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Decisione

72.2017.232

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 aprile 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente constata l’assenza

del PP PP 1, il quale ha rinunciato a presenziare al dibattimento e ha

formulato nell’atto d’accusa le sue proposte di condanna.

Il Presidente constata altresì

l’assenza dell’imputata, la quale è stata dispensata dal comparire al

dibattimento ex art. 336 cpv. 3 CPP con decisione del 13 marzo 2018 (doc. TPC

11).

Sentiti: - l’avv. DUF 1, il quale

si dichiara d’accordo di rinunciare alla discussione, ritenendo di non avere

contestazioni alle proposte del PP.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 66a, 139 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

alias: __________

1. è autrice colpevole di:

1.1. furto aggravato

siccome commesso in banda e per mestiere,

per avere,

nel periodo 1. giugno 2017 – 3 luglio 2017, a __________, __________

e __________, agendo in correità con terzi, in 4 occasioni, sottratto, al fine

di appropriarsene, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di

CHF 50'427.10;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannata

2.1

alla pena detentiva di 6

(sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

3.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 con motivazione scritta o di fr. 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico della condannata.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale del 6

aprile 2018 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 3'960.80

spese fr. 157.90

totale fr. 4'118.70

5.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’118.70 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 5'890.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 152.60

fr. 6'542.60

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