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Decisione

72.2017.217

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 gennaio 2018Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

A. IM 1

1. infrazione aggravata

alla legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

e meglio,

per avere, senza essere autorizzato,

1.1 nel periodo

compreso tra la primavera del 2015 e il 21.09.2017,

a __________, __________, __________ e altre imprecisate località,

alienato ad acquirenti locali (e non), in parte identificati, un

imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 457 grammi,

1.2 nel periodo compreso tra la

primavera del 2015 e il 21.09.2017,

a __________, __________, __________ e altre imprecisate località,

procurato in altro modo a terze persone 126 grammi di cocaina;

1.3 in data 21.09.2017, a __________,

- detenuto 68.4 grammi di

cocaina con un grado di purezza del 32.4% di cui 45.6 grammi destinati alla

vendita,

- detenuto 10 grammi di

cocaina, gettati all’arrivo della Polizia,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:dagli art. 19 cpv. 2 e cpv. 1 lett. c e d

LStup;

Considerandi

2.

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra la primavera del 2015 e il 21.09.2017,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma

almeno 156 grammi;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 19a cpv. 1 LStup;

B. IM 2

1.

infrazione aggravata alla

legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

e meglio,

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra la primavera del 2015 e il 21.09.2017,

a __________, __________ e altre imprecisate località,

alienato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 827

grammi;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dagli art. 19 cpv. 2 e cpv. 1 lett. c

LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

- in qualità di interprete

per la lingua spagnola, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30

alle ore 11:20.

Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione, e

propongono per

l’imputato IM 1 una pena detentiva 30 (trenta) mesi di cui 6 (sei)

mesi da espiare, il

resto sospeso per 4 (quattro) anni più un’assistenza riabilitativa.

E per IM 2 una pena

detentiva di 3 (tre) anni, di cui 10 (dieci) mesi da espiare, il

resto sospeso per un periodo

di prova di anni 4 (quattro), più l’espulsione per 10 (dieci) anni ed

il rimatrio a __________

.

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

Curriculum vitae e

precedenti

1.1

IM 1 ha riferito in polizia

il 21 settembre 2017:

“…OMISSIS…”

(AI 4).

Al PP ha raccontato il 22 settembre 2017:

“…OMISSIS…”

(AI 6).

Al PP ha in seguito precisato:

“…OMISSIS…”

(AI 77).

In aula ha inoltre riferito che attualmente la figlia di sei anni

vive con la madre.

Quanto ai precedenti risulta dall’estratto del casellario

giudiziale in atti (AI 5):

- Sentenza della Corte delle

assise correzionali di __________ del 18.01.2006 per ripetuto furto, furto

d’uso, danneggiamento, violazione di domicilio, truffa, falsità in documenti,

abuso delle targhe, tentato abuso di impianto per l’elaborazione dati, rapina,

minaccia, vie di fatto e contravvenzione alla LStup, condannato ad una pena di

14.

mesi di detenzione, sospesa per 3 anni;

- DA del 20.08.2007 per lesioni

semplici, condannato a 80 ore di lavoro di pubblica utilità.

1.2

IM 2 ha dichiarato in polizia

il 28 settembre 2017, circa la sua situazione personale:

“…OMISSIS…”

(AI 14).

Al PP ha precisato, in merito alla sua situazione professionale:

“…OMISSIS…”

(AI 19).

Al PP ha in seguito precisato:

“…OMISSIS…”

(AI 73).

In aula ha riferito che da quando è andato a vivere da solo si è

ritrovato in difficoltà economiche e non è più stato in grado di far fronte

alle spese sue e dei suoi figli. Ciò l’ha portato a commettere degli errori.

Quanto ai precedenti penali, dal suo estratto del casellario

giudiziale risultano le seguenti condanne (AI 17):

- DA del 14.12.2011 per

infrazione grave alle norme della circolazione, condanna ad una pena di 10

aliquote giornaliere a CHF 100.- l’una, sospesa per anni 3 e alla multa di CHF

500;

- DA del 31.03.2014 per

infrazione alla LF sugli stupefacenti, condannato alla pena di 60 aliquote giornaliere

a CHF 60.- l’una, sospesa per anni 2 e alla multa di CHF 600;

- DA del 27.10.2014 per

conduzione di un veicolo a motore se la licenza è stata rifiutata, revocata,

non riconosciuta, condannato alla pena di 90 aliquote giornaliere a CHF 60.-

l’una unitamente alla revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte

con i due summenzionati decreti;

- DA del 09.03.2015 per

infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di

incidente, conduzione di un veicolo a motore se la licenza è stata revocata,

rifiutata o non riconosciuta, danneggiamento, condannato alla pena di 90

aliquote giornaliere a CHF 50.- l’una.

2.

Circostanze degli

arresti

2.1

IM 1 è stato fermato il 21

settembre 2017 presso il suo domicilio di __________, in seguito ad una segnalazione

sporta dalla Polizia giudiziaria SAD __________, la quale, nel corso

dell’interrogatorio di __________, è venuta a conoscenza del fatto che IM 1

aveva rifornito all’interrogato un totale complessivo di 10-15 grammi di

cocaina nel periodo 2015-novembre 2016 (AI 1).

A seguito di tale segnalazione, il PP ha emesso nei confronti di IM

1.

un mandato di accompagnamento coattivo (AI 2) e un ordine di perquisizione e

sequestro (AI 3).

Così il rapporto d’arresto:

“Questa mattina, a mano degli appositi ordini emessi dal Ministero

Pubblico, abbiamo provveduto al rintraccio del rubricato presso il suo

domicilio di __________ in Via __________, alla perquisizione della sua

abitazione e di tutti gli spazi ed i veicoli a sua disposizione; il tutto con

l’ausilio di unità cinofile.

Durante il controllo all’interno della sua auto Micro Compact Car

Smart, targata TI __________, posteggiata vicino casa, è stato rinvenuto un

astuccio contenente dei sacchetti minigrip vergini, una bilancia digitale ed un

involucro di plastica con 70.5 grammi lordi di cocaina sotto forma di sasso.

Al termine delle perquisizioni, IM 1 è stato tradotto nei nostri

uffici della SAD __________ per essere interrogato, dove ha ammesso di aver

acquistato, alienato e consumato i quantitativi di cocaina menzionati nel

cappello.

Ha indicato quali suoi fornitori di droga due cittadini __________,

non meglio precisati se non con i nomi di __________ e __________, persone che

a suo dire incontrava separatamente presso vari locali pubblici, tra cui il __________

di __________ ed il locale __________ di __________.”

(AI 4).

2.2

IM 2 è stato arrestato a __________

il 28 settembre 2017, dopo che dall’interrogatorio di IM 1 reso dinanzi al PP,

è emerso come quest’ultimo aveva acquistato almeno 500 grammi di cocaina da IM

2.

(AI 6). Nei suoi confronti, il PP ha quindi provveduto a emettere un mandato

di accompagnamento coattivo (AI 12) e un ordine di perquisizione e sequestro

(AI 13).

Dal relativo rapporto di arresto si apprende:

“[…] in data odierna, a mano degli ordini emessi dal Ministero

pubblico, siamo intervenuti presso il domicilio di IM 2 a __________ in Via __________,

dov’è stata effettuata la perquisizione del suo appartamento e degli altri

spazi a sua disposizione. Al termine del controllo, IM 2 è stato tradotto nei

nostri uffici della __________ __________ ed interrogato.

In sede di verbale, dopo non poche reticenze, ha ammesso di aver

effettivamente alienato cocaina a IM 1, ma nella misura di soli 45 grammi e

negli ultimi 18 mesi.

Pure in merito ai propri fornitori di droga, il rubricato si è

dimostrato reticente, dichiarando di aver ottenuto i primi 20 grammi di

cocaina, poi venduti a IM 1, da un suo connazionale non meglio identificato se

non come __________. Mentre il rimanente della sostanza stupefacente l’aveva

ottenuta da altri __________ incontrati presso la discoteca __________ di __________

ma che ha detto di non conoscere.”

(AI 14).

3.

Fatti

IM 1 è accusato di aver, nel periodo tra la primavera 2015 e il

21.09

, alienato cocaina per un quantitativo di almeno 457 grammi così come

procurato in altro modo a terze persone 126 grammi di cocaina. Egli è anche

accusato di aver detenuto, in data 21.09.2017, 68.4 grammi di cocaina con grado

di purezza del 32.4%, di cui 45.6 grammi destinati alla vendita, e detenuto 10

grammi di cocaina, gettati al momento dell’arrivo della polizia (pt. A.1.1,

A.1.2 e A.1.3 dell’AA).

Altresì, IM 1 è accusato di aver personalmente consumato, nel

periodo tra la primavera 2015 e il 21.09.2017, almeno 156 grammi di cocaina

(pt. A.2 dell’AA).

IM 2 è accusato di aver alienato nel periodo tra la primavera 2015

e il 21.09.2017 almeno 827 grammi di cocaina (pt. B.1 dell’AA).

In aula entrambi gli imputati hanno ammesso integralmente i fatti

così come descritti nell’AA.

3.1

Quo ai fatti riguardanti IM 1.

IM 1, dopo qualche reticenza, decideva di collaborare

all’inchiesta, dapprima solo parzialmente ed in seguito in modo più completo e

veritiero.

Nella fattispecie, indicava il nome del suo fornitore di cocaina,

un cittadino __________ da lui conosciuto come __________ e domiciliato a __________.

In base alle sue indicazioni, gli inquirenti hanno potuto risalire a IM 2:

“La verbalizzante (ndr. mi chiede) di meglio indicare quando e

quanto ho iniziato acquistare e da chi.

R. era forse la primavera, all’inizio acquistavo a credito sui 10

grammi che tenevo a casa, gli acquisti avvenivano circa ogni settimana o due

settimane, e mi rifornivo da certo __________, __________ che abita vicino al

grotto __________ di __________, ha un a caravan __________, la sua casa è salendo

la via __________ ho ristrutturato il suo appartamento che è in via __________

a __________, secondo piano. È lui che mi ha rifornito sino al mio arresto.

Negli ultimi mesi ho aumentato questi acquisti, nel senso che

compravo sui venti grammi a settimana. Come già dichiarato, l’8 settembre ho

acquistato a credito 125 grammi da IM 2.

ADR che immagino che da IM 2 in questi due anni avrò

acquistato almeno 500 grammi, ne avrò venduti circa 400.[…]

ADR che da IM 2 acquistavo sempre a credito […]

ADR che avevo acquistato 125 grammi a credito l’8.09.2017

perché è IM 2 stesso che è arrivato con un quantitativo così grande, io

l’ultima volta, una settimana ero rimasto con i soliti venti.

ADR che non so dove IM 2 tiene la coca, è lui che me la

porta, ci troviamo in giro, in valle, lui non sa dove abito ora, prima sapeva

che abitavo a __________, è capitato che mi consegnasse la coca anche fuori

casa a __________.[…]

Mi viene mostrata una fotografia, allegato A

rispondo che si tratta di IM 2.”

(AI 6).

E ancora:

“[…] io l’ho sempre visto e IM 2 ha continuato a darmi la cocaina.

[…] Ribadisco le mie precedenti dichiarazione, e voglio dire che

il sacchetto che mi è stato sequestrato è originale e me l’ha dato proprio IM 2.[…]

io ho sempre acquistato solo da lui […].

[…]

Mi viene chiesto come avvenivano i contatti fra me e IM 2.

R.: rispondo che avvenivano principalmente tramite Whatsapp. Per

la cocaina ci sentivamo ogni due settimane più o meno. Inoltre ci sentivamo

quando dovevo consegnargli i soldi. A volte capitava che io andassi

direttamente a casa sua senza che mi chiamasse (in questo caso, io suonavo

direttamente al campanello), o che andassi a prenderlo al lavoro.”

(AI 45).

Come si evince dall’AI 45 i contatti e le modalità d’incontro tra IM

2.

e IM 1 erano frequenti e da quest’ultimo descritti a verbale in modo preciso.

IM 1 ha dichiarato di aver ottenuto da IM 2, nel corso dei due

anni precedenti l’arresto, un totale complessivo di 825 grammi di cocaina.

“Mi viene quindi chiesto se confermo:

di aver acquisto complessivi 825 grammi di cocaina a IM 2 a

partire dalla primavera del 2015 nelle modalità di circa 10 grammi ogni due

settimane, per passare poi a 20 settimanali e meglio come dichiarato nel

verbale dell’arresto AI 6:

“era forse la primavera, all’inizio acquistavo a credito sui 10

grammi che tenevo a casa, gli acquisti avvenivano circa ogni settimana o due

settimane, e mi rifornivo da certo __________, __________ che abita vicino al

grotto __________ di __________, ha una caravan __________, la sua casa è salendo

salendo la via __________ ho ristrutturato il suo appartamento che è in via __________

a __________, secondo piano. È lui che mi ha rifornito sino al mio arresto.

Negli ultimi mesi ho aumentato questi acquisti, nel senso che

compravo sui venti grammi a settimana. Come già dichiarato, l’8 settembre ho

acquistato a credito 125 grammi da IM 2.”

E meglio precisato nel verbale di confronto di data 15.11.2017:

“IM 2

ADR che quando WhatsApp mi scrive “quello per quella gente” non

intendeva il curriculum ma dei soldi, si trattava dei soldi di IM 1.

ADR che quando invece mi aveva scritto di tale __________

intendeva che mi portava 10 grammi.

ADR che i quantitativi indicati da IM 1 non sono corretti. Bisogna

togliere le mie vacanze tra dicembre 2015 e gennaio 2016 (4 settimane), due

settimane a luglio 2016 e due settimane a dicembre 2016 e altre due settimane a

gennaio 2017.

La verbalizzante mi fa prendere atto che così chiarito risulta:

da aprile 2015 a dicembre 2015 ho venduto 85 grammi (9 mesi)

da gennaio 2016 a dicembre 2016 ho venduto 315 grammi (12 mesi)

a marzo 2017 ho venduto 30 grammi

aprile 2017 ho venduto 10 grammi

da maggio 2017 ad agosto 2017 ho venduto 260 grammi (4 mesi)

a settembre 2017 ho venduto 125 grammi

per un totale complessivo di 825 grammi

R. lo confermo.

IM 1

ADR che convengo con i quantitativi indicati che tengono conto

delle rispettive vacanze, cosa che io non avevo considerato nei precedenti

calcoli.”

R.: lo confermo.”

(AI 77).

L’ultima fornitura risaliva all’8 settembre 2017, quando IM 2

aveva portato a IM 1 in una sola volta 125 grammi di cocaina:

“ADR che avevo acquistato 125 grammi a credito l’8.09.2017

perché è IM 2 stesso che è arrivato con un quantitativo così grande, io

l’ultima volta, una settimana ero rimasto con i soliti venti.”

(AI 6).

E ancora:

“Mi viene chiesto quando IM 2 mi ha consegnato i 125 grammi di

cocaina.

R.: preciso alla verbalizzante che anzitutto dovevano essere 130,

mentre invece erano 125 grammi. Io non ne volevo così tanti, io avevo chiesto a

IM 2 i miei solito 20 / 30 grammi. Non gli ho mai chiesto un quantitativo così

esagerato.

Preciso alla verbalizzante che IM 2 era arrivato come d’accordo

con la cocaina, e al momento della consegna mi ha detto che erano 130 grammi.

[…]

Io quando lui mi ha detto che erano 130 grammi, io li ho presi ma

ero stupito. Per il pagamento ci saremmo poi messi d’accordo, i CHF 500.- erano

il primo acconto.

ADR che penso che IM 2 mi avesse consegnato i 130 grammi

tra il 07 e il 09 settembre, o lì vicino.”

(AI 45).

A tale proposito, IM 1 ha spiegato che i 68.4 grammi di cocaina

che gli sono stati sequestrati il giorno del suo arresto erano la rimanenza

dell’ultimo quantitativo di 125 grammi ottenuti da IM 2, mentre 30-40 grammi li

aveva consumati e 10 grammi era riuscito a buttarli via prima che la polizia

potesse entrare nel suo appartamento:

“Voglio precisare che ho buttato circa 10 grammi, quando ho visto

arrivare la Polizia, che avevo a casa, facevo anche loro parte dei 125

acquistati, come detto 30/40 consumati e la rimanenza venduti”

(AI 6).

E ancora:

“Mi viene quindi chiesto che destinazione hanno avuto i 125.

R.: quaranta li ho consumati, dieci gettati prima del mio arresto,

e la rimanenza non sequestrata, 5 grammi venduti.

Mi viene fatto prendere atto che la cocaina sequestrata, 68.4

grammi netti, ha un grado di purezza del 32.4%

R.: ne prendo atto.

[…]

Mi viene chiesto la destinazione di questo stupefacente:

R.: rispondo che 1/3 l’avrei consumato, e 2/3 l’avrei venduto.”

(AI 77).

IM 1, di tutto il quantitativo di cocaina acquistato da IM 2 nei

due anni precedenti all’arresto, ha dichiarato di averla in parte consumata e

in parte alienata. Egli ha quindi collaborato pure all’identificazione dei suoi

acquirenti che è stato possibile rintracciare ed interrogare per la maggior

parte:

“Mi viene quindi chiesto degli 700 grammi acquistati sino a

fine agosto (ndr. senza l’ultima fornitura di 125 grammi dell’8.09.2017) quanto

era destinato al mio consumo.

R.: rispondo che un 1/3 era la parte che mi rimaneva a me e a __________

(ndr. ex fidanzata), e di questo 1/2 era per me. Preciso che la __________ mi

pagava una parte di quello che consumava.

Mi viene fatto prendere atto che ciò stante risulta che io ho

consumato 116 grammi e rispettivamente ne ho alienati 467 e offerti 116.

R.: rispondo che è corretto. Nei 467 metterei anche la messa a

disposizione a __________ (ndr. coinquilino).

ADR che a __________ avrò offerto 10 grammi di cocaina.

Mi viene quindi chiesto tra gli acquirenti da me indicati se

confermo di aver venduto:

Ø a __________

grammi 100

R.: rispondo che lo confermo, forse anche qualcosa in più.

Mi viene ricordato che quest’ultimo dichiara di acquistato 10

grammi

R.: non è vero, ribadisco quello che ho detto.

Ø a __________ (ndr.

__________) grammi 30/40

R.: lo confermo.

Mi viene fatto prendere atto che questi nega di aver acquistato

stupefacente da me

R.: ribadisco le mie dichiarazioni.

Ø a __________

grammi 30

R.: lo confermo

Mi viene fatto prendere atto che ha dichiarato di avermi

acquisto 10 grammi

R.: ribadisco le mie dichiarazioni.

Ø a __________

grammi 20/30

R.: lo confermo.

Ø a __________

grammi 25

R.: lo confermo.

Mi viene fatto prendere atto che __________ ha dichiarato di

non aver mai acquistato cocaina da me.

R.: ribadisco quanto da me detto

Ø a __________

grammi 5/10 grammi

R.: lo confermo

Mi viene fatto prendere atto che __________ ha dichiarato di

ave acquistato 2 grammi

R.: no non è possibile. Confermo le mie dichiarazioni.

Ø a __________

grammi 5

R.: lo confermo.

Mi viene fatto prendere atto che __________ nega di aver

acquistato cocaina

R.: ribadisco le mie dichiarazioni.

Ø __________ grammi

5.

Mi viene contestato che per quest’ultimo nel verbale

dell’arresto avevo dichiarato 10 grammi.

R.: ribadisco che __________ ho venduto tra i 5 e i 10 grammi.

Comunque erano sempre grammi interi.

Mi viene fatto prendere atto che __________ afferma di avermi

acquistato 0.7 grammi

R.: è impossibile perché io non preparavo porzioni sotto il

grammo, ribadisco il mio dire.

Ø A __________ Alan

grammi 3-4

Mi viene fatto prendere atto che __________ conferma di avermi

acquistato questo quantitativo

R.: è corretto.

Ø A tale __________

grammi 5

R.: lo confermo.

Ø A __________ 1

grammo

Mi viene fatto prendere atto che __________ dichiara di avermi

acquistato questo quantitativo

R.: è corretto.”

(AI 77).

3.2

Quo ai fatti riguardanti IM 2.

IM 2, in sede d’interrogatorio dinanzi alla Polizia, ha ammesso,

dopo non poche reticenze, di avere fornito cocaina a IM 1, ma in misura molto

minore rispetto a quanto dichiarato da quest’ultimo:

“A questo punto, ammetto di avere venduto a IM 1 altra cocaina

oltre i 20 grammi dichiarata, ma non il quantitativo che dice lui.

Confermo che circa un anno e mezzo fa gli ho venduto i 20 grammi

di cocaina che ho detto prima. Ma a lui non piaceva e quindi gli ho dato altra

cocaina che prima gli avevo fatto provare. Gli ho dato altri 10 grammi di

qualità migliore e altri 5 grammi che però non gli sono piaciuti.

In seguito, gli ho fatto un’altra consegna di 10 grammi di

cocaina, circa 4 mesi fa, e quella è stata l’ultima consegna. Pertanto, a IM 1

nel periodo indicato posso avere venduto un totale complesso di 45 grammi di

cocaina.

(AI 14).

In seguito, IM 2 ha dichiarato di avere venduto a IM 1 un totale

complessivo di 55 grammi di cocaina nel periodo dal 2015 fino al 2017:

“La verbalizzante mi fa prendere atto che allora il totale

delle vendite è 55 grammi, e io rispondo di no, mi sono confuso. Io ho dato

a IM 1 45 grammi.

La verbalizzante mi rilegge le mie dichiarazioni.

R.: effettivamente sono 55 grammi che ho venduto.”

(AI 19).

Per poi ritrattare nel verbale di confronto:

“Ribadisco che gli ho venduto solo 45 grammi, quando ho dichiarato

55.

grammi ho sbagliato perché non c’era l’interprete”

(AI 72).

Sempre in modo contraddittorio, IM 2 ha negato vendite di cocaina

ad altre persone all’infuori di IM 1:

“Mi viene chiesto se ho mai venduta della cocaina a __________.

R.: rispondo di no.

Mi viene fatto prendere atto che anche __________ ha dichiarato

di avermi acquistato in due occasioni cocaina (ndr. un grammo a volta, AI

9)

R.: __________ è venuta da me due volte. Effettivamente è vero.”

(AI 19)

Ha pure negato di aver fornito, in un colpo solo, 125 grammi di

cocaina a IM 1, sostenendo che l’ultima volta nel mese di settembre 2017 gli

aveva dato non più di 10 grammi:

“Ho preso atto delle dichiarazioni di IM 1 circa una consegna di

cocaina di 125 grammi che gli avrei fatto l’8 settembre di quest’anno.

Non nego che io in quei giorni l’ho visto e che ci siamo

incontrati in __________, ma non è vero che gli ho portato la cocaina che lui

dice.”

(AI 14).

E ancora:

“ADR che ribadisco che non c’entro niente con i 125 grammi

che IM 1 dice di aver ricevuto a settembre. Assolutamente non glieli ho dati

io. Ho visto IM 1 mercoledì scorso ma non gli ho dato della cocaina […]”

(AI 19).

Dopo continue contraddizioni e reticenze, al termine del verbale

di confronto, IM 2 ha finalmente ammesso di aver venduto a IM 1 un quantitativo

di cocaina per complessivi 825 grammi, tra cui i 125 grammi venduti a settembre

2017.

i una volta sola:

“La verbalizzante mi fa prendere atto che così chiarito

risulta:

da aprile 2015 a dicembre 2015 ho venduto 85 grammi (9 mesi)

da gennaio 2016 a dicembre 2016 ho venduto 315 grammi (12 mesi)

a marzo 2017 ho venduto 30 grammi

aprile 2017 ho venduto 10 grammi

da maggio 2017 ad agosto 2017 ho venduto 260 grammi (4 mesi)

a settembre 2017 ho venduto 125 grammi

per un totale complessivo di 825 grammi

R. lo confermo.

[…]

Preciso che avrei voluto dire le cose dall’inizio ma avevo paura

di perdere il permesso, la famiglia e il lavoro e allora ho preferito vedere

cosa si arrivava a dimostrare e giocarmela sino alla fine sperando di poterne

venir fuori […].”

(AI 72).

La cocaina era tutta proveniente dal suo fornitore conosciuto come

__________. IM 2 ha raccontato che, nel corso del 2015, mentre si trovava in

ristrettezze economiche, aveva conosciuto un suo connazionale, tale __________

che arrivava dalla Spagna.

Da questo __________, IM 2 aveva iniziato a ricevere cocaina che a

sua volta aveva poi venduto a IM 1:

“[…] circa un anno e mezzo fa, ero in una situazione economica

difficile. Una sera […] ho incontrato un cittadino __________ che si faceva

chiamare __________ e che diceva di venire dalla Spagna. […] Lui ha iniziato a

parlarmi di cocaina ed io ho infine pensato che poteva essere l’occasione per

guadagnare qualcosa e cercare di risolvere i miei problemi finanziari.[…] Tutta

la cocaina ottenuta da __________, l’ho consegnata a IM 1 […].”

(AI 14).

Per quanto concerne il fornitore __________, l’analisi di uno dei

telefoni trovati in possesso di IM 2, e più precisamente il Samsung Galaxy S7,

ha permesso agli inquirenti di risalire all’indirizzo telefonico __________ con

cui IM 2 ha intrattenuto un fitto scambio di messaggi whatsapp con un certo __________

nel periodo dal 07.06.2017 al 27.09.2017.

Dal contenuto dei messaggi che IM 2 ha scambiato con __________,

emerge il forte sospetto che possa trattarsi del suo fornitore di cocaina.

Oltretutto, come intestatario del numero __________ risulta un tale __________,

residente in Svizzera. Si tratta di un nome fittizio, ma è comunque singolare

la coincidenza con il nome __________ che IM 2 ha dichiarato essere colui che

gli ha fornito la droga alienata poi a IM 1.

IM 2, per contro, ha dichiarato che l’interlocutore di questi

messaggi era un cittadino __________ che lui conosce unicamente come “WHATSAPP”

e che non si chiama __________. Ha inoltre negato che possa trattarsi del __________

suo fornitore di cocaina.

Ciononostante, un’ulteriore analisi comparativa degli scambi di

messaggi tra IM 2 e tale “WHATSAPP” così come tra IM 2 e l’indirizzo telefonico

__________ di IM 1, ha messo in evidenza una significativa serie di coincidenze

temporali.

E meglio, quando IM 2 comunicava con il suo connazionale “WHATSAPP”,

lo stesso giorno prendeva contatto pure con IM 1, al quale forniva cocaina.

IM 2, da parte sua, ha continuato a negare che possa trattarsi del

suo fornitore di droga.

In merito alla credibilità e al comportamento di IM 2, si ritiene

utile ricordare quanto accaduto presso il carcere giudiziario La Farera e

denunciato a verbale dinanzi al PP da IM 1 il 25.10.2017.

“Sabato mattina ero al passeggio verso le ore 9.00 con due

detenuti che ho conosciuto nel corso dei precedenti passaggi e meglio __________

e __________.

La verbalizzante mi chiede se quest’ultimo possa chiamarsi __________

e rispondo affermativamente.

__________ e __________, che sono in cella insieme, la 202, mi

hanno riferito che il giorno precedente erano a passeggio con IM 2. Quest’ultimo

ha detto loro, penso in particolare ad __________, che se non avessi confermato

la sua versione dei fatti, quando IM 2 sarebbe uscito mi avrebbe tagliato i

coglioni e mi conveniva lasciare il paese.”

(AI 59).

La versione di IM 1 è stata confermata a verbale da __________, la

persona che gli ha rivolto la minaccia per conto di IM 2.

“Dopo riflessione dico che effettivamente è andata come dice IM 1,

è stato IM 2 a dirmi di dirgli di cambiare versione. Ho aggiunto io però la

questione che gli avrebbe “tagliato i coglioni”. Prima ero stato reticente

perché ho una bambina e non volevo avere problemi con IM 2, chiedo di non fare

più i passaggi con IM 2 e IM 1.

ADR che __________ in tutto questo non c’entra nulla, si è

fatto i fatti suoi.

ADR che quindi confermo che IM 2 mi aveva detto di dire a IM

1.

di dire la sua versione.”

(AI 60).

Un’ammissione che __________ ha confermato pure in sede di

confronto con lo stesso IM 2, malgrado quest’ultimo abbia continuato a negare

ogni addebito.

4.

Diritto

Secondo l’art. 19 cpv. 1 della LF sugli stupefacenti (LStup),

chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista,

trasporta, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende

stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito

intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di acquistare,

importare, possedere, detenere, preparare e alienare stupefacenti. Il dolo

eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg.,

pag. 913).

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce come membro di una

banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti

(lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o

un guadagno considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in

altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai

minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

18.

grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid.

2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid.

3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo

2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,

consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15

marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo

2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen

Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n.

150.

e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème

édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Dal punto di vista soggettivo, è necessario che l'autore sappia o

accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente,

mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,

op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente

che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché,

sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della

droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è

sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Per quanto concerne la contravvenzione alla LStup ai sensi del suo

art. 19a, questo sanziona con la multa chiunque, senza essere autorizzato,

consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione

giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo.

Dal profilo giuridico l’atto d’accusa non pone

problemi, di guisa che basta rilevare come i reati sono stati confermati e

ammessi dagli imputati così come formulati nell’AA.

Alla luce di quanto suesposto, si ha che IM 1 è stato riconosciuto

colpevole di infrazione aggravata alla LStup e di contravvenzione alla LStup

nelle circostanze indicate nell’atto d’accusa.

IM 2, da parte sua, è stato riconosciuto colpevole di infrazione

aggravata alla LStup.

5.

Commisurazione delle

pene

5.1

Ai sensi dell’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della

vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid.

2.

; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

5.2

La Corte

ha considerato a carico degli imputati una colpa grave. Lo è, sia

per l’entità della violazione del bene protetto, ossia la salute pubblica, sia

per la sua reiterazione, in quanto i reati ascritti a entrambi gli imputati

sono stati commessi su di un periodo di tempo relativamente lungo (2 anni e

mezzo), attività conclusasi solo grazie all’intervento della Polizia. Detto

che, in tema di traffico di stupefacenti, il criterio decisivo nella

commisurazione della pena rimane il grado di colpa e non tanto il quantitativo

di droga trattato, la giurisprudenza ha stabilito che quest’ultimo rimane un

elemento pertinente di cui occorre tener conto, perché più cocaina viene

immessa sul mercato, più è messa in pericolo la salute delle persone (DTF

6B_370/2007).

5.3

IM 1, dei due,

è quello che ha la colpa meno grave. Nonostante egli abbia dei

precedenti penali, non riconducibili comunque ad infrazioni alla LStup, e non

abbia dato adito a grossi dubbi circa la capacità di riconoscere l’illecito e

di determinarsi in base a tale percezione, la Corte ha tenuto conto di una

situazione di tossicodipendenza, tale, così come accertata, da giustificare

l’ammissione in suo favore di una lieve scemata imputabilità. Egli,

infatti, ha agito da tossicodipendente che necessitava la droga per sé, e che,

solo in un secondo momento, ha deciso di alienarla in parte per ottenere un

profitto personale.

Dal profilo delle

circostanze personali, a suo favore la Corte ha considerato l’immediata ed estesa

collaborazione fornita agli inquirenti, vicina ad un sincero pentimento. Grazie

alla collaborazione dell’accusato si è potuto risalire a numerosi acquirenti

così come al nome del suo fornitore, qui pure imputato. Occorre anche rilevare

come l’entità del traffico non sarebbe mai stata determinata con esattezza

senza la collaborazione dell’imputato, altro segno, questo, di ravvedimento e

di presa di coscienza degli errori commessi.

Dal punto di

vista della vita anteriore, va rimarcato come il prevenuto abbia sofferto di

una non facile situazione sentimentale con la ex fidanzata e di problemi di

salute a seguito di un incidente. Va altresì tenuto in considerazione come egli

sia sinceramente disposto, una volta uscito dal carcere, a intraprendere un

percorso terapeutico e ad iniziare un lavoro.

Ciò premesso, è apparso equo infliggere a IM 1 una detentiva di 30

(trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.4

La colpa di IM 2, invece, non

può godere di sconti. Egli non ha agito da tossicodipendente che necessitava

della droga per sé, ma per puro scopo di lucro, pur conoscendo gli ambienti

della tossicodipendenza e la sofferenza delle persone che vi fanno parte. Egli

nemmeno era in condizioni economiche così catastrofiche da non avere altra

scelta, poiché aveva un lavoro a contratto indeterminato, con uno stipendio

lordo mensile di CHF 4'200.-. Un’alternativa valida e onesta, quindi, l’aveva,

ma ha preferito il guadagno facile, agendo con un movente egoistico che non ha

da essere ulteriormente motivato. Padre di quattro figli, egli non ha esitato a

spacciare cocaina, ben sapendo che i primi a soffrire di simili traffici sono i

giovani, il tutto in barba alle conseguenze che ciò avrebbe potuto comportare

per lui e per i suoi famigliari.

A ciò si aggiunge il fatto che egli ha dimostrato una risoluta

volontà di delinquere, non scalfita neppure dalla precedente condanna per

infrazione e contravvenzione alla LStup.

Nemmeno dal profilo delle circostanze personali egli può far

valere grandi argomenti di attenuazione della pena. Rilevato come il diritto di

tacere e/o mentire è garantito ad ogni imputato senza perciò trarre un aggravio

di pena, la Corte non può esimersi dal rilevare che IM 2 non ha collaborato a

fornire informazioni utili all’identificazione del suo fornitore e ha più volte

raccontato bugie, cambiando la sua versione dei fatti, adattandola alle

risultanze d’inchiesta rispettivamente alle contestazione delle dichiarazioni

dell’altro imputato che venivano man mano contestate, di guisa che da tale suo

comportamento processuale non può ricavare vantaggi in termini di

commisurazione della pena.

A favore dell’imputato la Corte ha tenuto conto della sensibilità

alla pena, del fatto che egli sarà allontanato dalla Svizzera e dai suoi figli

e della circostanza che lo spaccio ha avuto una dimensione prevalentemente

locale.

In definitiva, la Corte ha ritenuto di condannare IM 2 ad una pena

detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Nei

suoi confronti è stata inoltre decretata l’espulsione dal territorio svizzero

ex art. 66a CP per un periodo di 10 (dieci) anni, non avendo significativi

legami con il nostro territorio.

5.5

La Corte ha ritenuto di

sospendere parzialmente l’esecuzione delle pene detentive, ravvisando come la

prognosi per IM 1 e IM 2 non possa essere considerata del tutto negativa. Pur

non essendo incensurati, IM 2 verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 10

(dieci) anni, mentre IM 1 si è adoperato per riorganizzare la sua vita al di

fuori del carcere e ha ribadito di voler intraprendere un percorso terapeutico.

Chiamata a determinare quale parte della pena debba essere messa a

beneficio della sospensione condizionale, la Corte, ha fissato in 6 (sei) mesi

la parte da espiare per IM 1 ed in 10 (dieci) mesi la parte da espiare per IM 2.

Nei confronti di IM 1 è stata infine ordinata l’assistenza

riabilitativa ex art. 93 CP, da eseguirsi una volta scarcerato e per la durata

di tutto il periodo di prova, allo scopo di accompagnarlo nel percorso di

disintossicazione dal consumo di stupefacenti come pure per permettere il suo

reinserimento in società, riducendo il rischio di recidiva e tenuto conto della

sicurezza pubblica (6B_2019/2017, consid. 1.1.).

6.

Accessori

6.1

Per quel che concerne infine

gli oggetti sequestrati, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

6.2

La tassa di giustizia e le

spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione

interna in misura di un mezzo ciascuno.

Per quanto concerne le spese per le difese

d’ufficio, sono state approvate così come presentate, essendo state

ritenute appropriate al dispendio necessario per una condotta diligente del

mandato, con un adattamento considerata la durata effettiva del dibattimento.

Visti gli art. 12, 40, 43, 44,

47, 49, 51, 66a, 69, 93 CP; 19 e 19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1

nel periodo compreso tra la

primavera del 2015 e il 21.09.2017,

a __________, __________, __________ e altre imprecisate località,

alienato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 457

grammi,

1.1.2

nel periodo compreso tra la

primavera del 2015 e il 21.09.2017,

a __________, __________, __________ e altre imprecisate località,

procurato in altro modo a terze persone 126 grammi di cocaina;

1.1.3

in data 21.09.2017, a __________,

- detenuto 68.4 grammi di

cocaina con un grado di purezza del 32.4% di cui 45.6 grammi destinati alla

vendita,

- detenuto 10 grammi di

cocaina, gettati all’arrivo della Polizia;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra la primavera del 2015 e il 21.09.2017,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma

almeno 156 grammi;

2.

IM 2 è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra la primavera del 2015 e il 21.09.2017,

a __________, __________ e altre imprecisate località,

alienato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 827 grammi;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.1.1

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di

prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

3.2

IM 2

è condannato

alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.2.1

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 26 (ventisei) mesi, con un periodo di prova

di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

4.

È ordinata

l’espulsione di IM 2 ex art. 66a CP per la durata di 10 (dieci) anni.

5.

Per tutta la durata del

periodo di prova, nei confronti di IM 1 è ordinata l’assistenza riabilitativa

ai sensi degli artt. 44 cpv. 2 e 93 CP.

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro.

7.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 10'232.50

spese fr. 681.30

IVA (7.7%) fr. 870.85

totale fr. 11'784.65

8.2

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 8'790.35

spese fr. 269.00

totale fr. 9'059.35

8.3

Il condannato IM 1 (avv. DUF

1) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.

11’784.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135

cpv. 4 CPP).

8.4

Il condannato IM 2 (avv. DUF

2) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'059.35

non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4

CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'335.60

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 240.95

fr. 4'076.55

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 1'167.80

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 120.48

fr. 2'038.28

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 1'167.80

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 120.48

fr. 2'038.28

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera