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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2018Italiano469 min

Source ti.ch

Fatti

i modi per scoprire le ragioni della tragica scomparsa di __________.

L’abitazione di __________ è stata posta sotto sequestro per parecchi mesi e

ogni singolo atto di normale amministrazione e della loro vita privata è stato

impossibile o doveva essere preventivamente autorizzato. La loro abitazione è

diventata il simbolo del terribile reato commesso. ACPR 2 ed ACPR 1 stanno

ancora facendo capo a un sostegno psicologico e __________ ha anch’essa bisogno

di un sostegno psicologico a seguito della morte della zia. Nell’approssimarsi

del processo l’istituto scolastico di __________ ha aperto uno sportello di

aiuto, a dimostrazione ulteriore del particolare dolore causato dalla scomparsa

di __________. La colpa dell’imputato si qualifica poi anche per le modalità

con cui ha agito. Ha colpito la vittima vigliaccamente, alla nuca, attendendo

il momento migliore, quello che presentava minori rischi di difesa da parte

della vittima. L’imputato ha agito lucidamente, valutando lucidamente le sue

azioni. Con lo strangolamento IM 1 ha continuato, per usare le sue stesse

parole, la sua azione mortale. Dal momento in cui __________ è stata colpita

alla nuca sono trascorsi ancora lunghi istanti in cui l’imputato ha avuto la

possibilità di valutare quanto stava facendo e che la vittima non era in grado

di difendersi e reagire. Così facendo l’imputato ha inflitto sofferenze

particolari non necessarie per l’uccisione in quanto tale. Quanto alla

bottiglia di birra, la storia dello scopo sessuale è difficilmente credibile ed

è stata sollevata solo quando l’imputato è stato messo alle corde dagli

inquirenti. Per il resto, delle sue pratiche sessuali egli aveva già riferito

agli inquirenti e non aveva quindi più nulla di cui vergognarsi nel riferirlo. IM

1 è stato in grado di simulare una scomparsa della vittima per non far ricadere

i sospetti su di lui, ha fatto scomparire le sue tracce o almeno quelle che non

dovevano esserci, infilando il corpo di __________ in sacchi di plastica.

L’imputato ha deciso lucidamente cosa fare e ha messo in atto con lucidità le

sue azioni. È riuscito a raggiungere moglie, figlia e suocera al ristorante,

dove in tranquillità ha consumato un pasto completo di dessert. Il suo sonno di

ben 7 ore la notte dei fatti non è risultato disturbato e neppure durante

l’uccisione della vittima i suoi battiti hanno subito variazioni. La particolare

assenza di scrupoli emerge anche dal fatto che anche dopo i fatti non ha

esitato ad ingannare le persone a lui più care. Si tratta di caratteristiche

particolarmente preoccupanti, perché indizianti di particolare pericolosità

sociale. L’imputato non può sostenere di essersi trovato in una grave

situazione di conflitto. Come da lui stesso affermato, quando ha colpito __________

per farla stare zitta, questa non stava già più parlando. IM 1 ha perseguito

anche l’egoistico intento di eliminarla per impedirle di riferire del ferimento

mediante la bottiglia, come da lui stesso dichiarato. L’improvvisa emozione in

base alla quale pretende di avere agito non può attenuare la colpa, avendo egli

dimostrato una lucidità che non può essere altro che la dimostrazione che era

nel pieno possesso delle sue facoltà. Ha dimostrato totale disprezzo per la

vita altrui, tanto più grave perché si trattava di una persona cui era

sentimentalmente molto legato. Ha dato prova di una sconcertante bassezza

morale, che trova ulteriore conferma nel furto del poco denaro che la vittima

aveva nel portafoglio. Particolarmente significativa è la determinazione con la

quale si è prodigato per raggiungere il suo scopo, colpendo la vittima dapprima

con una bottiglia e strangolandola poi. Per completare il tutto ha quindi

fascettato i polsi della vittima, per evitare che, se fosse eventualmente

rinvenuta, avesse potuto fare qualcosa, ed essere certo che fosse

effettivamente morta. Avendo realizzato tre presupposti di assassinio, la colpa

di IM 1 in relazione a questo reato è gravissima. Per quanto attiene agli

ulteriori reati, il patrocinatore delle AP si associa alle conclusioni della

pubblica accusa. Nessuno dei fattori legati all’autore permette di attenuare la

sua colpa: IM 1 non può fregiarsi di un passato meritevole, né dal punto di

vista professionale né personale; non depone in suo favore il fatto di avere

installato nel bagno di casa delle telecamere per riprendere __________;

neppure può vantare una particolare buona reputazione, anzi inquietano la sua

tendenza ad approfittare della fiducia delle persone a lui vicine, la sua

indifferenza per le regole e per le esigenze altrui, sempre ben celata.

L’imputato ha inoltre delinquito in età matura, ignorando finanche gli obblighi

famigliari nei confronti di moglie e figlia. Il valore attenuante dei pochi

elementi eventualmente invocabili dall’imputato non può attenuare la sua

gravissima colpa. In DTF 127 IV 101 consid. 2b il TF ha stabilito che

circostanze aggravanti e attenuanti possono compensarsi. Il patrocinatore delle

AP si associa integralmente alle conclusioni della pubblica accusa e chiede che

IM 1 venga condannato a rifondere alle stesse quanto richiesto nell’istanza di

risarcimento, e destinare loro i CHF 200'000.00 secondo la chiave di riparto

pronunciata in occasione del dibattimento. Osserva in fine che è opportuno

suggerire all’imputato di iniziare a pensare come deve essersi sentita __________

nel momento in cui si è resa conto che la vita le stava sfuggendo;

§ l’avv.

RAAP 3, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e

motiva le seguenti conclusioni: la persona da me rappresentata è oggi seduta

tra il pubblico, ciò che riaccende in lei un terribile dolore; di ciò egli era

cosciente, quando ha deciso di essere qui, ma capire è l’unica maniera per

elaborare il trauma della perdita brutale della donna da lui amata. ACPR 3 ha

conosciuto __________ nel 1996, i due sono stati compagni di classe per tutto

il liceo e sono diventati amici. Nel 2015 hanno iniziato una relazione

sentimentale, iniziando a passare ogni momento insieme e decidendo di andare a

convivere. Per farlo, __________ aveva individuato la casa di __________. La

convivenza era agli occhi della coppia il primo passo verso un’unione più

profonda. ACPR 3 e __________ erano profondamente innamorati, e il loro legame

era forte. Probabilmente per questa ragione __________ si è allontanata dalla

sua famiglia originale, perché voleva formarne una con ACPR 3, per cui lei era

la donna della sua vita. ACPR 3, come molte delle persone che volevano bene a __________,

necessita di comprendere perché __________ non c’è più. L’analisi dei verbali e

dei referti non ha permesso di capire come sia stato possibile che una persona

che considerava __________ come una sorella minore sia potuta arrivare ad

ucciderla. Le risposte alle domande della Corte sono sempre state date a voce

bassa, contrita, dando l’impressione di una persona timida, ma l’imputato è la

stessa persona che ha brutalmente ucciso __________, quella che lui stesso

definisce come la sua migliore amica, una sorella minore. Quando IM 1 è

rientrato in Svizzera, ha inventato la storia del ritrovamento del cadavere di __________

e della folle idea di farlo sparire. Mentre riferiva tutto ciò agli inquirenti,

l’imputato sorrideva. Solo quando è stato confrontato con la prova

incontrovertibile, ha ammesso l’uccisione, ciò che ha contribuito ad accrescere

il dolore delle persone vicine alla vittima. Il patrocinatore dell’AP aderisce

integralmente a quanto detto dal PP. Chiede l’accoglimento dell’istanza di

indennità per torto morale e indennizzo delle spese legali, osservando che

l’uccisione di __________ e gli atti che le autorità inquirenti hanno dovuto

intraprendere, hanno causato una sofferenza indicibile a ACPR 3. Qualora

dovesse essere sollevata la questione della legittimazione attiva, cita i

parametri della DTF 102 II 118, in cui il TF ha riconosciuto la qualità di

congiunto anche al fidanzato della persona uccisa, e della DT 138 III 157, in

cui ha precisato che per valutare se una persona può essere considerata un

congiunto sono decisive le circostanze concrete del caso concreto, e meglio se

la relazione è abbastanza stretta, ciò che è già stato oggetto di giudizio

della CRP. Nella decisione con cui ha accolto il reclamo, la CRP ha constatato

come la presenza di ACPR 3 nella vita di __________ fosse costante fin

dall’inizio della loro relazione, la coppia progettava concretamente di vivere

assieme nella casa di __________ e __________ si appoggiava sempre di più al compagno

per ogni questione. Vi era un legame di fatto equiparabile a quello tra coniugi

e concubini, come stabilito dalla CRP. __________ ha riferito che __________ le

aveva parlato di matrimonio con ACPR 3 e della loro volontà di avere dei

bambini. Si amavano profondamento da 15 mesi e insieme progettavano di sposarsi

e di aver figli. L’AP è quindi legittimato a fare valere pretese di torto

morale. ACPR 3 ha perso la persona con cui era convinto di costruire la sua

famiglia e inoltre la perdita è subentrata a seguito di un crimine orribile;

l’AP è venuto a sapere della morte della compagna mentre veniva interrogato

dalla Polizia, si è ritrovato improvvisamente in un vortice di disperazione e

disgrazia. ACPR 3 ha dovuto fare capo al servizio di aiuto delle vittime ai

reati. Dal punto di vista professionale, la perdita della compagna lo ha

pregiudicato pesantemente nella sua attività di ingegnere analista. Questo gli

impediva di lavorare e far rendere la sua azienda. È chiaro che abbia subito un

torto morale. In DTF 114 II 144 il TF ha ritenuto adeguata un indennità per

torto morale di CHF 25'000.00 per il fidanzato di una donna vittima di omicidio

colposo. Il dolore derivante da un assassinio commesso da una persona

conosciuta è stato grandissimo. Chiede quindi il riconoscimento di un’indennità

per torto morale di CHF 20'000.00, con interessi 5% a partire dal giorno in cui

ha preso atto della morte della compagna, oltre alla rifusione delle spese

legali per CHF 7'378.00, a cui vanno sommati CHF 250.00 all’ora per le ore di

dibattimento a partire dalla data dell’ultima fattura. Quanto alla ripartizione

della somma di CHF 200'000.00, conferma l’adesione alla proposta dell’avv. RAAP

2;

§ l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: premette che l’arringa si basa sui fatti descritti nell’atto

d’accusa e letti all’imputato all’inizio del dibattimento, i quali emergono

dagli atti d’inchiesta e sulla base dei quali l’accusa ha promosso l’accusa nei

confronti di IM 1. Sulla base di tali fatti il perito ha redatto la perizia, e

al proposito la difesa sottolinea che non vi era alternativa, non vi erano

altre ipotesi su come si sarebbero svolti i fatti; non c’era un verbale in cui

si dice che non è credibile che IM 1 abbia agito in quelle circostanze; questa

contestazione alternativa alla versione di IM 1 negli atti d’inchiesta non c’è.

Bisogna quindi chiedersi, a mente della difesa, su cosa altro avrebbe dovuto

basarsi il Dr. __________, visto che non aveva altro a disposizione. Sottolinea

che il perito è sì chiamato ad esprimersi, ma sulla base di fatti concreti, e

non in astratto; il quesito è se era affetto da turba psichica al momento dei

fatti imputati nell’ipotesi accusatoria. La perizia del Dr. __________ dà una

chiave di lettura dei fatti che li spiega con una coerenza; possibilità

alternative la difesa non ne vede, e farà quindi riferimento alle

considerazioni imputate nell’atto d’accusa.

La difesa osserva che si tratta di capire come è stato possibile

che un uomo come IM 1 abbia potuto uccidere una giovane donna come __________,

che lui venerava. Questo processo di comprensione è un’impresa estremamente

ardua, per chi come noi guarda i fatti da un osservatorio esterno. Richiede una

mente aperta e libera da ogni pregiudizio.

Per quanto riguarda i fatti ripercorsi nell’istruttoria

dibattimentale, confermati dall’imputato e contenuti nell’atto d’accusa, non vi

sono particolari contestazioni. I temi sostanziali sono quindi la qualifica

giuridica e la commisurazione della pena.

La difesa contesa la qualifica di assassinio, ritenendo adempiuto

il reato di omicidio intenzionale.

Non ha per contro nulla da eccepire con riferimento alle

imputazioni di cui ai punti 2 e 4 dell’atto d’accusa e relativamente alle nuove

imputazioni formulate in aula, essendo i reati riconosciuti.

Per quanto attiene al punto 3 dell’atto d’accusa, la contestazione

riguarda il periodo di commissione del reato con conseguente leggera modifica

dell’importo malversato. Al proposito la difesa sottolinea che l’atto d’accusa

imputa a IM 1 di avere iniziato a malversare nel corso del 2003, mentre

l’imputato ha sempre negato di averlo fatto negli anni 2003 e 2004, ritenendo

possibile di aver iniziato nel 2005. La ricostruzione della ACPR 4 fa stato di

ammanchi molto contenuti nel 2003 e 2004. Siamo di fronte a due versioni, da

una parte quella dell’imputato, che appare credibile, anche perché avrebbe poco

senso contestare un importo così esiguo rispetto all’importo complessivo delle

malversazioni, e dall’altra la versione della ACPR 4, che soffre di evidenti

criticità, riconosciute peraltro dalla ACPR 4 stessa, la quale ha rilevato

degli oggettivi difetti insiti nella procedura d’incasso, di conteggio, di

riversamento e di controllo del denaro versato dagli studenti. La gestione

degli incassi manuale, prima dell’introduzione del sistema informatico, era

decisamente approssimativa. La tabella veniva compilata a mano spesso in modo

difficilmente leggibile. Gli ammanchi per gli anni 2003 e 2004 possono tranquillamente

essere riconducibili a errori di compilazione o di lettura della tabella. IM 1

nel 2003 aveva appena iniziato a lavorare alla ACPR 4 ed era poco più di un

apprendista, per cui è assai improbabile che abbia subito iniziato a

malversare. Il versamento alla Posta di __________ nel 2004 non è indicativo di

una malversazione, ma è riconducibile a un aiuto finanziario dei genitori. Non

si può neppure escludere che alcune delle malversazioni siano ormai prescritte,

posto che non è indicata una data precisa del 2003. Essendo la versione

dell’imputato oggettivamente contrapposta a una versione lacunosa, va tenuto

conto del principio in dubio pro reo ed IM 1 va prosciolto per le malversazioni

del 2003 e 2004.

Quanto all’imputazione di cui al punto 5 dell’atto d’accusa, la

difesa rileva che la stessa è integralmente contestata. IM 1 ha sempre

dichiarato di non avere né ingannato i potenziali donatori, né di avere

utilizzato indebitamente le donazioni che aveva raccolto. L’imputato ha

riferito di avere conosciuto in internet una donna filippina, per la quale ha

raccolto dei fondi destinati ad aiutare il padre malato, tale signor __________.

L’imputato ha dichiarato di avere inviato i soldi alla figlia del signora __________

e al parente __________. Non è importante sapere se c’è veramente un signor __________

malato con un parente che si chiama __________, ma stabilire se è stato IM 1 ad

essersi inventato questa storia per ingannare i donatori, rispettivamente se ha

utilizzato i soldi raccolti per scopi diversi. Per rispondere a questi quesiti

la difesa osserva che nell’AI 61 troviamo un nutrito scambio di messaggi tra

una tale signora __________ con tratti asiatici ed IM 1, dove si fa un gran

parlare di soldi in valuta peso filippino. Si fa anche esplicito riferimento a

un padre __________ ammalato e bisognoso di medicine (righe 1405, 1433, 6217,

6219). Sempre in questo scambio di messaggi, si fa riferimento a un padre

ricoverato e che tornerà ad esser ricoverato (righe 1418 e 1423) e a IM 1 che

ha mandato e manderà soldi per il padre __________ (riga 1456) e che ha

ricevuto delle fotografie della famiglia __________ (righe 1163 ss.). La figlia

__________ ha ringraziato IM 1 per avere salvato la sua vita e quella del padre

(riga 6343). Nella medesima chat si fa riferimento a tale __________, che è

spesso a contatto con la famiglia __________ e che porta soldi nella famiglia

(righe 1196, 3470, 3553). In un’occasione c’è pure uno scambio di chat

direttamente tra IM 1 e __________ (righe 4198-4229). Abbiamo inoltre l’AI 32,

che fa stato di versamenti a __________ per CHF 2’159.80 e a tale __________

per CHF 1'335.00 e 12'071.00. Questi trasferimenti sono situabili in date

posteriori la raccolta dei fondi e sono avvenuti in date precedenti il

ringraziamento della signora __________ rivolto a IM 1 per aver salvato la vita

al papà. L’inchiesta ha quindi permesso di comprovare il nesso tra __________ e

__________ e la raccolta di fondi che sono andati nelle Filippine. IM 1 ha

veramente creduto alla figlia __________ e ha raccolto fondi che poi ha

effettivamente mandato nelle Filippine. È molto verosimile che IM 1 stesso sia

stato vittima di una truffa. Sulla base di tutti questi elementi, la difesa

chiede che IM 1 venga prosciolto da questa imputazione.

Quanto all’imputazione di cui al punto 1, la difesa sostiene che

la fattispecie ivi descritta sia sussumibile nel reato di omicidio intenzionale

e non di assassinio. Ripercorre parzialmente gli elementi costitutivi del reato

di assassinio, osservando che la fattispecie base dei reati contro la vita è

l’omicidio intenzionale. Chi uccide una persona con l’intenzione di farlo e lo

fa dimostrando una particolare mancanza di scrupoli, commette un assassinio. Si

tratta di una nozione molto astratta, molto soggetta a un’interpretazione

personale e influenzata da principi di natura morale. Il legislatore, quindi,

ha cercato di esplicitare la nozione teorica e astratta, indicando nella norma

legale alcuni esempi concreti per cercare di spiegare cosa intendeva con

particolare assenza di scrupoli: movente, scopo o modalità particolarmente

perversi. La giurisprudenza ha avuto modo di ulteriormente precisare che non ci

si deve limitare a esaminare singolarmente movente, scopo e modalità, a

compartimenti stagni, ma è necessario fare un apprezzamento globale delle

circostanze dell’atto, perché ci possono essere anche altri elementi utili, e

in una valutazione di insieme elementi che parlano per una particolare assenza

di scrupoli possono essere compensati da elementi che mitigano il carattere perverso

dell’atto (STF 6B_877/2014). Nella DTF 118 IV 122 il TF ha stabilito che i

tratti dell’assassino devono apparire come un carattere costante della

personalità dell’autore, non una manifestazione singola; l’assassino è una

persona che è sempre così. Per stabilire se sono dati o meno, è importante che

l’apprezzamento avvenga secondo criteri morali oggettivi, cercando di fare

astrazione dal proprio sentimento. Il TF ha già stabilito che la soppressione

della vita altrui è sempre di estrema gravità, ma per ammettere l’assassinio è

necessario che la colpa e il carattere dell’autore si distinguano chiaramente

da quelli di un omicida (STF 6B_754/2016 e DTF 141 IV 41 consid. 4). Il

comportamento di IM 1 prima, durante e dopo l’atto, in una valutazione

complessiva delle circostanze, è stato quello di un omicida; non emerge la

perfidia e il cinismo che caratterizzano la personalità dell’assassino.

Il TF ha stabilito che la premeditazione e una forma di

pianificazione potrebbero essere elementi a sostegno di una particolare

mancanza di scrupoli, premeditazione che nel caso concreto non c’era e non è

prevista nell’atto d’accusa. Il 14 ottobre 2016 le donne della famiglia __________

dovevano trovarsi a pranzo per affrontare nuovamente l’argomento del valore

della casa di __________, tema che è emerso da subito nel corso dell’inchiesta,

nella prima pagina del primo verbale di IM 1 e anche nei verbali delle altre

persone sentite, e ha sempre preso più consistenza. Ma paradossalmente questo

argomento non ha mai contrapposto IM 1 a __________. Malgrado nella logica

delle cose si possa pensare che IM 1 condividesse gli interessi della moglie,

nella realtà dei fatti, vuoi per l’affetto che lo legava a lei, vuoi per non

venire meno al ruolo che aveva assunto di fratellone, quasi papà, figura

maschile, IM 1 non è mai entrato in conflitto con __________, anzi è

intervenuto a più riprese a suo favore, anche quando questo poteva metterlo in

difficoltà con la moglie. Il 14 ottobre __________ aveva già da tempo

l’intenzione di affrontare la questione delle perizie della casa di __________

e manifestava tutta la sua insofferenza. L’11 ottobre IM 1 scriveva alla moglie

dicendole di avere parlato con __________ della perizia e che __________ ne

voleva discutere quel giorno, ma ne avrebbero parlato il 14 ottobre a pranzo.

Il 13 ottobre IM 1 ha comunciato alla moglie che il pranzo sarebbe saltato. Il

14 ottobre __________ si interessava se alla sera la famiglia avrebbe cenato a __________,

perché avrebbe voluto chiarire la situazione. __________ voleva l’incontro con

la madre e la sorella, lo rincorreva da un po’ e non riusciva a farlo, perché

ogni tentativo di incontrare madre e sorella era fallito. La famiglia pareva

sfuggire il confronto con __________ ed è saltata anche la cena del 14 ottobre,

perché su proposta di IM 1, che voleva evitare di assistere all’ennesima

discussione sul valore della casa, si è deciso di andare a cena al __________.

Malgrado la tensione, IM 1 voleva comunque incontrare __________. Voleva in

qualche modo trovare la conferma che il suo ruolo fosse sempre quello di

patrono, di difensore di __________, e le ha proposto di passare da lei perché

aveva qualcosa per lei. Quanto al buono per i biglietti del concerto dei __________,

IM 1 aveva piacere a stare con __________ e cercava dei pretesti per passare

dei momenti con lei. Quella sera, probabilmente per non farsi dire che non

aveva tempo per lui, le ha prospettato di doverle dare qualcosa, lasciando

intendere che fossero i biglietti del concerto, che lei aspettava da un po’.

Certo che si aspettava che __________ parlasse della perizia, ma credeva di

poter sviare il discorso su qualcosa di più piacevole, sul concerto piuttosto

che sul buono. Portare un buono non era strano per IM 1, l’aveva già fatto in

altre occasioni. Se avessero anche parlato della perizia, lui avrebbe comunque

continuato nella sua testa a essere una figura positiva per __________, come lo

era stato fino a quel momento lì. IM 1 era certo che con lui __________ non

sarebbe mai entrata in conflitto, come dice il Dr. __________ aveva schivato

l’incontro a cena, per cui dalla visita non poteva che risultare qualcosa di

bello, voleva confermarle la sua vicinanza, voleva stare con lei e farle

piacere nell’unico modo da lui conosciuto, con l’ennesimo regalo, voleva

assicurarsi che nonostante tutto il rapporto potesse proseguire come prima,

come era sempre stato. IM 1 non si aspettava che la situazione potesse

cambiare. Per questo motivo è passato a __________ prima di andare a cena. Il

buono era un pretesto per incontrare __________ e stare con lei. Verso fine

pomeriggio IM 1 scrive a __________ che visto il traffico avrebbe fatto il

possibile per andare da lei prima di andare a cena, “se no sarà per un’altra

volta” e alle 19:04 arriva alla casa __________. IM 1 voleva incontrare __________

con l’illusione di un incontro tutto sommato piacevole. Nemmeno era sicuro di

riuscire ad arrivare. Nulla di quanto descritto finora permette di ipotizzare

una pianificazione dell’uccisione di __________, anzi permette di escluderlo.

Quanto alla bottiglia di Corona, IM 1 l’aveva con sé per altri motivi, e

nessuno pianificherebbe di uccidere una persona con una bottiglia di vetro. IM

1 ha inizialmente mentito, avendo paura che le cose potessero essere mal

interpretate. Non si rende conto che oggettivamente è molto peggio mentire. In

questo mentire si vede l’aspetto ricordato dal Dr. __________ di “mezzi

primitivi di difesa”. La bottiglia nello zaino c’era, ma IM 1 non l’aveva

portata con sé per uccidere la cognata. L’automobile girata già posteggiata è

spiegabile con la circostanza che l’imputato aveva fretta di raggiungere la

famiglia a __________ e la visita doveva essere molto breve. Il poco tempo a

disposizione parla per una mancanza di premeditazione. Essenziale è sottolineare

l’assenza di qualsiasi movente per andare a uccidere una persona alla quale è

chiaro che IM 1 volesse molto bene. L’imputato aveva fortemente idealizzato la

persona di __________ e fino a quel momento non era successo nulla che potesse

scalfire l’immagine che si era fatto di lei; non è immaginabile quale motivo

l’avrebbe spinto a premeditare l’uccisione quando la famiglia lo aspettava per

cena. Nessuno ha visto immediatamente in IM 1 la persona dell’omicida di __________,

perché tutti vedevano il rapporto stretto che c’era tra i due e fino a quel

momento non era mai stato incrinato da nulla, nemmeno dalla storia del valore

della casa di __________. IM 1 ha ucciso sul momento, non aveva in mente di

farlo, e il perito l’ha detto chiaramente, dicendo che se i fatti fossero

andati diversamente, avrebbe dovuto diagnosticare una patologia psichiatrica

molto più grave. Sia la pianificazione che la premeditazione non sono

ravvisabili nel comportamento di IM 1 prima dei fatti.

Bisogna poi considerare, a mente della difesa, che durante l’atto

omicida il comportamento di IM 1 non ha denotato la particolare mancanza di

scrupoli che richiede l’assassinio. IM 1 è arrivato alla casa di __________ con

la sola intenzione di vederla, di coltivare il suo rapporto con lei, e invece

le cose non sono andate così come lui se le era immaginate o si aspettava che

andassero. Si è trovato confrontato con una __________ che non collimava con

quell’immagine che lui alimentava da anni in un modo adolescenziale. __________

era probabilmente esasperata dalla situazione della casa e ha riversato sul

cognato tutta la sua frustrazione, gli ha detto cose che lui non voleva

sentirsi dire, con tono e parole che lo hanno sconvolto, sia nella forma che

nel contenuto. IM 1 ha recepito le parole di __________ come una grande

ingiustizia nei suoi confronti, perché da sempre ha fatto di tutto e di più per

mediare i rapporti tra le donne __________ e lui, che si è sempre impegnato in

quella direzione, è stato accusato dalla persona più importante nella sua vita,

di non fare proprio quello che per lui era un punto d’onore, aiutarla,

proteggerla, tenere lontano da lei ogni dispiacere. __________ lo ha accusato

di essere come gli altri, e lui non voleva essere come gli altri, voleva

continuare ad essere la persona di fiducia nel mondo di __________; lo ha

accusato di non fare quello che pensava di fare da mesi, quando lui si era

schierato dalla parte di __________ a costo di entrare in conflitto con la

moglie. IM 1 ha reagito a una situazione di sofferenza causata dalle parole e

dal tono di __________, per lui profondamente ingiusti, e che riteneva di non

meritare. Ha agito il suo sconcerto di fronte al crollo di un mito, di fronte a

una __________ che non conosceva e che gli rivolgeva parole che lo ferivano

profondamente. Questo ha mandato in frantumi il mondo di IM 1 e ha così avuto

inizio la reazione acuta da stress. IM 1 in quel momento provava una profonda

sofferenza e ha agito per un motivo umanamente comprensibile dal punto di vista

soggettivo.

Le modalità sono sicuramente terribili, ma valutate nel contesto

generale non raggiungono l’assassinio. Un assassino agisce con modalità e mezzi

particolarmente odiosi quando, per esempio, dà prova di crudeltà, di brama di

uccidere, oppure gode nel vedere soffrire la sua vittima. All’assassino è

richiesta una totale assenza di empatia, caratteristiche che non emergono nel

comportamento di IM 1. __________ è stata colpita alla nuca con la bottiglia e

strangolata con la sciarpa. Le modalità sono sicuramente violente e letali, ma

non particolarmente perverse. Un omicidio è sempre sconvolgente e nel caso

dell’assassinio deve essere particolarmente sconvolgente. Il costrutto

dell’atto d’accusa scinde l’atto omicida in due momenti. La reazione di IM 1 è

una reazione alla situazione nel suo insieme, non c’è nel suo agire una

soluzione di continuità nei due momenti, un momento di cesura; anzi, proprio

perché il colpo di bottiglia non ha prodotto l’effetto che egli voleva, ovvero

interrompere quello che lui vedeva come un’aggressione verbale, ma l’ha

piuttosto accentuata, proprio per questo ha continuato, in una sorta di

scissione. IM 1 si è trovato davanti una __________ che per come la recepiva

lui lo stava attaccando, lo offendeva, usando un fraseggio che non le era tipico,

non lo lasciava parlare, e non riusciva a difendersi. Il Dr. __________ ha

riferito che era sconcertato. L’azione omicida è unica e si è svolta sull’arco

di pochi minuti; l’imputato ha iniziato un’azione – scattata in un momento di

forte emotività e impulsività – e l’ha portata a compimento. Il modo di

esprimersi di __________ ha alimentato in IM 1 il crollo della finzione che

aveva avuto inizio già in precedenza. L’azione omicida, già iniziata con il

colpo di bottiglia, è continuata fino al suo compimento con lo strangolamento

di __________. IM 1 si è trovato vicino a uno stato di dissociazione, ha

reagito ad una situazione acuta da stress che si è protratta su più giorni. Non

si può ritenere che la reazione acuta da stress sia rientrata dopo il colpo con

la bottiglia.

La difesa non contesta che IM 1 abbia agito sapendo che stava

uccidendo __________; si è sicuramente reso conto che la sua azione poteva

avere un esito letale, voleva che __________ smettesse di accusarlo, ma sapeva

che stava facendo qualcosa di brutto, che era potenzialmente letale, come

stringere una sciarpa attorno al collo. Contesta però che abbia agito con

particolare mancanza di scrupoli.

Quanto al comportamento tenuto da IM 1 dopo l’atto omicida, è vero

che lo stesso può impressionare, ma il TF ha stabilito che deve essere valutato

con prudenza; per esempio il tentativo di cancellare le tracce di quanto

commesso, è un comportamento piuttosto comprensibile e non forzatamente indice

di mancanza si scrupoli (Trechsel). IM 1 ha commesso una serie di azioni per

depistare. Secondo il perito, che si è espresso sulla personalità di IM 1, egli

ha messo in atto meccanismi difensivi primitivi, compatibili con la personalità

rilevata dal perito. Ha cercato di staccarsi da quello che aveva fatto, ha

fatto sparire il cadavere, ha creato una parvenza di normalità, chiudendo i

suoi sentimenti nel cassetto. Per quanto brutto possa essere, ha cercato di

vivere come aveva sempre vissuto fino a quel momento, adottando un meccanismo

difensivo primitivo al limite dell’infantile. Ha trascinato il corpo scendendo

dalle scale, ma facendo piano, perché non voleva sballottarlo, perché sapeva

che era morta, ma gli dispiaceva per i colpi che prendeva alla testa; in

qualche modo ha mantenuto una forma di empatia con la vittima e ha vissuto

anche dei momenti di confusione, ha digitato in maniera sbagliata il pin,

utilizzato un modo di salutare suo e mai usato da __________ e scritto un sms

del tutto sgrammaticato alla moglie per giustificare il ritardo. Non è l’assassino

spietato che gode della sofferenza della sua vittima.

Una valutazione complessiva delle diverse circostanze permette di

“comprendere” l’atto di IM 1, ciò che non significa giustificare, ma capire

perché ha agito così come ha fatto, e in questo ci aiuta la perizia. È vero che

si fonda prevalentemente sulle dichiarazioni di IM 1, ma è un dato di fatto che

queste trovano riscontro nelle risultanze dell’inchiesta. Che avesse

idealizzato la cognata in un modo eccessivo è evidente a tutti. Che __________ avesse

un carattere forte, a tratti anche difficile, emerge dalle dichiarazioni delle

persone sentite. Che il 14 ottobre fosse arrabbiata per l’annullamento della

cena lo si comprende dall’sms e dalle dichiarazioni della donna delle pulizie

della scuola che ha assistito a una telefonata piuttosto arrabbiata di __________.

Le dichiarazioni di IM 1 trovano conferma in una serie di elementi oggettivi

che la PP ha messo nell’atto d’accusa e il Dr. __________ ha utilizzato per

esprimersi in merito alla personalità di IM 1. Il Dr. __________ ha concluso

che IM 1 è affetto da una turba della personalità grave, ha passato oltre 10

anni ad idealizzare __________, si era impegnato per proteggerla, e la sera dei

fatti era confrontato ad una situazione che ha vissuto come profondamente

ingiusta, che gli faceva paura e lo sconvolgeva, si è trovato vicino ad uno

stato di dissociazione, poi ha messo in funzione una serie di meccanismi

difensivi. Un’oggettiva valutazione d’insieme non permette di evidenziare,

nella personalità e nel comportamento dell’imputato, quei tratti che devono

costantemente caratterizzare un assassino. IM 1 è quindi colpevole di omicidio

intenzionale e non assassinio;

§ l’avv.

DF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

da un lato abbiamo una vittima che ha perso il bene più prezioso che un essere

umano ha e dall’altro lato abbiamo un autore che ha commesso il fatto più

grave, quello di rubare la vita. Non c’è una cifra che basti a indennizzare la

perdita di una vita umana, così come si può pensare che non ci sia una pena che

basti a indennizzarla. Questi aspetti di natura umana, però, devono essere

rimessi nei giusti canali quando ci troviamo a dover celebrare il processo

penale, nel senso che nel processo penale non è solo l’emotività, l’empatia che

gioca, ma abbiamo come posizione centrale la figura dell’imputato, abbiamo una

necessità di accertare i fatti e di fissare una pena giusta. Questo compito, a

fronte dell’uccisione di una persona, è particolarmente complesso, perché la

forchetta delle pene che entra in considerazione per i casi di omicidio

intenzionale, rispettivamente assassinio, è una forchetta estremamente ampia.

Per l’omicidio intenzionale abbiamo una pena edittale minima di 5 anni e

massima di 20, per l’assassinio minima di 10 e massima di pena detentiva a

vita. Per un medesimo fatto oggettivo, e meglio l’uccisione intenzionale di una

persona, abbiamo uno spettro che va dai 5 anni fino alla detenzione a vita. Va

notato che i minimi sono dei minimi al di sotto dei quali si può scendere, ad

esempio nel caso di una riduzione della responsabilità, mentre i massimi sono

invalicabili. Questa estrema ampiezza di pene possibili per questo medesimo

fatto impone una particolare attenzione sia nel determinare i fatti sui quali

ci si muove, sia per valutarli, e porta inevitabilmente a dover affrontare un

compito sgradevole, che è quello di poter dire che un fatto comunque grave è

meno grave di quello che potrebbe essere. È pacifico che nel contesto in cui siamo,

tutto è grave e tutto è brutto, ma questo non ci risolve il problema di doverci

muovere tra i 5 anni e la detenzione a vita, dobbiamo scegliere per forza cosa

è più grave e cosa meno, anche in un contesto che è già estremamente grave.

L’assassinio è una forma particolarmente grave di omicidio intenzionale,

riservata a fatti estremamente gravi, ma ciononostante anche se i fatti sono

così gravi ci si muove comunque in un range che va dai 10 anni alla detenzione

a vita. Gli elementi particolarmente importanti sono quelli che portano a

valutare la gravità della colpa, per la quale spiccano il movente, lo scopo,

l’intensità della volontà criminosa, rispettivamente l’eventuale diminuzione

della capacità. Ci sono, nella casistica dell’omicidio e dell’assassinio, dei

casi nei quali la comprensione del movente e dell’intensità dell’intenzione è

già insita nella dinamica dei fatti; ci sono dei casi nei quali non c’è tanto

da studiare: possiamo pensare a colui che uccide qualcuno per rapinarlo,

all’uccisione della vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione,

all’uccisione della vittima di sevizie sessuali, casi giurisprudenziali del

nostro Cantone, casi nei quali è immediatamente visibile qual era lo scopo

perseguito dall’autore e quindi anche il giudizio sulla gravità è relativamente

facile. Ci sono invece altri casi, nei quali queste circostanze non sono

immediatamente visibili e del tutto chiare, soprattutto i casi che avvengono in

ambito famigliare. In quei casi la ricerca dello scopo e del movente è spesso

più complessa e difficile, perché possono entrare in gioco tanti elementi e

comunque si legano spesso dei sentimenti, che sono in forte contrasto con la

gravità e la violenza dell’atto. In questi casi occorre cercare con grande

attenzione di scoprire quale sia il reale senso dell’uccisione di una persona

e, generalmente, gli strumenti che si hanno sono le dichiarazioni

dell’imputato, dei famigliari vicini, rispettivamente si fa capo a una perizia

psichiatrica. Nel nostro caso concreto la dinamica materiale del fatto è

chiara, non pone dei problemi di accertamento. Abbiamo IM 1 che ha colpito __________

prima con una bottiglia al capo e poi l’ha strangolata, ma la modalità come

tale non ci dice nulla su quello che è il movente, lo scopo, il senso dell’atto

omicida. La PP ha vagliato tutte le possibili cause che potessero essere

all’origine dell’atto, ha sondato il movente economico, sessuale, di gelosia,

però nessuno di questi possibili moventi ha trovato riscontro. Se andiamo a

guardare quelli che sono i rapporti fra IM 1 e la cognata, vediamo che nella

storia sia remota sia più recente rispetto ai fatti, nella loro relazione non

c’è nessun elemento che possa giustificare, spiegare, dare una motivazione

all’origine di quello che è accaduto; anzi, abbiamo una relazione che si

protrae sull’arco di una quindicina d’anni, di sicura amicizia, di sicuro

affetto, certamente nel comportamento di IM 1 una grande disponibilità nei

confronti della cognata, una grande volontà di aiutarla, stare dalla sua parte,

esserle vicino; a tutti noi può apparire persino eccessivo questo tipo di

rapporto, che ognuno di noi può qualificare come infantile, fatto di bacini,

abbracci, “favorini”, biglietti, regalini, la ricerca della

dimostrazione di affetto attraverso segnali che solo i bambini considerano come

reali segni di affetto. Dall’altra parte bisogna dire che da parte della

cognata l’affetto era certamente ricambiato, con modalità magari diverse, più

normali, più adulte; ci sono moltissimi segnali in questo senso agli atti. I

rapporti interpersonali come causa remota o prossima, quindi, non li abbiamo.

Possiamo chiederci se IM 1 sia di suo un personaggio violento, che non

controlla l’impulsività. Anche nella giurisprudenza si trovano degli episodi di

questo genere in ambito famigliare, si arriva all’uccisione della moglie o

dell’amante, dopo che c’erano già stati anni prima degli episodi di violenza

domestica o violenza verso terzi per delle banalità. Una persona così, forse,

una persona con uno scarso controllo dell’impulsività, potrebbe essere la

chiave di lettura. Ma se andiamo a guardare la storia della vita di IM 1, non

c’è un solo episodio di questa natura nel racconto di tutti coloro che gli sono

stati vicini nell’arco degli anni; tutti lo definiscono come una persona mite,

che non cerca i conflitti, tranquilla, che interviene semmai sempre con calma,

non dice nemmeno le parolacce, non ha dato alcun segnale né di carattere

aggressivo e violento, né di carente controllo degli impulsi. Anche questa non

può quindi essere una spiegazione. Si potrebbe cercare una spiegazione di

natura prettamente psichiatrica, in un eventuale disturbo antisociale della

personalità, però su questo la perizia è chiara, mancano diverse delle

caratteristiche tipiche dello psicopatico, non sono presenti in IM 1. Lo

psicopatico esercita tendenzialmente in qualche modo la sua cattiveria, ad

esempio nei confronti degli animali, ciò che in IM 1 non c’è. Di quanto quello

che è successo sia distante dal suo comportamento usuale, dà un’idea il fatto

che quando è stato tratto in arresto e per la prima fase della detenzione ha

raccontato l’assurda e inverosimile storia di avere trovato il cadavere e di

avere pensato di farlo sparire per non turbare la famiglia, storia che nessuno

poteva credere, questa storia è stata creduta dai suoi famigliari; la moglie e

la suocera erano talmente convinte della sua bontà, della gentilezza del suo

modo di essere, da arrivare persino a credere a questa storia, quando era

chiaramente una storia insostenibile. Si potrebbe obiettare che ci credevano

perché IM 1 ha mentito tutta la vita, ha nascosto ai famigliari per esempio di

essere uno che rubava alla ACPR 4, che coltivava abitudini sessuali

particolari, ma niente in quello che lui ha nascosto può far pensare a un

collegamento con un comportamento violento o a un rapporto di cattiveria nei

confronti di terzi. Ha nascosto il fatto di essere un disonesto, ma la

disonestà non ha niente a che vedere con la violenza e l’aggressività, con

delle improvvise pulsioni omicide. Quindi, in conclusione, non c’è né nella

vita anteriore prossima né remota o nei suoi rapporti con __________ nulla che

possa dare una spiegazione all’accaduto. A questo punto vi sono solo tre strade

che si possono percorrere. La prima è quella di concludere che un movente ci

sarà stato, ma non siamo riusciti a scoprirlo, e in quel caso non si potrebbe

automaticamente presumere che sia un movente futile e perverso. La seconda

possibilità è quella di considerare che sia un gesto del tutto privo di

movente, a un certo punto, senza nessuna ragione, IM 1 quel giorno decide di

uccidere sua cognata sul momento, senza averne oggettivamente nessun motivo;

sarebbe quindi un atto del tutto inconsulto, un atto al di fuori della nostra

logica, ma anche al di fuori della logica di IM 1 e della sua personalità, una

cosa sconnessa. Se ci si trovasse di fronte a una cosa così sconnessa, ci si

dovrebbe per forza porre il problema di un’astrazione dal senso di realtà, di

una patologia psichiatrica particolarmente grave, uno stato psicotico

delirante, unica spiegazione di un gesto che non sia rispondente né alla

razionalità né agli istinti normali dell’essere umano. La terza via, che è in

conclusione l’unica che si possa seguire, è quella di ascoltare l’unico che può

fornire una lezione su quelli che sono i fatti, e meglio IM 1, e valutarle dal

punto di vista della loro credenza, compatibilità coi riscontri oggettivi e di

natura psichiatrica, se è compatibile con la sua personalità che risulta

dall’insieme degli elementi. Questo lavoro è quello che ha fatto la PP, a

giudicare da quello che è riportato nell’atto d’accusa, il quale si fonda sulle

dichiarazioni di IM 1, ed è anche quanto ha fatto il perito. La difesa non

capisce le obiezioni della Corte sulla metodologia usata dal perito. Il perito

ha fatto una diagnosi complessa, ha valutato l’imputato in base ai test, ai

colloqui, in base alla valutazione di tutte le circostanze e della

documentazione agli atti, ha formulato una diagnosi di un disturbo misto di

personalità, dopodiché ha valutato in base agli atti di cui disponeva quello

che era il fatto avvenuto che risultava dagli atti, e quello che risulta dagli

atti è per forza di cose il racconto di IM 1. Ha poi confrontato questa

versione con la storia di IM 1, la storia dei rapporti interpersonali, con la

diagnosi psichiatrica, e ha dato un suo riscontro sulla base degli elementi che

poteva giudicare. È ovvio che se al perito fosse stata proposta una fattispecie

diversa, il suo giudizio potenzialmente poteva essere diverso. Questo non vuole

dire che la metodologia del perito implichi che per delinquere bisogna essere

malati o che più grave è l’atto che si compie più bisogna essere malati, ma che

se un atto non corrisponde né a una scelta razionale né a una spinta impulsiva

che si possa legare alla personalità del soggetto, bisogna cercare una

spiegazione delle cose.

Ai fini della commisurazione della pena, la difesa osserva che

l’uccisione di __________ è stata un gesto improvviso, impulsivo, che non è

frutto di premeditazione o pianificazione. Il movente e lo scopo, in assenza di

alternative, possono essere ricercati solo nella discussione, negli eventi

descritti da IM 1 sull’accaduto, e se la discussione è avvenuta in questi

termini, non c’è alcun motivo per discostarsi dalle valutazioni del perito, che

si fondano sull’insieme di queste cose. Un altro punto fermo da considerare, è

che le modalità dell’uccisione, e in particolare lo strangolamento, sono

oggettivamente gravi, sono come tali considerate un indizio di assassinio, ma

da sole non bastano, perché ci vuole un insieme di fattori. Il comportamento

dell’imputato dopo i fatti va letto come una conseguenza del suo disturbo di

personalità e come un modo infantile, primitivo di proteggersi, ma questo viene

detto solo perché si capisca perché si è comportato così, non per dire che se

si è comportato così non è grave, perché è chiaro che, indipendentemente dal

motivo, è innegabile che il comportamento dopo il fatto è un comportamento che

denota una colpa importante. Ci si trova di fronte a un caso di omicidio

intenzionale e non assassino. Se i fatti vengono qualificati come omicidio,

questo non toglie nulla all’oggettiva gravità dei fatti e anche delle singole

componenti, perché tirando le somme riguardo alla valutazione della

commisurazione della pena, si tratterà comunque di un omicidio facilmente

evitabile, commesso per dolo diretto, con una modalità grave, quella legata

allo strangolamento, sia per la durata, sia per la vicinanza dell’autore alla

vittima, criteri riconosciuti dalla giurisprudenza, su una vittima indifesa che

non aveva nessuna colpa e con un brutto comportamento successivo al fatto.

Nell’ambito dell’omicidio intenzionale, ci si trova sicuramente in un caso da

porre nella fascia alta della responsabilità dell’autore. Ci si muove in un

range di pena che va dai 5 ai 20 anni. In questa fascia di pena, un omicidio

intenzionale di questa gravità deve presupporre una pena base nell’ordine dei

16 (sedici) anni. Questa pena deve essere aumentata per effetto del concorso

con gli altri reati. IM 1 è incensurato. Non si può dire che abbia collaborato

all’andamento dell’inchiesta, ma va comunque riconosciuto che è arrivato in

aula reo confesso, ha avuto un buon comportamento in detenzione preventiva fino

ad oggi, ha oggettivamente una difficoltà, correlata alla sua patologia, a

esprimere un pentimento chiaro come lo si vorrebbe; certo che IM 1 deve

maturare, deve fare dei passi avanti prima di ritornare in libertà; avrà

davanti in ogni modo degli anni. Con questo non si vuole dire che non è pentito,

ma che certamente non riesce ad esprimerlo nel modo giusto. L’imputato ha

rinunciato perlomeno alle sue aspettative economiche e le ha messe a

disposizione delle parti lese. Con riguardo all’effetto della pena, è chiaro

che è pesante per chiunque, vista la durata, e il fatto di avere una bambina

piccola e perdere tutta la sua crescita avrà il suo significato. La difesa

chiede che la pena base di 16 (sedici) anni venga aumentata di 1 (un) anno e

ridotta di 2 (due) anni in considerazione della lievemente scemata

responsabilità, con il risultato finale di una pena detentiva di 15 (quindici)

anni. Rileva che il risultato finale non sarebbe molto diverso, qualora i fatti

venissero qualificati di assassinio. Una volta, nel 1990, l’assassinio era

nettamente la forma aggravata dell’omicidio punto, nel senso che l’assassinio

prevedeva come unica pena la reclusione perpetua; il legislatore ha però voluto

cambiare le cose, cambiamento che fa sì che ci sia di fatto una sola posizione

tra omicidio intenzionale e assassinio quanto a commisurazione della pena, c’è

un lasso di sovrapposizione delle due pene. Questo fa sì che anche nei casi in

cui si debba riconoscere l’aggravante e quindi applicare l’assassinio, c’è uno

spazio per avere degli assassinii più gravi e degli assassinii meno gravi. Va

tenuto presente che sussiste il cosiddetto Doppelverwertungsverbot (STF

6B_685/2017), nel senso che i fattori di particolare perversione e colpa che

fanno trasformare un omicidio intenzionale in assassinio, non si possono usare

con la medesima intensità per poi dire che è così perverso da essere un

assassinio grave, perché sono già stati valutati nell’entrare sul piano di

ragionamento dell’assassinio, quindi bisogna valutare la gravità all’interno di

altri casi di assassinio, non paragonandola agli omicidi. Nel nostro caso

concreto, qualora dovessimo valutare in ottica di assassino, avremmo il dolo

diretto, non la premeditazione, una vittima del tutto incolpevole, ma per

quello che è il movente incerto, le modalità sicuramente efferate, la freddezza

post fatto, se erano gravi per far diventare assassinio l’omicidio, non

possiamo prenderle tali e quali per dire che è anche un assassinio grave. La

difesa osserva di non voler evocare i casi di assassinio gravi trattati dalla

giurisprudenza, siccome non sarebbe rispettoso in aula mettere su diversi piani

di gravità diverse situazioni, rilevando comunque che la giurisprudenza è nota

alla Corte, e possiamo semplicemente immaginare che nei casi di assassinio si

verificano le situazioni più efferate, i segni peggiori di quella che è la

barbarie umana, con atti anche difficilmente concepibili che vengono

realizzati, pianificati, con uso di crudeltà e di piacere nel fare del male,

nella sofferenza inflitta, che si protraggono per ore, sfregi particolari; c’è

questo nel mondo dell’assassinio. È sufficiente un semplice raffronto con un

po’ di casi che hanno fatto giurisprudenza, per i quali è stata prevista la

reclusione perpetua o una fascia alta, con pene di 18/19/20 anni, per rendersi

subito conto che se per l’omicidio intenzionale eravamo nella fascia alta, nel

contesto degli assassinii ci collochiamo in una fascia media, al massimo

medio-alta. La difesa ritiene quindi che in un caso come questo una pena base

di 18 (diciotto) anni di detenzione sia adeguata, e per effetto dei medesimi

fattori già citati il risultato sarebbe una pena finale di 17 (diciassette)

anni di detenzione.

Quanto alla compensazione tra fattori aggravanti e attenuanti la

pena, è sicuramente fattibile; quello che però non è concesso dalla

giurisprudenza, è il compensare l’attenuazione di pena in caso di detenzione a

vita per effetto del concorso di reati. Il concorso di reati può consentire una

compensazione di effetti sminuenti solo se si opera all’interno del medesimo genere

di pena, e la detenzione a vita è un genere di pena diverso dalla pena a tempo

determinato. Il concorso di reati può consentire una compensazione solo se

vengono imputati due reati entrambi puniti con la detenzione a vita. Al

proposito la difesa cita la DTF 132 IV 2012, confermata in DTF 141 IV 61.

Non si oppone all’accoglimento integrale delle pretese degli AP, a

parte la piccola differenza per la ACPR 4. Per quanto attiene alla misura, a

parità di efficacia deve essere scelta la misura meno invasiva, e la difesa

ritiene più attuabile la misura ambulatoriale.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Questioni pregiudiziali

1. Per quanto attiene alle

modifiche dell’atto d’accusa, si rinvia al verbale d’udienza preliminare del 3

maggio 2018, nonché al verbale del dibattimento, osservando che, con l’accordo

delle parti, è stata aggiunta l’imputazione di messa in circolazione e

propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle

immagini prevista dall’art. 179sexies CP, così come pure l’imputazione di furto

ai sensi dell’art. 139 CP, per avere, il 14 ottobre 2016, a __________, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto denaro contante,

segnatamente almeno CHF 10.00 ed EUR 5.00, dal portamonete di __________.

Le parti hanno inoltre acconsentito alla proposta di modificare il

nome di cui al punto 5 da __________ a __________.

II) Vita e precedenti

penali dell’imputato

2. IM 1 è nato il __________ a

__________ (__________).

In occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al PP, si è così

espresso in merito alla sua situazione personale:

…omissis…

(VI PP 20.10.2016, p. 2-4, AI 35).

3. In occasione

dell’interrogatorio finale del 19 settembre 2017 – a seguito anche di quanto

emerso nel corso dell’inchiesta condotta a suo carico per le malversazioni ai

danni della ACPR 4, di cui si dirà meglio in seguito – IM 1 ha modificato le

sue dichiarazioni in punto alla sua situazione finanziaria, ammettendo di avere

“diversi debiti” (VI PP 19.09.2017, p. 21, AI 430).

4. Tornando sulla questione in

sede dibattimentale, l’imputato ha riferito che la sua situazione economica

prima dell’arresto non era buona, confermando che lui e la moglie avevano

diversi debiti, “soprattutto per le tasse” e con i loro stipendi non

riuscivano “ad andare avanti in modo soddisfacente”. In particolare,

l’imputato ha riferito di non guadagnare abbastanza a fronte del tenore di vita

assunto, posto che egli percepiva CHF 4'800.00 netti mensili e la moglie “un

po’ meno perché lavorava all’80%”, a fronte di spese mensili per

complessivi CHF 2'500.00 per la pigione e la cassa malati, oltre a spese per le

tasse, la macchina, le assicurazioni, il telefono ecc. L’imputato non è stato

peraltro in grado di precisare l’ammontare dei precetti esecutivi emessi a suo

nome (VI DIB 15.05.2018, p. 1 e 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

5. n merito all’anamnesi

famigliare e personale remota di IM 1, si richiama la perizia psichiatrica del

16 agosto 2017 del Dr. __________ (AI 415, p. 4-6), secondo cui:

…omissis…

“Anamnesi somatica: “a pochi mesi, poche settimane” avrebbe

presentato un episodio di convulsioni, rimasto isolato e senza conseguenze, per

il quale sarebbe stato visitato in ospedale. Avrebbe avuto le comuni malattie

esantematiche, alcune relativamente tardi.

Il peritando sarebbe nato a __________ in __________, da genitori

svizzeri; lui stesso sarebbe svizzero (spiega spontaneamente in esordio della

raccolta anamnestica)”.

6. L’imputato è incensurato in

Svizzera e in Italia, come si evince dagli estratti dei relativi casellari

giudiziali (AI 38 e 65).

7. Nel verbale della persona

arrestata del 20 ottobre 2016 IM 1 ha riferito di essere stato interrogato in

un’occasione da un PP, siccome indagato per titolo di riciclaggio di denaro:

"

(…) non ho precedenti penali ma in Svizzera sono stato

interrogato una volta da un Procuratore Pubblico perché indagato per titolo di

riciclaggio, tutto però è andato a finire in nulla, è infatti emerso che ero

stato raggirato via internet. Avevo conosciuto una persona che mi aveva chiesto

aiuto e per finire mi ha fregato.

(…) si trattava di una persona che diceva di essere una donna, con

la quale mi sono sentito via internet per qualche mese.

(…) avevo un’infatuazione per lei e mi sono così fatto

abbindolare. Se non erro i fatti risalgono al 2010 e giù di lì.”

(VI PP 20.10.2016, p. 3, AI 35).

Tornando sulla questione in occasione del pubblico dibattimento

l’imputato ha avuto modo di spiegare:

"

Avevo un’amica virtuale che conoscevo solo online e le avevo

prestato dei soldi. Lei mi aveva poi chiesto se poteva mandare dei soldi sul

mio conto e io glieli avrei poi dovuti rigirare sul suo, ma quando sono andato

in banca a ritirare i soldi mi sono ritrovato con CHF 100'000.00, che non era

assolutamente la cifra di cui si era parlato, era una cifra troppo alta,

sospetta. Ho poi spiegato la situazione in banca e al PP.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

8. IM 1 ha dichiarato che in

carcere si occuperebbe “dell’assemblaggio di siringhe per gonfiare le gomme

delle biciclette, recupero del rame e assemblaggio di altri materiali”,

percependo circa CHF 400.00 mensili (VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

9. L’imputato ha riferito di

essere seguito dal punto di vista psichiatrico “dal Dr. __________ e dalla

sua stagista”, precisando al proposito che:

"

Cerchiamo di capire che problemi ho io e di vedere come sto, come

ho recepito quello che è successo e come poter migliorare la situazione. A

livello farmacologico prendo degli ansiolitici __________. Vedo il Dr. __________

e la sua stagista ognuno una volta alla settimana.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

10. Quanto alle prospettive di

vita future, l’imputato ha affermato che:

"

All’inizio quando è successo tutto ho pensato a che lavori avrei

potuto fare dopo. Certo una volta uscito di prigione non sarà facile entrare

nel mondo del lavoro e non so come sarà la mia situazione famigliare.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Relativamente a quest’ultimo aspetto, IM 1 ha precisato di non

avere più visto né la moglie né la figlia dal giorno dell’arresto, e che la

moglie avrebbe da poco chiesto il divorzio (VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1

al verbale dibattimentale), fatto comprovato dalla documentazione prodotta in

dal patrocinatore dell’AP ACPR 2 quale doc. dib. 4.

III) La vittima

11. Sulla vita anteriore della

vittima figurano agli atti poche informazioni, desumibili perlopiù dalle

dichiarazioni della madre.

__________,

35enne al momento dei fatti, è nata il __________ da ACPR 1 e __________,

secondogenita di una fratria di due, composta dalla vittima e dalla sorella ACPR

2 nata il __________.

Dalle

dichiarazioni della madre si evince che nel __________ la famiglia si è

trasferita a __________ dalla Svizzera interna, dove le bambine hanno

frequentato l’asilo. Il padre ha inizialmente continuato a lavorare in Svizzera

interna come __________, raggiungendo la famiglia in Ticino solo in seguito,

mentre la madre, casalinga, si occupava delle bambine. Nel __________ i coniugi

__________ hanno acquistato l’immobile ubicato in Via __________ a __________.

Il __________, quando __________ aveva 10 anni, il padre è deceduto a seguito

di una malattia e la madre ha iniziato a lavorare presso __________ di __________.

Tuttavia, nel 1999, ACPR 1 ha dovuto interrompere l’attività lavorativa a

seguito di un __________. Al fine di migliorare la situazione economica della

famiglia le figlie hanno quindi iniziato a lavorare presso il __________ di __________.

12. Dopo le scuole dell’obbligo, __________

ha dapprima svolto 2 anni di tirocinio presso __________ ed in seguito

conseguito il diploma di __________, venendo quindi assunta in tale funzione

presso __________.

13. ACPR 2 ha lasciato la casa di

famiglia nel 2002, anno del matrimonio con l’imputato, andando a vivere

dapprima a __________ e poi a __________, mentre la vittima e la madre hanno

continuato a convivere nella casa di __________ sino al momento dei fatti (VI

PP 14.11.2016, p. 2-4, AI 153).

14. Il 17 agosto 2015 __________

ha iniziato una relazione sentimentale con ACPR 3, la quale perdurava al

momento dei fatti (cfr. VI PG ACPR 3 17.10.2016, p. 2, allegato 13 al rapporto

di arresto provvisorio, AI 23).

IV) La relazione tra

l’imputato e la vittima

15. Dagli atti d’inchiesta emerge

chiaramente il forte attaccamento soprattutto dell’imputato alla vittima, la

quale ricambiava l’affetto in modo minore o comunque differentemente.

16. Nel verbale della persona

arrestata del 20 ottobre 2016 l’imputato ha riferito di avere conosciuto __________

nel 2000, quando aveva iniziato a frequentare la moglie, che all’epoca viveva

ancora nella casa di __________ con la madre e la sorella, spiegando che

inizialmente si vedevano poco, siccome “lei quando rincasava si rinchiudeva

sempre nella sua camera da letto”, mentre a partire dal 2001 avrebbero

iniziato a coltivare un’amicizia e ad uscire insieme con i rispettivi amici (VI

PP 20.10.2016, p. 6, AI 35).

In occasione

del pubblico dibattimento, IM 1 ha così ricordato il proprio legame con la

vittima e come questo si è sviluppato:

"

(…) il nostro rapporto si è evoluto nel corso degli anni nel

senso che lei inizialmente era solo la sorella di mia moglie, poi lei è

diventata sempre più importante per me, lei è diventata la mia migliore amica e

io la reputavo un po’ come la mia sorellina. In un certo senso ho ricoperto un

po’ il ruolo paterno, la aiutavo a guidare e con la compilazione delle dichiarazioni

d’imposta.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha

riferito che con la vittima gli capitava di andare a cena e al cinema, anche da

soli loro due, così come pure a giocare a bowling o, 2 o 3 volte all’anno, a

sentire dei concerti (VI PP 20.10.2016, p. 10, AI 35; VI DIB 15.05.2018, p. 2,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

17. L’imputato ha spiegato che

lui e la vittima spesso si scrivevano lettere e biglietti (VI PP 20.10.2016, p.

8, AI 35), ciò che ha trovato conferma nella documentazione agli atti, tra cui

figurano numerose lettere, alcune molto lunghe, e bigliettini scritti da IM 1 a

__________, così come pure alcuni scritti, di lunghezza inferiore, della

vittima all’imputato (AI 120, 264 e 388).

Tra gli

scritti dell’imputato alla vittima, come cennato numerosi, una lettera datata

24 settembre 2004 appare significativa per illustrare il sentimento nutrito

dall’imputato verso la vittima. In tale documento IM 1, riferendosi alla

relazione tra la donna ed il suo compagno all’epoca, ha tra le altre cose

scritto “ma io ho comunque paura perché sei troppo importante per me e non è

amore per tutta la vita, quindi è più difficile da controllare” (allegato E

al VI PP 10.11.2016, AI 145).

Invitato a

prendere posizione su tale affermazione, in corso d’inchiesta l’imputato ha

spiegato:

"

(…) il feeling tra me e __________ è aumentato nel 2002, io le

volevo tanto bene. Ho scritto la lettera se non sbaglio il 1° agosto di

quell’anno __________ aveva festeggiato l’anniversario con questo __________ e

ancora una volta ha avuto un ragazzo e non l’ha detto a nessuno. Io ero

preoccupato di perderla di vista e come si legge nella lettera non mi piaceva

tanto __________. __________ aveva tolto spazio a me e a lei, prima ci sentivamo

e vedevamo più spesso. Ecco perché le ho scritto.

(…) quello che provavo per __________ era amore, è qui mi sto

mettendo i coltelli nelle piaghe, l’amavo come si ama un famigliare, non era lo

stesso amore che provo per mia moglie e per mia figlia, era diverso, era come

l’amore per una sorella anche se a __________ volevo un po’ più bene che a mia

sorella.”

(VI PP 10.11.2016, p. 13, AI 145).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, con specifico

riferimento ai “coltelli nelle piaghe”, IM 1 si è così espresso:

"

Parlando con la PP mi sono sentito come accusato di avere una

relazione con __________ e parlando di amore mi sembrava di mettermi in cattiva

luce, ma ho cercato di spiegare che si trattava di amore fraterno.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato

ha quindi aggiunto:

"

Innanzitutto quando lei aveva una relazione non lo diceva a

nessuno, neppure a casa, alla madre e alla sorella. Era strano che non dicesse

nulla a nessuno, almeno dopo qualche tempo. Lo si veniva poi a scoprire dopo un

po’ da soli, vedendo che si tenevano per mano o si baciavano, ecc. In quel

periodo io sentivo spesso al telefono __________ quando lei finiva la scuola e

quando lei si è messa con __________ hanno preso a sentirsi molto spesso al

telefono anche molto a lungo. Io la sentivo quindi molto meno, mi era

dispiaciuto e ho cercato di farglielo capire.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

18. Quanto ai propri sentimenti

nei confronti della vittima, diffusamente approfonditi sia in sede d’inchiesta

che in sede dibattimentale, l’imputato ha spiegato che per lui __________ era “sia

come una sorellina sia come una migliore amica”, derivando il rapporto

fraterno “dal fatto che io sono più grande di lei, sono stato quasi un padre

nel senso che le ho fatto io scuola guida, l’aiutavo a compilare le tasse e via

dicendo” e l’amicizia dal fatto che si sfogavano l’uno con l’altra (VI PP

10.11.2016, p. 15, AI 145).

19. Invitato a spiegare se avesse

mai manifestato il suo amore fraterno a __________ dicendole di amarla,

l’imputato ha risposto affermativamente:

"

(…) si, una o due volte, otto o dieci anni fa, a Capodanno,

Natale o San Valentino sono riuscito a dirglielo a voce. Un paio di volte sono

riuscito anche a scriverglielo. Non so dire con precisione quando sono avvenute

queste cose ma posso dire dopo la relazione con __________ e prima di quella

con ACPR 3. In questo periodo __________ non aveva più avuto relazioni.

(…) quando le ho detto di amarla lei mi ha risposto di volermi

bene (…).”

(VI PP 10.11.2016, p. 14, AI 145).

20. Interrogato a sapere se __________

gli piacesse, in occasione dell’interrogatorio del 20 ottobre 2016 l’imputato

ha risposto in maniera piuttosto confusa, affermando che:

"

(…) era una persona che poteva piacermi. Se avessi conosciuto

prima __________ di mia moglie mi sarei potuto innamorare di lei. Se mia moglie

non esistesse e neppure mia figlia, __________ mi sarebbe piaciuta. Lei mi

piaceva sotto tutti i punti di vista. Se avessi avuto una bacchetta magica per

cambiare le cose forse tra me e __________ sarebbe nato qualche cosa. Preciso

che con questo non intendo dire che volevo avere una bacchetta magica e

cambiare le cose, sia ben in chiaro che io non avevo un’infatuazione per __________.”

(VI PP 20.10.2016, p. 8, AI 35).

Tornando

sulla questione in un verbale successivo, IM 1 ha dichiarato che __________ era

la sua luna, mentre la moglie il suo sole, precisando che:

"

Ad ogni modo non amo e non ho mai amato __________ nello stesso

modo in cui amo ACPR 2. __________ era però molto importante per me. Spesso non

ci vedevamo ma quando c’era era importante.”

(VI PP 26.01.2017, p. 9, AI 291).

In occasione

del pubblico dibattimento l’imputato si è così espresso:

"

(…) se avessi conosciuto prima __________ di mia moglie magari mi

sarei innamorato di __________, questo non posso escluderlo, perché lei mi

piaceva molto, ma non avrei mai voluto cambiare mia moglie con __________.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

21. Invitato a spiegare – con

riferimento a un’e-mail del 21 settembre 2014 con cui __________ gli chiedeva

dei “Favorini ini ini” (allegato C al VI PP 26.01.2017, AI 291) – se

esaudisse sempre ogni desiderio o richiesta della vittima, l’imputato ha

risposto:

"

(…) per me __________ era importantissima. Io l’amavo non come

amo mia moglie ma come una sorella è più di una sorella, come una migliore

amica e quindi le volevo un sacco di bene. Lei era gentile con me ed era anche

disponibile. È vero che mi dava fastidio che leggesse 3 volte di fila i libri

della saga di Twilight e i miei che al massimo erano da 2 ore di lettura

neanche una volta. Ma io comunque con piacere l’aiutavo.”

(VI PP 26.01.2017, p. 10, AI 291).

Dichiarazioni

che in corso di dibattimento l’imputato ha così spiegato:

"

Io un paio di volte, anche se non le piaceva sentire complimenti,

le avevo detto che l’amavo come una sorellina. Lei per me era più importante di

un’amica normale, era veramente entrata nella mia vita come fosse una sorella.

In più io con mia sorella non ho mai avuto un legame molto profondo, abbiamo

avuto dei battibecchi, come in tutte le famiglie; magari mi è mancato un po’ il

legame stretto con mia sorella e l’ho trovato con __________. Per me lei era

molto importante.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

22. Dagli atti risulta che nel

portamonete di IM 1 sono state trovate 22 fotografie formato passaporto, di cui

17 ritraenti __________ e unicamente 3 la moglie (allegato A al VI PP

20.10.2016, AI 35). Invitato a spiegare tale circostanza, l’imputato ha

affermato che “io gliele chiedevo e lei me ne dava più di una per volta. A

me faceva piacere averle nulla di più”, ribadendo di non essere stato

innamorato della vittima (VI PP 20.10.2016, p. 20, AI 35), ciò che ha

confermato pure in sede dibattimentale, dove ha dichiarato: “sono sicuro che

non ero innamorato di lei” (VI DIB 15.05.2018, p. 5, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

23. L’imputato ha peraltro

riferito che la moglie non era gelosa del di lui rapporto con la vittima,

precisando tuttavia che “poteva darle fastidio che uscivo troppo con lei”,

ciò che “sicuramente nell’ultimo anno”, e meglio dall’arrivo di ACPR 3,

non sarebbe tuttavia avvenuto (VI PP 10.11.2016, p. 11, AI 145).

24. Degli stretti rapporti tra la

vittima e l’imputato, della disponibilità di IM 1 nei confronti di __________ e

dei molti regali che le faceva, testimoniano anche le dichiarazioni di madre,

sorella e compagno della vittima, nonché del padre dell’imputato e di amici e

conoscenti dei due.

25. ACPR 1 ha descritto i

rapporti tra l’imputato e la vittima come “buonissimi”, confermando che

erano come fratello e sorella, e precisando che “__________, visto che IM 1

era buono, gli chiedeva molte cose e l’accontentava in tutto proprio come un

fratello maggiore”, ciò di cui la vittima si sarebbe approfittata:

"

(…) era __________ a mio modo di vedere che si approfittava della

gentilezza di IM 1. IM 1 dava sempre seguito alle richieste di __________.

Sebbene io gli abbia detto che comportandosi così con __________, avrebbe poi

preteso lo stesso comportamento dagli altri, ma IM 1 si è comunque sempre

sentito in dovere di assecondarla.”

(VI PG 14.11.2016, p. 10, AI 153).

26. ACPR 2, dal canto suo ha

riferito che:

"

(…) loro facevano un sacco di cose assieme, andavano al cinema a

vedere dei film, si trattava di genere di film che a me non piacevano o non

interessavano, andavano anche a concerti e inoltre, visto che IM 1 aveva

regalato la sua vecchia auto, lei gli chiedeva consigli su cosa doveva fare

quando aveva dei problemi con l’auto.”

(VI PP 14.11.2016, p. 7, AI 152).

La donna ha

riconosciuto che riteneva eccessivo il tempo che il marito passava con la

sorella, siccome, essendoci poi anche gli allenamenti di __________, gli

restava poco tempo da trascorrere con la figlia (VI PP 14.11.2016, p. 7, AI

152).

Anche la

moglie dell’imputato ha quindi indicato che __________ si approfittava della

disponibilità dello stesso nei suoi confronti:

"

Sia io che mia madre eravamo dell’avviso che riguardo alle

richieste che le faceva mia sorella lui era troppo buono e disponibile. Lei

alcune cose, come l’ordinare le cartucce della stampante in internet, avrebbe

potuto farle da sola. A tal proposito posso dire che questo suo essere troppo

disponibile nei confronti di __________ è emerso anche in presenza di amici,

ogni tanto qualcuno le faceva la battura dicendole “potresti anche farlo tu”.

(…) __________ da IM 1 era viziata. In generale invece non lo era.

(…) __________ nei confronti di IM 1 si approfittava di lui e del

suo essere buono e disponibile. Era sempre gentile nei modi anche perché era

lei ad avere bisogno di lui.”

(VI PP 14.11.2016, p. 8, AI 152).

La sorella

della vittima ha pure riferito che quest’ultima disponeva di un “ricambio

completo” all’interno di un cassetto nella loro camera matrimoniale, a cui

avrebbe potuto ricorrere se avesse avuto bisogno di fare la doccia da loro e

cambiarsi. Alcuni dei vestiti li avrebbe portati __________, mentre gli altri

le sarebbero stati regalati dall’imputato (VI PP 07.12.2016, p. 4, AI 222).

27. Queste le dichiarazioni di __________,

padre dell’imputato:

"

Ho potuto notare (…) che mio figlio IM 1 si occupava spesso di __________,

nel senso che se aveva bisogno dal lato __________, le dava una mano. So che

alle volte, __________ e IM 1 si incontravano per andare al cinema assieme e

questo quando ACPR 2 era occupata. Queste cose mi venivano riportate da IM 1,

magari quando ci sentivamo al telefono.

(…) il rapporto tra __________ e IM 1, era un rapporto di fratello

maggiore. Aggiungo che a mio parere IM 1 rivestiva il ruolo della figura

maschile che mancava alla famiglia __________.”

(VI PG 08.11.2016, p. 4, AI 132).

28. ACPR 3 ha riferito quanto

segue:

"

(…) tra di loro vi era una grande amicizia. IM 1 era protettivo

verso __________, per quello che ho potuto vedere direi che per lei era come un

fratello maggiore, un punto di riferimento, era una presenza sulla quale __________

poteva contare nei momenti di bisogno. IM 1 riservava molte attenzioni a __________.

Posso dire che le scriveva delle dediche quando le faceva dei regali. A tal

proposito vorrei dire che __________ all’inizio della nostra relazione mi ha

parlato molto del rapporto che aveva con IM 1 e mi aveva anche fatto un

discorso su di lui. In particolare mi aveva detto che IM 1 le faceva molti

regali, le ha regalato vestiti, un iPod, un vecchio telefono cellulare e anche

la sua vecchia auto. (…) Quando __________ mi ha fatto appunto il discorso su IM

1 mi aveva detto di non preoccuparmi della vicinanza che aveva con lui e

neppure dei regali che faceva aggiungendo che era certa che IM 1 lo faceva

senza secondi fini, senza malizia, ora non ricordo le parole esatte di __________

ma il senso era questo. (…)

Ora mi è venuto in mente per quale motivo __________ mi ha fatto

il discorso di cui ho appena riferito sul suo rapporto con IM 1. Una volta

quando è venuta da me a dormire aveva portato una camicia da notte che mi aveva

detto di aver ritrovato in fondo ad un cassetto spiegandomi che le era stata

regalata da IM 1. Mi aveva anche detto che a suo tempo aveva detto a IM 1 che

riteneva il regalo inopportuno visto che si trattava del marito di sua

sorella.”

(VI PP 09.11.2016, p. 2 e 3, AI 142).

29. __________, amica della

vittima e dell’imputato, ha così riferito:

"

Lui era praticamente un padre per lei. Infatti __________ ha

perso il padre quando eravamo alle elementari. IM 1 ha preso un po’ il suo

posto. Posso dire che era la sua figura di riferimento maschile. Le faceva

spesso dei regali, ma del resto lo faceva con tutti.”

(VI PG 18.10.2016, p. 4, allegato 17 al rapporto di arresto

provvisorio).

30. __________, amica di ACPR 2 e

conoscente di __________ e IM 1, ha dichiarato:

"

(…) tra loro v’era un rapporto molto unito. A tal proposito so

che IM 1 quando poteva presenziava anche senza ACPR 2 ai concerti di gala della

__________. Quando dico rapporto unito, intendo dire che era un rapporto tra

fratello e sorella. So che IM 1 era molto integrato nella famiglia __________.

So che facevano molte cene assieme, delle feste a tema fatte a casa di ACPR 1 a

__________ (…).”

(VI PG 23.11.2016, p. 5, AI 185).

31. __________, in fine, collega

di __________ presso __________, sul rapporto tra quest’ultima e IM 1 si è così

espressa:

"

(…) mi è capitato di vederlo spesso quando __________ lavorava. IM

1 arrivava per l’ora di pranzo e si metteva in fila per essere servito da __________.

(…) La prima volta che l’ho visto era in colonna per comandare. Io volendo

agevolare ho deciso di aprire un’altra cassa. Ciononostante lui ha preferito

farsi servire da __________ in colonna alla sua cassa. (…) A mio modo di vedere

guardava __________ con gli occhi da pesce lesso. Dopo un po’ che veniva, ho

pensato che IM 1 potesse avere un interesse verso __________, o almeno così si

poteva pensare. (…) sebbene mi sono fatta questa idea, che scaturiva alle volte

pure con delle battute tra me e altri colleghi di lavoro, mi è parso che __________

non avesse nessun interesse nei confronti di IM 1.”

(VI PG 29.11.2016, p. 3 e 4, AI 193).

32. Stando alle dichiarazioni di IM

1 e a quanto emerge dalle tavole processuali, non vi sarebbero mai stati veri e

propri litigi, ma unicamente alcuni screzi. Al proposito l’imputato ha menzionato

il fatto che __________ non gradiva le di lui manifestazioni d’affetto e che “a

lei dava fastidio ricevere i tre bacini sulle guance” o gli abbracci, così

come pure i complimenti. Ciò sarebbe peraltro stato esplicitato dalla vittima

in uno scritto consegnato all’imputato (VI PP 20.10.2016, p. 6-8, AI 35) e

rinvenuto presso la di lui abitazione (AI 120, 264 e 388).

IM 1 ha

riferito di esserci “rimasto male”, precisando che per dimostrare

comunque il proprio affetto per __________ avrebbe ripiegato sui regali, ciò

che avrebbe portato a un ulteriore “screzio”:

"

(…) c’ero rimasto male perché è come se ad esempio mia moglie mi

chiede di smetterla di darle i baci sulla bocca o mia figlia di abbracciarla.

Io dopo aver ricevuto quella lettera ho deviato sui regali. Per

dimostrarle il mio affetto senza infastidirla ho iniziato a farle più regali

anche perché così prendevo la scusa per darle qualche bacetto in più sulle

guance. Qualche anno dopo vi era quindi stato un altro screzio perché __________

mi aveva chiesto di farle meno regali.

(…) vista la nostra comune passione per cinema e musica le

regalavo prevalentemente DVD e CD.

(…) non ero solito farle regali particolarmente costosi ma a

Natale siamo abituati nella famiglia di __________ a farci tantissimi regali e

io per lei spendevo anche il 20% in più rispetto a quanto spendevo per ACPR 1 e

ACPR 2. Questo era un modo per farle capire l’affetto che provavo per lei visto

che non potevo abbracciarla o farle complimenti. Ad esempio quando era vestita

bene non potevo dirle “come sei bella”, lei si sarebbe arrabbiata, accettava

questo tipo di complimenti solo dalle persone che vedeva raramente oppure dagli

amici che facevano parte del gruppo, a loro non diceva nulla.”

(VI PP 20.10.2016, p. 8, AI 35).

33. Anche ACPR 2 ha confermato

che tra l’imputato e la vittima non vi erano mai stati veri e propri litigi, ma

unicamente alcune discussioni:

"

(…) tra di loro non vi sono stati litigi, vi sono state

discussioni ma legate sempre alla questione della casa di __________ oppure

agli atteggiamenti che ACPR 3 aveva quando frequentava la casa di __________,

anche IM 1 le aveva fatto notare che non apriva gli armadi senza chiedere il

permesso a mia madre.”

(VI PP 14.11.2016, p. 8, AI 152).

34. In occasione dell’interrogatorio

dibattimentale l’imputato ha ribadito che faceva tanti regali alla vittima

perché le voleva tanto bene e non poteva trasmetterglielo, come invece faceva

con l’amica __________, abbracciandola e baciandola sulle guance (VI DIB

15.05.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

35. Le frequentazioni tra

l’imputato e la vittima si sarebbero tuttavia fatte più sporadiche dal momento

in cui la vittima ha iniziato una relazione sentimentale con ACPR 3.

Il 20

ottobre 2016 l’imputato al PP ha riferito:

"

(…) capitava di andare al cinema assieme, mentre da quando ha una

relazione con ACPR 3 sarò andato una sola volta a guardare un film da lei.

Prima capitava di andarci 3 o 4 volte all’anno. Capitava anche che veniva lei

da noi a __________, questo prima dell’arrivo di ACPR 3. (…)

La verbalizzante mi chiede se da quando __________ sta con ACPR 3

le nostre frequentazioni sono diventate più sporadiche.

(…) sì, è anche normale che voglia passare più tempo con il

ragazzo. Ad ogni modo anche quando è nata __________ abbiamo iniziato a

frequentarci meno, le cose cambiano.”

(VI PP 20.10.2016, p. 10, AI 35).

In occasione

dell’interrogatorio del 10 novembre 2016 l’imputato ha dichiarato che:

"

(…) lei aveva meno tempo come è logico che sia questo perché

quasi tutti i giorni si vedeva con ACPR 3. A parte questo non è cambiato nulla,

prima andavamo al cinema e delle volte anche a cena soli io e lei e abbiamo

continuato a farlo anche dopo l’arrivo di ACPR 3. Ci vedevamo meno

frequentemente. Anche le uscite di __________ con il gruppo sono diminuite.”

(VI PP 10.11.2016, p. 2, AI 145).

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale, alla domanda a sapere come si fosse evoluto

il suo rapporto con la vittima dopo che questa aveva iniziato a frequentare il

nuovo fidanzato, IM 1 ha risposto:

"

Noi non sapevamo che fossero insieme finché un giorno si sono

presi per mano apposta per farci capire che si erano messi insieme, al walking __________.

Col tempo è successa la stessa cosa come con __________, ovvero che la relazione

ha rubato un po’ di tempo a me e __________. Preciso che erano comunque anni

diversi, ci vedevamo già di meno, siccome era nata mia figlia. È quindi stato

meno invasivo e mi ha dato meno fastidio. Loro erano anche meno intimi in

pubblico e stavano anche con noi e gli amici, rubavano meno tempo e quindi era

meno fastidioso.

(…) quando c’era __________ loro stavano sempre solo in due anche

quando eravamo in gruppo e non filavano gli altri, mentre con ACPR 3 stavano

più in gruppo e dava meno fastidio, erano più attenti agli amici.” (VI DIB

15.05.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

36. Questo cambiamento nel

proprio rapporto con la vittima non avrebbe avuto particolari ripercussioni

sull’imputato, il quale ha però dichiarato di avere “provato un po’ di

dispiacere come penso sia normale”, anche per “averlo scoperto in quel

modo” (VI PP 10.11.2016, p. 2, AI 145) e di essere stato un po’ infastidito

dal fatto che la vittima non chiedeva più aiuto a lui, ma piuttosto al

compagno, ad esempio per il telefono, il PC, ecc. (VI DIB 15.05.2018, p. 6,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a

spiegare come valutasse il fatto che nei progetti della vittima e di ACPR 3 vi

era quello di andare a convivere nella casa di __________ qualora __________

fosse riuscita a diventarne proprietaria, IM 1 ha asserito:

"

Era un passo normale secondo me, non mi dava fastidio. (…) Era

naturale che prima o poi ci andasse a vivere con ACPR 3, almeno così pensavamo.

(…) era naturale che avrebbe poi passato meno tempo con me, ho

visto già con la nascita di nostra figlia come sono cambiati i rapporti, io e

mia moglie uscivamo di più con gli amici che avevano figli.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

37. Interrogato a sapere se fosse

geloso di ACPR 3, IM 1 ha risposto negativamente (VI DIB 15.05.2018, p. 7,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

38. La madre di __________ ha

confermato che le richieste della vittima all’imputato si erano fatte più rare

dall’arrivo di ACPR 3, precisando che l’imputato, pur avendo sofferto di questo

distacco, non si sarebbe mai lamentato e avrebbe affermato di essere contento

se lei era felice (VI PG 14.11.2016, p. 10, AI 153).

Di tale

aspetto ha poi riferito anche la sorella di __________:

"

(…) lui era il primo ad esserci rimasto male. Prima __________

dipendeva da lui quando aveva problemi con il PC o quando doveva effettuare

delle comande in internet mentre da quando vi è ACPR 3 si rivolgeva quasi

esclusivamente a quest’ultimo, ritengo fosse normale, e chiedeva aiuto a mio

marito solo dopo che ACPR 3 non era riuscito ad aiutarla. Così facendo spesso

mio marito doveva impiegare molto più tempo per sistemarle qualche cosa visto

che ci aveva già messo mano qualcun altro.”

(VI PP 14.11.2016, p. 6, AI 152).

39. Dagli atti d’inchiesta emerge

che IM 1 e sua moglie avevano entrambi dei debiti nei confronti di __________.

Al proposito l’imputato ha riferito che:

"

(…) sia io che mia moglie avevamo chiesto dei prestiti a __________.

(…) a __________ dovevo ancora circa CHF 10'000. Inizialmente mi

aveva consegnato in una sola volta tramite bonifico sul mio conto postale CHF

20'000.

(…) il denaro ricevuto da __________ l’avevo utilizzato per

effettuare i pagamenti mensili.

(…) a __________ restituivo mensilmente CHF 200 più o meno. Quando

avevo diponibilità le davo anche di più ma delle volte “saltavo” la rata.

Preciso che avevo impartito un ordine permanente alla __________. Aggiungo

altresì che nell’ultimo anno versavo io anche il rimborso di mia moglie visto

che lei lavorava di meno e aveva quindi meno disponibilità. Per conto di mia

moglie versavo a __________ importi variabili tra i CHF 50 e 100 mensili.”

(VI PP 24.11.2016, p. 3, AI 186).

Da una

tabella rinvenuta tra gli effetti personali della vittima, in cui quest’ultima

ha annotato l’ammontare dei debiti che IM 1 e la sorella avevano ancora nei

suoi confronti, nonché i versamenti già effettuati, si evince che nel mese di

giugno 2016 complessivamente le dovevano ancora circa CHF 32'700.00. Da questa

tabella risulta infatti che la vittima avrebbe prestato CHF 31'500.00 al

cognato, di cui quest’ultimo gliene avrebbe restituiti CHF 16'200.00,

dovendogliene quindi ancora CHF 15'300.00, mentre alla sorella avrebbe prestato

CHF 20'300.00, di cui CHF 2'600.00 restituiti e CHF 17'700.00 ancora da

restituire (allegato doc. B al VI PP 24.11.2016, AI 186).

Preso atto

di tale circostanza, IM 1 ha dichiarato:

"

(…) non ricordavo di doverle ancora oltre i CHF 15'000, pensavo

di averle restituito di più. Forse mi aveva prestato CHF 30'000. Non sapevo a

quanto ammontava il debito di mia moglie e neppure il residuo.”

(VI PP 24.11.2016, p. 3, AI 186).

40. Nel verbale del 24 novembre

2016 l’imputato ha comunque affermato che non vi sarebbero mai stati problemi

con __________ in relazione a questi prestiti, precisando che quando “saltava”

il versamento di una rata lei gliene chiedeva il motivo, senza tuttavia mai

rimproverarlo (VI PP 24.11.2016, p. 3-5, AI 186).

Successivamente, l’imputato ha dichiarato che __________ gli “sollecitava

la restituzione del (…) prestito” (VI PP 19.12.2016, p. 7, AI 246), tenendo

comunque a precisare che “mi sollecitava ma non con grande vigore, capitava

ad esempio che mi chiedesse se era corretto che non le avevo ancora versato

nulla oppure importi inferiori” (VI PP 19.12.2016, p. 5, AI 246) e che “__________

non mi ha mai sollecitato la restituzione di tutto l’importo che ancora le

dovevo ma mi aveva unicamente chiesto di essere più puntuale con i versamenti

mensili” (VI PP 17.03.2017, p. 3, AI 332).

In occasione

del pubblico dibattimento l’imputato ha in fine affermato:

"

Io cercavo di darle CHF 300.00 al mese circa e davo CHF 50.00

anche per mia moglie. Ogni tanto saltavo la rata, ma lei non mi ha mai pressato

più di tanto e non mi ha mai chiesto la restituzione complessiva. Ogni tanto mi

chiedeva ad esempio “è giusto che non ho ancora ricevuot i soldi per aprile” e

io glieli versavo oppure se non ce li avevo le chiedevo scusa e lei non si

arrabbiava mai. Forse una volta mi aveva chiesto di essere più puntuale.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

41. ACPR 2 dal canto suo ha

affermato, in merito ai prestiti di denaro ricevuti dalla sorella:

"

(…) a me ha prestato circa CHF 12'000, questo nel 2011 quando il

mio precedente datore di lavoro non mi aveva versato stipendi per complessivi

CHF 35'000. Non potevo quindi far fronte al mio 40% di spese per la casa di __________

e avevo chiesto a mia sorella di anticiparli. Mio marito invece le aveva

chiesto un prestito per pagare le imposte, io in quel periodo non ero in grado

di versargli la mia quota parte. Non so dire a quanto ammonta l’importo chiesto

da IM 1 a mia sorella.”

(VI PP 14.11.2016, p. 6, AI 152).

V) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

42. Il 16 ottobre 2016, nel corso

del pomeriggio, il Corpo dei Carabinieri di Como ha informato la Polizia

Cantonale dell’avvenuto ritrovamento in un bosco, in territorio di __________,

del cadavere di una giovane donna, trovata senza calzature, senza documenti,

senza telefono cellulare o altro oggetto atto all’identificazione, se non un

bracciale in gomma di colore nero con la scritta “La corsa della speranza”,

evento sportivo tenutosi l’ultima volta a __________.

Sul posto

sono intervenuti, tra gli altri, la Dr.ssa __________, la quale ha constatato

il decesso della donna alle ore 15:17 del 16 ottobre 2016, e il Dr. __________,

medico incaricato dalla Magistratura italiana al fine di compiere l’ispezione

sul cadavere.

La salma è

stata in seguito traslata presso l’Ospedale S. Anna di Como, dove è stata

sottoposta ad autopsia.

Vista la

prossimità dei luoghi con il confine svizzero e l’assenza di denunce di

scomparsa in territorio italiano, sono state coinvolte le autorità elvetiche.

43. Unicamente nella giornata di

lunedì 17 ottobre 2016 è stato possibile dare un nome al cadavere trovato nei

boschi, dopo che il direttore __________ si è recato a casa __________, visto

che la stessa non si era presentata __________ quella mattina senza dare

comunicazione alcuna della sua assenza in segretariato.

Giunto al

domicilio di __________, la madre di quest’ultima gli avrebbe riferito che

probabilmente si trovava ancora a letto, la camera era chiusa e nessuno apriva.

Nel

frattempo anche la sorella della vittima, IM 1, e il fidanzato ACPR 3, avevano

raggiunto l’abitazione di __________.

Presente sul

posto vi era altresì una pattuglia della Polizia Comunale di __________, la

quale ha forzato la serratura della porta della camera da letto della vittima,

trovandola vuota.

La madre ha

spiegato di avere visto la figlia l’ultima volta venerdì 14 ottobre 2016 verso

le ore 18:00/18:15.

Lunedì 17

ottobre 2016 ACPR 1 e ACPR 2 hanno quindi inoltrato denuncia di scomparsa.

Il giorno

stesso gli inquirenti hanno proceduto ad interrogare la sorella ACPR 2, la

madre ACPR 1, il compagno ACPR 3 e il direttore __________.

44. Dalle dichiarazioni rese da IM

1 ed ACPR 1 è emerso che la sera del 14 ottobre 2016 le due donne, con la

figlia di ACPR 2 e il marito IM 1, hanno cenato presso il ristorante __________

di __________, IM 1 raggiungendole in un secondo tempo. Dichiarazioni, le loro,

che hanno trovato conferma nei dati estrapolati dal sistema di lettura delle

targhe in dotazione alle Guardie di confine (AFV), dal quale emerge che il

veicolo in uso a ACPR 2 è transitato in uscita dal valico di __________ alle

ore 19:11, mentre quello in uso a IM 1 è transitato in uscita da quello di __________

alle ore 19:53. A dire di ACPR 2, il marito si sarebbe prima recato a __________

da __________, in quanto doveva consegnarle delle cose.

ACPR 3,

fidanzato di __________, ha dichiarato di avere ricevuto il 14 ottobre 2016

alle ore 19:19 l’ultimo messaggio WhatsApp da quest’ultima, nel quale gli

scriveva di non sentirsi bene.

__________

ha, da parte sua, riferito di avere visto per l’ultima volta __________ venerdì

14 ottobre 2016 a __________, riferendo che “l’ho trovata bene. Mi sembrava

felice in quanto mi aveva informato che sarebbe andata a __________ a vedere un

concerto dei __________”.

Peraltro,

nel corso dei verbali è emerso che dall’account di posta elettronica in uso a __________,

il 15 ottobre 2016 alle ore 17:38, è stata inviata un’e-mail al compagno,

all’amica __________, alla sorella e al cognato IM 1, nella quale

sostanzialmente si leggeva che la sera precedente non si era sentita bene, che

aveva vomitato, che si era altresì procurata accidentalmente una ferita a un

dito “con una delle bottiglie che ho lasciato a IM 1 da buttare”, ma

anche “stamani ho sbagliato 3 volte il codice del telefonino ed ora è

bloccato”, aggiungendo in fine che il giorno seguente, domenica 16 ottobre

2016, dato che stava poco bene, non sarebbe andata al compleanno __________,

per poi ringraziare “IM 1” per i biglietti dei __________.

45. Il 18 ottobre 2016, a

mezzanotte, è stato fermato alla dogana con la Svizzera IM 1, il quale era

appena rientrato con l’aereo a __________ dalla __________, dove si era recato

il giorno precedente, unitamente alla madre e alla sorella, per celebrare il

funerale di una zia.

Interrogato

dalla Polizia Cantonale in merito a quanto avvenuto la sera del 14 ottobre

2016, IM 1 ha dichiarato di essersi recato, prima di raggiungere la famiglia al

ristorante __________ di __________, dalla cognata __________, in quanto voleva

consegnarle i biglietti per il concerto dei __________. Arrivato presso il

domicilio della vittima, avrebbe bussato alla porta e, non ricevendo risposta,

avrebbe deciso di entrare, trovando la porta non chiusa a chiave. Una volta all’interno

si sarebbe diretto in salotto e avrebbe chiamato la cognata ad alta voce. Non

ricevendo risposta neppure questa volta, sarebbe salito al piano superiore e

avrebbe bussato alla porta della camera di __________, nuovamente senza

ricevere risposta alcuna. Sarebbe quindi entrato nella camera, che non era

chiusa a chiave, dove avrebbe notato il corpo della cognata a terra, poggiata

sul lato sinistro, con la testa appoggiata su un sacchetto dell’__________. Si

sarebbe quindi avvicinato a lei girandola sulla schiena e, vedendo che emetteva

dei suoni con la bocca, avrebbe poggiato la mano sul suo petto, ma non sentendo

alcun battito cardiaco avrebbe pensato, anche in ragione del fatto che il

sacchetto dell’__________ su cui poggiava la testa era completamente intriso di

sangue, che la stessa fosse morta e che i movimenti fossero un riflesso

incondizionato post mortem.

IM 1 si

sarebbe quindi spostato in bagno per lavarsi le mani, prima di tornare nella

camera della vittima a raccogliere i cocci di vetro che si trovavano tra il

corpo e il letto. Contestualmente, si sarebbe impossessato del telefono

cellulare di __________, con il quale avrebbe mandato a sé stesso e a ACPR 3 un

messaggio in cui, fingendosi __________, riferiva di non sentirsi bene e di

avere vomitato, e questo per essere sicuro che il compagno della vittima non

passasse o cercasse di entrare in contatto con lei mentre lui si trovava lì.

L’imputato

ha quindi riferito di essere sceso in cantina, dove avrebbe spostato alcuni

oggetti per poter aprire il portone del garage ed entrarvi, in retromarcia, con

la propria automobile. Sarebbe quindi tornato al piano superiore dove, con

delle fascette da elettricista che teneva in auto, avrebbe legato i polsi della

cognata per potersi aiutare per alzarla. Tuttavia, non riuscendo nel suo

intento, dopo avere avvolto il sacchetto dell’__________ intorno alla testa

della vittima, l’avrebbe adagiata su un tappeto rotondo presente nella stanza,

che avrebbe quindi usato per trascinare il corpo giù dalle scale fino al

garage, dove lo avrebbe caricato nel baule della sua auto. Sarebbe quindi

tornato all’interno dell’abitazione, prodigandosi per pulire il sangue da

terra, chiudendo poi a chiave la camera della cognata, chiave nascosta nella

propria tasca dei pantaloni, sarebbe sceso al piano inferiore con il mazzo di

chiavi di __________, di cui si sarebbe appropriato, avrebbe chiuso la porta

d’entrata, sarebbe ritornato in cantina, dove avrebbe risistemato gli oggetti

precedentemente spostati e, dopo avere controllato un’ultima volta che in casa

non vi fossero tracce di sangue, si sarebbe messo alla guida del suo veicolo,

partendo in direzione del valico doganale di __________, in quanto non

presidiato.

Avendo

appuntamento con moglie, figlia e suocera al ristorante __________ di __________,

IM 1 si sarebbe diretto in quella direzione. Durante il tragitto, in territorio

di __________, avrebbe notato sulla destra uno spiazzo, dove si sarebbe fermato

entrando in retromarcia. Aperto il bagagliaio, con un coltellino svizzero

avrebbe tagliato la fascetta messa ai polsi di __________, avrebbe preso il

corpo in braccio e, dopo averlo depositato a terra, l’avrebbe spinto facendolo

rotolare qualche metro più in là. L’imputato sarebbe quindi risalito a bordo

del proprio veicolo dirigendosi verso __________ e nel tragitto si sarebbe

fermato a gettare in un cestino presente sulla strada il sacchetto dell’__________

sporco di sangue, il tappeto utilizzato per trascinare la cognata, il sacchetto

contenente i cocci di vetro raccolti in camera e i biglietti per il concerto

dei __________, prima di raggiungere la famiglia per la cena al __________. In

merito al motivo del suo agire, IM 1 ha spiegato di averlo fatto per tutelare

la famiglia della moglie “da un’ulteriore brutta notizia, in quanto non

avrei neppure trovato la forza di dire a mia figlia cosa era successo a sua zia”

(rapporto d’arresto provvisorio, AI 23; istanza di carcerazione preventiva, AI

39; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 404).

46. A seguito del suo interrogatorio,

IM 1 è quindi stato arrestato per i reati di assassinio, subordinatamente

omicidio intenzionale, subordinatamente omissione di soccorso (rapporto

d’arresto provvisorio, AI 23).

47. In accoglimento dell’istanza

del PP (AI 39), con decisione del 22 ottobre 2016 il GPC ha ordinato la

carcerazione preventiva di IM 1 fino al 19 gennaio 2017 (compreso), stabilita

la presenza di sufficienti indizi di reato, nonché di concreto pericolo di fuga

e di collusione/inquinamento delle prove (AI 42), carcerazione poi prorogata

sino al 19 luglio 2017 (compreso) con decisione del 19 gennaio 2017 (AI 279).

48. Accogliendo l’istanza

dell’imputato (AI 386), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la

pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 7 luglio 2017 (AI 400).

49. Con atto d’accusa del 13

novembre 2017 il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di assassinio,

turbamento della pace dei defunti, ripetuta appropriazione indebita, ripetuta

falsità in documenti e ripetuta truffa, alternativamente ripetuta

appropriazione indebita.

50. Come cennato, in occasione

dell’udienza preliminare e del pubblico dibattimento sono poi stati aggiunti,

con il consenso delle parti, i reati di furto e messa in circolazione e

propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle

immagini.

VI) Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

51. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,

per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità

penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le

conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.

297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.

2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler

Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in

applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., Commentario

CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art.

10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011,

ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso,

Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54,

n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33,

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid.

1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;

6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

52. In mancanza di prove dirette,

un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003

consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile

2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.

4b).

Gli indizi,

per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono una circostanza di fatto certa

dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo

rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme,

una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi

(Hauser/Schweri Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277;

Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,

pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza

di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di

condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati

logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da

far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può

essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im

Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del

28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr.

anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP

17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011

consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile

2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b,

confermata dal TF).

53. Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili

sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF

13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid.

3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31

consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3

CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto

non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto

convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni

fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -

non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio

dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale

avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38

consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29

luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;

6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008

consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5

marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002

del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011

consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,

pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10,

n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014,

ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n.

19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

VII) Imputazioni di assassinio

e turbamento della pace dei defunti (punti 1 e 2 dell’atto d’accusa)

54. L’atto d’accusa imputa a IM 1

il reato di assassinio, per avere, a __________, la sera del 14 ottobre 2016,

tra le ore 19:04 e le 19:50 circa, agendo con particolare mancanza di scrupoli,

segnatamente con movente e scopo particolarmente perversi,

ovvero

nell’intento di eliminare per futile movente la cognata __________ che in quel

momento lo stava, a suo dire, accusando con tono acceso e ingiustamente, di non

aiutarla nella contesa famigliare in corso ormai da mesi che la vedeva opposta

alla di lei madre ACPR 1 e alla sorella ACPR 2 (sua moglie), avente per oggetto

il futuro acquisto da parte della vittima dell’abitazione nella quale viveva,

rispettivamente, il movente particolarmente perverso consistendo altresì

nell’egoistico intento di eliminarla per impedirle di riferire sul di lei

ferimento avvenuto, durante la prefata discussione, per mezzo di una bottiglia

di vetro utilizzata per colpirla al capo, agendo inoltre con le sotto indicate

modalità particolarmente perverse dimostrando totale disprezzo per la vita

altrui, intenzionalmente ucciso la cognata __________,

e meglio,

raggiungendo l’abitazione della cognata, come d’accordo, alle ore 19:04 circa,

ivi salendo nella camera da letto di __________ dove lei esordiva dicendogli di

non condividere il contenuto e le conclusioni dell’ultimo rapporto di stima

immobiliare del 30 settembre 2016 (commissionato dalla madre e dalla sorella,

nel quale il valore venale della proprietà era stato ridotto di soli CHF 5'000.-

rispetto al primo rapporto del 27 giugno 2016), rispettivamente, a suo dire, lo

accusava di non aiutarla nella contesa famigliare scaturita a seguito

dell’intenzione di __________ di acquistare l’immobile dove viveva (già di

proprietà in ragione di ½ della comunione ereditaria di cui facevano parte lei,

la sorella e la madre, quest’ultima proprietaria anche della quota restante),

risentendosi per le suddette ingiuste accuse rivoltegli dalla cognata, dopo

aver gettato una fugace occhiata sulla scrivania alla ricerca di un oggetto con

il quale colpirla, senza individuarne, estraendo allora dal proprio zaino una

bottiglia di birra in vetro vuota, colpendo quindi __________, che si era

voltata di lato dandogli parzialmente le spalle, con la bottiglia al capo (in

regione occipitale destra), bottiglia che si frantumava,

__________,

stordita e barcollante, si avvicinava al letto e si inginocchiava, e nel mentre

gli chiedeva: “IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto?”, indi

sfilandosi IM 1 la sciarpa che indossava, cingendola poi attorno al collo della

cognata e tirandone (e tenendone tirate per alcuni minuti) le estremità anche

quando lei tentava invano di difendersi cercando di colpirlo con alcune manate,

appoggiando ad un certo punto la propria fronte tra i capelli della vittima

dicendole “mi dispiace”, cessando di strangolarla solo quando era

sdraiata a terra inerte,

quindi, allo

scopo di occultare ogni traccia del suo operato, procedendo ad una sommaria

pulizia della camera dal sangue della vittima e dai cocci di vetro, infilando

dipoi il corpo inerme della cognata in due sacchi dell’immondizia, dopo averle

legato i polsi con una fascetta stringicavo in plastica, per poi trascinarlo

per le caviglie lungo le scale sino al garage dove lo caricava nel bagagliaio

dell’automobile VW _______ targata TI __________, simulando indi che __________

era ancora viva, e che non l’aveva incontrato, attraverso l’invio di messaggi

Whatsapp con il di lei telefono cellulare al fidanzato (già) alle ore 19:19:27

scrivendogli “Ohi, scusami ma sono stata male… sto vomitando :((( non riesco

a venire. Ora dormo… appena finisco di vomitare :( ti chiamo domani”, e a

sé stesso alle ore 19:20:53 scrivendo: “Ohi, scusami ma sono stata male… sto

vomitando :((( lasciami sul tavolo le cose ke vuoi darmi pf. Aü aü”,

asportando poi dalla camera della cognata alcuni oggetti tra cui i cocci di

vetro, i fazzoletti di carta utilizzati per pulire il sangue, un sacchetto di

stoffa, un tappeto, un paio di scarpe e un sacco __________ sporchi di sangue,

come pure il di lei telefono cellulare, il bracciale FitBit, il denaro

contenuto nel portafoglio, e la chiave della camera da letto chiudendola, e

prendendo infine con sé anche il mazzo di chiavi della vittima, elementi per

lui compromettenti siccome riconducibili all’intervento di terzi nel

determinismo del decesso, e in parte a lui necessari per poter giustificare

l’assenza di __________ nei giorni successivi, trasportando nel seguito il

cadavere di __________ in Italia, in territorio di __________ dove, dopo aver

sfilato i suddetti sacchi e levato la fascetta, lo scaricava in una scarpata

lungo il ciglio della strada, a ridosso di un bosco, raggiungendo

successivamente la moglie ACPR 2, la figlia __________ (__________) e la

suocera ACPR 1 al ristorante __________ di __________ (I) dove cenavano,

tornando poi nell’abitazione della vittima dove si accertava, prima del rientro

a casa della suocera, di avere spento tutte le luci e dove chiudeva una porta

precedentemente dimenticata aperta, nonché simulando attraverso il proprio

bracciale FitBit, alle ore 23:37:00, che __________ era ancora viva invitandola

a partecipare alla “sfida del weekend”, rispettivamente, il giorno

successivo, inviando dall’account di posta elettronica di __________ un’email a

sé stesso, al fidanzato, alla sorella e alle amiche strette della cognata,

giustificandone così l’assenza, ma anche facendo credere che la sera precedente

si era recato da __________ ma senza incontrarla (punto 1 dell’atto d’accusa).

55. L’imputato si sarebbe altresì

reso colpevole di turbamento della pace dei defunti, per avere, a __________,

all’interno dell’abitazione della vittima, e a __________ (I), il 14 ottobre

2016, dopo averla uccisa come descritto al punto 1 dell’atto d’accusa,

profanato il cadavere di __________ che aveva confinato in due sacchi

dell’immondizia, trascinandolo per le caviglie lungo le scale della di lei

abitazione, caricandolo poi nel bagagliaio della propria automobile e

trasportandolo fino a __________ (I), lì scaricandolo in una scarpata lungo il

ciglio della strada, dopo aver sfilato i sacchi e levato la fascetta ai polsi

(punto 2 dell’atto d’accusa).

i) Dichiarazioni

dibattimentali e predibattimentali delle parti

A. Antefatti: l’arrivo di ACPR

3 nella famiglia __________ e la questione della casa di __________

56. Dagli atti d’inchiesta emerge

chiaramente che la presenza in casa di ACPR 3, da qualche tempo compagno della

figlia __________, non era gradita alla madre, la quale ha quindi deciso di

vendere la casa di famiglia e trasferirsi in __________.

A seguito di

tale decisione di ACPR 1 si è susseguita una lung serie di discussioni, in

merito dapprima a quale delle figlie avrebbe acquistato la casa, ed in seguito,

una volta deciso che la stessa sarebbe stata ripresa da __________, al suo

valore, per cui sono state fatte effettuare dalla madre e dalla sorella due

perizie immobiliari, entrambe contestate dalla vittima.

I litigi

relativi alla vendita della casa di __________, in atto ormai da mesi prima dei

fatti, hanno incrinato i rapporti tra __________ e la di lei figlia, arrivate a

non parlarsi praticamente più, se non per questioni “amministrative” e a

disinteressarsi l’una dell’altra.

Nel verbale

d’arresto del 19 ottobre 2016 IM 1 si è così espresso al proposito:

"

Da circa il mese di ottobre dello scorso anno tra mia suocera ACPR

1 e sua figlia __________, v’erano dei problemi he posso definire come

importanti, causati dal fatto che __________ aveva un compagno di nome ACPR 3,

che non era ben visto da mia suocera. Visto ciò a mio modo di vedere __________

non capiva la necessità di ACPR 1, nei confronti di ACPR 3.

Le due non si parlavano come detto da circa un anno. Io ho sempre

cercato di fare da paciere tra mia suocera e sua figlia, anche perché i

problemi si riflettevano anche sulla mia famiglia visto ho sposato la sorella

di __________, anch’essa al corrente della situazione. In ogni caso ho cercato

sempre di avere un contatto con __________ anche perché era la madrina di mia

figlia. Mia moglie andava quasi tutti i giorni a pranzo a __________ da ACPR 1

e una volta alla settimana ci andavo anche io. Quando io era a cena a __________

prevalentemente v’era solo ACPR 1, questo perché se c’era la madre, __________

non c’era, e viceversa.

Oltre ai problemi di convivenza, in sostanza a seguito di questi

litigi ACPR 1 aveva deciso di lasciare/ vendere la casa di __________. Dopo un

colloquio avuto tra la mia famiglia, ACPR 1 e __________, proprio la stessa ACPR

1 ha detto apertamente che era sua intenzione lasciare la casa alla mia

famiglia, visto che noi eravamo in tre e che __________ ed il suo compagno ACPR

3 si frequentavano da poco tempo. Il pensiero di ACPR 1 è pure nato a seguito

dei litigi che v’erano in casa con la figlia.

__________ stessa sentendo la “volontà” della madre a riguardo a

chi lasciare la casa, si era pure lei resa interessata ad acquistarla. Questo

non ha fatto altro che aumentare le tensioni in famiglia.

In seguito, dopo che io e mia moglie abbiamo discusso tra di noi,

è stato deciso che avremmo lasciato perdere la trattativa di acquisto della

casa di ACPR 1 cosicché la potesse acquistare __________. La nostra decisione è

nata per non entrare ancora maggiormente in conflitto con __________, anche se

era inizialmente nostra idea comprare la casa. A malincuore abbiamo rinunciato.

La nostra decisione è stata detta a tutti ovvero, sia a __________ che a ACPR 1.

Penso che la cosa sia avvenuta nel corso della primavera 2016.

Tengo a precisare che sono state svolte delle perizie per poter

decidere il valore della casa. __________ quando le venivano mostrate le

perizie fatte dal perito nominato da mia moglie, non è mai stata d’accordo con

quanto riportato sul rapporto peritale. La cosa si è quindi protratta per mesi,

ma sino ad oggi, non è mai stata presa una decisione sul prezzo.

ACPR 1, per quanto ne so, era in trattativa per l’acquisto di una

casa in __________, a __________, oppure nel comune vicino. Della trattativa

per l’acquisto di detta casa, ne eravamo al corrente, io, mia moglie, mia

sorella, mio padre e mia madre. __________ sapeva che ACPR 1 stava cercando una

casa ma non sapeva se si trattava di una casa da acquistare o si trattava di

uno stabile in affitto e tantomeno era al corrente del luogo dove ACPR 1

sarebbe andata a vivere. Questo poiché è stata proprio ACPR 1 a non voler

comunicare dove si sarebbe trasferita alla figlia __________. Ricordo testuali

parole che ACPR 1 aveva detto alla figlia __________: “Una volta fuori da

questa casa io non voglio più saperne di te…”.

(VI PG 19.10.2016, p. 4 e 5, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

57. Nel verbale della persona

arrestata del 20 ottobre 2016 l’imputato ha precisato:

"

(…) i litigi tra __________ e la madre nascevano per

incompatibilità di carattere poi negli ultimi anni litigavano anche per la casa

di __________, la stessa apparteneva per 6/8 a ACPR 1, per 1/8 a ACPR 2 e 1/8 a

__________. ACPR 1 si comportava sempre come se fosse la sola e unica padrona

di casa e questo con il tempo penso abbia iniziato a pesare a __________. La

situazione è ulteriormente peggiorata a partire dal mese di ottobre/novembre

2015 quando ACPR 1 ha deciso di andarsene e di vendere la casa, non per forza a

una terza persona ma forse a una delle figlie.

Vorrei dire che capitava che __________ e ACPR 1 non si parlavano

anche per mesi. Agli inizi del 2016 ACPR 1 ha ribadito a me e a mia moglie di

volersene andare dalla casa di __________ proponendoci di acquistarla. Noi

evidentemente eravamo interessati e i miei genitori ci avrebbero sostenuti finanziariamente

nell’acquisto. Abbiamo quindi fatto una riunione con __________ in febbraio o

marzo 2016 e le abbiamo comunicato che volevamo acquistare la casa, è lì che

abbiamo scoperto che anche __________ era interessata alla casa, in passato non

aveva mai manifestato interesse verso la casa. Vista la discussione nata io e

mia moglie ne abbiamo discusso tra di noi e la settimana successiva d’accordo

con mia moglie ho detto a __________ che se voleva la casa gliel’avremmo

lasciata anche perché abbiamo pensato, soprattutto io, che se ci impuntavamo

sull’acquisto della casa avremmo rischiato di rompere il rapporto che c’era tra

noi e __________ e poi c’era di mezzo anche nostra figlia che adorava __________

e viceversa, __________ era anche la sua madrina.

Qualche mese dopo c’è stato un altro incontro a casa nostra, con ACPR

1 e __________ per discutere come portare avanti la vendita della casa. Durante

l’incontro la madre e le figlie hanno iniziato a litigare ed ACPR 1 ha detto

che l’avrebbe venduta a noi. Io ero nell’altra camera con mia figlia e sentendo

urlare e piangere ho chiamato __________ dicendole di raggiungermi un attimo e

di spiegarmi cosa stava succedendo. Lei piangendo mi ha detto che la madre non

voleva più venderle la casa, era disperata e mi diceva che lei aveva dei

progetti per quella casa. Io l’ho quindi abbracciata e le ho detto di stare

tranquilla e che avrei parlato io con ACPR 1 e ACPR 2. Cosa che di fatto ho

fatto.”

(VI PP 20.10.2016, p. 6 e 7, AI 35).

58. Riguardo al rapporto tra ACPR

1 e ACPR 3, l’imputato ha precisato:

"

Diciamo che lui non piaceva tantissimo ad ACPR 1 ad esempio per

il fatto che quando andava a casa loro e decideva di guardare un film con __________

aveva la passione per i film in lingua originale quindi nessuno rideva perché

non capivano le battute. Inoltre in casa vi era solo un televisore in salotto

ed ACPR 1 quindi non poteva guardare ciò che le interessava. Altre volte ACPR 1

si è lamentata con me del fatto che __________ si addormentava davanti alla TV

e lei restava lì con ACPR 3 che conosceva poco e la cosa la infastidiva un

po’.”

(VI PP 20.10.2016, p. 9, AI 35).

Ciò che ha

ribadito in un verbale successivo, affermando che “a ACPR 1 non andava la

presenza di ACPR 3 in casa, questo per come lui e __________ si comportavano,

facevano come se fosse casa loro mettendo a disagio ACPR 1. Visti questi screzi

__________ aveva detto che la cena di famiglia non faceva per lei.” (VI PP

10.11.2016, p. 2 e 3, AI 145).

59. In occasione

dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 IM 1 ha riferito che “__________

non era disposta a pagare il valore indicato dall’arch. __________”, ciò di

cui avrebbe ripetutamente discusso con la madre e la sorella (VI PP 24.11.2016,

p. 5, AI 186). Al proposito ha precisato:

"

(…) principalmente __________ era in disaccordo con quanto

indicato dal nostro perito, sosteneva che fosse incompetente, che alcuni

passaggi della perizia non fossero corretti che non aveva utilizzato i corretti

parametri di calcolo e in sostanza riteneva che la perizia non spiegava il

perché lei avrebbe dovuto pagare CHF 750'000 per la casa di __________. Mi

sembra fosse questo il valore commerciale dell’immobile indicato nella perizia.

Aggiungo che la prima perizia è stata poi rivista modificando anche il valore

commerciale ma di poco.”

(VI PP 24.11.2016, p. 4, AI 186).

Effettivamente

dagli atti risulta che dalla prima alla seconda perizia dell’arch. __________

il valore commerciale è stato rivisto per l’importo di CHF 5'000.00, indicando

il rapporto di stima immobiliare del 27 giugno 2016 il valore commerciale di

CHF 785'000.00, mentre quello del 30 settembre 2016 di CHF 780'000.00 (AI 162).

IM 1 ha

quindi aggiunto:

"

(…) __________ si era fatta consigliare dal padre di ACPR 3 e da

altre due persone che lavorano per il Comune di __________ e in sostanza queste

persone ritenevano che il valore commerciale dell’immobile fosse inferiore

rispetto a quello indicato dall’arch. __________. Non conosco la cifra da loro

indicata ma posso dire che non si trattava di qualche decina di migliaia di

franchi ma di un importo superiore.”

(VI PP 24.11.2016, p. 4, AI 186).

60. Nel corso del verbale del 4

settembre 2017 l’imputato ha confermato che i rapporti tra __________, la

sorella e la madre si erano fatti più tesi nel corso dell’estate 2016, in

concomitanza con la ricezione dei rapporti di stima immobiliare relativi

all’abitazione di __________, ribadendo che:

"

Ricordo che __________ non era contenta del risultato delle

perizie, riteneva che il valore della casa indicato nelle stesse fosse troppo

alto, lei aveva ricevuto indicazioni diverse in tal senso dagli amici della

famiglia ACPR 3.

(…) durante l’estate vi sono state delle discussioni alle quali

non ho sempre assistito in prima persona, ma me ne è stato riferito il

contenuto oppure sentivo mia moglie e mia suocera parlarne o ancora sentivo mia

moglie che discuteva al telefono con __________.”

(VI PP 04.09.2017, p. 3, AI 424).

Nel verbale

finale del 19 settembre 2017 ha precisato che __________ “diceva di aver già

investito tanto nella casa e riteneva giusto poterla acquistare lei” (VI PP

19.09.2017, p. 16, AI 430).

61. L’imputato ha dichiarato che

la moglie si sarebbe anche arrabbiata con lui siccome, cercando di fare da “paciere”,

si trovava spesso con __________ per parlare con lei e cercava di trovare una

soluzione che andasse bene per tutti:

"

(…) ACPR 2 si era arrabbiata perché io in certi momenti di crisi

che vi erano tra mia moglie e mia cognata ho cercato di fare da pacere uscendo

con quest’ultima. Ricordo che eravamo andati a mangiare il gelato a __________

per parlare di questa storia. Io cercavo di farla sfogare e cercavo anche una

soluzione. Il problema era la perizia commissionata da mia moglie, a mia

cognata non andava non solo la cifra relativa al valore della casa di __________

ma anche i modi con i quali l’architetto incaricato l’aveva redatta dicendo che

aveva utilizzato dei parametri sbagliati. (…)

__________ non aveva nessuno con cui parlare di queste cose e

quindi si sfogava con me.”

(VI PP 10.11.2016, p. 11, AI 145).

62. Agli atti figura inoltre uno

scambio di messaggi tra __________ e IM 1 in cui quest’ultimo le ha scritto,

tra l’altro, “io non dico nulla di quanto mi hai detto ieri, oky? Facciamo

ke non me lo hai detto. (…) Cmq saperlo mi permette di essere + pronto a

sostenerti, xké è giusto ke si dia il giusto valore alla casa. (…) Tu vai per

la tua strada e ti vorrò un mondo di bene, come ora.” (allegato B al VI PP

04.09.2017, AI 424).

Al proposito

l’imputato in corso d’inchiesta ha confermato che tentava appunto “di fare

da paciere, di tenerle tranquille” (VI PP 04.09.2017, p. 3, AI 424), ciò

che ha ribadito anche in occasione del pubblico dibattimento:

"

Io ho sempre cercato di essere neutrale, di fare da paciere,

cercare di non farle arrabbiare più di quanto già lo erano e di farle ragionare

tutte e tre.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

63. Se, come sopra indicato, in

una fase iniziale anche IM 1 e la moglie si erano mostrati interessati ad un

possibile acquisto dell’immobile, gli stessi si sono successivamente defilati,

lasciando la precedenza a __________:

"

Abbiamo fatto un passo indietro perché avevamo capito che, visto

quanto teneva __________ alla casa, se l’avessimo voluta avremmo dovuto

scontrarci con __________ e non volevamo questo. Ci siamo detti che non valeva

la pena litigare con __________ per avere la casa, era più importante la

famiglia per noi. Sia mia moglie che __________ erano testarde e sapevo che se

avessimo preso noi la casa vi sarebbero stati dei litigi tra le sorelle. Anche

mia moglie l’ha capito subito, ne abbiamo parlato 5 minuti e io e lei abbiamo

deciso di tirarci indietro.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda

a sapere se __________ fosse consapevole del fatto che IM 1 fungeva da paciere

e che difendeva la sua posizione, questi in occasione dell’interrogatorio

dibattimentale ha riposto affermativamente, precisando che:

"

Quando ne abbiamo parlato era presente anche lei e vedeva che

cercavo di far ragionare tutte e tre e poi cercavo di trovarmi spesso con lei

per parlarne perché per quello che ne sapevo io lei non ne parlava con altri,

se non con la famiglia ACPR 3, ma non dettagliatamente quanto pensavamo noi.

Lei mi sembrava un po’ sola in questa lotta e cercavo di incontrarmi con lei

per farla sfogare, quando la sentivo un po’ amareggiata cercavo di rincuorarla

dicendole che avrei cercato di fare qualcosa nel limite del possibile.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

64. Sempre in sede dibattimentale

l’imputato ha riferito quanto segue:

"

(…) io e mia cognata ci siamo trovati da soli a discutere di

questa faccenda forse 6 o 7 volte dall’estate fino a settembre/inizio ottobre

2016.

(…) __________ a volte era amareggiata, perché lei aveva ricevuto

delle indicazioni su come si fa una perizia, sul valore che avrebbe dovuto

avere la casa, mentre la perizia fatta dal perito scelto da mia moglie si

discostava molto da quello che voleva lei. Quando è stata fatta la perizia, con

una differenza di soli CHF 5'000.00, si è molto arrabbiata, perché pensava che

la differenza dovesse essere molto maggiore.

(…) __________ manifestava con me il fatto di essere arrabbiata. A

me dispiaceva per lei, ma non ero sicuro che avesse ragione lei a pensare che

la perizia dovesse essere molto più bassa. Io non sono un esperto in perizie,

mentre mia moglie per lavoro ne aveva già fatte e reputava che il valore fosse

giusto.

(…) __________ manifestava la sua arrabbiatura con me dicendo che

non era possibile che la perizia fosse così alta. Alzava un po’ la voce, ma non

tanto. Quando parlavamo io e lei non aveva motivo di arrabbiarsi. Capivo che

era arrabbiata dalle parole che usava, diceva che il perito era incompetente e

la perizia andava rifatta, ecc.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 8 e 9, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Alla domanda

a sapere se __________ avesse minacciato di rompere i ponti con tutta la

famiglia qualora la casa non fosse andata a lei, IM 1 ha risposto:

"

C’è stata una discussione durante la quale io ero in camera con

nostra figlia per tenerla distante dal litigio che c’era tra mia moglie, mia

cognata e mia suocera. Parlavano della casa e litigavano e piangevano. Io non

so esattamente cosa si siano dette, ma sapevo che c’era questo pericolo.

(…) il fatto di rompere i ponti non ricordo che sia stato detto

esplicitamente da __________ né a persone che me lo potrebbero avere riferito,

ma si tratta di una mia conclusione, perché pensavo che ci poteva essere quel

risultato. Ero arrivato a questa conclusione perché lei voleva talmente tanto

questa casa e abbiamo pensato, sia io che mia moglie, che se ci fossimo

impuntati sarebbe nata una guerra, visto che i litigi non erano una novità

nella loro famiglia.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

65. Dagli atti si evince che il

13 ottobre 2016 alle ore 05:41 IM 1 ha inviato un’e-mail ai suoi colleghi

d’ufficio della ACPR 4, nella quale ha scritto “ciao, sto male.

Indigestione. Questa volta è sicuro una cosa nervosa per questa maledetta faida

famigliare :( appena mi rimetto arrivo in ufficio” (allegato A all’AI 68).

Invitato

quindi a spiegare cosa fosse avvenuto il 12 ottobre 2016, l’imputato ha

dichiarato di essersi innervosito, e di essere quindi stato male, “perché __________

diceva che voleva ancora parlare della perizia” e sapeva che “avrebbe di

nuovo discusso con la mamma e la sorella”, aggiungendo che “questa

storia” lo faceva stare male. IM 1 ha riferito che la vittima avrebbe

voluto parlare con loro venerdì a cena, pensando di vederli tutti assieme a __________,

e il pensiero di dover assistere all’incontro l’avrebbe fatto innervosire. Ha

quindi aggiunto che “__________ avrebbe dovuto far fare una perizia per i

fatti suoi ma invece voleva continuare a discutere di quella di __________”,

ciò che l’avrebbe reso nervoso, facendogli venire anche i conati di vomito (VI

PP 24.11.2016, p. 8, AI 186; VI DIB 15.05.2018, p. 9 e 10, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

66. Agli atti figurano dei contatti

avuti da IM 1 martedì 11 ottobre 2016 con __________ e ACPR 2, dai quali emerge

che la vittima aveva parlato all’imputato della perizia e che era sua

intenzione discuterne il giorno stesso, a pranzo, con la sorella e la madre

(allegato C al VI PP 04.09.2017, AI 424: “__________ mi ha parlato un po’

della perizia… voleva parlarvene a pranzo, ma visto ke tu nn c’eri ve ne

parlerà venerdì a pranzo…”).

Al proposito

l’imputato ha affermato:

"

(…) ricordo che __________ voleva discutere della perizia. Rivedendo

lo scambio di messaggi di quel giorno posso dire che ricordo che mi aveva detto

di non averne potuto parlare visto che mia moglie non c’era, e che lo avrebbe

fatto venerdì a pranzo.” (VI PP 04.09.2017, p. 4, AI 424).

67. Degli screzi con la figlia __________,

legati appunto alla presenza del di lei compagno ed alla questione della

vendita della casa di __________, ha ampiamente riferito anche ACPR 1, la quale

nel verbale di Polizia del 17 ottobre 2016 ha dichiarato:

"

Dichiaro che sono mesi che abbiamo una situazione familiare

stressante e voglio spiegare il perché.

In famiglia abbiamo la casa in comunione ereditaria lasciata dal

mio ex marito quando è deceduto nel marzo del 1991. Essendo che le figlie erano

minorenni, è stata istituita per legge questa comunione ereditaria per tutelare

i minori. Posso dire che la casa è mia per il 75% mentre l’altra parte è di __________

e __________.

La mia intenzione era quella di vendere la casa e quindi

sciogliere la comunione ereditaria. Naturalmente quando ho esternato questa mia

intenzione tutte e due le mie figlie erano interessate. La soluzione era quella

di venderla a terzi oppure una delle mie figlie avrebbe dovuto acquistarla.

__________ però non si vedeva da un’altra parte e voleva

continuare ad abitare a __________ dove tutt’ora viviamo. Ragione per cui lei

la voleva acquistare.

__________ aveva preso a cuore questa situazione ovvero il fatto

di acquistare la casa e non capiva la nostra presa di posizione dove si

ipotizzava che la casa venisse acquistata da ACPR 2 avendo una famiglia.

Purtroppo __________ non capiva questa situazione e per non

entrare in conflitto, alla fine ACPR 2 ha rinunciato all’acquisto della casa. ACPR

2 preferiva mantenere un legame che litigare per una casa perché io le ho detto

che avrei potuto decidere io ma non volevo prendere posizione in merito per

evitare favoritismi. Anche da parte mia spiega a __________ questa situazione e

che avrei lasciato comprare la casa a lei per evitare conflitti.

Posso dire che la stima era di CHF 780'000.- alla quale però è

ancora gravato il debito ipotecario di circa CHF 400'000.-

__________ non era contraria unicamente al valore ma vi erano

altri punti da discutere che non erano a norma.

Alla fine si era deciso che __________ avrebbe acquistato la casa

ed io me ne sarei andata in __________. Dovevo concludere un acquisto di una

casa in __________ dove vi era una casa in vendita all’asta. In questi giorni

scadeva il termine dell’acquisto e quindi si doveva concludere l’affare. __________

però di questa casa non sapeva nulla e questo perché lei l’aveva messa “giù

dura” e quindi io non gli avevo detto nulla. Della casa di __________ lo

sapevano ACPR 2, suo marito e la famiglia del marito. (…)

Voglio continuare indicando che per fare valutare la casa, ho

fatto eseguire una perizia ma che __________ non ha accettato perché si è

rivolta ad altre persone e le avevano consigliato di fare altre perizie. Ha

chiesto ad un architetto del quale non ne conosco il nome ma che mia figlia ACPR

2 conosce. Si era pure rivolta alla banca __________.

Sta di fatto che una volta mostrata la prima perizia, __________

non l’aveva accettata perché gli era stato detto che il valore era troppo alto.

__________ non ha accettato ben due perizie e quindi le avevo

detto che doveva farsi fare lei una perizia. Purtroppo lei mi aveva detto che

la mia perizia doveva contestarla per forza.

Per questo motivo però non vi sono stati dei litigi particolari e

venerdì scorso il 14.10.2015 sul mezzogiorno ne avremmo parlato in famiglia ma ACPR

2 non poteva.

In ogni caso, io me ne sarei dovuta andare comunque da quella

casa, sia che l’abbia acquistata __________ o ACPR 2.

Io non potevo mantenere la casa perché veniva pagata da __________

che viveva con me. Questo perché nel 2002, dopo aver avuto un tumore, ho perso

il lavoro. (…) A seguito della mia malattia ho ricevuto una rendita

d’invalidità al 70%.

Con questa indennità non riuscivo a mantenere la casa e quattro

anni fa, avevo comunicato la decisione di voler vendere la casa. (…) __________

mi diceva che i soldi non erano importanti e mi avrebbe aiutato a mantenere la

casa lasciano la situazione così com’era.

La cosa ha funzionato fintanto che __________ si è messa con ACPR

3 e visto che le cose andavano avanti così, io non pensavo di mantenere le cose

così com’erano perché lei ha un compagno e volevano andare a vivere assieme.

Ero quindi io che dovevo togliermi di mezzo e di andare a vivere in __________.

(…)

Avevo capito che __________ aveva intenzione di fare dei progetti

con ACPR 3, come è giusto che sia e quindi mi sono sentito in dovere di

iniziare a fare i primi passi per trovarmi un’altra sistemazione.”

(VI PG 17.10.2016, p. 4 e 5, allegato 10 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

La donna ha

quindi aggiunto che:

"

Posso dire che __________ era convinta che la casa diventasse

sua. Di fatto aveva già fatto intestare delle cose a suo nome, come ad esempio,

la cablecom, il sistema d’allarme, etc..

In ogni caso le cose non erano ancora definitive e noi gli abbiamo

consigliato di non ulteriori passi al momento perché non era sicuro che la casa

la comprasse lei perché io e ACPR 2 dovevamo ancora accettare le perizie e

quindi trovare un accordo.

Posso dire che __________ stava già valutando l’acquisto di mobili

e gliene aveva parlato al suo cognato IM 1. IM 1 ci ha poi riferito il tutto.

(…)

Ultimamente __________ metteva in discussione tante cose che ACPR

2 diceva sulla casa. __________ non si fidava di quello che le diceva sua

sorella. In ogni caso si parlavano tranquillamente ma si intuiva che vi erano

delle discussioni in particolare quando di parlava della perizia.”

(VI PG 17.10.2016, p. 10, allegato 10 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

E che:

"

(…) la trattativa per l’acquisto della casa a __________ si

doveva concludere entro il 23.10.2016. È ovvio che il versamento in banca

doveva essere fatto prima di questa data, ma non so dire esattamente dove

essendo che era una casa venduta all’asta. Era mia figlia ACPR 2 che aveva

parlato con il direttore del __________, nel paese dove vi è il __________.

Dovevamo versare per l’acquisto EURO 195'000.- ma io non aveva

questa cifra e la banca era in ritardo con la preparazione dei documenti e

quindi non avremmo fatto in tempo a acquista la casa all’asta. Per ovviare a

ciò i genitori di IM 1, si erano offerti nell’anticiparmi i soldi necessari.

Avrebbero dovuto fare il versamento oggi altrimenti al casa sarebbe ritornata

in asta.”

(VI PG 17.10.2016, p. 12, allegato 10 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

68. Invitata ad esprimersi in

punto ai suoi rapporti con ACPR 3, la madre della vittima ha confermato quanto

riferito da IM 1:

"

All’inizio ACPR 3 frequentava casa nostra e mi dava un po’

fastidio perché non ero abituata ad avere gente per casa che si comportava come

se fosse a casa sua. È poi stata __________ a dare l’autorizzazione a ACPR 3 di

fare come se fosse a casa sua e questo a me non piaceva molto perché io vivevo

ancora lì. Capisco anche che si frequentavano e che era lei che pagava

l’ipoteca.

Parlandone, __________ ha deciso che ACPR 3 non sarebbe più venuto

da noi a dormire.

I miei rapporti con ACPR 3 erano inesistenti. Non ho li suo

numero, non lo vedevo mai. Ho visto una sola volta i genitori di ACPR 3 a __________

e suo padre anche una volta durante un concerto __________. Il papà di ACPR 3 è

poi venuto a casa nostra con __________ per vedere una questione legata alla

perizia di vendita della casa.”

(VI PG 17.10.2016, p. 10, allegato 10 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

69. Con specifico riferimento ai

rapporti con la figlia, ACPR 1 ha affermato che:

"

(…) non avevo nulla contro di lei. Avevamo avuto delle

discussioni per la questione casa. Lei mi attaccava spesso ed io le avevo detto

che se non trovavamo una soluzione, per non attaccarci sempre, era meglio se

non mi parlava. Questo per le cose che erano state dette e ridette e delle

quali non serviva più avere delle discussioni. Ultimamente ci vedevamo poco

perché i suoi orari non collimavano con i miei a seguito di suoi impegni __________,

come __________. Ultimamente si preparavano di più e quindi aveva più lezioni

di musica.”

(VI PG 17.10.2016, p. 12, allegato 10 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

ACPR 1 ha

pure confermato le dichiarazioni dell’imputato in merito ai film in lingua originale

che la figlia __________ e il di lei compagno guardavano alla TV (VI PG

14.11.2016, p. 7 e 8, AI 153).

70. Ritornando in un successivo

verbale al suo rapporto con la figlia __________, la donna ha avuto modo di

aggiungere che:

"

(…)ho deciso di non più parlare con __________ e con ACPR 3.

Parlavo con loro il meno possibile.

Ho detto a ACPR 2 che volevo andare a vivere in __________, paese

dove mi sarei potuta mantenere. Per me non è stata una decisione facile, ma ero

convinta che dovevo andarmene. (…) ACPR 2 ha poi detto a sua sorella quanto ci

eravamo dette e __________ è andata in escandescenza poiché non capiva e non

accettava le mie motivazioni.”

(VI PG 14.11.2016, p. 8, AI 153).

La madre

della vittima ha quindi aggiunto:

"

A maggio di quest’anno ci siamo poi trovati io e __________ da ACPR

2 per discutere come comportarsi con la casa di __________. In pratica le

soluzioni erano solo due, o veniva ritirata da ACPR 2 o da __________. ACPR 2

mi ha sempre detto che lei avrebbe voluto costruire una casa, mentre __________

sarebbe voluta rimanere come detto nella casa paterna. Entrambe le mie figlie

si sono recate in banca per vedere che passi intraprendere. Io ho detto a __________

che la casa dove vivevo era più consona ad una famiglia con bambini piuttosto

che per una coppia che avrebbe potuto anche convivere altrove. Visto ciò,

capendo che per famiglia, intendevo quella di ACPR 2, __________ s’è detta

contraria a rinunciare alla casa paterna, che come detto, voleva ad ogni costo.

Nel sentire ciò ACPR 2 e IM 1 si sono tirati indietro lasciando la precedenza a

__________. Vista la situazione è stata da me richiesta una perizia per capire

lo stato della casa ed il suo valore. In pratica io e ACPR 2 avremmo recuperato

la nostra parte di denaro provento della vendita della casa a __________. Io

avrei utilizzato la mia parte per comprare la casa in __________, ACPR 2 invece

avrebbe recuperato la sua parte di comunione ereditaria e __________ avrebbe

ritirato la casa. In più lei avrebbe recuperato una parte di quanto versato per

l’immobile.

Purtroppo la cosa non ha funzionato, nel senso che non avevo

trovato un’alternativa per fine giugno, e che quindi ho detto a __________ di

aspettare fino a settembre. Questa cosa l’ha fatta arrabbiare molto visto che

avrebbe dovuto utilizzare le vacanze estive per sistemare casa. La perizia a

quel punto non era ancora stata ordinata. (…)

A fine luglio o inizio agosto 2016 è arrivata la perizia che non è

stata accettata da __________ la quale ha provveduto a mostrarla al padre di ACPR

3 anche lui architetto. Con il perito è poi avvenuto un incontro dove __________

ha esposto i suoi punti che secondo lei non andavano. Ciononostante il perito

ha rivisto la perizia giustificando i suoi punti e ratificando il prezzo di

soli CHF 5'000.-. __________ non era d’accordo e ha contestato nuovamente anche

la revisione. Visto questi motivi __________ aveva deciso di far fare una

perizia da un architetto di sua conoscenza. Non saprei dire se l’architetto che

ha contattato __________, è lo stesso che è stato consigliato dal padre di ACPR

3. (…)

__________ aveva detto (…), che se lei non avrebbe avuto la casa

paterna avrebbe interrotto tutti i rapporti con noi.” (VI PG 14.11.2016, p. 8 e

9, AI 153).

Anche ACPR 1 ha peraltro confermato che ultimamente la figlia __________

non partecipava più alle cene di famiglia del venerdì

(VI PG 17.10.2016, p. 13, allegato 10 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

71. Quanto al ruolo di IM 1 nel

contesto della compravendita della casa di __________, la donna ha riferito:

"

Ricordo che IM 1 non ha partecipato attivamente alle discussioni.

Ricordo solo che in maggio 2016 sapendo che non avevo ancora trovato una

sistemazione aveva detto a __________ se si rendeva conto o meno che sua madre

non aveva una casa dove andare. Voglio pure dire che IM 1 visto la situazione

venuta a crearsi, è la persona che ha cercato in ogni caso di “far ragionare” __________.

Ricordo che in una chat dove si parlava del suo dissenso circa la perizia ed il

perito ed eventuali sue pretese, ACPR 2 discuteva con __________. IM 1 è

intervenuto tra le due cercando di mettere a posto le cose e far ragionare le

due sorelle.”

(VI PG 14.11.2016, p. 9 e 10, AI 153).

72. Anche ACPR 2 ha riferito dei

problemi legati all’arrivo di ACPR 3 presso la casa di __________ e le

conseguenti discussioni relative alle perizie sul valore immobiliare della

stessa.

Sentita una

prima volta in Polizia il 17 ottobre 2016, la donna si è così espressa:

"

(…) circa a partire dal mese di febbraio 2016 è nata una

discussione in famiglia, tra lei-io-mia mamma, a riguardo della casa di __________.

Mi spiego meglio il problema era che mia mamma era intenzionata a mettere in

vendita la casa di __________ dicendo che per il valore affettivo della casa

avrebbe preferito che fossi io o mia sorella ad averla. Diceva pure che secondo

il pensiero di mia mamma la casa sarebbe stata più utile a me visto che ho

famiglia e bambina piuttosto che a __________ che è single. Devo anche dire he

a mia sorella la casa interessava perché sue parole erano “io non mi vedo in

un’altra casa se non questa”. A seguito di tutte quelle discussioni io ero

arrivata al punto di dire che se __________ avesse avuto le possibilità

economiche per ritirare la casa e gestirla le avrei lasciato la priorità.

Questo per non perdere il rapporto tra sorelle che vi era.

(…) tra me e mia sorella vi era un buon rapporto anche se come in

ogni famiglia capita vi sono state discussioni, ma erano legate principalmente

ed esclusivamente alla casa.

Tengo a precisare a riguardo, che mia mamma aveva detto

apertamente che avrebbe preferito dare la casa a me, ma visto che io avevo dato

al priorità a mia sorella anche mia madre si era adeguata a questa mia

decisione.

(…) tale comunicazione è stata data nel mese di giugno 2016, tanto

che ci siamo messi in moto per fare tutte le carte che davano ad una sola

persona la possibilità di intestare la casa di __________. Io 2 settimane fa ho

consegnato il rapporto di un perito nominato da me che aveva fatto una

valutazione della proprietà. Mia sorella per contro non era molto d’accordo

sulla valutazione e ci ha informato che anche lei avrebbe fatto fare una nuova

valutazione da un altro perito. Cosicché in sede di decisione da parte del

pretore, egli avrebbe avuto due perizie da valutare e di conseguenza avrebbe

preso una decisione migliore.”

(VI PG 17.10.2016, p. 9, allegato 11 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Anche ACPR 2

ha inoltre confermato che la sorella e il di lei compagno, in vista di ritirare

la casa di __________ “avevano pure fatto il giro di diversi mobilifici per

vedere dei mobili per andare a convivere” (VI PG 17.10.2016, p. 10,

allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23), così come pure che __________

non era a conoscenza del fatto che la madre si era aggiudicata all’asta una

casa a __________, siccome ACPR 1 avrebbe deciso di non dirglielo e avrebbe

anche comunicato che “una volta che lei o __________ avessero lasciato la

casa di __________ non avrebbero più avuto alcun contatto tra loro”, precisando

che la sorella avrebbe rivolto “le stesse identiche parole” alla madre

(VI PG 17.10.2016, p. 10, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI

23).

73. Assunta a verbale dal PP il

14 novembre 2016, ACPR 2 ha precisato:

"

(…) le cose non andavano più così bene a seguito delle

discussioni nate per la casa di __________ che vedevano coinvolte la

sottoscritta, mia madre, mia sorella e di riflesso anche mio marito IM 1.

(…) il problema della casa è sorto quando mia madre ha detto che

era sua intenzione trasferirsi pensando di lasciare a noi inteso la

sottoscritta, mio marito e nostra figlia la casa di __________, per lei era

giusto così visto che io avevo già una famiglia mentre __________ aveva appena

iniziato la relazione con ACPR 3.

Ricordo che quando abbiamo discusso di ciò mia sorella aveva detto

che non si vedeva in futuro da nessun’altra parte se non nella casa di __________.

Io e mia mamma dal canto nostro ritenevamo che lei non comprendesse le

responsabilità che comportava avere un’abitazione di proprietà. __________

pensava infatti che fosse sufficiente corrispondere l’importo dell’ipoteca che

ancora gravava la proprietà oppure farsi lei carico degli interessi ipotecari.

Non si rendeva conto che andava sciolta la comunione ereditaria e che avrebbe

dovuto semmai corrispondere il valore della proprietà. Quando le avevo detto

queste cose __________ ha iniziato ad informarsi e anche a valutare i lavori

che avrebbe potuto fare rispettivamente ciò di cui necessitava per andare a

discutere il possibile acquisto con la propria banca. (…)

Durante le discussioni sempre in relazione alla casa di __________

__________ aveva detto di aver fatto dei sacrifici in passato nell’ottica di

poter un giorno tenere lei la casa. Mia madre invece durante le discussioni

aveva più volte ribadito che spettava a lei decidere chi prendeva la casa. __________

risentita aveva detto che se mia madre avesse deciso di andare contro la sua

volontà lei si sarebbe vista costretta a tagliare i ponti con tutti noi. La

stessa cosa si sarebbe verificata se noi, io e mio marito, avessimo accettato

la proposta di mia madre. Ne abbiamo quindi parlato molto, io e mio marito, e

alla fine per evitare di perdere i rapporti sia con mia madre sia con mia

sorella rispettivamente di guastare il rapporto che mio marito e mia figlia

avevano con loro, abbiamo deciso di lasciare la casa a __________ questo sempre

che finanziariamente potesse permettersi di ritirarla. In caso contrario

l’avremmo presa noi.”

(VI PP 14.11.2016, p. 2 e 3, AI 152).

Alla domanda

a sapere per quale ragione la madre avesse deciso di stabilirsi in __________, ACPR

2 ha risposto che da quando ACPR 3 aveva iniziato a frequentare la casa, “lei

non si sentiva più libera di fare quello che voleva. (…) Da quando __________

ha iniziato a frequentarlo ha ritenuto di avere il diritto di invitarlo a casa

senza chiedere il permesso. Delle volte si fermava dal venerdì alla domenica a __________

trascorrendo anche l’intera giornata in casa”, ciò che infastidiva la madre

e la faceva sentire “di intralcio” (VI PP 14.11.2016, p. 3, AI 152).

Invitata

quindi a spiegare se il motivo per cui la madre voleva trasferirsi fosse

proprio la presenza del compagno di __________, la sorella ha risposto

affermativamente, precisando però che vi era anche la questione economica, nel

senso che la vittima “si comportava da proprietaria in sostanza pagando

buona parte delle spese e riteneva di avere il diritto di fare quello che

voleva” ed aggiungendo che:

"

(…) ACPR 3 quando doveva prendere qualche cosa dalla cucina,

anche se non sapeva dove si trovava esattamente cosa stava cercando anziché

chiedere a mia madre che si trovava seduta lì vicino, apriva tutti gli

armadietti (…). Quando mia madre aveva fatto notare la cosa a __________,

quest’ultima l’aveva giustificato dicendole che era stata lei a dirgli di fare

come se fosse a casa sua.”

(VI PP 14.11.2016, p. 4, AI 152).

74. ACPR 2 ha confermato che a

seguito dei problemi nati a causa della presenza di ACPR 3 in casa, __________

avrebbe smesso di partecipare “alla cena del venerdì” e madre e figlia

avrebbero smesso di parlarsi, se non “quando necessario per i pagamenti

oppure per il trasferimento di abbonamenti o altro sempre riguardanti la casa”

(VI PP 14.11.2016, p. 5, AI 152).

75. ACPR 3, dal canto suo, ha

confermato che i rapporti tra __________ e la di lei madre si erano incrinati

negli ultimi tempi e che la sua presenza in casa non era gradita a ACPR 1,

dichiarando che:

"

Il rapporto tra la madre e __________ s’è incrinato negli ultimi

anni. Quando io e __________ passavamo il tempo insieme, mi ha più volte

confidato che faticava sempre più a vivere con la madre. Penso che i problemi

fossero legati al mantenimento della casa. So anche che la madre non lasciava

gli spazi richiesti da __________ e lei faceva fatica ad accettare questa cosa.

(…)

Mi aveva anche detto che la madre era asociale. Ha un carattere

molto chiuso. So anche che mi ha ritenuto come persona di disturbo, nel senso

che mi ritiene d’impiccio alla sua libertà di movimento. Anche per questo

motivo abbiamo deciso che sarebbe sempre arrivata __________ a casa mia. Questo

per evitare problemi con sua madre. Io non sono in grado di dire se

effettivamente sono stato accettato, come fidanzato, dalla madre. Adesso io non

ho grandi contatti con ACPR 1. Anzi se posso, la evito sempre in virtù di

questi problemi.”

(VI PG 17.10.2016, p. 3, allegato 13 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Tornando

sulla questione in un verbale successivo ACPR 3 ha avuto modo di spiegare:

"

Con la madre di __________ inizialmente andavo spesso a casa loro

e mi invitava anche alle cene che organizzava, ma dalla primavera scorsa le

cose sono peggiorate. __________ mi aveva detto che la madre l’aveva invitata

ad avvisarla sempre in anticipo quando io sarei andato a casa loro. __________

si era arrabbiata per questa imposizione perché diceva che era anche casa sua,

ci viveva anche lei e non trovava giusto dover ottenere un’autorizzazione per

portare il proprio compagno in casa.”

(VI PP 09.11.2016, p. 6, AI 142).

Il compagno

della vittima ha pure riferito della questione legata alla casa di __________:

"

Se non erro all’inizio di questa primavera, non ricordo il mese

esatto, __________ mi aveva detto di aver scoperto o che le era stato detto che

la madre aveva parlato con ACPR 2 della sua volontà di andare a vivere da sola,

__________ era risentita per il fatto che questa discussione sarebbe iniziata

mesi prima ma nessuno le aveva detto nulla. Anche perché __________ mi aveva

detto di aver un interesse nel ritirare la casa di __________ questo anche

perché negli ultimi anni si era presa cura lei della casa, aveva pagato gli

ammortamenti e sicuramente parte degli interessi ipotecari più costi ed inoltre

aveva effettuato dei lavori di sistemazione, tutto ciò perché voleva vivere lì

e dava per scontato che avrebbe continuato a vivere in quella casa. Oltretutto IM

1 e ACPR 2 vivevano a __________ da anni e per quanto ne so non avevano

manifestato in precedenza interesse per l’abitazione di __________. (…)

Posso dire che sempre in relazione alla casa vi erano state

diverse discussioni tra __________, ACPR 1, ACPR 2 e IM 1, credo che

quest’ultimo fosse sempre presente, in relazione allo scioglimento della

comproprietà. Ricordo di due importanti discussioni, la prima è nata quando ACPR

2 ha manifestato un interesse per la casa. __________ era risentita da una

parte perché sorpresa che IM 1 e la moglie disponessero dei mezzi necessari per

acquistare visto che lei aveva concesso loro dei prestiti che loro non le

avevano ancora rimborsato, mi aveva detto che li stavano rimborsando molto

lentamente.

(…) __________ mi aveva detto che le dovevano ancora sui CHF

40'000.

(…) inizialmente si discuteva su chi avrebbe ritirato la casa e in

un secondo tempo invece sul contenuto della perizia che ACPR 2 ed ACPR 1

avevano fatto allestire. Agli inizi di luglio 2016 il loro architetto di

fiducia aveva trasmesso a __________ una bozza della perizia. Ricordo che io e __________

con l’aiuto di mio papà che è architetto e di un altro architetto amico di

famiglia abbiamo formulato alcuni commenti alla perizia e chiesto

all’architetto che l’aveva redatta alcuni chiarimenti. Se non erro agli inizi

di settembre 2016 ci è pervenuta la nuova perizia alla quale erano state

apportate delle minime modifiche. È nata così una nuova discussione, __________

mi aveva riferito che oltre alla famiglia __________ e IM 1 vi era anche il

perito incaricato che secondo lei non era stato in grado di rispondere in modo

esaustivo alle richieste a lui formulate.”

(VI PP 09.11.2016, p. 5 e 6, AI 142).

76. ACPR 3 ha inoltre confermato

l’intenzione, sua e della compagna, di andare a vivere insieme nella casa di __________

(VI PP 09.11.2016, p. 3, AI 142).

77. Con specifico riferimento al

ruolo di IM 1 nella diatriba famigliare legata alla casa, ACPR 3 ha riferito:

"

Quello che __________ mi aveva anche spiegato era che IM 1 nelle

discussioni in famiglia la difendeva, le teneva la parte. __________ mi aveva

detto di essere contenta che ci fosse IM 1 che calmava gli animi e che cercava

di far sì che si potesse discutere tranquillamente. __________ in un’occasione

mi aveva riferito che IM 1 era intervenuto in sua difesa. Se non erro era

inizio estate 2016 quando ormai si erano accordati in merito alla casa di __________,

la stessa sarebbe dovuta andare a __________. È però nata una discussione con ACPR

1, quest’ultima aveva appreso da qualcuno che detenendo una quota di

maggioranza della comproprietà poteva decidere a chi vendere la casa. Da quanto

mi ha riferito __________ sua madre non aveva detto a chiare parole a chi

voleva venderla ma aveva detto frasi del tipo “io non sono sicura che mi va

bene che la casa la ricevi tu”. Ricordo che __________ mi aveva detto che la

discussione era stata per lei molto dura e pesante ed era durata un paio d’ore,

per questa discussione __________ aveva sofferto moltissimo. Quella sera quando

l’ho incontrata, se non sbaglio siamo andati a __________ a passeggiare, __________

piangeva e mi aveva anche detto che la madre le era sembrata una sadica e che

aveva avuto l’impressione che provasse piacere a farla soffrire. È durante la

discussione che ho appena riferito che IM 1 avrebbe preso le difese di __________.

Lei mi aveva riferito che durante la discussione lui si trovava in un altro

locale con la bambina e quando poi si è unito alla discussione lui si trovava

in un altro locale con la bambina e quando poi si è unito alla discussione e

avrebbe appreso quali erano i termini di vendita della casa avrebbe detto he o

erano tutti d’accordo o che comunque non era d’accordo che vi fossero delle

imposizioni.”

(VI PP 09.11.2016, p. 3, AI 142).

78. Dei problemi sorti

all’interno della famiglia __________ a seguito dell’arrivo in casa del

compagno della vittima e della conseguente decisione di ACPR 1 di vendere la

casa di __________, erano al corrente anche i famigliari di IM 1, così come

pure alcuni amici della coppia.

La sorella

dell’imputato si è così espressa al proposito:

"

(…) ero arrabbiata con il fidanzato di __________ anche se lo

avevo visto una volta e mezzo, questo perché a mio modo di vedere lei era

cambiata da quando lui l’aiutava per la questione della casa. Sapendo che il

suo fidanzato e il di lui padre erano stati a __________ a vedere la casa ho

immaginato che la stessero aiutando o consigliando, a mio modo di vedere nel

modo sbagliato però. Prima della questione della casa di __________ i rapporti

tra __________, ACPR 2, IM 1 e __________ erano bellissimi. Poi però __________

si è comportata male dicendo anche cose che ferivano, questo quando non era

d’accordo con la perizia fatta, lei voleva ottenere la casa a un prezzo

inferiore rispetto a quello indicato in perizia. Una volta, sempre così mi è

stato riferito, __________ aveva “ricattato” i famigliari, dicendo a ACPR 1,

che se avesse dato la casa a ACPR 2 si sarebbe vista costretta a non avere

niente a che fare anche con loro, inteso ACPR 2, IM 1 e __________. (…) Mi era

anche stato riferito che __________ durante le varie discussioni avrebbe dato

dei ladri dicendo che volevano rubarle i soldi, ma non so a chi esattamente

della famiglia si sarebbe rivolta (…).”

(VI PP 05.12.2016, p. 3, AI 213).

Queste le

dichiarazioni del padre di IM 1:

"

(…) IM 1 (…) durante un incontro avuto a casa mia (…), mi ha

detto che ACPR 1, aveva dei problemi con il fidanzato di __________, da lei

ritenuto come “invadente e prepotente”. Visto queste dichiarazioni ho chiesto

ad ACPR 1 di persona, che cosa stava accadendo e lei mi ha detto che ACPR 3, il

fidanzato di __________, non si comportava bene nel senso che per esempio se

dovevano vedere tutti e tre un film assieme, ACPR 3 decideva di metterlo in

lingua originale senza chiedere a nessuno soprattutto ad ACPR 1. È pure

capitato sempre a dire di ACPR 1, che ACPR 3 a casa sua, in un momento in cui __________

si trovava al piano superiore, frugava nei mobili della cucina senza dire nulla

e senza chiedere il permesso ad ACPR 1. Devo dire visto la situazione creatasi

che ACPR 2 e IM 1 hanno funto da paciere, facendo si che ACPR 1, si

“arrabbiasse” un poco con loro. Loro sono intervenuti su ACPR 3 e __________

dicendo agli stessi che il comportamento tenuto a casa era inappropriato. A

seguito di questo intervento e le cose andavano migliorando. Credo che questa

cosa si avvenuta agli inizi di gennaio di quest’anno. (…)

In primavera 2016, ACPR 1, mio figlio, ACPR 2 e __________, si

sono trovati per discutere della casa dove vive ACPR 1 a __________. (...) ACPR

1 non poteva più permettersela per motivi legati al comportamento di ACPR 3.

Questo lo dico perché avevo capito che __________ e ACPR 3 avevano preso piede

in casa, mostrato interesse nel volerla acquistare.

Ho pure saputo da IM 1, che ACPR 2 e lui, erano pure interessati

all’abitazione, cosa che ha portato allo scontro tra le due sorelle e la madre.

Gli stessi hanno poi avuto un incontro durante il quale per quanto riportatomi

da IM 1 e ACPR 2, __________ avrebbe detto “se non posso avere io la casa, non

voglio più avere da subito un legame con nessuno di voi”, tanto che ACPR 2 e IM

1 a hanno fatto marcia indietro per il bene della famiglia. Gli stessi erano

comunque intenzionati a far periziare lo stabile così da far le cose in maniera

corretta, in modo da non rimetterci. (…) So che ACPR 2 in accordo con __________

ha fatto eseguire delle perizie, ma il valore stimato dell’immobile, che so

essere circa 785'000.- CHF non è mai stato accettato da __________ la quale,

contestava le perizie. Tali notizie mi sono sempre state riportate da ACPR 2.

Da tali notizie ho potuto supporre che __________ contestava le perizie, supportata

da ACPR 3 e suo padre.

A seguito della perizia, ACPR 2 e IM 1, hanno riportato al perito

le contestazioni fatte da __________, ciò che ha permesso allo stesso perito di

limare il valore a 780'000.- CHF, ovvero con una differenza di 5'000.- CHF.

Il nuovo valore stabilito dal medesimo perito, riproposto a __________

è stato nuovamente da lei contestato, tanto da spingere la stessa __________ ad

inviare un e-mail oppure un messaggio, al limite dell’offensivo a ACPR 2, così

come da lei riportatomi. Da quel momento non so più come sono andate le

trattative, tra ACPR 2, IM 1, ACPR 1 e __________, oltre al fatto che IM 1 e ACPR

2 non avrebbero ceduto la casa ad un prezzo inferiore alla perizia. (…)

Convinta di risolvere la situazione entro settembre di quest’anno,

ACPR 1 ha nel frattempo cercato una casa oltre frontiera, aiutata da ACPR 2. So

che avevano trovato una casa a __________, comune della provincia di __________.

Questo mi è stato riferito da IM 1, ACPR 2 e la stessa ACPR 1. Assieme a mia

moglie, mia figlia ACPR 1, IM 1 e ACPR 2 siamo andati a vederla, ma non so dire

quando, ma di sicuro in piena estate. Questa casa, in stato di costruzione non

ancora terminata, era finita all’asta.

ACPR 2 mi aveva chiesto un aiuto finanziario per permettere ad ACPR

1, di partecipare all’asta con un anticipo di 10'000.- €. Ho di fatto prestato

il denaro previsto ad ACPR 1.

Il progetto era quello che il saldo del prezzo della casa di __________,

veniva versato da ACPR 1, con il provento della vendita della casa di __________

a __________, cosa che non si è perfezionata nel termine previsto, ovvero per

la fine di settembre.

Visto ciò, ovvero l’imminente scadere del termine dell’asta, agli

inizi di ottobre ho parlato con ACPR 1 e mi sono offerto di prestare il

rimanente importo affinché non venisse pera la casa e l’anticipo già versato. ACPR

2 ed ACPR 1 si sono recate presso il __________ di __________ per aprire un

conto. Giovedì 13.10.2016 o Venerdì 14.10.2016 abbiamo infine avuto gli estremi

per fare il versamento di 195'500.- €.”

(VI PG 08.11.2016, p. 5-7, AI 132).

Questo il

racconto della madre dell’imputato:

"

(…) __________ qualche giorno prima, aveva detto a sua madre, a IM

1 e a ACPR 2 che se non avesse avuto la casa avrebbe tagliato i contatti con il

resto della famiglia. In pratica era un ricatto. (…)

Sapevo anche del fatto che la casa di __________ di ACPR 1 era

stata periziata e che a __________ non andava bene. Questo come detto le so da ACPR

2 e da IM 1. Posso dire che forse __________ era anche aiutata per la perizia

dal padre di ACPR 3, di cui ora non ricordo il nome, che mi sembra sia

architetto che lavorava per il comune. In merito a questo sono sorti dei

disaccordi tra le sorelle.

Posso anche dire che, parlando con mio marito, ho saputo che ACPR

1 voleva acquistare una casa in __________. Mio marito mi ha pure detto che ACPR

1 non aveva liquidità sufficiente per partecipare ad un asta immobiliare. In

accordo con mio marito abbiamo deciso dapprima di darle 10'000 EUR per

concedere a ACPR 1 di partecipare. Visto che le trattative tra le figlie su chi

doveva ritirare la casa di __________ non andavano in porto, sempre io e mio

marito abbiamo deciso di versare sul conto di ACPR 1 195'000.- EUR. Questi

soldi sono stati presi dal mio conto e versati su quello di ACPR 1. Io avrei

dovuto rientrare in possesso della somma una volta che le casa di __________

veniva ritirata da __________. (…)

Io e ACPR 1 ci siamo confidate e so che lei considera ACPR 3

invadente. Mi ha anche detto, per esempio, che si presentava a casa sua a

guardare i film in lingua originale.”

(VI PG 06.12.2016, p. 3 e 4, AI 220).

__________,

amica di ACPR 2, ha così riferito:

"

(…) negli ultimi periodi, nel corso di quest’anno, ACPR 2 mi

aveva parlato del fatto che tra lei, sua madre ACPR 1 e __________, v’erano

delle incomprensioni circa la casa di __________. Da quello che ho potuto

capire, __________ voleva ritirare questa casa e v’erano in corso delle

perizie, credo due. ACPR 2, essendo del mestiere, aveva spiegato a __________

quali fossero i problemi, consigliandola di conseguenza. __________ tuttavia,

arrivava sempre con delle novità come se fosse stata consigliata da terze

persone. Circa queste persone, io ho pensato alla famiglia del fidanzato di __________,

ovvero ACPR 3.”

(VI PG 23.11.2016, p. 3, AI 185).

__________,

amica dei coniugi IM 1-ACPR 2, ha dichiarato:

"

(…) nei primi di settembre 2016 ACPR 2 aveva portato me, mia

figlia, mia mamma e mio papà a visitare la casa di __________ che doveva

acquistare ACPR 1. In quell’occasione ci aveva raccontato che il rapporto tra ACPR

1 e __________ era peggiorato a causa del nuovo fidanzato di __________. ACPR 2

mi aveva spiegato che entro fine settimana __________ avrebbe liquidato la

madre e che per tale data ACPR 1 avrebbe dovuto lasciare la casa di __________

e trasferirsi momentaneamente a __________ in attesa che i lavori della casa di

__________ venissero portati a termine. Madre e figlia hanno sempre avuto due

caratteri che a volte si scontravano. Per questi motivi loro hanno deciso di non

abitare più assieme e __________ era ingenua e voleva liquidare la madre

pagando la casa un prezzo più basso del suo valore commerciale. Mi aveva anche

detto che __________ aveva iniziato ad attaccarsi a delle piccolezze per

svalutare la casa.”

(VI PG 07.12.2016, p. 5, AI 221).

__________,

amica di lunga data di __________ e IM 1, ha riferito:

"

Ho notato che v’erano tensione tra __________ e sua madre. __________

mi ha raccontato che ultimamente i litigi tra di loro erano aumentato. Questi

avvenimenti posso ricondurli a quando __________ s’è fidanzata con ACPR 3. (…)

Ultimamente posso dire che il fatto che __________ e il suo

ragazzo ACPR 3 avessero intenzione di ritirare la casa di proprietà della

famiglia __________, ha dato adito a diversi scontri. (…) L’ultimo litigio di

cui mi ha parlato __________ è avvenuto per la perizia della casa. (…) In

pratica una perizia della casa in questione è stata fatta da ACPR 2, sorella di

__________. Ma questo poteva sembrare agli occhi di ACPR 1 imparziale. Per

questo motivo __________ aveva suggerito di far eseguire una seconda perizia e

confrontarne il risultato. (…) so che questo ha portato diversi problemi

relazionali tra ACPR 1, ACPR 2 e la sorella __________. (…)

Preciso che __________, verso fine agosto, non so essere più

precisa, mi aveva raccontato a malincuore che sua mamma ACPR 1 le aveva detto

che era una figlia ingrata e che la casa se la meritava ACPR 2, avendo anche

una bambina.”

(VI PG 18.10.2016, p. 2 e 3, allegato 17 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

L’amica

della vittima __________ ha, da parte sua, riferito che:

"

(…) di recente so che vi sono stati diversi attriti tra __________

e sua madre. Penso che erano dovuti a questioni legate al ritiro della casa

paterna da parte di __________ e ACPR 3. __________ mi aveva riferito, a fine

agosto, che v’erano stati degli attriti legati a questo fatto. Mi sembra che

era stata fatta una perizia sull’abitazione in questione e che __________ e ACPR

3 non andavano d’accordo sulla cifra. __________ mi aveva riferito, mi sembra

due settimane fa, che aveva ricevuta la perizia corretta ma che non era

soddisfatta dalle correzioni che erano state apportate. Questo fatto me lo

ricordo perché in quel frangente, durante la ricreazione era arrivato anche ACPR

3 che ha poi parlato di questa cosa con __________. (…)

__________ mi aveva riferito, verso fine agosto, che avrebbe

ritirato la casa e che sarebbe andata a viverci con ACPR 3. (…) mi sembra di

ricordare che __________ non fosse neanche andata a vedere che casa volesse

comprare la mamma. In quel periodo erano già ai ferri corti e non parlavano

molto.”

(VI PG 18.10.2016, p. 3, allegato 19 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

B. La giornata di venerdì 14

ottobre 2016

79. Di quello che ha fatto la vittima

nella giornata del 14 ottobre 2016 si sa poco. La stessa sembra comunque essere

trascorsa normalmente, come una qualsiasi altra giornata di lavoro.

Il direttore

della Scuola Elementare di __________ ha riferito che __________ era presente

alle lezioni del venerdì, aggiungendo di averla vista per l’ultima volta

attorno alle ore 15:10 circa, durante la ricreazione, di averla “trovata

bene” e che gli sembrava felice, in quanto lo aveva informato che sarebbe

andata a __________ a vedere un concerto dei __________ (VI PG 17.10.2016,

allegato 15 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

I genitori

di alcuni allievi hanno dichiarato di avere effettuato nel pomeriggio i

colloqui pianificati con la maestra __________, durante i quali la vittima –

che si sarebbe comportata come al solito – li avrebbe messi al corrente

dell’andamento scolastico dei figli (VI PG __________ 08.11.2016, AI 128; VI PG

__________ 03.11.2016, AI 104).

80. ACPR 1, dal canto suo, ha

riferito di avere visto per l’ultima volta la figlia attorno alle ore 18:15

circa del 14 ottobre 2016.

Al proposito

nel di lei primo verbale d’interrogatorio si legge:

"

(…) l’ho vista venerdì 14.10.2016 verso le 1800 – 1815. In quel

momento stavo caricando la mia nipotina __________ (__________) nella mia auto,

una Opel Astra, per riportarla da sua mamma ACPR 2. Ero in garage e __________

stava facendo rientro a piedi da scuola. Era sola ed abbiamo parlato, in

particolare __________ ha parlato con la sua nipotina e poi mi ha detto che non

sapeva che stavamo andando e che al massimo sarebbe rientrata prima.”

(VI PG 17.10.2016, p. 5, allegato 10 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

In un

verbale successivo la madre della vittima ha precisato:

"

__________ ha parlato con __________ e l’ha salutata. Mi ricordo

che __________ le era andata in contro per gli ultimi metri e io le avevo detto

“guarda chi sta arrivando?”. __________ s’era scusata con __________ in quanto

era così tardi e non pensava che noi andassimo a cena fuori e pure per il fatto

che non poteva trascorrere la serata con lei. (…) Ho informato __________ che

le avevo lasciato la catalogna in frigo. Lei non mi ha risposto nulla e ha

continuato a parlare con __________ ignorandomi. Non ha detto nulla circa

eventuali suoi programmi della serata.”

(VI PP 14.11.2016, p. 11, AI 153).

81. Dagli atti d’inchiesta è

emerso che la sera del 14 ottobre 2016 __________ avrebbe dovuto cenare con il

compagno presso il di lui domicilio.

ACPR 3 ha,

di fatto, riferito che:

"

(…) venerdì sera alle 19.30 __________ doveva venire da me a

cena.

(…) quel giorno in serata l’ho sentita sicuramente 2 volte al

telefono, la prima volta dopo due dei tre colloqui che aveva con i genitori dei

suoi allievi, ricordo che era stata una telefonata veloce, io le avevo chiesto

com’erano andati i colloqui sapendo che erano difficili. Lei mi aveva detto che

erano andati bene e che era soddisfatta aggiungendo che doveva fare ancora un

colloquio. (…) Non ricordo se è in questa telefonata o in quella successiva che

mi ha detto che dopo i colloqui sarebbe andata a casa dove avrebbe aspettato le

19.10 dato che doveva passare IM 1 e dopo sarebbe partita per venire da me.

(…) mi aveva detto che IM 1 sarebbe passato a portarle qualche

cosa ma non so che cosa, se non erro mi aveva appunto parlato delle 19.10.

Vi è poi stata un’altra telefonata, ricordo che avevamo parlato

della minestra e del pesce impanato con i piselli he pensavamo di mangiare a

cena. Io avevo detto che mi sembrava troppo e lei ha quindi detto che oltre

alla minestra che già avevo lei avrebbe portato la catalogna con la carne

macinata che aveva preparato sua madre per farmela provare. Aveva anche detto

che avrebbe portato del finocchio, delle arance e del pecorino per farli in

insalata. Ricordo che questa telefonata è durata abbastanza.

(…) ricordo che la telefonata è avvenuta verso le 19:00.

(…) non credo fosse a casa perché se non sbaglio ad un certo punto

durante la telefonata mi aveva detto “sto arrivando adesso a casa”. Di questo

però non sono così sicuro forse me lo ha detto in un’altra occasione.”

(VI PP 09.11.2016, p. 8 e 9, AI 142).

82. Dall’analisi del telefono

cellulare di ACPR 3 è emerso che il 14 ottobre 2016, tra le ore 16:00 circa e

le ore 18:38 vi è stato uno scambio di messaggi WhatsApp tra quest’ultimo e __________,

riguardante il menù della cena (allegato A al VI PP 09.11.2016, AI 142). Dai

tabulati telefonici è inoltre emerso che la sera del 14 ottobre 2016 ACPR 3 e __________

si sono sentiti 4 volte, di cui 2 chiamate da lei a lui alle ore 18:38 e 18:41

e 2 chiamate da lui a lei alle ore 18:43 e 18:54 (AI 180).

Al proposito

ACPR 3 ha ribadito:

"

(…) come già detto in una conversazione ricordo di aver parlato

dei suoi colloqui, ma mi sembra di ricordare che doveva fare ancora un

colloquio. Nell’ultima come detto abbiamo sicuramente parlato della cena. Per

quanto riguarda una delle chiamate Whatsapp non posso escludere di averla

semplicemente richiamata a seguito di problemi di rete, ogni tanto capita che

non prende bene.”

(VI PP 09.11.2016, p. 11, AI 142).

Effettivamente

alle ore 18:40 dal cellulare di ACPR 3 risulta essere stata effettuata una

chiamata senza risposta (AI 180).

Dalle ore

18:54:48 __________ e ACPR 3 sono rimasti al telefono 8 minuti e 13 secondi (AI

180).

83. Quanto alla giornata

dell’imputato, questi ha dichiarato di avere dapprima portato all’asilo la

figlia, siccome la moglie aveva un corso alla __________, e di essersi poi

recato da ACPR 1 a ritirare un foglio __________ ed in seguito al Centro __________

a ritirare un pacco contenente addobbi per il compleanno della figlia __________

(VI PP 10.11.2016, p. 15, AI 145; VI PG 19.10.2016, p. 5, allegato 1 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 23). Quanto precede risulta dalla chat tra

l’imputato ed ACPR 1 la mattina del 14 ottobre 2016, alle 07:12, nella quale IM

1 ha scritto alla suocera chiedendole se verso le ore 09:15 fosse a casa, in

quanto necessitava il foglietto __________ (allegato F al VI PP 10.11.2016, AI

145), così come pure dalle dichiarazioni di ACPR 1 (VI PG 14.11.2016, p. 12, AI

153).

Attorno alle

ore 10:00 l’imputato sarebbe quindi arrivato al lavoro presso la __________ di __________/__________,

lavorando come di consueto fino alle ore 12:00, quando avrebbe raggiunto la

moglie per pranzo con alcuni colleghi. Nel pomeriggio IM 1 avrebbe lavorato

fino alle ore 17:20 circa e sarebbe partito in direzione della casa di __________

dopo aver recuperato il proprio veicolo posteggiato presso la Banca __________

di __________ (VI PG 19.10.2016, p. 5, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p., 10, AI 35).

84. L’imputato ha spiegato che

quella sera era prevista una cena con moglie, figlia e suocera che avrebbe

dovuto raggiungere direttamente presso il ristorante __________ di __________:

(…) mia moglie aveva finito prima il corso alla __________ è

partita prima di me e ha raggiunto il nostro domicilio di __________. In quel

luogo si è incontrata con ACPR 1, la quale le ha portato la piccola __________

che stava accudendo. Una volta lì ACPR 2 con mia figlia ed ACPR 1 sono

ripartite tutte in un autovettura, dirigendosi verso __________, passando penso

da __________. Questo poiché mia figlia __________ voleva andare a mangiare nel

ristorante __________.

Il ritrovo tra me e mia moglie, era direttamente al __________.”

(VI PG 19.10.2016, p. 5, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

85. Prima di ciò, tuttavia, era

intenzione di IM 1 trovarsi con __________ presso il di lei domicilio. In

merito al motivo di tale visita, le dichiarazioni dell’imputato sono state

piuttosto ondivaghe, avendo egli dapprima asserito di averle voluto consegnare

i biglietti per il concerto dei __________, salvo poi affermare che si trattava

unicamente di un “buono” (secondo cui si sarebbe impegnato ad

acquistarli siccome non era riuscito a trovarli) e che gli faceva altresì

piacere vederla.

Nel verbale

d’arresto del 19 ottobre 2016 l’imputato ha affermato:

"

(…) mi sono subito diretto a casa di ACPR 1. Questo poiché dovevo

incontrare __________ (NDV __________) per consegnarle dei biglietti del

concerto dei __________.”

(VI PG 19.10.2016, p. 6, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Di seguito

le dichiarazioni rese da IM 1 nel verbale della persona arrestata:

"

Quella sera dopo il lavoro volevo passare da __________ a

portarle i biglietti dei __________ poi avrei raggiunto mia moglie, mia figlia

e mia suocera al ristorante di __________.”

(VI PP 20.10.2016, p. 10, AI 35).

In occasione

dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 al PP l’imputato ha tuttavia riferito

che:

"

(…) i biglietti non li ho trovati e quindi non li ho mai avuti.

Venerdì le ho però voluto portare un “buono”. Si tratta di un biglietto nel

quale le ho scritto qualcosa di simile “cara __________, mi spiace di non avere

trovato i biglietti ma mi impegno comunque a portarti al concerto, andremo

tutti assieme allo __________ e lì potremo cercare i biglietti. Se non

dovessimo trovare i 5 biglietti io potrei restare fuori come già fatto per il

concerto di __________.”

(VI PP 24.11.2016, p. 7, AI 186).

86. Invitato a spiegare per quale

motivo volesse consegnarle il “buono” proprio quella sera e di non poter

attendere il giorno successivo oppure la domenica alla festa di __________,

dove avrebbe sicuramente visto __________, l’imputato ha risposto:

"

(…) volevo darle il “buono” di cui ho riferito prima anche perché

lei più o meno si aspettava qualche cosa.

(…) per me era importante darglielo lì piuttosto che durante il

compleanno di mia figlia oppure il sabato con le riviste. Ritengo che un regalo

sia meglio consegnarlo di persona anche se si tratta solo di un foglio di

carta. Mi piace consegnare un regalo dedicando 5 o 10 minuti alla cosa.

(…) era mia intenzione consegnarle il buono, lei lo avrebbe letto

e io le avrei spiegato come funzionava.

(…) è vero che potevo aspettare ma ho deciso di andare quella

sera, il biglietto lo avevo scritto e non volevo tenerlo lì per niente, l’ho

scritto lo stesso pomeriggio in ufficio. Oltretutto quella sera __________

inizialmente si aspettava di vederci tutti a cena, già non andavamo e per

questo motivo poteva essere arrabbiata o insoddisfatta del fatto di non aver

potuto parlare con sua mamma e sua sorella.”

(VI PP 24.11.2016, p. 9 e 10, AI 186).

Invitato dal PP a spiegare nuovamente per quale motivo voleva

recarsi da __________ proprio quella sera, ha in fine affermato:

"

(…) se dobbiamo dirla tutta mi faceva anche piacere vederla.

Sabato non sarei riuscito a vederla, domenica la mia attenzione sarebbe stata

rivolta unicamente __________ e sugli ospiti. A me faceva sempre piacere

vederla. Speravo che quella sera non tirasse fuori storie della casa anche

perché io non c’entravo niente. Ultimamente quando ci vedevamo parlava solo

della casa e quindi era piacevole stare con lei solo fino ad un certo punto.

Consegnandole il buono speravo di parlare di quello e di farla felice.”

(VI PP 24.11.2016, p. 11, AI 186).

In occasione

dell’interrogatorio del 19 dicembre 2016 l’imputato ha ribadito:

"

(…) volevo consegnarle il buono regalo e mi faceva anche piacere

vederla.

(…) il 14.10.2016 sono andato da __________ perché volevo

consegnarle il buono, volevo vederla, avevo piacere di vederla.”

(VI PP 19.12.2016, p. 5 e 6, AI 246).

Nel verbale

del PP del 26 gennaio 2017 IM 1 ha affermato che:

"

(…) il buono l’avevo davvero preparato ed è questo il motivo per

il quale sono andato da lei (…).”

(VI PP 26.01.2017, p. 5, AI 291).

87. L’imputato ha spiegato che

durante il giorno vi sarebbe stato uno scambio di messaggi con la vittima per

sapere se si sarebbero visti prima della cena, nei quali il primo le avrebbe

scritto che sarebbe passato dalla cognata siccome aveva qualcosa da darle,

senza tuttavia dirle di cosa si trattava, siccome voleva farle una sorpresa (VI

PG 19.10.2016, p. 6, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI

PP 20.10.2016, p. 12, AI 35; VI PP 24.11.2016, p. 9, AI 186).

Nel verbale

della persona arrestata del 20 ottobre 2016 IM 1 ha riferito che:

"

(…) dopo il lavoro ho scritto a __________ se potevo passare e se

era a casa. Ricordo che alle 18.00 era ancora a scuola. Mi aveva detto di avere

una cena alle 19.30 ma non mi aveva detto con chi. Io le avevo chiesto se

andava bene se passavo un po’ più tardi, ossia verso le 19.00/19.15, le avevo

anche chiesto sempre via Whatsapp se sarebbe passato ACPR 3 a prenderla per

andare a cena. A questa domanda non mi sembra mi abbia risposto mi aveva però

scritto che sarebbe stata a casa fino a quando avevo bisogno.”

(VI PP 20.10.2016, p. 11, AI 35).

Agli atti

figura uno scambio di messaggi WhatsApp tra l’imputato e la vittima il 14

ottobre 2016 dalle ore 07:18 alle ore 19:03, dalla cui lettura emerge, in buona

sostanza, che __________ contasse di vedere tutta la famiglia quella sera al

fine di chiarire la situazione relativa alla casa di __________; da parte sua, IM

1 – che nel frattempo si era fatto promotore della cena in Italia – ha

comunicato alla cognata che anche nel caso in cui non si fossero incontrati

tutti insieme, gli avrebbe fatto piacere vederla siccome aveva qualcosa da consegnarle

prima che questa si recasse da da ACPR 3. Dallo scambio di messaggi tra IM 1, __________,

ACPR 2 ed ACPR 1, emerge inoltre come il 14 ottobre 2016 l’imputato abbia

formulato più proposte ai suoi famigliari apparentemente per evitare la cena a __________

e di conseguenza la presenza di tutta la famiglia riunita.

Più

precisamente, la mattina alle ore 07:18 __________ ha scritto all’imputato

chiedendogli se quella sera sarebbero andati a __________ a cena (“ciao.

Stasera cenate qui?) e questi le ha risposto, alle ore 07:30, “aü. Penso

di si”.

Alle ore

10:19 ACPR 1 ha scritto a ACPR 2 “IM 1 diceva che __________ voleva andare

da __________, non sta sera però, senno tutta la catalogna chi la mangia??....”.

Sul

mezzogiorno __________ ha poi scritto a IM 1 “ho chiesto di sta sera perché

vorrei chiarire la situazione qui. Nessuno mi dice nulla. si danno per scontate

un po’ di cose e non lo ritengo giusto” e alle ore 13:12 l’imputato le ha

risposto “esci a cena stasera? Se nn dovessimo riuscire a vederci tutti, mi

piacerebbe vederti 5 min prima ke esci, xké ho qlcosa x te :)”.

Alle ore

15:05 IM 1 ha scritto a ACPR 1 “ma se tu ci portassi __________ e la

catalogna e ceni da noi sta sera? Potreste coordinarvi quando arriva ACPR 2 e

vi trovate all’__________l così salite sulla sua auto ed entrate dal garage J” e alle ore 16:16 le ha scritto di

nuovo “se andiamo da __________ io vi raggiungo là, oky? Dovrò recuperare

almeno mezz’ora altrimenti non mi salvo più J andate là per le 19:00 se riesci ed io arrivo quando

riesco, oky?”.

Alle ore

17:07 IM 1 ha poi scritto alla moglie chiedendole se era confermato che si

andava “da __________”.

In seguito,

alle ore 17:45, risulta il seguente messaggio WhatsApp inoltrato da IM 1 a __________:

"

aü. Io sono uscito ora e poi andiamo da __________, su richiesta

di __________. Facio il possibile per paxar prima da te…sennò sarà un’altra

volta. Ci provo. Ti scrivo döpö :)”.

Alle ore

18:27 IM 1 ha scritto nuovamente a __________, informandola che dovrebbe “farcela

per le 19/19.10”.

La vittima

alle ore 18:38 ha chiesto all’imputato “quindi non vi vedo tutti insieme?”

e IM 1 le ha risposto, alle ore 18:42, “no, loro sono già partite”.

Alle ore

18:54 l’imputato ha scritto a __________ “C’è un po’ di coda… esci alla

19.20? Vai a prendere __________?”.

Come

cennato, __________ alle ore 18:54 ha chiamato ACPR 3 ed è rimasta con lui al

telefono per 8 minuti e 13 secondi; dopo avere agganciato il telefono con

quest’ultimo, per l’esattezza 20 secondi più tardi, alle ore 19:03, la donna ha

scritto all’imputato “tranquillo sono a casa fin quando vuoi” (AI 276).

88. L’imputato ha dichiarato di

essere stato “abbastanza certo che __________ sarebbe stata sola” al suo

arrivo, “anche se restava comunque un po’ di timore che potesse arrivare ACPR 3

visto che __________ nei suoi messaggi non chiariva dove sarebbe stata la cena

alle 19:30” (VI PP 20.10.2016, p. 11, AI 35).

In occasione

dell’interrogatorio del 17 marzo 2017 l’imputato si è così espresso:

"

(…) ultimamente la cena del venerdì non la si faceva molto

spesso. A me non cambiava nulla farla o non farla. Di certo non sarei stato

contento di assistere all’ennesimo litigio. Quando sul mezzogiorno ho ricevuto

il messaggio di __________ nel quale mi diceva che quella sera sarebbe stata

sua intenzione chiarire alcuni punti avevo capito che vi sarebbe stata

l’ennesima discussione per la casa. Per questo motivo durante il pomeriggio ho

proposto a ACPR 1 e a mia moglie delle alternative per la cena.”

(VI PP 17.03.2017, p. 3, AI 332).

Nel verbale

del 4 settembre 2017 IM 1 ha ribadito che:

"

(…) volevo evitare di assistere all’ennesimo incontro dove la

madre e le due figlie avrebbero sicuramente litigato per la perizia. Se vi

fosse stata la discussione a __________ sicuramente ci sarebbe rimasta la cena

sullo stomaco mentre __________ terminata la discussione se ne sarebbe andata

tranquilla a cena da ACPR 3.”

(VI PP 04.09.2017, p. 5, AI 424).

In punto al

messaggio inviatogli da __________ secondo cui voleva “chiarire la

situazione”, IM 1 ha dichiarato che “si riferiva sempre alla perizia”,

precisando che:

"

(…) __________ in quei giorni continuava a “stressare” con la

questione della perizia, voleva sapere quando avrebbe potuto discutere della

stessa con la sorella e la madre, io non dovevo per forza di cose essere

presente. Chiaramente se l’incontro fosse avvenuto venerdì sera avrei assistito

anch’io visto che in teoria la cena del venerdì la si faceva a __________.”

(VI PP 04.09.2017, p. 4, AI 424).

89. Nel medesimo verbale,

invitato quindi nuovamente a spiegare per quale motivo la sera del 14 ottobre

2016, quando poteva benissimo immaginarsi che __________ volesse parlare della

perizia, avesse deciso di recarsi comunque da lei a __________, l’imputato ha

asserito:

"

(…) io volevo consegnarle il buono e come detto mi faceva sempre

piacere vederla. Non ho immaginato che volesse parlare della perizia se c’ero

solo io. Io speravo di farla felice consegnandole il buono.”

(VI PP 04.09.2017, p. 7, AI 424).

In occasione

del pubblico dibattimento l’imputato ha in fine affermato:

"

Non avevo voglia di sentire un’altra discussione in questo senso.

Ho quindi proposto il ristorante, ma sono poi state loro a decidere dove

andare.

(…) se non vi fosse stata la cena a casa loro non vi sarebbe stata

la discussione.

(…) confermo di essere stato io a proporre di andare al

ristorante, ma non era imperativo saltare quella cena, anche se speravo che non

ci fosse la discussione. (…)

Volevo comunque vederla per darle un buono. Avrei voluto regalarle

i biglietti per il concerto dei __________ per andare insieme anche con gli

amici, ma non li avevo trovati e le ho poi scritto un buono in ufficio nel

pomeriggio, che volevo portarle per dirle che saremmo andati tutti insieme al

concerto e avremmo comprato i biglietti sul posto. Volevo comunque anche

vederla, mi faceva sempre piacere vederla.

(…) mi faceva sempre piacere vederla e poi mi faceva piacere darle

il regalo quando era da sola, sperando che leggesse il biglietto davanti a me,

siccome non sempre lo faceva, così le avrei spiegato come avremmo fatto.

Preferivo farlo lì che eravamo da soli e non alla festa di __________, dove non

ho avuto modo di soffermarmi molto con i presenti siccome ero impegnato. (…)

Quello che non volevo era una riunione per parlare della casa che

sapevo che sarebbe finita male, con parolacce, insulti e litigi, ma avevo

piacere di vedere lei e speravo che non si parlasse della casa.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

90. Riguardo all’orario in cui

sarebbe arrivato presso il domicilio della vittima, nel verbale d’arresto del

19 ottobre 2016 l’imputato ha affermato:

"

Ritengo d’essere arrivato a __________, a casa di __________,

all’orario che posso stimare come intorno alle ore 1915.”

(VI PG 19.10.2016, p. 6, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Dopo avere

preso atto che alle ore 19:01:17 un veicolo caravan di colore grigio è stato

ripreso dalle videocamere del Comune di __________ mentre transitava in via __________

davanti alle scuole medie (allegato L al VI PG 10.11.2016, p. 16, AI 145), IM 1

ha riconosciuto il suo veicolo “con una certa sicurezza”, affermando di

ritenere quindi di avere raggiunto casa __________ 3 minuti più tardi, avendo

fatto anche una manovra per posteggiare in retromarcia con il baule dell’auto

verso il garage (VI PG 10.11.2016, p. 16, AI 145).

91. Alle ore 17:36:15 risulta una

telefonata fatta da IM 1 alla moglie della durata di 16 secondi, seguita subito

dopo, alle ore 17:36:50, da una telefonata fatta dalla moglie a lui della

durata di 1 minuto e 47 secondi, risultando il cellulare dell’imputato dapprima

agganciato all’antenna di __________ e poi a quella di __________. Vi è poi

un’ulteriore telefonata di ACPR 2 al marito alle ore 19:03:10 della durata di

28 secondi (AI 180 e 181).

Preso atto

di tali circostanze, l’imputato ha dichiarato di avere sentito la moglie, la

quale gli avrebbe confermato che la figlia aveva scelto il ristorante __________

di __________ per la cena, e di averla poi sentita nuovamente quando la stessa

lo aveva avvisato che stavano partendo da __________, mentre lui imboccava la

stradina in fondo alla quale si trova casa __________ (VI PG 10.11.2016, p. 17,

AI 145).

92. ACPR 1 e ACPR 2, dal canto

loro, hanno entrambe confermato di essersi recate insieme, con la figlia __________,

presso il __________ di __________, dove in un secondo momento avrebbe dovuto

raggiungerle ACPR 2 per la cena (VI PG __________ 17.10.2016, p. 5, allegato 10

al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PG __________ 14.11.2016, p. 11 e

16, AI 153; VI PG __________ 17.10.2016, p. 7, allegato 11 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 23; VI PP __________ 14.11.2016, p. 12 e 13, AI 152).

Stando alle

dichiarazioni di ACPR 2, sarebbero arrivate al __________ attorno alle ore

19:20/25, avendo riservato per le ore 19:15 (VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

L’autovettura

della moglie dell’imputato risulta essere uscita dalla Svizzera alle ore 19:11

dalla dogana di __________ (AI 212).

Invitata a

spiegare per quale motivo non avessero atteso IM 1 a __________, la moglie ha

affermato:

"

(…) lui finiva di lavorare alle 17.30/17.45 e non prendeva mai

l’autostrada a causa del traffico, e così ci metteva sempre di più ad arrivare

a casa. Se non sbaglio l’ho sentito e quando stavo andando via dalla __________

o quando ero al parcheggio dell’__________ e lui mi aveva detto di trovarsi

ancora in zona __________. Io gli avevo chiesto se voleva che lo aspettassimo e

lui aveva detto di no, che non ne valeva la pena anche perché avevamo __________

in auto.”

(VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

93. ACPR 2 ha riferito che il

marito non le aveva detto, durante questa telefonata, che si sarebbe fermato a __________

dalla cognata (VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

Invitato a

spiegare per quale motivo avesse nascosto alla moglie tale circostanza,

l’imputato ha dapprima asserito:

"

(…) capitava che facessi delle tappe senza avvisare prima mia

moglie. Io comunque pensavo di averglielo detto. Inoltre il “buono” era anche

per ACPR 2 e a lei non volevo darlo già quella sera. Volevo aspettare un’altra

occasione.”

(VI PP 24.11.2016, p. 10, AI 186).

In un

secondo momento IM 1 ha tuttavia affermato:

"

(…) probabilmente non le ho detto nulla perché potevano anche

“girarle” un po’ se mi fermavo a vedere sua sorella con la quale in quel

periodo non ha un gran rapporto e oltretutto quando ero in ritardo alla cena.”

(VI PP 24.11.2016, p. 10, AI 186).

C. L’uccisione della vittima

e i fatti immediatamente seguenti il decesso

94. Quanto alle circostanze

dell’uccisione di __________, IM 1 sia nel verbale d’arresto dinanzi alla

Polizia, sia nel verbale della persona arrestata del PP, ha asserito che al suo

arrivo presso il domicilio della vittima, la stessa era già deceduta, spiegando

poi nel dettaglio quanto da lui intrapreso per nascondere l’accaduto e far

credere che la stessa si fosse allontanata volontariamente, in modo da tutelare

la famiglia da una brutta notizia (VI PG 19.12.2016, allegato 1 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, AI 35).

Nel corso

del suo primo verbale l’imputato ha dichiarato:

"

(…) ho fatto quanto descritto sino ad ora, unicamente per

tutelare la famiglia di mia moglie, da un’ulteriore brutta notizia, in quanto

non avrei neppure trovato la forza di dire a mia figlia cosa era successo a sua

zia.”

(VI PG 19.12.2016, p. 12, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Davanti al

PP IM 1 ha affermato che:

"

Ho solo avuto la folle idea di nascondere la sua morte. Se ci

fosse stata anche solo una minuscola possibilità di salvarla avrei chiamato

qualcuno.”

(VI PP 20.10.2016, p. 5, AI 35).

Invitato a

spiegare per quale motivo non avesse allertato i soccorsi, l’imputato si è così

espresso:

"

(…) non c’era nulla da fare, come detto ho accertato che era già

morta e non volevo arrecare un’ulteriore dispiacere alla mia famiglia

facendogliela trovare lì.

(…) ho avuto una folle idea. Io volevo nascondere del tutto la

morte di __________, anche nei giorni seguenti mi sarei inventato delle cose

per far credere che lei a causa dei litigi con la mamma e dello stress si fosse

allontanata.

(…) purtroppo ho avuto la folle idea di nascondere la morte di __________.”

(VI PP 20.10.2016, p. 5, 6 e 12, AI 35).

Ancora in

occasione dell’interrogatorio successivo, IM 1 ha inizialmente continuato a

sostenere tale versione dei fatti.

Soltanto

quando il Magistrato inquirente ha contestato all’imputato che dall’esame dei

tabulati telefonici risultava che __________ era ancora in vita pochi istanti

prima che questi entrasse in casa (avendogli scritto alle 19:03:21, dopo una

telefonata intercorsa con ACPR 3, “tranquillo sono a casa fin quando vuoi”),

dopo avere inizialmente – comunque – tentato di mantenere la propria posizione,

IM 1 ha – in fine – ammesso di aver ucciso __________ (VI PP 10.11.2016, p. 17

ss., AI 145).

95. IM 1 ha quindi spiegato di

essere arrivato presso casa __________, di avere bussato alla porta e di essere

poi entrato, siccome la porta non era chiusa a chiave. Appena entrato, come

d’abitudine, avrebbe tolto le scarpe e, avendo visto che in salotto c’era la

luce accesa, si sarebbe ivi recato e avrebbe chiamato __________, senza

tuttavia ricevere risposta. Dopo avere preso sul tavolo vicino alla finestra

per andare in giardino il telefono cellulare e il FitBit rotto della vittima,

l’avrebbe nuovamente chiamata e, dopo avere sentito che la stessa lo invitava a

salire, si sarebbe recato al piano superiore, dove vi era la camera di __________,

che avrebbe trovato chiusa.

Nel verbale

del 10 novembre 2016 l’imputato ha dichiarato:

"

Sono entrato in casa __________, prima ho bussato poi la porta

era aperta, non chiusa a chiave, e sono entrato. Appena entrato come

d’abitudine ho tolto gli scarponcini, ho visto che in salotto vi era la luce

accesa sono quindi andato di là e intanto chiamavo __________. Sul tavolo

vicino alla finestra per andare in giardino ho visto che c’erano il telefono

cellulare e il fitbit con il cinturino rotto di __________. Sapevo che voleva

consegnarmi il fitbit in quanto dovevo farlo riparare. Sono quindi salito al

piano superiore portando con me il telefono che volevo consegnarle e il fitbit

che avrei dovuto tenere e che di fatto avete trovato a casa mia. Sempre dal

salotto l’ho di nuovo chiamata e ho sentito che dal piano superiore mi diceva

“..vieni su…”. Io sono quindi salito (…), la porta della camera era chiusa ma

non a chiave.”

(VI PP 10.11.2016, p. 18, AI 145).

Il 24

novembre 2016 al PP l’imputato ha raccontato:

"

(…) prima ho bussato e poi sono entrato dicendo permesso. Avevo

l’abitudine di bussare anziché suonare il campanello per evitare di svegliare __________

quando dormiva rispettivamente __________ quando faceva il riposino. Una volta

entrato ho tolto gli scarponcini e mi sono diretto verso il salotto dove c’era

la luce accesa, anche in cucina la luce era accesa. Ho chiamato __________ ma

non ho ricevuto una risposta. Sul tavolo marroncino c’erano il telefono e il

FitBit rotto di __________, io li ho presi in mano e mi sono diretto verso le

scale, l’ho ancora chiamata e lei mi ha detto di salire. (…)

Quando sono arrivato al piano superiore tutte le porte erano

chiuse.”

(VI PP 24.11.2016, p. 13, AI 186).

Queste le

dichiarazioni rese da IM 1 in sede dibattimentale:

"

Sono arrivato davanti a casa e ho posteggiato in retromarcia per

essere pronto a ripartire. Ho preso il mio zaino dalla macchina, ho bussato

alla porta, e non avendo sentito nulla sono entrato. Sono andato in sala, dove

c’era luce, e ho chiamato __________. Ho sentito che mi ha detto di salire. Sul

tavolo c’erano il suo telefono e il FitBit che ho preso in mano e sono salito

sulle scale.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

96. L’imputato avrebbe quindi

bussato alla porta della camera della vittima e sarebbe stato invitato ad

entrare da quest’ultima. Dopo uno scambio di convenevoli, la vittima avrebbe

subito iniziato a parlare della perizia e della casa di __________.

Si dirà al

proposito che l’imputato ha fornito descrizioni sprovviste di linearità e

costanza circa tale fase della discussione, sia in punto al comportamento della

vittima – affermando dapprima che avrebbe parlato in un modo vieppiù sostenuto,

fino a urlare (AI 186 p. 13) ed in seguito che ha “urlato tutto il tempo”

(AI 332, p. 6) – sia circa il proprio atteggiamento, posto che IM 1 ha

affermato “io provavo a calmarla dicendole che parlavo con le altre ma lei

non mi lasciava terminare la frase” (AI 145, p. 18), oppure “io non ho

aperto bocca, aspettavo che si calmasse” (AI 186, p. 13), o ancora “ero

bloccato e non riuscivo a dire nulla” (AI 332 p. 6), e in fine “non

riuscivo a parlare, ero bloccato nel linguaggio ero proprio bloccato non

riuscivo a dire e fare nulla” (AI 424, p. 6), precisando poi in sede

dibattimentale che: “Io pensavo le cose, ma non riuscivo a parlare. Pensavo

solo “smettila di urlare, smettila di urlare”. È quindi giusto che io

non riuscivo a dire nulla” (VI DIB, p. 15).

Ad ogni buon conto, la donna si sarebbe rivolta a lui come non lo

aveva mai fatto in precedenza, lamentandosi e accusandolo – tra le altre cose –

di non aiutarla a sufficienza nell’ambito della lite famigliare. Non volendo

più sentire quello che diceva, IM 1 ad un certo punto, quando la vittima si è

girata verso la scrivania, l’avrebbe colpita alla nuca con una bottiglia di

vetro.

Con riferimento

alla bottiglia utilizzata per colpire la vittima, IM 1 ha pure fornito versioni

non lineari, affermando – a più riprese – di averla trovata sulla scrivania in

camera della stessa, salvo poi ammettere, dopo numerose contestazioni della PP,

di averla già avuta con sé all’interno del proprio zaino, negando comunque una

qualsivoglia premeditazione.

Nel verbale

del 10 novembre 2016 IM 1 si è così espresso:

"

Ho bussato e lei mi detto “avanti”. Io quando sono entrato ero

contento di vederla, anche per i biglietti del concerto che le stavo per

regalare, e le ho chiesto “come stai” e lei per contro mi ha risposto che

quella casa la stava facendo impazzire. Mi diceva che la perizia allestita

dall’architetto __________ non andava bene e bisognava cambiarla. Lei mi diceva

“…tu mi devi aiutare…” aggiungendo che quell’incompetente architetto __________

aveva modificato poche cifre “cose così”. Mi parlava di regole e ribadiva che

io avrei dovuto aiutarla, aggiungendo che dicevo di fare da paciere ma in

realtà non stavo facendo niente, mi diceva che anch’io ero dalla loro parte.

Entrambi eravamo in piedi. Lei aveva un tono di voce alto, parlava a raffica,

io provavo a calmarla dicendole che parlavo con le altre ma lei non mi lasciava

terminare la frase.

Ad un certo punto si è girata verso la scrivania, era arrabbiata,

ha detto tutto da arrabbiata, con me non è mai stata così arrabbiata. Sulla

scrivania c’era una bottiglia che io ho afferrato e con la bottiglia ho colpito

da dietro __________ alla nuca, poco sopra il collo. La cosa che mi ha fatto

scattare è stato il sentirmi incolpato di non aiutarla quando invece ho sempre

cercato di fare da paciere, dall’altra parte, da mesi ormai avevo mia moglie

che mi continuava a parlare della perizia e della casa di __________, ma non

solo, c’era anche ACPR 1 che chiamava in continuazione mia moglie sempre per la

questione della casa di __________. Le accuse che quella sera __________ ha

rivolto nei miei confronti le ho trovate ingiuste, non me lo aspettavo da lei

anche perché non era mai stata così, non aveva mai avuto quel tono di voce con

me.”

(VI PP 10.11.2016, p. 18, AI 145).

In occasione

dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 l’imputato ha riferito:

"

Io l’ho di nuovo chiamata e lei mi ha detto di entrare in camera.

Ho aperto la porta con la mano sinistra visto che nella destra tenevo telefono

e FitBit. L’ho salutato e lei mi ha detto “ciao”. Mi sono avvicinato alla

scrivania dove ho appoggiato il telefono e il fitbit (…).

(…) il buono l’avevo nella tasca posteriore dei jeans.

Le ho quindi chiesto “come stai”, lei mi ha risposto “mica tanto

bene”. Io le ho chiesto il perché e lei ha iniziato a parlare della casa

dicendo che la faccenda della casa la stava facendo impazzire, che la perizia

faceva schifo, che __________ era un incompetente e che loro, riferendosi a mia

moglie ed ACPR 1, non cambiavano niente. Diceva che bisognava cambiare le cose

e che bisognava fare un’altra perizia. Man mano che parlava il tono di voce era

sempre più alto fino ad urlare.

(…) io non ho aperto bocca, aspettavo che si calmasse.

Ha poi iniziato a dire che io dicevo di fare da pacere, da

mediatore ma in realtà non l’aiutavo, diceva che avevo detto di aiutarla ma non

l’avevo fatto. Queste cose le ha dette urlando. Con me non aveva mai urlato. Io

ero triste, confuso perché non capivo il motivo per il quale mi diceva quelle

cose e con quel tono.

(…) eravamo entrambi davanti alla scrivania (…). La scrivania era

sulla mia destra rispettivamente sulla sinistra di __________ eravamo uno di

fronte all’altro. Lei continuava ad urlare poi si è girata verso la scrivania,

non so a far cosa, io ho visto che sulla scrivania vicino a dove avevo

appoggiato il telefono e il FitBit c’era una bottiglia di birra vuota (…), a me

sembrava una bottiglia di __________ ma poteva essere anche una bottiglietta di

gazzosa. (…)

Lei continuava a rivolgersi a me in quel modo, diceva che i mesi

passavano ma le cose non cambiavano, io non volevo più sentire quelle urla, con

la mano destra ho preso la bottiglia dal collo e ho colpito __________ alla

nuca con un movimento da sinistra verso destra sopra il collo. La bottiglia si

è rotta i cocchi più grandi sono finiti in terra mentre quelli più piccoli

sulla scrivania. Non ricordo come ma il collo della bottiglia è finito in terra

ed era intatto.”

(VI PP 24.11.2016, p. 13 e 14, AI 186).

97. In occasione

dell’interrogatorio del 19 dicembre 2016 l’imputato, rispondendo alla domanda

del PP, ha ribadito che la bottiglia utilizzata per colpire la vittima si

trovava sulla scrivania in camera della stessa (VI PP 19.12.2016, p. 5, AI

246).

In merito al

colpo assestato a __________ IM 1 ha precisato:

"

(…) visto la posizione in cui si trovava __________ ossia rivolta

verso la scrivania ritengo di averla colpita nella parte destra della nuca, mi

è difficile dire con precisione in quale punto ma ad ogni modo sopra il collo.

L’ho colpita una sola volta e quando l’ho colpita la bottiglia si è frantumata

e i frammenti di vetro si sono sparsi sul pavimento e sulla scrivania. Ricordo

che mi era rimasto in mano il collo della bottiglia ancora integro, dopo

qualche secondo l’ho lasciato cadere a terra.

(…) sono consapevole visto le lesioni riscontrate che il colpo

dato a __________ con la bottiglia aveva una certa forza. Per me ora è

difficile quantificare la forza da me utilizzata nel colpirla, posso dire che

non ho usato tutta la mia forza ma comunque l’ho voluta colpire lì, volevo

farla smettere di parlare.”

(VI PP 26.01.2017, p. 2 e 3, AI 291).

Queste le

dichiarazioni rese il 17 marzo 2017 dinanzi al PP:

"

(…) mi sentivo male, mi veniva da piangere, ero sconvolto

soprattutto dal suo tono di voce perché urlava veramente forte e non aveva mai

urlato con me e quindi ero bloccato e non riuscivo a dire nulla. Non ero

arrabbiato, ero sconvolto non volevo più sentirla parlare, non per il fatto che

mi parlava della casa, ma per quel tono di voce che aveva, non si era mai

rivolta così a me. Ero sconvolto non ero arrabbiato, continuavo a non volerla

più sentire, volevo solo che smettesse di parlare. Durante la discussione

parlava solo della casa, della perizia, secondo lei non la stavo aiutando. (…)

Ero sconvolto dal fatto che mi urlasse contro, non potevo credere che mi stesse

urlando contro con quel tono di voce. __________ ha urlato tutto il tempo.

(…) in un primo momento dopo i saluti ha parlato normalmente,

parlando della questione della casa si sentiva dal suo tono che non le stava

bene come stavano andando le cose e velocemente ha iniziato ad alzare la voce

ed agitarsi. Era agitata e sentivo che era toccata da quello che diceva in

relazione alla casa e alla perizia.

Durante la discussione mi accusava anche di non averla aiutata. Ad

un certo punto lei ha smesso di urlare, si è girata verso la scrivania, non so

a fare cosa, e li in quel momento mi sono come sbloccato, ho preso la

bottiglia, prima non riuscivo a parlare mentre lei mi urlava contro, mi veniva

da piangere, stavo male, perché sentirla urlare contro di me mi fa star male ed

invece lì l’ho colpita. Ma è stata una questione di un attimo.”

(VI PP 17.03.2017, p. 6, AI 332).

98. Invitato a spiegare per quale

motivo, se __________ aveva smesso di urlare e lui era “infastidito”

dalle sue urla, l’avrebbe comunque colpita, l’imputato ha dichiarato:

"

(…) come detto è stata questione di un attimo lei si è girata,

per un secondo non ha più urlato e io l’ho colpita. Durante tutta la lite sono

sempre rimasto tranquillo così come mi vede adesso perché ero sconvolto, mi ha

reso triste. Non ha detto niente che potesse farmi arrabbiare ma il modo in cui

si rivolgeva a me che mi ha sconvolto.”

(VI PP 17.03.2017, p. 6, AI 332).

Il 4

settembre 2017 al PP IM 1 ha riferito:

"

(…) era sempre arrabbiata per la perizia, mi accusava di non fare

da pacere, di non aiutarla, ripeteva che i valori utilizzati per calcolare la

stima immobiliare non erano corretti.”

(VI PP 04.09.2017, p. 5, AI 424).

99. Alla domanda del PP a sapere

se __________ non fosse invece, forse per la prima volta, arrabbiata con lui

più che con la madre e la sorella, siccome ai suoi occhi non si era imposto

affinché la cena avvenisse a __________, precludendole così la possibilità di

incontrare le due donne e discutere con loro, come era sua intenzione fare

ormai da giorni, l’imputato ha risposto:

"

(…) non mi ha detto nulla in merito alla cena. Mi ha detto più

volte di non averla aiutata, forse si riferiva al mancato incontro, ma io non

l’ho capito. Ripeteva di essere stufa della situazione, che la perizia non

andava bene, che nella seconda perizia non era cambiato niente, che le cifre

erano sostanzialmente invariate, diceva di non averne potuto discutere meglio

insieme e cose simili. Diceva anche che la perizia era una presa in giro.

Durante la discussione era arrabbiata con me.

(…) in passato non si era mai arrabbiata con me.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

L’imputato

ha quindi avuto modo di spiegare:

"

Non volevo più sentire quello che diceva, dentro di me pensavo

“smettila di dire queste cose”, quando si è voltata un attimo ho preso la

bottiglia e l’ho colpita. Non riuscivo a parlare, ero bloccato nel linguaggio

ero proprio bloccato non riuscivo a dire e fare nulla mi veniva da piangere

come adesso e ho reagito.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

100. Anche in questo suo verbale,

l’imputato ha inizialmente confermato di avere preso la bottiglia di vetro

utilizzata per colpire la vittima sulla scrivania in camera di lei, affermando

di essere certo di tale circostanza. Rispondendo alle domande del PP, ha

ribadito di avere impugnato la bottiglia dal collo della stessa, e di non avere

toccato i cocci di vetro che si trovavano sulla scrivania (VI PP 04.09.2017, p.

7, AI 424).

Emerge

tuttavia dagli atti che sui cocci di vetro presenti sulla scrivania in camera

di __________ sono presenti tracce biologiche (DNA) riconducibili all’imputato

(cfr. distinta reperti tracce scientifica, AI 420).

Invitato

quindi a spiegare tale circostanza oggettiva, IM 1, come cennato, ha cambiato

la sua versione dei fatti in merito alla provenienza della bottiglia,

affermando, dopo avere conferito con il suo difensore, di avere avuto la

bottiglia di __________ nello zaino che aveva portato con sé e dal quale voleva

estrarre il buono per il concerto dei __________ (si ricorda a tal proposito

che in precedenza l’imputato aveva affermato trattarsi di un biglietto e, in

seguito, che il buono si trovava nella tasca posteriore dei pantaloni).

L’imputato

ha comunque escluso di avere portato la bottiglia con l’intenzione di

utilizzarla per colpire __________, affermando che la teneva nello zaino in

quanto voleva utilizzarla per penetrarsi analmente, e meglio:

"

(…) vorrei dire che la bottiglia di __________ l’avevo io nello

zaino. Ho sempre omesso di dire che quando sono entrato in casa avevo con me lo

zaino che utilizzo tutti i giorni nel quale oltre alla bottiglia vuota, bottiglia

che volevo utilizzare a scopo sessuale, avevo il buono, l’I-pod e altri effetti

personali. Si tratta di una delle bottiglie della confezione acquistata per mia

sorella. Ne avevo tenuta una per me che avevo svuotato. Mi è già capitato in

passato di penetrarmi analmente con delle bottiglie di vetro, potevano essere

bottiglie di birra ma anche di gazzosa, quello che capitava. Quando sono

entrato in camera di __________ ho appoggiato lo zaino in terra, lo zaino era

tra me e __________, vicino alla scrivania e la parte superiore dello zaino era

aperta, era uno zaino INVICTA, dallo zaino volevo estrarre il buono. Quando __________

urlava e volevo farla tacere ho ricordato che avevo la bottiglia nello zaino e

l’ho colpita con quella.

(…) sulla scrivania di __________ non ho visto niente di grosso

per colpirla, è stata una frazione di secondo, ho ricordato la bottiglia nel

mio zaino e l’ho presa.

(…) non avevo mai riferito prima di aver portato io la bottiglia

sia perché mi vergognavo, nonostante nel corso dell’inchiesta erano già emerse

le mie abitudini sessuali, sia perché non volevo che si pensasse che l’avessi

portata apposta per colpire __________, perché non è così.”

(VI PP 04.09.2017, p. 8, AI 424).

101. In occasione

dell’interrogatorio finale l’imputato ha tenuto a precisare che utilizzava le

bottiglie di vetro per penetrarsi analmente “non solo per trarne piacere”,

ma anche sollievo, spiegando che:

"

(…) a causa dei problemi intestinali soffrivo di costipazione o

meteorismo e quando mi penetravo analmente con le bottiglie o il dyldo mi

sentivo meglio.”

(VI PP 19.09.2017, p. 15 e 16, AI 430).

Invitato a

spiegare per quale motivo conservasse la bottiglia di birra vuota all’interno

dello zaino Invicta, IM 1 ha indicato:

"

(…) da una parte pensavo di utilizzarla e dall’altra non volevo

che mia moglie la trovasse e mi chiedesse di cosa si trattava.

(…) era

mia intenzione utilizzare come indicato quest’oggi la bottiglia in questione e

per questo l’avevo nel mio zaino “da tutti i giorni”.”

(VI PP 19.09.2017, p. 16 e 17, AI 430).

Alla domanda

a sapere se fosse certo, come da lui affermato, che sulla scrivania di __________

non vi fosse nulla di “grosso” per colpirla, IM 1 ha risposto:

"

(…) non c’era nulla di adatto per colpirla, come detto è stata

una frazione di secondo, non ho osservato la sua scrivania per 5 minuti

pensando a cosa utilizzare, ho così ricordato che nello zaino avevo la

bottiglia, oggetto che mi sembrava più adatto per colpirla. Come detto ho avuto

l’istinto di colpirla, ho guardato cosa c’era sulla scrivania, io oltretutto mi

trovavo nell’angolo della scrivania, non ho notato nulla di idoneo e mi sono

ricordato appunto della bottiglia.”

(VI PP 19.09.2017, p. 17, AI 430).

L’imputato

ha quindi aggiunto:

"

(…) quando cercavo qualche cosa di “grosso” cercavo qualche cosa

per poterla far star zitta non pensavo di farle così male.”

(VI PP 19.09.2017, p. 17, AI 430).

Alla domanda

a sapere cosa avesse estratto dallo zaino prima di estrarre la bottiglia,

l’imputato ha risposto di non avere estratto nulla, neppure il buono per il

concerto dei __________ (VI PP 19.09.2017, p. 14, AI 430).

Ha quindi

spiegato:

"

La tasca superiore dello zaino era già rivoltata indietro, lo

zaino era quindi aperto e ho ricordato che dentro c’era la bottiglia.

(…) quando sono entrato in camera portavo lo zaino sulla spalla

destra, ho appoggiato il cellulare e i due FitBit di __________ sulla scrivania

e poi ho appoggiato a terra lo zaino.”

(VI PP 19.09.2017, p. 17, AI 430).

102. In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, l’imputato ha così riferito in

punto alla dinamica del ferimento della vittima con la bottiglia:

"

Le ho chiesto come mai non stava bene e lei ha iniziato a dirmi

che era per la questione della perizia e man mano che parlava alzava sempre più

a voce fino ad urlare. Mi diceva che non le andava bene che il valore fosse

cambiato di così poco, che l’architetto era un incompetente, che io le avevo

detto che l’avrei aiutata ma non stavo facendo niente, non la stavo aiutando,

lo diceva urlando sempre più forte. Io non riuscivo a muovermi né a parlare,

ero come pietrificato. Ho provato a dire qualcosa, ma non sono riuscito e lei

continuava a parlare della perizia dicendomi che era stufa, che quella storia

si stava trascinando da troppi mesi.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 15 allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda

a sapere se non si aspettasse che __________ gli avrebbe parlato della perizia,

l’imputato ha risposto:

"

Sì, ma non in quel modo. Mi aspettavo che mi avrebbe parlato in

un altro modo, non urlando in quella maniera, urlava fortissimo e con me non

l’aveva mai fatto, l’avevo sentita urlare così soltanto con sua madre in un

paio di occasioni. Speravo che essendoci il buono poi si sarebbe parlato di

quello.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a

spiegare se lui parlasse o meno, avendo affermato, in corso d’inchiesta,

dapprima che provava a calmarla dicendole che avrebbe parlato con le altre, ed

affermando poi invece di non avere aperto bocca siccome era bloccato e non

riusciva a dire e fare nulla, IM 1 ha asserito che:

"

Io pensavo le cose, ma non riuscivo a parlare. Pensavo solo

“smettila di urlare, smettila di urlare”. È quindi giusto che io non riuscivo a

dire nulla.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha

quindi affermato che:

"

Lei ha smesso di urlare e si è girata verso la scrivania. Per un

attimo non ha detto niente e io ho pensato di volerla fare smettere di urlare e

ho cercato qualcosa sulla scrivania. (…)

È stato un attimo, non ho realizzato “adesso ha smesso”, pensavo

“adesso ricomincia”, è stato un attimo, una frazione di secondo.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In sede

dibattimentale l’imputato ha confermato di avere quindi individuato la

bottiglia e di averla colpita con la stessa alla nuca. Ha pure confermato che

tale bottiglia si trovava nel suo zaino, affermando che la teneva lì da qualche

giorno, “pensando di usarla prima o poi”, e siccome non voleva che la moglie

la vedesse (VI DIB 15.05.2018, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda

a sapere con quale forza avesse colpito __________ alla nuca con la bottiglia, IM

1 ha risposto:

"

A me non è sembrato di avere colpito troppo forte, ma mi sono

stupito che la bottiglia si sia rotta.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

103. IM 1 ha quindi continuato il

suo racconto riferendo che dopo essere stata colpita alla nuca con la

bottiglia, __________, lamentandosi per il dolore, gli avrebbe chiesto cosa

stesse facendo e, dopo avere fatto pochi barcollanti passi in direzione del

letto, prima di raggiungerlo si sarebbe dapprima inginocchiata e poi distesa a

terra. In questo momento IM 1 ha spiegato di essersi tolto la sciarpa e di

averla quindi utilizzata per strangolare la vittima, interrompendosi nel suo

agire unicamente quando riteneva che fosse ormai morta.

Nel verbale

del 10 novembre 2016 l’imputato ha così riferito:

"

Lei ha subito messo la mano sulla nuca dicendo “…ahi ahi, che

male, IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto…”. Si è poi avvicinata

barcollando al letto che non ha raggiunto, si è inginocchiata a terra e quando

stava per sdraiarsi io non ci ho più visto, perché lei continuava a dirmi “…che

cazzo fai, che cazzo stai facendo…”.

Ho tolto la sciarpa nera che avevo al collo e da dietro, lei aveva

il volto rivolto verso il letto, gliel’ho stretta attorno al collo. L’ho

appoggiata alla sua gola, tenevo la mano sinistra ferma mentre con la destra ho

fatto con la sciarpa due rapidi giri intorno al collo, o almeno così mi sembra

di ricordare. In quel momento io inginocchiata dietro la sua testa. Aveva i

capelli incastrati nella sciarpa, lei continuava a dire “…IM 1…IM 1, cosa sta

facendo, che cazzo stai facendo…”. Io ho tenuto la sciarpa e intanto la tiravo,

lei ha provato a tirarmi un po’ di manate ma io ero come impazzito e continuavo

a tirare. Alla fine __________ riusciva a dire solo “IM 1”. Quando era giù a

terra ho appoggiato la mia fronte sui suoi capelli, le ho detto “mi dispiace” e

ho continuato a stringere. Lei gorgogliava e poi non ho sentito più nulla. Non

si muoveva nemmeno più.

(…) si è anche fatta la pipì addosso. Non so dire quando ma

immagino mentre stringevo. Prima di toglierle la sciarpa dal collo ho preso il

polso, non ho sentito il battito, era morta, ho tolto la sciarpa. Mi sono

ritrovato la mani sporche di sangue perché la sciarpa si era sporcata di

sangue. Quando era a terra e stringevo la sciarpa ricordo che le usciva il

sangue dal naso. Dopo aver tolto la sciarpa ricordo i suoi occhi gonfi e la

faccia gonfia.

(…) forse quando ho stretto la sciarpa una parte della stessa le

copriva la bocca e forse anche i capelli che erano attorcigliati nella sciarpa

sono finiti sulla bocca.”

(VI PP 10.11.2016, p. 18 e 19, AI 145).

Rispondendo

alla domanda del PP, l’imputato ha dichiarato di avere stretto la sciarpa

intorno al collo di __________ per “due o tre minuti” (VI PP 10.11.2016,

p. 19, AI 145).

IM 1 ha

quindi aggiunto:

"

(…) lei mi insultava quando l’ho colpita e anche dopo quando

stringevo la sciarpa. Non erano veri e propri insulti, ma usava parole volgari,

diceva “cazzo” e mi diceva “IM 1 sei pazzo”.

(VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145).

Il 24

novembre 2016 dinanzi al PP l’imputato ha avuto modo di spiegare:

"

__________ si è piegata in avanti verso la scrivania urlando “aio

che male” poi si è girata verso destra per dirigersi verso il letto nel mentre

urlava “IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto” poi come detto prima

di raggiungere il letto si è inginocchiata a terra.

(…) mentre camminava verso il letto teneva la mano destra sulla

testa dove l’avevo colpita. Aveva i capelli sciolti, forse aveva un paio di

mollette che le fermavano la frangia. Prima di raggiungere il letto si è

inginocchiata appoggiando la mano destra sul bordo del letto e la mano sinistra

a terra e mentre si stava inginocchiando mi sono tolto la sciarpa che avevo al

collo. La indossavo piegata in due facendo passare un’estremità nell’asola che

si è creata.

(…) le gambe di __________ inizialmente erano piegate e poi le ha

distese parallele al letto. (…)

Tornando al momento in cui mi sono tolto la sciarpa, l’ho

“aperta”, mi sono avvicinato a lei da dietro, mi sono inginocchiato e poi le ho

fatto passare la sciarpa davanti al viso tenendo la sciarpa con la mano

sinistra ferma all’altezza della scapola sinistra di __________ mentre con la

mano destra ho fatto passare la sciarpa due volte attorno al collo e poi quando

entrambe le mie mani erano all’altezza delle scapole di __________ ho iniziato

a tirare.

(…) la sciarpa copriva la bocca, posso dirlo perché effettivamente

non ricordo la sua bocca mentre mi ricordo il naso dal quale a un certo punto è

iniziato ad uscire sangue come pure gli occhi gonfi e il viso in generale

gonfio. I capelli erano annodati nella sciarpa.

(…) quando __________ era ormai a terra sdraiata e con le gambe

distese parallele al letto a provato a colpirmi con delle manate e nel mentre

mi diceva “IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo fai”. (…)

Io ho sempre tirato la sciarpa, anche quando mi sono abbassato e

ho appoggiato la mia fronte sui suoi capelli e le ho detto “mi dispiace” ho

continuato a tirare. Ho smesso solo quando non si muoveva più.

(…) a __________ è iniziato ad uscire sangue da naso prima che

appoggiassi la mia fronte sui suoi capelli.

Quando non si muoveva più le ho preso il polso, non ho sentito

nulla, ho pensato che fosse morta e le ho tolto la sciarpa.”

(VI PP 24.11.2016, p. 14-16, AI 186).

Il 26

gennaio 2017 al PP l’imputato ha riferito:

"

(…) quando __________ si è spostata verso il letto barcollava e

si lamentava del dolore dicendo “Ahi”. Solo quando ha cercato di appoggiarsi al

letto, prima di inginocchiarsi rispettivamente dopo essersi inginocchiata a

terra ha iniziato a chiedermi cosa stavo facendo. (…)

Quando __________ era a terra sdraiata sul fianco sinistro rivolta

verso i letto ha tentato due volte di colpirmi con la sua mano destra, ricordo

che aveva alzato il braccio ma vista la sua posizione, mi dava la schiena, non

è riuscita a raggiungermi.

(…) a mio modo di vedere quando ha provato a colpirmi ha assestato

dei colpi composti, in quel momento parlava ancora e mi chiedeva cosa stessi

facendo.

(…) quando ha tentato di colpirmi aveva sicuramente ancora forza

sufficiente per farlo, secondo me aveva però perso l’equilibrio o comunque le

forze nelle gambe e per questo motivo non si alzava. Come detto quando andava

verso il letto non riusciva a stare bene in piedi.

(…) quando le ho avvolto la sciarpa intorno al collo __________ si

era appena inginocchiata, c’ho messo pochi secondi ad avvolgerla con la sciarpa

e in questo breve lasso di tempo __________ si è sdraiata a terra sul fianco

sinistro. Quando ho iniziato a tirare lei era già sdraiata.

(…) quando si rivolgeva a me da terra il suo tono di voce era più

basso rispetto a quando si lamentava per il dolore ma non so dire se questo era

dovuto alla presenza della sciarpa davanti alla sua bocca oppure al fatto che

la stessi strangolando e che lei fosse più debole. (…)

Ricordo di averla attorcigliata due volte attorno al collo di __________,

quando tiravo tenevo le mani sulla sciarpa in prossimità del collo e sono

abbastanza certo che vi era ancora del tessuto della sciarpa oltre le mie mani,

non la tenevo per le estremità.”

(VI PP 26.01.2017, p. 2, AI 291).

104. Invitato a spiegare quale

fosse stato il suo pensiero subito dopo avere colpito la vittima con la

bottiglia, nel verbale del 10 novembre 2016 IM 1 ha dichiarato:

"

Il mio pensiero è stato, quando mi sono reso conto che era morta,

che ero un disgraziato, non riuscivo a capacitarmi di quanto avevo fatto e

neppure capivo il perché lo avevo fatto. Lei mi aveva urlato contro, quando

l’ho colpita non pensavo di averle fatto così male poi vedendola così dolorante

ho pensato “…qua l’ho mezza ammazzata…” e quindi ho continuato, (…).”

(VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145).

Nel medesimo

verbale ha quindi aggiunto:

"

(…) è una cosa che non capisco, non capisco bene com’è successa.

Quando l’ho colpita con la bottiglia non ho pensato a quello che stavo facendo

e non volevo ucciderla.”

(VI PP 10.11.2016, p. 21, AI 145).

105. In occasione

dell’interrogatorio del PP del 24 novembre 2016 IM 1 ha dichiarato di non

essere “andato lì con l’intenzione di uccidere __________” (VI PP 24.11.2016,

p. 12, AI 186).

Tornando

sulla questione in un verbale successivo ha avuto modo di spiegare:

"

(…) avrò pensato “che cavolo sto facendo”, non ho avuto il tempo

di pensare, non mi ricordo di aver pensato a qualcosa di particolare. Non ero

lucido.

(…) quando ho colpito __________ con la bottiglia mi sono

spaventato, c’erano vetri da tutte le parti, quando l’ho colpita ho pensato la

faccio smettere, non ho pensato che la bottiglia si potesse rompere e non

pensavo di averle fatto così male. Mi sono detto “adesso cosa faccio?” Mi

dispiaceva per quanto fatto. Ad altro non ho pensato, non ho avuto il tempo di

pensare.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

Invitato a

spiegare le dichiarazioni da lui rese in occasione dell’interrogatorio del 10

novembre 2016 l’imputato si è così espresso:

"

(…) quando ho reso quelle dichiarazioni intendevo dire che dopo

averla colpita con la bottiglia ho continuato a volerla fare stare zitta.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

Alla domanda

dell’interrogante a sapere se quando ha appoggiato la fronte tra i capelli di __________

dicendole “mi dispiace” volesse farla stare zitta, l’imputato ha

risposto:

"

(…) non mi rendevo conto che la stavo uccidendo. Dopo averla

colpita con la bottiglia mi sono reso conto che il risultato era peggiore di

quanto mi aspettavo e che le avevo fatto male.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

106. In occasione del pubblico

dibattimento ha raccontato:

"

Prima mi ha detto “IM 1 che cazzo stai facendo, IM 1 cosa stai

facendo” e intanto barcollava verso il letto. Poi ha appoggiato una mano per

terra sul pavimento vicino al letto e continuava a dire “cosa stai facendo, che

cazzo stai facendo” e io continuavo a pensare “smettila di urlare”, mi sono

tolto la sciarpa e l’ho avvolta attorno al collo e alla bocca un paio di volte.

Io volevo farla stare zitta, chiuderle la bocca. Non volevo stringerle la gola,

ma chiuderle la bocca per farla stare zitta. (…)

Io volevo farla stare zitta, non ho fatto caso a cosa coprivo, non

so nemmeno se le ho coperto anche il naso. Io non ho mai pensato “adesso la

strangolo”, ho pensato “voglio farla stare zitta”, non ero lucido per capire

esattamente cosa stavo facendo.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato

quindi a spiegare le dichiarazioni rese in corso d’inchiesta secondo cui “quando

l’ho colpita non pensavo di averle fatto così male poi vedendola così dolorante

ho pensato qua l’ho mezza ammazzata…. e quindi ho continuato” e “dopo

averla colpita con la bottiglia mi sono reso conto che il risultato era

peggiore di quanto mi aspettavo e che le avevo fatto male”, IM 1 si è

limitato ad un laconico:

"

Non è una frase uscita molto bene, non è stata un’espressione

felice.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla

contestazione che in corso d’inchiesta aveva affermato di avere girato la sciarpa

attorno al collo della vittima, l’imputato ha asserito:

"

Io le ho messo una mano al collo e ho girato cercando di prendere

la bocca, il collo e la bocca.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Dopo

essergli stato ricordato dal PP che in sede d’inchiesta vi era stata una

simulazione, con il suo avvocato, di quanto fatto, occasione in cui aveva

avvolto la sciarpa attorno al collo dell’avv. DF 1, IM 1 è in fine tornato ad

ammettere:

"

L’ho girata attorno al collo, ma sono sicuro che le ho coperto

anche la bocca.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

107. Alla domanda a sapere perché

avesse utilizzato una sciarpa, IM 1 ha affermato che si sarebbe trattato di un

gesto istintivo, siccome ce l’aveva al collo (VI DIB 15.05.2018, p. 18,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato

ha confermato anche in sede dibattimentale di avere stretto con la sciarpa per

2 o 3 minuti e di essersi interrotto solo quando la vittima aveva ormai smesso

di muoversi, così come pure che in quel momento ha ritenuto che fosse morta,

avendole preso il polso senza sentire nulla (VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato

1 al verbale dibattimentale).

IM 1 non ha

saputo spiegare come conciliasse questa cosa con il fatto che voleva farla

stare zitta, posto che la vittima era già zitta da un po’, affermando che:

"

Non lo so spiegare, non sapevo bene cosa stavo facendo. Io

stringevo per farla stare zitta e pensavo solo a quello, non mi sono reso conto

di quello che avevo fatto veramente, me ne sono accorto solo quando lei ha

smesso di muoversi e io ho quindi smesso di tirare. Solo in quel momento mi

sono reso conto che avevo fatto una cavolata.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Allo stesso

modo l’imputato non è stato in grado di spiegare per quale ragione, se gli dava

fastidio il fatto che la vittima urlasse, non se ne fosse andato, se non

subito, quanto meno dopo il colpo di bottiglia:

"

Non so spiegarlo, lei ha continuato comunque a parlare anche dopo

il colpo di bottiglia e io ho continuato a pensare “smettila di urlare”, non

sono riuscito ad andarmene, non so spiegarlo.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 25, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a

spiegare cosa intendesse dire quando ha riferito davanti alla PP che mentre

tirava la sciarpa avrebbe appoggiato la sua testa su quella della vittima

dicendo “mi dispiace”, IM 1 ha affermato di averlo detto perché capiva

che le stava facendo del male, ma non esattamente la gravità di quello che

stava facendo (VI DIB 15.05.2018, p. 25, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

L’imputato

ha peraltro nuovamente negato di essersi recato presso l’abitazione della vittima

già con l’intenzione di ucciderla (VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

108. Dopo avere preso il polso

della vittima per accertarsi che fosse morta, IM 1 ha quindi affermato di

essere andato in bagno a lavarsi le mani sporche di sangue (VI PP 20.10.2016,

p. 13, AI 35), dopodiché sarebbe tornato nella camera di __________ e le

avrebbe preso nuovamente il polso, mettendole poi anche una mano sul petto.

Nel verbale

del 10 novembre 2016 l’imputato si è così espresso:

"

Sono quindi andato in bagno a lavarmi le mani.

La testa di __________ (…) era appoggiata su un sacchetto. Non ho

notato se le usciva sangue anche dalla bocca (…). Dopo essermi lavato le mani

ho riprovato a sentirle il polso, non c’era battito, le ho anche messo (…) una

mano sul petto. E anche lì non sentivo battere il cuore.”

(VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145).

In un

verbale successivo ha ribadito:

"

Sono andato in bagno a lavarmi le mani (…).

(…) le mie mani erano sporche di sangue, secondo me la sciarpa si

era sporcata con il sangue che usciva dal naso o forse con un taglio che posso

averle provocato colpendola con la bottiglia e io togliendogliela mi sono

sporcato le mani, entrambe, ricordo che le dita erano sporche di sangue.

(…) quando sono tornato le ho ripreso il polso e le ho anche messo

una mano sul petto per vedere se sentivo il battito, per fare ciò ho alzato le

due maglie che indossava e mi sono accorto che sotto era bagnata, si era fatta

la pipì addosso.”

(VI PP 24.11.2016, p. 16, AI 186).

L’imputato

ha precisato che in questo momento __________ avrebbe emesso ancora “un paio

di gorgoglii” (VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

In occasione

del pubblico dibattimento IM 1 ha ripetuto che:

"

(…) le ho toccato il polso e poi ho tolto la sciarpa. Visto che

avevo le mani sporche di sangue sono andato in bagno a lavarle. Quando sono

tornato le ho preso ancora una volta il polso e ho constatato che non vi erano

battiti. Non ho sentito respirare, solo dei gorgoglii.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

109. Nel verbale del 24 novembre

2016 IM 1 ha dichiarato di avere a quel punto, con il telefono della vittima,

inviato un messaggio WhatsApp a sé stesso e uno a ACPR 3, fingendosi __________,

dicendo che non si sentiva bene e che aveva vomitato:

“(…) i

messaggi sms a me stesso e a ACPR 3 li ho inviati dalla camera di __________

dopo essermi lavato le mani e dopo aver accertato che fosse morta prendendole

il polso e mettendole la mano sul petto.” (VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

Va qui

rilevato che nel verbale della persona arrestata del 20 ottobre 2016, così come

pure nel verbale d’arresto svoltosi il giorno precedente, l’imputato sosteneva

di avere inviato tali messaggi in un momento successivo (VI PP 20.10.2016, p.

15, AI 35; VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Al proposito

nel verbale d’arresto l’imputato ha spiegato:

"

Per mezzo del cellulare di __________, e meglio con

l’applicazione Whatsapp ho inviato un messaggio da parte di __________, aprendo

la chat tra me e lei, scrivendo a me come destinatario, fingendomi __________.

Ho scritto che non mi sentivo bene e che stavo vomitando. (…) con il telefono

di __________ se non ricordo male, ho pure scritto un messaggio per mezzo di

Whatsapp dicendo a ACPR 3, il compagno di __________, scrivendo più o meno le

stesse cose che mi ero auto inviato. Ho fatto ciò visto che non sapevo se lui e

__________ avessero o meno preso impegni quella sera. Inviando il messaggio

avrei impedito che questi si presentasse, oppure che la contattasse nel mentre

io mi trovavo ancora lì, oppure se si fosse presentato senza trovarla.”

(VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Nel verbale

della persona arrestata del 20 ottobre 2016 ha dichiarato:

"

(…) ho inviato il messaggio a ACPR 3 perché non sapendo se __________

aveva impegni con lui quella sera, volevo evitare che venisse a cercarla o a

prenderla se avevano un appuntamento. (…) ho inviato un messaggio anche sul mio

cellulare perché volevo crearmi un alibi, volevo dimostrare che non ero lì

quella sera.”

(VI PP 20.10.2016, p. 15, AI 35).

Queste le

dichiarazioni rese dall’imputato in occasione dell’interrogatorio

dibattimentale:

"

(…) ne ho mandato uno a ACPR 3 e uno a me, perché non avevo

capito bene se __________ aspettava ACPR 3 alle 19:30 o doveva andare da lui,

quindi per non trovarmelo in casa gli ho scritto un messaggio.

(…) confermo un messaggio l’ho mandato con il cellulare della

vittima a me stesso e da parte mia le ho risposto facendo così sembrare che ci

eravamo scambiati messaggi via WhatsApp.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

110. Di fatto, agli atti figura un

messaggio inoltrato dal cellulare di __________ a ACPR 3 alle ore 19:19:27:

"

ohi, scusami ma sono stata male…sto vomitando :((( non riesco a

venire. Ora dormo…appena finisco di vomitare :( ti chiamo domani”

(AI 276).

Vi è inoltre

un messaggio dal seguente tenore inoltrato dal cellulare di __________ a IM 1

alle ore 19:20:52:

"

Ohi, scusami ma sono stata male…sto vomitando :((( lasciami sul

tavolo le cose ke vuoi darmi pf. Aü aü”.

L’ultimo

accesso a WhatsApp del telefono cellulare della vittima risale alle ore

19:21:00. In un imprecisato momento tra le ore 19:25:40 e le ore 19:26:58 il

telefono cellulare di __________ è stato spento (AI 276).

Vi è poi un

messaggio delle ore 19:29:39 (18:29:39 UTC+1) inoltrato dall’imputato alla

vittima:

"

Mi dispiace. Lascio sul tavolo xon biglietto”.

111. Dopo avere mandato questi messaggi,

IM 1 ha spiegato di avere quindi preso, dal davanzale vicino alla finestra, la

“borsa della filarmonica” della vittima, un sacchetto in stoffa di

colore bianco e blu, di avere raccolto i cocci di vetro e di averli messi nella

borsa assieme alla sciarpa e alle crocs bianche che aveva notato essere sporche

di sangue (VI PP 24.11.2016, p. 16, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1

al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 12, AI 35; VI

DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

112. Nella camera di __________,

sulla scrivania e in terra, sono stati trovati diversi frammenti di vetro

riconducibili ad una bottiglia di birra di marca __________ (allegato H al VI

PP 24.11.2016, AI 186).

Al proposito

l’imputato ha spiegato, nel verbale del 24 novembre 2016, di non avere pulito

vicino alla porta e di avere completamente ignorato la scrivania, non avendo

avuto tempo (VI PP 24.11.2016, p. 15, AI 186).

113. In occasione

dell’interrogatorio del 17 marzo 2017, invitato a spiegare per quale ragione

non avesse ripulito anche i cocci di vetro presenti sulla scrivania, IM 1 ha

dichiarato:

"

(…) io ho lasciato lì i vetri, perché non ho avuto tempo di

raccoglierli, l’avrei fatto in un secondo momento. Sapevo che i cocci si

trovavano sulla scrivania ma come detto non ho avuto il tempo di raccoglierli.

L’unica cosa che mi serviva era il telefono, il resto l’avrei

sistemato più tardi.”

(VI PP 17.03.2017, p. 5, AI 332).

Dichiarazioni

che in seguito, in occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha così

precisato:

"

Il telefono mi serviva per cercare di far sembrare che era ancora

viva perché la prima cosa che ho pensato quando ho capito cosa avevo fatto è

che non volevo far soffrire ancora mia moglie, mia suocera e mia figlia facendo

capire cosa era successo, volevo far credere che __________ si fosse

allontanata e quindi mi serviva il suo telefonino. Pensavo di avere tempo

domenica o lunedì di andare a togliere i cocci di vetro dalla scrivania, questo

se non ci fosse stato l’imprevisto di dover andare al funerale in __________.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

114. Tornando alla cronologia dei

fatti, IM 1 ha dichiarato di avere quindi tentato di sollevare __________,

senza tuttavia riuscirci.

Nel verbale

della persona arrestata ha riferito:

"

Ho provato ad alzarla mettendo le mie braccia sotto il suo corpo,

uno sotto le ginocchia e l’altro sotto la schiena. Le sue braccia però

cadevano a penzoloni e davano fastidio, si muovevano e io facevo più fatica.

(…) non ero riuscito a sollevarla del tutto, l’avrò alzata si e no

5 centimetri da terra.”

(VI PP 20.10.2016, p. 13, AI 35).

L’imputato

ha ribadito quanto precede in occasione dell’interrogatorio successivo dinanzi

al Magistrato inquirente (VI PP 24.11.2016, p. 16, AI 186: “ho provato a

sollevarla mettendole una mano sotto le ginocchia e una mano sotto la schiena,

l’ho sollevata di poco, pesava tanto e le sue braccia mi davano fastidio perché

tendevano a cadere verso il basso. L’ho quindi riappoggiata a terra”), così

come pure in aula (VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

115. IM 1 sarebbe dunque sceso al

piano di sotto e, dopo avere indossato le scarpe, avrebbe spostato degli

oggetti che si trovavano sulle scale, e meglio “i sacchi con i cibi dei

gatti e forse qualcos’altro che era lì vicino”, recandosi in garage dove

avrebbe aperto il portellone dall’interno, posteggiando poi la sua autovettura

in retromarcia (VI PP 24.11.2016, p. 16 e 17, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 7,

allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 12,

AI 35; VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato

avrebbe in tali frangenti cercato qualcosa per bloccare le mani e le braccia

della vittima, trovando nella propria vettura una fascetta, e spostato le cose

che aveva nel bagagliaio sui sedili posteriori dell’automobile:

"

Tornando alle fascette ne avevo giusto una nel porta oggetti, di

solito mi capita di utilizzarle sul lavoro, la fascetta proveniva dalla ACPR 4.

Ne avevo una del porta oggetti era forse rimasta lì da un ultimo lavoro che ho

fatto.”

(VI PP 20.10.2016, p. 14, AI 35).

In un

verbale successivo IM 1 ha avuto modo di spiegare:

"

Ho guardato all’interno della macchina alla ricerca di qualcosa

per bloccarle le mani e di conseguenza le braccia, ho pensato alla fascetta ma

se non ne avessi avute avrei potuto utilizzare i cavi che avevo nel baule. Poi

ho dovuto tutte le cose che avevo nel baule nella parte centrale della

macchina, sui sedili posteriori.

(…) le fascette le avevo in auto, si tratta di uno strumento di

lavoro, in ufficio ne ho nella cassettiera e abbiamo anche una scatola con le

fascette.”

(VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

116. L’imputato ha riferito di

essere quindi salito al primo piano dove, dopo avere tolto gli scarponcini,

avrebbe preso due sacchi da rifiuti da 110 litri in cucina (VI PP 24.11.2016,

p. 17, AI 186; VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145). Sarebbe quindi tornato in

camera di __________, per avvolgere il corpo all’interno dei sacchi in

plastica.

Nel verbale

del 10 novembre 2016 IM 1 ha spiegato:

"

Giunto in camera le ho legato le mani con la fascetta e le ho

infilato dalla testa uno dei sacchi dell’immondizia. Il sacchetto dell’__________

si trovava a contatto con la testa e anche una parte del tappeto arrivava

all’altezza della testa, quindi il sacchetto dell’__________ in trovava in

parte tra il tappeto e il sacchetto dell’immondizia.

Le ho poi infilato il secondo sacco dell’immondizia dai piedi fino

a dove arrivava e ho chiuso i sacchetti utilizzando i lacci degli stessi. L’ho

fatto per non far uscire il sangue.”

(VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145).

Queste le

sue dichiarazioni in occasione dell’interrogatorio successivo:

"

Tornato in camera le ho infilato il primo sacco partendo dalla

testa sollevando un po’ il corpo cercando di fare attenzione a che anche il

tappeto e il sacco dell’__________ restassero all’interno del sacco

dell’immondizia. Poi le ho fascettato le mani e infine le ho infilato il sacco

dalla parte dei piedi. Ho poi stretto entrambi i sacchi con i rispettivi lacci,

tirandoli e facendo il nodo.”

(VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

In sede

dibattimentale IM 1 ha affermato:

"

Quando sono tornato in camera le ho messo la fascetta ai polsi e

le ho messo un sacco della spazzatura in testa e l’altro sui piedi.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

117. Dopo averle legato i polsi con

la fascetta, l’imputato avrebbe tentato nuovamente di sollevare il corpo di __________

da terra, senza tuttavia riuscirvi (VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 14, AI 35).

IM 1 avrebbe

quindi adagiato la vittima su di un tappeto che si trovava in camera (VI PG

19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23)

iniziando così a trascinare la vittima per le caviglie, dapprima fino al

corridoio del primo piano e poi giù dalle scale. Così verbale del 24 novembre

2016:

"

L’ho poi afferrata per le caviglie e ho iniziato a trascinarla

fino al corridoio del primo piano scendendo poi le scale all’indietro, ho fatto

piano le scale perché malgrado tutto mi spiaceva per i colpi che prendeva la

testa.”

(VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

In occasione

del pubblico dibattimento IM 1 si è così espresso al proposito:

"

Ho quindi deciso di trascinarla per i piedi giù dalle scale. L’ho

trascinata lentamente giù dalle scale, ero sicuro che fosse morta, ma mi dava

fastidio che fosse sballottata per le scale.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

118. A dire dell’imputato, quando

si trovava in corridoio all’esterno della sua camera, all’altezza del bagno,

prima di venire trascinata giù dalle scale, __________ avrebbe emesso “l’ultimo

gorgoglio” (VI PP 24.11.2016, p. 16, AI 186).

119. Giunto al pianterreno,

l’imputato ha spiegato di avere infilato gli scarponcini e di avere poi

proseguito a trascinare la fino al garage, riposizionando le cose che si erano

spostate:

"

Al pianterreno ho indossato i scarponcini e poi l’ho trascinata

giù per le scale sino al garage. Scendendo le scale si era anche staccata una

parte di piastrella e si erano rovesciate alcune piante che ho rialzato senza

pulire la terra, anche la piastrella l’ho riposizionata. Tutte le cose le ho

riposizionate nel mentre trascinavo __________ giù per la scala.”

(VI PP 24.11.2016, p. 18, AI 186).

120. Dai tabulati telefonici

risulta che ACPR 2, tra le ore 19:33 e le ore 20:21, ha tentato invano di

raggiungere telefonicamente il marito in 6 occasioni (alle ore 19:33, 19:39,

19:40, 20:18 e 2 volte alle ore 20:21) (AI 180 e 181).

L’imputato

ha riferito che tali telefonate sarebbero intervenute mentre stava raccogliendo

i cocci di vetro in camera e mentre trascinava il corpo della vittima nel

corridoio dalla cantina, da cui le di lui mancata risposta alle chiamate (VI PP

24.11.2016, p. 18, AI 186; VI PP 20.10.2016, p. 12, AI 35).

121. IM 1 ha spiegato di avere

quindi sollevato la vittima e di averla messa nel bagagliaio della sua

macchina:

"

Il bagagliaio dell’auto l’avevo lasciato aperto quando avevo

spostato le cose dallo stesso ai sedili posteriori. Per sollevarla e metterla

nel bagagliaio l’ho presa sotto le ginocchia e per il braccio destro che sono

riuscito ad afferrare nonostante fosse all’interno del sacco dell’immondizia.

Preciso che prima di salire gli scalini del garage ho girato il corpo, la testa

era verso gli scalini e poi l’ho sollevata come appena descritto.”

(VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

122. Dopo avere chiuso il

bagagliaio, IM 1 sarebbe tornato al pianterreno dove, dopo avere tolto le

scarpe, avrebbe sistemato il cibo dei gatti (VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

Si sarebbe

quindi recato nuovamente in camera di __________, dove avrebbe pulito il sangue

con dei fazzoletti bagnati che avrebbe poi gettato nel “sacchetto della

filarmonica”; avrebbe quindi preso questo sacchetto, così come il telefono

e il FitBit della vittima, infilandoli nella tasca dei pantaloni (VI PP

24.11.2016, p. 17, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 15, AI 35; VI DIB 15.05.2018,

p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

123. Dopo averlo inizialmente

negato, l’imputato ha altresì ammesso di avere in quegli istanti esaminato il

borsellino della vittima, impossessandosi delle banconote ivi contenute, “se

non erro si trattava di 10 e/o 20 CHF e anche 5 Euro, ad ogni modo poca roba”

dal borsellino di __________ (VI PP 17.03.2017, p. 4, AI 332; VI PP 19.09.2017,

p. 16, AI 430).

Nel verbale

del 19 settembre 2017 IM 1 ha avuto modo di spiegare:

"

(…) per quanto riguarda il denaro prelevato dal borsellino di __________

vorrei precisare che l’ho sottratto dopo averla uccisa, dopo aver sommariamente

pulito la camera, dopo aver trascinato il corpo. Quando sono tornato nella sua

camera per controllare che tutto fosse in ordine, ho preso il suo cellulare e i

FitBit che ho messo in tasca, poi ho guardato nel borsellino, ho preso i soldi

(…).”

(VI PP 19.09.2017, p. 16, AI 430).

In occasione

dell’interrogatorio del 17 marzo 2017 l’imputato ha così giustificato il suo

agire:

"

(…) perché si, perché avevo problemi di soldi, mi sono detto

vediamo se c’è qualcosa.

(…) quel fine settimana avrei avuto molte spese e mi sarebbero

potuti servire.

(…) ho pensato di guardare nel portafogli dopo aver ucciso la __________.

Magari c’era qualcosa, così potevo non avere problemi per il fine settimana per

avere qualche soldo in più.”

(VI PP 17.03.2017, p. 4 e 5, AI 332).

124. Invitato a spiegare per quale

motivo, se era sua intenzione far credere che __________ si fosse allontanata

volontariamente, non avesse portato via anche il borsellino e la borsetta della

vittima, IM 1 ha dichiarato:

"

(…) il piano faceva acqua. Il borsellino e la borsetta li avrei

presi in un altro momento, pensavo di avere il tempo domenica sera o lunedì

mattina. Per far funzionare il fatto che fosse andava via volontariamente avrei

dovuto fare cose che non ho fatto.”

(VI PP 17.03.2017, p. 5, AI 332).

L’imputato

ha quindi aggiunto:

"

(…) non volevo farla ritrovare, anche se sembra assurdo non

volevo dare altri dispiaceri a mia suocera e a mia moglie, non volevo che si

scoprisse quanto fatto.”

(VI PP 17.03.2017, p. 5, AI 332).

125. IM 1 avrebbe quindi spento la

luce della camera e chiuso la porta a chiave, mettendosi poi anche la chiave

nella tasca dei pantaloni. Dopo avere preso la propria felpa che si trovava in

corridoio, sarebbe sceso dalle scale e, una volta tornato al pianterreno,

avrebbe chiuso dall’interno la porta di casa utilizzando le chiavi di __________,

che si trovavano nella toppa, chiavi che pure avrebbe poi tenuto. Dopo avere

spento tutte le luci, avrebbe infilato le scarpe, si sarebbe recato in garage e

sarebbe salito in macchina per poi partire in direzione di __________ (VI PP

24.11.2016, p. 17 e 18, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 7 e 8, allegato 1 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 15, AI 35; VI PP

19.09.2017, p. 16, AI 430; VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

126. Stando alle dichiarazioni

dell’imputato, il quale ha fatto una stima del tempo intercorso dal momento in

cui è arrivato a casa __________ al momento in cui ne è ripartito, i fatti di

cui sopra si sarebbero svolti in circa 20/30 minuti (VI PG 19.10.2016, p. 8,

allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

127. Riguardo a quanto avvenuto in

seguito, nel verbale d’arresto IM 1 ha raccontato di essere entrato in

territorio italiano dalla dogana di __________ e di essersi quindi diretto

verso il ristorante __________ di __________ per andare a cena. Durante il

tragitto, l’imputato ha dichiarato di essersi guardato in giro alla ricerca di

un luogo adatto in cui liberarsi del corpo di __________ (VI PG 19.10.2016, p.

8, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Nel

frattempo, per guadagnare tempo, avrebbe inviato un messaggio alla moglie,

scusandosi per il ritardo e dicendole che si era dovuto fermare per “un

bisogno urgente” (VI PP 24.11.2016, p. 18, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 8,

allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Agli atti

figura effettivamente una conversazione WhatsApp tra IM 1 e la moglie, in cui

l’imputato alle ore 19:51 scrive “sfusami…ho dovuto fwre bisogno urgebte”

e questa gli chiedergli “vuoi xhe ordino?”, ottenendo la risposta di IM

1 alle ore 19:55 secondo cui “__________” e la moglie in fine inviargli ancora

alle ore 20:17 “??????”.

128. A __________ (Italia), IM 1 ha

riferito di avere quindi notato uno spiazzo sulla destra, dove si sarebbe

fermato in retromarcia. Dopo aver tolto le fascette dai polsi della vittima,

avrebbe quindi gettato il corpo nel bosco:

"

Sulla strada ho poi notato uno spiazzo sulla destra. Ho

proseguito sino a una rotonda poco più avanti, per vedere se v’era un altro

luogo dove fermarmi. Non ravvisando altri posti, sono tornato in dietro, e mi

sono fermato sullo spiazzo notato poco prima. Lì ho inserito la retromarcia e

sono entrato in una stradina. Sono uscito dall’abitacolo e ho aperto il bagagliaio.

Ho afferrato il corpo di __________, prendendola in braccio visto che si

trovava in una posizione rialzata, e ho appoggiato il corpo a terra. Ho poi

tentato di spingere __________ facendola rotolare, di allontanarla un po’ da

dove l’avevo appoggiata. Non sono tuttavia riuscito a spostarla molto. Presumo

di averla spostata di qualche metro.

Preciso che ho tolto dai polsi di __________ la fascetta che le

avevo applicato quando ero a casa sua. (…) È stata da me tagliata con un

coltellino svizzero che ho in macchina, luogo dove si trova ancora adesso. (…)

Questa fascetta l’ho tagliata e gettata nel bosco (…).”

(VI PG 19.10.2016, p. 8 e 13, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Il 10

novembre 2016 al PP l’imputato ha riferito:

"

Sono giunto a __________ facendo il percorso di cui ho già detto,

quando ho parcheggiato l’auto a __________ ho tolto i sacchi nei quali vi era

il corpo di __________ e la fascetta che ho gettato nel bosco. L’ho scaricata

come detto nel bosco lasciandola vestita così com’era quando l’ho uccisa. Non

le ho tolto nulla.”

(VI PP 10.11.2016, p. 20, AI 145).

In occasione

di un interrogatorio successivo IM 1 ha avuto modo di spiegare:

"

Quando ho gettato il corpo nel bosco a __________ non pensavo che

vi fosse la stradina, pensavo fosse un piccolo sterrato a bordo strada e non

quindi una zona di passaggio a piedi o altro. (…)

Ho aperto il bagagliaio, le ho tolto i sacchi e la fascetta che ho

buttato come già detto nel bosco mentre i sacchi sono rimasti in auto, l’ho

afferrata sempre sotto l’ascella destra e sotto le ginocchia e l’ho lanciata,

per quanto possibile, nella scarpata, ho visto che il corpo è rotolato un po’.”

(VI PP 24.11.2016, p. 18, AI 186).

Il 6

dicembre 2016 al PP l’imputato ha riferito:

"

Quando sono arrivato a __________ le ho tolto prima il sacco

dalla testa poi quello dei piedi ed in fine la fascetta, mentre ho fatto ciò il

corpo era sempre nel bagagliaio. Per sfilarle i sacchi ho prima sciolto i nodi,

avevo fatto solo l’asola, che avevo fatto agli stessi, non è stata

un’operazione difficoltosa, non ero al buio in quanto vi era l’illuminazione

interna dell’abitacolo e del baule del mio veicolo.”

(VI PP 06.12.2016, p. 11, AI 214).

In occasione

dell’interrogatorio del 26 gennaio 2017 ha precisato:

(…) appena giunto a __________ ho aperto il bagagliaio e le ho

sfilato i sacchi. Il corpo di __________ era adagiato sul suo fianco sinistro

con la testa in prossimità del sedile del passeggiero posteriore lato

conducente, il bacino era invece nell’angolo sinistro del baule e le gambe

ripiegate con i piedi che andavano verso l’angolo destro. Il volto di __________

era rivolto verso la fiancata destra dell’automobile. Le ho tolto prima il

sacco superiore, ho sciolto il doppio nodo che avevo fatto e sollevando leggermente

il suo bacino ho iniziato a togliere il sacco erano rimasti il tappeto e il

sacchetto __________, ho poi sollevato leggermente il busto e la testa di __________

per togliere il corpo dal sacco dell’immondizia. Ho poi tolto il sacco

inferiore anche qui sciogliendo il doppio nodo, sollevandole prima il bacino e

poi i piedi. Entrambi i sacchetti li ho lasciati così nel baule. Sono poi

tornato nell’abitacolo e dal cassetto che vi è tra i due sedili anteriori ho

estratto il coltellino militare, sono poi tornato sul retro dell’auto e prima

di estratte il corpo di __________ dal baule le ho tolto la fascetta che ho

subito buttato nel bosco dietro le mie spale nella parte opposta a dove ho poi

buttato il corpo di __________. L’ho quindi sollevata mettendole una mano sotto

le ginocchia e l’altra sotto l’ascella destra. Mi sono quindi spostato verso la

scarpata percorrendo poco più di un metro e lì tenendo il corpo di __________

sempre davanti a me ho fatto un movimento come per prendere un po’ di slancio

spostando il suo corpo alla mia destra e buttandolo così il più lontano

possibile nella scarpata.”

(VI PP 26.01.2017, p. 7 e 8, AI 291).

129. Sentito il 20 ottobre 2016 dal

PP, l’imputato ha spiegato di avere scaricato il corpo a __________ siccome

aveva “pensato che fosse meglio scaricarlo in Italia così magari se

malauguratamente veniva trovato non sapevano chi fosse e quindi non la

riconoscevano” (VI PP 20.10.2016, p. 16, AI 35). Ha altresì affermato di avere

tolto la fascetta dai polsi della vittima “perché lasciarla faceva sembrare le

cose diverse”, senza essere in grado di spiegarsi meglio (VI PP 20.10.2016, p.

16, AI 35).

Invitato

nuovamente il 17 marzo 2017 a spiegare per quale motivo avesse deciso di

scaricare il corpo di __________ proprio a __________, IM 1 ha dichiarato:

"

(…) io inizialmente non mi ero neppure reso conto di averlo

lasciato a __________, l’ho saputo solo quando mi è stato contestato dalla

polizia. Non l’ho scaricato lì per il fatto che ACPR 1 aveva preso casa a __________.

Per me si trattava di un luogo come un altro, un posto discosto.”

(VI PP 17.03.2017, p. 8, AI 332).

In occasione

del pubblico dibattimento l’imputato ha affermato:

"

Sono passato dalla dogana di __________, perché è incustodita,

poi sono passato da __________ per trovare un posto dove abbandonare il

cadavere. L’ho trovato solo a __________ e non sapevo bene che mi trovavo in

quel comune. Non ho voluto fare collegamenti con il posto in cui mia suocera

avrebbe comprato casa. Ho visto uno spiazzo e mi sono fermato. Ho tolto i

sacchetti e la fascetta e ho gettato il corpo nella scarpata.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).

130. L’imputato sarebbe quindi

ripartito alla volta del ristorante __________ di __________, dove sarebbe

arrivato attorno alle ore 20:20 e avrebbe cenato unitamente alla moglie, alla

figlia e alla suocera (VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 23).

131. In occasione del pubblico

dibattimento, l’imputato ha riferito per la prima volta che nel tragitto da __________

a __________ si sarebbe sentito male (VI DIB 15.05.2018, p. 20, allegato 1 al

verbale dibattimentale: “Dopo avere lasciato il cadavere ho ripreso la

macchina e nel tragitto mi sono dovuto fermare a vomitare”).

132. Dalla documentazione ricevuta

in via rogatoriale dall’Italia, emerge come la prenotazione al ristorante __________

di __________ sia stata fatta telefonicamente a nome di ACPR 2 per 3 adulti e

un bambino per le ore 19:15 e come l’imputato sia giunto in un secondo tempo,

anche perché inizialmente sono stati registrati 3 coperti, ma di fatto le

pietanze (grigliata mista di carne da dividere tra due commensali, __________ e

un menù bambino) e le bibite (due Coca Cola e una birra) ordinate, a dire del

personale, erano destinate a 3 persone adulte e un bambino (AI 315).

Nel verbale

d’arresto l’imputato si è così espresso in punto alla cena con la famiglia:

"

Ero tutto sudato, e scusandomi per il ritardo, ho raccontato a

mia moglie ACPR 2 che avevo avuto un attacco di diarrea e lei mi ha creduto.”

(VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

In occasione

dell’interrogatorio del 10 novembre 2016 IM 1 ha dichiarato:

"

Durante la cena a __________ non ho detto nulla di quanto fatto,

né a mia moglie ACPR 2, né a mia suocera ACPR 1.

(…) a cena un pochino ho mangiato anche perché dovevo mantenere

una certa apparenza.”

(VI PP 10.11.2016, p. 20, AI 145).

133. Dall’analisi del telefono

cellulare di IM 1 è emerso un messaggio da lui inviato il 14 ottobre 2016 alle

ore 21:09:43 a __________, donna thailandese con la quale intratteneva una

relazione virtuale, nel quale egli – in risposta ai messaggi della donna delle

ore 19:22:25, nel quale lo salutava, e delle ore 19:22:29, nel quale gli

chiedeva se fosse tutto ok – le ha scritto “Hi, yes sorry. Just busy… this

evening little intestinal problems too :( hru?” (allegato A al VI PP

19.12.2016, AI 246).

Invitato a

esprimersi in merito a tale circostanza, IM 1 ha dichiarato di averle risposto

“perché lei era un po’ insistente”, precisando che “forse questa

volta non è stata così insistente ma io sapevo che poteva diventarlo visto che

in passato lo era già stata”. IM 1 ha riferito di avere probabilmente

approfittato di un momento in cui era andato in bagno per mandare il messaggio

(VI PP 19.12.2016, p. 2, AI 246).

134. IM 1 Sarebbe quindi rientrato

con la sua macchina al domicilio a __________, circostanza che ha così

descritto:

"

Dopo aver mangiato e finito la cena sono ripartito da solo in

macchina per fare rientro a casa. Mia moglie ha fatto la medesima cosa con la

sua macchina, tornando come all’andata con sua madre e mia figlia. Per mio

conto non ho ripercorso la medesima strada che avevo fatto all’andata, ma sono

passato da __________.”

(VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

135. Se inizialmente – nei verbali

d’arresto e della persona arrestata del 19 e 20 ottobre 2016 – l’imputato aveva

asserito di avere gettato il sacchetto dell’__________, il tappeto, il

sacchetto contenente i cocci di vetro, il buono per il concerto dei __________

e le crocs in un cestino sulla strada, nella tratta tra __________ e __________,

mentre si recava al ristorante (VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto

di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 17, AI 35), in occasione

dell’interrogatorio del 10 novembre 2016 questi ha affermato di avere gettato

detti oggetti, unitamente ai sacchi della spazzatura e alla carta sporca di

sangue, rientrando da __________ al proprio domicilio, nell’area di sosta

autostradale di __________, direzione sud, nei pressi del __________:

"

Ho veramente gettato i sacchi della spazzatura e dell’I__________,

il tappeto, il sacchetto con i cocci di vetro e la carta sporca di sangue, le

“crocs”, ma non in Italia, bensì nell’area di sosta autostradale di __________,

direzione sud, dove vi è __________. Ho gettato tutto nei cestini presenti

nella serie di parcheggi centrali dell’area di sosta. Sono stato all’area di

sosta dopo cena, quando siamo rientrati da _______ __________. Io sono partito

velocemente e, prima di andare a casa, sono passato dall’area di sosta e per

giungere a casa sono uscita alla prima uscita di __________/__________ e ho

preso la strada cantonale fino a __________. Per questo motivo sono arrivato a

casa dopo mia moglie.”

(VI PP 10.11.2016, p. 20, AI 145).

L’imputato

ha spiegato di avere gettato le cose di __________ all’area si servizio di __________

siccome si tratterebbe di “un posto abbastanza movimentato”, dove

pensava che i cestini venissero svuotati spesso (VI PP 19.12.2016, p. 7, AI

246).

Dopo avere

avuto modo di prendere visione delle immagini della videosorveglianza dell’area

di servizio di __________, dalle quale si evince che alle ore 21:58:03 sopraggiunge

un veicolo caravan di colore grigio, veicolo che lascia l’area di servizio alle

ore 22:05:21 (AI 212), l’imputato ha spiegato:

"

(…) vedendo la descrizione relativa all’aver gettato un oggetto

di colore arancio/rosso posso dire che si tratta di un sacco grande tipo

immondizia ricevuto dal custode della ACPR 4 che di solito utilizzavo per

gettare il sagex all’eco centro di __________. Questo sacco e altri oggetti di

solito li avevo nel bagagliaio ma a __________ prima di caricarvi il corpo di __________

ho spostato tutto sui sedili posteriori, è da lì infatti che all’area di

servizio ho recuperato il sacco arancio/rosso. All’interno dello stesso vi ho

messo i sacchi dell’immondizia con sacco __________ e tappeto nonché la borsa

di stoffa. (…)

Ho messo tutto quanto all’interno dello stesso proprio per rendere

semmai più difficoltoso il ritrovamento degli oggetti in questione. (…)

All’area di servizio ricordo anche di aver pulito con un po’ di

carta il bagagliaio. (…) Nel bagagliaio ho poi rimesso parte delle cose

precedentemente spostate.”

(VI PP 19.12.2016, p. 8, AI 246).

136. In occasione

dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 l’imputato ha aggiunto un ulteriore

dettaglio alla sua versione dei fatti, affermando che al ritorno, prima di

gettare gli oggetti nella spazzatura, sarebbe rientrato in casa __________:

"

(…) ho fatto una deviazione a __________. Sono passato dalla

superstrada e ho raggiunto casa __________ prima dell’arrivo di ACPR 1. Ho

posteggiato l’auto con il muso verso il garage e dalla porta principale sono

entrato in casa, ho tolto i scarponcini e sono sceso in cantina per controllare

se tutte le luci fossero spente e ho chiuso la porta che conduce al garage, che

non avevo chiuso quando me n’ero andato, si tratta di una porta che di solito

si lascia chiusa dall’interno. Così era quindi sono risalito, ho messo gli

scarponcini, chiuso la porta e me ne sono andato in direzione area di servizio

autostradale.

(…) a __________ all’area di servizio ho gettato i sacchi dei

rifiuti, il sacco dell’__________, il tappeto, il buono e la borsa della

filarmonica con tutto quanto conteneva.”

(VI PP 24.11.2016, p. 19, AI 186).

Ciò che ha

ribadito in sede dibattimentale:

"

(…) mi ero ricordato che non avevo chiuso la porta che va dalla

cantina al garage, siccome la porta si chiude dall’interno e io uscendo dal

garage non potevo chiuderla. Sono quindi tornato a __________, ho controllato

che non ci fossero luci accese e ho chiuso la porta dall’interno. Dopo sono

andato a __________ alla stazione di servizio e in seguito a casa.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

137. Nel verbale del 24 novembre

2016 IM 1 ha inoltre precisato che il buono per il concerto dei __________,

contrariamente a quanto sin lì affermato, l’avrebbe gettato “nei cestini

dietro alla Bar __________ facendolo a pezzettini” (VI PP 24.11.2016, p.

19, AI 186). Nei medesimi cestini, e per la precisione in tre cestini diversi,

avrebbe buttato i ciondoli del portachiavi di __________ (VI PP 24.11.2016, p.

19, AI 186).

138. L’imputato ha spiegato di

avere invece tenuto sotto il sedile del passeggero anteriore della sua

automobile il telefono cellulare di __________, così come pure le chiavi prese

presso il domicilio della vittima (VI PG 19.10.2016, p. 13, allegato 1 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 23), che non avrebbe gettato perché pensava

di “far trovare le chiavi di scuola a scuola e le chiavi di casa a ACPR 1

(…) per giustificare che se n’era andata di casa” (VI PP 20.10.2016, p. 17,

AI 35).

139. Una volta rientrato a

domicilio, assieme alla moglie avrebbero messo a letto la figlia e si sarebbero

quindi coricati a loro volta (VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 23).

In occasione

dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 l’imputato ha spiegato che, una volta

arrivato a casa, avrebbe detto alla moglie di essere passato a vedere il nuovo

svincolo di __________, per giustificare così l’orario di rientro senza che lei

gli chiedesse nulla (VI PP 24.11.2016, p. 20, AI 186).

140. Dall’analisi del FitBit di IM

1 è emerso come la sera del 14 ottobre 2016, alle ore 23:37, questi abbia

lanciato la “sfida del weekend” (allegato B al VI PP 19.12.2016, AI

246).

L’imputato

ha spiegato di averlo fatto per “rimanere nella normalità”, precisando

che:

"

Ho sempre lanciato questa sfida e quindi l’ho fatto anche quella

sera.

(…) la sfida del weekend la lanciavo a __________, a mia moglie,

ad __________ e forse anche ad altri amici.

(…) non ero interessato all’esito della sfida, se però non

l’avessi lanciata __________ magari mi avrebbe chiesto perché non l’avevo

fatto. Si trattava come detto di rimanere nella normalità.”

(VI PP 19.12.2016, p. 2, AI 246).

141. Giova qui sottolineare che

dall’analisi del FitBit, che IM 1 indossava il 14 ottobre 2016, emerge che al

momento dei fatti le sue pulsazioni sono rimaste regolari se rapportate al

resto della giornata; unicamente è riscontrabile un’accelerazione in

corrispondenza del momento in cui avrebbe eseguito il trasporto del corpo dalla

camera all’automobile e poi sino a __________. In altre parole, durante tutte

le fasi della lite verbale e dello strangolamento, i battiti dell’imputato sono

risultati regolari (AI 276 e più precisamente allegato A al VI PP 17.03.2017,

p. 6, AI 332).

142. Dall’analisi del medesimo

apparecchio risulta inoltre come la notte del 14 ottobre 2016 IM 1 ha dormito

circa 7 ore e si è trattato di un sonno relativamente tranquillo se confrontato

con quello delle notti precedenti (AI 276 e più precisamente allegato A al VI

PP 17.03.2017, p. 6, AI 332).

IM 1 ha così

spiegato tale circostanza:

"

Secondo me mi ero fatto come un blocco mentale, mi sono sfogato

solo lunedì quando ero in __________ e ho ricevuto la telefonata che era stato

ritrovato il corpo, è come se avessi realizzato solo lì cosa era realmente

accaduto.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

143. Relativamente alla cena, ACPR

1 ha confermato che il 14 ottobre 2016 l’imputato è arrivato al ristorante alle

ore 20:30 circa con la sua automobile. Ha pure confermato che al ritorno

sarebbe andata in macchina con la figlia e la nipote, mentre IM 1 sarebbe

tornato da solo con la sua automobile (VI PG 17.10.2016, p. 5 e 6, allegato 10

al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PG 14.11.2016, p. 14, AI 153).

Una volta arrivata a casa, ha riferito di avere trovato la porta principale

chiusa a chiave. Salendo al piano superiore avrebbe visto che la porta della

camera di __________ era chiusa a chiave e la chiave non era nella serratura.

Non avrebbe aperto né bussato, presumendo che la figlia dormisse (VI PG

14.11.2016, p. 14, AI 153).

La donna ha

peraltro avuto modo di dichiarare che:

"

(…) all’interno del ristorante, che era pieno a quell’ora, è

stata controllata la riservazione di ACPR 2 (tre adulti e una bambina) e siamo

state accompagnate al nostro tavolo. Mi ricordo che prima di ordinare abbiamo

detto al cameriere che sarebbe arrivata una terza persona e che preferivamo

attendere per la comanda. Non so dire per quanto tempo abbiamo aspettato. (…)

Ad un certo punto ACPR 2 mi ha detto che voleva contattare IM 1 per chiedergli

dove fosse e quanto tempo ci avrebbe messo ad arrivare. Non ricordo se ACPR 2

ha massaggiato o telefonato a IM 1. Mio genero non ha risposto e ACPR 2 ha

pensato che fosse appena entrato in Italia. Dopo un po’ ACPR 2 mi ha detto

d’aver ricevuto un messaggio da IM 1 il quale diceva che stava arrivando e di

ordinare anche per lui, o qualcosa del genere. Non appena possibile abbiamo

ordinato e dopo diverso tempo, ma prima che ci fosse portato il cibo, è

arrivato IM 1. (…)

Una volta che IM 1 è arrivato ci ha salutati tutti e si è scusato

del suo ritardo parlando pure con __________. Ricordo pure che ha detto che non

avremmo dovuto aspettare che lui si sarebbe arrangiato in seguito a comandare.

IM 1, come del resto gli altri, ha mangiato normalmente.

(…) IM 1 s’è comportato normalmente. Ha accennato, durante la

cena, che aveva problemi, un leggero mal di stomaco. Questo è avvenuto quanto

gli abbiamo chiesto di finire alcune cose che noi non avevamo mangiato. Ricordo

che IM 1 ha mangiato solo un pezzettino della carne avanzata ma non l’ha

finita. (…) Mi pare che IM 1 ha forse mangiato un dolce.”

(VI PG 14.11.2016, p. 13, AI 153).

144. ACPR 2, dal canto suo, ha

riferito che solo una volta arrivato al ristorante il marito avrebbe comunicato

loro di essersi fermato da __________ a lasciare delle cose, senza meglio

precisare cosa (VI PG 17.10.2016, p. 8, allegato 11 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23; VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

Al proposito

la moglie dell’imputato si è così espressa:

"

Durante la telefonata non mi aveva detto che si sarebbe fermato a

__________. Solo una volta giunto al ristornate ci ha detto di essere passato a

lasciare delle cose a mia sorella visto che si trovava a __________ è passato

dal valico di __________ dicendomi che al __________ c’era traffico. Poi però

non conoscendo la strada, visto che di solito passava da __________, mi

spiegava di aver sbagliato strada e di essere tornato indietro per un tratto di

strada fino ad una rotonda se non erro quella che porta da una parte a __________

e dall’altra a __________.”

(VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

ACPR 2 ha

quindi aggiunto:

"

Io ricordo di aver scritto via whatsapp a IM 1 alcuni messaggi e

in uno degli ultimi gli avevo scritto se dovevo ordinare per lui e cosa. Lui mi

aveva risposto un __________ o un __________. Verso le 20.00 abbiamo effettuato

l’ordinazione e il pasto è arrivato poco dopo l’arrivo di IM 1. Abbiamo cenato,

hanno sparecchiato la tavola poi abbiamo preso il dolce e il caffè e infine

siamo andati alla cassa a pagare.

(…) IM 1 ha mangiato tutto, anche il dolce.

(…) quando IM 1 è arrivato è venuto al tavolo a salutarci e

lasciare la giacca. Poi è andato a salutare __________ e in bagno.

Quando è tornato al tavolo ci ha riferito di essere passato a

portare delle cose a __________, non so cosa e neppure gliel’ho chiesto (…).

(…) IM 1 quella sera a cena si è comportato come al solito, non ho

notato nulla di strano.”

(VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

La moglie ha

riferito che IM 1 sarebbe giunto al domicilio 10 o 20 minuti dopo di lei (VI PP

14.11.2016, p. 15, AI 152).

D. I giorni successivi al

decesso della vittima

a. Sabato 15 ottobre 2016

145. Sabato 15 ottobre 2016, giorno

seguente l’uccisione di __________, l’imputato ha raccontato di essersi

svegliato attorno alle ore 07:30, intenzionato a “svolgere tutte le attività

preventivate per far fronte al compleanno di mia figlia, __________”.

Unitamente alla moglie e alla figlia si sarebbe quindi recato in Italia per

effettuare degli acquisti. Nello specifico si sarebbero recati presso l’__________

di __________, così come pure in un negozio specializzato in addobbi per feste

e presso il __________ di __________. Sarebbero quindi rientrati in Svizzera e

avrebbero pranzato presso la __________ del __________ di __________, dopo

avere effettuato ulteriori acquisti in tale centro commerciale. Di seguito

sarebbero rientrati a casa a __________, dove IM 1 ha dichiarato che la moglie

avrebbe messo a letto la bambina. Nel frattempo lui si sarebbe recato a __________,

in edicola, per acquistare dei giornali, come ogni sabato (VI PG 19.10.2016, p.

9 e 10, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

146. L’imputato ha affermato di

avere, nel corso della mattinata, anche pulito il bagagliaio con uno straccio e

un prodotto per pulire i vetri (VI PP 06.12.2016, p. 11, AI 214; VI DIB

15.05.2018, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale).

147. Nel verbale d’arresto del 19

ottobre 2016 l’imputato ha dichiarato di essere rientrato in Svizzera subito

dopo l’acquisto dei giornali, fermandosi a __________ per lasciarne alcuni da ACPR

1, come solitamente faceva (VI PG 19.10.2016, p. 10, allegato 1 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 23).

148. Confrontato con il fatto che

il 15 ottobre 2016 alle ore 15:22 risulta il transito in uscita verso l’Italia

dal valico di __________ del veicolo __________ targato __________ a lui

intestato, che successivamente il medesimo veicolo è transitato in entrata in

Svizzera dal valico di __________ alle ore 15:46 circa e che lo stesso risulta

essere transitato in territorio di __________ (I), a circa 350 metri dal luogo

del rinvenimento del cadavere di __________, alle ore 15:34 (telecamera statale

SP20, AI 10), l’imputato ha ricordato di essere transitato nella zona dove

aveva abbandonato il corpo della vittima, per verificare se qualcuno l’avesse

trovata o meno e di avere pensato che non fosse stata trovata siccome non vi erano

forze dell’ordine nelle vicinanze (VI PG 19.10.2016, p. 10, allegato 1 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

149. Giunto presso il proprio

domicilio IM 1 avrebbe quindi scritto, dall’account della vittima, un’e-mail a

sé stesso, alla moglie, ad __________ e a ACPR 3, per giustificare l’assenza di

__________ al compleanno della figlia (VI PG 19.10.2016, p. 11, allegato 1 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Al proposito

l’imputato si è così espresso nel verbale d’arresto:

"

Giunto a casa, non avendo altri impegni impellenti riguardanti

l’imminente festa di compleanno, ho pensato di scrivere un e-mail, a me, mia

moglie, ad __________ e a ACPR 3. Nel messaggio avrei giustificare l’assenza di

__________ alla festa di compleanno di mia figlia.

(…) ricordo d’aver scritto che __________ era stressata, che

voleva staccare da tutto, che non stava bene e che non sarebbe per questi

motivi, andata alla festa.

Questo messaggio e-mail l’ho inviato dal mio computer portatile,

presente al mio domicilio. (…) Sono entrato per mezzo di Internet, sul portale

Hotmail dell’account di __________, e con i dati d’accesso in mio possesso,

sono riuscito ad accedere alla sua posta elettronica. (…) inizialmente era mia

intenzione inviare un messaggio con Whatsapp alle medesime persone alle quali

ho indirizzato il mail, ma nel tentare di accedere al telefono mobile di __________

ho effettivamente bloccato la scheda in quanto ho sbagliato ad inserire il

codice pin per tre volte.”

(VI PG 19.10.2016, p. 11, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Nel verbale

della persona arrestata del 20 ottobre 2016, invitato a spiegare per quale

motivo sabato pomeriggio fosse passato nuovamente da __________ ha affermato:

"

(…) volevo vedere se l’avevano trovata per sapere cosa fare

rispettivamente cosa scrivere. Avrei infatti dovuto giustificare la sua

assenza. (…)

Quando ho visto che non vi erano forze dell’ordine ho dedotto che

non l’avevano ancora trovata e per questo motivo ho scritto e inviato la mail

dal suo account. Non volevo che ACPR 3 o altre persone la cercassero.”

(VI PP 20.10.2016, p. 18, AI 35).

Tornando

sulla questione in occasione di un successivo interrogatorio ha avuto modo di

spiegare:

"

(…) non riuscivo a dire a nessuno di aver ucciso io __________ in

un momento di pazzia, non ci ho più visto e non sapevo spiegarmi quanto fatto.

(…) la mia idea era quella di far credere che __________ fosse chissà dove, che

si fosse allontanata da casa (…).”

(VI PP 10.11.2016, p. 20, AI 35).

150. Dagli atti risulta che

effettivamente, alle ore 17:38 del 15 ottobre 2016, dal mittente “__________” è

stata inoltrata un’e-mail ai d” dal seguente tenore:

"

Buondì,

scusatemi ma sto malissimo, ko da ieri sera. Ho vomitato un sacco

e ho avuto altri problemi. Sono uno straccio.

Ho capito che ero arrivata al limite, ero troppo stressata…sono

troppo stressata.

Sono andata in farmacia a piedi a prendere qualcosa, perché non me

la sentivo di guidare. E poi ho dormito.

Non riesco a fare nulla.

Per questo voglio scusarmi con tutti voi (non ho le energie per

farlo separatamente), ma passerò tutto il resto del week-end a letto!

Mi dispiace soprattutto per __________ (ma se il papà e la mamma

sono d’accordo le prometto di passare una giornata insieme io e lei x

recuperare).

Non sono mai stata così male e voglio staccarmi da tutto e da

tutti e riposare e non pensare a nulla!

Ieri ero così concia che mi sono tagliata una mano con una delle

bottiglie che ho lasciato a IM 1 da buttare (devo fare spazio perché questa

casa è inagibile!) e stamani ho sbagliato 3 volte il codice del telefonino ed

ora è bloccato! Amen, non mi servirà!

Fate tante foto domani please (IM 1?). Merci!

Grazie IM 1 per i biglietti dei __________…mi spiegherai come hai

fatto a trovarli! Sono 5 quindi possiamo andarci noi 5 eheh

ACPR 3…scusa per tutto!

Non so nemmeno se mi avete cercata, il tel è bloccato…

Scusate, spero di ricominciare con il piede giusto lunedì. Ora

torno a dormire…

Ao ao”

(allegato doc. D al VI PG 19.10.2016, allegato 1 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 23).

151. Nel verbale del 20 ottobre

2016 IM 1 ha spiegato di avere riferito del taglio alla mano con la bottiglia

siccome un vicino di casa l’avrebbe visto mentre spostava l’automobile nel

garage la sera precedente e in questo modo avrebbe potuto giustificare la sua

presenza (VI PP 20.10.2016, p. 18, AI 35).

Tornando

sulla questione in un verbale successivo, l’imputato ha modificato le sue

precedenti dichiarazioni, asserendo che:

"

(…) ho parlato delle bottiglie per giustificare la presenza di frammenti

di vetro e ho invece scritto del taglio alla mano per giustificare la presenza

di eventuali tracce di sangue.

(…) non so dire come __________ si sia ferita al dito ma a questo

punto non escludo di averle provocato io la ferita quando ho utilizzato il

coltellino militare per toglierle la fascetta. Ad ogni modo non ho nessun

ricordo di questo taglio.”

(VI PP 26.01.2016, p. 4, AI 291).

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale IM 1 ha poi sostenuto essere corretta la

seconda versione, tenendo comunque a precisare che:

"

Avevo pensato comunque che mi avesse visto il vicino e volevo

giustificare che la mia macchina fosse in garage.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale).

152. Alla domanda a sapere per

quale ragione nella medesima e-mail avesse scritto “sono andata in farmacia

a piedi a prendere qualcosa, perché non me la sentivo di guidare. E poi ho

dormito”, IM 1 ha risposto:

"

(…) ho scritto della farmacia così che nessuno si allarmasse e

non pensasse magari di portarla dal medico mentre ho scritto dell’automobile

per giustificare il fatto che non l’aveva spostata. Di solito per andare in

farmacia, visto che non era vicinissima, __________ utilizzava l’auto.”

(VI PP 26.01.2016, p. 4, AI 291).

L’imputato

ha quindi aggiunto:

"

(…) ho cercato di spiegare tutte le cose di cui qualcuno poteva

accorgersi, tutte le assenze di __________, ho cercato insomma di spiegare

tutti gli eventi.”

(VI PP 26.01.2016, p. 4, AI 291).

153. IM 1 ha in fine affermato di

avere scritto dei biglietti dei __________ per giustificare la sua visita,

anche se in realtà aveva solo il buono (VI PP 26.01.2016, p. 5, AI 291).

154. In serata l’imputato risulta

poi avere inoltrato un’e-mail ad __________ con la quale le chiedeva se avesse

letto l’e-mail di __________ (“au. Come stai? Hai visto la mail di __________?

A casa non le leggo mai, se non la leggeva ACPR 2 rischiavo di vederla lunedì!

Pora…l’ho sentita molto stressata nell’ultima settimana!”). IM 1 ha

spiegato di avere inviato tale messaggio per accertarsi che l’amica avesse

letto l’e-mail e sapesse quindi che la vittima non stava bene e di conseguenza

non la cercasse (VI PP 20.10.2016, p. 18, AI 35).

155. Agli atti figura inoltre un

messaggio scritto alle ore 08:41:06 (07:41:06 UTC+1) da IM 1 a __________ dal

seguente tenore:

"

Aü, come stai? Meglio? Trovato lle cose sul tavolo? To ho buttato

quei sacchi che mi avevi lasciato in cantina. Alcune cose le ho già buttate,

altre le dovrò buttarle qui a __________ separandole (alu, vetro,…)”, così come pure un messaggio inoltrato sempre

dall’imputato alla vittima alle ore 20:27:39 (19:27:39 UTC+1) in risposta

all’e-mail fasulla, e meglio “Aü. Mi dispiace molto. Immagino che prima

di lunedì avrei sistemato il telefono… ci mancherai domani, ma di sicuro prima

devi stare bene e un po’ di tempo per riposare devi sempre ritagliartelo,

oppure devi ridurre drasticamente gli altri impegni… auguroni! Smackoni”.

L’imputato

si è così espresso al proposito:

"

(…) l’ho fatto (…) per sostenere la mia storia ossia il voler far

credere che si fosse allontanata da casa e che fosse ancora in vita.”

(VI PP 06.12.2016, p. 11, AI 214).

156. Verso le ore 22:00 IM 1 ha

quindi affermato di essersi coricato (VI PG 19.10.2016, p. 11, allegato 1 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

157. ACPR 2, dal canto suo, si è

così espressa sulla giornata di sabato 15 ottobre 2016, confermando

sostanzialmente le dichiarazioni del marito:

"

Durante la giornata di sabato io e mio marito eravamo insieme

nella vettura e abbiamo fatto diverse commissioni per la festa di nostra

figlia. (…)

Siamo usciti di casa tutti insieme (io, mio marito e nostra

figlia) intorno alle ore 10:00 e ci siamo recati al negozio __________ di __________.

In quel luogo abbiamo acquistato delle palline di carta per fare i lavoretti,

dello scotch e un DVD per nostra figlia.

Usciti da quel negozio ci siamo diretti immediatamente in Italia,

e meglio in un negozio che si chiama __________ a __________ per acquistare le

ultime cose per la festa (ciotole e palloncini e candeline).

Se non ricordo male siamo arrivati sul posto verso le ore 1145 e

siamo usciti verso le 1230.

In seguito ci siamo recati al negozio __________ che si trova a __________

ed in quel posto abbiamo acquistato una bombola per palloncini, delle coroncine

e un gioco per la bambina.

Fatto anche questo siamo andati al supermercato __________ di __________

per fare la spesa di cibo per la festa.

Verso le ore 1400 abbiamo infine fatto rientro in Svizzera, ci

siamo poi fermati al __________ di __________ dove abbiamo mangiato al

ristorante della __________ e abbiamo fatto ancora un po’ di spesa. In pratica

quello che non avevo trovato in Italia lo abbiamo acquistato alla __________.

In seguito ci siamo diretti a __________ dove abbiamo fatto tappa al fornaio __________

a ritirare dei panini e una torta.

Susseguentemente a ciò siamo andati a casa dove abbiamo scaricato

tutti gli acquisti.

Visto che era ora del riposino per mia figlia io mi sono occupata

di fare ciò mentre mio marito si è recato in edicola __________, come

solitamente fa al sabato mattina, per prendere dei giornali.

Mi ricordo che a tal riguardo mi aveva pure inviato un sms

dicendomi che aveva trovato colonna e che aveva fatto il giro da __________.”

(VI PG 17.10.2016, p. 6 e 7, allegato 11 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

Tale

messaggio risulta effettivamente registrato alle ore 15:59 del 15 ottobre 2016

(VI PG 17.10.2016, p. 7, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI

23).

158. ACPR 1 ha confermato che nel

pomeriggio di sabato 15 ottobre 2016 IM 1 è passato a portarle dei giornali,

aggiungendo che le avrebbe consegnato anche delle pastiglie per il raffreddore

che lei gli aveva chiesto (VI PG 17.10.2016, p. 6, allegato 10 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 23; VI PG 14.11.2016, p. 14, AI 153).

Alle ore

19:30 la donna ha riferito di essere stata informata da parte di ACPR 2 che la

sorella non sarebbe stata presente alla festa di compleanno della nipote che si

sarebbe tenuta il giorno successivo (VI PG 14.11.2016, p. 14, AI 153).

b. Domenica 16 e lunedì 17

ottobre 2016

159. Quanto a domenica 16 ottobre

2016 l’imputato ha raccontato:

"

(…) domenica se non sbaglio dalle 8.30 ho iniziato a preparare

per la festa di compleanno di mia figlia, mi sono recato diverse volte con

l’auto fino all’asilo. Mia moglie è stata a casa con __________ fino alle 11.00

e poi l’ha portata da ACPR 1.”

(VI PP 20.10.2016, p. 19, AI 35).

160. Alle ore 13:17:40 ACPR 3 ha

informato l’imputato del fatto che non si sarebbe presentato alla festa di __________

(“Ciao IM 1, scusa, non ci sono neanch’io alla festa di __________. Non sono

dell’umore giusto… per fortuna l’abbiamo già festeggiata un po’ lunedì!”) e IM

1 gli ha risposto:

"

Ciao, non preoccuparti. Capisco. Non ti preoccupare. Quando sta

proprio male di solito dorme per 18 ore di fila, mangia e poi torna a

dormire…vedrai che domani andrà meglio! Buona domenica”.

161. Invitato a spiegare per quale

motivo quella mattina non avesse gettato il cellulare di __________, avendo

avuto il tempo di farlo, l’imputato ha dichiarato che quel giorno pensava

unicamente a sua figlia (VI PP 20.10.2016, p. 19, AI 35).

162. Durante il compleanno della

figlia ha riferito di avere saputo della morte di sua zia e di avere quindi

deciso di recarsi in _____ con la famiglia il giorno successivo per il

funerale:

"

(…) ho saputo della morte di mia zia durante la festa di

compleanno di mia figlia domenica pomeriggio verso le 16:00 quando mia cugina __________

ha telefonato a mia madre per dirglielo. La stessa sera verso le 19.00 abbiamo

saputo che il funerale sarebbe stato il lunedì alle 16:00. Mia madre aveva

chiesto a mio padre se l’accompagnava, lui aveva detto di si ma io mi sono

offerto di accompagnarli, ci tenevo a vedere mia cugina.

(…) per finire anche mia sorella voleva venire e per questo motivo

abbiamo deciso di andare solo io, lei e mia madre. Ricordo che ora della fine

ho effettuato le prenotazioni del volo e dell’albergo che era l’01:40 del

mattino di lunedì.”

(VI PP 20.10.2016, p. 19 e 20, AI 35).

163. ACPR 1, dal canto suo, ha

confermato che durante il compleanno di __________, IM 1 avrebbe ricevuto la

notizia della morte della zia (VI PG 17.10.2016, p. 8, allegato 10 al rapporto

di arresto provvisorio, AI 23).

164. I testi sentiti in corso

d’inchiesta hanno affermato che in occasione della festa di compleanno della

figlia, IM 1 si sarebbe comportato normalmente:

- __________: “La festa

si è svolta normalmente e IM 1 sembrava tranquillo. Forse era meno loquace del

solito, ma penso per via della notizia circa il decesso della zia in Italia.

Era impegnato a gestire la musica, la torta, ecc…, tuttavia intratteneva poco

gli invitati.” (VI PG 23.11.2016, p. 5, AI 194);

- __________: “Circa IM 1

posso dire che durante la festa, lo stesso non mi è parso diverso dal solito. IM

1 si è preoccupato di dirigere la festa, che aveva il tema di “__________”.”

(VI PG 23.11.2016, p. 6, AI 185);

- __________: “Ho fatto a

IM 1 le mie condoglianze e mi è sembrato normale. Nel contesto mi sembrava

dispiaciuto ma non disperato. (…) Durante la festa IM 1 s’è occupato della

musica e faceva le foto.” (VI PG 07.12.2016, p. 4 e 5, AI 221).

Così come

pure la madre dell’imputato, che ha dichiarato:

"

IM 1 durante la festa, per quello che ho potuto vedere, ha

mantenuto un comportamento normale. Era molto dispiaciuto della morte di sua

zia. Tuttavia è rimasto alla festa. Il tardo pomeriggio ci siamo sentiti per

organizzare il viaggio in _____.”

(VI PG 06.12.2016, p. 3, AI 220).

165. Alle ore 07:27:12 di lunedì 17

ottobre 2016 IM 1 ha scritto un messaggio FitBit ad __________ dal seguente

tenore:

"

ciao, guarda, siamo appena arrivati all’aeroporto di Linate x

andare al funerale. Ho finito di prenotare voli e albergo alle 01:40 e nn ho

fatto in tempo a scriverlo a __________ :( non mi ha ancora scritto, spero si

sia rimessa! Buona giornata a voi :)”.

Alle ore

11:58:52 l’imputato ha inoltre inviato un messaggio WhatsApp alla moglie, nel

quale le ha scritto:

"

non ho ancora fatto in tempo a dirlo a __________…come stanno a __________?

__________ si ferma a pranzo all’asilo?”.

166. ACPR 2, interrogata il 17

ottobre 2016, mentre il marito si trovava ancora in _____, si è così espressa

in punto al di lui viaggio:

"

È partito di corsa con sua mamma e sua sorella in quanto era

stato avvisato nella giornata di ieri che sua zia __________ era deceduta a __________.

Pertanto dopo aver finito la festa di compleanno di nostra figlia ha prenotato

i biglietti per oggi in quanto il funerale è previsto per oggi alle 16:00. Il

suo rientro è previsto per domani intorno alle ore 2000 a Linate. Partono da __________

intorno alle ore 1600.”

(VI PG 17.10.2016, p. 6, allegato 11 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 23).

167. __________, sorella

dell’imputato, ha indicato che durante la trasferta in _____ lo stato d’animo

dell’imputato era “come sempre”, “gentile e presente come sempre”

e “di salute stava bene, non ha lamentato nulla di che” (VI PP

05.12.2016, p. 4, AI 213).

168. Quanto al momento in cui

avrebbero appreso la notizia della morte di __________, __________ ha riferito:

"

(…) ricordo che abbiamo appreso della notizia della morte di __________

quando stavamo lasciando il cimitero. IM 1 non riusciva a raggiungere né ACPR 2

né ACPR 1, dovrebbe aver ricevuto anche dei messaggi da altre persone che gli

chiedevano se aveva saputo quanto successo. Sta di fatto che fuori dal cimitero

teneva il cellulare in mano, non so se stesse contattando le notizie e altro,

ma ad un certo punto mi ha mostrato un articolo nel quale si leggeva del

rinvenimento del cadavere di una __________ 35enne di __________, io

leggendolo, non trovando IM 1 la moglie, e visti i messaggi da lui ricevuti ho

capito che si trattava di __________. Mia madre camminava davanti a noi, era

abbastanza distante, ricordo di averle urlato che __________ era morta. IM 1 in

quel momento è crollato, ha iniziato a vomitare e stare male, si è seduto a

bordo strada, si alzava per vomitate e tornava a sedersi. Rientrati in albergo

è stato sempre peggio. Non ha più vomitato ma ha rifiutato cibo e da bere. Si è

messo a letto vestito sotto le coperte, mia mamma gli ha dato un calmante per

dormire.”

(VI PP 05.12.2016, p. 4, AI 213).

169. La madre dell’imputato,

sentita il 6 dicembre 2016, ha confermato che lo stato d’animo dell’imputato

durante il viaggio di andata in _____ “era normale” e “guidava

normalmente” (VI PG 06.12.2016, p. 4, AI 220).

Invitata a

descrivere lo stato d’animo del figlio in _____, la donna ha indicato quanto

segue:

"

Anche quando IM 1 si trovava in _____ era normale, tenuto conto

che stavamo andando ad un funerale. Questo fino a quando siamo usciti dal

cimitero. Verso il tardo pomeriggio di lunedì IM 1 ha ricevuto un messaggio,

non so dire da chi. IM 1 mi ha detto che era successo qualcosa a __________. IM

1, se non ricordo male, ha telefonato a mio marito __________. Mio marito

guardando in internet ci ha riferito che la Polizia aveva trovato un corpo a __________

di una trentacinquenne di __________. Sempre mio marito aveva capito, aiutato

da IM 1, che poteva trattarsi di __________. Questo collegandolo al fatto che __________

non si faceva sentire da diverso tempo.

A questa notizia IM 1 s’è sentito male. Ha vomitato. La situazione

s’è aggravata quando IM 1 non è riuscito a contattare ACPR 2. Anche io ho

tentato di contattare ACPR 2 ma non ci sono riuscita.

IM 1 stava male a tal punto che la sera non ha mangiato e ha preso

una Temesta per dormire.

Il giorno seguente abbiamo fatto colazione e IM 1 era triste ma

l’abbiamo convinto a mangiare. Quel giorno siamo andati da mia nipote e abbiamo

pranzato, anche in quest’occasione IM 1 a mangiato. Siamo stati accompagnati

all’aeroporto e abbiamo preso l’aereo per il rientro.”

(VI PG 06.12.2016, p. 4 e 5, AI 220).

Alla domanda

a sapere se IM 1 avesse detto qualcosa in relazione alla morte della cognata, __________

ha risposto:

"

IM 1 ha capito della morte di __________ quando era al telefono

con mio marito __________ nel pomeriggio. Come detto stava male. Ha bevuto

qualche cosa e mangiato pochissimo. Non mi ha detto nulla di particolare.”

(VI PG 06.12.2016, p. 5, AI 220).

Circa lo

stato d’animo del figlio durante il rientro dall’aeroporto la donna ha in fine

affermato:

"

Anche per il rientro ha guidato IM 1. Ha guidato normalmente

anche se la situazione lo aveva provato. Durante il viaggio abbiamo parlato di __________.

Non mi ricordo cosa ci siamo detti. Come detto non guidava in modo diverso dal

solito. Non mi sembra che IM 1 abbia fatto qualche domanda. IM 1 non si è mai

fermato. IM 1 era molto legato a __________ ma non so dire se ha detto frasi

particolari a tal proposito.”

(VI PG 06.12.2016, p. 5, AI 220).

170. In punto al proprio stato

d’animo nei giorni successivi all’uccisione di __________, IM 1 ha dichiarato:

"

(…) tutto mi faceva star male in quei giorni. Ho cercato di non

più pensare a quanto accaduto, mi sono imposto di non farlo e infatti ho

iniziato a stare male solo lunedì al funerale in _____ quando mi hanno

comunicato del ritrovamento del corpo di __________. Sino a lì avevo cercato di

tenere la mente vuota e di non pensare a quanto fatto.

(…) io in quei giorni ho cercato di chiudere i miei sentimenti in

un cassetto. Dopo averla uccisa in viaggio verso il __________ sono stato male,

non ho più pensato a questa storia e mi sono concentrato a non più pensarci. La

prima volte che mi sono davvero sfogato è stato durante il primo interrogatorio

di polizia. Se non avessi chiuso i miei sentimenti in un cassetto sarei stato

malissimo.”

(VI PP 26.01.2017, p. 5 e 6, AI 291).

Giova

rilevare che al termine dell’interrogatorio del 10 novembre 2016, in cui ha

ammesso di avere ucciso __________, l’imputato ha dichiarato:

"

Provo tristezza per quello che è successo e che succederà dopo,

che sarà molto più grave.”

(VI PP 10.11.2016, p. 21, AI 145).

171. Alle ore 14:22 IM 1 ha

inoltrato il seguente messaggio a __________ e __________, donne con cui

intratteneva una relazione virtuale:

"

__________ is dead!!! I cant’t think is real!!! They found body

in Italy I think near a wood :(((( I can’t talk to ACPR 2 and ACPR 1!!!! I’m

far foe tge other funeral”.

Alle ore

21:03:57 ha poi inoltrato un messaggio simile anche all’amica virtuale __________:

"

__________ is dead!!! I cant’t think is real!!! They found body

in Italy I think near a wood :(((( I can’t talk to ACPR 2 and ACPR 1!!!”.

ii) Risultanze medico

legali

172. In data 17 ottobre 2016 il Dr.

__________ ha proceduto all’esame autoptico sulla salma di __________ al fine

di stabilirne le cause del decesso (AI 281). Il medico legale ha stabilito, in

punto alla causa della morte che:

"

I reperti anatomo-patologici, pur di scarso rilievo, stante la

negatività dei reperti tossicologici, consentono, con buona probabilità, di

sostenere che __________ è deceduta a seguito di asfissia meccanica, prodotta

con le modalità del soffocamento, attuatosi mediante blocco della respirazione,

conseguente ad occlusione estrinseca delle vie respiratorie. La morte è quindi

seguita ad impossibilità, da parte della donna, di inalare aria ossigenata nei

polmoni, essendo lo spazio respiratorio obliterato o estremamente ridotto per

confinamento del capo, con scarsa opportunità di ricambio dell’aria e

progressiva desaturazione di ossigeno nell’aria disponibile, fino a giungere ad

uno stato di ipossiemia ed ipossia grave, a carico dei parenchimi più sensibili

al calo di tensione di ossigeno ed ipofunzione degli stessi, a livelli

incompatibili con la vita.”

(AI 281, p. 11).

173. Riguardo ai mezzi che hanno

prodotto il decesso, ha rilevato che “le lesioni riscontrate sul cadavere sono

riferibili ad asfissia meccanica, come mostra l’enfisema acuto polmonare,

prodotto da tentativi espiratori parossistici” e che il decesso “sopraggiunse

dopo un lasso di tempo di parecchi minuti dall’applicazione del mezzo

soffocante, configurando il quadro della morte asfittica in spazio ristretto,

per esaurimento progressivo dell’ossigeno a disposizione della funzione

respiratoria” (AI 281, p. 12).

Il medico

legale ha inoltre indicato che:

"

L’insieme dei dati disponibili depone quindi per un meccanismo di

decesso da asfissia, seguita ad ostruzione estrinseca delle vie aeree operata

in assenza di compressione violenta della regione periorale e nasale, mediante

applicazione sugli orifizi respiratori di mezzo privo di consistenza e di

rilievi figurati idonei ad improntare i tegumenti nel punto di contatto. (…)

Conforta l’ipotesi di asfissia da confinamento in spazio ristretto la presenza

di cospicuo edema polmonare acuto, che si instaura solo in caso di arresto

cardiocircolatorio progressivo e non immediato, causato da deficit cerebrale

con depressione dell’attività respiratoria, regolata dai centri nervosi

preposti. Ciò spiegherebbe inoltre la presenza di lesioni ecchimotiche vitali,

probabilmente prodotte in occasione di spostamento del corpo, ormai inanimato

ed apparentemente privo di vita, pur permanendo attività cardiaca residua,

anche con polso non apprezzabile ed estremamente rallentato, la quale può

protrarsi anche per oltre dieci minuti successivamente al cessare della

funzione cerebrale, per il sussistere di autonoma attività elettromeccanica

cardiaca. Si ritiene quindi di potere attribuire, con elevata probabilità, a

soffocamento esterno diretto, conseguente ad occlusione estrinseca delle vie

respiratorie, il ruolo di causa diretta nel determinismo della morte di __________.”

(AI 281, p. 13 e 14).

174. Quanto alle lesioni cutanee

non opera di microfauna, si evince che “la ferita lacera in sede frontale non

presenta caratteri di lesione vitale e fu quindi prodotta dopo la morte,

probabilmente in occasione dell’abbandono del corpo su terreno accidentato;

l’ampia abrasione cutanea dorsale presenta caratteristiche morfologiche di

lesione vitale e potrebbe essere riferita a urti reiterati subiti in occasione

dello spostamento del corpo, possibilmente da un ambiente domestico a quello

rurale in cui fu rinvenuto; lo stesso può essere assunto riguardo l’ecchimosi e

l’ematoma profondo in sede occipitale, che appare comunque più cospicuo

rispetto all’emorragia profonda in sede dorsale, peraltro meno sanguificata,

insinuando il dubbio, comunque non suffragato da presenza di lesioni craniche

ed intracraniche, che l’ematoma possa essere stato causato da aggressione

operata alle spalle, con utilizzo di corpo contundente a superficie liscia e

che l’azione contusiva abbia prodotto concussione cerebrale con momentanea

perdita di coscienza, per un tempo sufficiente all’aggressore a instaurare

nella vittima ipossia cerebrale con perdita di coscienza mediante soffocamento,

a questo punto protratto fino all’asfissia meccanica letale, con le modalità

descritte. (…) tale ipotesi non è comprovabile sulla base dei dati emersi

all’esame autoptico, trattandosi di alterazioni organiche funzionali

transitorie e non di modificazioni organiche sostanziali permanenti dei tessuti,

rilevabili all’esame morfologico.” (AI 281, p. 14 e 15).

175. Il Dr. __________ ha in fine

valutato che il decesso si colloca “nella tarda serata del giorno 14/10/16”

(AI 281, p. 16).

176. Il cadavere è stato poi stato

rivalutato il 26 ottobre 2016 dalla Dr.ssa __________ (AI 252). Gli

accertamenti condotti dalla stessa hanno permesso di osservare quanto segue:

"

- Sul corpo della donna, a livello cutaneo, non si sono

evidenziate lesioni traumatiche indicative della causa del decesso. Di rilevante

si sono unicamente osservate, al capo, alcune lesioni di natura contusiva, di

cui una determinante infrazione della corticale ossea in regione temporale

destra.

- A livello del collo si sono osservati alcuni modesti infiltrati

ematici dei muscoli in prossimità dell’osso joide e verosimile infrazione del

corpo centrale dell’osso joide stesso.

- Sul corpo della donna non sono presenti lesioni da difesa. (…)

Non è possibile escludere che uno dei traumi al capo abbia determinato una

transitoria riduzione dello stato di coscienza e delle capacità di reazione

della donna.

- Le lesioni presenti sul dorso della donna appaiono tutte vitali

e compatibili con un trascinamento del corpo, in limine vitae, lungo le scale.

- Le lesioni in regione frontale appaiono post-mortali e prodotte

durante la fase di posizionamento del corpo nel luogo di rinvenimento. (…)

- Gli esami istologici (presenza di enfisema acuto ed edema

polmonare) e autoptici appaiono compatibili nell’identificare, nella causazione

del decesso, una componente asfittica da compressione delle vie aeree con

vincolo esterno soffice (che non ha prodotto lesioni cutanee ma solo modesti

infiltrati sottostanti) e un meccanismo asfittico terminale da confinamento

(per chiusura del capo all’interno di un sacchetto, con conseguente formazione

di edema polmonare). Tali meccanismi lesivi necessitano, normalmente, di

diversi minuti prima che sopraggiunga il decesso.”

(AI 252, p. 9 e 10).

177. Il medico legale ha quindi

concluso che:

"

(…) la causa del decesso della Sig.ra __________ deve essere

identificata in una doppia componente asfittica: strangolamento e confinamento.

Trattasi di morte di natura omicida.

Le lesioni al dorso appaiono compatibili con un trascinamento del

corpo in limine vitae (durante la fase di confinamento), operato in un

tentativo di occultamento del cadavere.

Le lesioni in regione frontale sono post-mortali, ad indicare che,

quando il corpo fu lasciato a __________, la donna era già morta, anche se da

poco tempo (ipostasi e rigor coerenti con la posizione di rinvenimento).

Per quanto riguarda l’epoca del decesso, le osservazioni

effettuate dal Dott. __________ appaiono corrette nell’individuare l’epoca del

decesso nella giornata del 14 ottobre, ma nulla può essere aggiunto, non avendo

proceduto personalmente a una rilevazione dei dati.”

(AI 252, p. 10).

178. A complemento della sua

precedente relazione e in risposta ad alcuni quesiti posti dalla pubblica

accusa, il medico legale ha precisato che la lesione contusiva in sede

temporo-occipitale destra è stata prodotta con un corpo contundente ed è

compatibile anche con un colpo inferto con una bottiglia in vetro, indicando la

mancanza di lesioni cutanee da un lato che la forza lesiva non è stata in grado

di lacerare la cute, dall’altro che il modo in cui si è eventualmente

frantumata la bottiglia non ha determinato lesioni da taglio da parte dei

frammenti di vetro, non escludendo l’assenza di soluzioni di continuo cutanee

che, in seguito all’urto, la bottiglia sia frantumata. Secondo il parere della

Dr.ssa __________ non è possibile stabilire con quanta forza sia stato inferto

il colpo che ha determinato la lesione obiettivata in corso d’autopsia; esso ha

però certamente determinato un trauma cranico, la cui rilevanza clinica non è

accertabile ma che, teoricamente, può aver determinato una momentanea riduzione

e alterazione delle funzioni cerebrali con conseguente capacità di reazione

verso un’aggressione (AI 362, p. 4).

179. Il medico legale ha inoltre

stabilito che:

"

Una sciarpa rappresenta certamente un vincolo soffice che può

essere utilizzato in un meccanismo di strangolamento come quello descritto nel

caso in oggetto. Non avendo lasciato alcuna lesività cutanea non è possibile

stabilire con quanti giri il mezzo costrittivo fosse avvolto intorno al collo

della vittima.

L’assenza di lesioni a livello della mucosa orale (conseguenza di

una pressione esercitata dall’esterno contro le arcate dentarie) porta ad

escludere che il vincolo determinasse, in tale sede, una idonea compressione.

Ciò non esclude che una parte del vincolo, non sotto tensione, coprisse la

bocca.”

(AI 362, p. 4).

180. La Dr.ssa __________ ha in

fine precisato che “il successivo posizionamento del capo all’interno di un

sacchetto ha determinato una asfissia terminale da confinamento. Tale ultimo

meccanismo potrebbe aver agito unicamente accelerando il decesso, che poteva

già essere inemendabile, a causa delle lesioni ipossiche cerebrali determinate

dal precedente strangolamento”, e che “le lesioni riscontrate sul dorso della

donna, compatibili per essere state provocate nello spostamento del cadavere

lungo le scale dell’abitazione, presentano caratteri di vitalità, ovvero sono

state cagionate quando era ancora presente un’attività cardiocircolatoria,

seppur minima. In tale fase terminale le funzioni cardiocircolatorie e

respiratorie potevano essere estremamente ridotte e quindi non perfettamente

percepibili da terzi” (AI 362, p. 5).

181. Dagli accertamenti effettuati

dalla Dr.ssa __________ sul corpo di IM 1 il 20 ottobre 2016, non sono state

evidenziate lesioni rilevanti e cronologicamente riferibili ai fatti del

presente procedimento (AI 251).

iii) Diritto

182. Giusta l’art. 111 CP, chiunque

intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non

inferiore a cinque anni.

183. È, invece, applicabile l’art.

112 CP – che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni – quando il

colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con

movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

184. Dunque, quanto distingue

l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare

mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine,

del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).

L'assassinio

è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si

contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF

1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013

consid. 3.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;

Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n.

3-23, pag. 35-39). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il

conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la

norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un

egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque

in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985

Considerandi

II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der

Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste

caratteristiche – accertate secondo criteri morali oggettivi – devono apparire

come un carattere costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid.

1a; 115 IV 8 consid. 1b).

185.

Per caratterizzare “la

particolare mancanza di scrupoli” – che è una circostanza personale

speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; STF

6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) – l’art. 112 CP evoca (a titolo di

esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi

(Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,

Straftaten gegen Individualinteressen, Berna 2010, § 1, n. 19, pag. 29).

186.

Il movente è particolarmente

odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare

la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid.

2.

e 3; STF 6B_719/2012 del 13 maggio 2013 consid. 1.4;6B_532/2012 dell’8

aprile 2013 consid. 3.1;6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;

6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;6B_89/2012 del 29 giugno 2012

consid. 1.4;6B_198/2012 del 31 maggio 2012 consid. 2.1;6B_735/2011 del 3

aprile 2012 consid. 3.2;6S.394/2006 del 1. marzo 2007 consid. 4.4;6S.359/2004

del 22 ottobre 2004 consid. 2.2), per ereditare o beneficiare di prestazioni

assicurative (STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;6S.368/2002 del

6.

ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347),

perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando

l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art.

112, n. 8, pag. 36; STF 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3;

6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006

consid. 7.2).

187.

Lo scopo è particolarmente

odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o

una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando

l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth,

Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte

gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27

e 28; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_215/2012 del 24

ottobre 2012 consid. 2.2.1).

Parimenti,

lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o

inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le

preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). Va, qui,

annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo

perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla

fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20,

pag. 30).

188.

Il modo di agire è

specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo

(Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17, pag. 37; Disch, L'homicide

intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313

a 322; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_236/2012 del 19

dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;

6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Le modalità sono poi

particolarmente perverse quando l’autore, per insensibilità, infligge

volontariamente sofferenze fisiche o psichiche maggiori rispetto a quelle

necessarie per “solo” uccidere la vittima (Hurtado Pozo, Partie spéciale, n.

142; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad

art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed.

Basilea 2013, n. 21 ad art. 112 CP) o quando egli agisce perfidamente, ad

esempio prendendosela con una persona che non può difendersi della quale si era

precedentemente guadagnato la fiducia (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler

Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 22 ad art. 112 CP;

Stratenwerth/Jenny, BT I, § 1, n. 24). Il mezzo impiegato – ad esempio fuoco o

veleno – può essere preso in considerazione, ma unicamente se è sintomatico di

crudeltà o perfidia (DTF 118 IV 128 consid. c; 104 IV 150 consid. 1; 106 IV 342

consid. 2; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 23 ad art. 112 CP; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP).

189.

La premeditazione non è un presupposto

necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e

rinvii), che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare

soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di

legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.

190.

Come detto, quanto distingue

l’assassino dall’omicidio è la particolare mancanza di scrupoli rivelata

dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo d’agire o di altre

circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La legge non prevede una

casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una morte per

strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione

indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e

6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 –

entrambi casi di strangolamento – ritenuto il primo omicidio e il secondo

assassinio).

191.

Ai fini del giudizio, occorre

valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme per valutare se l’atto

mostra nell’autore i tratti caratteristici di un assassino. Ciò è ad esempio il

caso se emerge dalle circostanze concrete dell’atto che l’autore ha fatto prova

di un disprezzo totale della vita altrui. Mentre l’omicida agisce per motivi

più o meno comprensibili, generalmente in una situazione di grande conflitto,

l’assassino agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo

primario ed odioso, con un’assenza quasi totale di tendenze sociali e, nel

perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui (STF

6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV

122.

consid. 2b e riferimenti). Nell’assassino l’egoismo prevale in generale su

ogni altra considerazione. Egli è spesso pronto a sacrificare, per soddisfare

dei bisogni egoistici, anche persone che nulla gli hanno fatto, mostrando una

completa mancanza di scrupoli ed una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 122

consid. 2b e riferimenti; STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1;

cfr. STF 6S.424/2004 del 16.02.2005, in cui è stato ritenuto complice in

assassinio un autore che aveva agito per conservare l’amicizia dell’autore

principale che agiva nei confronti di una vittima che a lui nulla aveva fatto;

idem in STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003).

Un omicidio

intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve

distinguersi, dunque, in modo netto da quella dell'omicida (STF 6S.435/2005 del

16.

febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10 consid 1a; 120 IV 265 consid. 3a;

118.

IV 122 consid. 2b; 117 OV 369 consid. 17 e riferimenti; Corboz, op. cit.,

ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi riferimenti; Schwarzenegger, op. cit.,

ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni

di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare

alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo

un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).

192.

Secondo costante

giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non

denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia

agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in

applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società

civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una

valutazione oggettiva. È, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una

situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza

fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF

104.

IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a;

127.

IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;6B_740/2008 del 9

dicembre 2008 consid. 3 e 3.1;6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2;

6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3;6P.49/2006 del 6 aprile 2006

consid. 5.2;6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1;6S.359/2004 del 22

novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2;6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2;

Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag.

34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag.

47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par

passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den

Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11).

193.

La valutazione del carattere

più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni

di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi

generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi

oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale

prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza

esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio

soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti

dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura

oggettiva (Disch, op. cit., pag. 323, capitolo 6.3.1.3).

Per

giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure,

considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua

capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo

tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di

scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una

deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger,

op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 22,

pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2). Questi

aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno

considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., ad art.

112, n. 25, pag. 50-51).

Al fine di caratterizzare questa nozione di mancanza

di scrupoli, la legge evoca il movente, lo scopo o le modalità, ma detti

elementi non sono esaustivi. L’assenza particolare di scrupoli può essere

ammessa quando altri elementi conferiscono all’atto una gravità specifica.

Pertanto la riflessione e la pianificazione possono costituire elementi

suscettibili di configurare un’assenza particolare di scrupoli. Con la freddezza

nell’esecuzione ed il controllo di sé l’autore manifesta analogamente il più

completo disprezzo per la vita altrui (DTF 141 IV 61; 6B 35/2017).

Come già accennato, secondo la giurisprudenza, per

stabilire se ci si trova in presenza di un assassinio occorre procedere ad una

valutazione d’insieme delle circostanze interne (comportamento, modo di

esecuzione) ed interne dell’atto (movente, scopo ecc.). Gli antecedenti ed il

comportamento dell’autore dopo l’atto sono pure pertinenti se hanno una relazione

diretta con l’atto e se sono rivelatori della personalità dell’autore (DTF 127

IV 10; 6B 943/2009; 6B 1197/2015).

194.

Il TF ha sancito che al fine

di determinare se ci si trova confrontati ad un assassinio occorre considerare

anche il comportamento dopo l’atto, nella misura in cui può fornire indicazioni

sulla personalità, la sua attitudine e mentalità al momento dei fatti (STF

6S.424/2004; STF 6B_532/2012; STF 6P.252/2006; DTF 127 IV 10).

Giova a tal

proposito evidenziare che nel caso esaminato dal Tribunale Federale nella

sentenza 6S.424/2004 l’Alta Corte aveva ritenuto costitutivo di assassinio il

caso in cui gli imputati, dopo aver ucciso una persona, hanno ridipinto la

parete per nascondere le tracce di sangue per poi recarsi in discoteca.

Analogamente,

nel caso 6B_532/2012, il TF ha confermato la condanna per il reato di

assassinio di un imputato che, sotto l’influsso di alcol, ha ucciso una persona

con un fendente alla gola, si è impossessato di un computer, hashish e di un

vestito della vittima e, mediante spirito da ardere rinvenuto in cucina, ha

dato fuoco all’appartamento.

195.

Ai sensi dell’art. 262 cifra 1

CP chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto, chiunque con

malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre, chiunque profana o

pubblicamente insulta un cadavere umano, è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

Tale

disposizione protegge il sentimento di pietà nei

confronti dei morti e della loro sepoltura. Deve essere considerato come un

sentimento generale e non è necessario che il defunto abbia degli eredi perché

il suo corpo e la sua sepoltura siano protetti dall’art. 262 CP

La

profanazione è un’espressione caratterizzata da disprezzo e mancanza di

rispetto

Gli avverbi

“grossolanamente” e “con malanimo” utilizzati dall’art. 262 cifra

1.

CP sottolineano che l’atto deve essere oggettivamente scioccante (DTF 109 IV

130.

consid. 1).

Il cadavere

è il corpo di una persona morta. Il sopraggiungere della morte deve essere stabilito

tramite i criteri medici che stabiliscono anche la fine della vita umana ai

sensi dell’art. 111 CP. Il feto non è compreso, non trattandosi ancora di un

essere umano. Il termine “cadavere” suggerisce che deve trattarsi di un

corpo umano riconoscibile come tale. Le ceneri di un morto non sono più il suo

cadavere. Anche uno scheletro non è più un cadavere ai sensi della legge. Si

tratta di cadavere anche dopo il funerale, fino alla disintegrazione delle

parti molli (Fiolka, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar,

Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 22-25 ad art. 262).

196.

Sono potenzialmente profananti

tutti gli atti fisici commessi sul cadavere senza che vi sia un motivo

specifico e dignitoso. Un caso classico di profanazione è la profanazione

sessuale del cadavere (ad esempio inserire nell’ano un deodorante spray).

Entrano in considerazione anche il fatto di squartare il cadavere e far

affondare i pezzi nell’acqua, cospargere di benzina e dare fuoco alla vittima

di un assassinio, disseppellire, svaligiare o svestire un cadavere. La

giurisprudenza ha ammesso la profanazione in un caso in cui una persona, per

paura di un contatto con la Polizia, ha parzialmente spogliato, in camera sua,

una persona una persona morta (non per sua mano), l’ha infilata con violenza in

un mastello, l’ha coperta con un tappeto e un mantello, per poi portarla con un

carretto al fiume e gettarla nello stesso, perché tale maniera di agire

denotava una totale mancanza di rispetto (Fiolka, in: Niggli/Wiprächtiger

(Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 26-35 ad

art. 262).

L’infrazione

è intenzionale. L’autore deve avere l’intenzione, almeno nella forma del dolo

eventuale, di profanare grossolanamente o con malanimo; il suo atto volontario

deve denotare il disprezzo o la mancanza di rispetto per il corpo del defunto

(DTF 129 IV 173 consid. 2.1).

197.

Secondo il TF, l’art. 262

cifra 1 cpv. 3 è in concorso reale con precedenti delitti contro la vita,

quindi ad esempio quando l’assassino si libera del cadavere in una maniera che

denota una totale mancanza di rispetto (Fiolka, in: Niggli/Wiprächtiger

(Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 40 ad art.

262; STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 4 e 6S.668/2001 del 24 gennaio

2002, in cui l’autore ha segato a pezzi il cadavere e affondato i pezzi nel

fiume e nel lago).

iv) Convincimento della Corte

198.

Per quanto

attiene ai fatti che hanno preceduto e seguito l’uccisione di __________, gli

stessi – come emerge dagli stralci di verbale sopra riportati – sono ammessi

dall’imputato.

L’atto d’accusa si fonda, del resto, in ampia

misura, sia circa il movente che per quanto commesso da IM 1, sulle

dichiarazioni rese da quest’ultimo.

La Corte non si può tuttavia esimere

dall’evidenziare come l’intera vicenda sia caratterizzata da numerose zone

d’ombra che lasciano sussistere concreti dubbi circa quanto realmente accaduto

a __________ la sera del 14 ottobre 2016. Ciò sia in ragione di cambiamenti di

versione, se non vere e proprie menzogne, dell’imputato, sia sulla scorta di

conclusioni derivanti da considerazioni logiche.

199.

A tal proposito

si dirà che il primo aspetto che merita di essere segnalato è relativo al

motivo per il quale IM 1 si è recato a casa della vittima la sera dei fatti,

posto che questi ha mentito sostenendo dapprima di voler consegnare un

biglietto per un concerto, affermando in seguito che si trattava di un buono da

lui stesso confezionato, che teneva, in una prima versione, nella tasca

posteriore dei pantaloni, salvo poi affermare che si trovava nello zaino.

Carente di logica è pure il motivo per cui detto buono – peraltro mai rinvenuto

– dovesse essere consegnato a __________ proprio quel giorno e non, per

esempio, la domenica in occasione del compleanno della figlia.

Parimenti, l’imputato non è stato costante in

relazione alla provenienza della bottiglia ed al motivo per cui la deteneva

nello zaino. Detto che per buona parte dell’inchiesta IM 1 ha sostenuto che

detto oggetto si trovava sulla scrivania della vittima, soltanto quando si è

visto confrontato alle risultanze istruttorie l’imputato ha ammesso di averla

detenuta nello zaino, spiegando di utilizzarla per penetrarsi analmente. Nel

verbale successivo l’imputato ha tuttavia aggiunto che detta pratica gli

procurava sollievo dai propri disturbi intestinali. Ancora, il motivo per cui

la bottiglia sarebbe stata da lui tenuta nello zaino che portava al lavoro

sarebbe da ricercarsi nel fatto che l’imputato non voleva destare sospetti alla

moglie.

Detto che la spiegazione dell’utilizzo della

bottiglietta di birra a fini erotico/terapeutici appare assai poco verosimile,

non si comprende quale sospetto avrebbe potuto trarre ACPR 2 nel vedere in casa

una contenitore in vetro vuoto, tanto più se si considera che presso

l’abitazione dell’imputato sono stati rinvenuti oggetti chiaramente destinati

ad uso sessuale.

Come sopra rilevato, IM 1 non è stato lineare

neppure nel suo racconto di quanto accaduto dopo essere entrato in camera e ciò

sia per quanto attiene al modo in cui si sarebbe comportata __________ (cfr. “vieppiù

sostenuta, fino ad urlare”/“ha urlato tutto il tempo”), sia relativamente

alla propria reazione (cfr. “provavo a calmarla”/“non ho aperto

bocca”).

Proprio in merito alla discussione permangono poi

diversi aspetti tutt’altro che scevri da dubbi.

Tra questi si menzionerà il fatto che non si

comprende perché IM 1 possa aver sostenuto, in corso d’inchiesta, che non si

aspettava che la vittima volesse parlargli della perizia. L’imputato sapeva

(poiché aveva appositamente organizzato la cena in Italia proprio per evitare

che tutta la famiglia si riunisse) che quella sera la donna desiderava fare il

punto della situazione con madre e sorella. IM 1 sapeva inoltre di essere il

confidente di __________ nella vicenda, ovvero l’unica persona che ne sosteneva

la posizione. In tale contesto era quindi oltremodo probabile (se non

addirittura sicuro) che, visto sfumare l’incontro di famiglia, la vittima

avrebbe affrontato l’argomento perizia proprio con la persona che maggiormente

la assecondava.

Al proposito si dirà che mal si comprende per quale

motivo, dopo aver organizzato la cena al __________ proprio per evitare

l’incontro con suocera, moglie e cognata e la discussione relativa alla perizia,

l’imputato si sia recato comunque dalla vittima con il pretesto – del tutto

inconsistente – della consegna del buono, rischiando quindi comunque di doversi

confrontare con la problematica relativa alla valutazione peritale

dell’immobile.

Analogamente risulta sprovvisto di logica il fatto

che la vittima abbia aggredito verbalmente l’imputato, essendole chiaro –

poiché lo aveva comunicato anche a terzi – che questi era dalla sua parte. E

che non fosse tanto l’imputato ad essere l’oggetto dello sfogo della vittima,

quanto piuttosto la situazione generale, lo ha ammesso lo stesso IM 1

sostenendo che “mi diceva che la perizia allestita dall’architetto __________

non andava bene e bisognava cambiarla. Lei mi diceva “… tu mi devi aiutare…”

aggiungendo che quell’incompetente architetto __________ aveva modificato poche

cifre, “cose così”. Mi parlava di regole e ribadiva che io avrei dovuto

aiutarla (…)” (VI PP 10.11.2016, p. 18). Del resto, ACPR

3.

ha riferito agli inquirenti che durante la telefonata intercorsa poco prima

dei fatti, la donna era tranquilla.

Neppure si può seguire del tutto l’imputato quando sostiene di essere rimasto stupito dall’atteggiamento di __________.

Dagli atti emerge infatti che IM 1 era perfettamente consapevole che la

cognata, come qualsiasi altra persona, poteva anche mostrarsi spigolosa. Neppure chiaro è perché, sentitosi aggredito, IM 1 non si sia limitato

a ribattere verbalmente oppure non se ne sia semplicemente andato, ma abbia

colpito la cognata da tergo e, resosi conto di averle fatto più male di quanto

preventivato, non si sia scusato e non l’abbia soccorsa, giungendo invece alla

conclusione che “qui l’ho mezza ammazzata… e quindi ho continuato” (VI

PP 10.11.2016, p. 19).

Analogamente, l’imputato ha riferito di voler far tacere

la vittima, colpendola però proprio in un momento in cui, per sua stessa

ammissione, questa aveva smesso di parlare, voltandosi.

L’imputato, come già evidenziato, ha tentato di

cambiare versione in occasione dell’interrogatorio dibattimentale in merito

all’uso che ha fatto della sciarpa, sostenendo di aver voluto chiudere la bocca

alla cognata e non, come affermato durante la procedura “gliel’ho girata

attorno al collo. L’ho appoggiata alla sua gola (…) ho fatto con la sciarpa due

rapidi giri intorno al collo o almeno così mi sembra di ricordare” (VI PP

10.11

, p. 18).

Dubbi permangono, in fine, in relazione al reale

sentimento che l’imputato provava per la vittima, da questi descritto come un

affetto fraterno, ma certamente sotto molti aspetti ben più simile ad

un’infatuazione.

La credibilità di IM 1 risulta dunque essere

gravemente minata dai cambiamenti di versione, se non dalle vere e proprie

menzogne, che traspaiono diffusamente dalle di lui dichiarazioni. Ne consegue

che non possono che sussistere dubbi circa il reale svolgimento dei fatti e, in

ultima analisi, al reale motivo che ha indotto l’imputato ad uccidere __________

il 14 ottobre 2016.

Ciò detto, considerato che i fatti così come esposti

nell’atto d’accusa sono stati riconosciuti da IM 1 nel corso della procedura

preliminare e dibattimentale, che non sussistono elementi oggettivi tali da

inficiarli e che, ad ogni buon conto, la Corte è vincolata ex art. 9 CPP da

quanto figura nella promozione dell’accusa, i fatti sono stati ritenuti come

descritti nell’atto d’accusa.

200.

Per quanto

attiene al diritto, richiamati i principi giurisprudenziali sviluppati

nell’ambito dell’art. 112 CP e sopra riassunti, l’elemento costitutivo del movente

risultante dagli atti è rappresentato dalla volontà da parte di IM 1 di far

tacere la donna che lo accusava (a suo dire ingiustamente e con toni inusuali)

di non aiutarla sufficientemente nell’ambito della contesa famigliare relativa

alla compravendita della casa di __________.

Si dirà al proposito che anche ammettendo che IM 1

possa essersi risentito in ragione del tono e/o del tenore dei rimproveri che

gli venivano mossi dalla vittima, questi, dal profilo strettamente oggettivo,

non possono in alcun modo essere considerati tali da scatenare (e ancor meno da

giustificare) una reazione violenta.

Certo, l’imputato può essere rimasto sorpreso,

finanche offeso, sia dalla forma che dal contenuto, senza tuttavia che ciò

abbia travalicato i limiti di un’accesa discussione.

Peraltro, all’imputato era perfettamente chiaro che __________

non era arrabbiata con lui (che sapeva essere dalla sua parte), ma risultava

piuttosto irritata e/o esasperata dal contesto, dagli screzi venutisi a creare

con la madre e dall’esito della perizia, così come lo stesso IM 1 ha

riconosciuto in VI PP 10.11.2016, p. 18.

La reazione violenta dell’imputato è dunque stata ingenerata da una

semplice diatriba intervenuta nell’ambito del conflitto famigliare in cui la

vittima si dibatteva, ma di gravità oggettiva del tutto nulla.

Come lo stesso imputato ha affermato, “la cosa che mi ha fatto

scattare è stato il sentirmi incolpato di non aiutarla quando invece ho sempre

cercato di fare da paciere (…) Le accuse che quella sera __________ ha rivolto

nei miei confronti le ho trovate ingiuste, non me le aspettavo da lei anche

perché non era mai stata così non aveva mai avuto quel tono di voce con me”

(VI PP 10.11.2016, p. 18).

Tale agire dimostra oltremodo

l’egoismo del suo autore, il quale voleva semplicemente porre fine ad una

situazione per lui spiacevole in cui veniva messo in discussione o sminuito il

suo impegno nel perorare la causa della vittima nei confronti della di lei

madre.

Sentitosi attaccato verbalmente, IM

1.

non si è però “limitato” a reagire verbalmente, ma è passato all’azione

colpendo con forza la vittima alla nuca. Non solo. Pur constatando il risultato

si era rivelato essere più grave del previsto, l’imputato ha proseguito

avvolgendo il collo di __________ con la sciarpa e lasciando la presa solo

quando ha ritenuto che fosse morta, così come emerge dalle dichiarazioni da lui

rese in sede d’inchiesta (“prima di toglierle la sciarpa dal collo ho

preso il polso, non ho sentito il battito, era morta, ho tolto la sciarpa”

- VI PP 10.11.2016).

Il gesto di IM 1 è quindi stato, da

un punto di vista morale oggettivo, del tutto inammissibile e causato da

futilità, ovvero senza motivi seri nell’ambito di un litigio altrimenti

bagatellare.

Certo, la perizia psichiatrica ha indicato che IM 1,

vista la sua struttura psicologica, avrebbe vissuto dette accuse ed il tono

assunto dalla vittima come estremamente gravi.

Giova al proposito osservare che il Tribunale federale ha

stabilito che tale modo di procedere, che parte dalla personalità dell’accusato

per qualificare il suo atto, è estraneo all’art. 112 CP. Si tratta al

contrario, di qualificare l’atto in sé partendo dalle sole circostanze

intrinseche alla sua commissione. Del resto, sempre secondo l’Alta Corte, le

particolarità caratteriali dell’autore non escludono la possibile qualifica di

assassinio (DTF 6B 687/2012; 6S 21/2003).

Ne consegue

che la Corte ha ritenuto realizzato l’elemento costitutivo del movente odioso.

201.

Per quel che ne è dello scopo,

come avviene in molti casi, questo è assimilabile al movente, nel caso concreto,

quello di far tacere la vittima.

A mente della Corte a questa finalità potrebbe essersi aggiunta,

nella fase successiva al colpo inferto con la bottiglia, la volontà di impedire

che la cognata raccontasse a terzi quanto accaduto. Quanto avvenuto avrebbe, di

fatto, intaccato l’immagine di “bravo ragazzo” che tutti si erano fatta

di lui.

Soprattutto, a IM 1 non poteva sfuggire che dopo aver colpito la

cognata, il rapporto con lei – persona cui per sua stessa ammissione teneva

moltissimo – si sarebbe inevitabilmente sgretolato.

Tale considerazione spiegherebbe peraltro l’affermazione

dell’imputato, già sopra evocata, secondo cui:

" quando l’ho

colpita non pensavo di averle fatto così male poi vedendola così dolorante ho

pensato “…qua l’ho mezza ammazzata…” e quindi ho continuato”.

Ad ogni buon conto, già solo il fatto di aver agito per sottrarsi

da rimproveri e/o per far tacere la vittima configura, a mente della Corte, uno

scopo perverso così come previsto dall’art. 112 CP.

202.

Quanto alle modalità,

si impone di ricordare che IM 1 ha colpito __________ alle spalle, a

tradimento, mentre si era voltata dandogli le spalle e ciò a dimostrazione

della fiducia che lei riponeva nell’imputato e che nulla – dai toni della

discussione, dal contesto, dall’atteggiamento dell’imputato – aveva fatto

percepire alla vittima le avvisaglie di ciò che sarebbe avvenuto in seguito.

Il colpo assestato da IM 1 è stato violento, tanto da rendere

incerto l’incedere di __________ ed indurla ad inginocchiarsi accanto al letto.

A quel punto, giungendo inopinatamente alle sue spalle, IM 1 le ha

avvolto la sciarpa attorno al collo, iniziando a stringere e – come sopra

rilevato – lasciando la presa alcuni minuti più tardi, quando riteneva che la

donna fosse ormai morta.

Neppure si impone di dilungarsi sul fatto che l’imputato –

contrariamente a quanto sostenuto in sede d’inchiesta – in sede dibattimentale

ha tentato goffamente di sostenere che sua intenzione era chiuderle la bocca.

Non solo IM 1 è poi ritornato subito dopo a confermare le

dichiarazioni rese in precedenza (“gliel’ho girata attorno al collo. L’ho

appoggiata alla sua gola (…) ho fatto con la sciarpa due rapidi giri intorno al

collo” - VI PP 10.11.2016, p. 18; circostanza ribadita anche in occasione

dell’interrogatorio dibattimentale: “L’ho girata attorno al collo, ma sono

sicuro che le ho coperto anche la bocca”, VI DIB p. 18), ma l’avvolgimento

della sciarpa sulla bocca, a significare che voleva unicamente farla tacere,

appare inconciliabile con il fatto che l’imputato ha mantenuto la presa per

svariati minuti, periodo durante il quale la donna era giocoforza in silenzio

(“riusciva solo a dirmi “IM 1” – VI PP 10.11.2016, p. 18). Analogamente,

detta spiegazione non si concilierebbe con le puntuali ammissioni secondo cui IM

1.

ha lasciato la presa solo dopo che la vittima ha smesso di muoversi (cfr. VI

DIB, p. 17) e dopo aver controllato che non vi era più battito del polso (VI PP

10.11

, p. 18).

In realtà, le dichiarazioni secondo cui “(…) le ho detto “mi dispiace”

e ho continuato a stringere. Lei gorgogliava e poi non ho sentito più nulla.

Non si muoveva nemmeno più” (VI PP 10.11.2019, p. 19) indicano

inequivocabilmente che IM 1 stava deliberatamente cercando la morte di __________

e non certo di farla soltanto tacere.

Del resto, l’indicazione di aver utilizzato la sciarpa per

chiudere la bocca, quasi lo strangolamento ne fosse stata una conseguenza

involontaria, è emersa per la prima volta in sede dibattimentale. Al proposito,

si dirà che in tal senso l’imputato pare aver fatto proprie alcune

argomentazioni del perito psichiatrico, segnatamente il fatto che IM 1 avrebbe

in realtà mirato alla zona della fonazione (cfr. perizia psichiatrica, p. 139).

IM 1, come sopra menzionato, ha quindi stretto la sciarpa attorno

al collo della vittima, senza mollare la presa per 2-3 minuti. Certamente, come

il perito psichiatrico ha avuto cura di indicare, il tempo è relativo e lo è

sicuramente in circostanze quali quella in disanima. Tuttavia, da un punto di

vista oggettivo, per portare una persona ai limiti estremi della vita, inerme e

con battito e respirazione ormai impercettibili, l’ordine di grandezza appare

certamente congruo.

Durante quell’importante lasso di tempo, IM 1 non si è ravveduto e

non ha interrotto la propria azione omicida, malgrado avesse perfettamente

capito – come da lui stesso ammesso – cosa stava facendo e quale sarebbe stato

l’esito finale del suo perseverare nello stringere la sciarpa attorno al collo

della donna. Giova ancora qui ribadire che l’imputato ha tolto la sciarpa solo

dopo aver detto “mi dispiace” e aver constatato l’assenza di battito al

polso (VI PP 10.11.2016, p. 19).

A mente della Corte tale modo di agire configura certamente una

modalità perversa, dove la vittima è morta in modo atroce, sentendo la vita che

se ne andava piano piano, uccisa in modo perfido da una persona in cui riponeva

la massima fiducia.

Ne consegue che la Corte ha ritenuto realizzati i

tre presupposti – fra loro alternativi – del reato di cui all’art. 112 CP: il

suo è un assassinio sia per il movente (futile ed egoistico), che per

lo scopo (ha ucciso per far tacere la vittima e difendere la propria

reputazione), che, infine, per le modalità d’esecuzione (particolarmente

subdole, crudeli e tradendo la fiducia della vittima).

203.

Come visto, gli

elementi costitutivi elencati dall’art. 112 CP non sono esaustivi. L’assenza

particolare di scrupoli può essere ammessa quando altri elementi conferiscono

all’atto una gravità specifica, quali la freddezza nell’esecuzione ed il

controllo di sé (cfr. DTF 141 IV 61; 6B 35/2017). Rientrano quindi nella

valutazione d’insieme gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo

l’atto.

204.

Nel caso concreto, la mancanza

di scrupoli ed il disprezzo della vita altrui non risultano unicamente

dall’analisi dei tre elementi qui sopra esaminati, bensì anche dalla

valutazione dei fatti nel loro insieme, ovvero dalla freddezza e determinazione con cui IM 1 ha agito, nonché

dalla padronanza e controllo di sé nei minuti, ore e giorni che hanno seguito

l’uccisione di __________.

L’imputato ha, di fatto, agito con sconcertante

freddezza e determinazione, stringendo la sciarpa attorno al collo della

vittima per alcuni minuti, senza mai desistere dal proprio agire, malgrado

percepisse l’affievolirsi della resistenza della cognata e, con essa, delle sue

funzioni vitali. Come già ribadito, solo dopo essersi accertato che questa

fosse – a suo avviso – ormai deceduta, ha mollato la propria presa liberandola

dalla sciarpa. Negli istanti immediatamente successivi il fatto di sangue IM 1,

con sconcertante lucidità, ha elaborato un piano finalizzato a sfuggire dalle

proprie responsabilità. Di fatto, oltre ad essersi pulito e ad avere tentato di

eliminare tutte le tracce, ha utilizzato il cellulare della vittima per inviare

messaggi che la facessero ritenere ancora in vita e per evitare che venisse

cercata durante il fine settimana, essendo l’imputato bloccato

dall’organizzazione del compleanno della figlia. A contare dal successivo

lunedì, era intenzione di IM 1 inscenare la partenza della vittima dal Ticino

in ragione dei noti dissidi famigliari. Con ogni evidenza, i citati messaggi

rappresentavano altresì un alibi, posto che tra i destinatari vi era l’imputato

stesso, il quale si è pure premurato di rispondere “Mi dispiace.

Lascio sul tavolo xon biglietto” (cfr. supra, punto 108). Nello stesso

modo, IM 1 ha tentato di giustificare il taglio alla mano temendo che il vicino

l’avesse visto (cfr. supra, punto 149).

Non solo. IM 1, dopo aver ucciso una donna, ha pure trovato la

lucidità necessaria per prelevare tutti gli oggetti che gli sarebbero serviti

per mettere in atto il proprio piano (cellulare, chiavi ecc.), arrivando

addirittura a sottrarre i soldi che gli avrebbero fatto comodo nell’imminenza di

un fine settimana particolarmente dispendioso (“ho pensato di guardare nel

portafogli dopo aver ucciso la __________. Magari c’era qualcosa, così potevo

non avere problemi per il fine settimana per avere qualche soldo in più” -

AI 332, p. 4-5; “Le chiavi della scuola e le chiavi della casa volevo farle

riavere per far credere che se ne fosse andata” (VI DIB, p. 19).

L’imputato si è poi liberato del corpo e degli

oggetti prelevati dall’abitazione e riconducibili al fatto di sangue. Si impone

qui di osservare, al proposito, che le dichiarazioni secondo cui IM 1 avrebbe

trascinato la vittima sulle scale senza sballottarla in quello che vuole

sembrare un ultimo barlume di pietà, si dimostra per quello che è: una

menzogna. In caso contrario l’imputato non avrebbe poi gettato il corpo in una

discarica abusiva situata in prossimità del confine. Anche in tale gesto si

denota la mancanza di scrupoli ed il disprezzo per la vita altrui.

La stessa sera l’imputato ha poi consumato la cena con i

famigliari senza dare segno di particolare disagio, riuscendo inoltre a

ricordare di non aver chiuso una porta a casa della vittima, da cui un suo

ritorno a __________ prima di rientrare al domicilio anticipando moglie e

suocera.

Il giorno seguente l’imputato ha trovato il tempo per

pulire l’automobile e, prima di inviare ulteriori messaggi, si è addirittura

recato in prossimità del luogo in cui aveva scaricato il corpo per verificare

che non fosse stato trovato: in tale evenienza non avrebbe evidentemente potuto

farla credere ancora in vita.

Di fatto, fino al rinvenimento del corpo, IM 1 ha

continuato a condurre la propria vita come se nulla fosse successo,

festeggiando il compleanno della figlia, ma anche navigando in siti

pornografici ed intrattenendo contatti virtuali con alcune donne.

Certo, il piano era lungi dall’essere perfetto, ma

neppure può essere liquidato quale “meccanismo di difesa primitivo”

(cfr. perizia psichiatrica, p. 141). L’imputato, per sua stessa ammissione, ha

tentato di prevedere tutte le situazioni che avrebbero potuto verificarsi

durante quel fine settimana così da poter poi sistemare tutto con calma nei

giorni seguenti (come non menzionare il riferimento alla farmacia così che

nessuno fosse indotto a portarle medicamenti). Lo stesso IM 1 ha del resto dichiarato:

“ho cercato di spiegare tutte le cose di cui qualcuno poteva

accorgersi, tutte le assenze di __________, ho cercato insomma di spiegare

tutti gli eventi” (AI 291, p. 4), e “il borsellino e la borsetta li

avrei presi in un altro momento, pensavo di avere il tempo domenica sera o

lunedì mattina” (AI 332, p. 5), o ancora “lunedì avrei voluto mandare un

altro e-mail dicendo che se ne era andata via, ma a questo non ci avevo ancora

pensato bene” (VI DIB p. 22).

A testimonianza della freddezza con cui l’imputato

ha agito concorrono pure i dati estrapolati dal dispositivo FitBit, secondo cui

i battiti cardiaci sono rimasti costanti durante la fase dello strangolamento,

accelerando unicamente allorquando, sotto sforzo, IM 1 ha caricato il corpo;

analogamente colpisce il fatto che la notte successiva l’imputato ha dormito in

modo più tranquillo rispetto ai giorni precedenti.

In sostanza, quindi, malgrado gli atti di estrema

gravità che aveva appena compiuto, l’imputato ha dunque agito in modo lucido e

freddo, dando prova del più totale disprezzo della vita altrui e configurando

così – anche sulla base di una valutazione d’insieme – il reato di assassinio.

Si dirà, in fine, che la Corte, preso atto delle

considerazioni del medico legale secondo cui il decesso non sarebbe intervenuto

per l’azione di strangolamento, bensì per “meccanismo asfittico

terminale da confinamento (per chiusura del capo all’interno di un sacchetto,

con conseguente formazione di edema polmonare (cfr. AI 252) e che “le

lesioni riscontrate sul dorso della donna, compatibili per essere state

provocate nello spostamento del cadavere lungo le scale dell’abitazione,

presentano caratteri di vitalità, ovvero sono state cagionate quando era ancora

presente un’attività cardiocircolatoria, seppur minima” (AI 362) ha

valutato se i fatti non andassero sussunti in tentativo di assassinio (per la

fase dello strangolamento che non ha portato al decesso) e omicidio (per il

successivo inserimento del capo nel sacchetto, circostanza che ha

oggettivamente provocato la morte), eventualmente in un contesto di errore sui

fatti. Orbene, al proposito il TF in DTF 109 IV 94 ha già avuto modo di

stabilire che il crimine (in quel caso) di “omicidio è realizzato anche

quando l’autore agisce nei confronti della vittima con l’intenzione di

ucciderla e compie in seguito sul supposto cadavere (per esempio per farlo

scomparire) altri atti propri ad uccidere la vittima che in realtà era ancora

viva”.

Nella fattispecie, pertanto, l’accertamento secondo cui il decesso

della vittima sarebbe intervenuto per asfissia nulla muta alle considerazioni

che precedono, dovendo trovare conferma il reato di assassinio.

205.

Quanto al reato

di turbamento della pace dei defunti, reato ammesso dall’imputato, lo stesso è

stato confermato sulla scorta dei fatti sopra indicati, osservando che gli

elementi costitutivi del reato, sopra evocati, risultano essere pienamente

realizzati in concreto.

VIII) Imputazioni di

ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti (punti 3 e 4

dell’atto d’accusa)

206.

Per quel che ne è dei reati

finanziari, l’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di ripetuta appropriazione

indebita, per essersi, a __________ presso la ACPR 4, nel periodo 2003 / 14

ottobre 2016, in qualità di dipendente di __________, e meglio quale

responsabile della cassa del __________ del __________, per procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, appropriato di cose mobili altrui, in specie per

avere ripetutamente indebitamente prelevato dalla citata cassa, in un numero

imprecisato di occasioni, denaro contante in ragione di almeno CHF 269'787.00

(cfr. “Ricostruzione dell’ammanco verificato nell’ambito della gestione

della cassa del __________ della ACPR 4 nel periodo compreso fra il 2003 e il

2016” 08.05.2017), effettuando singoli prelievi a partire da poche

centinaia sino ad un massimo di alcune migliaia di franchi per volta, denaro

successivamente versato sul conto privato __________ nr. __________ per

complessivi CHF 198'693.00, sul conto commerciale __________ “__________” nr. __________

per complessivi CHF 8'000.00 (entrambi a lui intestati), e sul conto di

risparmio __________ “cauzione affitto” nr. __________ intestato a IM 1

e/o ACPR 2 per complessivi CHF 5'550.00, rispettivamente trasferito via Western

Union complessivi CHF 11'421.00 a terze persone, nonché utilizzato CHF

47'776.00 al fine di estinguere procedure esecutive pendenti a suo carico, e

risultando infine impossibile ricostruire il destino dei restanti CHF

28'323.00,

ritenuto

che, al fine di occultare parte delle citate malversazioni (e poter così

proseguire negli illeciti), nel periodo 2009 – 2016 inserì importi fittizi nei

“rapporti di cassa” da lui personalmente allestiti, con lo scopo di far

risultare, contrariamente al vero, che il denaro incassato corrispondesse con

quanto da lui indicato in predetti rapporti (punto 3 dell’atto d’accusa).

207.

IM 1 si sarebbe inoltre reso

autore del reato di ripetuta falsità in documenti, per avere, a __________, nel

periodo 2 novembre 2009 / 30 agosto 2016, allo scopo di nuocere al patrimonio

altrui e di procacciarsi un indebito profitto, segnatamente per celare le

malversazioni di cui al punto 3 dell’atto d’accusa, in qualità di responsabile

della cassa del __________ del __________ (ACPR 4), formato almeno 31 documenti

falsi, in particolare, inserendo nei “rapporti di cassa”, in urto con la

verità, importi di denaro inferiori rispetto a quelli da lui effettivamente

incassati, facendo poi uso dei seguenti “rapporti di cassa”, a scopo

d’inganno, consegnandoli all’ufficio contabilità della ACPR 4:

-

rapporto di cassa del 02 novembre 2009;

-

rapporto di cassa del 30 novembre 2009;

-

rapporto di cassa del 01 dicembre 2009;

-

rapporto di cassa del 14 gennaio 2010;

-

rapporto di cassa del 23 febbraio 2010;

-

rapporto di cassa del 25 aprile 2010;

-

rapporto di cassa del 22 giugno 2010;

-

rapporto di cassa del 23 agosto 2010;

-

rapporto di cassa del 28 settembre 2010;

-

rapporto di cassa del 9 novembre 2010;

-

rapporto di cassa del 25 novembre 2010;

-

rapporto di cassa del 23 dicembre 2010;

-

rapporto di cassa del 27 gennaio 2010 (recte 2011);

-

rapporto di cassa del 01 marzo 2011;

-

rapporto di cassa del 25 luglio 2011;

-

rapporto di cassa del 29 agosto 2011;

-

rapporto di cassa del 27 settembre 2011;

-

rapporto di cassa del 27 ottobre 2011;

-

rapporto di cassa del 28 novembre 2011;

-

rapporto di cassa del 27 gennaio 2012;

-

rapporto di cassa del 09 maggio 2012;

-

rapporto di cassa del 05 giugno 2012;

-

3.

rapporti di cassa del 03 dicembre 2015;

-

rapporto di cassa del 14 marzo 2016;

-

rapporto di cassa del 29 aprile 2016;

-

rapporto di cassa del 31 maggio 2016;

-

rapporto di cassa del 30 agosto 2016.

208.

In corso d’inchiesta, così

come pure in sede dibattimentale, l’imputato ha sostanzialmente ammesso tali

fatti (VI PP 24.11.2016, p. 5 e 6, AI 186; VI PP 19.12.2016, AI 246; VI PP

20.02

, p. 2-9, AI 31; VI PP 26.06.2017, p. 2-6, AI 53; VI DIB 15.05.2018,

p. 26, allegato 1 al verbale dibattimentale), facendo unicamente delle

precisazioni per quanto attiene al periodo delle malversazioni, e meglio

contestando – come si vedrà meglio in seguito – di averne effettuate negli anni

2003.

e 2004.

209.

Per quanto d’interesse per la

presente decisione, il centro di assistenza del __________ della ACPR 4 (__________)

si occupa della gestione, della manutenzione e dell’aggiornamento delle

infrastrutture informatiche e multimediali presso il __________, dove IM 1 era

impiegato a far tempo dal 2002. Nel citato ufficio, trovavano posto quali

front-office, oltre all’imputato, che si occupava altresì della gestione

amministrativa del servizio così come pure della contabilità della cassa del __________,

__________ con funzione di help desk __________ e __________ con funzione di

help desk __________. La responsabilità del __________, a contare dal 2010, era

stata demandata dalla ACPR 4 a __________.

Nel corso della perquisizione avvenuta il 20 ottobre 2016

nell’ambito dell’inchiesta riguardante l’uccisione di __________, è emerso come

IM 1, il 14 ottobre 2016, ha prelevato denaro contante per CHF 350.00 ed EUR

350.00

da una cassetta di metallo presente nell’ufficio; all’interno della

stessa sono stati trovati dei biglietti manoscritti indicanti gli importi

prelevati da IM 1.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la citata cassetta

veniva utilizzata per riporvi il denaro versato dagli studenti per l’acquisto

di tessere prepagate. Queste, dotate di codice univoco, erano finalizzate a

registrare il credito a disposizione di ogni singolo studente per le stampe

cartacee eseguite mediante plotter dell’istituto.

210.

Sino al 2015 la registrazione

del denaro incassato avveniva su semplici tabelle in cui veniva indicato

l’ammontare del versamento effettuato e il nome dello studente. In seguito

l’importo incassato veniva accreditato per mezzo del software __________ da

parte degli addetti del servizio __________ sull’account personale dello

studente pagante.

Da

settembre/ottobre 2015 è stato implementato nel software __________ un nuovo

sistema di ricarica del credito per mezzo di tessere prepagate dotate del

citato codice univoco, generate dal medesimo software e gestite da parte del

servizio __________. Lo studente, ad acquisto avvenuto, doveva semplicemente

registrare nel proprio account personale il codice riportato sulla tessera così

da vedersi incrementato il credito disponibile per le stampe.

211.

IM 1 era l’unico responsabile,

nonché cassiere e contabile, della cassa del servizio __________.

Suo compito

esclusivo era inoltre quello di elaborare, a fine mese, una tabella riassuntiva

degli importi versati denominata “Rapporto di cassa”, da consegnare al

servizio contabilità del __________.

212.

L’inchiesta ha permesso di

stabilire che IM 1 ha ripetutamente prelevato denaro dalla cassa del servizio __________,

coprendo gli ammanchi di denaro mediante la produzione di rendiconti mensili

compilati con somme errate (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 63,

Inc. 2016.10527).

In

particolare, dal Rapporto di revisione interna della ACPR 4 del 2 dicembre 2016

risultava un ammanco, nella cassa del servizio __________, di complessivi CHF

270'642.00 tra il 2003 e il 2016 (AI 1, Inc. 2016.10527), importo che è poi

stato corretto in CHF 299'763.00 con scritto del 10 maggio 2017 dell’avv. RAAP

2, a cui è stato allegato il rapporto aggiornato dell’8 maggio 2017 (AI 50,

Inc. 2016.10527), cifra sostanzialmente riconosciuta da IM 1.

In tale

documento si legge che “l’ammanco identificato costituisce un importo

realistico ma comunque “prudenziale”. Bisogna infatti considerare alcune

variabili legate alla ricostruzione dell’ammanco su oltre 10 anni, (…), che

possono impattare l’importo identificato tendenzialmente verso il ribasso anche

se non per importi rilevanti nella totalità identificata (+/-10%)” (AI 50,

p. 2, Inc. 2016.10527).

Per tenere

conto di tale variabile, nell’atto d’accusa è stato indicato l’importo di CHF

269'787.00 e non 299'787.00.

213.

L’inchiesta ha altresì

accertato che il denaro sottratto alla ACPR 4 è stato utilizzato dall’imputato

per pagare esecuzioni in corso, far fronte alle spese dell’economia domestica,

pagare le vacanze, fare regali a terze persone e invii per mezzo di Western

Union a beneficio di donne conosciute in rete ed effettuare videochiamate di

natura sessuale con ragazze su siti online (rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria, AI 63, Inc. 2016.10527).

214.

Come cennato, IM 1 ha ammesso

i fatti, contestando unicamente di avere effettuato malversazioni negli anni

2003.

e 2004, asserendo di avere iniziato con i prelevamenti unicamente nel 2005

(VI PP 24.11.2016, p. 5 e 6, AI 186; VI PP 19.12.2016, AI 246; VI PP

20.02

, p. 2-9, AI 31; VI PP 26.06.2017, p. 2-6, AI 53; VI DIB 15.05.2018,

p. 26, allegato 1 al verbale dibattimentale).

215.

A tal proposito va rilevato

che dal Rapporto di revisione interna dell’8 maggio 2017 risulta un ammanco di

CHF 643.00 per l’anno 2003 e di CHF 1'344.00 per l’anno 2004 (AI 50, p. 2, Inc.

2016.

).

Dal rapporto EFIN del 18 agosto 2017 risultano inoltre accrediti

effettuati dall’imputato sul suo conto postale avvenuti a __________ mediante

polizza di versamento e operazioni allo sportello per CHF 680.00 nel mese di

giugno 2004 e CHF 5'000.00 e 4'500.00 nel mese di novembre 2004 (AI 60, Inc.

2016.

).

216.

In occasione

dell’interrogatorio del 19 dicembre 2016 IM 1 ha affermato di avere iniziato a

prelevare denaro dalla cassa del servizio __________ nel 2010 e che dal 2013

prelevava importi maggiori, compresi tra i CHF 3/500.00 mensili (VI PP

19.12

, p. 3, AI 246, Inc. 2016.10527).

Nel verbale

del 20 febbraio 2017, confrontato con i riscontri oggettivi agli atti,

l’imputato ha escluso di avere iniziato a sottrarre soldi dalla cassa della ACPR

4.

nel 2004 (VI PP 20.02.2017, p. 3, AI 31, Inc. 2016.10527), spiegando gli

accrediti sul suo conto postale avvenuti a __________ mediante polizza di

versamento e operazioni allo sportello a partire dal mese di giugno 2004 con il

prestito di denaro da parte del padre per l’apertura della __________ (VI PP

20.02

, p. 3, AI 31, Inc. 2016.10527: “Pensandoci bene alla fine del

2004.

stavo aprendo la __________ e mio padre mi ha prestato CHF 25'000”).

Nel verbale

d’interrogatorio del 26 giugno 2017 IM 1 ha ribadito di avere iniziato con le

malversazioni unicamente nel 2005:

"

Riconosco gli importi indicati dalla ACPR 4 facendo però due

precisazioni. La prima è che nel 2003 ero ancora si può dire uno stagista e

neppure ricordo dov’era e come funzionava la storia della cassa in ufficio.

Tenderei ad escludere di aver commesso nei primi due anni di lavoro (2003-2004)

delle malversazioni, è passato un po’ di tempo prima di iniziare a sottrarre

denaro dalla cassa. La verbalizzante mi ha mostrato la tabella analisi impiego

di contanti (allegato A) dalla quale emerge che nel 2005 vi è stato un

riversamento in cassa inferiore tuttavia all’incassato, posso quindi dedurre di

aver iniziato in quell’anno a sottrarre denaro alla cassa da me affidata.”

(VI PP 26.06.2017, p. 5 e 6, AI 53, Inc. 2016.10527).

In occasione

del pubblico dibattimento, IM 1 ha nuovamente sostenuto di avere iniziato ad

appropriarsi di denaro di pertinenza della ACPR 4 solo a fare tempo dal 2005,

affermando di neppure ricordare, nei primi due anni, dove fosse la cassa e di

credere che la stessa fosse inizialmente gestita da __________.

L’imputato,

considerato che dal rapporto della ACPR 4 per gli anni 2003 e 2004

risulterebbero malversazioni per CHF 643.00, rispettivamente CHF 1'344.00

(ovvero un totale di CHF 1'987.00), ha quindi ritenuto corretto un ammontare

complessivo di malversazioni da lui perpetrate pari a CHF 267'800.00 (ovvero

CHF 269'787.00 - 1'987.00; cfr. VI DIB 15.05.2018, p. 26, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

217.

__________, interrogato dalla

Polizia il 13 marzo 2017, ha dichiarato di avere aiutato finanziariamente il

figlio negli anni 2004/2005 per l’avvio di una __________:

"

Si tratta di un’attività aperta da IM 1 e ACPR 2. È stata

un’iniziativa di IM 1. Nel progetto era presente pure __________, socio

all’inizio dell’attività, che in seguito non ha più partecipato. Credo che

abbia partecipato con 8'500.- CHF, ma non so dire se in contanti o con la messa

a disposizione del locale. Sia IM 1 che ACPR 2, hanno contribuito nell’apertura

con del loro capitale che se non ricordo male si aggirava rispettivamente a

5'000.- CHF per IM 1 e 3'600.- CHF per ACPR 2. In seguito tra fatture e

consegne in contanti da parte mia ritengo di aver versato a IM 1 almeno

29'000.- CHF. Dispongo quantomeno dei giustificativi in merito ai pagamenti

fatti. Tali documenti sono a disposizione della Procuratrice Pubblica nel caso

li richiedesse. La “__________” è stata chiusa nel 2005.”

(VI PG 13.03.2017, p. 2, AI 38, Inc. 2016.10527).

Invitato a

spiegare se avesse prestato soldi a IM 1 per altri motivi ha spiegato, per

quanto attiene agli anni precedenti:

"

(…) nel 2002 mi ricordo che io e mia moglie abbiamo versato a IM

1.

la garanzia di locazione dell’appartamento di __________ per 2'800.- CHF.

Abbiamo pure pagato circa 2'700.- CHF per il mobilio, sempre per lo stesso

appartamento. Nel 2003 IM 1 si è sposato ed io e mia moglie gli abbiamo

regalato un divano al prezzo di 2'800.- CHF ed il vestito da sposo per 1'870.-

CHF.

Sempre per il matrimonio io e mia moglie abbiamo pagato circa

8'000.- CHF tra cene e pranzi.”

(VI PG 13.03.2017, p. 2, AI 38, Inc. 2016.10527).

Il padre

dell’imputato ha inoltre aggiunto:

"

(…) in genere ogni anno consegnavo in contanti a mio figlio

l’importo di 500.- CHF a Natale e 500.- CHF per il suo compleanno per il totale

di 1'000.- CHF.

(…) è capitato che io o mia moglie facessimo dei pagamenti per

conto di IM 1 e ACPR 2 per piccoli importi. Ho anche dato piccole cifre di

denaro contante a IM 1 per i pagamenti, ma non era una cosa continuativa.”

(VI PG 13.03.2017, p. 3 e 4, AI 38, Inc. 2016.10527).

Stando alle

dichiarazioni di __________, IM 1 avrebbe altresì ricevuto del denaro da una

sua zia:

"

(…) la zia __________, mia sorella ormai ottantenne, ha sempre

fatto dei regali a IM 1 sia in contanti come pure versamenti.

Nel 2002 gli ha regalato per Natale 500.- CHF.

Nel 2003 gli ha regalato 3000.- CHF per il matrimonio e 1'000.-

CHF a Natale.

Dal 2004 al 2013 per Natale, 1000.- CHF ogni anno.”

(VI PG 13.03.2017, p. 3, AI 38, Inc. 2016.10527).

218.

Dallo scritto del 16 maggio

2017.

dei difensori risulta inoltre che nell’ambito dell’attività della __________,

il padre di IM 1 gli avrebbe consegnato in contanti la somma complessiva di CHF

3'900.00 (AI 52, Inc. 2016.10527).

In annesso a

tale documento, __________ ha fornito diversa documentazione, tra cui i

giustificativi dei bonifici a favore della __________ e dell’AVS per la __________;

per i versamenti in contanti non vi sono tuttavia giustificativi.

219.

In diritto si ha che giusta

l’art. 138 cifra 1 CP si rende colpevole di appropriazione indebita ed è punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa

mobile altrui che gli è stata affidata o impiega a profitto proprio o di un

terzo valori patrimoniali affidatigli.

Per quanto

attiene alla seconda variante, due sono gli elementi oggettivi del reato:

l’esistenza di valori patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei medesimi

a profitto proprio o di un terzo.

Il reato è

caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l’autore

per cui quest’ultimo è in possesso dei valori per una finalità specifica

rientrante nell’interesse della vittima, in particolare per conservarli,

amministrarli o consegnarli ad altra persona (sentenza del Tribunale federale

6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.2; DTF 133 IV 21 consid. 6.2 con

riferimenti dottrinali; 120 IV 278 consid.2, 118 IV 34 consid. 2b; sentenza

CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009, consid. 4; Donatsch, Strafrecht III,

10a ed., pag. 138; Trechsel/Crameri, Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

2a ed., ad art. 138 CP, n. 4). L’appropriazione indebita è realizzata dalla

violazione del rapporto di fiducia, al momento in cui l’autore decide di

utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF

129.

IV 259 consid. 2.2.1; sentenza CARP inc. 17.2015.132 del 25 maggio 2016

consid. 4).

Il gerente

di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone a

proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un conto di sua

pertinenza viola l’obbligo di conservare il controvalore (“Werterhaltungspflicht”)

e impiega di conseguenza in modo illecito i valori affidatigli (STF 6P.225/2006

del 5 marzo 2007 consid. 9.1).

220.

Per la fattispecie dell’art.

138.

cifra 1 cpv. 2 CP (appropriazione indebita di valori patrimoniali) il danno

è un presupposto non scritto del reato (Niggli/Riedo, op. cit., n. 110 ad art.

138).

221.

Elemento soggettivo è

l’intenzionalità, ovvero la volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto

indebito.

Non agisce

con il proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la

possibilità (“Ersatzfähigkeit”) e la volontà (“Ersatzwille”) di

fornire in qualsiasi momento all'avente diritto l'equivalente dei valori

patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a profitto proprio o di un terzo

(capacità di restituzione, cosiddetta “Ersatzbereitschaft”; DTF 133 IV

21.

consid. 6.1.2).

L’”Ersatzbereitschaft”

deve sussistere dal momento in cui l’autore è tenuto, giusta gli accordi con il

fiduciante o la situazione, a restituire la cosa e presuppone che l’autore sia

in grado di far fronte ai suoi impegni con mezzi propri. Essa non è dunque

ammessa qualora sussista unicamente la possibilità che l’autore riesca a

procurarsi i mezzi per risarcire il proprietario da terzi, non debitori nei suoi

confronti (cfr. Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 138 n. 109 e segg.; Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag.

134; DTF 91 IV 130, 135; 77 IV 13).

222.

Giusta l’art. 251 CP, si ha

falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,

oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico

per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un

documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa

uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa

disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso

materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso

ideologico).

223.

Sono segnatamente documenti

tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica

(art. 110 cpv. 4 CP).

La

destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla

legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare

(Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli

usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65

consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad

art. 110 cpv. 4).

Anche un

documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere

atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4;

Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2013, n. 8, pag. 1131

ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza

di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 30 ad art.

110.

cpv. 4).

224.

La falsificazione in senso

proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero

estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso

materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal

quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1;

128.

IV 265 consid. 1.1.1;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid.

6.

). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la

questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

225.

Vi è, invece, falso ideologico

se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè,

menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur

emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125

consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007

dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla

persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al

vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).

Nel caso di

falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art.

110.

cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una

capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di

un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (DTF

138.

IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125

consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid.

5b;, 122 IV 332 consid. 2c).

Quest’esigenza

di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale, è

giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la

fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di

un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non

menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid.

6.

; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).

Il falso

ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice

allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65

consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia

punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in

realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza

probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o

dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65

consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

Il TF ha già

avuto modo di stabilire che un contratto concluso in forma scritta semplice è

atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà

reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse corrisponda alla

loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove sussistano garanzie

speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro

volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV

25.

consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2;6S.423/2003

del 3 gennaio 2004 consid. 4.3;6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c;

cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).

226.

La cosiddetta “menzogna

scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo

oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la

legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e

profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione

analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che

lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto;

cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV,

Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg.

e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa

ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid.

2.

; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1;

6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007

consid. 6;6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).

Una tale

posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di

verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia

(Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in

presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione

neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 139 ad art. 251).

Il TF ha

avuto modo di stabilire che il semplice partner contrattuale non si trova in

una posizione analoga a quella di un garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag.

136).

227.

La natura di documento di uno

scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere

considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante

- per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV

130.

consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610).

Una fattura,

ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta -

a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a

provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la

punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 138 IV 130;

121.

IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati

anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii), oppure può

essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista

carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF

114.

IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art.

251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è

considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un

architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF

131.

IV 125 consid. 4.5).

Secondo la

giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante

accresciuto ad uno scritto: “an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer

Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art.

251.

StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung

gehe” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione

tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve

verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia

inveritiero firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non

costituisce una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169

consid. 2c).

228.

Vi è uso di un documento falso

(falso materiale o ideologico) quando quest’ultimo viene presentato alla

persona che l’autore vuole ingannare; è sufficiente che il documento falso sia

entrato nella sfera d’influenza della vittima, ovvero che essa lo abbia

ricevuto; non è necessario che la vittima ne abbia preso conoscenza (B. Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 89;

Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten

gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 52). Perché

l’infrazione sia consumata, non è necessario che il destinatario sia stato

ingannato (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002,

art. 251 n. 92; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer

Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n.

18). L’uso di un documento falso può essere ritenuto unicamente a titolo

sussidiario, ossia se l’accusato non è perseguibile per una delle altre

varianti dell’art. 251 CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,

Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento falso assorbe l’uso

dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc).

229.

Dal profilo soggettivo, la

falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che

il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV

12.

consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251).

L’intenzione

deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in

particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene

un’alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia

forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF

6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., n. 172 ad art.

251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251).

L’autore

deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una

persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non

è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui

carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati

(STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2;

121.

IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad art. 251 CP, Boog, op.

cit., n. 90 e segg. ad art. 251).

L’art. 251

CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121

IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3.; Corboz, op. cit., n. 172 ad art.

251). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in

errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla

veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato

comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad art. 251).

Non è

necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare.

È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole

(STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2;

Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251; Boog, op. cit., n. 87-89 ad art. 251). Il

giudice deve esaminare la conoscenza dell’autore per poter concludere che egli

ha accettato una falsità in documenti. L’importanza della messa in pericolo

degli interessi altrui, il rischio concreto del verificarsi del risultato, come

pure i motivi che possono aver indotto l’autore ad accettare il rischio,

possono costituire dei motivi di accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e

2.3

).

230.

Con sentenza 6B_571/2011 del

24.

maggio 2012 il TF ha stabilito che le fatture costituiscono dei documenti

nei rapporti tra il loro autore e i loro destinatario solo in particolari

circostanze, atteso che di regola contengono delle semplici affermazioni del

primo sulla prestazione dovuta dal secondo. L’estensore può rendersi colpevole

di falsità ideologica in documenti nel caso in cui la fattura dal contenuto

inveritiero non funga unicamente da fattura, ma sia prima di tutto destinata,

oggettivamente e soggettivamente, a servire da documento giustificativo per la

contabilità del suo destinatario, che viene con ciò falsata.

Dal profilo

soggettivo, l’autore deve perlomeno ritenere possibile e accettare

l’eventualità che la fattura modificata funga da documento giustificativo per

la contabilità del destinatario e che quest’ultima ne risulti falsata.

Convincimento della Corte

231.

I fatti indicati nell’atto

d’accusa ai punti 3 e 4 sono stati sostanzialmente ammessi dall’imputato.

Unicamente, questi ha contestato di aver commesso illeciti negli anni 2003 e

2004, ammettendoli unicamente a fare tempo dal 2005. Ciò implicherebbe una leggera

diminuzione della somma complessiva oggetto di appropriazione indebita.

La Corte ha considerato in primo luogo che il

conteggio della ACPR 4 mostra evidenti (e riconosciute) carenze, tanto da

menzionare un margine d’errore pari al 10%. IM 1 aveva, in secondo luogo,

iniziato a lavorare presso l’istituto nel 2002 quale stagista e solo dal 2003

presso l’help desk. Appare dunque poco probabile che l’imputato abbia iniziato

a malversare già in tale periodo.

In terzo luogo, se è ben vero che l’avvio

dell’attività della __________ potrebbe aver portato ad un’aumentata necessità

di liquidità, dagli atti emergono spiegazioni plausibili circa una provenienza

lecita delle somme confluite sui conti dell’imputato, segnatamente versamenti

fatti in suo favore da parte dei genitori.

In fine, e soprattutto, a fronte degli addebiti

mossi nei confronti di IM 1 nell’ambito del procedimento penale (segnatamente

del punto 1 dell’atto d’accusa) e considerato che egli ha ammesso illeciti

finanziari per CHF 267'800.00 in danno della ACPR 4, mal si comprenderebbe

perché dovrebbe contestare “soltanto” i primi 2 anni per un importo

complessivo di meno di CHF 2'000.00.

Stante l’esiguità della differenza, nessuna

conclusione può essere tratta dal fatto che in corso d’inchiesta l’imputato

aveva sostanzialmente riconosciuto come corretta la ricostruzione eseguita

dall’AP.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto come

accertata quale oggetto di appropriazione indebita la somma di CHF 267'800.00 a

fare tempo dal 2005.

232.

Per quanto

attiene al diritto, il reato di appropriazione indebita (ripetuta) appare

realizzato sia dal profilo oggettivo che soggettivo, circostanza neppure

contestata dalla difesa.

In particolare, emerge dagli atti che IM 1 si è

appropriato del denaro che riceveva per conto della ACPR 4 da parte degli

studenti. Così facendo l’imputato ha crassamente violato il rapporto di fiducia

che lo legava al suo datore di lavoro. L’imputato ha del resto affermato ancora

in sede dibattimentale che “Prendevo i soldi della cassa quando non

ero visto e a volte anche quando ero visto, perché comunque si fidavano di me.

Tutti prendevano soldi dalla cassa per poi rimetterli e io semplicemente spesso

non li rimettevo nella cassa. Visto che per la maggior parte degli anni è stata

gestita da me la cassa, ero io quello che doveva controllare gli ammanchi e

potevo quindi facilmente prendere soldi senza che nessuno se ne accorgesse”

(VI DIB, p. 26-27, allegato 1 al verbale del dibattimento).

Ne consegue che, richiamate le correzioni di cui

sopra in punto alla somma complessiva e al periodo, il punto 3 dell’atto

d’accusa è stato confermato.

233.

Per quanto

attiene all’imputazione di falsità in documenti, i fatti emergono dagli atti e

sono stati ammessi dall’imputato.

In diritto si osserva che i documenti allestiti da IM

1, dapprima in forma cartacea e in seguito elettronicamente, allo scopo di

nascondere le proprie malversazioni, rappresentano cosiddetti “falsi

ideologici”.

In tale contesto, ai sensi di dottrina e

giurisprudenza, occorre esaminare se gli stessi hanno un valore probatorio

accresciuto.

Nel presente caso, emerge dall’incarto che i

documenti (cartacei ed elettronici) allestiti dall’imputato erano soggetti ad

un controllo da parte del di lui superiore diretto il quale tuttavia li “vistava”

senza particolari verifiche e ciò in ragione della fiducia che nutriva verso IM

1.

Quest’ultimo provvedeva quindi a trasmettere gli estratti-conto della cassa

(riportanti importi inferiori alla realtà) direttamente al servizio

contabilità. In tale contesto, i preposti funzionari della ACPR 4, visto il di

lui ruolo di responsabile della cassa e la verifica cui i conteggi erano

sottoposti, potevano certamente attribuire a quanto trasmesso loro da IM 1 una

credibilità accresciuta.

Con riferimento alla sentenza 6B_571/2011, si noterà

che gli estratti-conto falsificati da IM 1 non rappresentavano semplici

fatture, bensì erano documenti destinati a fungere da giustificativi per la

contabilità dell’istituto, contabilità che – conseguentemente – ne è derivata

falsata.

Ritenuti realizzati gli elementi oggettivi e

soggettivi del reato, il punto 4 dell’atto d’accusa è stato integralmente

confermato.

XI) Imputazione di ripetuta

truffa, in alternativa ripetuta appropriazione indebita (punto 5 dell’atto

d’accusa)

234.

IM 1 si sarebbe inoltre reso

colpevole del reato di ripetuta truffa, per avere, a __________, __________ e

in altre imprecisate località, nel periodo settembre / ottobre 2012, per

procacciare a sé un indebito profitto, affermando cose false, in particolare

informando amici e conoscenti di essere attivo nella raccolta di donazioni di denaro

a favore di tale “signor __________”, cittadino filippino ivi residente,

asseritamente e urgentemente bisognoso di “un’operazione al cuore”,

creando un sito internet ad hoc, sul quale figuravano fotografie ritraenti “la

famiglia __________” e tramite il quale venivano fornite informazioni sullo

stato di salute del “signor __________” nonché le necessarie coordinate

postali/Paypal/Payoneer per poter effettuare versamenti – per il suo tramite –

a favore di quest’ultimo, ripetutamente ingannato con astuzia quattro persone,

inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio in ragione

di complessivi CHF 5'100.00 ed EUR 50.00, importi versati sul conto privato __________

nr. __________ intestato a IM 1, rispettivamente via PayPal sempre a beneficio

di quest’ultimo, a titolo di donazione, segnatamente affinché questi li

inviasse al “signor __________”, in specie inducendo:

- il 19 settembre 2012, __________

al versamento via PayPal di EUR 50.00 con causale “Contributo per

l’operazione del signor __________”;

- il 20 settembre 2012, __________

al versamento via PayPal di CHF 50.00 con causale “Aiuto Signor __________”;

- il 1. ottobre 2012, __________

al versamento di CHF 5'000.00 sul suddetto conto __________ con causale “a

favore del Signor __________”;

- il 10 ottobre 2012, __________

al versamento di CHF 50.00 sul suddetto conto PostFinance con causale “Sig. __________”;

denaro

invero utilizzato da IM 1 sia a scopo personale, sia a favore di terze persone

con le quali intratteneva relazioni virtuali (anche di natura sessuale),

alternativamente ripetuta appropriazione indebita, per avere, a __________, __________

e in altre imprecisate località, nel periodo __________ / ottobre 2012, per

procacciarsi un indebito profitto, dopo aver ricevuto da:

- __________, il 19

settembre 2012, il versamento via PayPal di EUR 50.00 con causale “Contributo

per l’operazione del signor __________”;

- __________, il 20

settembre 2012, il versamento via PayPal di CHF 50.00 con causale “Aiuto

Signor __________”;

- __________, il 1. ottobre

2012, il versamento di CHF 5'000.00 sul proprio conto privato __________ nr. __________

con causale “a favore del Signor __________”;

- __________, il 10 ottobre

2012, il versamento di CHF 50.00 sul proprio conto __________ nr. __________

con causale “Sig. __________”,

considerato che ad amici e conoscenti aveva riferito di essere

attivo nella raccolta di donazioni di denaro a favore di tale “signor __________”,

cittadino filippino ivi residente, asseritamente e urgentemente bisognoso di “un’operazione

al cuore”, creando un sito internet ad hoc, sul quale figuravano fotografie

ritraenti “la famiglia __________” e tramite il quale venivano fornite

informazioni sullo stato di salute del “signor __________” nonché le necessarie

coordinate postali/Paypal/Payoneer per poter effettuare – per il suo tramite –

versamenti a favore di quest’ultimo, ripetutamente impiegato a proprio profitto

indebitamente valori patrimoniali affidatigli da __________, __________, __________

e __________ in ragione di complessivi CHF 5'100.00 e EUR 50.00, attraverso

atti di disposizione ad esclusivo beneficio proprio e di terze persone con le

quali intratteneva relazioni virtuali (anche di natura sessuale) in particolare

in prelievi a contanti e in trasferimenti via Western Union (punto 5 dell’atto

d’accusa).

235.

Dagli accertamenti effettuati

dalla Polizia a seguito di mandato del 24 gennaio 2017 della PP, è stata

rinvenuta un’e-mail inviata il 10 aprile 2012 dall’account __________ con

oggetto “Signor __________: news”, con il quale i destinatari – che non

è stato possibile identificare – venivano ringraziati per il loro aiuto ed

invitati a leggere quanto riportato nella pagina che si sarebbe visualizzata

cliccando sul link __________ riportato nel testo principale del me forse

riusciremo ad aiutare una persona davvero bisognosa.

Grazie. IM 1

PS potete mandarlo ai conoscenti se volete :) più siamo e meglio è

:)”.

236.

Il collegamento ipertestuale

riportato nell’e-mail ha permesso di aprire una pagina web con dominio __________.

Il sito in questione è costituito da un’unica pagina contenente del testo

scritto in parte in italiano e in parte in inglese.

La pagina

mostra pure una tabella recante i nomi e la provenienza di chi ha donato

denaro, e vengono citati un account Paypal con riferimento e-mail __________,

un conto corrente postale riconducibile a IM 1 e un account Payoneer con

riferimento il medesimo indirizzo e-mail:

"

Il Signor __________ vive nelle Filippine ed è il padre di una

mia cara amica.

Purtroppo mancano ancora molti soldi per permettere al Signor __________

di poter fare l’operazione.

Io, personalmente e con un’associazione, ho già versato 500.- che

hanno aiutato il Signor __________ a fare e superare una prima operazione…ma ne

servono ancora molti altri per l’ultima e definitiva operazione che dovrebbe

permettergli di vivere normalmente! Ci sono tante situazioni simili al mondo,

alcune anche peggiori, ma questa mi tocca da vicino perché conosco sua figlia e

sono molto dispiaciuto per il dolore che prova ora questa famiglia. Spero, con

il vostro aiuto, di poter fare qualcosa per loro.

Potete anche donare 2.-… non è importante quanto, ma se

parteciperemo in tanti riusciremo a raccimolare tanti soldi! L’operazione è

molto costosa!

Potete versare i soldi tramite il mio account paypal (__________)

oppure tramite conto corrente postale (per gli amici della Svizzera) IM 1 via __________

__________ ccp __________ oppure tramite payoneer (__________). Se non riuscite

ad inviare soldi in questo modo contattatemi e vedremo di trovare un altro

metodo di pagamento. Faccio da tramite io con la speranza di farvi capire che

non è una bufala e in modo da inviare i soldi tutti in una volta e spendere

meno in commissioni e tasse, perché dovrò spedire tutto tramite western union

purtroppo.

Vi terrò informato sull’andamento della raccolta fondi e

soprattutto sulle condizioni del Signor __________. Visitate questa pagina per

avere informazioni! Anche se non lo conoscete penso v’interessi sapere il suo

stato di salute. Spero partecipiate in molti!

Grazie mille e se potete fate girare la voce.

IM 1”.

237.

Sulla pagina vi è pure una

fotografia ritraente un gruppo di persone dai lineamenti asiatici preceduta

dalla frase “I parenti del Signor __________, che stiamo aiutando. Una foto

per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito” seguita da “The

Family of Mr. __________, we are helping. A photo to thank all those who

contributed”. Nel testo si legge dei problemi di salute del “signor __________”

e vi sono delle indicazioni in merito ai miglioramenti fisici dello stesso,

sopraggiunti grazie alle donazioni di denaro ricevute:

"

5.10.2012

Siamo riusciti a far operare il Signor __________, pagando

l’anticipo. Ora dobbiamo trovare i soldi per pagare il conto finale.

Ieri il Signor __________ ha aperto gli occhi per la prima volta

dopo l’operazione. Resta in cure intense ma si spera di trasferirlo in una

camera normale già oggi.

Intanto la famiglia ringrazia tutti voi :)”;

“8.10.2012

Mr. __________ ora sta meglio ma ha bisogno di fare ancora alcuni

controlli perché, sebbene finalmente riesca a muoversi, non riesce a parlare.

Abbiamo bisogno ancora del vostro aiuto, anche perché ogni giorno di degenza

sono altri soldi che la famiglia necessità. Grazie mille!”;

“23.10.2012

Finally two days ago Mr. __________ was transfered out of

intensive care.

We paid half of bills of hospital…we hope to find more money.

Thanks to everybody :)”;

“Mr. __________ feel goog but can’t go out from hospital because

the family need pay first almost all bills…we need find again 2000.- :( ”.

238.

Gli accertamenti in merito ai

sistemi di pagamento online hanno permesso di stabilire che il 19 settembre

2012.

__________ ha versato CHF 50.00 con causale “Contributo per

l’operazione del signor __________” e il 20 settembre 2012 __________ ha

versato CHF 50.00 con causale “Aiuto Signor __________”, versamenti

entrambi effettuati per mezzo della società di pagamento PayPal (rapporto

d’esecuzione 10.02.2017, AI 29, Inc. 2016.10527).

239.

__________, dal canto suo, ha

spiegato di avere effettuato un versamento tramite PayPal a favore del “signor

__________” siccome IM 1, tramite e-mail o una pagina Facebook, gli aveva

segnalato il caso ed avrebbe quindi deciso di fare un gesto di beneficenza.

L’uomo ha dichiarato che non conosceva il “signor __________”,

precisando che le informazioni che aveva sul suo conto “erano unicamente che

era una persona malata che necessitava di cure”, motivo per cui l’imputato

avrebbe organizzato una raccolta fondi, chiedendo anche a lui di partecipare. __________

non ha saputo dire se IM 1 l’avesse in seguito informato circa eventuali

sviluppi. Ha comunque affermato di non avere ricevuto altre richieste da parte

sua (VI PG 13.03.2017, p. 3, AI 39, Inc. 2016.10527).

240.

__________ ha confermato di

avere versato sul conto di IM 1 CHF 50.00 il 20 settembre 2012.

Invitato a

spiegare come si fosse arrivati a tale versamento ha affermato:

"

(…) IM 1 non ricordo quando mi ha inviato credo un email. Sul

messaggio v’era scritto che una persona aveva bisogno di aiuto e in particolare

di un intervento chirurgico. Non ricordo il nome della persona bisognosa.

Ricordo che nel messaggio, v’era elencato il sistema per poter

fare il versamento. Ricordo che si vedeva la foto con una famiglia. Ho scelto

quindi di procedere al versamento utilizzando Paypal.”

(VI PG 13.03.2017, p. 2 e 3, AI 41, Inc. 2016.10527).

__________

non è stato in grado di ricordare di avere visto il sito dedicato al “signor

__________”, ma ha ricordato che “cliccando si andava a finire sul

sistema di pagamento on-line” (VI PG 13.03.2017, p. 3, AI 41, Inc.

2016.

).

Alla domanda

a sapere se conoscesse il “signor __________”, ha risposto:

"

(…) ho sentito il nome. Non lo conosco personalmente e non l’ho

mai visto. Non ricordo neppure se IM 1 me ne avesse parlato. Ricordo tuttavia

di aver risposto, versando del denaro unicamente ad una sola richiesta di IM 1.”

(VI PG 13.03.2017, p. 3, AI 41, Inc. 2016.10527).

241.

Agli atti risulta altresì uno

scambio di messaggi avvenuto tramite e-mail tra l’indirizzo __________ e

l’indirizzo __________, il quale ha avuto inizio con una richiesta di aiuto

inviata dall’account in uso a IM 1 il 19 settembre 2012:

"

Ciao IM 1

Spero che non sia troppo tardi, ma inizio settimana prossima farò

un versamento sul tuo conto postale.

Ciao

__________”;

“Ciao __________,

ti ho scritto 2 sms ieri ma forse non ti sono arrivti.

Volevo che mi dessi conferma per favore di quanto hai versato sul

mio conto postale.

Grazie mille.

Ciao,

IM 1”;

“Ciao __________!

Ancora grazie mille.

Se ti fa piacere guarda di tanto in tanto __________

Vista la mega donazione mi sembra corretto spendere un po’ di

tempo per darti un po’ più di dettagli.

I tuoi soldi fanno molto comodo perché le altre donazioni sono

state poche e basse (50.- ca. l’una, che però è una donazione normale per una

persona).

Il costo dell’operazione da sola è 3000 dollari, ma sua figlia che

a New York si è messa a fare 3 lavori per poter inviare i soldi nelle

Filippine, ha sempre evitato di pensare alle altre spese. Comprensibile! era

inutile pensare al dopo se non si trovavano i 3000 per l’operazione.

Però ora che l’operazione è stata fatta (pagando la metà come

acconto) restano da pagare la seconda parte dell’operazione e poi ci sono i

costi della degenza, delle medicine, ecc…

Sua figlia, che nel frattempo è tornata temporaneamente nelle

Filippine dove ha trovato un lavoro come lavapiatti per guadagnare qualcosa,

nel frattempo è svenuta più volte perché lavorava 12 ore al giorno e poi passava

il resto del tempo in ospedale al capezzale del padre…

L’ultima volta che è svenuta è stata investita da un auto…ma l’è

andata bene!

Quindi la vostra donazione sarà utilissima per pagare tutti i

costi rimasti, credo, e spero convinga la figlia del Signor __________ a

prendersi qualche ora di riposo in più!!!

Vorrei mandare dei ringraziamenti scritti a tutti quelli che hanno

partecipato, una volta che sarà tutto finito.

Posso mandarli al tuo ufficio? Vorrei trasmettere un messaggio

della famiglia e saranno felicissimi di esprimervi la loro gratitudine.

Mi dici il vostro indirizzo?

Grazie.

Ah, il Signor __________ ha in pratica subito due operazioni al

cuore…non chiedermi i dettagli perché comunicare con una famiglia filippina non

è facile…la prima credo fosse per stabilizzare e la seconda per sistemare un

problema. Noi siamo intervenuti per la seconda operazione (io anche per la

prima). Dopo la prima il Signor __________ era temporaneamente paralizzato e

non poteva parlare e poi è stato sempre in cure intense. Dopo la seconda

operazione se che ha aperto gli occhi dopo qualche giorno. Di più non so. Oggi

dovrebbe essere trasferito in una camera privata o comune, cmq fuori dal

reparto cure intense.

Ho poche informazioni che ricevo dal cugino della figlia, perché

lei è sempre dal padre e poi è anche stata ricoverata per il suo incidente, ma

dovrebbe uscire domani dopo i controlli.

Ti ho scritto quegli sms perché temevo che fosse una tua donazione

e che ti fosse scappato Il dito sul tasto 0000000 eheh e invece è stato una

splendida sorpresa!

Grazie a te e al tuo ufficio.

Avete reso felici queste persone.

Ti auguro una buonissima giornata :)

IM 1”;

“Ciao IM 1!

Grazie per avermi aggiornato sulla sua situazione. Effettivamente

è un caso che ha bisogno di aiuto. Spero vivamente che le donazioni, grazie

anche al tuo impegno, possano alleviare le sofferenze di tutta la famiglia.

Paragonato ai sacrifici della figlia, la mia donazione non è

nulla.

La verità è che cerco di donare, ma non sempre ci riesco, il 10%

delle mie entrate, come scritto nel vangelo. Grazie a te che mi hai dato la

possibilità di una donazione sicura. Anche perché preferisco dare a privati e

non ad organizzazioni, visto i loro costi elevati amministrativi.

Nessuna lettera di ringraziamento. A me basta sapere che siano

stati utili per una buona causa.

Se del caso ci fosse bisogno di altro, non esitare a

comunicarmelo.

(…)

Buona serata e a presto.

Ciao __________”;

“Ciao __________,

se tramite il tuo lavoro hai contatti con persone generose come

te, se puoi parlargli di questa situazione perché ci sarebbero bisogno ancora

3500.

- :(

Ora siamo riusciti (io ho spinto per questa soluzione) a spostare

il signor __________ in una camera comune (riceve le stesse attenzioni ma costa

molto meno) e riesce a fatica a parlare, ora, però le spese aumentano e fino ad

ora abbiamo pagato l’operazione più metà di tutte le spese.

La situazione è veramente ottima per quanto riguarda la salute, perché

potrebbero dimetterlo (ovviamente a casa dovrebbe stare a riposo e prendere

diversi medicinali), però hanno così tante spese da pagare che non li lasciano

andare via…

Se riesci a trovare qualcuno fammi sapere. Ma non intervenire tu,

per favore, perché hai già fatto fin troppo.

O se conosci qualche associazione o fondazione fammi sapere che li

contatto io. Ho trovato moltissime fondazioni a __________ ma è difficile

capire di cosa si occupano. (…)

Ciao e ancora grazie,

IM 1”.

242.

L’account utilizzato in

risposta dall’e-mail di IM 1 è da ricondurre a __________ e il contenuto

dell’e-mail lascia presagire una donazione in denaro da parte di quest’ultimo

di una somma non meglio precisata, confermata da accertamenti effettuati sul

conto postale di IM 1 CCP __________, i quali hanno messo in evidenza una

girata effettuata il 1. ottobre 2012 dal conto __________ riconducibile a __________,

per l’importo di CHF 5'000.00 a favore dell’imputato con causale “a favore

del Signor __________” (rapporto d’esecuzione 10.02.2017, AI 29, Inc.

2016.

).

243.

__________, sentito in Polizia

il 13 marzo 2017, ha confermato di avere ricevuto una richiesta via e-mail da IM

1, con la quale quest’ultimo gli avrebbe chiesto del denaro, facendo

riferimento al sito internet __________, “dal quale si poteva capire che una

persona di nome __________, aveva bisogno di denaro per poter sottoporsi ad una

operazione” (VI PG 13.03.2017, p. 2, AI 40, Inc. 2016.10527). Ha quindi

confermato di avere versato CHF 5'000.00 sul conto di IM 1, somma che non gli

sarebbe stata da lui richiesta, ma che avrebbe deciso di versare di sua

spontanea iniziativa, senza ricevere nessuna pressione. __________ ha aggiunto

di avere ricevuto le informazioni sul conto del “signor __________” solo

dopo avere versato la somma, mentre prima non avrebbe saputo più di quanto

indicato sul sito internet e nella prima e-mail ricevuta (VI PG 13.03.2017, p.

3, AI 40, Inc. 2016.10527).

244.

Sempre a favore di IM 1, sul

medesimo conto corrente postale, vi è pure una girata dal conto __________,

riconducibile a __________, per l’importo di CHF 50.00, effettuata il 10

ottobre 2012 con causale “Sig. __________” (rapporto d’esecuzione

10.02

, AI 29, Inc. 2016.10527).

245.

__________, sentita il 30

giugno 2017, non è stata in grado di ricordare nello specifico il nominativo di

“__________”, il sito internet a lui dedicato e il versamento effettuato in suo

favore, che le è stato sottoposto, ma ha ricordato di avere ricevuto un’e-mail

da parte di IM 1, con la quale “aveva forse fatto una richiesta di denaro

per una persona bisognosa che lui conosceva” (VI PG 30.06.2017, p. 3, AI

56, Inc. 2016.10527).

246.

IM 1, dal canto suo, sentito

dalla PP il 20 febbraio 2017, alla domanda a sapere se il nome “__________” gli

dicesse qualcosa, ha affermato:

"

(…) si tratta di una famiglia filippina che ho aiutato (…), il

padre della famiglia __________ era gravemente malato. Non so dire di cosa

soffrisse ma era sempre attaccato a dei macchinari.

(…) versavo del denaro via Western Union, il denaro proveniva

dalla ACPR 4.”

(VI PP 20.02.2017, p. 9, AI 31, Inc. 2016.10527).

Dall’analisi della documentazione bancaria e di Western Union agli

atti, emerge come l’imputato abbia versato USD 1'850.00 a favore di __________

il 16 dicembre 2012 (AI 32, Inc. 2016.10527).

Al proposito l’imputato ha spiegato trattarsi del padre di

un’amica di cui non ricorderebbe il nome e ha aggiunto che a partire da un

certo momento avrebbe smesso di aiutarlo, essendosi accorto che si trattava di

una truffa (VI PP 20.02.2017, p. 9, AI 31, Inc. 2016.10527).

IM 1 ha ammesso di avere organizzato una raccolta fondi a favore

del “signor __________” e di avere quindi ricevuto i succitati

versamenti sul proprio conto (VI PP 20.02.2017, p. 9, AI 31, Inc. 2016.10527).

L’imputato

ha spiegato di avere versato parte del denaro raccolto direttamente al “signor

__________”, mentre in parte gliel’avrebbe fatto pervenire tramite terze

persone, siccome lui, essendo in ospedale, non poteva recarsi a ritirarlo (VI

PP 20.02.2017, p. 9, AI 31, Inc. 2016.10527).

Invitato a

spiegare per quale motivo l’importo di CHF 5'000.00 ricevuto da __________ non

fosse stato trasferito a favore del “signor __________”, IM 1 ha

dichiarato che parte del denaro a lui destinato l’avrebbe versato a __________,

nipote o cugino del “signor __________”. L’imputato ha pure aggiunto che

i soldi non li versava in un’unica volta, ma in più occasioni, a seconda di

quanto necessitavano (VI PP 20.02.2017, p. 10, AI 31, Inc. 2016.10527).

247.

IM 1 ha asserito che non era

sua intenzione appropriarsi del denaro che gli veniva versato per la buona

causa del “signor __________”.

Nel verbale

del 20 febbraio 2017 ha affermato:

"

(…) non è mai stata mia intenzione tenermi quei soldi. So che può

sembrare assurdo ma io credevo davvero in quello che facevo per il signor __________.”

(VI PP 20.02.2017, p. 10, AI 31, Inc. 2016.10527).

Queste le

sue dichiarazioni in occasione dell’interrogatorio del 26 giugno 2017:

"

(…) io non ho mai fregato nessuno, il denaro per quanto ne sapevo

era realmente destinato al signor __________. Ritengo di aver versato più di

quanto ricevuto anche se poi alla fine dei conti probabilmente tra il denaro

riversato ve n’era anche di quello che proveniva dalla ACPR 4.

(…) ritengo di non aver fregato nessuno, io credevo in quello che

facevo, ero certo di aiutare il signor __________, tant’è che quando ho invece

capito che mi stavano fregando ho chiuso tutti i contatti con sua figlia.

Ricordo che erano sorte delle discussioni per il fatto che mi indicava

nominativi diversi a cui versare il denaro.”

(VI PP 26.06.2017, p. 7 e 9, AI 332).

Tornando

sulla questione in occasione del pubblico dibattimento, invitato a spiegare per

quale motivo avesse lanciato una raccolta fondi e a beneficio di chi doveva

essere, IM 1 ha raccontato:

"

Avendo contatti con la figlia del signor __________, o almeno

così pensavo fosse, ho saputo della malattia di questo signore che aveva

bisogno di cure urgenti in ospedale e ho cercato di aiutare la famiglia come

potevo. Ho pensato di fare una raccolta fondi. Un mio amico ha versato CHF 5'000.00

e gli ho chiesto se non si fosse sbagliato, pensando che era una cifra troppo

alta. Quando la ragazza mi chiedeva i soldi io glieli inviavo, penso di avere

inviato CHF 1'400.00 per le prime spese al signor __________. In seguito,

quando quest’ultimo è stato ricoverato in ospedale, non poteva più ritirare i

soldi, e quindi, su indicazione della figlia, li ho spediti a __________. Io

non ho tentato di fregare nessuno, ricevevo anche informazioni sull’operazione

e dall’ospedale e quindi pensavo fosse tutto vero. Io ho inviato più soldi di

quelli che ho ricevuto, ma purtroppo non è stato possibile dimostrare il

collegamento tra __________ e __________.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 28, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Con

specifico riferimento all’impiego degli importi versatigli, l’imputato ha

riferito:

"

Li ho versati tutti. Non l’ho fatto subito, perché la signorina

mi aveva detto che vi era una prima spesa di CHF 1'400.00 e allora ho spedito

quella cifra. Gli altri li tenevo lì perché non sapevo esattamente quanti ne

servissero. In tutto comunque, compreso __________, ne ho versati circa CHF

10'000.00, cosa che dovrebbe risultare dagli atti.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 28, allegato 1 al verbale dibattimentale).

248.

L’AI 61 agli atti fa stato di un

nutrito scambio di messaggi tra una tale signora __________ ed IM 1, dove si

parla di soldi in valuta filippina e si fa esplicito riferimento a un padre __________

ammalato e bisognoso di medicine (righe 1405, 1433, 6217, 6219). Sempre in

questo scambio di messaggi viene menzionato un padre ricoverato e che tornerà

ad essere ricoverato (righe 1418 e 1423), all’imputato che ha mandato e manderà

soldi per il padre __________ (riga 1456) e che ha ricevuto delle fotografie

della famiglia __________ (righe 1163 ss.).

Dal medesimo

atto istruttorio si evince poi che la figlia __________ ha ringraziato IM 1 per

avere salvato la sua vita e quella del padre (riga 6343). Nella medesima chat

si fa riferimento a tale __________, che sarebbe spesso a contatto con la famiglia

__________ e che porterebbe soldi nella famiglia (righe 1196, 1423, 3470,

3553).

In

un’occasione vi è poi stato uno scambio di chat direttamente tra IM 1 e __________

(righe 4198-4229).

249.

Dalla documentazione agli atti

risulta poi che IM 1 ha effettuato versamenti a __________ per CHF 2'159.80 e a

tale __________ per CHF 1'335.00 e CHF 12'071.00, trasferimenti situabili in

date posteriori la raccolta fondi e precedenti il ringraziamento della signora __________

rivolto all’imputato per avere salvato la vita al padre (riassunto relazione

Movimento per contropartita, AI 32; rapporto d’esecuzione 03.04.2017, AI 43,

Inc. 2016.10527)

250.

In diritto si ha che giusta

l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena

detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando

cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore

inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se

l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre

fraudolente o artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui

verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla

controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi

rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV

18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto

non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le

menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di

loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si

sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto

meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le

singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno

(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare

l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;

STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi

è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima

può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità

dell’autore non deve essere ammesso con leggerezza ma soltanto nei casi in cui

alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da

una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare

l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di

prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima

non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad

art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007

e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il

suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal

desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno

astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione

d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della

vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la

situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella

misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006

del 6 novembre 2006).

251.

Oltre al presupposto oggettivo

dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt

in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72

ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag.

207.

ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002,

n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore

(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,

n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18,

pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna

2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art.

146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,

n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma

di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento

degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a,

121.

IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale

e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike,

Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

252.

Per quel che concerne

l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare

la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione

deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo

eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II,

Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch,

Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad

art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna

2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

253.

L’infrazione è consumata

quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente

realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3.

edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, §

15, p. 364, n. 55).

Per quanto attiene al reato di appropriazione indebita, si rinvia

a quanto già indicato nei capitoli precedenti (cfr. supra, pti 210 e

segg.).

Convincimento della Corte

254.

Relativamente

all’imputazione di truffa di cui al punto 5, risulta dagli atti che IM 1 si è

attivato al fine di ottenere denaro asseritamente destinato a tale __________,

persona gravemente malata, residente nelle Filippine. Ciò ha permesso

all’imputato di raccogliere complessivamente CHF 5'100.00 ed EUR 50.00.

Tali fatti, in quanto tali, sono ammessi

dall’imputato, il quale contesta tuttavia di aver agito con finalità illecite.

La Corte, valutando la fattispecie, ha considerato

che sussistono elementi atti a suffragare sia la tesi accusatoria che quella

difensiva.

In particolare, risulta incontestabile che IM 1 non

ha proceduto al sistematico re-invio nelle Filippine del denaro ricevuto.

L’imputato ha, al contrario, utilizzato il denaro confluito sui suoi conti come

se fosse stato suo, procedendo a pagamenti privati ecc., e riversandone al

destinatario finale solo parte.

Inoltre, desta perplessità il fatto che l’imputato,

intenzionato a compiere un’opera di bene, non si sia rivolto alla sua famiglia

che sempre l’aveva aiutato finanziariamente. Tale reticenza potrebbe essere

rivelatrice del fatto che, come sostenuto dal PP, IM 1 non volesse truffare i

propri genitori.

Analogamente, il secondo messaggio inviato al suo

più importante donatore è pure sintomatico del fatto che IM 1 stava cercando

altri finanziatori.

In fine, in generale, il rapporto che l’imputato ha

dimostrato di avere con il denaro, nonché lo stato dei suoi conti all’epoca,

pare suffragare l’ipotesi secondo cui questi ha agito con finalità illecite.

D’altro canto, l’AI 61 attesta di messaggi scambiati

tra l’imputato e la sedicente signora __________, nei quali, oltre a discutere

di denaro in valuta filippina, viene pure menzionato il padre __________,

ammalato, bisognoso di medicine e che doveva essere nuovamente ricoverato. Da

parte sua l’imputato menziona il fatto di aver inviato denaro, ciò che farà

ancora, comunicando di aver ricevuto le fotografie della famiglia __________.

La signora __________ ringrazia quindi per aver salvato la sua vita e quella di

suo padre. Nei messaggi viene peraltro menzionato tale __________, persona che

sarebbe stata in contatto con la famiglia __________, cui porterebbe il denaro.

Quanto ai versamenti, l’AI 32 attesta l’avvenuto

versamento da parte di IM 1 a favore di __________ di CHF 2'159.80 e al citato _______

per CHF 1'335.00 e CHF 12'071.00. Come sostenuto dalla difesa, tali versamenti

sono successivi all’inizio della raccolta fondi e precedono il già menzionato

messaggio in cui la figlia ringrazia l’imputato per aver salvato la vita di suo

padre.

Alla luce delle risultanze istruttorie, la Corte non

può dunque concludere, al di là da ogni possibile dubbio, che le cose non siano

davvero andate come riferito da IM 1, ovvero che - nonostante il denaro venisse

da lui gestito secondo modalità tutt’altro che adeguate - abbia effettivamente

riversato a favore di __________ (o persone a lui collegate) somme addirittura

superiori a quanto incassato mediante la raccolta fondi. Al contrario, vi è

addirittura ragione di credere che sia lo stesso imputato ad essere caduto

vittima di una truffa.

Così stando le cose, posto che l’elemento oggettivo

dell’indebito profitto non appare realizzato ed in virtù del principio in

dubio pro reo, la Corte ha prosciolto IM 1 dal punto 5 dell’atto d’accusa.

IX) Imputazione di messa in

circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono

e delle immagini

255.

In occasione del pubblico dibattimento

l’imputato ha ammesso di avere acquistato, posseduto e importato le 2

microtelecamere rinvenute nel locale doccia della sua abitazione di __________,

oggetti che avrebbe acquistato via internet da un sito americano,

presumibilmente nel 2013/2014.

IM 1 ha

asserito di avere acquistato le microtelecamere “un po’ per curiosità” e

di avere poi pensato di utilizzarle per riprendersi mentre faceva la doccia.

L’imputato

ha negato che fossero destinate a riprendere __________ (VI DIB 15.05.2018, p.

29.

e 30, allegato 1 al verbale dibattimentale).

256.

Secondo l’art. 179sexies cpv.

1.

CP, chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede,

trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro

modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente

all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce

indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

257.

Nella fattispecie, risulta

dalle dichiarazioni dell’imputato che egli ha acquistato online due

microtelecamere. Come risulta dal testo della norma, il semplice acquisto,

importazione e possesso di apparecchi destinati alla ripresa clandestina di

suoni o immagini è costitutiva di reato e ciò a prescindere dall’effettivo

utilizzo degli stessi.

Orbene, non può esservi dubbio che microtelecamere camuffate da

appendiabito non possono che essere destinate all’acquisizione di suoni e/o

immagini all’insaputa della persona che ne è il soggetto, ovvero in modo

clandestino. In caso contrario, evidentemente, non vi sarebbe alcuna necessità

per celare detti apparecchi all’intero di oggetti d’uso comune.

Soggettivamente, non si può che rilevare che – come su altri punti

della vicenda – IM 1 ha mentito, sostenendo inizialmente che le microtelecamere

non funzionavano, risultando tuttavia smentito dagli accertamenti esperiti

dagli inquirenti e ripiegando quindi sulla spiegazione che le stesse sarebbero

servite a riprendere sé stesso. Tuttavia, neppure questa seconda spiegazione

appare credibile, posto che l’imputato non necessitava affatto di

microtelecamere mimetizzate da appendiabito per riprendersi durante la doccia,

ma poteva benissimo fare capo – come del resto già avvenuto in circostanze

documentate agli atti – alla telecamera GoPro oppure, semplicemente, alla

funzione di videoripresa del proprio cellulare.

Giunge, in fine, a suffragare le considerazioni che precedono pure

il fatto che il bagno non era utilizzato esclusivamente da IM 1, bensì pure da

terze persone, ovvero dalla moglie e – in alcune circostanze - dalla vittima.

Stante quanto precede, l’imputazione – neppure contestata – è

stata confermata.

X) Imputazione di furto

258.

L’atto d’accusa, oggetto delle

correzioni di cui in entrata, imputa in fine a IM 1 il reato di furto, per

avere, il 14 ottobre 2016, a __________, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, sottratto denaro contante, segnatamente almeno CHF 10.00 e

EUR 5.00, dal portamonete di __________.

Come si è visto, l’imputato ha riconosciuto di essersi appropriato

del denaro contenuto nel borsellino della vittima, da lui quantificato in CHF

10-20.00 ed EUR 5.00, precisando che:

"

Ho aperto la borsetta, ho preso il borsellino e ho guardato

quanti soldi c’erano. Ho preso quello che c’era.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda

a sapere se, nel caso in cui avesse trovato ad esempio CHF 500.00, li avrebbe

presi tutti, l’imputato ha risposto:

"

Non credo, avevo già preso dei soldi alla ACPR 4.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a

spiegare quanto avrebbe preso al massimo ha dichiarato:

"

Non lo so, CHF 100/200.00, non ci ho pensato.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato

ha quindi aggiunto:

"

Non credo. Volevo prendere qualcosina, non era mia intenzione

prendere grosse cifre.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 30, allegato 1 al verbale dibattimentale).

259.

Ai sensi dell’art. 139 cpv. 1

CP chiunque, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena

detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

260.

Ai sensi dell’art. 172ter cpv.

1.

CP, se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o

un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la

multa.

261.

Nel caso

concreto, la Corte ha ritenuto che IM 1 ha certamente cercato il borsellino con

la chiara volontà di impadronirsi di tutto il denaro che vi avesse trovato e

ciò a prescindere dall’ammontare dello stesso. Lui stesso ha di fatto affermato

che tale suo agire era dettato dal fatto che quel fine settimana si sarebbe

rilevato dispendioso e che, pertanto, del denaro gli avrebbe fatto comodo.

Tuttavia, l’imputato non si è impossessato del

borsellino verificando poi in un secondo momento quanto denaro vi fosse

contenuto (caso assimilabile a quello di un borseggio, per il quale tipicamente

è dato il reato di furto ex art. 139 cpv. 1 CP), bensì lo ha aperto ancora

nella camera della vittima, constatando che vi si trovavano CHF 10.00 ed EUR

5.

, impadronendosi quindi di tali importi. In altre parole, quando IM 1 ha

compiuto l’atto di appropriazione, questi era ben consapevole di impadronirsi

di detti importi di lieve entità.

In tale contesto, malgrado la prospettazione da

parte della Corte e ammissione del reato da parte della difesa, vi è da

ritenere che in concreto ritornerebbe applicabile l’art. 172ter CP, reato per

il quale la querela è tuttavia presupposto per il perseguimento. Difettando

all’occorrenza tale formale atto, non si può che pronunciare l’abbandono per

tale capo d’accusa.

XI) La perizia psichiatrica

262.

IM 1 è stato sottoposto a

perizia psichiatrica mediante incarico conferito al Dr. __________ di __________

(AI 285).

"

Il 16 agosto 2017 il perito giudiziario ha consegnato il proprio

referto (AI 415), nel quale ha stabilito che il peritando al momento dei fatti

presentava un disturbo di personalità misto (F61.0), una reazione acuta da

stress (F43.0) e una disfunzione vegetativa somatoforme (F45.2), precisando che

“Nel lungo periodo in cui il peritando compiva le malversazioni a danno della ACPR

4, la turba psichica era caratterizzata da immaturità (insicurezza, tendenze

anaclitiche pronunciate, lacunosità superegoica, carente capacità di giudizio,

prevalenza del principio di piacere, incertezza affettiva e sessuale con

discrete manifestazioni “polimorfo-perverse”, pseudo-adattamento, comportamenti

ossessivo-compulsivi subclinici (sillogomania))” e che “Al momento

dell’aggressione a __________ con la bottiglia di “__________”, il peritando,

sulla base della predetta turba psichica, ha presentato anche un momentaneo

“crollo” delle sue fragili difese, mettendo in atto un gesto impulsivo che –

pur ridimensionandosi gradualmente – si è prolungato nei minuti successivi,

durante i quali egli ha continuato, con altra modalità, a uccidere __________;

esso si è innestato tanto sul disturbo appena descritto che su un turbamento

legato al lungo precedente periodo di tensioni familiari”

(AI 415, p. 142).

263.

Secondo il perito

psichiatrico, il disturbo di personalità sarebbe stato determinante nel

permettere le malversazioni finanziarie e sarebbe pure una precondizione

necessaria per l’uccisione di __________, poiché senza la particolare

personalità del peritando non vi sarebbe stato, tra lui e la vittima, il

rapporto che ha poi consentito il gesto, né vi sarebbe stata la lieve reazione

acuta da stress. Nonostante la sua turba psichica, il peritando sarebbe stato

in grado di valutare il carattere illecito delle malversazioni ai danni della ACPR

4.

e dell’uccisione di __________, ma la debolezza personologica e in particolare

la debolezza della volontà del peritando avrebbero fatto sì che le

malversazioni venissero compiute in uno stato noncurante che avrebbe messo in

difficoltà la capacità di agire coerentemente e, per quanto riguarda il momento

dell’uccisione di __________, non soltanto il disturbo di personalità, ma anche

e soprattutto le particolari circostanze, avrebbero scatenato una tale carica

emotiva da determinare – complici un meccanismo che, se non può essere definito

di “scissione” ne sarebbe tuttavia un parente prossimo – pur in presenza

di una consapevolezza del carattere illecito dell’atto, una scemata capacità di

agire (AI 415, p. 143 e 144).

264.

Per quanto riguarda le

sottrazioni di denaro perpetrate ai danni della ACPR 4 il peritando avrebbe

agito con un grado di scemata imputabilità di agire di grado lieve, mentre per

l’uccisione di __________, aggiungendosi al disturbo di personalità la lieve

reazione acuta da stress, con un grado di scemata imputabilità sempre di grado

lieve, ma più elevato che per i reati finanziari. Il perito psichiatrico,

premettendo che ciò sarebbe “molto discutibile” e avrebbe “un valore

solo grossolanamente indicativo”, ha quindi indicato un’imputabilità del

90% per i reati finanziari e del 75% per l’uccisione di __________ (AI 415, p.

144).

A tal proposito ha

precisato quanto segue:

"

Il contesto

(…) il clima, in casa __________, era teso da tempo (…), almeno a

intermittenza, a causa di una difficile compatibilità di carattere tra ACPR 1 e

__________ (…), aggravata da tempo dal fatto che, se ACPR 1 era la proprietaria

maggioritaria della casa, era ormai da qualche anno che interessi ipotecari e

spese erano pagati da __________, poiché anche ACPR 2 – specie dopo la nascita

di __________ – non era più in grado di farlo (?).

(…) il clima familiare è andato deteriorandosi rapidamente dopo

l’entrata in scena di ACPR 3.

Con l’autorizzazione di __________ (…), egli inizia a frequentare

casa __________ imponendo a ACPR 1, che non la gradisce, la propria presenza e

addirittura l’abitudine di guardare film in lingua originale. ACPR 1 (…)

sopporta male di essere marginalizzata in casa propria e matura la decisione di

allontanarsi, trasferendosi in Italia, in un clima di crescente ostilità con la

figlia minore (tenuta inizialmente all’oscuro del progetto), con la quale

arriva “ai ferri corti” tanto che dichiarerà di non voler avere più alcun

rapporto con lei dopo la vendita della casa, ripagata da __________ con uguale

moneta se è vero che anche lei avrebbe espresso analoga intenzione.

Il lato dominante, rivendicativo (ma anche manipolatorio) di __________

appare anche in ciò che i familiari del peritando definiscono “ricatto” vale a

dire il proposito di troncare ogni relazione non soltanto con la madre ma anche

con sorella, cognato e nipotina qualora la casa non fosse stata venduta a lei a

maggior ragione nella sua minaccia di uccidersi (riferita dai genitori del

peritando).

L’atteggiamento di __________ sembra non aver lasciato

indifferente il peritando, se è vero ciò che riferisce il suo collega __________

(…). (…)

Questo era dunque il clima familiare (…) in cui il peritando si

trovava a vivere – lui che per tutta la vita aveva tentato di evitare i

conflitti – da oltre un anno, al momento dell’uccisione di __________. (…) E se

è vero ciò che sostiene suo padre – “Lui subisce lo stress più di altri anche

se mantiene sempre un comportamento “normale” – la pressione psicologica nel

peritando dev’essere stata elevata (…).

Dobbiamo aggiungere, al carico emotivo che tutto ciò ha

rappresentato, anche la preoccupazione (mai confidata ad alcuno) delle

malversazioni alla ACPR 4. (…) sapeva inoltre di avere debiti con __________

(che non glieli faceva pesare se non in modo abbastanza garbato) ma non

sembrava in grado di porre un freno efficace al suo “bisogno” di essere

generoso e di fare regali (…).

Anche se lui stesso sembra non essersene reso conto, il peritando

si era venuto a trovare in una situazione difficile, in cui era “costretto”

dalla sua “personalità evitante” a cercare di sfuggire a conflitti che – invece

– si facevano sempre più minacciosi: non soltanto quello, di per sé complesso,

che opponeva __________ a ACPR 1 e ACPR 2, con lui occupato nella “missione

impossibile” di fare da paciere, ma anche quelli facilmente prevedibili alla ACPR

4.

e – forse – anche quelli in un “fronte occulto”: gestire richieste pulsionali

interne (omosessualità) ed esterne (“Watson”). (…)

La sera del 14.10.2016

L’incontro fatale del peritando con la vittima non rivestiva – per

quanto ci è dato sapere – nessun carattere di necessità. Il peritando ha più

volte ripetuto che “mi faceva piacere vederla” – ulteriore conferma

dell’imperio del principio di piacere nel suo funzionamento; se così non fosse

stato, l’incontro avrebbe potuto essere senz’altro rinviato. (…)

(…) il giorno prima, il peritando aveva inviato ai colleghi la

mail “…indigestione. Questa volta è sicuro una cosa nervosa, per questa

maledetta faida familiare…” (…). (…)

__________ aveva avuto l’intenzione, quella sera, di “discutere”;

il peritando lo voleva evitare e perciò “si è ritirato” con moglie, figlia e

suocera al “__________”; così facendo aveva privato __________ della

discussione, ma senza rinunciare al piacere di vederla e omettendo di al

riguardo la moglie (…).

È forse (anche) nel tentativo di scongiurarne la collera che per

lui era importante consegnar a __________ il “buono” proprio quella sera. (…)

Le premesse per un incontro sereno non erano garantite. (…)

Contrariamente alla sua aspettativa di fare cosa gradita (o

smorzarne sul nascere la collera), il peritando si è trovato di fronte una __________

diversa dal solito, non la “sorellina” dolce, compiacente ed eventualmente

sottilmente ma innocuamente manipolatoria che gli chiedeva “favorini ini ini”

ma una donna rivendicativa e anzi arrabbiata, capace di accusarlo – lui,

“paciere” – di non aiutarla (…).

È comprensibile che il peritando – che solo una volta, nel corso

delle discussioni cui “bon gré mal gré” aveva assistito, si era permesso di far

osservare a __________ che non si rendeva conto che sua madre, se le cose

fossero andate come lei voleva, non avrebbe saputo dove andare – fosse

sconcertato da questa situazione, come se si fosse trovato davanti a uno

scenario impensabile, imprevedibile, per lui totalmente nuovo (secondo la

suocera, con lui __________ non avrebbe mai alzato la voce…) (…).

Confrontato con un’immagine della vittima diversa (e molto) da

quella attesa e trovatosi di fronte ad un conflitto imprevisto, lui – che i

conflitti aveva sempre cercato di evitarli, presentandosi per lo più come

“l’eroe” che sistema le cose e risolve i problemi (…) – senza volerlo, ha

dovuto “far conoscenza” della parte oscura tanto della cognata che della

propria e, non reggendo questa “rivelazione”, ha tentato di porle fine

(“annullamento”!) con un gesto violento e per nulla in linea con il

comportamento (“pseudo-adattato”) da lui tenuto tutta la vita, vale a dire

l’atto aggressivo di colpire __________ con la bottiglia di birra.

Questo gesto non può che essere stato compiuto in un momento di

forte emotività; non v’è altra spiegazione. Il peritando ha agito il suo

sconcerto, più che la sua rabbia. Questo gesto (così lo interpreto) più che a

uccidere __________ era volto a “rompere l’incantesimo” e “ripristinare

l’ordine delle cose” (…).

Quando __________ però ha cominciato a lamentarsi e a chiedere

(confermandosi diversa dal solito, visti i termini che usava), “IM 1, che cazzo

stai facendo?”, il peritando ha “dovuto” continuare nell’azione omicida

(“annullamento”) volta primariamente a farla tacere.

Non è un caso, credo, che il “modus operandi” sia stato diretto

proprio contro la zona della fonazione, lo strangolamento avendo come obiettivo

l’occlusione del collo e di conseguenza della laringe (…). (…)

Si obietterà che il peritando sapeva che c’era un fondato rischio

che __________ fosse arrabbiata o si arrabbiasse, tant’è che il “buono” avrebbe

dovuto ammansirla (o addirittura “renderla felice”) e che perciò il suo

sconcerto non è giustificato. Bisogna però tener conto dell’infantilismo e

della riconosciuta (e “dimostrata in tempi non sospetti”) ingenuità che gli

sono propri, e di cui proprio l’idea del “buono” è l’ennesima dimostrazione.

Dello svolgimento dei fatti abbiamo, ovviamente, solo la

descrizione (precisa) del peritando. Per quanto verificabile, essa corrisponde

agli accertamenti autoptici e appare perciò veritiera, cosicché non trovo

motivo per mettere in dubbio altri particolari non verificabili.

Nei minuti successivi al colpo inferto con la bottiglia, il

peritando ha (sembra) riacquistato la padronanza di sé; egli descrive con

precisione e con relativa freddezza le operazioni, i movimenti, si potrebbe

dire “la procedura” che hanno portato allo strangolamento di __________,

nonostante i tentativi di questa di richiamarlo alla ragione (“che cazzo fai”)

e di difendersi, sia pure debolmente. Il peritando ha riferito addirittura di

avere detto alla vittima “mi dispiace” ma di avere continuato a tirare le

estremità della sciarpa. Si è dunque reso conto in modo lucido che ciò che

stava facendo era pericoloso, contrario alla volontà della vittima e, in

definitiva, letale – anche se il decesso di __________ è avvenuto, stando al

referto medico legale, per soffocamento successivo allo strangolamento, causato

dal trasporto del corpo della donna nei sacchi di plastica.

Però – come detto – è plausibile che proprio i richiami di __________

alla realtà, fatti in termini per lei insolitamente volgari, abbiano alimentato

nel peritando la sensazione di “crollo della finzione”, il suo sconcerto e

l’azione omicida, fino al suo compimento. (…)

La “rivelazione” o “crollo della finzione”, invece, per il

peritando, con le sue fragilità strutturali, è stata sufficiente a scatenare

una leggera “reazione acuta da stress”. Secondo ICD 10 F 43.0.

Dopo il delitto

È stupefacente che il peritando abbia saputo registrare moltissimi

particolari della sua azione e riprodurli, piuttosto precisamente, in corso di

verbale. IM 1 appare (e probabilmente era) freddo e distaccato, come se, in

quel momento, fosse l’osservatore di un atto che veniva compiuto da un altro.

Si è lavato le mani, ha pulito la scena, infilato il corpo nei sacchi, l’ha

trasportato in automobile, ha iniziato a “depistare” e a crearsi un alibi

(consapevole del fatto che __________ era capace di sovraffaticarsi e poi di

dormire per lunghe ore, si “inventa” il malessere, il desiderio di dormire e il

triplice sbaglio nel digitare il PIN del telefono, ecc…).

Ciò è stato reso possibile, probabilmente, dai meccanismi

difensivi di cui la sua struttura di personalità fa uso: l’isolamento degli

affetti, l’annullamento, la scissione – associati a una buona intelligenza “da

delinquente”. Si tratta di meccanismi difensivi “primitivi” che sono ben

compatibili con il suo livello di immaturità pre-adolescenziale se non

infantile.

Dopo aver strangolato __________ e credendola erroneamente già

morta, il peritando – horribili dictu – ha la freddezza di rubare dal suo

borsellino i pochi franchi che conteneva, a dimostrazione di quanto l’aspetto

finanziario sia per lui rilevante – anche se poi spendeva il maltolto in

futilità – ma anche del lato egocentrico e del già citato “isolamento degli

affetti”.

Anche l’occultamento del cadavere sembra dettato dai meccanismi di

difesa: facendo sparire il cadavere, il peritando (nella sua mentalità

immatura) annullava il delitto. Ciò in qualche modo è avvenuto anche nella sua

psiche perché, anche se con qualche difficoltà (peraltro dichiarata da lui ma

non percepita da altri) è riuscito, subito dopo i fatti, ad andare a cenare al

“__________” senza destare sospetti, a tornare a __________ e andare all’area

di sosta autostradale di __________ a gettare materiale compromettente, a

trascorrere un sabato in famiglia occupandosi dei preparativi per la festa di

compleanno della figlia, affrontando la festa e la presenza di qualche decina

di persone senza destare sospetti (con la fortuita “complicità” della morte

della zia, che giustificava un certo suo abbattimento) e poi a organizzare il

viaggio in _____, dove il suo “pseudo-adattamento” per la seconda volta è

crollato quando “dall’esterno” è giunta la conferma (poi “urlata” da __________

alla madre) che la morte di __________ era davvero una realtà.” (AI 415, p.

134-141).

Riassumendo,

il perito ha stabilito che:

"

Proveniente da una famiglia vissuta come “fredda” e con un

rapporto “di odio” con la sorella, il peritando, rimasto molto immaturo sul

piano emotivo-sentimentale, cerca compensazioni in un mondo fantastico espresso

nei suoi romanzi, in cui prefigura la realtà che andrà cercando di realizzare

intorno a sé. In questo “procedimento” ha un precursore illustre (ma

immaginario) in Don Chisciotte. Dopo l’incontro con ACPR 2 il peritando – che

ha già edificato il “falso Sé pseudo-adattato”, elegge __________ a “sorellina

ideale”, non tenendo conto della vera personalità della cognata, proprio come

fa Don Chisciotte trasformando la “ragazza della porta accanto” nella famosa

Dulcinea del Toboso.

Vive per anni da “bravo ragazzo” evitando i conflitti e

gratificando i parenti e gli amici di regali inutili, per finanziare i quali (e

altro) inizia a rubare alla ACPR 4, indulgendo per anni in questo “vizio”; da

ciò egli ricava benevolenza, gratitudine e quindi soddisfazione narcisistica,

accostandosi ai protagonisti dei suoi scritti. Non si rende conto che i rapporti

tra cognata e suocera sono tutt’altro che buoni se non negli ultimi 18 mesi

circa; sopporta male le tensioni che si inaspriscono, accumula stress e

somatizza, forse scaricandosi un po’ nelle frequentazioni online, nei

“massaggi”, ecc.

Il clima famigliare si invelenisce sempre più, mediare (fare da

paciere) diventa sempre più difficile. Discussioni su discussioni lo provano.

Nel patetico tentativo di evitare la discussione del 14.10.2016, il peritando

“offre” a __________ la consolazione del “buono”, senza riuscire ad ammansirla.

L’idealizzazione crolla, scatta una reazione a forte carica emotiva resa

possibile dalla fragilità strutturale della personalità, sovraccaricata dallo

stress degli ultimi mesi.”

(AI 415, p. 141).

265.

Nel verbale di delucidazione

peritale del 15 settembre 2017, alla domanda a sapere quale ruolo avesse avuto

la leggera reazione acuta da stress di IM 1 nell’uccisione di __________, il

perito psichiatrico ha così risposto:

"

(…) ha giocato un ruolo importante. IM 1 al contrario delle sue

aspettative si è trovato davanti una __________ furibonda anziché l’adorata

cognatina che tanto aveva idealizzato. __________ oltretutto lo accusava di non

aiutarla a sufficienza, questo ha fatto crollare, ha mandato in frantumi il

mondo di IM 1, si è trattato di uno scenario da lui del tutto inaspettato, ha

così avuto inizio la reazione acuta da stress. Per altre persone una simile

circostanza non comporterebbe la medesima reazione avuta da IM 1, ma proprio

per le sue caratteristiche, in un personaggio come lui questo scenario è stato

sufficiente a scatenare la reazione. Definirei questa situazione “a corto

circuito”. Nella stessa vi era un moto passionale molto pronunciato tant’è che IM

1.

ha fatto quello che non aveva mai fatto prima. Nel suo passato non vi è mai

stato alcun gesto di violenza.”

(VI PP 15.09.2017, p. 3, AI 428).

Quanto alla

durata della reazione acuta da stress lo specialista ha precisato:

"

(…) questa reazione acuta da stress ritengo sia durata tre o

quattro giorni, sebbene sia andata scemando. Un ritorno alla normalità è

probabilmente avvenuto in _____ “quando ha ricevuto” la notizia della morte di __________

o forse al suo rientro dalla _____.”

(VI PP 15.09.2017, p. 3, AI 428).

Il perito ha

quindi aggiunto:

"

Anche se penso alla dinamica dello strangolamento, questa è

senz’altro inquietante, IM 1 ha riferito nel dettaglio di aver avvolto con due

giri la sciarpa intorno al collo di __________ e di averle anche detto “mi

dispiace”, azioni queste che sembrerebbero eseguite con estrema freddezza, ma

così non è. IM 1 si è trovato vicino ad uno stato di dissociazione, la sua

capacità di registrare quello che accadeva era intatta per contro la sua

capacità di giudizio era neutralizzata, sospesa, non funzionava più.”

(VI PP 15.09.2017, p. 3, AI 428).

266.

Quanto al trauma specifico che

avrebbe provocato la reazione acuta da stress di IM 1, il perito psichiatrico

ha precisato:

"

(…) è il comportamento di __________, contrariamente a quanto si

aspettava IM 1, quella sera si è trovato di fronte __________ molto arrabbiata,

se a ciò aggiungiamo la sua immaturità, abbiamo il fattore scatenante. Dalla

lettura dei vari biglietti scritti da IM 1 a __________ emerge come lui sapesse

che vi erano degli aspetti nel carattere di __________ “spigolosi”, ma

preferisce non vederli.”

(VI PP 15.09.2017, p. 5, AI 428).

267.

Il Dr. __________ ha motivato

nella seguente maniera il motivo per cui, secondo la sua valutazione, in

relazione all’uccisione di __________ l’imputato avrebbe agito con un grado di

scemata imputabilità sempre lieve, ma più elevato che per i reati finanziari:

"

(…) il grado di scemata imputabilità è leggermente più elevato

rispetto a quello dei reati finanziari, ma comunque lieve, a causa della

presenza della leggera reazione acuta reazione da stress. Se IM 1 non avesse

avuto il disturbo di personalità avrebbe avuto una reazione diversa, forse

avrebbe a sua volta alzato il tono di voce o se ne sarebbe andato, ma non

avrebbe fatto quanto invece fatto.”

(VI PP 15.09.2017, p. 5, AI 428).

268.

Nel verbale di delucidazione

peritale lo psichiatra ha altresì aggiunto:

"

Questo lavoro peritale è stato sicuramente molto complicato,

sarebbe stato per me sicuramente più semplice indicare che IM 1 era pienamente

capace di intendere e volere, questo però non sarebbe corretto. Su questo

aspetto so che potrei essere “attaccato” da alcuni colleghi che potrebbero

sostenere che si tratta di un mio costrutto, ma io sono convinto delle mie

conclusioni.”

(VI PP 15.09.2017, p. 6, AI 428).

269.

In occasione del pubblico

dibattimento, invitato a spiegare come potesse IM 1 avere una preoccupazione

(oltre al carico emotivo delle tensioni famigliari) derivante dalle sue

malversazioni in ACPR 4, il perito psichiatrico ha risposto:

"

IM 1 ha un funzionamento psichico particolare, che gli consente

di evitare il conflitto, ma non di controllare un principio di piacere,

l’impulso a fare quello che gli piace, che è molto infantile. Lui si appropria

del denaro perché questo corrisponde al suo principio di piacere, ma sa che non

va bene, e procrastina la questione del come e quando restituire i soldi.

Chiude in un cassetto quello che non gli garba, ma nel suo inconscio il fatto

di sapere di avere commesso delle malversazioni è presente. Quando poi __________

gli ha chiesto i rendiconti si è reso conto che avrebbe dovuto restituire i

soldi in qualche modo. Sicuramente l’imputato sapeva che rubare non è permesso,

ma è riuscito a dimenticare in qualche modo quanto ha rubato, infatti non è

riuscito a dare informazioni su questo. Per tantissimo tempo ha avuto questo

conflitto interno.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

270.

Invitato a spiegare come

conciliasse le indicazioni secondo cui l’imputato era preoccupato e in una

situazione difficile dettata anche dai conflitti “facilmente prevedibili

alla ACPR 4” con le sue altre dichiarazioni secondo cui egli in ragione

della sua immaturità non si rende conto della gravità dei fatti che commette,

il Dr. __________ ha risposto:

"

Io penso che lui sapesse che quello che faceva era illecito,

quanto illecito e quanto sbagliato è difficile determinarlo. Che peso avesse

moralmente per lui non posso dirlo.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

271.

Il perito psichiatrico ha così

spiegato le sue conclusioni secondo cui la sera dei fatti l’imputato ha dovuto

far conoscenza della parte oscura della cognata:

"

Era qualche cosa di molto diverso da quello che lui ha sempre

idealizzato. Stando alla sua descrizione e a quello che emerge dalla

corrispondenza, la cognata è stata massicciamente idealizzata, al limite

dell’idolatria, tanto è vero che c’erano le famose 17 fotografie nel suo

portafoglio. Chiaramente la cognata era estremamente importante in senso

positivo. Quella sera è invece emersa una cognata diversa, questo almeno per

quello che risulta dalle dichiarazioni di IM 1. È emersa una cognata

arrabbiata, persino offensiva, che ha smontato il suo tentativo di fare da

paciere, mostrandosi in una luce molto sfavorevole.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

272.

Alla domanda a sapere se

l’imputato vedesse la vittima come “la sorellina dolce, compiacente ed

eventualmente sottilmente ma innocuamente manipolatoria” o “sorellina

ideale” (come da lui affermato in perizia) o come una persona verso cui

nutriva un “eventuale desiderio” mai manifestato (come espresso durante

la delucidazione), il perito ha risposto che le due cose si potrebbero

conciliare, precisando che:

"

Io penso che queste due cose si potrebbero conciliare. Lui non ha

mai detto di avere avuto un desiderio erotico e sessuale nei confronti della

cognata, ma io non posso escludere che ci fosse anche questo, perché si può

desumere dalla corrispondenza. Sembra che non ci sia stato niente, anche perché

la cognata era molto chiara su questo. È vero che c’è una teste che ha

dichiarato che lui la guardava con gli occhi da pesce lesso. È possibile che vi

sia stato un periodo d’invaghimento, che è poi stato contenuto in questo

affetto per la “sorellina”.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

273.

Chiamato a spiegare come mai

l’imputato sarebbe stato sorpreso del comportamento della vittima, posto che

gli era chiaro che lei voleva parlare della perizia, tanto da aver voluto

evitare la cena insieme quella sera, ha dichiarato:

"

Io penso che lui si aspettasse qualcosa, tanto è vero che ha

annullato la cena proprio perché temeva una discussione. Si è immaginato di

poter ammansire la cognata portandole i buoni del concerto. Avendo anche

anticipato che avrebbe portato qualcosa, probabilmente si aspettava di trovarla

ben disposta, come era successo tante altre volte, anche se sapeva che se si

fossero trovate le tre donne insieme vi sarebbe stato un litigio. (…)

Questo è stato possibile proprio per il funzionamento mentale di IM

1, per cui si è detto che non sarebbe successo nulla di brutto siccome era

riuscito ad evitare la cena. Se il problema fosse stato soltanto evitare lo

scontro con la cognata, sarebbe bastato non andare, invece lui ci è andato con

l’idea che sarebbe successo qualcosa di positivo grazie al buono, un

ragionamento che potrebbe fare un bambino di 5 anni.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

274.

Il Dr. __________ ha

dichiarato di essersi basato sulle dichiarazioni dell’imputato per determinare

le circostanze scatenanti la reazione di stress acuto, ovvero l’asserita

aggressione verbale della cognata, aggiungendo di avere indicato in perizia che

nelle sue indicazioni è stato preciso, siccome sarebbe stato preciso nel

riferire ciò che ricorda dei fatti, quello che avrebbe detto corrisponderebbe

al referto autoptico e non vi sarebbero dei punti stridenti. Secondo l’opinione

del perito, quindi, i fatti si sarebbero probabilmente svolti come riferito

dall’imputato. Il Dr. __________ ha comunque precisato di riferirsi, con ciò, “al

fatto saliente e non a tutto quanto è avvenuto prima dell’aggressione in quanto

tale” (VI DIB 16.05.2018, p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Anche per

giungere alla conclusione che l’imputato ha agito più per “sconcerto”

che per “rabbia”, che giunto a casa della vittima si è trovato davanti

una donna “furibonda”, che più che uccidere voleva “ripristinare

l’ordine delle cose”, che “ha dovuto continuare nell’azione omicida

volta primariamente a farla tacere”, che l’afferrare la bottiglia si è

consumato di “frazioni di secondi”, che si è rivolto verso il collo,

ovvero la zona della fonazione, il perito psichiatrico ha indicato di essersi

basato sulle dichiarazioni dell’imputato, tranne per l’elemento oggettivo dello

strangolamento (VI DIB 16.05.2018, p. 7, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

275.

Invitato ad esprimersi sulle

sue conclusioni secondo cui l’imputato avrebbe agito più per sconcerto che per

rabbia, il Dr. __________ ha spiegato di esservi giunto in parte perché

l’avrebbe detto l’imputato, e in parte perché “il crollo dell’ideale, la

cognata dolce e angelica che si trasforma in una specie di drago che lo insulta

e lo maltratta”, sarebbe stato per lui sconcertante, e gli avrebbe fatto “paura

più che far montare la rabbia” (VI DIB 16.05.2018, p. 5, allegato 2 al

verbale dibattimentale).

276.

Interrogato a sapere da cosa

avesse tratto l’indicazione secondo cui quando l’imputato ha guardato sulla

scrivania della vittima alla ricerca di qualcosa di grosso per colpirla, per

poi estrarre la bottiglia dallo zaino, si sarebbe trattato di “frazioni di

secondo”, il perito ha riferito di essersi basato anche per questa

conclusione sul racconto dell’imputato, aggiungendo che si tratterebbe comunque

di un gesto impulsivo che dovrebbe essersi concluso in modo molto rapido (VI

DIB 16.05.2018, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale).

277.

Peraltro, il Dr. __________

non è stato in grado di spiegare come si concilierebbe l’impulsività

riscontrabile nelle prime dichiarazioni dell’imputato, ovvero di aver afferrato

il primo oggetto ritenuto idoneo alla sua portata, con il fatto che dopo aver

constatato (come da lui dichiarato) che non vi era nulla di sufficientemente

pesante, è riuscito a fare mente locale, ricordando di avere una bottiglia

vuota nello zaino, aprirlo ed utilizzarla quale mezzo contundente. Queste le

sue dichiarazioni:

"

Non sono in grado di spiegare tutto, perché nessuno era lì e ci

può confermare come sono andate le cose. Ci si deve basare su quello che dice

lui, che è corroborato dall’autopsia. Penso che vi sia stata una prima fase

impulsiva e una seconda invece diversa. La seconda fase, quella dello

strangolamento, è particolarmente problematica, perché la descrizione che lui

ne fa deporrebbe per un momento di lucidità. C’è la cognata che si lamenta e

cerca di difendersi e lui che procede a strangolarla, sapendo che sta cercando

di difendersi. In quel momento credo che tutta la sua rabbia e lo sconcerto si

siano attivati in un gesto molto grave con una sorta di quasi scissione, lui

sapeva quello che stava facendo, ma non aveva più la pregnanza etica di dire

“questo non si fa”.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 6 e 7, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

278.

Alla domanda a sapere se in

preda ad una sorte di scatto d’ira o, come da lui definito “gesto impulsivo”,

non sarebbe stato più plausibile attendersi il lancio dell’intero zaino, un

calcio, un pugno o una spinta violenta, il perito psichiatrico ha risposto:

"

È difficile dirlo. Secondo me in questi momenti non è solo

l’istinto che agisce, ma anche un bagaglio che uno si porta dietro. Lui ha alle

spalle anche una serie di racconti di ambientazione un po’ “giallastra”, in cui

succedono diverse morti e nessuna comincia con una scazzottata. Ci sono invece

diversi strangolamenti. Al momento in cui ha agito il suo lato oscuro era già

presente ed era però stato gestito anche tramite la scrittura.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

279.

Il Dr. __________ ha così

spiegato la sua affermazione secondo cui il gesto impulsivo si sarebbe

prolungato nei minuti successivi, pur “ridimensionandosi gradualmente”:

"

Impulsiva è stata la prima aggressione. Successivamente hanno

prevalso i momenti quasi dissociativi, ma sicuramente c’è stata ancora una

forte carica impulsiva, siccome lui in precedenza non è mai stato aggressivo.

Lui ha sempre cercato di evitare i conflitti e quando si è trovato coinvolto in

un conflitto per lui molto importante si è fatto prendere la mano. Ha poi

cominciato un’attività razionale dove però la pregnanza etica era ancora

disattivata. In seguito sicuramente è emersa la coscienza dell’infrazione

commessa, tanto che ha messo in atto azioni di depistaggio.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

280.

Ricordato che l’imputato ha

dichiarato di avere stretto per 2 o 3 minuti con la sciarpa, al perito è stato

chiesto se questo tempo non fosse sufficiente per uscire da uno stato di

impulsività. Queste le dichiarazioni del Dr. __________:

"

Non sono in grado di dirlo, ma posso dire che la percezione del

tempo in questi casi è quasi sempre sbagliata. È un tempo plausibile, ma non è

detto che sia il tempo giusto, tanto è vero che la vittima non è morta a

seguito dello strangolamento, ma solo in seguito.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

281.

Alla domanda a sapere quali

sarebbero state le sue conclusioni prescindendo dallo svolgimento dei fatti

riferito dall’imputato, il Dr. __________ ha risposto:

"

Un disturbo di personalità come quello dell’imputato non porta a

commettere reati violenti tipo un omicidio, ma semmai reati finanziari. Il 10%

di scemata imputabilità per i reati finanziari sarebbe comunque stato presente

come una costante anche per l’omicidio. Se la situazione fosse sensibilmente

diversa da quella che ha descritto IM 1, la questione dell’omicidio rimarrebbe

un bel mistero e si giungerebbe a concludere per una psicosi acuta quindi con

un grado di capacità molto diminuito o nullo, ma come detto tale tipo di

disturbo non è stato rilevato per IM 1.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale).

282.

Il Dr. __________ ha spiegato

che gli elementi scatenanti una reazione acuta da stress sarebbero di solito “incidenti

o situazioni abbastanza catastrofiche”, ma potrebbe trattarsi anche di “cambiamenti

repentini dello scenario di vita, come potrebbe essere un licenziamento in

tronco inatteso o, forse in questo caso, il fatto che si aspettasse la dolce

cognatina di quasi sempre e l’abbia invece trovata inferocita” (VI DIB

16.05

, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale).

I sintomi di

una tale reazione sarebbero solitamente “stati dissociativi e situazioni di

turbamento della coscienza, per cui una persona può apparire esternamente

normale, ma non recettiva agli stimoli o parzialmente obnubilata e può non

riconoscere la situazione in cui si trova o comportarsi in modo insolito, ad

esempio dopo un incidente qualcuno può correre in giro senza nessun fine” (VI DIB 16.05.2018, p. 8, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

Una reazione

acuta da stress, stando alle dichiarazioni del perito, potrebbe esordire “subito

o anche dopo qualche ora o il giorno dopo”, trattandosi di regola comunque

di “un esordio rapido”, e potrebbe durare qualche giorno (VI DIB

16.05

, p. 9, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Nel caso

specifico, il fatto che l’imputato si sarebbe trovato confrontato a una donna “rivendicativa

e anzi arrabbiata, capace di accusarlo – lui, “paciere” – di non aiutarla”,

sarebbe stato presumibilmente “il fattore scatenante”. Al proposito il

perito si è così espresso:

"

Questo credo sia stato il fattore scatenante. È stato confrontato

a un’immagine diversa della donna che idealizzava. Un conto è se uno si aspetta

di trovarsi davanti un drago e un altro è se invece pensa di trovarsi davanti

un angioletto e poi si trova davanti un drago. Quando dico “drago” non mi

riferisco alla persona della vittima, ma all’immagine che ne aveva in quel

momento l’imputato secondo il suo racconto.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 9, allegato 2 al verbale dibattimentale).

283.

Secondo il Dr. __________, un

attacco verbale sarebbe sufficiente per scatenare una reazione acuta da stress,

pur tenuto conto dell’eccezionalità che deve rivestire l’evento secondo ICD 10

e i casi gravi (esposizione al pericolo di morte, ecc.) citati da DSM V:

"

Mi risulta che la Polizia sia chiamata tantissime volte per liti

domestiche, dove sciocchezze di questo genere scatenano dei cataclisimi, tanto

da richiedere l’intervento della Polizia, ciò che significa che aggressioni

verbali possono causare reazioni simili. Il disturbo di personalità

dell’imputato è particolare e fortunatamente costellazioni di questo genere

sono rare e presuppongono un disturbo di personalità come il suo, un rapporto

del genere di quello che si era creato tra imputato e vittima e il crollo

dell’idealizzazione. A questo si aggiunge il carico emotivo ulteriore di IM 1

per i motivi già indicati.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 9, allegato 2 al verbale dibattimentale).

284.

Alla domanda a sapere come

spiegasse che l’imputato, dopo avere ucciso la vittima, avrebbe agito con

(quanto meno apparente) lucidità, pulendo i locali, occultando il corpo,

inviando messaggi che dovevano servirgli da alibi e avrebbe – per citarlo –

valutato tutte le possibilità, il perito psichiatrico ha risposto:

"

Secondo me ha ritrovato parzialmente la lucidità e vi erano

ancora dei meccanismi di scissione, di isolamento degli affetti, che hanno

retto per un paio di giorni, che gli hanno permesso di attuare il depistaggio.

È vero che questo lo sappiamo ancora una volta dal suo racconto, ma è stato

confermato dai famigliari. Il rimorso è emerso a seguito della comunicazione

dall’esterno della morte di __________.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 9 e 10, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

285.

Quanto al menzionato rimorso

provato dall’imputato, il perito ha comunque affermato che prima di questo

sarebbe sicuramente emersa la paura, e forse anche dei meccanismi di

giustificazione:

"

(…) il rimorso potrebbe anche non essere stato la prima emozione,

che è stata sicuramente la paura. C’era sicuramente un miscuglio di emozioni e

il rimorso potrebbe anche essere emerso in un secondo tempo, mentre in

precedenza potrebbero esservi stati piuttosto dei meccanismi di

giustificazione. Solo quando c’è maturazione della consapevolezza del delitto

commesso nasce il rimorso, ma deve trattarsi di una consapevolezza emotiva e

non soltanto cognitiva.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 10, allegato 2 al verbale dibattimentale).

286.

Quanto alle caratteristiche

dello stato dissociativo da lui citato nel verbale di delucidazione, il Dr. __________

ha dichiarato che si tratterebbe di “un restringimento della coscienza, per

cui certi aspetti vengono tagliati fuori, l’attenzione può essere focalizzata

su qualcosa”, confermando che nel caso concreto la capacità di giudizio di IM

1.

era neutralizzata ed aggiungendo che “Se qualcuno capisse che sta facendo

del male e fosse in grado di non farlo non lo farebbe” (VI DIB 16.05.2018,

p. 10, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Il fatto che

l’imputato, dopo essersi liberato del corpo, è andato a cena risultando del

tutto normale ai suoi famigliari, riuscendo a mangiare normalmente, dessert

compreso, è stato spiegato dal perito psichiatrico con “l’entrata in

funzione dei meccanismi di difesa, soprattutto l’isolamento degli affetti, la

capacità di mantenere un programma eliminando tutti gli aspetti negativi”,

ciò che deriverebbe dal disturbo di personalità dell’imputato (VI DIB

16.05

, p. 10, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Si sarebbe

trattato – a mente del perito – di meccanismi difensivi “estremamente

efficaci”, ciò che dimostrerebbe l’intensità del disturbo; non si

spiegherebbe altrimenti il fatto che nelle fasi in cui si sono svolti i fatti

il battito dell’imputato è rimasto sostanzialmente invariato e che la notte

dopo i fatti ha dormito normalmente per 7 ore (VI DIB 16.05.2018, p. 10 e 11,

allegato 2 al verbale dibattimentale).

287.

Con specifico riferimento ai

reati finanziari, il perito psichiatrico ha rilevato che l’imputato avrebbe

“approfittato del clima “morbido” che c’era in ufficio, della mancanza di

controlli regolari, un’agevolazione per cui l’autocontrollo non è stato poi

così necessario”, aggiungendo che:

"

Che poi abbia cercato di eludere la lacunosa sorveglianza non

esclude che abbia comunque agito pro domo suo. Si tratta evidentemente di un

atto egoistico. Aveva difficoltà ad agire coerentemente, ma sapeva quando e

come farlo, e questo è un atteggiamento apparentemente contradditorio che si

spiega solo con un disturbo di personalità piuttosto profondo.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 12, allegato 2 al verbale dibattimentale).

288.

Invitato a spiegare in quale

modo il disturbo di personalità misto da lui evidenziato sia da porsi in

relazione ai reati patrimoniali, ha dichiarato:

"

Si è arrivati a questo, a quanto sembra, perché IM 1 e la moglie

vivevano al di sopra dei propri mezzi per tutta una serie di passi falsi che

erano stati fatti. L’imputato ad esempio ha aperto una ______, di cui si è

occupato poco e ha investito un capitale non suo che poi ha perso. La

soddisfazione di queste velleità è importante al di là della ragionevolezza.

Allo stesso modo ha fatto molti regali a persone che non gli erano poi tanto

vicine e acquisti sconsiderati. Questa è l’espressione di una valutazione delle

proprie capacità completamente inadeguata.

(…) a questa conclusione, parlando in generale, non si giunge

automaticamente quando si è in presenza di un soggetto con un disturbo di

personalità. Il disturbo di personalità è qualcosa che si conforma in un

determinato soggetto, non è come la polmonite, che ha gli stessi effetti più o

meno in tutti quelli che ne sono affetti. Chiaramente non si manifesta

obbligatoriamente con le stesse modalità in chiunque, anche perché un disturbo

di personalità misto per definizione ha diversi componenti e a seconda delle

stesse ha manifestazioni diverse.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 12 e 13, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

289.

Al proposito, ricordate le sue

conclusioni secondo cui “Le dinamiche da lui messe in atto sono quelle di un

bambino in età prescolastica”, il Dr. __________ ha spiegato:

"

Il motivo potrebbe essere da bambino ma anche da adulto, perché

più o meno tutti siamo alla ricerca di un certo riconoscimento, ma non facciamo

dei regali con i soldi altrui; questo si può fare quando non si valutano bene

le poste in gioco e i beni da tutelare. Una persona cerca di ottenere del

riconoscimento ad esempio facendo un lavoro ben fatto o prestando aiuto a

qualcuno. Prendere i soldi della ACPR 4 per fare i regali e ottenere

riconoscimento è una noncuranza dei beni da tutelare; un bambino da questo

punto di vista è meno rigoroso.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 13, allegato 2 al verbale dibattimentale).

290.

Quanto al rischio di recidiva,

dal referto peritale si evince che i reati di cui il peritando è imputato

sarebbero frutto non soltanto della sua indole, ma anche, soprattutto per

quanto riguarda l’uccisione di __________, di circostanze molto particolari che

difficilmente si riprodurrebbero. Si potrebbe perciò sostenere, a mente del

perito, con argomenti plausibili, che la loro reiterazione è praticamente impossibile.

In linea teorica, tuttavia, la personalità del peritando non sarebbe esente da

rischi, al contrario: “la “parte oscura” presente in lui, infatti, è molto

poco accessibile alla “insight” e di conseguenza all’elaborazione (nel suo caso

equivalente a una maturazione della personalità)”.

Il Dr. __________

ha quindi rilevato che non è escluso che “circostanze favorevoli”

possano indurre il peritando a commettere in futuro reati finanziari del tipo

di quelli già commessi (“opportunistici”), essendo egli apparso molto

poco critico nei confronti dei suoi errori, senza tuttavia saperne indicare il

grado di probabilità. Quanto ai reati contro la persona, “considerata la

peculiarità delle circostanze che hanno portato all’uccisione di __________”,

il perito ritiene che gli stessi siano “molto improbabili” (AI 415, p.

145).

291.

Al test VRAG (Violence Risk

Appaisal Guide) il peritando ha ottenuto un punteggio globale di -1, che lo

colloca nella categoria 4 della scala, con una probabilità di recidiva del 17%

entro 7 anni e del 31% entro 10 anni (AI 415, p. 145).

Invitato nel

verbale di delucidazione peritale a spiegare quali sarebbero le “circostanze

favorevoli” che potrebbero indurre l’imputato in futuro a simili agiti, il

perito ha risposto che “egli dovrebbe prima di tutto uscire dal carcere,

trovare un posto di lavoro e una fonte di denaro accessibile, impresa non

facile” (VI PP 15.09.2017, p. 6, AI 428).

292.

Quanto ai reati contro la

persona ha precisato:

"

(…) come indicato IM 1 ha quest’”ombra”, si tratta di una

componente primitiva, rozza e aggressiva, quello che ha reso possibile

l’uccisione di __________ è il rapporto molto particolare che aveva con lei. È

altamente improbabile, per non dire impossibile, che IM 1 entri in contatto di

nuovo con una donna, che questa diventi la sua migliore amica, che la idealizzi

nel corso di parecchi anni come fatto con __________, e che come con lei abbia

un eventuale desiderio nei suoi confronti mai manifestato. Si è trattato di una

situazione complessa che difficilmente si può riproporre.”

(VI PP 15.09.2017, p. 6, AI 428).

293.

Lo stesso perito ha tuttavia

riconosciuto che “IM 1 però come spiegato ancora quest’oggi è un immaturo e

quindi in linea teorica in futuro tenderà ancora a costruirsi rapporti con le

migliori amiche”, concludendo tuttavia che “per rapporto a reati contro la

persona non vi sia un concreto rischio di recidiva” (VI PP 15.09.2017, p. 6, AI

428).

294.

Sentito in occasione del

pubblico dibattimento, il perito ha così spiegato la ragione per cui il rischio

di recidiva per i reati patrimoniali sarebbe più probabile:

"

Dovrebbe trovarsi in una situazione simile a quella in cui si è

trovato. Se si trovasse in una tale situazione credo che ci sia un certo

rischio. Non credo che ci sia un rischio fondato che diventi uno scassinatore o

un rapinatore, mentre un reato opportunistico, come l’appropriarsi di soldi che

sono lì a disposizione, potrebbe avvenire.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 13, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Lo

specialista ha quindi aggiunto:

"

Credo che l’aspetto psichiatrico in un determinato contesto possa

portare a un rischio. Senza l’aspetto psichiatrico, la situazione da sola,

porterebbe al rischio che avrebbe qualsiasi persona, nel senso che “l’occasione

fa l’uomo ladro”; una persona sufficientemente matura sa resistere alla

tentazione di rubare quello che si trova tra le mani. È difficile scindere

l’aspetto psichiatrico dalla situazione.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).

295.

Quanto invece ai reati contro

l’integrità delle persone, ha ribadito che una recidiva sarebbe “molto

improbabile”, perché “frutto di una circostanza estremamente particolare

praticamente irripetibile” (VI DIB 16.05.2018, p. 14, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

296.

Invitato a conciliare tale

indicazione con quanto affermato in occasione della delucidazione davanti al

PP, secondo cui l’imputato sarebbe “un immaturo e quindi in linea teorica

tenderà ancora a costruirsi rapporti con le migliori amiche”, il perito

psichiatrico ha spiegato che:

"

Non è il legame con la migliore amica che ha portato ipso facto

all’uccisione, ma vi era anche l’idealizzazione e vi era poi la questione della

casa. Non bisogna poi dimenticare che si trattava di un legame famigliare, a

cui l’imputato non poteva sottrarsi. Anche ammettendo che sviluppi una

particolare amicizia con una persona mancherebbero tantissimi elementi.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).

297.

Dal referto peritale si evince

altresì che IM 1 sarebbe tuttora affetto dal disturbo di personalità (F61.0) e

dalla disfunzione vegetativa somatoforme (F45.2), ma non dalla reazione acuta

da stress (F43.0) (AI 415, p. 146).

Quanto alle

misure terapeutiche il perito psichiatrico ha rilevato che:

"

Un disturbo di personalità complesso, particolare e vissuto con

così poca conflittualità (che quindi non ha mai generato nel peritando il

disagio o sofferenza che lo spingessero a cercare aiuto) è difficilmente

curabile.

Purtroppo, il peritando non ha coscienza di malattia (…) e, ad

eccezione dei pochi incontri dell’infanzia-adolescenza motivati da problemi

particolari, non ha mai ritenuto necessario rivolgersi a psichiatri –

psicoterapeuti.

Nonostante queste premesse poco incoraggianti, un trattamento non

è del tutto impossibile a condizione che il peritando mostri un po’ di

motivazione. In questo caso, il trattamento, essenzialmente psicoterapeutico,

può essere tanto stazionario che ambulatoriale. Parallelamente, sarà opportuno

curare, se necessario a livello sintomatico, le concomitanti turbe

psicosomatiche, anch’esse indicative, per loro natura, delle difficoltà di un

trattamento psicoterapeutico (ovviamente, il fatto che una persona “somatizzi”

tende a indicare che difficilmente “mentalizza” – come nel caso del paziente –

e ciò si riflette negativamente sulle possibilità della psicoterapia). (…)

Con questo trattamento vi è da attendersi che il rischio di nuovi

reati possa essere ridotto. Ritengo che tanto un trattamento stazionario quanto

un trattamento ambulatoriale abbiano le stesse, limitate possibilità di

successo. (…)

Un trattamento come quello suggerito potrebbe essere attuato anche

in corso di espiazione pena in PCT, a condizione che il peritando possa essere

seguito regolarmente, inizialmente almeno una volta ogni 15 giorni, se

possibile una volta per settimana, da un terapeuta competente e senza

cambiamenti di terapeuta per diversi anni.”

(AI 415, p. 146 e 147).

298.

Riguardo alla disponibilità di

IM 1 a sottoporsi a questo trattamento, dal referto peritale si evince che il

peritando “ha dichiarato di non ritenersi affetto da un problema di

interesse psichiatrico; nell’ultimo colloquio si è però detto disponibile a un

trattamento, riconoscendo che potrebbe essere affetto da un disturbo anche se

finora non ne aveva coscienza. Questa ammissione è la premessa minima

indispensabile per un tentativo terapeutico che si preannuncia arduo ma non

impossibile” (AI 415, p. 147).

299.

Nel verbale di delucidazione

peritale il Dr. __________ ha precisato che “durante i 13 colloqui con lui

fatti non ha mai formulato una richiesta d’aiuto in tal senso, forse anche

perché non sapeva di avere un disturbo. Nell’ultimo o penultimo colloquio, dopo

che gli ho accennato della presenza di un disturbo, mi ha riferito che forse

potrebbe averlo senza saperlo.

Ritengo

che questa sia quanto meno una piccola apertura da parte sua. Ritengo che IM 1

possa essere coinvolto in un rapporto terapeutico ma non so in che spirito lo

affronterebbe. Come è emerso si tratta di una persona accondiscendente, vi è

quindi la possibilità che acconsenta al trattamento per compiacere il terapeuta

o chi glielo propone.

Nonostante

tutto ciò una volta entrato nel processo terapeutico potrebbe trarre beneficio,

non è stupido.

(…) ci vorranno

sicuramente parecchi anni di psicoterapia.” (VI PP 15.09.2017, p. 7, AI

428).

300.

Il perito ha in fine stabilito

che la contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe

fortemente il successo del trattamento (AI 415, p. 147).

301.

In occasione

dell’interrogatorio finale del 19 settembre 2017 IM 1 si è detto disposto a

sottoporsi a una terapia:

"

Da parte mia sono disposto, se mi viene chiesto, a sottopormi a

una terapia, preciso che non mi ero mai accorto di avere un disturbo, me ne

sono reso conto nel corso del presente procedimento grazie ai colloqui con il

dott. __________, con i suoi stagisti e anche con il perito dott. __________.

Sono consapevole che si tratterà di un lungo percorso, sono certo di volerlo

fare per me e anche per la mia famiglia. Vorrei precisare che ho già

autorizzato il mio avvocato a prendere contatto con uno psichiatra affinché

possa iniziare una mia presa a carico.”

(VI PP 19.09.2017, p. 19, AI 430).

Anche in

sede dibattimentale, invitato a prendere posizione sulle dichiarazioni del Dr. __________

il 16 maggio 2018, IM 1 ha confermato la sua disponibilità a seguire una

terapia. Queste le sue dichiarazioni:

"

Come ho già detto sono disposto a seguire tutte le cure del caso,

lo sto già facendo con il Dr. __________ e i suoi stagisti. Io quando ho fatto

quella cosa orribile mi sono come creato un blocco mentale e non ho più pensato

a quello che avevo fatto per lungo tempo, solo quando andavo in interrogatorio

o vedevo il mio avvocato pensavo a quello che era successo, se no in Farera

passavo le giornate in cella a guardare la TV senza pensare a quello che era

successo. Quando sono arrivato alla Stampa ero in cella con altre persone e

questo mi ha fatto bene; inoltre il Dr. __________ ha iniziato a seguirmi di

più e ho visto dei miglioramenti. Sono convinto di continuare con la terapia

anche dopo la scarcerazione se ci sarà bisogno.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 33, allegato 1 al verbale dibattimentale).

302.

La Corte ha rilevato in primo

luogo un problema formale relativo alla perizia.

Ai sensi

dell’art. 185 cpv. 5 CPP, in caso di accertamenti da parte del perito,

l’imputato e le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre

possono, nei limiti di questa facoltà, rifiutarsi di collaborare o di fare

dichiarazioni. Il perito li avverte previamente di questo loro diritto, pena

l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in occasione dei colloqui svolti

dal perito, in ogni caso se le stesse poggiano su cosiddetti Zusatztatsachen,

e meglio fatti che non si basano unicamente sulle conoscenze specialistiche del

perito. La disposizione di cui all’art. 185 cpv. 5 CPP costituisce infatti una

regola di validità dell’atto (Heer, in: Niggli/Wiprächtiger (editori), Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 32 ad art. 185;

Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (editori), Commentaire Romand, Code de procédure

pénale suisse, Basilea 2011, n. 9 ad art. 185).

L’avviso

deve essere documentato (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, n. 5 ad art. 141). Ciò costituisce unicamente una prescrizione

d’ordine ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 CPP, per cui le dichiarazioni possono

essere utilizzate se le persone sentite sono state avvisate dei loro diritti,

ma l’avviso non è stato protocollato (Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 796; Galliani/Marcellini, Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, n. 5 ad art. 141).

Secondo la

Corte, in analogia a quanto indicato dalla dottrina per l’interrogatorio dei

testimoni (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San

Gallo 2009, n. 796), spetta di principio al perito dimostrare di aver comunque

ossequiato tale obbligo.

303.

Nel caso concreto, tale avviso

non figura né in perizia né negli altri atti d’inchiesta.

Interrogato

al proposito in occasione del pubblico dibattimento, il perito psichiatrico ha

affermato che:

"

C’è una traccia dell’avviso agli atti, anche se non è dove la

metto usualmente, e meglio all’inizio della perizia. Forse mi sono limitato a

comunicarlo a voce. C’è comunque una traccia di questo a p. 7 della perizia. Io

credo che fosse chiaro che mi sono presentato come perito, che si trattasse di

una perizia gli era sicuramente noto. Non ricordo esattamente, ma quando avviso

di essere lì per fare una perizia è automatico che io avvisi anche della

facoltà di non rispondere. Questo vale sia per lui che per le altre persone che

ho sentito nei vari colloqui.

(…) non sono in grado di documentarlo in altro modo.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

304.

Malgrado l’impossibilità da

parte del perito di dimostrare di aver ossequiato le formalità di cui sopra, la

Corte ha ritenuto di accertare se gli avvisi di rito erano stati omessi oppure

se, unicamente, erano stati dati seppur non protocollati.

Rispondendo

al quesito a sapere se fosse stato reso edotto dal Dr. __________ della sua

funzione di perito, di non essere tenuto al segreto medico e del fatto che

aveva il diritto di non rispondere, l’imputato ha risposto affermativamente

indicando che ciò è avvenuto in un’occasione all’inizio dei colloqui (VI DIB

15.05

, p. 33, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In tale

contesto la Corte ha quindi considerato la carenza riscontrabile nella perizia

essere di mero carattere formale.

305.

Per quanto invece attiene alle

altre persone che il perito ha intervistato, le stesse – non presenti in aula –

non hanno (evidentemente) potuto confermare di essere state informate o meno

del diritto di non rispondere.

Conseguentemente,

sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra evocati, la Corte ha

verificato se da tali audizioni il perito ha tratto informazioni importanti che

non gli fossero già note sulla scorta dei documenti ricevuti dal Ministero

pubblico e se queste hanno influenzato l’esito della perizia. Al proposito il

Dr. __________ ha risposto:

"

Ho avuto qualche informazione che non ricordo bene se sia anche

agli atti sul fatto che IM 1 abbia avuto delle condizioni febbrili

nell’infanzia, ma comunque nulla di rilevante. In generale se ho acquisito

informazioni supplementari si è trattato di informazioni di contorno e non

sostanziali per giungere all’esito della perizia.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Stante

quanto precede, la Corte ha quindi ritenuto di non dover dichiarare nulla la

perizia in ragione di vizi formali.

306.

Detto della forma, pure nella

sostanza il documento presenta carenze riconducibili ad incongruenze metodologiche.

In primo luogo, dopo una diffusa anamnesi dell’imputato, lo

specialista indica che IM 1 sarebbe una persona sostanzialmente normale, ma con

“immaturità (insicurezza, tendenze anaclitiche pronunciate, lacunosità

superegoica, carente capacità di giudizio, prevalenza del principio di piacere,

incertezza affettiva e sessuale con discrete manifestazioni

“polimorfo-perverse”, pseudo-adattamento, comportamenti ossessivo-compulsivi

subclinici”.

In base a tali conclusioni, chi legge la perizia si aspetterebbe,

secondo logica, che le successive risposte ai quesiti indicassero che

l’imputato non ha agito in stato di scemata imputabilità, non risultando

tipicamente tali tratti caratteriali da porsi in nesso causale con gli atti

imputati a IM 1.

In maniera sorprendente, invece, il referto psichiatrico giunge a

menzionare la reazione acuta da stress e a uno stato di “corto circuito”,

conclusioni che però risultano avulse dai precedenti ragionamenti.

Nel corso dell’interrogatorio

dibattimentale il Dr. __________ ha – di fatto – spiegato il suo modo di

procedere, ovvero che:

"

Avrei potuto liquidare la perizia in molto meno dicendo che il

leggero disturbo di personalità di tipo misto non influisce sulla capacità, ma

questo sarebbe stato molto semplicistico, perché non riesco a far aderire a

questi fatti una piena responsabilità. Prima di tutto, volendo evitare il tema

perizia, non sarebbe andato a casa della persona che avrebbe probabilmente

voluto parlare di questo argomento oppure alla prima alzata di voce offensiva

se ne sarebbe andato. Ci sono degli aspetti strani che andavano approfonditi,

non potevo accontentarmi della prima impressione clinica e nemmeno dei test,

che a prima vista dicevano “c’è qualcosa che non va, ma non è poi così grave”.

Ho iniziato a riflettere su come far quadrare tutte le informazioni disponibili

ed è stato un compito molto difficile”

(cfr. VI DIB del perito, p. 8).

Tale metodo non può tuttavia essere condiviso: una persona che ha

commesso un reato non soffre necessariamente di un disturbo tale da implicare

una riduzione del grado d’imputabilità.

Che l’approccio alla problematica dato dal Dr. __________ sia

tutt’altro che scevro da critiche ne ha del resto dato atto il perito stesso,

dichiarando in sede di delucidazione che:

"

su questo aspetto potrei essere “attaccato” da alcuni colleghi

che potrebbero sostenere che si tratta di un mio costrutto, ma io sono convinto

delle mie conclusioni”

(VI PP Dr. __________, 15.09.2017, p. 6).

La volontà di “far quadrare le informazioni” ha in realtà

spinto lo specialista a svolgere 13 colloqui con l’imputato, 2 con i genitori e

la sorella, 2 con la moglie, 1 con la suocera, un sopralluogo sulla scena del

crimine, la visione di ben 11 puntate di quiz televisivi e la lettura dei “racconti”

redatti dall’imputato.

Compito del perito però non è quello di condurre un’inchiesta

parallela al Magistrato inquirente (leggasi “il perito può effettuare

da sé semplici accertamenti”, art. 185 cpv. 4 CPP), bensì di coadiuvarlo,

limitatamente agli aspetti tecnici di sua competenza, stabilendo se sussiste

una turba psichiatrica o meno e, in caso affermativo, se questa è da porsi in

relazione con i fatti ascritti.

Il risultato di tali superflue ed eccessive operazioni è stato il

giungere a valutare le testimonianze e dedurne delle personali conclusioni

sullo svolgimento di taluni dei fatti determinanti e, addirittura, ad esprimere

un giudizio sulla vittima e sulla credibilità dell’imputato.

Al proposito si dirà che non spetta al perito – ma alla Corte –

ricostruire ed accertare i fatti, vagliare le testimonianze e le altre prove e

pronunciarsi sulla credibilità dell’imputato. Questo sia per mandato

istituzionale, ma anche perché la Corte si pronuncia solo dopo la lettura di

tutti gli atti e non solo di una parte, ad istruttoria dibattimentale conclusa

e dopo che le parti hanno potuto esprimersi.

Detto abuso di competenze è manifesto, se si considera che il

perito ha ritenuto – perché da lui considerato credibile – che i fatti si

fossero svolti come raccontati dall’imputato, giungendo in sede dibattimentale

a sostenere che sarebbe stata l’aggressione verbale del “drago” (cfr. VI

DIB del perito, p. 9) a scatenare in lui la reazione acuta da stress.

Certo, il PP ha poi fatto confluire tali circostanze nell’atto

d’accusa. Rientra tuttavia nel ruolo del Magistrato inquirente – e non in

quello del perito – sottoporre la propria ricostruzione dei fatti alla Corte,

la quale ne trae poi le proprie conclusioni. Al perito, peraltro, non potevano

sfuggire i cambiamenti di versione e le incongruenze presenti nelle

dichiarazioni rese da IM 1, sicché mal si comprende come possa aver fondato le

proprie conclusioni sulle di lui dichiarazioni, ritenute acriticamente

credibili.

Neppure il perito può, per costante giurisprudenza, indicare il

grado di incidenza percentuale della scemata imputabilità, prerogativa che è

riservata alla Corte.

Si dirà, poi, che dalla perizia e dalla relativa delucidazione

emergono alcune imprecisioni o considerazioni sprovviste di fondamento. Di

fatto, non appare pertinente la considerazione secondo cui l’immaturità

dell’imputato avrebbe avuto un ruolo importante nel fargli commettere i reati

di natura finanziaria, essendo i furti “finalizzati a sciocchezze. Le

dinamiche da lui messe in atto sono quelle di un bambino in età prescolastica”.

Orbene, non si può non eccepire che mediante i furti, IM 1 ha certamente

soddisfatto i suoi vizi, ma ha pure fatto annullare i precetti esecutivi

dipendenti dal mutuo ipotecario. Peraltro, le modalità poste in essere erano

comunque sufficientemente sofisticate (anche grazie alla falsificazione di

documenti) da permettergli di malversare per circa 11 anni. Neppure si

comprende quali conseguenze possano essere tratte dal fatto che l’imputato non

ricordasse l’ammontare del maltolto e/o il fatto che tenesse lontano da sé il

pensiero di essere preso. Al proposito il perito ha risposto in aula con un

laconico “Per quanto riguarda le persone che sottraggono a piccole tranches,

non li ho peritati e quindi non posso dire nulla su di loro. Per me in questo

caso è così” (VI DIB perito, p. 13). In realtà non è certo raro che persone

imputate di reati patrimoniali (ma non solo) ripetuti sull’arco di più anni non

siano in grado di quantificare l’importo malversato, risultando spesso sopresi

allorquando confrontati all’entità globale degli illeciti. Pare financo

superfluo osservare, poi, che la maggior parte degli autori di reato confida di

non essere scoperto, allontanando tale pensiero.

In tale contesto, in considerazione delle gravi carenze e lacune

di cui sopra, il documento redatto dal Dr. __________ è stato ritenuto dalla

Corte ai limiti della non utilizzabilità.

Tuttavia, ritenuto che il perito ha, in sede dibattimentale,

indicato che anche prescindendo dalla ricostruzione dei fatti descritta

dall’imputato e basandosi sui disturbi psichiatrici posti in evidenza dai

colloqui, test ecc. la sue conclusioni non sarebbero sostanzialmente mutate (“Un

disturbo di personalità come quello dell’imputato non porta a commettere reati

violenti tipo un omicidio, ma semmai reati finanziari. Il 10% di scemata

imputabilità per i reati finanziari sarebbe comunque stato presente come una

costante anche per l’omicidio” – VI DIB perito, p. 8), la Corte ha ritenuto

di poter fare proprie le conclusioni peritali ritenendo quindi che IM 1 ha

agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve per tutti i capi

d’imputazione di cui all’atto d’accusa.

XII) Commisurazione della pena

307.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo

a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena

delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per

intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008,

inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così,

codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

308.

Giusta l’art. 112 CP, se

l’autore di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di

scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi,

la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci

anni.

La legge commina, poi, una

pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90

aliquote giornaliere per il reato di truffa aggravata siccome commessa per

mestiere (art. 146 cpv. 1 e 2 CP), una pena detentiva sino a cinque anni o

una pena pecuniaria per i reati di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1

CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) e una pena detentiva sino a

tre anni o una pena pecuniaria per il reato di sviamento della giustizia (art.

304.

CP).

309.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in

ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1,

pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag.

506).

310.

Giusta l’art. 40

CP, di regola la durata della pena detentiva è di almeno 3 giorni, mentre la

durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo

dichiara espressamente.

È il caso, come già indicato, dell’art. 112 CP

secondo cui per l’autore colpevole di assassinio la pena è la

detenzione a vita o la detenzione non inferiore a dieci anni.

La possibilità alternativa di infliggere all’autore

colpevole di assassinio il carcere a vita o una pena detentiva non inferiore

a dieci anni è stata introdotta il 1. gennaio 1990: secondo la norma

precedentemente in vigore, l’assassinio era, infatti, punibile unicamente

con la reclusione perpetua.

311.

La pena

detentiva a vita è la pena più severa che conosce il Codice penale svizzero.

Essa dura, di principio, fino alla morte del condannato (Brägger, Basler

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 40, n. 7, pag. 715) ritenuto,

tuttavia, che al condannato a vita può essere concessa dall’autorità competente

la liberazione condizionale al più presto dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP in

combinazione con il cpv. 1; cfr. art. 87 cpv. 1 CP secondo cui al liberato

condizionalmente va imposto un periodo di prova di una durata compresa tra uno

e cinque anni; cfr., pure, sentenza CRP 28.10.2013, inc. 60.2013.241, consid.

3, pag. 8-11 in cui la CRP ha escluso la possibilità di imporre un periodo di

prova “a vita”).

L’autorità

competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato

condizionalmente (art. 86 cpv. 2 CP) e, se non concede la liberazione

condizionale, essa riesamina la questione almeno una volta all’anno (art. 86

cpv. 3 CP).

Eccezionalmente,

alle condizioni dell’art. 86 cpv. 4 CP, il condannato a vita può essere

liberato condizionalmente già dopo dieci anni (art. 86 cpv. 5 CP).

La dottrina ha

osservato che, trascorsi 15 anni dalla condanna, la liberazione condizionale

sembra essere, nella prassi, divenuta la regola e che, pertanto, se si

paragonano i termini cui soggiace la liberazione condizionale, di fatto, il

carcere a vita costituisce ormai soltanto un grado supplementare nella scala

delle pene di durata determinata, il condannato ad una pena detentiva a vita

liberato condizionalmente dopo 15 anni avendo in effetti scontato soltanto un

anno e otto mesi in più di colui che è stato condannato ad una pena detentiva

della durata (determinata) di vent’anni e che beneficia al più presto della

liberazione condizionale (Disch, L’homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999,

pag. 296).

312.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di concorso

tra più infrazioni, di cui soltanto una è sanzionabile con la reclusione a

vita, la condanna a tale pena non può fondarsi unicamente sul principio

dell’aggravamento degli art. 68 cifra 1 vCP e 49 cpv. 1 CP. In effetti, un tale

aumento della pena colpirebbe più duramente l’autore rispetto al cumulo di più

pene di durata determinata; la condanna alla reclusione a vita sarà possibile

soltanto se una delle infrazioni in causa giustifica in sé una tale sanzione

(DTF 132 IV 102). Per contro, è ammesso che una condanna alla reclusione a vita

derivi dal solo effetto dell’aggravamento quando l’autore ha commesso più

infrazioni punibili con la reclusione a vita (DTF 132 IV 102).

Ne consegue che se un autore ha commesso più reati

di cui uno solo prevede la pena detentiva a vita e se per tale reato, preso a

sé stante, si giustifica soltanto una pena di durata determinata, il giudice

non può aggravare la pena a causa del concorso di reati e pronunciare una pena

detentiva a vita (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6S.144/2005 del 14 novembre

2006.

consid. 2.2).

In altre parole, il concorso di reati non può

fondare, di per sé, la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato per

il quale è comminata una tale sanzione, preso a sé stante, non giustifica, alla

luce della colpa dell’autore, la pronuncia di tale pena (DTF 132 IV 102 consid.

9.

; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5;6B_36/2011 del 18

ottobre 2011 consid. 2.1).

Il concorso di reati può, invece, compensare eventuali

circostanze attenuanti e permettere, nonostante la loro presenza, la pronuncia

della pena massima.

Il Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di

stabilire che circostanze aggravanti e circostanze attenuanti possono

compensarsi (DTF 127 IV 101 consid. 2b, 116 IV 300 consid. 2a; STF 6S.20/2006

del 12.6.2006 consid. 4;6S.444/2004 del 14.3.2006 consid. 2; STF 6S.151/2004

del 15.6.2004 consid. 2.2;6S.145/2003 del 13.6.2003 consid. 4.1) sicché la

pena massima prevista per un determinato reato – in concreto, la pena detentiva

a vita – può essere pronunciata anche in presenza di circostanze attenuanti,

nella misura in cui queste siano compensate da circostanze aggravanti, come, ad

esempio, in caso di concorso di reati (cfr. DTF 116 IV 300).

313.

Essendo la

sanzione più pesante che prevede il CP, la pena detentiva a vita esige una

motivazione particolarmente completa e precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF

6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4;6B_89/2012 del 29 giugno

2012.

consid. 1.2;6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1), tanto più se

viene inflitta nell’ambito di un processo indiziario (STF 1B_381/2011 del 5

agosto 2011 consid. 4.4). Quando decide di superare la soglia dei vent’anni, il

giudice deve indicare per quale ragione egli non ritiene sufficiente una pena

di durata determinata, anche di vent’anni (STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre

2012.

consid. 4.1.4).

314.

Quando

l’assassinio entra in concorso con altri reati (art. 49 cpv. 1 CP), la

motivazione deve anche spiegare come è stata stabilita la pena globale. Deve,

quindi, permettere d’identificare la pena di base e la pena complementare e,

meglio, di capire quale reato giustifica, da solo, la pronuncia della pena

detentiva a vita e per quali motivi. Come visto, nel caso in cui l’autore abbia

commesso più reati di cui uno solo è punibile con la reclusione a vita, tale

sanzione può essere inflitta unicamente se la sua pronuncia si giustifica già

solo per quel reato (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre

2012.

consid. 4.1.5;6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1;6B_262/2011 del

23.

settembre 2011 consid. 5.1;6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2).

315.

Per quanto attiene al reato

principale, la Corte ha ritenuto la colpa di IM 1 oggettivamente gravissima.

IM 1 ha privato una persona del bene più prezioso

che possiede, ovvero la vita, ma lo ha fatto ai danni di una donna che gli era

vicina, sorella di sua moglie, legata a sua figlia, che riponeva fiducia in lui

e per la quale lo stesso IM 1 aveva certamente nutrito affetto. L’imputato ha

ucciso “wonderwoman”, colei che “se avessi avuto una bacchetta

magica per cambiare le cose forse tra me e __________ sarebbe nato qualche cosa” (AI 35, p. 8), semplicemente poiché questa lo avrebbe aggredito

verbalmente accusandolo di non sostenerla a sufficienza nella lite famigliare.

La colpa di IM 1 si qualifica, poi, per le modalità

con cui ha agito: l’imputato, dando prova di particolare intensità, ha

deliberatamente, dapprima colpito violentemente la vittima da tergo, rendendola

inetta a resistere, raggiungendola poi alle sue spalle, avvolgendole

rapidamente la sciarpa attorno al collo, iniziando a tirare e mantenendo la

tensione per 2-3 minuti e lasciando la presa soltanto quando ha ritenuto che la

donna fosse ormai morta.

Stupisce poi la particolare freddezza e determinazione con cui

l’imputato ha elaborato un piano per tentare di nascondere la morte di __________

o comunque ritardarne la scoperta. Certo, il piano era lacunoso (circostanza

eventualmente significativa dell’assenza di premeditazione), tuttavia, se non

fosse subentrato l’inatteso decesso della zia in Italia, IM 1 avrebbe – per sua

stessa ammissione – proseguito il depistaggio il lunedì successivo.

Così facendo l’imputato non ha esitato ad ingannare le persone a

lui più care, mediante messaggi whatsapp ed e-mail che la facevano credere

ancora in vita. Ciò connota ulteriormente la sua mancanza di scrupoli.

316.

IM 1 ha, poi, continuato a

dimostrare tali sue caratteristiche di delinquente lucido e freddo nei

frangenti immediatamente successivi all’uccisione, durante i quali non si è

scordato di mettere e togliere le scarpe, ha sistemato quanto spostato in

corridoio, ha pulito sommariamente la camera (riproponendosi di farlo meglio di

lunedì), si è impadronito degli oggetti a lui utili per orchestrare la

scomparsa di __________ e ha frugato nella borsetta in cerca di denaro che gli

avrebbe reso il fine settimana meno pesante finanziariamente. Tale furto,

commesso nei confronti della persona che aveva appena ucciso, non può che

squalificare nel modo più totale IM 1.

Analogamente, lascia basiti

il fatto che l’imputato sia riuscito ad ordinare un hamburger nei frangenti in

cui si stava liberando del corpo e di ritornare, consumare il pasto in assoluta

normalità, per poi ritornare ancora a casa della vittima dopo cena, siccome si

era dimenticato di chiudere una porta.

Non da ultimo, l’imputato neppure ha esitato ad oltrepassare il

confine nazionale con un corpo nascosto nel bagagliaio e ciò a significare

della sua determinazione e spregiudicatezza.

Agendo come ha fatto, IM 1 ha altresì costretto la suocera, le

proprie moglie e figlia (cui la vittima era particolarmente legata), a subire

il durissimo colpo della scomparsa prematura e violenta di una persona amata.

Con le sue iniziali

contestazioni in punto alla commissione del reato più grave, l’imputato ha

inoltre coinvolto i propri cari in una lunga e pesante inchiesta penale.

Il modo in cui si è liberato del corpo, oltre che configurare un

reato a sé stante, è pure oggettivamente grave, siccome finalizzato a

concretizzare un piano che avrebbe lasciato i cari di __________ senza sapere

che fine questa avesse fatto.

317.

Relativamente alle argomentazioni qui sopra esposte, si impone di ricordare

che per quanto ne è della commisurazione della pena il Tribunale Federale ha

stabilito che la misura in cui una circostanza aggravante di un’infrazione è

realizzata è ugualmente pertinente allo stadio della fissazione della pena,

senza cadere nella violazione del divieto di una doppia presa in considerazione

(DTF 120 IV 67 ; 118 IV 342 ; 6B 862/2015).

318.

Per quanto attiene ai reati

patrimoniali, la loro gravità oggettiva è stata ritenuta medio/grave e ciò in

ragione da un lato della somma sottratta e, dall’altro, del lungo periodo

durante il quale ha agito.

Anche in tale ambito,

l’imputato non ha esitato a tradire la fiducia del datore di lavoro e del suo

diretto superiore, il quale, va detto per inciso, è stato licenziato a seguito

della mancata effettiva supervisione dei rendiconti (falsificati) allestiti da IM

1.

319.

In fine, il reato di

propaganda di apparecchi destinati alla registrazione di suoi e immagini è

stato considerato oggettivamente di gravità medio bassa.

320.

La colpa di IM 1 in relazione

all’assassinio e al turbamento della pace dei defunti è di estrema gravità

anche dal profilo soggettivo.

L’imputato ha agito con

dolo diretto e, con movente e scopo perversi e, agendo con crudeltà, ha ucciso

la cognata, liberandosi in seguito del corpo in una discarica.

Anche avuto riguardo al

criterio della libertà che aveva l'autore di decidersi a favore della legalità

e contro l'illegalità, la colpa di IM 1 è gravissima ritenuto come questi

disponeva di tutte le risorse intellettuali per conformarsi alle regole del

vivere civile. Sentendosi accusato ingiustamente, l’imputato avrebbe

semplicemente potuto ribattere verbalmente, eventualmente alzare la voce,

oppure, semplicemente, andarsene.

Al contrario, l’imputato ha

aggredito una donna indifesa, che già solo in ragione dell’importante scarto di

peso e altezza, si sarebbe difficilmente potuta difendere anche se al 100%

delle proprie forze fisiche.

Aggrava la colpa soggettiva

dell’imputato la sua forte determinazione dapprima nel colpire con forza e

ferocia e poi nell’uccidere: non va infatti dimenticata la risolutezza e

freddezza con cui, vistosi attaccato verbalmente, l’imputato è riuscito in

pochi istanti a fare mente locale, constatando l’assenza sulla scrivania di

oggetti sufficientemente grossi, ricordando quindi di avere una bottiglia nello

zaino, estrarla e colpire con forza la __________ alla nuca, approfittando poi

del disorientamento della vittima per avvicinarsi da tergo, togliersi la

sciarpa ed avvolgerla rapidamente al collo della donna, stringendo il capo di

vestiario per oltre due minuti finché ha visto la vita lentamente abbandonarla.

321.

Gravi anche dal punto di vista

soggettivo sono i reati patrimoniali. IM 1 ha agito per puro egoismo, alla

ricerca di un facile e rapido guadagno ed al fine di permettersi un tenore di

vita superiore a quello che si poteva permettere.

Analogamente, grave è

l’aver detenuto microcamere con le quali avrebbe potuto riprendere a loro

insaputa persone che avessero fato la doccia presso la sua abitazione.

322.

Avendo realizzato non uno ma

ben tre dei presupposti – fra loro alternativi – di assassinio menzionati

nella norma legale, la colpa di IM 1 in relazione a tale reato è gravissima.

Già solo per questo cumulo di elementi costitutivi la pena adeguata alla sua

colpa non può che situarsi nella parte superiore del quadro edittale posto

dall’art. 112 CP.

In tale contesto, la Corte ha considerato che l’imputato non ha

collaborato all’inchiesta ma ha semplicemente fatto ammissioni allorquando gli

era impossibile negare. Anche in tali frangenti l’imputato non ha esitato a

ritornare sulle proprie ammissioni cercando di modificarle o mitigarle in corso

d’inchiesta.

Ancora in sede dibattimentale IM 1 ha tentato di relativizzare

alcuni dei suoi comportamenti, in particolare le sue finalità quando ha avvolto

la sciarpa attorno al collo di __________.

Neppure l’imputato è apparso, se non per dichiarazioni di

facciata, particolarmente pentito. Durante l’interrogatorio dibattimentale, di

fatto, IM 1 si è riferito a quanto commesso definendolo “la cavolata”,

espressione che pare significativa del fatto che questi non pare essersi reso

perfettamente conto della gravità insita nel togliere la vita ad una persona.

Del resto, il dispiacere manifestato sembra sempre e comunque funzionale alla

propria posizione ed al proprio futuro e non, come invece dovrebbe essere,

riferito alla vittima o per le persone che ne soffrono la prematura violenta

scomparsa.

Sempre in relazione alle

circostanze soggettive del reato di cui IM 1 risponde, va considerato, ad

attenuazione della sua colpa, che egli ha agito in uno stato di scemata

imputabilità, definita lieve sia per il reato principale, sia per i reati

finanziari.

Se in occasione della delucidazione peritale il Dr. __________

aveva quantificato tale grado di scemata imputabilità nel 10% per i reati

finanziari e 25% per l’uccisione di __________, in sede dibattimentale lo

specialista ha precisato che qualora la perizia si fosse limitata a mettere in

relazione i fatti alle turbe evidenziate dai colloqui e dai test, all’imputato

andrebbe riconosciuta una scemata imputabilità, per tutti i reati,

quantificabile nel 10%.

In tale contesto, la Corte ha quindi ritenuto una

scemata imputabilità di grado lieve.

Relativamente ai reati finanziari, la Corte ha altresì considerato

che l’agire di IM 1 è stato evidentemente possibile (anche) in ragione di un

carente controllo da parte della ACPR 4.

323.

Visto quanto fin qui evidenziato, la Corte ha ritenuto

adeguata alla colpa di IM 1 una pena ipotetica non inferiore a 20 anni.

Occorre poi considerare, in favore dell’imputato, la

citata scemata imputabilità di grado lieve e diminuire, di riflesso la pena,

che va a diminuire la pena (DTF 136 IV 55).

Considerato che,

per costante giurisprudenza, la diminuzione non è lineare

(cfr. DTF 129 IV 122; 6s 151/2004), la Corte ha

ritenuto che la pena va a situarsi attorno a 18 anni.

Richiamato poi l’art. 49 CP per il concorso tra reati, a questa

andrebbero aggiunti circa 3 anni per i reati di appropriazione indebita,

falsità in documenti e turbamento della pace dei defunti. Posto che secondo

giurisprudenza, in caso di concorso tra diversi reati di cui uno solo è

sanzionabile con la reclusione a vita, tale condanna non può fondarsi unicamente

sul principio dell’aumento in ragione del concorso (STF 6B 600/2014), la pena

viene a ricollocarsi a 20 anni di detenzione.

324.

Con riferimento alle

circostanze personali dell’autore, la Corte ha considerato il denaro messo a

disposizione degli AP. Al proposito si dirà che non è comunque noto alla Corte

quale sia il totale asse ereditario e, dunque, a quale porzione IM 1 avrebbe

rinunciato. Pure considerato è stato l’effetto che la pena avrà su di lui. In

particolare, in sede dibattimentale l’imputato ha comunicato che la moglie

avrebbe avviato le pratiche il divorzio e che non vede la figlia dal giorno

dell’arresto. In questo senso è stato pure tenuto conto della stigmatizzazione

sociale che inevitabilmente la condanna per un reato di tale gravità porta

seco, da cui anche la perdita degli affetti. In fine, la Corte ha ritenuto la

vita passata, l’incensuratezza (pur osservando che ciò rappresenta un fattore

neutro per la commisurazione della pena, cfr. DTF 136 IV 1) ed il comportamento

tenuto nel periodo di carcerazione preventiva.

La Corte ha tuttavia considerato che tutte queste attenuanti

risultano essere ampiamente compensate dai fattori aggravanti di cui si è

detto, segnatamente dal concorso di reati (DTF

116.

IV 300; STF 6S.292/2003 del 25 settembre 2003 e 6S.444/2004 del 16 marzo

2006).

In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ritiene adeguata

alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 20 anni.

325.

Posto che il perito ha

indicato come praticabili sia il trattamento stazionario, sia quello

ambulatoriale, la Corte ha optato per quello tra i due meno pesante, ovvero

quello ambulatoriale. Trattamento che potrà quindi avere luogo durante

l’espiazione della pena.

XIII) Pretese di diritto civile

degli accusatori privati

326.

Nel caso di morte di un uomo o

di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze,

potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità

pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto,

dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subìta

dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento

di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione

rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura,

l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente

quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla

base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il

giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa

subìta e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se

egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze

attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF

del 28 settembre 2012, inc.6B_369/2012, consid. 2.1.1).

In ogni

caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la

comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto

morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica

situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita.

Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle

circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF

del 28 settembre 2012, inc.6B_369/2012, consid. 2.1.2).

Il

risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo conto del tipo e

della gravità della lesione, dell’entità e della durata delle conseguenze sulla

personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa del responsabile,

dell’eventuale concorso di colpa dell’offeso, così come della prospettiva di

alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II

117.

consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011 inc.6B_354/2011

consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc.6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in

Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e

24, pag. 340 seg.).

327.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett.

a CPP l’imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato

delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore

privato vince la causa.

328.

Nel caso concreto, le istanze

di risarcimento presentate in occasione del pubblico dibattimento dai

patrocinatori degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 (doc. dib. 3), ACPR 3

(doc. dib. 2) e ACPR 4 (doc. dib. 1), sono state integralmente riconosciute

dall’imputato, e quindi accolte così come esposte a seguito di acquiescenza. Va

unicamente rilevato che la nota professionale dell’avv. RAAP 3 è stata adattata

all’effettiva durata del dibattimento.

IM 1 è

quindi stato condannato a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti

indennità:

- a ACPR 1 CHF 50'000.00,

oltre interessi del 5% a far tempo dal 14 ottobre 2016, a titolo di indennità

per torto morale, e CHF 6'282.25, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18

maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

- a ACPR 2 CHF 50'000.00,

oltre interessi del 5% a far tempo dal 14 ottobre 2016, a titolo di indennità

per torto morale, e CHF 9'290.70, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18

maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

- a ACPR 1 e ACPR 2 CHF

30'640.91, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di

risarcimento danni;

- a ACPR 3 CHF 20'000.00,

oltre interessi del 5% a far tempo dal 17 ottobre 2016, a titolo di indennità

per torto morale, e CHF 10'461.35, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18

maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

- alla ACPR 4 CHF

267'800.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 10 maggio 2017, e CHF

40'000.00 a titolo di risarcimento danni.

Come da accordo tra le parti, l’importo di CHF 200'000.00 versato

sul conto corrente postale del Tribunale Penale Cantonale, è stato assegnato

agli accusatori privati con la seguente ripartizione:

- 62% alla ACPR 4;

- 30% a ACPR 1 e ACPR 2;

- 8% a ACPR 3.

XIV) Sequestri

329.

Sui sequestri è

stato deciso dando seguito alle richieste dell’accusa, a cui hanno aderito

accusatori privati e difesa.

È quindi stata ordinata la confisca degli oggetti e valori

patrimoniali sequestrati a IM 1, eccezion fatta per l’autovettura, la

confezione di fascette, le 8 fascette “bride”, il computer Dell, i 2 computer

portatili Dell, il cellulare HTC, la carta “Paypal”, la felpa di colore blu

scuro e il cellulare Samsung Galaxy con SIM Sunrise, che sono stati

dissequestrati a favore dell’avente diritto, previa cancellazione dalle memorie

di cellulare Samsung Galaxy e SIM Sunrise dei dati relativi al procedimento

penale, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

È poi stato ordinato il dissequestro dei reperti c/o il veicolo VW

__________ in uso a IM 1 e c/o l’abitazione di IM 1 a __________, eccezion

fatta per la giacca di colore nero marca Salewa, che è stata confiscata.

La Corte ha

altresì ordinato la confisca degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati a __________,

eccezion fatta per il cellulare Samsung, il cellulare Nokia, il computer

Toshiba, il telefono Samsung, le agende, la federa del cuscino, le 12

confezioni vuote di medicamenti, il tappeto rotondo, la federa di piumone, il

pezzo di plastica trasparente e il copri materasso, che sono stati

dissequestrati a favore dell’avente diritto.

È in fine stata ordinata la confisca dei reperti c/o l’abitazione

di __________ a __________, eccezion fatta per la confezione di fascette lega

cavi e i sacchetti blu in plastica marca ___, che sono stati dissequestrati a

favore dell’avente diritto, la confisca e la distruzione della foglia secca,

dell’involucro vuoto di preservativo e delle 5 salviettine umide e il sequestro

conservativo a copertura di tasse e spese delle relazioni bancarie sotto

sequestro.

visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 73, 112, 138, 139, 146, 179sexies, 172ter,

251.

CP;

135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

assassinio

per avere,

il 14 ottobre 2016, a __________,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con

movente e scopo particolarmente perversi, ovvero nell’intento di eliminare per

futile movente la cognata __________ che in quel momento lo stava, a suo dire,

accusando con tono acceso e ingiustamente, di non aiutarla nella contesa

famigliare in corso, rispettivamente, il movente particolarmente perverso

consistendo altresì nell’egoistico intento di eliminarla per impedirle di

riferire sul di lei ferimento avvenuto, durante la prefata discussione, per

mezzo di una bottiglia di vetro utilizzata per colpirla al capo, agendo inoltre

con le sotto indicate modalità particolarmente perverse, dimostrando totale

disprezzo per la vita altrui, intenzionalmente ucciso la cognata __________, e

meglio,

nella camera da letto di __________, dove lei esordiva dicendogli

di non condividere il contenuto e le conclusioni dell’ultimo rapporto di stima

immobiliare del 30 settembre 2016, rispettivamente, a suo dire, lo accusava di

non aiutarla nella contesa famigliare scaturita a seguito dell’intenzione di __________

di acquistare l’immobile dove viveva, estraendo dal proprio zaino una bottiglia

di birra in vetro vuota, colpendo quindi __________, che si era voltata di lato

dandogli parzialmente le spalle, con la bottiglia al capo (in regione

occipitale destra), bottiglia che si frantumava, __________, stordita e

barcollante, si avvicinava al letto e si inginocchiava, e nel mentre gli

chiedeva: “IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto?”,

indi sfilandosi IM 1 la sciarpa che indossava, cingendola poi

attorno al collo della cognata e tirandone (e tenendone tirate per alcuni

minuti) le estremità anche quando lei tentava invano di difendersi cercando di

colpirlo con alcune manate, appoggiando ad un certo punto la propria fronte tra

i capelli della vittima dicendole “mi dispiace”, cessando di

strangolarla solo quando era sdraiata a terra inerte, quindi, allo scopo di

occultare ogni traccia del suo operato, procedendo ad una sommaria pulizia

della camera dal sangue della vittima e dai cocci di vetro, infilando poi il

corpo della cognata in due sacchi dell’immondizia, dopo averle legato i polsi

con una fascetta stringicavo in plastica, per poi trascinarlo per le caviglie

lungo le scale sino al garage dove lo caricava nel bagagliaio della sua

automobile, simulando indi che __________ fosse ancora viva, e che non l’aveva

incontrato, attraverso l’invio di messaggi WhatsApp con il di lei telefono

cellulare al fidanzato e a sé stesso, asportando poi dalla camera della cognata

alcuni oggetti tra cui i cocci di vetro, i fazzoletti di carta utilizzati per

pulire il sangue, un sacchetto di stoffa, un tappeto, un paio di scarpe e un

sacco ____ sporchi di sangue, come pure il di lei telefono cellulare, il

bracciale FitBit, il denaro contenuto nel portafoglio, e la chiave della camera

da letto chiudendola, e prendendo infine con sé anche il mazzo di chiavi della

vittima, elementi per lui compromettenti siccome riconducibili all’intervento di

terzi nel determinismo del decesso, e in parte a lui necessari per poter

giustificare l’assenza di __________ nei giorni successivi, trasportando nel

seguito il cadavere di __________ in territorio di __________ (Italia) dove,

dopo aver sfilato i suddetti sacchi e levato la fascetta, lo scaricava in una

scarpata lungo il ciglio della strada, a ridosso di un bosco, raggiungendo

successivamente la moglie ACPR 2, la figlia __________ (__________) e la

suocera ACPR 1 al ristorante __________ di __________ (Italia) dove cenavano,

tornando poi nell’abitazione della vittima dove si accertava, prima del rientro

a casa della suocera, di avere spento tutte le luci e dove chiudeva una porta

precedentemente dimenticata aperta, nonché simulando attraverso il proprio bracciale

FitBit, alle ore 23:37:00, che __________ era ancora viva invitandola a

partecipare alla “sfida del weekend”, rispettivamente, il giorno

successivo, inviando dall’account di posta elettronica di __________ un’email a

sé stesso, al fidanzato, alla sorella e alle amiche strette della cognata,

giustificandone così l’assenza, ma anche facendo credere che la sera precedente

si era recato da __________, ma senza incontrarla;

1.2

turbamento della pace dei

defunti

per avere,

il 14 ottobre 2016, a __________, all’interno dell’abitazione

della vittima, e a __________ (Italia), dopo averla uccisa come descritto al

punto 1.1, profanato il cadavere di __________ che aveva confinato in due

sacchi dell’immondizia e trascinato per le caviglie lungo le scale della di lei

abitazione, caricandolo nel bagagliaio della propria automobile e

trasportandolo fino a __________ (Italia), lì scaricandolo in una scarpata

lungo il ciglio della strada, dopo aver sfilato i sacchi e levato la fascetta

ai polsi;

1.3

ripetuta appropriazione

indebita

per avere,

nel periodo 2005 – 14 ottobre 2016, a __________ presso la ACPR 4,

in qualità di dipendente di prefato Istituto scolastico, e meglio quale

responsabile della cassa del __________ del __________, per procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, impiegato a proprio profitto o di terzi valori

patrimoniali affidatigli, in specie per avere ripetutamente indebitamente

prelevato dalla citata cassa, in un numero imprecisato di occasioni, denaro

contante in ragione di CHF 267'800.00, denaro successivamente versato su conti

postali e di risparmio intestati a lui e/o alla moglie ACPR 2, rispettivamente

trasferito via Western Union a terze persone, nonché utilizzato per spese

personali e al fine di estinguere procedure esecutive pendenti a suo carico;

1.4

ripetuta falsità in documenti

per avere,

nel periodo 2 novembre 2009 – 30 agosto 2016, a __________, allo

scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto,

segnatamente per celare le malversazioni di cui al punto 1.3, in qualità di

responsabile della cassa del __________, formato 31 documenti falsi, in

particolare, inserendo nei “rapporti di cassa”, in urto con la verità, importi

di denaro inferiori rispetto a quelli da lui effettivamente incassati, facendo

poi uso di tali “rapporti di cassa”, a scopo d’inganno, consegnandoli

all’ufficio contabilità della ACPR 4;

1.5

messa in circolazione e

propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle

immagini

per avere,

in data imprecisata tra il 2013 e il 2014, a __________,

importato, acquistato e posseduto apparecchi tecnici destinati specificatamente

all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni o immagini, e meglio per

avere acquistato via internet ed in seguito importato in Svizzera due

microcamere, poi installate nel locale doccia della sua abitazione di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di ripetuta truffa e ripetuta appropriazione indebita di cui al

punto 5 dell’atto d’accusa, nonché dall’imputazione di furto.

3.

Di conseguenza,

avendo agito

in stato di scemata imputabilità,

IM 1

è condannato

alla pena detentiva di 20 (venti) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:

- a ACPR 1 CHF 50'000.00,

oltre interessi del 5% a far tempo dal 14 ottobre 2016, a titolo di indennità

per torto morale, e CHF 6'282.25, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18

maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

- a ACPR 2 CHF 50'000.00,

oltre interessi del 5% a far tempo dal 14 ottobre 2016, a titolo di indennità

per torto morale, e CHF 9'290.70, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18

maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

- a ACPR 1 e ACPR 2 CHF

30'640.91, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di

risarcimento danni;

- a ACPR 3 CHF 20'000.00,

oltre interessi del 5% a far tempo dal 17 ottobre 2016, a titolo di indennità

per torto morale, e CHF 10'461.35, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18

maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

- alla ACPR 4 CHF

267'800.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 10 maggio 2017, e CHF

40'000.00 a titolo di risarcimento danni.

5.

Per ulteriori pretese di

risarcimento, gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

6.

L’importo di CHF 200'000.00

versato sul conto corrente postale del Tribunale Penale Cantonale, come da

accordo tra le parti, è assegnato agli accusatori privati con la seguente

ripartizione:

- 62% alla ACPR 4;

- 30% a ACPR 1 e ACPR 2;

- 8% a ACPR 3.

7.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

8.

È ordinata la confisca degli

oggetti e valori patrimoniali sequestrati a IM 1, eccezion fatta per

l’autovettura, la confezione di fascette, le 8 fascette “bride”, il computer

Dell, i 2 computer portatili Dell, il cellulare HTC, la carta “Paypal”, la

felpa di colore blu scuro e il cellulare Samsung Galaxy con SIM Sunrise, che

sono dissequestrati a favore dell’avente diritto, previa cancellazione dalle

memorie di cellulare Samsung Galaxy e SIM Sunrise dei dati relativi al

procedimento penale, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

9.

È ordinato il dissequestro

dei reperti c/o il veicolo VW __________ in uso a IM 1 e c/o l’abitazione di IM

1.

a __________, eccezion fatta per la giacca di colore nero marca Salewa, che è

confiscata.

10.

È ordinata la confisca degli

oggetti e valori patrimoniali sequestrati a __________, eccezion fatta per il

cellulare Samsung, il cellulare Nokia, il computer Toshiba, il telefono

Samsung, le agende, la federa del cuscino, le 12 confezioni vuote di

medicamenti, il tappeto rotondo, la federa di piumone, il pezzo di plastica

trasparente e il copri materasso, che sono dissequestrati a favore dell’avente

diritto.

11.

È ordinata la confisca dei

reperti c/o l’abitazione di __________ a __________, eccezion fatta per la

confezione di fascette lega cavi e i sacchetti blu in plastica marca ___, che

sono dissequestrati a favore dell’avente diritto.

12.

È ordinata la confisca e la

distruzione della foglia secca, dell’involucro vuoto di preservativo e delle 5

salviettine umide.

13.

È ordinato il sequestro

conservativo a copertura di tasse e spese delle relazioni bancarie sotto

sequestro.

14.

La tassa di giustizia di fr.

3'500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

15.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'500.--

Inchiesta preliminare fr. 98'200.--

Perizia fr. 70'526.25

Perito in aula fr. 1'999.15

Trascrizioni fr. 69.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 333.85

fr. 174'628.25

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