72.2017.31
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13 giugno 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.31
Lugano,
13 giugno 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 22/2017 del 23 febbraio 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti (in parte in complicità)
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la
salute di molte persone;
e meglio
1.1 per avere, nel corso del mese
di settembre 2015, a __________ ed in altre imprecisate località, soprattutto
del __________, in almeno 4 occasioni, senza essere autorizzato, fungendo da
autista a __________ (cittadino __________ dedito allo spaccio di eroina sul
territorio del Cantone), trasportato, all’interno della propria
autovettura, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 160
(centosessanta) grammi, ottenendo quale ricompensa denaro (quantificato da
lui in complessivi CHF 400.00) ed eroina (quantificata da lui in un minino di 2
grammi e massimo di 4 grammi);
1.2. nonché
per aver, nel corso del mese di settembre 2015, a __________,
aiutato tale __________ (trafficante __________) e __________ nel trasporto e
nella vendita di un imprecisato quantitativo di eroina, consegnando il
cellulare comprensivo di carta SIM ad __________ affinché quest’ultimo potesse
entrare in contatto con detto __________ e quindi trasportare per conto di lui
altri cittadini __________ ingaggiati da __________ per la vendita di eroina in
Ticino;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, nel corso degli ultimi 3 anni, a __________ ed in altre
imprecisate località della Svizzera, senza essere autorizzato, consumato un
imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 10 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a e 19 cvp. 1
let. b e c LStup; art. 19a LStup.
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30
alle ore 10:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
- a
pag. 1, alle generalità, si sostituisce __________ con __________ e si
aggiunge, prima di residente, che è cittadino __________, attualmente
domiciliato a __________ in __________, si sostituisce __________ con impiegato
e separato con divorziato;
- a
pag. 1, al punto 1.2., richiamato l’art. 19 cpv. 1 lett c) LStup, si
sostituisce due volte vendita con alienazione;
- a
pag. 2, al punto 2, si sostituisce nel corso degli ultimi 3 anni con nel
periodo 13.6.2015 / 3.10.2016;
- a
pag. 2, ai reati, si aggiunge n. 1 dopo 19a nonché art. 19 cpv. 3 lett. b)
LStup e art. 25 CP dopo LStup;
- a
pag. 2, ai sequestri, richiamato l’AI 17 allegato 23, dopo Samsung, si aggiunge
GT-19300 Imei 353818054661614.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: Chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. Ciò
che conta ora è il futuro dell’imputato. Si è ripreso bene e ha ripreso in mano
la sua vita. Ha collaborato quindi, richiamando la mia precedente proposta di
pena, chiedo una pena detentiva di 14 mesi, sospesa per un periodo di prova di
3 anni. Per quanto concerne la revoca per i fatti militari di cui alla sentenza
del 13.6.2014 del Tribunale militare 8, ci si rimette al giudizio della Corte;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Ci
si associa alla richiesta del PP, visto che sono passati due anni dalla
precedente proposta di pena, si chiede che la pena sia di 14 mesi, sospesa per
un periodo di prova di 2 anni senza revoca.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 25, 40, 42,
44, 46, 47, 48a e 106 CP;
19 lett. b) e c), cpv. 2 lett. a) e cpv. 3 lett. b)
nonché 19a n. 1 LStup;
80 segg., 84 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo
di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere
autorizzato, nel corso del mese di settembre del 2015, a __________ e nel __________,
in quatto occasioni, ripetutamente trasportato all’interno della sua
autovettura un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 160 grammi,
destinati all’alienazione;
1.2. complicità in infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di
settembre del 2015, a __________, aiutato terzi nel trasporto e
nell’alienazione di un imprecisato quantitativo di eroina, consegnando un
cellulare comprensivo di carta Sim a __________ affinché lo usasse per
contattare un non meglio identificato __________ tramite il quale accompagnò un
cittadino albanese nella sua attività d’alienazione di eroina nel __________;
1.3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 13.6.2015 /
3.10.2016, a __________ e in altre località, consumato un imprecisato
quantitativo di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi;
2.2
al pagamento di una multa di
fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,
sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
Non è ordinata la revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere
da fr. 50.- cadauna inflitta a IM 1 con sentenza del 13.6.2014 del Tribunale
militare 8, Berna, ma l’imputato viene formalmente ammonito.
5.
È ordinata la confisca a IM
1.
di:
5.1
1 cellulare Samsung GT-19300
Imei 353818054661614;
5.2
1 carta Sim corrispondente al
numero __________.
6.
Non è riconosciuto a IM 1
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP.
7.
Relativamente alla
tassazione della nota professionale del 22.12.2016 dell’avv. __________,
richiamati gli atti istruttori 33 e 34 dell’Inc. MP 2015.7549, IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 3'242.80 non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del
condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'572.--
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 65.55
fr. 3'237.55
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