72.2017.223
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
1 febbraio 2018Italiano87 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2017.223
Lugano,
1 febbraio 2018/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di Giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
ACPR 20
ACPR 21
ACPR 22
ACPR 23
ACPR 24
ACPR 25
ACPR 26
ACPR 27
ACPR 28
ACPR 29
ACPR 30
ACPR 31
ACPR 32
ACPR 33
ACPR 34
ACPR 35
ACPR 36
ACPR 37
ACPR 38
ACPR 39
ACPR 40
ACPR 41
ACPR 42
ACPR 43
ACPR 44
ACPR 45
ACPR 46
ACPR 47
ACPR 48
ACPR 49
ACPR 50
ACPR 51
ACPR 52
ACPR 53
ACPR 54
ACPR 55
ACPR 56
ACPR 57
ACPR 58
ACPR 59
ACPR 60
ACPR 61
ACPR 62
ACPR 63
ACPR 64
ACPR 65
ACPR 66
ACPR 67
ACPR 68
ACPR 69
ACPR 70
ACPR 70
ACPR 71
ACPR 72
ACPR 73
ACPR 74
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 13 maggio 2017 al 21 luglio
2017 (70 giorni)
posto in anticipata esecuzione della pena dal 22 luglio
2017
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 13 maggio 2017 al 10 luglio
2017 (59 giorni)
posto in anticipata esecuzione della pena dall'11 luglio
2017
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 187/2017 del 27.11.2017 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
A. IM 1 e IM
2 congiuntamente
1. acquisizione illecita di dati (ripetuta)
per essersi procurati e per aver procurato a terze
persone, nel periodo 28.08.2016 - 13.05.2017, in svariate località del Canton
Ticino e del Canton Vaud, in più occasioni, dati non destinati a loro e
specialmente protetti contro l’accesso non autorizzato, registrati o trasmessi
elettronicamente o secondo un modo simile, alfine di procacciare a se stessi e
ai loro correi un indebito profitto,
e meglio,
per avere, alfine di commettere il reato di cui al
pto A.2., manomettendo diversi bancomat, soprattutto del gruppo __________,
installando, unitamente ai correi __________ e __________, l’apparecchiatura di
skimming, consistente nell’inserimento del cosiddetto “deep insert” nel
bancomat (utile all’acquisizione dei dati della banda magnetica delle carte
bancarie), nonché nella posa, sostituendo l’originale, di una lampadina
modificata (contenente una microcamera per filmare il codice PIN nel momento in
cui veniva digitato dal titolare della carta, come pure una mini carta SD sulla
quale venivano salvati sia i dati video che i files audio della lettura
della banda magnetica);
ottenuto dati sensibili
relativi ad un numero complessivo di 5’111 carte bancarie,
dati infine trasmessi, tramite computer o condivisi
con i correi, permettendo a questi ultimi di connettersi in “remoto”
(collegamento per via telematica a distanza), e quindi da questi decodificati
con appositi programmi informatici, alfine di utilizzarli per indebiti
profitti;
nonché tentato di ottenere dati relativi ad
altre 2'712 carte bancarie;
segnatamente
1.1. a __________
(Canton Vaud), in __________, nel periodo 28.08.2016 - 02.09.2016, installando,
IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, procurato, per sé (IM 2, __________ e __________),
per IM 1 (che li ha in seguito utilizzati e meglio come al punto 2.1) e per
terze persone, non meglio identificate, dati riguardanti 611 carte bancarie,
perlopiù emesse da istituti bancari della Svizzera francese;
1.2. a __________
(Canton Vaud), in __________, nel periodo 29.08.2016 - 02.09.2016, installando,
IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, procurato, per sé (IM 2, __________ e __________),
per IM 1 (che li ha in seguito utilizzati e meglio come al punto 2.2) e per
terze persone, non meglio identificate, dati riguardanti 871 carte bancarie,
perlopiù emesse da istituti bancari della Svizzera francese;
1.3. a __________
(Canton Vaud), __________, nel periodo 29.08.2016 - 04.09.2016, installando, IM
2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, procurato, per sé (IM 2, __________ e __________),
per IM 1 (che li ha in seguito utilizzati e meglio come al punto 2.3) e per
terze persone, non meglio identificate, dati riguardanti 780 carte bancarie,
perlopiù emesse da istituti bancari della Svizzera francese;
1.4. a __________,
nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando IM 2, IM 1, __________ e __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________,
senza riuscirci, in quanto il bancomat si bloccava,
tentato di procurarsi
dati riguardanti 998 carte bancarie, alfine di provocare un
trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte;
1.5. a __________,
in via __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando IM 2, IM 1,
__________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, senza riuscirci, in quanto il bancomat si
bloccava,
tentato di procurarsi
dati riguardanti 958 carte bancarie, alfine di provocare un
trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte;
1.6. a __________,
nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando IM 2, IM 1, __________ e __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________,
senza riuscirci, in quanto il bancomat si bloccava,
tentato di procurarsi
dati riguardanti 756 carte bancarie, alfine di provocare un
trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte;
1.7. a __________, in via __________, nel
periodo 08.05.2017 - 12.05.2017, presso il bancomat della Banca __________,
installando __________ e __________, il dispositivo “deep insert” nel
bancomat, per poi IM 2 sostituire la lampadina dell’apparecchio con una
modificata (con inserita telecamera e carta SD) e quindi giornalmente
recuperare la carta SD, sostituendola con una nuova, nel mentre IM 1 fungeva da
“palo”,
procurato, per sé e per
Fatti
i correi, dati riguardanti 1666 carte bancarie, a danno perlopiù di
cittadini e conti bancari della Svizzera italiana;
1.8. a __________, in via __________, nel
periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, presso il bancomat della Banca __________,
installando __________ e __________, il dispositivo “deep insert” nel
bancomat, per poi IM 2 sostituire la lampadina dell’apparecchio con una
modificata (con telecamera e carta SD) e quindi giornalmente recuperare la carta
SD, sostituendola con una nuova, nel mentre IM 1 fungeva da “palo”,
procurato, per sé e per
i correi, dati riguardanti 1183 carte bancarie, a danno perlopiù di
cittadini e conti bancari della Svizzera italiana;
2. abuso di
un impianto per l'elaborazione di dati per mestiere (ripetuto)
facendo mestiere di tali operazioni, agendo con
metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato,
in banda con altri correi,
per avere, nel periodo 28.08.2016 - 13.05.2017,
alfine di procacciare per sé e per altri un indebito profitto, servendosi in
modo indebito di dati riguardanti una moltitudine di carte bancarie, ottenuti
dall’attività di skimming, posta in atto su diversi bancomat,
soprattutto del gruppo __________, da parte dei due imputati, unitamente ad
altri correi, in parte identificati, e meglio come indicato al punto A.1.,
effettuando (e in parte tentando di effettuare),
loro o altri membri della banda, dei prelevamenti ai bancomat, nonché degli
acquisti di oggetti o prestazioni, all’estero, soprattutto in Indonesia, a __________,
ripetutamente influito su di un processo
elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando o
tentando di provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un
trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie aperte in
svariate località della Svizzera, per un totale di CHF 57'297.76;
nonché tentato di influire su di un processo
elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, alfine di
provocare un trasferimento di attivi per un totale imprecisato di danni;
segnatamente,
2.1. a __________
(Canton Vaud), in __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 28.08.2016
- 18.09.2016,
installando, IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura
di skimming presso il bancomat della Banca __________ di __________,
riuscendo ad acquisire indebitamente i dati di cui al punto 1.1., utilizzandoli
verosimilmente con carte clonate appositamente,
influito su determinati
processi elettronici o simili, prelevando IM 1 ed eventuali altri correi, non
identificati, o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________, in 30 occasioni,
tra il 17 e il 18 settembre 2016, per un importo complessivo di CHF
5'689.28, a danno perlopiù di cittadini e conti bancari della Svizzera
francese,
nonché tentato di influire su processi
elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti altre 581 carte
bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei
titolari delle carte;
2.2. a __________
(Canton Vaud), in __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 29.08.2016
- 21.09.2016, installando, IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca __________, riuscendo ad acquisire indebitamente
i dati di cui al punto 1.2., utilizzandoli verosimilmente con carte clonate
appositamente,
influito su determinati
processi elettronici o simili, prelevando IM 1 ed eventuali altri correi, non
identificati, o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________, in 293
occasioni, tra il 18 e il 21 settembre 2016, per un importo complessivo
di CHF 39'701.69, a danno perlopiù di cittadini e conti bancari della
Svizzera francese,
nonché tentato di influire su processi
elettronici in riferimento a dati riguardanti altre 578 carte bancarie,
alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle
carte;
2.3. a __________
(Canton Vaud), __________ e a __________ (Indonesia) nel periodo 29.08.2016 -
21.09.2016, installando, IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca __________, riuscendo ad acquisire indebitamente
i dati di cui al punto 1.3., utilizzandoli verosimilmente con carte clonate
appositamente,
influito su determinati
processi elettronici o simili, prelevando IM 1, o effettuando acquisti, in
Indonesia, a __________, in 85 occasioni, il 21 settembre 2016, per un
importo complessivo di CHF 11'437.69, a danno perlopiù di cittadini e
conti bancari della Svizzera francese,
nonché tentato di influire su processi
elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti altre 695 carte
bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei
titolari delle carte;
2.4. a __________,
nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando IM 2, IM 1, __________ e __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________,
senza riuscirci, in quanto il bancomat si bloccava,
tentato di influire
su determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 998
carte bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno
dei titolari delle carte;
2.5. a __________,
in via __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando IM 2, IM 1,
__________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat
della Banca __________, senza riuscirci, in quanto il bancomat si bloccava,
tentato di influire
su determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 958
carte bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno
dei titolari delle carte;
2.6. a __________,
nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando IM 2, IM 1, __________ e __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________,
senza riuscirci, in quanto il bancomat si bloccava,
tentato di influire
su determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 756
carte bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno
dei titolari delle carte;
2.7. a __________, in via __________, presso il bancomat della
banca __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo
08.05.2017 -13.05.2017, installando __________ e __________, il dispositivo “deep
insert” nel bancomat, per poi IM 2 sostituire la lampadina
dell’apparecchio, nel mentre IM 1 fungeva da palo, riuscendo così ad acquisire
indebitamente i dati di cui al punto 1.7, che poi trasmettevano ai correi,
tramite computer, o dando loro la possibilità di connettersi in “remoto”,
per infine terze persone, non meglio identificate, utilizzando detti dati,
verosimilmente salvati su carte clonate,
influito su determinati
processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia,
a __________, in 5 occasioni, fra il 13 e il 15 maggio 2017, per
un importo complessivo di CHF 469.10, a danno di cittadini e
conti bancari della Svizzera;
nonché tentato di influire su processi
elettronici in riferimento a dati riguardanti altre 1661 carte bancarie,
alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle
carte;
2.8. a __________, in via __________, nel
periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, presso il bancomat della Banca __________,
senza riuscire nel loro intento, nonostante l’acquisizione indebita di dati, in
quanto le carte bancarie sono state subito bloccate dagli istituti emittenti,
tentato di influire su
processi elettronici in riferimento a dati riguardanti 1183 carte bancarie,
alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle
carte;
B. IM 2
singolarmente
1. acquisizione
illecita di dati (ripetuta)
per essersi procurato e per aver procurato a terze
persone, nel periodo 06.08.2016 - 23.10.2016, nella Svizzera tedesca, in più
occasioni, dati non destinati a loro e specialmente protetti contro l’accesso
non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo
simile, alfine di procacciare a sé e ai suoi correi un indebito profitto;
segnatamente,
1.1. a __________
(Canton San Gallo), in __________, nel periodo 06.08.2016 - 11.08.2016,
installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, senza riuscirci in quanto il bancomat si
bloccava,
tentato di procurarsi
dati riguardanti 656 carte bancarie, alfine poi di provocare un
trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte;
1.2. a __________,
(Canton Svitto), in __________, nel periodo 13.08.2016 - 14.08.2016,
installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, senza riuscirci in quanto il bancomat si bloccava,
tentato di procurarsi
dati riguardanti un imprecisato numero di carte bancarie, alfine poi di
provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte;
1.3. a __________
(Canton Berna), in __________, il 23.10.2016, installando, unitamente a __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, senza
riuscirci in quanto il bancomat si bloccava,
tentato di procurarsi
dati riguardanti 55 carte bancarie, perlopiù emesse da istituti bancari
della Svizzera tedesca, alfine poi di provocare un trasferimento di attivi a
danno dei titolari delle carte;
Considerandi
2.
abuso di
un impianto per l'elaborazione di dati per mestiere (ripetuto e tentato)
facendo mestiere di tali operazioni, agendo con
metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato,
in banda con altri correi,
per avere, nel periodo di cui al punto B.1., alfine
di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, tentando di servirsi in
modo indebito di dati di carte bancarie, e meglio come al punto B.1.,
tentando di influire su di un processo elettronico o
simile di trattamento o di trasmissione di dati, con l’intento poi di
provocare, per mezzo degli auspicati risultati erronei così ottenuti, un
trasferimento di attivi a danno di terze persone;
segnatamente,
2.1
a __________
(Canton San Gallo), in __________, nel periodo 06.08.2016 - 11.08.2016,
installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, senza riuscirci in quanto il bancomat si
bloccava,
tentato di influire su
determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 656
carte bancarie, alfine poi di provocare un trasferimento di attivi a
danno dei titolari delle carte;
2.2
a
__________ (Canton Svitto), in __________, nel periodo 13.08.2016 - 14.08.2016,
installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, senza riuscirci in quanto il bancomat si
bloccava,
tentato di influire su
determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti un
imprecisato numero di carte bancarie, alfine poi di provocare un
trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte;
2.3
a __________
(Canton Berna), in __________, il 23.10.2016, installando, unitamente a __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, senza
riuscirci in quanto il bancomat si bloccava,
tentato di influire su
determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 55
carte bancarie, alfine poi di provocare un trasferimento di attivi a
danno dei titolari delle carte;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 143 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 2, in abbinamento al cpv. 1 CP
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua bulgara, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore
15:33.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- i
cappelli dei punti A.2 e B.2 sono modificati nel senso che i reati non sono
ripetuti, essendo imputata l’aggravante del mestiere;
- il
cappello del punto B.1 è modificato nel senso che si tratta di reati tentati e
il per avere è “per avere tentato di procurare per sé e altri…”.
- i
punti A.1.7 e A.1.8 sono modificati nel senso che era IM 2 a fungere da “palo”,
mentre IM 1 sostituiva la lampadina e la carta SD, e non viceversa, come si
evince dalle dichiarazioni di entrambi gli imputati e dai riscontri oggettivi
in atti.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § Il Presidente dà la parola al PP, che comunica di avere
raggiunto un accordo con le difese da sottoporre alla Corte.
Ritenuto che la colpa è parificata, avendo IM 2 agito in più
occasioni e IM 1 un ruolo più importante, accusa e difese si dichiarano
d’accordo per una pena detentiva di 36 (trentasei) mesi con 15 (quindici) mesi
da espiare e i restanti 21 (ventuno) mesi sospesi condizionalmente per 3 (tre)
anni. Reputa inoltre corretti 10 (dieci) anni di espulsione.
L’avv. DF 1 e l’avv. DUF 1 confermano l’accordo e osservano di non
opporsi a un periodo di sospensione più lungo e all’espulsione per un periodo
più lungo.
Gli imputati IM 2 e IM 1 confermano l’accordo.
Le parti dichiarano quindi di rinunciare alla discussione.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1.
In merito alle correzioni
dell’atto d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che le
parti hanno aderito alla proposta del Presidente di modificare i cappelli dei
punti A.2 e B.2 nel senso che i reati non sono ripetuti, essendo imputata
l’aggravante del mestiere.
Con il consenso delle parti, il punto B.1 è stato inoltre
modificato nel senso che si tratta di reati tentati e il per avere è “per
avere tentato di procurare per sé e altri…”.
L’atto
d’accusa è in fine stato modificato nel senso che era IM 2 a fungere da “palo”,
mentre IM 1 sostituiva la lampadina e la carta SD, e non viceversa, come si
evince dalle dichiarazioni di entrambi gli imputati e dai riscontri oggettivi
in atti.
II) Curriculum vitae degli
imputati
1) IM 1
2.
IM 1 è cittadino __________,
nato il __________ a __________ (Bulgaria).
Interrogato
contestualmente al suo arresto, ha così riassunto la sua situazione famigliare
ed economica:
…OMISSIS…
(VI PG 14.05.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 1).
In occasione di un successivo interrogatorio dinanzi al PP l’imputato
ha fornito le seguenti informazioni in punto alla sua situazione personale:
…OMISSIS…
(VI PP 15.05.2017, p. 2, AI 7).
Tramite l’attività di __________, l’imputato avrebbe guadagnato
circa Euro 500/1'000.00 mensili, denaro che non gli sarebbe tuttavia stato
sufficiente per vivere. IM 1 ha dichiarato che utilizzava questi soldi per la
sua “vita sociale” e che “per una persona giovane” non sarebbero
abbastanza (VI DIB 01.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
3.
L’imputato è sconosciuto
alle autorità svizzere, italiane e tedesche, come risulta dagli estratti dei
relativi casellari giudiziali (AI 2, 22 e 40).
Ciò malgrado, l’imputato in corso d’inchiesta ha riferito di
essere stato condannato in Patria per furto, appena maggiorenne, alla pena
detentiva di 8 mesi, di cui ne avrebbe scontati 6 (VI PP 15.05.2017, p. 15, AI
7). In aula ha parzialmente modificato queste sue dichiarazioni, riferendo di
una condanna risalente a 13 anni prima in Bulgaria a una pena sospesa
condizionalmente per avere falsificato dei documenti (VI DIB 01.02.2018, p. 2,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
4.
In occasione
dell’interrogatorio finale svoltosi il 9 ottobre 2017 IM 1 ha dichiarato di
voler far fronte al danno da lui causato mediante i guadagni percepiti tramite
l’attività nella stamperia del carcere, ed ha riferito di avere intenzione, una
volta scarcerato, di lasciare la Svizzera e tornare a lavorare nel suo Paese
(VI PP 09.10.2017, p. 2 e 17, AI 234), intento che ha ribadito in occasione del
pubblico dibattimento, affermando che:
"
Una volta scontata la mia pena voglio condurre una vita diversa,
interrompere i contatti con le persone con cui lavoravo prima e condurre una
vita normale lavorando. Penso che non ci sia nulla di più dignitoso e caro della
libertà.
(…)
voglio tornare in Bulgaria.”
(VI DIB 01.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
2) IM 2
5.
IM 2, anch’egli cittadino __________,
è nato il __________ a __________ (Bulgaria).
Interrogato
contestualmente al suo arresto ha dichiarato, in merito alla sua situazione
personale e finanziaria:
…OMISSIS…
(VI PG 14.05.2017, p. 4, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 1).
Nel verbale
della persona arrestata del 15 maggio 2017 ha precisato:
…OMISSIS...
(VI PP 15.05.2017, p. 2-4, AI 8).
6.
In occasione del pubblico
dibattimento l’imputato ha aggiunto che al momento dell’arresto lavorava
saltuariamente nell’ambito __________, attività che non gli avrebbe tuttavia
garantito delle entrate regolari, motivo per cui avrebbe lavorato anche
all’estero, in Germania (VI DIB 01.02.2018, p. 3, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
7.
IM 2 è sconosciuto alle
autorità svizzere, italiane, francesi e tedesche, come risulta dagli estratti
dei relativi casellari giudiziali (AI 3, 23, 36 e 41).
8.
Invitato ad esprimersi
sulle sue prospettive di vita, l’imputato ha dichiarato di voler stare con la
sua famiglia in Bulgaria e lavorare (VI DIB 01.02.2018, p. 4, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
III) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
9.
Dal mese di maggio 2016 il
nostro Paese è stato interessato dall’arrivo di persone dedite allo “skimming”
ai danni di bancomat __________ soprattutto del gruppo __________.
Sostanzialmente gli autori provvedono ad applicare apparecchi elettronici ai
bancomat per il tramite dei quali riescono ad ottenere i dati sensibili delle
carte di credito inserite. Più precisamente, all’interno del dispositivo di
lettura delle tessere del bancomat viene inserito un apparecchio denominato “deep
insert”, il quale è munito di un lettore della banda magnetica, di un
trasmettitore e di una batteria autonoma che alimenta il tutto. Una volta
inserita la tessera bancaria da parte cliente, i dati vengono acquisiti e
trasmessi a una lampada modificata, pure essa applicata al bancomat che, oltre
ad assimilarli tramite file audio, registra illecitamente i dati del codice PIN
digitato dal titolare della carta bancaria grazie ad una telecamera celata
all’interno della lampada stessa. Dopo l’installazione dei due congegni, per
verificare il funzionamento dell’apparecchio, gli autori di regola inseriscono
all’interno del bancomat una carta bancaria o simile (con banda magnetica).
10.
Il 13 maggio 2017, alle ore
04:29, la Polizia Cantonale ha diramato una segnalazione in merito a un caso di
“skimming” avvenuto tra il 10 e il 12 maggio 2017 a __________ (__________).
Il medesimo
giorno, alle ore 21:30, durante un posto di blocco sulla strada cantonale
all’altezza del __________ di __________, le Guardie di Confine hanno fermato
l’autovettura Renault Megane Scenic targata (BG) __________, all’interno della
quale si trovavano IM 1, alla guida, e IM 2, identificati nelle persone
ritratte sui fotogrammi della videosorveglianza presente presso il bancomat
della Banca __________ di __________.
La
perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire, nell’intercapedine del
tetto, del materiale specialistico per lo “skimming” e più precisamente
un’asta per il recupero del dispositivo “deep insert”, e la
perquisizione dell’appartamento di __________ dove gli imputati soggiornavano,
ha inoltre portato al rinvenimento di due PC e materiale atto all’acquisizione
illecita di dati dalle carte di credito e alla loro elaborazione.
11.
Assunto a verbale d’interrogatorio
alla presenza del suo difensore d’ufficio, IM 1 ha dichiarato di essere entrato
in Svizzera unitamente al coimputato ed ha ammesso, dopo contestazione dei
fotogrammi di __________, che era loro intenzione acquisire illecitamente i
dati delle carte di credito per poi effettuare, in seguito, dei prelevamenti
abusivi. L’imputato ha pure riferito di avere applicato in almeno tre altre
circostanze dei dispositivi “deep insert”.
12.
IM 2, dal canto suo, ha
affermato che i dispositivi erano stati installati dal coimputato, avvalendosi
per il restante della facoltà di non rispondere.
13.
In seguito ai rispettivi
interrogatori, gli imputati sono stati arrestati (rapporto di arresto
provvisorio, AI 1; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 230).
In parziale
accoglimento delle istanze del PP (AI 9 e 10), con decisioni del 16 maggio 2017
il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 e IM 2 fino al 17 luglio
2017.
compreso (AI 13 e 14).
14.
Dando seguito alla richiesta
degli imputati, il PP ha autorizzato IM 2 a scontare anticipatamente la pena ex
art. 236 cpv. 4 CPP a far tempo dall’11 luglio 2017 (AI 56) e IM 1 a partire
dal 22 luglio 2017 (AI 79).
IV) Fatti di cui all’atto
d’accusa
15.
Al punto A.1, l’atto d’accusa
imputa a IM 1 e IM 2 congiuntamente il reato di acquisizione illecita di dati
ripetuta, per essersi procurati e per aver procurato a terze persone, nel
periodo 28 agosto 2016 – 13 maggio 2017, in svariate località del Canton Ticino
e del Canton Vaud, in più occasioni, dati non destinati a loro e specialmente
protetti contro l’accesso non autorizzato, registrati o trasmessi
elettronicamente o secondo un modo simile, alfine di procacciare a se stessi e
ai loro correi un indebito profitto, e meglio per avere, alfine di commettere
il reato di cui al punto A.2, manomettendo diversi bancomat, soprattutto del
gruppo __________, installando, unitamente ai correi __________ e __________,
l’apparecchiatura di “skimming”, consistente nell’inserimento del
cosiddetto “deep insert” nel bancomat (utile all’acquisizione dei dati
della banda magnetica delle carte bancarie), nonché nella posa, sostituendo
l’originale, di una lampadina modificata (contenente una microcamera per
filmare il codice PIN nel momento in cui veniva digitato dal titolare della
carta, come pure una mini carta SD sulla quale venivano salvati sia i dati
video che i files audio della lettura della banda magnetica), ottenuto dati
sensibili relativi ad un numero complessivo di 5’111 carte bancarie, dati
infine trasmessi, tramite computer o condivisi con i correi, permettendo a
questi ultimi di connettersi in “remoto” (collegamento per via telematica a
distanza), e quindi da questi decodificati con appositi programmi informatici,
alfine di utilizzarli per indebiti profitti, nonché tentato di ottenere dati
relativi ad altre 2'712 carte bancarie.
16.
Secondo il punto A.2
dell’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, IM 1 e IM 2 si
sarebbero altresì resi colpevoli del reato di abuso di un impianto per l’elaborazione
di dati per mestiere, per avere, facendo mestiere di tali operazioni, agendo
con metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben
strutturato, in banda con altri correi, nel periodo 28 agosto 2016 – 13 maggio
2017, alfine di procacciare per sé e per altri un indebito profitto, servendosi
in modo indebito di dati riguardanti una moltitudine di carte bancarie,
ottenuti dall’attività di “skimming”, posta in atto su diversi bancomat,
soprattutto del gruppo __________, da parte dei due imputati, unitamente ad
altri correi, in parte identificati, e meglio come indicato al punto A.1,
effettuando (e in parte tentando di effettuare), loro o altri membri della
banda, dei prelevamenti ai bancomat, nonché degli acquisti di oggetti o prestazioni,
all’estero, soprattutto in Indonesia, a __________, ripetutamente influito su
di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati,
provocando o tentando di provocare, per mezzo dei risultati erronei così
ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni
bancarie aperte in svariate località della Svizzera, per un totale di CHF
57'297.76, nonché tentato di influire su di un processo elettronico o simile di
trattamento o di trasmissione di dati, alfine di provocare un trasferimento di
attivi per un totale imprecisato di danni.
17.
L’atto d’accusa imputa
inoltre a IM 2 singolarmente il reato di acquisizione illecita di dati ripetuta
tentata, per avere tentato di procurarsi e di procurare a terze persone, nel
periodo 6 agosto 2016 – 23 ottobre 2016, nella Svizzera tedesca, in più
occasioni, dati non destinati a loro e specialmente protetti contro l’accesso
non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo
simile, alfine di procacciare a sé e ai suoi correi un indebito profitto (punto
B.1 dell’atto d’accusa), nonché il reato di abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati per mestiere, per avere, facendo mestiere di tali
operazioni, agendo con metodo particolarmente tecnologico, organizzato,
pianificato e ben strutturato, in banda con altri correi, nel periodo di cui al
punto B.1., alfine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
tentando di servirsi in modo indebito di dati di carte bancarie, e meglio come
al punto B.1., tentando di influire su di un processo elettronico o simile di
trattamento o di trasmissione di dati, con l’intento poi di provocare, per
mezzo degli auspicati risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di
attivi a danno di terze persone (punto B.2 dell’atto d’accusa).
1) Dichiarazioni di IM 2
18.
IM 2 ha ammesso senza riserve
i fatti di cui all’atto d’accusa (cfr. VI PP 02.10.2017, AI 233; VI DIB
01.02
, p. 4 e 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Nell’ambito
dei numerosi verbali esperiti in corso d’inchiesta, l’imputato ha spiegato nel
dettaglio l’agire suo e dei correi.
In
particolare, in occasione dell’interrogatorio del 7 luglio 2017 al PP ha
raccontato:
"
(…) siamo tre coppie di persone che provengono dalla Bulgaria,
tutti amici tra loro nel seguente modo: io sono amico di __________,
quest’ultimo è amico di __________ e questo è amico di __________ e IM 1. Poi
c’è anche __________ che è amico di __________. Tutti e sei ci siamo dedicati
all’attività di skimming. (…)
Nell’agosto del 2016 sono entrato nel giro di queste persone
dedite allo skimming. Preciso che __________ è un caro amico da circa
vent’anni, sono anche padrino di suo figlio. Il mio amico, da circa 6 o 7 anni
so che si occupa di questo tipo di attività ed io, in un momento di difficoltà
economica, gli ho chiesto espressamente di aiutarmi e quindi di poter
partecipare anch’io a questa attività.
Sin dall’inizio mi sono sempre occupato di fungere da palo e non
sono mai intervenuto fisicamente sugli apparecchi del bancomat; io non ho
nessuna conoscenza dal profilo tecnico di questi apparecchi e comunque IM 1, __________
e __________ non mi hanno mai permesso di metterci mano, non si fidavano.
La prima volta sono venuto in Svizzera con __________, in
auto, se non sbaglio nel luglio/agosto 2016. L’apparecchiatura per lo skimming
l’aveva già __________ ed io ho poi saputo che era sempre la stessa persona che
riforniva i miei “amici” dell’apparecchiatura. Si tratta di tale __________,
che io non conosco e non ho mai visto. Non possiedo neppure il suo numero di
telefono.
Quella prima volta siamo arrivati nella Svizzera tedesca con
l’auto Peugeot di __________ ed io, qualche giorno dopo, avevo comprato una
Ford Mondeo nei pressi del Cantone Lucerna o Zurigo.
Era stato sempre __________ ad organizzare l’alloggio; anche in
quel caso credo che lui abbia utilizzato lo stesso indirizzo internet che poi
mi ha mostrato e che infine, nell’ultimo viaggio, ho utilizzato pure io.
Se non sbaglio siamo rimasti in Svizzera circa due settimane e non
ci siamo mossi da quella zona tra Lucerna e Zurigo, nonostante avessimo
cambiato una volta alloggio.
(…) abbiamo posizionato l’apparecchiatura per lo skimming in due
bancomat. Ad occuparsi dell’installazione è stato __________, mentre io mi occupavo
di fungere da palo e coprirlo.
(…) l’attrezzatura dello skimming all’inizio era diversa: c’era
una piccola videocamera che veniva istallata al posto della lampadina e c’era
il cosiddetto giocattolo. In più, c’era una sorta di ricevitore che registrava
il numero della carta con un sistema sonoro, che veniva collocato o sulla
cornice del bancomat o vicino alla fessura dove fuoriesce la ricevuta del
prelevamento.
Quest’attrezzatura è stata utilizzata anche nelle successive due
occasioni/viaggi a cui ho partecipato.
Nell’ultimo caso il sistema è migliorato e i dati venivano
registrati direttamente sulla carta SD che si trovava all’interno della
lampadina. (…)
Tornando al mio primo viaggio, posso dire che quando __________
ha installato l’apparecchiatura e il bancomat si è bloccato, ci siamo
spaventati, abbiamo cambiato alloggia e abbiamo atteso circa 10 giorni prima di
riprovare l’istallazione in un altro bancomat.
La seconda volta, quando __________ stava istallando
l’apparecchiatura, il giocattolo è scivolato all’interno della fessura e quindi
non abbiamo potuto recuperarlo. Il bancomat funzionava comunque normalmente, ma
non per noi. Il giorno dopo abbiamo deciso di ripartire per la Bulgaria.
(…) tutte le spese di quel viaggio le ha pagate __________, anche
quelle che mi riguardavano.
(…) da quel viaggio evidentemente non ho guadagnato nulla visto
che l’apparecchiatura non ha funzionato.
(…) io quella prima volta conoscevo solo __________ come persona
attiva nello skimming. Conoscevo anche __________ perché tutti e tre siamo
cresciuti nello stesso quartiere, ma non sapevo che anche lui facesse skimming.
__________, __________ e IM 1, non essendo di __________, non li conoscevo.”
(VI PP 07.07.2017, p. 2 e 3, AI 53).
Quanto precede rappresenta in buona sostanza i fatti indicati ai
punti B.1.1 e B.1.2 dell’atto d’accusa (VI PP 07.07.2017, p. 2 e 3, AI 53).
19.
IM 2 ha quindi continuato le
proprie dichiarazioni affermando che:
"
La seconda volta che sono venuto in Svizzera è stato circa
una settimana dopo, ricordo che mentre mi trovavo insieme a __________, in giro
per __________, quest’ultimo ha ricevuto una telefonata da __________ che gli
chiedeva di raggiungerlo in Svizzera perché aveva bisogno di aiuto. __________
si è rifiutato di raggiungerlo ed io che ho capito a che cosa si riferisse il
suo interlocutore, mi sono messo a disposizione dicendo a __________ che sarei
andato io perché avevo bisogno di soldi. Il mio amico mi ha poi detto che con __________
non voleva collaborare perché lui non divideva i guadagni in parti uguali.
Viste le mie condizioni finanziarie io comunque ho deciso di partire ed ho
preso l’aereo arrivando a Zurigo. Il viaggio me lo ha pagato __________,
ricevendo in un secondo momento il denaro da __________.
Prima di partire mi sono messo d’accordo con quest’ultimo
contattandolo al telefono; __________ mi aveva dato il suo numero che è salvato
nell’applicazione denominata LINE come “007”.
Quando sono arrivato a Zurigo ho preso il treno e ho raggiunto
Losanna dove __________ è venuto a prendermi alla stazione; ci siamo incontrati
al __________ __________.
Ci siamo trattenuti in Svizzera francese per circa una settimana,
abbiamo cambiato alloggio una volta sola. Di questo si è comunque occupato __________,
riservando l’alloggio sempre dal solito sito. Anche per l’alloggio non ho
versato alcunché, le spese in Svizzera le ha pagate tutte __________.
(…) l’attrezzatura per lo skimming la possedeva __________
(…) in quei giorni viaggiavamo con l’auto di __________, una
Renault di colore grigio, con targhe bulgare.
(…) ricordo che avevamo istallato l’attrezzatura in due bancomat
differenti, non escludo che ce ne fosse un altro, ora non ricordo bene.
È stato __________ ad installare l’apparecchiatura mentre io
facevo il palo.
(…) tutto è andato liscio e gli apparecchi sono poi stati
recuperati e in pratica erano due apparecchiature complete. (…)
Voglio aggiungere che prima di lasciare la Svizzera con __________,
ci siamo fermati poco prima del confine italiano, abbiamo nascosto tutta l’apparecchiatura
di skimming sotto terra in un bosco; si trattava di due pacchetti completi.
Questi oggetti sono rimasti lì sino a quando siamo ritornati in Svizzera io e __________,
circa due mesi dopo.”
(VI PP 07.07.2017, p. 3 e 4, AI 53).
Anche in questo
caso, le dichiarazioni dell’imputato corrispondo a quanto riportato ai punti
A.1.1, A.1.2 e A.1.3 dell’atto d’accusa (VI PP 07.07.2017, p. 3 e 4, AI 53).
20.
Con specifico riferimento al
suo guadagno, IM 2 ha dichiarato di avere ricevuto Euro 2'500.00 da __________:
"
(…) so che sono stati recuperati diversi dati relativi a tante
carte ma il mio guadagno non era dipendente dalla quantità di dati raccolti.
(…) quando abbiamo parlato al telefono, prima che io partissi, __________
mi ha promesso come ricompensa Euro 500 per ogni giorno di attività effettiva
dell’apparecchiatura di skimming. Quando siamo ritornati in Bulgaria, con la
sua auto, __________ mi ha consegnato Euro 2500. Lui era contento che eravamo
riusciti a recuperare quei dati ed io ho dedotto che potessero essere tanti.”
(VI PP 07.07.2017, p. 4 e 5, AI 53).
21.
L’imputato ha quindi riferito
del suo terzo viaggio in Svizzera:
"
La terza volta sono stato io a chiedere a __________ di
tornare in Svizzera visto che con __________ tutto era andato bene.
Quella volta siamo venuti con la mia auto, la Renault bianca ed
entrati in Svizzera, abbiamo recuperato l’apparecchiatura da sotto terra.
Ricordo che ci siamo recati in Svizzera interna e anche quella
volta è stato __________ ad organizzare l’alloggio e tutto il resto.
Gli accordi con __________ erano diversi da quelli che avevo preso
con __________; i guadagni li avremmo divisi al 50%.
(…) siamo rimasti sempre in Svizzera interna, anche questa volta,
per circa una settimana, cambiando una volta alloggio.
Ricordo anche che a causa di un guasto alla mia auto, che causava
fuoriuscita di fumo dal gas di scarico, per non dare nell’occhio abbiamo deciso
di acquistarne un’altra ed abbiamo preso una Peugeot 607 di colore nero, con
targhe svizzere provvisorie per 15 giorni. Dopo una settimana sono comunque
riuscito a rientrare in Bulgaria con la mia auto.
(…) durante quest’ulteriore viaggio abbiamo tentato di recuperare
dati da due differenti apparecchi bancomat. Uno si è bloccato, mentre nel
secondo il pezzo di ferro che utilizziamo per recuperare l’apparecchiatura dal
bancomat è rimasto incastrato e quindi non siamo riusciti a prendere nulla.
Quest’ultimo bancomat ricordo che si trovava in una zona di
montagna molto bella. Il giorno dopo siamo partiti. Gli apparecchi erano tutti
e due persi.”
(VI PP 07.07.2017, p. 6 e 7, AI 53).
Quanto
precede corrisponde alla descrizione dei fatti di cui al punto B.1.3 dell’atto
d’accusa (VI PP 07.07.2017, p. 7, AI 53).
22.
In merito, in fine, al quarto
e ultimo viaggio in Svizzera – effettuato (anche) con il coimputato IM 1 – IM 2
si è così espresso in occasione dell’interrogatorio del 7 luglio 2017:
"
Voglio aggiungere che nell’ultimo viaggio, che per me era il
quarto, tutte e tre le coppie hanno deciso di venire in Svizzera, subito dopo
aver saputo da __________ che l’apparecchiatura per lo skimming era stata
migliorata. Come già detto, i dispositivi erano unicamente due ed __________ ci
aveva garantito che il sistema avrebbe sicuramente funzionato. Con questi nuovi
Dispositivo
dispositivi nessuno si sarebbe accorto che il bancomat era stato manomesso
perché non si vedeva più quello che prima era il ricevitore. Saputo questo,
tutti quanti abbiamo deciso di venire subito in Svizzera dopo aver recuperato
l’apparecchiatura da __________.
Io e __________ siamo partiti insieme nel senso che io guidavo la
mia auto e con me c’era IM 1, mentre dietro di me seguiva __________ con __________.
Io precedevo __________ perché loro hanno precedenti; in questo modo, ogni
volta che entravamo in una nuova Nazione, io avvisavo il mio amico che tutto
fosse a posto, rispettivamente che non ci fossero controlli in frontiera. __________
e __________ sono arrivati in Svizzera dopo due o tre giorni.”
Nel medesimo verbale l’imputato ha quindi precisato:
"
In merito al quarto viaggio, __________ mi aveva contattato
dicendomi che era riuscito ad ottenere delle apparecchiature migliori ed
invisibili e quindi mi ha chiesto se volessi andare con lui in Svizzera.
Ci siamo trovati tutti e sei in un bar, io, __________, __________,
IM 1, __________ e __________ ed abbiamo discusso in merito alla decisione di
venire in Svizzera. In pratica abbiamo deciso “chi va con chi e dove andare,
per non darsi fastidio e per non andare nello stesso posto”.
In pratica ci siamo divisi determinate zone del Ticino e pure
deciso dove soggiornare.
(…) io e __________ abbiamo deciso di separarci perché le
precedenti volte non erano andate bene. Io ho subito detto che avrei messo la
mia macchina a disposizione mentre IM 1 si è reso disponibile a pagare il
viaggio e l’alloggio. Abbiamo così deciso di formare una coppia casualmente.
Era __________ che conosceva la nuova apparecchiatura ed è venuto con __________,
mentre __________ con __________.
Ogni coppia ha in sostanza acquistato la nuova apparecchiatura;
non so dire se IM 1 l’abbia acquistata direttamente da __________ o se l’avesse
procurata tramite __________. So che ha pagato Euro 1000.
(…) non si è trattato di un prestito a garanzia ma di un vero
acquisto.
(…) abbiamo posizionato l’apparecchiatura su 5 differenti
bancomat, ma solo in 1 siamo riusciti a recuperare i dati.
(…) avevamo 5 set completi da istallare nei bancomat.
(…) Abbiamo pagato ogni set 200 Euro.”
(VI PP 07.07.2017, p. 7, AI 53).
23. Tornando sulla questione
dell’ultimo viaggio in Svizzera in occasione dell’interrogato del 10 luglio
2017 dinanzi al PP, IM 2 ha ribadito:
"
(…) abbiamo deciso un po’ casualmente di partire io e IM 1 con la
mia auto. Siamo passati dalla Romania, dall’Ungheria, dall’Austria ed infine
dall’Italia. Io precedevo l’auto su cui c’erano __________ e __________,
fungendo da staffetta. Non ho avuto bisogno di allertare l’altra coppia che ci
seguiva perché durante il passaggio in dogana, nelle varie nazioni, non abbiamo
incontrato nessun tipo di controllo da parte delle forze dell’ordine.
In Italia, vicino all’aeroporto di Milano, ci siamo fermati ed
abbiamo dormito in un albergo insieme pure all’altra coppia.
Nel momento in cui siamo entrati in Svizzera ci siamo fermati in
un distributore di benzina ed in seguito di siamo separati. Ogni coppia aveva
il proprio alloggio, non abbiamo abitato insieme e non ci siamo più visti.
Ho già dichiarato che c’eravamo divisi le zone da “colpire” prima
di partire.
(…) io e IM 1 avevamo deciso di verificare i bancomat nei piccoli
paesi tra __________ e __________, ma per essere preciso dovrei verificare la
cartina del sud della Svizzera; a __________ ci siamo andati, è una zona molto
bella e ricordo che c’era un bancomat che “ci piaceva” ma per finire non
abbiamo fatto nulla. __________ e __________ avrebbero dovuto verificare i
bancomat dal confine italiano fino a __________, mentre __________ e __________
sapevano dove noi saremmo andati e quindi sarebbero dovuti andare in altri
bancomat; è anche possibile che siano andati in Svizzera interna o in Svizzera
francese.
(…) appena arrivati in Svizzera io e IM 1 abbiamo alloggiato a ____,
alloggio scelto sempre tramite il medesimo sito internet, per 7 notti; avevo
lasciato il numero della carta di credito di mio padre. Ricordo che la
proprietaria si chiamava __________ ma noi non l’abbiamo mai vista perché le
chiavi ci sono state date dalla donna delle pulizie di cui ho il numero nel mio
cellulare. In seguito siamo andati ad __________, sempre tramite il medesimo
sito e abbiamo riservato per 5 notti.
(…) le altre due coppie non hanno alloggiato con noi e non so
neppure dove avevano riservato. Con gli altri non ci siamo più visti da quando
siamo entrati in Svizzera.”
(VI PP 10.07.2017, p. 2 e 3, AI 54).
Trattasi dei
fatti di cui ai punti A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.7 e A.1.8 dell’atto d’accusa (VI
PP 10.07.2017, p. 5-10, AI 54).
24. Riguardo a tali fatti
l’imputato ha pure aggiunto:
"
(…) durante la permanenza in Svizzera con __________ ci sentivamo
tutte le sere, come pure IM 1 si sentiva tutti i giorni con __________.
(…) ci sentivamo tutte le sere per informarci sul fatto che tutto
proseguiva secondo i piani. E tutti eravamo tranquilli. Gli accordi erano che
se qualcuno non rispondeva al telefono, gli altri sarebbero partiti
immediatamente dalla Svizzera.”
(VI PP 10.07.2017, p. 5, AI 54).
Tornando
sulla questione in occasione di un interrogatorio successivo, IM 2 ha avuto
modo di spiegare:
"
(…) noi non avevamo l’estrattore perché non toccava a noi recuperare
il giocattolo. Erano __________ e __________ che avrebbero dovuto recuperare il
giocattolo.
(…) erano __________ e __________ (…) ad inserire il giocattolo
nei vari bancomat. Il nostro compito era dunque quello di inserire la lampadina
e cambiare le carte SE ogni 24 ore.”
(VI PP 14.08.2017, p. 2, AI 205).
25. Quanto al guadagno che gli
sarebbe spettato, se nel verbale della persona arrestata del 15 maggio 2017
aveva affermato che lo stesso sarebbe dipeso dal quantitativo di dati venduti e
che in media si ricavava dal 5 al 10% delle transazioni, aggiungendo che lui e
il coimputato speravano in un guadagno complessivo per entrambi di Euro
4'000.00-10'000.00 (VI PP 15.05.2017, p. 6 e 16, AI 8), in occasione
dell’interrogatorio del 10 luglio 2017 IM 2 ha modificato queste sue
dichiarazioni, affermando che:
"
Queste mie dichiarazioni non sono giuste. La verità è che avrei
guadagnato il 50% di quanto avrebbe recuperato IM 1.
(…) è corretto che il nostro guadagno dipendeva dal quantitativo
di carte clonate. IM 1 mi aveva detto che il guadagno per carta clonata era di
circa USD/Euro 40/50, importo che avremmo diviso a metà.”
(VI PP 10.07.2017, p. 13, AI 54).
Tornando
sulla questione in un verbale successivo, dopo avere preso atto delle
dichiarazioni del coimputato, IM 2 ha affermato:
"
Tutto dipende da __________, io sapevo che per ogni bancomat più
o meno si riusciva ad ottenere informazioni relative ad un centinaio di carte
bancarie e quindi più o meno il guadagno risulta di 50 EUR a carta.
Anche io speravo di ottenere dai 5 ai 10mila EUR.”
(VI PP 14.08.2017, p. 10, AI 205).
26. Quanto alla destinazione data
ai dati ottenuti mediante l’attività di “skimming” in occasione di
questo ultimo viaggio in Svizzera, nel verbale della persona arrestata del 15
maggio 2017 IM 2 ha dichiarato:
"
Una volta giunti in Bulgaria, avremmo deciso cosa farne.
Probabilmente avremmo incontrato __________ e gli avremmo chiesto un parere. Al
90% sono sicuro che i dati non possono essere usati per prelevare i soldi ma
usati in internet o usati in luoghi in cui basta la lettura della banda
magnetica. Inoltre li si possono usare in posti in cui il venditore è un tuo
amico.
(…) sono sicuro di non aver trasmesso alcun dato a terzi. Credo
che anche IM 1 non ha inviato alcun dato a terzi. Se l’ha fatto, mi ha fregato.
(…) non so cosa avesse in mente IM 1. Per quanto ne so io non si
può prelevare con i dati clonati. Forse lui aveva in mente una persona in grado
di farlo, che io non conosco.”
(VI PP 15.05.2017, p. 15, AI 8).
27. Va rilevato che dai dati SIX
risulta che alcune delle carte bancarie i cui dati sono stati acquisiti
illecitamente tra l’8 e il 12 maggio 2017 a __________, sono state clonate e
con le stesse sono stati effettuati 5 prelevamenti indebiti a __________ (Indonesia)
nel periodo 13-15 maggio 2017 (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI
230).
Preso atto
di tale circostanza, l’imputato nel verbale del 15 maggio 2017 ha dichiarato:
"
Io non ho inviato a nessuno i dati. Come detto, credo neanche IM
1.
Inoltre non vedo perché devo inviare a terzi dei dati clonati da
un bancomat quando ancora, nel medesimo bancomat, è inserito il macchinario per
la clonazione. Inoltre per me e IM 1 sarebbe stato molto stupido utilizzare dei
dati quando ancora siamo su territorio svizzero. Prima di raggiungere la
Bulgaria non li avremmo utilizzati.”
(VI PP 15.05.2017, p. 16, AI 8).
28. Anche in occasione di un
interrogatorio successivo, prendendo posizione sulle dichiarazioni del
coimputato, IM 2 ha inizialmente ribadito di non avere neppure saputo che i
dati acquisiti venissero inviati a terzi:
"
(…) io non conosco gli accordi presi da IM 1 con __________ in
merito alle schede SD, le quali in verità possono venire riutilizzate in un
eventuale nuovo bancomat previo salvataggio dei dati precedenti nel disco fisso
del computer.
Io non ho visto IM 1 mentre effettuava queste operazioni e neppure
l’ho visto inviare i dati a qualcuno. Non sapevo neppure che questi venissero
inviati.”
(VI PP 10.07.2017, p. 4 e 5, AI 54).
29. Senonché, in seguito ha poi
affermato che il coimputato lo avrebbe informato di avere inviato i dati a “__________”,
dicendogli però che questi non li avrebbe utilizzati prima del loro rientro in
Bulgaria:
"
(…) io non ero a conoscenza di questa modalità di trasmissione
dei dati.
Io ho saputo che ci sono stati dei
prelevamenti solo al momento dell’arresto; con IM 1 e gli altri 4 eravamo
d’accordo, o meglio sapevamo, che anche se i dati fossero stati inviati, questi
non sarebbero stati utilizzati prima del nostro rientro in Bulgaria e questo
per la nostra sicurezza. A me IM 1 ha detto di aver inviato i dati a __________,
ma non mi ha detto che quest’ultimo li avrebbe utilizzati. Secondo me neanche
lui sapeva che quei dati fossero già stati effettivamente utilizzati. ”
(VI PP 10.07.2017, p. 5, AI 54).
30. Tornando sulla questione in
un verbale successivo ha nuovamente modificato la sua versione dei fatti,
affermando questa volta che “i dati recuperati dai bancomat non avrebbero
dovuto essere trasmessi in Bulgaria via internet a __________ e questo fino al
nostro rientro in Bulgaria” ed affermando di non avere saputo che IM 1
avesse spedito dei dati a “__________”
(VI PP 14.08.2017, p. 9, AI 205).
31. In occasione del pubblico
dibattimento, l’imputato ha ribadito di non avere saputo cosa ne fosse dei dati
acquisiti, ciò di cui non si sarebbe mai interessato, siccome era IM 1 ad
occuparsene (VI DIB 01.02.2018, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
32. Dai dati della SIX risultano
altresì essere stati effettuati dei prelevamenti indebiti a __________
(Indonesia) con le carte bancarie (clonate) i cui dati sono stati acquisiti a __________
tra il 28 agosto e il 18 settembre 2016, a __________ tra il 29 agosto e il 21
settembre 2016 e a __________ tra il 29 agosto e il 21 settembre 2016, e
meglio:
- 30 prelevamenti indebiti
con carte clonate nel periodo 17/18 settembre 2016 per un valore di danno di
CHF 5'689.28 (punto A.2.1 dell’atto d’accusa):
- 293 prelevamenti indebiti
nel periodo 18-21 settembre 2016 per un valore di danno di CHF 39'701.69 (punto
A.2.2 dell’atto d’accusa);
- 85 prelevamenti indebiti
il 21 settembre 2016 per un valore di danno di CHF 11'437.69 (punto A.2.3
dell’atto d’accusa) (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 230).
33. Nel periodo compreso tra il
17 e il 21 settembre 2016 IM 1 si trovava, con il suo cellulare, a __________
(rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 230).
Al proposito
l’imputato si è così espresso nel verbale del 7 luglio 2017:
"
(…) io non so per certo che fine abbiano fatto i dati raccolti in
quei tre bancomat. Presumo che siano stati consegnati a detto __________.
(…) in tutti e tre i casi __________, dopo aver recuperato
l’apparecchiatura, ha salvato i dati sul disco fisso del computer che aveva con
sé. Non ho visto come ha fatto questa cosa. (…)
Sapevo che IM 1 è stato a __________, sicuramente è andato per
effettuare dei prelevamenti indebiti ma questa è una mia supposizione; lui non
me l’ha detto.”
(VI PP 07.07.2017, p. 5, AI 53).
Rispondendo
alle domande dell’interrogante ha quindi aggiunto:
"
(…) __________, __________ e __________ hanno conoscenze in tutto
il mondo; i dati recuperati grazie all’apparecchiatura dello skimming vengono
inviati via internet in tutto il mondo e da quel momento comincia a girare il
denaro. Io credo che ognuno di loro abbia i suoi contatti in giro per il mondo;
contatti che evidentemente non rendono noto agli altri.”
(VI PP 07.07.2017, p. 5, AI 53).
34. Alla domanda a sapere se
avesse già utilizzato delle carte clonate da uno dei suoi correi in determinate
parti del mondo, come ha supposto fare dal coimputato, IM 2 ha risposto
negativamente, spiegando che per questo sarebbe stato necessario avere
acquisito la fiducia degli altri, ciò che non era il caso:
"
Rispondo di no perché non avevo ancora acquisito la fiducia degli
altri.
(…) l’unico che mi avrebbe potuto mandare all’estero era __________;
ma le uniche due volte che sono venuto in Svizzera con lui non abbiamo
guadagnato nulla. __________ non mi ha pure mai detto che mi avrebbe mandato
all’estero anche nel caso in cui avessimo guadagnato qualcosa. Per spedirti
all’estero è necessario che uno degli organizzatori debba avere piena fiducia o
considerare l’altro quasi come fratello.”
(VI PP 07.07.2017, p. 5 e 6, AI 53).
Rispondendo
alle domande del PP l’imputato ha quindi aggiunto:
"
(…) non so dire dove sono fabbricate le carte clonate, ma credo
che se ne occupi __________. È capitato di assistere a delle discussioni tra __________,
__________, __________ e altri, nel corso delle quali ho capito che per poter
confezionare le carte clonate era necessario pagare altri soldi ed era __________
che procurava poi le carte clonate. Da quello che ho inteso c’erano poi due
differenti modalità di accordi con __________, dopo avergli trasmesso i dati,
quello in cui si ottenevano le carte clonate pagando ogni singola carta e
quello in cui tutti i dati venivano venduti all’estero per un determinato
importo che corrispondeva ad una percentuale della cifra che risultava
disponibile sul conto del proprietario originale della carta.”
(VI PP 07.07.2017, p. 6, AI 53).
35. In occasione
dell’interrogatorio finale del 2 ottobre 2017, con specifico riferimento ai
fatti di cui al punto A.2.1 dell’atto d’accusa ha affermato:
"
Io non ero con IM 1 a __________ tre settimane dopo questi fatti.
In quel periodo io non conoscevo IM 1 e neppure ho poi saputo quando sono state
clonate le carte.
__________ dopo le operazioni di skimming presso i tre bancomat
della Svizzera francese mi ha consegnato Euro 2500 ed io non ho più saputo
nulla in merito al destino dei dati acquisiti rispettivamente della clonazione
delle carte, operazione a cui non ho mai partecipato. Anche in quel periodo mi
sono limitato a fungere da palo.”
(VI PP 02.10.2017, p. 8 e 9, AI 233).
36. Quanto all’imputazione di cui
al punto A.2.2 dell’atto d’accusa ha dichiarato:
"
(…) ribadisco che non ho beneficiato dei prelevamenti indebiti. IM
1 mi ha raccontato solo di recente, dopo che siamo stati trasferiti alla Stampa,
di aver ottenuto il vantaggio di viaggiare in prima classe in aereo perché lo
stesso posto era stato attribuito a due persone diverse.
(…) io so che IM 1 viaggiava tanto in Asia, in America Latina, ma
non sapevo che fosse andato a __________ e non sapevo cosa andava a fare
all’estero.”
(VI PP 02.10.2017, p. 9, AI 233).
37. Quanto poi all’imputazione di
cui al punto A.2.3 ha in fine affermato:
"
(…) come per gli altri casi io non ero a conoscenza di quanti
dati erano stati acquisiti e di quanti prelevamenti indebiti effettuati.”
(VI PP 02.10.2017, p. 10, AI 233).
2) Dichiarazioni di IM 1
38. IM 1, dal canto suo, se in
corso d’inchiesta aveva contestato i punti A.1.1, A.1.2 e A.1.3 dell’atto
d’accusa, così come pure integralmente il punto A.2, in occasione del pubblico
dibattimento ha in fine ammesso senza riserve i fatti a lui imputati (cfr. VI
PP 09.10.2017, AI 234; VI DIB 01.02.2018, p. 7 e 9, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
39. In corso d’inchiesta
l’imputato ha sostanzialmente confermato, eccezion fatta per alcuni punti di
cui si dirà in seguito, le dichiarazioni di IM 2 in merito alle modalità di
acquisizione dei dati (cfr. VI PP 09.10.2017, AI 234).
40. IM 1 ha in particolare
confermato di essere stato lui ad acquistare l’apparecchiatura per lo “skimming”
da “__________”:
"
(…) i soldi pagati per l’acquisto di questa apparecchiatura erano
miei, IM 2 non ha partecipato.
(…) oltre all’apparecchiatura mostratami in foto, ho ricevuto,
comprensiva nei 1000 Euro, la videocamera già inserita all’interno della
lampadina che io poi sostituivo con quella del bancomat.(…)
Sono andato da solo ad acquistare questi apparecchi. (…)
Quando ho acquistato l’apparecchiatura, __________ mi ha pure
spiegato come dovevo istallarla.”
(VI PP 15.05.2017, p. 5, AI 7).
41. Quanto alle modalità di
installazione dell’apparecchiatura per lo “skimming” ha avuto modo di
spiegare:
(…) l’oggetto di cui all’all. 2 (…) (ndr.: il “deep insert”) viene
inserito nella fessura interna del bancomat, quella in cui s’inserisce la carta
di credito. Quest’oggetto recupera i dati delle carte di credito. L’oggetto di
cui all’all. 3 (ndr.: l’estrattore) serve a recuperare l’oggetto di cui
all’all. 2.
Oltre a questo, sostituisco una lampadina come dichiarato in
precedenza, con quella all’interno della quale vi è la videocamera.
Quest’ultima permette di registrare il codice PIN digitato dal titolare della
carta. In pratica tolgo le due viti che tengono la lampadina, taglio i due fili
di collegamento, riallaccio quelli della mia lampadina che poi riavvito con le
medesime viti.
(…) per istallare tutta l’apparecchiatura c’impiego circa un
minuto, stesso tempo che impiego per rimuoverla. La stessa viene lasciata per
qualche giorno all’interno del bancomat.
Tutte le informazioni necessarie per la clonazione delle carte di
credito, vengono raccolte nel microcip contenuto all’interno della lampadina,
dove pure vengono salvate le immagini.
(…) IM 2 (…) Mi aiutava facendo da pali. Si posizionava vicino a
me.”
(VI PP 15.05.2017, p. 6, AI 7).
42. Per quanto attiene alla
destinazione data ai dati acquisiti e al guadagno che avrebbero conseguito, nel
verbale d’arresto del 14 maggio 2017 IM 1 ha affermato:
"
(…) non ho prelevato soldi con i dati da me registrati. Dalla
Svizzera non si può fare, durante il nostro soggiorno in Svizzera registravamo
unicamente i dati, senza effettuare prelievi.
(…) una volta rientrati in Bulgaria con i dati e i codici delle
tessere era nostra intenzione pagare una persona per clonare le tessere con i
dati raccolti e poi effettuare dei prelievi di denaro.”
(VI PG 14.05.2017, p. 5, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 1).
Il giorno
successivo al PP l’imputato ha spiegato:
"
Preciso che prima di poter riutilizzare il microcip è necessario
estrapolarne i dati già acquisiti; operazione che non eseguo io; con me dalla
Bulgaria ho portato 4/5 microcip vergini. Avrei poi dovuto riportarli in
Bulgaria consegnandoli a __________ che avrebbe estrapolato i dati.
Il mio compito si esauriva a quel momento (…).”
(VI PP 15.05.2017, p. 6, AI 7).
43. Riguardo al guadagno, in
questo suo verbale ha dapprima affermato che “(…) per ogni microcip consegnato
avrei ricevuto Euro 5000. (…) una volta ricevuti i soldi da __________ avrei
deciso quanto dare a IM 2; ho pensato che avrei potuto dargli la metà del
denaro che mi avrebbe consegnato __________” (VI PP 15.05.2017, p. 6, AI 7),
salvo poi subito affermare che:
"
Prima mi sono confuso, in verità già prima di partire con IM 2
avevamo discusso ed insieme avevamo deciso che avremmo fatto a metà l’intero
guadagno.”
(VI PP 15.05.2017, p. 7, AI 7).
44. Anche le spese, stando alle
sue dichiarazioni, sarebbero state divise a metà:
"
(…) al rientro in Bulgaria, avremmo dovuto fare i conti e
compensare le spese prima della suddivisione del guadagno, in questo modo
avremmo pagato le spese metà ciascuno.”
(VI PP 15.05.2017, p. 7, AI 7).
45. Dinanzi al PP IM 1 ha quindi
ritrattato le dichiarazioni rese solo il giorno precedente in Polizia, secondo
cui una volta rientrati in Bulgaria sarebbero stati intenzionati a pagare una
persona per clonare le tessere ed effettuare prelevamenti di denaro con i dati
raccolti, asserendo che:
"
La verità è quella dichiarata oggi; io non avrei ricevuto alcuna
carta clonata; ribadisco che per ogni microcip avrei ricevuto Euro 5000 da __________.”
(VI PP 15.05.2017, p. 7, AI 7).
Quanto alla destinazione data ai dati acquisiti, in questo suo
verbale l’imputato ha affermato:
"
(…) solo una parte delle informazioni recuperate dal bancomat
vengono inviate tramite internet. In pratica sono io che verifico i filmati
contenuti nel microcip sul mio computer e trascrivo i codici PIN all’interno di
un programma nel quale indico esattamente l’orario in cui è stato digitato ogni
singolo codice che riesco a vedere. Naturalmente vengono spediti anche i dati
relativi alla carta, sempre tramite internet. Io non sono in grado di decifrare
questi ultimi dati che per me corrispondono ad un segnale sonoro.”
(VI PP 15.05.2017, p. 7, AI 7).
Invitato a
spiegare a chi inviasse queste informazioni, IM 1 ha dichiarato:
"
A __________, tramite il programma “__________”. In pratica
quando si utilizza questo programma, per ogni invio lo stesso ti da un codice
che io poi trasmetto a __________.
(…) prima di partire __________ mi ha spiegato come usare il
programma e qui io l’ho effettivamente già utilizzato effettuando due invii
diversi.”
(VI PP 15.05.2017, p. 6, AI 7).
46. Preso atto dei prelevamenti
effettuati a __________ tra il 13 e il 15 maggio 2017, nel verbale del 15 maggio
2017 l’imputato ha dichiarato di non sapere “chi possa aver creato le carte
e quindi utilizzarle”, ribadendo che il suo compito “era quello di
piazzare gli apparecchi, trasmettere le informazioni e alla fine consegnare i
microcip” e di non avere saputo che si potessero “già effettuare dei
prelevamenti” con le informazioni che lui trasmetteva via internet (VI PP
15.05.2017, p. 8, AI 7).
47. In occasione
dell’interrogatorio del 10 luglio 2017, invitato a spiegare come e dove
trasferisse i dati salvati sulla scheda SD ha dichiarato:
"
Come prima cosa creo una nuova cartella sul desktop e copio le
informazioni presenti sulla carta SD, salvandole nella cartella. Una volta
ricopiati tutti i dati, li cancello dalla carta SD, così da poterla
riutilizzare.
Quando apro la cartella mi si presentano dei file video in
sequenza cronologica (…). A questo punto apro ogni singolo video e trascrivo su
un file di testo l’orario del prelevamento con abbinato il codice PIN digitato
dal cliente. (…) Quando visiono il contenuto della carta SD mi rendo conto di
quanti clienti sono passati.
Una volta salvato il file di testo contenente gli orari e i
relativi codici PIN, lo comprimo tramite un programma denominato __________
(…), questo per diminuire la capacità del file e poterlo quindi inviare a __________.
Per inviare il cita.”
(VI PP 10.07.2017, p. 3, AI 57).
Rispondendo
alle domande dell’interrogante ha indicato:
"
Prima di venire in Svizzera, dopo aver acquistato
l’apparecchiatura per skimming, __________ mi ha chiesto di consegnargli il PC
che ha tenuto per circa tre ore, riconsegnandomelo con una serie di programmi
istallati.
(…) al mio rientro in Bulgaria __________ avrebbe ritirato il mio
PC e dopo un giorno circa me lo avrebbe riconsegnato. Non so dire cosa avrebbe
fatto, evidentemente avrebbe recuperato i dati.”
(VI PP 10.07.2017, p. 4, AI 57).
48. Invitato quindi a spiegare
come sarebbero avvenuti i prelevamenti effettuati a __________, ha dichiarato:
"
Io non credo che possano essere stati prelevati dei soldi in relazione
ai dati da me raccolti. (…)
Io non ho ricevuto alcuna richiesta da parte di __________
affinché lui potesse collegarsi o accedere al mio computer, ma sapevo che
poteva farlo, non so se l’ha fatto e nel caso l’avesse fatto ignoro quante
volte l’ha fatto.”
(VI PP 10.07.2017, p. 4, AI 57).
Sul PC di IM
1 risulta pure installato il programma __________, utilizzato per riscrivere la
banda magnetica delle carte, programma che può quindi essere utilizzato per
clonare carte bancarie (VI PP 10.07.2017, p. 5, AI 57).
Al proposito
l’imputato si è così espresso:
"
Per utilizzare questo programma è necessario un altro apparecchio
che si chiama __________ che serve per scrivere i dati di una banda magnetica
su una qualsiasi altra carta munita di carta magnetica.
(…) era mia intenzione, al rientro in Bulgaria, acquistare un
apparecchio __________ per imparare ad effettuare questa trascrizione di dati.
(…) è stato __________ a dirmi come si poteva utilizzare questo
programma.
(…) sono già entrato in questo programma, ma non l’ho potuto usare
perché non avevo l’altro apparecchio. (…)
La mia intenzione era quella di creare delle carte con bande
magnetiche per aprire le porte.”
(VI PP 10.07.2017, p. 5 e 6, AI 57).
49. In occasione
dell’interrogatorio del 19 luglio 2017 IM 1 ha dichiarato:
"
(…) i dati recuperati dal bancomat di __________ li ho trasmessi
ad __________ informaticamente la sera prima dell’arresto dopo aver visto che
l’apparecchiatura era stata asportata dal bancomat. Ho poi subito cancellato
questi dati dal mio PC dopo averli trasmessi.
I dati del bancomat di __________ si trovano ancora nel mio PC in
quanto non ancora inviati ad __________.
(…) non ho inviato altri dati di nessun altro bancomat ad __________
perché non siamo riusciti ad acquisire dati corrispondenti a tre carte SD; una
quarta carta dovrebbe essere ancora nell’apparecchio.
(…) questi dati non li avrei inviati ad __________
informaticamente; li avrei portati in Bulgaria salvati sul mio PC; computer che
avrei poi consegnato ad __________.
(…) ho pensato a questo perché spedendo i dati a __________ la mia
posizione sarebbe stata più vulnerabile fintanto che fossi rimasto in Svizzera
perché __________ avrebbe potuto fare i prelevamenti e quindi le parti lese
accorgersi e fare denuncia in polizia. Inoltre, non avevo certezza del fatto
che mi avrebbe dato il mio compenso.”
(VI PP 19.07.2017, p. 2, AI 66).
L’imputato
ha quindi confermato che le informazioni che inviava a “__________”
permettevano la creazione di carte clonate e quindi i prelevamenti indebiti,
aggiungendo che:
"
(…) le informazioni della banda magnetica di ogni singola carta
venivano spedite ad __________ sempre tramite un programma che permetteva di
comprimere i file.
In sostanza io dividevo il video dal suono e le informazioni
relative a questo suono venivano compresse ed inviate ad __________ tramite il
programma __________.”
(VI PP 19.07.2017, p. 2, AI 66).
50. Invitato a spiegare cosa
avvenisse dopo la decodifica del file audio ha indicato che:
"
(…) non ero io ad effettuare quest’operazione e non so neppure
chi lo facesse. Le informazioni io le inviavo ad __________ e non so poi per
finire chi procedesse alla decodifica.
(…) io non so dire se tutte le informazioni che ho inviato ad __________
erano destinate a terzi rispettivamente se era __________ a procedere alla
creazione delle carte clonate.”
(VI PP 19.07.2017, p. 3, AI 66).
Rispondendo
alle domande dell’interrogante, IM 1 ha ribadito che una volta rientrato in
Bulgaria avrebbe consegnato il PC a “__________” e che:
"
Io ho inviato le informazioni riguardanti solo il bancomat di __________
e l’ho fatto per il motivo che ho indicato sopra, ossia dopo aver scoperto che
l’apparecchiatura era stata estrapolata dal bancomat. Per me è più facile
salvare le informazioni sul PC e consegnarlo ad __________.”
(VI PP 19.07.2017, p. 3, AI 66).
Invitato
quindi a spiegare la ragione per cui sul suo PC sono stati trovati i programmi
informatici per la trasmissione dei dati, IM 1 ha asserito che voleva imparare
a lavorare con questi programmi siccome non voleva “essere imbrogliato e
derubato dagli altri”, e meglio da “__________” (VI PP 19.07.2017, p. 4, AI
66).
51. In punto al guadagno in
questo suo verbale si è così espresso:
"
Non so dire quale sarebbe stato il mio guadagno.
(…) il mio guadagno dipendeva dal numero dei dati recuperati dai
bancomat.
Io non avevo nessun’idea di quello che avrei guadagnato, ma __________
mi aveva detto che poteva aggirarsi circa sui 5000 Euro per i dati relativi a
ogni bancomat manipolato con successo.
(…) IM 2 avrebbe guadagnato quanto me. Io speravo di guadagnare
personalmente dai 5000-10'000 Euro.
(…) non è vero che il nostro guadagno dipendeva dal numero di
carte clonate ed ammontava a USD/Euro 40/50 per carta.
È vero che il nostro guadagno dipendeva dal quantitativo
d’informazione recuperato dai bancomat.
(…) __________ avrebbe consegnato a me tutto il guadagno ed io la
metà l’avrei data a IM 2.”
(VI PP 19.07.2017, p. 20 e 21, AI 66).
52. In occasione
dell’interrogatorio finale del 9 ottobre 2017, con specifico riferimento al
punto A.2.7 dell’atto d’accusa ha affermato:
"
(…) __________ ha ricevuto i dati che io gli avevo mandato
tramite computer, e meglio come già dichiarato in precedenza. Ribadisco che io
pensavo, perché cosi ci eravamo accordati, che non avvenissero prelevamenti
indebiti se non dopo la nostra partenza dalla Svizzera.”
(VI PP 09.10.2017, p. 16, AI 234).
Preso atto
dei prelevamenti effettuati a __________ tra il 17 e il 21 settembre 2016,
periodo in cui lui – come desumibile dai dati del suo cellulare – si trovava
proprio in quel luogo, nel verbale di Polizia del 4 luglio 2017 l’imputato ha
asserito di essersi recato in Indonesia siccome lì avrebbe degli amici bulgari
e non per effettuare prelevamenti illeciti (VI PG 04.07.2017, p. 7, allegato al
rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 230).
In occasione
dell’interrogatorio finale svoltosi il 9 ottobre 2017 ha ribadito la sua
estraneità a tali prelevamenti, affermando che:
"
(…) io con questi fatti non c’entro nulla e quando mi trovavo in
vacanza a __________ non ho prelevato con carte di credito clonate. In quel
periodo non sono andato unicamente a __________ ma anche a __________, è quindi
possibile che i giorni in cui sono avvenuti i prelevamenti indebiti io mi trovassi
a __________.”
(VI PP 09.10.2017, p. 13, AI 234; cfr. anche p. 14: “io con questi
fatti non c’entro nulla e meglio come sopra detto”).
53. Tali dichiarazioni sono state
da lui modificate in occasione del pubblico dibattimento, quando l’imputato,
alla domanda a sapere se si trovasse a __________ nel periodo di cui ai punti A.1.1,
A.1.2 e A.1.3 dell’atto d’accusa, ha risposto affermativamente ed ha spiegato
che:
"
(…) io conosco __________, che vive a __________, e lui mi ha
chiamato per andare lì. Lui mi dava un determinato numero di carte clonate e io
dovevo prelevare.”
(VI DIB 01.02.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
54. In sede dibattimentale, come
anticipato, IM 1 ha quindi riconosciuto anche i fatti di cui al punto A.2 dell’atto
d’accusa, affermando di avere saputo che “sarebbero state fatte delle carte
clonate per poi effettuare prelevamenti o acquisti online” e di avere egli
stesso effettuato dei prelevamenti con carte clonate a __________, carte da lui
quantificate in 100, di cui con la metà sarebbe riuscito ad effettuare dei
prelevamenti per Euro 20'000.00 al massimo. I soldi prelevati li avrebbe
consegnati a tale “__________”, ottenendo per sé il 30% (VI DIB 01.02.2018, p.
9, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda
a sapere se a __________, nel periodo in cui si trovava lì a prelevare, oltre a
lui vi fossero altre persone, IM 1 ha risposto:
"
Delle persone coinvolte in questo procedimento non vi era nessuno
a __________. È possibile che vi sia una discrepanza nell’ammontare dei danni
perché anche __________ prelevava soldi con le carte.”
(VI DIB 01.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).
V) Diritto e convincimento
della Corte
55. Secondo l’art. 143 cpv. 1 CP
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
chiunque, per procacciare a sé o a altri un indebito profitto, procura, per sé
o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso
non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo
simile.
Per dato,
bisogna intendere ogni informazione che può essere oggetto di una comunicazione
umana.
Per essere
qualificato di informatico, il dato deve essere stoccato o trattato da un
computer. Con “elettronicamente o secondo un modo simile” il legislatore ha
voluto inglobare tutti i procedimenti tecnici presenti o futuri prevedibili.
Si tratta
sia di dati stoccati che di dati trasferiti (messaggistica).
La dottrina
ritiene che la disposizione non concerna unicamente i dati stessi, ma anche i
programmi, ovvero i procedimenti che permettono di trattare i dati.
Il dato non
deve essere destinato all’autore. Vi è qui una certa analogia con la cosa
appartenente ad altri. È quindi escluso un dato liberamente accessibile a
tutti. Non si trattata di un’informazione contenuta in una banca dati alla
quale chiunque può accedere mediante pagamento. L’art. 143 CP concerne solo
dati ai quali l’autore normalmente non ha accesso.
Il dato deve
inoltre essere protetto contro ogni accesso indebito da parte dell’autore. La
dottrina vi vede un’equivalente del possesso. La protezione deve essere
appropriata alle circostanze; deve essere adatta a rendere l’accesso
relativamente difficile per l’autore; si pensa di principio di una protezione
informatica (codice d’accesso o criptaggio), ma non è escluso che sia
sufficiente, secondo le circostanze, che il disco o la macchina siano custoditi
in luogo chiuso.
Il
comportamento punibile consiste nel fatto che l’autore, tramite un qualunque
mezzo, accede al dato informatico di cui non è destinato, specialmente protetto
contro un accesso indebito. L’analogia col furto non è totale, ritenuto che la
vittima non perde necessariamente il dato che le viene sottratto. Poco importa
che l’autore prenda o meno conoscenza del dato che ha sottratto; allo stesso
modo, è irrilevante che non abbia agito per acquisire egli stesso il dato, o
solamente per trasmetterlo a un terzo.
Il dato
protetto è una nozione puramente immateriale, che non deve essere confusa con
il supporto o la presentazione del dato. Dal momento in cui l’autore ha avuto
accesso al dato protetto (per esempio leggendolo), lo ha sottratto, siccome gli
è possibile introdurlo sul suo computer o utilizzare l’informazione in
qualsiasi maniera. Non è quindi necessario che l’autore si impossessi di un
dischetto, che ne faccia una copia o che trasferisca elettronicamente il dato
su un suo dispositivo; è sufficiente che acquisisca conoscenza del dato in
maniera tale da poterlo utilizzare.
L’infrazione
richiede l’intenzione di un indebito profitto. È ad esempio sufficiente che
l’autore voglia risparmiarsi una spesa. Se tale volontà fa difetto, potrebbe
entrare in considerazione l’art. 143bis CP.
L’infrazione
è concepita come un’offesa alla padronanza dei dati informatici; poco importa
il contenuto dei dati. L’art. 143 CP può quindi entrare in concorso con una
disposizione che protegge un segreto in quanto tale (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. I, 3. ed., 2010, n. 281-288 ad art. 143 CP).
56. Giusta l’art. 147 cpv. 1 CP
chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in
modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento,
influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione
di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un
trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi
appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria.
La pena è
una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90
aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni (art. 147
cpv. 2 CP).
L’art. 147
CP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica della truffa nella quale
subentrano da un canto, in luogo dell’inganno con astuzia e dell’errore in cui
è indotta la vittima, una manipolazione di dati e l’abuso conseguente
all’elaborazione dei dati e, d’altro canto, in luogo dell’atto di disposizione
da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal computer.
Nella truffa
mediante manipolazione di un impianto per l’elaborazione di dati viene
ingannata una macchina e non una persona (91.032 Messaggio concernente la
modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile
1991 FF 1991 838).
Per
descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP prevede un elenco delle
manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta da un lato
dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene
manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati
relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione
incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati
o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le
omissioni. Sanzionando la registrazione indebita di dati, si colpisce il caso
in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione di per
sé “esatta”, nell’elaborazione di dati: ad esempio l’autore usurpa l’altrui
codice di accesso ad un sistema informatico. Da ultimo, con la clausola
generale “… in modo analogo” viene introdotta la possibilità di sanzionare
manipolazioni di dati che non rientrino alla lettera tra quelle menzionate, come
per esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, dove ad essere manipolati
sono direttamente i processi di elaborazione dei dati (91.032 Messaggio
concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare
del 24 aprile 1991 FF 1991 839 s.; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische
StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 8 ss, pag. 562 ss; Hurtado Pozo, Droit
pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1235-1243, pag. 370-373;
Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad
art. 147, pag. 223; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed.,
Berna 2010, ad art. 147, n. 3 ss, pag. 339 s.).
A causa
della manipolazione di dati, il processo di elaborazione deve condurre a un
risultato inesatto. In altre parole la manipolazione deve dar luogo a un
risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto introducendo i dati
secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al momento del processo di
elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che mediante questo risultato inesatto e
per mezzo dell’impianto per l’elaborazione dei dati si realizzi un
trasferimento indebito di attivi oppure il suo occultamento. Il trasferimento
di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente colpire la
persona il cui computer ha proceduto al trasferimento (cfr. il caso in cui un
computer di una banca è manipolato in modo che proceda a trasferimenti
addebitati sul conto di un cliente) (91.032 Messaggio concernente la modifica
del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF
1991 840; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad
art. 147, n. 28-31, pag. 569 s.; Hurtado Pozo, Droit pénal - Partie spéciale,
Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1247 s., pag. 373 s.; Donatsch, Strafrecht III,
Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 224 s.;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art.
147, n. 9-13, pag. 340 s.).
Dal profilo
soggettivo, l’art. 147 CP implica che l’autore proceda intenzionalmente a
manipolare un impianto per l’elaborazione dati. L’intenzione di procacciarsi un
indebito profitto costituisce elemento particolare dell’aspetto soggettivo.
L’autore deve volere, anche solo con dolo eventuale, un arricchimento proprio o
altrui che, in ogni caso, deve essere illegittimo. Secondo giurisprudenza,
l’arricchimento non è illegittimo se l’autore ne ha diritto o crede di avervi
diritto in ragione di un errore sui fatti. Qualora egli non fosse assolutamente
certo di essere nel diritto, ma agisca accettando l’eventualità di arricchirsi
indebitamente, l’intenzione è data nella forma del dolo eventuale (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147 n. 16 pag.
341 e ad art. 138, n. 12-16, pag. 237 s.).
Dal profilo
fattuale, la vicenda non si presta a particolari discussioni.
57. Nel caso concreto, è indubbio
che gli imputati sono giunti in Svizzera quali membri di un gruppo, composto da
diverse persone, ognuna con un ruolo specifico, segnatamente chi fornisce il
materiale, chi acquisisce i dati e li invia all’estero, chi clona le carte e
chi, in fine, effettua i prelevamenti.
Applicando i
dispositivi necessari per copiare la banda magnetica delle carte di credito e
acquisire il relativo PIN, gli imputati si sono chiaramente resi colpevoli del
reato sanzionato dall’art. 143 CP.
58. Per entrambi gli imputati, il
punto A.1 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato, così come pure il punto
B.1 per il solo IM 2.
59. Relativamente al punto A.2
(per entrambi) e B.2 (per il solo IM 2), è pacifico che gli imputati sapevano
che i dati da loro ottenuti sarebbero stati utilizzati per effettuare
transazioni illecite, configurando così il reato di cui all’art. 147 CP.
Si dirà al
proposito che IM 1 ha pure ammesso in corso d’inchiesta di aver lui stesso
effettuato prelevamenti utilizzando tessere clonate.
60. Pacifico pure che, a fronte
della loro situazione finanziaria, entrambi gli imputati hanno agito per
mestiere.
61. La Corte ha tuttavia rilevato
che se è vero che i dati raccolti dovevano servire per effettuare prelevamenti
con carte clonate, il reato di cui all’art. 147 CP, nella forma del tentativo,
è dato unicamente se – concretamente – una persona tenta di effettuare un trasferimento
patrimoniale senza riuscirci perché, per esempio, la carta nel frattempo è
stata bloccata.
In altre
parole, non basta disporre dei dati per configurare il reato sanzionato
dall’art. 147 CP nella forma del tentativo. In caso contrario, si ritornerebbe
a dire che tutte le volte in cui è realizzata la sottrazione di dati, lo
sarebbe – automaticamente - anche l’abuso d’impianto in forma tentata.
Quanto
menzionato nell’atto d’accusa configurerebbe semmai degli atti preparatori, che
però non sono punibili.
62. In tale contesto, la Corte ha
confermato l’atto d’accusa relativamente agli episodi in cui vi sono stati
effettivamente dei prelevamenti, ovvero i punti A.2.1, A.2.2, A.2.3 e A.2.7
dell’atto d’accusa.
63. Per contro, ritenuto che
dall’incarto non emerge che vi siano concretamente stati tentativi con tutte le
carte clonate, la Corte ha prosciolto gli imputati da tutti i tentativi (ivi
compresi quelli imputati singolarmente a IM 2, punto B.2), ad eccezione dei 50
episodi ammessi da IM 1 in aula.
VII) Sequestri
64. La Corte ha ordinato la
confisca dei dispositivi inerenti all’attività di skimming e il
sequestro a copertura delle spese della somma di denaro sotto sequestro nonché
dell’autovettura Renault Megane Scenic targata BG __________ con telecomandi e
chiavi e licenza di circolazione bulgara.
I restanti
oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati, previa cancellazione delle
memorie di cellulari, carte SIM e PC, i cui costi sono da anticipare dai
condannati.
VIII) Commisurazione della pena
65. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV
6 consid. 6.1).
Vanno, poi,
considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi
perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.
63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della
legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In
relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze
esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto,
per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così
pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP
(FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In
quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In
una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo
a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena
delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per
intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008,
inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così,
codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni
che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79;
127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007
consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
66. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
67. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro
di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la
regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi
negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento
dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.
4.2.2.).
Se, per
contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena
detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena
pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto
in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o
parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da
ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del
precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.
6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente
a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel
caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi
negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008,
consid. 3.1.2).
Per
“circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o
annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna
precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato
in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione
può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti
che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il
condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1.;
STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale
anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione
che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la
punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la
conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4
giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42;
Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale
svizzero, FF 1999 pag. 1735).
68. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se
la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione
condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la
condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4
pag. 77).
Quando la
durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità
di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la
sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è
l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima
può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte
della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale,
unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati
dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano
ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente
sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che
per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile
trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi
invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere
tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.
2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che
quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi
di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente
di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa
sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del
reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione
personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve
fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità
della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale
federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso
particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti
pertinenti.
69. Secondo l’art. 66a cpv. 1
lett. c CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a
quindici anni lo straniero condannato, tra l’altro, per il reato di abuso per
mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati.
70. Nel caso concreto, la colpa
di entrambi gli imputati è stata ritenuta grave dal profilo oggettivo.
IM 1 e IM 2
hanno commesso reati che minano la sicurezza degli utenti in quella che è ormai
diventata una modalità consolidata per fare pagamenti e prelevamenti.
Hanno agito
a più riprese, ottenendo illecitamente un numero estremamente importante di
dati concernenti carte di credito e relativi PIN.
Ciò ha
permesso, peraltro, agli altri membri del gruppo di effettuare transazioni
illecite per una somma di sicura rilevanza e di mettere in pericolo il
patrimonio di numero ancor maggiore di titolari di carte di credito.
71. La colpa è stata considerata
altrettanto grave dal profilo soggettivo.
Gli imputati
hanno agito per puro egoismo, mossi dalla ricerca di un rapido e sicuro
guadagno.
Per fare ciò
non hanno esitato ad unirsi ad un gruppo di persone che si occupa della
clonazione delle carte di credito, ciò che denota la loro propensione a
delinquere.
Gli atti
compiuti dagli imputati dimostrano l’alto livello di organizzazione di questi
individui, i quali si sono accuratamente suddivisi i ruoli, con chi produce gli
apparecchi, chi si occupa del software, chi sul terreno acquisisce i dati, chi
– ancora – realizza le tessere clonate e chi, in fine, le utilizza per
prelevamenti illeciti.
Gli imputati
non hanno inoltre esitato a compiere il lungo viaggio dalla Bulgaria,
assumendosi il rischio di attraversare diversi confini nazionali portando con
sé gli apparecchi necessari e dando così alla vicenda una connotazione
internazionale.
72. A favore degli imputati, la
Corte ha considerato il loro vissuto e la collaborazione fornita, soprattutto
da parte di IM 2.
Inoltre,
come sottolineato dall’accusa, se da un lato su IM 1 pesano meno trasferte in
Svizzera, ciò è controbilanciato dal fatto che egli aveva un ruolo più attivo
nella posa degli apparecchi (non fungendo solo da palo) e la sua trasferta a __________
testimonia del fatto che egli era particolarmente inserito nel gruppo.
73. In fine, è stata considerata
la sensibilità alla pena, essendo gli imputati chiamati a scontare la
carcerazione lontani dal proprio Paese.
74. In tale contesto, la Corte ha
ritenuto adeguata la pena proposta da difesa e accusa, ovvero una pena
detentiva di 3 (tre) anni per entrambi, e ciò soprattutto tenuto conto dei
parziali proscioglimenti.
75. Considerato che gli imputati
sono incensurati, la Corte ha fissato in 15 (quindici) mesi la parte da
espiare, mentre i restanti 21 (ventuno) mesi vengono posti al beneficio della
sospensione condizionale con un periodo di prova di 3 (tre) anni.
76. In fine, richiamato l’art.
66a CP, la Corte ha pronunciato per entrambi gli imputati l’espulsione in
ragione di 15 (quindici) anni.
IX) Pretese di diritto civile
degli accusatori privati
77. Gli accusatori privati sono
stati rinviati al competente foro civile.
X) Retribuzione dei difensori
d’ufficio
78. Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso
concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto
regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso
della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del
beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato
è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del
patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento
(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il
dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale
(Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6;
Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini,
Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario
proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti
del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135
CPP n. 6).
L’onorario
dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta
Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente
impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo
comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario
può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario
dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro
usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi
ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la
determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti
le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della
legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF
6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre
diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,
riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che
possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario
quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di
fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione
di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di
uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere
attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul
territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono
sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013
del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.;
sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non
si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso
non sia personalmente assoggettato alla stessa.
79. La nota
professionale dell’avv. DF 1, adattata alla durata del dibattimento, è stata
approvata così come esposta, per complessivi CHF 10’715.50, comprensivi
di onorario, spese e IVA.
80. Le note
professionali dell’avv. DUF 1, adattate alla durata del dibattimento, sono
state approvate così come esposte, per complessivi CHF 9’064.65,
comprensivi di onorario e spese.
81. I condannati sono tenuti a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi
difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art. 12, 22, 40, 42,
43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 143, 147 CP;
135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1. IM 1 e IM 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1. acquisizione illecita di
dati ripetuta, in parte tentata
per avere, nel periodo 28 agosto 2016 – 13 maggio 2017, in
svariate località del Canton Ticino e del Canton Vaud, agendo in correità tra
loro e con terzi, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
installando l’apparecchiatura di skimming, procurato dati sensibili
relativi ad un numero complessivo di 5'111 carte bancarie, nonché tentato di
procurare dati relativi ad altre 2'712 carte bancarie;
1.2. abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati per mestiere
per avere,
facendo
mestiere di tali operazioni, agendo con metodo particolarmente tecnologico,
organizzato, pianificato e ben strutturato, nel periodo 28 agosto 2016 – 13
maggio 2017, agendo in correità tra loro e con terzi, servendosi in modo
indebito di dati riguardanti 413 carte bancarie ottenuti dall’attività di skimming
di cui al punto 1.1, effettuando prelevamenti ai bancomat, nonché acquisti di
oggetti o prestazioni, ripetutamente influito su di un processo elettronico o
simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei
risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei
titolari delle relazioni bancarie per un totale di CHF 57'297.76,
rispettivamente tentato di effettuare prelevamenti in ulteriori 50 occasioni;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2. IM 2 è autore colpevole di:
2.1. acquisizione illecita di dati
ripetuta, tentata
per avere,
nel periodo 6 agosto 2016 – 23 ottobre 2016, nella Svizzera
tedesca, agendo in correità con un terzo, per procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto, installando l’apparecchiatura di skimming, tentato di
procurare dati riguardanti un imprecisato numero di carte bancarie, ma almeno
711, al fine poi di provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari
delle carte;
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3. IM 1 e IM 2 sono prosciolti
dall’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per
mestiere di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa per quanto attiene ai
tentativi, eccettuate le 50 occasioni di cui al punto 1.2 del presente dispositivo.
4. IM 2 è prosciolto
dall’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per
mestiere di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa.
5. Di conseguenza,
5.1. IM 1
è condannato
5.1.1. alla pena detentiva di 3 (tre)
anni,
da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
5.1.2. L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di
anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
5.2. IM 2
è condannato
5.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre)
anni,
da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
5.2.2. L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di
anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
6. È ordinata l’espulsione di IM 1
e IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 15 (quindici) anni ai sensi
dell’art. 66a CP.
7. Gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile.
8. È ordinata la confisca dei
dispositivi inerenti all’attività di skimming.
9. È mantenuto il sequestro
conservativo a copertura delle spese sulla somma di CHF 784.80, nonché
sull’autovettura Renault Megane Scenic targata BG __________ con telecomandi e
chiavi e licenza di circolazione bulgara.
10. È ordinato il dissequestro di
tutto il restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie di
cellulari, carte SIM e PC, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
11. La tassa di giustizia di CHF
1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.
12. Le spese per la difesa d’ufficio
sono sostenute dallo Stato.
12.1. La nota professionale dell’avv. DF
1 è approvata per:
onorario CHF 9’065.00
spese CHF 861.50
IVA (8% su
8'222.50) CHF 657.80
IVA (7.7% su
1'704.00) CHF 131.20
totale CHF 10’715.50
12.2. La nota professionale dell’avv. DUF
1 è approvata per:
onorario CHF 8’701.85
spese CHF 362.80
totale CHF 9’064.65
12.2. I condannati sono tenuti a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi
difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 4'509.--
Trascrizione fr.
330.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 766.15
fr. 6'605.15
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'254.50
Trascrizioni fr. 165.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 383.08
fr. 3'302.58
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'254.50
Trascrizioni fr. 165.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 383.08
fr. 3'302.58
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera