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Decisione

72.2017.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 agosto 2018Italiano128 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per l’applicazione dell’actio libera in causa sono dati. Qualora

la Corte dovesse ritenere diversamente, si porrebbe comunque la questione della

scemata imputabilità, vista la presenza massiccia di alcol. Questo viene però

escluso dalla perizia. È decisivo sapere in che modo il livello di alcol abbia

influito sulle capacità dell’imputato di intendere e di volere. IM 1 è avvezzo

alla consumazione di bevande alcoliche e per di più in quantità importanti,

come pure ad assumere medicinali. La quantità di alcol ingerita in quella

circostanza non era per nulla eccezionale. Ad avvalorare la tesi del fatto che

egli fosse ben consapevole, vi sono i racconti dell’imputato che includono

dettagli rilevanti circa i due episodi. Detto ciò, nel presente caso

l’oggettiva presenza di alcol non ha alcuna rilevanza sulla scemata

imputabilità, se non in maniera estremamente lieve. Essendo stati stabiliti i

reati per cui l’imputato deve essere condannato, tenuto pure conto dei suoi

precedenti penali, a suo favore non si può ritenere una collaborazione, non

avendo egli avuto un comportamento particolarmente meritevole in corso

d’inchiesta, non si vedono altre attenuanti. Tutto ciò considerato, il PP

chiede dunque una pena detentiva di tre anni. Visti i fatti e i precedenti, la

prognosi non può che essere negativa, la pena deve dunque essere integralmente

da espiare. In aggiunta, per far fronte ad un ripetersi futuro di fatti

analoghi, è necessario ordinare una misura nei confronti dell’imputato. Bisogna

richiamare alla memoria che l’imputato è stato già oggetto di diverse terapie,

sono state messe in atto quasi tutte le misure immaginabili, tuttavia senza

alcun risultato positivo duraturo. Tali terapie non possono dunque essere

riproposte. A mente del PP, il perito indica una misura stazionaria in una

struttura chiusa, almeno per un primo periodo. Il rischio di recidiva deve

essere un rischio qualificato, che superi altamente il mero pericolo di

ricaduta. A mente del PP, il passato di IM 1 è prova diretta del rischio di

recidiva qualificato, presupposto previsto dalla giurisprudenza della Corte di

appello e di revisione penale. Una misura stazionaria che non prevede la

struttura chiusa, non potrebbe in alcun modo garantire un’astinenza dall’alcol.

Il PP chiede dunque l’ordine di una misura stazionaria ai sensi dell’art. 59

cpv. 3 CP;

- l’avv. __________,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni:

le poste di danno richieste dall’accusatore privato concernono

unicamente il torto morale e la sua parcella legale, non vi sono state altre

spese mediche che non siano state coperte dall’assicurazione oppure perdite di

guadagno. La patrocinatrice ribadisce che il suo cliente beneficia

dell’assistenza giudiziaria. Chiede la condanna di IM 1 al pagamento della sua

parcella legale, da risarcire quindi allo Stato. Chiede anche un risarcimento

di CHF.- 10'000 per torto morale, che in ogni caso sarà pagato dal sostegno

alle vittime. Espone brevemente i presupposti per una riparazione morale

destinata alla vittima. Tale riparazione può essere ridotta o esclusa se la

vittima ha contribuito a creare o ad aggravare la lesione causatale. Vi sono

due circostanze da evidenziare nel caso presente. Innanzitutto l’ACP si

interroga in quale modo ACPR 3 possa provare che non è stato lui ad aver dato

inizio alla lite. A mente dell’ACP non è importante conoscere colui che ha

innescato il litigio, ma bisogna però constatare che è stato il suo patrocinato

a riportarne le gravi conseguenze. Ai sensi della Legge federale concernente

l’aiuto alle vittime di reati (LAV), l’espressione di conseguenze gravi è un

concetto giuridico astratto. Da quanto si evince dai reperti medici vi sono

innumerevoli prese di posizioni, è stato menzionato il pericolo di morte della

vittima come pure affermato che tale pericolo non è mai sussistito. La difesa

invita la Corte a far capo alla propria saggezza, tenendo presente la lunghezza

della coltellata pari a 35 cm e il suo spessore non irrilevante, all’interno

della carne viva. Ciò detto, una lesione tale non può che essere considerata

grave. I fatti esposti non realizzano i presupposti per richiedere una

riparazione morale per i congiunti della vittima, ma di certo la moglie di ACPR

3 non è contenta, e suo figlio nemmeno. A causa della vicenda in questione, vi

sono stati anche dei litigi interni alla famiglia. Seppure non siano dati i

presupposti per chiedere un’indennità per la mamma, la moglie ed il bimbo,

l’importo di 10'000.-CHF giustifica anche il loro danno morale. Giusta la legge

sulla protezione alle vittime, una lesione grave giustifica un torto morale da

0 a 20'000 CHF.-, chiede dunque per il caso concreto la condanna al

risarcimento di 10'000 CHF.- per torto morale;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: contesta integralmente le qualifiche giuridiche esposte dal PP.

Per quanto concerne l’incendio intenzionale semplice: nell’AA è indicata quale

causa dell’incendio, ovvero il rovesciamento del buffet, che cadendo avrebbe

fatto fuoriuscire dei tizzoni. Quella sera IM 1 aveva appositamente messo in

sicurezza il camino. Dall’istruttoria non emerge la causa dell’incendio e agli

atti non vi è alcuna perizia. L’imputato non ha saputo spiegare come si è

generato l’incendio. Certo è che l’imputato non ha appiccato il fuoco, e anche

gli altri presenti lo hanno escluso. L’intenzione di IM 1 era finalizzata

unicamente a distruggere gli oggetti. Egli era certo che il camino fosse in

sicurezza. In aggiunta, il pavimento non era facilmente infiammabile. Nel

presente caso la fiammata è stata improvvisa e alta. Anche il dolo eventuale è

da escludersi poiché non vi sono elementi che ne forniscano la prova. IM 1 era

accecato dall’ira, ha dato così sfogo contro le cose nell’intento di farle a

pezzi, non immaginando che tutto potesse andare a fuoco, per giunta così

rapidamente. Egli non ha nemmeno preso in considerazione il fatto che sotto

effetto dell’alcol avrebbe potuto incendiare un rustico. La difesa ricorda che

tutti i presenti quella sera avevano bevuto, non solo lui. Evidenzia tuttavia

che non ogni qual volta che l’imputato abusa dell’alcol finisce poi per

commettere dei reati. Nel caso specifico, l’imputato non ha mai accettato il

risultato, ne consegue che egli non può aver agito per dolo eventuale. Egli era

annebbiato da alcol e psicofarmaci, e per di più aveva assunto un sonnifero. IM

1 ha riconosciuto il rischio d’incendio solamente in un secondo momento, e

meglio, una volta riacquisita la lucidità durante l’interrogatorio. Ciò che

importa, è che egli al momento dei fatti non ha mai né voluto né accettato che

tutto andasse a fuoco. La difesa chiede il proscioglimento dell’imputato da

quest’imputazione in applicazione del principio in dubio pro reo. Per quanto

concerne il secondo AA, IM 1 ha ammesso fin da principio di aver ferito ACPR 3

con il coltello. Ciò nonostante, occorre esaminare le modalità del ferimento:

la vittima e l’imputato concordano sul fatto che il coltello è stato estratto

in un momento successivo, ciò comprova che IM 1 non aveva alcuna intenzione di

utilizzarlo prima. Nella circostanza qui discussa, l’imputato era ubriaco ed

infortunato, in aggiunta bisogna ammettere che fisicamente la vittima è più

alta, più forte e più sportiva se confrontata con l’imputato. La vittima stessa

avvalora queste considerazioni, in quanto esclude che l’imputato avrebbe potuto

liberarsi dalla presa da solo senza l’uso del coltello. È necessario

immaginarsi l’accaduto: IM 1 è stato afferrato per il collo e non riusciva a

liberarsi dalla presa, è unicamente in quell’istante che ha estratto il

coltello e ha colpito ACPR 3. Oggettivamente, la zona lombare nella quale è

stata colpita la vittima non presenta organi vitali, il ferimento non poteva

dunque avere conseguenze mortali. ACPR 3 non si è trovato mai in pericolo di

morte. La lesione ha avuto quale conseguenza semplicemente una cicatrice. IM 1

non avrebbe potuto cagionare lesioni più gravi al sistema motorio nervoso,

giacché egli voleva procurare alla vittima unicamente un ferimento lieve,

ragione per la quale egli non ha fatto uso di tutta la sua forza quando l’ha

colpita. La zona non include né il sistema nervoso né quello motorio, tant’è

che il rapporto medico non li menziona. Benché le parti si contraddicano su

qualche punto, esse sono concordi circa il fatto che IM 1 non aveva alcuna

libertà di movimento in quanto la vittima lo bloccava. Per quanto attiene alla

cospicua emorragia, la vittima non si è mai trovata in pericolo di morte, il

sanguinamento sarebbe infatti cessato spontaneamente. L’intenzione di IM 1 era

unicamente di liberarsi dalla presa e non quella di ferire gravemente ACPR 3.

Egli stesso è rimasto sconcertato quando gli è stata riportata l’entità della

ferita da lui causata. La difesa contesta la profondità del taglio pari ad un

massimo di 5 cm, fatto che non è stato dimostrato. La lesione stessa fornisce

la prova del fatto che l’imputato non ha voluto causare una grave lesione, egli

ha difatti colpito di striscio e non ha affondando la lama. Non era dunque sua

intenzione ferire la vittima in modo grave. L’imputato era consapevole che in

quella parte del corpo non vi erano organi o strutture vitali. La lunghezza del

taglio è il risultato delle circostanze della lotta e del movimento della

vittima, che non era immobile. È invece la vittima ad aver avuto motivi per

litigare con l’imputato, vista la sua gelosia per la relazione intercorsa tra IM

1 e la ex compagna di ACPR 3. L’atto commesso dall’imputato realizza la

fattispecie di lesioni semplici aggravate e non quella di tentate lesioni

gravi. Egli va comunque esonerato dalla pena visto il suo agire per legittima

difesa. Circa i presupposti per sostenere la legittima difesa, non è necessario

che colui che si difende sia consapevole e voglia tale risultato. L’imputato

non voleva cagionare né una lesione semplice né una lesione grave, ma in quel

momento egli era oggetto di pugni in testa sferrati da ACPR 3. Tutto ciò è

stato confermato dalla vittima stessa. IM 1 ha provato a liberarsi con le

proprie forze, ma non vi è riuscito. In quell’istante egli ha pensato al peggio

per la sua salute e non ha visto nessuna alternativa se non afferrare il

coltello o soccombere. Nella circostanza in questione, l’imputato non aveva a

disposizione altri mezzi più efficaci ma meno incisivi. L’imputato, una volta

liberatosi, non ha infierito sulla vittima ma si è semplicemente allontanato.

L’uso del coltello non va escluso a priori, ma è bensì doveroso constatare che

in alcune circostanze il suo utilizzo può rappresentare un mezzo di difesa

appropriato, come nel presente caso. La difesa messa in atto da IM 1 non è

stata eccessiva, egli ha agito per legittima difesa esimente. Qualora la Corte

non convalidasse questa tesi, occorre in ogni modo considerare la scemata

imputabilità dell’imputato riconosciuta dalla perizia. Per quanto concerne il

reato di omissione di soccorso, la sera del fatto non si poteva pretendere

dall’imputato che prestasse soccorso visto appunto lo stato di paura in cui

versava al solo pensiero che ACPR 3 lo aggredisse di nuovo. In aggiunta, egli

non era consapevole di averlo ferito così gravemente, non lo poteva neppur

immaginare dato che, quando l’imputato si stava allontanando, la vittima era

ancora in piedi ed inveiva contro di lui. Per tali ragioni, IM 1 non ha

ritenuto necessario dover avvisare i soccorsi. Per ciò che concerne l’infrazione

LARM, l’imputato non aveva alcun intenzione di far uso dell’arma. La difesa

conclude con la richiesta di proscioglimento del suo assistito dalle

imputazioni di incendio intenzionale, sia semplice che colposo, come pure il

proscioglimento dal reato di tentate lesioni gravi, subordinatamente lesioni

semplici aggravate. In via subordinata richiede unicamente la condanna per

titolo di lesioni semplici aggravate. La difesa non contesta invece

l’infrazione alla LARM. Chiede una massiccia riduzione della pena proposta dal

PP, ed chiede alla Corte di considerare la piena collaborazione di IM 1: fin

dal primo interrogatorio in Polizia, l’imputato ha palesato il suo malessere

per quanto accaduto. Chiede anche di tenere conto del periodo di carcerazione

già sofferto e del buon comportamento in carcere. L’imputato ha ammesso i fatti

e fornito i dettagli, le sue dichiarazioni sono state in ogni tempo lineari e

spontanee. Egli ha capito che è giunto il momento di dare una svolta radicale

alla sua vita. La sua compagna __________ gli è vicina e lo sostiene, lo incita

a prendersi cura di sé e ad adottare uno stile di vita diverso. Circa il reato

di lesioni semplici, la difesa sottolinea che è stata la vittima a chiamare

l’imputato, egli era a due passi da casa, ciò detto, ricorda che anche ACPR 3

non riesce a mantenere il controllo sotto effetto dell’alcol e neppure lui è un

santo. Vi sono notevoli indizi che sia stata la vittima ad aggredire per prima IM

1, basti considerare che ACPR 3 è stato condannato per avere maltrattato __________.

L’istruttoria ha accertato che la sera del fatto l’imputato non aveva

telefonato a __________. IM 1 non è una persona aggressiva e neppure un

provocatore, non è vendicativo e non si è mai espresso minacciosamente nei

confronti della vittima. L’unico punto debole dell’imputato è la sua dipendenza

all’alcol, di cui abusa quando si sente solo e abbandonato. Egli versa spesso

in queste condizioni proprio la sera, ma in tale momento della giornata gli

ambulatori ed i servizi sociali che potrebbero prestargli aiuto, sono chiusi.

Occorre, dunque, che la Corte consideri anche questi elementi. La difesa chiede

di valutare la sospensione della pena a favore di una misura terapeutica. Gli

atti da lui commessi sono stati compiuti quando la sua mente era annebbiata

dall’alcol. A parere del perito psichiatrico, la lunga serie di precedenti

depongono a favore di un rischio di recidiva. Lo stesso afferma che esiste un

trattamento ambulatoriale adeguato, e per astenersi dall’alcol è sufficiente un

atto di volontà ed un sostegno farmacologico. Per quanto concerne la misura

stazionaria chiusa, è il perito stesso a scartare questa possibilità poiché in

Ticino manca una struttura adeguata. La difesa chiede un trattamento

ambulatoriale svolto in libertà e una sospensione della pena. Egli ha palesato

la sua ferma volontà di non più toccare alcol in futuro e spiegato che da

quando si trova in carcere ha seguito la cura prescrittagli. Il perito ha

indicato che, almeno in una prima fase di terapia, questa si dovrebbe svolgere

in una struttura chiusa. A mente della difesa, l’imputato ha già trascorso 9

mesi in carcere ed ha seguito una cura farmacologica, ciò giustifica il

respingimento ad oggi di una terapia in struttura chiusa. Il perito inoltre non

si confronta con gli altri criteri previsi dall’art. 59 cpv. 3 CP. A parere

della difesa, è necessario un trattamento ambulatoriale con la sospensione

della pena. Qualora questa Corte ritenesse consona una misura stazionaria,

chiede che per quanto possibile essa si svolga in Ticino, per il motivo che per

l’imputato l’attuale relazione con la compagna è fonte di motivazione e

stabilità emotiva. Per quanto concerne il dissequestro, rinvia al suo scritto.

Per la richiesta di risarcimento dell’ACP si rimette alla Corte;

- il Procuratore pubblico

in replica precisa che qualora non fosse dato l’incendio intenzionale,

sussistono ad ogni modo gli estremi dell’incendio colposo. Al di là dalle

dichiarazioni di IM 1 di non aver mai accettato tale rischio, è pacifico che il

suo comportamento, ossia scaraventare mobili davanti ad un camino, che si era

per l’appunto protetto proprio per evitare incendi, è altamente negligente.

Circa il secondo AA, ricorda che l’imputato ha affermato di essersi, a terra,

liberato dalla presa della vittima, insistendo in tal senso nel dichiarare di

essersi liberato, prima di colpire. Volendo anche prendere in considerazione

l’ipotesi di una legittima difesa, contesta che un taglio della lunghezza di 32

cm sia adeguato alle circostanze del caso;

- l’accusatore privato,

rispettivamente il suo patrocinatore, non replica;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 1 in duplica afferma che qualora fosse accertato che

IM 1 si fosse liberato prima del colpo, la situazione rimane invariata visto

che ACPR 3 non si è dato alla fuga, bensì ha insistito. Circa la telefonata di __________,

chiamata che a mente del PP avrebbe fatto scattare una reazione di rabbia

dell’imputato, la difesa rileva che ella si è in quella circostanza limitata a

pronunciare poche parole.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. CURRICULUM VITAE

1.1. Dati anamnestici e vita

famigliare

Dalla perizia psichiatrica giudiziale del Dr. Med. __________ (AI

93) sono emersi i seguenti specifici dati anamnestici:

"

Dati anamnestici

…OMISSIS…

(AI 93).

Nel verbale d’interrogatorio reso dinnanzi alla Polizia Cantonale

di __________, l’11.1.2016, presso la Clinica __________, IM 1 ha così

descritto la sua situazione famigliare:

…OMISSIS…

(AI 15).

1.2. La dipendenza dall’alcool

Da anni IM 1 fa abuso di bevande alcoliche ed è gia stato preso a

carico dal centro __________. Così la Dr.ssa __________ che lo ha avuto in cura

per alcuni anni:

"

Ponevo diagnosi di disturbo di personalità emotivamente

instabile, tipo impulsivo (F60.30), abuso di sostanze alcoliche (ICD 10F10.8)

con ebbrezze patologiche). (…) Consultazione del 22.02.2011: l’01.02.2011 si

era impegnato a seguire un trattamento ambulatoriale secondo l’art 69 CP presso

di me con un controllo presso il Centro __________ ogni 2 volte a settimane.

(…) La pena era stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5

anni dal 09.01.2010, con l’ordinata continuazione, con modalità e tempi

ritenuti necessari dagli operatori, del trattamento terapeutico e dei controlli

etilometrici”.

(…) Riconosceva di abusare di sostanze alcoliche dall’adolescenza

con perdita di controllo in stato di ebbrezza, ubriacature patologiche,

sviluppo di aggressività. (…) Ritengo avendo seguito per anni il paziente che

lo stesso debba continuare a beneficiare sicuramente almeno di un trattamento

ambulatoriale (…). Il trattamento deve essere imposto in quanto in assenza di

un’imposizione, la sua aderenza scema e il paziente si ripresenta agli

appuntamenti solo al bisogno nei momenti di crisi. Sicuramente ha avuto un

ruolo sull’andamento della presa a carico ambulatoriale da febbraio scorso il

fatto che la condizionale scadesse il 09.12.2015. L’unica traccia lasciata era

quella della condanna del 09.10.2010 con la condizionale di 5 anni, fino

all’approssimarsi alla stessa, quando ormai consapevole che la stessa sarebbe

stata conclusa, ha chiaramente iniziato a disattendere il trattamento

perdendosi cosí nel frattempo.”

(AI 9).

Lo stesso IM 1 ne ha dato atto al Procuratore Pubblico in

occasione del suo interrogatorio del 10.3.2016:

"

Sono perfettamente cosciente che ho un problema con l’alcool

ovvero che quando assunto detta sostanza in occasione di una discussione appena

un po’ accesa, ecco che perdo il controllo e so di diventare pericoloso per

terzi e anche per me.”

(AI 75).

Nuovamente interrogato dal Ministero Pubblico il 24.11.2017,

l’imputato ha dichiarato di essere attualmente in cura presso il Dr. __________,

abbandonando la terapia con la Dr.ssa __________. Ha inoltre sottolineato come

solo nell’ultimo anno avrebbe subito 3 ricoveri presso le strutture

psichiatriche e di come egli abbia, a suo dire, la situazione sotto controllo:

"

L’interrogante mi chiede se ricordo quali erano le misure

sostitutive dell’arresto che mi erano state indicate ancora con l’atto d’accusa

e se le ho rispettate.

Ricordo che dovevo soffiare ad __________

settimanalmente, esami del sangue, la terapia con la Dr.ssa __________. Ho

avuto poi una ricaduta nel settembre 2016 e sono stato in clinica.

L’interrogante mi dice che c’era anche il

divieto assoluto di assumere sostanze alcoliche e mi chiede se ho rispettato

questo divieto.

Rispondo di sí, a parte la ricaduta di settembre 2016 quando avevo

rotto con la mia compagna.

ADR che ieri sera ho bevuto e l’ho fatto

anche altre volte, ma non c’erano piú le norme.

ADR che attualmente sono in terapia dal Dr.

__________. Ho deciso io di interrompere con la Dr.ssa __________ per motivi

personali.

ADR che quest’anno sono stato ricoverato

tre volte. La prima volta in agosto alla CPC dopo che ero stato alcoltellato.

Da lí sono stato trasferito alla __________. Sempre in __________ sono andato

anche una volta per iniziare una nuova terapia di cura dell’alcolismo.

ADR che l’alcolismo è stato un problema in

passato. Attualmente ritengo sia sotto controllo.”

(AI 10).

Al dibattimento ha ammesso che alla base dei reati commessi vi è

l’abuso dell’alcool:

"

AD a sapere se c’è una base comune alla commissione di tutti

questi reati, rispondo che per ogni reato da me commesso c’è stato un abuso di

alcol.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimentale, pag. 2).

1.3. Vita lavorativa

…OMISSIS…

(AI 93).

1.4. Perizia psichiatrica

IM 1 è stato oggetto di perizia psichiatrica eseguita dal Dr. Med.

__________ che il 26.8.2016 ha rassegnato una prima valutazione da cui emerge

che il peritando ha mostrato piacere nel raccontarsi da qui una forte

componente narcisistica da cui deriva un facile cedimento all’impulsività, alla

furia, all’irrazionalità quando è in preda ai fumi dell’alcol. Il soggetto

tende infatti a sfuggire alle difficoltà della vita rifugiandosi nel bere.

L’esame psicologico ha presentato le caratteristiche di un io piuttosto debole,

“con tratti immaturi, affettività labile, pulsioni aggressive, difese

abbastanza primitive, tendenze narcisistiche, anaclitiche e al rapporto d’uso,

pulsioni “orali” (alcol), (…)incapacità di adattamento alla routine quotidiana

in presenza di doti intellettive normali”.

(AI 93).

Lo psichiatra in seguito ha redatto un secondo parere peritale

dietro incarico, il 29.12.2017, del Procuratore Pubblico PP, titolare del

secondo procedimento poi sfociato nell’atto d’accusa del 15.3.2018:

"

Esistenza di una turba psichica:

“1. L'esame del peritando mette in evidenza una turba

psichica al momento dei fatti imputati, nell'ipotesi accusatoria in cui si

sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del

disturbo nella fattispecie?

Ad.1.1 Al momento dei fatti imputati nell’ipotesi

accusatoria in cui si sarebbero verificati, il peritando era affetto da una

turba psichica, che sarà discussa in ad 1.2, i cui elementi costitutivi sono

appena stati elencati in sintesi e valutazione. Oltre a ció, al momento dei

fatti egli presentava (…) una impregnazione alcolica.

Se sì quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle

scale diagnostiche ICD 10 o DSM 4?

Ad 1.2 Il disturbo di personalità del peritando è

complesso; la diagnosi della dottoressa __________ di “disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo impulsivo” codificato dall’ICD-10 con la cifra

F60.30, pur accettabile, non mi sembra inquadrare completamente la condizione

del peritando. Queste sono le sue caratteristiche: “Disturbo di personalità

emotivamente instabile F60.3 “Si tratta di un disturbo di personalità

caratterizzato da una marcata tendenza ad agire impulsivamente senza

considerare le conseguenze, insieme con un’instabilità affettiva. La capacità

di fare progetti per il futuro è minima e le esplosioni di collera intensa

possono spesso condurre a violenza o “esplosioni comportamentali”. Queste sono

facilmente precipitare quando le azioni impulsive sono criticate o ostacolate

dagli altri. Sono specificati due tipi di questo disturbo di personalità ed

entrambi condividono questo aspetto generale dell’impulsività e della mancanza

di autocontrollo.

F60.3 Disturbo di personalità emotivamente

instabile, tipo impulsivo.

Le caratteristiche prevalenti sono

l’instabilità emotiva e la mancanza di controllo degli impulsi. Sono comuni

esplosioni di violenza o comportamento minaccioso, particolarmente in relazione

alle critiche altrui.” Come si vede, vi si ritrovano molti- ma non tutti- i

tratti caratteristici del peritando; altri sono reperibili in modo esauriente

in un’altra diagnosi, quella di “disturbo di personalità antisociale”, F60.2

così descritto da ICD-10:

"

Si tratta di un disturbo di personalità che di solito giunge

all’attenzione a causa di una grossolana disparità tra il comportamento e le

norme sociali prevalenti. Esso è caratterizzato da:

Indifferenza per i sentimenti degli altri;

Grossolana e persistente tendenza

all’irresponsabilità e negligenza delle norme, delle leggi e degli obblighi

sociali,;

Incapacità di mantenere relazioni durature

nonostante non ci siano difficoltà a instaraurle ;

Tolleranza molto bassa per le frustrazioni

e bassa soglia per la scarica dell’aggressività, compresa la violenza,

Incapacità a provare sentimenti di colpa e

a trarre profitto dall’esperienza, particolarmente dalle punizioni;

Marcata propensione ad incolpare gli altri

o ad offrire razionalizzazioni plausibili per i comportamenti che hanno portato

il soggetto ad entrare in conflitto con la società.

(…) Include: disturbo di personalità sociopatico, amorale,

asociale e psicopatico. (…) Questa diagnosi – ricordo- è già stata evocata nel

rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 8.1.2016: “Durante il

ricovero sono stati effettuati colloqui con i famigliari del paziente, nei

quali il paziente viene descritto come una persona estremamente impulsiva e dai

tratti di personalità antisociale accentuati” (corsivo mio) (ndr.

tratti di personalità antisociale accentuati vengono sottolineati in corsivo

dal perito). Le direttive diagnostiche consentono, qualora due (o

più) disturbi di personalità siano identificabili, di formulare tutte le

diagnosi del caso “cumulativamente”. Nel rispetto di queste indicazioni ( e pur

ritenendolo più che discutibile) concludo così che, al momento dei fatti, il

peritando era affetto da un “disturbo di personalità emotivamente instabile,

tipo impulsivo”, ICD- 10 F 60.30 e da un “disturbo di personalità

antisociale” F60.2.

Considerandi

2.

Incapacità o scemata (art. 19 cpv.1 e 2 CP)

2.3

Era al momento dei fatti scemata la capacità del periziando

di valutare il carattere illecito della sua azione (art.19 cpv.2 prima ipotesi

CP)?

Ad 2.3 disturbi di personalità del peritando, in linea di

principio, non costituiscono – come nessun altro disturbo di personalità (per

se stesso) – un fattore in grado di diminuire al capacità del soggetto di

valutare il carattere illecito di un atto. Il peritando dispone di funzioni

cognitive più che sufficienti a giudicare che alterarsi fino a provocare un

incendio che distruggerà completamente il rustico di ACPR 1 non è ammissibile.

“Ad abundantiam”, esperienze passate dovrebbero averlo reso edotto, a riguardo.

Al momento dei fatti, egli era in grado di rendersi conto di ciò che stava

facendo, e difatti ne fa un resoconto abbastanza particolareggiato, nonostante

le forti emozioni che provava. La sua capacità di valutare il carattere

illecito era pertanto intatta. (…)

Ad.2.4 di per sé, il disturbo di personalità emotivamente

instabile non è ancora sufficiente per ammettere “ipso-facto” una scemata

capacità di agire. (…) La reazione impulsiva è verosimilimente stata favorita

dall’assunzione di alcool. Tuttavia, gli elementi a nostra disposizione

indicano chiaramente che il peritando non era fuori di sé(…). Egli era perciò

capace di valutare la situazione e di agire anche in modo adeguato. (…)

considerate le ripetute esperienze che il peritando ha avuto degli effetti

dannosi dall’alcol sul suo comportamento (...) e il fatto che – nonostante

tutto ciò e le belle dichiarazioni d’intenti- abbia bevuto anche in quella

circostanza, la possibilità di una “actio libera in causa” va considerata.

Anche se il peritando non ha bevuto (né ingerito il “Somnium”) per poter

devastare e incendiare il rustico, né per aggredire ACPR 1, egli doveva sapere

che assumere quelle sostanze avrebbe potuto avere, su di lui, un effetto

psicologico pericoloso e –pur sapendolo- le ha assunte. Ciò, a mio avviso, lo

rende pienamente capace di agire.

Rischio di recidiva

Ad. 3.1. Dal punto di vista psichiatrico forense, il

peritando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati. Ciò risulta

evidente dalla lunga lista dei suoi precedenti penali;(…).

Ad. 3.2. Dal punto di vista psichiatrico forense è

possibile indicare genericamente i reati che il peritando potrebbe commettere

in futuro: come per il passato, si potrebbe trattare di reati legati alla sua

vulnerabilità narcisistica e alla sua impulsività, reati quindi in relazione

con moti aggressivi verso potenziali “offensori” o persone che potrebbero

avergli fatto dei torti. Ciò potrebbe comportare anche reati contro la

proprietà, come avvenuto (…). L’influsso dell’alcool è con ogni probabilità un

fattore facilitante di grande importanza. La sua eliminazione potrebbe ridurre

sensibilmente (ma non del tutto) il rischio di commissione di nuovi reati.

Ad.3.3.2. Come detto, le caratteristiche del peritando

costituiscono un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo

impulsivo e un disturbo di personalità antisociale, combinazione che è da

considerare una turba psichica di notevole gravità e sicuramente di lunga

durata, visto che l’inizio dell’ “iter giudiziario” del peritando risale a

ormai quindici anni fa. L’astinenza dall’alcool e un regolare sostegno

psichiatrico-psicoterapeutico potrebbero ancora portare ad un certo

miglioramente, ma la possibilità che la turba psichica sia permanente non è da

sottovalutare.

Ad.4.1.Il peritando è tuttora affetto dalla combinazione di

un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo con un

disturbo di personalità antisociale;(…) non ha mai configurato con sicurezza

una vera e propria sindrome da dipendenza ma soltanto un uso dannoso, oltre a occasionali

intossicazioni acute.”

(AI 93).

Quo alle misure terapeutiche, così il perito:

"

Ad 4.2. Un trattamento stazionario o ambulatoriale per

questa turba esiste, per lo meno per quanto il disturbo di personalità

emotivamente instabile e (in diagnosi differenziale) la ciclotimia; consiste in

psicofarmacoterapia(…) e psicoterapia (…). Un trattamento adeguato esiste anche

per l’uso dannoso di alcool e l’intossicazione acuta e consiste (…)

nell’astinenza. (…)si impone che, per un periodo ragionevole ma sicuramente di

molti mesi, egli venga trattato in ambiente stazionario, in modo che si possa

effettuare la ricerca di un adeguato trattamento farmacologico e ripristinare

un percorso psicoterapeutico che – come la dottoressa __________ ha

sperimentato e riferito- è tutt’altro che facile in considerazione dei

meccanismi di difesa che il peritando mette in atto, consistenti soprattutto in

diniego, evitamento, proiezione – vale a dire: non ammettere le proprie

responsabilità, minimizzare i fatti di cui è responsabile e, laddove è

possibile, addossarne la colpa ad altri o a circostanze avverse, anche quando

ciò appare poco plausibile. (…) ritengo che un trattamento stazionario (in

ambiente chiuso) sia, per lo meno in una prima fase, necessario. La compresenza

di un disturbo antisociale di personalità rende il trattamento (…) più

problematico; esso (disturbo) richiederebbe una struttura terapeutica “ad hoc”,

dotata di regole severe e rigide, con personale di custodia e terapeutico

formato specificatamente. Sebbene il disturbo antisociale del peritando sia

netto, la sua espressione non è peró mai stata di gravità tale da imporre il

suo collocamento in una struttura del genere (…) dove – forse- peggiorerebbe

“contagiandosi” con quadri clinici simili ma più gravi.

Ad 4.4. Un trattamento come quello descritto nella risposta

precedente puó essere effettuato in uno stabilimento per la cura dell’alcolismo

purché disponga di sufficienti competenze farmaco- e psicoterapeutiche e sia

dotato di un reparto /sezione chiusa. Esso potrebbe essere effettuato anche in

una struttura carceraria, purchè dotata di adeguato sostegno farmaco-e

psicoterapeutico.

Ad 4.5. L’esperienza ha mostrato che la disponibilità del

peritando a sottoporsi volontariamente a trattamenti è molto instabile. (…) Il

trattamento non può che essere ordinato, con o senza la condiscendenza del

peritando; le probabilità di successo di un trattamento volontario sono minime,

vista la sua propensione ad interromperlo non appena gli garbi, quelle di un

trattamento coattivo sono (probabilmente) un po’ più superiori.”

Al dibattimento, posto di fronte all’eventualità di un

collocamento in una struttura chiusa fuori Cantone, l’imputato ha dichiarato

che sarebbe comunque d’accordo, qualora fosse necessario, ad essere trasferito

in Svizzera interna, essendo egli anche germanofono:

"

Il Presidente chiede al PP cosa pensa del suggerimento quanto

alla struttura proposta dall’Ufficio del patronato (__________). Il PP risponde

di ritenerlo prematuro, e in ogni caso non è una struttura chiusa. A domanda il

PP risponde di aver interpretato la misura suggerita dal perito come una misura

ex art. 59 cpv. 3 CP. A mente del Presidente, il perito auspicherebbe una

misura ex art. 59 cpv. 2 CP ma in una struttura chiusa, che in Ticino non c’è.

Lei sarebbe disposto ad andare presso una struttura in Svizzera interna o in

Svizzera Romanda?

Se non ci sono alternative e la cosa è

costruttiva, potrei andarci.

ADR che sì, conosco il francese ma preferirei andare in

Svizzera interna, essendo che parlo anche il tedesco visto che mia madre è di __________.

Il problema non è linguistico, ma sarebbe di distanza, sarei dunque disposto ad

andare lontano solo se necessario.

…OMISSIS…”

(Allegato 1 al verbale dibattimentale, pag.8).

2.

PRECEDENTI PENALI

Dall’estratto del casellario giudiziale risultano, a carico di IM

1, i seguenti precedenti penali (AI 8):

- sentenza del Presidente

del circolo di __________ del 25.03.2008, con

condanna ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere a 40

CHF, sospesa per un periodo di prova di 3 anni e multa di 700 CHF, (con revoca

della precedente sospensione condizionale), per titolo di guida in stato di

inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso

d’incidente, condurre un veicolo difettoso, contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti;

- sentenza del Ministero

Pubblico di Bellinzona del 30.06.2008 con condanna a pena pecuniaria a 30

aliquote giornaliere da 50CHF, con sospensione condizionale e revoca della

precedente, per titolo di guida in stato di inattitudine, infrazione alla norma

della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’incidente;

- sentenza del Ministero

Pubblico di Bellinzona del 22.9.2008, con condanna a pena pecuniaria a 90

aliquote a 50 CHF, con sospensione condizionale della pena e, revoca della

precedente, per titolo di ingiuria e minaccia al coniuge (minaccia reiterata);

- sentenza delle Assise

correzionali di __________, del 9.12.2010, con pena detentiva a 22 mesi, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, per titolo di omicidio

colposo, guida in stato di inattitudine, guida senza licenza di condurre o

nonostante revoca, guidare senza l’assicurazione di responsabilità civile,

condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, abuso della

licenza e delle targhe, pena unica alla sentenza del 22.9.2008 del Ministero

Pubblico di Bellinzona;

- sentenza del Ministero

Pubblico di Bellinzona, del 30.06.2015 con condanna alla pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere da 30 CHF, per titolo di turbamento alla pace dei defunti,

danneggiamento (reati parzialmente tentati), contravvenzione alla LF degli

stupefacenti.

A tale riguardo ha dichiarato al dibattimento:

"

che nel 2010 sono stato condannato a 22 mesi con la condizionale

per 5 anni per titolo di omicidio colposo (incidente in moto). Confermo pure di

avere altri diversi precedenti penali, principalmente reati contro la legge

federale sulla circolazione stradale e sugli stupefacenti. Nel 2015 sono stato

poi condannato per perturbamento alla pace dei defunti, danneggiamento e

infrazione alla LF sugli stupefacenti.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 2).

3.

CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

In data 11.1.2016 è stato emesso un mandato di arresto provvisorio

nei confronti di IM 1, poiché la mattina di Natale, in seguito ad uno scatto

d’ira, ha percosso la sua compagna e dato fuoco al di lei rustico, abbandonando

poi i luoghi:

"

La mattina di Natale verso le ore 01:50 veniva chiesto

l’intervento dei pompieri nonché della polizia poiché era stato avvistato un

incendio sui monti __________ vis à vis al paese di __________. L’incendio ha

distrutto completamente il cascinale (…). Dagli accertamenti di polizia è

emerso che IM 1, in preda ad uno stato d’ira originato da uno scambio di

batture con la compagna ACPR 1, abbia dato in escandescenza colpendo dapprima

la donna e successivamente (…) gettava a terra un buffet di legno che rovinava

a terra vicino al camino fosse acceso. (…) A questo punto l’uomo, da solo e

senza luce, si incamminava verso ____ raggiungendo l’abitazione della ACPR 1

per la quale beneficiava della chiave d’accesso. Una volta all’interno della

casa, IM 1 si addormentava e all’arrivo della polizia e della compagna ACPR 1

veniva accompagnato dapprima al nosocomio __________ e successivamente alla

Clinica __________ di __________ dove è stato dimesso in data odierna. (…) Per

quanto concerne la fattispecie si chiede il mantenimento dell’arresto di IM 1

poiché sussiste il grave e concreto pericolo di collusione (…). (…) IM 1 ha

alle spalle diversi precedenti penali e i suoi stati di agitazione/ira non sono

prevedibili per cui si ipotizza un rischio elevato di recidiva(…)”

(AI 16).

In data 14.1.2016 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha

ordinato la sua carcerazione preventiva fino al 11.3.2016.

Il 10.3.2016, lo stesso Giudice ha emesso l’ordine di

scarcerazione e l’imposizione di misure sostitutive, prorogate due volte, in

data 26.10.2016 per 6 mesi, ulteriormente per altri 6 mesi fino al 6.9.2017, e

meglio:

"

-Setting terapeutico presso la Dr. Med. __________, con frequenza

settimanale

- Controllo dei dosaggi dei farmaci dalla

Dr. Med. __________ onde garantire l’assunzione.

- Invio al magistrato (in fase preliminare

lo scrivente PP) da parte della Dr. Med. __________ di rapporti bimensili sul

prosequio della terapia nel suo complesso. Per finire, su richiesta la Dr.essa.

med. __________ stessa dovrà fornire un rapporto riassuntivo all’intenzione

della Corte giudicante sui risultati ottenuti.

- Il divieto assoluto di assunzione di

sostanze alcooliche di qualsiasi genere, con controllo da effettuarsi secondo

quanto stabilito dalle persone chiamate ad organizzare e procedere nel controllo

del rispetto della misura (__________, __________ e __________).

-Mantenimento a disposizione del perito __________

per la continuazione e conclusione della perizia, degli agenti inquirenti e del

magistrato”.

(AI 77; AI 104).

IM 1 non ha sempre rispettato tali misure. Il 24 novembre 2017 è

stato nuovamente posto in carcerazione preventiva, accusato di lesioni gravi

tentate. Così il relativo rapporto d’arresto:

"

All’incirca alle 23.30 di giovedí 23 novembre 2017, a __________

un passante(…) avvertiva la polizia per una lite tra due persone. All’arrivo

della Polizia e dei soccorsi veniva trovato il cittadino __________ ACPR 3,

domiciliato, con un importante ferita da taglio alla schiena (32 cm in

orizzontale nella zona lombare, cfr. certificati medici agli atti.)”

(AI 12).

Dal rapporto di fermo della Polizia Comunale di __________ risulta

inoltre che l’imputato, dopo aver commesso i fatti, si trovava presso

l’abitazione della madre, __________. All’arrivo della Polizia, IM 1 è stato

posto in stato di arresto:

"

La pattuglia 3083 invece si recava presso l’ospedale “__________”

(…) inoltre la pattuglia veniva a conoscenza che l’autore del gesto era il noto

IM 1.(…) Il IM 1 risultava avere il recapito postale presso la madre (…). (…)

Per questo motivo la pattuglia 3083 si portava presso il domicilio della stessa

per le verifiche dovute. Subito dopo ci comunicavano che il si trovava presso

la madre (…). A quel punto, guadagnavamo l’interno dell’appartamento, dove

trovavamo il IM 1. Immediatamente si procedeva al fermo e l’ammanettamento,

(…).

(Allegato 28 ad AI 63).

4.

FATTI E MOTIVI A

DELINQUERE

IM 1 è accusato d’incendio intenzionale, per aver il 24.12.2017,

incendiato il rustico appartenente a ACPR 1, in seguito a una lite per motivi

di poco conto. Inoltre è imputato di tentate lesioni gravi ed omissione di

soccorso nei confronti di tale ACPR 3, per avergli inferto una ferita lombare

con un coltello, mai più ritrovato, ed essersi allontanato senza prestargli

soccorso alcuno. Inoltre è accusato di aver detenuto una pistola di tipo soft

air all’interno del suo zaino.

4.1

La vigilia di Natale

l’imputato, unitamente a sua madre ed all’allora sua compagna ACPR 1 con il di

lei figlio minorenne __________, si recavano presso il rustico della

ex-fidanzata per passare la serata assieme. Ad un certo punto l’imputato ha

dichiarato come avrebbe iniziato ad aggredire la ACPR 1 ed a lanciare qualsiasi

cosa gli capitasse sotto mano, nonché a rompere i vetri delle finestre, dopo

che la donna gli aveva fatto una battuta in merito al suo passato amoroso:

"

Per futili motivi scaturiti da una discussione, IM 1 si alterava

ed iniziava ad urlare e mi metteva le mani addosso tirandomi degli spintoni un

calcio e un pugno e mi prendeva per il collo. (…)sentivo allora IM 1 che urlava

e rompeva alcune cose. A quel punto mi accorgevo che delle fiamme e del fumo salivano

dal piano di sotto. (…)Una volta usciti da casa vedevamo che la stessa veniva

divorata dalle fiamme. (…)Ho appreso più tardi da __________ che IM 1 si era

incamminato verso il paese.”

(AI 1).

Sui motivi scatenanti tale incomprensibile reazione, la donna ha

raccontato, in data 29.12.2015, alla Polizia che dopo aver trascorso una serata

tranquilla, la situazione è degenerata in seguito ad una specifica frase da lei

pronunciata. Difatti, IM 1 l’aveva invitata a conoscere la sua terapeuta, e

questa, con tono sarcastico e bonario, lo aveva canzonato sul fatto che la

terapeuta avesse già incontrato numerose ragazze e dunque che la sua conoscenza

non fosse indispensabile. In seguito a ciò l’imputato perse le staffe e

cominciò ad aggredire la vittima tirando calci. La ACPR 1 si è quindi premurata

di portare al piano superiore suo figlio __________ e una volta giuntavi, ha

scorto dalla botola una luce accecante:

"

Eravamo tutti giù di sotto ed erano quasi le 23:00 quando abbiamo

finito di mangiare. (…) Abbiamo parlato del più e del meno e abbiamo continuato

a giocare a freccette. (…) Io ho visto quando IM 1 ha preso la pastiglia e

abbiamo continuato a parlare, anzi ricordo che IM 1 diceva a sua madre che la

psicologa gli aveva appena cambiato la terapia e in questo contesto IM 1 mi

diceva che le aveva parlato di me. A dire di IM 1 la psicologa voleva

conoscermi e io scherzando gli dicevo testualmente “con tutte le donne che avrà

conosciuto la __________ non è che se non mi conosce cambia qualcosa”. Da quel

momento IM 1 si è trasformato, tanto da fare uno scatto verso di me per poi

prendermi per il collo e darmi delle pedate. Vorrei precisare che IM 1 non è

che calciava proprio nei miei confronti ma calciava quello che gli stava

attorno. (…) ho preso __________ (ndr. il di lei figlio) e sono scappata di

sopra e ci siamo messi nel letto e l’ho tranquillizzato. (…) Successivamente,

forse saranno passati alcuni minuti forse una decina, la mamma mi ha raggiunto

di sopra, ha aperto la porta chiamandoci e invitandoci ad uscire subito. __________

prendeva con sé un piumone, la mamma aveva un sacco a pelo e io ho preso una

giacca. Io ho potuto notare, guardando giù dalla botola, una grande luce che

posso pensare fosse del fuoco. (…) Io ricordo che poi IM 1 è arrivato lì da

noi, ha detto qualcosa ma non rammento cosa e poi ha iniziato a correre verso

la vallata. è stato stato subito seguito da sua mamma e dal __________ e da

parte mia finché si è fermato, e l’ho raggiunto. (…) Da quel momento non ho più

visto il IM 1 e da parte mia preoccupata per il freddo suggerivo di avvicinarci

al rustico in fiamme per poterci scaldare un po’. Ci siamo rifugiate nella

stalla sotto e io e la mamma abbiamo tenuto al caldo __________ che si è subito

addormentato. (…) Nel frattempo avevo sentito alcune grida dall’altra parte

della Valle riconoscendo mio zio e quindi sapevo che prima o dopo i soccorsi

sarebbero arrivati.”

(AI 16).

Il 25.12.2015 __________, madre dell’imputato, ha riferito alla Polizia

Cantonale di __________ che al termine della cena, in seguito alla suddetta

frase pronunciata da ACPR 1, lo stesso ha cominciato in modo improvviso ad

aggredirla e a lanciare ovunque suppellettili di ogni genere. Essendosi accorta

della rabbia incontrollabile del figlio, si recò al piano superiore al fine di

avvisare la ACPR 1, nel frattempo salita per rassicurare il di lei figlio. In

seguito, una volta trovatisi all’esterno del rustico, la __________ avrebbe

notato delle fiamme divampare fuori dall’abitazione cercando rifugio presso un

diroccato lì vicino mentre IM 1 si recava a valle, senza interessarsi

dell’accaduto:

"

Fino a mezzanotte circa le cose andavano bene, infatti si stava

chiaccherando tranquillamente fino a che nella discussione in corso, quando IM

1.

parlava della psicologa che lo segue e diceva che la stessa avrebbe avuto

piacere di conoscere ACPR 1, la ACPR 1 faceva una battuta del tipo, “chissà

quante gliene hai già presentate” o qualcosa di simile. Questo innescava in IM

1, una reazione imprevista quanto repentina di collera violenza. IM 1 la

afferrava per il collo gridando, tanto che io cercavo di staccarlo dalla sua

presa, in seguito colpiva ancora ACPR 1 con calci e pugni. (…) IM 1 per contro

restava al piano di sotto, continuando a scaraventare a terra e contro i muri

oggetti vari e rompendo vetri e suppellettili, come se fosse una furia.(…) Da

parte mia, cercavo di calmarlo ma chiaramente solo a parole in quanto non mi

potevo assolutamente avvicinare. Come detto IM 1 era furioso oltre ogni limite.

Io da parte mia, raggiungevo l’esterno, e sapendo che al piano superiore c’è

una porta che dalla camera da letto che dà sul prato, salivo e chiamavo ACPR 1

e __________, dicendo loro di uscire prendendo qualcosa da mettersi addosso.

Mentre il bambino usciva, ACPR 1 tentava ancora di calmare IM 1. Questo

malgrado le gridassi di uscire e desistere dal suo intento, conoscendo bene di

cosa è capace mio figlio quando ha questi raptus. (…) In seguito dopo qualche

momento notavo delle fiamme uscire dall’abitazione. Poco dopo mi rendevo conto

che ACPR 1 e __________ erano all’esterno e mi stavano cercando. (…) Dopo che

ci siamo rifugiati nella stalla che avevo anzi citato, abbiamo atteso, ben

sapendo che un incendio di tali dimensioni (la casa è andata completamente

distrutta) sarebbe stato notato. In seguito dopo diverso tempo è quindi

sopraggiunto un elicottero della Rega(…). (…) In quell’occasione all’appello

mancava quindi IM 1, che abbiamo saputo in seguito, aveva lasciato il posto,

avventurandosi a valle.”

(AI 1).

__________ è stata ulteriormente ascoltata, sempre dalla Polizia

Cantonale, in data 30.12.2015, e nel dettaglio ha descritto l’origine

dell’incendio causato dalle ire del figlio. Ha raccontato di come questi ha

gettato a terra un buffet di legno e altri oggetti e, una volta uscita a

chiamare ACPR 1 e __________, ha notato una prima fiammata al pianterreno:

"

D’altra parte spesso ha degli scatti d’ira che iniziano per

futili motivi e lui diventa molto aggressivo spaccando le cose che si trova

davanti in queste circostanze diventa anche molto pericoloso. (…) IM 1

continuava nella sua furia a sbattere in giro piccoli oggetti che trovava ma io

cercavo di calmarlo ma poi IM 1 ha buttato a terra un buffet e rovesciato

tavolo e sedie e tutto quanto gli arrivava in mano. Ricordo che IM 1 ha

spaccato tutti i vetri delle finestre e in quell’occasione schizzava del sangue

essendosi procurato il taglio alla mano. (…) Ancora prima che ACPR 1 uscisse ho

visto una prima fiammata nella zona del piano sotto. In quel momento ho capito

che era scoppiato un incendio e memore dei danni causati in precedenza da IM 1

ero sicura che sarebbe bruciato tutto. Mi sono allontanata di qualche metro

sdraiandomi per terra dallo spavento.

(…)Ritornando al momento che mi ero

sdraiata non sentendo piú nulla sono partita a piedi per un centinaio di metri

in direzione della valle e mi sono fermata in un diroccato. Con me avevo il mio

cane. Poco dopo ho sentito la voce di ACPR 1 e __________ che anche loro stavano

scendendo, li ho chiamati e ci siamo riuniti. In quel momento posso dire che la

casa stava bruciando completamente e si sentivano anche degli scoppi. Da quel

momento non abbiamo più visto IM 1”.

(AI 16).

Nel rapporto della Polizia Scientifica è stato appurato che non è

possibile determinare l’origine esatta dell’incendio ma che esso è stato

verosimilmente causato dal comportamento dell’imputato:

"

L’avanzato stato di distruzione del cascinale rende difficile

localizzare un punto preciso dove si è sviluppato il focolaio iniziale e

stabilire con certezza la causa precisa del rogo. Viste le circostanze dei

fatti è verosimile supporre che l’incendio sia stato cagionato dall’agire

violenti di IM 1 quando quest’ultimo si trovava solo al pianoterra”.

(AI 81).

4.1.2

La versione dell’imputato

L’imputato ha dichiarato di aver assunto una pastiglia di Sonium

al fine di coricarsi e, conversando con ACPR 1, le avrebbe esternato il suo

desiderio di farle conoscere la sua terapeuta. Alla risposta da lui ritenuta ostile

della ragazza, ha dichiarato di aver perso le staffe e di aver messo le mani

addosso alla compagna. Subito dopo, prese un buffet di legno posto al fianco

della stufa, di fronte al camino e lo scaraventò al suolo. Dopo aver anche

frantumato le finestre, ha dichiarato di aver notato la presenza delle fiamme e

di come esse si fossero rapidamente estese. Nel racconto ha ricordato la

presenza di alcune bombole di gas all’interno della casa e non avendo avuto a

sua disposizione alcun mezzo per spegnere le fiamme, è uscito e, una volta

accertato che la madre, ACPR 1 e __________ erano al sicuro, si è diretto a

valle:

"

(…) Avrò bevuto 3-4 birre da mezzo mentre a cena ho bevuto due

bicchieri di vino. (…) Ho preso un pastiglia forse una pastiglia e mezza di

Sonium con dell’acqua. (…) stavo parlando con ACPR 1 ma non so perché è venuto

fuori il discorso della __________ (ndr. la allora terapeuta) che avevo visto

qualche giorno prima. (…) Io a ACPR 1 dicevo che avevo parlato di lei alla __________

e che le avevo detto che lei era fantastica e che volevo presentargliela. La ACPR

1.

mi ha aggredito nel senso che invece di apprezzare il mio complimento mi ha

detto “chissà quante gliene hai già presentate” facendo riferimento alle mie ex

e a me qui è partito l’embolo. (…) Quando sono scattato mi ricordo di aver dato

uno spintone a ACPR 1 che è poi caduta a terra ma poi si è rialzata e io

ricordo di aver poi buttato a terra un buffet di legno che si trovava di fianco

alla stufa in pratica in faccia al camino. Intendo dire che il buffet l’ho

afferrato e poi l’ho spinto a terra. ADR che ho spintonato ACPR 1 verso la

porta d’ingresso del cascinale e poi ho buttato a terra, come detto il buffet

che ha cozzato contro l’angolino del tavolino che si è sversato. A pensarci

bene forse prima di gettare a terra il buffet ho dato un pugno alla finestra

che tra l’altro avevo appena messo su, e mi sono fatto male alla mano destra

nel senso che mi sono tagliato con il vetro. (…) A un certo punto ho visto che

il pavimento aveva preso fuoco forse a causa di una candela. ACPR 1 è

abbastanza maniaca con le candele. Ho visto il fuoco che è partito dal

pavimento di legno tra la posizione in origine del buffet e il camino. Erano

come delle fiammate repentine e infatti ho preso anche una fiammata al viso che

mi ha bruciacchiato un pochino le sopraciglia e i miei vestiti che indossavo.

(…)Ribadisco che le fiamme sono partite in modo veloce e repentino e nel DOC B,

che sottoscrivo(…). (…)ADR che durante l’incendio non ho sentito alcun botto

anche se in casa c’era una bombola di gas per la cucina. Posso dire che al

momento dell’incendio vi era una lampada a gas accesa ma non ricordo dove fosse

posizionata. Come detto, quando ho visto le fiammate mi sono reso conto che non

avevo nulla per spegnere l’incendio per cui sono uscito dal cascinale e ho

fatto il giro per raggiungere la porta del piano di sopra che è a livello del

terreno. La mia intenzione era quella di verificare che al primo piano non ci

fossero la ACPR 1, il __________ e la mamma ma non c’era nessuno. (…) Io ho

notato che la ACPR 1, il __________ e la mia mamma si trovavano dall’altra

parte della cascina che si stavano incamminando in direzione della valle. Tutti

e quattro ci stavamo incamminando ma io ero ancora in collera e ho continuato

per la mia strada, dovevo sbollire per cui me ne sono andato da solo. (…)ADR

che io mi sono allontanato dalla cascina perché ero consapevole che era una

situazione pericolosa e avevo paura che saltasse in aria tutto visto che c’era

anche una bombola di gas grossa. Io in ogni caso pensavo che loro mi

raggiungessero a casa di ACPR 1 siccome io avevo le chiavi.”

(AI 15).

Sulle cause dell’incendio l’imputato ha riferito:

"

ADR che non escludo che il tutto sia partito da una candela ma

potrebbe essere stato una fiamma che ha incendiato l’olio caduto dal buffet

dopo che io lo avevo fatto cadere a terra. (…)ADR che il pericolo per me

risiedeva nelle bombole di gas che sarebbero potute esplodere. Inoltre il fuoco

era di ampia entità. (…)Con loro ho percorso 400-500 m fino al limitare del

bosco e meglio fino dove comincia il sentiero che scende verso __________.

(AI 15).

4.1.3

Accertamento della Corte

La Corte, sulla base di quanto sopra, ha pertanto accertato che:

la notte di Natale 2015, l’imputato, la sua compagna ACPR 1 e il figlio __________,

trascorsero la serata tranquillamente in casa, nel rustico appartenente a ACPR

1, illuminato esclusivamente da candele e camino. In seguito ad una battuta

della donna sui trascorsi amorosi dell’imputato, questi iniziava a percuoterla

per poi sfogare la sua ira lanciando qualsiasi cosa gli passasse sotto mano.

Più precisamente, afferrando un buffet di legno e scaraventandolo al suolo,

verso il camino, ha fatto uscire del legno incandescente che ha causato l’incendio.

Al divamparsi delle fiamme, IM 1, evitando di preoccuparsi delle altre persone,

rifugiatesi nel frattempo in un diroccato lì vicino, è sceso a valle andando a

dormire a casa di ACPR 1, disinteressandosi del cascinale che é andato

completamente distrutto.

4.2

Tentate lesioni gravi

4.2.1

Le dichiarazioni dei

testimoni

Nel rapporto di fermo della Polizia Comunale di __________, di data

24.11

, emerge che al suo arrivo la pattuglia ha constatato la presenza di

un soggetto a terra ferito che avvertiva dei dolori alla schiena, causati da

una arma da taglio. La vittima sul posto inizialmente non ha voluto dichiarare

il nome dell’autore ma in seguito è emerso che si è trattato di IM 1.

Così il citato rapporto:

"

In data, ora e luogo di cui sopra (ndr. 23.11.2017) (…)ci veniva

segnalata una persona a terra. (…)notavamo la pattuglia 2421del IV Reparto che

prestava i dovuti soccorsi alla persona ferita. Subito dopo venivamo a

conoscenza che la persona ferita era il noto ACPR 3. La pattuglia 2421 chiedeva

l’intervento dell’ambulanza, in quanto la persona lamentava forti dolori alla

schiena. Nella fattispecie la persona risultava essere stata pugnalata alla

schiena, parte bassa, mediante arma bianca. La ferita di circa 40 cm di

larghezza era molto profonda. Nonostante piú volte chiedevamo chi fosse

l’autore della coltellata, l’ACPR 3 ci rispondeva che ci pensava lui a regolare

i conti e non ci forniva le generalità del suo aggressore. (…) La pattuglia

3083.

invece si recava presso l’ospedale “__________” per appurare le condizioni

di ACPR 3; condizioni dichiarate gravi. Inoltre la pattuglia veniva a

conoscenza che l’autore del gesto era il noto IM 1."

(Allegato 28 ad AI 63).

a) Il teste __________, ha notato

la colluttazione tra due

soggetti e descritto come uno giaceva a terra mentre la persona

in piedi lo colpiva con dei calci violenti per poi percuoterlo con

lo zaino che aveva in mano. Infine ha descritto come il soggetto in piedi si è

allontanato in direzione di __________:

"

notavo due persone che stavano mettendo in atto una lite. Notavo

che una persona giaceva al suolo, mentre l’altra persona era in piedi. La

persona in piedi tirava dei calci alla vittima a terra, preciso che non sono

riuscito a vedere dove erano diretti questi colpi. Ho notato però che a un

certo punto questa persona abbia preso lo zaino in mano e lo ha tirato addosso

alla persona a terra. (…) Ho potuto osservare che la persona che era in piedi

si stava allontanado in direzione __________, sempre sulla via __________,

mentre la persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi. (…) l’unica cosa

che ho visto è come detto in precedenza, che la persona in piedi tirava dei

calci alla persona a terra. (…) la vittima giaceva già a terra. (…)Riconfermo

che la persona che era in piedi lo colpiva a calci sostenuti in modo violento.”

(Allegato 9 ad AI 63).

b) __________ ha riferito dal

canto suo, di aver visto due soggetti darsi dei pugni e ha indicato che uno dei

due indossava una maglietta:

"

Di fatto i due erano sempre intenti a strattonarsi e ho avuto

l’impressione che si stessero colpendo con dei pugni… . (…)oltre alla lite e le

botte ricordo che uno di questi era in magliettina corta con il petto in

vista.”

(Allegato 12 ad AI 63).

c) __________ si è limitato

invece a riferire di due persone barcollanti

che si spintonavano:

"

(…)abbiamo visto due persone che, già vedendoli così non

sembravano stabili, era un po’ barcollanti, e si stavano dando delle spinte, ma

non mi è sembrato che erano aggressivi tra di loro.”

(Allegato 13 ad AI 63).

d) __________, barista dell’__________,

esercizio pubblico nei pressi del quale è accaduta la lite, ha dichiarato che

vittima e imputato hanno acquistato e consumato alcol nonché dialogato a

proposito di tale __________ prima della colluttazione. La teste ha udito

alcune parole della conversazione e ha dichiarato che il tema trattato dai

soggetti verteva su una delusione d’amore. La stessa ha poi confermato che alla

chiusura della stazione di benzina, alle ore 22:00, i soggetti non erano piú

presenti:

"

Ad un certo momento ho notato la presenza al bar del numero 2 (ndr.

si tratta di ACPR 3) che era già stato servito dalla mia collega __________

(…). Verso le ore 20.30 ho notato il sopraggiungere del numero 5 (ndr. si

tratta di IM 1) il quale ha acquistato allo shop un paio di lattine di birre,

non ricordo se avesse acquistato altra merce. (…)non mi sembrava ubriaco. (…)ho

notato i due insieme seduti ad un tavolo sulla terrazza esterna. Preciso che ho

avuto modo di sentire alcune parole della loro discussione, in particolare che uno

di loro raccontava all’altro, sfogandosi, di una delusione amorosa. (…)Praticamente

uno si sfogava mentre l’altro lo confortava.

Sono rientrata all’interno e da lí non li

ho piú visti, sono sicura che alle ore 22.00 con la chiusura della stazione

loro non erano piú presenti, suppongo che si fossero allontanati circa mezz’ora

prima.

ADR che i loro toni di voce mi sono parsi

tranquilli, pacati.”

(AIlegato 16 ad AI 63).

4.2.2

La versione dell’accusatore

privato

L’accusatore privato ACPR 3, ha reso la propria versione in

Polizia il 28.11.2017. Ha spiegato come ha conosciuto l’imputato e di abitare

nello stabile della madre dello stesso. Inerentemente ai fatti ha dichiarato di

essersi recato all’__________ di __________ dopo il lavoro. Qui ha incontrato IM

1.

con il quale si è intrattenuto e parlato di __________. Ha riferito che

l’imputato gli avrebbe confessato di aver avuto una storia con la ragazza e che

tale racconto lo ha infastidito. __________ ha creduto inoltre di aver avuto

una conversazione telefonica con tale __________, mentre in realtà era al

telefono con l’allora compagna di IM 1, __________. In un secondo momento i due

si sono diretti presso l’alloggio dell’imputato e, a suo dire, quest’ultimo,

dopo aver ricevuto una telefonata, sarebbe divenuto aggressivo tanto da sferrargli

un pugno. Secondo i suoi ricordi, i due si trovavano all’interno della pensione.

Qui lui si sarebbe difeso afferrando IM 1 per il collo, trattenendogli la testa

ferma con il braccio e sferrandogli dei colpi. Di seguito l’imputato gli

avrebbe sferrato una coltellata alla zona lombare facendogli un taglio di circa

30.

cm, profondo 5 cm. Una volta lasciata la presa a causa della ferita, l’autore

si sarebbe allontanato recandosi presso l’abitazione della propria madre, __________:

"

Da parte mia premetto che conosco IM 1 da circa 5/6 anni, in quel

periodo io lavoravo presso il Comune di __________ come lavoro di pubblica

utilità mentre IM 1 anche lui lí a lavorare (…). (…) preciso che la madre di IM

1.

abita nello stabile dove abito io, pertanto ci è capitato di vederci in giro

senza che ci chiamassimo (…). (…)con IM 1 ho sempre avuto un rapporto di

conoscenza e non di vera e propria amicizia (…). Per quanto concerne i fatti del

23.11

, io quel giorno ho lavorato come sempre presso il __________ di __________,

questo dalle ore 8.00 alle ore 17.30(…). Alle ore 19.30 (…) ho raggiunto l’__________

di __________ (…).

Verso le 21.00 è arrivato IM 1 (…)

chiedevo a IM 1 se voleva bere una birra con me, lui aveva già la vodka con sé

che aveva acquistato, si tratta della stessa bottiglia che ho preso in visione

in precedenza. Debbo dire che i miei ricordi sono un po’ offuscati(…). Fatto

sta siamo rimasti all’__________ per un’oretta circa, penso anche un’ora e

mezza fino all’orario di chiusura che mi risulta essere le ore 22:00. Preciso

che mentre eravamo all’__________ IM 1 mi raccontava che aveva una relazione

con __________, questo da circa due anni, dicendomi che era la sua donna.

Questo fatto mi ha un po’ infastidito ma in fin dei conti ho la mia famiglia e

non mi frega più niente di questa persona. Preciso che __________ è mia

connazionale e ci terrei comunque ad avere un buon rapporto con lei (…).

Preciso pure che all’__________ aveva chiamato la __________ telefonicamente,

in quel frangente diceva che c’era qualcuno che voleva salutarmi, me l’ha

passata e lei è rimasta male che ero io al telefono (ndr. dai tabulati non risulta

alcuna chiamata effettuata nei confronti di __________). In

seguito l’ho richiamata personalmente con il mio cellulare, numero che mi è

stato dato da IM 1 (…). In seguito IM 1 mi proponeva di andare nella sua stanza

d’albergo che si trova vicino al luogo dei fatti e dove avremmo ancora bevuto

una birra(…). ADR che non ricordo esattamente che ora fosse quando siamo

arrivati nella palazzina, magari erano già le ore 22.30/23.00, magari era

prima. (…) In sostanza siamo arrivati unicamente nell’atrio al piano terreno,

in quella circostanza IM 1 riceveva una chiamata sul suo cellulare ma non so né

da chi né il contenuto della stessa. (…)ADR che in quel momento mi sentivo

bene, ero comunque alterato dall’alcool, magari in quella sera avevo bevuto 10

birrini senza aver mangiato nulla ma in ogni caso ero in grado di stare in

piedi e reagire. In sostanza la lite è iniziata nell’atrio della palazzina, io

in qualche maniera sono riuscito ad uscire all’esterno. Debbo dire che i miei

ricordi sono un po’ offuscati per quanto concerne i dettagli. Ricordo che la

lite in buona parte si è verificata all’interno dello stabile, nell’atrio, lí

avevo ricevuto da IM 1 un pugno senza preavviso all’altezza dell’orecchio

sinistro. IM 1 non ha proferito nessun commento, era un’altra persona, non ha

urlato né motivato questo suo modo di agire. (…) In sostanza ho cercato di

difendermi ed abbiamo lottato. IM 1 è entrato dalla porta e mi ha tirato il

pugno all’orecchio sinistro, in seguito la lite è continuata sempre nell’atrio.

Successivamente ho preso per il collo IM 1 e mi sono abbassato in ginocchio

colpendolo con dei pugni alla testa; praticamente l’ho preso con il braccio

destro al collo, mi sono messo con il ginocchio destro a terra l’ho abbassato

verso il pavimento colpendolo con questi pugni al volto per cercare di

calmarlo. I pugni li ho tirati con la mano sinistra sebbene non sia mancino.

(…) è in questo momento che lui ha preso il coltello e mi ha “aperto” la

schiena, nel senso che a un dato momento ho sentito aprirsi a metà la schiena,

ho proprio sentito come un sibilo riconducibile alla coltellata che mi ha dato.

(…) In seguito ho iniziato a perdere sangue in modo copioso e forse sono mezzo

svenuto, ricordo che dopo sono arrivate varie persone ad assistermi, non so se

fossero dei passanti, poliziotti, (…). (…)Confermo che dopo essere stato ferito

i miei ricordi sono offuscati, so che poi sono stato ricoverato in ospedale

dove sono poi stato degente fino alla giornata di sabato. (…) è stato lui a

“dare fuori” ed iniziare a picchiarmi dopo questa telefonata avvenuta poco

prima con una persona a me sconosciuta.”

(Allegato 4 ad AI 63).

Sentito dalla Polizia Cantonale di __________, in data 12.12.2017,

ha inoltre ribadito che, dopo la telefonata, IM 1 avrebbe cambiato

completamente comportamento aggredendolo di conseguenza. ACPR 3 ha dal canto

suo, confuso il locus criminis dichiarando che non sa come sia finito in

Piazza __________ pensando che la colluttazione fosse avvenuta nell’atrio

dell’alloggio di IM 1:

"

Quando è rientrato aveva cambiato di atteggiamento e mi ha poi

aggredito con un pugno destro colpendomi all’altezza dell’orecchio sinistro,

era il primo pugno ricevuto. (…) i miei ricordi ritornano sempre e solamente

all’interno dello stabile per quanto concerne la lite ed il ferimento. (…) Dopo

essere stato ferito, i miei ricordi sono molto offuscati e successivamente ai

fatti non riesco a capire come sono arrivato fino alla rampa della rotonda di

Piazza __________(…). (…) Ne prendo atto ma era stato IM 1 quella sera a dirmi

che aveva una storia con __________, ricordo che alla stazione di servizio mi

aveva mostrato lo schermo del telefono dove compariva il contatto “Amore” che a

dire di IM 1 era riferito a __________

(ndr. in realtà la chiamata

proveniva dalla allora compagna di

IM 1, __________).”

(Allegato 5 ad AI 63).

4.2.3

La versione dell’imputato

Relativamente al reato di tentate lesioni gravi una volta sentito dalla

Polizia Giudiziaria, in data 24.11.2017, l’imputato ha fornito la sua

versione dei fatti, dichiarando di essersi recato presso l’__________ di __________

e qui, dopo aver acquistato una bottiglia di vodka, ha incontrato la vittima ACPR

3.

I due si sono poi recati presso il suo alloggio poiché, a detta sua, la

vittima non sapeva bene dove recarsi. Di seguito l’imputato ha raccontato come

sia stato ACPR 3 a perdere le staffe tirando fuori la storia della sua ex, __________,

cominciando cosí a colpirlo. Ha descritto di aver ricevuto dei pugni al volto e,

nello specifico, nella parte destra della bocca e alcuni calci sugli stinchi.

Ha ammesso di aver avuto possesso del coltello multi-tools (mai ritrovato) ma

di non sapere dove questo sia finito. Nel racconto ha sottolineato come sia stato

ACPR 3 a cambiare atteggiamento e a colpirlo perché gli sarebbe “schizzato

l’embolo”. Così a verbale d’interrogatorio dinnanzi alla Polizia:

"

Sono stato fermato presso il domicilio di mia madre in via __________

verso le 00.30 odierne. (…) Ci siamo conosciuti 5 o 6 anni fa principalmente

perché io ho avevo una storia con una sua ex, tale __________, di origine __________.

Ieri sera avevo incontrato ACPR 3 se non erro nei pressi dell’__________ di

Piazza __________. (…) Gli avevo detto che potevamo salire nella mia camera

perché mi pareva che lui non sapeva bene dove andare. Ad un certo momento lui

ha cominciato ad alterarsi rinvangando la storia della ex e mi ha messo le mani

addosso, al che io ho reagito. Ha iniziato lui a colpirmi ed io mi sono difeso,

devo aver preso pugni o comunque colpi in faccia, in particolare alla parte

destra delle labbra, calci agli stinchi dove ora accuso dei dolori. (…) Si, è

vero che avevo un coltello multi-tool che ora non c’è più, ma sono rimaste

solo le varie punte cacciaviti. Realmente non so dire perché non c’è più, che

fine abbia fatto. (…) Non ricordo in quale maniere mi sono difeso, cioè quale

tipo di colpi gli avrei dato e dove, ricordo i colpi che ho preso io in faccia

e in testa cioè pugni, e sulle gambe suppongo calci. Fondamentalmente eravamo

li tranquilli ma poi gli è schizzato l’embolo di colpo, ha cominciato a

pestarmi ed io mi sono difeso. Non ricordo poi nemmeno esattamente il luogo

dove abbiamo litigato”.

(Allegato 1 ad AI 63).

In seguito IM 1 ha riferito di aver inizialmente consumato birra e

vodka. Nel tragitto verso l’ostello, l’imputato ha dichiarato di aver inoltre assunto

la sua farmacoterapia di Prozac. Nel ritorno verso casa, l’imputato ha

precisato di non aver trovato le chiavi della propria abitazione e, dopo aver

chiesto se vi era un doppio presso la reception, alla quale seguiva una

risposta negativa, ha deciso di recarsi presso l’abitazione della madre. Qui ha

affermato di come in questo momento la vittima, parlando sempre di __________, avrebbe

“dato fuori” cominciando a picchiarlo dichiarando di poi aver ricevuto

pugni e calci molto forti siccome la vittima era anche pugile di lotta greca.

Mentre veniva colpito, IM 1 avrebbe quindi estratto il coltello multi tools

attaccato allo zaino, aperto la lama e mostrato alla vittima per farlo

desistere.

ACPR 3 si sarebbe avvicinato e sarebbe stato “abbracciato” per

essere bloccato. ACPR 3, secondo il suo racconto, era “cinto” da IM 1 e, di

seguito, essendo stato spinto via, a causa di quel movimento, finiva per essere

tagliato dall’antagonista. Dopo di che si è diretto presso la casa della madre:

"

Sono poi sceso in treno a __________ da solo e nel dirigermi

verso il mio alloggio mi sono fermato all’__________ vicino a Piazza __________,

dove ho incontrato ACPR 3. Non so dire bene quanto ho bevuto. Ho bevuto

all’inizio birra e poi birra e vodka con ACPR 3. (…) ADR che mentre andavamo

verso la mia pensione io ho preso le mie pastiglie, e meglio il Prozac come da

prescrizione medica. (…)ADR che la storia con __________ è una cosa vecchia sia

per me che per ACPR 3. (…)Era lui che mi minacciava più che altro, se anche io

in realtà poi io con __________ non ho avuto una vera e propria storia ed in

ogni caso lei aveva già chiuso con lui (…).

ADR che una volta giunti alla pensione non

ho trovato le chiavi della mia stanza. Le ho cercate nello zaino, ma non le ho

trovate. (…) Ho chiesto alla reception se avevano un doppio e mi hanno detto

che purtroppo non l’avevano. Mi sono quindi incamminato verso casa di mia

madre, dall’altra parte della città. Quindi all’improvviso ACPR 3 ha dato

fuori. Non so cosa gli è preso, ma tirando fuori la storia di __________ ha

cominciato a picchiarmi. Mi ha dato dei pugni in testa, sulla bocca, in fronte,

sulle tempie. Erano pugni forti perché lui, tra l’altro, era anche pugile. Mi

ha dato almeno un calcio nelle gambe,ma credo anche di più. Mentre lui mi

colpiva io sono riuscito a prendere il coltello multi-tools che avevo attaccato

allo zaino, ho aperto per estrarre la lama e tenevo il coltello in mano per

intimorirlo e farlo cessare. Lui, sempre molto alterato si è ancora avvicinato

a me ed io l’ho abbracciato per bloccarlo. Lo cingevo con le mie braccia. A

questo punto lui mi ha spinto via e con quel movimento io, che avevo il

coltello in mano con la lama estratta l’ho tagliata. (…) ADR che proprio non

ricordo che fine abbia fatto il coltello (…). A quel momento ACPR 3 ha smesso

di picchiarmi, ha continuato ad insultarmi e io me ne sono andato in direzione

di casa di mia madre.

(AI 10).

Sul tema della lite, l’imputato nel suo interrogatorio del 1.12.

2017, ha fornito piú dettagli e descritto più precisamente la colluttazione

nonché l’accoltellamento. Nello specifico ha raccontato di come ACPR 3, fosse

stato geloso della storia da lui avuta con __________ accusandolo di aver

intrattenuto una relazione con lei quando lui e la donna stavano ancora

ufficialmente insieme, ciò che l’imputato ha negato. Un’altra frase che avrebbe

urtato la sensibilità del rivale, sarebbe stata quella secondo cui __________ “andava

un po’ con tutti”. Circa la ricezione delle telefonate ha dichiarato di non

aver mai ricevuto chiamate dalla stessa, circostanza confermata anche dai

tabulati telefonici, poiché la chiamata ricevuta proveniva da __________.

In seguito, dopo aver ricevuto dei pugni e dei calci da __________

che aveva perso le staffe, per difendersi, IM 1 avrebbe estratto il coltello

multi tools, dalla “clip”, con lo scopo di farlo desistere. Prese dunque ACPR 3

cingendolo e tenendolo fermo. In quell’istante sarebbe stato spinto e, a causa

di tale brusco movimento, avrebbe causato la ferita alla zona lombare dell’antagonista.

IM 1 ha dichiarato di essersi perfettamente reso conto di averlo

ferito, ma di non aver compreso l’entità della ferita e quindi, dopo aver

sentito qualche lamento da parte della vittima, si è allontanato in direzione

della casa materna:

"

(…) ACPR 3 aveva riferito che lui era ancora innamorato di questa

__________, che era geloso del fatto che io l’avessi frequentata. Io inoltre

gli avevo riferito che questa donna andava un po’ con tutti, questa cosa l’ha

fatto arrabbiare. (…) rispondo che noi all’___ di __________ avevamo bevuto

tranquillamente in compagnia, la discussione su __________ è nata solo nei

pressi della rotonda, dove abbiamo poi litigato. (…)non mi sembra che __________

mi avesse chiamato. (…)ADR che con __________ non ho mai avuto una relazione

sentimentale.(…) Una volta in strada è successo tutto il casino vicino alla

rotonda. È stato ACPR 3 ad iniziare la lite, lui mi accusava di avere avuto una

relazione con __________ da piú tempo quando la ragazza era con lui. In

sostanza era offeso a priori poiché ero andato con __________. Da parte mia

avevo ribadito che quando ero stato con __________ lei non era piú con ACPR 3.

(…) Ho cercato di calmarlo verbalmente ma lui non si è fermato ed ha iniziato a

colpirmi con pugni alla testa e sul labbro inferiore parte sinistra, come pure

con calci alle gambe. A questo punto per me era importante difendermi, io avevo

lo zaino sulle spalle ed ho estratto dalla tasca esterna dello zaino, sul lato

sinistro, il coltello multi-tool. Ho aperto la “clip” che c’è sul taschino con

la mano destra e sempre con questa mano ho estratto l’attrezzo, ho aperto anche

la lama con la mano sinistra.

ADR che il multi tool ha solo una lama. Ho

aperto la lama e per intimorire ACPR 3 ho mostrato il coltello. ADR che ho

fatto capire a ACPR 3 che avevo in mano un coltello. Ricordo di avergli detto

di starmi alla larga, eravamo a circa un metro, un metro e mezzo di distanza,

ed ho puntato il coltello in sua direzione e ritengo che l’avesse visto. Il mio

scopo era, come detto, di intimorirlo. (…) ho preso ACPR 3 come ad abbracciarlo

e tenerlo fermo. In quel momento mi ha spinto forte ed a causa di questo

movimento la lama ha ferito ACPR 3 nella zona lombare provocando una ferita che

partiva dall fianco destro verso il suo fianco sinistro in modo orizzontale. ADR

che mi sono reso perfettamente conto di avere ferito ACPR 3. Dopo averlo ferito

lui si è lamentato solo del dolore, perció avevo capito di averlo ferito. Da

parte mia non mi ero reso conto dell’entità della ferita, in quel momento lui

si era calmato e pertanto mi ero allontanato in direzione del domicilio di mia

madre che ho raggiunto a piedi. (…) sul numero di ACPR 3 risulta effettivamente

una chiamata a __________ ed il suo numero non risultava registrato

sull’apparecchio (…). (…) giunti nell’atrio ho suonato vari citofoni siccome

non trovavo le chiavi. In seguito, una volta entrati, il sottoscritto avrebbe

ricevuto una breve telefonata (…) ed al termine della stessa il mio

comportamento è cambiato in modo radicale, tant’è che ho poi aggredito la

vittima. (…) Una volta entrati nell’atrio ci siamo seduti per terra dato che ACPR

3.

non stava molto bene, ricordo che continuava a parlare di questa __________,

che l’amava ancora e che gli dispiaceva di averla maltrattata. Da parte mia lo

consolavo dicendogli che adesso aveva una nuova famiglia, che aveva un figlio,

una compagna, e che quindi non doveva piú pensare a questa donna.”

(Allegato 2 ad AI 63).

4.2.4

Confronto tra vittima e

imputato

Come visto vittima e imputato hanno dato versioni diverse, ognuno

avendo dichiarato di essere stato aggredito dall’altro:

"

IM 1

All’___ non si è parlato di __________. (…)

che io non ho assolutamente provato a chiamare __________ quella sera, né

nessun altro, perché ero senza credito e quindi le telefonate le potevo solo

ricevere e non fare. (…)

ACPR 3

ADR che di __________ abbiamo parlato già

quando eravamo all’__________. Non so dire adesso chi per prima ne abbia

parlato(…).

IM 1

(…) Quando eravamo al mio alloggio eravamo

seduti nell’atrio, io non trovavo le chiavi della mia stanza e ACPR 3 ha

cominciato a dirmi che era ancora innamorato di __________.(…) Abbiamo finito

di parlare lí nell’atrio. Non ricordo se nel momento in cui ci siamo andati a

prendere la vodka o se l’avevamo già presa prima, ci siamo spostati dove poi

sono successi i fatti e quando siamo arrivati lì è successo tutto. Mentre

stavamo ancora parlando di __________ io ad un certo punto gli ho detto di

lasciarla perdere, che tanto lei andava un po’ con tutti e lui lí si è

arrabbiato e ha cominciato a mettermi le mani addosso.

ACPR 3

Contesto quello che dice IM 1. Nell’atrio

io sono rimasto dentro e lui è uscito perché ha ricevuto una telefonata. Io ho

tenuto la porta aperta per farlo rientrare e quando è rientrato aveva cambiato

umore e mi ha aggredito.

ADR. che la vodka l’aveva presa IM 1 all’__________,

dove io ho fatto anche un paio di sorsi.

(…) ADR. che quando IM 1 è rientrato

nell’atrio era aggressivo e mi ha tirato un primo pugno e poi un secondo.

IM 1

(…)Contesto quanto dice ACPR 3. Nell’atrio

non è successo nulla di fisico, ma nemmeno ho ricevuto telefonate come lui dice

in altri verbali. Da quanto mi è stato detto dalla Polizia e dal PP dai miei

tabulati non risulta una chiamata in un orario compatibile con il nostro

racconto per essere avvenuta lì nell’atrio. Visto che non trovavo le chiavi io

volevo andare a casa di mia madre che è anche dove abita ACPR 3, e poi vicino

alla rotonda è successo quello che dicevo prima e cioè che lui mi ha aggredito.

(…) ADR che comunque ricordo anche io che ad un certo punto della collutazione

che ACPR 3 mi ha immobilizzato tenendomi per il collo e lui era appoggiato con

un ginocchio per terra. In quel momento effettivamente mi colpiva in testa,

alla tempia sinistra.(…)Io ribadisco che non so come mi sono liberato da quella

presa, ma mi sento di escludere che posso averlo accoltellato in quella

posizione perché non avevo un grande margine di manovra dal lato sinistro

(bretella sulla sinistra dello zaino) non sarei riuscito a toglierlo con la

mano sinistra. Quando mi sono trovato con le gambe praticamente fuori uso ho

pensato che l’unico modo per potermi difendere era quello di prendere il

coltello che avevo nella bretella dello zaino. L’ho preso con la mano destra,

l’ho aperto e gliel’ho mostrato con la lama rivolta verso di lui. Lui era a

circa un metro e mezzo da me. Io gli dicevo di starmi lontano e di lasciarmi in

pace. (…) ADR che io posso solo supporre che lui abbia visto il coltello visto

che la lama era davanti a lui e quella scena è durata almeno qualche secondo,

comunque il tempo necessario per accorgersi del coltello. Lui mi ha comunque

ancora caricato, io l’ho abbracciato all’altezza della vita, lui continuava a

colpirmi e allora io ho trazionato il coltello in zona lombare. A quel punto

lui si è calmato e io sono andato via.

ACPR 3

Da parte mia posso dire che io il coltello

non l’ho visto, altrimenti sarei scappato perché ho un figlio piccolo a casa ed

è inutile rischiare la vita cosí.

IM 1

Da parte mia dico che il coltello era nel

taschino attaccato alla bretella sinistra dello zaino. (…) Lo zaino non era

pesante e io ricordo di averlo sempre indossato, anche se non posso escludere

di averlo tolto in un qualche momento(…).ADR. che quando gli ho fatto vedere il

coltello era per evitare che mi aggredisse nuovamente e poi quando l’ho usato

era per liberarmi dai suoi colpi. Io non volevo fargli del male, ma solo

liberarmi. Io ho sempre pensato di avere solo appoggiato il coltello prima di

trazionarlo. Quando ho visto la ferita che ne è uscita sono rimasto anche io

impressionato.”

(AI 56).

4.2.5

Dibattimento

Al dibattimento IM 1 non è più stato categorico su chi avrebbe

iniziato la lite:

"

Com’è iniziata la discussione con ACPR 3 a proposito di __________?

Non ricordo chi ha iniziato la discussione… ricordo solo che ci

trovavamo all’entrata di dove avevo la camera alla __________, eravamo seduti

in terra, non ricordo perché è saltata fuori la __________, dal momento che io __________

nemmeno la associo più a lui, che nel frattempo si è pure sposato e ha avuto un

figlio. Oltretutto a lei non la vedevo più da anni.

Comunque, quella sera risulta che __________

è stata contattata telefonicamente dal telefono cellulare dell’accusatore

privato più volte. Risultano pure telefonate sul suo telefono da parte di __________,

una delle quali lei ha fatto parlare ACPR 3 con la stessa, per quale motivo?

Non lo so, non mi ricordo, magari __________

pensava che fossi in giro con qualcun altro, non ne ho idea. __________ mi avrà

chiamato diverse volte, non ricordo. Quello che mi sono detto con lei non lo

ricordo.

(…) Entrambi incolpate l’altro del fatto di chi avrebbe dato

avvio all’aggressione. ACPR 3, che non conosce i dettagli del primo

procedimento, attribuisce la reazione repentina di IM 1 alla fine di una

telefonata, non sa dire con chi. Questa reazione improvvisa ricorda i fatti

avvenuti nel 2015 al rustico. ACPR 3 ha affermato di averla tenuta per il collo

e di averle dato dei pugni in testa. Lei però aveva un coltello, che ha

determinato delle lesioni importanti. Dopo aver usato il coltello e “vinto” la

lotta, se n’è andato, un’altra volta, facendo sparire il coltello poi mai più

ritrovato.

Sono consapevole delle ricerche fatte dalla Polizia, ma non so

dire dove sia finito il coltello. Ricordo poche cose, fondamentalmente.”

(Verbale dibattimentale)

4.2.6

Gli accertamenti della

Corte

a) La Corte ha accertato innanzitutto

i tassi alcolemici presenti in corpo dei soggetti al momento della colluttazione,

ovvero per IM 1 tra il 2.27 e il 3.13 per mille e per ACPR 3 attorno al 2 per

mille:

"

Il tasso di alcolemia accertato nei suoi confronti è tra il

2.27

ed il 3.13 per mille. Il tasso di alcolemia della vittima anche si

aggirava attorno al 2 per mille.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 5).

b) In secondo luogo, ha

accertato che il 24 novembre 2017 IM 1 si recò presso l’__________ di __________,

dove, in “compagnia” di ACPR 3, assunse un elevato quantitativo d’alcol.

Durante questo lasso temporale i due interloquivano a proposito di __________,

una loro ex in comune. ACPR 3 dichiarava di provare ancora dei sentimenti nei

suoi confronti e l’imputato lo “rincuorava”. IM 1 riceveva poi una telefonata

dall’allora sua compagna __________ e, fingendo che fosse __________, passava

alla vittima l’apparecchio telefonico. ACPR 3 non si rese neppure conto che non

si trattava di __________. In seguito, ACPR 3 si fece ridare il numero corretto

di __________ e la chiamò. Circa verso le 21.30 i due si diressero presso

l’alloggio di IM 1 e, una volta arrivati, questi si accorse di aver dimenticato

le sue chiavi di casa. Decisero dunque di avviarsi verso la casa della madre

dell’imputato, luogo di dimora dello stesso ACPR 3. In seguito ad una frase del

IM 1 in merito al fatto che __________ “andasse un po’ con tutti” iniziò

una colluttazione con pugni e calci reciproci. Dopo aver ricevuto un pugno, la

vittima immobilizzò l’aggressore tenendogli la testa tra il ginocchio e la

mano. IM 1 estrasse quindi il coltello dal suo zaino dove custodiva pure una

pistola giocattolo oggetto dell’accusa di cui al punto 4 del 15.3.2018, e

sferrò un colpo alla zona lombare dell’antagonista ACPR 3, che cadde a terra, causandogli

le ferite esposte nel considerando. IM 1 continuò a percuoterlo prendendolo a

calci e tirandogli colpi con lo zaino. Nonostante lo stesso si fosse accorto

della ferita inferta all’ACPR 3, decise di recarsi presso l’abitazione della

propria madre, noncurante minimamente di allertare i soccorsi.

c) Al

momento dell’arrivo all’ospedale __________, nella segnalazione di aggressione

redatta il 24.11.2017, è stata, cosí descritta la ferita subita da ACPR 3:

"

Paziente di 30 anni arriva al pronto soccorso scortato dalla

polizia, (…) con accoltellamento che ha provocato una ferita da taglio a

livello lombare altezza di L2/L3 (…). Bordi netti di lunghezza di 32 cm sul

piano orizzontale, profondità massima nei lati di 5 cm. Lembi vascolarizzati,

non margini necrotici e fondo deterso”.

(AI 1).

Il medico assistente, Dr. __________, ha rimarcato:

"

È (o è stato) in pericolo di vita

Si, presenta lesioni gravi (art.122CP/125

cpv.2 CP)”

(AI 1).

Il caposervizio di cure intense Dr. __________ ha inoltre

descritto la ferita come segue:

"

Il paziente non è mai stato in immediato pericolo di vita ma è

chiaro che una tale ferita non tempestivamente trattata come sopra descritto

avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze al paziente”.

(AI 6).

Secondo la relazione medico legale riguardante le lesioni subite

da ACPR 3, redatta dalla Dr.Med. __________ in data 28.11.2017, la vittima ha

riportato una ferita nella zona lombare in una regione anatomica priva di

strutture vitali, con il che ACPR 3 non sarebbe mai stato in pericolo di vita:

"

(…)Dunque la lesione sembra avere una direzione dalla destra

verso la sinistra della vittima,(…). La lesione ha interessato una regione

anatomica priva di strutture vitali (organi o vasi) per cui non avrebbe potuto

cagionare lesioni potenzialmente mortali. La lesione in assenza di complicanze

(eventuali possibili complicanze infettive o emorragiche), andrà incontro a

guarigione senza reliquati funzionali, potrebbe permanere unicamente una

cicatrice cutanea. (…)La vittima non si è mai trovata in pericolo di vita

diretto (parametri vitali sempre stabili e non necessitanti di supporto

farmacologico) ne si sarebbe trovata in tale situazione in assenza di

assistenza medica, in quanto non sono stati lesionati vasi arteriosi rilevanti;

dunque appare verosimile che si sarebbe verificata una progressiva

autolimitazione del sanguinamento.”

(AI 17).

Al dibattimento il Presidente ha rilevato:

"

Il Presidente rileva una contraddizione nel rapporto

rilasciato dall’ospedale circa il pericolo di vita o meno incorso dalla

vittima. Comunque, per ACPR 3 si conclude per una ferita importante alla

schiena e diverse escoriazioni cutanee ed ecchimosi. Lei ha invece riportato

lesioni superficiali.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6).

Per la Corte, l’annotazione del Medico Assistente non è tuttavia sufficiente

per sostanziare una situazione di effettivo pericolo di morte, stanti le

convincenti spiegazioni della Dottoressa __________.

4.3

Omissione di Soccorso

4.3.1

Testimonianze

Sentito dalla Polizia Cantonale di __________, in data 24.11.2017,

__________ ha dichiarato di aver visto IM 1 dirigersi in direzione di __________:

"

Ho potuto osservare che la persona che era in piedi si stava

allontanando in direzione di __________, sempre sulla via __________, mentre la

persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi.”

(Allegato 9 ad AI 63).

Dal rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, redatto il

12.2

, emerge l’imputato si trovava presso il domicilio della madre:

"

IM 1 nel frattempo si era allontanato a piedi e veniva fermato

poco dopo mezzanotte presso il domicilio della madre dove si è era rifugiato

prima di essersi liberato dell’utensile utilizzato per ferire ACPR 3.”

(AI 63).

4.3.2

Versione dell’imputato

Dinnanzi al Procuratore Pubblico, in data 28.2.2018, a IM 1 furono

chieste spiegazioni in merito al fatto di non aver ritenuto di chiamare i

soccorsi:

"

Mi viene chiesto se ho pensato di chiamare i soccorsi dopo che

avevo utilizzato il coltello. Non ricordo di averci nemmeno pensato. Sapevo che

in qualche modo lo avevo colpito, ma non mi ero reso conto che la ferita era

quella che poi in seguito in corso d’inchiesta ho visto. Lui era comunque in piedi

e gridava, io non ho visto sangue, per cui nemmeno mi è venuto in mente di

chiamare i soccorsi”

(AI 72).

4.3.3

Accertamento della Corte

Da quanto precede si ha che, sebbene l’imputato si sia reso conto,

ammettendolo, di aver ferito, in modo importante l’ACPR 3 alla schiena e

nonostante l’abbia visto gemere a terra dal dolore, si è recato bellamente

presso l’abitazione della madre, senza assolutamente allarmare i soccorsi.

4.4

Infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

La Polizia Comunale, in data 24.11.2017, ha ritrovato la pistola

soft air situata nello zaino del perquisito:

"

Dalla perquisizione sommaria della persona, nulla di

compromettente emergeva, mentre all’interno dello zaino, veniva rinvenuta una

pistola di tipo soft air.”

(Allegato 28 ad AI 63).

A dibattimento, l’imputato è stato confrontato con la possibilità

di utilizzare l’arma finta, che pareva vera, e non il coltello:

"

Cosa c’era dentro lo zaino?

Diversi oggetti, oltre alla pistola finta

indicata nell’atto d’accusa che precisa il Presidente.

Il Presidente rileva che, se al posto del

coltello, avesse estratto questa pistola finta, probabilmente la vittima non

avrebbe riportato simili lesioni.

È vero, ma io non trovavo nemmeno più le mie chiavi. Ero fuori con

ACPR 3 e stavamo andando da mia madre, l’ultima cosa che mi sarebbe saltata in

mente è che questo qua potesse iniziare da un momento all’altro a menarmi, non

sarei riuscito a tirare fuori la pistola finta in quello stato.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6).

Ci torneremo.

5.

IN DIRITTO

5.1

Del reato di incendio

intenzionale

5.1.1

Secondo l’art. 221 CP, cpv. 1

si rende colpevole d’incendio intenzionale chiunque cagiona

intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o

pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non

inferiore ad un anno.

Il comportamento represso consiste nell’appiccare un

incendio. Normalmente si tratta di un’azione, ovvero di una commissione. Per

essere punibile ai sensi dell’art. 221 CP, l’autore deve appiccare l’incendio

attraverso un’azione o un’omissione. La legge al contrario

non esige che avvenga attraverso un modo preciso. Il mezzo utilizzato per

accendere il fuoco importa poco, a meno che non si tratti di una commissione di

un delitto impossibile (art. 22 CP cpv. 1). Allo stesso modo non è determinante

sapere se l’autore ha fatto uso di sostanze o di un processo particolare (Parein-Reymond, Parein, Vuille; in Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire Romand, Code pénal II, Basilea 2017, ad. art. 221CP, n.2).

La nozione d’incendio contenuta nell’articolo 221

CP, riguarda un incendio di una tale ampiezza che non può più essere spento da

colui che l’ha acceso (DTF 107 IV 182, consid.2a, DTF 105 IV

129, consid. 1a).

In tal senso non si tratta di punire chi ha

provocato un incendio di piccole dimensioni, ma solamente l’autore di un

incendio che raggiunge un’importanza tale che l’autore, tenuto conto della sua

situazione, delle sue conoscenze e dei mezzi a sua disposizione, non è piú in

grado di spegnerlo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna

2010, 3° ed., ad. art 221CP, n.7).

Il comportamento dell’autore deve essere la causa

naturale e adeguata dell’incendio. Se la causa dell’incendio deve essere

ricercata altrove, solo il tentativo ai sensi dell’art 22 e 23 CP è

ipotizzabile (Parein-Reymond, Parein, Vuille, op. cit., ad. art. 221CP, n.10).

Affinché l’infrazione prevista dall’art 221 cpv.1 CP

sia realizzata, non è sufficiente che l’autore abbia intenzionalmente causato

un incendio; questa disposizione prevede difatti un elemento supplementare di

tipo alternativo e non cumulativo, o l’autore ha causato un pregiudizio ad

altri, o ha dato vita a un pericolo collettivo. (DTF 105 IV 130, consid. 1b).

La giurisprudenza esige, per il pregiudizio causato

ad altri, che questo sia un danno in senso patrimoniale nei confronti di un

terzo e che derivi direttamente dai danni procurati al bene incendiato (STF,

6B_145/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.1; DTF 107 IV 182, consid. 2a).

Per danno arrecato ad altri, la legge rinvia in

maniera generale ad ogni persona fisica o giuridica che non sia l’autore. Il

termine “altrui” corrisponde principalmente al proprietario della cosa distrutta

o deteriorata dal fuoco (Parein-Reymond, Parein, Vuille,

op. cit., ad. art. 221CP, n.14).

La seconda condizione prevista dal codice è quella

di un pericolo collettivo. Questa si realizza solo nel caso in cui l’autore

abbia appiccato il fuoco a una cosa propria (Donatsch, Wohlers, Strafrecht IV,

Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo 2011, 4° ed., art.221 CP, n. 35) oppure

a una cosa senza padrone (Trechsel/Fingerhuth, in Schweizerisches

Strafgesetz-buch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, 2° ed., art.221, n.3)

e che il fuoco rischi di propagarsi. (Donatsch, Wohlers, op. cit., ad. art. 221CP,

n. 35). Un semplice pericolo non è tuttavia sufficiente. Affinché il

comportamento sia punibile, è necessario che questo pericolo abbia una natura

collettiva. Secondo la giurisprudenza, la nozione di pericolo collettivo

riguarda in maniera generale una messa in pericolo, anche relativamente

indeterminato al momento dell’atto, di qualsiasi bene giuridicamente protetto e

non specificatamente dell’essere umano (STF 6B_145/2016 del 23 novembre 2016,

consid. 2.1; DTF 117 IV 285, consid. 2.a). La dottrina suggerisce di far

dipendere la punibilità della messa in pericolo aleatoria di numerosi beni

appartenenti ad altri (Donatsch,Wohlers, op. cit., art. 221CP, n. 35;

Stratenwerth/Bommer, in Schweizerisches Strafrecht, Besonderes Teil II,

Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2013, 7° ed., §28, n. 14). Il caso

potrebbe essere quello della propagazione dell’incendio da un immobile ad un

altro, rispettivamente da un appartamento all’altro (Parein-Reymond, Parein,

Vuille, op. cit. ad art. 221CP, n.18).

Dal profilo soggettivo deve sussistere l’elemento

dell’intenzione ex

art. 12 cpv. 2 CP. Commette con

intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e

volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi

dell'atto e se ne accolli il rischio.

Affinché l’infrazione d’incendio sia punibile,

l’autore deve aver agito con intenzione come previsto dall’art 12 cpv. 2 CP, il

dolo eventuale è sufficiente (DTF 105 IV 39, consid. 2c.; JdT 1980 IV 79).

Si parla di dolo diretto di secondo grado

(Stratenwerth, in Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Berna 2011,

4° ed. §9, n.96) quando l’autore accetta la realizzazione dell’infrazione come

una conseguenza o un effetto necessario dell’azione voluta. L’infrazione è per

l’autore un epifenomeno ovvero, un danno collaterale (Corboz, in:

Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire Romand, Droit pénal I, Basilea, 2009,

art. 221CP, n60). A differenza del dolo diretto di primo grado, non è

necessario che l’autore desideri la realizzazione dell’infrazione (Jenny,

Kommentar zu Art. 12 StGB, in: Niggli/Widerprächtiger (Hrsg.), Basler

Kommentar, Strafrecht I, art. 1-110 StGB/Jugendstrafgesetz, Basilea 2007, 2°

ed., art.12 CP, n. 42). L’autore accetta il verificarsi dell’evento come una

conseguenza secondaria più o meno inevitabile del suo comportamento; è

possibile che egli sia indifferente alla sua realizzazione o ancora che egli

non lo desideri affatto (DTF 130 IV 58, 61 consid. 8.2).

5.1.2

La Corte ha

ritenuto pacifico che gli elementi oggettivi del reato sono realizzati. La

difesa ha sostenuto, al contrario, che non vi sia una situazione certa circa la

causa dell’incendio, pretendendo che l’imputato avrebbe visto solo ed

esclusivamente una “fiammella”.

A torto. Come riportato più sopra, il comportamento

dell’autore deve essere la causa naturale e adeguata dell’incendio. L’imputato

era a conoscenza che la casa era esclusivamente illuminata grazie a delle

candele e al camino acceso, che già emanava scintille, tanto che egli stesso aveva

provveduto a metterlo in sicurezza tramite una lamina:

" Vorrei

precisare che quando siamo arrivati al cascinale, abbiamo acceso il camino e la

ACPR 1 o forse mia mamma si erano accorte che da parte al camino, vicino ai due

muri peritali vi erano delle fiammelle per cui ho deciso di mettere delle

lastre e meglio una lamiera per terra davanti al camino”.

(AI 15).

Inoltre egli ha dichiarato che le fiamme si sono

verificate dopo aver lanciato il buffet di legno e che questo ha cozzato contro

l’angolino del tavolo che poi si è sversato. In seguito a quest’azione IM 1 ha

visto le fiamme propagarsi. Egli stesso riferisce:

" A un certo

punto ho visto che il pavimento aveva preso fuoco forse a causa di una candela.

ACPR 1 era maniaca delle candele. Ho visto il fuoco che è partito dal pavimento

di legno tra la posizione in origine del buffet e il camino. Erano delle

fiammate repentine e infatti ho preso anche una fiammata al viso che mi ha

bruciacchiato un pochino le sopraciglia e i miei vestiti che indossavo”.

(AI 15).

Fatta astrazione della reazione violenta

dell’imputato, la situazione non era di pericolo per nessuno, poiché tutti

avevano trascorso la serata senza particolari problemi riferiti al fuoco del

camino. A ciò aggiungasino le dichiarazioni delle testimoni: solo ed

esclusivamente dopo che egli ha iniziato a scagliare suppellettili in ogni dove,

l’incendio si è propagato. La Polizia Scientifica ha corroborato tale tesi

indicando che non è possibile accertare la causa dell’incendio ma che

verosimilmente questo é stato causato dal comportamento di IM 1.

5.1.3

La difesa si è

opposta inoltre al dolo prospettato dall’atto di accusa sostenendo come

l’imputato non avesse potuto prevedere né accettare l’idea di dare fuoco all’immobile.

Ha cosí escluso ogni ipotesi d’intenzionalità.

Quando l’autore agisce, dev’essere cosciente delle

conseguenze specifiche poste dall’art. 221 cpv.1 CP, o un pregiudizio ad altri

o la creazione di un danno collettivo e desiderare la loro realizzazione.

Nella fattispecie si ha che l’imputato sapeva che vi

erano candele accese, che il camino era acceso e che l’immobile era in

prevalenza di legno, ma a lui, tali circostanze, hanno importato poco, poiché

quello che gli premeva era sfogare la sua rabbia. Contrariamente all’usuale

comportamento di una persona per bene, non si è preoccupato nemmeno della

compagna, di sua madre e del piccolo __________, ma, dopo aver causato

l’incendio, se ne è bellamente tornato a casa. Orbene, il fatto di lasciare

bruciare un intero stabile, senza avvisare nessuno, andandosene a casa a dormire,

configura un dolo addirittura diretto.

5.2

Del reato di

tentate lesioni gravi

5.2.1

L’art. 122 CP contempla una

lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da

ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159,

n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 2008, 9a ed.,

pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla

vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un

organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso,

nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro,

un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi

la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri

gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).

(CARP, sentenza 17.2015.146, del 31 maggio 2016, consid. 5).

Determinante per definire una lesione “grave” è

la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata

(Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2013, 3° ed., n. art. 122 CP, n.1; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag.

159).

Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2

CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e

durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue

funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita

il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli

vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio

(Roth/Berkemeier, op. cit., ad art. 122 CP, n.11 ; Donatsch, op. cit., pag.

39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità

o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento

permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente

compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg.

ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 2010, 3a ed.,

n. 10 pag. 125).

Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della

clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad

esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce

lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV

57, consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit.,

pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può

costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali

ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op.

cit., ad art. 122 CP, n. 20 seg.; Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto

in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la

rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., ad

art. 122 CP, n. 21).

Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato

l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato

o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del

reato può essere punito con una pena attenuata.

Il legislatore ha definito le nozioni d’intenzionalità all’art. 12

cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga

possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di

dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.2; DTF 133 IV 9,

consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il

reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso

in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità

del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo

(STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.2;6B_458/2009 del 9 dicembre

2010, consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.1; DTF 135 IV 152,

consid. 2.3.2; 134 IV 26, consid. 3.2.2; 133 IV 9, consid. 4.1).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere

dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di

esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che

questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da

imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015, consid. 2.1.; DTF 135 IV 12,

consid. 2.3.2.; 133 IV 222, consid. 5.3; 130 IV 58, consid. 8.4). Per costante

giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in

base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile

che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può

ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della

realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.4.1;

DTF 137 IV 1, consid. 4.2.3.; 130 IV 58, consid. 8.4, e riferimenti).

Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che

l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca -

figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e

la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12

consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di

diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla

luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più

fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva

accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19

luglio 2012, consid. 4.1;6B_806/2011 del 16 luglio 2012, consid. 2.1;

6B_782/2010 del 23 giugno 2011, consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010, consid. 4.3.c; STF

6B_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.2; DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3; 134

IV 26, consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1, consid. 4.1).

La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un

grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza

(STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9,

consid. 4.2.5).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010,

consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010, consid. 5.2; DTF 135 IV 12,

consid. 2.3.3.; 133 IV 1, consid. 4.6; 130 IV 58, consid. 8.4; 125 IV 242,

consid. 3c).

Il Tribunale Federale ha già avuto modo di chiarire che è un fatto

giuridicamente notorio che una coltellata inferta all’addome di una persona con

normalissimo coltello da tasca, può senza ombra di dubbio avere delle

conseguenze letali (STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.3.;

6B_475/201 del 27 novembre 2012, consid. 3).

Ma notorio è anche che nella parte bassa della schiena vi sono organi vitali o importanti quali i

reni, la colonna vertebrale e i nervi.

5.2.2

Giusta l’art. 15 CP, ognuno ha

il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione

ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad

altri (legittima difesa esimente).

Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione

l’aggressione o la minaccia di un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente

protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico.

La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente

o già in corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005, consid. 3.1; STF 6S.154/2003 del 12 agosto 2003, consid. 2.1; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag.

93-94). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se

non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente

di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La

sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta

(DTF 93 IV 81; STF 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1). Colui che si

pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze atte a fargli

credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando

l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o

gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in

pratica la sua minaccia (STF 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1 e

rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93).

Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre

valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va

valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i

mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati

(DTF 107 IV 12, consid. 3a; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a

edizione, Basilea 2013, ad art. 15, n. 11-13., pag. 341-343). La difesa è da

considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere

il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore

dell’attacco (DTF 109 IV 5, consid. 3).

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima

difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa

discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i

limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non

agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).

L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2

CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno,

la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e

le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Spetta al giudice

valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da

giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le

circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si

trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più

dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che

la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena

non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice

fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF 6B_222/2007 del 3 settembre

2007, consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987

pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).

5.2.3

La Corte ha valutato

innanzitutto gli elementi oggettivi incontestabili agli atti, ovvero:

- che l’imputato e la

vittima, entrambi in stato di forte ebbrezza, a

causa di futili motivi in merito ad

una discussione su una loro comune ex ragazza, senza poter comprendere chi per

primo, ha cominciato una colluttazione, si sono colpiti con dei pugni reciproci;

- che durante la

colluttazione IM 1, trattenuto dalla vittima, sfilava il coltello dalla “clip”

dello zaino e accoltellava il rivale lungo la zona lombare provocandogli una

ferita lunga 30 cm circa e profonda 5 alle estremità della stessa;

- che è stato accertato che

una coltellata sferrata alla parte inferiore lombare, avrebbe potuto comportare

la lesione della colonna vertebrale, potendo provocare una paralisi locomotoria

oppure la lesione dei reni, quindi lesioni gravi ad organi importanti ai sensi

dell’art. 122 CP.

Con il che dal punto di vista oggettivo, il reato è dunque stato

confermato.

Lo stesso dicasi per quanto concerne i presupposti soggettivi del

reato. In effetti, avendo IM 1 colpito la parte lombare della vittima con un

coltello multi-tools provocando all’antagonista una ferita lunga circa 30 cm e

profonda 5 cm, ha realmente voluto ferire gravemente la vittima.

La difesa ha sostenuto che IM 1 fosse sotto effetto dell’alcol e

dei farmaci e dunque che non abbia potuto veramente colpire con la sua reale

forza e che se avesse davvero voluto ferire ACPR 3 lo avrebbe colpito di punta

affondando pienamente il coltello. A comprova di ciò proprio perché il soggetto

era in preda ai fumi dell’alcool e degli psicofarmaci, egli non sarebbe

riuscito a scagliare il colpo con tutta la sua potenza, non riuscendo a portare

a termine il suo reale intento. Secondo la sua versione, volendosi ritrarre, la

vittima si sarebbe malauguratamente auto colpita arrecandosi la suddetta

ferita. Ma questo è in contrasto con gli accertamenti medici esperiti sulla

vittima, e meglio con il fatto che il maglione allora indossato da ACPR 3, come

emerge dalla documentazione fotografica della Polizia Scientifica, è stato

completamente trapassato! (Allegato 27 ad. AI 63).

In realtà agendo come ha fatto, viste le elevate probabilità di

provocare lesioni serie alla vittima, l’imputato ha coscientemente assunto ed

accettato il rischio di provocare gravi danni alla salute di quest’ultima,

danni che, solo grazie al caso, non si sono verificati. Egli ha quindi

delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentate

lesioni gravi.

5.2.4

La difesa ha inoltre invocato

l’art.15 CP, evidenziando che IM 1 avrebbe sferrato la coltellata per

difendersi dalla presa di ACPR 3. A torto. La

fattispecie non costituisce infatti un caso di legittima difesa esimente: innanzitutto,

l’utilizzo del coltello, risulta completamente sproporzionato all’attacco

ricevuto, visto che egli era, sì immobilizzato, ma unicamente da un’azione a

mani nude così come ammesso dallo stesso imputato:

" ADR che comunque ricordo

anche io che ad un certo punto della collutazione che ACPR 3 mi ha

immobilizzato tenendomi per il collo e lui era appoggiato con un ginocchio per

terra. In quel momento effettivamente mi colpiva in testa, alla tempia

sinistra. (…)Io ribadisco che non so come mi sono liberato da quella presa”.

(AI 56).

In secondo luogo l’imputato ha dichiarato di non sapere come si

sia sottratto alla presa, e come da lui descritto, essendosi liberato avrebbe potuto

allontanarsi e fuggire, evitando l’uso dell’arma. IM 1 ha giustificato di non

aver potuto farlo a causa delle ferite riportate alle gambe, ma la perizia

medico legale lo ha smentito:

"

Al ginocchio destro piccola escoriazione cutanea superficiale,

parzialmente ricoperta da crosta ematica rossastra, delle dimensioni do circa

0,5x0,3 cm. Lungo la cresta tibiale destra molteplici lesioni cutanee

ecchimotico-escoriative, parzialmente ricoperte da crosta ematica, estese su

un’area di circa 12x3 cm. Al ginocchio sinistro piccole escoriazioni cutanee

parzialmente ricoperte da crosta ematica rossastra, estese su un’area di circa

4x2 cm(…)”.

(AI 17).

Risulta pertanto inveritiera l’affermazione dello stesso imputato

di non essersi potuto allontanare siccome “avevo le gambe fuori uso”. Con

solo escoriazioni, la possibilità di fuga era infatti del tutto possibile, ciò

è inoltre corroborato dal fatto che dopo la colluttazione, si è incamminato

presso il domicilio materno. È inoltre doveroso sottolineare che dopo

l’accoltellamento posto in essere il reo, non solo non è fuggito, ma ha anche

continuato a colpire la sua vittima attraverso calci e usando il proprio zaino come

confermato dalla testimonianza di __________:

"

Notavo che una persona giaceva al suolo, mentre l’altra persona

era in piedi. La persona in piedi tirava dei calci alla vittima a terra,

preciso che non sono riuscito a vedere dove erano diretti questi colpi. Ho

notato però che a un certo punto questa persona abbia preso lo zaino in mano e

lo ha tirato addosso alla persona a terra. (…) Ho potuto osservare che la persona

che era in piedi si stava allontanado in direzione __________, sempre sulla via

__________, mentre la persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi”.

(Allegato 9 ad. AI 63).

Aggiungasi che l’imputato era pure in possesso di un’arma finta

che pareva, però, vera: ora, se avesse, soltanto, voluto semplicemente

sottrarsi alla presa dell’antagonista, non ci sarebbe stato motivo per non

usare tale oggetto per infierire sullo stesso; invece di far capo ad un

coltello, quello, sì, autentico, con la certezza di ferire il rivale, come è

poi accaduto.

Ne discende che non può essere ritenuta pertinente l’invocazione

della legittima difesa. Per la Corte l’imputato si è in realtà reso

colpevole di tentate lesioni gravi per dolo eventuale, molto vicino al dolo diretto,

al limite del tentato omicidio.

5.3

Del reato di

omissione di soccorso

5.3.1

L’art. 128 CP così riporta: chiunque omette di prestare

soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte,

ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,

chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso

o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria

L’art 128 cpv.1 CP incrimina dapprima il comportamento

di colui che non presta soccorso a una persona che ha egli stesso ferito

(Stettler, in: Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire

Romand, Code pénal II, Basilea 2017, ad. art. 128, n.4). Si tratta del

comportamento originariamente represso dal vecchio art. 128 CP, che la

giurisprudenza, sviluppatasi in riferimento ad esso, ha mantenuto a riguardo

tutta la sua attualità. (STF 6P.113/2005 del 15 marzo 2006, consid. 8.4.2). Non

può che rendersi colpevole di questo reato l’autore che abbia causato le ferite

alla vittima, essendo precisato dalla giurisprudenza che: “è necessario e

sufficiente che il comportamento dell’autore sia una o una delle cause diretta

o indiretta della ferita” (STF 6S.489/2006 del 20 marzo2007, consid. 3.1). Si

tratta dunque di un’infrazione dove l’autore è sottoposto a un dovere specifico

derivante dal fatto che sia stato egli stesso a causare la situazione rischiosa

(Corboz, in Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2010, 3° ed.,

art.128, n.9)

La vittima non può che essere un umano che l’autore

ha ferito prima di abbandonarla. Trattandosi di ferite, queste devono rientrare

almeno nella fattispecie delle lesioni corporali semplici (Maeder Kommentar zu

Art. 128StGB, in: Niggli/Wiederprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht

II, Basilea 2013, 3° ed., art. 128, n. 23).

Il comportamento incriminato dell’omissione di

soccorso prevede due elementi, l’astensione e l’intollerabilità:

Per l’astensione il comportamento rimproverato

all’autore consiste, analogamente alla seconda ipotesi prevista dall’art.128

cpv.1 in un’astensione, la quale è suscettibile di mettere in pericolo la

salute o la vita della vittima (Stettler, op. cit., ad art. 128, n.7).

L’abbandono del ferito è analogamente alle tre ipotesi previste dall’art. 128

CP un delitto di messa in pericolo astratta (DTF121 IV 18, consid. 2a).

L’elemento dell’intollerabilità che prevede l’obbligo

di prestare soccorso imposta dall’art.128 CP non è assoluta. Che si tratti di

omissione in senso stretto o in senso lato, non sarà penalmente reprensibile a

meno che non appaia intollerabile (unzumutbar), vale a dire nell’ipotesi dove

nessun soccorso sia stato prestato alla vittima e che questo “avrebbe potuto

ragionevolmente essere preteso dall’autore, viste le circostanze (Stettler,

op.cit. ad art. 128.n.8). Secondo la giurisprudenza “sono esigibili gli atti di

soccorso che sono possibili e che possono essere utili” (STF 1B_402/2012 del 27

maggio 2013, consid. 2.2; STF 6B_813/2015 del 16 giugno 2016, consid. 1.3). Si

tratta in altri termini di farsi carico delle misure che le circostanze

impongono. (Hurtado-Pozo, in Droit Pénal, Partie Spéciale, Ginevra, Zurigo,

Basilea 2009, §21, n. 654).

Sul piano soggettivo l’infrazione repressa

dall’art.128 CP è intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente. (STF

6S.394/2003 del 23 marzo 2004, consid. 3.1; STF 6B_796/2013 del 30 giugno 2014,

consid. 2.1.2).

5.3.2

Nella fattispecie, IM 1 ha ammesso

di aver colpito con arma da taglio la schiena di ACPR 3, procurandogli una

ferita lunga 32cm, profonda 5 cm. Una volta che la vittima si trovava a terra

gemendo dal dolore, egli ha visto l’entità della ferita, tanto da esclamare “sono

rimasto colpito”, ciononostante ha intrapreso la strada verso casa

omettendo di avvisare o richiedere soccorso alcuno. Non soccorre l’imputato la

circostanza di avere il cellulare privo di credito, i numeri d’urgenza essendo

notoriamente gratuiti. Del resto, egli, secondo la logica comune, avrebbe anche

potuto chiedere aiuto a qualche passante o fermare qualche macchina lì di

passaggio, poiché si trovava in una strada principale, in pieno centro città, nonché

una volta giunto al domicilio materno, avrebbe potuto informare la madre dei

fatti avvenuti e richiedere di avvisare i soccorsi. In realtà egli non ha,

colpevolmente, intrapreso alcunché per soccorrere la vittima di guisa che gli

elementi oggettivi e soggettivi del reato ascrittogli sono pacificamente

realizzati e l’accusa è stata confermata.

5.4

Dei reati minori

5.4.1

IM 1 è inoltre accusato di

contravvenzione alla Legge Federale sulle armi, avendo detenuto senza diritto,

una pistola di tipo “soft-air”, essendo stata essa rinvenuta dalla Polizia:

"

Dalla perquisizione sommaria della persona, nulla di

compromettente emergeva, mentre all’interno dello zaino, veniva rinvenuta una

pistola di tipo soft air.”

(Allegato 28 ad AI 63).

Con il che, anche questo reato è stato confermato dalla Corte e

non necessita di ulteriori approfondimenti.

6.

COMMISURAZIONE DELLA

PENA

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55, consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con

le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF

129.

IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73, consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97, consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

6.1

Oggettivamente la messa in pericolo

del bene protetto è stata molto intensa. Il casale è stato completamente arso

dalle fiamme e il danno stimato dai periti assicurativi ammonta a 200'000 CHF.-

. L’incendio è stato provocato per futili ed egoistici motivi, in seguito ad

una battuta bonaria di ACPR 1. Dopo la propagazione dell’incendio, l’accusato

si è diretto presso l’abitazione della compagna, non curandosi della situazione

e del pericolo da lui ingenerato per le persone e per le cose. L’incendio

infatti è uno dei reati puniti con una pena minima edittale di un anno, perché

il propagarsi delle fiamme costituisce un enorme potenziale pericolo per

l’incolumità pubblica.

Quanto al reato di tentate lesioni gravi, rilevasi che la

probabilità di infliggere un danno, dalle conseguenze nefaste per la salute di ACPR

3, colpito nella zona lombare, sono da ritenersi molto elevate.

Né va, per finire, banalizzato il concorso con l’omissione di

soccorso che avrebbe potuto, in quelle circostanze, cagionare alla vittima, se

non soccorsa tempestivamente, lesioni ben più gravi.

Ne discende che la colpa oggettiva va ritenuta molto grave.

6.2

Dal profilo soggettivo l’accusato

era in grado di autodeterminarsi, di comprendere il modus operandi delle sue

azioni e di valutare le circostanze nonostante i disturbi di cui soffre. Dopo

l’aggressione IM 1 ha infierito sulla vittima, giacente a terra, con altri

calci. La sua colpa soggettiva è almeno medio/grave poiché ha agito per motivi

futili, incapace di mantenere il proprio autocontrollo a fronte di situazioni,

sì vissute come disagevoli, ma, tutto sommato, assai banali.

6.3

A suo favore è stato tenuto conto

della sofferenza patita nel suo passato: una vita dettata dall’instabilità

materiale ed emotiva, con una figura paterna aggressiva e un fratello

prematuramente morto suicida. Inoltre vanno considerati i suoi disturbi psichici

radicati e presenti nel tempo. Questi elementi si compensano con i suoi

precedenti penali, le sue cure pregresse, e i ricoveri ai quali si è sottoposto.

Vani sono stati i risultati per limitare il suo agire, perché, egli riesce solo

ed esclusivamente a trattenersi qualora ci siano delle conseguenze derivanti dalla

trasgressione dei limiti imposti: solo così l’imputato ha dimostrato una certa

forma di autocontrollo.

6.4

Ne discende che, tutto ben

considerato e ponderato, la Corte ha ritenuto equo condannare IM 1 alla pena

detentiva di quattro anni

7.

MISURE

7.1

Una misura deve essere

ordinata se la sola pena non è atta a impedire che l’autore commetta altri

reati, se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza

pubblica lo esige e se le condizioni previste negli art. 59-61, 63 o 64 sono

adempiute (art.56 cpv. 1 CP). La prima condizione posta dal disposto di legge

concretizza l’obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione

di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente

a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere

inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad

art. 56 CP, n.12, pagg. 551-552).

La seconda condizione prevede che una misura può essere

pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o se la

sicurezza pubblica lo esige (con l’eccezione dell’internamento per cui

preponderante è, non il bisogno di trattamento dell’autore, bensì l’interesse

pubblico alla sicurezza della collettività).

Un bisogno di trattamento entra in considerazione soltanto se si

rapporta a tratti del carattere dell’autore che sono in connessione con il suo

comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op.cit., ad art. 56 CP, n.14e 15,

pag.552).

La pronuncia di una misura esige, poi, l’ossequio delle condizioni

di cui agli artt. 50-61CP. In particolare, per le misure di cui agli art. 59 e

63.

CP, è necessario l’accertamento di una grave turba psichica (cfr. anche, DTF

139.

IV 57, consid. 1.3.3) della connessione fra tale turba e i reati di cui

l’autore risponde (per l’art. 59, un crimine o un delitto), del rischio di

recidiva e dell’adeguatezza della misura (che deve essere atta ad evitare il

rischio di recidiva).

7.2

Il perito, il Dott. __________,

ha diagnosticato a IM 1 un disturbo di personalità antisociale (AI 93) di lunga

durata e di notevole gravità. Che l’imputato sia, tuttora, affetto da tale

patologia è, poi, stato accertato nuovamente il 19.2.2018 dallo stesso Dott. __________

che, nel complemento peritale, ha ribadito il disturbo di personalità di cui

soffre l’imputato (AI 98; AI 68):

"

(…) concludo così che, al momento dei fatti, il peritando era

affetto da un “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo

impulsivo”, ICD-10 F60.30 e da un “disturbo di personalità antisociale”,

F60.2”.

"

Sindrome affettiva persistente il peritando presente un uso

dannoso di alcool D10.1 e una possibile sindrome di dipendenza dall’alcool

F10.2.Al momento dei fatti era sicuramente presente una intossicazione acuta da

alcool F10.0.L’uso /abuso di altre sostanze (…)non andrebbe a mio avviso oltre

la categoria diagnostica “uso dannoso” (ICD 10 F.19.1).”

Il perito ha pure riconosciuto che IM 1 presenta un importante rischio

di recidiva:

"

a causa della sua psicopatologia, il peritando presenta un

fondato pericolo di commettere nuovi reati. Quelli che ci occupano ora sono la

conferma di quanto segnalato nella perizia del 2016. Essi confermano la

propensione del peritando alla ricaduta in comportamenti “stereotipici”e

pericolosi”.

Tale rischio è inoltre risultato collegato a particolari

caratteristiche della sua personalità e alla sua complessa psicopatologia:

"

Con ogni probabilità, i reati che il peritando potrebbe

commettere sarebbero, come avvenuto sino ad oggi, legati al rapporto col

femminile (anche nei racconti odierni aleggia il fantasma di una donna __________,

e pendeva sul peritando la spada di Damocle della conclusione del rapporto con __________).

E al consumo di alcol. Il peritando ha mostrato di poter reagire

aggressivamente contro persone o contro cose, in stato di impregnazione

etilica, ed è questo tipo di reato quello che più probabilmente egli sarebbe

portato a rifare)”.

(AI 68).

Il rischio di commettere nuovi reati è collegato alla complessa

psicopatologia del peritando.

"

Ad 3.3.2 Come detto le caratteristiche della personalità del

peritando costituiscono un disturbo di personalità emotivamente instabile di

tipo impulsivo e un disturbo di personalità antisociale, combinazione che è da

considerare una turba psichica di notevole gravità e sicuramente di lunga

durata, visto anche che l’inizio dell’ “iter giudiziario” del peritando risale

a

ormai quindici anni fa. L’astinenza

dall’alcool e un regolare sostegno psichiatrico-psicoterapeutico potrebbero

ancora portare ad un certo miglioramento, ma la possibilità che la turba

psichica sia permanente non è da sottovalutare”.

"

3.3.2

Ciclotimia, disturbi di personalità ed eventualmente

sindrome da dipendenza costituiscono turbe psichiche di notevole gravità

permanenti o di lunga durata. (…) è evidente da tutto quanto sappiamo come il

rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del peritando sia

collegato alle turbe permanenti ma mediato, praticamente sempre, dall’uso

“acuto” di sostanze, in particolare alcool.”

(AI 93; AI 68).

Ne deriva che il rischio di recidiva è fondato, serio e

importante.

Che questo rischio non possa essere scongiurato dalla semplice esecuzione

di un trattamento ambulatoriale è, poi, dimostrato dal fatto che il lungo

periodo di trattamento ambulatoriale al quale è già stato astretto negli ultimi

anni, non gli ha impedito di reiterare nella commissione di reati, tanto che è

riuscito a delinquere persino durante l’esecuzione della misura sostitutiva

della pena, come dimostrano i fatti qui in discussione. Le considerazioni del

Dott. __________ non sono certo tranquillizzanti e confermano, qualora ce ne

fosse bisogno, che la sola pena non appare manifestamente sufficiente a

contenere il rischio di recidiva e che, quindi, s’impone la pronuncia di misura

di sicurezza:

"

Un trattamento stazionario o ambulatoriale per questa turba

esiste, per lo meno per quanto riguarda il disturbo di personalità emotivamente

instabile e (in diagnosi differenziale) la ciclotimia; consiste in

psicofarmacoterapia(…) e psicoterapia (…).Un trattamento adeguato esiste anche

per l’uso dannoso di alcool e l’intossicazione acuta e consiste (…)

nell’astinenza. (…)si impone che, per un periodo ragionevole ma sicuramente di

molti mesi, egli venga trattato in ambiente stazionario, in modo che si possa

effettuare la ricerca di un adeguato trattamento farmacologico e ripristinare

un percorso psicoterapeutico che – come la dottoressa __________ ha

sperimentato e riferito- è tutt’altro che facile in considerazione dei

meccanismi di difesa che il peritando mette in atto, consistenti soprattutto in

diniego, evitamento, proiezione – vale a dire: non ammettere le proprie

responsabilità, minimizzare i fatti di cui è responsabile e, laddove è

possibile, addossarne la colpa ad altri o a circostanze avverse, anche quando

ciò appare poco plausibile. (…) ritengo che un trattamento stazionario (in ambiente

chiuso) sia, per lo meno in una prima fase, necessario. La compresenza di un

disturbo antisociale di personalità rende il trattamento (…) più problematico;

esso (disturbo) richiederebbe una struttura terapeutica “ad hoc”, dotata di

regole severe e rigide, con personale di custodia e terapeutico formato

specificatamente. Sebbene il disturbo antisociale del peritando sia netto, la

sua espressione non è peró mai stata di gravità tale da imporre il suo

collocamento in una struttura del genere (…) dove – forse- peggiorerebbe

“contagiandosi” con quadri clinici simili ma più gravi.”

(AI 68).

Secondo il perito è necessario un trattamento stazionario in una

struttura chiusa:

"

Ad 4.4. Un trattamento come quello descritto nella

risposta precedente puó essere effettuato in uno stabilimento per la cura

dell’alcolismo purché disponga di sufficienti competenze farmaco- e

psicoterapeutiche e sia dotato di un reparto /sezione chiusa. Esso potrebbe

essere effettuato anche in una struttura carceraria, purchè dotata di adeguato

sostegno farmaco-e psicoterapeutico”.

(AI 68).

Essendo le misure ambulatoriali precedenti fallite data la scarsa

capacità dell’imputato a trattenere i propri impulsi ed essendo i disturbi

psichiatrici evidenziati in perizia gravi ed importanti, nonché strutturati nel

tempo, la Corte accertato l’importante rischio di recidiva e ha, quindi, deciso

per una misura stazionaria ex art. 59 cpv. 2 CP da svolgersi in una struttura

che preveda comunque un certo grado di sicurezza. Pur non avendo competenze circa

il luogo, la Corte esprime perplessità sul centro __________ proposto dall’UAR

in quanto non pare essere, da questo punto di vista, un istituto psichiatrico o

per l’esecuzione di misura stazionaria, e questo quantunque nella fattispecie

non siano dati i presupposti dell’art. 59 cpv.3 CP stanti i severi criteri

posti dalla giurisprudenza (CARP del 20 aprile 2017, inc.17.2016.159).

Del resto una struttura con le caratteristiche elencate dal perito

non sembra essere presente sul territorio del Canton Ticino. Con il che la pena

detentiva deve essere sospesa per dar luogo al trattamento stazionario (Art. 57

CP).

8.

SEQUESTRI, TASSE E SPESE

PROCEDURALI

Per quel che riguarda gli oggetti sequestrati è ordinata la

confisca di tutto quanto in sequestro, salvo i seguenti reperti:

1.

scatola in plastica con all’interno degli stuzzicadenti (rep.

59419);

1.

mutanda boxer, marca John Adams (rep. 59428)

1.

cintura di colore nero (rep. 59430);

1.

giacca invernale marca Black, taglia M, nera (rep. 59436);

1.

felpa con cappuccio, marca Alchemy (rep. 59433);

1.

pantaloni con disegno militare marca Car Hartt, misura W30 L32,

con cintura (rep. 59435);

1.

scarpe marca Naike AirMax (rep. 59436);

1.

sacco da montagna marca Invadergear di colore nero, con custodia

marca Walter fissata alla spallina sinistra (rep. 59419);

1.

scatola in plastica con all’interno degli stuzzicadenti (rep.

59419).

8.1

Con riferimento alle note

professionali dell’avv. DUF 2 e dell’avv. __________, giusta l’art. 135 cpv. 1

CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4

cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito:

Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza

giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di

fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25

settembre 2006 consid. 3.2.).

8.2

La retribuzione del

patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza

della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato,

delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle

udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato

ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1

consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del

22.

gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP,

Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo

cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.

17.2011

, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

8.3

Le note professionali

dell’avv. __________, ritenute idonee ad un dispendio di un patrocinatore

mediamente diligente in una simile causa penale, sono state approvate così come

presentate, per un totale di CHF 6'773.00, comprensive del dibattimento. Le

note professionali dell’avv. DUF 2 sono approvate per un totale di CHF

30’406.40.

Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del

condannato.

Visti gli art.: 12, 22, 40, 47,

49, 51, 57, 59, 69, 122, 123, 128, 221 CP;

4, 27, 33 LARM; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

incendio intenzionale

per avere,

a __________, località __________, il 24.12.2015, verso le ore

23.

, dopo aver trascorso la serata in compagnia della madre __________, della

compagna ACPR 1 e del di lei figlio __________ (__________), adirandosi a

seguito di una frase pronunciata da ACPR 1, lanciando e rompendo diversi

oggetti e rovesciando a terra un buffet in legno, provocato l’incendio del

rustico, causando danni quantificati in CHF 215'000.00, il tutto mentre __________,

ACPR 1 e __________ (__________), guadagnavano l’esterno del rustico,

precedendo lo stesso imputato che, disinteressandosi di costoro, si è

incamminato verso valle;

1.2

tentate lesioni gravi

per avere,

a __________ il 23 novembre 2017, durante una colluttazione per

futili motivi, intenzionalmente ferito ACPR 3, tentando di cagionargli un grave

danno al corpo o alla salute fisica, e meglio per averlo ferito con la lama di

un coltello multi tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare

provocandogli una ferita da taglio trasversa con interessamento della

muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con

una cospicua emorragia e profondità massima di 5 cm (AI 6 e 18); lesione che

per la sua localizzazione poteva potenzialmente provocare lesioni più gravi (al

sistema motorio o nervoso), che solo per un puro caso non sono intervenute;

1.3

omissione di soccorso

per avere,

nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1.2, dopo

averlo ferito, omesso di prestare soccorso a ACPR 3, ancorché, nelle indicate

circostanze lo si potesse da lui ragionevolmente esigere;

1.4

infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere,

nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1.2 e in

precedenza, senza diritto portato un’arma in luoghi accessibili al pubblico e

meglio una pistola softair Walther P 44 DAO che per il suo aspetto può essere

scambiata per arma da fuoco vera;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 3 fr 6'773.00 per risarcimento spese

legali, quest’ultimi da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto

beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP), e fr. 1'000.- a

titolo di indennità per torto morale.

4.

ACPR 2 è rinviata al

competente foro civile.

5.

A crescita in giudicato

della presente, è ordinato il trattamento stazionario (di tipo integrato,

psicoterapeutico e farmacologico) ex art. 59 cpv 2 CP, e meglio come

evidenziato nella perizia psichiatrica 19.2.2018.

6.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del

trattamento stazionario.

7.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, salvo per i seguenti reperti:

- 1 scatola in plastica con

all’interno degli stuzzicadenti (rep. 59419);

- 1 mutanda

boxer, marca John Adams (rep. 59428);

- 1

cintura di colore nero (rep. 59430);

- 1 giacca invernale marca

Black, taglia M, nera (rep. 59436);

- 1 felpa con cappuccio, marca

Alchemy (rep. 59433);

- 1 pantaloni con disegno

militare marca Car Hartt, misura W30 L32, con cintura (rep. 59435);

- 1 scarpe

marca Naike AirMax (rep. 59436);

- 1

sacco da montagna marca Invadergear di colore nero, con custodia marca Walter

fissata alla spallina sinistra (rep. 59419);

- 1 scatola in plastica con

all’interno degli stuzzicadenti (rep. 59419);

per i quali è ordinato il dissequestro a favore dell’imputato a

crescita in giudicato integrale della presente.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio e per il patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo

Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 25'534.35

spese fr. 2'803.10

IVA (8%) fr. 669.15

IVA (7,7%) fr. 1'399.80

totale fr. 30'406.40

9.2

La nota professionale

dell’avv. __________ è approvata per:

onorario fr. 5'760.00

spese fr. 551.00

IVA (8%) fr. 23.00

IVA (7,7%) fr. 439.00

totale fr. 6'773.00

9.3

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 37’179.40 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta preliminare fr. 9'192.80

Perizie fr. 36'156.50

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 194.15

fr. 50'543.45

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