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Decisione

72.2017.211

Guida in stato di inattitudine (91 cpv. 2 lett. a), tasso di alcolemia min 1.13 - max. 2.00 grammi per mille, infrazione alle norme della circolazione (90 cpv. 1 LCStr)

8 marzo 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione

alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito,

negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un

muro sito sulla sua destra;

fatti avvenuti: a __________ il 23.06.2017;

reato previsto: dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli

art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv.

2 ONC;

Presenti:

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia, DF 1 in sostituzione dell’avv. DF 1 che non ha

potuto comparire;

- in qualità di interprete

per la lingua tedesca, __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale viene

resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle comminatorie

di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 12:52.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 13.11.2017 (doc. TPC 3) ha

comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al

contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;

- la DF 1, difensore

dell’imputato IM 1, la quale consegna la propria arringa scritta, che viene

assunta agli atti quale doc. dib. 4, e formula e motiva le seguenti

conclusioni:

La difesa ripercorre i fatti di cui al decreto d’accusa emesso nei

confronti del proprio assistito. Attorno alle ore 18:00 di quella sera, ricorda

DF 1, l’imputato ha iniziato la serata presso il bar __________ con amici,

bevendo 3 – 4 birre da 3 dl. Ha quindi deciso di fare visita ad un’amica, __________.

Nel dirigersi presso l’abitazione di quest’ultima, l’imputato ha cozzato contro

un muro sito sulla sua destra. Ha posteggiato il proprio veicolo poco più

avanti, con l’intenzione di contattare il danneggiato il giorno seguente, non

ravvisando in quel momento la presenza di persone nella casa danneggiata. Dopo

aver chiacchierato e bevuto del vino in terrazza con l’amica, il signor IM 1 è

stato contattato dal signor __________, proprietario dell’immobile danneggiato,

al quale ha ammesso di essere l’autore del danno. Il signor __________ ha poi

chiamato la Polizia, forse a causa di incomprensioni linguistiche. Nell’attesa

dell’arrivo degli agenti, il signor IM 1 si è appisolato sui sedili posteriori

del proprio veicolo. Si precisa ch’egli non aveva in quell’intervallo temporale

la possibilità di accendere il motore, avendo previamente consegnato le chiavi

del proprio veicolo ad __________.

In merito al tasso alcolemico rilevato, la difesa evidenzia che lo

stesso non può essere ritenuto corretto. Nel caso di specie non si può ritenere

che vi fosse un tasso alcolico tale da impedire all’imputato la guida,

tantomeno qualificato, nel momento in cui il signor IM 1 ha effettivamente

guidato. Come risulta dal rapporto dell’esame medico agli atti, prendendo in

considerazione le caratteristiche fisiche dell’imputato, i documenti prodotti

dalla difesa in data odierna (doc. dib. 1 e 2) dimostrano come non fosse

possibile che con le sole tre - quattro birre, consumate per di più unitamente

a dell’affettato, il signor IM 1 avesse un tasso alcolemico, oltretutto

qualificato.

In un primo momento, vale a dire all’impatto del veicolo contro il

muro, il tasso alcolemico dell’imputato, come quanto esposto dalla difesa

dimostrerebbe, doveva dunque essere inferiore allo 0.5 per mille. Due ore dopo,

vale a dire dopo aver consumato del vino in compagnia dell’amica, il signor IM

1 non ha più condotto alcun veicolo.

Il PP non ha quantificato nel DAC il valore alcolico del signor IM

1 quando questi era effettivamente alla guida. La difesa ribadisce infatti,

poggiando sulle dichiarazioni dell’imputato e sui doc. dib. 1 e 2, che in quel

momento il tasso alcolico del suo assistito era inferiore allo 0.5 per mille.

Una volta che sono arrivati gli agenti di Polizia, il suo tasso

alcolico era invece effettivamente maggiore, ma egli non aveva più guidato dal

suo arrivo presso l’abitazione dell’amica, né poteva farlo, non rispondendo

delle chiavi del proprio veicolo.

La difesa indica quindi che i reati imputati al proprio assistito

non sono stati compiuti e chiede quindi la piena reiezione del decreto

d’accusa.

Quanto alla seconda imputazione, la difesa rileva che non vi erano

feriti, non vi era urgenza e in casa del danneggiato sembrava non esserci

nessuno. Vista l’ora tarda, l’imputato, avendo peraltro difficoltà ad

esprimersi in italiano, ha preferito attendere l’indomani per contattare il

signor __________. Ha quindi posteggiato il proprio veicolo, con il logo della

ditta ben visibile, a soli 20 metri dal luogo dell’incidente, non avendo mai

l’intenzione di scappare.

Quanto alla prima verbalizzazione ed al primo interrogatorio sul

posto cui il signor IM 1 è stato sottoposto, la difesa rileva che ciò non è

avvenuto alla presenza di un interprete, ragione per la quale la versione

fornita in tale momento dall’imputato non può essere presa in considerazione.

Anche la seconda versione riportata dall’imputato, a oltre 7 giorni dai fatti,

in merito a ricordi riferiti a momenti in cui egli era in stato di ebbrietà,

non può essere considerata attendibile.

In considerazione di quanto sopra, la difesa chiede l’annullamento

del DAC in opposizione e la conseguente piena assoluzione del proprio

assistito, oltre al rimborso delle spese legali sostenute fino all’odierna

udienza.;

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 44,

46, 47, 49, 106 CP;

91 cpv. 2 lett. a, 90 cpv. 1 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. guida in stato di

inettitudine

per avere,

il 23.06.2017, a __________, condotto il veicolo __________ targato

__________ essendo in stato di ubriachezza, con un tasso alcolemico di 1.13

grammi per mille;

1.2. infrazione alle norme

della circolazione

per avere,

in analoghe circostanze di tempo e di luogo, circolando nello

stato psico-fisico di cui al punto 1.1., negligentemente perso la padronanza di

guida cozzando conseguentemente contro un muro sito alla sua destra;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Di conseguenza,

Considerandi

2.

IM 1 è condannato:

2.1

Alla pena pecuniaria di fr. 9'000.00

(novemila), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento)

cadauna.

2.2

Alla multa di CHF 500.00

(cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

4.

Non è revocato il beneficio

della sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata con decreto

d’accusa 13.05.2015 del Ministero Pubblico del Canton Berna, Regione Oberland,

Thun, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 (un) anno.

5.

L’istanza ai sensi

dell’art. 429 CPP è respinta.

6.

La tassa di giustizia di fr.

750.00

(settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento)

senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente la

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 88.65

fr. 1'288.65

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