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Decisione

72.2017.245

Ripetuta guida senza autorizzazione: guida dell’autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre; guida in stato di ebrietà

21 febbraio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. guida in stato di

inattitudine

per aver condotto l'autovettura Nissanessendo

in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite

etilometro probatorio (risultato: 0.66 mg/l);

fatti avvenuti: a __________ il 06.01.2018;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

Considerandi

2.

ripetuta guida senza

autorizzazione

per aver ripetutamente condotto il veicolo surriferito sebbene la licenza di con­dur­re gli fos­se stata revocata dalla competente Au­torità

amministrati­va in data 01.12.2017, per un periodo indetermina­to;

fatti avvenuti: a __________ il 06.01.2018 ed in altre

imprecisate località e date precedenti;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico __________,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 11:17.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche dei due atti d’accusa:

atto d’accusa 208/2017 del 22

dicembre 2017

-- a

pag. 1, ai fatti, si aggiunge __________ prima di __________;

atto d’accusa 22/2018 del 29

gennaio 2018

-- a

pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di __________ e domiciliato a

prima di __________;

-- a

pag. 1, al punto 1, al reato, si modifica il cpv. 2 con il cpv. 1;

-- a

pag. 1, al punto 2, per il testo, richiamato il doc. TPC 11, si modifica per un

periodo indeterminato con a titolo definitivo nonché per i luoghi e date,

richiamato l’AI 1 Inc. MP 2018.562, si modifica fatti avvenuti a __________ il

6.1.2018

e in altre imprecisate località e date precedenti con fatti avvenuti a

__________, __________, __________ e altre imprecisate località del __________

nel periodo 20.10.2017 / 6.1.2018.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e i due atti d’accusa sono modificati di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: chiedo la conferma dei due AA. La situazione dell’imputato è

complicata. Vi è tutta una serie di condanne relative a infrazioni e

contravvenzioni alla LCStr. Vista la situazione e il comportamento

dell’imputato, la pena pecuniaria non è giustificabile. A quest’ultimo sono

state date molte possibilità ma lo stesso ha continuato a commettere infrazioni

analoghe. Pertanto si chiede una pena detentiva di 12 mesi da espiare e una

multa di fr. 200.-;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la

licenza di condurre dell’imputato gli è stata revocata nel 1997, in quanto una

persona insieme a lui nell’auto possedeva della cocaina. L’imputato non guidava

e non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Dal 1997 al 2015 non vi sono

dei reati analoghi a quelli di cui oggi discutiamo. La situazione è peggiorata

a far tempo dal marzo 2017, periodo in cui ha perso la compagna e si è dovuto

trasferire da __________ a __________. In quest’ottica, quest’ultimo è caduto

in una sorta di depressione e ha cominciato a delinquere. Oggi invece,

l’imputato si è impegnato a cambiare e a non commettere più infrazioni

stradali, da una parte trasferendosi a __________ per poter recarsi a lavoro a

piedi o con i trasporti pubblici, dall’altra restituendo le targhe. Tenuto

conto di tutto quanto ciò e del comportamento dell’imputato nell’ultimo anno,

si ritiene che abbia diritto ancora ad una chance. Se gli venisse tolta la

possibilità di lavorare, la sua situazione precipiterebbe del tutto. Va

rilevato inoltre che l’Ufficio degli stranieri sta prendendo in considerazione

la revoca del permesso di soggiorno dell’imputato, a dipendenza anche delle

risultanze dell’odierno dibattimento. Una pena pecuniaria appare dunque ancora

possibile, ma se si optasse per una pena detentiva, si chiede che la stessa sia

inferiore a mesi 12 e che vengano prese tutte le misure del caso in modo che

l’imputato possa continuare a lavorare.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34 segg., 40,

47.

e 106 cpv. 2 CP;

91.

cpv. 1 lett. a) e 95 cpv. 1 lett. b) LCStr;

80.

segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere:

1.1.1

il 19.10.2017, a __________,

condotto l’autovettura Renault, targata TI __________, sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il

12.7.2017

per un periodo indeterminato;

1.1.2

nel periodo 20.10.2017 /

6.1

, a __________, __________, __________ e altre imprecisate località del

__________, condotto l’autovettura Nissan, targata TI __________, sebbene la

licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità

amministrativa l’1.12.2017 a titolo definitivo;

1.2

guida in stato di

inattitudine

per avere, il 6.1.2018, a __________, condotto l’autovettura

Nissan, targata TI __________, in stato di ebrietà;

e meglio come descritto negli atti d’accusa 208/2017 del 22

dicembre 2017 e 22/2018 del 29 gennaio 2018 e precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi da espiare;

2.2

al pagamento di una multa di

fr. 200.- (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1'500.-

(millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a

carico del condannato.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato.

4.1

La nota professionale del

21.2.2018

dell’avv. DUF 1 é approvata per:

onorario fr. 1'065.00

spese fr. 148.00

IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 17.60

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 79.45

totale fr. 1'310.05

4.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'310.05 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 120.90

fr. 1'020.90

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