72.2017.239
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (quantitativo) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (procedura abbreviata)
21 febbraio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.239
Lugano,
21 febbraio 2018/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Riviera
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1,
Lugano
imputata a norma dell'atto
d'accusa 203/2017 del 18.12.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente
che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o
indirettamente, la salute di molte persone;
segnatamente,
per avere,
senza essere autorizzata,
a __________, nel periodo gennaio 2014 – 26 aprile
2016,
alienato e detenuto
complessivamente circa 126 grammi di eroina, sostanza da lei previamente
acquistata a Zurigo, da ignoto spacciatore, al prezzo di CHF 270.00 per ogni 5
grammi di sostanza,
e meglio,
1.1. a __________,
nel periodo gennaio 2014 – 26 aprile 2016,
alienato ad almeno
quattro acquirenti della zona, un totale di circa 101 grammi di eroina,
sostanza suddivisa in buste dosi contenenti, cadauna, da 0.2 a 1 grammo di
stupefacente, al prezzo variabile fra i CHF 100.00 e i CHF 250.00 al grammo,
nonché,
1.2. a __________,
presso il suo domicilio,
in data 26.04.2016,
detenuto 25 grammi netti di eroina, destinati alla vendita a terzi;
2. Contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata,
a __________, in data 26 aprile 2016,
detenuto 51.93 grammi netti di hascisc, sostanza da
lei previamente acquistata a Zurigo da ignoti spacciatori, al prezzo di CHF
8.00 al grammo, e 72.52 grammi netti di eroina, pure da lei acquistata da
ignoto spacciatore a Zurigo, al prezzo di CHF 250.00 per ogni 5 grammi di
sostanza, sostanza interamente destinata al proprio consumo
nonché,
nel periodo dicembre 2014 – aprile 2016,
a __________, Zurigo ed altre imprecisate località
del Cantone Ticino e della Svizzera,
consumato un imprecisato quantitativo di sostanza
stupefacente, stimata, annualmente, in almeno 250 grammi eroina e 30 grammi di
hascisc;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 19 cpv. 2 LStup, richiamato l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup e
dall’art. 19a LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte:
Fatti
1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei ascritti come sopra.
Di conseguenza IM 1 è condannata alla pena
detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il giorno (1 – uno) di arresto
provvisorio.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg.
CP).
E’ pure
condannata 2. Alla
multa di CHF 200.00 (duecento), con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 2 (due) - (art. 106 cpv. 2 CP).
ed inoltre 3. Ordina
il dissequestro e la restituzione in favore di IM 1 dei seguenti oggetti, già
sequestrati in data 26.04.2016 (art. 267 cpv. 1 CPP):
- 1 telefono
cellulare marca Nokia – __________ con relativa carta SIM __________ (Reperto
Nr__________);
- 1 telefono
cellulare marca Nokia Nseries – __________ con inserita carta SIM con numero
sconosciuto (Reperto Nr. __________);
4. Viene
ordinata la confisca dei seguenti oggetti, sequestrati a IM 1 in data
26.04.2016 (art. 267 cpv. 3 CPP, richiamato l’art. 69 cpv. 1 CP):
- un minigrip
contenente dei biglietti del treno delle FFS (Reperto Nr. __________)
- 4 buste
(invio postale) datate 17.09.2015, 06.08.2014, 25.01.2016 e 22.04.2016 (Reperto
Nr. __________)
- un minigrip
contenente un foglio di carta con dei numeri (Reperto Nr. __________)
- un minigrip
contenente numerosi mini-grip di varie misure (Reperto Nr. __________)
5. Viene
ordinata la confisca e la distruzione della seguente sostanza stupefacente,
rinvenuta presso il domicilio di IM 1 in data 26.04.2016 (art. 267 cpv. 3 CPP,
richiamato l’art. 69 cpv. 2 CP):
- 3 minigrip
del peso lordo di 90.45 grammi di eroina (Elcosafe nr. __________)
- 7 minigrp
del peso lordo di 23 grammi di eroina (Elcosafe nr. __________)
- 6 pezzi di
carta piegata, contenenti complessivamente 3.45 grammi di eroina (Elcosafe
nr. __________)
- 60 grammi
lordi di hascisc (Elcosafe nr. __________)
6. All’avv.
DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un
importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la
riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.
7. IM 1 è
condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il
cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 14:55.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente, la Presidente
propone alcune correzioni dell’AA:
- punto
1.2. del per avere: “… detenuto 25 grammi netti di eroina, con un grado di
purezza medio del 16%, destinati alla vendita a terzi.”;
- punto
Considerandi
2.
del per avere: “… acquistata da ignoto spacciatore a Zurigo, al prezzo di CHF
270.00
per ogni 5 grammi di sostanza…”
- punto
2.
del per avere: “… nel periodo febbraio 2015 – aprile 2016…”
- reati
previsti: “dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a LStup…”
- punto
1.
delle proposte: “… dedotto il carcere preventivo sofferto.”
Le parti danno il loro consenso
alle correzioni proposte.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa accuse concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti
di causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in
particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 2017 /
203.
del 18 dicembre 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con
le seguenti modifiche:
punto 1.2.
per avere: “… detenuto 25 grammi netti di eroina, con un grado di purezza
medio del 16%, destinati alla vendita a terzi.”;
punto 2 per
avere: “… acquistata da ignoto spacciatore a Zurigo, al prezzo di CHF 270.00
per ogni 5 grammi di sostanza…”
punto 2 per
avere: “… nel periodo febbraio 2015 – aprile 2016…”
reati
previsti: “dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a LStup…”
punto 1
delle proposte: “… dedotto il carcere preventivo sofferto.”
2.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr.
2'835.00
spese Fr. 150.40
totale Fr.
2'985.40
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 2'985.40 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'887.60
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.90
fr. 4'653.50
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