72.2017.222
Grave infrazione alle norme della circolazione (90 cpv. 2 LCStr)
9 marzo 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.222
Lugano,
9 marzo 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
domiciliato a
rappresentato dall’ DF 2
imputato, a norma del decreto
d'accusa 289/2017 del 16 ottobre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la
vettura __________ targata __________ alla velocità di 140 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 100 Km/h.;
fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, il 3 maggio
2017;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli
art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv.
Fatti
1 OSS;
Presenti: - l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2;
- l’interprete A. M.-A. per
la lingua tedesca.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:02 alle ore 12:15.
Sentiti: - l’avv. DF 2,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: il legale sottolinea che l’aspetto interessante del caso oggetto
del presente procedimento in esame è che una volta di più ci ricorda che
differenza vi è tra giudicare sulle carte e giudicare sulla persona. In
effetti, il casellario del signor IM 1 parla una lignua, mentre lui ne parla
un’altra.
Passando al contenuto del DAC, l’avv. DF 2 rileva che il PP non ha
tenuto conto che siamo in presenza di un concorso retrospettivo e che quale sia
la pena normalmente prevista per questo tipo di infrazioni è risaputo. Si
tratta quindi di correggere una svista materiale del PP.
Il secondo tema affrontato dal legale è la commisurazione delle
aliquote. Mettendo in relazione l’argomentazione e i dati finaziari ascrivibili
ad IM 1, l’avv. DF 2 rileva che si giustifica una riduzione dell’aliquota
giornaliera, ricommisurata in fr. 80.00 al giorno.
Arrivando quindi a quello che identifica come il tema maggiormente
importante, l’avv. DF 2, quanto alle revoca della precedente condanna e alla
sospensione dell’odierna, rileva che quasi tutto ciò che occore è nelle DTF 134
IV 1, consid. 4.2.3., e 134 IV 60, consid. 7.2..
Quando alla non revoca che l’avv. DF 2 postula in merito alla
condanna già pronunciata nei confronti del suo assistito, il legale rileva che
la recidiva di cui parliamo oggi è molto lontana sia temporalmente che con
riguardo alla tipologia giuridica; non si tratta infatti di un reato della
stessa specie. Il “castigo” odierno risulterebbe lontanissimo dalla condanna
originale che verrebbe revocata.
Per le sospensioni condizionali delle pene pecuniarie, rileva la
difesa, non ci sono i criteri ostativi che vigono per quelle detentive, quindi
è data al magistrato maggior possibilità di manovra. Oltre a questi criteri nel
caso di specie ne abbiamo un altro, legato allo status attuale di
maturità del soggetto; siamo infatti innanzi ad una persona integrata
professionalmente, lavorativamente, familiarmente, relazionalmente e
disintegrata giudiziariamente. L’avv. DF 2 indica che dall’odierno
interrogatorio si evince che l’imputato ha compreso che la sua vita è arrivata
ad un bivio e deve ora scegliere che strada seguire. Dal punto di vista
lavorativo è ben integrato, alla pari di quanto avviene nel sistema familiare,
così come relazionale. Ciò che lo trattiene dal convivere con la compagna è la
mancanza di denaro, dal momento che quanto gli servirebbe a tale scopo deve
versarlo per le aliquote di cui alle precedenti condanne.
IM 1 non ha negato i propri precedenti da minorenne. Ha detto di
aver la stessa energia che l’ha portato a delinquere quando era più giovane, ma
di usarla ora in modo costruttivo. Non ha esecuzioni pendenti, quindi siamo
confrontati a qualcuno che fa fronte ai propri impegni. L’avv. DF 2 rileva
quindi che non revocare la precedente condanna risulterebbe giusto, alla luce
di un’ancora presente prognosi favorevole.
Analogamente dicasi per la sospensione della pena aggiuntiva. Una
multa associata alla pena pecuniaria sospesa sarebbe da pagare, con il che vi
sarebbe comunque un aspetto puntivo, anche di una pena sospesa
condizionalmente.
Per evitare un eventuale squilibrio finanziario che verrebbe a
prodursi, con il conseguente influsso sulla vita del proprio assistito, l’avv. DF
Considerandi
2.
chiede di non revocare la sospensione della precedente condanna e di
sospendere la pena pecuniaria inflitta con quella odierna. Chiede quindi la
modifica del punto 1. del DAC nel senso delle richieste suesposte.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 42, 44,
46, 47, 49, 106 CP;
90.
cpv. 2 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
a __________, il 3 maggio 2017, cagionato un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________,
targata __________ alla velocità di 140 Km/h (dedotto il margine di tolleranza)
malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa.
Di conseguenza,
2.
IM 1, è condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di fr. 3'300.00
(tremilatrecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 110.00
(centodieci) cadauna, a valere quale pena aggiuntiva a quella del decreto
d’accusa 26.09.2017, emessa nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Bern,
Mittelland, Bern.
3.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena pronunciata con decreto di accusa
13.02.2015
dallo Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich, ma il periodo di prova
viene prolungato di 2 (due) anni.
4.
La tassa di giustizia di
fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00
(cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico
del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 75.05
fr. 775.05
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