72.2017.205
Guida in stato di inattitudine, alcolemia, riduzione pena pecuniaria
12 novembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.205
Lugano,
12 novembre 2018/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma del DAC
256/2017 del 21 settembre 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura
Chevrolet targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta
dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,55 mg/l)
malgrado fosse già stato condannato nel 2015 (alcolemia: min. 2.26 grammi per
mille) per analogo reato;
fatti avvenuti: a __________ il
Fatti
17 giugno 2017;
reato previsto: dall'art. 91
cpv. 2 lett. a LCStr.
Presenti: - l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1, accompagnato dalla
MLaw 1
Espletato il pubblico dibattimento dalle
ore 14:33 alle ore 16:55.
Sentiti: - la
MLaw 1, difensore di IM 1, la quale ripercorre innanzitutto la situazione
personale e professionale dell’imputato. Precisa, poi, che i fatti non sono
contestati, come non lo è la loro qualifica giuridica. Contesta la pena pecuniaria
inflitta, ritenendola sproporzionata - sia per il numero di aliquote che per il
loro ammontare - rispetto ai fatti e alla colpa del suo assistito. Rileva come
a fronte di un reddito di circa fr. 3'000.- netti e un fabbisogno di circa fr.
2'200.- (1'200.- di minimo vitale, oltre fr. 100.- per l’abbonamento
arcobaleno, fr. 300.- di assicurazione malattia e la metà di fr. 1'130.- di
pigione), con un’eccedenza dunque di fr. 800.-, il pagamento di complessivi fr.
12'000.-, anche rateizzato, non sia sostenibile. Evidenzia, poi, come il suo
assistito abbia sempre lavorato, abbia una situazione personale e famigliare
stabile, sia stato già duramente colpito dalle conseguenze dei suoi atti, sia
con la revoca della licenza di condurre per 23 mesi che con il rigetto della
sua domanda di permesso C. La sua colpa non va banalizzata, ma va anche
riconosciuta la presenza di una prognosi favorevole. Chiede dunque che non
venga revocata la sospensione condizionale della pena di cui al DAC del 2015,
non opponendosi alla proroga del periodo di prova, che venga pronunciata una
pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e una multa di fr. 800.-.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt. 12, 34, 42, 46 cpv. 2, 47, 106 CP;
91 cpv. 2 lett. a LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM
1
è autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine
per avere,
il 17 giugno 2017, a __________,
condotto l’autovettura Chevrolet
targata __________ in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di
alcol nell’alito, pari a 0,55 mg/l,
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
Considerandi
2.
Di
conseguenza, IM 1 è condannato
2.1
alla
pena pecuniaria di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondenti a 30 (trenta)
aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta) cadauna;
2.2
alla
multa di fr. 1'000.- (mille), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento
per colpa sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci)
giorni.
3.
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di
prova di anni 4 (quattro).
4.
Non
si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di
90.
aliquote giornaliere da fr. 80.00 cadauna di cui al decreto di accusa
21.09.2015
del Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma il periodo di prova è
prorogato di 18 (diciotto) mesi.
5.
La
tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del
condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'000.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 81.90
fr. 1'781.90
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