72.2017.26
Ripetuta guida senza autorizzazione (95 cpv. 1 lett b. LCStr)
10 aprile 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.26
Lugano,
10 aprile 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Leventina
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
e residente a
rappresentato dall’avv DF 1
imputato, a norma del decreto d’accusa
357/2016 del 5 dicembre 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
ripetuta guida senza autorizzazione
per aver ripetutamente condotto l’autovettura __________W Passat targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.05.2016, per il periodo dal 01.08.2016 al 31.10.2016;
fatti avvenuti: il 31.08.2016 sul tratto stradale fra __________
e __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
Presenti: - l’imputato
Fatti
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:50.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 30.01.2017 (doc. TPC 2) ha
comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al
contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
E’ stata interposta e mantenuta l’opposizione al DAC perché, se
sull’aspetto oggettivo c’è poco da discutere, dal punto di vista soggettivo il
reato deve essere contestualizzato, poiché proprio il lato soggettivo non è
stato preso in considerazione dal PP. L’imputato, consapevole che una decisione
deve essere letta, sapendo a quali conseguenze andava incontro essendo già
stato condannato, ha ammesso da subito di aver commesso un errore. Il suo
comportamento è sempre stato coerente; tutt’oggi ha confermato che era convinto
che il periodo di revoca della sua licenza di condurre decorresse dal
01.09.2016. Al momento in cui è stato chiamato al Posto di polizia, non sapeva
nemmeno per che motivo doveva essere sentito, cadendo dalle nuvole quando ha
saputo di essere sentito in qualità di imputato. In quella sede egli non è mai
stato reticente, non sapeva di aver commesso un illecito ed ha ammesso di aver
usato il veicolo, senza minimizzare nulla. Avrebbe anche potuto dire di averlo
guidato una sola volta nel corso del mese di agosto, invece ha ammesso l’uso
effettivo che aveva fatto del veicolo. La sua buona fede è stata costante,
tant’è ch’egli ha provveduto a far stargare il veicolo.
L’avv. DF 1 indica che si potrebbe ravvisare l’applicazione
dell’art. 21 CP, anche se un po’ sul limite.
Per quanto attiene invece all’aspetto soggettivo del reato, la
difesa, in applicazione dell’art. 46 CP, indica che andrebbe tuttavia
riquantificata la sanzione pecuniaria proposta dal PP. Quanto prospettato dal
PP creerebbe infatti notevoli difficoltà finanziarie all’imputato. Il reato non
è contestato, ma viste le conseguenze che la pena proposta avrebbe sulla
situazione patrimoniale dell’imputato, l’avv. DF 1 chiede una riquantificazione
verso il basso della pena. La situazione finanziaria di IM 1 è rimasta
pressoché immutata, se non ch’egli ha nel frattempo avuto un figlio ed ha
quindi maggiori spese.
14'000.00 fr non li ha e il doverli corrispondere lo metterebbe in
gravi difficoltà.
Il suo errore, grave sicuramente, va mitigato con il comportamento
poi assunto. La difesa ricorda che l’imputato non ha nemmeno messo in
discussione le decisioni emesse dalla Sezione della circolazione. Ha letto la
decisione una sola volta, registrando la data sbagliata, ciò che trova conferma
nel comportamento ch’egli ha tenuto in seguito.
La difesa chiede quindi una diminuzione della sanzione pecuniaria,
ex art. 79 CPS, da convertirsi in LPU, oltre al fatto che non vengano revocate
le sospensioni concesse alle precedenti pene. L’avv. DF 1 chiede la sospensione
della pena, anche con il periodo di prova massimo.
Non c’è stata alcuna intenzionalità da parte dell’imputato o
tentativo di far il furbo. La difesa chiede quindi un apprezzamento diverso
delle prove e una riduzione sostanziale della proposta di pena del PP.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34, 42, 44,
46, 47, 106 CP;
95 cpv. 1 lett. b LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM
1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
fra __________, fra il 01.08.2016 ed il 31.08.2016, ripetutamente
condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in
data 30.05.2016 per il periodo dal 01.08.2016 al 31.10.2016;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (tremilaseicento),
corrispondenti a 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta)
cadauna;
alla multa di fr. 500.00 (cinquecento).
3.
L’esecuzione della pena
pecuniaria
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4
(quattro).
4.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena di cui al DAC
2.05.2016
del Minitero pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, ma il periodo
di prova viene prolungato di 1 (un) anno.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.00 (mille) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento)
senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 72.75
fr. 1'272.75
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