72.2017.245
Ripetuta guida senza autorizzazione: guida dell’autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre; guida in stato di ebrietà
21 febbraio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.245
72.2018.28
Lugano,
21 febbraio 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 208/2017 del 22 dicembre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP
1, di
guida senza autorizzazione
per avsebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 12.07.2017,
per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ il 19.10.2017;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
ed inoltre, imputato, a norma
dell'atto d'accusa 22/2018 del 29 gennaio 2018, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
Fatti
1. guida in stato di
inattitudine
per aver condotto l'autovettura Nissanessendo
in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite
etilometro probatorio (risultato: 0.66 mg/l);
fatti avvenuti: a __________ il 06.01.2018;
reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;
Considerandi
2.
ripetuta guida senza
autorizzazione
per aver ripetutamente condotto il veicolo surriferito sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa in data 01.12.2017, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ il 06.01.2018 ed in altre
imprecisate località e date precedenti;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico __________,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 11:17.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche dei due atti d’accusa:
atto d’accusa 208/2017 del 22
dicembre 2017
-- a
pag. 1, ai fatti, si aggiunge __________ prima di __________;
atto d’accusa 22/2018 del 29
gennaio 2018
-- a
pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di __________ e domiciliato a
prima di __________;
-- a
pag. 1, al punto 1, al reato, si modifica il cpv. 2 con il cpv. 1;
-- a
pag. 1, al punto 2, per il testo, richiamato il doc. TPC 11, si modifica per un
periodo indeterminato con a titolo definitivo nonché per i luoghi e date,
richiamato l’AI 1 Inc. MP 2018.562, si modifica fatti avvenuti a __________ il
6.1.2018
e in altre imprecisate località e date precedenti con fatti avvenuti a
__________, __________, __________ e altre imprecisate località del __________
nel periodo 20.10.2017 / 6.1.2018.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e i due atti d’accusa sono modificati di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: chiedo la conferma dei due AA. La situazione dell’imputato è
complicata. Vi è tutta una serie di condanne relative a infrazioni e
contravvenzioni alla LCStr. Vista la situazione e il comportamento
dell’imputato, la pena pecuniaria non è giustificabile. A quest’ultimo sono
state date molte possibilità ma lo stesso ha continuato a commettere infrazioni
analoghe. Pertanto si chiede una pena detentiva di 12 mesi da espiare e una
multa di fr. 200.-;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la
licenza di condurre dell’imputato gli è stata revocata nel 1997, in quanto una
persona insieme a lui nell’auto possedeva della cocaina. L’imputato non guidava
e non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Dal 1997 al 2015 non vi sono
dei reati analoghi a quelli di cui oggi discutiamo. La situazione è peggiorata
a far tempo dal marzo 2017, periodo in cui ha perso la compagna e si è dovuto
trasferire da __________ a __________. In quest’ottica, quest’ultimo è caduto
in una sorta di depressione e ha cominciato a delinquere. Oggi invece,
l’imputato si è impegnato a cambiare e a non commettere più infrazioni
stradali, da una parte trasferendosi a __________ per poter recarsi a lavoro a
piedi o con i trasporti pubblici, dall’altra restituendo le targhe. Tenuto
conto di tutto quanto ciò e del comportamento dell’imputato nell’ultimo anno,
si ritiene che abbia diritto ancora ad una chance. Se gli venisse tolta la
possibilità di lavorare, la sua situazione precipiterebbe del tutto. Va
rilevato inoltre che l’Ufficio degli stranieri sta prendendo in considerazione
la revoca del permesso di soggiorno dell’imputato, a dipendenza anche delle
risultanze dell’odierno dibattimento. Una pena pecuniaria appare dunque ancora
possibile, ma se si optasse per una pena detentiva, si chiede che la stessa sia
inferiore a mesi 12 e che vengano prese tutte le misure del caso in modo che
l’imputato possa continuare a lavorare.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34 segg., 40,
47.
e 106 cpv. 2 CP;
91.
cpv. 1 lett. a) e 95 cpv. 1 lett. b) LCStr;
80.
segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere:
1.1.1
il 19.10.2017, a __________,
condotto l’autovettura Renault, targata TI __________, sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il
12.7.2017
per un periodo indeterminato;
1.1.2
nel periodo 20.10.2017 /
6.1
, a __________, __________, __________ e altre imprecisate località del
__________, condotto l’autovettura Nissan, targata TI __________, sebbene la
licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità
amministrativa l’1.12.2017 a titolo definitivo;
1.2
guida in stato di
inattitudine
per avere, il 6.1.2018, a __________, condotto l’autovettura
Nissan, targata TI __________, in stato di ebrietà;
e meglio come descritto negli atti d’accusa 208/2017 del 22
dicembre 2017 e 22/2018 del 29 gennaio 2018 e precisato nei considerandi.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena detentiva di 10
(dieci) mesi da espiare;
2.2
al pagamento di una multa di
fr. 200.- (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1'500.-
(millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a
carico del condannato.
4.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato.
4.1
La nota professionale del
21.2.2018
dell’avv. DUF 1 é approvata per:
onorario fr. 1'065.00
spese fr. 148.00
IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 17.60
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 79.45
totale fr. 1'310.05
4.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'310.05 (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 120.90
fr. 1'020.90
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