72.2017.243
Grave infrazione alle norme della circolazione (90 cpv. 2 LCStr), 121 km/h su un tratto in cui la velocità massima è di 80 km/h, stato di necessità
8 marzo 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.243
Lugano,
8 marzo 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
residente a ,
rappresentata dall’avv DUF 1
imputata, a norma del decreto
d'accusa 349/2017 del 04 dicembre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la
vettura __________ targata __________ alla velocità di 121 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;
fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, l'8 marzo 2017;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli
art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv.
1 OSS;
Presenti: - l’imputata IM 1, assistita dal
suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:29 alle ore 10:42.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 20.12.2017 (doc. TPC 2) ha
comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al
contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;
- l’avv. DUF
1 difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Fatti
I fatti che hanno dato inizio alla procedura penale
che ci vede qui oggi sono chiari e riconosciuti. La signora IM 1 circolava a
121 km/h sul limite di 80 km/h. Le risultanze del radar, così come il limite
vigente, non sono contestati. Al giorno d’oggi, rileva il legale, è raro
trovare qualcuno che senza dubbi ammetta le proprie colpe. IM 1 non ha dubbi
perché ha fiducia nella giustizia. Giustizia però che a fronte di un decreto
d’accusa duro potrebbe tradursi in ingiustizia. L’avv. DUF 1 confida quindi che
la signora IM 1 possa uscire di qui oggi senza essere vittima di automatismi
procedurali. Non si può non constatare che, se da un lato, i presupposti oggettivi
sono chiari, quelli soggettivi non sono stati considerati dal magistrato
inquirente, che non ha esaminato come avrebbe dovuto le circostanze del caso
concreto. Come dichiarato innanzi alla Polizia ed ancora oggi, con grande
coraggio vista la delicatezza del suo stato di salute, la signora ha ammesso
quanto accaduto. A seguito del tumore allo stomaco le è stato rimosso l’intero
stomaco e un pezzo di intestino. A causa della recidiva ha poi subito
l’asportazione delle ovaie e dell’utero. Ne discende l’alveo aperto che produce
attacchi improvvisi, con le conseguenze già indicate nell’odierno interrogatorio.
Proprio da questa sintomatologia è stata colpita la signora IM 1 un anno fa.
L’avv. DUF 1 chiede quindi che i motivi della
punibilità vengano analizzati alle luce del disposto degli artt. 17 e 18 CP,
tenendo conto di un’attenuazione della pena e dello stato di necessità
dell’imputata. La situazione in cui si è trovata la signora IM 1 era atta a
costituire un pericolo per gli altri utenti della strada. In merito ad un caso
simile si è già espressa la CARP, con sentenza del 28.01.2016, incarto n.17.2015.181.
Il legale sottolinea che la sera dei fatti l’imputata non ha fatto mosse
azzardate o altro. Quella sera, purtroppo, quanto l’imputata temeva si è
concretizzato.
Alla luce di quanto precede l’avv. DUF 1 chiede
quindi che la fattispecie in esame venga considerata anche dal punto di vista
dello stato di necessità. Qualora non ne venissero riconosciuti i presupposti egli
contesta comunque il DAC, sia per il numero delle aliquote, che per il loro
ammontare. Quanto alla revoca della sospensione della precedente condanna,
l’avv. DUF 1 rileva che la prognosi negativa non è stata minimamente
sostanziata. La signora IM 1 non ha precedenti, è mamma, lavora e studia. Infatti,
in merito al solo precedente ascrivibile alla sua assistita, l’avv. DUF 1
sottolinea che si è trattato di una dimenticanza; la signora IM 1 non aveva
tempestivamente convertito la propria licenza di condurre __________ in quella
Svizzera. La difesa contesta quindi la revoca della sospensione.
L’avv. DUF 1 rileva quindi che la pena di 75
aliquote per l’infrazione commessa dalla signora IM 1 l’8.03.2017 appare eccessiva.
In un caso simile la CARP ha infatti deciso per una pena di 30 aliquote. La
commisurazione della pena non tiene nemmeno conto delle attenuanti del caso ai
sensi dell’art. 48 CP. A mente delle difesa quella sera indubbiamente
l’imputata era in uno stato di angustia, stava male, aveva vergogna e paura di
non riuscire ad arrivare a casa. Richiamati i principi generali di cui all’art.
49 CP l’avv. DUF 1 chiede una riduzione massiccia della pena indicata dal PP.
Siccome il pronostico è a mente della difesa favorevole, il legale chiede la
sospensione condizionale della pena, al massimo per due anni. Egli conclude
rilevando che pure l’ammontare delle aliquote indicato dal PP è eccessivo tenendo
conto della situazione finanziaria dell’imputata.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34, 42, 44,
46, 47, 106 CP;
90 cpv. 2 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. Grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
a __________, l’8.03.2017, violato gravemente le norme succitate
cagionando un serio pericolo alla sicurezza altrui, in particolare per aver
circolato, con il veicolo ____________________, targato __________, alla
velocità di 121 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente
limite di 80 km/h
e meglio come descritto nel decreto d’accusa.
Di conseguenza,
Considerandi
2.
IM 1 è condannata
2.1
Alla pena pecuniaria di fr. 900.00
(novecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.00
(trenta) cadauna.
2.2
Al pagamento di una multa di
CHF 200.00 (duecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.
2.
CPS).
3.
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
4.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata con decreto
5.09.2016
dal Ministero Pubblico del Caton Ticino, ma il periodo di prova viene
prolungato di 1 (un) anno.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00
(cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a
carico della condannata.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'290.00
spese fr. 175.00
IVA (7.7%) fr. 112.80
totale fr. 1'577.80
6.2
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'577.80 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente la
vicecancelliera
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 115.--
fr. 1'015.--
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