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Decisione

72.2017.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 giugno 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

- a

pag. 1, alle generalità, si sostituisce __________ con __________ e si

aggiunge, prima di residente, che è cittadino __________, attualmente

domiciliato a __________ in __________, si sostituisce __________ con impiegato

e separato con divorziato;

- a

pag. 1, al punto 1.2., richiamato l’art. 19 cpv. 1 lett c) LStup, si

sostituisce due volte vendita con alienazione;

- a

pag. 2, al punto 2, si sostituisce nel corso degli ultimi 3 anni con nel

periodo 13.6.2015 / 3.10.2016;

- a

pag. 2, ai reati, si aggiunge n. 1 dopo 19a nonché art. 19 cpv. 3 lett. b)

LStup e art. 25 CP dopo LStup;

- a

pag. 2, ai sequestri, richiamato l’AI 17 allegato 23, dopo Samsung, si aggiunge

GT-19300 Imei 353818054661614.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: Chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. Ciò

che conta ora è il futuro dell’imputato. Si è ripreso bene e ha ripreso in mano

la sua vita. Ha collaborato quindi, richiamando la mia precedente proposta di

pena, chiedo una pena detentiva di 14 mesi, sospesa per un periodo di prova di

3 anni. Per quanto concerne la revoca per i fatti militari di cui alla sentenza

del 13.6.2014 del Tribunale militare 8, ci si rimette al giudizio della Corte;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Ci

si associa alla richiesta del PP, visto che sono passati due anni dalla

precedente proposta di pena, si chiede che la pena sia di 14 mesi, sospesa per

un periodo di prova di 2 anni senza revoca.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 25, 40, 42,

44, 46, 47, 48a e 106 CP;

19 lett. b) e c), cpv. 2 lett. a) e cpv. 3 lett. b)

nonché 19a n. 1 LStup;

80 segg., 84 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo

di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o

indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere

autorizzato, nel corso del mese di settembre del 2015, a __________ e nel __________,

in quatto occasioni, ripetutamente trasportato all’interno della sua

autovettura un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 160 grammi,

destinati all’alienazione;

1.2. complicità in infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di

settembre del 2015, a __________, aiutato terzi nel trasporto e

nell’alienazione di un imprecisato quantitativo di eroina, consegnando un

cellulare comprensivo di carta Sim a __________ affinché lo usasse per

contattare un non meglio identificato __________ tramite il quale accompagnò un

cittadino albanese nella sua attività d’alienazione di eroina nel __________;

1.3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 13.6.2015 /

3.10.2016, a __________ e in altre località, consumato un imprecisato

quantitativo di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi;

2.2

al pagamento di una multa di

fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

Non è ordinata la revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere

da fr. 50.- cadauna inflitta a IM 1 con sentenza del 13.6.2014 del Tribunale

militare 8, Berna, ma l’imputato viene formalmente ammonito.

5.

È ordinata la confisca a IM

1.

di:

5.1

1 cellulare Samsung GT-19300

Imei 353818054661614;

5.2

1 carta Sim corrispondente al

numero __________.

6.

Non è riconosciuto a IM 1

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP.

7.

Relativamente alla

tassazione della nota professionale del 22.12.2016 dell’avv. __________,

richiamati gli atti istruttori 33 e 34 dell’Inc. MP 2015.7549, IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 3'242.80 non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del

condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'572.--

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 65.55

fr. 3'237.55

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