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Decisione

72.2017.23

Colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere detenuto, trasportato, importato e procurato cocaina (1'000 g lordi) ed eroina (1'472.08 g netti). Viene ordinata l'espulsione d

11 aprile 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente propone alle parti

di aggiungere a pag. 2 dell’atto d’accusa, ai reati, all’art. 19 cpv. 1 LStup.

la lett. c) relativamente all’aver procurato dello stupefacente in altro modo

ad altri.

Le parti si dichiarano d’accordo

con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: chiede la conferma dell’atto d’accusa. Dapprima ripercorre

brevemente i fatti. Sostiene che l’ammissione dell’imputato è relativa avendo

egli confessato solo davanti all’evidenza delle prove. Il PP accusa IM 1 di

appartenere a un’organizzazione criminale. Questo perché la quantità della

droga trasportata fa pensare che dietro ci sia un’organizzazione. Aggiunge che

le risposte date da IM 1 in merito al compenso di pochi euro, esiguo rispetto

al valore dello stupefacente trasportato, sono poco credibili. Secondo il PP

l’imputato è parte di una banda poiché per fare ciò che ha fatto occorre la

collaborazione di più persone, da chi fornisce la quantità di droga a chi

organizza il trasporto, inoltre bisogna conoscere il destinatario. In vista

della commisurazione della pena, il PP ritiene che la colpa dell’imputato sia

grave. Il precedente la dice lunga sul fatto che girasse a disposizione di

qualsiasi banda per trasportare dello stupefacente. Doveva essere cognito del

fatto che dietro ci fosse una banda e di ciò che stava trasportando. Inoltre ha

trasportato un quantitativo importante di droga, quasi 2,5 kg. Conclude

postulando una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi senza sospensione

condizionale, l’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni (art. 66a lett.

o) CP) e la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria

inflitta con decreto d’accusa 9.3.2015 dello Staatsanwaltschaft BS/SBA di

Basilea;

- l’avv. DUF 1,

difensore di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sui fatti

non vi è nulla da dire in quanto già ammessi dal suo assistito. Il difensore

pone l’accento sulla difficile situazione famigliare e finanziaria

dell’imputato. A suo dire IM 1 è partito dall’__________ per trovare un lavoro

onesto ma arrivato in Italia si è reso conto che non vi erano molte

possibilità. Spinto dalla disperazione ha così accettato di fare questi

trasporti per 200 euro l’uno, cifra che per lui era già molto rispetto al

reddito medio in __________ che ammonta a circa 150 euro mensili. Contesta

l’aggravante della banda. Secondo la difesa non risulta da nessuna parte che

avesse contatti con un’organizzazione criminale. Può sembrare strano che i

fatti si siano svolti come dichiarato dall’imputato ma ciò è comunque

possibile. A suo favore va detto che si è reso subito conto di aver sbagliato e

ha deciso di collaborare. L’avv. DUF 1 sostiene che senza le sue confessioni non

sarebbe stato possibile accusarlo degli altri due viaggi fatti in precedenza,

perché i tabulati telefonici e i dati GPS non bastavano per dire che cosa

avesse fatto in quei viaggi. Per la commisurazione della pena, occorre tenere

in considerazione una serie di elementi tra cui la difficile situazione

economica, il fatto che fosse un semplice trasportatore senza alcuna

affiliazione a un’organizzazione criminale, IM 1 si è pentito, ha collaborato,

accettato le eventuali confische, l’entrata illegale si riferisce a un solo

episodio, si trova da 5 mesi in carcerazione preventiva, la pena da espiare

sarà eseguita lontana da casa, in questo periodo la famiglia non avrà le

possibilità economiche per venire a trovarlo, inoltre si perderà il parto e la

crescita di suo figlio. La difesa chiede che il periodo di espulsione sia

contenuto nel minimo possibile di 5 anni, ritenuto che verosimilmente si

estenderà a tutto il territorio Schengen. Infatti cinque anni sono già pesanti

per lui, visto la situazione famigliare teme che in __________ …omissis…

Riferendosi alla

precedente condanna, chiede che non venga revocata la sospensione condizionale

perché innanzitutto nutre dubbi che il suo cliente abbia effettivamente

ricevuto la decisione, secondariamente essendo in tedesco difficilmente

l’imputato ha potuto capirne il contenuto, infine trattasi di un altro tipo di

reato. Per cui chiede che al massimo sia prolungato il periodo di sospensione

condizionale. Per tutti questi motivi, ritiene che la pena proposta dal PP sia troppo

elevata. La difesa postula la comminazione di una pena detentiva inferiore ai 3

anni e il beneficio della sospensione condizionale per la parte che eccede i 6

mesi, parte che lascia determinare alla Corte.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzione dell’atto

d’accusa

1. All’apertura

del pubblico dibattimento sono state concordate le seguenti correzioni

dell’atto d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del

Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1):

"

Il Presidente propone alle parti di aggiungere a pag. 2 dell’atto

d’accusa, ai reati, all’art. 19 cpv. 1 LStup. la lett. c) relativamente

all’aver procurato dello stupefacente in altro modo ad altri.

Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto

d’accusa è modificato di conseguenza”

(verbale del dibattimento, di seguito solo VD, a pagina, di

seguito solo pag., 2)

II) Vita e precedenti

penali dell’imputato

Considerandi

2.

Per il

vissuto e i progetti di vita di IM 1, cittadino __________ (atto istruttorio,

di seguito solo AI, 1), nato il __________, incensurato in Italia (AI 16) ma

non in Svizzera dove il 9.3.2015 è stato condannato dal Ministero Pubblico (di

seguito solo MP) di Basilea Città per il reato di soggiorno illegale (articolo,

di seguito solo art., 115 capoverso, di seguito solo cpv., 1 lettera, di

seguito solo lett. b, della legge federale, di seguito solo LF, sugli

stranieri, AI 2 e doc. TPC 12), si rinvia al suo dire nel verbale

d’interrogatorio (di seguito solo VI) in polizia (di seguito solo PS)

30.11.2016

a pag. 9 da riga 20 a riga 23 nonché dinanzi al Procuratore pubblico

(di seguito solo PP) 12.11.2016 a pag. 5 da riga 22 a riga 44 e 5.1.2017 a pag.

4.

da riga 35 a riga 44, così come poi confermate e precisate in sede

dibattimentale (VD allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 1 I risposta, di

seguito solo R, e a pag. 2 II, III e IV R):

"

“…omissis… Ho lasciato __________ in due occasioni, la prima

volta nel 2015, la seconda in concomitanza con i fatti di cui all’atto

d’accusa. Nel primo caso ero venuto a cercare lavoro, volevo andare in Germania

ma mi sono trovato a Basilea da cui il successivo mio decreto...

Mia moglie non ha ancora partorito, …omissis…

D: Il Presidente chiede all’imputato se ha ricevuto il decreto

d’accusa 9.3.2015 del Ministero Pubblico di Basilea Città (doc. TPC 12), di cui

gli viene mostrata una copia.

R: Io ho ricevuto qualcosa che è una multa, di fr. 200/300.

Vedendo il documento che mi viene ostenso era qualcosa simile a pagina 2 mentre

a pagina 1 io non l’ho mai visto. C’era qualcosa di colore rosso. Preciso che

l’indirizzo in testa al doc. TPC 12 è corretto ed è il mio. Dichiaro che non

conosco il tedesco.

D: Il Presidente chiede all’imputato quali sono i suoi progetti di

vita.

R: Voglio sistemarmi. Mi piacerebbe con mia moglie chiedere asilo

in Francia o in Germania e trovare un lavoro”

(VD all. 1 a pag. 1 I R e a pag. 2 II, III e IV R)

In merito ai suoi legami con la Svizzera, IM 1 ha specificato di

non averne (VI PS IM 1 11.11.2016 a pag. 9 da riga 1 a riga 3, PP IM 1

12.11.2016

a pag. 6 da riga 1 a riga 3 e 5.1.2017 a pag. 5 da riga 2 a riga 4

nonché VD all. 1 a pag. 2 I R).

III) Dichiarazioni

d’istruttoria e dibattimentali dell’imputato

3.

In merito

all’imputazione d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (di seguito

solo LStup, art. 19 cpv.1 lett. b, c e d nonché 2 lett. a e b LStup) di cui ai

punti (di seguito solo pti.) da 1.1 a 1.3 dell’AA (doc. TPC 1), IM 1 è

sostanzialmente reo confesso e, in quest’ottica, trovasi sufficiente richiamare

le seguenti sue dichiarazioni nei VI PP, PS e al dibattimento:

3.1

punto (di seguito solo

pto.) 1.1 dell’AA (doc. TPC 1): VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 5 da riga 13 a

riga 50, a pag. 7 da riga 9 a riga 27 e a pag. 8 da riga 30 a riga 35 nonché

20.12.2016

a pag. 4 da riga 23 a riga 48 e PP IM 1 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a

pag. 3 riga 13 nonché VD all. 1 a pag. 2 V/VI/VII R;

3.2

pto. 1.2 dell’AA (doc.

TPC 1): VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 6 da riga 1 a riga 17 e 20.12.2016 a pag.

5.

da riga 1 a riga 24 nonché PP IM 1 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag. 3 riga

13.

rispettivamente VD all. 1 a pag. 3 I/II R;

3.3

pto. 1.3 dell’AA (doc.

TPC 1): VI PS IM 1 11.11.2016 da pag. 4 riga 49 a pag. 5 riga 19, a pag. 6 da

riga 22 a riga 41 e a pag. 7 da riga 4 a riga 9, da riga 13 a riga 15 e da riga

33.

a riga 50, 30.11.2016 a pag. 3 da riga 29 a riga 33 e 20.12.2016 a pag. 3 da

riga 44 a riga 50 nonché PP IM 1 12.11.2016 da pag. 2 riga 19 a pag. 3 riga 12

e a pag. 4 da riga 7 a riga 9 rispettivamente 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag.

3.

riga 13 e VD all. 1 a pag. 3 III/IV R.

IV) Diritto

4.

Giusta l’art. 19

cpv. 1 lett. b), c) e d) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 del

Codice penale svizzero, di seguito solo CP) sino a tre anni o con una pena

pecuniaria (art. 34 seguenti, di seguito solo segg., CP) chi trasporta,

importa, procura in altro modo ad altri o detiene stupefacenti ricordato come

giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. a) e b) LStup è punito con una pena detentiva

(art. 40 CP) non inferiore a un anno, a cui può essere cumulata una pena

pecuniaria (art. 34 segg. CP) se sa o deve presumere che l’infrazione può

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone

rispettivamente se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti.

5.

Avendone adempiuto

le condizioni oggettive (decisione del Tribunale federale, di seguito solo DTF,

109.

IV 145) e soggettive di legge, appare pacifica la condanna di IM 1 per il

reato d’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d nonché 2

lett. a LStup, VD a pag. 3 e all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3)

per avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere di poter

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone

(art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), a __________-__________, __________, __________

e __________, nel periodo 21.8.2016/11.11.2016 detenuto, trasportato, importato

e procurato in altro modo ad altri (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d LStup) 1'000

grammi (di seguito solo gr.) lordi di cocaina e 1'472.08 gr. netti di eroina.

Inversamente l’imputato è stato prosciolto dall’aggravante della banda (art. 19

cpv. 2 lett. b LStup, VD all. 2 a pag. 1 pto. 2) sia perché per l’aggravio di

pena di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup è sufficiente il riconoscimento di una

delle quattro ipotesi della norma ma anche e soprattutto perché l’inchiesta non

ha potuto sufficientemente suffragare tale ipotesi accusatoria visto le

reticenti e reiteratamente non credibili dichiarazioni di IM 1 su come, dove,

quando e da chi sia stato ingaggiato per questi trasporti di stupefacente.

Inoltre ma solo per cosmesi redazionale il suo proscioglimento è stato esteso

anche per i giorni dei mesi di agosto 2016 e di novembre 2016 nei quali non era

in viaggio (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3), quindi

dall’1.8.2016 al 20.8.2016 e dal 12.11.2016 al 30.11.2016 (VD all. 2 a pag. 1

pto. 2).

V) Colpa, prognosi,

pena

6.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

6.1

giusta l’art. 12 cpv.

2.

CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art.

10.

cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come

basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se

ne accolli il rischio;

6.2

giusta l’art. 40 CP la

durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è

di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

6.3

giusta l’art. 46 cpv.

1.

e 2 CP se, durante il periodo di prova (art. 44 cpv. 1 CP) il condannato

commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e se

non ci è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia

alla revoca ma può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova (art.

44.

cpv. 1 CP) al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza;

6.4

giusta l’art. 47 cpv.

1.

CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della

vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita, ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la

colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione;

6.5

giusta l’art. 50 CP se

la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze

rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

6.6

giusta l’art. 51 CP il

giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento

in atto o di un altro procedimento, ritenuto che un giorno di carcere

corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o

a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP);

6.7

giusta l’art. 66a cpv.

1.

lett. o) CP il giudice, a prescindere dall’entità della pena inflitta,

espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo

straniero condannato per infrazione all’art. 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 della LStup;

6.8

giusta l’art. 69 cpv. 1

CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina

la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un

reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono

la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ricordato come

giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti

confiscati siano resi inservibili o distrutti;

6.9

giusta l’art. 70 cpv.

1.

CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il

prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore

di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo

di ripristinare la situazione legale.

7.

Richiamate le

sentenze in DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quella della Corte di

appello e di revisione penale Inc. 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99

del 5.11.2012, è innegabile come la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) di IM 1 sia

oggettivamente e soggettivamente grave già solo per la reiterazione del suo

agire in un così corto lasso di tempo, l’ingente quantitativo di stupefacente

trasportato e il fatto di aver agito a mero scopo di lucro. In contrapposizione

a ciò si hanno quali unici fattori di riduzione della sua colpa (art. 47 cpv. 1

CP) e quindi della pena il suo precedente vissuto e la sua collaborazione,

segnatamente per l’asserito quantitativo di cocaina trasportato nei primi suoi

due viaggi (VD a pag. 3), che però di certo non si eleva a sincero pentimento

(art. 48 lett. d e 48a CP) già solo per la totale assenza di vere e sostanziali

informazioni in merito al dove, come, quando e da chi fosse stato ingaggiato e

quale doveva essere il suo vero ruolo in questo traffico, senza altresì

dimenticare il poco credibile, almeno per la Corte, suo compenso per ogni

singolo viaggio. D’altro canto questa sua reticenza non deve per nulla

sorprendere se, anche per i suoi fatti privati, IM 1 non ha sicuramente detto

tutta la verità visto come sia ben difficile diventare padre a circa dodici

mesi dal concepimento (VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 9 vs. VD all. 1 a pag. 2 II

R), ammesso e non concesso, del resto, che l’imputato sia effettivamente

sposato visto che di ciò, dagli atti, nulla risulta, né la difesa nulla ha

prodotto. Ciò posto e tutto ben ponderato ne consegue la condanna di IM 1 ad

una pena detentiva (art. 40 CP) di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 3). Visto la durata

di questa pena la Corte ha ritenuto inutile revocargli la precedente condanna

del 9.3.2015 del MP di Basilea Città (AI 2 e doc. TPC 12) prolungandone però di

un anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 5) non

essendo stato comprovato che fosse oggettivamente e soggettivamente a

conoscenza di questa sua condanna mancando la sicura prova della sua ricezione

di questo decreto, di cui però, comunque, poco avrebbe potuto capire non

conoscendo la lingua tedesca (VD a pag. 4). Pacifica invece la sua espulsione

ex art. 66a cpv. 1 lett. o) CP per un periodo leggermente superiore al minimo

di legge, quindi otto anni invece di cinque (VD all. 1 a pag. 3 V R e all. 2 a

pag. 2 pto. 4), trattandosi di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) e non solo di un

delitto (art. 10 cpv. 3 CP) comunque commesso da un pregiudicato (AI 2 e doc.

TPC 12).

VI) Confische e dissequestri

8.

Tenuto conto delle

risultanze d’istruttoria (VI PS IM 1 30.11.2016 da pag. 3 riga 27 a pag. 4 riga

2.

e a pag. 9 da riga 6 a riga 8, AI 1, 52 all. 8, 9 e 10 nonché doc. TPC 3) e

delle dichiarazioni delle parti in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 VI R

e a pag. 4 I/II R), la Corte ha ordinato la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art.

263.

cpv. 1 lett. d del Codice di diritto processuale penale svizzero, di

seguito solo CPP) di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere

(art. 69 cpv. 2 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 6).

VII) Indennizzo e riparazione

del torto morale

9.

Giusta l’art. 429

cpv. 1 lett. a) CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento

nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le

spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

10.

A IM 1 non è stato

riconosciuto alcun indennizzo ai sensi di questa norma in quanto, giustamente,

non richiesto (VD a pag. 2) visto come il suo proscioglimento (VD all. 2 a pag.

1.

pto. 2) è stato solo di natura formale e di cosmesi redazionale (VD all. 2 a

pag. 2 pto. 7).

VIII) Retribuzione del

difensore d’ufficio

11.

Giusta l’art. 135 cpv.

2.

CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando

come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche

glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art.

416.

segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al

Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la

differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv.

4.

lett. b CPP). Un’eventuale reclamo, così come è stato il caso in specie (doc.

TPC. 15) contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un

termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art.

135.

cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP nonché VD all. 2 a pag. 2 pto.

9.

).

Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio

(art. 132 CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL

3.1.1.7.1

), ricordato come in forza alla pluriannuale giurisprudenza

dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione

delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore

d’ufficio (art. 132 CPP) deve essere fissata tenendo in considerazione

l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e

fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo

decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio

di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di

un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi

oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato

come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di

sostegno morale o di aiuto sociale.

12.

Per le sue prestazioni

l’avvocato (di seguito solo avv.) DUF 1, patrocinatrice d’ufficio (art. 132

CPP) di IM 1 con effetto dall’11.11.2016 (AI 5), ha presentato alla Corte due

note professionali, la prima datata 11.1.2017 per il periodo

11.11

/5.1.2017 (AI 51), la seconda datata 10.4.2017 per il periodo

23.1

/10.4.2017 (doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 e VD a pag.

2), indicanti, senza imposta sul valore aggiunto non essendone soggetta (VD a

pag. 2), un onorario totale di franchi (di seguito solo fr.) 4'312.40 e spese

per fr. 268.10, con quindi un dispendio orario complessivo di 22 ore (di

seguito solo h) e 55 minuti (di seguito solo min.), pari a 1’215 min. x fr.

180.

-/h (art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1) e di 160 min. x fr. 250.-/h (art. 5a cpv.

1.

RL 3.1.1.7.1). In merito a queste due note (AI 51 e doc. Dib. 1) la Corte ha

proceduto alle seguenti decurtazioni:

a) fattura

dell’11.1.2017 (AI 51)

1) in forza all’“Indicatore

delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino”,

edizione dicembre 2005, la distanza __________ (recte __________) - __________

- __________ (recte __________) è di chilometri (di seguito solo km.) 27 x 2 e

non di km. 55, quindi le spese di trasferta di fr. 55.- sono riportate a fr.

54.

-;

2) la posta 11.11.2016 “interr.

cliente c/o polca __________” per 250 min. è eccessiva e viene riportata

alla corretta durata di 246 min., pari all’effettiva presenza dell’avv. DUF 1

presso gli uffici di PS di __________ per il VI PS IM 1 11.11.2016 (AI 1, h

15:50 / h 19:56);

3) la posta 12.11.2016 “ricezione

istanza di carcerazione fr. 250/h” per 10 min. è eccessiva e viene

riportata a 5 min.;

4) la posta 13.11.2016 “esame

rapporto arresto + osservazioni a istanza carcerazione per GPC fr.” per 40

min. è eccessiva e viene riportata a 30 min.;

5) la posta 25.11.2016 “fax

a PP per permesso colloqui telefonici moglie” per 10 min. è eccessiva e

viene riportata a 5 min.;

6) la posta 12.12.2016 “fax

a MP per colloqui tel genitori” per 10 min. è eccessiva e viene riportata a

5.

min.;

7) la posta 20.12.2016 “interrogatorio

cliente c/o Farera + trasferta a/r ufficio 20 min” per 110 min. viene

riportata alla corretta durata di 105 min., pari alla durata del VI PS IM 1

20.12.2016

(AI 43, h 9:30 / h 10:55 = 85 min.) + 20 min. per la trasferta;

8) la posta 5.1.2017 “interrogatorio

c/o MP Bellinzona PP 1” per 50 min. è eccessiva e viene riportata a 45 min.

(AI 48, h 14:00 / h 14:45);

9) in quanto, malgrado fosse un

suo preciso obbligo, non documentate (doc. TPC 11, 13 e 14), le asserite spese

di posteggio per fr. 3.10 non sono state riconosciute. Per il resto non si può

che stigmatizzare la seguente frase dell’avv. DUF 1 nel doc. TPC 13 (“penso

che lo Stato, a fronte di diverse migliaia di franchi che dovrà versare per

onorare la mia nota professionale, non si scomponga nel versare fr. 3.10 (!)

per il posteggio __________ di Bellinzona anche senza ricevuta, considerato che

sicuramente non ho posteggiato la vettura davanti alla porta del Ministero

pubblico”), ritenendola irrispettosa e inutilmente polemica, a maggior

ragione in questo caso dove è lo Stato che si è assunto e garantisce il

pagamento dei suoi onorari e delle spese (AI 5 e VD all. 2 a pag. 2 pto. 9) e

che, nella persona dello scrivente Presidente della Corte, aveva non solo la

facoltà ma il preciso obbligo istituzionale, indipendentemente dal suo

irrisorio importo, di verificarne l’effettiva esistenza documentale (doc. TPC

14).

b) fattura del 10.4.2017

(doc. Dib. 1)

1) la posta 23.1.2017 “ricezione

e lettura rapporto inchiesta” per 0.33 h, pari a circa 20 min., è eccessiva

e viene riportata a 10 min.;

2) la posta 7.4.2017 “ripresa

verbali e incarto in vista di incontro con cliente e di preparazione processo”

per 0.67 h, pari a circa 40 min., non è stata riconosciuta in quanto inutile

trattandosi di un imputato reo confesso, senza dimenticare come una delle poche

cose che doveva essergli chiesta, segnatamente una copia del certificato di

matrimonio e la data di nascita del figlio, non è stato fatto;

3) la posta 7.4.2017 “sessione

con cliente c/o Stampa, rilettura con cliente dei passi principali dei verbali

+ AA + spiegazione processo + trasferta a/r ufficio (30 min)” per 1.50 h,

pari a 90 min., è eccessiva e viene riportata - in modo sicuramente favorevole

al difensore trattandosi di una fattispecie oltremodo facile con un imputato

reo confesso - a 60 min., pari a 30 min. per la trasferta andata e ritorno e 30

min. per il colloquio cliente;

4) la posta 10.4.2017 “preparazione

dibattimento e arringa” per 3.00 h, pari a 180 min., è eccessiva in quanto

fattispecie oltremodo facile e con un imputato reo confesso, tanto da dover

essere riportata a 60 min., tempo ritenuto come più che sufficiente per preparare

un intervento difensivo estremamente semplice e dal contenuto scontato (VD a

pag. 3 e 4);

5) a questa nota vi è poi da

aggiungere l’onorario dibattimentale di 165 min. pari alla durata del processo

(h 9:30 / h 11:45 = 135 min., VD a pag. 1 e 4) a cui sono stati aggiunti 30

min. per la lettura del dispositivo e un primo colloquio con l’imputato per

decidere se presentare o meno annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP).

Da cui, riconosciute le spese e le trasferte per un totale di fr.

260.

- (VD all. 2 a pag. 2 pto. 9.1), ne risulta una decurtazione complessiva

sull’onorario di 3 h e 59 min., pari a 239 min. (1'375 min. ./. 1'136 min.) con

un’aggiunta per gli onorari dibattimentali di 165 min., con quindi il

riconoscimento in favore dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 2 a

pag. 2 pto. 9.1):

onorario fr. 4'072.15

(1’156 min. x fr 180.-/h e 145 min. x fr. 250.-/h)

spese e trasferte fr.

260.00

totale fr. 4'332.15

a carico dello Stato del Cantone Ticino (VD all. 2 a pag. 2 pto.

9) ricordato come IM 1 é tenuto a rimborsare predetto importo non appena le sue

condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag.

2.

pto. 9.2).

IX) Tassa di giustizia e

spese procedurali

13.

Ritenuto come

l’intervenuto proscioglimento è stato solo di natura giuridico formale e non di

merito (VD all. 2 a pag. 1 pto. 2), la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le

spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste integralmente a carico

dell’imputato (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 8).

Visti gli art.: 12, 40, 42, 46, 47, 66a segg., 69 e 70 CP;

19.

cpv. 1 lett. b), c) e d) nonché 2 lett. a) e b)

LStup;

80.

segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429

CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome sapeva o doveva presumere che l’infrazione poteva mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per

avere, senza essere autorizzato, a __________-__________, __________, __________

e __________, detenuto, trasportato, importato e procurato in altro modo ad

altri:

1.1.1

il 21.8.2016, 500 grammi lordi

di cocaina;

1.1.2

il 30.8.2016, 500 grammi lordi

di cocaina;

1.1.3

l’11.11.2016, 1'472.08 grammi

netti di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

limitatamente all’aggravante dell’aver agito in banda nonché per il periodo

1.8.2016

/ 20.8.2016 e 12.11.2016 / 30.11.2016.

3.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

4.

Giusta l’art. 66a cpv. 1

lett. o) CP è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la

durata di 8 (otto) anni.

5.

Non è ordinata la revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere

da fr. 30.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa 9.3.2015 dello

Staatsanwaltschaft BS/SBA, Basilea, ma è prolungato di 1 (uno) anno il periodo

di prova.

6.

E’ ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere.

7.

A IM 1 non

viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi

dell’art. 429 CPP.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 1’500.- (millecinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM

1.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

9.1

Le note professionali

11.1.2017

e 10.4.2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 4'072.15

spese e

trasferte fr. 260.00

totale fr. 4'332.15

9.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’332.15 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.3

La quantificazione della

retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami

penali nel termine di 10 giorni

(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta preliminare fr. 15'243.15

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 128.50

fr. 16'871.65

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