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Decisione

72.2017.205

Guida in stato di inattitudine, alcolemia, riduzione pena pecuniaria

12 novembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

17 giugno 2017;

reato previsto: dall'art. 91

cpv. 2 lett. a LCStr.

Presenti: - l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1, accompagnato dalla

MLaw 1

Espletato il pubblico dibattimento dalle

ore 14:33 alle ore 16:55.

Sentiti: - la

MLaw 1, difensore di IM 1, la quale ripercorre innanzitutto la situazione

personale e professionale dell’imputato. Precisa, poi, che i fatti non sono

contestati, come non lo è la loro qualifica giuridica. Contesta la pena pecuniaria

inflitta, ritenendola sproporzionata - sia per il numero di aliquote che per il

loro ammontare - rispetto ai fatti e alla colpa del suo assistito. Rileva come

a fronte di un reddito di circa fr. 3'000.- netti e un fabbisogno di circa fr.

2'200.- (1'200.- di minimo vitale, oltre fr. 100.- per l’abbonamento

arcobaleno, fr. 300.- di assicurazione malattia e la metà di fr. 1'130.- di

pigione), con un’eccedenza dunque di fr. 800.-, il pagamento di complessivi fr.

12'000.-, anche rateizzato, non sia sostenibile. Evidenzia, poi, come il suo

assistito abbia sempre lavorato, abbia una situazione personale e famigliare

stabile, sia stato già duramente colpito dalle conseguenze dei suoi atti, sia

con la revoca della licenza di condurre per 23 mesi che con il rigetto della

sua domanda di permesso C. La sua colpa non va banalizzata, ma va anche

riconosciuta la presenza di una prognosi favorevole. Chiede dunque che non

venga revocata la sospensione condizionale della pena di cui al DAC del 2015,

non opponendosi alla proroga del periodo di prova, che venga pronunciata una

pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e una multa di fr. 800.-.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 34, 42, 46 cpv. 2, 47, 106 CP;

91 cpv. 2 lett. a LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM

1

è autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine

per avere,

il 17 giugno 2017, a __________,

condotto l’autovettura Chevrolet

targata __________ in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di

alcol nell’alito, pari a 0,55 mg/l,

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

Considerandi

2.

Di

conseguenza, IM 1 è condannato

2.1

alla

pena pecuniaria di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondenti a 30 (trenta)

aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta) cadauna;

2.2

alla

multa di fr. 1'000.- (mille), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento

per colpa sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci)

giorni.

3.

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di

prova di anni 4 (quattro).

4.

Non

si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di

90.

aliquote giornaliere da fr. 80.00 cadauna di cui al decreto di accusa

21.09.2015

del Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma il periodo di prova è

prorogato di 18 (diciotto) mesi.

5.

La

tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del

condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 81.90

fr. 1'781.90

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