vanno dunque

aggiunti;

- punto

1.16, il periodo di riferimento non è 9 ottobre 2016, bensì il periodo 9

ottobre 2016 / 22 ottobre 2016, rispettivamente nella refurtiva sono indicati

“1 paio di orecchini” mentre si tratta di “una federa per cuscino”;

- punto

1.18, il luogo di commissione del reato è __________, __________ e non __________,

rispettivamente nella refurtiva va sostituito “36 coltelli in argento” con “36

cucchiai in argento” e l’ammontare denunciato della refurtiva è pari a CHF

4'400.- e non CHF 4'500.-;

- punto

1.20, il periodo di commissione del reato è 24 ottobre 2016 / 26 ottobre 2016 e

non unicamente 24 ottobre 2016;

In

merito al punto 1 dell’AA, le parti danno tutte il loro consenso alle modifiche

/ correzioni proposte.

- cappello

del punto 2, va inserito il l’ammontare complessivo dei danneggiamenti

denunciati, pari a CHF 34'353.15;

- punto

Considerandi

2.

, il luogo di commissione del reato è __________, Via __________, e non __________,

Via __________;

- conseguentemente

alla modifica di cui al punto che precede, va modificato il cappello del punto

2, inserendo nei luoghi di commissione dei reati anche __________;

- punto

2.

, il periodo di riferimento è 12 settembre 2016 / 20 settembre 2016, e non

10.

settembre 2016 / 20 settembre 2016;

- punto

2.9

il cognome corretto dell’AP è __________;

- punto

2.

, il giorno di riferimento è 17 settembre 2016 e non 17 settembre 2017;

- punto

2.

, il periodo di riferimento è 8 / 9 ottobre 2016 e non 17 settembre 2016;

- punto

2.

, dagli atti non risulta in danneggiamento di “1 pentola”, bensì di “1 vaso

di fiori” che è stato rotto;

- punto

2.

, il periodo di riferimento è 17 settembre 2016 e non 8 / 9 ottobre 2016;

- punto

2.

, il periodo di riferimento non è il 9 ottobre 2016, bensì il periodo 9

ottobre 2016 / 22 ottobre 2016;

- punto

2.

, il periodo di commissione del reato è 24 ottobre 2016 / 26 ottobre 2016 e

non unicamente 24 ottobre 2016;

In

merito al punto 2 dell’AA, le parti danno tutte il loro consenso alle modifiche

/ correzioni proposte.

- punto

3, va modificato il cappello del punto 3, inserendo nei luoghi di commissione

dei reati anche __________, rispettivamente indicando anche ACPR 1 e ACPR 3

(punti 1.3 e 1.4), ritenuto come avente diritto non sia unicamente il

proprietario dell’immobile.

In

merito al punto 3 dell’AA, le parti danno tutte il loro consenso alle modifiche

/ correzioni proposte.

La Presidente rileva che per ACPR

6.

non vi è querela per il reato di violazione di domicilio (punto 1.5).

Il PP rinuncia a questa

imputazione e l’AA è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede che l’AA venga

confermato, con le correzioni apportate all’inizio del dibattimento; i fatti

sono stati integralmente ammessi dall’imputato, compreso il suo agire in

correità con CO_1 ed almeno altre due persone non identificate. Le uniche

contestazioni concernono alcune delle refurtive esposte dagli AP. In merito

rileva che: per il punto 1.7 AA, ammesso e non concesso che gli strumenti da

giardinaggio non siano stati asportati, la refurtiva andrebbe al massimo

ridotta di fr. 2'500; per i punti 1.3 e 1.14 AA l’agire in correità comporta

anche l’assumersi la responsabilità di quanto rubato dai correi; per il punto

1.13

AA, l’AP è stato interrogato dalla Polizia e ha fornito tutte le

spiegazioni quanto gli oggetti rubati, producendo anche la documentazione del

caso. Per la Pubblica accusa non vi sono dunque dubbi quanto alla refurtiva e

al suo ammontare.

In merito alla colpa, rileva che questa è oggettivamente e

soggettivamente grave ritenuto come l’imputato sia venuto in Svizzera solo per

delinquere, cosa che aveva già fatto in passato e per cui è stato condannato

nel 2013. L’imputato non ha imparato nulla, nonostante al termine del pregresso

procedimento penale gli sia stata concessa la sospensione condizionale della

pena. Tuttavia, l’imputato sembra ora aver capito di aver sbagliato e in questo

ha sicuramente avuto un ruolo la presenza di suo figlio, che sta crescendo

senza il padre; si spera possa essere la chiave di volta. Va anche detto che

nel corso dell’inchiesta l’imputato ha collaborato, non potendo però neppure

dimenticare che durante la carcerazione ha subito alcune sanzioni.

Il Procuratore pubblico chiede dunque una pena detentiva di 22

mesi, da espiare, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla sanzione

pronunciata il 10.06.2013, oltre all’espulsione dal territorio svizzero per

almeno 7 anni;

- l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato, il quale rileva che l’imputato ha ammesso da subito tutti i

furti indicati al punto 1 dell’AA, a volte anticipando le contestazioni degli

inquirenti. Senza voler sminuire la gravità dell’agito, vi sono però 4 casi per

cui IM 1 ha sempre contestato la refurtiva indicata dagli AP. In particolare:

per il punto 1.7 AA, IM 1 ha sempre dichiarato di non aver rubato l’argenteria

e gli attrezzi da giardino, riconoscendo invece il contante per fr. 400.00; per

il punto 1.13 AA, l’imputato ha sempre negato di aver rubato tutti gli oggetti

indicati dall’AP, che peraltro è stato solo parzialmente indennizzato dalla sua

assicurazione, ciò che fa sorgere dei dubbi; per il punto 1.3 AA il valore

degli orologi non è mai stato comprovato dall’AP, nonostante l’invito in tal

senso del Procuratore pubblico; per il punto 1.14 AA IM 1 ha sempre negato di

aver rubato gli oggetti esposti dall’AP. Chiede dunque che la Corte tenga conto

di queste contestazioni e chiede, ad ogni modo, che gli AP vengano rinviati al

foro civile non essendo sufficiente quanto agli atti per la quantificazione

corretta delle refurtiva, ma anche dei danni. Non vi sono contestazioni quanto

agli altri punti dell’AA.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, ripercorre la

vita del suo assistito, mettendo l’accento su come la morte del fratello

maggiore in un incidente stradale abbia radicalmente cambiato la vita del suo

assistito, portandolo ad entrare in un brutto giro, a bere, a giocare

d’azzardo. Precisa come, in merito ai furti, il modus operandi adottato

sia sempre stato mirato a non spaventare gli inquilini delle abitazioni; lo

stesso IM 1 ha dichiarato di essere un ladro e non un rapinatore (CARP

17.2015.50

13.05.2015 consid. 15). Va poi tenuta in considerazione la collaborazione

fornita, anche fuori verbale, per permettere di identificare ulteriori furti. IM

1.

desidera tornare in Albania, non vuole più tornare in Svizzera motivo per cui

non si oppone all’espulsione; egli ha già una proposta di impiego, i suoi

famigliari lo attendono, soprattutto suo figlio di 4 anni. Oggi come oggi, la

presenza del figlio l’ha reso maggiormente responsabile e il rapporto con lui

va preservato.

La difesa chiede una pena detentiva di 15 mesi, corrispondente al

periodo di carcerazione sino a qui subito, non opponendosi all’espulsione. In

merito alle pretese degli AP, chiede che queste vengano demandate al foro

civile.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 22 cpv. 1, 40,

47, 49, 51, 66a lett. d, 139 n. 1 e 2, 144 cpv. 1, 186 CP;

82, 126 cpv. 3, 135, 236, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1

è autore colpevole di:

1.1

furto aggravato

siccome commesso per mestiere,

per avere,

tra il 1° novembre 2012 e il 26 ottobre 2016,

a Bodio, Malvaglia, Bôle,

Strengelbach, Montézillon, Dotzingen, Corcelles, Montmollin, Cressier, Coffrane

e Kerzers,

sia singolarmente che in correità con CO_1 e almeno altri due

correi non meglio identificati,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto (in 17 occasioni) e tentato di sottrarre (in 3 occasioni) cose mobili

altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF 295'129.35, EUR 23'959.00 e

2'000.00 Lire egiziane;

1.2

ripetuto danneggiamento

per avere,

sia singolarmente che in correità

con CO_1 e almeno altri due correi non meglio identificati,

al fine di perpetrare i furti di cui al punto 1.1. del

Dispositivo

dispositivo, intenzionalmente e ripetutamente deteriorato, distrutto o reso

inservibili cose altrui, cagionando un danno complessivo denunciato di CHF

34'353.15;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

per essersi,

sia singolarmente che in correità con CO_1 e almeno altri due

correi non meglio identificati,

indebitamente introdotto, in 19

occasioni, al fine di perpetrare i furti di cui al punto 1.1. del dispositivo,

in abitazioni altrui contro la volontà degli aventi diritto;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2. Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla

sentenza del 10 giugno 2013 della Corte delle assise correzionali di Riviera,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 22 (ventidue)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3. Nei confronti di IM 1 è

ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10 (dieci) anni

giusta l’art. 66a CP.

4. Riconosciuto in questa sede

il principio del risarcimento del danno da loro patito (art. 126 cpv. 3 CPP),

gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

5. La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 5'616.05

spese fr. 180.90

totale fr. 5'796.95

6.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'796.95 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Accusatori privati: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'620.--

Spese diverse Canton Aargau fr. 1'145.10

Spese diverse Canton Friborgo fr. 1'380.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 300.90

fr. 4'946.--

============