72.2017.48
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 agosto 2018Italiano128 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2017.48
72.2018.57
Lugano,
17 agosto 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
patrocinato dall’avv. __________
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dall’11 gennaio 2016 al 10 marzo 2016
(60 giorni),
nei confronti del quale è stata adottata in data 11 marzo 2016 la
misura sostitutiva seguente:
— Setting terapeutico presso la Dr. med. __________, con frequenza settimanale.
— Controllo
dei dosaggi dei farmaci da della Dr. med. __________ onde garantire
l’assunzione.
— Invio
al magistrato (in fase preliminare lo scrivente PP) da parte della Dr. med. __________
di rapporti bimensili sul prosieguo della terapia nel suo complesso. Per
finire, su richiesta, la Dr.essa med. __________ fornirà un rapporto
riassuntivo all’intenzione della Corte giudicante sui risultati ottenuti.
— Il
divieto assoluto di assunzione di sostanze alcooliche di qualsiasi genere, con
controllo da effettuarsi secondo quanto stabilito dalle persone chiamate ad
organizzare e procedere in tale controllo (__________, __________ e __________).
— Mantenimento
a disposizione del perito __________ per la continuazione e conclusione della
perizia, degli agenti inquirenti e dello magistrato;
prorogata una prima volta il 6 settembre/26 ottobre 2016 e una
seconda volta il 6 marzo 2017, con validità scadente il 6 (recte: 5) settembre
2017;
in carcerazione preventiva dal 24 novembre 2017 al 14 marzo 2018
(111 giorni),
in carcerazione di sicurezza dal 15 marzo 2018 al 7 maggio 2018
(54 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dall’8 maggio 2018;
imputato, a norma
dell’atto d’accusa 34/2017 del 17 marzo 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. incendio
intenzionale aggravato
per avere a __________, località __________, il
24.12.2015, verso le ore 23.10, dopo aver trascorso la serata in compagnia
della madre __________, della compagna ACPR 1 e del di lei figlio __________ (__________)
e dopo che quest’ultimo si era coricato, adirandosi a seguito di una frase
pronunciata da ACPR 1 afferente al supposto numero di compagne che in passato
l’imputato avrebbe presentato alla sua terapeuta dr.essa med. __________, dopo
aver afferrato ACPR 1 al collo, averla colpita con un pugno e un calcio e
averla fatta cadere causandole la lesione al polso/mano sinistra accertato dal
certificato medico del 25.12.2015 della dr.essa med. __________, PS
dell’Ospedale Regionale di __________, nonché varie contusione ed ematomi alle
gambe e alla nuca, sferrando altri calci contro oggetti e suppellettili
presenti nel locale, scagliandoli ogni dove, rompendo con un pugno una o più finestre,
rovesciando a terra, vicino al camino dov’era acceso il fuoco, un buffet in
legno,
provocato con il suo agire la fuoriuscita dal camino
di tizzoni e di brace e quindi cagionato intenzionalmente l’incendio del
rustico,
causando importanti danni, quantificati in CHF
215'000.00,
il tutto mentre __________, dalla porta al piano
terra, e ACPR 1 e __________ (__________) per la porta del piano superiore,
guadagnavano l’esterno del rustico, ponendosi in tal modo in salvo e
precedendo lo stesso imputato che, disinteressandosi
di costoro, si è incamminato verso valle;
reato previsto:
dall’art. 221 cpv. 1 CP
ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa 48/2018 del 15
marzo 2018, emanato dal
Procuratore pubblico PP, di
1. tentate
lesioni gravi
per avere a __________ il 23 novembre 2017, durante
una colluttazione per futili motivi, intenzionalmente
ferito ACPR 3, tentando di cagionargli un grave danno al corpo o alla salute
fisica, e meglio per averlo ferito con la lama di un coltello multi tools, tagliandolo
alla schiena in regione lombare provocandogli una ferita da taglio trasversa
con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di
larghezza di circa 32 cm e con una cospicua emorragia e profondità massima di 5
cm (AI 6 e 18); lesione che per la sua localizzazione (la
schiena, avvicinandosi alla colonna vertebrale) poteva potenzialmente provocare
lesioni più gravi (al sistema motorio o nervoso), che solo per un puro caso non
sono intervenute, ritenuto che la localizzazione e l’intensità del taglio
inferto intenzionalmente erano atte a provocarle;
2. lesioni
semplici qualificate (con veleno/un'arma o oggetto pericoloso)
in via subordinata al punto 1.
per avere nelle circostanze di luogo e tempo di cui
al punto 1., intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di __________,
utilizzando la lama lunga almeno 3 cm di un coltello multi
tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare provocandogli una ferita da
taglio trasversa con interessamento della muscolatura autoctona e lombare
bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con una cospicua emorragia e
profondità massima di 5 cm (AI 6 e 18);
3. omissione
di soccorso
per avere nelle circostanze di luogo e tempo di cui
al punto 1. del presente atto, dopo averlo ferito, omesso di prestare soccorso
a __________, ancorché, nelle indicate circostanze lo si potesse da lui
ragionevolmente esigere, anche solo nella forma di una chiamata ai soccorsi una
volta giunto a casa della madre;
4. infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere nelle circostanze di luogo e tempo di cui
al punto 1. del presente atto e in precedenza, senza diritto portato un’arma in
luoghi accessibili al pubblico e meglio una pistola softair Walther P 44 DAO
che per il suo aspetto può essere scambiata per arma da fuoco vera;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 122 in relazione all’art. 22 CPS, 123 cifra 2 cpv. 2 CPS, 128 CPS e
33 cpv. 1 litt. a, in relazione agli art. 4 cpv. 1 litt. f e 27 cpv. 1 LARM;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’avv. __________,
patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatore privato ACPR 3.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 18:00.
Evase le seguenti questioni
richiamato il verbale di udienza preliminare,
da cui, giusta l’art. 344 CPP; risulta:
Con riferimento all’accusa di
incendio intenzionale di cui all’AA 34/2017, il Presidente informa i presenti
che la Corte si chinerà anche sull’ipotesi di incendio colposo per gli stessi
fatti. Le parti ne prendono atto e non hanno osservazioni al proposito.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: per quanto concerne i fatti del primo atto d’accusa, questi sono
stati ammessi dall’imputato (AI 75). Egli ha riconosciuto che il suo
comportamento, e meglio, l’aver scaraventato oggetti e scagliato mobili dinanzi
ad un fuoco acceso, può essere stata la causa dell’incendio. Seppure egli abbia
negato di aver agito intenzionalmente, ha comunque ammesso che dato il suo
agire, l’incendio poteva essere prevedibile. Persino le testimonianze delle
altre persone interrogate sull’accaduto non permettono di immaginare un quadro
diverso circa l’accaduto. L’incendio ha raso al suolo tutto, non è stato dunque
possibile effettuare una perizia sui luoghi in questione. Avventare oggetti in
prossimità di un camino ardente, il quale proietta scintille, tant’è che
l’imputato stesso aveva spostato una lastra a protezione del pavimento, è
pericoloso e non può che provocare un incendio. L’imputato ha agito dunque per
dolo eventuale. Del resto, proprio questa sua volontà di distruzione emerge
anche dall’atteggiamento assunto con riferimento all’episodio della motosega.
Compiuto il danno, egli ha afferrato la motosega con l’intento di tagliare il
pilone che sosteneva l’edificio. Anche per questo gesto egli ha agito
intenzionalmente per dolo eventuale. Come per il precedente fatto, anche in
questo caso all’origine del comportamento dell’imputato vi è l’abuso cronico di
alcol. Quanto ai fatti del secondo AA, l’imputato ammette di aver usato il
coltello, di avere omesso di chiamare i soccorsi e di aver avuto con sé una
pistola. La dinamica completa dei fatti non è di facile ricostruzione, poiché
nessuno dei due protagonisti ne ha memoria. Bisogna immaginare una situazione
alterata da alcol e medicamenti nel sangue di entrambi i coinvolti. Certo è
che, ad un certo punto IM 1, dopo essere stato colpito a sua volta, ha estratto
il coltello che aveva nel taschino dello zaino, lo ha impugnato e ha colpito
alla schiena ACPR 3, procurandogli un taglio di una lunghezza di 30 cm. Questa
ferita è oggettivamente una lesione semplice provocata con un oggetto
pericoloso, che poteva però avere conseguenze ben più gravi, vista la
localizzazione. Si tratta di un taglio che percorre tutta la lunghezza della
schiena con una profondità di 5 cm, all’altezza della spina dorsale, prossimo
alla colonna vertebrale, ai reni, a tutti i nervi limitrofi e alle ossa. I
dettagli del taglio sono riportati nel certificato medico agli atti (AI 6).
Qualora le ferite non fossero state adeguatamente trattate, esse potevano portare
a delle complicazioni più gravi. Per l’accusa sono dunque date le tentate
lesioni gravi. L’imputato ha infatti eseguito tutto ciò che era necessario per
causare delle ferite gravi ad organi vitali, ma il fato ha voluto che queste
non si realizzassero. Per quanto concerne l’infrazione alla LARM, questa è
pacifica e per di più incontestata. Quanto al reato di omissione di soccorso, IM
1, dopo aver ferito ACPR 3 si è dileguato. Resta da stabilire se si potesse
esigere da lui la chiamata dei soccorsi. Con certezza la risposta è
affermativa. Egli aveva a portata un cellulare e tutto il tempo necessario per
allertare qualcuno, sia tramite il telefonino sia a voce. Al più tardi, giunto
a casa dalla madre, egli avrebbe potuto informare i soccorsi. Invece, come già
operato per l’incendio del rustico, l’imputato non ha comunicato l’accaduto a
nessuno che potesse prestare soccorso alla vittima. Ne consegue che sono
realizzati i reati principali di cui all’AA, subordinatamente le lesioni
semplici con oggetto pericoloso. In merito alle tentate lesioni gravi, si vuole
qui anticipare la controparte, che potrebbe sostenere la legittima difesa. Per
l’accusa IM 1 non può appellarsi alla legittima difesa, cita tra gli altri, il Basler
Kommentar alla N 8 dell’art. 15 CP, dove si evince che l’autore che provoca un
attacco non può invocare come tale questa eccezione. Nel caso concreto, è stato
l’imputato a provocare la situazione, non necessariamente perché è stato il
primo ad agire, ma in ogni modo perché egli era sotto l’effetto dell’alcol e
dei medicamenti, offrendone a sua volta ad ACPR 3, persona che poi lui stesso
definisce poco raccomandabile. Non di meno, egli ha preso parte all’assurda
discussione su __________, e neppure ai primi cenni di colluttazione ha agito
come avrebbe dovuto, ossia volgersi ed andarsene. Colui che in condizioni
analoghe a quelle dell’imputato, partecipa attivamente a tali serate,
indipendentemente da chi ha sferrato il primo colpo, non può che essere
considerato come provocatore e non può dunque avvalersi della legittima difesa.
Nel caso in cui la Corte ritenesse doveroso entrare nel merito della legittima
difesa, la stessa sarebbe da giudicarsi eccessiva. Nella situazione qui
descritta, egli avrebbe potuto semplicemente congedarsi dal gruppo. Nell’istante
in cui IM 1 ha accoltellato la vittima, egli non era disteso a terra, tenuto a
forza da qualcuno, ma si era liberato dalla presa e quindi poteva respingere in
altro modo l’attacco, ad esempio scappando via. Circa i motivi della litigata,
potrebbe essere stata la telefonata di __________ alle ore 21:37 ad innervosire
IM 1. La colluttazione è difatti avvenuta poco prima delle ore 23. È molto
probabile che la discussione e la lite siano degenerate in maniera progressiva,
intervallo che avrebbe permesso all’imputato di terminare la lite in modo
pacifico lasciando il luogo dei fatti. Per quanto concerne la commisurazione
della pena: IM 1 soffre di diversi disturbi, in parte già noti e curati, ma non
guariti, ed in parte recenti, venuti alla luce grazie all’ultimo accertamento
peritale. Oggettivamente IM 1 ha agito in entrambi gli episodi con un tasso di
alcol nel sangue che supera il 2 per mille. Non è però compito del perito
psichiatrico stabilire se ci troviamo confrontati con la nozione di actio libera
in causa, ritenuto che la misura andrà comunque ordinata. L’imputato è
cosciente che sotto l’effetto dell’alcol può diventare violento. Cita la
decisione del TF 6B_58/2012 consid. 5.3 e per i presupposti per una actio
libera in causa si rifà alla sentenza 6B_146/2016. A IM 1 si può imputare di
essersi posto in uno stato di incoscienza, consapevole della possibilità che
egli avrebbe potuto compiere un fatto penalmente perseguibile. Ne consegue che
Fatti
i presupposti per l’applicazione dell’actio libera in causa sono dati. Qualora
la Corte dovesse ritenere diversamente, si porrebbe comunque la questione della
scemata imputabilità, vista la presenza massiccia di alcol. Questo viene però
escluso dalla perizia. È decisivo sapere in che modo il livello di alcol abbia
influito sulle capacità dell’imputato di intendere e di volere. IM 1 è avvezzo
alla consumazione di bevande alcoliche e per di più in quantità importanti,
come pure ad assumere medicinali. La quantità di alcol ingerita in quella
circostanza non era per nulla eccezionale. Ad avvalorare la tesi del fatto che
egli fosse ben consapevole, vi sono i racconti dell’imputato che includono
dettagli rilevanti circa i due episodi. Detto ciò, nel presente caso
l’oggettiva presenza di alcol non ha alcuna rilevanza sulla scemata
imputabilità, se non in maniera estremamente lieve. Essendo stati stabiliti i
reati per cui l’imputato deve essere condannato, tenuto pure conto dei suoi
precedenti penali, a suo favore non si può ritenere una collaborazione, non
avendo egli avuto un comportamento particolarmente meritevole in corso
d’inchiesta, non si vedono altre attenuanti. Tutto ciò considerato, il PP
chiede dunque una pena detentiva di tre anni. Visti i fatti e i precedenti, la
prognosi non può che essere negativa, la pena deve dunque essere integralmente
da espiare. In aggiunta, per far fronte ad un ripetersi futuro di fatti
analoghi, è necessario ordinare una misura nei confronti dell’imputato. Bisogna
richiamare alla memoria che l’imputato è stato già oggetto di diverse terapie,
sono state messe in atto quasi tutte le misure immaginabili, tuttavia senza
alcun risultato positivo duraturo. Tali terapie non possono dunque essere
riproposte. A mente del PP, il perito indica una misura stazionaria in una
struttura chiusa, almeno per un primo periodo. Il rischio di recidiva deve
essere un rischio qualificato, che superi altamente il mero pericolo di
ricaduta. A mente del PP, il passato di IM 1 è prova diretta del rischio di
recidiva qualificato, presupposto previsto dalla giurisprudenza della Corte di
appello e di revisione penale. Una misura stazionaria che non prevede la
struttura chiusa, non potrebbe in alcun modo garantire un’astinenza dall’alcol.
Il PP chiede dunque l’ordine di una misura stazionaria ai sensi dell’art. 59
cpv. 3 CP;
- l’avv. __________,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni:
le poste di danno richieste dall’accusatore privato concernono
unicamente il torto morale e la sua parcella legale, non vi sono state altre
spese mediche che non siano state coperte dall’assicurazione oppure perdite di
guadagno. La patrocinatrice ribadisce che il suo cliente beneficia
dell’assistenza giudiziaria. Chiede la condanna di IM 1 al pagamento della sua
parcella legale, da risarcire quindi allo Stato. Chiede anche un risarcimento
di CHF.- 10'000 per torto morale, che in ogni caso sarà pagato dal sostegno
alle vittime. Espone brevemente i presupposti per una riparazione morale
destinata alla vittima. Tale riparazione può essere ridotta o esclusa se la
vittima ha contribuito a creare o ad aggravare la lesione causatale. Vi sono
due circostanze da evidenziare nel caso presente. Innanzitutto l’ACP si
interroga in quale modo ACPR 3 possa provare che non è stato lui ad aver dato
inizio alla lite. A mente dell’ACP non è importante conoscere colui che ha
innescato il litigio, ma bisogna però constatare che è stato il suo patrocinato
a riportarne le gravi conseguenze. Ai sensi della Legge federale concernente
l’aiuto alle vittime di reati (LAV), l’espressione di conseguenze gravi è un
concetto giuridico astratto. Da quanto si evince dai reperti medici vi sono
innumerevoli prese di posizioni, è stato menzionato il pericolo di morte della
vittima come pure affermato che tale pericolo non è mai sussistito. La difesa
invita la Corte a far capo alla propria saggezza, tenendo presente la lunghezza
della coltellata pari a 35 cm e il suo spessore non irrilevante, all’interno
della carne viva. Ciò detto, una lesione tale non può che essere considerata
grave. I fatti esposti non realizzano i presupposti per richiedere una
riparazione morale per i congiunti della vittima, ma di certo la moglie di ACPR
3 non è contenta, e suo figlio nemmeno. A causa della vicenda in questione, vi
sono stati anche dei litigi interni alla famiglia. Seppure non siano dati i
presupposti per chiedere un’indennità per la mamma, la moglie ed il bimbo,
l’importo di 10'000.-CHF giustifica anche il loro danno morale. Giusta la legge
sulla protezione alle vittime, una lesione grave giustifica un torto morale da
0 a 20'000 CHF.-, chiede dunque per il caso concreto la condanna al
risarcimento di 10'000 CHF.- per torto morale;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: contesta integralmente le qualifiche giuridiche esposte dal PP.
Per quanto concerne l’incendio intenzionale semplice: nell’AA è indicata quale
causa dell’incendio, ovvero il rovesciamento del buffet, che cadendo avrebbe
fatto fuoriuscire dei tizzoni. Quella sera IM 1 aveva appositamente messo in
sicurezza il camino. Dall’istruttoria non emerge la causa dell’incendio e agli
atti non vi è alcuna perizia. L’imputato non ha saputo spiegare come si è
generato l’incendio. Certo è che l’imputato non ha appiccato il fuoco, e anche
gli altri presenti lo hanno escluso. L’intenzione di IM 1 era finalizzata
unicamente a distruggere gli oggetti. Egli era certo che il camino fosse in
sicurezza. In aggiunta, il pavimento non era facilmente infiammabile. Nel
presente caso la fiammata è stata improvvisa e alta. Anche il dolo eventuale è
da escludersi poiché non vi sono elementi che ne forniscano la prova. IM 1 era
accecato dall’ira, ha dato così sfogo contro le cose nell’intento di farle a
pezzi, non immaginando che tutto potesse andare a fuoco, per giunta così
rapidamente. Egli non ha nemmeno preso in considerazione il fatto che sotto
effetto dell’alcol avrebbe potuto incendiare un rustico. La difesa ricorda che
tutti i presenti quella sera avevano bevuto, non solo lui. Evidenzia tuttavia
che non ogni qual volta che l’imputato abusa dell’alcol finisce poi per
commettere dei reati. Nel caso specifico, l’imputato non ha mai accettato il
risultato, ne consegue che egli non può aver agito per dolo eventuale. Egli era
annebbiato da alcol e psicofarmaci, e per di più aveva assunto un sonnifero. IM
1 ha riconosciuto il rischio d’incendio solamente in un secondo momento, e
meglio, una volta riacquisita la lucidità durante l’interrogatorio. Ciò che
importa, è che egli al momento dei fatti non ha mai né voluto né accettato che
tutto andasse a fuoco. La difesa chiede il proscioglimento dell’imputato da
quest’imputazione in applicazione del principio in dubio pro reo. Per quanto
concerne il secondo AA, IM 1 ha ammesso fin da principio di aver ferito ACPR 3
con il coltello. Ciò nonostante, occorre esaminare le modalità del ferimento:
la vittima e l’imputato concordano sul fatto che il coltello è stato estratto
in un momento successivo, ciò comprova che IM 1 non aveva alcuna intenzione di
utilizzarlo prima. Nella circostanza qui discussa, l’imputato era ubriaco ed
infortunato, in aggiunta bisogna ammettere che fisicamente la vittima è più
alta, più forte e più sportiva se confrontata con l’imputato. La vittima stessa
avvalora queste considerazioni, in quanto esclude che l’imputato avrebbe potuto
liberarsi dalla presa da solo senza l’uso del coltello. È necessario
immaginarsi l’accaduto: IM 1 è stato afferrato per il collo e non riusciva a
liberarsi dalla presa, è unicamente in quell’istante che ha estratto il
coltello e ha colpito ACPR 3. Oggettivamente, la zona lombare nella quale è
stata colpita la vittima non presenta organi vitali, il ferimento non poteva
dunque avere conseguenze mortali. ACPR 3 non si è trovato mai in pericolo di
morte. La lesione ha avuto quale conseguenza semplicemente una cicatrice. IM 1
non avrebbe potuto cagionare lesioni più gravi al sistema motorio nervoso,
giacché egli voleva procurare alla vittima unicamente un ferimento lieve,
ragione per la quale egli non ha fatto uso di tutta la sua forza quando l’ha
colpita. La zona non include né il sistema nervoso né quello motorio, tant’è
che il rapporto medico non li menziona. Benché le parti si contraddicano su
qualche punto, esse sono concordi circa il fatto che IM 1 non aveva alcuna
libertà di movimento in quanto la vittima lo bloccava. Per quanto attiene alla
cospicua emorragia, la vittima non si è mai trovata in pericolo di morte, il
sanguinamento sarebbe infatti cessato spontaneamente. L’intenzione di IM 1 era
unicamente di liberarsi dalla presa e non quella di ferire gravemente ACPR 3.
Egli stesso è rimasto sconcertato quando gli è stata riportata l’entità della
ferita da lui causata. La difesa contesta la profondità del taglio pari ad un
massimo di 5 cm, fatto che non è stato dimostrato. La lesione stessa fornisce
la prova del fatto che l’imputato non ha voluto causare una grave lesione, egli
ha difatti colpito di striscio e non ha affondando la lama. Non era dunque sua
intenzione ferire la vittima in modo grave. L’imputato era consapevole che in
quella parte del corpo non vi erano organi o strutture vitali. La lunghezza del
taglio è il risultato delle circostanze della lotta e del movimento della
vittima, che non era immobile. È invece la vittima ad aver avuto motivi per
litigare con l’imputato, vista la sua gelosia per la relazione intercorsa tra IM
1 e la ex compagna di ACPR 3. L’atto commesso dall’imputato realizza la
fattispecie di lesioni semplici aggravate e non quella di tentate lesioni
gravi. Egli va comunque esonerato dalla pena visto il suo agire per legittima
difesa. Circa i presupposti per sostenere la legittima difesa, non è necessario
che colui che si difende sia consapevole e voglia tale risultato. L’imputato
non voleva cagionare né una lesione semplice né una lesione grave, ma in quel
momento egli era oggetto di pugni in testa sferrati da ACPR 3. Tutto ciò è
stato confermato dalla vittima stessa. IM 1 ha provato a liberarsi con le
proprie forze, ma non vi è riuscito. In quell’istante egli ha pensato al peggio
per la sua salute e non ha visto nessuna alternativa se non afferrare il
coltello o soccombere. Nella circostanza in questione, l’imputato non aveva a
disposizione altri mezzi più efficaci ma meno incisivi. L’imputato, una volta
liberatosi, non ha infierito sulla vittima ma si è semplicemente allontanato.
L’uso del coltello non va escluso a priori, ma è bensì doveroso constatare che
in alcune circostanze il suo utilizzo può rappresentare un mezzo di difesa
appropriato, come nel presente caso. La difesa messa in atto da IM 1 non è
stata eccessiva, egli ha agito per legittima difesa esimente. Qualora la Corte
non convalidasse questa tesi, occorre in ogni modo considerare la scemata
imputabilità dell’imputato riconosciuta dalla perizia. Per quanto concerne il
reato di omissione di soccorso, la sera del fatto non si poteva pretendere
dall’imputato che prestasse soccorso visto appunto lo stato di paura in cui
versava al solo pensiero che ACPR 3 lo aggredisse di nuovo. In aggiunta, egli
non era consapevole di averlo ferito così gravemente, non lo poteva neppur
immaginare dato che, quando l’imputato si stava allontanando, la vittima era
ancora in piedi ed inveiva contro di lui. Per tali ragioni, IM 1 non ha
ritenuto necessario dover avvisare i soccorsi. Per ciò che concerne l’infrazione
LARM, l’imputato non aveva alcun intenzione di far uso dell’arma. La difesa
conclude con la richiesta di proscioglimento del suo assistito dalle
imputazioni di incendio intenzionale, sia semplice che colposo, come pure il
proscioglimento dal reato di tentate lesioni gravi, subordinatamente lesioni
semplici aggravate. In via subordinata richiede unicamente la condanna per
titolo di lesioni semplici aggravate. La difesa non contesta invece
l’infrazione alla LARM. Chiede una massiccia riduzione della pena proposta dal
PP, ed chiede alla Corte di considerare la piena collaborazione di IM 1: fin
dal primo interrogatorio in Polizia, l’imputato ha palesato il suo malessere
per quanto accaduto. Chiede anche di tenere conto del periodo di carcerazione
già sofferto e del buon comportamento in carcere. L’imputato ha ammesso i fatti
e fornito i dettagli, le sue dichiarazioni sono state in ogni tempo lineari e
spontanee. Egli ha capito che è giunto il momento di dare una svolta radicale
alla sua vita. La sua compagna __________ gli è vicina e lo sostiene, lo incita
a prendersi cura di sé e ad adottare uno stile di vita diverso. Circa il reato
di lesioni semplici, la difesa sottolinea che è stata la vittima a chiamare
l’imputato, egli era a due passi da casa, ciò detto, ricorda che anche ACPR 3
non riesce a mantenere il controllo sotto effetto dell’alcol e neppure lui è un
santo. Vi sono notevoli indizi che sia stata la vittima ad aggredire per prima IM
1, basti considerare che ACPR 3 è stato condannato per avere maltrattato __________.
L’istruttoria ha accertato che la sera del fatto l’imputato non aveva
telefonato a __________. IM 1 non è una persona aggressiva e neppure un
provocatore, non è vendicativo e non si è mai espresso minacciosamente nei
confronti della vittima. L’unico punto debole dell’imputato è la sua dipendenza
all’alcol, di cui abusa quando si sente solo e abbandonato. Egli versa spesso
in queste condizioni proprio la sera, ma in tale momento della giornata gli
ambulatori ed i servizi sociali che potrebbero prestargli aiuto, sono chiusi.
Occorre, dunque, che la Corte consideri anche questi elementi. La difesa chiede
di valutare la sospensione della pena a favore di una misura terapeutica. Gli
atti da lui commessi sono stati compiuti quando la sua mente era annebbiata
dall’alcol. A parere del perito psichiatrico, la lunga serie di precedenti
depongono a favore di un rischio di recidiva. Lo stesso afferma che esiste un
trattamento ambulatoriale adeguato, e per astenersi dall’alcol è sufficiente un
atto di volontà ed un sostegno farmacologico. Per quanto concerne la misura
stazionaria chiusa, è il perito stesso a scartare questa possibilità poiché in
Ticino manca una struttura adeguata. La difesa chiede un trattamento
ambulatoriale svolto in libertà e una sospensione della pena. Egli ha palesato
la sua ferma volontà di non più toccare alcol in futuro e spiegato che da
quando si trova in carcere ha seguito la cura prescrittagli. Il perito ha
indicato che, almeno in una prima fase di terapia, questa si dovrebbe svolgere
in una struttura chiusa. A mente della difesa, l’imputato ha già trascorso 9
mesi in carcere ed ha seguito una cura farmacologica, ciò giustifica il
respingimento ad oggi di una terapia in struttura chiusa. Il perito inoltre non
si confronta con gli altri criteri previsi dall’art. 59 cpv. 3 CP. A parere
della difesa, è necessario un trattamento ambulatoriale con la sospensione
della pena. Qualora questa Corte ritenesse consona una misura stazionaria,
chiede che per quanto possibile essa si svolga in Ticino, per il motivo che per
l’imputato l’attuale relazione con la compagna è fonte di motivazione e
stabilità emotiva. Per quanto concerne il dissequestro, rinvia al suo scritto.
Per la richiesta di risarcimento dell’ACP si rimette alla Corte;
- il Procuratore pubblico
in replica precisa che qualora non fosse dato l’incendio intenzionale,
sussistono ad ogni modo gli estremi dell’incendio colposo. Al di là dalle
dichiarazioni di IM 1 di non aver mai accettato tale rischio, è pacifico che il
suo comportamento, ossia scaraventare mobili davanti ad un camino, che si era
per l’appunto protetto proprio per evitare incendi, è altamente negligente.
Circa il secondo AA, ricorda che l’imputato ha affermato di essersi, a terra,
liberato dalla presa della vittima, insistendo in tal senso nel dichiarare di
essersi liberato, prima di colpire. Volendo anche prendere in considerazione
l’ipotesi di una legittima difesa, contesta che un taglio della lunghezza di 32
cm sia adeguato alle circostanze del caso;
- l’accusatore privato,
rispettivamente il suo patrocinatore, non replica;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 1 in duplica afferma che qualora fosse accertato che
IM 1 si fosse liberato prima del colpo, la situazione rimane invariata visto
che ACPR 3 non si è dato alla fuga, bensì ha insistito. Circa la telefonata di __________,
chiamata che a mente del PP avrebbe fatto scattare una reazione di rabbia
dell’imputato, la difesa rileva che ella si è in quella circostanza limitata a
pronunciare poche parole.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. CURRICULUM VITAE
1.1. Dati anamnestici e vita
famigliare
Dalla perizia psichiatrica giudiziale del Dr. Med. __________ (AI
93) sono emersi i seguenti specifici dati anamnestici:
"
Dati anamnestici
…OMISSIS…
(AI 93).
Nel verbale d’interrogatorio reso dinnanzi alla Polizia Cantonale
di __________, l’11.1.2016, presso la Clinica __________, IM 1 ha così
descritto la sua situazione famigliare:
…OMISSIS…
(AI 15).
1.2. La dipendenza dall’alcool
Da anni IM 1 fa abuso di bevande alcoliche ed è gia stato preso a
carico dal centro __________. Così la Dr.ssa __________ che lo ha avuto in cura
per alcuni anni:
"
Ponevo diagnosi di disturbo di personalità emotivamente
instabile, tipo impulsivo (F60.30), abuso di sostanze alcoliche (ICD 10F10.8)
con ebbrezze patologiche). (…) Consultazione del 22.02.2011: l’01.02.2011 si
era impegnato a seguire un trattamento ambulatoriale secondo l’art 69 CP presso
di me con un controllo presso il Centro __________ ogni 2 volte a settimane.
(…) La pena era stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5
anni dal 09.01.2010, con l’ordinata continuazione, con modalità e tempi
ritenuti necessari dagli operatori, del trattamento terapeutico e dei controlli
etilometrici”.
(…) Riconosceva di abusare di sostanze alcoliche dall’adolescenza
con perdita di controllo in stato di ebbrezza, ubriacature patologiche,
sviluppo di aggressività. (…) Ritengo avendo seguito per anni il paziente che
lo stesso debba continuare a beneficiare sicuramente almeno di un trattamento
ambulatoriale (…). Il trattamento deve essere imposto in quanto in assenza di
un’imposizione, la sua aderenza scema e il paziente si ripresenta agli
appuntamenti solo al bisogno nei momenti di crisi. Sicuramente ha avuto un
ruolo sull’andamento della presa a carico ambulatoriale da febbraio scorso il
fatto che la condizionale scadesse il 09.12.2015. L’unica traccia lasciata era
quella della condanna del 09.10.2010 con la condizionale di 5 anni, fino
all’approssimarsi alla stessa, quando ormai consapevole che la stessa sarebbe
stata conclusa, ha chiaramente iniziato a disattendere il trattamento
perdendosi cosí nel frattempo.”
(AI 9).
Lo stesso IM 1 ne ha dato atto al Procuratore Pubblico in
occasione del suo interrogatorio del 10.3.2016:
"
Sono perfettamente cosciente che ho un problema con l’alcool
ovvero che quando assunto detta sostanza in occasione di una discussione appena
un po’ accesa, ecco che perdo il controllo e so di diventare pericoloso per
terzi e anche per me.”
(AI 75).
Nuovamente interrogato dal Ministero Pubblico il 24.11.2017,
l’imputato ha dichiarato di essere attualmente in cura presso il Dr. __________,
abbandonando la terapia con la Dr.ssa __________. Ha inoltre sottolineato come
solo nell’ultimo anno avrebbe subito 3 ricoveri presso le strutture
psichiatriche e di come egli abbia, a suo dire, la situazione sotto controllo:
"
L’interrogante mi chiede se ricordo quali erano le misure
sostitutive dell’arresto che mi erano state indicate ancora con l’atto d’accusa
e se le ho rispettate.
Ricordo che dovevo soffiare ad __________
settimanalmente, esami del sangue, la terapia con la Dr.ssa __________. Ho
avuto poi una ricaduta nel settembre 2016 e sono stato in clinica.
L’interrogante mi dice che c’era anche il
divieto assoluto di assumere sostanze alcoliche e mi chiede se ho rispettato
questo divieto.
Rispondo di sí, a parte la ricaduta di settembre 2016 quando avevo
rotto con la mia compagna.
ADR che ieri sera ho bevuto e l’ho fatto
anche altre volte, ma non c’erano piú le norme.
ADR che attualmente sono in terapia dal Dr.
__________. Ho deciso io di interrompere con la Dr.ssa __________ per motivi
personali.
ADR che quest’anno sono stato ricoverato
tre volte. La prima volta in agosto alla CPC dopo che ero stato alcoltellato.
Da lí sono stato trasferito alla __________. Sempre in __________ sono andato
anche una volta per iniziare una nuova terapia di cura dell’alcolismo.
ADR che l’alcolismo è stato un problema in
passato. Attualmente ritengo sia sotto controllo.”
(AI 10).
Al dibattimento ha ammesso che alla base dei reati commessi vi è
l’abuso dell’alcool:
"
AD a sapere se c’è una base comune alla commissione di tutti
questi reati, rispondo che per ogni reato da me commesso c’è stato un abuso di
alcol.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimentale, pag. 2).
1.3. Vita lavorativa
…OMISSIS…
(AI 93).
1.4. Perizia psichiatrica
IM 1 è stato oggetto di perizia psichiatrica eseguita dal Dr. Med.
__________ che il 26.8.2016 ha rassegnato una prima valutazione da cui emerge
che il peritando ha mostrato piacere nel raccontarsi da qui una forte
componente narcisistica da cui deriva un facile cedimento all’impulsività, alla
furia, all’irrazionalità quando è in preda ai fumi dell’alcol. Il soggetto
tende infatti a sfuggire alle difficoltà della vita rifugiandosi nel bere.
L’esame psicologico ha presentato le caratteristiche di un io piuttosto debole,
“con tratti immaturi, affettività labile, pulsioni aggressive, difese
abbastanza primitive, tendenze narcisistiche, anaclitiche e al rapporto d’uso,
pulsioni “orali” (alcol), (…)incapacità di adattamento alla routine quotidiana
in presenza di doti intellettive normali”.
(AI 93).
Lo psichiatra in seguito ha redatto un secondo parere peritale
dietro incarico, il 29.12.2017, del Procuratore Pubblico PP, titolare del
secondo procedimento poi sfociato nell’atto d’accusa del 15.3.2018:
"
Esistenza di una turba psichica:
“1. L'esame del peritando mette in evidenza una turba
psichica al momento dei fatti imputati, nell'ipotesi accusatoria in cui si
sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del
disturbo nella fattispecie?
Ad.1.1 Al momento dei fatti imputati nell’ipotesi
accusatoria in cui si sarebbero verificati, il peritando era affetto da una
turba psichica, che sarà discussa in ad 1.2, i cui elementi costitutivi sono
appena stati elencati in sintesi e valutazione. Oltre a ció, al momento dei
fatti egli presentava (…) una impregnazione alcolica.
Se sì quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle
scale diagnostiche ICD 10 o DSM 4?
Ad 1.2 Il disturbo di personalità del peritando è
complesso; la diagnosi della dottoressa __________ di “disturbo di personalità
emotivamente instabile, tipo impulsivo” codificato dall’ICD-10 con la cifra
F60.30, pur accettabile, non mi sembra inquadrare completamente la condizione
del peritando. Queste sono le sue caratteristiche: “Disturbo di personalità
emotivamente instabile F60.3 “Si tratta di un disturbo di personalità
caratterizzato da una marcata tendenza ad agire impulsivamente senza
considerare le conseguenze, insieme con un’instabilità affettiva. La capacità
di fare progetti per il futuro è minima e le esplosioni di collera intensa
possono spesso condurre a violenza o “esplosioni comportamentali”. Queste sono
facilmente precipitare quando le azioni impulsive sono criticate o ostacolate
dagli altri. Sono specificati due tipi di questo disturbo di personalità ed
entrambi condividono questo aspetto generale dell’impulsività e della mancanza
di autocontrollo.
F60.3 Disturbo di personalità emotivamente
instabile, tipo impulsivo.
Le caratteristiche prevalenti sono
l’instabilità emotiva e la mancanza di controllo degli impulsi. Sono comuni
esplosioni di violenza o comportamento minaccioso, particolarmente in relazione
alle critiche altrui.” Come si vede, vi si ritrovano molti- ma non tutti- i
tratti caratteristici del peritando; altri sono reperibili in modo esauriente
in un’altra diagnosi, quella di “disturbo di personalità antisociale”, F60.2
così descritto da ICD-10:
"
Si tratta di un disturbo di personalità che di solito giunge
all’attenzione a causa di una grossolana disparità tra il comportamento e le
norme sociali prevalenti. Esso è caratterizzato da:
Indifferenza per i sentimenti degli altri;
Grossolana e persistente tendenza
all’irresponsabilità e negligenza delle norme, delle leggi e degli obblighi
sociali,;
Incapacità di mantenere relazioni durature
nonostante non ci siano difficoltà a instaraurle ;
Tolleranza molto bassa per le frustrazioni
e bassa soglia per la scarica dell’aggressività, compresa la violenza,
Incapacità a provare sentimenti di colpa e
a trarre profitto dall’esperienza, particolarmente dalle punizioni;
Marcata propensione ad incolpare gli altri
o ad offrire razionalizzazioni plausibili per i comportamenti che hanno portato
il soggetto ad entrare in conflitto con la società.
(…) Include: disturbo di personalità sociopatico, amorale,
asociale e psicopatico. (…) Questa diagnosi – ricordo- è già stata evocata nel
rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 8.1.2016: “Durante il
ricovero sono stati effettuati colloqui con i famigliari del paziente, nei
quali il paziente viene descritto come una persona estremamente impulsiva e dai
tratti di personalità antisociale accentuati” (corsivo mio) (ndr.
tratti di personalità antisociale accentuati vengono sottolineati in corsivo
dal perito). Le direttive diagnostiche consentono, qualora due (o
più) disturbi di personalità siano identificabili, di formulare tutte le
diagnosi del caso “cumulativamente”. Nel rispetto di queste indicazioni ( e pur
ritenendolo più che discutibile) concludo così che, al momento dei fatti, il
peritando era affetto da un “disturbo di personalità emotivamente instabile,
tipo impulsivo”, ICD- 10 F 60.30 e da un “disturbo di personalità
antisociale” F60.2.
Considerandi
2.
Incapacità o scemata (art. 19 cpv.1 e 2 CP)
2.3
Era al momento dei fatti scemata la capacità del periziando
di valutare il carattere illecito della sua azione (art.19 cpv.2 prima ipotesi
CP)?
Ad 2.3 disturbi di personalità del peritando, in linea di
principio, non costituiscono – come nessun altro disturbo di personalità (per
se stesso) – un fattore in grado di diminuire al capacità del soggetto di
valutare il carattere illecito di un atto. Il peritando dispone di funzioni
cognitive più che sufficienti a giudicare che alterarsi fino a provocare un
incendio che distruggerà completamente il rustico di ACPR 1 non è ammissibile.
“Ad abundantiam”, esperienze passate dovrebbero averlo reso edotto, a riguardo.
Al momento dei fatti, egli era in grado di rendersi conto di ciò che stava
facendo, e difatti ne fa un resoconto abbastanza particolareggiato, nonostante
le forti emozioni che provava. La sua capacità di valutare il carattere
illecito era pertanto intatta. (…)
Ad.2.4 di per sé, il disturbo di personalità emotivamente
instabile non è ancora sufficiente per ammettere “ipso-facto” una scemata
capacità di agire. (…) La reazione impulsiva è verosimilimente stata favorita
dall’assunzione di alcool. Tuttavia, gli elementi a nostra disposizione
indicano chiaramente che il peritando non era fuori di sé(…). Egli era perciò
capace di valutare la situazione e di agire anche in modo adeguato. (…)
considerate le ripetute esperienze che il peritando ha avuto degli effetti
dannosi dall’alcol sul suo comportamento (...) e il fatto che – nonostante
tutto ciò e le belle dichiarazioni d’intenti- abbia bevuto anche in quella
circostanza, la possibilità di una “actio libera in causa” va considerata.
Anche se il peritando non ha bevuto (né ingerito il “Somnium”) per poter
devastare e incendiare il rustico, né per aggredire ACPR 1, egli doveva sapere
che assumere quelle sostanze avrebbe potuto avere, su di lui, un effetto
psicologico pericoloso e –pur sapendolo- le ha assunte. Ciò, a mio avviso, lo
rende pienamente capace di agire.
Rischio di recidiva
Ad. 3.1. Dal punto di vista psichiatrico forense, il
peritando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati. Ciò risulta
evidente dalla lunga lista dei suoi precedenti penali;(…).
Ad. 3.2. Dal punto di vista psichiatrico forense è
possibile indicare genericamente i reati che il peritando potrebbe commettere
in futuro: come per il passato, si potrebbe trattare di reati legati alla sua
vulnerabilità narcisistica e alla sua impulsività, reati quindi in relazione
con moti aggressivi verso potenziali “offensori” o persone che potrebbero
avergli fatto dei torti. Ciò potrebbe comportare anche reati contro la
proprietà, come avvenuto (…). L’influsso dell’alcool è con ogni probabilità un
fattore facilitante di grande importanza. La sua eliminazione potrebbe ridurre
sensibilmente (ma non del tutto) il rischio di commissione di nuovi reati.
Ad.3.3.2. Come detto, le caratteristiche del peritando
costituiscono un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo
impulsivo e un disturbo di personalità antisociale, combinazione che è da
considerare una turba psichica di notevole gravità e sicuramente di lunga
durata, visto che l’inizio dell’ “iter giudiziario” del peritando risale a
ormai quindici anni fa. L’astinenza dall’alcool e un regolare sostegno
psichiatrico-psicoterapeutico potrebbero ancora portare ad un certo
miglioramente, ma la possibilità che la turba psichica sia permanente non è da
sottovalutare.
Ad.4.1.Il peritando è tuttora affetto dalla combinazione di
un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo con un
disturbo di personalità antisociale;(…) non ha mai configurato con sicurezza
una vera e propria sindrome da dipendenza ma soltanto un uso dannoso, oltre a occasionali
intossicazioni acute.”
(AI 93).
Quo alle misure terapeutiche, così il perito:
"
Ad 4.2. Un trattamento stazionario o ambulatoriale per
questa turba esiste, per lo meno per quanto il disturbo di personalità
emotivamente instabile e (in diagnosi differenziale) la ciclotimia; consiste in
psicofarmacoterapia(…) e psicoterapia (…). Un trattamento adeguato esiste anche
per l’uso dannoso di alcool e l’intossicazione acuta e consiste (…)
nell’astinenza. (…)si impone che, per un periodo ragionevole ma sicuramente di
molti mesi, egli venga trattato in ambiente stazionario, in modo che si possa
effettuare la ricerca di un adeguato trattamento farmacologico e ripristinare
un percorso psicoterapeutico che – come la dottoressa __________ ha
sperimentato e riferito- è tutt’altro che facile in considerazione dei
meccanismi di difesa che il peritando mette in atto, consistenti soprattutto in
diniego, evitamento, proiezione – vale a dire: non ammettere le proprie
responsabilità, minimizzare i fatti di cui è responsabile e, laddove è
possibile, addossarne la colpa ad altri o a circostanze avverse, anche quando
ciò appare poco plausibile. (…) ritengo che un trattamento stazionario (in
ambiente chiuso) sia, per lo meno in una prima fase, necessario. La compresenza
di un disturbo antisociale di personalità rende il trattamento (…) più
problematico; esso (disturbo) richiederebbe una struttura terapeutica “ad hoc”,
dotata di regole severe e rigide, con personale di custodia e terapeutico
formato specificatamente. Sebbene il disturbo antisociale del peritando sia
netto, la sua espressione non è peró mai stata di gravità tale da imporre il
suo collocamento in una struttura del genere (…) dove – forse- peggiorerebbe
“contagiandosi” con quadri clinici simili ma più gravi.
Ad 4.4. Un trattamento come quello descritto nella risposta
precedente puó essere effettuato in uno stabilimento per la cura dell’alcolismo
purché disponga di sufficienti competenze farmaco- e psicoterapeutiche e sia
dotato di un reparto /sezione chiusa. Esso potrebbe essere effettuato anche in
una struttura carceraria, purchè dotata di adeguato sostegno farmaco-e
psicoterapeutico.
Ad 4.5. L’esperienza ha mostrato che la disponibilità del
peritando a sottoporsi volontariamente a trattamenti è molto instabile. (…) Il
trattamento non può che essere ordinato, con o senza la condiscendenza del
peritando; le probabilità di successo di un trattamento volontario sono minime,
vista la sua propensione ad interromperlo non appena gli garbi, quelle di un
trattamento coattivo sono (probabilmente) un po’ più superiori.”
Al dibattimento, posto di fronte all’eventualità di un
collocamento in una struttura chiusa fuori Cantone, l’imputato ha dichiarato
che sarebbe comunque d’accordo, qualora fosse necessario, ad essere trasferito
in Svizzera interna, essendo egli anche germanofono:
"
Il Presidente chiede al PP cosa pensa del suggerimento quanto
alla struttura proposta dall’Ufficio del patronato (__________). Il PP risponde
di ritenerlo prematuro, e in ogni caso non è una struttura chiusa. A domanda il
PP risponde di aver interpretato la misura suggerita dal perito come una misura
ex art. 59 cpv. 3 CP. A mente del Presidente, il perito auspicherebbe una
misura ex art. 59 cpv. 2 CP ma in una struttura chiusa, che in Ticino non c’è.
Lei sarebbe disposto ad andare presso una struttura in Svizzera interna o in
Svizzera Romanda?
Se non ci sono alternative e la cosa è
costruttiva, potrei andarci.
ADR che sì, conosco il francese ma preferirei andare in
Svizzera interna, essendo che parlo anche il tedesco visto che mia madre è di __________.
Il problema non è linguistico, ma sarebbe di distanza, sarei dunque disposto ad
andare lontano solo se necessario.
…OMISSIS…”
(Allegato 1 al verbale dibattimentale, pag.8).
2.
PRECEDENTI PENALI
Dall’estratto del casellario giudiziale risultano, a carico di IM
1, i seguenti precedenti penali (AI 8):
- sentenza del Presidente
del circolo di __________ del 25.03.2008, con
condanna ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere a 40
CHF, sospesa per un periodo di prova di 3 anni e multa di 700 CHF, (con revoca
della precedente sospensione condizionale), per titolo di guida in stato di
inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso
d’incidente, condurre un veicolo difettoso, contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti;
- sentenza del Ministero
Pubblico di Bellinzona del 30.06.2008 con condanna a pena pecuniaria a 30
aliquote giornaliere da 50CHF, con sospensione condizionale e revoca della
precedente, per titolo di guida in stato di inattitudine, infrazione alla norma
della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’incidente;
- sentenza del Ministero
Pubblico di Bellinzona del 22.9.2008, con condanna a pena pecuniaria a 90
aliquote a 50 CHF, con sospensione condizionale della pena e, revoca della
precedente, per titolo di ingiuria e minaccia al coniuge (minaccia reiterata);
- sentenza delle Assise
correzionali di __________, del 9.12.2010, con pena detentiva a 22 mesi, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, per titolo di omicidio
colposo, guida in stato di inattitudine, guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca, guidare senza l’assicurazione di responsabilità civile,
condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, abuso della
licenza e delle targhe, pena unica alla sentenza del 22.9.2008 del Ministero
Pubblico di Bellinzona;
- sentenza del Ministero
Pubblico di Bellinzona, del 30.06.2015 con condanna alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da 30 CHF, per titolo di turbamento alla pace dei defunti,
danneggiamento (reati parzialmente tentati), contravvenzione alla LF degli
stupefacenti.
A tale riguardo ha dichiarato al dibattimento:
"
che nel 2010 sono stato condannato a 22 mesi con la condizionale
per 5 anni per titolo di omicidio colposo (incidente in moto). Confermo pure di
avere altri diversi precedenti penali, principalmente reati contro la legge
federale sulla circolazione stradale e sugli stupefacenti. Nel 2015 sono stato
poi condannato per perturbamento alla pace dei defunti, danneggiamento e
infrazione alla LF sugli stupefacenti.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 2).
3.
CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO
In data 11.1.2016 è stato emesso un mandato di arresto provvisorio
nei confronti di IM 1, poiché la mattina di Natale, in seguito ad uno scatto
d’ira, ha percosso la sua compagna e dato fuoco al di lei rustico, abbandonando
poi i luoghi:
"
La mattina di Natale verso le ore 01:50 veniva chiesto
l’intervento dei pompieri nonché della polizia poiché era stato avvistato un
incendio sui monti __________ vis à vis al paese di __________. L’incendio ha
distrutto completamente il cascinale (…). Dagli accertamenti di polizia è
emerso che IM 1, in preda ad uno stato d’ira originato da uno scambio di
batture con la compagna ACPR 1, abbia dato in escandescenza colpendo dapprima
la donna e successivamente (…) gettava a terra un buffet di legno che rovinava
a terra vicino al camino fosse acceso. (…) A questo punto l’uomo, da solo e
senza luce, si incamminava verso ____ raggiungendo l’abitazione della ACPR 1
per la quale beneficiava della chiave d’accesso. Una volta all’interno della
casa, IM 1 si addormentava e all’arrivo della polizia e della compagna ACPR 1
veniva accompagnato dapprima al nosocomio __________ e successivamente alla
Clinica __________ di __________ dove è stato dimesso in data odierna. (…) Per
quanto concerne la fattispecie si chiede il mantenimento dell’arresto di IM 1
poiché sussiste il grave e concreto pericolo di collusione (…). (…) IM 1 ha
alle spalle diversi precedenti penali e i suoi stati di agitazione/ira non sono
prevedibili per cui si ipotizza un rischio elevato di recidiva(…)”
(AI 16).
In data 14.1.2016 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha
ordinato la sua carcerazione preventiva fino al 11.3.2016.
Il 10.3.2016, lo stesso Giudice ha emesso l’ordine di
scarcerazione e l’imposizione di misure sostitutive, prorogate due volte, in
data 26.10.2016 per 6 mesi, ulteriormente per altri 6 mesi fino al 6.9.2017, e
meglio:
"
-Setting terapeutico presso la Dr. Med. __________, con frequenza
settimanale
- Controllo dei dosaggi dei farmaci dalla
Dr. Med. __________ onde garantire l’assunzione.
- Invio al magistrato (in fase preliminare
lo scrivente PP) da parte della Dr. Med. __________ di rapporti bimensili sul
prosequio della terapia nel suo complesso. Per finire, su richiesta la Dr.essa.
med. __________ stessa dovrà fornire un rapporto riassuntivo all’intenzione
della Corte giudicante sui risultati ottenuti.
- Il divieto assoluto di assunzione di
sostanze alcooliche di qualsiasi genere, con controllo da effettuarsi secondo
quanto stabilito dalle persone chiamate ad organizzare e procedere nel controllo
del rispetto della misura (__________, __________ e __________).
-Mantenimento a disposizione del perito __________
per la continuazione e conclusione della perizia, degli agenti inquirenti e del
magistrato”.
(AI 77; AI 104).
IM 1 non ha sempre rispettato tali misure. Il 24 novembre 2017 è
stato nuovamente posto in carcerazione preventiva, accusato di lesioni gravi
tentate. Così il relativo rapporto d’arresto:
"
All’incirca alle 23.30 di giovedí 23 novembre 2017, a __________
un passante(…) avvertiva la polizia per una lite tra due persone. All’arrivo
della Polizia e dei soccorsi veniva trovato il cittadino __________ ACPR 3,
domiciliato, con un importante ferita da taglio alla schiena (32 cm in
orizzontale nella zona lombare, cfr. certificati medici agli atti.)”
(AI 12).
Dal rapporto di fermo della Polizia Comunale di __________ risulta
inoltre che l’imputato, dopo aver commesso i fatti, si trovava presso
l’abitazione della madre, __________. All’arrivo della Polizia, IM 1 è stato
posto in stato di arresto:
"
La pattuglia 3083 invece si recava presso l’ospedale “__________”
(…) inoltre la pattuglia veniva a conoscenza che l’autore del gesto era il noto
IM 1.(…) Il IM 1 risultava avere il recapito postale presso la madre (…). (…)
Per questo motivo la pattuglia 3083 si portava presso il domicilio della stessa
per le verifiche dovute. Subito dopo ci comunicavano che il si trovava presso
la madre (…). A quel punto, guadagnavamo l’interno dell’appartamento, dove
trovavamo il IM 1. Immediatamente si procedeva al fermo e l’ammanettamento,
(…).
(Allegato 28 ad AI 63).
4.
FATTI E MOTIVI A
DELINQUERE
IM 1 è accusato d’incendio intenzionale, per aver il 24.12.2017,
incendiato il rustico appartenente a ACPR 1, in seguito a una lite per motivi
di poco conto. Inoltre è imputato di tentate lesioni gravi ed omissione di
soccorso nei confronti di tale ACPR 3, per avergli inferto una ferita lombare
con un coltello, mai più ritrovato, ed essersi allontanato senza prestargli
soccorso alcuno. Inoltre è accusato di aver detenuto una pistola di tipo soft
air all’interno del suo zaino.
4.1
La vigilia di Natale
l’imputato, unitamente a sua madre ed all’allora sua compagna ACPR 1 con il di
lei figlio minorenne __________, si recavano presso il rustico della
ex-fidanzata per passare la serata assieme. Ad un certo punto l’imputato ha
dichiarato come avrebbe iniziato ad aggredire la ACPR 1 ed a lanciare qualsiasi
cosa gli capitasse sotto mano, nonché a rompere i vetri delle finestre, dopo
che la donna gli aveva fatto una battuta in merito al suo passato amoroso:
"
Per futili motivi scaturiti da una discussione, IM 1 si alterava
ed iniziava ad urlare e mi metteva le mani addosso tirandomi degli spintoni un
calcio e un pugno e mi prendeva per il collo. (…)sentivo allora IM 1 che urlava
e rompeva alcune cose. A quel punto mi accorgevo che delle fiamme e del fumo salivano
dal piano di sotto. (…)Una volta usciti da casa vedevamo che la stessa veniva
divorata dalle fiamme. (…)Ho appreso più tardi da __________ che IM 1 si era
incamminato verso il paese.”
(AI 1).
Sui motivi scatenanti tale incomprensibile reazione, la donna ha
raccontato, in data 29.12.2015, alla Polizia che dopo aver trascorso una serata
tranquilla, la situazione è degenerata in seguito ad una specifica frase da lei
pronunciata. Difatti, IM 1 l’aveva invitata a conoscere la sua terapeuta, e
questa, con tono sarcastico e bonario, lo aveva canzonato sul fatto che la
terapeuta avesse già incontrato numerose ragazze e dunque che la sua conoscenza
non fosse indispensabile. In seguito a ciò l’imputato perse le staffe e
cominciò ad aggredire la vittima tirando calci. La ACPR 1 si è quindi premurata
di portare al piano superiore suo figlio __________ e una volta giuntavi, ha
scorto dalla botola una luce accecante:
"
Eravamo tutti giù di sotto ed erano quasi le 23:00 quando abbiamo
finito di mangiare. (…) Abbiamo parlato del più e del meno e abbiamo continuato
a giocare a freccette. (…) Io ho visto quando IM 1 ha preso la pastiglia e
abbiamo continuato a parlare, anzi ricordo che IM 1 diceva a sua madre che la
psicologa gli aveva appena cambiato la terapia e in questo contesto IM 1 mi
diceva che le aveva parlato di me. A dire di IM 1 la psicologa voleva
conoscermi e io scherzando gli dicevo testualmente “con tutte le donne che avrà
conosciuto la __________ non è che se non mi conosce cambia qualcosa”. Da quel
momento IM 1 si è trasformato, tanto da fare uno scatto verso di me per poi
prendermi per il collo e darmi delle pedate. Vorrei precisare che IM 1 non è
che calciava proprio nei miei confronti ma calciava quello che gli stava
attorno. (…) ho preso __________ (ndr. il di lei figlio) e sono scappata di
sopra e ci siamo messi nel letto e l’ho tranquillizzato. (…) Successivamente,
forse saranno passati alcuni minuti forse una decina, la mamma mi ha raggiunto
di sopra, ha aperto la porta chiamandoci e invitandoci ad uscire subito. __________
prendeva con sé un piumone, la mamma aveva un sacco a pelo e io ho preso una
giacca. Io ho potuto notare, guardando giù dalla botola, una grande luce che
posso pensare fosse del fuoco. (…) Io ricordo che poi IM 1 è arrivato lì da
noi, ha detto qualcosa ma non rammento cosa e poi ha iniziato a correre verso
la vallata. è stato stato subito seguito da sua mamma e dal __________ e da
parte mia finché si è fermato, e l’ho raggiunto. (…) Da quel momento non ho più
visto il IM 1 e da parte mia preoccupata per il freddo suggerivo di avvicinarci
al rustico in fiamme per poterci scaldare un po’. Ci siamo rifugiate nella
stalla sotto e io e la mamma abbiamo tenuto al caldo __________ che si è subito
addormentato. (…) Nel frattempo avevo sentito alcune grida dall’altra parte
della Valle riconoscendo mio zio e quindi sapevo che prima o dopo i soccorsi
sarebbero arrivati.”
(AI 16).
Il 25.12.2015 __________, madre dell’imputato, ha riferito alla Polizia
Cantonale di __________ che al termine della cena, in seguito alla suddetta
frase pronunciata da ACPR 1, lo stesso ha cominciato in modo improvviso ad
aggredirla e a lanciare ovunque suppellettili di ogni genere. Essendosi accorta
della rabbia incontrollabile del figlio, si recò al piano superiore al fine di
avvisare la ACPR 1, nel frattempo salita per rassicurare il di lei figlio. In
seguito, una volta trovatisi all’esterno del rustico, la __________ avrebbe
notato delle fiamme divampare fuori dall’abitazione cercando rifugio presso un
diroccato lì vicino mentre IM 1 si recava a valle, senza interessarsi
dell’accaduto:
"
Fino a mezzanotte circa le cose andavano bene, infatti si stava
chiaccherando tranquillamente fino a che nella discussione in corso, quando IM
1.
parlava della psicologa che lo segue e diceva che la stessa avrebbe avuto
piacere di conoscere ACPR 1, la ACPR 1 faceva una battuta del tipo, “chissà
quante gliene hai già presentate” o qualcosa di simile. Questo innescava in IM
1, una reazione imprevista quanto repentina di collera violenza. IM 1 la
afferrava per il collo gridando, tanto che io cercavo di staccarlo dalla sua
presa, in seguito colpiva ancora ACPR 1 con calci e pugni. (…) IM 1 per contro
restava al piano di sotto, continuando a scaraventare a terra e contro i muri
oggetti vari e rompendo vetri e suppellettili, come se fosse una furia.(…) Da
parte mia, cercavo di calmarlo ma chiaramente solo a parole in quanto non mi
potevo assolutamente avvicinare. Come detto IM 1 era furioso oltre ogni limite.
Io da parte mia, raggiungevo l’esterno, e sapendo che al piano superiore c’è
una porta che dalla camera da letto che dà sul prato, salivo e chiamavo ACPR 1
e __________, dicendo loro di uscire prendendo qualcosa da mettersi addosso.
Mentre il bambino usciva, ACPR 1 tentava ancora di calmare IM 1. Questo
malgrado le gridassi di uscire e desistere dal suo intento, conoscendo bene di
cosa è capace mio figlio quando ha questi raptus. (…) In seguito dopo qualche
momento notavo delle fiamme uscire dall’abitazione. Poco dopo mi rendevo conto
che ACPR 1 e __________ erano all’esterno e mi stavano cercando. (…) Dopo che
ci siamo rifugiati nella stalla che avevo anzi citato, abbiamo atteso, ben
sapendo che un incendio di tali dimensioni (la casa è andata completamente
distrutta) sarebbe stato notato. In seguito dopo diverso tempo è quindi
sopraggiunto un elicottero della Rega(…). (…) In quell’occasione all’appello
mancava quindi IM 1, che abbiamo saputo in seguito, aveva lasciato il posto,
avventurandosi a valle.”
(AI 1).
__________ è stata ulteriormente ascoltata, sempre dalla Polizia
Cantonale, in data 30.12.2015, e nel dettaglio ha descritto l’origine
dell’incendio causato dalle ire del figlio. Ha raccontato di come questi ha
gettato a terra un buffet di legno e altri oggetti e, una volta uscita a
chiamare ACPR 1 e __________, ha notato una prima fiammata al pianterreno:
"
D’altra parte spesso ha degli scatti d’ira che iniziano per
futili motivi e lui diventa molto aggressivo spaccando le cose che si trova
davanti in queste circostanze diventa anche molto pericoloso. (…) IM 1
continuava nella sua furia a sbattere in giro piccoli oggetti che trovava ma io
cercavo di calmarlo ma poi IM 1 ha buttato a terra un buffet e rovesciato
tavolo e sedie e tutto quanto gli arrivava in mano. Ricordo che IM 1 ha
spaccato tutti i vetri delle finestre e in quell’occasione schizzava del sangue
essendosi procurato il taglio alla mano. (…) Ancora prima che ACPR 1 uscisse ho
visto una prima fiammata nella zona del piano sotto. In quel momento ho capito
che era scoppiato un incendio e memore dei danni causati in precedenza da IM 1
ero sicura che sarebbe bruciato tutto. Mi sono allontanata di qualche metro
sdraiandomi per terra dallo spavento.
(…)Ritornando al momento che mi ero
sdraiata non sentendo piú nulla sono partita a piedi per un centinaio di metri
in direzione della valle e mi sono fermata in un diroccato. Con me avevo il mio
cane. Poco dopo ho sentito la voce di ACPR 1 e __________ che anche loro stavano
scendendo, li ho chiamati e ci siamo riuniti. In quel momento posso dire che la
casa stava bruciando completamente e si sentivano anche degli scoppi. Da quel
momento non abbiamo più visto IM 1”.
(AI 16).
Nel rapporto della Polizia Scientifica è stato appurato che non è
possibile determinare l’origine esatta dell’incendio ma che esso è stato
verosimilmente causato dal comportamento dell’imputato:
"
L’avanzato stato di distruzione del cascinale rende difficile
localizzare un punto preciso dove si è sviluppato il focolaio iniziale e
stabilire con certezza la causa precisa del rogo. Viste le circostanze dei
fatti è verosimile supporre che l’incendio sia stato cagionato dall’agire
violenti di IM 1 quando quest’ultimo si trovava solo al pianoterra”.
(AI 81).
4.1.2
La versione dell’imputato
L’imputato ha dichiarato di aver assunto una pastiglia di Sonium
al fine di coricarsi e, conversando con ACPR 1, le avrebbe esternato il suo
desiderio di farle conoscere la sua terapeuta. Alla risposta da lui ritenuta ostile
della ragazza, ha dichiarato di aver perso le staffe e di aver messo le mani
addosso alla compagna. Subito dopo, prese un buffet di legno posto al fianco
della stufa, di fronte al camino e lo scaraventò al suolo. Dopo aver anche
frantumato le finestre, ha dichiarato di aver notato la presenza delle fiamme e
di come esse si fossero rapidamente estese. Nel racconto ha ricordato la
presenza di alcune bombole di gas all’interno della casa e non avendo avuto a
sua disposizione alcun mezzo per spegnere le fiamme, è uscito e, una volta
accertato che la madre, ACPR 1 e __________ erano al sicuro, si è diretto a
valle:
"
(…) Avrò bevuto 3-4 birre da mezzo mentre a cena ho bevuto due
bicchieri di vino. (…) Ho preso un pastiglia forse una pastiglia e mezza di
Sonium con dell’acqua. (…) stavo parlando con ACPR 1 ma non so perché è venuto
fuori il discorso della __________ (ndr. la allora terapeuta) che avevo visto
qualche giorno prima. (…) Io a ACPR 1 dicevo che avevo parlato di lei alla __________
e che le avevo detto che lei era fantastica e che volevo presentargliela. La ACPR
1.
mi ha aggredito nel senso che invece di apprezzare il mio complimento mi ha
detto “chissà quante gliene hai già presentate” facendo riferimento alle mie ex
e a me qui è partito l’embolo. (…) Quando sono scattato mi ricordo di aver dato
uno spintone a ACPR 1 che è poi caduta a terra ma poi si è rialzata e io
ricordo di aver poi buttato a terra un buffet di legno che si trovava di fianco
alla stufa in pratica in faccia al camino. Intendo dire che il buffet l’ho
afferrato e poi l’ho spinto a terra. ADR che ho spintonato ACPR 1 verso la
porta d’ingresso del cascinale e poi ho buttato a terra, come detto il buffet
che ha cozzato contro l’angolino del tavolino che si è sversato. A pensarci
bene forse prima di gettare a terra il buffet ho dato un pugno alla finestra
che tra l’altro avevo appena messo su, e mi sono fatto male alla mano destra
nel senso che mi sono tagliato con il vetro. (…) A un certo punto ho visto che
il pavimento aveva preso fuoco forse a causa di una candela. ACPR 1 è
abbastanza maniaca con le candele. Ho visto il fuoco che è partito dal
pavimento di legno tra la posizione in origine del buffet e il camino. Erano
come delle fiammate repentine e infatti ho preso anche una fiammata al viso che
mi ha bruciacchiato un pochino le sopraciglia e i miei vestiti che indossavo.
(…)Ribadisco che le fiamme sono partite in modo veloce e repentino e nel DOC B,
che sottoscrivo(…). (…)ADR che durante l’incendio non ho sentito alcun botto
anche se in casa c’era una bombola di gas per la cucina. Posso dire che al
momento dell’incendio vi era una lampada a gas accesa ma non ricordo dove fosse
posizionata. Come detto, quando ho visto le fiammate mi sono reso conto che non
avevo nulla per spegnere l’incendio per cui sono uscito dal cascinale e ho
fatto il giro per raggiungere la porta del piano di sopra che è a livello del
terreno. La mia intenzione era quella di verificare che al primo piano non ci
fossero la ACPR 1, il __________ e la mamma ma non c’era nessuno. (…) Io ho
notato che la ACPR 1, il __________ e la mia mamma si trovavano dall’altra
parte della cascina che si stavano incamminando in direzione della valle. Tutti
e quattro ci stavamo incamminando ma io ero ancora in collera e ho continuato
per la mia strada, dovevo sbollire per cui me ne sono andato da solo. (…)ADR
che io mi sono allontanato dalla cascina perché ero consapevole che era una
situazione pericolosa e avevo paura che saltasse in aria tutto visto che c’era
anche una bombola di gas grossa. Io in ogni caso pensavo che loro mi
raggiungessero a casa di ACPR 1 siccome io avevo le chiavi.”
(AI 15).
Sulle cause dell’incendio l’imputato ha riferito:
"
ADR che non escludo che il tutto sia partito da una candela ma
potrebbe essere stato una fiamma che ha incendiato l’olio caduto dal buffet
dopo che io lo avevo fatto cadere a terra. (…)ADR che il pericolo per me
risiedeva nelle bombole di gas che sarebbero potute esplodere. Inoltre il fuoco
era di ampia entità. (…)Con loro ho percorso 400-500 m fino al limitare del
bosco e meglio fino dove comincia il sentiero che scende verso __________.
(AI 15).
4.1.3
Accertamento della Corte
La Corte, sulla base di quanto sopra, ha pertanto accertato che:
la notte di Natale 2015, l’imputato, la sua compagna ACPR 1 e il figlio __________,
trascorsero la serata tranquillamente in casa, nel rustico appartenente a ACPR
1, illuminato esclusivamente da candele e camino. In seguito ad una battuta
della donna sui trascorsi amorosi dell’imputato, questi iniziava a percuoterla
per poi sfogare la sua ira lanciando qualsiasi cosa gli passasse sotto mano.
Più precisamente, afferrando un buffet di legno e scaraventandolo al suolo,
verso il camino, ha fatto uscire del legno incandescente che ha causato l’incendio.
Al divamparsi delle fiamme, IM 1, evitando di preoccuparsi delle altre persone,
rifugiatesi nel frattempo in un diroccato lì vicino, è sceso a valle andando a
dormire a casa di ACPR 1, disinteressandosi del cascinale che é andato
completamente distrutto.
4.2
Tentate lesioni gravi
4.2.1
Le dichiarazioni dei
testimoni
Nel rapporto di fermo della Polizia Comunale di __________, di data
24.11
, emerge che al suo arrivo la pattuglia ha constatato la presenza di
un soggetto a terra ferito che avvertiva dei dolori alla schiena, causati da
una arma da taglio. La vittima sul posto inizialmente non ha voluto dichiarare
il nome dell’autore ma in seguito è emerso che si è trattato di IM 1.
Così il citato rapporto:
"
In data, ora e luogo di cui sopra (ndr. 23.11.2017) (…)ci veniva
segnalata una persona a terra. (…)notavamo la pattuglia 2421del IV Reparto che
prestava i dovuti soccorsi alla persona ferita. Subito dopo venivamo a
conoscenza che la persona ferita era il noto ACPR 3. La pattuglia 2421 chiedeva
l’intervento dell’ambulanza, in quanto la persona lamentava forti dolori alla
schiena. Nella fattispecie la persona risultava essere stata pugnalata alla
schiena, parte bassa, mediante arma bianca. La ferita di circa 40 cm di
larghezza era molto profonda. Nonostante piú volte chiedevamo chi fosse
l’autore della coltellata, l’ACPR 3 ci rispondeva che ci pensava lui a regolare
i conti e non ci forniva le generalità del suo aggressore. (…) La pattuglia
3083.
invece si recava presso l’ospedale “__________” per appurare le condizioni
di ACPR 3; condizioni dichiarate gravi. Inoltre la pattuglia veniva a
conoscenza che l’autore del gesto era il noto IM 1."
(Allegato 28 ad AI 63).
a) Il teste __________, ha notato
la colluttazione tra due
soggetti e descritto come uno giaceva a terra mentre la persona
in piedi lo colpiva con dei calci violenti per poi percuoterlo con
lo zaino che aveva in mano. Infine ha descritto come il soggetto in piedi si è
allontanato in direzione di __________:
"
notavo due persone che stavano mettendo in atto una lite. Notavo
che una persona giaceva al suolo, mentre l’altra persona era in piedi. La
persona in piedi tirava dei calci alla vittima a terra, preciso che non sono
riuscito a vedere dove erano diretti questi colpi. Ho notato però che a un
certo punto questa persona abbia preso lo zaino in mano e lo ha tirato addosso
alla persona a terra. (…) Ho potuto osservare che la persona che era in piedi
si stava allontanado in direzione __________, sempre sulla via __________,
mentre la persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi. (…) l’unica cosa
che ho visto è come detto in precedenza, che la persona in piedi tirava dei
calci alla persona a terra. (…) la vittima giaceva già a terra. (…)Riconfermo
che la persona che era in piedi lo colpiva a calci sostenuti in modo violento.”
(Allegato 9 ad AI 63).
b) __________ ha riferito dal
canto suo, di aver visto due soggetti darsi dei pugni e ha indicato che uno dei
due indossava una maglietta:
"
Di fatto i due erano sempre intenti a strattonarsi e ho avuto
l’impressione che si stessero colpendo con dei pugni… . (…)oltre alla lite e le
botte ricordo che uno di questi era in magliettina corta con il petto in
vista.”
(Allegato 12 ad AI 63).
c) __________ si è limitato
invece a riferire di due persone barcollanti
che si spintonavano:
"
(…)abbiamo visto due persone che, già vedendoli così non
sembravano stabili, era un po’ barcollanti, e si stavano dando delle spinte, ma
non mi è sembrato che erano aggressivi tra di loro.”
(Allegato 13 ad AI 63).
d) __________, barista dell’__________,
esercizio pubblico nei pressi del quale è accaduta la lite, ha dichiarato che
vittima e imputato hanno acquistato e consumato alcol nonché dialogato a
proposito di tale __________ prima della colluttazione. La teste ha udito
alcune parole della conversazione e ha dichiarato che il tema trattato dai
soggetti verteva su una delusione d’amore. La stessa ha poi confermato che alla
chiusura della stazione di benzina, alle ore 22:00, i soggetti non erano piú
presenti:
"
Ad un certo momento ho notato la presenza al bar del numero 2 (ndr.
si tratta di ACPR 3) che era già stato servito dalla mia collega __________
(…). Verso le ore 20.30 ho notato il sopraggiungere del numero 5 (ndr. si
tratta di IM 1) il quale ha acquistato allo shop un paio di lattine di birre,
non ricordo se avesse acquistato altra merce. (…)non mi sembrava ubriaco. (…)ho
notato i due insieme seduti ad un tavolo sulla terrazza esterna. Preciso che ho
avuto modo di sentire alcune parole della loro discussione, in particolare che uno
di loro raccontava all’altro, sfogandosi, di una delusione amorosa. (…)Praticamente
uno si sfogava mentre l’altro lo confortava.
Sono rientrata all’interno e da lí non li
ho piú visti, sono sicura che alle ore 22.00 con la chiusura della stazione
loro non erano piú presenti, suppongo che si fossero allontanati circa mezz’ora
prima.
ADR che i loro toni di voce mi sono parsi
tranquilli, pacati.”
(AIlegato 16 ad AI 63).
4.2.2
La versione dell’accusatore
privato
L’accusatore privato ACPR 3, ha reso la propria versione in
Polizia il 28.11.2017. Ha spiegato come ha conosciuto l’imputato e di abitare
nello stabile della madre dello stesso. Inerentemente ai fatti ha dichiarato di
essersi recato all’__________ di __________ dopo il lavoro. Qui ha incontrato IM
1.
con il quale si è intrattenuto e parlato di __________. Ha riferito che
l’imputato gli avrebbe confessato di aver avuto una storia con la ragazza e che
tale racconto lo ha infastidito. __________ ha creduto inoltre di aver avuto
una conversazione telefonica con tale __________, mentre in realtà era al
telefono con l’allora compagna di IM 1, __________. In un secondo momento i due
si sono diretti presso l’alloggio dell’imputato e, a suo dire, quest’ultimo,
dopo aver ricevuto una telefonata, sarebbe divenuto aggressivo tanto da sferrargli
un pugno. Secondo i suoi ricordi, i due si trovavano all’interno della pensione.
Qui lui si sarebbe difeso afferrando IM 1 per il collo, trattenendogli la testa
ferma con il braccio e sferrandogli dei colpi. Di seguito l’imputato gli
avrebbe sferrato una coltellata alla zona lombare facendogli un taglio di circa
30.
cm, profondo 5 cm. Una volta lasciata la presa a causa della ferita, l’autore
si sarebbe allontanato recandosi presso l’abitazione della propria madre, __________:
"
Da parte mia premetto che conosco IM 1 da circa 5/6 anni, in quel
periodo io lavoravo presso il Comune di __________ come lavoro di pubblica
utilità mentre IM 1 anche lui lí a lavorare (…). (…) preciso che la madre di IM
1.
abita nello stabile dove abito io, pertanto ci è capitato di vederci in giro
senza che ci chiamassimo (…). (…)con IM 1 ho sempre avuto un rapporto di
conoscenza e non di vera e propria amicizia (…). Per quanto concerne i fatti del
23.11
, io quel giorno ho lavorato come sempre presso il __________ di __________,
questo dalle ore 8.00 alle ore 17.30(…). Alle ore 19.30 (…) ho raggiunto l’__________
di __________ (…).
Verso le 21.00 è arrivato IM 1 (…)
chiedevo a IM 1 se voleva bere una birra con me, lui aveva già la vodka con sé
che aveva acquistato, si tratta della stessa bottiglia che ho preso in visione
in precedenza. Debbo dire che i miei ricordi sono un po’ offuscati(…). Fatto
sta siamo rimasti all’__________ per un’oretta circa, penso anche un’ora e
mezza fino all’orario di chiusura che mi risulta essere le ore 22:00. Preciso
che mentre eravamo all’__________ IM 1 mi raccontava che aveva una relazione
con __________, questo da circa due anni, dicendomi che era la sua donna.
Questo fatto mi ha un po’ infastidito ma in fin dei conti ho la mia famiglia e
non mi frega più niente di questa persona. Preciso che __________ è mia
connazionale e ci terrei comunque ad avere un buon rapporto con lei (…).
Preciso pure che all’__________ aveva chiamato la __________ telefonicamente,
in quel frangente diceva che c’era qualcuno che voleva salutarmi, me l’ha
passata e lei è rimasta male che ero io al telefono (ndr. dai tabulati non risulta
alcuna chiamata effettuata nei confronti di __________). In
seguito l’ho richiamata personalmente con il mio cellulare, numero che mi è
stato dato da IM 1 (…). In seguito IM 1 mi proponeva di andare nella sua stanza
d’albergo che si trova vicino al luogo dei fatti e dove avremmo ancora bevuto
una birra(…). ADR che non ricordo esattamente che ora fosse quando siamo
arrivati nella palazzina, magari erano già le ore 22.30/23.00, magari era
prima. (…) In sostanza siamo arrivati unicamente nell’atrio al piano terreno,
in quella circostanza IM 1 riceveva una chiamata sul suo cellulare ma non so né
da chi né il contenuto della stessa. (…)ADR che in quel momento mi sentivo
bene, ero comunque alterato dall’alcool, magari in quella sera avevo bevuto 10
birrini senza aver mangiato nulla ma in ogni caso ero in grado di stare in
piedi e reagire. In sostanza la lite è iniziata nell’atrio della palazzina, io
in qualche maniera sono riuscito ad uscire all’esterno. Debbo dire che i miei
ricordi sono un po’ offuscati per quanto concerne i dettagli. Ricordo che la
lite in buona parte si è verificata all’interno dello stabile, nell’atrio, lí
avevo ricevuto da IM 1 un pugno senza preavviso all’altezza dell’orecchio
sinistro. IM 1 non ha proferito nessun commento, era un’altra persona, non ha
urlato né motivato questo suo modo di agire. (…) In sostanza ho cercato di
difendermi ed abbiamo lottato. IM 1 è entrato dalla porta e mi ha tirato il
pugno all’orecchio sinistro, in seguito la lite è continuata sempre nell’atrio.
Successivamente ho preso per il collo IM 1 e mi sono abbassato in ginocchio
colpendolo con dei pugni alla testa; praticamente l’ho preso con il braccio
destro al collo, mi sono messo con il ginocchio destro a terra l’ho abbassato
verso il pavimento colpendolo con questi pugni al volto per cercare di
calmarlo. I pugni li ho tirati con la mano sinistra sebbene non sia mancino.
(…) è in questo momento che lui ha preso il coltello e mi ha “aperto” la
schiena, nel senso che a un dato momento ho sentito aprirsi a metà la schiena,
ho proprio sentito come un sibilo riconducibile alla coltellata che mi ha dato.
(…) In seguito ho iniziato a perdere sangue in modo copioso e forse sono mezzo
svenuto, ricordo che dopo sono arrivate varie persone ad assistermi, non so se
fossero dei passanti, poliziotti, (…). (…)Confermo che dopo essere stato ferito
i miei ricordi sono offuscati, so che poi sono stato ricoverato in ospedale
dove sono poi stato degente fino alla giornata di sabato. (…) è stato lui a
“dare fuori” ed iniziare a picchiarmi dopo questa telefonata avvenuta poco
prima con una persona a me sconosciuta.”
(Allegato 4 ad AI 63).
Sentito dalla Polizia Cantonale di __________, in data 12.12.2017,
ha inoltre ribadito che, dopo la telefonata, IM 1 avrebbe cambiato
completamente comportamento aggredendolo di conseguenza. ACPR 3 ha dal canto
suo, confuso il locus criminis dichiarando che non sa come sia finito in
Piazza __________ pensando che la colluttazione fosse avvenuta nell’atrio
dell’alloggio di IM 1:
"
Quando è rientrato aveva cambiato di atteggiamento e mi ha poi
aggredito con un pugno destro colpendomi all’altezza dell’orecchio sinistro,
era il primo pugno ricevuto. (…) i miei ricordi ritornano sempre e solamente
all’interno dello stabile per quanto concerne la lite ed il ferimento. (…) Dopo
essere stato ferito, i miei ricordi sono molto offuscati e successivamente ai
fatti non riesco a capire come sono arrivato fino alla rampa della rotonda di
Piazza __________(…). (…) Ne prendo atto ma era stato IM 1 quella sera a dirmi
che aveva una storia con __________, ricordo che alla stazione di servizio mi
aveva mostrato lo schermo del telefono dove compariva il contatto “Amore” che a
dire di IM 1 era riferito a __________
(ndr. in realtà la chiamata
proveniva dalla allora compagna di
IM 1, __________).”
(Allegato 5 ad AI 63).
4.2.3
La versione dell’imputato
Relativamente al reato di tentate lesioni gravi una volta sentito dalla
Polizia Giudiziaria, in data 24.11.2017, l’imputato ha fornito la sua
versione dei fatti, dichiarando di essersi recato presso l’__________ di __________
e qui, dopo aver acquistato una bottiglia di vodka, ha incontrato la vittima ACPR
3.
I due si sono poi recati presso il suo alloggio poiché, a detta sua, la
vittima non sapeva bene dove recarsi. Di seguito l’imputato ha raccontato come
sia stato ACPR 3 a perdere le staffe tirando fuori la storia della sua ex, __________,
cominciando cosí a colpirlo. Ha descritto di aver ricevuto dei pugni al volto e,
nello specifico, nella parte destra della bocca e alcuni calci sugli stinchi.
Ha ammesso di aver avuto possesso del coltello multi-tools (mai ritrovato) ma
di non sapere dove questo sia finito. Nel racconto ha sottolineato come sia stato
ACPR 3 a cambiare atteggiamento e a colpirlo perché gli sarebbe “schizzato
l’embolo”. Così a verbale d’interrogatorio dinnanzi alla Polizia:
"
Sono stato fermato presso il domicilio di mia madre in via __________
verso le 00.30 odierne. (…) Ci siamo conosciuti 5 o 6 anni fa principalmente
perché io ho avevo una storia con una sua ex, tale __________, di origine __________.
Ieri sera avevo incontrato ACPR 3 se non erro nei pressi dell’__________ di
Piazza __________. (…) Gli avevo detto che potevamo salire nella mia camera
perché mi pareva che lui non sapeva bene dove andare. Ad un certo momento lui
ha cominciato ad alterarsi rinvangando la storia della ex e mi ha messo le mani
addosso, al che io ho reagito. Ha iniziato lui a colpirmi ed io mi sono difeso,
devo aver preso pugni o comunque colpi in faccia, in particolare alla parte
destra delle labbra, calci agli stinchi dove ora accuso dei dolori. (…) Si, è
vero che avevo un coltello multi-tool che ora non c’è più, ma sono rimaste
solo le varie punte cacciaviti. Realmente non so dire perché non c’è più, che
fine abbia fatto. (…) Non ricordo in quale maniere mi sono difeso, cioè quale
tipo di colpi gli avrei dato e dove, ricordo i colpi che ho preso io in faccia
e in testa cioè pugni, e sulle gambe suppongo calci. Fondamentalmente eravamo
li tranquilli ma poi gli è schizzato l’embolo di colpo, ha cominciato a
pestarmi ed io mi sono difeso. Non ricordo poi nemmeno esattamente il luogo
dove abbiamo litigato”.
(Allegato 1 ad AI 63).
In seguito IM 1 ha riferito di aver inizialmente consumato birra e
vodka. Nel tragitto verso l’ostello, l’imputato ha dichiarato di aver inoltre assunto
la sua farmacoterapia di Prozac. Nel ritorno verso casa, l’imputato ha
precisato di non aver trovato le chiavi della propria abitazione e, dopo aver
chiesto se vi era un doppio presso la reception, alla quale seguiva una
risposta negativa, ha deciso di recarsi presso l’abitazione della madre. Qui ha
affermato di come in questo momento la vittima, parlando sempre di __________, avrebbe
“dato fuori” cominciando a picchiarlo dichiarando di poi aver ricevuto
pugni e calci molto forti siccome la vittima era anche pugile di lotta greca.
Mentre veniva colpito, IM 1 avrebbe quindi estratto il coltello multi tools
attaccato allo zaino, aperto la lama e mostrato alla vittima per farlo
desistere.
ACPR 3 si sarebbe avvicinato e sarebbe stato “abbracciato” per
essere bloccato. ACPR 3, secondo il suo racconto, era “cinto” da IM 1 e, di
seguito, essendo stato spinto via, a causa di quel movimento, finiva per essere
tagliato dall’antagonista. Dopo di che si è diretto presso la casa della madre:
"
Sono poi sceso in treno a __________ da solo e nel dirigermi
verso il mio alloggio mi sono fermato all’__________ vicino a Piazza __________,
dove ho incontrato ACPR 3. Non so dire bene quanto ho bevuto. Ho bevuto
all’inizio birra e poi birra e vodka con ACPR 3. (…) ADR che mentre andavamo
verso la mia pensione io ho preso le mie pastiglie, e meglio il Prozac come da
prescrizione medica. (…)ADR che la storia con __________ è una cosa vecchia sia
per me che per ACPR 3. (…)Era lui che mi minacciava più che altro, se anche io
in realtà poi io con __________ non ho avuto una vera e propria storia ed in
ogni caso lei aveva già chiuso con lui (…).
ADR che una volta giunti alla pensione non
ho trovato le chiavi della mia stanza. Le ho cercate nello zaino, ma non le ho
trovate. (…) Ho chiesto alla reception se avevano un doppio e mi hanno detto
che purtroppo non l’avevano. Mi sono quindi incamminato verso casa di mia
madre, dall’altra parte della città. Quindi all’improvviso ACPR 3 ha dato
fuori. Non so cosa gli è preso, ma tirando fuori la storia di __________ ha
cominciato a picchiarmi. Mi ha dato dei pugni in testa, sulla bocca, in fronte,
sulle tempie. Erano pugni forti perché lui, tra l’altro, era anche pugile. Mi
ha dato almeno un calcio nelle gambe,ma credo anche di più. Mentre lui mi
colpiva io sono riuscito a prendere il coltello multi-tools che avevo attaccato
allo zaino, ho aperto per estrarre la lama e tenevo il coltello in mano per
intimorirlo e farlo cessare. Lui, sempre molto alterato si è ancora avvicinato
a me ed io l’ho abbracciato per bloccarlo. Lo cingevo con le mie braccia. A
questo punto lui mi ha spinto via e con quel movimento io, che avevo il
coltello in mano con la lama estratta l’ho tagliata. (…) ADR che proprio non
ricordo che fine abbia fatto il coltello (…). A quel momento ACPR 3 ha smesso
di picchiarmi, ha continuato ad insultarmi e io me ne sono andato in direzione
di casa di mia madre.
(AI 10).
Sul tema della lite, l’imputato nel suo interrogatorio del 1.12.
2017, ha fornito piú dettagli e descritto più precisamente la colluttazione
nonché l’accoltellamento. Nello specifico ha raccontato di come ACPR 3, fosse
stato geloso della storia da lui avuta con __________ accusandolo di aver
intrattenuto una relazione con lei quando lui e la donna stavano ancora
ufficialmente insieme, ciò che l’imputato ha negato. Un’altra frase che avrebbe
urtato la sensibilità del rivale, sarebbe stata quella secondo cui __________ “andava
un po’ con tutti”. Circa la ricezione delle telefonate ha dichiarato di non
aver mai ricevuto chiamate dalla stessa, circostanza confermata anche dai
tabulati telefonici, poiché la chiamata ricevuta proveniva da __________.
In seguito, dopo aver ricevuto dei pugni e dei calci da __________
che aveva perso le staffe, per difendersi, IM 1 avrebbe estratto il coltello
multi tools, dalla “clip”, con lo scopo di farlo desistere. Prese dunque ACPR 3
cingendolo e tenendolo fermo. In quell’istante sarebbe stato spinto e, a causa
di tale brusco movimento, avrebbe causato la ferita alla zona lombare dell’antagonista.
IM 1 ha dichiarato di essersi perfettamente reso conto di averlo
ferito, ma di non aver compreso l’entità della ferita e quindi, dopo aver
sentito qualche lamento da parte della vittima, si è allontanato in direzione
della casa materna:
"
(…) ACPR 3 aveva riferito che lui era ancora innamorato di questa
__________, che era geloso del fatto che io l’avessi frequentata. Io inoltre
gli avevo riferito che questa donna andava un po’ con tutti, questa cosa l’ha
fatto arrabbiare. (…) rispondo che noi all’___ di __________ avevamo bevuto
tranquillamente in compagnia, la discussione su __________ è nata solo nei
pressi della rotonda, dove abbiamo poi litigato. (…)non mi sembra che __________
mi avesse chiamato. (…)ADR che con __________ non ho mai avuto una relazione
sentimentale.(…) Una volta in strada è successo tutto il casino vicino alla
rotonda. È stato ACPR 3 ad iniziare la lite, lui mi accusava di avere avuto una
relazione con __________ da piú tempo quando la ragazza era con lui. In
sostanza era offeso a priori poiché ero andato con __________. Da parte mia
avevo ribadito che quando ero stato con __________ lei non era piú con ACPR 3.
(…) Ho cercato di calmarlo verbalmente ma lui non si è fermato ed ha iniziato a
colpirmi con pugni alla testa e sul labbro inferiore parte sinistra, come pure
con calci alle gambe. A questo punto per me era importante difendermi, io avevo
lo zaino sulle spalle ed ho estratto dalla tasca esterna dello zaino, sul lato
sinistro, il coltello multi-tool. Ho aperto la “clip” che c’è sul taschino con
la mano destra e sempre con questa mano ho estratto l’attrezzo, ho aperto anche
la lama con la mano sinistra.
ADR che il multi tool ha solo una lama. Ho
aperto la lama e per intimorire ACPR 3 ho mostrato il coltello. ADR che ho
fatto capire a ACPR 3 che avevo in mano un coltello. Ricordo di avergli detto
di starmi alla larga, eravamo a circa un metro, un metro e mezzo di distanza,
ed ho puntato il coltello in sua direzione e ritengo che l’avesse visto. Il mio
scopo era, come detto, di intimorirlo. (…) ho preso ACPR 3 come ad abbracciarlo
e tenerlo fermo. In quel momento mi ha spinto forte ed a causa di questo
movimento la lama ha ferito ACPR 3 nella zona lombare provocando una ferita che
partiva dall fianco destro verso il suo fianco sinistro in modo orizzontale. ADR
che mi sono reso perfettamente conto di avere ferito ACPR 3. Dopo averlo ferito
lui si è lamentato solo del dolore, perció avevo capito di averlo ferito. Da
parte mia non mi ero reso conto dell’entità della ferita, in quel momento lui
si era calmato e pertanto mi ero allontanato in direzione del domicilio di mia
madre che ho raggiunto a piedi. (…) sul numero di ACPR 3 risulta effettivamente
una chiamata a __________ ed il suo numero non risultava registrato
sull’apparecchio (…). (…) giunti nell’atrio ho suonato vari citofoni siccome
non trovavo le chiavi. In seguito, una volta entrati, il sottoscritto avrebbe
ricevuto una breve telefonata (…) ed al termine della stessa il mio
comportamento è cambiato in modo radicale, tant’è che ho poi aggredito la
vittima. (…) Una volta entrati nell’atrio ci siamo seduti per terra dato che ACPR
3.
non stava molto bene, ricordo che continuava a parlare di questa __________,
che l’amava ancora e che gli dispiaceva di averla maltrattata. Da parte mia lo
consolavo dicendogli che adesso aveva una nuova famiglia, che aveva un figlio,
una compagna, e che quindi non doveva piú pensare a questa donna.”
(Allegato 2 ad AI 63).
4.2.4
Confronto tra vittima e
imputato
Come visto vittima e imputato hanno dato versioni diverse, ognuno
avendo dichiarato di essere stato aggredito dall’altro:
"
IM 1
All’___ non si è parlato di __________. (…)
che io non ho assolutamente provato a chiamare __________ quella sera, né
nessun altro, perché ero senza credito e quindi le telefonate le potevo solo
ricevere e non fare. (…)
ACPR 3
ADR che di __________ abbiamo parlato già
quando eravamo all’__________. Non so dire adesso chi per prima ne abbia
parlato(…).
IM 1
(…) Quando eravamo al mio alloggio eravamo
seduti nell’atrio, io non trovavo le chiavi della mia stanza e ACPR 3 ha
cominciato a dirmi che era ancora innamorato di __________.(…) Abbiamo finito
di parlare lí nell’atrio. Non ricordo se nel momento in cui ci siamo andati a
prendere la vodka o se l’avevamo già presa prima, ci siamo spostati dove poi
sono successi i fatti e quando siamo arrivati lì è successo tutto. Mentre
stavamo ancora parlando di __________ io ad un certo punto gli ho detto di
lasciarla perdere, che tanto lei andava un po’ con tutti e lui lí si è
arrabbiato e ha cominciato a mettermi le mani addosso.
ACPR 3
Contesto quello che dice IM 1. Nell’atrio
io sono rimasto dentro e lui è uscito perché ha ricevuto una telefonata. Io ho
tenuto la porta aperta per farlo rientrare e quando è rientrato aveva cambiato
umore e mi ha aggredito.
ADR. che la vodka l’aveva presa IM 1 all’__________,
dove io ho fatto anche un paio di sorsi.
(…) ADR. che quando IM 1 è rientrato
nell’atrio era aggressivo e mi ha tirato un primo pugno e poi un secondo.
IM 1
(…)Contesto quanto dice ACPR 3. Nell’atrio
non è successo nulla di fisico, ma nemmeno ho ricevuto telefonate come lui dice
in altri verbali. Da quanto mi è stato detto dalla Polizia e dal PP dai miei
tabulati non risulta una chiamata in un orario compatibile con il nostro
racconto per essere avvenuta lì nell’atrio. Visto che non trovavo le chiavi io
volevo andare a casa di mia madre che è anche dove abita ACPR 3, e poi vicino
alla rotonda è successo quello che dicevo prima e cioè che lui mi ha aggredito.
(…) ADR che comunque ricordo anche io che ad un certo punto della collutazione
che ACPR 3 mi ha immobilizzato tenendomi per il collo e lui era appoggiato con
un ginocchio per terra. In quel momento effettivamente mi colpiva in testa,
alla tempia sinistra.(…)Io ribadisco che non so come mi sono liberato da quella
presa, ma mi sento di escludere che posso averlo accoltellato in quella
posizione perché non avevo un grande margine di manovra dal lato sinistro
(bretella sulla sinistra dello zaino) non sarei riuscito a toglierlo con la
mano sinistra. Quando mi sono trovato con le gambe praticamente fuori uso ho
pensato che l’unico modo per potermi difendere era quello di prendere il
coltello che avevo nella bretella dello zaino. L’ho preso con la mano destra,
l’ho aperto e gliel’ho mostrato con la lama rivolta verso di lui. Lui era a
circa un metro e mezzo da me. Io gli dicevo di starmi lontano e di lasciarmi in
pace. (…) ADR che io posso solo supporre che lui abbia visto il coltello visto
che la lama era davanti a lui e quella scena è durata almeno qualche secondo,
comunque il tempo necessario per accorgersi del coltello. Lui mi ha comunque
ancora caricato, io l’ho abbracciato all’altezza della vita, lui continuava a
colpirmi e allora io ho trazionato il coltello in zona lombare. A quel punto
lui si è calmato e io sono andato via.
ACPR 3
Da parte mia posso dire che io il coltello
non l’ho visto, altrimenti sarei scappato perché ho un figlio piccolo a casa ed
è inutile rischiare la vita cosí.
IM 1
Da parte mia dico che il coltello era nel
taschino attaccato alla bretella sinistra dello zaino. (…) Lo zaino non era
pesante e io ricordo di averlo sempre indossato, anche se non posso escludere
di averlo tolto in un qualche momento(…).ADR. che quando gli ho fatto vedere il
coltello era per evitare che mi aggredisse nuovamente e poi quando l’ho usato
era per liberarmi dai suoi colpi. Io non volevo fargli del male, ma solo
liberarmi. Io ho sempre pensato di avere solo appoggiato il coltello prima di
trazionarlo. Quando ho visto la ferita che ne è uscita sono rimasto anche io
impressionato.”
(AI 56).
4.2.5
Dibattimento
Al dibattimento IM 1 non è più stato categorico su chi avrebbe
iniziato la lite:
"
Com’è iniziata la discussione con ACPR 3 a proposito di __________?
Non ricordo chi ha iniziato la discussione… ricordo solo che ci
trovavamo all’entrata di dove avevo la camera alla __________, eravamo seduti
in terra, non ricordo perché è saltata fuori la __________, dal momento che io __________
nemmeno la associo più a lui, che nel frattempo si è pure sposato e ha avuto un
figlio. Oltretutto a lei non la vedevo più da anni.
Comunque, quella sera risulta che __________
è stata contattata telefonicamente dal telefono cellulare dell’accusatore
privato più volte. Risultano pure telefonate sul suo telefono da parte di __________,
una delle quali lei ha fatto parlare ACPR 3 con la stessa, per quale motivo?
Non lo so, non mi ricordo, magari __________
pensava che fossi in giro con qualcun altro, non ne ho idea. __________ mi avrà
chiamato diverse volte, non ricordo. Quello che mi sono detto con lei non lo
ricordo.
(…) Entrambi incolpate l’altro del fatto di chi avrebbe dato
avvio all’aggressione. ACPR 3, che non conosce i dettagli del primo
procedimento, attribuisce la reazione repentina di IM 1 alla fine di una
telefonata, non sa dire con chi. Questa reazione improvvisa ricorda i fatti
avvenuti nel 2015 al rustico. ACPR 3 ha affermato di averla tenuta per il collo
e di averle dato dei pugni in testa. Lei però aveva un coltello, che ha
determinato delle lesioni importanti. Dopo aver usato il coltello e “vinto” la
lotta, se n’è andato, un’altra volta, facendo sparire il coltello poi mai più
ritrovato.
Sono consapevole delle ricerche fatte dalla Polizia, ma non so
dire dove sia finito il coltello. Ricordo poche cose, fondamentalmente.”
(Verbale dibattimentale)
4.2.6
Gli accertamenti della
Corte
a) La Corte ha accertato innanzitutto
i tassi alcolemici presenti in corpo dei soggetti al momento della colluttazione,
ovvero per IM 1 tra il 2.27 e il 3.13 per mille e per ACPR 3 attorno al 2 per
mille:
"
Il tasso di alcolemia accertato nei suoi confronti è tra il
2.27
ed il 3.13 per mille. Il tasso di alcolemia della vittima anche si
aggirava attorno al 2 per mille.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 5).
b) In secondo luogo, ha
accertato che il 24 novembre 2017 IM 1 si recò presso l’__________ di __________,
dove, in “compagnia” di ACPR 3, assunse un elevato quantitativo d’alcol.
Durante questo lasso temporale i due interloquivano a proposito di __________,
una loro ex in comune. ACPR 3 dichiarava di provare ancora dei sentimenti nei
suoi confronti e l’imputato lo “rincuorava”. IM 1 riceveva poi una telefonata
dall’allora sua compagna __________ e, fingendo che fosse __________, passava
alla vittima l’apparecchio telefonico. ACPR 3 non si rese neppure conto che non
si trattava di __________. In seguito, ACPR 3 si fece ridare il numero corretto
di __________ e la chiamò. Circa verso le 21.30 i due si diressero presso
l’alloggio di IM 1 e, una volta arrivati, questi si accorse di aver dimenticato
le sue chiavi di casa. Decisero dunque di avviarsi verso la casa della madre
dell’imputato, luogo di dimora dello stesso ACPR 3. In seguito ad una frase del
IM 1 in merito al fatto che __________ “andasse un po’ con tutti” iniziò
una colluttazione con pugni e calci reciproci. Dopo aver ricevuto un pugno, la
vittima immobilizzò l’aggressore tenendogli la testa tra il ginocchio e la
mano. IM 1 estrasse quindi il coltello dal suo zaino dove custodiva pure una
pistola giocattolo oggetto dell’accusa di cui al punto 4 del 15.3.2018, e
sferrò un colpo alla zona lombare dell’antagonista ACPR 3, che cadde a terra, causandogli
le ferite esposte nel considerando. IM 1 continuò a percuoterlo prendendolo a
calci e tirandogli colpi con lo zaino. Nonostante lo stesso si fosse accorto
della ferita inferta all’ACPR 3, decise di recarsi presso l’abitazione della
propria madre, noncurante minimamente di allertare i soccorsi.
c) Al
momento dell’arrivo all’ospedale __________, nella segnalazione di aggressione
redatta il 24.11.2017, è stata, cosí descritta la ferita subita da ACPR 3:
"
Paziente di 30 anni arriva al pronto soccorso scortato dalla
polizia, (…) con accoltellamento che ha provocato una ferita da taglio a
livello lombare altezza di L2/L3 (…). Bordi netti di lunghezza di 32 cm sul
piano orizzontale, profondità massima nei lati di 5 cm. Lembi vascolarizzati,
non margini necrotici e fondo deterso”.
(AI 1).
Il medico assistente, Dr. __________, ha rimarcato:
"
È (o è stato) in pericolo di vita
Si, presenta lesioni gravi (art.122CP/125
cpv.2 CP)”
(AI 1).
Il caposervizio di cure intense Dr. __________ ha inoltre
descritto la ferita come segue:
"
Il paziente non è mai stato in immediato pericolo di vita ma è
chiaro che una tale ferita non tempestivamente trattata come sopra descritto
avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze al paziente”.
(AI 6).
Secondo la relazione medico legale riguardante le lesioni subite
da ACPR 3, redatta dalla Dr.Med. __________ in data 28.11.2017, la vittima ha
riportato una ferita nella zona lombare in una regione anatomica priva di
strutture vitali, con il che ACPR 3 non sarebbe mai stato in pericolo di vita:
"
(…)Dunque la lesione sembra avere una direzione dalla destra
verso la sinistra della vittima,(…). La lesione ha interessato una regione
anatomica priva di strutture vitali (organi o vasi) per cui non avrebbe potuto
cagionare lesioni potenzialmente mortali. La lesione in assenza di complicanze
(eventuali possibili complicanze infettive o emorragiche), andrà incontro a
guarigione senza reliquati funzionali, potrebbe permanere unicamente una
cicatrice cutanea. (…)La vittima non si è mai trovata in pericolo di vita
diretto (parametri vitali sempre stabili e non necessitanti di supporto
farmacologico) ne si sarebbe trovata in tale situazione in assenza di
assistenza medica, in quanto non sono stati lesionati vasi arteriosi rilevanti;
dunque appare verosimile che si sarebbe verificata una progressiva
autolimitazione del sanguinamento.”
(AI 17).
Al dibattimento il Presidente ha rilevato:
"
Il Presidente rileva una contraddizione nel rapporto
rilasciato dall’ospedale circa il pericolo di vita o meno incorso dalla
vittima. Comunque, per ACPR 3 si conclude per una ferita importante alla
schiena e diverse escoriazioni cutanee ed ecchimosi. Lei ha invece riportato
lesioni superficiali.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6).
Per la Corte, l’annotazione del Medico Assistente non è tuttavia sufficiente
per sostanziare una situazione di effettivo pericolo di morte, stanti le
convincenti spiegazioni della Dottoressa __________.
4.3
Omissione di Soccorso
4.3.1
Testimonianze
Sentito dalla Polizia Cantonale di __________, in data 24.11.2017,
__________ ha dichiarato di aver visto IM 1 dirigersi in direzione di __________:
"
Ho potuto osservare che la persona che era in piedi si stava
allontanando in direzione di __________, sempre sulla via __________, mentre la
persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi.”
(Allegato 9 ad AI 63).
Dal rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, redatto il
12.2
, emerge l’imputato si trovava presso il domicilio della madre:
"
IM 1 nel frattempo si era allontanato a piedi e veniva fermato
poco dopo mezzanotte presso il domicilio della madre dove si è era rifugiato
prima di essersi liberato dell’utensile utilizzato per ferire ACPR 3.”
(AI 63).
4.3.2
Versione dell’imputato
Dinnanzi al Procuratore Pubblico, in data 28.2.2018, a IM 1 furono
chieste spiegazioni in merito al fatto di non aver ritenuto di chiamare i
soccorsi:
"
Mi viene chiesto se ho pensato di chiamare i soccorsi dopo che
avevo utilizzato il coltello. Non ricordo di averci nemmeno pensato. Sapevo che
in qualche modo lo avevo colpito, ma non mi ero reso conto che la ferita era
quella che poi in seguito in corso d’inchiesta ho visto. Lui era comunque in piedi
e gridava, io non ho visto sangue, per cui nemmeno mi è venuto in mente di
chiamare i soccorsi”
(AI 72).
4.3.3
Accertamento della Corte
Da quanto precede si ha che, sebbene l’imputato si sia reso conto,
ammettendolo, di aver ferito, in modo importante l’ACPR 3 alla schiena e
nonostante l’abbia visto gemere a terra dal dolore, si è recato bellamente
presso l’abitazione della madre, senza assolutamente allarmare i soccorsi.
4.4
Infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
La Polizia Comunale, in data 24.11.2017, ha ritrovato la pistola
soft air situata nello zaino del perquisito:
"
Dalla perquisizione sommaria della persona, nulla di
compromettente emergeva, mentre all’interno dello zaino, veniva rinvenuta una
pistola di tipo soft air.”
(Allegato 28 ad AI 63).
A dibattimento, l’imputato è stato confrontato con la possibilità
di utilizzare l’arma finta, che pareva vera, e non il coltello:
"
Cosa c’era dentro lo zaino?
Diversi oggetti, oltre alla pistola finta
indicata nell’atto d’accusa che precisa il Presidente.
Il Presidente rileva che, se al posto del
coltello, avesse estratto questa pistola finta, probabilmente la vittima non
avrebbe riportato simili lesioni.
È vero, ma io non trovavo nemmeno più le mie chiavi. Ero fuori con
ACPR 3 e stavamo andando da mia madre, l’ultima cosa che mi sarebbe saltata in
mente è che questo qua potesse iniziare da un momento all’altro a menarmi, non
sarei riuscito a tirare fuori la pistola finta in quello stato.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6).
Ci torneremo.
5.
IN DIRITTO
5.1
Del reato di incendio
intenzionale
5.1.1
Secondo l’art. 221 CP, cpv. 1
si rende colpevole d’incendio intenzionale chiunque cagiona
intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o
pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non
inferiore ad un anno.
Il comportamento represso consiste nell’appiccare un
incendio. Normalmente si tratta di un’azione, ovvero di una commissione. Per
essere punibile ai sensi dell’art. 221 CP, l’autore deve appiccare l’incendio
attraverso un’azione o un’omissione. La legge al contrario
non esige che avvenga attraverso un modo preciso. Il mezzo utilizzato per
accendere il fuoco importa poco, a meno che non si tratti di una commissione di
un delitto impossibile (art. 22 CP cpv. 1). Allo stesso modo non è determinante
sapere se l’autore ha fatto uso di sostanze o di un processo particolare (Parein-Reymond, Parein, Vuille; in Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire Romand, Code pénal II, Basilea 2017, ad. art. 221CP, n.2).
La nozione d’incendio contenuta nell’articolo 221
CP, riguarda un incendio di una tale ampiezza che non può più essere spento da
colui che l’ha acceso (DTF 107 IV 182, consid.2a, DTF 105 IV
129, consid. 1a).
In tal senso non si tratta di punire chi ha
provocato un incendio di piccole dimensioni, ma solamente l’autore di un
incendio che raggiunge un’importanza tale che l’autore, tenuto conto della sua
situazione, delle sue conoscenze e dei mezzi a sua disposizione, non è piú in
grado di spegnerlo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna
2010, 3° ed., ad. art 221CP, n.7).
Il comportamento dell’autore deve essere la causa
naturale e adeguata dell’incendio. Se la causa dell’incendio deve essere
ricercata altrove, solo il tentativo ai sensi dell’art 22 e 23 CP è
ipotizzabile (Parein-Reymond, Parein, Vuille, op. cit., ad. art. 221CP, n.10).
Affinché l’infrazione prevista dall’art 221 cpv.1 CP
sia realizzata, non è sufficiente che l’autore abbia intenzionalmente causato
un incendio; questa disposizione prevede difatti un elemento supplementare di
tipo alternativo e non cumulativo, o l’autore ha causato un pregiudizio ad
altri, o ha dato vita a un pericolo collettivo. (DTF 105 IV 130, consid. 1b).
La giurisprudenza esige, per il pregiudizio causato
ad altri, che questo sia un danno in senso patrimoniale nei confronti di un
terzo e che derivi direttamente dai danni procurati al bene incendiato (STF,
6B_145/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.1; DTF 107 IV 182, consid. 2a).
Per danno arrecato ad altri, la legge rinvia in
maniera generale ad ogni persona fisica o giuridica che non sia l’autore. Il
termine “altrui” corrisponde principalmente al proprietario della cosa distrutta
o deteriorata dal fuoco (Parein-Reymond, Parein, Vuille,
op. cit., ad. art. 221CP, n.14).
La seconda condizione prevista dal codice è quella
di un pericolo collettivo. Questa si realizza solo nel caso in cui l’autore
abbia appiccato il fuoco a una cosa propria (Donatsch, Wohlers, Strafrecht IV,
Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo 2011, 4° ed., art.221 CP, n. 35) oppure
a una cosa senza padrone (Trechsel/Fingerhuth, in Schweizerisches
Strafgesetz-buch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, 2° ed., art.221, n.3)
e che il fuoco rischi di propagarsi. (Donatsch, Wohlers, op. cit., ad. art. 221CP,
n. 35). Un semplice pericolo non è tuttavia sufficiente. Affinché il
comportamento sia punibile, è necessario che questo pericolo abbia una natura
collettiva. Secondo la giurisprudenza, la nozione di pericolo collettivo
riguarda in maniera generale una messa in pericolo, anche relativamente
indeterminato al momento dell’atto, di qualsiasi bene giuridicamente protetto e
non specificatamente dell’essere umano (STF 6B_145/2016 del 23 novembre 2016,
consid. 2.1; DTF 117 IV 285, consid. 2.a). La dottrina suggerisce di far
dipendere la punibilità della messa in pericolo aleatoria di numerosi beni
appartenenti ad altri (Donatsch,Wohlers, op. cit., art. 221CP, n. 35;
Stratenwerth/Bommer, in Schweizerisches Strafrecht, Besonderes Teil II,
Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2013, 7° ed., §28, n. 14). Il caso
potrebbe essere quello della propagazione dell’incendio da un immobile ad un
altro, rispettivamente da un appartamento all’altro (Parein-Reymond, Parein,
Vuille, op. cit. ad art. 221CP, n.18).
Dal profilo soggettivo deve sussistere l’elemento
dell’intenzione ex
art. 12 cpv. 2 CP. Commette con
intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e
volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi
dell'atto e se ne accolli il rischio.
Affinché l’infrazione d’incendio sia punibile,
l’autore deve aver agito con intenzione come previsto dall’art 12 cpv. 2 CP, il
dolo eventuale è sufficiente (DTF 105 IV 39, consid. 2c.; JdT 1980 IV 79).
Si parla di dolo diretto di secondo grado
(Stratenwerth, in Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Berna 2011,
4° ed. §9, n.96) quando l’autore accetta la realizzazione dell’infrazione come
una conseguenza o un effetto necessario dell’azione voluta. L’infrazione è per
l’autore un epifenomeno ovvero, un danno collaterale (Corboz, in:
Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire Romand, Droit pénal I, Basilea, 2009,
art. 221CP, n60). A differenza del dolo diretto di primo grado, non è
necessario che l’autore desideri la realizzazione dell’infrazione (Jenny,
Kommentar zu Art. 12 StGB, in: Niggli/Widerprächtiger (Hrsg.), Basler
Kommentar, Strafrecht I, art. 1-110 StGB/Jugendstrafgesetz, Basilea 2007, 2°
ed., art.12 CP, n. 42). L’autore accetta il verificarsi dell’evento come una
conseguenza secondaria più o meno inevitabile del suo comportamento; è
possibile che egli sia indifferente alla sua realizzazione o ancora che egli
non lo desideri affatto (DTF 130 IV 58, 61 consid. 8.2).
5.1.2
La Corte ha
ritenuto pacifico che gli elementi oggettivi del reato sono realizzati. La
difesa ha sostenuto, al contrario, che non vi sia una situazione certa circa la
causa dell’incendio, pretendendo che l’imputato avrebbe visto solo ed
esclusivamente una “fiammella”.
A torto. Come riportato più sopra, il comportamento
dell’autore deve essere la causa naturale e adeguata dell’incendio. L’imputato
era a conoscenza che la casa era esclusivamente illuminata grazie a delle
candele e al camino acceso, che già emanava scintille, tanto che egli stesso aveva
provveduto a metterlo in sicurezza tramite una lamina:
" Vorrei
precisare che quando siamo arrivati al cascinale, abbiamo acceso il camino e la
ACPR 1 o forse mia mamma si erano accorte che da parte al camino, vicino ai due
muri peritali vi erano delle fiammelle per cui ho deciso di mettere delle
lastre e meglio una lamiera per terra davanti al camino”.
(AI 15).
Inoltre egli ha dichiarato che le fiamme si sono
verificate dopo aver lanciato il buffet di legno e che questo ha cozzato contro
l’angolino del tavolo che poi si è sversato. In seguito a quest’azione IM 1 ha
visto le fiamme propagarsi. Egli stesso riferisce:
" A un certo
punto ho visto che il pavimento aveva preso fuoco forse a causa di una candela.
ACPR 1 era maniaca delle candele. Ho visto il fuoco che è partito dal pavimento
di legno tra la posizione in origine del buffet e il camino. Erano delle
fiammate repentine e infatti ho preso anche una fiammata al viso che mi ha
bruciacchiato un pochino le sopraciglia e i miei vestiti che indossavo”.
(AI 15).
Fatta astrazione della reazione violenta
dell’imputato, la situazione non era di pericolo per nessuno, poiché tutti
avevano trascorso la serata senza particolari problemi riferiti al fuoco del
camino. A ciò aggiungasino le dichiarazioni delle testimoni: solo ed
esclusivamente dopo che egli ha iniziato a scagliare suppellettili in ogni dove,
l’incendio si è propagato. La Polizia Scientifica ha corroborato tale tesi
indicando che non è possibile accertare la causa dell’incendio ma che
verosimilmente questo é stato causato dal comportamento di IM 1.
5.1.3
La difesa si è
opposta inoltre al dolo prospettato dall’atto di accusa sostenendo come
l’imputato non avesse potuto prevedere né accettare l’idea di dare fuoco all’immobile.
Ha cosí escluso ogni ipotesi d’intenzionalità.
Quando l’autore agisce, dev’essere cosciente delle
conseguenze specifiche poste dall’art. 221 cpv.1 CP, o un pregiudizio ad altri
o la creazione di un danno collettivo e desiderare la loro realizzazione.
Nella fattispecie si ha che l’imputato sapeva che vi
erano candele accese, che il camino era acceso e che l’immobile era in
prevalenza di legno, ma a lui, tali circostanze, hanno importato poco, poiché
quello che gli premeva era sfogare la sua rabbia. Contrariamente all’usuale
comportamento di una persona per bene, non si è preoccupato nemmeno della
compagna, di sua madre e del piccolo __________, ma, dopo aver causato
l’incendio, se ne è bellamente tornato a casa. Orbene, il fatto di lasciare
bruciare un intero stabile, senza avvisare nessuno, andandosene a casa a dormire,
configura un dolo addirittura diretto.
5.2
Del reato di
tentate lesioni gravi
5.2.1
L’art. 122 CP contempla una
lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da
ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159,
n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 2008, 9a ed.,
pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla
vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un
organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso,
nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro,
un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi
la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri
gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).
(CARP, sentenza 17.2015.146, del 31 maggio 2016, consid. 5).
Determinante per definire una lesione “grave” è
la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata
(Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2013, 3° ed., n. art. 122 CP, n.1; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag.
159).
Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2
CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e
durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue
funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita
il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli
vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio
(Roth/Berkemeier, op. cit., ad art. 122 CP, n.11 ; Donatsch, op. cit., pag.
39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità
o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento
permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente
compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg.
ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 2010, 3a ed.,
n. 10 pag. 125).
Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della
clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad
esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce
lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV
57, consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit.,
pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può
costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali
ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op.
cit., ad art. 122 CP, n. 20 seg.; Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto
in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la
rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., ad
art. 122 CP, n. 21).
Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato
l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato
o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del
reato può essere punito con una pena attenuata.
Il legislatore ha definito le nozioni d’intenzionalità all’art. 12
cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie
consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga
possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2
CP).
La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di
dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.2; DTF 133 IV 9,
consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il
reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso
in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità
del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo
(STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.2;6B_458/2009 del 9 dicembre
2010, consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.1; DTF 135 IV 152,
consid. 2.3.2; 134 IV 26, consid. 3.2.2; 133 IV 9, consid. 4.1).
Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere
dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di
esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che
questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da
imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia
accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015, consid. 2.1.; DTF 135 IV 12,
consid. 2.3.2.; 133 IV 222, consid. 5.3; 130 IV 58, consid. 8.4). Per costante
giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in
base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile
che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può
ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della
realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.4.1;
DTF 137 IV 1, consid. 4.2.3.; 130 IV 58, consid. 8.4, e riferimenti).
Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che
l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca -
figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e
la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12
consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di
diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla
luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più
fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva
accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19
luglio 2012, consid. 4.1;6B_806/2011 del 16 luglio 2012, consid. 2.1;
6B_782/2010 del 23 giugno 2011, consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011
che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010, consid. 4.3.c; STF
6B_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.2; DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3; 134
IV 26, consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1, consid. 4.1).
La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un
grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza
(STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9,
consid. 4.2.5).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente
dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010,
consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010, consid. 5.2; DTF 135 IV 12,
consid. 2.3.3.; 133 IV 1, consid. 4.6; 130 IV 58, consid. 8.4; 125 IV 242,
consid. 3c).
Il Tribunale Federale ha già avuto modo di chiarire che è un fatto
giuridicamente notorio che una coltellata inferta all’addome di una persona con
normalissimo coltello da tasca, può senza ombra di dubbio avere delle
conseguenze letali (STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.3.;
6B_475/201 del 27 novembre 2012, consid. 3).
Ma notorio è anche che nella parte bassa della schiena vi sono organi vitali o importanti quali i
reni, la colonna vertebrale e i nervi.
5.2.2
Giusta l’art. 15 CP, ognuno ha
il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione
ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad
altri (legittima difesa esimente).
Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione
l’aggressione o la minaccia di un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente
protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico.
La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente
o già in corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005, consid. 3.1; STF 6S.154/2003 del 12 agosto 2003, consid. 2.1; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag.
93-94). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se
non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente
di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La
sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta
(DTF 93 IV 81; STF 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1). Colui che si
pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze atte a fargli
credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando
l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o
gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in
pratica la sua minaccia (STF 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1 e
rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93).
Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre
valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va
valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i
mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati
(DTF 107 IV 12, consid. 3a; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a
edizione, Basilea 2013, ad art. 15, n. 11-13., pag. 341-343). La difesa è da
considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere
il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore
dell’attacco (DTF 109 IV 5, consid. 3).
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima
difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa
discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i
limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non
agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).
L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2
CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno,
la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e
le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Spetta al giudice
valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da
giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le
circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si
trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più
dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che
la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena
non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice
fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF 6B_222/2007 del 3 settembre
2007, consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987
pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).
5.2.3
La Corte ha valutato
innanzitutto gli elementi oggettivi incontestabili agli atti, ovvero:
- che l’imputato e la
vittima, entrambi in stato di forte ebbrezza, a
causa di futili motivi in merito ad
una discussione su una loro comune ex ragazza, senza poter comprendere chi per
primo, ha cominciato una colluttazione, si sono colpiti con dei pugni reciproci;
- che durante la
colluttazione IM 1, trattenuto dalla vittima, sfilava il coltello dalla “clip”
dello zaino e accoltellava il rivale lungo la zona lombare provocandogli una
ferita lunga 30 cm circa e profonda 5 alle estremità della stessa;
- che è stato accertato che
una coltellata sferrata alla parte inferiore lombare, avrebbe potuto comportare
la lesione della colonna vertebrale, potendo provocare una paralisi locomotoria
oppure la lesione dei reni, quindi lesioni gravi ad organi importanti ai sensi
dell’art. 122 CP.
Con il che dal punto di vista oggettivo, il reato è dunque stato
confermato.
Lo stesso dicasi per quanto concerne i presupposti soggettivi del
reato. In effetti, avendo IM 1 colpito la parte lombare della vittima con un
coltello multi-tools provocando all’antagonista una ferita lunga circa 30 cm e
profonda 5 cm, ha realmente voluto ferire gravemente la vittima.
La difesa ha sostenuto che IM 1 fosse sotto effetto dell’alcol e
dei farmaci e dunque che non abbia potuto veramente colpire con la sua reale
forza e che se avesse davvero voluto ferire ACPR 3 lo avrebbe colpito di punta
affondando pienamente il coltello. A comprova di ciò proprio perché il soggetto
era in preda ai fumi dell’alcool e degli psicofarmaci, egli non sarebbe
riuscito a scagliare il colpo con tutta la sua potenza, non riuscendo a portare
a termine il suo reale intento. Secondo la sua versione, volendosi ritrarre, la
vittima si sarebbe malauguratamente auto colpita arrecandosi la suddetta
ferita. Ma questo è in contrasto con gli accertamenti medici esperiti sulla
vittima, e meglio con il fatto che il maglione allora indossato da ACPR 3, come
emerge dalla documentazione fotografica della Polizia Scientifica, è stato
completamente trapassato! (Allegato 27 ad. AI 63).
In realtà agendo come ha fatto, viste le elevate probabilità di
provocare lesioni serie alla vittima, l’imputato ha coscientemente assunto ed
accettato il rischio di provocare gravi danni alla salute di quest’ultima,
danni che, solo grazie al caso, non si sono verificati. Egli ha quindi
delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentate
lesioni gravi.
5.2.4
La difesa ha inoltre invocato
l’art.15 CP, evidenziando che IM 1 avrebbe sferrato la coltellata per
difendersi dalla presa di ACPR 3. A torto. La
fattispecie non costituisce infatti un caso di legittima difesa esimente: innanzitutto,
l’utilizzo del coltello, risulta completamente sproporzionato all’attacco
ricevuto, visto che egli era, sì immobilizzato, ma unicamente da un’azione a
mani nude così come ammesso dallo stesso imputato:
" ADR che comunque ricordo
anche io che ad un certo punto della collutazione che ACPR 3 mi ha
immobilizzato tenendomi per il collo e lui era appoggiato con un ginocchio per
terra. In quel momento effettivamente mi colpiva in testa, alla tempia
sinistra. (…)Io ribadisco che non so come mi sono liberato da quella presa”.
(AI 56).
In secondo luogo l’imputato ha dichiarato di non sapere come si
sia sottratto alla presa, e come da lui descritto, essendosi liberato avrebbe potuto
allontanarsi e fuggire, evitando l’uso dell’arma. IM 1 ha giustificato di non
aver potuto farlo a causa delle ferite riportate alle gambe, ma la perizia
medico legale lo ha smentito:
"
Al ginocchio destro piccola escoriazione cutanea superficiale,
parzialmente ricoperta da crosta ematica rossastra, delle dimensioni do circa
0,5x0,3 cm. Lungo la cresta tibiale destra molteplici lesioni cutanee
ecchimotico-escoriative, parzialmente ricoperte da crosta ematica, estese su
un’area di circa 12x3 cm. Al ginocchio sinistro piccole escoriazioni cutanee
parzialmente ricoperte da crosta ematica rossastra, estese su un’area di circa
4x2 cm(…)”.
(AI 17).
Risulta pertanto inveritiera l’affermazione dello stesso imputato
di non essersi potuto allontanare siccome “avevo le gambe fuori uso”. Con
solo escoriazioni, la possibilità di fuga era infatti del tutto possibile, ciò
è inoltre corroborato dal fatto che dopo la colluttazione, si è incamminato
presso il domicilio materno. È inoltre doveroso sottolineare che dopo
l’accoltellamento posto in essere il reo, non solo non è fuggito, ma ha anche
continuato a colpire la sua vittima attraverso calci e usando il proprio zaino come
confermato dalla testimonianza di __________:
"
Notavo che una persona giaceva al suolo, mentre l’altra persona
era in piedi. La persona in piedi tirava dei calci alla vittima a terra,
preciso che non sono riuscito a vedere dove erano diretti questi colpi. Ho
notato però che a un certo punto questa persona abbia preso lo zaino in mano e
lo ha tirato addosso alla persona a terra. (…) Ho potuto osservare che la persona
che era in piedi si stava allontanado in direzione __________, sempre sulla via
__________, mentre la persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi”.
(Allegato 9 ad. AI 63).
Aggiungasi che l’imputato era pure in possesso di un’arma finta
che pareva, però, vera: ora, se avesse, soltanto, voluto semplicemente
sottrarsi alla presa dell’antagonista, non ci sarebbe stato motivo per non
usare tale oggetto per infierire sullo stesso; invece di far capo ad un
coltello, quello, sì, autentico, con la certezza di ferire il rivale, come è
poi accaduto.
Ne discende che non può essere ritenuta pertinente l’invocazione
della legittima difesa. Per la Corte l’imputato si è in realtà reso
colpevole di tentate lesioni gravi per dolo eventuale, molto vicino al dolo diretto,
al limite del tentato omicidio.
5.3
Del reato di
omissione di soccorso
5.3.1
L’art. 128 CP così riporta: chiunque omette di prestare
soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte,
ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,
chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso
o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria
L’art 128 cpv.1 CP incrimina dapprima il comportamento
di colui che non presta soccorso a una persona che ha egli stesso ferito
(Stettler, in: Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire
Romand, Code pénal II, Basilea 2017, ad. art. 128, n.4). Si tratta del
comportamento originariamente represso dal vecchio art. 128 CP, che la
giurisprudenza, sviluppatasi in riferimento ad esso, ha mantenuto a riguardo
tutta la sua attualità. (STF 6P.113/2005 del 15 marzo 2006, consid. 8.4.2). Non
può che rendersi colpevole di questo reato l’autore che abbia causato le ferite
alla vittima, essendo precisato dalla giurisprudenza che: “è necessario e
sufficiente che il comportamento dell’autore sia una o una delle cause diretta
o indiretta della ferita” (STF 6S.489/2006 del 20 marzo2007, consid. 3.1). Si
tratta dunque di un’infrazione dove l’autore è sottoposto a un dovere specifico
derivante dal fatto che sia stato egli stesso a causare la situazione rischiosa
(Corboz, in Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2010, 3° ed.,
art.128, n.9)
La vittima non può che essere un umano che l’autore
ha ferito prima di abbandonarla. Trattandosi di ferite, queste devono rientrare
almeno nella fattispecie delle lesioni corporali semplici (Maeder Kommentar zu
Art. 128StGB, in: Niggli/Wiederprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht
II, Basilea 2013, 3° ed., art. 128, n. 23).
Il comportamento incriminato dell’omissione di
soccorso prevede due elementi, l’astensione e l’intollerabilità:
Per l’astensione il comportamento rimproverato
all’autore consiste, analogamente alla seconda ipotesi prevista dall’art.128
cpv.1 in un’astensione, la quale è suscettibile di mettere in pericolo la
salute o la vita della vittima (Stettler, op. cit., ad art. 128, n.7).
L’abbandono del ferito è analogamente alle tre ipotesi previste dall’art. 128
CP un delitto di messa in pericolo astratta (DTF121 IV 18, consid. 2a).
L’elemento dell’intollerabilità che prevede l’obbligo
di prestare soccorso imposta dall’art.128 CP non è assoluta. Che si tratti di
omissione in senso stretto o in senso lato, non sarà penalmente reprensibile a
meno che non appaia intollerabile (unzumutbar), vale a dire nell’ipotesi dove
nessun soccorso sia stato prestato alla vittima e che questo “avrebbe potuto
ragionevolmente essere preteso dall’autore, viste le circostanze (Stettler,
op.cit. ad art. 128.n.8). Secondo la giurisprudenza “sono esigibili gli atti di
soccorso che sono possibili e che possono essere utili” (STF 1B_402/2012 del 27
maggio 2013, consid. 2.2; STF 6B_813/2015 del 16 giugno 2016, consid. 1.3). Si
tratta in altri termini di farsi carico delle misure che le circostanze
impongono. (Hurtado-Pozo, in Droit Pénal, Partie Spéciale, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2009, §21, n. 654).
Sul piano soggettivo l’infrazione repressa
dall’art.128 CP è intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente. (STF
6S.394/2003 del 23 marzo 2004, consid. 3.1; STF 6B_796/2013 del 30 giugno 2014,
consid. 2.1.2).
5.3.2
Nella fattispecie, IM 1 ha ammesso
di aver colpito con arma da taglio la schiena di ACPR 3, procurandogli una
ferita lunga 32cm, profonda 5 cm. Una volta che la vittima si trovava a terra
gemendo dal dolore, egli ha visto l’entità della ferita, tanto da esclamare “sono
rimasto colpito”, ciononostante ha intrapreso la strada verso casa
omettendo di avvisare o richiedere soccorso alcuno. Non soccorre l’imputato la
circostanza di avere il cellulare privo di credito, i numeri d’urgenza essendo
notoriamente gratuiti. Del resto, egli, secondo la logica comune, avrebbe anche
potuto chiedere aiuto a qualche passante o fermare qualche macchina lì di
passaggio, poiché si trovava in una strada principale, in pieno centro città, nonché
una volta giunto al domicilio materno, avrebbe potuto informare la madre dei
fatti avvenuti e richiedere di avvisare i soccorsi. In realtà egli non ha,
colpevolmente, intrapreso alcunché per soccorrere la vittima di guisa che gli
elementi oggettivi e soggettivi del reato ascrittogli sono pacificamente
realizzati e l’accusa è stata confermata.
5.4
Dei reati minori
5.4.1
IM 1 è inoltre accusato di
contravvenzione alla Legge Federale sulle armi, avendo detenuto senza diritto,
una pistola di tipo “soft-air”, essendo stata essa rinvenuta dalla Polizia:
"
Dalla perquisizione sommaria della persona, nulla di
compromettente emergeva, mentre all’interno dello zaino, veniva rinvenuta una
pistola di tipo soft air.”
(Allegato 28 ad AI 63).
Con il che, anche questo reato è stato confermato dalla Corte e
non necessita di ulteriori approfondimenti.
6.
COMMISURAZIONE DELLA
PENA
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55, consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF
129.
IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21.
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55.
consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua
vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73, consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97, consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
6.1
Oggettivamente la messa in pericolo
del bene protetto è stata molto intensa. Il casale è stato completamente arso
dalle fiamme e il danno stimato dai periti assicurativi ammonta a 200'000 CHF.-
. L’incendio è stato provocato per futili ed egoistici motivi, in seguito ad
una battuta bonaria di ACPR 1. Dopo la propagazione dell’incendio, l’accusato
si è diretto presso l’abitazione della compagna, non curandosi della situazione
e del pericolo da lui ingenerato per le persone e per le cose. L’incendio
infatti è uno dei reati puniti con una pena minima edittale di un anno, perché
il propagarsi delle fiamme costituisce un enorme potenziale pericolo per
l’incolumità pubblica.
Quanto al reato di tentate lesioni gravi, rilevasi che la
probabilità di infliggere un danno, dalle conseguenze nefaste per la salute di ACPR
3, colpito nella zona lombare, sono da ritenersi molto elevate.
Né va, per finire, banalizzato il concorso con l’omissione di
soccorso che avrebbe potuto, in quelle circostanze, cagionare alla vittima, se
non soccorsa tempestivamente, lesioni ben più gravi.
Ne discende che la colpa oggettiva va ritenuta molto grave.
6.2
Dal profilo soggettivo l’accusato
era in grado di autodeterminarsi, di comprendere il modus operandi delle sue
azioni e di valutare le circostanze nonostante i disturbi di cui soffre. Dopo
l’aggressione IM 1 ha infierito sulla vittima, giacente a terra, con altri
calci. La sua colpa soggettiva è almeno medio/grave poiché ha agito per motivi
futili, incapace di mantenere il proprio autocontrollo a fronte di situazioni,
sì vissute come disagevoli, ma, tutto sommato, assai banali.
6.3
A suo favore è stato tenuto conto
della sofferenza patita nel suo passato: una vita dettata dall’instabilità
materiale ed emotiva, con una figura paterna aggressiva e un fratello
prematuramente morto suicida. Inoltre vanno considerati i suoi disturbi psichici
radicati e presenti nel tempo. Questi elementi si compensano con i suoi
precedenti penali, le sue cure pregresse, e i ricoveri ai quali si è sottoposto.
Vani sono stati i risultati per limitare il suo agire, perché, egli riesce solo
ed esclusivamente a trattenersi qualora ci siano delle conseguenze derivanti dalla
trasgressione dei limiti imposti: solo così l’imputato ha dimostrato una certa
forma di autocontrollo.
6.4
Ne discende che, tutto ben
considerato e ponderato, la Corte ha ritenuto equo condannare IM 1 alla pena
detentiva di quattro anni
7.
MISURE
7.1
Una misura deve essere
ordinata se la sola pena non è atta a impedire che l’autore commetta altri
reati, se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza
pubblica lo esige e se le condizioni previste negli art. 59-61, 63 o 64 sono
adempiute (art.56 cpv. 1 CP). La prima condizione posta dal disposto di legge
concretizza l’obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione
di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente
a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere
inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad
art. 56 CP, n.12, pagg. 551-552).
La seconda condizione prevede che una misura può essere
pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o se la
sicurezza pubblica lo esige (con l’eccezione dell’internamento per cui
preponderante è, non il bisogno di trattamento dell’autore, bensì l’interesse
pubblico alla sicurezza della collettività).
Un bisogno di trattamento entra in considerazione soltanto se si
rapporta a tratti del carattere dell’autore che sono in connessione con il suo
comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op.cit., ad art. 56 CP, n.14e 15,
pag.552).
La pronuncia di una misura esige, poi, l’ossequio delle condizioni
di cui agli artt. 50-61CP. In particolare, per le misure di cui agli art. 59 e
63.
CP, è necessario l’accertamento di una grave turba psichica (cfr. anche, DTF
139.
IV 57, consid. 1.3.3) della connessione fra tale turba e i reati di cui
l’autore risponde (per l’art. 59, un crimine o un delitto), del rischio di
recidiva e dell’adeguatezza della misura (che deve essere atta ad evitare il
rischio di recidiva).
7.2
Il perito, il Dott. __________,
ha diagnosticato a IM 1 un disturbo di personalità antisociale (AI 93) di lunga
durata e di notevole gravità. Che l’imputato sia, tuttora, affetto da tale
patologia è, poi, stato accertato nuovamente il 19.2.2018 dallo stesso Dott. __________
che, nel complemento peritale, ha ribadito il disturbo di personalità di cui
soffre l’imputato (AI 98; AI 68):
"
(…) concludo così che, al momento dei fatti, il peritando era
affetto da un “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo
impulsivo”, ICD-10 F60.30 e da un “disturbo di personalità antisociale”,
F60.2”.
"
Sindrome affettiva persistente il peritando presente un uso
dannoso di alcool D10.1 e una possibile sindrome di dipendenza dall’alcool
F10.2.Al momento dei fatti era sicuramente presente una intossicazione acuta da
alcool F10.0.L’uso /abuso di altre sostanze (…)non andrebbe a mio avviso oltre
la categoria diagnostica “uso dannoso” (ICD 10 F.19.1).”
Il perito ha pure riconosciuto che IM 1 presenta un importante rischio
di recidiva:
"
a causa della sua psicopatologia, il peritando presenta un
fondato pericolo di commettere nuovi reati. Quelli che ci occupano ora sono la
conferma di quanto segnalato nella perizia del 2016. Essi confermano la
propensione del peritando alla ricaduta in comportamenti “stereotipici”e
pericolosi”.
Tale rischio è inoltre risultato collegato a particolari
caratteristiche della sua personalità e alla sua complessa psicopatologia:
"
Con ogni probabilità, i reati che il peritando potrebbe
commettere sarebbero, come avvenuto sino ad oggi, legati al rapporto col
femminile (anche nei racconti odierni aleggia il fantasma di una donna __________,
e pendeva sul peritando la spada di Damocle della conclusione del rapporto con __________).
E al consumo di alcol. Il peritando ha mostrato di poter reagire
aggressivamente contro persone o contro cose, in stato di impregnazione
etilica, ed è questo tipo di reato quello che più probabilmente egli sarebbe
portato a rifare)”.
(AI 68).
Il rischio di commettere nuovi reati è collegato alla complessa
psicopatologia del peritando.
"
Ad 3.3.2 Come detto le caratteristiche della personalità del
peritando costituiscono un disturbo di personalità emotivamente instabile di
tipo impulsivo e un disturbo di personalità antisociale, combinazione che è da
considerare una turba psichica di notevole gravità e sicuramente di lunga
durata, visto anche che l’inizio dell’ “iter giudiziario” del peritando risale
a
ormai quindici anni fa. L’astinenza
dall’alcool e un regolare sostegno psichiatrico-psicoterapeutico potrebbero
ancora portare ad un certo miglioramento, ma la possibilità che la turba
psichica sia permanente non è da sottovalutare”.
"
3.3.2
Ciclotimia, disturbi di personalità ed eventualmente
sindrome da dipendenza costituiscono turbe psichiche di notevole gravità
permanenti o di lunga durata. (…) è evidente da tutto quanto sappiamo come il
rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del peritando sia
collegato alle turbe permanenti ma mediato, praticamente sempre, dall’uso
“acuto” di sostanze, in particolare alcool.”
(AI 93; AI 68).
Ne deriva che il rischio di recidiva è fondato, serio e
importante.
Che questo rischio non possa essere scongiurato dalla semplice esecuzione
di un trattamento ambulatoriale è, poi, dimostrato dal fatto che il lungo
periodo di trattamento ambulatoriale al quale è già stato astretto negli ultimi
anni, non gli ha impedito di reiterare nella commissione di reati, tanto che è
riuscito a delinquere persino durante l’esecuzione della misura sostitutiva
della pena, come dimostrano i fatti qui in discussione. Le considerazioni del
Dott. __________ non sono certo tranquillizzanti e confermano, qualora ce ne
fosse bisogno, che la sola pena non appare manifestamente sufficiente a
contenere il rischio di recidiva e che, quindi, s’impone la pronuncia di misura
di sicurezza:
"
Un trattamento stazionario o ambulatoriale per questa turba
esiste, per lo meno per quanto riguarda il disturbo di personalità emotivamente
instabile e (in diagnosi differenziale) la ciclotimia; consiste in
psicofarmacoterapia(…) e psicoterapia (…).Un trattamento adeguato esiste anche
per l’uso dannoso di alcool e l’intossicazione acuta e consiste (…)
nell’astinenza. (…)si impone che, per un periodo ragionevole ma sicuramente di
molti mesi, egli venga trattato in ambiente stazionario, in modo che si possa
effettuare la ricerca di un adeguato trattamento farmacologico e ripristinare
un percorso psicoterapeutico che – come la dottoressa __________ ha
sperimentato e riferito- è tutt’altro che facile in considerazione dei
meccanismi di difesa che il peritando mette in atto, consistenti soprattutto in
diniego, evitamento, proiezione – vale a dire: non ammettere le proprie
responsabilità, minimizzare i fatti di cui è responsabile e, laddove è
possibile, addossarne la colpa ad altri o a circostanze avverse, anche quando
ciò appare poco plausibile. (…) ritengo che un trattamento stazionario (in ambiente
chiuso) sia, per lo meno in una prima fase, necessario. La compresenza di un
disturbo antisociale di personalità rende il trattamento (…) più problematico;
esso (disturbo) richiederebbe una struttura terapeutica “ad hoc”, dotata di
regole severe e rigide, con personale di custodia e terapeutico formato
specificatamente. Sebbene il disturbo antisociale del peritando sia netto, la
sua espressione non è peró mai stata di gravità tale da imporre il suo
collocamento in una struttura del genere (…) dove – forse- peggiorerebbe
“contagiandosi” con quadri clinici simili ma più gravi.”
(AI 68).
Secondo il perito è necessario un trattamento stazionario in una
struttura chiusa:
"
Ad 4.4. Un trattamento come quello descritto nella
risposta precedente puó essere effettuato in uno stabilimento per la cura
dell’alcolismo purché disponga di sufficienti competenze farmaco- e
psicoterapeutiche e sia dotato di un reparto /sezione chiusa. Esso potrebbe
essere effettuato anche in una struttura carceraria, purchè dotata di adeguato
sostegno farmaco-e psicoterapeutico”.
(AI 68).
Essendo le misure ambulatoriali precedenti fallite data la scarsa
capacità dell’imputato a trattenere i propri impulsi ed essendo i disturbi
psichiatrici evidenziati in perizia gravi ed importanti, nonché strutturati nel
tempo, la Corte accertato l’importante rischio di recidiva e ha, quindi, deciso
per una misura stazionaria ex art. 59 cpv. 2 CP da svolgersi in una struttura
che preveda comunque un certo grado di sicurezza. Pur non avendo competenze circa
il luogo, la Corte esprime perplessità sul centro __________ proposto dall’UAR
in quanto non pare essere, da questo punto di vista, un istituto psichiatrico o
per l’esecuzione di misura stazionaria, e questo quantunque nella fattispecie
non siano dati i presupposti dell’art. 59 cpv.3 CP stanti i severi criteri
posti dalla giurisprudenza (CARP del 20 aprile 2017, inc.17.2016.159).
Del resto una struttura con le caratteristiche elencate dal perito
non sembra essere presente sul territorio del Canton Ticino. Con il che la pena
detentiva deve essere sospesa per dar luogo al trattamento stazionario (Art. 57
CP).
8.
SEQUESTRI, TASSE E SPESE
PROCEDURALI
Per quel che riguarda gli oggetti sequestrati è ordinata la
confisca di tutto quanto in sequestro, salvo i seguenti reperti:
1.
scatola in plastica con all’interno degli stuzzicadenti (rep.
59419);
1.
mutanda boxer, marca John Adams (rep. 59428)
1.
cintura di colore nero (rep. 59430);
1.
giacca invernale marca Black, taglia M, nera (rep. 59436);
1.
felpa con cappuccio, marca Alchemy (rep. 59433);
1.
pantaloni con disegno militare marca Car Hartt, misura W30 L32,
con cintura (rep. 59435);
1.
scarpe marca Naike AirMax (rep. 59436);
1.
sacco da montagna marca Invadergear di colore nero, con custodia
marca Walter fissata alla spallina sinistra (rep. 59419);
1.
scatola in plastica con all’interno degli stuzzicadenti (rep.
59419).
8.1
Con riferimento alle note
professionali dell’avv. DUF 2 e dell’avv. __________, giusta l’art. 135 cpv. 1
CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4
cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito:
Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza
giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di
fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25
settembre 2006 consid. 3.2.).
8.2
La retribuzione del
patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza
della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato,
delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle
udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato
ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1
consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del
22.
gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP,
Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).
In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo
cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente
impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,
pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.
17.2011
, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).
8.3
Le note professionali
dell’avv. __________, ritenute idonee ad un dispendio di un patrocinatore
mediamente diligente in una simile causa penale, sono state approvate così come
presentate, per un totale di CHF 6'773.00, comprensive del dibattimento. Le
note professionali dell’avv. DUF 2 sono approvate per un totale di CHF
30’406.40.
Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del
condannato.
Visti gli art.: 12, 22, 40, 47,
49, 51, 57, 59, 69, 122, 123, 128, 221 CP;
4, 27, 33 LARM; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
incendio intenzionale
per avere,
a __________, località __________, il 24.12.2015, verso le ore
23.
, dopo aver trascorso la serata in compagnia della madre __________, della
compagna ACPR 1 e del di lei figlio __________ (__________), adirandosi a
seguito di una frase pronunciata da ACPR 1, lanciando e rompendo diversi
oggetti e rovesciando a terra un buffet in legno, provocato l’incendio del
rustico, causando danni quantificati in CHF 215'000.00, il tutto mentre __________,
ACPR 1 e __________ (__________), guadagnavano l’esterno del rustico,
precedendo lo stesso imputato che, disinteressandosi di costoro, si è
incamminato verso valle;
1.2
tentate lesioni gravi
per avere,
a __________ il 23 novembre 2017, durante una colluttazione per
futili motivi, intenzionalmente ferito ACPR 3, tentando di cagionargli un grave
danno al corpo o alla salute fisica, e meglio per averlo ferito con la lama di
un coltello multi tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare
provocandogli una ferita da taglio trasversa con interessamento della
muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con
una cospicua emorragia e profondità massima di 5 cm (AI 6 e 18); lesione che
per la sua localizzazione poteva potenzialmente provocare lesioni più gravi (al
sistema motorio o nervoso), che solo per un puro caso non sono intervenute;
1.3
omissione di soccorso
per avere,
nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1.2, dopo
averlo ferito, omesso di prestare soccorso a ACPR 3, ancorché, nelle indicate
circostanze lo si potesse da lui ragionevolmente esigere;
1.4
infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere,
nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1.2 e in
precedenza, senza diritto portato un’arma in luoghi accessibili al pubblico e
meglio una pistola softair Walther P 44 DAO che per il suo aspetto può essere
scambiata per arma da fuoco vera;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
3.
IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatore privato ACPR 3 fr 6'773.00 per risarcimento spese
legali, quest’ultimi da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto
beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP), e fr. 1'000.- a
titolo di indennità per torto morale.
4.
ACPR 2 è rinviata al
competente foro civile.
5.
A crescita in giudicato
della presente, è ordinato il trattamento stazionario (di tipo integrato,
psicoterapeutico e farmacologico) ex art. 59 cpv 2 CP, e meglio come
evidenziato nella perizia psichiatrica 19.2.2018.
6.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del
trattamento stazionario.
7.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro, salvo per i seguenti reperti:
- 1 scatola in plastica con
all’interno degli stuzzicadenti (rep. 59419);
- 1 mutanda
boxer, marca John Adams (rep. 59428);
- 1
cintura di colore nero (rep. 59430);
- 1 giacca invernale marca
Black, taglia M, nera (rep. 59436);
- 1 felpa con cappuccio, marca
Alchemy (rep. 59433);
- 1 pantaloni con disegno
militare marca Car Hartt, misura W30 L32, con cintura (rep. 59435);
- 1 scarpe
marca Naike AirMax (rep. 59436);
- 1
sacco da montagna marca Invadergear di colore nero, con custodia marca Walter
fissata alla spallina sinistra (rep. 59419);
- 1 scatola in plastica con
all’interno degli stuzzicadenti (rep. 59419);
per i quali è ordinato il dissequestro a favore dell’imputato a
crescita in giudicato integrale della presente.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio e per il patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo
Stato.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 25'534.35
spese fr. 2'803.10
IVA (8%) fr. 669.15
IVA (7,7%) fr. 1'399.80
totale fr. 30'406.40
9.2
La nota professionale
dell’avv. __________ è approvata per:
onorario fr. 5'760.00
spese fr. 551.00
IVA (8%) fr. 23.00
IVA (7,7%) fr. 439.00
totale fr. 6'773.00
9.3
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 37’179.40 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio federale di
Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 9'192.80
Perizie fr. 36'156.50
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 194.15
fr. 50'543.45
============