72.2017.3
Riciclaggio di denaro (Euro 180'023.94). Espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni
30 gennaio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.3
Lugano,
30 gennaio 2017/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
entrambi in carcerazione
preventiva dal 6 novembre 2016 al 3 gennaio 2017 (59 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 4 gennaio 2017
e in qualità di terzo
aggravato:
__________, __________
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 2/2017 del 3 gennaio 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Riciclaggio
di denaro
per avere,
agendo in correità tra loro,
prendendo in consegna a __________ il 06.11.2016 da
ignoti la somma di Euro 180.000.00 composta da banconote di diverso taglio
fortemente contaminate di cocaina, con l’incarico di trasportarla sino ad __________
per consegnarla ad un ignoto cittadino albanese,
a bordo della vettura VW Passat targata __________,
condotta da IM 1 e con passeggero IM 2,
trasportando il 06.11.2016 da __________ a __________
ed importando in Svizzera detto denaro celato in un apposito ricettacolo (EUR
170'000.00) e nel vano portaoggetti della vettura, lato passeggero (EUR
5'000.00), nonché nel portamonete di IM 1 (EUR 5'000.00) e
compiuto un atto suscettibile di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del valore
patrimoniale in oggetto,
sapendo o dovendo presumere che l’intero importo
proveniva da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti commessa in Italia e/o in altro Paese estero nei periodi appena
precedenti la presa in consegna del denaro;
reato previsto:
dall’art. 305bis cifra 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2;
- in qualità di interprete
per la lingua __________ per entrambi gli imputati, __________.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:40.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del
dibattimento
Con l’accordo delle parti, il
punto 1 dell’atto d’accusa viene così modificato:
“[…] prendendo in consegna a __________
il 06.11.2016 da ignoti la somma di EUR 180'023.94 composta da
banconote di diverso taglio fortemente contaminate di cocaina, con l’incarico
di trasportarla sino ad __________ per consegnarla ad un ignoto cittadino
albanese,
a bordo della vettura VW Passat
targata __________, condotta da IM 1 e con passeggero IM 2,
trasportando il 06.11.2016 da __________
a __________ ed importando in Svizzera detto denaro celato in un apposito
ricettacolo (EUR 169'960.00) e nel vano portaoggetti della vettura, lato
passeggero (EUR 5'000.00), nonché nel portamonete di IM 1 (EUR 5'063.94)
[…]”.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti imputati
nell’atto d’accusa, che in diritto configurano il reato di riciclaggio di
denaro. Sottolinea in particolare che la forte contaminazione da cocaina
rilevata sul denaro, sul ricettacolo e sugli imputati significa una
contaminazione diretta con oggetti riportanti cocaina o direttamente con la
cocaina e che l’attraversamento della dogana configura atto di riciclaggio.
Anche il taglio delle banconote è quello tipico utilizzato quale
controprestazione per la vendita al dettaglio di stupefacenti. Rileva che il
denaro proviene da un crimine, dal momento che Euro 180'000 corrispondono
ad almeno 2 chilogrammi di cocaina venduta al dettaglio oppure a
Fatti
4 chilogrammi di cocaina venduta all’ingrosso. Ricorda che anche la
competenza delle autorità giudiziarie elvetiche è pacificamente data. Passando
all’aspetto soggettivo, ripercorre dapprima le dichiarazioni rese da IM 1,
sottolineando che dalle stesse si evince che ha cercato di coprire il
figliastro, ma in modo piuttosto maldestro. Passa poi in rassegna gli elementi
che comprovano che IM 1 ha effettuato il trasporto di denaro sapendo della sua
origine illecita e meglio la lunghezza e la durata del viaggio, le modalità di
consegna a __________, la destinazione finale del denaro (l’Olanda), le
modalità del trasporto (all’interno di un ricettacolo), il silenzio alla dogana
e l’inverosimiglianza delle dichiarazioni di IM 1 in merito alle minacce subite
dal mandante (incompatibili con la promessa di una ricompensa e con la
circostanza che IM 1 ha preso per sé una parte del denaro). Ripercorre poi le
dichiarazioni di IM 2, mettendo in evidenza le sue numerose bugie e modifiche
di versione, che unitamente alle dichiarazioni rese dal patrigno e alla
circostanza che IM 2 ha manipolato il denaro, devono far concludere che anche
costui era a conoscenza dell’ingente somma di denaro che trasportavano e della
provenienza criminale dello stesso. Venendo alla commisurazione della pena,
rileva che non vi è sostanziale differenza di colpa fra i due imputati.
Sottolinea l’ingente somma di denaro riciclata, il mero scopo di lucro, i
precedenti penali e la circostanza che hanno messo a disposizione la loro auto
per essere appositamente modificata. Al contrario del figliastro, a IM 1 va
riconosciuta una certa collaborazione, anche se minima. Per entrambi gli
imputati non si oppone alla concessione della sospensione condizionale della
pena, ma chiede che nei loro confronti venga ordinata l’espulsione ex art. 66abis
CP per la durata di 7 anni, dal momento che il loro agire configura una grave
messa in pericolo dell’ordine pubblico. Propone quindi per entrambi gli imputati
la pena detentiva di 24 mesi, sospesa per un periodo di prova di 4 anni. Chiede
la confisca del denaro in sequestro così come della vettura, non opponendosi ai
dissequestri richiesti al dibattimento;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale evidenzia che non risulta comprovato che
il denaro trasportato è provento di un’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, dal momento che i dati riportati nel rapporto agli atti non sono
probanti, poiché possono essere dovuti anche a un contatto indiretto con la
cocaina e ricordato che in generale è noto che la maggior parte delle banconote
presenta tracce di cocaina. Rileva inoltre che il piccolo taglio delle
banconote non era noto al suo assistito. Sottolinea poi che il suo patrocinato
avrebbe dovuto conseguire un guadagno esiguo, ciò che riflette la sua
estraneità e non consapevolezza rispetto al reato a monte. IM 1 aveva capito
che c’era qualcosa che non andava ma non era consapevole della provenienza del
denaro, non sapeva che proveniva da un’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, non conosceva l’importo da trasportare e non conosceva le
persone. È estremamente dispiaciuto per l’accaduto e i 3 mesi trascorsi in
carcere gli sono serviti da lezione. In carcere ha sofferto molto e prova
profondo rincrescimento per la sofferenza provocata alla sua famiglia a causa
della sua assenza. IM 1 è infatti padre di due figli a carico in età
scolastica. Ha un lavoro che gli consente di mantenere la sua famiglia ma che
rischia di perdere se non rientra al più presto. Ribadisce la richiesta di
dissequestro del telefonino e della carta SIM, oggetti personali che nulla
hanno a che vedere con il reato in discussione. Chiede inoltre il dissequestro
della somma di Euro 63.94, che si trovava nel borsello del suo patrocinato
e che non faceva parte del trasporto. Non si oppone al dissequestro dell’auto
richiesta dalla moglie del suo patrocinato, sottolineando che consentirebbe a IM
1 di fare rientro in Germania. In caso contrario, chiede che gli venga messa a disposizione
una somma per le spese di viaggio. In merito ai precedenti del suo patrocinato,
rileva che l’ultimo è stato un episodio sfortunato, mentre che gli altri sono
lontani nel tempo e non possono essere presi in considerazione. In merito
all’espulsione, rimarca che la stessa avrebbe un impatto negativo sulla vita di
IM 1, in particolare per la possibilità di trovare lavoro in Svizzera. Inoltre,
la disposizione invocata non è obbligatoria e nel caso concreto va applicata
con particolare prudenza, trattandosi di un cittadino __________. Rileva ancora
che il suo assistito ha in sostanza collaborato e si è dichiarato colpevole,
ammettendo i fatti. In conclusione, in via principale chiede il proscioglimento
di IM 1, non essendo comprovato il crimine a monte e nemmeno la consapevolezza
del suo assistito sull’origine del denaro. Subordinatamente, nella denegata
ipotesi in cui dovesse essere dichiarato colpevole, chiede una massiccia
riduzione della pena proposta, da porre al beneficio della sospensione condizionale,
postulando altresì una riduzione del periodo di prova proposto dalla Pubblica
accusa;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 2, il quale rileva che il suo patrocinato è un
giovane ragazzo nato in un paese difficile e che nei primi anni è stato
abbandonato dal padre. Ha conseguito con successo le scuole dell’obbligo e - al
di fuori di qualche bravata giovanile - è stato lontano dai guai e si è sempre
dato da fare lavorando onestamente. Sottolinea che il trasporto doveva essere
fatto dalla madre, che però è finita all’ospedale, come si legge nel rapporto
versato agli atti, per cui IM 1 ha proposto a lui di accompagnarlo, dicendogli
che si trattava di visionare un’auto. A __________ il suo assistito si era reso
conto che lo scopo del viaggio era un altro, ma non poteva fare più nulla. La
versione di IM 2 trova riscontro nelle dichiarazioni del padre. Dagli atti
risulta che è il patrigno che ha deciso di fare il viaggio, è il patrigno che
ha preso in consegna i soldi ed è sempre lui che ha nascosto il pacco. Il suo
patrocinato non ha invece mai avuto alcun interesse al trasporto, la tesi della
Pubblica accusa secondo cui anche lui avrebbe ricevuto un compenso è
contestata. La perizia agli atti non chiarisce se si tratti di contaminazione
diretta o indiretta, rispettivamente ambientale. La cocaina rinvenuta sulle
mani del suo assistito è dovuta al contatto con i soldi. In conclusione, in
applicazione del principio in dubio pro reo chiede il proscioglimento del suo
assistito. Chiede inoltre un’equa indennità per le spese legali e per la
detenzione ingiustificata. In via subordinata, chiede una sostanziosa riduzione
della pena proposta, da porre al beneficio della sospensione condizionale,
chiedendo altresì una riduzione del periodo di prova proposto dalla Pubblica
accusa.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
Visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 51, 66abis, 69, 70, 305bis CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1. IM 1 e IM 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1. riciclaggio di denaro
per avere,
il 6 novembre 2016,
a bordo della vettura VW Passat targata __________ condotta da IM
1 e con IM 2 quale passeggero,
trasportando da __________ (Italia) e importando in Svizzera, a __________, con
l’incarico di raggiungere __________ (Olanda) la somma di Euro 180'023.94
composta da banconote di diverso taglio e celata in un apposito ricettacolo
(Euro 169'960.00), nel vano portaoggetti della vettura (Euro 5'000.00) e nel
portamonete di IM 1 (Euro 5'063.94),
compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere
che provenivano da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
2.1
IM 1 è condannato alla pena
detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.1.1
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di
prova di anni 3 (tre);
2.2
IM 2 è condannato alla pena
detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2.1
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di
prova di anni 3 (tre).
3.
L’istanza di risarcimento
per ingiusto procedimento presentata da IM 2 è respinta.
4.
Nei confronti di IM 1 è
ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 (cinque) anni
giusta l’art. 66abis CP.
5.
Nei confronti di IM 2 è
ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 (cinque) anni
giusta l’art. 66abis CP.
6.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di:
6.1
Euro 180'023.94;
6.2
VW Passat targata __________,
telaio n. WVWZZZ3CZ7E018219 (Rep. 51309);
6.3
tutti gli altri oggetti in
sequestro ed elencati nell’atto d’accusa, ad eccezione del cellulare marca
Samsung Galaxy con caricatore (Rep. 51300), della carta SIM n. __________ (Rep.
51301) e del cellulare Samsung 7 con custodia e caricatore (Rep. 51302), da
dissequestrare.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
8.
Le
spese per le difese d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
Le
note professionali 19 gennaio 2017 e 27 gennaio 2017 dell’avv. DUF 1 sono
approvate per:
onorario fr. 10'519.20
spese fr. 537.00
IVA (8%) fr. 884.50
totale fr. 11'940.70
8.2
Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'940.70 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8.3
La
nota professionale 27 gennaio 2017 dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 11'072.90
spese fr. 1'023.00
totale fr. 12’095.90
8.4
Il condannato IM 2 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12’095.90 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta
spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 6'765.05
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 152.40
fr. 7'417.45
============
Distinta
spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa
di giustizia fr. 250.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'382.53
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 76.20
fr. 3'708.73
============
Distinta
spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa
di giustizia fr. 250.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'382.53
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 76.20
fr. 3'708.73
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera