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Decisione

72.2017.54

Furto aggravato (in parte tentato), commesso per mestiere, rispettivamente in banda; ripetuto danneggiamento, in parte qualificato (danno considerevole); ripetuta violazione di domicilio. Espulsione d

8 maggio 2017Italiano89 min

Source ti.ch

Fatti

I furti sono stati commessi in ditte e non in case private per non mettere in

pericolo le vittime, agendo in orari dove nessuno lavora. Da tenere in conto

pure che la pena sarà scontata lontana dai suoi cari. La difesa postula il

proscioglimento dalle imputazioni di cui ai punti 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.18,

1.20, 1.23 e 2.22 dell’atto d’accusa. Per il resto, richiamate le sentenze CARP

17.2011.71/72 del 29.9.2011 e 17.2015.50 del 13.5.2015, chiede una massiccia

riduzione della pena detentiva proposta dal PP da contenere in 2 anni con

beneficio della sospensione condizionale, la cui durata del periodo di prova

lascia da determinare alla Corte, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Per quanto riguarda la durata dell’espulsione si rimette al prudente giudizio

della Corte;

§ l’avv. DUF 3, difensore

dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il suo

assistito ha collaborato e riconosciuto le proprie responsabilità. Contesta la

violazione di domicilio laddove non vi è querela. La refurtiva è contestata,

sia per quanto riguarda l’ammontare ritenuto eccessivo sia laddove è stata

denunciata la sottrazione di oggetti, l’intenzione degli imputati era di

sottrarre denaro e non oggetti. Pure per l’ammontare complessivo dei danneggiamenti

gli imputati sostengono sia in realtà inferiore rispetto a quanto indicato

nell’atto d’accusa. In particolare gli importi di cui ai punti 2.2, 2.5, 2.6 e

2.8 sono contestati poiché non sono documentati. Il totale va dunque riportato

a circa fr. 107'000.-. Per quanto attiene alla commisurazione della pena va

tenuto conto del fatto che il suo assistito abbia ricoperto un ruolo marginale

fungendo da autista. Egli non si è mai materialmente introdotto nelle ditte. IM

3 non si aspettava dei danneggiamenti così importanti, ha saputo solo a

posteriori che i correi hanno usato un “flex”, deve quindi rispondere solo di

danni normali e non qualificati. Vi è da considerare anche la sua difficile

situazione famigliare e personale. Richiamata la sentenza CARP 17.2016.46 del

3.5.2016, chiede che la pena richiesta dal PP sia notevolmente ridotta e posta

a beneficio della sospensione condizionale in vista dell’intenzione del suo

assistito di ritornare nel suo paese d’origine;

§ l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega

innanzitutto chi è IM 1, le sue difficoltà finanziarie e la mancanza di una

formazione scolastica e professionale. Contesta il reato di furto in forma

aggravata. Lo scopo era quello di sbarcare il lunario. Contesta pure parte

della refurtiva, alcuni importi denunciati sono eccessivi rispetto a quanto

asserito dall’imputato. Inoltre contesta la sottrazione di oggetti in quanto

l’intento era solo quello di racimolare dei soldi e quindi in virtù del

principio in dubio pro reo va ritenuta la versione a lui più favorevole. Chiede

il proscioglimento per le imputazioni di cui ai punti 1.23 e 2.22. In primo

luogo il suo assistito è entrato per dormire e non per rubare. Secondariamente

il danneggiamento si è reso necessario perché quella era una notte di novembre

e i due hanno dovuto cercare un riparo, trovandosi così in stato di necessità

ai sensi dell’art. 17 CP. Per la commisurazione della pena occorre tenere conto

dell’atteggiamento collaborativo, dell’ammissione di responsabilità, del

difficile trascorso, del diverso tempo trascorso in detenzione preventiva non

essendoci posto per passare al regime dell’esecuzione anticipata di pena e

della lontananza dalla famiglia. Inoltre IM 1 parla solo __________ e il suo

livello di cultura è basso. La pena da espiare sarebbe per lui intollerabile

oltre che non risocializzante, rendendo il suo reinserimento più difficile. Per

tutti questi motivi chiede una massiccia riduzione della pena richiesta dal PP

così da poter beneficiare di una sospensione condizionale, il cui periodo di

prova lascia determinare alla Corte. Conclude con delle considerazioni riguardo

la sua nota professionale che reputa giustificata. Precisa di aver inserito il

tempo effettivamente impiegato per assistere agli interrogatori e per le

prestazioni svolte nonché si è resa necessaria la richiesta di rimborso del

lavoro d’interprete, che è stato anticipato dalla difesa.

Considerato, in

fatto ed in diritto

I) Correzione

dell’atto d’accusa

1. All’apertura

del pubblico dibattimento si è proceduto alla seguente correzione dell’atto

d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del Tribunale

penale cantonale, di seguito solo TPC, 1):

" Il Presidente propone alle

parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

- a pag. 1, alle generalità di IM 1,

si sostituisce domicilio con residente, e si aggiunge senza attività

oltre alla data di nascita che viene modificata in __________;

- a pag. 1, alle generalità di IM 2,

si sostituisce domicilio con residente e muratore con senza attività;

- a pag. 1, alle generalità di IM 3,

si sostituisce domicilio con residente e muratore con senza attività

nonché si stralcia senza statuto in Svizzera;

- a pag. 1, riferendosi alle

carcerazioni preventive di IM 1 e di IM 2, richiamato l’AI 24 si sostituisce

26 novembre 2016 con 25 novembre 2016, da cui il totale

dei giorni diventa 54 e non 53;

- a pag. 2, al punto 1, al titolo di

reato si toglie ripetuto;

- a pag. 2, al punto 1, richiamato

l’AI 24, al per avere si sostituisce 26.11.2016 con 25.11.2016;

- a pag. 3, al punto 1.A.1.9,

richiamato il verbale d’interrogatorio PS IM 1 del 16.12.2016 a pag.

6 riga da 13 a 14, si toglie tra il 19.07.2016;

- a pag. 4, al punto 1.A.1.17 si

sostituisce __________ con __________ e richiamato l’AI 86 all. 43, fr. 600.-

al posto di CHF 700.-. Consequentemente l’importo complessivo di cui a

pag. 2 viene modificato da CHF 43'468.90 in CHF 43'368.90;

- a pag. 4, al punto 1.A.1.18,

richiamato l’AI 92, si aggiunge __________ a __________;

- a pag. 4, al punto 1.A.1.19,

richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il 25.11.2016;

- a pag. 5, al punto 1.B.1.23,

richiamato l’AI 24, si stralcia tra e il 26.11.2016;

- a pag. 6, al punto 2.A.2.9,

richiamato il verbale d’interrogatorio PS IM 1 del 16.12.2016 a pag.

6 riga da 13 a 14, si toglie tra il 19.07.2016 e;

- a pag. 7, al punto 2.A.2.16 si

sostituisce __________ con __________;

- a pag. 7, al punto 2.A.2.17 si

aggiunge __________ a __________;

- a pag. 7, al punto 2.A.2.18,

richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il 25.11.2016;

- a pag. 7, al punto 3, richiamato

l’AI 86 all. 40, 43 e 45, si sostituisce ai punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.22 con

ai punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.10, da 1.A.1.12 a 1.A.1.14, 1.A.1.16 e da

1.A.1.18 a 1.A.1.22;

- a pag. 7, ai reati, si aggiungono

art. 22 cpv. 1 CP e il cpv. 2 all’art. 139 n. 3 CP

- a pag. 8, ai sequestri di IM 2, si

sostituisce 1 Telefono Cellulare Yezz dual Sim con inserite due Sim

corrispondenti ai numeri __________ e __________ con 1 Telefono Cellulare Yezz

dual Sim IMEI __________ e __________ e due SIM Lyca

Mobile e Vivacom;

- a pag. 10, richiamato il doc. TPC

19, si sostituisce __________, Via __________ con __________, rappresentata

dal __________;

- a pag. 10, alle intimazioni si

aggiunge __________ a __________;

- a pag. 10, alle intimazioni si

aggiunge __________ a __________.

Le parti si dichiarano d’accordo con

queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”

(verbale del dibattimento, di seguito

solo VD, a pagine, di seguito solo pag., 3 e 4)

II) Apprezzamento

giuridico divergente

Considerandi

2.

Richiamato

l’articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale penale

svizzero (di seguito solo CPP) e i punti (di seguito solo pti.) 2.A.2.1, 2.A.2.8

e 2.A.2.14 dell’AA (doc. TPC 1), durante l’interrogatorio degli imputati (art.

111.

e seguenti, di seguito solo segg., CPP) è stato prospettato, in via

alternativa, il reato di danneggiamento qualificato ai sensi dell’art. 144

capoverso (di seguito solo cpv.) 3 del Codice penale svizzero (di seguito solo

CP e VD allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 5). Chiesto alle parti se

avessero voluto pronunciarsi in merito, le stesse hanno dichiarato “che lo

faranno, se del caso, al momento della discussione” (VD all. 1 a pag. 5).

III) Vita

e precedenti penali degli imputati

3.

Per

il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 1 (di seguito solo IM

1), cittadino __________, nato il __________ (doc. dibattimentale, di seguito

solo Dib., 2 e VD all. 1 a pag. 8), residente a __________ si rinvia al suo

dire nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) di polizia (di seguito

solo PS) dei Cantoni Grigioni (VI PS IM 1 del 30.11.2016 a pag. 2 e atto

istruttorio, di seguito solo AI, 24) e Ticino (VI PS IM 1 del 16.12.2016 a pag.

8.

da riga 10 a riga 15) ma in particolare a quello del 27.2.2017 dinanzi al

Procuratore pubblico (di seguito solo PP) a pag. 6, da riga 10 a riga 27:

" Ho frequentato le scuole

dell'obbligo fino alla terza

elementare. Dopo il terzo anno di scuola dell'obbligo la mia

famiglia si è trasferita in campagna. Quando avevo

__________ anni mia madre è

deceduta e poco dopo con mio padre, __________

ci siamo trasferiti a __________ dove ho iniziato a lavorare nei

cantieri da manovale senza alcuna

formazione.

…omissis…

Avevamo

bisogno di soldi per cui ho deciso di commettere i furti che mi sono stati imputati. Con i

miei connazionali implicati nei furti che mi sono stati imputati, ci siamo trovati in un bar e abbiamo deciso tutti insieme di andare all'estero, e meglio in Svizzera, per commettere dei furti”

(VI PP IM 1 27.2.2017 a pag. 6)

Queste sue dichiarazioni sono state

confermate in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 2 I risposta, di seguito

solo R). In buone condizioni di salute (AI 80), espiata la condanna è

intenzionato a ritornare in __________ dalla sua famiglia e trovare lavoro (VD

all. 1 a pag. 2 VI R). Incensurato in Svizzera (AI 43), in Italia (AI 67) e in

Austria (AI 68), è ricercato in __________ (doc. TPC 27 e VD all. 1 a pag. 2 V

R) rispettivamente in Austria per un furto con scasso commesso l’1.10.2015 (AI

54.

e VD all. 1 a pag. 2 III R). Inchiestato in __________ per vari reati, tra

cui quelli di furto commessi negli anni 2008, 2010 e 2011 (AI 54 e VI PP IM 1

del 13.1.2017 a pag. 3 da riga 1 a riga 9) è stato condannato in Germania per

tentato furto aggravato in correità con IM 2, IM 3 e una terza persona, con

sentenza del 10.11.2014 con cui gli è stata inflitta una pena detentiva di 6

mesi (AI 54 e 77) per dei fatti avvenuti il 17.9.2014 a __________ (VI PP IM 1

del 27.2.2017 a pag. 6 da riga 29 a riga 32), che in aula ha così ricordato:

" Con i due coimputati e il

fratello di __________ eravamo in Germania a __________ a lavorare come

manovali per due mesi. Siccome non siamo stati pagati come ci aspettavamo prima

di ritornare in patria da una finestra aperta al primo piano abbiamo visto un

laptop che credevamo un portatile e abbiamo pensato di rubarlo. Una volta

entrati visto che non era un laptop lo abbiamo lasciato lì, siamo stati subito

arrestati dopo essere saliti in macchina probabilmente qualcuno ci ha visto e

ha chiamato la polizia. Io ho fatto un mese e mezzo di carcere preventivo, IM 2

e IM 3 tre mesi”

(VD all. 1 a pag. 2 IV R)

4.

Per

il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 2, cittadino __________,

nato il __________, residente a __________ si rinvia al suo dire nei VI dei

Cantoni Grigioni (VI PS IM 2 del 25.11.2016 a pag. 2 e del 29.11.2016 a pag. 2

nonché AI 24) e Ticino (VI PP IM 2 del 17.1.2017 a pag. 2 da riga 17 a riga 21)

ma in particolare a quello del 6.3.2017 dinanzi al PP a pag. 6, da riga 21 a

riga 45:

" …omissis…

Ho frequentato le scuole

dell'obbligo solo fino alla prima media, poi ho iniziato subito a lavorare presso un __________, ci ho

lavorato per due anni. Poi mi sono

trasferito a __________ a lavorare

come manovale (per 7/8 mesi). A memoria credo di aver avuto 13 anni. Poi

ho lavorato sempre a __________

come __________ presso __________. Voglio precisare che ci sono stati parecchi

periodi in cui non lavoravo per cui non riesco a situare temporalmente ogni periodo

lavorativo. Cercavo dei lavori saltuari, ma erano spesso malpagati e anzi a volte nemmeno venivo pagato. L'unico mestiere che mi permetteva di guadagnare effettivamente qualcosa è stato

quello di __________. Per un certo periodo sono rimasto senza

lavoro. Poi mi sono recato in __________ con IM 1 e IM 3 per lavorare.

Abbiamo lavorato per circa un

mese, ci hanno pagato metà dello stipendio pattuito. Voglio precisare che con me IM 1 e IM 3

c'era anche il fratello di __________ (__________), questi dato che dovevamo rientrare in __________ ha deciso di rubare un PC portatile

presso una ditta. Poi siamo stati fermati dalla polizia che ha trovato il PC portatile sottratto da __________. Siamo stati

in carcere per circa 3 mesi. Una volta

usciti dal carcere, siamo

ritornati in __________ a __________, se non erro era il mese di

novembre 2014. Non ho trovato un

lavoro fisso in __________ per cui ogni

tanto ritornavo presso la ditta __________ per guadagnare qualche soldo. __________ ha proposto a tutti quanti di venire in Svizzera a commettere dei furti. Ne abbiamo perpetrati un buon numero fino a quando non siamo stati

arrestati. Facevamo avanti e indietro dalla __________, e questo lo abbiamo

fatto fino al giorno del nostro arresto”

(VI PP IM 2 6.3.2017 a pag. 6)

Queste sue dichiarazioni sono state

confermate in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 I R). Espiata la condanna

è intenzionato a ritornare in __________, ricongiungersi con la sua famiglia e

trovare lavoro (VD all. 1 a pag. 3 VI R). Incensurato in Svizzera (AI 44), in

Italia (AI 69) e in Austria (AI 70), è ricercato in quest’ultimo paese per

tentato furto (AI 54 e VD all. 1 a pag. 3 III R). Già inchiestato in __________

per vari reati, tra cui quelli di furto commessi negli anni 2008, 2011, 2012 e

2013.

(VI PP IM 2 del 17.1.2017 a pag. 3 da riga 1 a riga 17, AI 54 e VD all. 1

a pag. 3 V R) è stato condannato in __________ per il tentato furto aggravato

commesso a __________ il 17.9.2014 in correità con IM 1, IM 3 e una terza

persona (VI PP IM 2 17.1.2017 a pag. 2 da riga 34 a riga 43 nonché AI 54 e 75)

ad una pena detentiva di 6 mei e sulle cui circostanze fattuali ha fatto sue le

dichiarazioni di IM 1 (VD all. 1 a pag. 3 IV R).

5.

Per

il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 3, cittadino __________,

nato il __________, residente a __________ si rinvia al suo dire nei VI del

Canton Grigioni (VI PS IM 3 del 30.11.2016 a pag. 2 e AI 24) ma in particolare

a quello del 27.8.2017 dinanzi al PP a pag. 6, da riga 4 a riga 26:

" Ho frequentato le scuole

dell'obbligo per i primi __________. Sono rimasto a vivere con i genitori senza esercitare nessuna attività.

A __________ anni mi sono sposato e subito dopo ho iniziato il servizio

militare. Nel __________ ho iniziato il militare e dopo __________ giorni di militare sono diventato

padre. Terminato il servizio militare, sono tornato a casa da mia moglie e mio figlio e ho

iniziato a

lavorare presso una ditta di __________ senza alcuna formazione per 2/3 anni (__________).

…omissis…Con IM 2 e IM 1 ci siamo recati in Germania per lavorare, uno degli altri connazionali presenti con

me in Germania, non ricordo esattamente

chi, ha tentato di rubare un laptop per il quale sono stato condannato anche io. Dopo aver scontato la condanna di tre mesi siamo ritornati in __________. Siamo arrivati in Svizzera per cercare lavoro ma non ci siamo trovati in accordo sul salario e quindi non abbiamo formalizzato contratto. La ditta dalla quale eravamo stati contattati, dopo averci

promesso la somma di CHF 100.00 al giorno al momento della conclusione del contratto aveva ridotto tale importo della metà. Noi pertanto considerato che tale somma può essere guadagnata anche in __________ abbiamo

deciso di non lavorare, ci siamo ritrovati senza denaro e quindi abbiamo deciso di commettere dei furti”

(VI PP IM 3 del 27.8.2017 a pag. 6)

Queste sue dichiarazioni sono state

confermate in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 VIII R) con le seguenti

precisazioni:

“Mia moglie lavora come __________ con

un contratto indeterminato, cinque giorni alla settimana per un salario di

circa 200.- euro mensili che è insufficiente per i bisogni della famiglia. I

miei figli hanno __________, gli ultimi due ancora agli studi.

…omissis…”

(VD all. 1 a pag. 3 VIII R)

" Espiata la sua condanna è

intenzionato a ritornare in __________ per aiutare sua moglie che oltre alla

loro famiglia si deve occupare anche dei suoi genitori (VD all. 1 a pag. 4 VIII

R). Incensurato in Italia (AI 65) e in Austria (AI 66), è ricercato in

quest’ultimo paese per furto con scasso (AI 54 e VD all. 1 a pag. 4 IV R). Già

inchiestato in __________ per vari reati, tra cui quelli di furto commessi

negli anni 1998, 2008 e 2013 (VI PP IM 3 del 13.1.2017 a pag. 3 da riga 1 a

riga 7, AI 54 e VD all. 1 a pag. 4 VI/VII R) è stato condannato in Germania per

il tentato furto aggravato commesso a __________ il 17.9.2014 in correità con IM

1, IM 2 e una terza persona (VI PP IM 3 13.1.2017 a pag. 2 da riga 39 a riga 45

e AI 76) ad una pena detentiva di 6 mei e sulle cui circostanze fattuali ha

fatto sue le dichiarazioni di IM 1 (VD all. 1 a pag. 4 V R). A differenza degli

altri due imputati (art. 111 segg. CPP) non è incensurato in Svizzera essendo

stato condannato il 5.1.2016 con decreto (di seguito solo DA) del Ministero

Pubblico (di seguito solo MP) del Canton Vallese per infrazione alla legge

federale sulle armi (di seguito solo LArm) ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LArm,

fatti avvenuti il 28.11.2015 (VD all. 1 a pag. 3 X R e a pag. 4 I/II R), ad una

pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 30 aliquote giornaliere a franchi (di

seguito solo fr.) 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP)

con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) e al pagamento di una

multa di fr. 300.- (art. 106 cpv. 1 e 2 CP, AI 42, doc. TPC 36 e VD all. 1 a

pag. 4 III R), col che, in caso di sua condanna, il doverne stabilire la sorte

in applicazione dell’art. 46 cpv. 1 o 2 CP.

6.

Tutti

e tre gli imputati (art. 111 segg. CPP) non hanno legami con la Svizzera (per IM

1.

VI PP IM 1 del 27.2.2017 a pag. 6 riga 34 e 35 nonché VD all. 1 a pag. 2 II R

e a pag. 7 VI R; per IM 2 VI PP IM 2 del 6.3.2017 a pag. 7 riga 2 e 3 nonché VD

all. 1 a pag. 3 II R e a pag. 7 VII R e per IM 3 VI PP IM 3 del 27.2.2017 a

pag. 6 riga 29 e 30 nonché VD all. 1 a pag. 3 IX R e a pag. 7 VIII R).

IV) Circostanze

dell’arresto dei tre imputati

7.

La

notte del 25.11.2016, in relazione ai furti aggravati (art. 139 cifra, di

seguito solo n., 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art. 22 cpv. 1 CP) di

cui ai pti. da 1.A.1.18 a 1.A.1.22 dell’AA (doc. TPC 1), la polizia cantonale

del Canton Grigioni ha proceduto all’arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP)

di IM 3 mentre si trovava a bordo della vettura Lancia Z targata __________ (AI

24.

e 86 a pag. 15). IM 1, IM 2 e __________, dopo aver trascorso la notte del

25.11.2016

all’interno della roulotte dell’accusatore privato (di seguito solo

AP e art. 118 segg. CPP) ACPR 23 di cui al tentato (art. 22 cpv. 1 CP) furto

aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) evidenziato al punto (di seguito

solo pto.) 1.B.1.23 dell’AA (doc. TPC 1), sono stati arrestati provvisoriamente

(art. 217 segg. CPP) nella tarda mattina del 25.11.2016 (AI 24). Constatato

come il DNA di IM 1 fosse stato riscontrato in alcuni furti (art. 139 CP) con

scasso commessi in Ticino nei periodi 30.11.2015 / 1.12.2015 (pto. 1.A.1.1

dell’AA, doc. TPC 1, AI 1 a pag. 5 e 86 a pag.15) e 19.7.2016 / 22.7.2016 (pti.

da 1.A.1.8 a 1.A.11 dell’AA, doc. TPC 1, AI 1 a pag. 5 e 6 nonché 86 a pag. 15)

il MP del Canton Ticino ha assunto il procedimento penale nei confronti dei tre

imputati (art. 111 segg. CPP nonché AI 23) ricordato come quanto mai

inopinatamente __________ fosse già stato rimesso in libertà dal MP del Canton

Grigioni (AI 86 a pag. 15 e 16), da cui la successiva emissione nei suoi

confronti di un mandato di cattura (art. 210 cpv. 2 CPP) di portata nazionale

da parte del MP del Canton Ticino (AI 109). IM 1 è stato verbalizzato la prima

volta dalla polizia ticinese il 16.12.2016, IM 2 il 21.12.2016 e IM 3 il

23.12.2016

I tre imputati (art. 111 segg. CPP) sono poi stati posti, su loro

richiesta (per IM 1 VI PP del 13.1.2017 a pag. 8, per IM 2 VI PP del 17.1.2017

a pag. 9 e per IM 3 VI PP 13.1.2017 a pag. 8), in esecuzione anticipata di pena

(art. 236 cpv. 1 CPP) con effetto dal 18.1.2017 (per IM 1 AI 63, per IM 2 AI 64

e per IM 3 AI 62) e in questo regime compaiono in aula.

V) Dichiarazioni

d’istruttoria e dibattimentali dei tre imputati

8.

IM

1, IM 2 e IM 3 sono sostanzialmente reo confessi (per IM 1 VI PP del 13.1.2017

da pag. 3 a pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 I R, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 da

pag. 3 a pag. 9 e VD all. 1 a pag. 5 II R nonché per IM 3 VI PP 13.1.2017 da

pag. 3 a pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 III R) con l’eccezione, per tutti e tre,

di parte della refurtiva denunciata perché, di fondo, avrebbero preso solo

soldi (VD a pag. 6, per il pto.1.A.1.1 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI del PP

13.1.2017

a pag. 3, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 4 e per IM 3 VI PP del

13.1.2016

a pag. 3, per il pto. 1.A.1.6 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del

13.1.2017

a pag. 4, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 5 e per IM 3 VI PP del

13.1.2016

a pag. 4, per il pto. 1.A.1.7 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del

13.1.2017

a pag. 5, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 5 e per IM 3 VI PP del

13.1.2016

a pag. 5, per il pto. 1.A.1.8 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del

13.1.2017

a pag. 5, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 6 e per IM 3 VI PP del

13.1.2016

a pag. 5, per il pto. 1.A.1.10 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP

del 13.1.2017 a pag. 6, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 6 e per IM 3 VI PP

del 13.1.2016 a pag. 6, per il pto. 1.A.1.18 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI

PP del 13.1.2017 a pag. 7, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 8 e per IM 3 VI

PP del 13.1.2016 a pag. 8 nonché per il pto. 1.A.1.20 dell’AA, doc. TPC 1, per IM

1.

VI PP del 13.1.2017 a pag. 8, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 8 e per IM

3.

VI PP del 13.1.2016 a pag. 8). Ammessi tutti i danneggiamenti (art. 144 CP,

per IM 1 VD all. 1 a pag. 5 I e X R, per IM 2 VD all. 1 a pag. 5 II e XI R

nonché per IM 3 VD all. 1 a pag. 5 III R con le ulteriori precisazioni

dibattimentali per il danneggiamento qualificato ex art. 144 cpv. 3 CP

relativamente ai pti. 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1

VD all. 1 a pag. 5 VII R, per IM 2 VD all. 1 a pag. 5 VIII R e per IM 3 VD all.

1.

a pag. 5 IX R) e le violazioni di domicilio (art. 186 CP, per IM 1 VD all. 1

a pag. 5 I R, per IM 2 VD all. 1 a pag. 5 II R e per IM 3 VD all. 1 a pag. 5

III R), IM 1 e IM 2 hanno invece sempre contestato il reato di tentato (art. 22

cpv. 1 CP) furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) di cui al pto.

1.

B.1.23 dell’AA (doc. TPC 1) nella misura in cui, a loro dire, erano entrati

nella roulotte di ACPR 23 solo per dormire e ripararsi dal freddo e non,

invece, per rubare (per IM 1 VI PS del 9.1.2017 a pag. 7, PP del 13.1.2017 a

pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 X R nonché per IM 2 VI PS del 9.1.2017 a pag. 6, PP

del 17.1.2017 a pag. 9 e VD all. 1 a pag. 5 XI R).

VI) Le

imputazioni dell’AA

9.

In

merito ai tre capi d’imputazione dell’AA si ricorda, in diritto, come:

9.1

giusta

l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10

cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza

risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con pena attenuata;

9.2

giusta

l’art. 139 n. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena

detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34

segg. CP) ricordato come giusta la n. 2 di predetta norma il colpevole è punito

con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria

(art. 34 segg. CP) non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere del

furto e come giusta la n. 3 cpv. 2 di predetta norma il colpevole è punito con

una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria

(art. 34 segg. CP) non inferiore a 180 aliquote giornaliere se ha perpetrato il

furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;

9.3

giusta

l’art. 144 cpv. 1 CP chi deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa

altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è

punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40

CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ricordato come

giusta il cpv. 3 di predetta norma il giudice può pronunciare una pena

detentiva (art. 40 CP) da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un

danno considerevole e in tal caso il perseguimento avviene d’ufficio;

9.4

giusta

l’art. 186 CP chi, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,

s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od

in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un

cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne

ha diritto, è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena

detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg.

CP).

10.

In

merito alle imputazioni di cui ai pti. 1.A, 2.A e 3 dell’AA (doc. TPC 1) la

Corte delle assise criminali (di seguito solo Corte) ha deciso quanto segue:

10.1

i

tre imputati (art. 111 segg. CPP) sono stati condannati per il reato di furto

aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP), in parte tentato (art. 22 cpv. 1

CP) siccome commesso per mestiere (art. 139 n. 2 CP) rispettivamente in banda

(art. 139 n. 3 cpv. 2 CP), agendo in correità tra loro e __________, a __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015 / 25.11.2016, in 22 occasioni di cui

5.

tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90 (VD a pag. 3 e 4, per IM

1.

VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1, per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1 e

per IM 3 VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1). La contestazione sollevata dai

difensori di IM 1 e IM 2 secondo cui non era intenzione dei loro assistiti

commettere un tentato (art. 22 cpv. 1 CP) furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3

cpv. 2 CP) a danno dell’AP ACPR 23 (pto. 1.B.1.23 dell’AA, doc. TPC 1, VD a

pag. 7, per IM 1 VI PS del 9.1.2017 a pag. 7, PP del 13.1.2017 a pag. 8 e VD

all. 1 a pag. 5 X R nonché per IM 2 VI PS del 9.1.2017 a pag. 6, PP del

17.1.2017

a pag. 9 e VD all. 1 a pag. 5 XI R) è stata accolta in quanto

comprovata oggettivamente dai fatti tanto da conseguirne il proscioglimento di

questi due imputati (art. 111 segg. CPP, per IM 1 VD all. 2 a pag. 3 pto. 4 e

per IM 2 VD all. 2 a pag. 3 pto. 5) dal reato di tentato (art. 22 cpv. 1 CP)

furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP). Inversamente le contestazioni

dei tre difensori in merito al valore della refurtiva rubata che a loro dire

dovrebbe essere quella affermata dai loro protetti e non quella indicata dagli

AP (VD a pag. 6) non può essere accolta nella misura in cui la loro condanna si

basa sul valore della refurtiva denunciata, ma soprattutto perché i tre

imputati (art. 111 segg. CPP) non possono essere creduti quando affermano che

s’interessavano solo ai soldi (VD a pag. 6) e non ad altri beni e questo anche

solo dopo aver ricordato il laptop che avevano tentato di rubare a __________

nel settembre 2014 (VD all. 1 a pag. 2 IV R, a pag. 3 IV R e a pag. 5 V R);

10.2

IM

1.

e IM 2 sono stati condannati per il reato di ripetuto danneggiamento

(art. 144 cpv. 1 CP), in parte qualificato (art. 144 cpv. 3 CP), in relazione

ai furti aggravati (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art.

22.

cpv. 1 CP) per i quali sono stati ritenuti colpevoli (per IM 1 VD all. 2 a

pag. 1 pti. 1 e 1.1 nonché per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1)

rispettivamente in relazione al pto. 2.B.2.22 dell’AA (doc. TPC 1), quindi in

22.

occasioni, di cui in 3 cagionando un danno considerevole (VD a pag. 6 e all.

1.

a pag. 5, pti. 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14, WEISSENBERGER, Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 144 numero,

di seguito solo no., 101 segg., TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo / San Gallo, 2013, art. 144 no.

10, DUPUIS/GELLER/MONNIER/ MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal,

Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 144 no. 22 segg. e CORBOZ, Les

infractions en droit suisse, Stämpfli, Berna, 2010, art. 144 no. 30 segg.), con

un danneggiamento complessivo denunciato di fr. 143'362.85 (per IM 1 VD all. 2

a pag. 1 pti. 1 e 1.2 nonché per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.2);

10.3

non

avendo preso parte al danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) di cui al pto.

2.

B.2.22 dell’AA (doc. TPC 1), IM 3 è stato condannato per il reato di ripetuto

danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), in parte qualificato (art. 144 cpv. 3 CP),

in relazione ai furti aggravati (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e

tentati (art. 22 cpv. 1 CP) per il quale è stato ritenuto colpevole (VD all. 2

a pag. 2 pti. 3 e 3.1), quindi in 21 occasioni, di cui in 3 cagionando un danno

considerevole (VD a pag. 6 e all. 1 a pag. 5, pti. 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14,

WEISSENBERGER, op. cit., art. 144 no. 101 segg., TRECHSEL/CRAMERI,

op. cit., art. 144 no. 10, DUPUIS/

GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 144 no. 22

segg. e CORBOZ, op. cit., art. 144 no. 30 segg.), con un danneggiamento

complessivo denunciato di fr. 142'362.85 (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2);

10.4

i

tre imputati (art. 111 segg. CPP) sono stati condannati per il reato di

ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), commessa in 19 occasioni - e

non 22 come indicato nell’AA, doc. TPC 1, in assenza di valida querela ex art.

30.

segg. CP (AI 86 all. 40, 43 e 45 nonché VD a pag. 3, 4 e 6) - in relazione

ai furti aggravati (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art.

22.

cpv. 1 CP) per i quali sono stati condannati (per IM 1 VD all. 2 a pag. 1

pti. 1, 1.1 e 1.3, per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2, 2.1 e 2.3 nonché per IM

3.

all. 2 a pag. 2 e 3 pti. 3, 3.1 e 3.3);

10.5

nella

sua arringa difensiva il patrocinatore di IM 1 ha sostenuto che il reato di

danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) commesso dal suo difeso non era

perseguibile in forza dell’art. 17 cpv. 1 CP (VD pag. 7), norma secondo cui chi

commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o altrui da un

pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo

salvaguardia interessi preponderanti. A torto, già solo perché non c’è chi non

veda come l’asserito pericolo imminente di IM 1, cioè il freddo notturno,

poteva facilmente essere evitato anche solo costituendosi o allontanandosi in

altro modo dai luoghi senza, inversamente, commettere un nuovo reato (SEELMANN,

Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 17 no.

7.

segg., MONNIER, Code pénal I, Commentaire Romand, Helbing Lichtenhahn,

Basilea, 2009, art. 17 no. 10 e DUPUIS/ GELLER/MONNIER/MOREILLON/ PIGUET/ BETTEX/

STOLL, op. cit., art. 17 no. 8).

VII) Colpa,

prognosi, pena

11.

In

merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

11.1

giusta

l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un

delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente

ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi

dell’atto e se ne accolli il rischio;

11.2

giusta

l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la

durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara

espressamente;

11.3

giusta

l’art. 46 cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova (art. 44 CP), il condannato

commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e vi è

pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la

sospensione condizionale e può modificare il genere della pena per pronunciare

nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’art.

49.

CP anche se può pronunciare una pena detentiva (art. 40 CP) senza

condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi e se risultano

adempiute le condizioni di cui all’art. 41 CP ricordato come giusta il cpv. 2

di predetta norma se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi

reati, il giudice rinuncia alle revoca ma può ammonire il condannato o

prorogare il periodo di prova (art. 44 CP) al massimo della metà della durata

stabilita nella sentenza e per la durata del periodo di prova prorogato, può

ordinare un’assistenza riabilitativa (art. 93 CP) e impartire norme di condotta

(art. 94 CP);

11.4

giusta

l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo

conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta

norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione

a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione;

11.5

giusta

l’art. 48a cpv. 1 e 2 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla

pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da quello

comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di

pena;

11.6

giusta

l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni

per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore

alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma

non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed

è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

11.7

giusta

l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le

circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

11.8

giusta

l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato

nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che

un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria

(art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg.

CP);

11.9

giusta

l’art. 66a cpv. 1 CP il giudice, a prescindere dall’entità della pena inflitta,

espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo

straniero condannato per furto qualificato (art. 66a cpv. 1 lettera, di seguito

solo lett., c e 139 n. 2 e 3 CP) e per furto (art. 139 CP) in combinazione con

una violazione di domicilio (art. 66a cpv. 1 lett. d e 186 CP).

12.

Ricordate

le sentenze del Tribunale federale (di seguito solo DTF) 136 IV 55 e 134

IV 132 nonché quelle della Corte di appello e revisione penale di cui agli

incarti 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e

17.2012

+99 del 5.11.2012, è innegabile come la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) dei

tre imputati (art. 111 segg. CP) sia da ritenersi come medio grave. Ciò posto e

richiamato in particolare il movente economico, la reiterazione dell’agire, le

aggravanti e i precedenti specifici, la confessione, il vissuto, il carcere

preventivo sofferto e da soffrire nonché la distanza da casa, data altresì

pacificamente, non potendo essere altrimenti, una chiara prognosi negativa, la

Corte, richiamato anche il concorso dei reati di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, ha

condannato:

12.1

IM

1.

alla pena detentiva (art. 40 CP) di 28 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e

6.

) da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 3

pti. 6 e 6.1) e alla sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10

anni (art. 66a cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 7);

12.2

IM

2.

alla pena detentiva (art. 40 CP) di 28 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e

6.

) da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 3

pti. 6 e 6.2) e alla sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10

anni (art. 66a cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 8);

12.3

IM

3.

alla pena detentiva (art. 40 CP) di 27 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e

6.

) da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 3

pti. 6 e 6.3) e alla sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10

anni (art. 66a cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 9). Visto la durata della

pena oggi comminata, la mancata certezza di ricezione rispettivamente di

comprensione da parte sua del DA di condanna del Canton Vallese (AI 42, doc.

TPC 36 e VD all. 1 a pag. 4 III R), nel dubbio e indipendentemente

dall’attestato suo passaggio in giudicato (art. 437 segg. CPP) previa

pubblicazione sul foglio ufficiale (doc. TPC 36), la Corte ha ritenuto più

opportuno non ordinare la revoca della relativa sospensione condizionale della

pena pecuniaria (art. 34 segg. CPP) di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-

ciascuna prolungandone di 1 anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP nonché

VD all. 2 a pag. 3 e 4 pto. 10).

VIII) Le

pretese di diritto civile degli accusatori privati

13.

In

quanto richieste di diritto civile (AI 86 all. 26, 27, 29, 31, 32, da 34 a 38,

da 40 a 45, AI 92 nonché VD all. 1 a pag. 6 e 7) non sufficientemente

documentate rispettivamente quantificate (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) anche

perché nulla si sa in merito ad un’eventuale intervenuto indennizzo da parte di

una qualche assicurazione privata (art. 121 cpv. 2 CPP), la Corte ha deciso di

rinviare al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) le pretese di

risarcimento nei confronti di:

13.1

IM

1, IM 2 e IM 3 (VD all. 1 a pag. 7 I/II/III R) degli AP (art.

118.

segg. CPP) ACPR 1; ACPR 7; ACPR 6; ACPR 8; ACPR 10; ACPR 9; ACPR 12; ACPR 2;

ACPR 3; ACPR 4; ACPR 5; ACPR 13; ACPR 11; ACPR 16; ACPR 17; ACPR 14; ACPR 15; ACPR

18; ACPR 19; ACPR 20; ACPR 21 e ACPR 22 (VD all. 2 a pag. 4 pto. 11);

13.2

IM

1.

e IM 2 (VD all. 1 a pag. 7 IV/V R) dell’AP ACPR 23 (VD all. 2 a

pag. 4 pto. 12).

IX) Confische

e dissequestri

14.

In

merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

14.1

giusta

l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data

persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a

commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti

compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;

14.2

giusta

l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a

ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale;

14.3

giusta

l’art. 263 cpv. 1 lett. d) CPP all’imputato (art. 111 segg. CPP) e a terzi

possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno

presumibilmente confiscati;

14.4

giusta

l’art. art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il

pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli

oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

15.

Tenuto

conto delle risultanze d’istruttoria (VI PS IM 1 del 2.1.2017 a pag. 3 e 4, IM

2.

del 21.12.2016 a pag. 4 da riga 19 a riga 21 e IM 3 del 3.1.2017 da pag. 9

riga 8 a pag. 10 riga 10, doc. TPC 2 e AI 86 pag. 17 nonché all. da 2 a 5, 12,

13.

e da 17 a 23) e delle dichiarazioni delle parti in sede dibattimentale (VD

all. 1 a pag. 7 IX/X/XI/XII R e a pag. 8 I/II/III R), la Corte ha ordinato:

15.1

la

confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) a IM 3 di fr. 939.-,

di 1 automobile Lancia targata __________, di 1 navigatore Garmin, di 1

navigatore Tom Tom, di 1 smerigliatrice con 5 dischi, di 1 confezione di guanti

in lattice, di 2 ricetrasmittenti Baofeng, di 1 piede di porco, di 1 lampada

frontale, di 1 torcia Police e di 1 cacciavite Krome Vandimo (VD

all. 2 a pag. 4 e 5 da pti. 15 a pti. 15.11);

15.2

il

dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a:

15.2.1

IM

1.

di 1 telefono cellulare Nokia 2690 con SIM Lycamobile __________ (VD all.

2.

a pag. 4 pto. 13);

15.2.2

IM

2.

di 1 telefono Cellulare Yezz dual Sim IMEI __________ e __________ e due

SIM Lyca Mobile e Vivacom (VD all. 2 a pag. 4 pto. 14);

15.2.3

IM

3.

di 1 telefono cellulare HTC dual SIM con carta

Vivacom __________ e __________, di 4 chiavette USB, di 1 auricolare Jebra, di

1.

carta stradale Europa, di 2 accendini di plastica e di 1 telefono cellulare

Nokia 1208 con Sim Lycamobile __________ (VD all. 2 a pag. 5

da pti. 16 a pti. 16.6).

X) Indennizzo

e riparazione del torto morale

16.

Giusta

l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il

procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato (art. 111 segg. CPP)

ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato

esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un

indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto

morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali,

segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP).

17.

Nonostante

l’intervenuto proscioglimento di IM 1 e IM 2 dall’imputazione di tentato furto

aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP)

di cui al punto 1.B.1.23 dell’AA (doc. TPC 1 nonché VD all. 2 a pag. 3 pti. 4 e

5) e già solo perché correttamente non richiesto dai rispettivi difensori

d’ufficio (art. 132 CPP) avvocati (di seguito solo avv.) DUF 1 e DUF 2 a questi

due imputati (art. 111 segg. CPP) non è stato riconosciuto alcun indennizzo e

riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD all. 2 a pag. 5 pti. 18 e 19).

XI) Retribuzione

dei difensori d’ufficio

18.

Giusta

l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della

retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del

procedimento, fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare

le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione

alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente

a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario

integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un’eventuale reclamo contro la

quantificazione della retribuzione, così come è stato il caso in specie da

parte dell’avv. DUF 1 con scritto dell’11.5.2017 (doc. TPC 42 e 43) e dell’avv.

DUF 2 con comunicazione del 10.5.2017 (doc. TPC 41 e 44) è da inoltrare, in un

termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art.

135.

cpv. 3 lett. a CPP e VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.4).

19.

Quo

alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio

(art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1 secondo cui l’onorario del

patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora, di seguito solo

h), ricordato come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora

Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note

professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio

(art. 132 CPP) deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della

pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il

tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il

tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore

diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di

analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto

necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza

giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di

aiuto sociale. Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1 prevede

che al patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un

importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di

cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di

apertura e archiviazione dell’incarto, il tutto, con riferimento alla

retribuzione dell’avv. DUF 1, con una percentuale del 6% per un onorario tra

fr. 5'000.- e fr. 10'000.-, ma almeno fr. 500.-. Se invece il difensore

d’ufficio (art. 132 CPP) non optasse per questa soluzione forfetaria l’art. 6

cpv. 2 RL 3.1.1.7.1 ricorda come questi ha diritto al rimborso delle altre

spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in

particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il

cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori

domicilio.

20.

Dei

tre patrocinatori d’ufficio (art. 132 CPP) solo l’avv. DUF 3, legale di IM 3

con effetto dal 19.12.2016 (AI 6), non ha interposto reclamo (art. 135 cpv. 3

lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario

e spese da parte della Corte (VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.3). Questo difensore

ha presentato tre note professionali, la prima datata 10.3.2017 (AI 108), la

seconda datata 28.4.2017 (doc. TPC 35) e la terza datata 8.5.2017 (VD a pag. 3

e doc. TPC 40), che sono state tassate per fr. 5'876.30 e meglio fr. 4'953.-

per l’onorario, fr. 488.- per spese e trasferte rispettivamente fr. 435.30 per

l’imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA, VD all. 2 a pag. 5 pto. 20

e a pag. 6 pto. 20.3), ritenuto che IM 3 è tenuto a rimborsare l’importo di fr.

5'876.30 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche

glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.3.1).

21.

Per

le sue prestazioni l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1

con effetto dal 13.12.2016 (AI 3), ha presentato alla Corte tre note

professionali, la prima datata 13.3.2017 per il periodo 13.12.2016 / 13.3.2017

(AI 106), la seconda datata 28.4.2017 per il periodo 18.4.2017 / 25.4.2017

(doc. TPC 34) e la terza datata 8.5.2017 per il periodo 28.4.2017 / 9.5.2017

(VD a pag. 3 e doc. Dib. 1), indicanti, senza IVA non essendone soggetto (VD a

pag. 4), un totale complessivo di fr. 10'669.40 e meglio fr. 966.40 per spese,

fr. 97.- per trasferte e fr. 9'606.- per onorario, con quindi un dispendio

orario complessivo di 53 h e 22 minuti (di seguito solo min.), pari a 3’202

min. x fr. 180.-/h (art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1). In merito a queste tre

parcelle (AI 106, doc. TPC 34 e doc. Dib. 1) la Corte ha proceduto alle

seguenti decurtazioni:

21.1

per

tutte e tre queste parcelle (AI 106, doc. TPC 34 e doc. Dib. 1) valgano le

presenti correzioni:

a) è ormai da più

di sei anni che le corti di prima istanza (art. 135 cpv. 1 CPP) sono tenute a

tassare le note dei difensori d’ufficio (art. 132 CPP) e in questo periodo la

tratta Lugano / Farera è, evidentemente, una delle poste più frequenti. Generalmente

questa prestazione viene indicata, per il dispendio orario, tra 10 e 20 minuti

per il tragitto rispettivamente tra 10 e 12 chilometri (di seguito solo km) per

il calcolo delle spese. Ne consegue allora, anche solo per equità di

trattamento con altri casi già trattati nonché in applicazione del principio

dell’economia di giudizio e della riduzione dei costi a carico dello Stato,

come:

a1) l’onorario

per le trasferte di andata e ritorno al Farera del 16.12.2016, del 22.12.2016,

del 2.1.2017, del 9.1.2017, del 13.1.2017, del 27.2.2017 e del 18.4.2017 è

stato ritenuto eccessivo e riportato per l’andata e il ritorno, a valere quale

media tra i due indicatori di cui sopra, in 15 min. x 2 invece di 20 / 25 / 30

/ 35 / 40 min. a tratta;

a2) sempre

come media con gli indicatori di cui sopra le corrispondenti spese al km sono

state ricondotte a fr. 6.- x 2 invece di fr. 7.- / 8.- / 9.- al km non

dimenticando del resto come è lo stesso reclamante ad aver evidenziato una

distanza di 6 km per la “trasferta al Farera” del 27.2.2017 e per i “rientro

in ufficio” del 2.1.2017, del 9.1.2017, del 13.1.2017 e del 18.4.2017 fermo

restando poi come in base all’“Indicatore delle distanze chilometriche da

Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino”, stato dicembre 2005, i km tra

Lugano e Cadro sono, comunque e sempre, 6 e non di più;

b) in alcuni suoi

scritti al PP o al TPC (AI 47 nonché doc. TPC 34 e 39) il reclamante fa

anticipare la sua missiva con un foglio di trasmissione / comunicazione dal

seguente tenore:

“Comunicazioni

Onorevole Procuratore Generale __________,

con la presente le chiedo di voler

prendere buona nota della lettera allegata.

L’occasione mi è gradita per porgerle

i sensi del mio massimo ossequio”

(AI 47)

" Comunicazioni

Onorevole Giudice Marco Villa,

con la presente le chiedo di voler

prendere buona nota dello scritto allegato.

L’occasione mi è gradita per porgere

il senso del mio massimo ossequio”

(doc. TPC 34 e 39)

Ricordato come in base alla vigente

giurisprudenza non sono da rimunerare interventi oltre lo stretto necessario, è

pacifico come, in quanto totalmente inutili, gli onorari relativi a questi

fogli di trasmissione / comunicazione non saranno presi in considerazione nel

computo del tempo necessario per la redazione delle lettere del 10.1.2017 (AI

47), del 28.4.2017 (doc. TPC 34) e del 6.5.2017 (doc. TPC 39).

21.2

fattura

del 13.3.2017 (AI 106)

a) la

posta 13.12.16 “tel a polizia” è stata ritenuta eccessiva nella durata e

riportata a 5 min. essendoci già stata, lo stesso giorno, una prima telefonata

con la polizia di 5 min. integralmente riconosciuta, col che 10 min. per

ricevere delle indicazioni di massima sul tipo di inchiesta e per fissare la

data della trasferta al Farera del 16.12.2016 appare essere, per la Corte,

tempo più che adeguato e sufficiente;

b) chi

deve tassare non può che basarsi sugli atti e non farlo sarebbe contrario alla

verità materiale e comunque discriminante rispetto a passate e/o future

tassazioni. Orbene il VI PS IM 1 del 16.12.2016 (AI 4) è iniziato alle h 8:30

(AI 4 a pag. 3, “attesa”) ed è finito alle h 12:44 (“interrogatorio”),

quindi per un totale di 254 min. e non di 270 min. ritenuto come il “colloquio”

è avvenuto tra le h 9:10 e le h 9:30, quindi all’interno del VI e non dopo;

c) la

posta 20.12.16 “I da pp” altro non è, in base all’AI 5, una semplice

comunicazione standart per la conferma della concessione di permessi di visita

e telefonici, per la cui lettura, soprattutto per chi è attivo nell’ambito

penale da un qualche anno, 3 min. sono più sufficienti;

d) IM

1.

è sostanzialmente reo confesso in una fattispecie oltremodo semplice e per

nulla complessa. Ciò posto e anche tenuto conto di un’eventuale minimo aggravio

temporale per la presenza dell’interprete, un primo colloquio di ben 3 h e 5

min. (“colloquio con cliente” del 22.12.2016) non può che cadere

nell’assistenzialismo o nel non saper guidare nei giusti tempi il primo libero

colloquio con il proprio patrocinato. Con queste premesse il riconosciuto tempo

di 90 min. appare come più che equo e proporzionato alla fattispecie, ritenuto

come, ciò malgrado e solo perché spesa viva comunque intervenuta (doc. TPC 30),

si è voluto non di meno riconoscere in toto l’esborso dell’interprete anche se,

in logica, avrebbe dovuto essere ammesso solo per fr. 90.-;

e) richiamato

l’AI 15 e per lo stesso motivo indicato sopra sub. lett. c) la posta 28.12.16 “I

da PP” viene riportata a 3 min.;

f) vale

quanto sopra indicato sub. b) ricordato come il VI PS IM 1 del 2.1.2017 (AI 27)

è iniziato alle h 15:15 ed è finito alle h 16:42, quindi per un totale di 87

min. e non di 140 min.;

g) vale

quanto sopra indicato sub. b) ricordato come il VI PS IM 2 del 9.1.2017 (AI 38)

è iniziato alle h 11:00 (AI 38 a pag. 3) ed è finito alle h 12:20, quindi per

un totale di 80 min. e non di 90 min.;

h) vale

quanto sopra indicato sub. b) ricordato come il VI PS IM 1 del 9.1.2017 (AI 40)

è iniziato alle h 14:50 ed è finito alle h 16:05, quindi per un totale di 75

min. e non di 95 min.;

i) richiamato

l’AI 47 e quando sopra specificato nel considerando (di seguito solo cons.)

21.1

lett. b) il tempo necessario alla redazione dello scritto del 10.1.2017 (“fax

a pp”) viene riportato a 8 min. (gli indicati 10 min. ./. 2 min. per

l’inutile comunicazione telefax);

j) richiamato

l’AI 46 e perché semplice lettera di conferma di un prossimo VI PP, la posta

10.1.2017

“fax a pp” viene riportata a 3 min.;

k) richiamato

l’AI 52 e perché semplice lettera di conferma di un prossimo VI PP, la posta

11.1.2017

“fax da pp” viene riportata a 3 min;

l) il

“fax a pp” dell’11.1.2017 non è agli atti e quindi il richiesto onorario

per 5 min. non può essere riconosciuto;

m) richiamato

quanto sopra indicato sub. lett. b) le poste 13.1.2017 “interrogatorio

cliente” (AI 57) e “interrogaorio IM 3” (AI 58) vengono riportate

alla corretta durata di complessivi 160 min. (da h 14:55 a h 17:35), pari alla

durata dei VI PP IM 1 (AI 57 a pag. 2, da h 14:55 a h 16:15 pari a 80 min.) e

VI PP IM 3 (AI 58, da h 16:20 a h 17:35 pari a 75 min.);

n) richiamato

l’AI 63 e perché semplice lettera di conferma del passaggio di IM 1 al regime

dell’esecuzione anticipata della pena (art. 236 CPP), la posta 17.1.2017 “fax

da PP” viene riportata a 2 min.;

o) richiamato

il contenuto dell’AI 72 e perché semplice comunicazione di conferma del

sequestro, la posta 19.1.2017 “l da pp” viene riportata a 3 min.:

p) richiamato

l’AI 78 la posta 24.1.2017 “fax da direttore carcere” è stata ritenuta

eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

q) richiamato

l’AI 79 la posta 26.1.2017 “fax da direttore carcere” è stata ritenuta

eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

r) richiamato

l’AI 80 la posta 30.1.2017 “L da Dr. __________” è stata ritenuta

eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

s) richiamato

l’AI 88, in quanto semplice comunicazione di sole due righe, la posta 20.2.2012

“l da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 2 min.;

t) richiamato

l’AI 100 e perché semplice formulario, la posta 8.3.2017 “chiusura

dell’istruzione” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 3

min.;

u) per

la posta 13.3.2017 “I a PP per istanze probatorie”, richiamato l’AI 103,

vistone il contenuto e indipendentemente dal maggior utilizzo di parole da

parte del reclamante, per la Corte la semplice comunicazione di non aver

istanze probatorie da produrre allegando altresì la propria nota per la

tassazione, può esser fatto abbondantemente in 5 min.;

21.3

fattura

del 28.4.2017 (doc. TPC 34)

a) si

richiama a quanto indicato sopra sub. cons. 21.1. lett. a) per i costi e

l’onorario di trasferta;

21.4

fattura

dell’8.5.2017 (doc. Dib. 1)

a) ricordato

come IM 1 sia imputato (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente reo confesso, che

il reclamante ha partecipato a tutti i VI del suo assistito e che già il

23.2.2017

c’era stata una “visione atti” (AI 106) al MP per 95 min.

interamente riconosciuta, le poste 6.5.17 “lettura incarto” per 200 min.

pari a 3 h e 20 min. e del 7.5.2017 “preparazione arringa” per 150 min.

pari a 2 h e 30 min. sono state ritenute eccessive nella durata e riportate a

un più corretto dispendio complessivo di 180 min.;

b) la

posta 8.5.2017 “processo stima” per 480 min. è riportata a 301 min. pari

alla durata del processo (h 9:30 / h 12:36 e h 14:00 / h 15:10 pari a 256 min.,

VD a pag. 1, 4 e 7) a cui sono stati aggiunti 45 min. per la lettura del

Dispositivo

dispositivo e un primo colloquio con IM 1 per decidere se presentare o meno

annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP);

c) la

posta 9.5.2017 “processo stima” per 480 min. non è stata riconosciuta

non essendoci stato dibattimento, quella di “ricezione e lettura sentenza

stima” per 60 min. perché non c’è stato annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1

CPP) e per l’avviata procedura di reclamo (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1

CPP nonché VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.4) saranno, qualora e se del caso,

assegnate eventuali ripetibili di seconda istanza mentre quella di “colloquio

con cliente per appello stima” per 30 min. è già stata computata nei 45

min. aggiuntivi di cui alla lett. precedente.

21.5. Riconosciute

conseguentemente delle spese e delle trasferte per un totale di fr. 584.- (pari

a fr. 500.- di cui all’art. 6 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1 + fr. 6 x 14 e VD all. 2 a

pag. 5 pto. 20.1) e degli esborsi per fr. 390.- (doc. TPC 30 e 39 nonché VD a

pag. 3 e all. 2 a pag. 5 pto. 20.1), ne risulta il riconoscimento in favore

dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 5 pti. 20 e 20.1):

onorario (1’827 min. x fr 180.-/h) fr. 5'481.00

spese e trasferte fr.

584.00

esborsi fr.

390.00

totale fr. 6'455.00

a carico dello Stato del Cantone

Ticino (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20) ricordato come IM 1 sia tenuto a rimborsare

predetto l’importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettono

(art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 5 pto. 20.1.1).

22. Per

le sue prestazioni l’avv. DUF 2, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 2

con effetto dal 19.12.2016 (AI 7), ha presentato alla Corte tre note

professionali, la prima datata 10.3.2017 per il periodo 19.12.2016 / 10.3.2017

(AI 107), la seconda datata 5.4.2017 per il periodo 21.3.2017 / 5.4.2017 (doc.

TPC 16) e la terza datata 26.4.2017 per il periodo 6.4.2017 / 9.5.2017 (doc.

TPC 33), indicanti, IVA compresa per fr. 860.95 (AI 107 nonché doc. TPC 16 e

33) essendone soggetta, un complessivo totale di fr. 11'622.90 e meglio fr.

1'185.95 per spese, trasferte e posteggi (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33) e fr.

9’576.- per onorario (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33), con quindi un dispendio

orario complessivo di 53 h e 12 min., pari a 3’192 min. x fr. 180.-/h (art. 4

cpv. 1 RL 3.1.1.7.1). In merito a queste tre parcelle (AI 107 nonché doc. TPC

16 e 33) la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni:

22.1. per

tutte e tre queste parcelle (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33) valgano le

presenti correzioni:

a) per

le spese di trasferta, in base all’“Indicatore delle distanze chilometriche

da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino”, stato dicembre 2005, sono

41 e non 44 / 43 i km tra Ascona e Lugano, da cui una decurtazione di fr. 3.- x

2 per le tratte di andate e ritorno del 21.12.2016, del 17.1.2017, del

22.2.2017 e del 6.3.2017 e di fr. 2.- x 2 per quella dell’8.5.2017;

b) l’onorario

per le trasferte è stato riconosciuto come eccessivo e riportato per le tratte

di andata e ritorno di Ascona / Bellinzona del 21.12.2016 e del 22.12.2016 a 30

min. x 2 invece di 40 / 35 / 38 min. a tratta, di Ascona / Lugano del

21.12.2016, del 17.1.2017, del 22.2.2017, del 6.3.2017, dell’8.5.2017 e del

9.5.2017 a 50 min. x 2 invece di 70 / 65 a tratta nonché di Ascona / Cadro del

9.1.2017 e del 4.4.2017 a 50 min. x 2 invece di 70 / 65 min.;

c) i

principali servizi di telefonia non addebitano più i costi per le telefonate da

e a in Svizzera, limitandosi a richiedere solo i costi di abbonamento, che la

reclamante, in quanto titolare di uno studio legale, ha già di suo. Ragion per

cui ed indipendentemente dal fatto che la stessa abbia o meno tale abbonamento,

in applicazione del principio della riduzione dei costi trattandosi di una

difesa d’ufficio (art. 132 CPP) a carico dello Stato (VD all. 2 a pag. 5 pto.

20), non vengono riconosciuti gli indicati costi di fr. 2.- per le telefonate

del 19.12.2016 “tel da commissario __________, spiega caso e interventi di

martedì e mercoledì che verranno effettuati”, del 5.1.2017 “tel ad __________

chiamo per dire che a quell’ora sono già impegnata”, dell’11.1.2017 “tel

da segretaria PP per verbale assistito”, del 20.1.2017 “tel da PP”,

del 24.1.2017 “tel da famigliari assistito, difficoltà di comprensione

reciproca”, del 26.1.2017 “tel da ass. sociale __________ per assistito

e telefoni con moglie”, del 6.2.2017 “ric/es tel da assistito, chiede

(se ben comprendo) un incontro e stato pratica”, del 15.2.2017 “tel da

assistito e compagno cella assistito, che in presenza di assistito, chiede

stato procedimento”, del 21.3.2017 “tel da PP, comunica modifica di

taluni importi in AA che ci invierà”, del 22.3.2017 “tel da segreteria

PP comunica di levare AI 48 dagli atti, siccome non attinente al procedimento”,

del 27.3.2017 “tel da TP per date processo” e del 29.3.2017 “tel a

interprete __________ per visita a detenuto”;

d) i

costi di posteggio per essere riconosciuti devono essere comprovati. Del resto quando il sottoscritto va in trasferta per motivi di lavoro è

obbligato a presentare, se ne chiede il rimborso, le proprie spese di

posteggio. Se ciò vale, giustamente, per un dipendente dello Stato mal si vede

perché non debba valere anche per un difensore d’ufficio (art. 132 CPP)

ritenuto come i relativi costi sono assunti dallo Stato (VD all. 2 a

pag. 5 pto. 20). In specie tali spese non sono state documentate per i posteggi

del 21.12.2016 e del 22.12.2016 (fr. 2.- x 2), del 22.2.2017 (fr. 4.-), del

6.3.2017 (fr. 5.-), dell’8.5.2017 (fr. 20.-) e del 9.5.2017 (fr. 15.-);

e) le

spese di scritturazione per i giorni 21.12.2016, 13.1.2017, 15.2.2017,

23.2.2017, 10.3.2017, 5.4.2017, 26.4.2017 e 2.5.2017 vengono riportati, invece

degli indicati fr. 7.- a pag., a fr. 5.- a pag.;

f) ricordato

come in base alla vigente giurisprudenza non sono da rimunerare interventi

oltre lo stretto necessario, è di questa Corte il serio convincimento che,

conseguentemente, non tutte le prestazioni che potrebbero essere riconosciute

sotto l’egida di un mandato di fiducia lo possano essere sotto il capello

dell’art. 135 CPP. Con ciò e a scanso di qualsivoglia equivoco non si intende

assolutamente sostenere che la reclamante non abbia svolto quella determinata

prestazione, ma solo che, in base al tipo di mandato in essere, la sua presa a

carico da parte dello Stato non si giustifica assolutamente. In specie trattasi

delle seguenti poste:

f1) “lettera

breve a assistito, invio copia di quanto trasmesso a PP” del 15.2.2017, “lettera

breve a assistito, invio copia di quanto ricevuto da PP” del 20.2.2017 e “memo

a assistito, trasmetto copia fax suddetto” del 23.2.2017 per fr. 30.- di

spese e fr. 45.- d’onorario, da ritenersi inutili nella misura in cui IM 2 è

cittadino __________ che non conosce l’italiano, fermo restando che, in quanto

non urgenti, il contenuto di predetti scritti avrebbe potuto essere comunicato

verbalmente all’imputato (art. 111 segg. CPP) al successivo loro incontro;

f2) “anticipo

memo per suddetto per fax” del 2.5.2017 per fr. 2.- essendo più che

sufficiente la trasmissione per posta semplice;

22.2. fattura

del 10.3.2017 (AI 107)

a) la

posta 19.12.2016 “apertura incarto” per fr. 70.- viene riportata a fr.

50.- così come normalmente riconosciuto;

b) la

posta 19.12.2016 “tel da commissario __________, spiega caso e interventi di

martedì e mercoledì che verranno effettuati” è stata ritenuta eccessiva

nella durata e riportata a 5 min.;

c) visto

il semplice contenuto le quattro poste del 23.12.2016 sono state ritenute eccessive

nella durata e riportate, nel complesso, a 5 min.;

d) trattandosi

di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es e-mail da Comm. __________

per nuovi verbali” e “ric/es e-mail da Comm. __________ anticipa verbale

mio assistito”) rispettivamente di veloce esecuzione (“tel ad __________

chiamo per dire che a quell’ora sono già impegnata”) queste tre poste del

5.1.2017 sono state ritenute eccessive nella durata e riportate,

complessivamente, a 5 min.;

e) in

merito alla posta 9.1.2017, trattandosi di un colloquio prima di un VI PS, la

sua durata viene ritenuta eccessiva ed equamente riportata a 10 min. anche

perché eventuali domande o richieste di delucidazioni a IM 2 avrebbero potuto,

comunque e sempre, essere fatte in sede di VI;

f) trattandosi

di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es fax da PP copia di fax

inviato ad avv. DUF 1” e “ric/es fax da PP copia di fax inviato ad avv. DUF

3”) queste due poste del 10.1.2017 sono state ritenute eccessive nella

durata e riportate, nel complesso, a 5 min.;

g) trattandosi

di prestazioni assolutamente celeri per il disbrigo e di cui è normalmente

incaricata una segretaria e non la titolare di studio (“tel da segretaria PP

per verbale assistito”) rispettivamente di semplice e veloce lettura (“ric/es

fax da PP, citazione mio assistito”) queste due poste dell’11.1.2017 sono

state ritenute eccessive nella durata e riportate, complessivamente, a 5 min.;

h) visto

il contenuto dello scritto del 13.1.2017 al PP (AI 56) non aveva alcun motivo

per esser inviato anche via fax. Infatti, essendo un venerdì, nell’ottica del

VI PP del martedì successivo, un invio anche in posta B appariva come più che

sufficiente, fermo restando che le indicate richieste ex art. 236 e 358 cpv. 1

CPP potevano comunque e sempre essere espresse nel VI PP nell’ipotesi in cui

predetta missiva non fosse giunta in tempo. Da ciò il non riconoscimento della

posta “anticipo scritto per fax” per fr. 2.- per le spese e di fr. 9.-

per l’onorario;

i) in

merito alla posta 17.1.2017 “Colloquio con assistito” vale quanto sopra

precisato sub. lett. e);

j) la

posta 20.1.2017 “tel da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e

riportata a 5 min.;

k) la

posta 24.1.2017 “ric/es da PP quanto già trasmesso con fax del 17.1.2017”

per fr. 9.- di onorario non viene riconosciuta sia perché prestazione di

segretariato e non da titolare di studio ma anche perché il contenuto di tale

scritto era già stato esaminato e fatturato in data 17.1.2017 sub. “ric/es

fax da PP comunica decisione espiazione anticipata”;

l) la

posta 24.1.2017 “tel da famigliari assistito, difficoltà di comprensione reciproca”

non è stata riconosciuta in quanto non necessaria visto l’impossibilità di

comunicazione tra le parti e perché i primi, per qualsiasi informazione loro

necessaria, potevano direttamente rivolgersi a IM 2 e/o al patronato;

m) trattandosi

di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es e-mail da __________”)

rispettivamente di veloce esecuzione (“redigo ed invio e-mail a succitata”)

queste due poste dell’1.2.2017 sono state ritenute eccessive nella durata e

riportate, complessivamente, a 5 min.;

n) le

poste 6.2.2017 “ric/es tel da assistito, chiede (se ben comprendo) un

incontro e stato pratica” e “redigo ed invio e-mail a assistente sociale

__________ chiedo di ribadire ad assistito nella rispettiva difficoltà di

comprenderci che non vi é necessità di un incontro e di chiedere a assistito

che urgenza vi sarebbe” sono state ritenute eccessive nella durata e

riportate, nel complesso, a 10 min.;

o) la

posta 15.2.2017 “tel da assistito e compagno cella assistito, che in

presenza di assistito, chiede stato procedimento” è stata ritenuta

eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

p) la

posta 20.2.2017 “ric/es per posta quanto anticipato via fax da PP” per

fr. 9.- di onorario non è stata riconosciuta sia perché prestazione di

segretariato e non da titolare di studio ma anche perché il contenuto di tale

scritto era già stato esaminato e fatturato in data 17.2.2017 sub. “ric/es

fax da PP”;

q) trattandosi

di prestazione di semplice lettura la posta 9.3.2017 “ric/es decisione di

chiusura dell’istruzione da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e

riportata a 3 min.;

22.3. fattura

del 5.4.2017 (doc. TPC 16)

a) la

posta 22.3.2017 “tel da segretaria PP comunica di levare AI 48 dagli atti,

siccome non attinente al procedimento” per fr. 9.- di onorario non viene

riconosciuta in quanto prestazione di cancelleria;

b) trattandosi

di imputati (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente rei confessi la posta

24.3.2017 “ric/es atto di accusa da PP” è stata ritenuta eccessiva nella

durata e riportata a 5 min.;

c) trattandosi

di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es

citazione da Giudice Villa” e “ric/es termine per istanze probatorie da

Giudice Villa”) queste due poste del 29.3.2017 sono state ritenute

eccessive nella durata e riportate, complessivamente, a 3 min.;

22.4. fattura

del 26.4.2017 (doc. TPC 33)

a) trattandosi

di un imputato (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente reo confesso le poste

7.4.2017 “disanimo atti all’incarto” e “allestisco arringa” per

230 min. sono state ritenute eccessive nella durata e riportate,

complessivamente a 180 min.;

b) l’inutilità

di un invio per raccomandata della posta 26.4.2017 “redigo ed invio

raccomandata a Giudice Villa” comporta il riconoscimento per le spese di

fr. 1.- e non di fr. 6.30;

c) trattandosi

di un imputato (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente reo confesso la posta

2.5.2017 “colloquio con assistito ed interprete” è stata ritenuta

eccessiva nella durata e riportata a 30 min.;

d) la

posta 2.5.2017 “ric/es fattura per prestazioni da interprete per e-mail”

per fr. 9.- di onorario non viene riconosciuta in quanto prestazione di

cancelleria;

e) la

posta 8.5.2017 “dibattimento” per 360 min. è riportata a 301 min., pari

alla durata del processo (h 9:30 / h 12:36 e h 14:00 / h 15:10 pari a 256 min.,

VD a pag. 1, 4 e 7) a cui sono stati aggiunti 45 min. per la lettura del

dispositivo e un primo colloquio con IM 2 per decidere se presentare o meno

annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP);

f) tutte

le poste 9.5.2017 “__________-__________”, “dibattimento”, “posteggio”

e “__________-__________” non sono state riconosciute in quanto il

dibattimento è terminato l’8.5.2017.

22.5. Riconosciute

conseguentemente delle spese e delle trasferte per un totale di fr. 924.65. (VD

all. 2 a pag. 5 pto. 20.2) e degli esborsi per fr. 100.- (doc. TPC 16 e 37

nonché VD all. 2 a pag. 5 e 6 pto. 20.2), ne risulta il riconoscimento in

favore dell’avv. DUF 2 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 5 e 6 pti. 20 e

20.2):

onorario (2’229 min. x fr 180.-/h) fr. 6'687.00

spese e trasferte fr.

924.65

IVA (8%) fr.

608.95

esborsi fr.

100.00

totale fr. 8'320.60

a carico dello Stato del Cantone

Ticino (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20) ricordato come IM 2 sia tenuto a rimborsare

predetto l’importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettono

(art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.2.1).

XII) Tassa

di giustizia e spese procedurali

23. La

tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP)

sono poste, in solido, a carico di IM 1 in ragione di 1/3, di IM 2 in ragione

di 1/3 e di IM 3 in ragione di 1/3 (art. 426 cpv. 1 prima frase CP e VD all. 2

a pag. pto. 17).

visti gli art.: 12, 22 cpv. 1, 40, 46, 47, 48a, 49, 51, 66a segg., 69, 70, 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2, 144 cpv. 1 e 3 nonché 186

CP;

80 segg., 84 segg., 135, 236, 263

segg., 335 segg., 422 segg. e 429 CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM

1 è autore colpevole di:

1.1. furto

aggravato, in parte tentato

siccome commesso per mestiere

rispettivamente in banda, agendo in correità con IM 2, IM 3 e una terza

persona, a __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015/25.11.2016, in

22 occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90;

1.2. ripetuto

danneggiamento, in parte qualificato

commesso, in relazione ai furti

consumati e tentati di cui al punto 1.1 del dispositivo rispettivamente al

punto 2.B.2.22 dell’atto d’accusa, in 22 occasioni, di cui in 3 cagionando un

danno considerevole, con un danneggiamento complessivo denunciato di fr.

143'362.85;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

commessa in 19 occasioni in relazione

ai furti consumati e tentati di cui al punto 1.1 del dispositivo;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

2. IM 2 è autore colpevole di:

2.1. furto aggravato, in parte

tentato

siccome commesso per mestiere

rispettivamente in banda, agendo in correità con IM 1, IM 3 e una terza persona,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015/25.11.2016, in 22

occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90;

2.2. ripetuto danneggiamento, in

parte qualificato

commesso, in

relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 2.1 del dispositivo

rispettivamente al punto 2.B.2.22 dell’atto d’accusa, in 22 occasioni, di cui

in 3 cagionando un danno considerevole, con un danneggiamento complessivo

denunciato di fr. 143'362.85;

2.3. ripetuta violazione di

domicilio

commessa in

19 occasioni in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 2.1 del

dispositivo;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3. IM 3 è autore colpevole di:

3.1. furto aggravato, in parte

tentato

siccome commesso per mestiere

rispettivamente in banda, agendo in correità con IM 1, IM 2 e una terza

persona, a __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015/25.11.2016, in

22 occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90;

3.2. ripetuto danneggiamento, in

parte qualificato

commesso, in relazione ai furti consumati

e tentati di cui al punto 3.1 del dispositivo, in 21 occasioni, di cui in 3

cagionando un danno considerevole, con un danneggiamento complessivo denunciato

di fr. 142'362.85;

3.3. ripetuta violazione di

domicilio

commessa in

19 occasioni in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 3.1 del

dispositivo;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

4. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di tentato furto aggravato di cui al punto 1.B.1.23 dell’atto

d’accusa.

5. IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di tentato furto aggravato di cui al punto 1.B.1.23 dell’atto

d’accusa.

6. Di

conseguenza:

6.1. IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

6.2. IM 2 è condannato alla pena

detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

6.3. IM 3 è condannato alla pena

detentiva di 27 (ventisette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

7. Giusta l’art. 66a

cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1

per la durata di 10 (dieci) anni.

8. Giusta l’art. 66a

cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 2

per la durata di 10 (dieci) anni.

9. Giusta l’art. 66a

cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 3

per la durata di 10 (dieci) anni.

10. Non è ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da

fr. 30.- ciascuna inflitta a IM 3 con decreto d’accusa del 5.1.2016 del

Ministero pubblico des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, __________ ma

è prolungato di 1 (un) anno il periodo di prova.

11. Le pretese di risarcimento nei

confronti di IM 1, IM 2 e IM 3 degli AP ACPR 1; ACPR 7; ACPR 6; ACPR 8; ACPR 10;

ACPR 9; ACPR 12; ACPR 2; ACPR 3; ACPR 4; ACPR 5; ACPR 13; ACPR 11; ACPR 16; ACPR

17; ACPR 14; ACPR 15; ACPR 18; ACPR 19; ACPR 20; ACPR 21 e ACPR 22 sono

rinviate al competente foro civile.

12. Le pretese di risarcimento nei

confronti di IM 1 e di IM 2 dell’AP ACPR 23 sono rinviate al competente foro

civile.

13. È ordinato il dissequestro e la

restituzione a IM 1 di 1 telefono cellulare Nokia 2690 con SIM Lycamobile __________.

14. È ordinato il dissequestro e la

restituzione a IM 2 di 1 Telefono Cellulare Yezz dual Sim IMEI __________ e __________

e due SIM Lyca Mobile e Vivacom.

15. È ordinata la confisca a IM 3 di:

15.1. fr. 939.-;

15.2. 1 automobile Lancia targata __________;

15.3. 1 navigatore Garmin;

15.4. 1 navigatore Tom Tom;

15.5. 1 smerigliatrice con 5 dischi;

15.6. 1 confezione di guanti in lattice;

15.7. 2 ricetrasmittenti Baofeng;

15.8. 1 piede di porco;

15.9. 1 lampada frontale;

15.10. 1 torcia Police;

15.11. 1 cacciavite Krome Vandimo.

16. È ordinato il dissequestro e la

restituzione a IM 3 di:

16.1. 1 telefono cellulare HTC dual SIM

con carta Vivacom __________ e __________;

16.2. 4 chiavette USB;

16.3. 1 auricolare Jebra;

16.4. 1 carta stradale Europa;

16.5. 2 accendini di plastica;

16.6. 1 telefono cellulare Nokia 1208

con Sim Lycamobile __________.

17. La tassa di giustizia di fr.

4'000.- (quattromila) e le spese procedurali sono poste, in solido, a carico di

IM 1 in ragione di 1/3, di IM 2 in ragione di 1/3 e di IM 3 in ragione di 1/3.

18. Non è riconosciuto a IM 1 alcun

indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

19. Non è riconosciuto a IM 2 alcun

indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

20. Le spese per la difesa d’ufficio

sono sostenute dallo Stato.

20.1. Le note professionali del

13.3.2017, del 28.4.2017 e dell’8.5.2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 5’481.00

spese e

trasferte fr. 584.00

esborsi fr. 390.00

totale fr. 6’455.00

20.1.1 IM 1 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’455.- non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

20.2. Le note professionali del

10.3.2017, del 5.4.2017 e del 26.4.2017 dell’avv. DUF 2 sono approvate per:

onorario fr. 6’687.00

spese e

trasferte fr. 924.65

IVA (8%) fr. 608.95

esborsi fr. 100.00

totale fr. 8'320.60

20.2.1 IM 2 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'320.60 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

20.3. Le note professionali del

10.3.2017, del 28.4.2017 e dell’8.5.2017 dell’avv. DUF 3 sono approvate per:

onorario fr. 4’953.00

spese e

trasferte fr. 488.00

IVA (8%) fr. 435.30

totale fr. 5’876.30

20.3.1 IM 3 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'876.30 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

20.4 La quantificazione della

retribuzione è impugnabile dai difensori d’ufficio alla Corte dei reclami penali

nel termine di 10 giorni

(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 4'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 4'110.--

Traduzioni fr. 60.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 611.05

fr. 8'781.05

============

Distinta

spese a carico di IM 1 (1/3)

Tassa

di giustizia fr. 1'333.33

Inchiesta preliminare fr. 1'137.--

Traduzioni fr. 20.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 203.68

fr. 2'927.02

============

Distinta

spese a carico di IM 2 (1/3)

Tassa

di giustizia fr. 1'333.33

Inchiesta preliminare fr. 1'137.--

Traduzioni fr. 20.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 203.68

fr. 2'927.02

============

Distinta

spese a carico di IM 3 (1/3)

Tassa

di giustizia fr. 1'333.33

Inchiesta preliminare fr. 1'137.--

Traduzioni fr. 20.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 203.68

fr. 2'927.02

============

Intimazione

a: -

Comunicazione

a: - Comando della Polizia

cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione

della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501

Bellinzona

- Direzione

del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

vicecancelliera