Lexipedia

Decisione

72.2017.243

Grave infrazione alle norme della circolazione (90 cpv. 2 LCStr), 121 km/h su un tratto in cui la velocità massima è di 80 km/h, stato di necessità

8 marzo 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti che hanno dato inizio alla procedura penale

che ci vede qui oggi sono chiari e riconosciuti. La signora IM 1 circolava a

121 km/h sul limite di 80 km/h. Le risultanze del radar, così come il limite

vigente, non sono contestati. Al giorno d’oggi, rileva il legale, è raro

trovare qualcuno che senza dubbi ammetta le proprie colpe. IM 1 non ha dubbi

perché ha fiducia nella giustizia. Giustizia però che a fronte di un decreto

d’accusa duro potrebbe tradursi in ingiustizia. L’avv. DUF 1 confida quindi che

la signora IM 1 possa uscire di qui oggi senza essere vittima di automatismi

procedurali. Non si può non constatare che, se da un lato, i presupposti oggettivi

sono chiari, quelli soggettivi non sono stati considerati dal magistrato

inquirente, che non ha esaminato come avrebbe dovuto le circostanze del caso

concreto. Come dichiarato innanzi alla Polizia ed ancora oggi, con grande

coraggio vista la delicatezza del suo stato di salute, la signora ha ammesso

quanto accaduto. A seguito del tumore allo stomaco le è stato rimosso l’intero

stomaco e un pezzo di intestino. A causa della recidiva ha poi subito

l’asportazione delle ovaie e dell’utero. Ne discende l’alveo aperto che produce

attacchi improvvisi, con le conseguenze già indicate nell’odierno interrogatorio.

Proprio da questa sintomatologia è stata colpita la signora IM 1 un anno fa.

L’avv. DUF 1 chiede quindi che i motivi della

punibilità vengano analizzati alle luce del disposto degli artt. 17 e 18 CP,

tenendo conto di un’attenuazione della pena e dello stato di necessità

dell’imputata. La situazione in cui si è trovata la signora IM 1 era atta a

costituire un pericolo per gli altri utenti della strada. In merito ad un caso

simile si è già espressa la CARP, con sentenza del 28.01.2016, incarto n.17.2015.181.

Il legale sottolinea che la sera dei fatti l’imputata non ha fatto mosse

azzardate o altro. Quella sera, purtroppo, quanto l’imputata temeva si è

concretizzato.

Alla luce di quanto precede l’avv. DUF 1 chiede

quindi che la fattispecie in esame venga considerata anche dal punto di vista

dello stato di necessità. Qualora non ne venissero riconosciuti i presupposti egli

contesta comunque il DAC, sia per il numero delle aliquote, che per il loro

ammontare. Quanto alla revoca della sospensione della precedente condanna,

l’avv. DUF 1 rileva che la prognosi negativa non è stata minimamente

sostanziata. La signora IM 1 non ha precedenti, è mamma, lavora e studia. Infatti,

in merito al solo precedente ascrivibile alla sua assistita, l’avv. DUF 1

sottolinea che si è trattato di una dimenticanza; la signora IM 1 non aveva

tempestivamente convertito la propria licenza di condurre __________ in quella

Svizzera. La difesa contesta quindi la revoca della sospensione.

L’avv. DUF 1 rileva quindi che la pena di 75

aliquote per l’infrazione commessa dalla signora IM 1 l’8.03.2017 appare eccessiva.

In un caso simile la CARP ha infatti deciso per una pena di 30 aliquote. La

commisurazione della pena non tiene nemmeno conto delle attenuanti del caso ai

sensi dell’art. 48 CP. A mente delle difesa quella sera indubbiamente

l’imputata era in uno stato di angustia, stava male, aveva vergogna e paura di

non riuscire ad arrivare a casa. Richiamati i principi generali di cui all’art.

49 CP l’avv. DUF 1 chiede una riduzione massiccia della pena indicata dal PP.

Siccome il pronostico è a mente della difesa favorevole, il legale chiede la

sospensione condizionale della pena, al massimo per due anni. Egli conclude

rilevando che pure l’ammontare delle aliquote indicato dal PP è eccessivo tenendo

conto della situazione finanziaria dell’imputata.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 44,

46, 47, 106 CP;

90 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

1.1. Grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

a __________, l’8.03.2017, violato gravemente le norme succitate

cagionando un serio pericolo alla sicurezza altrui, in particolare per aver

circolato, con il veicolo ____________________, targato __________, alla

velocità di 121 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente

limite di 80 km/h

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Di conseguenza,

Considerandi

2.

IM 1 è condannata

2.1

Alla pena pecuniaria di fr. 900.00

(novecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.00

(trenta) cadauna.

2.2

Al pagamento di una multa di

CHF 200.00 (duecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2.

CPS).

3.

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

4.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata con decreto

5.09.2016

dal Ministero Pubblico del Caton Ticino, ma il periodo di prova viene

prolungato di 1 (un) anno.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00

(cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a

carico della condannata.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'290.00

spese fr. 175.00

IVA (7.7%) fr. 112.80

totale fr. 1'577.80

6.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'577.80 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente la

vicecancelliera

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 115.--

fr. 1'015.--

===========