72.2017.247
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6 marzo 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.247
Lugano,
6 marzo 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
27 ottobre 2015 al 30 ottobre 2015 (4 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 31 ottobre 2015 al 1. dicembre 2015
(32 giorni),
scarcerato il 2 dicembre 2015
con la misura sostitutiva dell'obbligo di sottoporsi a un trattamento
ambulatoriale presso il centro __________;
imputato, a norma dell'atto
d'accusa nr. 211/2017 del 29 dicembre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP
1, di
1. incendio intenzionale
per avere,
a __________, in Via __________,
in data 27 ottobre 2015, verso le ore 03:25 circa,
cagionato intenzionalmente un incendio, da cui è derivato danno
alla cosa altrui e pericolo per la incolumità pubblica,
e meglio per avere cagionato intenzionalmente un incendio presso
l’esercizio pubblico __________ sito in Via __________ a __________, appiccando
il fuoco con un accendino ad alcuni giornali da lui posizionati su una sedia
situata sulla terrazza esterna e a ridosso della vetrata del predetto bar,
provocando danni all’esercizio pubblico e allo stabile per almeno CHF
160'748.40 (somma calcolata sulla base degli importi indicati dalle compagnie
assicurative: CHF 104'752 da __________, per l’esercizio pubblico; CHF
55'796.40 da __________, per lo stabile, oltre a CHF 200.- di franchigia a
carico del proprietario dello stabile), ritenuto altresì che l’incendio non ha
potuto ulteriormente propagarsi - evidenziato come il bar si trovi al piano
terra di una palazzina abitativa di sei piani - grazie al tempestivo intervento
di spegnimento da parte degli agenti di Polizia giunti nel frattempo sul posto;
2. contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
a __________ e in altre imprecisate località,
nel periodo dal 22 dicembre 2015 al 22 dicembre 2016,
senza essere autorizzato,
ripetutamente consumato stupefacenti e meglio un quantitativo
complessivo di almeno 30 grammi di marijuana;
nonché,
a __________,
in data 3 novembre 2016,
detenuto un quantitativo di 1.9 grammi lordi di marijuana
destinato al consumo personale, sequestrato dalla Polizia;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo sopra
indicate;
reati previsti: dall’art. 221 cpv. 1 CP e dall’art. 19a
LStup.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore 11:40.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I. Il
Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- il
punto relativo alla carcerazione preventiva è modificato nel senso che
l’imputato è stato in carcerazione preventiva dal 27 ottobre 2015 al 30 ottobre
2015 (in totale 4 giorni), è stato posto in esecuzione anticipata della pena
dal 31 ottobre 2015 al 1. dicembre 2015 (in totale 32 giorni) ed è stato
scarcerato il 2 dicembre 2015 con la misura sostitutiva dell'obbligo di
sottoporsi a un trattamento ambulatoriale presso il __________, come si evince
dagli AI 13 e 32;
- il
punto 2 è modificato nel senso che la contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti è ripetuta.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Considerandi
II. Il
Presidente osserva che dalla perizia psichiatrica risulta che l’imputato
avrebbe venduto stupefacenti per finanziare il proprio consumo.
Il PP comunica che questo reato
non è stato considerato nell’atto d’accusa.
III. Alla
luce delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’interrogatorio, il Presidente
propone di aggiungere il consumo di un imprecisato quantitativo di cocaina al
punto 2 dell’atto d’accusa.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: i fatti e il diritto non sono contestati. Ciò che rimane poco
comprensibile è il movente che ha mosso IM 1 ad appiccare il fuoco. L’accusa
attira l’attenzione sul fatto che l’imputato aveva il cappuccio e si è dato la
pena di non farsi notare, sedendosi e facendo finta di riposare sulla sedia
quando è passato qualcuno, come si vede dalla videosorveglianza, ciò che
dimostra, come indicato anche in perizia, che egli era assolutamente conscio di
quello che stava facendo. Rileva inoltre che poteva decisamente andare peggio,
siccome il bar in questione è situato in una palazzina abitativa e l’incendio è
stato appiccato mentre gli inquilini dormivano.
Quanto alla commisurazione della pena, osserva che il disposto di
cui all’art. 221 cpv. 1 CP prevede una pena minima di un anno. Evidenzia che
sono stati dei futili motivi ad indurre l’imputato a creare un simile pericolo,
che solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco non si è tradotto in una
tragedia. Dall’altra parte vanno considerati il disturbo di personalità
dell’imputato e la sua tossicodipendenza. Conclude chiedendo la condanna di IM
1.
alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, non opponendosi alla sospensione
condizionale della stessa, ma con periodo di prova di almeno 3 (tre) anni. Si
rimette al giudizio della Corte per la multa per la contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti e chiede in fine che venga ordinata la norma di condotta del
proseguimento del trattamento ambulatoriale che IM 1 sta seguendo presso il __________;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: i fatti e il diritto non sono contestati. IM 1, sin dal primo
verbale, ha ammesso interamente le proprie responsabilità. Quanto ai motivi a
delinquere, la difesa osserva che l’imputato al momento dei fatti soffriva di
un disturbo di personalità misto associato a una sindrome da poli-dipendenza.
Il disturbo di personalità è presente sin dall’adolescenza e compromette
tuttora l’inserimento lavorativo e sociale. L’effetto dell’abuso di sostanze e
alcol ha quantomeno alterato nell’imputato la percezione della gravità del suo
agito; egli non ricorda esattamente cosa è successo quella sera. Quella sera
egli aveva litigato con __________, ragazza con la quale aveva una relazione
sentimentale, e oltre a ciò provava da tempo un sentimento di rabbia mista a
frustrazione nei confronti della vita e della società, da cui si sentiva
abbandonato. IM 1 ha seguito un percorso rieducativo, aderendo alle misure
proposte dalla pubblica accusa, è stato in cura presso __________ e presso una
psichiatra, dal 2017 vive presso la pensione la __________ di __________ e le
sue finanze sono affidate dal 2018 a un curatore.
Quanto alla commisurazione della pena, a qualificare la colpa di IM
1.
vi è la gravità del reato commesso, che si legge dalle conseguenze che il suo
gesto estremo ha avuto e che avrebbe potuto avere. Ribadisce lo stato psichico
al momento dei fatti. Vi è inoltre, a mitigare la sua colpa, l’ammissione
integrale dei fatti e il ravvedimento, nonché il comportamento durante
l’inchiesta. Rileva inoltre che si tratta di una deviazione unica, che non si
ripeterà, riguardando il suo precedente altri reati. Osserva che le cifre
richieste dagli AP sono molto alte e l’imputato al momento non è in grado di
risarcire, ma non appena sarà in grado lo farà e riconosce nel principio le
pretese. Ha inoltre aderito alle misure proposte dal PP. Cita la sentenza della
Corte delle assise correzionali di Lugano 72.2005.11 con pena detentiva di 16
mesi e la sentenza della Corte delle assise correzionali 72.2003.33, con 18
mesi di pena detentiva sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni. Visto tutto quanto precede, chiede una massiccia riduzione della pena
richiesta dal PP, che non dovrà superare i 16 (sedici) mesi di detenzione e
dovrà essere posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51, 69, 94, 106, 221 CP;
19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
incendio intenzionale
per avere,
il 27 ottobre 2015, a __________, cagionato intenzionalmente un
incendio presso l’esercizio pubblico __________ di __________, da cui sono
derivati danni all’esercizio pubblico e allo stabile per almeno CHF 160'748.40
e pericolo per l’incolumità pubblica;
1.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
nel periodo dicembre 2015 – 22 dicembre 2016, a __________ e in
altre imprecisate località, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato
30.
grammi di marijuana e un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché per
avere, il 3 novembre 2016, a __________, detenuto 1.9 grammi lordi di marijuana
destinati al proprio consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 18
(diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento della multa di
CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
2.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
3.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da CHF
30.00
cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone
Ticino con decreto d’accusa del 12 gennaio 2015.
4.
È ordinata la revoca della
misura sostitutiva dell’obbligo di sottoporsi a un trattamento ambulatoriale presso
il __________ di __________.
5.
Per la durata del periodo
di prova è ordinata la norma di condotta dell’obbligo di proseguire il
trattamento ambulatoriale già in essere presso il __________ di __________.
6.
È ordinata la confisca
dell’accendino, nonché la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto
sequestro.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 750.00 con motivazione scritta e di fr. 500.00 senza motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'309.40
spese fr. 28.00
IVA (8% su fr. 1'347.40) fr. 107.80
IVA (7.7% su fr. 990.00) fr. 76.25
totale fr. 2'521.45
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’521.45 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'908.90
Perizia fr. 10'092.30
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 79.20
fr. 12'780.40
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