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Decisione

72.2017.233

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 aprile 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente constata l’assenza

del PP PP 1, il quale ha rinunciato a presenziare al dibattimento e ha

formulato nell’atto d’accusa le sue proposte di condanna.

Il Presidente constata l’assenza

dell’imputato.

Il Presidente constata che

l’imputato è stato regolarmente citato con lettera del 23 gennaio 2018 (doc.

TPC 3).

L’imputato non ha presentato

giustificazioni per la sua assenza.

Il Presidente richiama il

verbale d’interrogatorio dell’imputato del 2 agosto 2017 (AI 92), in cui IM 1

ha espressamente dichiarato la propria adesione alla proposta di pena

ipotizzata dal PP, dichiarandosi altresì d’accordo a che il processo si tenesse

in sua assenza. Richiama inoltre lo scritto del 9 marzo 2018 dell’avv. DUF 1

(doc. TPC 12), con cui il difensore ha comunicato che il suo assistito non si

sarebbe premurato di rendergli noto un suo recapito a cui indirizzare eventuali

comunicazioni relative al procedimento, né si sarebbe in altro modo più

annunciato presso di lui per avere notizie in proposito, condotta che

equivarrebbe a un’ulteriore conferma della volontà chiaramente manifestata nel

citato verbale, e ha dato il suo nulla osta per procedere all’odierno

dibattimento anche in assenza dell’imputato, derogando all’iter normalmente

previsto in caso di contumacia. Il Presidente constata altresì che l’imputato

ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che

la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza

dell’imputato.

Le parti danno atto che oggi vi

sono le condizioni per procedere in contumacia.

Si procede quindi alla

continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.

Sentiti: - l’avv. DUF 1, il quale

si dichiara d’accordo di rinunciare alla discussione, osservando che l’imputato

ha ammesso i fatti e non si è opposto alla pena.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 66a, 139 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

alias: __________

1. è autore colpevole di:

1.1. furto aggravato

siccome commesso in banda e per mestiere,

per avere,

nel periodo 1. giugno 2017 – 3 luglio 2017, a __________, __________

e __________, agendo in correità con terzi, in 4 occasioni, sottratto, al fine

di appropriarsene, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di

CHF 50'427.10;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 6

(sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

3.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 con motivazione scritta o di fr. 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa d’ufficio

sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale del 9

marzo 2018 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 4'262.50

trasferte fr. 91.00

spese fr. 426.25

totale fr. 4'779.75

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’779.75 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

6.

Il condannato è reso

attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente

sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al

Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

7.

Parallelamente all’istanza

di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello

contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In

tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla

comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla

Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della

sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 5'890.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 152.60

fr. 6'542.60

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