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Decisione

72.2017.223

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 febbraio 2018Italiano87 min

Source ti.ch

Fatti

i correi, dati riguardanti 1666 carte bancarie, a danno perlopiù di

cittadini e conti bancari della Svizzera italiana;

1.8. a __________, in via __________, nel

periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, presso il bancomat della Banca __________,

installando __________ e __________, il dispositivo “deep insert” nel

bancomat, per poi IM 2 sostituire la lampadina dell’apparecchio con una

modificata (con telecamera e carta SD) e quindi giornalmente recuperare la carta

SD, sostituendola con una nuova, nel mentre IM 1 fungeva da “palo”,

procurato, per sé e per

i correi, dati riguardanti 1183 carte bancarie, a danno perlopiù di

cittadini e conti bancari della Svizzera italiana;

2. abuso di

un impianto per l'elaborazione di dati per mestiere (ripetuto)

facendo mestiere di tali operazioni, agendo con

metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato,

in banda con altri correi,

per avere, nel periodo 28.08.2016 - 13.05.2017,

alfine di procacciare per sé e per altri un indebito profitto, servendosi in

modo indebito di dati riguardanti una moltitudine di carte bancarie, ottenuti

dall’attività di skimming, posta in atto su diversi bancomat,

soprattutto del gruppo __________, da parte dei due imputati, unitamente ad

altri correi, in parte identificati, e meglio come indicato al punto A.1.,

effettuando (e in parte tentando di effettuare),

loro o altri membri della banda, dei prelevamenti ai bancomat, nonché degli

acquisti di oggetti o prestazioni, all’estero, soprattutto in Indonesia, a __________,

ripetutamente influito su di un processo

elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando o

tentando di provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un

trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie aperte in

svariate località della Svizzera, per un totale di CHF 57'297.76;

nonché tentato di influire su di un processo

elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, alfine di

provocare un trasferimento di attivi per un totale imprecisato di danni;

segnatamente,

2.1. a __________

(Canton Vaud), in __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 28.08.2016

- 18.09.2016,

installando, IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura

di skimming presso il bancomat della Banca __________ di __________,

riuscendo ad acquisire indebitamente i dati di cui al punto 1.1., utilizzandoli

verosimilmente con carte clonate appositamente,

influito su determinati

processi elettronici o simili, prelevando IM 1 ed eventuali altri correi, non

identificati, o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________, in 30 occasioni,

tra il 17 e il 18 settembre 2016, per un importo complessivo di CHF

5'689.28, a danno perlopiù di cittadini e conti bancari della Svizzera

francese,

nonché tentato di influire su processi

elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti altre 581 carte

bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei

titolari delle carte;

2.2. a __________

(Canton Vaud), in __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 29.08.2016

- 21.09.2016, installando, IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming

presso il bancomat della Banca __________, riuscendo ad acquisire indebitamente

i dati di cui al punto 1.2., utilizzandoli verosimilmente con carte clonate

appositamente,

influito su determinati

processi elettronici o simili, prelevando IM 1 ed eventuali altri correi, non

identificati, o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________, in 293

occasioni, tra il 18 e il 21 settembre 2016, per un importo complessivo

di CHF 39'701.69, a danno perlopiù di cittadini e conti bancari della

Svizzera francese,

nonché tentato di influire su processi

elettronici in riferimento a dati riguardanti altre 578 carte bancarie,

alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle

carte;

2.3. a __________

(Canton Vaud), __________ e a __________ (Indonesia) nel periodo 29.08.2016 -

21.09.2016, installando, IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming

presso il bancomat della Banca __________, riuscendo ad acquisire indebitamente

i dati di cui al punto 1.3., utilizzandoli verosimilmente con carte clonate

appositamente,

influito su determinati

processi elettronici o simili, prelevando IM 1, o effettuando acquisti, in

Indonesia, a __________, in 85 occasioni, il 21 settembre 2016, per un

importo complessivo di CHF 11'437.69, a danno perlopiù di cittadini e

conti bancari della Svizzera francese,

nonché tentato di influire su processi

elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti altre 695 carte

bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei

titolari delle carte;

2.4. a __________,

nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando IM 2, IM 1, __________ e __________,

l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________,

senza riuscirci, in quanto il bancomat si bloccava,

tentato di influire

su determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 998

carte bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno

dei titolari delle carte;

2.5. a __________,

in via __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando IM 2, IM 1,

__________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat

della Banca __________, senza riuscirci, in quanto il bancomat si bloccava,

tentato di influire

su determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 958

carte bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno

dei titolari delle carte;

2.6. a __________,

nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando IM 2, IM 1, __________ e __________,

l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________,

senza riuscirci, in quanto il bancomat si bloccava,

tentato di influire

su determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 756

carte bancarie, alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno

dei titolari delle carte;

2.7. a __________, in via __________, presso il bancomat della

banca __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo

08.05.2017 -13.05.2017, installando __________ e __________, il dispositivo “deep

insert” nel bancomat, per poi IM 2 sostituire la lampadina

dell’apparecchio, nel mentre IM 1 fungeva da palo, riuscendo così ad acquisire

indebitamente i dati di cui al punto 1.7, che poi trasmettevano ai correi,

tramite computer, o dando loro la possibilità di connettersi in “remoto”,

per infine terze persone, non meglio identificate, utilizzando detti dati,

verosimilmente salvati su carte clonate,

influito su determinati

processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia,

a __________, in 5 occasioni, fra il 13 e il 15 maggio 2017, per

un importo complessivo di CHF 469.10, a danno di cittadini e

conti bancari della Svizzera;

nonché tentato di influire su processi

elettronici in riferimento a dati riguardanti altre 1661 carte bancarie,

alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle

carte;

2.8. a __________, in via __________, nel

periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, presso il bancomat della Banca __________,

senza riuscire nel loro intento, nonostante l’acquisizione indebita di dati, in

quanto le carte bancarie sono state subito bloccate dagli istituti emittenti,

tentato di influire su

processi elettronici in riferimento a dati riguardanti 1183 carte bancarie,

alfine di provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle

carte;

B. IM 2

singolarmente

1. acquisizione

illecita di dati (ripetuta)

per essersi procurato e per aver procurato a terze

persone, nel periodo 06.08.2016 - 23.10.2016, nella Svizzera tedesca, in più

occasioni, dati non destinati a loro e specialmente protetti contro l’accesso

non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo

simile, alfine di procacciare a sé e ai suoi correi un indebito profitto;

segnatamente,

1.1. a __________

(Canton San Gallo), in __________, nel periodo 06.08.2016 - 11.08.2016,

installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il

bancomat della Banca __________, senza riuscirci in quanto il bancomat si

bloccava,

tentato di procurarsi

dati riguardanti 656 carte bancarie, alfine poi di provocare un

trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte;

1.2. a __________,

(Canton Svitto), in __________, nel periodo 13.08.2016 - 14.08.2016,

installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il

bancomat della Banca __________, senza riuscirci in quanto il bancomat si bloccava,

tentato di procurarsi

dati riguardanti un imprecisato numero di carte bancarie, alfine poi di

provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte;

1.3. a __________

(Canton Berna), in __________, il 23.10.2016, installando, unitamente a __________,

l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, senza

riuscirci in quanto il bancomat si bloccava,

tentato di procurarsi

dati riguardanti 55 carte bancarie, perlopiù emesse da istituti bancari

della Svizzera tedesca, alfine poi di provocare un trasferimento di attivi a

danno dei titolari delle carte;

Considerandi

2.

abuso di

un impianto per l'elaborazione di dati per mestiere (ripetuto e tentato)

facendo mestiere di tali operazioni, agendo con

metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato,

in banda con altri correi,

per avere, nel periodo di cui al punto B.1., alfine

di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, tentando di servirsi in

modo indebito di dati di carte bancarie, e meglio come al punto B.1.,

tentando di influire su di un processo elettronico o

simile di trattamento o di trasmissione di dati, con l’intento poi di

provocare, per mezzo degli auspicati risultati erronei così ottenuti, un

trasferimento di attivi a danno di terze persone;

segnatamente,

2.1

a __________

(Canton San Gallo), in __________, nel periodo 06.08.2016 - 11.08.2016,

installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il

bancomat della Banca __________, senza riuscirci in quanto il bancomat si

bloccava,

tentato di influire su

determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 656

carte bancarie, alfine poi di provocare un trasferimento di attivi a

danno dei titolari delle carte;

2.2

a

__________ (Canton Svitto), in __________, nel periodo 13.08.2016 - 14.08.2016,

installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il

bancomat della Banca __________, senza riuscirci in quanto il bancomat si

bloccava,

tentato di influire su

determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti un

imprecisato numero di carte bancarie, alfine poi di provocare un

trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte;

2.3

a __________

(Canton Berna), in __________, il 23.10.2016, installando, unitamente a __________,

l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, senza

riuscirci in quanto il bancomat si bloccava,

tentato di influire su

determinati processi elettronici o simili in riferimento a dati riguardanti 55

carte bancarie, alfine poi di provocare un trasferimento di attivi a

danno dei titolari delle carte;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli

art. 143 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 2, in abbinamento al cpv. 1 CP

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DF 1;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in qualità di interprete

per la lingua bulgara, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore

15:33.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

- i

cappelli dei punti A.2 e B.2 sono modificati nel senso che i reati non sono

ripetuti, essendo imputata l’aggravante del mestiere;

- il

cappello del punto B.1 è modificato nel senso che si tratta di reati tentati e

il per avere è “per avere tentato di procurare per sé e altri…”.

- i

punti A.1.7 e A.1.8 sono modificati nel senso che era IM 2 a fungere da “palo”,

mentre IM 1 sostituiva la lampadina e la carta SD, e non viceversa, come si

evince dalle dichiarazioni di entrambi gli imputati e dai riscontri oggettivi

in atti.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § Il Presidente dà la parola al PP, che comunica di avere

raggiunto un accordo con le difese da sottoporre alla Corte.

Ritenuto che la colpa è parificata, avendo IM 2 agito in più

occasioni e IM 1 un ruolo più importante, accusa e difese si dichiarano

d’accordo per una pena detentiva di 36 (trentasei) mesi con 15 (quindici) mesi

da espiare e i restanti 21 (ventuno) mesi sospesi condizionalmente per 3 (tre)

anni. Reputa inoltre corretti 10 (dieci) anni di espulsione.

L’avv. DF 1 e l’avv. DUF 1 confermano l’accordo e osservano di non

opporsi a un periodo di sospensione più lungo e all’espulsione per un periodo

più lungo.

Gli imputati IM 2 e IM 1 confermano l’accordo.

Le parti dichiarano quindi di rinunciare alla discussione.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1.

In merito alle correzioni

dell’atto d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che le

parti hanno aderito alla proposta del Presidente di modificare i cappelli dei

punti A.2 e B.2 nel senso che i reati non sono ripetuti, essendo imputata

l’aggravante del mestiere.

Con il consenso delle parti, il punto B.1 è stato inoltre

modificato nel senso che si tratta di reati tentati e il per avere è “per

avere tentato di procurare per sé e altri…”.

L’atto

d’accusa è in fine stato modificato nel senso che era IM 2 a fungere da “palo”,

mentre IM 1 sostituiva la lampadina e la carta SD, e non viceversa, come si

evince dalle dichiarazioni di entrambi gli imputati e dai riscontri oggettivi

in atti.

II) Curriculum vitae degli

imputati

1) IM 1

2.

IM 1 è cittadino __________,

nato il __________ a __________ (Bulgaria).

Interrogato

contestualmente al suo arresto, ha così riassunto la sua situazione famigliare

ed economica:

…OMISSIS…

(VI PG 14.05.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 1).

In occasione di un successivo interrogatorio dinanzi al PP l’imputato

ha fornito le seguenti informazioni in punto alla sua situazione personale:

…OMISSIS…

(VI PP 15.05.2017, p. 2, AI 7).

Tramite l’attività di __________, l’imputato avrebbe guadagnato

circa Euro 500/1'000.00 mensili, denaro che non gli sarebbe tuttavia stato

sufficiente per vivere. IM 1 ha dichiarato che utilizzava questi soldi per la

sua “vita sociale” e che “per una persona giovane” non sarebbero

abbastanza (VI DIB 01.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

3.

L’imputato è sconosciuto

alle autorità svizzere, italiane e tedesche, come risulta dagli estratti dei

relativi casellari giudiziali (AI 2, 22 e 40).

Ciò malgrado, l’imputato in corso d’inchiesta ha riferito di

essere stato condannato in Patria per furto, appena maggiorenne, alla pena

detentiva di 8 mesi, di cui ne avrebbe scontati 6 (VI PP 15.05.2017, p. 15, AI

7). In aula ha parzialmente modificato queste sue dichiarazioni, riferendo di

una condanna risalente a 13 anni prima in Bulgaria a una pena sospesa

condizionalmente per avere falsificato dei documenti (VI DIB 01.02.2018, p. 2,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

4.

In occasione

dell’interrogatorio finale svoltosi il 9 ottobre 2017 IM 1 ha dichiarato di

voler far fronte al danno da lui causato mediante i guadagni percepiti tramite

l’attività nella stamperia del carcere, ed ha riferito di avere intenzione, una

volta scarcerato, di lasciare la Svizzera e tornare a lavorare nel suo Paese

(VI PP 09.10.2017, p. 2 e 17, AI 234), intento che ha ribadito in occasione del

pubblico dibattimento, affermando che:

"

Una volta scontata la mia pena voglio condurre una vita diversa,

interrompere i contatti con le persone con cui lavoravo prima e condurre una

vita normale lavorando. Penso che non ci sia nulla di più dignitoso e caro della

libertà.

(…)

voglio tornare in Bulgaria.”

(VI DIB 01.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

2) IM 2

5.

IM 2, anch’egli cittadino __________,

è nato il __________ a __________ (Bulgaria).

Interrogato

contestualmente al suo arresto ha dichiarato, in merito alla sua situazione

personale e finanziaria:

…OMISSIS…

(VI PG 14.05.2017, p. 4, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 1).

Nel verbale

della persona arrestata del 15 maggio 2017 ha precisato:

…OMISSIS...

(VI PP 15.05.2017, p. 2-4, AI 8).

6.

In occasione del pubblico

dibattimento l’imputato ha aggiunto che al momento dell’arresto lavorava

saltuariamente nell’ambito __________, attività che non gli avrebbe tuttavia

garantito delle entrate regolari, motivo per cui avrebbe lavorato anche

all’estero, in Germania (VI DIB 01.02.2018, p. 3, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

7.

IM 2 è sconosciuto alle

autorità svizzere, italiane, francesi e tedesche, come risulta dagli estratti

dei relativi casellari giudiziali (AI 3, 23, 36 e 41).

8.

Invitato ad esprimersi

sulle sue prospettive di vita, l’imputato ha dichiarato di voler stare con la

sua famiglia in Bulgaria e lavorare (VI DIB 01.02.2018, p. 4, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

III) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

9.

Dal mese di maggio 2016 il

nostro Paese è stato interessato dall’arrivo di persone dedite allo “skimming”

ai danni di bancomat __________ soprattutto del gruppo __________.

Sostanzialmente gli autori provvedono ad applicare apparecchi elettronici ai

bancomat per il tramite dei quali riescono ad ottenere i dati sensibili delle

carte di credito inserite. Più precisamente, all’interno del dispositivo di

lettura delle tessere del bancomat viene inserito un apparecchio denominato “deep

insert”, il quale è munito di un lettore della banda magnetica, di un

trasmettitore e di una batteria autonoma che alimenta il tutto. Una volta

inserita la tessera bancaria da parte cliente, i dati vengono acquisiti e

trasmessi a una lampada modificata, pure essa applicata al bancomat che, oltre

ad assimilarli tramite file audio, registra illecitamente i dati del codice PIN

digitato dal titolare della carta bancaria grazie ad una telecamera celata

all’interno della lampada stessa. Dopo l’installazione dei due congegni, per

verificare il funzionamento dell’apparecchio, gli autori di regola inseriscono

all’interno del bancomat una carta bancaria o simile (con banda magnetica).

10.

Il 13 maggio 2017, alle ore

04:29, la Polizia Cantonale ha diramato una segnalazione in merito a un caso di

“skimming” avvenuto tra il 10 e il 12 maggio 2017 a __________ (__________).

Il medesimo

giorno, alle ore 21:30, durante un posto di blocco sulla strada cantonale

all’altezza del __________ di __________, le Guardie di Confine hanno fermato

l’autovettura Renault Megane Scenic targata (BG) __________, all’interno della

quale si trovavano IM 1, alla guida, e IM 2, identificati nelle persone

ritratte sui fotogrammi della videosorveglianza presente presso il bancomat

della Banca __________ di __________.

La

perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire, nell’intercapedine del

tetto, del materiale specialistico per lo “skimming” e più precisamente

un’asta per il recupero del dispositivo “deep insert”, e la

perquisizione dell’appartamento di __________ dove gli imputati soggiornavano,

ha inoltre portato al rinvenimento di due PC e materiale atto all’acquisizione

illecita di dati dalle carte di credito e alla loro elaborazione.

11.

Assunto a verbale d’interrogatorio

alla presenza del suo difensore d’ufficio, IM 1 ha dichiarato di essere entrato

in Svizzera unitamente al coimputato ed ha ammesso, dopo contestazione dei

fotogrammi di __________, che era loro intenzione acquisire illecitamente i

dati delle carte di credito per poi effettuare, in seguito, dei prelevamenti

abusivi. L’imputato ha pure riferito di avere applicato in almeno tre altre

circostanze dei dispositivi “deep insert”.

12.

IM 2, dal canto suo, ha

affermato che i dispositivi erano stati installati dal coimputato, avvalendosi

per il restante della facoltà di non rispondere.

13.

In seguito ai rispettivi

interrogatori, gli imputati sono stati arrestati (rapporto di arresto

provvisorio, AI 1; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 230).

In parziale

accoglimento delle istanze del PP (AI 9 e 10), con decisioni del 16 maggio 2017

il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 e IM 2 fino al 17 luglio

2017.

compreso (AI 13 e 14).

14.

Dando seguito alla richiesta

degli imputati, il PP ha autorizzato IM 2 a scontare anticipatamente la pena ex

art. 236 cpv. 4 CPP a far tempo dall’11 luglio 2017 (AI 56) e IM 1 a partire

dal 22 luglio 2017 (AI 79).

IV) Fatti di cui all’atto

d’accusa

15.

Al punto A.1, l’atto d’accusa

imputa a IM 1 e IM 2 congiuntamente il reato di acquisizione illecita di dati

ripetuta, per essersi procurati e per aver procurato a terze persone, nel

periodo 28 agosto 2016 – 13 maggio 2017, in svariate località del Canton Ticino

e del Canton Vaud, in più occasioni, dati non destinati a loro e specialmente

protetti contro l’accesso non autorizzato, registrati o trasmessi

elettronicamente o secondo un modo simile, alfine di procacciare a se stessi e

ai loro correi un indebito profitto, e meglio per avere, alfine di commettere

il reato di cui al punto A.2, manomettendo diversi bancomat, soprattutto del

gruppo __________, installando, unitamente ai correi __________ e __________,

l’apparecchiatura di “skimming”, consistente nell’inserimento del

cosiddetto “deep insert” nel bancomat (utile all’acquisizione dei dati

della banda magnetica delle carte bancarie), nonché nella posa, sostituendo

l’originale, di una lampadina modificata (contenente una microcamera per

filmare il codice PIN nel momento in cui veniva digitato dal titolare della

carta, come pure una mini carta SD sulla quale venivano salvati sia i dati

video che i files audio della lettura della banda magnetica), ottenuto dati

sensibili relativi ad un numero complessivo di 5’111 carte bancarie, dati

infine trasmessi, tramite computer o condivisi con i correi, permettendo a

questi ultimi di connettersi in “remoto” (collegamento per via telematica a

distanza), e quindi da questi decodificati con appositi programmi informatici,

alfine di utilizzarli per indebiti profitti, nonché tentato di ottenere dati

relativi ad altre 2'712 carte bancarie.

16.

Secondo il punto A.2

dell’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, IM 1 e IM 2 si

sarebbero altresì resi colpevoli del reato di abuso di un impianto per l’elaborazione

di dati per mestiere, per avere, facendo mestiere di tali operazioni, agendo

con metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben

strutturato, in banda con altri correi, nel periodo 28 agosto 2016 – 13 maggio

2017, alfine di procacciare per sé e per altri un indebito profitto, servendosi

in modo indebito di dati riguardanti una moltitudine di carte bancarie,

ottenuti dall’attività di “skimming”, posta in atto su diversi bancomat,

soprattutto del gruppo __________, da parte dei due imputati, unitamente ad

altri correi, in parte identificati, e meglio come indicato al punto A.1,

effettuando (e in parte tentando di effettuare), loro o altri membri della

banda, dei prelevamenti ai bancomat, nonché degli acquisti di oggetti o prestazioni,

all’estero, soprattutto in Indonesia, a __________, ripetutamente influito su

di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati,

provocando o tentando di provocare, per mezzo dei risultati erronei così

ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni

bancarie aperte in svariate località della Svizzera, per un totale di CHF

57'297.76, nonché tentato di influire su di un processo elettronico o simile di

trattamento o di trasmissione di dati, alfine di provocare un trasferimento di

attivi per un totale imprecisato di danni.

17.

L’atto d’accusa imputa

inoltre a IM 2 singolarmente il reato di acquisizione illecita di dati ripetuta

tentata, per avere tentato di procurarsi e di procurare a terze persone, nel

periodo 6 agosto 2016 – 23 ottobre 2016, nella Svizzera tedesca, in più

occasioni, dati non destinati a loro e specialmente protetti contro l’accesso

non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo

simile, alfine di procacciare a sé e ai suoi correi un indebito profitto (punto

B.1 dell’atto d’accusa), nonché il reato di abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati per mestiere, per avere, facendo mestiere di tali

operazioni, agendo con metodo particolarmente tecnologico, organizzato,

pianificato e ben strutturato, in banda con altri correi, nel periodo di cui al

punto B.1., alfine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

tentando di servirsi in modo indebito di dati di carte bancarie, e meglio come

al punto B.1., tentando di influire su di un processo elettronico o simile di

trattamento o di trasmissione di dati, con l’intento poi di provocare, per

mezzo degli auspicati risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di

attivi a danno di terze persone (punto B.2 dell’atto d’accusa).

1) Dichiarazioni di IM 2

18.

IM 2 ha ammesso senza riserve

i fatti di cui all’atto d’accusa (cfr. VI PP 02.10.2017, AI 233; VI DIB

01.02

, p. 4 e 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Nell’ambito

dei numerosi verbali esperiti in corso d’inchiesta, l’imputato ha spiegato nel

dettaglio l’agire suo e dei correi.

In

particolare, in occasione dell’interrogatorio del 7 luglio 2017 al PP ha

raccontato:

"

(…) siamo tre coppie di persone che provengono dalla Bulgaria,

tutti amici tra loro nel seguente modo: io sono amico di __________,

quest’ultimo è amico di __________ e questo è amico di __________ e IM 1. Poi

c’è anche __________ che è amico di __________. Tutti e sei ci siamo dedicati

all’attività di skimming. (…)

Nell’agosto del 2016 sono entrato nel giro di queste persone

dedite allo skimming. Preciso che __________ è un caro amico da circa

vent’anni, sono anche padrino di suo figlio. Il mio amico, da circa 6 o 7 anni

so che si occupa di questo tipo di attività ed io, in un momento di difficoltà

economica, gli ho chiesto espressamente di aiutarmi e quindi di poter

partecipare anch’io a questa attività.

Sin dall’inizio mi sono sempre occupato di fungere da palo e non

sono mai intervenuto fisicamente sugli apparecchi del bancomat; io non ho

nessuna conoscenza dal profilo tecnico di questi apparecchi e comunque IM 1, __________

e __________ non mi hanno mai permesso di metterci mano, non si fidavano.

La prima volta sono venuto in Svizzera con __________, in

auto, se non sbaglio nel luglio/agosto 2016. L’apparecchiatura per lo skimming

l’aveva già __________ ed io ho poi saputo che era sempre la stessa persona che

riforniva i miei “amici” dell’apparecchiatura. Si tratta di tale __________,

che io non conosco e non ho mai visto. Non possiedo neppure il suo numero di

telefono.

Quella prima volta siamo arrivati nella Svizzera tedesca con

l’auto Peugeot di __________ ed io, qualche giorno dopo, avevo comprato una

Ford Mondeo nei pressi del Cantone Lucerna o Zurigo.

Era stato sempre __________ ad organizzare l’alloggio; anche in

quel caso credo che lui abbia utilizzato lo stesso indirizzo internet che poi

mi ha mostrato e che infine, nell’ultimo viaggio, ho utilizzato pure io.

Se non sbaglio siamo rimasti in Svizzera circa due settimane e non

ci siamo mossi da quella zona tra Lucerna e Zurigo, nonostante avessimo

cambiato una volta alloggio.

(…) abbiamo posizionato l’apparecchiatura per lo skimming in due

bancomat. Ad occuparsi dell’installazione è stato __________, mentre io mi occupavo

di fungere da palo e coprirlo.

(…) l’attrezzatura dello skimming all’inizio era diversa: c’era

una piccola videocamera che veniva istallata al posto della lampadina e c’era

il cosiddetto giocattolo. In più, c’era una sorta di ricevitore che registrava

il numero della carta con un sistema sonoro, che veniva collocato o sulla

cornice del bancomat o vicino alla fessura dove fuoriesce la ricevuta del

prelevamento.

Quest’attrezzatura è stata utilizzata anche nelle successive due

occasioni/viaggi a cui ho partecipato.

Nell’ultimo caso il sistema è migliorato e i dati venivano

registrati direttamente sulla carta SD che si trovava all’interno della

lampadina. (…)

Tornando al mio primo viaggio, posso dire che quando __________

ha installato l’apparecchiatura e il bancomat si è bloccato, ci siamo

spaventati, abbiamo cambiato alloggia e abbiamo atteso circa 10 giorni prima di

riprovare l’istallazione in un altro bancomat.

La seconda volta, quando __________ stava istallando

l’apparecchiatura, il giocattolo è scivolato all’interno della fessura e quindi

non abbiamo potuto recuperarlo. Il bancomat funzionava comunque normalmente, ma

non per noi. Il giorno dopo abbiamo deciso di ripartire per la Bulgaria.

(…) tutte le spese di quel viaggio le ha pagate __________, anche

quelle che mi riguardavano.

(…) da quel viaggio evidentemente non ho guadagnato nulla visto

che l’apparecchiatura non ha funzionato.

(…) io quella prima volta conoscevo solo __________ come persona

attiva nello skimming. Conoscevo anche __________ perché tutti e tre siamo

cresciuti nello stesso quartiere, ma non sapevo che anche lui facesse skimming.

__________, __________ e IM 1, non essendo di __________, non li conoscevo.”

(VI PP 07.07.2017, p. 2 e 3, AI 53).

Quanto precede rappresenta in buona sostanza i fatti indicati ai

punti B.1.1 e B.1.2 dell’atto d’accusa (VI PP 07.07.2017, p. 2 e 3, AI 53).

19.

IM 2 ha quindi continuato le

proprie dichiarazioni affermando che:

"

La seconda volta che sono venuto in Svizzera è stato circa

una settimana dopo, ricordo che mentre mi trovavo insieme a __________, in giro

per __________, quest’ultimo ha ricevuto una telefonata da __________ che gli

chiedeva di raggiungerlo in Svizzera perché aveva bisogno di aiuto. __________

si è rifiutato di raggiungerlo ed io che ho capito a che cosa si riferisse il

suo interlocutore, mi sono messo a disposizione dicendo a __________ che sarei

andato io perché avevo bisogno di soldi. Il mio amico mi ha poi detto che con __________

non voleva collaborare perché lui non divideva i guadagni in parti uguali.

Viste le mie condizioni finanziarie io comunque ho deciso di partire ed ho

preso l’aereo arrivando a Zurigo. Il viaggio me lo ha pagato __________,

ricevendo in un secondo momento il denaro da __________.

Prima di partire mi sono messo d’accordo con quest’ultimo

contattandolo al telefono; __________ mi aveva dato il suo numero che è salvato

nell’applicazione denominata LINE come “007”.

Quando sono arrivato a Zurigo ho preso il treno e ho raggiunto

Losanna dove __________ è venuto a prendermi alla stazione; ci siamo incontrati

al __________ __________.

Ci siamo trattenuti in Svizzera francese per circa una settimana,

abbiamo cambiato alloggio una volta sola. Di questo si è comunque occupato __________,

riservando l’alloggio sempre dal solito sito. Anche per l’alloggio non ho

versato alcunché, le spese in Svizzera le ha pagate tutte __________.

(…) l’attrezzatura per lo skimming la possedeva __________

(…) in quei giorni viaggiavamo con l’auto di __________, una

Renault di colore grigio, con targhe bulgare.

(…) ricordo che avevamo istallato l’attrezzatura in due bancomat

differenti, non escludo che ce ne fosse un altro, ora non ricordo bene.

È stato __________ ad installare l’apparecchiatura mentre io

facevo il palo.

(…) tutto è andato liscio e gli apparecchi sono poi stati

recuperati e in pratica erano due apparecchiature complete. (…)

Voglio aggiungere che prima di lasciare la Svizzera con __________,

ci siamo fermati poco prima del confine italiano, abbiamo nascosto tutta l’apparecchiatura

di skimming sotto terra in un bosco; si trattava di due pacchetti completi.

Questi oggetti sono rimasti lì sino a quando siamo ritornati in Svizzera io e __________,

circa due mesi dopo.”

(VI PP 07.07.2017, p. 3 e 4, AI 53).

Anche in questo

caso, le dichiarazioni dell’imputato corrispondo a quanto riportato ai punti

A.1.1, A.1.2 e A.1.3 dell’atto d’accusa (VI PP 07.07.2017, p. 3 e 4, AI 53).

20.

Con specifico riferimento al

suo guadagno, IM 2 ha dichiarato di avere ricevuto Euro 2'500.00 da __________:

"

(…) so che sono stati recuperati diversi dati relativi a tante

carte ma il mio guadagno non era dipendente dalla quantità di dati raccolti.

(…) quando abbiamo parlato al telefono, prima che io partissi, __________

mi ha promesso come ricompensa Euro 500 per ogni giorno di attività effettiva

dell’apparecchiatura di skimming. Quando siamo ritornati in Bulgaria, con la

sua auto, __________ mi ha consegnato Euro 2500. Lui era contento che eravamo

riusciti a recuperare quei dati ed io ho dedotto che potessero essere tanti.”

(VI PP 07.07.2017, p. 4 e 5, AI 53).

21.

L’imputato ha quindi riferito

del suo terzo viaggio in Svizzera:

"

La terza volta sono stato io a chiedere a __________ di

tornare in Svizzera visto che con __________ tutto era andato bene.

Quella volta siamo venuti con la mia auto, la Renault bianca ed

entrati in Svizzera, abbiamo recuperato l’apparecchiatura da sotto terra.

Ricordo che ci siamo recati in Svizzera interna e anche quella

volta è stato __________ ad organizzare l’alloggio e tutto il resto.

Gli accordi con __________ erano diversi da quelli che avevo preso

con __________; i guadagni li avremmo divisi al 50%.

(…) siamo rimasti sempre in Svizzera interna, anche questa volta,

per circa una settimana, cambiando una volta alloggio.

Ricordo anche che a causa di un guasto alla mia auto, che causava

fuoriuscita di fumo dal gas di scarico, per non dare nell’occhio abbiamo deciso

di acquistarne un’altra ed abbiamo preso una Peugeot 607 di colore nero, con

targhe svizzere provvisorie per 15 giorni. Dopo una settimana sono comunque

riuscito a rientrare in Bulgaria con la mia auto.

(…) durante quest’ulteriore viaggio abbiamo tentato di recuperare

dati da due differenti apparecchi bancomat. Uno si è bloccato, mentre nel

secondo il pezzo di ferro che utilizziamo per recuperare l’apparecchiatura dal

bancomat è rimasto incastrato e quindi non siamo riusciti a prendere nulla.

Quest’ultimo bancomat ricordo che si trovava in una zona di

montagna molto bella. Il giorno dopo siamo partiti. Gli apparecchi erano tutti

e due persi.”

(VI PP 07.07.2017, p. 6 e 7, AI 53).

Quanto

precede corrisponde alla descrizione dei fatti di cui al punto B.1.3 dell’atto

d’accusa (VI PP 07.07.2017, p. 7, AI 53).

22.

In merito, in fine, al quarto

e ultimo viaggio in Svizzera – effettuato (anche) con il coimputato IM 1 – IM 2

si è così espresso in occasione dell’interrogatorio del 7 luglio 2017:

"

Voglio aggiungere che nell’ultimo viaggio, che per me era il

quarto, tutte e tre le coppie hanno deciso di venire in Svizzera, subito dopo

aver saputo da __________ che l’apparecchiatura per lo skimming era stata

migliorata. Come già detto, i dispositivi erano unicamente due ed __________ ci

aveva garantito che il sistema avrebbe sicuramente funzionato. Con questi nuovi

Dispositivo

dispositivi nessuno si sarebbe accorto che il bancomat era stato manomesso

perché non si vedeva più quello che prima era il ricevitore. Saputo questo,

tutti quanti abbiamo deciso di venire subito in Svizzera dopo aver recuperato

l’apparecchiatura da __________.

Io e __________ siamo partiti insieme nel senso che io guidavo la

mia auto e con me c’era IM 1, mentre dietro di me seguiva __________ con __________.

Io precedevo __________ perché loro hanno precedenti; in questo modo, ogni

volta che entravamo in una nuova Nazione, io avvisavo il mio amico che tutto

fosse a posto, rispettivamente che non ci fossero controlli in frontiera. __________

e __________ sono arrivati in Svizzera dopo due o tre giorni.”

Nel medesimo verbale l’imputato ha quindi precisato:

"

In merito al quarto viaggio, __________ mi aveva contattato

dicendomi che era riuscito ad ottenere delle apparecchiature migliori ed

invisibili e quindi mi ha chiesto se volessi andare con lui in Svizzera.

Ci siamo trovati tutti e sei in un bar, io, __________, __________,

IM 1, __________ e __________ ed abbiamo discusso in merito alla decisione di

venire in Svizzera. In pratica abbiamo deciso “chi va con chi e dove andare,

per non darsi fastidio e per non andare nello stesso posto”.

In pratica ci siamo divisi determinate zone del Ticino e pure

deciso dove soggiornare.

(…) io e __________ abbiamo deciso di separarci perché le

precedenti volte non erano andate bene. Io ho subito detto che avrei messo la

mia macchina a disposizione mentre IM 1 si è reso disponibile a pagare il

viaggio e l’alloggio. Abbiamo così deciso di formare una coppia casualmente.

Era __________ che conosceva la nuova apparecchiatura ed è venuto con __________,

mentre __________ con __________.

Ogni coppia ha in sostanza acquistato la nuova apparecchiatura;

non so dire se IM 1 l’abbia acquistata direttamente da __________ o se l’avesse

procurata tramite __________. So che ha pagato Euro 1000.

(…) non si è trattato di un prestito a garanzia ma di un vero

acquisto.

(…) abbiamo posizionato l’apparecchiatura su 5 differenti

bancomat, ma solo in 1 siamo riusciti a recuperare i dati.

(…) avevamo 5 set completi da istallare nei bancomat.

(…) Abbiamo pagato ogni set 200 Euro.”

(VI PP 07.07.2017, p. 7, AI 53).

23. Tornando sulla questione

dell’ultimo viaggio in Svizzera in occasione dell’interrogato del 10 luglio

2017 dinanzi al PP, IM 2 ha ribadito:

"

(…) abbiamo deciso un po’ casualmente di partire io e IM 1 con la

mia auto. Siamo passati dalla Romania, dall’Ungheria, dall’Austria ed infine

dall’Italia. Io precedevo l’auto su cui c’erano __________ e __________,

fungendo da staffetta. Non ho avuto bisogno di allertare l’altra coppia che ci

seguiva perché durante il passaggio in dogana, nelle varie nazioni, non abbiamo

incontrato nessun tipo di controllo da parte delle forze dell’ordine.

In Italia, vicino all’aeroporto di Milano, ci siamo fermati ed

abbiamo dormito in un albergo insieme pure all’altra coppia.

Nel momento in cui siamo entrati in Svizzera ci siamo fermati in

un distributore di benzina ed in seguito di siamo separati. Ogni coppia aveva

il proprio alloggio, non abbiamo abitato insieme e non ci siamo più visti.

Ho già dichiarato che c’eravamo divisi le zone da “colpire” prima

di partire.

(…) io e IM 1 avevamo deciso di verificare i bancomat nei piccoli

paesi tra __________ e __________, ma per essere preciso dovrei verificare la

cartina del sud della Svizzera; a __________ ci siamo andati, è una zona molto

bella e ricordo che c’era un bancomat che “ci piaceva” ma per finire non

abbiamo fatto nulla. __________ e __________ avrebbero dovuto verificare i

bancomat dal confine italiano fino a __________, mentre __________ e __________

sapevano dove noi saremmo andati e quindi sarebbero dovuti andare in altri

bancomat; è anche possibile che siano andati in Svizzera interna o in Svizzera

francese.

(…) appena arrivati in Svizzera io e IM 1 abbiamo alloggiato a ____,

alloggio scelto sempre tramite il medesimo sito internet, per 7 notti; avevo

lasciato il numero della carta di credito di mio padre. Ricordo che la

proprietaria si chiamava __________ ma noi non l’abbiamo mai vista perché le

chiavi ci sono state date dalla donna delle pulizie di cui ho il numero nel mio

cellulare. In seguito siamo andati ad __________, sempre tramite il medesimo

sito e abbiamo riservato per 5 notti.

(…) le altre due coppie non hanno alloggiato con noi e non so

neppure dove avevano riservato. Con gli altri non ci siamo più visti da quando

siamo entrati in Svizzera.”

(VI PP 10.07.2017, p. 2 e 3, AI 54).

Trattasi dei

fatti di cui ai punti A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.7 e A.1.8 dell’atto d’accusa (VI

PP 10.07.2017, p. 5-10, AI 54).

24. Riguardo a tali fatti

l’imputato ha pure aggiunto:

"

(…) durante la permanenza in Svizzera con __________ ci sentivamo

tutte le sere, come pure IM 1 si sentiva tutti i giorni con __________.

(…) ci sentivamo tutte le sere per informarci sul fatto che tutto

proseguiva secondo i piani. E tutti eravamo tranquilli. Gli accordi erano che

se qualcuno non rispondeva al telefono, gli altri sarebbero partiti

immediatamente dalla Svizzera.”

(VI PP 10.07.2017, p. 5, AI 54).

Tornando

sulla questione in occasione di un interrogatorio successivo, IM 2 ha avuto

modo di spiegare:

"

(…) noi non avevamo l’estrattore perché non toccava a noi recuperare

il giocattolo. Erano __________ e __________ che avrebbero dovuto recuperare il

giocattolo.

(…) erano __________ e __________ (…) ad inserire il giocattolo

nei vari bancomat. Il nostro compito era dunque quello di inserire la lampadina

e cambiare le carte SE ogni 24 ore.”

(VI PP 14.08.2017, p. 2, AI 205).

25. Quanto al guadagno che gli

sarebbe spettato, se nel verbale della persona arrestata del 15 maggio 2017

aveva affermato che lo stesso sarebbe dipeso dal quantitativo di dati venduti e

che in media si ricavava dal 5 al 10% delle transazioni, aggiungendo che lui e

il coimputato speravano in un guadagno complessivo per entrambi di Euro

4'000.00-10'000.00 (VI PP 15.05.2017, p. 6 e 16, AI 8), in occasione

dell’interrogatorio del 10 luglio 2017 IM 2 ha modificato queste sue

dichiarazioni, affermando che:

"

Queste mie dichiarazioni non sono giuste. La verità è che avrei

guadagnato il 50% di quanto avrebbe recuperato IM 1.

(…) è corretto che il nostro guadagno dipendeva dal quantitativo

di carte clonate. IM 1 mi aveva detto che il guadagno per carta clonata era di

circa USD/Euro 40/50, importo che avremmo diviso a metà.”

(VI PP 10.07.2017, p. 13, AI 54).

Tornando

sulla questione in un verbale successivo, dopo avere preso atto delle

dichiarazioni del coimputato, IM 2 ha affermato:

"

Tutto dipende da __________, io sapevo che per ogni bancomat più

o meno si riusciva ad ottenere informazioni relative ad un centinaio di carte

bancarie e quindi più o meno il guadagno risulta di 50 EUR a carta.

Anche io speravo di ottenere dai 5 ai 10mila EUR.”

(VI PP 14.08.2017, p. 10, AI 205).

26. Quanto alla destinazione data

ai dati ottenuti mediante l’attività di “skimming” in occasione di

questo ultimo viaggio in Svizzera, nel verbale della persona arrestata del 15

maggio 2017 IM 2 ha dichiarato:

"

Una volta giunti in Bulgaria, avremmo deciso cosa farne.

Probabilmente avremmo incontrato __________ e gli avremmo chiesto un parere. Al

90% sono sicuro che i dati non possono essere usati per prelevare i soldi ma

usati in internet o usati in luoghi in cui basta la lettura della banda

magnetica. Inoltre li si possono usare in posti in cui il venditore è un tuo

amico.

(…) sono sicuro di non aver trasmesso alcun dato a terzi. Credo

che anche IM 1 non ha inviato alcun dato a terzi. Se l’ha fatto, mi ha fregato.

(…) non so cosa avesse in mente IM 1. Per quanto ne so io non si

può prelevare con i dati clonati. Forse lui aveva in mente una persona in grado

di farlo, che io non conosco.”

(VI PP 15.05.2017, p. 15, AI 8).

27. Va rilevato che dai dati SIX

risulta che alcune delle carte bancarie i cui dati sono stati acquisiti

illecitamente tra l’8 e il 12 maggio 2017 a __________, sono state clonate e

con le stesse sono stati effettuati 5 prelevamenti indebiti a __________ (Indonesia)

nel periodo 13-15 maggio 2017 (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI

230).

Preso atto

di tale circostanza, l’imputato nel verbale del 15 maggio 2017 ha dichiarato:

"

Io non ho inviato a nessuno i dati. Come detto, credo neanche IM

1.

Inoltre non vedo perché devo inviare a terzi dei dati clonati da

un bancomat quando ancora, nel medesimo bancomat, è inserito il macchinario per

la clonazione. Inoltre per me e IM 1 sarebbe stato molto stupido utilizzare dei

dati quando ancora siamo su territorio svizzero. Prima di raggiungere la

Bulgaria non li avremmo utilizzati.”

(VI PP 15.05.2017, p. 16, AI 8).

28. Anche in occasione di un

interrogatorio successivo, prendendo posizione sulle dichiarazioni del

coimputato, IM 2 ha inizialmente ribadito di non avere neppure saputo che i

dati acquisiti venissero inviati a terzi:

"

(…) io non conosco gli accordi presi da IM 1 con __________ in

merito alle schede SD, le quali in verità possono venire riutilizzate in un

eventuale nuovo bancomat previo salvataggio dei dati precedenti nel disco fisso

del computer.

Io non ho visto IM 1 mentre effettuava queste operazioni e neppure

l’ho visto inviare i dati a qualcuno. Non sapevo neppure che questi venissero

inviati.”

(VI PP 10.07.2017, p. 4 e 5, AI 54).

29. Senonché, in seguito ha poi

affermato che il coimputato lo avrebbe informato di avere inviato i dati a “__________”,

dicendogli però che questi non li avrebbe utilizzati prima del loro rientro in

Bulgaria:

"

(…) io non ero a conoscenza di questa modalità di trasmissione

dei dati.

Io ho saputo che ci sono stati dei

prelevamenti solo al momento dell’arresto; con IM 1 e gli altri 4 eravamo

d’accordo, o meglio sapevamo, che anche se i dati fossero stati inviati, questi

non sarebbero stati utilizzati prima del nostro rientro in Bulgaria e questo

per la nostra sicurezza. A me IM 1 ha detto di aver inviato i dati a __________,

ma non mi ha detto che quest’ultimo li avrebbe utilizzati. Secondo me neanche

lui sapeva che quei dati fossero già stati effettivamente utilizzati. ”

(VI PP 10.07.2017, p. 5, AI 54).

30. Tornando sulla questione in

un verbale successivo ha nuovamente modificato la sua versione dei fatti,

affermando questa volta che “i dati recuperati dai bancomat non avrebbero

dovuto essere trasmessi in Bulgaria via internet a __________ e questo fino al

nostro rientro in Bulgaria” ed affermando di non avere saputo che IM 1

avesse spedito dei dati a “__________”

(VI PP 14.08.2017, p. 9, AI 205).

31. In occasione del pubblico

dibattimento, l’imputato ha ribadito di non avere saputo cosa ne fosse dei dati

acquisiti, ciò di cui non si sarebbe mai interessato, siccome era IM 1 ad

occuparsene (VI DIB 01.02.2018, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

32. Dai dati della SIX risultano

altresì essere stati effettuati dei prelevamenti indebiti a __________

(Indonesia) con le carte bancarie (clonate) i cui dati sono stati acquisiti a __________

tra il 28 agosto e il 18 settembre 2016, a __________ tra il 29 agosto e il 21

settembre 2016 e a __________ tra il 29 agosto e il 21 settembre 2016, e

meglio:

- 30 prelevamenti indebiti

con carte clonate nel periodo 17/18 settembre 2016 per un valore di danno di

CHF 5'689.28 (punto A.2.1 dell’atto d’accusa):

- 293 prelevamenti indebiti

nel periodo 18-21 settembre 2016 per un valore di danno di CHF 39'701.69 (punto

A.2.2 dell’atto d’accusa);

- 85 prelevamenti indebiti

il 21 settembre 2016 per un valore di danno di CHF 11'437.69 (punto A.2.3

dell’atto d’accusa) (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 230).

33. Nel periodo compreso tra il

17 e il 21 settembre 2016 IM 1 si trovava, con il suo cellulare, a __________

(rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 230).

Al proposito

l’imputato si è così espresso nel verbale del 7 luglio 2017:

"

(…) io non so per certo che fine abbiano fatto i dati raccolti in

quei tre bancomat. Presumo che siano stati consegnati a detto __________.

(…) in tutti e tre i casi __________, dopo aver recuperato

l’apparecchiatura, ha salvato i dati sul disco fisso del computer che aveva con

sé. Non ho visto come ha fatto questa cosa. (…)

Sapevo che IM 1 è stato a __________, sicuramente è andato per

effettuare dei prelevamenti indebiti ma questa è una mia supposizione; lui non

me l’ha detto.”

(VI PP 07.07.2017, p. 5, AI 53).

Rispondendo

alle domande dell’interrogante ha quindi aggiunto:

"

(…) __________, __________ e __________ hanno conoscenze in tutto

il mondo; i dati recuperati grazie all’apparecchiatura dello skimming vengono

inviati via internet in tutto il mondo e da quel momento comincia a girare il

denaro. Io credo che ognuno di loro abbia i suoi contatti in giro per il mondo;

contatti che evidentemente non rendono noto agli altri.”

(VI PP 07.07.2017, p. 5, AI 53).

34. Alla domanda a sapere se

avesse già utilizzato delle carte clonate da uno dei suoi correi in determinate

parti del mondo, come ha supposto fare dal coimputato, IM 2 ha risposto

negativamente, spiegando che per questo sarebbe stato necessario avere

acquisito la fiducia degli altri, ciò che non era il caso:

"

Rispondo di no perché non avevo ancora acquisito la fiducia degli

altri.

(…) l’unico che mi avrebbe potuto mandare all’estero era __________;

ma le uniche due volte che sono venuto in Svizzera con lui non abbiamo

guadagnato nulla. __________ non mi ha pure mai detto che mi avrebbe mandato

all’estero anche nel caso in cui avessimo guadagnato qualcosa. Per spedirti

all’estero è necessario che uno degli organizzatori debba avere piena fiducia o

considerare l’altro quasi come fratello.”

(VI PP 07.07.2017, p. 5 e 6, AI 53).

Rispondendo

alle domande del PP l’imputato ha quindi aggiunto:

"

(…) non so dire dove sono fabbricate le carte clonate, ma credo

che se ne occupi __________. È capitato di assistere a delle discussioni tra __________,

__________, __________ e altri, nel corso delle quali ho capito che per poter

confezionare le carte clonate era necessario pagare altri soldi ed era __________

che procurava poi le carte clonate. Da quello che ho inteso c’erano poi due

differenti modalità di accordi con __________, dopo avergli trasmesso i dati,

quello in cui si ottenevano le carte clonate pagando ogni singola carta e

quello in cui tutti i dati venivano venduti all’estero per un determinato

importo che corrispondeva ad una percentuale della cifra che risultava

disponibile sul conto del proprietario originale della carta.”

(VI PP 07.07.2017, p. 6, AI 53).

35. In occasione

dell’interrogatorio finale del 2 ottobre 2017, con specifico riferimento ai

fatti di cui al punto A.2.1 dell’atto d’accusa ha affermato:

"

Io non ero con IM 1 a __________ tre settimane dopo questi fatti.

In quel periodo io non conoscevo IM 1 e neppure ho poi saputo quando sono state

clonate le carte.

__________ dopo le operazioni di skimming presso i tre bancomat

della Svizzera francese mi ha consegnato Euro 2500 ed io non ho più saputo

nulla in merito al destino dei dati acquisiti rispettivamente della clonazione

delle carte, operazione a cui non ho mai partecipato. Anche in quel periodo mi

sono limitato a fungere da palo.”

(VI PP 02.10.2017, p. 8 e 9, AI 233).

36. Quanto all’imputazione di cui

al punto A.2.2 dell’atto d’accusa ha dichiarato:

"

(…) ribadisco che non ho beneficiato dei prelevamenti indebiti. IM

1 mi ha raccontato solo di recente, dopo che siamo stati trasferiti alla Stampa,

di aver ottenuto il vantaggio di viaggiare in prima classe in aereo perché lo

stesso posto era stato attribuito a due persone diverse.

(…) io so che IM 1 viaggiava tanto in Asia, in America Latina, ma

non sapevo che fosse andato a __________ e non sapevo cosa andava a fare

all’estero.”

(VI PP 02.10.2017, p. 9, AI 233).

37. Quanto poi all’imputazione di

cui al punto A.2.3 ha in fine affermato:

"

(…) come per gli altri casi io non ero a conoscenza di quanti

dati erano stati acquisiti e di quanti prelevamenti indebiti effettuati.”

(VI PP 02.10.2017, p. 10, AI 233).

2) Dichiarazioni di IM 1

38. IM 1, dal canto suo, se in

corso d’inchiesta aveva contestato i punti A.1.1, A.1.2 e A.1.3 dell’atto

d’accusa, così come pure integralmente il punto A.2, in occasione del pubblico

dibattimento ha in fine ammesso senza riserve i fatti a lui imputati (cfr. VI

PP 09.10.2017, AI 234; VI DIB 01.02.2018, p. 7 e 9, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

39. In corso d’inchiesta

l’imputato ha sostanzialmente confermato, eccezion fatta per alcuni punti di

cui si dirà in seguito, le dichiarazioni di IM 2 in merito alle modalità di

acquisizione dei dati (cfr. VI PP 09.10.2017, AI 234).

40. IM 1 ha in particolare

confermato di essere stato lui ad acquistare l’apparecchiatura per lo “skimming”

da “__________”:

"

(…) i soldi pagati per l’acquisto di questa apparecchiatura erano

miei, IM 2 non ha partecipato.

(…) oltre all’apparecchiatura mostratami in foto, ho ricevuto,

comprensiva nei 1000 Euro, la videocamera già inserita all’interno della

lampadina che io poi sostituivo con quella del bancomat.(…)

Sono andato da solo ad acquistare questi apparecchi. (…)

Quando ho acquistato l’apparecchiatura, __________ mi ha pure

spiegato come dovevo istallarla.”

(VI PP 15.05.2017, p. 5, AI 7).

41. Quanto alle modalità di

installazione dell’apparecchiatura per lo “skimming” ha avuto modo di

spiegare:

(…) l’oggetto di cui all’all. 2 (…) (ndr.: il “deep insert”) viene

inserito nella fessura interna del bancomat, quella in cui s’inserisce la carta

di credito. Quest’oggetto recupera i dati delle carte di credito. L’oggetto di

cui all’all. 3 (ndr.: l’estrattore) serve a recuperare l’oggetto di cui

all’all. 2.

Oltre a questo, sostituisco una lampadina come dichiarato in

precedenza, con quella all’interno della quale vi è la videocamera.

Quest’ultima permette di registrare il codice PIN digitato dal titolare della

carta. In pratica tolgo le due viti che tengono la lampadina, taglio i due fili

di collegamento, riallaccio quelli della mia lampadina che poi riavvito con le

medesime viti.

(…) per istallare tutta l’apparecchiatura c’impiego circa un

minuto, stesso tempo che impiego per rimuoverla. La stessa viene lasciata per

qualche giorno all’interno del bancomat.

Tutte le informazioni necessarie per la clonazione delle carte di

credito, vengono raccolte nel microcip contenuto all’interno della lampadina,

dove pure vengono salvate le immagini.

(…) IM 2 (…) Mi aiutava facendo da pali. Si posizionava vicino a

me.”

(VI PP 15.05.2017, p. 6, AI 7).

42. Per quanto attiene alla

destinazione data ai dati acquisiti e al guadagno che avrebbero conseguito, nel

verbale d’arresto del 14 maggio 2017 IM 1 ha affermato:

"

(…) non ho prelevato soldi con i dati da me registrati. Dalla

Svizzera non si può fare, durante il nostro soggiorno in Svizzera registravamo

unicamente i dati, senza effettuare prelievi.

(…) una volta rientrati in Bulgaria con i dati e i codici delle

tessere era nostra intenzione pagare una persona per clonare le tessere con i

dati raccolti e poi effettuare dei prelievi di denaro.”

(VI PG 14.05.2017, p. 5, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 1).

Il giorno

successivo al PP l’imputato ha spiegato:

"

Preciso che prima di poter riutilizzare il microcip è necessario

estrapolarne i dati già acquisiti; operazione che non eseguo io; con me dalla

Bulgaria ho portato 4/5 microcip vergini. Avrei poi dovuto riportarli in

Bulgaria consegnandoli a __________ che avrebbe estrapolato i dati.

Il mio compito si esauriva a quel momento (…).”

(VI PP 15.05.2017, p. 6, AI 7).

43. Riguardo al guadagno, in

questo suo verbale ha dapprima affermato che “(…) per ogni microcip consegnato

avrei ricevuto Euro 5000. (…) una volta ricevuti i soldi da __________ avrei

deciso quanto dare a IM 2; ho pensato che avrei potuto dargli la metà del

denaro che mi avrebbe consegnato __________” (VI PP 15.05.2017, p. 6, AI 7),

salvo poi subito affermare che:

"

Prima mi sono confuso, in verità già prima di partire con IM 2

avevamo discusso ed insieme avevamo deciso che avremmo fatto a metà l’intero

guadagno.”

(VI PP 15.05.2017, p. 7, AI 7).

44. Anche le spese, stando alle

sue dichiarazioni, sarebbero state divise a metà:

"

(…) al rientro in Bulgaria, avremmo dovuto fare i conti e

compensare le spese prima della suddivisione del guadagno, in questo modo

avremmo pagato le spese metà ciascuno.”

(VI PP 15.05.2017, p. 7, AI 7).

45. Dinanzi al PP IM 1 ha quindi

ritrattato le dichiarazioni rese solo il giorno precedente in Polizia, secondo

cui una volta rientrati in Bulgaria sarebbero stati intenzionati a pagare una

persona per clonare le tessere ed effettuare prelevamenti di denaro con i dati

raccolti, asserendo che:

"

La verità è quella dichiarata oggi; io non avrei ricevuto alcuna

carta clonata; ribadisco che per ogni microcip avrei ricevuto Euro 5000 da __________.”

(VI PP 15.05.2017, p. 7, AI 7).

Quanto alla destinazione data ai dati acquisiti, in questo suo

verbale l’imputato ha affermato:

"

(…) solo una parte delle informazioni recuperate dal bancomat

vengono inviate tramite internet. In pratica sono io che verifico i filmati

contenuti nel microcip sul mio computer e trascrivo i codici PIN all’interno di

un programma nel quale indico esattamente l’orario in cui è stato digitato ogni

singolo codice che riesco a vedere. Naturalmente vengono spediti anche i dati

relativi alla carta, sempre tramite internet. Io non sono in grado di decifrare

questi ultimi dati che per me corrispondono ad un segnale sonoro.”

(VI PP 15.05.2017, p. 7, AI 7).

Invitato a

spiegare a chi inviasse queste informazioni, IM 1 ha dichiarato:

"

A __________, tramite il programma “__________”. In pratica

quando si utilizza questo programma, per ogni invio lo stesso ti da un codice

che io poi trasmetto a __________.

(…) prima di partire __________ mi ha spiegato come usare il

programma e qui io l’ho effettivamente già utilizzato effettuando due invii

diversi.”

(VI PP 15.05.2017, p. 6, AI 7).

46. Preso atto dei prelevamenti

effettuati a __________ tra il 13 e il 15 maggio 2017, nel verbale del 15 maggio

2017 l’imputato ha dichiarato di non sapere “chi possa aver creato le carte

e quindi utilizzarle”, ribadendo che il suo compito “era quello di

piazzare gli apparecchi, trasmettere le informazioni e alla fine consegnare i

microcip” e di non avere saputo che si potessero “già effettuare dei

prelevamenti” con le informazioni che lui trasmetteva via internet (VI PP

15.05.2017, p. 8, AI 7).

47. In occasione

dell’interrogatorio del 10 luglio 2017, invitato a spiegare come e dove

trasferisse i dati salvati sulla scheda SD ha dichiarato:

"

Come prima cosa creo una nuova cartella sul desktop e copio le

informazioni presenti sulla carta SD, salvandole nella cartella. Una volta

ricopiati tutti i dati, li cancello dalla carta SD, così da poterla

riutilizzare.

Quando apro la cartella mi si presentano dei file video in

sequenza cronologica (…). A questo punto apro ogni singolo video e trascrivo su

un file di testo l’orario del prelevamento con abbinato il codice PIN digitato

dal cliente. (…) Quando visiono il contenuto della carta SD mi rendo conto di

quanti clienti sono passati.

Una volta salvato il file di testo contenente gli orari e i

relativi codici PIN, lo comprimo tramite un programma denominato __________

(…), questo per diminuire la capacità del file e poterlo quindi inviare a __________.

Per inviare il cita.”

(VI PP 10.07.2017, p. 3, AI 57).

Rispondendo

alle domande dell’interrogante ha indicato:

"

Prima di venire in Svizzera, dopo aver acquistato

l’apparecchiatura per skimming, __________ mi ha chiesto di consegnargli il PC

che ha tenuto per circa tre ore, riconsegnandomelo con una serie di programmi

istallati.

(…) al mio rientro in Bulgaria __________ avrebbe ritirato il mio

PC e dopo un giorno circa me lo avrebbe riconsegnato. Non so dire cosa avrebbe

fatto, evidentemente avrebbe recuperato i dati.”

(VI PP 10.07.2017, p. 4, AI 57).

48. Invitato quindi a spiegare

come sarebbero avvenuti i prelevamenti effettuati a __________, ha dichiarato:

"

Io non credo che possano essere stati prelevati dei soldi in relazione

ai dati da me raccolti. (…)

Io non ho ricevuto alcuna richiesta da parte di __________

affinché lui potesse collegarsi o accedere al mio computer, ma sapevo che

poteva farlo, non so se l’ha fatto e nel caso l’avesse fatto ignoro quante

volte l’ha fatto.”

(VI PP 10.07.2017, p. 4, AI 57).

Sul PC di IM

1 risulta pure installato il programma __________, utilizzato per riscrivere la

banda magnetica delle carte, programma che può quindi essere utilizzato per

clonare carte bancarie (VI PP 10.07.2017, p. 5, AI 57).

Al proposito

l’imputato si è così espresso:

"

Per utilizzare questo programma è necessario un altro apparecchio

che si chiama __________ che serve per scrivere i dati di una banda magnetica

su una qualsiasi altra carta munita di carta magnetica.

(…) era mia intenzione, al rientro in Bulgaria, acquistare un

apparecchio __________ per imparare ad effettuare questa trascrizione di dati.

(…) è stato __________ a dirmi come si poteva utilizzare questo

programma.

(…) sono già entrato in questo programma, ma non l’ho potuto usare

perché non avevo l’altro apparecchio. (…)

La mia intenzione era quella di creare delle carte con bande

magnetiche per aprire le porte.”

(VI PP 10.07.2017, p. 5 e 6, AI 57).

49. In occasione

dell’interrogatorio del 19 luglio 2017 IM 1 ha dichiarato:

"

(…) i dati recuperati dal bancomat di __________ li ho trasmessi

ad __________ informaticamente la sera prima dell’arresto dopo aver visto che

l’apparecchiatura era stata asportata dal bancomat. Ho poi subito cancellato

questi dati dal mio PC dopo averli trasmessi.

I dati del bancomat di __________ si trovano ancora nel mio PC in

quanto non ancora inviati ad __________.

(…) non ho inviato altri dati di nessun altro bancomat ad __________

perché non siamo riusciti ad acquisire dati corrispondenti a tre carte SD; una

quarta carta dovrebbe essere ancora nell’apparecchio.

(…) questi dati non li avrei inviati ad __________

informaticamente; li avrei portati in Bulgaria salvati sul mio PC; computer che

avrei poi consegnato ad __________.

(…) ho pensato a questo perché spedendo i dati a __________ la mia

posizione sarebbe stata più vulnerabile fintanto che fossi rimasto in Svizzera

perché __________ avrebbe potuto fare i prelevamenti e quindi le parti lese

accorgersi e fare denuncia in polizia. Inoltre, non avevo certezza del fatto

che mi avrebbe dato il mio compenso.”

(VI PP 19.07.2017, p. 2, AI 66).

L’imputato

ha quindi confermato che le informazioni che inviava a “__________”

permettevano la creazione di carte clonate e quindi i prelevamenti indebiti,

aggiungendo che:

"

(…) le informazioni della banda magnetica di ogni singola carta

venivano spedite ad __________ sempre tramite un programma che permetteva di

comprimere i file.

In sostanza io dividevo il video dal suono e le informazioni

relative a questo suono venivano compresse ed inviate ad __________ tramite il

programma __________.”

(VI PP 19.07.2017, p. 2, AI 66).

50. Invitato a spiegare cosa

avvenisse dopo la decodifica del file audio ha indicato che:

"

(…) non ero io ad effettuare quest’operazione e non so neppure

chi lo facesse. Le informazioni io le inviavo ad __________ e non so poi per

finire chi procedesse alla decodifica.

(…) io non so dire se tutte le informazioni che ho inviato ad __________

erano destinate a terzi rispettivamente se era __________ a procedere alla

creazione delle carte clonate.”

(VI PP 19.07.2017, p. 3, AI 66).

Rispondendo

alle domande dell’interrogante, IM 1 ha ribadito che una volta rientrato in

Bulgaria avrebbe consegnato il PC a “__________” e che:

"

Io ho inviato le informazioni riguardanti solo il bancomat di __________

e l’ho fatto per il motivo che ho indicato sopra, ossia dopo aver scoperto che

l’apparecchiatura era stata estrapolata dal bancomat. Per me è più facile

salvare le informazioni sul PC e consegnarlo ad __________.”

(VI PP 19.07.2017, p. 3, AI 66).

Invitato

quindi a spiegare la ragione per cui sul suo PC sono stati trovati i programmi

informatici per la trasmissione dei dati, IM 1 ha asserito che voleva imparare

a lavorare con questi programmi siccome non voleva “essere imbrogliato e

derubato dagli altri”, e meglio da “__________” (VI PP 19.07.2017, p. 4, AI

66).

51. In punto al guadagno in

questo suo verbale si è così espresso:

"

Non so dire quale sarebbe stato il mio guadagno.

(…) il mio guadagno dipendeva dal numero dei dati recuperati dai

bancomat.

Io non avevo nessun’idea di quello che avrei guadagnato, ma __________

mi aveva detto che poteva aggirarsi circa sui 5000 Euro per i dati relativi a

ogni bancomat manipolato con successo.

(…) IM 2 avrebbe guadagnato quanto me. Io speravo di guadagnare

personalmente dai 5000-10'000 Euro.

(…) non è vero che il nostro guadagno dipendeva dal numero di

carte clonate ed ammontava a USD/Euro 40/50 per carta.

È vero che il nostro guadagno dipendeva dal quantitativo

d’informazione recuperato dai bancomat.

(…) __________ avrebbe consegnato a me tutto il guadagno ed io la

metà l’avrei data a IM 2.”

(VI PP 19.07.2017, p. 20 e 21, AI 66).

52. In occasione

dell’interrogatorio finale del 9 ottobre 2017, con specifico riferimento al

punto A.2.7 dell’atto d’accusa ha affermato:

"

(…) __________ ha ricevuto i dati che io gli avevo mandato

tramite computer, e meglio come già dichiarato in precedenza. Ribadisco che io

pensavo, perché cosi ci eravamo accordati, che non avvenissero prelevamenti

indebiti se non dopo la nostra partenza dalla Svizzera.”

(VI PP 09.10.2017, p. 16, AI 234).

Preso atto

dei prelevamenti effettuati a __________ tra il 17 e il 21 settembre 2016,

periodo in cui lui – come desumibile dai dati del suo cellulare – si trovava

proprio in quel luogo, nel verbale di Polizia del 4 luglio 2017 l’imputato ha

asserito di essersi recato in Indonesia siccome lì avrebbe degli amici bulgari

e non per effettuare prelevamenti illeciti (VI PG 04.07.2017, p. 7, allegato al

rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 230).

In occasione

dell’interrogatorio finale svoltosi il 9 ottobre 2017 ha ribadito la sua

estraneità a tali prelevamenti, affermando che:

"

(…) io con questi fatti non c’entro nulla e quando mi trovavo in

vacanza a __________ non ho prelevato con carte di credito clonate. In quel

periodo non sono andato unicamente a __________ ma anche a __________, è quindi

possibile che i giorni in cui sono avvenuti i prelevamenti indebiti io mi trovassi

a __________.”

(VI PP 09.10.2017, p. 13, AI 234; cfr. anche p. 14: “io con questi

fatti non c’entro nulla e meglio come sopra detto”).

53. Tali dichiarazioni sono state

da lui modificate in occasione del pubblico dibattimento, quando l’imputato,

alla domanda a sapere se si trovasse a __________ nel periodo di cui ai punti A.1.1,

A.1.2 e A.1.3 dell’atto d’accusa, ha risposto affermativamente ed ha spiegato

che:

"

(…) io conosco __________, che vive a __________, e lui mi ha

chiamato per andare lì. Lui mi dava un determinato numero di carte clonate e io

dovevo prelevare.”

(VI DIB 01.02.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

54. In sede dibattimentale, come

anticipato, IM 1 ha quindi riconosciuto anche i fatti di cui al punto A.2 dell’atto

d’accusa, affermando di avere saputo che “sarebbero state fatte delle carte

clonate per poi effettuare prelevamenti o acquisti online” e di avere egli

stesso effettuato dei prelevamenti con carte clonate a __________, carte da lui

quantificate in 100, di cui con la metà sarebbe riuscito ad effettuare dei

prelevamenti per Euro 20'000.00 al massimo. I soldi prelevati li avrebbe

consegnati a tale “__________”, ottenendo per sé il 30% (VI DIB 01.02.2018, p.

9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda

a sapere se a __________, nel periodo in cui si trovava lì a prelevare, oltre a

lui vi fossero altre persone, IM 1 ha risposto:

"

Delle persone coinvolte in questo procedimento non vi era nessuno

a __________. È possibile che vi sia una discrepanza nell’ammontare dei danni

perché anche __________ prelevava soldi con le carte.”

(VI DIB 01.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

V) Diritto e convincimento

della Corte

55. Secondo l’art. 143 cpv. 1 CP

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

chiunque, per procacciare a sé o a altri un indebito profitto, procura, per sé

o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso

non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo

simile.

Per dato,

bisogna intendere ogni informazione che può essere oggetto di una comunicazione

umana.

Per essere

qualificato di informatico, il dato deve essere stoccato o trattato da un

computer. Con “elettronicamente o secondo un modo simile” il legislatore ha

voluto inglobare tutti i procedimenti tecnici presenti o futuri prevedibili.

Si tratta

sia di dati stoccati che di dati trasferiti (messaggistica).

La dottrina

ritiene che la disposizione non concerna unicamente i dati stessi, ma anche i

programmi, ovvero i procedimenti che permettono di trattare i dati.

Il dato non

deve essere destinato all’autore. Vi è qui una certa analogia con la cosa

appartenente ad altri. È quindi escluso un dato liberamente accessibile a

tutti. Non si trattata di un’informazione contenuta in una banca dati alla

quale chiunque può accedere mediante pagamento. L’art. 143 CP concerne solo

dati ai quali l’autore normalmente non ha accesso.

Il dato deve

inoltre essere protetto contro ogni accesso indebito da parte dell’autore. La

dottrina vi vede un’equivalente del possesso. La protezione deve essere

appropriata alle circostanze; deve essere adatta a rendere l’accesso

relativamente difficile per l’autore; si pensa di principio di una protezione

informatica (codice d’accesso o criptaggio), ma non è escluso che sia

sufficiente, secondo le circostanze, che il disco o la macchina siano custoditi

in luogo chiuso.

Il

comportamento punibile consiste nel fatto che l’autore, tramite un qualunque

mezzo, accede al dato informatico di cui non è destinato, specialmente protetto

contro un accesso indebito. L’analogia col furto non è totale, ritenuto che la

vittima non perde necessariamente il dato che le viene sottratto. Poco importa

che l’autore prenda o meno conoscenza del dato che ha sottratto; allo stesso

modo, è irrilevante che non abbia agito per acquisire egli stesso il dato, o

solamente per trasmetterlo a un terzo.

Il dato

protetto è una nozione puramente immateriale, che non deve essere confusa con

il supporto o la presentazione del dato. Dal momento in cui l’autore ha avuto

accesso al dato protetto (per esempio leggendolo), lo ha sottratto, siccome gli

è possibile introdurlo sul suo computer o utilizzare l’informazione in

qualsiasi maniera. Non è quindi necessario che l’autore si impossessi di un

dischetto, che ne faccia una copia o che trasferisca elettronicamente il dato

su un suo dispositivo; è sufficiente che acquisisca conoscenza del dato in

maniera tale da poterlo utilizzare.

L’infrazione

richiede l’intenzione di un indebito profitto. È ad esempio sufficiente che

l’autore voglia risparmiarsi una spesa. Se tale volontà fa difetto, potrebbe

entrare in considerazione l’art. 143bis CP.

L’infrazione

è concepita come un’offesa alla padronanza dei dati informatici; poco importa

il contenuto dei dati. L’art. 143 CP può quindi entrare in concorso con una

disposizione che protegge un segreto in quanto tale (Corboz, Les infractions en

droit suisse, Vol. I, 3. ed., 2010, n. 281-288 ad art. 143 CP).

56. Giusta l’art. 147 cpv. 1 CP

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in

modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento,

influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione

di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un

trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi

appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria.

La pena è

una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90

aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni (art. 147

cpv. 2 CP).

L’art. 147

CP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica della truffa nella quale

subentrano da un canto, in luogo dell’inganno con astuzia e dell’errore in cui

è indotta la vittima, una manipolazione di dati e l’abuso conseguente

all’elaborazione dei dati e, d’altro canto, in luogo dell’atto di disposizione

da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal computer.

Nella truffa

mediante manipolazione di un impianto per l’elaborazione di dati viene

ingannata una macchina e non una persona (91.032 Messaggio concernente la

modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile

1991 FF 1991 838).

Per

descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP prevede un elenco delle

manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta da un lato

dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene

manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati

relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione

incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati

o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le

omissioni. Sanzionando la registrazione indebita di dati, si colpisce il caso

in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione di per

sé “esatta”, nell’elaborazione di dati: ad esempio l’autore usurpa l’altrui

codice di accesso ad un sistema informatico. Da ultimo, con la clausola

generale “… in modo analogo” viene introdotta la possibilità di sanzionare

manipolazioni di dati che non rientrino alla lettera tra quelle menzionate, come

per esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, dove ad essere manipolati

sono direttamente i processi di elaborazione dei dati (91.032 Messaggio

concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare

del 24 aprile 1991 FF 1991 839 s.; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische

StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 8 ss, pag. 562 ss; Hurtado Pozo, Droit

pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1235-1243, pag. 370-373;

Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad

art. 147, pag. 223; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed.,

Berna 2010, ad art. 147, n. 3 ss, pag. 339 s.).

A causa

della manipolazione di dati, il processo di elaborazione deve condurre a un

risultato inesatto. In altre parole la manipolazione deve dar luogo a un

risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto introducendo i dati

secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al momento del processo di

elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che mediante questo risultato inesatto e

per mezzo dell’impianto per l’elaborazione dei dati si realizzi un

trasferimento indebito di attivi oppure il suo occultamento. Il trasferimento

di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente colpire la

persona il cui computer ha proceduto al trasferimento (cfr. il caso in cui un

computer di una banca è manipolato in modo che proceda a trasferimenti

addebitati sul conto di un cliente) (91.032 Messaggio concernente la modifica

del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF

1991 840; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad

art. 147, n. 28-31, pag. 569 s.; Hurtado Pozo, Droit pénal - Partie spéciale,

Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1247 s., pag. 373 s.; Donatsch, Strafrecht III,

Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 224 s.;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art.

147, n. 9-13, pag. 340 s.).

Dal profilo

soggettivo, l’art. 147 CP implica che l’autore proceda intenzionalmente a

manipolare un impianto per l’elaborazione dati. L’intenzione di procacciarsi un

indebito profitto costituisce elemento particolare dell’aspetto soggettivo.

L’autore deve volere, anche solo con dolo eventuale, un arricchimento proprio o

altrui che, in ogni caso, deve essere illegittimo. Secondo giurisprudenza,

l’arricchimento non è illegittimo se l’autore ne ha diritto o crede di avervi

diritto in ragione di un errore sui fatti. Qualora egli non fosse assolutamente

certo di essere nel diritto, ma agisca accettando l’eventualità di arricchirsi

indebitamente, l’intenzione è data nella forma del dolo eventuale (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147 n. 16 pag.

341 e ad art. 138, n. 12-16, pag. 237 s.).

Dal profilo

fattuale, la vicenda non si presta a particolari discussioni.

57. Nel caso concreto, è indubbio

che gli imputati sono giunti in Svizzera quali membri di un gruppo, composto da

diverse persone, ognuna con un ruolo specifico, segnatamente chi fornisce il

materiale, chi acquisisce i dati e li invia all’estero, chi clona le carte e

chi, in fine, effettua i prelevamenti.

Applicando i

dispositivi necessari per copiare la banda magnetica delle carte di credito e

acquisire il relativo PIN, gli imputati si sono chiaramente resi colpevoli del

reato sanzionato dall’art. 143 CP.

58. Per entrambi gli imputati, il

punto A.1 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato, così come pure il punto

B.1 per il solo IM 2.

59. Relativamente al punto A.2

(per entrambi) e B.2 (per il solo IM 2), è pacifico che gli imputati sapevano

che i dati da loro ottenuti sarebbero stati utilizzati per effettuare

transazioni illecite, configurando così il reato di cui all’art. 147 CP.

Si dirà al

proposito che IM 1 ha pure ammesso in corso d’inchiesta di aver lui stesso

effettuato prelevamenti utilizzando tessere clonate.

60. Pacifico pure che, a fronte

della loro situazione finanziaria, entrambi gli imputati hanno agito per

mestiere.

61. La Corte ha tuttavia rilevato

che se è vero che i dati raccolti dovevano servire per effettuare prelevamenti

con carte clonate, il reato di cui all’art. 147 CP, nella forma del tentativo,

è dato unicamente se – concretamente – una persona tenta di effettuare un trasferimento

patrimoniale senza riuscirci perché, per esempio, la carta nel frattempo è

stata bloccata.

In altre

parole, non basta disporre dei dati per configurare il reato sanzionato

dall’art. 147 CP nella forma del tentativo. In caso contrario, si ritornerebbe

a dire che tutte le volte in cui è realizzata la sottrazione di dati, lo

sarebbe – automaticamente - anche l’abuso d’impianto in forma tentata.

Quanto

menzionato nell’atto d’accusa configurerebbe semmai degli atti preparatori, che

però non sono punibili.

62. In tale contesto, la Corte ha

confermato l’atto d’accusa relativamente agli episodi in cui vi sono stati

effettivamente dei prelevamenti, ovvero i punti A.2.1, A.2.2, A.2.3 e A.2.7

dell’atto d’accusa.

63. Per contro, ritenuto che

dall’incarto non emerge che vi siano concretamente stati tentativi con tutte le

carte clonate, la Corte ha prosciolto gli imputati da tutti i tentativi (ivi

compresi quelli imputati singolarmente a IM 2, punto B.2), ad eccezione dei 50

episodi ammessi da IM 1 in aula.

VII) Sequestri

64. La Corte ha ordinato la

confisca dei dispositivi inerenti all’attività di skimming e il

sequestro a copertura delle spese della somma di denaro sotto sequestro nonché

dell’autovettura Renault Megane Scenic targata BG __________ con telecomandi e

chiavi e licenza di circolazione bulgara.

I restanti

oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati, previa cancellazione delle

memorie di cellulari, carte SIM e PC, i cui costi sono da anticipare dai

condannati.

VIII) Commisurazione della pena

65. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV

6 consid. 6.1).

Vanno, poi,

considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi

perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.

63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della

legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In

relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze

esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto,

per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così

pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP

(FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In

quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In

una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo

a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena

delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per

intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008,

inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così,

codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni

che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79;

127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007

consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

66. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

67. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro

di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la

regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi

negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento

dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.

4.2.2.).

Se, per

contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena

detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena

pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto

in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o

parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da

ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del

precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.

6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente

a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel

caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi

negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008,

consid. 3.1.2).

Per

“circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o

annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna

precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato

in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione

può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti

che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il

condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1.;

STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,

pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione

da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).

In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide

garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la

sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale

anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione

che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la

punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la

conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4

giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42;

Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale

svizzero, FF 1999 pag. 1735).

68. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se

la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione

condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la

condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4

pag. 77).

Quando la

durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità

di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la

sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è

l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima

può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte

della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale,

unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati

dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano

ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente

sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che

per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile

trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi

invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere

tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.

2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che

quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi

di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente

di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa

sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del

reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione

personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve

fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità

della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale

federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso

particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti

pertinenti.

69. Secondo l’art. 66a cpv. 1

lett. c CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a

quindici anni lo straniero condannato, tra l’altro, per il reato di abuso per

mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati.

70. Nel caso concreto, la colpa

di entrambi gli imputati è stata ritenuta grave dal profilo oggettivo.

IM 1 e IM 2

hanno commesso reati che minano la sicurezza degli utenti in quella che è ormai

diventata una modalità consolidata per fare pagamenti e prelevamenti.

Hanno agito

a più riprese, ottenendo illecitamente un numero estremamente importante di

dati concernenti carte di credito e relativi PIN.

Ciò ha

permesso, peraltro, agli altri membri del gruppo di effettuare transazioni

illecite per una somma di sicura rilevanza e di mettere in pericolo il

patrimonio di numero ancor maggiore di titolari di carte di credito.

71. La colpa è stata considerata

altrettanto grave dal profilo soggettivo.

Gli imputati

hanno agito per puro egoismo, mossi dalla ricerca di un rapido e sicuro

guadagno.

Per fare ciò

non hanno esitato ad unirsi ad un gruppo di persone che si occupa della

clonazione delle carte di credito, ciò che denota la loro propensione a

delinquere.

Gli atti

compiuti dagli imputati dimostrano l’alto livello di organizzazione di questi

individui, i quali si sono accuratamente suddivisi i ruoli, con chi produce gli

apparecchi, chi si occupa del software, chi sul terreno acquisisce i dati, chi

– ancora – realizza le tessere clonate e chi, in fine, le utilizza per

prelevamenti illeciti.

Gli imputati

non hanno inoltre esitato a compiere il lungo viaggio dalla Bulgaria,

assumendosi il rischio di attraversare diversi confini nazionali portando con

sé gli apparecchi necessari e dando così alla vicenda una connotazione

internazionale.

72. A favore degli imputati, la

Corte ha considerato il loro vissuto e la collaborazione fornita, soprattutto

da parte di IM 2.

Inoltre,

come sottolineato dall’accusa, se da un lato su IM 1 pesano meno trasferte in

Svizzera, ciò è controbilanciato dal fatto che egli aveva un ruolo più attivo

nella posa degli apparecchi (non fungendo solo da palo) e la sua trasferta a __________

testimonia del fatto che egli era particolarmente inserito nel gruppo.

73. In fine, è stata considerata

la sensibilità alla pena, essendo gli imputati chiamati a scontare la

carcerazione lontani dal proprio Paese.

74. In tale contesto, la Corte ha

ritenuto adeguata la pena proposta da difesa e accusa, ovvero una pena

detentiva di 3 (tre) anni per entrambi, e ciò soprattutto tenuto conto dei

parziali proscioglimenti.

75. Considerato che gli imputati

sono incensurati, la Corte ha fissato in 15 (quindici) mesi la parte da

espiare, mentre i restanti 21 (ventuno) mesi vengono posti al beneficio della

sospensione condizionale con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

76. In fine, richiamato l’art.

66a CP, la Corte ha pronunciato per entrambi gli imputati l’espulsione in

ragione di 15 (quindici) anni.

IX) Pretese di diritto civile

degli accusatori privati

77. Gli accusatori privati sono

stati rinviati al competente foro civile.

X) Retribuzione dei difensori

d’ufficio

78. Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso

concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto

regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso

della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato

è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del

patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento

(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il

dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale

(Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6;

Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini,

Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario

proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti

del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135

CPP n. 6).

L’onorario

dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa

di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta

Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente

impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo

comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario

può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario

dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro

usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi

ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la

determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti

le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della

legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF

6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre

diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,

riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che

possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario

quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di

fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione

di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di

uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere

attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul

territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono

sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013

del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.;

sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non

si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso

non sia personalmente assoggettato alla stessa.

79. La nota

professionale dell’avv. DF 1, adattata alla durata del dibattimento, è stata

approvata così come esposta, per complessivi CHF 10’715.50, comprensivi

di onorario, spese e IVA.

80. Le note

professionali dell’avv. DUF 1, adattate alla durata del dibattimento, sono

state approvate così come esposte, per complessivi CHF 9’064.65,

comprensivi di onorario e spese.

81. I condannati sono tenuti a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi

difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

visti gli art. 12, 22, 40, 42,

43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 143, 147 CP;

135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM 1 e IM 2 sono coautori

colpevoli di:

1.1. acquisizione illecita di

dati ripetuta, in parte tentata

per avere, nel periodo 28 agosto 2016 – 13 maggio 2017, in

svariate località del Canton Ticino e del Canton Vaud, agendo in correità tra

loro e con terzi, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

installando l’apparecchiatura di skimming, procurato dati sensibili

relativi ad un numero complessivo di 5'111 carte bancarie, nonché tentato di

procurare dati relativi ad altre 2'712 carte bancarie;

1.2. abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati per mestiere

per avere,

facendo

mestiere di tali operazioni, agendo con metodo particolarmente tecnologico,

organizzato, pianificato e ben strutturato, nel periodo 28 agosto 2016 – 13

maggio 2017, agendo in correità tra loro e con terzi, servendosi in modo

indebito di dati riguardanti 413 carte bancarie ottenuti dall’attività di skimming

di cui al punto 1.1, effettuando prelevamenti ai bancomat, nonché acquisti di

oggetti o prestazioni, ripetutamente influito su di un processo elettronico o

simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei

risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei

titolari delle relazioni bancarie per un totale di CHF 57'297.76,

rispettivamente tentato di effettuare prelevamenti in ulteriori 50 occasioni;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 2 è autore colpevole di:

2.1. acquisizione illecita di dati

ripetuta, tentata

per avere,

nel periodo 6 agosto 2016 – 23 ottobre 2016, nella Svizzera

tedesca, agendo in correità con un terzo, per procacciare a sé e ad altri un

indebito profitto, installando l’apparecchiatura di skimming, tentato di

procurare dati riguardanti un imprecisato numero di carte bancarie, ma almeno

711, al fine poi di provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari

delle carte;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3. IM 1 e IM 2 sono prosciolti

dall’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per

mestiere di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa per quanto attiene ai

tentativi, eccettuate le 50 occasioni di cui al punto 1.2 del presente dispositivo.

4. IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per

mestiere di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa.

5. Di conseguenza,

5.1. IM 1

è condannato

5.1.1. alla pena detentiva di 3 (tre)

anni,

da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

5.1.2. L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di

anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

5.2. IM 2

è condannato

5.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre)

anni,

da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

5.2.2. L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di

anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

6. È ordinata l’espulsione di IM 1

e IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 15 (quindici) anni ai sensi

dell’art. 66a CP.

7. Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

8. È ordinata la confisca dei

dispositivi inerenti all’attività di skimming.

9. È mantenuto il sequestro

conservativo a copertura delle spese sulla somma di CHF 784.80, nonché

sull’autovettura Renault Megane Scenic targata BG __________ con telecomandi e

chiavi e licenza di circolazione bulgara.

10. È ordinato il dissequestro di

tutto il restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie di

cellulari, carte SIM e PC, i cui costi sono da anticipare dai condannati.

11. La tassa di giustizia di CHF

1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.

12. Le spese per la difesa d’ufficio

sono sostenute dallo Stato.

12.1. La nota professionale dell’avv. DF

1 è approvata per:

onorario CHF 9’065.00

spese CHF 861.50

IVA (8% su

8'222.50) CHF 657.80

IVA (7.7% su

1'704.00) CHF 131.20

totale CHF 10’715.50

12.2. La nota professionale dell’avv. DUF

1 è approvata per:

onorario CHF 8’701.85

spese CHF 362.80

totale CHF 9’064.65

12.2. I condannati sono tenuti a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi

difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 4'509.--

Trascrizione fr.

330.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 766.15

fr. 6'605.15

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'254.50

Trascrizioni fr. 165.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 383.08

fr. 3'302.58

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'254.50

Trascrizioni fr. 165.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 383.08

fr. 3'302.58

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera