72.2017.235
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29 gennaio 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2017.235
Lugano,
29 gennaio 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Amos
Pagnamenta, Presidente
Giorgio Carlo
Bernasconi, giudice a latere
Fabrizio
Filippo Monaci, giudice a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione estradizionale in
Italia dal 24 maggio 2017 al 24 settembre 2017 (124 giorni)
in carcerazione preventiva dal 25
settembre 2017 al 26 ottobre 2017 (32 giorni)
in esecuzione anticipata della
pena dal 27 ottobre 2017;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 199/2017 del 14.12.2017 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. rapina
aggravata, siccome commessa in banda e con arma pericolosa
per avere, al fine di commettere un furto, agendo in
banda composta da __________ e __________ (entrambi in attesa di estradizione
dall’Italia e oggetto di procedimento separato), __________ (già processato e
giudicato in procedimento separato) e __________ (pure in attesa di
estradizione dall’Italia), sottratto denaro ai danni di un distributore di
benzina della zona di Confine, con uso della violenza e della minaccia di un
pericolo imminente alla vita e all’integrità corporale delle addette alla
cassa, facendo uso in particolare di un taglierino,
e meglio per avere:
- a __________
il 29.03.2017, ai danni del distributore __________ di Via __________, agendo
in correità con i summenzionati con i quali si ritrovava a __________ (I) per
concordare gli ultimi dettagli dell’azione criminosa, dopo che il __________
aveva funto da “staffetta” osservativa per verificare se vi fossero in Svizzera
presidi o controlli in dogana e/o di polizia ed aver dato il “via libera”, si
portava in loco a bordo dello scooter Kymco targato (I) __________ (poi
risultato rubato in Italia) a suo dire fornitogli dal __________, passando dal
valico di __________;
- dopo aver
raggiunto il distributore ed aver fatto benzina come diversivo (per CHF 5.00 ai
danni della ACPR 2), entrava nel locale “cassa” e impugnando il taglierino
nella sua mano sinistra appena tolto dalla tasca della sua giacca (a suo dire
consegnatogli dal __________ prima della partenza ma a detta del __________
fornitogli dai due __________), minacciava con lo stesso le due commesse
presenti, prendendone una per il braccio e schiacciandole la faccia contro lo
scaffale delle sigarette, costringendole così a consegnargli il denaro
contenuto nella cassa-registratrice pari a CHF 3'231.00 ed Euro 11'459.00 con
il quale usciva poi all’esterno nell’intento di riparare in Italia con il
bottino;
- fuga
ostacolata dal mancato avvio del motoveicolo che abbandonava sul posto come
pure il casco poco distante (sul quale verranno poi ritrovate le sue impronte
digitali), per poi essere costretto a riparare in Italia a piedi
ricongiungendosi con gli altri sodali che l’attendevano oltre confine sull’auto
FIAT Punto del __________;
- veicolo sul
quale pure lui saliva con il bottino della rapina, recandosi poi con tutti gli
altri correi in un ignoto appartamento di __________ dove procedevano alla
conta del bottino, spartendoselo come segue: lui si teneva gli EURO 11'459.00
(a suo dire erano solo 8'000.00) e i CHF 3'231.00 se li sono ripartiti gli
altri della banda in parti a lui ignote (a suo dire);
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art.
Fatti
140 cifra 1, 2 e 3 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore 15:47.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma in fatto e
in diritto dell’atto d’accusa. Riassume le circostanze dell’arresto di IM 1 e __________,
già condannato per complicità in rapina. Gli altri componenti della banda sono __________
e __________, così come pure __________. IM1, reo confesso, è l’autore
materiale della rapina. __________ ha ammesso le proprie responsabilità, IM 1
solo minimamente. Essi non hanno agito da soli né per propria iniziativa, ma
hanno aderito all’organizzazione messa in piedi dai __________. Rispetto alle
ammissioni di __________, IM 1 rilascia dichiarazioni inverosimili. __________
ha chiamato in causa i veri mandanti, padre e figlio __________. Dagli atti
d’inchiesta emerge che sia il taglierino che lo scooter sono già stati
utilizzati per la rapina precedente. I __________ non potevano tornare in
Svizzera a commettere nuovi reati, essendo già pendente un mandato d’arresto,
motivo per cui hanno mandato __________ e IM 1. Come emerge dalle immagini
della videosorveglianza, IM 1 entra nel distributore impugnando un taglierino,
raggiunge con fare deciso e veloce gli spazi riservati al personale del negozio
e afferra il braccio di una delle due donne, talmente forte da costringerla a
girarsi di 90° e schiacciandole la faccia contro il distributore delle
sigarette. IM 1 non si è limitato a usare violenza nei confronti delle
commesse, ma ha incusso loro timore minacciandole. L’utilizzo di un taglierino
non è casuale, ma frutto di una scelta oculata. IM 1 è stato assoldato proprio
per la sua grande esperienza, come si evince dal casellario giudiziale in atti.
Ha agito con un modus operandi ben consolidato, frutto di un’organizzazione
minuziosa. L’imputato ha inizialmente dichiarato di avere fatto tutto da solo,
ammettendo solo in seguito il coinvolgimento di __________, a cui ha addossato
la paternità del piano. In merito al ruolo e alla presenza dei __________ e di __________
ha fornito versioni discordanti e sempre diverse tra loro in corso d’inchiesta
e ancora in aula, sostenendo che gli stessi non avrebbero avuto alcun ruolo nei
fatti di cui all’atto d’accusa. Anche in merito alla spartizione del bottino
l’imputato in aula ha cambiato versione rispetto a quanto dichiarato in corso
d’inchiesta. __________ era già noto all’imputato, avendo trascorso con lui 18
mesi in carcere. Significativa risulta la dichiarazione di IM 1 con cui chiama
in causa i __________, affermando che durante il comune periodo in cella gli
avrebbero detto che doveva arrangiarsi e che sapeva come doveva comportarsi,
dichiarazione poi ritrattata. L’imputato ha contestato la versione dei fatti
resa dalle dipendenti del distributore, nonostante la stessa sia corroborata
dalle immagini della videosorveglianza. Nel corso dell’inchiesta IM 1 ha voluto
intenzionalmente escludere dal piano criminale i __________, nonostante questi,
come ci dice anche __________, fossero presenti sia prima della rapina che
dopo, in occasione della spartizione del bottino. La tesi di IM 1 contrasta
apertamente con il normale andamento delle cose e con le risultanze
dell’inchiesta. Oggi prova a presentarsi quasi come fosse lui la vittima,
cercando di farsi passare per uno sprovveduto. IM 1 può essere creduto
unicamente per quanto attiene le dichiarazioni da lui rese in punto al proprio
coinvolgimento. Se la rapina di __________ fosse andata a buon fine, sarebbe stata
la prima di una lunga serie. IM 1 era rientrato nel giro, tornando a fare
quello che sapeva fare: delinquere.
Per quel che ne è del diritto, l’accusa chiede la conferma
dell’aggravante della banda, osservando che IM 1 è del mestiere, conosce già
prima della rapina i __________ ed __________ e il loro passato criminale. Sia
prima che dopo la rapina commessa da IM 1 ne vengono commesse altre dagli
stessi personaggi. IM 1 ha una situazione economica disastrosa e si è messo a
disposizione per una serie indefinita di rapine, non certo per una sola, avendo
un disperato bisogno continuo di entrate economiche. IM 1 è un rapinatore
professionista, il suo passato parla chiaro, e non avrebbe certo avuto bisogno
di condividere il bottino con una persona con cui non aveva intenzione di
commettere in futuro altre rapine. L’accusa ricorda che questo Tribunale ha
condannato __________ per avere agito quale complice di una banda.
Quanto alla commisurazione della pena, il PP sottolinea che IM 1
ha agito in maniera spregiudicata, che il suo agire criminale è stato dettato
dal mero scopo di lucro e che la rapina è stata pianificata nel dettaglio, in
maniera accurata, senza lasciare nulla al caso. La sua colpa è aggravata dai
numerosi precedenti specifici, da cui non ha imparato nulla. L’imputato non ha
mostrato nessun pentimento dopo gli anni passati in carcere. Il suo
atteggiamento processuale è caratterizzato da continue bugie e contraddizioni
ed egli non può beneficiare di nessuna attenuante, se non quella di scontare la
pena all’estero.
Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva
di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi e che la pena sia interamente da scontare anche
qualora la Corte dovesse ritenere di ridurla entro i termini per la sospensione
condizionale (parziale). Postula inoltre l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera
per un periodo di 12 (dodici) anni e l’accoglimento dell’istanza dell’AP;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: per IM 1 la rapina del 29 marzo 2017 è stata come un tappeto dei
desideri, reso traballante da una pedivella di scooter sbarazzina. IM 1 non ha
quindi potuto sfruttare appieno la lampada di Aladino. Sottolinea che il suo
assistito ha accettato subito l’estradizione, il che dimostra che si è preso
subito le sue responsabilità. In occasione del primo interrogatorio ha subito
ammesso i fatti. IM 1 è afflitto o addirittura ammalato di una nemesi ossessiva
per i reati che portano soltanto in carcere. Questa rapina è iniziata male ed è
finita peggio.
Quanto a __________, la difesa rileva che egli ha confessato
unicamente un mese dopo essere stato arrestato, mentre IM 1 ha detto subito
tutta la verità. Per quello che riguarda i __________, la paura era lì da
vedere. __________ è tornato dai __________ e da IM 1 con la dritta
osservativa, dopo avere fatto la vedetta lombarda. IM 1 ha commesso la rapina,
durata 20 secondi; non avrebbe quindi fatto in tempo ad agire così come
dichiarato dall’AP. Si tratta di una rapina che è stata gonfiata nell’atto
d’accusa e poi ancora in aula. La difesa rileva inoltre che nel processo __________
sono cadute le due aggravanti. La rapina commessa da IM 1 è una delle meno
pericolose sulla scala Richter, tant’è che __________ si è beccato 18 mesi con
la condizionale. IM 1 non ha fatto il nome dei __________ siccome aveva paura
di loro, cosa che ovviamente non ha osato ammettere, per non fare la figura del
becero. I __________ non sono sconosciuti alle nostre latitudini e non
mettevano piede in Svizzera sapendo di essere sotto sorveglianza, motivo per
cui hanno assunto __________. I __________ sono entrambi pericolosi e hanno una
fama negativa, ciò che spiega la paura del IM 1. __________ è fuori dal 3
novembre 2017 e oggi deve uscire IM 1. Fuori __________ e IM 1, dentro gli
altri.
Non si tratta, a mente della difesa, di fare il processo alle
intenzioni, sostenendo che IM 1 era entrato a fare parte di una banda e avrebbe
commesso altre rapine; bisogna invece basarsi sui fatti, i quali dicono che IM
1 ha commesso unicamente la rapina del 29 marzo 2017. Secondo il Corboz (Les
infractions en droit suisse, p. 253, vol. 1), per esserci banda occorre essersi
messi insieme per più di una rapina, ma nel caso concreto di rapina ce n’è
stata una sola. L’aggravante della banda deve quindi cadere come è caduta per
il __________. Per quanto attiene al taglierino, osserva che nel verbale del 25
settembre 2017 IM 1 dichiara di avere preso il taglierino dalla tasca, tenendo
sempre le due mani nelle tasche, impugnandolo con la mano sinistra e posandolo
sul bancone del distributore. Il taglierino era sul bancone, chiuso, e non è
stato puntato contro le commesse, come loro stesse hanno affermato. Secondo
l’art. 4 LArm, inoltre, un taglierino non è un’arma, ma è considerato come il
coltellino svizzero, come stabilito anche nella sentenza __________. Cade
quindi anche l’aggravante dell’arma pericolosa, trattandosi, a mente della
difesa, di rapina semplice.
Quanto alla commisurazione della pena, osserva che quella proposta
dalla pubblica accusa è spropositata e fuori da ogni contesto fattuale. Il
comportamento processuale di IM 1 è ottimo: egli ha accettato subito
l’estradizione e in carcere lavora. Negli ultimi 5 anni a casellario giudiziale
non figurano più condanne ai danni di IM 1. L’imputato è vittima di sé stesso e
di una situazione che fa parte un po’ della mentalità italica; egli ha fatto
quello che purtroppo non doveva fare, ma non perché voleva entrare in una
banda, ma semplicemente perché per lui la comunione della figlia era
importante, avendo già problemi con la madre. È chiaro che la pena di IM 1 non
può essere posta al beneficio della sospensione condizionale, ma si potrebbe
pensare a una sospensione condizionale parziale. L’imputato non aveva un lavoro
e per trovare il posto in stamperia al penitenziario ha dovuto lottare. La
difesa conclude osservando che da un legno così storto quale è l’uomo non si
può costruire nulla di diritto; IM 1 è obliquo e non è diritto, ma non è una
sequoia americana, non è un Trump; non sarà nemmeno una betulla, ma non va
sradicato, dandogli la pena proposta dall’accusa.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 47, 51, 66a, 140
CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. rapina
per avere,
il 29 marzo 2017, a __________, ai danni del distributore __________
di Via __________, agendo in correità con terzi, usando violenza e minaccia di
un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, e meglio entrando
nel locale “cassa” impugnando un taglierino, costringendole in questo modo a
consegnargli il denaro contenuto nella cassa registratrice, sottratto CHF
3'231.00 ed Euro 11'459.00;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto dalle
aggravanti dell’avere agito come associato a una banda intesa a commettere
furti o rapine e dell’essersi munito di un’altra arma pericolosa, essendo la
rapina stata ritenuta nella sua forma semplice.
3.
Di conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 12 (dodici) anni ai sensi dell’art.
66a CP.
5.
L’accusatrice privata ACPR
1.
è rinviata al competente foro civile.
6.
La tassa di giustizia di
CHF 1'500.00 con motivazione scritta e di CHF 1'000.00 senza motivazione
scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 9'300.00
spese CHF 558.00
trasferte CHF 650.00
IVA (8% su 5'959.00) CHF 476.70
IVA (7.7% su 4'549.00) CHF 350.30
totale CHF 11'335.00
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 11’335.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 144.10
fr. 1'444.10
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