72.2017.23
Colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere detenuto, trasportato, importato e procurato cocaina (1'000 g lordi) ed eroina (1'472.08 g netti). Viene ordinata l'espulsione d
11 aprile 2017Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2017.23
Lugano,
11 aprile 2017/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Anna Giamboni,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dall’11
novembre 2016 al 4 gennaio 2017 (55 giorni);
in anticipata esecuzione della
pena dal 5 gennaio 2017
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 16/2017 del 24 gennaio 2017 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. Infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa sia sapendo o dovendo presumere che
l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute
di molte persone, sia per aver agito come membro di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico internazionale illecito di
stupefacenti,
in particolare per avere, senza essere autorizzato,
fra agosto e novembre 2016, agendo per conto e su istruzioni di ignoto
cittadino di origine albanese residente nel __________ e dietro compenso di 200
Euro a viaggio (oltre a 50/150 Euro per le spese di viaggio),
ripetutamente detenuto, trasportato, importato in
Svizzera transitando dal valico di __________-__________ e procurato ad altri
un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti pari a complessivamente ca.
1’000 grammi lordi di cocaina e a 1’472.08 grammi netti di eroina (grado di
purezza fra 63 e 68%),
e meglio nelle seguenti occasioni e circostanze:
1.1. il 21.08.2016,
preso in consegna a __________ dall’ignoto albanese, ca. 500 grammi di cocaina
trasportandola poi con il veicolo VW Beatle targato __________ a __________
dove la consegnava ad altrettanto ignoto destinatario/intermediario;
1.2. il 30.08.2016,
con il medesimo veicolo e modalità, traportato altri ca. 500 grammi di cocaina
consegnandola poi ad ignoto destinatario a __________ (anziché __________ per
via di un errore d’impostazione del navigatore);
1.3. l’11.11.2016,
sempre con il summenzionato veicolo e secondo le modalità sopra descritte,
occultato nel cruscotto del veicolo e trasportato 1’472.08 grammi netti di
eroina (63-68% di purezza) sempre destinati ad ignoto destinatario a __________,
per poi esser intercettato alla frontiera di __________-__________ dalle
Guardie di confine e quindi arrestato;
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 19 cpv. 1 lett. b), d) e cpv. 2 lett. a) e b)
LStup.;
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua __________ __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 14:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
Il Presidente propone alle parti
di aggiungere a pag. 2 dell’atto d’accusa, ai reati, all’art. 19 cpv. 1 LStup.
la lett. c) relativamente all’aver procurato dello stupefacente in altro modo
ad altri.
Le parti si dichiarano d’accordo
con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: chiede la conferma dell’atto d’accusa. Dapprima ripercorre
brevemente i fatti. Sostiene che l’ammissione dell’imputato è relativa avendo
egli confessato solo davanti all’evidenza delle prove. Il PP accusa IM 1 di
appartenere a un’organizzazione criminale. Questo perché la quantità della
droga trasportata fa pensare che dietro ci sia un’organizzazione. Aggiunge che
le risposte date da IM 1 in merito al compenso di pochi euro, esiguo rispetto
al valore dello stupefacente trasportato, sono poco credibili. Secondo il PP
l’imputato è parte di una banda poiché per fare ciò che ha fatto occorre la
collaborazione di più persone, da chi fornisce la quantità di droga a chi
organizza il trasporto, inoltre bisogna conoscere il destinatario. In vista
della commisurazione della pena, il PP ritiene che la colpa dell’imputato sia
grave. Il precedente la dice lunga sul fatto che girasse a disposizione di
qualsiasi banda per trasportare dello stupefacente. Doveva essere cognito del
fatto che dietro ci fosse una banda e di ciò che stava trasportando. Inoltre ha
trasportato un quantitativo importante di droga, quasi 2,5 kg. Conclude
postulando una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi senza sospensione
condizionale, l’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni (art. 66a lett.
o) CP) e la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria
inflitta con decreto d’accusa 9.3.2015 dello Staatsanwaltschaft BS/SBA di
Basilea;
- l’avv. DUF 1,
difensore di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sui fatti
non vi è nulla da dire in quanto già ammessi dal suo assistito. Il difensore
pone l’accento sulla difficile situazione famigliare e finanziaria
dell’imputato. A suo dire IM 1 è partito dall’__________ per trovare un lavoro
onesto ma arrivato in Italia si è reso conto che non vi erano molte
possibilità. Spinto dalla disperazione ha così accettato di fare questi
trasporti per 200 euro l’uno, cifra che per lui era già molto rispetto al
reddito medio in __________ che ammonta a circa 150 euro mensili. Contesta
l’aggravante della banda. Secondo la difesa non risulta da nessuna parte che
avesse contatti con un’organizzazione criminale. Può sembrare strano che i
fatti si siano svolti come dichiarato dall’imputato ma ciò è comunque
possibile. A suo favore va detto che si è reso subito conto di aver sbagliato e
ha deciso di collaborare. L’avv. DUF 1 sostiene che senza le sue confessioni non
sarebbe stato possibile accusarlo degli altri due viaggi fatti in precedenza,
perché i tabulati telefonici e i dati GPS non bastavano per dire che cosa
avesse fatto in quei viaggi. Per la commisurazione della pena, occorre tenere
in considerazione una serie di elementi tra cui la difficile situazione
economica, il fatto che fosse un semplice trasportatore senza alcuna
affiliazione a un’organizzazione criminale, IM 1 si è pentito, ha collaborato,
accettato le eventuali confische, l’entrata illegale si riferisce a un solo
episodio, si trova da 5 mesi in carcerazione preventiva, la pena da espiare
sarà eseguita lontana da casa, in questo periodo la famiglia non avrà le
possibilità economiche per venire a trovarlo, inoltre si perderà il parto e la
crescita di suo figlio. La difesa chiede che il periodo di espulsione sia
contenuto nel minimo possibile di 5 anni, ritenuto che verosimilmente si
estenderà a tutto il territorio Schengen. Infatti cinque anni sono già pesanti
per lui, visto la situazione famigliare teme che in __________ …omissis…
Riferendosi alla
precedente condanna, chiede che non venga revocata la sospensione condizionale
perché innanzitutto nutre dubbi che il suo cliente abbia effettivamente
ricevuto la decisione, secondariamente essendo in tedesco difficilmente
l’imputato ha potuto capirne il contenuto, infine trattasi di un altro tipo di
reato. Per cui chiede che al massimo sia prolungato il periodo di sospensione
condizionale. Per tutti questi motivi, ritiene che la pena proposta dal PP sia troppo
elevata. La difesa postula la comminazione di una pena detentiva inferiore ai 3
anni e il beneficio della sospensione condizionale per la parte che eccede i 6
mesi, parte che lascia determinare alla Corte.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzione dell’atto
d’accusa
1. All’apertura
del pubblico dibattimento sono state concordate le seguenti correzioni
dell’atto d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del
Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1):
"
Il Presidente propone alle parti di aggiungere a pag. 2 dell’atto
d’accusa, ai reati, all’art. 19 cpv. 1 LStup. la lett. c) relativamente
all’aver procurato dello stupefacente in altro modo ad altri.
Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto
d’accusa è modificato di conseguenza”
(verbale del dibattimento, di seguito solo VD, a pagina, di
seguito solo pag., 2)
II) Vita e precedenti
penali dell’imputato
Considerandi
2.
Per il
vissuto e i progetti di vita di IM 1, cittadino __________ (atto istruttorio,
di seguito solo AI, 1), nato il __________, incensurato in Italia (AI 16) ma
non in Svizzera dove il 9.3.2015 è stato condannato dal Ministero Pubblico (di
seguito solo MP) di Basilea Città per il reato di soggiorno illegale (articolo,
di seguito solo art., 115 capoverso, di seguito solo cpv., 1 lettera, di
seguito solo lett. b, della legge federale, di seguito solo LF, sugli
stranieri, AI 2 e doc. TPC 12), si rinvia al suo dire nel verbale
d’interrogatorio (di seguito solo VI) in polizia (di seguito solo PS)
30.11.2016
a pag. 9 da riga 20 a riga 23 nonché dinanzi al Procuratore pubblico
(di seguito solo PP) 12.11.2016 a pag. 5 da riga 22 a riga 44 e 5.1.2017 a pag.
4.
da riga 35 a riga 44, così come poi confermate e precisate in sede
dibattimentale (VD allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 1 I risposta, di
seguito solo R, e a pag. 2 II, III e IV R):
"
“…omissis… Ho lasciato __________ in due occasioni, la prima
volta nel 2015, la seconda in concomitanza con i fatti di cui all’atto
d’accusa. Nel primo caso ero venuto a cercare lavoro, volevo andare in Germania
ma mi sono trovato a Basilea da cui il successivo mio decreto...
Mia moglie non ha ancora partorito, …omissis…
D: Il Presidente chiede all’imputato se ha ricevuto il decreto
d’accusa 9.3.2015 del Ministero Pubblico di Basilea Città (doc. TPC 12), di cui
gli viene mostrata una copia.
R: Io ho ricevuto qualcosa che è una multa, di fr. 200/300.
Vedendo il documento che mi viene ostenso era qualcosa simile a pagina 2 mentre
a pagina 1 io non l’ho mai visto. C’era qualcosa di colore rosso. Preciso che
l’indirizzo in testa al doc. TPC 12 è corretto ed è il mio. Dichiaro che non
conosco il tedesco.
D: Il Presidente chiede all’imputato quali sono i suoi progetti di
vita.
R: Voglio sistemarmi. Mi piacerebbe con mia moglie chiedere asilo
in Francia o in Germania e trovare un lavoro”
(VD all. 1 a pag. 1 I R e a pag. 2 II, III e IV R)
In merito ai suoi legami con la Svizzera, IM 1 ha specificato di
non averne (VI PS IM 1 11.11.2016 a pag. 9 da riga 1 a riga 3, PP IM 1
12.11.2016
a pag. 6 da riga 1 a riga 3 e 5.1.2017 a pag. 5 da riga 2 a riga 4
nonché VD all. 1 a pag. 2 I R).
III) Dichiarazioni
d’istruttoria e dibattimentali dell’imputato
3.
In merito
all’imputazione d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (di seguito
solo LStup, art. 19 cpv.1 lett. b, c e d nonché 2 lett. a e b LStup) di cui ai
punti (di seguito solo pti.) da 1.1 a 1.3 dell’AA (doc. TPC 1), IM 1 è
sostanzialmente reo confesso e, in quest’ottica, trovasi sufficiente richiamare
le seguenti sue dichiarazioni nei VI PP, PS e al dibattimento:
3.1
punto (di seguito solo
pto.) 1.1 dell’AA (doc. TPC 1): VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 5 da riga 13 a
riga 50, a pag. 7 da riga 9 a riga 27 e a pag. 8 da riga 30 a riga 35 nonché
20.12.2016
a pag. 4 da riga 23 a riga 48 e PP IM 1 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a
pag. 3 riga 13 nonché VD all. 1 a pag. 2 V/VI/VII R;
3.2
pto. 1.2 dell’AA (doc.
TPC 1): VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 6 da riga 1 a riga 17 e 20.12.2016 a pag.
5.
da riga 1 a riga 24 nonché PP IM 1 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag. 3 riga
13.
rispettivamente VD all. 1 a pag. 3 I/II R;
3.3
pto. 1.3 dell’AA (doc.
TPC 1): VI PS IM 1 11.11.2016 da pag. 4 riga 49 a pag. 5 riga 19, a pag. 6 da
riga 22 a riga 41 e a pag. 7 da riga 4 a riga 9, da riga 13 a riga 15 e da riga
33.
a riga 50, 30.11.2016 a pag. 3 da riga 29 a riga 33 e 20.12.2016 a pag. 3 da
riga 44 a riga 50 nonché PP IM 1 12.11.2016 da pag. 2 riga 19 a pag. 3 riga 12
e a pag. 4 da riga 7 a riga 9 rispettivamente 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag.
3.
riga 13 e VD all. 1 a pag. 3 III/IV R.
IV) Diritto
4.
Giusta l’art. 19
cpv. 1 lett. b), c) e d) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 del
Codice penale svizzero, di seguito solo CP) sino a tre anni o con una pena
pecuniaria (art. 34 seguenti, di seguito solo segg., CP) chi trasporta,
importa, procura in altro modo ad altri o detiene stupefacenti ricordato come
giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. a) e b) LStup è punito con una pena detentiva
(art. 40 CP) non inferiore a un anno, a cui può essere cumulata una pena
pecuniaria (art. 34 segg. CP) se sa o deve presumere che l’infrazione può
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone
rispettivamente se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti.
5.
Avendone adempiuto
le condizioni oggettive (decisione del Tribunale federale, di seguito solo DTF,
109.
IV 145) e soggettive di legge, appare pacifica la condanna di IM 1 per il
reato d’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d nonché 2
lett. a LStup, VD a pag. 3 e all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3)
per avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere di poter
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone
(art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), a __________-__________, __________, __________
e __________, nel periodo 21.8.2016/11.11.2016 detenuto, trasportato, importato
e procurato in altro modo ad altri (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d LStup) 1'000
grammi (di seguito solo gr.) lordi di cocaina e 1'472.08 gr. netti di eroina.
Inversamente l’imputato è stato prosciolto dall’aggravante della banda (art. 19
cpv. 2 lett. b LStup, VD all. 2 a pag. 1 pto. 2) sia perché per l’aggravio di
pena di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup è sufficiente il riconoscimento di una
delle quattro ipotesi della norma ma anche e soprattutto perché l’inchiesta non
ha potuto sufficientemente suffragare tale ipotesi accusatoria visto le
reticenti e reiteratamente non credibili dichiarazioni di IM 1 su come, dove,
quando e da chi sia stato ingaggiato per questi trasporti di stupefacente.
Inoltre ma solo per cosmesi redazionale il suo proscioglimento è stato esteso
anche per i giorni dei mesi di agosto 2016 e di novembre 2016 nei quali non era
in viaggio (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3), quindi
dall’1.8.2016 al 20.8.2016 e dal 12.11.2016 al 30.11.2016 (VD all. 2 a pag. 1
pto. 2).
V) Colpa, prognosi,
pena
6.
In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
6.1
giusta l’art. 12 cpv.
2.
CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art.
10.
cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come
basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se
ne accolli il rischio;
6.2
giusta l’art. 40 CP la
durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è
di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;
6.3
giusta l’art. 46 cpv.
1.
e 2 CP se, durante il periodo di prova (art. 44 cpv. 1 CP) il condannato
commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e se
non ci è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia
alla revoca ma può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova (art.
44.
cpv. 1 CP) al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza;
6.4
giusta l’art. 47 cpv.
1.
CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della
vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita, ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la
colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione;
6.5
giusta l’art. 50 CP se
la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze
rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
6.6
giusta l’art. 51 CP il
giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento
in atto o di un altro procedimento, ritenuto che un giorno di carcere
corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o
a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP);
6.7
giusta l’art. 66a cpv.
1.
lett. o) CP il giudice, a prescindere dall’entità della pena inflitta,
espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo
straniero condannato per infrazione all’art. 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 della LStup;
6.8
giusta l’art. 69 cpv. 1
CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina
la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un
reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono
la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ricordato come
giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti
confiscati siano resi inservibili o distrutti;
6.9
giusta l’art. 70 cpv.
1.
CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il
prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore
di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo
di ripristinare la situazione legale.
7.
Richiamate le
sentenze in DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quella della Corte di
appello e di revisione penale Inc. 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99
del 5.11.2012, è innegabile come la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) di IM 1 sia
oggettivamente e soggettivamente grave già solo per la reiterazione del suo
agire in un così corto lasso di tempo, l’ingente quantitativo di stupefacente
trasportato e il fatto di aver agito a mero scopo di lucro. In contrapposizione
a ciò si hanno quali unici fattori di riduzione della sua colpa (art. 47 cpv. 1
CP) e quindi della pena il suo precedente vissuto e la sua collaborazione,
segnatamente per l’asserito quantitativo di cocaina trasportato nei primi suoi
due viaggi (VD a pag. 3), che però di certo non si eleva a sincero pentimento
(art. 48 lett. d e 48a CP) già solo per la totale assenza di vere e sostanziali
informazioni in merito al dove, come, quando e da chi fosse stato ingaggiato e
quale doveva essere il suo vero ruolo in questo traffico, senza altresì
dimenticare il poco credibile, almeno per la Corte, suo compenso per ogni
singolo viaggio. D’altro canto questa sua reticenza non deve per nulla
sorprendere se, anche per i suoi fatti privati, IM 1 non ha sicuramente detto
tutta la verità visto come sia ben difficile diventare padre a circa dodici
mesi dal concepimento (VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 9 vs. VD all. 1 a pag. 2 II
R), ammesso e non concesso, del resto, che l’imputato sia effettivamente
sposato visto che di ciò, dagli atti, nulla risulta, né la difesa nulla ha
prodotto. Ciò posto e tutto ben ponderato ne consegue la condanna di IM 1 ad
una pena detentiva (art. 40 CP) di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 3). Visto la durata
di questa pena la Corte ha ritenuto inutile revocargli la precedente condanna
del 9.3.2015 del MP di Basilea Città (AI 2 e doc. TPC 12) prolungandone però di
un anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 5) non
essendo stato comprovato che fosse oggettivamente e soggettivamente a
conoscenza di questa sua condanna mancando la sicura prova della sua ricezione
di questo decreto, di cui però, comunque, poco avrebbe potuto capire non
conoscendo la lingua tedesca (VD a pag. 4). Pacifica invece la sua espulsione
ex art. 66a cpv. 1 lett. o) CP per un periodo leggermente superiore al minimo
di legge, quindi otto anni invece di cinque (VD all. 1 a pag. 3 V R e all. 2 a
pag. 2 pto. 4), trattandosi di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) e non solo di un
delitto (art. 10 cpv. 3 CP) comunque commesso da un pregiudicato (AI 2 e doc.
TPC 12).
VI) Confische e dissequestri
8.
Tenuto conto delle
risultanze d’istruttoria (VI PS IM 1 30.11.2016 da pag. 3 riga 27 a pag. 4 riga
2.
e a pag. 9 da riga 6 a riga 8, AI 1, 52 all. 8, 9 e 10 nonché doc. TPC 3) e
delle dichiarazioni delle parti in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 VI R
e a pag. 4 I/II R), la Corte ha ordinato la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art.
263.
cpv. 1 lett. d del Codice di diritto processuale penale svizzero, di
seguito solo CPP) di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere
(art. 69 cpv. 2 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 6).
VII) Indennizzo e riparazione
del torto morale
9.
Giusta l’art. 429
cpv. 1 lett. a) CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento
nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le
spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
10.
A IM 1 non è stato
riconosciuto alcun indennizzo ai sensi di questa norma in quanto, giustamente,
non richiesto (VD a pag. 2) visto come il suo proscioglimento (VD all. 2 a pag.
1.
pto. 2) è stato solo di natura formale e di cosmesi redazionale (VD all. 2 a
pag. 2 pto. 7).
VIII) Retribuzione del
difensore d’ufficio
11.
Giusta l’art. 135 cpv.
2.
CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del
difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando
come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art.
416.
segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al
Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la
differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv.
4.
lett. b CPP). Un’eventuale reclamo, così come è stato il caso in specie (doc.
TPC. 15) contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un
termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art.
135.
cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP nonché VD all. 2 a pag. 2 pto.
9.
).
Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio
(art. 132 CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL
3.1.1.7.1
), ricordato come in forza alla pluriannuale giurisprudenza
dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione
delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore
d’ufficio (art. 132 CPP) deve essere fissata tenendo in considerazione
l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e
fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo
decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio
di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di
un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi
oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato
come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di
sostegno morale o di aiuto sociale.
12.
Per le sue prestazioni
l’avvocato (di seguito solo avv.) DUF 1, patrocinatrice d’ufficio (art. 132
CPP) di IM 1 con effetto dall’11.11.2016 (AI 5), ha presentato alla Corte due
note professionali, la prima datata 11.1.2017 per il periodo
11.11
/5.1.2017 (AI 51), la seconda datata 10.4.2017 per il periodo
23.1
/10.4.2017 (doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 e VD a pag.
2), indicanti, senza imposta sul valore aggiunto non essendone soggetta (VD a
pag. 2), un onorario totale di franchi (di seguito solo fr.) 4'312.40 e spese
per fr. 268.10, con quindi un dispendio orario complessivo di 22 ore (di
seguito solo h) e 55 minuti (di seguito solo min.), pari a 1’215 min. x fr.
180.
-/h (art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1) e di 160 min. x fr. 250.-/h (art. 5a cpv.
1.
RL 3.1.1.7.1). In merito a queste due note (AI 51 e doc. Dib. 1) la Corte ha
proceduto alle seguenti decurtazioni:
a) fattura
dell’11.1.2017 (AI 51)
1) in forza all’“Indicatore
delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino”,
edizione dicembre 2005, la distanza __________ (recte __________) - __________
- __________ (recte __________) è di chilometri (di seguito solo km.) 27 x 2 e
non di km. 55, quindi le spese di trasferta di fr. 55.- sono riportate a fr.
54.
-;
2) la posta 11.11.2016 “interr.
cliente c/o polca __________” per 250 min. è eccessiva e viene riportata
alla corretta durata di 246 min., pari all’effettiva presenza dell’avv. DUF 1
presso gli uffici di PS di __________ per il VI PS IM 1 11.11.2016 (AI 1, h
15:50 / h 19:56);
3) la posta 12.11.2016 “ricezione
istanza di carcerazione fr. 250/h” per 10 min. è eccessiva e viene
riportata a 5 min.;
4) la posta 13.11.2016 “esame
rapporto arresto + osservazioni a istanza carcerazione per GPC fr.” per 40
min. è eccessiva e viene riportata a 30 min.;
5) la posta 25.11.2016 “fax
a PP per permesso colloqui telefonici moglie” per 10 min. è eccessiva e
viene riportata a 5 min.;
6) la posta 12.12.2016 “fax
a MP per colloqui tel genitori” per 10 min. è eccessiva e viene riportata a
5.
min.;
7) la posta 20.12.2016 “interrogatorio
cliente c/o Farera + trasferta a/r ufficio 20 min” per 110 min. viene
riportata alla corretta durata di 105 min., pari alla durata del VI PS IM 1
20.12.2016
(AI 43, h 9:30 / h 10:55 = 85 min.) + 20 min. per la trasferta;
8) la posta 5.1.2017 “interrogatorio
c/o MP Bellinzona PP 1” per 50 min. è eccessiva e viene riportata a 45 min.
(AI 48, h 14:00 / h 14:45);
9) in quanto, malgrado fosse un
suo preciso obbligo, non documentate (doc. TPC 11, 13 e 14), le asserite spese
di posteggio per fr. 3.10 non sono state riconosciute. Per il resto non si può
che stigmatizzare la seguente frase dell’avv. DUF 1 nel doc. TPC 13 (“penso
che lo Stato, a fronte di diverse migliaia di franchi che dovrà versare per
onorare la mia nota professionale, non si scomponga nel versare fr. 3.10 (!)
per il posteggio __________ di Bellinzona anche senza ricevuta, considerato che
sicuramente non ho posteggiato la vettura davanti alla porta del Ministero
pubblico”), ritenendola irrispettosa e inutilmente polemica, a maggior
ragione in questo caso dove è lo Stato che si è assunto e garantisce il
pagamento dei suoi onorari e delle spese (AI 5 e VD all. 2 a pag. 2 pto. 9) e
che, nella persona dello scrivente Presidente della Corte, aveva non solo la
facoltà ma il preciso obbligo istituzionale, indipendentemente dal suo
irrisorio importo, di verificarne l’effettiva esistenza documentale (doc. TPC
14).
b) fattura del 10.4.2017
(doc. Dib. 1)
1) la posta 23.1.2017 “ricezione
e lettura rapporto inchiesta” per 0.33 h, pari a circa 20 min., è eccessiva
e viene riportata a 10 min.;
2) la posta 7.4.2017 “ripresa
verbali e incarto in vista di incontro con cliente e di preparazione processo”
per 0.67 h, pari a circa 40 min., non è stata riconosciuta in quanto inutile
trattandosi di un imputato reo confesso, senza dimenticare come una delle poche
cose che doveva essergli chiesta, segnatamente una copia del certificato di
matrimonio e la data di nascita del figlio, non è stato fatto;
3) la posta 7.4.2017 “sessione
con cliente c/o Stampa, rilettura con cliente dei passi principali dei verbali
+ AA + spiegazione processo + trasferta a/r ufficio (30 min)” per 1.50 h,
pari a 90 min., è eccessiva e viene riportata - in modo sicuramente favorevole
al difensore trattandosi di una fattispecie oltremodo facile con un imputato
reo confesso - a 60 min., pari a 30 min. per la trasferta andata e ritorno e 30
min. per il colloquio cliente;
4) la posta 10.4.2017 “preparazione
dibattimento e arringa” per 3.00 h, pari a 180 min., è eccessiva in quanto
fattispecie oltremodo facile e con un imputato reo confesso, tanto da dover
essere riportata a 60 min., tempo ritenuto come più che sufficiente per preparare
un intervento difensivo estremamente semplice e dal contenuto scontato (VD a
pag. 3 e 4);
5) a questa nota vi è poi da
aggiungere l’onorario dibattimentale di 165 min. pari alla durata del processo
(h 9:30 / h 11:45 = 135 min., VD a pag. 1 e 4) a cui sono stati aggiunti 30
min. per la lettura del dispositivo e un primo colloquio con l’imputato per
decidere se presentare o meno annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP).
Da cui, riconosciute le spese e le trasferte per un totale di fr.
260.
- (VD all. 2 a pag. 2 pto. 9.1), ne risulta una decurtazione complessiva
sull’onorario di 3 h e 59 min., pari a 239 min. (1'375 min. ./. 1'136 min.) con
un’aggiunta per gli onorari dibattimentali di 165 min., con quindi il
riconoscimento in favore dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 2 a
pag. 2 pto. 9.1):
onorario fr. 4'072.15
(1’156 min. x fr 180.-/h e 145 min. x fr. 250.-/h)
spese e trasferte fr.
260.00
totale fr. 4'332.15
a carico dello Stato del Cantone Ticino (VD all. 2 a pag. 2 pto.
9) ricordato come IM 1 é tenuto a rimborsare predetto importo non appena le sue
condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag.
2.
pto. 9.2).
IX) Tassa di giustizia e
spese procedurali
13.
Ritenuto come
l’intervenuto proscioglimento è stato solo di natura giuridico formale e non di
merito (VD all. 2 a pag. 1 pto. 2), la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le
spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste integralmente a carico
dell’imputato (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 8).
Visti gli art.: 12, 40, 42, 46, 47, 66a segg., 69 e 70 CP;
19.
cpv. 1 lett. b), c) e d) nonché 2 lett. a) e b)
LStup;
80.
segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429
CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome sapeva o doveva presumere che l’infrazione poteva mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per
avere, senza essere autorizzato, a __________-__________, __________, __________
e __________, detenuto, trasportato, importato e procurato in altro modo ad
altri:
1.1.1
il 21.8.2016, 500 grammi lordi
di cocaina;
1.1.2
il 30.8.2016, 500 grammi lordi
di cocaina;
1.1.3
l’11.11.2016, 1'472.08 grammi
netti di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
limitatamente all’aggravante dell’aver agito in banda nonché per il periodo
1.8.2016
/ 20.8.2016 e 12.11.2016 / 30.11.2016.
3.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
4.
Giusta l’art. 66a cpv. 1
lett. o) CP è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la
durata di 8 (otto) anni.
5.
Non è ordinata la revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere
da fr. 30.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa 9.3.2015 dello
Staatsanwaltschaft BS/SBA, Basilea, ma è prolungato di 1 (uno) anno il periodo
di prova.
6.
E’ ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere.
7.
A IM 1 non
viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi
dell’art. 429 CPP.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 1’500.- (millecinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM
1.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
9.1
Le note professionali
11.1.2017
e 10.4.2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 4'072.15
spese e
trasferte fr. 260.00
totale fr. 4'332.15
9.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’332.15 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.3
La quantificazione della
retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami
penali nel termine di 10 giorni
(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 15'243.15
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 128.50
fr. 16'871.65
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