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Decisione

72.2017.247

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

- il

punto relativo alla carcerazione preventiva è modificato nel senso che

l’imputato è stato in carcerazione preventiva dal 27 ottobre 2015 al 30 ottobre

2015 (in totale 4 giorni), è stato posto in esecuzione anticipata della pena

dal 31 ottobre 2015 al 1. dicembre 2015 (in totale 32 giorni) ed è stato

scarcerato il 2 dicembre 2015 con la misura sostitutiva dell'obbligo di

sottoporsi a un trattamento ambulatoriale presso il __________, come si evince

dagli AI 13 e 32;

- il

punto 2 è modificato nel senso che la contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti è ripetuta.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II. Il

Presidente osserva che dalla perizia psichiatrica risulta che l’imputato

avrebbe venduto stupefacenti per finanziare il proprio consumo.

Il PP comunica che questo reato

non è stato considerato nell’atto d’accusa.

III. Alla

luce delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’interrogatorio, il Presidente

propone di aggiungere il consumo di un imprecisato quantitativo di cocaina al

punto 2 dell’atto d’accusa.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: i fatti e il diritto non sono contestati. Ciò che rimane poco

comprensibile è il movente che ha mosso IM 1 ad appiccare il fuoco. L’accusa

attira l’attenzione sul fatto che l’imputato aveva il cappuccio e si è dato la

pena di non farsi notare, sedendosi e facendo finta di riposare sulla sedia

quando è passato qualcuno, come si vede dalla videosorveglianza, ciò che

dimostra, come indicato anche in perizia, che egli era assolutamente conscio di

quello che stava facendo. Rileva inoltre che poteva decisamente andare peggio,

siccome il bar in questione è situato in una palazzina abitativa e l’incendio è

stato appiccato mentre gli inquilini dormivano.

Quanto alla commisurazione della pena, osserva che il disposto di

cui all’art. 221 cpv. 1 CP prevede una pena minima di un anno. Evidenzia che

sono stati dei futili motivi ad indurre l’imputato a creare un simile pericolo,

che solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco non si è tradotto in una

tragedia. Dall’altra parte vanno considerati il disturbo di personalità

dell’imputato e la sua tossicodipendenza. Conclude chiedendo la condanna di IM

1.

alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, non opponendosi alla sospensione

condizionale della stessa, ma con periodo di prova di almeno 3 (tre) anni. Si

rimette al giudizio della Corte per la multa per la contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti e chiede in fine che venga ordinata la norma di condotta del

proseguimento del trattamento ambulatoriale che IM 1 sta seguendo presso il __________;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: i fatti e il diritto non sono contestati. IM 1, sin dal primo

verbale, ha ammesso interamente le proprie responsabilità. Quanto ai motivi a

delinquere, la difesa osserva che l’imputato al momento dei fatti soffriva di

un disturbo di personalità misto associato a una sindrome da poli-dipendenza.

Il disturbo di personalità è presente sin dall’adolescenza e compromette

tuttora l’inserimento lavorativo e sociale. L’effetto dell’abuso di sostanze e

alcol ha quantomeno alterato nell’imputato la percezione della gravità del suo

agito; egli non ricorda esattamente cosa è successo quella sera. Quella sera

egli aveva litigato con __________, ragazza con la quale aveva una relazione

sentimentale, e oltre a ciò provava da tempo un sentimento di rabbia mista a

frustrazione nei confronti della vita e della società, da cui si sentiva

abbandonato. IM 1 ha seguito un percorso rieducativo, aderendo alle misure

proposte dalla pubblica accusa, è stato in cura presso __________ e presso una

psichiatra, dal 2017 vive presso la pensione la __________ di __________ e le

sue finanze sono affidate dal 2018 a un curatore.

Quanto alla commisurazione della pena, a qualificare la colpa di IM

1.

vi è la gravità del reato commesso, che si legge dalle conseguenze che il suo

gesto estremo ha avuto e che avrebbe potuto avere. Ribadisce lo stato psichico

al momento dei fatti. Vi è inoltre, a mitigare la sua colpa, l’ammissione

integrale dei fatti e il ravvedimento, nonché il comportamento durante

l’inchiesta. Rileva inoltre che si tratta di una deviazione unica, che non si

ripeterà, riguardando il suo precedente altri reati. Osserva che le cifre

richieste dagli AP sono molto alte e l’imputato al momento non è in grado di

risarcire, ma non appena sarà in grado lo farà e riconosce nel principio le

pretese. Ha inoltre aderito alle misure proposte dal PP. Cita la sentenza della

Corte delle assise correzionali di Lugano 72.2005.11 con pena detentiva di 16

mesi e la sentenza della Corte delle assise correzionali 72.2003.33, con 18

mesi di pena detentiva sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni. Visto tutto quanto precede, chiede una massiccia riduzione della pena

richiesta dal PP, che non dovrà superare i 16 (sedici) mesi di detenzione e

dovrà essere posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 69, 94, 106, 221 CP;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

incendio intenzionale

per avere,

il 27 ottobre 2015, a __________, cagionato intenzionalmente un

incendio presso l’esercizio pubblico __________ di __________, da cui sono

derivati danni all’esercizio pubblico e allo stabile per almeno CHF 160'748.40

e pericolo per l’incolumità pubblica;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo dicembre 2015 – 22 dicembre 2016, a __________ e in

altre imprecisate località, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato

30.

grammi di marijuana e un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché per

avere, il 3 novembre 2016, a __________, detenuto 1.9 grammi lordi di marijuana

destinati al proprio consumo personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

2.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

3.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da CHF

30.00

cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone

Ticino con decreto d’accusa del 12 gennaio 2015.

4.

È ordinata la revoca della

misura sostitutiva dell’obbligo di sottoporsi a un trattamento ambulatoriale presso

il __________ di __________.

5.

Per la durata del periodo

di prova è ordinata la norma di condotta dell’obbligo di proseguire il

trattamento ambulatoriale già in essere presso il __________ di __________.

6.

È ordinata la confisca

dell’accendino, nonché la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto

sequestro.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 con motivazione scritta e di fr. 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2'309.40

spese fr. 28.00

IVA (8% su fr. 1'347.40) fr. 107.80

IVA (7.7% su fr. 990.00) fr. 76.25

totale fr. 2'521.45

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’521.45 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'908.90

Perizia fr. 10'092.30

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 79.20

fr. 12'780.40

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