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Decisione

72.2017.222

Grave infrazione alle norme della circolazione (90 cpv. 2 LCStr)

9 marzo 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 OSS;

Presenti: - l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2;

- l’interprete A. M.-A. per

la lingua tedesca.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:02 alle ore 12:15.

Sentiti: - l’avv. DF 2,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: il legale sottolinea che l’aspetto interessante del caso oggetto

del presente procedimento in esame è che una volta di più ci ricorda che

differenza vi è tra giudicare sulle carte e giudicare sulla persona. In

effetti, il casellario del signor IM 1 parla una lignua, mentre lui ne parla

un’altra.

Passando al contenuto del DAC, l’avv. DF 2 rileva che il PP non ha

tenuto conto che siamo in presenza di un concorso retrospettivo e che quale sia

la pena normalmente prevista per questo tipo di infrazioni è risaputo. Si

tratta quindi di correggere una svista materiale del PP.

Il secondo tema affrontato dal legale è la commisurazione delle

aliquote. Mettendo in relazione l’argomentazione e i dati finaziari ascrivibili

ad IM 1, l’avv. DF 2 rileva che si giustifica una riduzione dell’aliquota

giornaliera, ricommisurata in fr. 80.00 al giorno.

Arrivando quindi a quello che identifica come il tema maggiormente

importante, l’avv. DF 2, quanto alle revoca della precedente condanna e alla

sospensione dell’odierna, rileva che quasi tutto ciò che occore è nelle DTF 134

IV 1, consid. 4.2.3., e 134 IV 60, consid. 7.2..

Quando alla non revoca che l’avv. DF 2 postula in merito alla

condanna già pronunciata nei confronti del suo assistito, il legale rileva che

la recidiva di cui parliamo oggi è molto lontana sia temporalmente che con

riguardo alla tipologia giuridica; non si tratta infatti di un reato della

stessa specie. Il “castigo” odierno risulterebbe lontanissimo dalla condanna

originale che verrebbe revocata.

Per le sospensioni condizionali delle pene pecuniarie, rileva la

difesa, non ci sono i criteri ostativi che vigono per quelle detentive, quindi

è data al magistrato maggior possibilità di manovra. Oltre a questi criteri nel

caso di specie ne abbiamo un altro, legato allo status attuale di

maturità del soggetto; siamo infatti innanzi ad una persona integrata

professionalmente, lavorativamente, familiarmente, relazionalmente e

disintegrata giudiziariamente. L’avv. DF 2 indica che dall’odierno

interrogatorio si evince che l’imputato ha compreso che la sua vita è arrivata

ad un bivio e deve ora scegliere che strada seguire. Dal punto di vista

lavorativo è ben integrato, alla pari di quanto avviene nel sistema familiare,

così come relazionale. Ciò che lo trattiene dal convivere con la compagna è la

mancanza di denaro, dal momento che quanto gli servirebbe a tale scopo deve

versarlo per le aliquote di cui alle precedenti condanne.

IM 1 non ha negato i propri precedenti da minorenne. Ha detto di

aver la stessa energia che l’ha portato a delinquere quando era più giovane, ma

di usarla ora in modo costruttivo. Non ha esecuzioni pendenti, quindi siamo

confrontati a qualcuno che fa fronte ai propri impegni. L’avv. DF 2 rileva

quindi che non revocare la precedente condanna risulterebbe giusto, alla luce

di un’ancora presente prognosi favorevole.

Analogamente dicasi per la sospensione della pena aggiuntiva. Una

multa associata alla pena pecuniaria sospesa sarebbe da pagare, con il che vi

sarebbe comunque un aspetto puntivo, anche di una pena sospesa

condizionalmente.

Per evitare un eventuale squilibrio finanziario che verrebbe a

prodursi, con il conseguente influsso sulla vita del proprio assistito, l’avv. DF

Considerandi

2.

chiede di non revocare la sospensione della precedente condanna e di

sospendere la pena pecuniaria inflitta con quella odierna. Chiede quindi la

modifica del punto 1. del DAC nel senso delle richieste suesposte.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 42, 44,

46, 47, 49, 106 CP;

90.

cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

a __________, il 3 maggio 2017, cagionato un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________,

targata __________ alla velocità di 140 Km/h (dedotto il margine di tolleranza)

malgrado il vigente limite di 100 Km/h;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Di conseguenza,

2.

IM 1, è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr. 3'300.00

(tremilatrecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 110.00

(centodieci) cadauna, a valere quale pena aggiuntiva a quella del decreto

d’accusa 26.09.2017, emessa nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Bern,

Mittelland, Bern.

3.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pronunciata con decreto di accusa

13.02.2015

dallo Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich, ma il periodo di prova

viene prolungato di 2 (due) anni.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00

(cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico

del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 75.05

fr. 775.05

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