72.2017.37
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21 marzo 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.37
Lugano,
21 marzo 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 3
ACPR 2
patrocinato da RAAP 1
Contro
IM 1
e residente a
rappresentato da DF 1
imputato, a norma del decreto d’accusa
32/2017 del 1° febbraio 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
1. infrazione alle
norme della circolazione
per avere, circolando con il veicolo __________ targato ____,
negligentemente perso la padronanza di guida in una curva per lui piegante
verso destra, cozzando in tal modo contro il guidovia ivi esistente;
fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, il 2 giugno
2016;
reato previsto: dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in rel. con gli
artt. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1 ONC;
2. elusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un
esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi
dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque
dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti,
ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la
prova dell’alito o del sangue;
fatti avvenuti: nelle summenzionate circostanze di luogo e
di tempo;
reato previsto: dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
3. inosservanza dei
doveri in caso d'incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza
osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare
immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti: nelle summenzionate circostanze di luogo e
di tempo;
reato previsto: dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in rel. con
l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;
4. ripetute lesioni
semplici
per avere ripetutamente ed intenzionalmente cagionato un danno al
corpo o alla salute di una persona, e meglio:
4.1 a _____ il 3 luglio 2016,
colpendo con calci e pugni ACPR 2, cagionandoli in tal modo le lesioni di cui
al certificato medico del 03.08.2016 del dr. med. _____dell’Ospedale _______;
4.2 a _____ il 12 agosto 2016,
agendo in correità con, colpendo al volto con tre pugni e con un calcio alla
coscia ACPR 1, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato
medico 13.08.2016 della dell’Ospedale _______;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall’art. 123 cifra 1 CPS;
5. vie
di fatto
per avere, a __________ il 24 settembre 2016, commesso vie di
fatto nei confronti di ACPR 3, in particolare per averle strappato una ciocca
di capelli;
fatti avvenuti: nelle summenzionate circostanze di tempo e
di luogo;
reato previsto: dall’art. 126 cpv. 1 CPS;
6. ripetuto
danneggiamento
per avere ripetutamente ed intenzionalmente danneggiato,
deteriorato e reso inservibili cose mobili altrui, e meglio:
6.1 a __________ il 12 agosto
2016, agendo in correità con, il cinturino dell’orologio “Timberland” di proprietà
di ACPR 1, cagionandogli in tal modo un danno di valore imprecisato;
6.2 a __________ il 24 settembre
2016, il telefono cellulare “I – phone 6” di proprietà di, colpendolo quando si
trovava nelle sue mani e facendolo così cadere a terra, cagionando in tal modo un
danno di ca. CHF 500.00;
fatti avvenuti: nelle menzionate circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CPS;
7. diffamazione
per avere, a __________ il 24 settembre 2016, comunicando con
terzi, incolpato e reso sospetta una persona di una condotta disonorevole o di
altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, e meglio per avere
comunicato a e a (genitori di ACPR 3) che la figlia è una consumatrice abituale
di cocaina;
fatti avvenuti: nelle menzionate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 177 cifra 1 CPS;
Presenti: - l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 13:04.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 07.03.2017 (doc. TPC 2) ha
comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al
contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Come noto ai presenti IM 1 è stato posto in stato d’accusa siccome
ritenuto autore di diverse infrazioni, legate a quattro episodi ben distinti
avvenuti nell’estate del 2016, parte dei quali dovrà essere stralciata
considerata la mancanza dei relativi atti istruttori.
Quanto i fatti del 2.06.2016, la difesa ripercorre i punti 1., 2.,
3. del decreto d’accusa, rilevando che per i fatti di cui al punto 1 è
consapevole di non aver argomentazioni per contestare l’adempimento di tale
contravvenzione; IM 1 ha effettivamente perso la padronanza del veicolo.
Quanto al punto 3. DAC, la difesa dà lettura del disposto dei cpv.
1 e 3 dell’art. 51 LCStr, e rileva che nel caso di specie, sentito il
6.06.2016, l’imputato ha indicato come sarebbe avvenuto l’incidente,
dichiarando quanto confermato in data odierna in sede di interrogatorio in
merito alla collisione con il guidovia, alla successiva decisione di lasciare
il veicolo poco più avanti, al suo ritorno sul luogo dell’incidente in
compagnia dell’amica che lo aveva nel frattempo raggiunto ed al fatto che, non
riscontrando grossi danneggiamenti, aveva deciso di proseguire la propria
serata (cfr. VI 6.06.20169, p. 2, rr. 47-49, p. 3, rr. 1-8). L’avv. DF 1 rileva
quindi che il comportamento nell’immediatezza dell’incidente da parte del
proprio assistito era conforme a quanto disposto dall’art. 51 LCStr; l’imputato
infatti ha verificato lo stato del luogo dell’incidente, spostato il proprio
veicolo provvedendo in tal modo alla sicurezza della circolazione, è tornato
sul luogo per verificare il danno al guidovia, non riscontrando grandi danni,
bensì graffi grigi, non a lui riconducibili con certezza.
La violazione del cpv. 3 della norma in questione è pure
contestata. La difesa evidenzia infatti che il TF ha precisato che l’obbligo di
avvertire vige unicamente in presenza di un danno certo, come da pronuncia 6B
322 2015 del 26.11.2015, della quale legge un passaggio. Nel caso di specie
dalla documentazione fotografica agli atti, in particolare dalla foto n. 3 non
si arriva a dimostrare che il danno al guidovia sia da ricondurre alla condotta
dell’imputato; non è escluso, ma anzi probabile, che i danni presenti fossero
preesistenti, quindi non imputabili al signor IM 1. Inoltre, non emerge dal
rapporto l’ammontare del danno. Ritornando alla fotografia n. 3, la difesa pone
in evidenza che si nota che la striature non sono compatibili sotto più punti
di vista con la vettura dell’imputato. In primo luogo non lo sono per l’altezza
del manto stradale per rapporto a quella del veicolo che quella sera IM 1
guidava, in secondo, sono tutte di colore chiaro, a fronte del colore nero
della vettura dell’imputato, inoltre nemmeno l’entità delle medesime coincide
con quanto riportato dal veicolo. La polizia non ha prelevato parti della
vernice, o almeno questo dal rapporto non risulta, né ne ha misurato altezze e
dimensione delle striature, non potendo quindi dimostrare che tali danni
fossero conseguenti all’impatto del 02.06.2016. I danni al guidovia riportati
nel rapporto, estesi su un decina di metri, non trovano riscontro fotografici;
dalla fotografia n. 3 infatti si vede piuttosto una striatura di un metro.
Inoltre, dall’annuncio incidente stradale con danni allo Stato (allegato al
rapporto), non emerge, come invece doveva essere il caso, l’entità del danno
(CARP 17.2014.4, del 16.08.2012).
Dalle fotografie scattate il giorno dopo l’incidente dall’imputato
e oggi prodotte dalla difesa, risulta che peraltro il guidovia in questione non
era privo di danni precedente, ma che anzi vi era pure la presenza di ruggine,
ruggine non riscontrata sul veicolo di IM 1.
Fatti
I danni al veicolo, v. fotografie n. 4 e 5, sono su tutta la
fiancata. Gli unici danni riscontrati al guidovia sono documentati nella foto
3. Confrontando i due tipi di danni documentati, ne consegue che non essendoci
riscontro tra quanto riportato dall’automobile e quanto presente sul guidovia,
l’imputato potrebbe aver colliso contro quest’ultimo senza danneggiarlo.
D’altra parte dal Cantone non è stata formulata alcuna richiesta. Ritenuto
quindi che a mente della difesa IM 1 ha osservato tutti i doveri impostigli, DF
1 chiede il suo proscioglimento dal reato di inosservanza dei doveri in caso di
incidente. Ciò sulla base del fatto che l’imputato ha immediatamente messo in
sicurezza la circolazione stradale e che, in ragione dell’in dubio pro reo, non
si può provare che sia stata IM 1 a causare i danni riscontrati al guidovia.
Infatti, sulla base del principio della presunzione di innocenza, il Giudice
non può dirsi convinto di una fattispecie sfavorevole all’imputato quando, dopo
valutazione delle prove, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è
verificata la medesima. In questi casi il Giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Quanto all’ipotesi di reato di cui al punto 2. DAC, sulla base di
quanto esposto in merito al punto 3. DAC, la difesa postula che venga fatto
cadere anche questo reato. L’avv. DF 1 rileva che i presupposti oggettivi sono
due, entrambi contestati: l’obbligo di avviso alla polizia in caso di incidente
e l’alta verosimiglianza del fatto che la polizia avrebbe ordinato un esame del
tasso di alcolemia.
Ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LCStr, i conducenti di veicoli
possono essere sottoposti ad esame dell’alito. Il TF ha avuto modo di stabilire
che in caso di incidente, occorre, in linea generale, attendersi un controllo
dell’alcolemia, a salvo che l’incidente non sia manifestamente da ricondurre ad
una causa totalmente indipendente dal conducente (v. DTF 6B_756 2015, consid.
1.1.3.).
La difesa ripercorre le dichiarazioni rese in sede di inchiesta quo
ai fatti in esame da parte dell’imputato, rilevando che appare necessario
chiedersi se l’incidente sia dovuto ad una causa esterna, ciò che il signor IM
1 ha indicato anche nell’odierno interrogatorio.
Un controllo dell’alcolemia in caso di causa esterna non appariva
probabile.
Se il veicolo che precedeva l’imputato non si fosse spostato sulla
sinistra, IM 1 non avrebbe dovuto cercare di evitare la collisione con
quest’ultimo, andando poi a collidere con il guidovia. Nel caso concreto, in
presenza di un fattore esterno, un controllo dell’alcolemia non appariva
certamente verosimile, quanto, semmai improbabile. Quanto alla manovra
dell’altro conducente, la difesa rileva che secondo dottrina, è imprevedibile
l’ostacolo che si presenta al conducente in maniera inopinata e inattesa.
L’avv. DF 1 indica quindi la necessità per la Corte di motivare
una decisione resa nel senso opposto rispetto a quanto postulato, a fronte del
corretto comportamento attribuito a IM 1 in sede di arringa.
In merito all’omissione di annuncio ex art. 53 cpv. 1 LCStr, la
difesa rileva che IM 1 aveva pensato di dover avvisare il danneggiato, ossia il
Cantone, ciò che avrebbe fatto il giorno seguente, non la Polizia. L’indomani,
egli non ha preso contatto con il Dipartimento del Territorio solamente perché
il mattino presto, ancor prima di recarsi al lavoro, veniva avvisato dalla
madre, la quale gli riferiva che la polizia l’aveva contattata, cercandolo
poiché aveva fatto un incidente. L’imputato ha quindi preso immediatamente
contatto con la Gendarmeria di __________, rendendosi disponibile a recarvisi
immediatamente, ciò che non è stato possibile per impedimenti
dell’interrogante, sino al lunedì successivo, 6 luglio 2016.
Qualche parola deve essere spesa, a mente della difesa, anche sull’asserita
irreperibilità dell’imputato. Egli era in buona fede, quindi non si aspettava
di essere chiamato dalla polizia. Solo dopo mezzanotte IM 1 ha visto che aveva
delle chiamate perse sul proprio cellulare, da parte della madre e di un numero
privato. Essendo tardi e avendo poca linea nel pub dove si trovava, egli non si
è preoccupato di richiamare la madre, pensando che il numero nascosto fosse di
un amico che è solito nascondere il proprio.
Entrambi i presupposti oggettivi del reato nel caso di specie non
sono quindi dati. Nemmeno il presupposto soggettivo è dato; sarebbe infatti
stato necessario che il conducente fosse cosciente della possibilità di essere
sottoposto ad un test dell’alcolemia, ciò che non era il caso per IM 1. Egli
era infatti convinto che non fosse necessario chiamare la polizia. Se fosse
stato colpevole non sarebbe tornato sul luogo dell’incidente, né avrebbe atteso
l’arrivo dell’amica per venti minuti nei pressi della Gendarmeria di __________.
La difesa chiede dunque anche in questo caso il pieno proscioglimento.
Quando al reato di lesioni semplici, di cui ai punti 4.1. e 4.2.
DAC, dii cui la difesa dà lettura, l’avv. DF 1 riassume le dichiarazioni rese
dal proprio assistito, confermate in data odierna. Il video mostra che all’interno
della vettura di ACPR 2 vi fosse agitazione; gli occupanti gesticolavano, come
per altro confermato dallo stesso AP. Al grido “scendi che ti spacco la faccia”
l’imputato è, purtroppo, sbagliando, sceso dal proprio veicolo. Le
dichiarazioni rese dall’imputato collimano con quanto presente nel video. Egli
ha da subito riconosciuto di aver colpito l’AP con una sberla, ciò che anche
oggi in aula ha ripetuto, riconoscendo di aver fatto un errore. In vero, al
riprendere delle immagini video, si vede che anche l’AP ha cercato di colpire
l’imputato, con un calcio che ha poi danneggiato lo specchietto del veicolo di
quest’ultimo. Nelle immagini, si vede come sia stato l’AP a spingere l’imputato
ed allontanarlo dal veicolo, dove sono stati raggiunti dalla moglie dall’AP che
ha ripetutamente colpito l’imputato malgrado fosse incinta.
Il video salta e non si vede il momento in cui l’AP e la di lui
moglie hanno cercato di fermare il signor IM 1, il quale si era nel frattempo
riparato nel proprio veicolo, danneggiandone l’automobile.
L’imputato ha quindi riconosciuto di aver dato una sberla all’AP,
contestando invece di aver colpito l’AP come ritenuto nel DAC, opponendosi
quindi alla ricostruzione dei fatti e alla loro qualifica giuridica.
Nei casi come quello in esame, caratterizzati da difficoltà
probatorie, divengono decisive le dichiarazioni delle parti direttamente
coinvolte ei fatti (cfr. sentenza CARP 17.2014.111). Occorre quindi esaminare,
a mente della difesa, quale delle dichiarazioni fornite appaia più convincente
in base alle circostanze emergenti dagli atti. Le dichiarazioni dell’AP
divergono da quelle dell’imputato, ma ACPR 2 ha riconosciuto, parimenti alla
moglie, di aver iniziato la lite, il che rende credibile tutto quanto riferito
dall’imputato, che ha comunque sbagliato.
Le reazioni dell’AP a fronte del mancato tempestivo avanzamento
del veicolo dell’imputato sono state eccessive.
Avvicinatosi, IM 1 lo avrebbe colpito con un pugno, per poi
prenderlo per il collo e cercare di strangolarlo, urlando “ti ammazzo”. Se l’AP
avesse ricevuto un pugno al volto ne sarebbero derivati dei segni, ciò che non
emerge dal certificato né dal formulario di aggressione, che riporta invece
segni compatibili con una sberla. Nell’ottica dell’esame della credibilità dell’AP
giova rilevare che il personale sanitario non ha riscontrato alcun segno del
tentativo di strangolamento. Egli non è quindi credibile. Non è nemmeno rimasto
inattivo nel corso della colluttazione. I calci e i pugni che avrebbe preso,
unitamente agli asseriti colpi al volto non hanno lasciato alcun segno. Il
colpo al costato è quindi da ricondursi unicamente alla caduta.
Ad essere contestata dalla difesa non è quindi solo l’esposizione
fattuale, che riporta calci e pugni, anziché una sberla, ma anche la
sussunzione giuridica. Infatti, secondo il TF, per riconoscere l’art. 123 CP
occorre che le conseguenze subite siano non solo una turbativa lieve e
passeggera del benessere di una persona, ma abbiano una certa rilevanza e
durata (DTF 134 IV 189, 115 IV 17 e sentenza non pubblicata 6B.517/2008 del
27.8.20058), ciò che nella fattispecie concreta è contestato dalla difesa. In
DTF 107 IV 40, l’Alta Corte ne ha infatti affermato la presenza solo quando il
disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia per esempio
perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervos, ciò che una sberla
non ha certamente potuto occasionare.
In caso di contusioni, lividi o escoriazioni, per determinare se
si tratta di lesioni semplici o vie di fatto occorre esaminare se le ferite
hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per
qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce al Giudice un ampio
margine di apprezzamento. Se l’AP non avesse con forza spinto e strattonato l’imputato,
la colluttazione sono sarebbe avvenuta e lo stesso AP non sarebbe quindi caduto
al suolo, con il che non avrebbe rimediato alcuna contusione all’emicostato.
In merito ai fatti di cui al punto 4.2. DAC, di cui dà lettura, la
difesa ripercorre quanto risulta dal certificato medico in merito alle ferite
che ACPR 1 avrebbe riportato. L’imputato ha, anche oggi, contestato le accuse
mosse nei suoi confronti.
La difesa ripercorre quindi le dichiarazioni rese in corso di
inchiesta dal testimone e ACPR 3.
La versione del testimone diverge da quella dell’AP, che ha
riferito di aver ricevuto un solo pugno al volto, al labbro, mentre il teste
riferisce di pugni. L’AP, all’allora compagna non ha riferito di pugni alla
testa, ma solo al volto, con il che risultano quindi tre versioni diverse. Se ACPR
1 avesse ricevuto tre pugni in testa non si capisce perché il certificato
riporta unicamente la ferita al labbro. Il certificato, quanto alla coscia, dà
atto di una lesione superficiale, poco compatibile con un calcio sferrato con
rincorsa.
La difesa, stante il principio dell’in dubio pro reo, chiede che
anche in merito ai punti 4.1 e 4.2 DAC l’imputato venga prosciolto, ciò che è
il caso anche per il punto 6.1. DAC.
Per quanto attiene al punto 5. del DAC, la difesa rileva che il
medesimo faccia riferimento ad un altro episodio, avvenuto apparentemente il
24.09.2016 a danno della ex compagna ACPR 3, senza però che agli atti vi siano
atti istruttori di qualsiasi sorta; in particolare non vi è nemmeno una querela,
ciò che è essenziale ritenuto come all’imputato si ascrivano in tal caso reato
perseguibili a querela di parte. Per l’imputato, in assenza di atti istruttori,
non è quindi possibile esercitare convenientemente la propria difesa. Ciò vale
pure per i punti 6.2. e 7 del DAC.
La difesa chiede quindi il pieno proscioglimento dell’imputato dai
reati di cui ai punti 5., 6.2. e 7. DAC.
Concludendo, l’avv. DF 1 chiede quindi il proscioglimento da tutti
i reati, ad eccezione di quanto al punto 1. DAC e la derubricazione del reato
di lesioni semplici in vie di fatto al punto 4.1. DAC.
La difesa chiede quindi che a IM 1 venga comminata unicamente una
multa, essendo i due reati ammessi e riconosciuti delle contravvenzione. Di
conseguenza si chiede che tasse e spese di giustizia siano poste
proporzionalmente e carico del Canton Ticino e che un’indennità per le spese
sostenute ai fini dell’adeguato esercizio dei diritti procedurali da parte
dell’imputato e quindi le spese legali, quantificate in CHF 3'240.00, siano rifuse
dallo Stato de Canton Ticino all’imputato prosciolto ex art. 429 CPP.
Tasse e spese prop al Cantone
Subordinatamente, qualora il Giudice dovesse confermare il DAC, la
difesa chiede che il numero di aliquote sia ridotto e che la pena venga posta
al beneficio della sospensione condizionale, non avendo l’imputato recidivato
in maniera specifica nel periodo di prova. La difesa indica sin d’ora di non
opporsi ad un lungo periodo di prova, anche pari al massimo consentito, vale a
dire a cinque anni, purché la pena pecuniaria non sia da pagare.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 47, 49, 106,
123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 cifra 1 CP;
51, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alle norme
della circolazione
per avere,
a __________, autostrada A2, il 2.06.2016, circolando con il
veicolo targato, negligentemente perso la padronanza di guida in una curva
piegante verso destra, cozzando in tal modo con il guidovia ivi esistente;
1.2. elusione dei provvedimenti
atti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi,
nelle circostante di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.,
intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario
completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontandosi dal luogo del suddetto
incidente, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere che la
polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;
1.3. inosservanza dei doveri in
caso di incidente
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo summenzionate, abbandonato
il luogo dell’incidente senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia;
1.4. vie di fatto
per avere,
a __________, il 3.07.2016, colpito con una sberla ACPR 2;
1.5. ripetute lesioni semplici
per avere
a __________, il 1.08.2016, agendo in correità con, colpendo al
volto con tre pugni e con un calcio alla coscia ACPR 1, cagionandogli in tal
modo le lesioni di cui al certificato medico 13.08.2016 della dell’Ospedale
_______;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto dalle
imputazioni di:
2.1
ripetute lesioni semplici
di cui al punto 4.1 del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 1.02.2017;
2.2
vie di fatto di cui al
punto 5. del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 01.02.2017;
2.3
ripetuto danneggiamento
di cui ai punti 6.1. e 6.2. del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del
01.02
;
2.4
diffamazione di cui al
punto 7 del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 01.02.2017.
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena pecuniaria di fr. 5'000.00 (cinquemila), corrispondenti
a 100 (cento) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta) cadauna e al
pagamento di una multa di fr. 1'000.00 (mille).
4.
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5
(cinque).
5.
Non è revocato il beneficio
della sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata con decreto
d’accusa 18.02.2013 del Ministero pubblico di Bellinzona, ma il periodo di
prova viene prolungato di 1 (un) anno.
6.
L’istanza di indennizzo
presentata ai sensi dell’art. 429 CPP da IM 1 è respinta.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.00 (mille) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento)
senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato
per 4/7 (quattro settimi) e a carico dello Stato per 3/7 (tre settimi).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'000.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 109.75
fr. 1'809.75
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (4/7)
Tassa di giustizia fr. 285.71
Inchiesta preliminare fr. 114.29
Multa fr. 571.43
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 62.71
fr. 1'034.14
============
Distinta spese a
carico dello stato (3/7)
Tassa di giustizia fr. 214.29
Inchiesta preliminare fr. 85.71
Multa fr. 428.57
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 47.04
fr. 775.61
============
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera