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Decisione

72.2017.3

Riciclaggio di denaro (Euro 180'023.94). Espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni

30 gennaio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

4 chilogrammi di cocaina venduta all’ingrosso. Ricorda che anche la

competenza delle autorità giudiziarie elvetiche è pacificamente data. Passando

all’aspetto soggettivo, ripercorre dapprima le dichiarazioni rese da IM 1,

sottolineando che dalle stesse si evince che ha cercato di coprire il

figliastro, ma in modo piuttosto maldestro. Passa poi in rassegna gli elementi

che comprovano che IM 1 ha effettuato il trasporto di denaro sapendo della sua

origine illecita e meglio la lunghezza e la durata del viaggio, le modalità di

consegna a __________, la destinazione finale del denaro (l’Olanda), le

modalità del trasporto (all’interno di un ricettacolo), il silenzio alla dogana

e l’inverosimiglianza delle dichiarazioni di IM 1 in merito alle minacce subite

dal mandante (incompatibili con la promessa di una ricompensa e con la

circostanza che IM 1 ha preso per sé una parte del denaro). Ripercorre poi le

dichiarazioni di IM 2, mettendo in evidenza le sue numerose bugie e modifiche

di versione, che unitamente alle dichiarazioni rese dal patrigno e alla

circostanza che IM 2 ha manipolato il denaro, devono far concludere che anche

costui era a conoscenza dell’ingente somma di denaro che trasportavano e della

provenienza criminale dello stesso. Venendo alla commisurazione della pena,

rileva che non vi è sostanziale differenza di colpa fra i due imputati.

Sottolinea l’ingente somma di denaro riciclata, il mero scopo di lucro, i

precedenti penali e la circostanza che hanno messo a disposizione la loro auto

per essere appositamente modificata. Al contrario del figliastro, a IM 1 va

riconosciuta una certa collaborazione, anche se minima. Per entrambi gli

imputati non si oppone alla concessione della sospensione condizionale della

pena, ma chiede che nei loro confronti venga ordinata l’espulsione ex art. 66abis

CP per la durata di 7 anni, dal momento che il loro agire configura una grave

messa in pericolo dell’ordine pubblico. Propone quindi per entrambi gli imputati

la pena detentiva di 24 mesi, sospesa per un periodo di prova di 4 anni. Chiede

la confisca del denaro in sequestro così come della vettura, non opponendosi ai

dissequestri richiesti al dibattimento;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale evidenzia che non risulta comprovato che

il denaro trasportato è provento di un’infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, dal momento che i dati riportati nel rapporto agli atti non sono

probanti, poiché possono essere dovuti anche a un contatto indiretto con la

cocaina e ricordato che in generale è noto che la maggior parte delle banconote

presenta tracce di cocaina. Rileva inoltre che il piccolo taglio delle

banconote non era noto al suo assistito. Sottolinea poi che il suo patrocinato

avrebbe dovuto conseguire un guadagno esiguo, ciò che riflette la sua

estraneità e non consapevolezza rispetto al reato a monte. IM 1 aveva capito

che c’era qualcosa che non andava ma non era consapevole della provenienza del

denaro, non sapeva che proveniva da un’infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, non conosceva l’importo da trasportare e non conosceva le

persone. È estremamente dispiaciuto per l’accaduto e i 3 mesi trascorsi in

carcere gli sono serviti da lezione. In carcere ha sofferto molto e prova

profondo rincrescimento per la sofferenza provocata alla sua famiglia a causa

della sua assenza. IM 1 è infatti padre di due figli a carico in età

scolastica. Ha un lavoro che gli consente di mantenere la sua famiglia ma che

rischia di perdere se non rientra al più presto. Ribadisce la richiesta di

dissequestro del telefonino e della carta SIM, oggetti personali che nulla

hanno a che vedere con il reato in discussione. Chiede inoltre il dissequestro

della somma di Euro 63.94, che si trovava nel borsello del suo patrocinato

e che non faceva parte del trasporto. Non si oppone al dissequestro dell’auto

richiesta dalla moglie del suo patrocinato, sottolineando che consentirebbe a IM

1 di fare rientro in Germania. In caso contrario, chiede che gli venga messa a disposizione

una somma per le spese di viaggio. In merito ai precedenti del suo patrocinato,

rileva che l’ultimo è stato un episodio sfortunato, mentre che gli altri sono

lontani nel tempo e non possono essere presi in considerazione. In merito

all’espulsione, rimarca che la stessa avrebbe un impatto negativo sulla vita di

IM 1, in particolare per la possibilità di trovare lavoro in Svizzera. Inoltre,

la disposizione invocata non è obbligatoria e nel caso concreto va applicata

con particolare prudenza, trattandosi di un cittadino __________. Rileva ancora

che il suo assistito ha in sostanza collaborato e si è dichiarato colpevole,

ammettendo i fatti. In conclusione, in via principale chiede il proscioglimento

di IM 1, non essendo comprovato il crimine a monte e nemmeno la consapevolezza

del suo assistito sull’origine del denaro. Subordinatamente, nella denegata

ipotesi in cui dovesse essere dichiarato colpevole, chiede una massiccia

riduzione della pena proposta, da porre al beneficio della sospensione condizionale,

postulando altresì una riduzione del periodo di prova proposto dalla Pubblica

accusa;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, il quale rileva che il suo patrocinato è un

giovane ragazzo nato in un paese difficile e che nei primi anni è stato

abbandonato dal padre. Ha conseguito con successo le scuole dell’obbligo e - al

di fuori di qualche bravata giovanile - è stato lontano dai guai e si è sempre

dato da fare lavorando onestamente. Sottolinea che il trasporto doveva essere

fatto dalla madre, che però è finita all’ospedale, come si legge nel rapporto

versato agli atti, per cui IM 1 ha proposto a lui di accompagnarlo, dicendogli

che si trattava di visionare un’auto. A __________ il suo assistito si era reso

conto che lo scopo del viaggio era un altro, ma non poteva fare più nulla. La

versione di IM 2 trova riscontro nelle dichiarazioni del padre. Dagli atti

risulta che è il patrigno che ha deciso di fare il viaggio, è il patrigno che

ha preso in consegna i soldi ed è sempre lui che ha nascosto il pacco. Il suo

patrocinato non ha invece mai avuto alcun interesse al trasporto, la tesi della

Pubblica accusa secondo cui anche lui avrebbe ricevuto un compenso è

contestata. La perizia agli atti non chiarisce se si tratti di contaminazione

diretta o indiretta, rispettivamente ambientale. La cocaina rinvenuta sulle

mani del suo assistito è dovuta al contatto con i soldi. In conclusione, in

applicazione del principio in dubio pro reo chiede il proscioglimento del suo

assistito. Chiede inoltre un’equa indennità per le spese legali e per la

detenzione ingiustificata. In via subordinata, chiede una sostanziosa riduzione

della pena proposta, da porre al beneficio della sospensione condizionale,

chiedendo altresì una riduzione del periodo di prova proposto dalla Pubblica

accusa.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 51, 66abis, 69, 70, 305bis CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM 1 e IM 2 sono coautori

colpevoli di:

1.1. riciclaggio di denaro

per avere,

il 6 novembre 2016,

a bordo della vettura VW Passat targata __________ condotta da IM

1 e con IM 2 quale passeggero,

trasportando da __________ (Italia) e importando in Svizzera, a __________, con

l’incarico di raggiungere __________ (Olanda) la somma di Euro 180'023.94

composta da banconote di diverso taglio e celata in un apposito ricettacolo

(Euro 169'960.00), nel vano portaoggetti della vettura (Euro 5'000.00) e nel

portamonete di IM 1 (Euro 5'063.94),

compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere

che provenivano da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

2.1

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.1.1

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di

prova di anni 3 (tre);

2.2

IM 2 è condannato alla pena

detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2.1

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di

prova di anni 3 (tre).

3.

L’istanza di risarcimento

per ingiusto procedimento presentata da IM 2 è respinta.

4.

Nei confronti di IM 1 è

ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 (cinque) anni

giusta l’art. 66abis CP.

5.

Nei confronti di IM 2 è

ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 (cinque) anni

giusta l’art. 66abis CP.

6.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di:

6.1

Euro 180'023.94;

6.2

VW Passat targata __________,

telaio n. WVWZZZ3CZ7E018219 (Rep. 51309);

6.3

tutti gli altri oggetti in

sequestro ed elencati nell’atto d’accusa, ad eccezione del cellulare marca

Samsung Galaxy con caricatore (Rep. 51300), della carta SIM n. __________ (Rep.

51301) e del cellulare Samsung 7 con custodia e caricatore (Rep. 51302), da

dissequestrare.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

8.

Le

spese per le difese d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

Le

note professionali 19 gennaio 2017 e 27 gennaio 2017 dell’avv. DUF 1 sono

approvate per:

onorario fr. 10'519.20

spese fr. 537.00

IVA (8%) fr. 884.50

totale fr. 11'940.70

8.2

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'940.70 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.3

La

nota professionale 27 gennaio 2017 dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 11'072.90

spese fr. 1'023.00

totale fr. 12’095.90

8.4

Il condannato IM 2 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12’095.90 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta

spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 6'765.05

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 152.40

fr. 7'417.45

============

Distinta

spese a carico di IM 1 (1/2)

Tassa

di giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'382.53

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 76.20

fr. 3'708.73

============

Distinta

spese a carico di IM 2 (1/2)

Tassa

di giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'382.53

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 76.20

fr. 3'708.73

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera