72.2017.54
Furto aggravato (in parte tentato), commesso per mestiere, rispettivamente in banda; ripetuto danneggiamento, in parte qualificato (danno considerevole); ripetuta violazione di domicilio. Espulsione d
8 maggio 2017Italiano89 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2017.54
Lugano,
8 maggio 2017/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Anna Giamboni,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
ACPR 20
ACPR 21
ACPR 22
ACPR 23
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 26 novembre 2017 al 17
gennaio 2017 (53 giorni),
in anticipata esecuzione della pena dal 18 gennaio 2017;
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 26 novembre 2017 al 17
gennaio 2017 (53 giorni),
in anticipata esecuzione della pena dal 18 gennaio 2017;
IM 3
rappresentato dall’avv. DUF 3
in carcerazione preventiva dal 25 novembre 2017 al 17
gennaio 2017 (55 giorni),
in anticipata esecuzione della pena dal 18 gennaio 2017;
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 43/2017 del 22 marzo 2017 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. ripetuto furto aggravato, consumato e tentato
siccome commesso per
mestiere e come associato ad una banda intesa a commettere furti, composta, in
particolare, da IM 1, IM 2, IM 3 e __________,
per avere,
nel periodo compreso tra
il 30.11.2015 e il 26.11.2016,
a __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________
(GR),
agendo in correità tra
loro e con __________, in modo organizzato e pianificato, manifestando in modo
concludente l’intenzione di perpetrare ulteriori furti congiuntamente, per
procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, procurandosi in
tal modo redditi regolari alla stessa stregua di una professione, in almeno 23
occasioni, sottratto o compiuto tutti gli atti necessari per la sottrazione di
un ingente quantitativo di cose mobili altrui, per un valore complessivo
denunciato di CHF 43'468.90,
e meglio per avere,
nelle sotto elencate occasioni e circostanze:
A. IM
1, IM 2 e IM 3, congiuntamente
1.1. a
__________, tra il 30.11.2015 e il
01.12.2015, a danno della ditta ACPR 1, previo scasso di una porta e di una
finestra per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto 10 chiavi e
denaro contante, per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di CHF 1'000.00
(reato ammesso, refurtiva contestata);
1.2. a
__________, tra il 02.12.2015 e il
03.12.2015, a danno della ditta ACPR 7, previo scasso di una finestra per
accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari a un
importo dichiarato di CHF 3'621.40 (reato ammesso);
1.3. a
__________, tra il 02.12.2015 e il
03.12.2015, a danno della ditta ACPR 6, previo scasso di una finestra per accedere
ai locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari a un importo
dichiarato di CHF 2'095.95 (reato ammesso);
1.4. a
__________, tra l’11.02.2016 e il
12.02.2016, previo scasso di una finestra, tentato di sottrarre cose mobili ai
danni della ditta ACPR 8, non riuscendo nell’intento (reato ammesso);
1.5. a
__________, tra l’11.02.2016 e il
12.02.2016, previo scasso di una finestra, tentato di sottrarre cose mobili ai
danni della ditta ACPR 10, non riuscendo nell’intento (reato ammesso);
1.6. a
__________, tra l’11.02.2016 e il
12.02.2016, a danno dell’__________, previo scasso di una porta per accedere ai
locali all’interno della ditta, sottratto 8 coltelli, una cassetta per i soldi,
una __________ e denaro contante,
per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di
CHF 585.00 (reato ammesso, refurtiva contestata);
1.7. a
__________, tra l’11.02.2016 e il
12.02.2016, a danno della ACPR 12, previo scasso di una porta per accedere ai
locali all’interno della ditta, sottratto un IPad Apple del valore di CHF
864.00 (reato ammesso, refurtiva contestata);
1.8. a __________, tra il 19.07.2016 e il 20.07.2016, a
danno della ACPR 2, previo scasso di una finestra e di una porta per accedere
ai locali all’interno della ditta, sottratto una smerigliatrice e denaro
contante, per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di CHF
5'075.90 (reato ammesso, refurtiva contestata);
1.9. a __________, tra il 19.07.2016 e il 20.07.2016, a
danno della ACPR 3, previo scasso di una finestra per accedere ai locali
all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari ad un importo
dichiarato di CHF 1'032.45 (reato ammesso);
1.10. a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, a
danno della ACPR 4, previo scasso di una finestra per accedere ai locali
all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari ad un importo
dichiarato di CHF 20'724.55 (reato ammesso, refurtiva contestata);
1.11. a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, a
danno della ACPR 5, sottratto denaro contante pari ad un importo dichiarato di
CHF 2'743.40 contenuto in una cassetta rinvenuta all’interno di un armadio a
muro presso la ACPR 4 (reato ammesso);
1.12. a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, a
danno della ACPR 13, previo scasso di una finestra per accedere ai locali
all’interno della ditta, sottratto un trapano-avvitatore, una smerigliatrice e
una valigetta portautensili, per un ammontare complessivo della refurtiva
dichiarata di CHF 1'164.75 (reato ammesso);
1.13. a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, a danno della ACPR 11, previo scasso di una porta per accedere ai
locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari ad un importo
dichiarato di CHF 100.00 (reato ammesso);
1.14. a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, a
danno della ACPR 16, previo scasso di una porta per accedere ai locali
all’interno della ditta, sottratto denaro contante e una chiave di
un’automobile per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di CHF
1'148.00 (reato ammesso);
1.15. a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, a
danno della ACPR 17, sottratto denaro contante contenuto all’interno della
cassaforte __________ che si trovava presso la ACPR 16 pari ad un importo
dichiarato di CHF 900.00 (reato ammesso);
1.16. a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, a
danno della ACPR 14, previo scasso di una porta per accedere ai locali
all’interno della ditta, sottratto una smerigliatrice, due palanchini e una
prolunga per la corrente, per un ammontare complessivo della refurtiva
dichiarata di CHF 1'164.00 (reato ammesso);
1.17. a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, a
danno della ACPR 15, sottratto denaro contante contenuto all’interno della
macchina del caffè che si trovava presso la ditta ACPR 14 pari ad un importo
dichiarato di CHF 700.00 (reato ammesso);
1.18. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, a danno della ACPR 18, previo
scasso di una porta per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto
una chiave marca Kaba del valore di CHF 49.50 (reato ammesso, refurtiva
contestata);
1.19. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, previo scasso di una finestra,
tentato di sottrarre cose mobili ai danni della ACPR 19, non riuscendo
nell’intento (reato ammesso);
1.20. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, a danno della ACPR 20, previo
scasso di una finestra per accedere ai locali all’interno della ditta,
sottratto denaro contante pari ad un importo dichiarato di CHF 500.00 (reato
ammesso, refurtiva contestata);
1.21. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, previo scasso di una porta,
tentato di sottrarre cose mobili ai danni della ACPR 21, non riuscendo
nell’intento (reato ammesso);
1.22. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, previo scasso di una
porta-finestra, tentato di sottrarre cose mobili ai danni della ACPR 22, non
riuscendo nell’intento (reato ammesso);
B. IM
1, IM 2, congiuntamente
1.23. a
__________ (GR), tra il 25.11.2016 e
il 26.11.2016, previo scasso di una porta di una roulotte
parcheggiata presso il piazzale della __________, tentato di sottrarre cose
mobili ai danni di ACPR 23 (proprietario della roulotte), non riuscendo
nell’intento (reato ammesso);
2. danneggiamento
ripetuto
per avere, in occasione
dei furti e tentati furti di cui al punto 1 del presente atto d’accusa,
intenzionalmente deteriorato, danneggiato, distrutto o reso inservibili diverse
cose altrui con un danno complessivo quantificato in CHF CHF 143'362.85,
e meglio per avere,
nelle sotto elencate occasioni e circostanze:
A. IM
1, IM 2 e IM 3, congiuntamente
2.1. a
__________, tra il 30.11.2015 e il
01.12.2015, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.1 ai
danni della ditta ACPR 1, danneggiato due casseforti, una porta e le tende
dell’ufficio, per un danno quantificato in CHF 23'080.00;
2.2. a
__________, tra il 02.12.2015 e il
03.12.2015, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.2 ai
danni della ACPR 7, danneggiato una finestra, un vetro del portone
dell’officina e un armadietto in ferro, per un danno quantificato in CHF
2’350.00;
2.3. a
__________, tra il 02.12.2015 e il
03.12.2015, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.3 ai
danni della ACPR 6, danneggiato tre finestre (per 2'460.00 CHF) e una
cassaforte (per CHF 300.00), per un danno totale quantificato in CHF 2’760.00;
2.4. a
__________, tra l’11.02.2016 e il
12.02.2016, al fine di commettere il tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.4
ai danni della ACPR 8, danneggiato finestre e porte interne, per un danno
totale quantificato in CHF 4'222.80;
2.5. a
__________, tra l’11.02.2016 e il
12.02.2016, al fine di commettere il tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.5
ai danni della ditta ACPR 10, danneggiato finestre e porte interne, per un
danno totale quantificato in CHF 6'311.10;
2.6. a
__________, tra l’11.02.2016 e il
12.02.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.6 ai
danni dell’associazione ACPR 9, danneggiato una porta, delle cassettiere, degli
armadi e un bancone, per un danno quantificato in CHF 3’039.00;
2.7. a
__________, tra l’11.02.2016 e il
12.02.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.7 ai
danni della ACPR 12, danneggiato una porta e una cassaforte giocattolo, per un
danno totale quantificato in CHF 756.00;
2.8. a __________, tra il 19.07.2016 e il 20.07.2016,
al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.8 ai danni della ACPR
2, danneggiato un vetro scorrevole al PT, una finestra sulle scale al PT e una
al primo piano presso gli uffici, tre armadi dell’officina, una porta, uno
stipite, un sensore fuoco, una rete metallica, il muro e la cassaforte al primo
piano, per un danno totale quantificato in CHF 24’421.90;
2.9. a __________, tra il 19.07.2016 e il 20.07.2016,
al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.9 ai danni della
ditta ACPR 3, danneggiato una finestra, le serrature degli armadi e una cassa
portamonete, per un danno totale quantificato in CHF 370.00;
2.10. a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016,
al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.10 ai danni della ACPR
4, danneggiato una finestra, una cassetta portachiavi, una cassetta
portamonete, un armadio portattrezzi, una casetta in resina e due casse
registratrici, per un danno totale quantificato in CHF 2'975.20;
2.11. a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016,
al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.11 ai danni della
ditta ACPR 5, danneggiato una cassetta portamonete, per un danno quantificato
in CHF 517.00;
2.12. a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016,
al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.12 ai danni della ACPR
13, danneggiato delle finestre, la cassaforte e una porta, per un danno totale
quantificato in CHF 5'024.15;
2.13. a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.13 ai danni
della ACPR 11, danneggiato una porta e una cassetta di sicurezza, per un danno
totale quantificato in CHF 2'658.70;
2.14. a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016,
al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.14 ai danni della ACPR
16, danneggiato un portone, una vetrata interna, una cassaforte e una
cassaforte __________, per un danno totale quantificato in CHF 50'547.60;
2.15. a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016,
al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.16 ai danni della ACPR
14, danneggiato una finestra, due porte interne e una griglia parapioggia, per
un danno totale quantificato in CHF 2’889.40;
2.16. a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016,
al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.17 ai danni della ACPR
15, danneggiato il distributore automatico di caffè per un danno quantificato
in CHF 3'740.00;
2.17. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il furto
summenzionato al pt. 1.A.1.18 ai danni della ACPR 18, danneggiato il vetro di
una porta per un danno quantificato in CHF 500.00;
2.18. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il
tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.19 ai danni della ditta __________,
danneggiato il telaio di una finestra per un danno totale quantificato in CHF
700.00;
2.19. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il furto
summenzionato al pt. 1.A.1.20 ai danni della ACPR 20, danneggiato una finestra
e una cassetta per le monete, per un danno totale quantificato in CHF 2’000.00;
2.20. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il
tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.21 ai danni della ACPR 21, danneggiato
la porta dell’ufficio e il cancello esterno per un danno totale quantificato in
CHF 1’000.00;
2.21. a __________ (GR), tra il
24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il
tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.22 ai danni della ACPR 22, danneggiato
una porta-finestra per un danno totale quantificato in CHF 2’500.00;
B. IM
1, IM 2, congiuntamente
2.22. a __________ (GR), tra il
25.11.2016 e il 26.11.2016, al fine di commettere il
tentato furto summenzionato al pt. B.1 ai danni di ACPR 23, danneggiato la
porta d’accesso di una roulotte, per un danno totale quantificato in CHF
1’000.00;
3. violazione
di domicilio ripetuta
per essersi
indebitamente introdotti, contro la volontà degli aventi diritto, personalmente
e/o in correità tra loro, nelle
summenzionate ditte per commettere i furti e tentati furti indicati ai punti da
1.A.1.1 a 1.A.1.22 del presente atto di accusa;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 139 nr. 1, 2 e 3 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP;
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’imputato
IM 2, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 2;
- l’imputato
IM 3, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 3;
- in
qualità di interpreti per la lingua __________ __________ e __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 18:33.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il
Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- a
pag. 1, alle generalità di IM 1, si sostituisce domicilio con residente, e si
aggiunge senza attività oltre alla data di nascita che viene modificata in __________;
- a
pag. 1, alle generalità di IM 2, si sostituisce domicilio con residente e
muratore con senza attività;
- a
pag. 1, alle generalità di IM 3, si sostituisce domicilio con residente e
muratore con senza attività nonché si stralcia senza statuto in Svizzera;
- a
pag. 1, riferendosi alle carcerazioni preventive di IM 1 e di IM 2, richiamato
l’AI 24 si sostituisce 26 novembre 2016 con 25 novembre 2016, da cui il totale
dei giorni diventa 54 e non 53;
- a
pag. 2, al punto 1, al titolo di reato si toglie ripetuto;
- a
pag. 2, al punto 1, richiamato l’AI 24, al per avere si sostituisce 26.11.2016
con 25.11.2016;
- a
pag. 3, al punto 1.A.1.9, richiamato il verbale d’interrogatorio PS IM 1 del
16.12.2016 a pag. 6 riga da 13 a 14, si toglie tra il 19.07.2016;
- a
pag. 4, al punto 1.A.1.17 si sostituisce __________ con __________ e richiamato
l’AI 86 all. 43, fr. 600.- al posto di CHF 700.-. Consequentemente l’importo
complessivo di cui a pag. 2 viene modificato da CHF 43'468.90 in CHF 43'368.90;
- a
pag. 4, al punto 1.A.1.18, richiamato l’AI 92, si aggiunge __________ a __________;
- a
pag. 4, al punto 1.A.1.19, richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il 25.11.2016;
- a
pag. 5, al punto 1.B.1.23, richiamato l’AI 24, si stralcia tra e il 26.11.2016;
- a
pag. 6, al punto 2.A.2.9, richiamato il verbale d’interrogatorio PS IM 1 del
16.12.2016 a pag. 6 riga da 13 a 14, si toglie tra il 19.07.2016 e;
- a
pag. 7, al punto 2.A.2.16 si sostituisce __________ con __________;
- a
pag. 7, al punto 2.A.2.17 si aggiunge __________ a __________;
- a
pag. 7, al punto 2.A.2.18, richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il 25.11.2016;
- a
pag. 7, al punto 3, richiamato l’AI 86 all. 40, 43 e 45, si sostituisce ai
punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.22 con ai punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.10, da 1.A.1.12 a
1.A.1.14, 1.A.1.16 e da 1.A.1.18 a 1.A.1.22;
- a
pag. 7, ai reati, si aggiungono art. 22 cpv. 1 CP e il cpv. 2 all’art. 139 n. 3 CP;
- a
pag. 8, ai sequestri di IM 2, si sostituisce 1 Telefono Cellulare Yezz dual Sim
con inserite due Sim corrispondenti ai numeri __________ e __________ con 1
Telefono Cellulare Yezz dual Sim IMEI __________ e __________ e due SIM Lyca
Mobile e Vivacom;
- a
pag. 10, richiamato il doc. TPC 19, si sostituisce __________, Via __________, __________
con __________, rappresentata dal __________;
- a
pag. 10, alle intimazioni si aggiunge __________ a __________;
- a
pag. 10, alle intimazioni si aggiunge __________ a __________.
Le
parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è
modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la
sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la
conferma dell’atto d’accusa. Gli imputati non hanno contestato i furti, solo
parte della refurtiva. A questo proposito rammenta che il denaro sottratto era
in casseforti che sono concepite per contenere parecchio denaro. Inoltre per
quanto riguarda gli oggetti sottratti che sono stati contestati il PP non vede
per quale motivo gli AP avrebbero dovuto denunciarne il furto. Il PP qualifica
il reato di furto aggravato per mestiere e per banda. In merito alla prima
aggravante, sostiene che gli accusati sono tre professionisti del furto. Essi
hanno agito con perseveranza. In poco meno di un anno hanno totalizzato una
refurtiva di oltre fr. 43'000.-. Si sono così garantiti parecchie migliaia di
franchi al mese, guadagno superiore a quello derivante da asserite attività
lecite. Il PP infatti non crede siano giunti fin qui per trovare lavoro. Il
provento di questi furti era destinato al sostentamento principale, l’intento
era di avere un reddito regolare. I diversi precedenti fanno presumere che volevano
commettere diversi furti. Il PP ritiene siano dati anche gli estremi per
l’aggravante della banda. Siamo di fronte a un team consolidato e stabile,
erano sempre loro. Ognuno aveva un compito prestabilito. Gli obbiettivi erano
ditte che garantivano bottini più elevati rispetto ad abitazioni. Sono pure
dati gli elementi per il ripetuto danneggiamento, anche quello qualificato di
cui all’art. 144 cpv. 3 CP, e per la violazione di domicilio. La colpa degli
imputati è da ritenersi grave, questo per la loro reiterazione, determinazione
a delinquere e per i gravi danneggiamenti. I precedenti aumentano la loro colpa
e qui il PP rileva come tutti hanno precedenti specifici per furto. Solo
l’arresto ha permesso di porre fine all’attività delinquenziale saldamente instaurata.
Hanno scelto la via più semplice per arricchirsi e non per garantirsi un
semplice sostentamento. La prognosi è dunque assolutamente negativa per tutti.
Sulla scorta di quanto esposto postula per IM 1 e IM 2 una pena detentiva di 33
mesi totalmente da espiare. Per IM 3 invece una pena detentiva di 32 mesi
totalmente da espiare e la revoca della sospensione condizionale della pena
pecuniaria inflitta con decreto d’accusa 5.1.2016 del Ministero pubblico del
Canton Vallese. Inoltre chiede l’espulsione dal territorio svizzero di tutti
gli accusati per almeno 10 anni;
§ l’avv. DUF 2, difensore
dell’imputato IM 2, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il suo
assistito è reo confesso. Egli ha collaborato e ha riconosciuto le sue
responsabilità, per questo va creduto laddove ha contestato la refurtiva. Non
si oppone alle qualifiche giuridiche ritenute dal PP né all’estensione
prospettata dalla Corte per l’applicazione dell’art. 144 cpv. 3 CP. Egli ha
agito così per dare da mangiare alla sua famiglia perché non aveva soldi. Ha
sempre cercato di lavorare nel suo paese. Come attenuante generica gli va
riconosciuta la sua collaborazione. Egli ha avuto un comportamento corretto
durante l’inchiesta, è pentito e riconosce la sua colpa che è mediamente grave.
Fatti
I furti sono stati commessi in ditte e non in case private per non mettere in
pericolo le vittime, agendo in orari dove nessuno lavora. Da tenere in conto
pure che la pena sarà scontata lontana dai suoi cari. La difesa postula il
proscioglimento dalle imputazioni di cui ai punti 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.18,
1.20, 1.23 e 2.22 dell’atto d’accusa. Per il resto, richiamate le sentenze CARP
17.2011.71/72 del 29.9.2011 e 17.2015.50 del 13.5.2015, chiede una massiccia
riduzione della pena detentiva proposta dal PP da contenere in 2 anni con
beneficio della sospensione condizionale, la cui durata del periodo di prova
lascia da determinare alla Corte, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Per quanto riguarda la durata dell’espulsione si rimette al prudente giudizio
della Corte;
§ l’avv. DUF 3, difensore
dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il suo
assistito ha collaborato e riconosciuto le proprie responsabilità. Contesta la
violazione di domicilio laddove non vi è querela. La refurtiva è contestata,
sia per quanto riguarda l’ammontare ritenuto eccessivo sia laddove è stata
denunciata la sottrazione di oggetti, l’intenzione degli imputati era di
sottrarre denaro e non oggetti. Pure per l’ammontare complessivo dei danneggiamenti
gli imputati sostengono sia in realtà inferiore rispetto a quanto indicato
nell’atto d’accusa. In particolare gli importi di cui ai punti 2.2, 2.5, 2.6 e
2.8 sono contestati poiché non sono documentati. Il totale va dunque riportato
a circa fr. 107'000.-. Per quanto attiene alla commisurazione della pena va
tenuto conto del fatto che il suo assistito abbia ricoperto un ruolo marginale
fungendo da autista. Egli non si è mai materialmente introdotto nelle ditte. IM
3 non si aspettava dei danneggiamenti così importanti, ha saputo solo a
posteriori che i correi hanno usato un “flex”, deve quindi rispondere solo di
danni normali e non qualificati. Vi è da considerare anche la sua difficile
situazione famigliare e personale. Richiamata la sentenza CARP 17.2016.46 del
3.5.2016, chiede che la pena richiesta dal PP sia notevolmente ridotta e posta
a beneficio della sospensione condizionale in vista dell’intenzione del suo
assistito di ritornare nel suo paese d’origine;
§ l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega
innanzitutto chi è IM 1, le sue difficoltà finanziarie e la mancanza di una
formazione scolastica e professionale. Contesta il reato di furto in forma
aggravata. Lo scopo era quello di sbarcare il lunario. Contesta pure parte
della refurtiva, alcuni importi denunciati sono eccessivi rispetto a quanto
asserito dall’imputato. Inoltre contesta la sottrazione di oggetti in quanto
l’intento era solo quello di racimolare dei soldi e quindi in virtù del
principio in dubio pro reo va ritenuta la versione a lui più favorevole. Chiede
il proscioglimento per le imputazioni di cui ai punti 1.23 e 2.22. In primo
luogo il suo assistito è entrato per dormire e non per rubare. Secondariamente
il danneggiamento si è reso necessario perché quella era una notte di novembre
e i due hanno dovuto cercare un riparo, trovandosi così in stato di necessità
ai sensi dell’art. 17 CP. Per la commisurazione della pena occorre tenere conto
dell’atteggiamento collaborativo, dell’ammissione di responsabilità, del
difficile trascorso, del diverso tempo trascorso in detenzione preventiva non
essendoci posto per passare al regime dell’esecuzione anticipata di pena e
della lontananza dalla famiglia. Inoltre IM 1 parla solo __________ e il suo
livello di cultura è basso. La pena da espiare sarebbe per lui intollerabile
oltre che non risocializzante, rendendo il suo reinserimento più difficile. Per
tutti questi motivi chiede una massiccia riduzione della pena richiesta dal PP
così da poter beneficiare di una sospensione condizionale, il cui periodo di
prova lascia determinare alla Corte. Conclude con delle considerazioni riguardo
la sua nota professionale che reputa giustificata. Precisa di aver inserito il
tempo effettivamente impiegato per assistere agli interrogatori e per le
prestazioni svolte nonché si è resa necessaria la richiesta di rimborso del
lavoro d’interprete, che è stato anticipato dalla difesa.
Considerato, in
fatto ed in diritto
I) Correzione
dell’atto d’accusa
1. All’apertura
del pubblico dibattimento si è proceduto alla seguente correzione dell’atto
d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del Tribunale
penale cantonale, di seguito solo TPC, 1):
" Il Presidente propone alle
parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- a pag. 1, alle generalità di IM 1,
si sostituisce domicilio con residente, e si aggiunge senza attività
oltre alla data di nascita che viene modificata in __________;
- a pag. 1, alle generalità di IM 2,
si sostituisce domicilio con residente e muratore con senza attività;
- a pag. 1, alle generalità di IM 3,
si sostituisce domicilio con residente e muratore con senza attività
nonché si stralcia senza statuto in Svizzera;
- a pag. 1, riferendosi alle
carcerazioni preventive di IM 1 e di IM 2, richiamato l’AI 24 si sostituisce
26 novembre 2016 con 25 novembre 2016, da cui il totale
dei giorni diventa 54 e non 53;
- a pag. 2, al punto 1, al titolo di
reato si toglie ripetuto;
- a pag. 2, al punto 1, richiamato
l’AI 24, al per avere si sostituisce 26.11.2016 con 25.11.2016;
- a pag. 3, al punto 1.A.1.9,
richiamato il verbale d’interrogatorio PS IM 1 del 16.12.2016 a pag.
6 riga da 13 a 14, si toglie tra il 19.07.2016;
- a pag. 4, al punto 1.A.1.17 si
sostituisce __________ con __________ e richiamato l’AI 86 all. 43, fr. 600.-
al posto di CHF 700.-. Consequentemente l’importo complessivo di cui a
pag. 2 viene modificato da CHF 43'468.90 in CHF 43'368.90;
- a pag. 4, al punto 1.A.1.18,
richiamato l’AI 92, si aggiunge __________ a __________;
- a pag. 4, al punto 1.A.1.19,
richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il 25.11.2016;
- a pag. 5, al punto 1.B.1.23,
richiamato l’AI 24, si stralcia tra e il 26.11.2016;
- a pag. 6, al punto 2.A.2.9,
richiamato il verbale d’interrogatorio PS IM 1 del 16.12.2016 a pag.
6 riga da 13 a 14, si toglie tra il 19.07.2016 e;
- a pag. 7, al punto 2.A.2.16 si
sostituisce __________ con __________;
- a pag. 7, al punto 2.A.2.17 si
aggiunge __________ a __________;
- a pag. 7, al punto 2.A.2.18,
richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il 25.11.2016;
- a pag. 7, al punto 3, richiamato
l’AI 86 all. 40, 43 e 45, si sostituisce ai punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.22 con
ai punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.10, da 1.A.1.12 a 1.A.1.14, 1.A.1.16 e da
1.A.1.18 a 1.A.1.22;
- a pag. 7, ai reati, si aggiungono
art. 22 cpv. 1 CP e il cpv. 2 all’art. 139 n. 3 CP
- a pag. 8, ai sequestri di IM 2, si
sostituisce 1 Telefono Cellulare Yezz dual Sim con inserite due Sim
corrispondenti ai numeri __________ e __________ con 1 Telefono Cellulare Yezz
dual Sim IMEI __________ e __________ e due SIM Lyca
Mobile e Vivacom;
- a pag. 10, richiamato il doc. TPC
19, si sostituisce __________, Via __________ con __________, rappresentata
dal __________;
- a pag. 10, alle intimazioni si
aggiunge __________ a __________;
- a pag. 10, alle intimazioni si
aggiunge __________ a __________.
Le parti si dichiarano d’accordo con
queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”
(verbale del dibattimento, di seguito
solo VD, a pagine, di seguito solo pag., 3 e 4)
II) Apprezzamento
giuridico divergente
Considerandi
2.
Richiamato
l’articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale penale
svizzero (di seguito solo CPP) e i punti (di seguito solo pti.) 2.A.2.1, 2.A.2.8
e 2.A.2.14 dell’AA (doc. TPC 1), durante l’interrogatorio degli imputati (art.
111.
e seguenti, di seguito solo segg., CPP) è stato prospettato, in via
alternativa, il reato di danneggiamento qualificato ai sensi dell’art. 144
capoverso (di seguito solo cpv.) 3 del Codice penale svizzero (di seguito solo
CP e VD allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 5). Chiesto alle parti se
avessero voluto pronunciarsi in merito, le stesse hanno dichiarato “che lo
faranno, se del caso, al momento della discussione” (VD all. 1 a pag. 5).
III) Vita
e precedenti penali degli imputati
3.
Per
il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 1 (di seguito solo IM
1), cittadino __________, nato il __________ (doc. dibattimentale, di seguito
solo Dib., 2 e VD all. 1 a pag. 8), residente a __________ si rinvia al suo
dire nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) di polizia (di seguito
solo PS) dei Cantoni Grigioni (VI PS IM 1 del 30.11.2016 a pag. 2 e atto
istruttorio, di seguito solo AI, 24) e Ticino (VI PS IM 1 del 16.12.2016 a pag.
8.
da riga 10 a riga 15) ma in particolare a quello del 27.2.2017 dinanzi al
Procuratore pubblico (di seguito solo PP) a pag. 6, da riga 10 a riga 27:
" Ho frequentato le scuole
dell'obbligo fino alla terza
elementare. Dopo il terzo anno di scuola dell'obbligo la mia
famiglia si è trasferita in campagna. Quando avevo
__________ anni mia madre è
deceduta e poco dopo con mio padre, __________
ci siamo trasferiti a __________ dove ho iniziato a lavorare nei
cantieri da manovale senza alcuna
formazione.
…omissis…
Avevamo
bisogno di soldi per cui ho deciso di commettere i furti che mi sono stati imputati. Con i
miei connazionali implicati nei furti che mi sono stati imputati, ci siamo trovati in un bar e abbiamo deciso tutti insieme di andare all'estero, e meglio in Svizzera, per commettere dei furti”
(VI PP IM 1 27.2.2017 a pag. 6)
Queste sue dichiarazioni sono state
confermate in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 2 I risposta, di seguito
solo R). In buone condizioni di salute (AI 80), espiata la condanna è
intenzionato a ritornare in __________ dalla sua famiglia e trovare lavoro (VD
all. 1 a pag. 2 VI R). Incensurato in Svizzera (AI 43), in Italia (AI 67) e in
Austria (AI 68), è ricercato in __________ (doc. TPC 27 e VD all. 1 a pag. 2 V
R) rispettivamente in Austria per un furto con scasso commesso l’1.10.2015 (AI
54.
e VD all. 1 a pag. 2 III R). Inchiestato in __________ per vari reati, tra
cui quelli di furto commessi negli anni 2008, 2010 e 2011 (AI 54 e VI PP IM 1
del 13.1.2017 a pag. 3 da riga 1 a riga 9) è stato condannato in Germania per
tentato furto aggravato in correità con IM 2, IM 3 e una terza persona, con
sentenza del 10.11.2014 con cui gli è stata inflitta una pena detentiva di 6
mesi (AI 54 e 77) per dei fatti avvenuti il 17.9.2014 a __________ (VI PP IM 1
del 27.2.2017 a pag. 6 da riga 29 a riga 32), che in aula ha così ricordato:
" Con i due coimputati e il
fratello di __________ eravamo in Germania a __________ a lavorare come
manovali per due mesi. Siccome non siamo stati pagati come ci aspettavamo prima
di ritornare in patria da una finestra aperta al primo piano abbiamo visto un
laptop che credevamo un portatile e abbiamo pensato di rubarlo. Una volta
entrati visto che non era un laptop lo abbiamo lasciato lì, siamo stati subito
arrestati dopo essere saliti in macchina probabilmente qualcuno ci ha visto e
ha chiamato la polizia. Io ho fatto un mese e mezzo di carcere preventivo, IM 2
e IM 3 tre mesi”
(VD all. 1 a pag. 2 IV R)
4.
Per
il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 2, cittadino __________,
nato il __________, residente a __________ si rinvia al suo dire nei VI dei
Cantoni Grigioni (VI PS IM 2 del 25.11.2016 a pag. 2 e del 29.11.2016 a pag. 2
nonché AI 24) e Ticino (VI PP IM 2 del 17.1.2017 a pag. 2 da riga 17 a riga 21)
ma in particolare a quello del 6.3.2017 dinanzi al PP a pag. 6, da riga 21 a
riga 45:
" …omissis…
Ho frequentato le scuole
dell'obbligo solo fino alla prima media, poi ho iniziato subito a lavorare presso un __________, ci ho
lavorato per due anni. Poi mi sono
trasferito a __________ a lavorare
come manovale (per 7/8 mesi). A memoria credo di aver avuto 13 anni. Poi
ho lavorato sempre a __________
come __________ presso __________. Voglio precisare che ci sono stati parecchi
periodi in cui non lavoravo per cui non riesco a situare temporalmente ogni periodo
lavorativo. Cercavo dei lavori saltuari, ma erano spesso malpagati e anzi a volte nemmeno venivo pagato. L'unico mestiere che mi permetteva di guadagnare effettivamente qualcosa è stato
quello di __________. Per un certo periodo sono rimasto senza
lavoro. Poi mi sono recato in __________ con IM 1 e IM 3 per lavorare.
Abbiamo lavorato per circa un
mese, ci hanno pagato metà dello stipendio pattuito. Voglio precisare che con me IM 1 e IM 3
c'era anche il fratello di __________ (__________), questi dato che dovevamo rientrare in __________ ha deciso di rubare un PC portatile
presso una ditta. Poi siamo stati fermati dalla polizia che ha trovato il PC portatile sottratto da __________. Siamo stati
in carcere per circa 3 mesi. Una volta
usciti dal carcere, siamo
ritornati in __________ a __________, se non erro era il mese di
novembre 2014. Non ho trovato un
lavoro fisso in __________ per cui ogni
tanto ritornavo presso la ditta __________ per guadagnare qualche soldo. __________ ha proposto a tutti quanti di venire in Svizzera a commettere dei furti. Ne abbiamo perpetrati un buon numero fino a quando non siamo stati
arrestati. Facevamo avanti e indietro dalla __________, e questo lo abbiamo
fatto fino al giorno del nostro arresto”
(VI PP IM 2 6.3.2017 a pag. 6)
Queste sue dichiarazioni sono state
confermate in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 I R). Espiata la condanna
è intenzionato a ritornare in __________, ricongiungersi con la sua famiglia e
trovare lavoro (VD all. 1 a pag. 3 VI R). Incensurato in Svizzera (AI 44), in
Italia (AI 69) e in Austria (AI 70), è ricercato in quest’ultimo paese per
tentato furto (AI 54 e VD all. 1 a pag. 3 III R). Già inchiestato in __________
per vari reati, tra cui quelli di furto commessi negli anni 2008, 2011, 2012 e
2013.
(VI PP IM 2 del 17.1.2017 a pag. 3 da riga 1 a riga 17, AI 54 e VD all. 1
a pag. 3 V R) è stato condannato in __________ per il tentato furto aggravato
commesso a __________ il 17.9.2014 in correità con IM 1, IM 3 e una terza
persona (VI PP IM 2 17.1.2017 a pag. 2 da riga 34 a riga 43 nonché AI 54 e 75)
ad una pena detentiva di 6 mei e sulle cui circostanze fattuali ha fatto sue le
dichiarazioni di IM 1 (VD all. 1 a pag. 3 IV R).
5.
Per
il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 3, cittadino __________,
nato il __________, residente a __________ si rinvia al suo dire nei VI del
Canton Grigioni (VI PS IM 3 del 30.11.2016 a pag. 2 e AI 24) ma in particolare
a quello del 27.8.2017 dinanzi al PP a pag. 6, da riga 4 a riga 26:
" Ho frequentato le scuole
dell'obbligo per i primi __________. Sono rimasto a vivere con i genitori senza esercitare nessuna attività.
A __________ anni mi sono sposato e subito dopo ho iniziato il servizio
militare. Nel __________ ho iniziato il militare e dopo __________ giorni di militare sono diventato
padre. Terminato il servizio militare, sono tornato a casa da mia moglie e mio figlio e ho
iniziato a
lavorare presso una ditta di __________ senza alcuna formazione per 2/3 anni (__________).
…omissis…Con IM 2 e IM 1 ci siamo recati in Germania per lavorare, uno degli altri connazionali presenti con
me in Germania, non ricordo esattamente
chi, ha tentato di rubare un laptop per il quale sono stato condannato anche io. Dopo aver scontato la condanna di tre mesi siamo ritornati in __________. Siamo arrivati in Svizzera per cercare lavoro ma non ci siamo trovati in accordo sul salario e quindi non abbiamo formalizzato contratto. La ditta dalla quale eravamo stati contattati, dopo averci
promesso la somma di CHF 100.00 al giorno al momento della conclusione del contratto aveva ridotto tale importo della metà. Noi pertanto considerato che tale somma può essere guadagnata anche in __________ abbiamo
deciso di non lavorare, ci siamo ritrovati senza denaro e quindi abbiamo deciso di commettere dei furti”
(VI PP IM 3 del 27.8.2017 a pag. 6)
Queste sue dichiarazioni sono state
confermate in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 VIII R) con le seguenti
precisazioni:
“Mia moglie lavora come __________ con
un contratto indeterminato, cinque giorni alla settimana per un salario di
circa 200.- euro mensili che è insufficiente per i bisogni della famiglia. I
miei figli hanno __________, gli ultimi due ancora agli studi.
…omissis…”
(VD all. 1 a pag. 3 VIII R)
" Espiata la sua condanna è
intenzionato a ritornare in __________ per aiutare sua moglie che oltre alla
loro famiglia si deve occupare anche dei suoi genitori (VD all. 1 a pag. 4 VIII
R). Incensurato in Italia (AI 65) e in Austria (AI 66), è ricercato in
quest’ultimo paese per furto con scasso (AI 54 e VD all. 1 a pag. 4 IV R). Già
inchiestato in __________ per vari reati, tra cui quelli di furto commessi
negli anni 1998, 2008 e 2013 (VI PP IM 3 del 13.1.2017 a pag. 3 da riga 1 a
riga 7, AI 54 e VD all. 1 a pag. 4 VI/VII R) è stato condannato in Germania per
il tentato furto aggravato commesso a __________ il 17.9.2014 in correità con IM
1, IM 2 e una terza persona (VI PP IM 3 13.1.2017 a pag. 2 da riga 39 a riga 45
e AI 76) ad una pena detentiva di 6 mei e sulle cui circostanze fattuali ha
fatto sue le dichiarazioni di IM 1 (VD all. 1 a pag. 4 V R). A differenza degli
altri due imputati (art. 111 segg. CPP) non è incensurato in Svizzera essendo
stato condannato il 5.1.2016 con decreto (di seguito solo DA) del Ministero
Pubblico (di seguito solo MP) del Canton Vallese per infrazione alla legge
federale sulle armi (di seguito solo LArm) ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LArm,
fatti avvenuti il 28.11.2015 (VD all. 1 a pag. 3 X R e a pag. 4 I/II R), ad una
pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 30 aliquote giornaliere a franchi (di
seguito solo fr.) 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP)
con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) e al pagamento di una
multa di fr. 300.- (art. 106 cpv. 1 e 2 CP, AI 42, doc. TPC 36 e VD all. 1 a
pag. 4 III R), col che, in caso di sua condanna, il doverne stabilire la sorte
in applicazione dell’art. 46 cpv. 1 o 2 CP.
6.
Tutti
e tre gli imputati (art. 111 segg. CPP) non hanno legami con la Svizzera (per IM
1.
VI PP IM 1 del 27.2.2017 a pag. 6 riga 34 e 35 nonché VD all. 1 a pag. 2 II R
e a pag. 7 VI R; per IM 2 VI PP IM 2 del 6.3.2017 a pag. 7 riga 2 e 3 nonché VD
all. 1 a pag. 3 II R e a pag. 7 VII R e per IM 3 VI PP IM 3 del 27.2.2017 a
pag. 6 riga 29 e 30 nonché VD all. 1 a pag. 3 IX R e a pag. 7 VIII R).
IV) Circostanze
dell’arresto dei tre imputati
7.
La
notte del 25.11.2016, in relazione ai furti aggravati (art. 139 cifra, di
seguito solo n., 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art. 22 cpv. 1 CP) di
cui ai pti. da 1.A.1.18 a 1.A.1.22 dell’AA (doc. TPC 1), la polizia cantonale
del Canton Grigioni ha proceduto all’arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP)
di IM 3 mentre si trovava a bordo della vettura Lancia Z targata __________ (AI
24.
e 86 a pag. 15). IM 1, IM 2 e __________, dopo aver trascorso la notte del
25.11.2016
all’interno della roulotte dell’accusatore privato (di seguito solo
AP e art. 118 segg. CPP) ACPR 23 di cui al tentato (art. 22 cpv. 1 CP) furto
aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) evidenziato al punto (di seguito
solo pto.) 1.B.1.23 dell’AA (doc. TPC 1), sono stati arrestati provvisoriamente
(art. 217 segg. CPP) nella tarda mattina del 25.11.2016 (AI 24). Constatato
come il DNA di IM 1 fosse stato riscontrato in alcuni furti (art. 139 CP) con
scasso commessi in Ticino nei periodi 30.11.2015 / 1.12.2015 (pto. 1.A.1.1
dell’AA, doc. TPC 1, AI 1 a pag. 5 e 86 a pag.15) e 19.7.2016 / 22.7.2016 (pti.
da 1.A.1.8 a 1.A.11 dell’AA, doc. TPC 1, AI 1 a pag. 5 e 6 nonché 86 a pag. 15)
il MP del Canton Ticino ha assunto il procedimento penale nei confronti dei tre
imputati (art. 111 segg. CPP nonché AI 23) ricordato come quanto mai
inopinatamente __________ fosse già stato rimesso in libertà dal MP del Canton
Grigioni (AI 86 a pag. 15 e 16), da cui la successiva emissione nei suoi
confronti di un mandato di cattura (art. 210 cpv. 2 CPP) di portata nazionale
da parte del MP del Canton Ticino (AI 109). IM 1 è stato verbalizzato la prima
volta dalla polizia ticinese il 16.12.2016, IM 2 il 21.12.2016 e IM 3 il
23.12.2016
I tre imputati (art. 111 segg. CPP) sono poi stati posti, su loro
richiesta (per IM 1 VI PP del 13.1.2017 a pag. 8, per IM 2 VI PP del 17.1.2017
a pag. 9 e per IM 3 VI PP 13.1.2017 a pag. 8), in esecuzione anticipata di pena
(art. 236 cpv. 1 CPP) con effetto dal 18.1.2017 (per IM 1 AI 63, per IM 2 AI 64
e per IM 3 AI 62) e in questo regime compaiono in aula.
V) Dichiarazioni
d’istruttoria e dibattimentali dei tre imputati
8.
IM
1, IM 2 e IM 3 sono sostanzialmente reo confessi (per IM 1 VI PP del 13.1.2017
da pag. 3 a pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 I R, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 da
pag. 3 a pag. 9 e VD all. 1 a pag. 5 II R nonché per IM 3 VI PP 13.1.2017 da
pag. 3 a pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 III R) con l’eccezione, per tutti e tre,
di parte della refurtiva denunciata perché, di fondo, avrebbero preso solo
soldi (VD a pag. 6, per il pto.1.A.1.1 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI del PP
13.1.2017
a pag. 3, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 4 e per IM 3 VI PP del
13.1.2016
a pag. 3, per il pto. 1.A.1.6 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del
13.1.2017
a pag. 4, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 5 e per IM 3 VI PP del
13.1.2016
a pag. 4, per il pto. 1.A.1.7 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del
13.1.2017
a pag. 5, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 5 e per IM 3 VI PP del
13.1.2016
a pag. 5, per il pto. 1.A.1.8 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del
13.1.2017
a pag. 5, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 6 e per IM 3 VI PP del
13.1.2016
a pag. 5, per il pto. 1.A.1.10 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP
del 13.1.2017 a pag. 6, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 6 e per IM 3 VI PP
del 13.1.2016 a pag. 6, per il pto. 1.A.1.18 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI
PP del 13.1.2017 a pag. 7, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 8 e per IM 3 VI
PP del 13.1.2016 a pag. 8 nonché per il pto. 1.A.1.20 dell’AA, doc. TPC 1, per IM
1.
VI PP del 13.1.2017 a pag. 8, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 8 e per IM
3.
VI PP del 13.1.2016 a pag. 8). Ammessi tutti i danneggiamenti (art. 144 CP,
per IM 1 VD all. 1 a pag. 5 I e X R, per IM 2 VD all. 1 a pag. 5 II e XI R
nonché per IM 3 VD all. 1 a pag. 5 III R con le ulteriori precisazioni
dibattimentali per il danneggiamento qualificato ex art. 144 cpv. 3 CP
relativamente ai pti. 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1
VD all. 1 a pag. 5 VII R, per IM 2 VD all. 1 a pag. 5 VIII R e per IM 3 VD all.
1.
a pag. 5 IX R) e le violazioni di domicilio (art. 186 CP, per IM 1 VD all. 1
a pag. 5 I R, per IM 2 VD all. 1 a pag. 5 II R e per IM 3 VD all. 1 a pag. 5
III R), IM 1 e IM 2 hanno invece sempre contestato il reato di tentato (art. 22
cpv. 1 CP) furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) di cui al pto.
1.
B.1.23 dell’AA (doc. TPC 1) nella misura in cui, a loro dire, erano entrati
nella roulotte di ACPR 23 solo per dormire e ripararsi dal freddo e non,
invece, per rubare (per IM 1 VI PS del 9.1.2017 a pag. 7, PP del 13.1.2017 a
pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 X R nonché per IM 2 VI PS del 9.1.2017 a pag. 6, PP
del 17.1.2017 a pag. 9 e VD all. 1 a pag. 5 XI R).
VI) Le
imputazioni dell’AA
9.
In
merito ai tre capi d’imputazione dell’AA si ricorda, in diritto, come:
9.1
giusta
l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10
cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza
risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata;
9.2
giusta
l’art. 139 n. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena
detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34
segg. CP) ricordato come giusta la n. 2 di predetta norma il colpevole è punito
con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria
(art. 34 segg. CP) non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere del
furto e come giusta la n. 3 cpv. 2 di predetta norma il colpevole è punito con
una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria
(art. 34 segg. CP) non inferiore a 180 aliquote giornaliere se ha perpetrato il
furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
9.3
giusta
l’art. 144 cpv. 1 CP chi deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa
altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è
punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40
CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ricordato come
giusta il cpv. 3 di predetta norma il giudice può pronunciare una pena
detentiva (art. 40 CP) da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un
danno considerevole e in tal caso il perseguimento avviene d’ufficio;
9.4
giusta
l’art. 186 CP chi, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,
s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od
in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un
cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne
ha diritto, è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena
detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg.
CP).
10.
In
merito alle imputazioni di cui ai pti. 1.A, 2.A e 3 dell’AA (doc. TPC 1) la
Corte delle assise criminali (di seguito solo Corte) ha deciso quanto segue:
10.1
i
tre imputati (art. 111 segg. CPP) sono stati condannati per il reato di furto
aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP), in parte tentato (art. 22 cpv. 1
CP) siccome commesso per mestiere (art. 139 n. 2 CP) rispettivamente in banda
(art. 139 n. 3 cpv. 2 CP), agendo in correità tra loro e __________, a __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015 / 25.11.2016, in 22 occasioni di cui
5.
tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90 (VD a pag. 3 e 4, per IM
1.
VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1, per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1 e
per IM 3 VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1). La contestazione sollevata dai
difensori di IM 1 e IM 2 secondo cui non era intenzione dei loro assistiti
commettere un tentato (art. 22 cpv. 1 CP) furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3
cpv. 2 CP) a danno dell’AP ACPR 23 (pto. 1.B.1.23 dell’AA, doc. TPC 1, VD a
pag. 7, per IM 1 VI PS del 9.1.2017 a pag. 7, PP del 13.1.2017 a pag. 8 e VD
all. 1 a pag. 5 X R nonché per IM 2 VI PS del 9.1.2017 a pag. 6, PP del
17.1.2017
a pag. 9 e VD all. 1 a pag. 5 XI R) è stata accolta in quanto
comprovata oggettivamente dai fatti tanto da conseguirne il proscioglimento di
questi due imputati (art. 111 segg. CPP, per IM 1 VD all. 2 a pag. 3 pto. 4 e
per IM 2 VD all. 2 a pag. 3 pto. 5) dal reato di tentato (art. 22 cpv. 1 CP)
furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP). Inversamente le contestazioni
dei tre difensori in merito al valore della refurtiva rubata che a loro dire
dovrebbe essere quella affermata dai loro protetti e non quella indicata dagli
AP (VD a pag. 6) non può essere accolta nella misura in cui la loro condanna si
basa sul valore della refurtiva denunciata, ma soprattutto perché i tre
imputati (art. 111 segg. CPP) non possono essere creduti quando affermano che
s’interessavano solo ai soldi (VD a pag. 6) e non ad altri beni e questo anche
solo dopo aver ricordato il laptop che avevano tentato di rubare a __________
nel settembre 2014 (VD all. 1 a pag. 2 IV R, a pag. 3 IV R e a pag. 5 V R);
10.2
IM
1.
e IM 2 sono stati condannati per il reato di ripetuto danneggiamento
(art. 144 cpv. 1 CP), in parte qualificato (art. 144 cpv. 3 CP), in relazione
ai furti aggravati (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art.
22.
cpv. 1 CP) per i quali sono stati ritenuti colpevoli (per IM 1 VD all. 2 a
pag. 1 pti. 1 e 1.1 nonché per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1)
rispettivamente in relazione al pto. 2.B.2.22 dell’AA (doc. TPC 1), quindi in
22.
occasioni, di cui in 3 cagionando un danno considerevole (VD a pag. 6 e all.
1.
a pag. 5, pti. 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14, WEISSENBERGER, Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 144 numero,
di seguito solo no., 101 segg., TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo / San Gallo, 2013, art. 144 no.
10, DUPUIS/GELLER/MONNIER/ MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal,
Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 144 no. 22 segg. e CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Stämpfli, Berna, 2010, art. 144 no. 30 segg.), con
un danneggiamento complessivo denunciato di fr. 143'362.85 (per IM 1 VD all. 2
a pag. 1 pti. 1 e 1.2 nonché per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.2);
10.3
non
avendo preso parte al danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) di cui al pto.
2.
B.2.22 dell’AA (doc. TPC 1), IM 3 è stato condannato per il reato di ripetuto
danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), in parte qualificato (art. 144 cpv. 3 CP),
in relazione ai furti aggravati (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e
tentati (art. 22 cpv. 1 CP) per il quale è stato ritenuto colpevole (VD all. 2
a pag. 2 pti. 3 e 3.1), quindi in 21 occasioni, di cui in 3 cagionando un danno
considerevole (VD a pag. 6 e all. 1 a pag. 5, pti. 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14,
WEISSENBERGER, op. cit., art. 144 no. 101 segg., TRECHSEL/CRAMERI,
op. cit., art. 144 no. 10, DUPUIS/
GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 144 no. 22
segg. e CORBOZ, op. cit., art. 144 no. 30 segg.), con un danneggiamento
complessivo denunciato di fr. 142'362.85 (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2);
10.4
i
tre imputati (art. 111 segg. CPP) sono stati condannati per il reato di
ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), commessa in 19 occasioni - e
non 22 come indicato nell’AA, doc. TPC 1, in assenza di valida querela ex art.
30.
segg. CP (AI 86 all. 40, 43 e 45 nonché VD a pag. 3, 4 e 6) - in relazione
ai furti aggravati (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art.
22.
cpv. 1 CP) per i quali sono stati condannati (per IM 1 VD all. 2 a pag. 1
pti. 1, 1.1 e 1.3, per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2, 2.1 e 2.3 nonché per IM
3.
all. 2 a pag. 2 e 3 pti. 3, 3.1 e 3.3);
10.5
nella
sua arringa difensiva il patrocinatore di IM 1 ha sostenuto che il reato di
danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) commesso dal suo difeso non era
perseguibile in forza dell’art. 17 cpv. 1 CP (VD pag. 7), norma secondo cui chi
commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o altrui da un
pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo
salvaguardia interessi preponderanti. A torto, già solo perché non c’è chi non
veda come l’asserito pericolo imminente di IM 1, cioè il freddo notturno,
poteva facilmente essere evitato anche solo costituendosi o allontanandosi in
altro modo dai luoghi senza, inversamente, commettere un nuovo reato (SEELMANN,
Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 17 no.
7.
segg., MONNIER, Code pénal I, Commentaire Romand, Helbing Lichtenhahn,
Basilea, 2009, art. 17 no. 10 e DUPUIS/ GELLER/MONNIER/MOREILLON/ PIGUET/ BETTEX/
STOLL, op. cit., art. 17 no. 8).
VII) Colpa,
prognosi, pena
11.
In
merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
11.1
giusta
l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un
delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente
ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi
dell’atto e se ne accolli il rischio;
11.2
giusta
l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la
durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara
espressamente;
11.3
giusta
l’art. 46 cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova (art. 44 CP), il condannato
commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e vi è
pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la
sospensione condizionale e può modificare il genere della pena per pronunciare
nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’art.
49.
CP anche se può pronunciare una pena detentiva (art. 40 CP) senza
condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi e se risultano
adempiute le condizioni di cui all’art. 41 CP ricordato come giusta il cpv. 2
di predetta norma se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi
reati, il giudice rinuncia alle revoca ma può ammonire il condannato o
prorogare il periodo di prova (art. 44 CP) al massimo della metà della durata
stabilita nella sentenza e per la durata del periodo di prova prorogato, può
ordinare un’assistenza riabilitativa (art. 93 CP) e impartire norme di condotta
(art. 94 CP);
11.4
giusta
l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo
conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta
norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione
a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione;
11.5
giusta
l’art. 48a cpv. 1 e 2 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla
pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da quello
comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di
pena;
11.6
giusta
l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni
per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore
alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma
non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed
è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;
11.7
giusta
l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le
circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
11.8
giusta
l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato
nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che
un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria
(art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg.
CP);
11.9
giusta
l’art. 66a cpv. 1 CP il giudice, a prescindere dall’entità della pena inflitta,
espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo
straniero condannato per furto qualificato (art. 66a cpv. 1 lettera, di seguito
solo lett., c e 139 n. 2 e 3 CP) e per furto (art. 139 CP) in combinazione con
una violazione di domicilio (art. 66a cpv. 1 lett. d e 186 CP).
12.
Ricordate
le sentenze del Tribunale federale (di seguito solo DTF) 136 IV 55 e 134
IV 132 nonché quelle della Corte di appello e revisione penale di cui agli
incarti 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e
17.2012
+99 del 5.11.2012, è innegabile come la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) dei
tre imputati (art. 111 segg. CP) sia da ritenersi come medio grave. Ciò posto e
richiamato in particolare il movente economico, la reiterazione dell’agire, le
aggravanti e i precedenti specifici, la confessione, il vissuto, il carcere
preventivo sofferto e da soffrire nonché la distanza da casa, data altresì
pacificamente, non potendo essere altrimenti, una chiara prognosi negativa, la
Corte, richiamato anche il concorso dei reati di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, ha
condannato:
12.1
IM
1.
alla pena detentiva (art. 40 CP) di 28 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e
6.
) da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 3
pti. 6 e 6.1) e alla sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10
anni (art. 66a cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 7);
12.2
IM
2.
alla pena detentiva (art. 40 CP) di 28 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e
6.
) da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 3
pti. 6 e 6.2) e alla sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10
anni (art. 66a cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 8);
12.3
IM
3.
alla pena detentiva (art. 40 CP) di 27 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e
6.
) da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 3
pti. 6 e 6.3) e alla sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10
anni (art. 66a cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 9). Visto la durata della
pena oggi comminata, la mancata certezza di ricezione rispettivamente di
comprensione da parte sua del DA di condanna del Canton Vallese (AI 42, doc.
TPC 36 e VD all. 1 a pag. 4 III R), nel dubbio e indipendentemente
dall’attestato suo passaggio in giudicato (art. 437 segg. CPP) previa
pubblicazione sul foglio ufficiale (doc. TPC 36), la Corte ha ritenuto più
opportuno non ordinare la revoca della relativa sospensione condizionale della
pena pecuniaria (art. 34 segg. CPP) di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-
ciascuna prolungandone di 1 anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP nonché
VD all. 2 a pag. 3 e 4 pto. 10).
VIII) Le
pretese di diritto civile degli accusatori privati
13.
In
quanto richieste di diritto civile (AI 86 all. 26, 27, 29, 31, 32, da 34 a 38,
da 40 a 45, AI 92 nonché VD all. 1 a pag. 6 e 7) non sufficientemente
documentate rispettivamente quantificate (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) anche
perché nulla si sa in merito ad un’eventuale intervenuto indennizzo da parte di
una qualche assicurazione privata (art. 121 cpv. 2 CPP), la Corte ha deciso di
rinviare al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) le pretese di
risarcimento nei confronti di:
13.1
IM
1, IM 2 e IM 3 (VD all. 1 a pag. 7 I/II/III R) degli AP (art.
118.
segg. CPP) ACPR 1; ACPR 7; ACPR 6; ACPR 8; ACPR 10; ACPR 9; ACPR 12; ACPR 2;
ACPR 3; ACPR 4; ACPR 5; ACPR 13; ACPR 11; ACPR 16; ACPR 17; ACPR 14; ACPR 15; ACPR
18; ACPR 19; ACPR 20; ACPR 21 e ACPR 22 (VD all. 2 a pag. 4 pto. 11);
13.2
IM
1.
e IM 2 (VD all. 1 a pag. 7 IV/V R) dell’AP ACPR 23 (VD all. 2 a
pag. 4 pto. 12).
IX) Confische
e dissequestri
14.
In
merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
14.1
giusta
l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;
14.2
giusta
l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a
ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale;
14.3
giusta
l’art. 263 cpv. 1 lett. d) CPP all’imputato (art. 111 segg. CPP) e a terzi
possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno
presumibilmente confiscati;
14.4
giusta
l’art. art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il
pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli
oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
15.
Tenuto
conto delle risultanze d’istruttoria (VI PS IM 1 del 2.1.2017 a pag. 3 e 4, IM
2.
del 21.12.2016 a pag. 4 da riga 19 a riga 21 e IM 3 del 3.1.2017 da pag. 9
riga 8 a pag. 10 riga 10, doc. TPC 2 e AI 86 pag. 17 nonché all. da 2 a 5, 12,
13.
e da 17 a 23) e delle dichiarazioni delle parti in sede dibattimentale (VD
all. 1 a pag. 7 IX/X/XI/XII R e a pag. 8 I/II/III R), la Corte ha ordinato:
15.1
la
confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) a IM 3 di fr. 939.-,
di 1 automobile Lancia targata __________, di 1 navigatore Garmin, di 1
navigatore Tom Tom, di 1 smerigliatrice con 5 dischi, di 1 confezione di guanti
in lattice, di 2 ricetrasmittenti Baofeng, di 1 piede di porco, di 1 lampada
frontale, di 1 torcia Police e di 1 cacciavite Krome Vandimo (VD
all. 2 a pag. 4 e 5 da pti. 15 a pti. 15.11);
15.2
il
dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a:
15.2.1
IM
1.
di 1 telefono cellulare Nokia 2690 con SIM Lycamobile __________ (VD all.
2.
a pag. 4 pto. 13);
15.2.2
IM
2.
di 1 telefono Cellulare Yezz dual Sim IMEI __________ e __________ e due
SIM Lyca Mobile e Vivacom (VD all. 2 a pag. 4 pto. 14);
15.2.3
IM
3.
di 1 telefono cellulare HTC dual SIM con carta
Vivacom __________ e __________, di 4 chiavette USB, di 1 auricolare Jebra, di
1.
carta stradale Europa, di 2 accendini di plastica e di 1 telefono cellulare
Nokia 1208 con Sim Lycamobile __________ (VD all. 2 a pag. 5
da pti. 16 a pti. 16.6).
X) Indennizzo
e riparazione del torto morale
16.
Giusta
l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il
procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato (art. 111 segg. CPP)
ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato
esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un
indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto
morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali,
segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP).
17.
Nonostante
l’intervenuto proscioglimento di IM 1 e IM 2 dall’imputazione di tentato furto
aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP)
di cui al punto 1.B.1.23 dell’AA (doc. TPC 1 nonché VD all. 2 a pag. 3 pti. 4 e
5) e già solo perché correttamente non richiesto dai rispettivi difensori
d’ufficio (art. 132 CPP) avvocati (di seguito solo avv.) DUF 1 e DUF 2 a questi
due imputati (art. 111 segg. CPP) non è stato riconosciuto alcun indennizzo e
riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD all. 2 a pag. 5 pti. 18 e 19).
XI) Retribuzione
dei difensori d’ufficio
18.
Giusta
l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della
retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del
procedimento, fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare
le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione
alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente
a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario
integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un’eventuale reclamo contro la
quantificazione della retribuzione, così come è stato il caso in specie da
parte dell’avv. DUF 1 con scritto dell’11.5.2017 (doc. TPC 42 e 43) e dell’avv.
DUF 2 con comunicazione del 10.5.2017 (doc. TPC 41 e 44) è da inoltrare, in un
termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art.
135.
cpv. 3 lett. a CPP e VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.4).
19.
Quo
alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio
(art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1 secondo cui l’onorario del
patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora, di seguito solo
h), ricordato come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora
Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note
professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio
(art. 132 CPP) deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della
pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il
tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il
tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore
diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di
analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto
necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza
giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di
aiuto sociale. Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1 prevede
che al patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un
importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di
cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di
apertura e archiviazione dell’incarto, il tutto, con riferimento alla
retribuzione dell’avv. DUF 1, con una percentuale del 6% per un onorario tra
fr. 5'000.- e fr. 10'000.-, ma almeno fr. 500.-. Se invece il difensore
d’ufficio (art. 132 CPP) non optasse per questa soluzione forfetaria l’art. 6
cpv. 2 RL 3.1.1.7.1 ricorda come questi ha diritto al rimborso delle altre
spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in
particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il
cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori
domicilio.
20.
Dei
tre patrocinatori d’ufficio (art. 132 CPP) solo l’avv. DUF 3, legale di IM 3
con effetto dal 19.12.2016 (AI 6), non ha interposto reclamo (art. 135 cpv. 3
lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario
e spese da parte della Corte (VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.3). Questo difensore
ha presentato tre note professionali, la prima datata 10.3.2017 (AI 108), la
seconda datata 28.4.2017 (doc. TPC 35) e la terza datata 8.5.2017 (VD a pag. 3
e doc. TPC 40), che sono state tassate per fr. 5'876.30 e meglio fr. 4'953.-
per l’onorario, fr. 488.- per spese e trasferte rispettivamente fr. 435.30 per
l’imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA, VD all. 2 a pag. 5 pto. 20
e a pag. 6 pto. 20.3), ritenuto che IM 3 è tenuto a rimborsare l’importo di fr.
5'876.30 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.3.1).
21.
Per
le sue prestazioni l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1
con effetto dal 13.12.2016 (AI 3), ha presentato alla Corte tre note
professionali, la prima datata 13.3.2017 per il periodo 13.12.2016 / 13.3.2017
(AI 106), la seconda datata 28.4.2017 per il periodo 18.4.2017 / 25.4.2017
(doc. TPC 34) e la terza datata 8.5.2017 per il periodo 28.4.2017 / 9.5.2017
(VD a pag. 3 e doc. Dib. 1), indicanti, senza IVA non essendone soggetto (VD a
pag. 4), un totale complessivo di fr. 10'669.40 e meglio fr. 966.40 per spese,
fr. 97.- per trasferte e fr. 9'606.- per onorario, con quindi un dispendio
orario complessivo di 53 h e 22 minuti (di seguito solo min.), pari a 3’202
min. x fr. 180.-/h (art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1). In merito a queste tre
parcelle (AI 106, doc. TPC 34 e doc. Dib. 1) la Corte ha proceduto alle
seguenti decurtazioni:
21.1
per
tutte e tre queste parcelle (AI 106, doc. TPC 34 e doc. Dib. 1) valgano le
presenti correzioni:
a) è ormai da più
di sei anni che le corti di prima istanza (art. 135 cpv. 1 CPP) sono tenute a
tassare le note dei difensori d’ufficio (art. 132 CPP) e in questo periodo la
tratta Lugano / Farera è, evidentemente, una delle poste più frequenti. Generalmente
questa prestazione viene indicata, per il dispendio orario, tra 10 e 20 minuti
per il tragitto rispettivamente tra 10 e 12 chilometri (di seguito solo km) per
il calcolo delle spese. Ne consegue allora, anche solo per equità di
trattamento con altri casi già trattati nonché in applicazione del principio
dell’economia di giudizio e della riduzione dei costi a carico dello Stato,
come:
a1) l’onorario
per le trasferte di andata e ritorno al Farera del 16.12.2016, del 22.12.2016,
del 2.1.2017, del 9.1.2017, del 13.1.2017, del 27.2.2017 e del 18.4.2017 è
stato ritenuto eccessivo e riportato per l’andata e il ritorno, a valere quale
media tra i due indicatori di cui sopra, in 15 min. x 2 invece di 20 / 25 / 30
/ 35 / 40 min. a tratta;
a2) sempre
come media con gli indicatori di cui sopra le corrispondenti spese al km sono
state ricondotte a fr. 6.- x 2 invece di fr. 7.- / 8.- / 9.- al km non
dimenticando del resto come è lo stesso reclamante ad aver evidenziato una
distanza di 6 km per la “trasferta al Farera” del 27.2.2017 e per i “rientro
in ufficio” del 2.1.2017, del 9.1.2017, del 13.1.2017 e del 18.4.2017 fermo
restando poi come in base all’“Indicatore delle distanze chilometriche da
Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino”, stato dicembre 2005, i km tra
Lugano e Cadro sono, comunque e sempre, 6 e non di più;
b) in alcuni suoi
scritti al PP o al TPC (AI 47 nonché doc. TPC 34 e 39) il reclamante fa
anticipare la sua missiva con un foglio di trasmissione / comunicazione dal
seguente tenore:
“Comunicazioni
Onorevole Procuratore Generale __________,
con la presente le chiedo di voler
prendere buona nota della lettera allegata.
L’occasione mi è gradita per porgerle
i sensi del mio massimo ossequio”
(AI 47)
" Comunicazioni
Onorevole Giudice Marco Villa,
con la presente le chiedo di voler
prendere buona nota dello scritto allegato.
L’occasione mi è gradita per porgere
il senso del mio massimo ossequio”
(doc. TPC 34 e 39)
Ricordato come in base alla vigente
giurisprudenza non sono da rimunerare interventi oltre lo stretto necessario, è
pacifico come, in quanto totalmente inutili, gli onorari relativi a questi
fogli di trasmissione / comunicazione non saranno presi in considerazione nel
computo del tempo necessario per la redazione delle lettere del 10.1.2017 (AI
47), del 28.4.2017 (doc. TPC 34) e del 6.5.2017 (doc. TPC 39).
21.2
fattura
del 13.3.2017 (AI 106)
a) la
posta 13.12.16 “tel a polizia” è stata ritenuta eccessiva nella durata e
riportata a 5 min. essendoci già stata, lo stesso giorno, una prima telefonata
con la polizia di 5 min. integralmente riconosciuta, col che 10 min. per
ricevere delle indicazioni di massima sul tipo di inchiesta e per fissare la
data della trasferta al Farera del 16.12.2016 appare essere, per la Corte,
tempo più che adeguato e sufficiente;
b) chi
deve tassare non può che basarsi sugli atti e non farlo sarebbe contrario alla
verità materiale e comunque discriminante rispetto a passate e/o future
tassazioni. Orbene il VI PS IM 1 del 16.12.2016 (AI 4) è iniziato alle h 8:30
(AI 4 a pag. 3, “attesa”) ed è finito alle h 12:44 (“interrogatorio”),
quindi per un totale di 254 min. e non di 270 min. ritenuto come il “colloquio”
è avvenuto tra le h 9:10 e le h 9:30, quindi all’interno del VI e non dopo;
c) la
posta 20.12.16 “I da pp” altro non è, in base all’AI 5, una semplice
comunicazione standart per la conferma della concessione di permessi di visita
e telefonici, per la cui lettura, soprattutto per chi è attivo nell’ambito
penale da un qualche anno, 3 min. sono più sufficienti;
d) IM
1.
è sostanzialmente reo confesso in una fattispecie oltremodo semplice e per
nulla complessa. Ciò posto e anche tenuto conto di un’eventuale minimo aggravio
temporale per la presenza dell’interprete, un primo colloquio di ben 3 h e 5
min. (“colloquio con cliente” del 22.12.2016) non può che cadere
nell’assistenzialismo o nel non saper guidare nei giusti tempi il primo libero
colloquio con il proprio patrocinato. Con queste premesse il riconosciuto tempo
di 90 min. appare come più che equo e proporzionato alla fattispecie, ritenuto
come, ciò malgrado e solo perché spesa viva comunque intervenuta (doc. TPC 30),
si è voluto non di meno riconoscere in toto l’esborso dell’interprete anche se,
in logica, avrebbe dovuto essere ammesso solo per fr. 90.-;
e) richiamato
l’AI 15 e per lo stesso motivo indicato sopra sub. lett. c) la posta 28.12.16 “I
da PP” viene riportata a 3 min.;
f) vale
quanto sopra indicato sub. b) ricordato come il VI PS IM 1 del 2.1.2017 (AI 27)
è iniziato alle h 15:15 ed è finito alle h 16:42, quindi per un totale di 87
min. e non di 140 min.;
g) vale
quanto sopra indicato sub. b) ricordato come il VI PS IM 2 del 9.1.2017 (AI 38)
è iniziato alle h 11:00 (AI 38 a pag. 3) ed è finito alle h 12:20, quindi per
un totale di 80 min. e non di 90 min.;
h) vale
quanto sopra indicato sub. b) ricordato come il VI PS IM 1 del 9.1.2017 (AI 40)
è iniziato alle h 14:50 ed è finito alle h 16:05, quindi per un totale di 75
min. e non di 95 min.;
i) richiamato
l’AI 47 e quando sopra specificato nel considerando (di seguito solo cons.)
21.1
lett. b) il tempo necessario alla redazione dello scritto del 10.1.2017 (“fax
a pp”) viene riportato a 8 min. (gli indicati 10 min. ./. 2 min. per
l’inutile comunicazione telefax);
j) richiamato
l’AI 46 e perché semplice lettera di conferma di un prossimo VI PP, la posta
10.1.2017
“fax a pp” viene riportata a 3 min.;
k) richiamato
l’AI 52 e perché semplice lettera di conferma di un prossimo VI PP, la posta
11.1.2017
“fax da pp” viene riportata a 3 min;
l) il
“fax a pp” dell’11.1.2017 non è agli atti e quindi il richiesto onorario
per 5 min. non può essere riconosciuto;
m) richiamato
quanto sopra indicato sub. lett. b) le poste 13.1.2017 “interrogatorio
cliente” (AI 57) e “interrogaorio IM 3” (AI 58) vengono riportate
alla corretta durata di complessivi 160 min. (da h 14:55 a h 17:35), pari alla
durata dei VI PP IM 1 (AI 57 a pag. 2, da h 14:55 a h 16:15 pari a 80 min.) e
VI PP IM 3 (AI 58, da h 16:20 a h 17:35 pari a 75 min.);
n) richiamato
l’AI 63 e perché semplice lettera di conferma del passaggio di IM 1 al regime
dell’esecuzione anticipata della pena (art. 236 CPP), la posta 17.1.2017 “fax
da PP” viene riportata a 2 min.;
o) richiamato
il contenuto dell’AI 72 e perché semplice comunicazione di conferma del
sequestro, la posta 19.1.2017 “l da pp” viene riportata a 3 min.:
p) richiamato
l’AI 78 la posta 24.1.2017 “fax da direttore carcere” è stata ritenuta
eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;
q) richiamato
l’AI 79 la posta 26.1.2017 “fax da direttore carcere” è stata ritenuta
eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;
r) richiamato
l’AI 80 la posta 30.1.2017 “L da Dr. __________” è stata ritenuta
eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;
s) richiamato
l’AI 88, in quanto semplice comunicazione di sole due righe, la posta 20.2.2012
“l da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 2 min.;
t) richiamato
l’AI 100 e perché semplice formulario, la posta 8.3.2017 “chiusura
dell’istruzione” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 3
min.;
u) per
la posta 13.3.2017 “I a PP per istanze probatorie”, richiamato l’AI 103,
vistone il contenuto e indipendentemente dal maggior utilizzo di parole da
parte del reclamante, per la Corte la semplice comunicazione di non aver
istanze probatorie da produrre allegando altresì la propria nota per la
tassazione, può esser fatto abbondantemente in 5 min.;
21.3
fattura
del 28.4.2017 (doc. TPC 34)
a) si
richiama a quanto indicato sopra sub. cons. 21.1. lett. a) per i costi e
l’onorario di trasferta;
21.4
fattura
dell’8.5.2017 (doc. Dib. 1)
a) ricordato
come IM 1 sia imputato (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente reo confesso, che
il reclamante ha partecipato a tutti i VI del suo assistito e che già il
23.2.2017
c’era stata una “visione atti” (AI 106) al MP per 95 min.
interamente riconosciuta, le poste 6.5.17 “lettura incarto” per 200 min.
pari a 3 h e 20 min. e del 7.5.2017 “preparazione arringa” per 150 min.
pari a 2 h e 30 min. sono state ritenute eccessive nella durata e riportate a
un più corretto dispendio complessivo di 180 min.;
b) la
posta 8.5.2017 “processo stima” per 480 min. è riportata a 301 min. pari
alla durata del processo (h 9:30 / h 12:36 e h 14:00 / h 15:10 pari a 256 min.,
VD a pag. 1, 4 e 7) a cui sono stati aggiunti 45 min. per la lettura del
Dispositivo
dispositivo e un primo colloquio con IM 1 per decidere se presentare o meno
annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP);
c) la
posta 9.5.2017 “processo stima” per 480 min. non è stata riconosciuta
non essendoci stato dibattimento, quella di “ricezione e lettura sentenza
stima” per 60 min. perché non c’è stato annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1
CPP) e per l’avviata procedura di reclamo (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1
CPP nonché VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.4) saranno, qualora e se del caso,
assegnate eventuali ripetibili di seconda istanza mentre quella di “colloquio
con cliente per appello stima” per 30 min. è già stata computata nei 45
min. aggiuntivi di cui alla lett. precedente.
21.5. Riconosciute
conseguentemente delle spese e delle trasferte per un totale di fr. 584.- (pari
a fr. 500.- di cui all’art. 6 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1 + fr. 6 x 14 e VD all. 2 a
pag. 5 pto. 20.1) e degli esborsi per fr. 390.- (doc. TPC 30 e 39 nonché VD a
pag. 3 e all. 2 a pag. 5 pto. 20.1), ne risulta il riconoscimento in favore
dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 5 pti. 20 e 20.1):
onorario (1’827 min. x fr 180.-/h) fr. 5'481.00
spese e trasferte fr.
584.00
esborsi fr.
390.00
totale fr. 6'455.00
a carico dello Stato del Cantone
Ticino (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20) ricordato come IM 1 sia tenuto a rimborsare
predetto l’importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettono
(art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 5 pto. 20.1.1).
22. Per
le sue prestazioni l’avv. DUF 2, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 2
con effetto dal 19.12.2016 (AI 7), ha presentato alla Corte tre note
professionali, la prima datata 10.3.2017 per il periodo 19.12.2016 / 10.3.2017
(AI 107), la seconda datata 5.4.2017 per il periodo 21.3.2017 / 5.4.2017 (doc.
TPC 16) e la terza datata 26.4.2017 per il periodo 6.4.2017 / 9.5.2017 (doc.
TPC 33), indicanti, IVA compresa per fr. 860.95 (AI 107 nonché doc. TPC 16 e
33) essendone soggetta, un complessivo totale di fr. 11'622.90 e meglio fr.
1'185.95 per spese, trasferte e posteggi (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33) e fr.
9’576.- per onorario (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33), con quindi un dispendio
orario complessivo di 53 h e 12 min., pari a 3’192 min. x fr. 180.-/h (art. 4
cpv. 1 RL 3.1.1.7.1). In merito a queste tre parcelle (AI 107 nonché doc. TPC
16 e 33) la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni:
22.1. per
tutte e tre queste parcelle (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33) valgano le
presenti correzioni:
a) per
le spese di trasferta, in base all’“Indicatore delle distanze chilometriche
da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino”, stato dicembre 2005, sono
41 e non 44 / 43 i km tra Ascona e Lugano, da cui una decurtazione di fr. 3.- x
2 per le tratte di andate e ritorno del 21.12.2016, del 17.1.2017, del
22.2.2017 e del 6.3.2017 e di fr. 2.- x 2 per quella dell’8.5.2017;
b) l’onorario
per le trasferte è stato riconosciuto come eccessivo e riportato per le tratte
di andata e ritorno di Ascona / Bellinzona del 21.12.2016 e del 22.12.2016 a 30
min. x 2 invece di 40 / 35 / 38 min. a tratta, di Ascona / Lugano del
21.12.2016, del 17.1.2017, del 22.2.2017, del 6.3.2017, dell’8.5.2017 e del
9.5.2017 a 50 min. x 2 invece di 70 / 65 a tratta nonché di Ascona / Cadro del
9.1.2017 e del 4.4.2017 a 50 min. x 2 invece di 70 / 65 min.;
c) i
principali servizi di telefonia non addebitano più i costi per le telefonate da
e a in Svizzera, limitandosi a richiedere solo i costi di abbonamento, che la
reclamante, in quanto titolare di uno studio legale, ha già di suo. Ragion per
cui ed indipendentemente dal fatto che la stessa abbia o meno tale abbonamento,
in applicazione del principio della riduzione dei costi trattandosi di una
difesa d’ufficio (art. 132 CPP) a carico dello Stato (VD all. 2 a pag. 5 pto.
20), non vengono riconosciuti gli indicati costi di fr. 2.- per le telefonate
del 19.12.2016 “tel da commissario __________, spiega caso e interventi di
martedì e mercoledì che verranno effettuati”, del 5.1.2017 “tel ad __________
chiamo per dire che a quell’ora sono già impegnata”, dell’11.1.2017 “tel
da segretaria PP per verbale assistito”, del 20.1.2017 “tel da PP”,
del 24.1.2017 “tel da famigliari assistito, difficoltà di comprensione
reciproca”, del 26.1.2017 “tel da ass. sociale __________ per assistito
e telefoni con moglie”, del 6.2.2017 “ric/es tel da assistito, chiede
(se ben comprendo) un incontro e stato pratica”, del 15.2.2017 “tel da
assistito e compagno cella assistito, che in presenza di assistito, chiede
stato procedimento”, del 21.3.2017 “tel da PP, comunica modifica di
taluni importi in AA che ci invierà”, del 22.3.2017 “tel da segreteria
PP comunica di levare AI 48 dagli atti, siccome non attinente al procedimento”,
del 27.3.2017 “tel da TP per date processo” e del 29.3.2017 “tel a
interprete __________ per visita a detenuto”;
d) i
costi di posteggio per essere riconosciuti devono essere comprovati. Del resto quando il sottoscritto va in trasferta per motivi di lavoro è
obbligato a presentare, se ne chiede il rimborso, le proprie spese di
posteggio. Se ciò vale, giustamente, per un dipendente dello Stato mal si vede
perché non debba valere anche per un difensore d’ufficio (art. 132 CPP)
ritenuto come i relativi costi sono assunti dallo Stato (VD all. 2 a
pag. 5 pto. 20). In specie tali spese non sono state documentate per i posteggi
del 21.12.2016 e del 22.12.2016 (fr. 2.- x 2), del 22.2.2017 (fr. 4.-), del
6.3.2017 (fr. 5.-), dell’8.5.2017 (fr. 20.-) e del 9.5.2017 (fr. 15.-);
e) le
spese di scritturazione per i giorni 21.12.2016, 13.1.2017, 15.2.2017,
23.2.2017, 10.3.2017, 5.4.2017, 26.4.2017 e 2.5.2017 vengono riportati, invece
degli indicati fr. 7.- a pag., a fr. 5.- a pag.;
f) ricordato
come in base alla vigente giurisprudenza non sono da rimunerare interventi
oltre lo stretto necessario, è di questa Corte il serio convincimento che,
conseguentemente, non tutte le prestazioni che potrebbero essere riconosciute
sotto l’egida di un mandato di fiducia lo possano essere sotto il capello
dell’art. 135 CPP. Con ciò e a scanso di qualsivoglia equivoco non si intende
assolutamente sostenere che la reclamante non abbia svolto quella determinata
prestazione, ma solo che, in base al tipo di mandato in essere, la sua presa a
carico da parte dello Stato non si giustifica assolutamente. In specie trattasi
delle seguenti poste:
f1) “lettera
breve a assistito, invio copia di quanto trasmesso a PP” del 15.2.2017, “lettera
breve a assistito, invio copia di quanto ricevuto da PP” del 20.2.2017 e “memo
a assistito, trasmetto copia fax suddetto” del 23.2.2017 per fr. 30.- di
spese e fr. 45.- d’onorario, da ritenersi inutili nella misura in cui IM 2 è
cittadino __________ che non conosce l’italiano, fermo restando che, in quanto
non urgenti, il contenuto di predetti scritti avrebbe potuto essere comunicato
verbalmente all’imputato (art. 111 segg. CPP) al successivo loro incontro;
f2) “anticipo
memo per suddetto per fax” del 2.5.2017 per fr. 2.- essendo più che
sufficiente la trasmissione per posta semplice;
22.2. fattura
del 10.3.2017 (AI 107)
a) la
posta 19.12.2016 “apertura incarto” per fr. 70.- viene riportata a fr.
50.- così come normalmente riconosciuto;
b) la
posta 19.12.2016 “tel da commissario __________, spiega caso e interventi di
martedì e mercoledì che verranno effettuati” è stata ritenuta eccessiva
nella durata e riportata a 5 min.;
c) visto
il semplice contenuto le quattro poste del 23.12.2016 sono state ritenute eccessive
nella durata e riportate, nel complesso, a 5 min.;
d) trattandosi
di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es e-mail da Comm. __________
per nuovi verbali” e “ric/es e-mail da Comm. __________ anticipa verbale
mio assistito”) rispettivamente di veloce esecuzione (“tel ad __________
chiamo per dire che a quell’ora sono già impegnata”) queste tre poste del
5.1.2017 sono state ritenute eccessive nella durata e riportate,
complessivamente, a 5 min.;
e) in
merito alla posta 9.1.2017, trattandosi di un colloquio prima di un VI PS, la
sua durata viene ritenuta eccessiva ed equamente riportata a 10 min. anche
perché eventuali domande o richieste di delucidazioni a IM 2 avrebbero potuto,
comunque e sempre, essere fatte in sede di VI;
f) trattandosi
di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es fax da PP copia di fax
inviato ad avv. DUF 1” e “ric/es fax da PP copia di fax inviato ad avv. DUF
3”) queste due poste del 10.1.2017 sono state ritenute eccessive nella
durata e riportate, nel complesso, a 5 min.;
g) trattandosi
di prestazioni assolutamente celeri per il disbrigo e di cui è normalmente
incaricata una segretaria e non la titolare di studio (“tel da segretaria PP
per verbale assistito”) rispettivamente di semplice e veloce lettura (“ric/es
fax da PP, citazione mio assistito”) queste due poste dell’11.1.2017 sono
state ritenute eccessive nella durata e riportate, complessivamente, a 5 min.;
h) visto
il contenuto dello scritto del 13.1.2017 al PP (AI 56) non aveva alcun motivo
per esser inviato anche via fax. Infatti, essendo un venerdì, nell’ottica del
VI PP del martedì successivo, un invio anche in posta B appariva come più che
sufficiente, fermo restando che le indicate richieste ex art. 236 e 358 cpv. 1
CPP potevano comunque e sempre essere espresse nel VI PP nell’ipotesi in cui
predetta missiva non fosse giunta in tempo. Da ciò il non riconoscimento della
posta “anticipo scritto per fax” per fr. 2.- per le spese e di fr. 9.-
per l’onorario;
i) in
merito alla posta 17.1.2017 “Colloquio con assistito” vale quanto sopra
precisato sub. lett. e);
j) la
posta 20.1.2017 “tel da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e
riportata a 5 min.;
k) la
posta 24.1.2017 “ric/es da PP quanto già trasmesso con fax del 17.1.2017”
per fr. 9.- di onorario non viene riconosciuta sia perché prestazione di
segretariato e non da titolare di studio ma anche perché il contenuto di tale
scritto era già stato esaminato e fatturato in data 17.1.2017 sub. “ric/es
fax da PP comunica decisione espiazione anticipata”;
l) la
posta 24.1.2017 “tel da famigliari assistito, difficoltà di comprensione reciproca”
non è stata riconosciuta in quanto non necessaria visto l’impossibilità di
comunicazione tra le parti e perché i primi, per qualsiasi informazione loro
necessaria, potevano direttamente rivolgersi a IM 2 e/o al patronato;
m) trattandosi
di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es e-mail da __________”)
rispettivamente di veloce esecuzione (“redigo ed invio e-mail a succitata”)
queste due poste dell’1.2.2017 sono state ritenute eccessive nella durata e
riportate, complessivamente, a 5 min.;
n) le
poste 6.2.2017 “ric/es tel da assistito, chiede (se ben comprendo) un
incontro e stato pratica” e “redigo ed invio e-mail a assistente sociale
__________ chiedo di ribadire ad assistito nella rispettiva difficoltà di
comprenderci che non vi é necessità di un incontro e di chiedere a assistito
che urgenza vi sarebbe” sono state ritenute eccessive nella durata e
riportate, nel complesso, a 10 min.;
o) la
posta 15.2.2017 “tel da assistito e compagno cella assistito, che in
presenza di assistito, chiede stato procedimento” è stata ritenuta
eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;
p) la
posta 20.2.2017 “ric/es per posta quanto anticipato via fax da PP” per
fr. 9.- di onorario non è stata riconosciuta sia perché prestazione di
segretariato e non da titolare di studio ma anche perché il contenuto di tale
scritto era già stato esaminato e fatturato in data 17.2.2017 sub. “ric/es
fax da PP”;
q) trattandosi
di prestazione di semplice lettura la posta 9.3.2017 “ric/es decisione di
chiusura dell’istruzione da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e
riportata a 3 min.;
22.3. fattura
del 5.4.2017 (doc. TPC 16)
a) la
posta 22.3.2017 “tel da segretaria PP comunica di levare AI 48 dagli atti,
siccome non attinente al procedimento” per fr. 9.- di onorario non viene
riconosciuta in quanto prestazione di cancelleria;
b) trattandosi
di imputati (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente rei confessi la posta
24.3.2017 “ric/es atto di accusa da PP” è stata ritenuta eccessiva nella
durata e riportata a 5 min.;
c) trattandosi
di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es
citazione da Giudice Villa” e “ric/es termine per istanze probatorie da
Giudice Villa”) queste due poste del 29.3.2017 sono state ritenute
eccessive nella durata e riportate, complessivamente, a 3 min.;
22.4. fattura
del 26.4.2017 (doc. TPC 33)
a) trattandosi
di un imputato (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente reo confesso le poste
7.4.2017 “disanimo atti all’incarto” e “allestisco arringa” per
230 min. sono state ritenute eccessive nella durata e riportate,
complessivamente a 180 min.;
b) l’inutilità
di un invio per raccomandata della posta 26.4.2017 “redigo ed invio
raccomandata a Giudice Villa” comporta il riconoscimento per le spese di
fr. 1.- e non di fr. 6.30;
c) trattandosi
di un imputato (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente reo confesso la posta
2.5.2017 “colloquio con assistito ed interprete” è stata ritenuta
eccessiva nella durata e riportata a 30 min.;
d) la
posta 2.5.2017 “ric/es fattura per prestazioni da interprete per e-mail”
per fr. 9.- di onorario non viene riconosciuta in quanto prestazione di
cancelleria;
e) la
posta 8.5.2017 “dibattimento” per 360 min. è riportata a 301 min., pari
alla durata del processo (h 9:30 / h 12:36 e h 14:00 / h 15:10 pari a 256 min.,
VD a pag. 1, 4 e 7) a cui sono stati aggiunti 45 min. per la lettura del
dispositivo e un primo colloquio con IM 2 per decidere se presentare o meno
annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP);
f) tutte
le poste 9.5.2017 “__________-__________”, “dibattimento”, “posteggio”
e “__________-__________” non sono state riconosciute in quanto il
dibattimento è terminato l’8.5.2017.
22.5. Riconosciute
conseguentemente delle spese e delle trasferte per un totale di fr. 924.65. (VD
all. 2 a pag. 5 pto. 20.2) e degli esborsi per fr. 100.- (doc. TPC 16 e 37
nonché VD all. 2 a pag. 5 e 6 pto. 20.2), ne risulta il riconoscimento in
favore dell’avv. DUF 2 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 5 e 6 pti. 20 e
20.2):
onorario (2’229 min. x fr 180.-/h) fr. 6'687.00
spese e trasferte fr.
924.65
IVA (8%) fr.
608.95
esborsi fr.
100.00
totale fr. 8'320.60
a carico dello Stato del Cantone
Ticino (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20) ricordato come IM 2 sia tenuto a rimborsare
predetto l’importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettono
(art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.2.1).
XII) Tassa
di giustizia e spese procedurali
23. La
tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP)
sono poste, in solido, a carico di IM 1 in ragione di 1/3, di IM 2 in ragione
di 1/3 e di IM 3 in ragione di 1/3 (art. 426 cpv. 1 prima frase CP e VD all. 2
a pag. pto. 17).
visti gli art.: 12, 22 cpv. 1, 40, 46, 47, 48a, 49, 51, 66a segg., 69, 70, 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2, 144 cpv. 1 e 3 nonché 186
CP;
80 segg., 84 segg., 135, 236, 263
segg., 335 segg., 422 segg. e 429 CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1. IM
1 è autore colpevole di:
1.1. furto
aggravato, in parte tentato
siccome commesso per mestiere
rispettivamente in banda, agendo in correità con IM 2, IM 3 e una terza
persona, a __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015/25.11.2016, in
22 occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90;
1.2. ripetuto
danneggiamento, in parte qualificato
commesso, in relazione ai furti
consumati e tentati di cui al punto 1.1 del dispositivo rispettivamente al
punto 2.B.2.22 dell’atto d’accusa, in 22 occasioni, di cui in 3 cagionando un
danno considerevole, con un danneggiamento complessivo denunciato di fr.
143'362.85;
1.3. ripetuta violazione di
domicilio
commessa in 19 occasioni in relazione
ai furti consumati e tentati di cui al punto 1.1 del dispositivo;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 2 è autore colpevole di:
2.1. furto aggravato, in parte
tentato
siccome commesso per mestiere
rispettivamente in banda, agendo in correità con IM 1, IM 3 e una terza persona,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015/25.11.2016, in 22
occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90;
2.2. ripetuto danneggiamento, in
parte qualificato
commesso, in
relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 2.1 del dispositivo
rispettivamente al punto 2.B.2.22 dell’atto d’accusa, in 22 occasioni, di cui
in 3 cagionando un danno considerevole, con un danneggiamento complessivo
denunciato di fr. 143'362.85;
2.3. ripetuta violazione di
domicilio
commessa in
19 occasioni in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 2.1 del
dispositivo;
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3. IM 3 è autore colpevole di:
3.1. furto aggravato, in parte
tentato
siccome commesso per mestiere
rispettivamente in banda, agendo in correità con IM 1, IM 2 e una terza
persona, a __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015/25.11.2016, in
22 occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90;
3.2. ripetuto danneggiamento, in
parte qualificato
commesso, in relazione ai furti consumati
e tentati di cui al punto 3.1 del dispositivo, in 21 occasioni, di cui in 3
cagionando un danno considerevole, con un danneggiamento complessivo denunciato
di fr. 142'362.85;
3.3. ripetuta violazione di
domicilio
commessa in
19 occasioni in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 3.1 del
dispositivo;
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
4. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di tentato furto aggravato di cui al punto 1.B.1.23 dell’atto
d’accusa.
5. IM 2 è prosciolto
dall’imputazione di tentato furto aggravato di cui al punto 1.B.1.23 dell’atto
d’accusa.
6. Di
conseguenza:
6.1. IM 1 è condannato alla pena
detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
6.2. IM 2 è condannato alla pena
detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
6.3. IM 3 è condannato alla pena
detentiva di 27 (ventisette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7. Giusta l’art. 66a
cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1
per la durata di 10 (dieci) anni.
8. Giusta l’art. 66a
cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 2
per la durata di 10 (dieci) anni.
9. Giusta l’art. 66a
cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 3
per la durata di 10 (dieci) anni.
10. Non è ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da
fr. 30.- ciascuna inflitta a IM 3 con decreto d’accusa del 5.1.2016 del
Ministero pubblico des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, __________ ma
è prolungato di 1 (un) anno il periodo di prova.
11. Le pretese di risarcimento nei
confronti di IM 1, IM 2 e IM 3 degli AP ACPR 1; ACPR 7; ACPR 6; ACPR 8; ACPR 10;
ACPR 9; ACPR 12; ACPR 2; ACPR 3; ACPR 4; ACPR 5; ACPR 13; ACPR 11; ACPR 16; ACPR
17; ACPR 14; ACPR 15; ACPR 18; ACPR 19; ACPR 20; ACPR 21 e ACPR 22 sono
rinviate al competente foro civile.
12. Le pretese di risarcimento nei
confronti di IM 1 e di IM 2 dell’AP ACPR 23 sono rinviate al competente foro
civile.
13. È ordinato il dissequestro e la
restituzione a IM 1 di 1 telefono cellulare Nokia 2690 con SIM Lycamobile __________.
14. È ordinato il dissequestro e la
restituzione a IM 2 di 1 Telefono Cellulare Yezz dual Sim IMEI __________ e __________
e due SIM Lyca Mobile e Vivacom.
15. È ordinata la confisca a IM 3 di:
15.1. fr. 939.-;
15.2. 1 automobile Lancia targata __________;
15.3. 1 navigatore Garmin;
15.4. 1 navigatore Tom Tom;
15.5. 1 smerigliatrice con 5 dischi;
15.6. 1 confezione di guanti in lattice;
15.7. 2 ricetrasmittenti Baofeng;
15.8. 1 piede di porco;
15.9. 1 lampada frontale;
15.10. 1 torcia Police;
15.11. 1 cacciavite Krome Vandimo.
16. È ordinato il dissequestro e la
restituzione a IM 3 di:
16.1. 1 telefono cellulare HTC dual SIM
con carta Vivacom __________ e __________;
16.2. 4 chiavette USB;
16.3. 1 auricolare Jebra;
16.4. 1 carta stradale Europa;
16.5. 2 accendini di plastica;
16.6. 1 telefono cellulare Nokia 1208
con Sim Lycamobile __________.
17. La tassa di giustizia di fr.
4'000.- (quattromila) e le spese procedurali sono poste, in solido, a carico di
IM 1 in ragione di 1/3, di IM 2 in ragione di 1/3 e di IM 3 in ragione di 1/3.
18. Non è riconosciuto a IM 1 alcun
indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.
19. Non è riconosciuto a IM 2 alcun
indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.
20. Le spese per la difesa d’ufficio
sono sostenute dallo Stato.
20.1. Le note professionali del
13.3.2017, del 28.4.2017 e dell’8.5.2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 5’481.00
spese e
trasferte fr. 584.00
esborsi fr. 390.00
totale fr. 6’455.00
20.1.1 IM 1 è tenuto a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’455.- non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
20.2. Le note professionali del
10.3.2017, del 5.4.2017 e del 26.4.2017 dell’avv. DUF 2 sono approvate per:
onorario fr. 6’687.00
spese e
trasferte fr. 924.65
IVA (8%) fr. 608.95
esborsi fr. 100.00
totale fr. 8'320.60
20.2.1 IM 2 è tenuto a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'320.60 non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
20.3. Le note professionali del
10.3.2017, del 28.4.2017 e dell’8.5.2017 dell’avv. DUF 3 sono approvate per:
onorario fr. 4’953.00
spese e
trasferte fr. 488.00
IVA (8%) fr. 435.30
totale fr. 5’876.30
20.3.1 IM 3 è tenuto a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'876.30 non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
20.4 La quantificazione della
retribuzione è impugnabile dai difensori d’ufficio alla Corte dei reclami penali
nel termine di 10 giorni
(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 4'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 4'110.--
Traduzioni fr. 60.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 611.05
fr. 8'781.05
============
Distinta
spese a carico di IM 1 (1/3)
Tassa
di giustizia fr. 1'333.33
Inchiesta preliminare fr. 1'137.--
Traduzioni fr. 20.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 203.68
fr. 2'927.02
============
Distinta
spese a carico di IM 2 (1/3)
Tassa
di giustizia fr. 1'333.33
Inchiesta preliminare fr. 1'137.--
Traduzioni fr. 20.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 203.68
fr. 2'927.02
============
Distinta
spese a carico di IM 3 (1/3)
Tassa
di giustizia fr. 1'333.33
Inchiesta preliminare fr. 1'137.--
Traduzioni fr. 20.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 203.68
fr. 2'927.02
============
Intimazione
a: -
Comunicazione
a: - Comando della Polizia
cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione
della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501
Bellinzona
- Direzione
del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
vicecancelliera