Lexipedia

Decisione

72.2017.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I danni al veicolo, v. fotografie n. 4 e 5, sono su tutta la

fiancata. Gli unici danni riscontrati al guidovia sono documentati nella foto

3. Confrontando i due tipi di danni documentati, ne consegue che non essendoci

riscontro tra quanto riportato dall’automobile e quanto presente sul guidovia,

l’imputato potrebbe aver colliso contro quest’ultimo senza danneggiarlo.

D’altra parte dal Cantone non è stata formulata alcuna richiesta. Ritenuto

quindi che a mente della difesa IM 1 ha osservato tutti i doveri impostigli, DF

1 chiede il suo proscioglimento dal reato di inosservanza dei doveri in caso di

incidente. Ciò sulla base del fatto che l’imputato ha immediatamente messo in

sicurezza la circolazione stradale e che, in ragione dell’in dubio pro reo, non

si può provare che sia stata IM 1 a causare i danni riscontrati al guidovia.

Infatti, sulla base del principio della presunzione di innocenza, il Giudice

non può dirsi convinto di una fattispecie sfavorevole all’imputato quando, dopo

valutazione delle prove, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è

verificata la medesima. In questi casi il Giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato.

Quanto all’ipotesi di reato di cui al punto 2. DAC, sulla base di

quanto esposto in merito al punto 3. DAC, la difesa postula che venga fatto

cadere anche questo reato. L’avv. DF 1 rileva che i presupposti oggettivi sono

due, entrambi contestati: l’obbligo di avviso alla polizia in caso di incidente

e l’alta verosimiglianza del fatto che la polizia avrebbe ordinato un esame del

tasso di alcolemia.

Ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LCStr, i conducenti di veicoli

possono essere sottoposti ad esame dell’alito. Il TF ha avuto modo di stabilire

che in caso di incidente, occorre, in linea generale, attendersi un controllo

dell’alcolemia, a salvo che l’incidente non sia manifestamente da ricondurre ad

una causa totalmente indipendente dal conducente (v. DTF 6B_756 2015, consid.

1.1.3.).

La difesa ripercorre le dichiarazioni rese in sede di inchiesta quo

ai fatti in esame da parte dell’imputato, rilevando che appare necessario

chiedersi se l’incidente sia dovuto ad una causa esterna, ciò che il signor IM

1 ha indicato anche nell’odierno interrogatorio.

Un controllo dell’alcolemia in caso di causa esterna non appariva

probabile.

Se il veicolo che precedeva l’imputato non si fosse spostato sulla

sinistra, IM 1 non avrebbe dovuto cercare di evitare la collisione con

quest’ultimo, andando poi a collidere con il guidovia. Nel caso concreto, in

presenza di un fattore esterno, un controllo dell’alcolemia non appariva

certamente verosimile, quanto, semmai improbabile. Quanto alla manovra

dell’altro conducente, la difesa rileva che secondo dottrina, è imprevedibile

l’ostacolo che si presenta al conducente in maniera inopinata e inattesa.

L’avv. DF 1 indica quindi la necessità per la Corte di motivare

una decisione resa nel senso opposto rispetto a quanto postulato, a fronte del

corretto comportamento attribuito a IM 1 in sede di arringa.

In merito all’omissione di annuncio ex art. 53 cpv. 1 LCStr, la

difesa rileva che IM 1 aveva pensato di dover avvisare il danneggiato, ossia il

Cantone, ciò che avrebbe fatto il giorno seguente, non la Polizia. L’indomani,

egli non ha preso contatto con il Dipartimento del Territorio solamente perché

il mattino presto, ancor prima di recarsi al lavoro, veniva avvisato dalla

madre, la quale gli riferiva che la polizia l’aveva contattata, cercandolo

poiché aveva fatto un incidente. L’imputato ha quindi preso immediatamente

contatto con la Gendarmeria di __________, rendendosi disponibile a recarvisi

immediatamente, ciò che non è stato possibile per impedimenti

dell’interrogante, sino al lunedì successivo, 6 luglio 2016.

Qualche parola deve essere spesa, a mente della difesa, anche sull’asserita

irreperibilità dell’imputato. Egli era in buona fede, quindi non si aspettava

di essere chiamato dalla polizia. Solo dopo mezzanotte IM 1 ha visto che aveva

delle chiamate perse sul proprio cellulare, da parte della madre e di un numero

privato. Essendo tardi e avendo poca linea nel pub dove si trovava, egli non si

è preoccupato di richiamare la madre, pensando che il numero nascosto fosse di

un amico che è solito nascondere il proprio.

Entrambi i presupposti oggettivi del reato nel caso di specie non

sono quindi dati. Nemmeno il presupposto soggettivo è dato; sarebbe infatti

stato necessario che il conducente fosse cosciente della possibilità di essere

sottoposto ad un test dell’alcolemia, ciò che non era il caso per IM 1. Egli

era infatti convinto che non fosse necessario chiamare la polizia. Se fosse

stato colpevole non sarebbe tornato sul luogo dell’incidente, né avrebbe atteso

l’arrivo dell’amica per venti minuti nei pressi della Gendarmeria di __________.

La difesa chiede dunque anche in questo caso il pieno proscioglimento.

Quando al reato di lesioni semplici, di cui ai punti 4.1. e 4.2.

DAC, dii cui la difesa dà lettura, l’avv. DF 1 riassume le dichiarazioni rese

dal proprio assistito, confermate in data odierna. Il video mostra che all’interno

della vettura di ACPR 2 vi fosse agitazione; gli occupanti gesticolavano, come

per altro confermato dallo stesso AP. Al grido “scendi che ti spacco la faccia”

l’imputato è, purtroppo, sbagliando, sceso dal proprio veicolo. Le

dichiarazioni rese dall’imputato collimano con quanto presente nel video. Egli

ha da subito riconosciuto di aver colpito l’AP con una sberla, ciò che anche

oggi in aula ha ripetuto, riconoscendo di aver fatto un errore. In vero, al

riprendere delle immagini video, si vede che anche l’AP ha cercato di colpire

l’imputato, con un calcio che ha poi danneggiato lo specchietto del veicolo di

quest’ultimo. Nelle immagini, si vede come sia stato l’AP a spingere l’imputato

ed allontanarlo dal veicolo, dove sono stati raggiunti dalla moglie dall’AP che

ha ripetutamente colpito l’imputato malgrado fosse incinta.

Il video salta e non si vede il momento in cui l’AP e la di lui

moglie hanno cercato di fermare il signor IM 1, il quale si era nel frattempo

riparato nel proprio veicolo, danneggiandone l’automobile.

L’imputato ha quindi riconosciuto di aver dato una sberla all’AP,

contestando invece di aver colpito l’AP come ritenuto nel DAC, opponendosi

quindi alla ricostruzione dei fatti e alla loro qualifica giuridica.

Nei casi come quello in esame, caratterizzati da difficoltà

probatorie, divengono decisive le dichiarazioni delle parti direttamente

coinvolte ei fatti (cfr. sentenza CARP 17.2014.111). Occorre quindi esaminare,

a mente della difesa, quale delle dichiarazioni fornite appaia più convincente

in base alle circostanze emergenti dagli atti. Le dichiarazioni dell’AP

divergono da quelle dell’imputato, ma ACPR 2 ha riconosciuto, parimenti alla

moglie, di aver iniziato la lite, il che rende credibile tutto quanto riferito

dall’imputato, che ha comunque sbagliato.

Le reazioni dell’AP a fronte del mancato tempestivo avanzamento

del veicolo dell’imputato sono state eccessive.

Avvicinatosi, IM 1 lo avrebbe colpito con un pugno, per poi

prenderlo per il collo e cercare di strangolarlo, urlando “ti ammazzo”. Se l’AP

avesse ricevuto un pugno al volto ne sarebbero derivati dei segni, ciò che non

emerge dal certificato né dal formulario di aggressione, che riporta invece

segni compatibili con una sberla. Nell’ottica dell’esame della credibilità dell’AP

giova rilevare che il personale sanitario non ha riscontrato alcun segno del

tentativo di strangolamento. Egli non è quindi credibile. Non è nemmeno rimasto

inattivo nel corso della colluttazione. I calci e i pugni che avrebbe preso,

unitamente agli asseriti colpi al volto non hanno lasciato alcun segno. Il

colpo al costato è quindi da ricondursi unicamente alla caduta.

Ad essere contestata dalla difesa non è quindi solo l’esposizione

fattuale, che riporta calci e pugni, anziché una sberla, ma anche la

sussunzione giuridica. Infatti, secondo il TF, per riconoscere l’art. 123 CP

occorre che le conseguenze subite siano non solo una turbativa lieve e

passeggera del benessere di una persona, ma abbiano una certa rilevanza e

durata (DTF 134 IV 189, 115 IV 17 e sentenza non pubblicata 6B.517/2008 del

27.8.20058), ciò che nella fattispecie concreta è contestato dalla difesa. In

DTF 107 IV 40, l’Alta Corte ne ha infatti affermato la presenza solo quando il

disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia per esempio

perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervos, ciò che una sberla

non ha certamente potuto occasionare.

In caso di contusioni, lividi o escoriazioni, per determinare se

si tratta di lesioni semplici o vie di fatto occorre esaminare se le ferite

hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per

qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce al Giudice un ampio

margine di apprezzamento. Se l’AP non avesse con forza spinto e strattonato l’imputato,

la colluttazione sono sarebbe avvenuta e lo stesso AP non sarebbe quindi caduto

al suolo, con il che non avrebbe rimediato alcuna contusione all’emicostato.

In merito ai fatti di cui al punto 4.2. DAC, di cui dà lettura, la

difesa ripercorre quanto risulta dal certificato medico in merito alle ferite

che ACPR 1 avrebbe riportato. L’imputato ha, anche oggi, contestato le accuse

mosse nei suoi confronti.

La difesa ripercorre quindi le dichiarazioni rese in corso di

inchiesta dal testimone e ACPR 3.

La versione del testimone diverge da quella dell’AP, che ha

riferito di aver ricevuto un solo pugno al volto, al labbro, mentre il teste

riferisce di pugni. L’AP, all’allora compagna non ha riferito di pugni alla

testa, ma solo al volto, con il che risultano quindi tre versioni diverse. Se ACPR

1 avesse ricevuto tre pugni in testa non si capisce perché il certificato

riporta unicamente la ferita al labbro. Il certificato, quanto alla coscia, dà

atto di una lesione superficiale, poco compatibile con un calcio sferrato con

rincorsa.

La difesa, stante il principio dell’in dubio pro reo, chiede che

anche in merito ai punti 4.1 e 4.2 DAC l’imputato venga prosciolto, ciò che è

il caso anche per il punto 6.1. DAC.

Per quanto attiene al punto 5. del DAC, la difesa rileva che il

medesimo faccia riferimento ad un altro episodio, avvenuto apparentemente il

24.09.2016 a danno della ex compagna ACPR 3, senza però che agli atti vi siano

atti istruttori di qualsiasi sorta; in particolare non vi è nemmeno una querela,

ciò che è essenziale ritenuto come all’imputato si ascrivano in tal caso reato

perseguibili a querela di parte. Per l’imputato, in assenza di atti istruttori,

non è quindi possibile esercitare convenientemente la propria difesa. Ciò vale

pure per i punti 6.2. e 7 del DAC.

La difesa chiede quindi il pieno proscioglimento dell’imputato dai

reati di cui ai punti 5., 6.2. e 7. DAC.

Concludendo, l’avv. DF 1 chiede quindi il proscioglimento da tutti

i reati, ad eccezione di quanto al punto 1. DAC e la derubricazione del reato

di lesioni semplici in vie di fatto al punto 4.1. DAC.

La difesa chiede quindi che a IM 1 venga comminata unicamente una

multa, essendo i due reati ammessi e riconosciuti delle contravvenzione. Di

conseguenza si chiede che tasse e spese di giustizia siano poste

proporzionalmente e carico del Canton Ticino e che un’indennità per le spese

sostenute ai fini dell’adeguato esercizio dei diritti procedurali da parte

dell’imputato e quindi le spese legali, quantificate in CHF 3'240.00, siano rifuse

dallo Stato de Canton Ticino all’imputato prosciolto ex art. 429 CPP.

Tasse e spese prop al Cantone

Subordinatamente, qualora il Giudice dovesse confermare il DAC, la

difesa chiede che il numero di aliquote sia ridotto e che la pena venga posta

al beneficio della sospensione condizionale, non avendo l’imputato recidivato

in maniera specifica nel periodo di prova. La difesa indica sin d’ora di non

opporsi ad un lungo periodo di prova, anche pari al massimo consentito, vale a

dire a cinque anni, purché la pena pecuniaria non sia da pagare.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 47, 49, 106,

123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 cifra 1 CP;

51, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alle norme

della circolazione

per avere,

a __________, autostrada A2, il 2.06.2016, circolando con il

veicolo targato, negligentemente perso la padronanza di guida in una curva

piegante verso destra, cozzando in tal modo con il guidovia ivi esistente;

1.2. elusione dei provvedimenti

atti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi,

nelle circostante di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.,

intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario

completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontandosi dal luogo del suddetto

incidente, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere che la

polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

1.3. inosservanza dei doveri in

caso di incidente

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo summenzionate, abbandonato

il luogo dell’incidente senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio

la polizia;

1.4. vie di fatto

per avere,

a __________, il 3.07.2016, colpito con una sberla ACPR 2;

1.5. ripetute lesioni semplici

per avere

a __________, il 1.08.2016, agendo in correità con, colpendo al

volto con tre pugni e con un calcio alla coscia ACPR 1, cagionandogli in tal

modo le lesioni di cui al certificato medico 13.08.2016 della dell’Ospedale

_______;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

2.1

ripetute lesioni semplici

di cui al punto 4.1 del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 1.02.2017;

2.2

vie di fatto di cui al

punto 5. del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 01.02.2017;

2.3

ripetuto danneggiamento

di cui ai punti 6.1. e 6.2. del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del

01.02

;

2.4

diffamazione di cui al

punto 7 del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 01.02.2017.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena pecuniaria di fr. 5'000.00 (cinquemila), corrispondenti

a 100 (cento) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta) cadauna e al

pagamento di una multa di fr. 1'000.00 (mille).

4.

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5

(cinque).

5.

Non è revocato il beneficio

della sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata con decreto

d’accusa 18.02.2013 del Ministero pubblico di Bellinzona, ma il periodo di

prova viene prolungato di 1 (un) anno.

6.

L’istanza di indennizzo

presentata ai sensi dell’art. 429 CPP da IM 1 è respinta.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.00 (mille) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento)

senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato

per 4/7 (quattro settimi) e a carico dello Stato per 3/7 (tre settimi).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'000.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 109.75

fr. 1'809.75

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (4/7)

Tassa di giustizia fr. 285.71

Inchiesta preliminare fr. 114.29

Multa fr. 571.43

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 62.71

fr. 1'034.14

============

Distinta spese a

carico dello stato (3/7)

Tassa di giustizia fr. 214.29

Inchiesta preliminare fr. 85.71

Multa fr. 428.57

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 47.04

fr. 775.61

============

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera