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Decisione

72.2017.26

Ripetuta guida senza autorizzazione (95 cpv. 1 lett b. LCStr)

10 aprile 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:50.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 30.01.2017 (doc. TPC 2) ha

comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al

contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

E’ stata interposta e mantenuta l’opposizione al DAC perché, se

sull’aspetto oggettivo c’è poco da discutere, dal punto di vista soggettivo il

reato deve essere contestualizzato, poiché proprio il lato soggettivo non è

stato preso in considerazione dal PP. L’imputato, consapevole che una decisione

deve essere letta, sapendo a quali conseguenze andava incontro essendo già

stato condannato, ha ammesso da subito di aver commesso un errore. Il suo

comportamento è sempre stato coerente; tutt’oggi ha confermato che era convinto

che il periodo di revoca della sua licenza di condurre decorresse dal

01.09.2016. Al momento in cui è stato chiamato al Posto di polizia, non sapeva

nemmeno per che motivo doveva essere sentito, cadendo dalle nuvole quando ha

saputo di essere sentito in qualità di imputato. In quella sede egli non è mai

stato reticente, non sapeva di aver commesso un illecito ed ha ammesso di aver

usato il veicolo, senza minimizzare nulla. Avrebbe anche potuto dire di averlo

guidato una sola volta nel corso del mese di agosto, invece ha ammesso l’uso

effettivo che aveva fatto del veicolo. La sua buona fede è stata costante,

tant’è ch’egli ha provveduto a far stargare il veicolo.

L’avv. DF 1 indica che si potrebbe ravvisare l’applicazione

dell’art. 21 CP, anche se un po’ sul limite.

Per quanto attiene invece all’aspetto soggettivo del reato, la

difesa, in applicazione dell’art. 46 CP, indica che andrebbe tuttavia

riquantificata la sanzione pecuniaria proposta dal PP. Quanto prospettato dal

PP creerebbe infatti notevoli difficoltà finanziarie all’imputato. Il reato non

è contestato, ma viste le conseguenze che la pena proposta avrebbe sulla

situazione patrimoniale dell’imputato, l’avv. DF 1 chiede una riquantificazione

verso il basso della pena. La situazione finanziaria di IM 1 è rimasta

pressoché immutata, se non ch’egli ha nel frattempo avuto un figlio ed ha

quindi maggiori spese.

14'000.00 fr non li ha e il doverli corrispondere lo metterebbe in

gravi difficoltà.

Il suo errore, grave sicuramente, va mitigato con il comportamento

poi assunto. La difesa ricorda che l’imputato non ha nemmeno messo in

discussione le decisioni emesse dalla Sezione della circolazione. Ha letto la

decisione una sola volta, registrando la data sbagliata, ciò che trova conferma

nel comportamento ch’egli ha tenuto in seguito.

La difesa chiede quindi una diminuzione della sanzione pecuniaria,

ex art. 79 CPS, da convertirsi in LPU, oltre al fatto che non vengano revocate

le sospensioni concesse alle precedenti pene. L’avv. DF 1 chiede la sospensione

della pena, anche con il periodo di prova massimo.

Non c’è stata alcuna intenzionalità da parte dell’imputato o

tentativo di far il furbo. La difesa chiede quindi un apprezzamento diverso

delle prove e una riduzione sostanziale della proposta di pena del PP.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 44,

46, 47, 106 CP;

95 cpv. 1 lett. b LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM

1

1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere,

fra __________, fra il 01.08.2016 ed il 31.08.2016, ripetutamente

condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in

data 30.05.2016 per il periodo dal 01.08.2016 al 31.10.2016;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (tremilaseicento),

corrispondenti a 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta)

cadauna;

alla multa di fr. 500.00 (cinquecento).

3.

L’esecuzione della pena

pecuniaria

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4

(quattro).

4.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena di cui al DAC

2.05.2016

del Minitero pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, ma il periodo

di prova viene prolungato di 1 (un) anno.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.00 (mille) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento)

senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 72.75

fr. 1'272.75

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