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Decisione

72.2017.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 settembre 2017Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

2.

ripetuta entrata, partenza o soggiorno illegali

per

avere,

a __________, nel periodo gennaio

2016-10.01.2017,

soggiornato illegalmente in Svizzera,

presso l’appartamento di __________, a far tempo dal mese di gennaio 2016 sino

al mese di giugno 2016, rispettivamente dal mese di ottobre 2016 sino al

10.01.2017 (data arresto), quindi oltre il termine di 3 mesi consentito,

svolgendo nel contempo un’attività lucrativa illegale (traffico di sostanze

stupefacenti), senza essere in possesso dei necessari visti di ingresso e dei

permessi di soggiorno;

fatti avvenuti: nelle indicate

circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 115

cpv. 1 lett. a e lett. b LStr., in rel. con l’art. 5 cpv. 1 lett. a e lett. c

LStr.;

3.

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, nel corso del mese di

gennaio 2017, senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno 3 grammi

di cocaina;

fatti avvenuti: nelle indicate

circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra

1 LStup.

Presenti: - il

Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, DUF 1;

- in

qualità di interprete per la lingua __________, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 13:15.

Evase le seguenti

questioni: Dal verbale del dibattimento

Preliminarmente,

la Presidente chiede al Procuratore pubblico se è corretto ritenere che

l’imputato ha agito in parziale correità con __________.

Procuratore

pubblico: è corretto, si tratta di una parziale correità.

La

Presidente propone alle parti di modificare di conseguenza l’AA.

Le

parti danno il loro consenso.

La

Presidente chiede al Procuratore pubblico se i quantitativi di stupefacente di

cui al punto 1.1. dell’AA sono riassuntivi dei quantitativi indicati ai punti

1.2, 1.3 e 1.4 dell’AA, come sembra emergere dagli atti, e se di conseguenza il

punto 1.1. dell’AA può essere stralciato.

Procuratore

pubblico: è corretto e sono d’accordo per lo stralcio, con la modifica dell’AA.

La

Presidente evidenzia che al punto 2 dell’AA, nell’indicazione degli articoli di

riferimento, è stata dimenticata la lett. c dell’art. 115 LStr, relativa

all’esercizio senza permesso di un’attività lucrativa.

Le

parti danno il loro consenso all’aggiunta proposta dalla Presidente.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la

sua requisitoria, il quale esordisce indicando che ci si trova confrontati a un

nuovo trend, che prevede che cittadini __________ dediti allo spaccio di stupefacenti

si facciano ospitare da tossicodipendenti garantendo a quest’ultimi la sostanza

necessaria per il proprio consumo. Si tratta di una situazione win – win: lo

spacciatore beneficia di un’ottima base logistica, mentre il tossicodipendente

non si trova più nella difficoltà di dover reperire lo stupefacente. I fatti in

esame sono gravi, innanzitutto per i quantitativi che l’imputato ha alienato

durante il suo soggiorno in Svizzera, di cui verosimilmente solo una parte è

stata scoperta e perseguita. IM 1 alla fin fine ha dovuto ammettere i fatti, ma

non poteva fare altrimenti essendovi anche la chiamata in correità di __________

confermata in sede di confronto, la droga sequestrata il giorno

dell’intervento, il DNA e le impronte dell’imputato sul materiale rinvenuto

nell’abitazione di __________ (che era stato di fatto trasformato in un

laboratorio per il confezionamento di stupefacente), i tre panetti vuoti

rinvenuti che stante la Scientifica potevano contenere fino a 200 grammi l’uno

di stupefacente, gli SMS e le chiamate di tale __________ con cui venivano

fornite le istruzioni del caso. L’imputato ha ammesso solo a fronte di

riscontri oggettivi e contestazioni puntuali. La gravità dei fatti è anche data

dal fatto che IM 1 si è mosso nell’ambito di un’organizzazione ben strutturata,

dove non si tradisce la fiducia di chi dà le istruzioni facendone il vero nome.

Egli poi non solo ha spacciato, ma ha anche fatto da “maestro”, come successo

con __________. Ad aggravare la posizione di IM 1 vi è che in passato, ancora

da minorenne, aveva operato esattamente con le medesime modalità e, nonostante

la condanna, è tornato dopo pochi mesi in Svizzera a compiere i medesimi atti.

Quanto al diritto, la qualifica giuridica è pacifica per tutti e tre i punti

dell’AA, ritenuto come l’aggravante dell’infrazione alla LF sugli stupefacenti

sia data dal quantitativo imputato a IM 1. In merito alla commisurazione della

pena, non si vedono attenuanti di sorta, ma solamente aggravanti: il precedente

specifico, il fine di lucro, il fatto che l’imputato non sia un consumatore

abituale, l’importante quantitativo trafficato di elevata purezza, il fatto di

aver agito senza scrupoli sulla pelle di un tossicodipendente.

Chiede la conferma integrale dell’AA,

con le modifiche apportate in sede dibattimentale e che venga pronunciata una

pena detentiva di 4 anni, così come la revoca della sospensione condizionale

della pena inflitta dalla Jugendanwaltschaft del Canton __________. Inoltre,

chiede l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni, così

come la confisca di tutti gli oggetti in sequestro, con distruzione della

sostanza stupefacente;

l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato, la quale esordisce indicando che né i fatti indicati nell’AA, né

la loro qualifica giuridica sono oggetto di contestazione da parte della

difesa, ritenendo invece imprescindibile la pronuncia di una pena giusta ed individualizzata.

Va infatti tenuto conto che spesso la lotta al traffico di droga permette

unicamente l’arresto di piccole pedine, che a loro volta sono frequentemente

vittime della propria condizione finanziaria e della precarietà. IM 1 viene da

un contesto difficile, dalla povertà e dalla mancanza di lavoro, fattori che lo

hanno portato alla delinquenza; egli non è tuttavia uno spacciatore

professionista, né un avido. È una persona di poche parole, educato, che da

gennaio 2017 è in carcere lontano dalla famiglia; egli vuole riprendere in mano

la sua vita, tornando a scuola.

La giurisprudenza in materia LStup è

particolarmente severa e dà un particolare peso ai quantitativi alienati, ciò

che non sempre rispecchia la reale colpa dell’imputato, che dovrebbe essere

invece l’elemento centrale per la commisurazione della pena. La dottrina si è

chinata sul problema negli ultimi anni, criticando il peso dato ai quantitativi

nella commisurazione della pena (AJP 2014 p. 327 segg.). Negli ultimi anni,

anche la giurisprudenza del Tribunale federale sembra aver dato maggior

importanza alla funzione, alla posizione dell’autore: la posizione gerarchica

in seno ad un’organizzazione, i compiti assegnati, il profitto, la possibilità

di prendere decisioni, ecc. sono elementi di cui tenere conto. IM 1 in questo

senso non aveva alcun poter decisionale, agiva in base a direttive e consegnava

praticamente subito il provento della sua attività a chi gli veniva indicato.

Relativamente alla commisurazione

della pena, la pena chiesta dal Procuratore pubblico è troppo alta, più congrua

a una vendita di 5 chili di stupefacente (cfr. inc.72.2011.103 del 05.12.2011; DTF

6B 164/2013 dell’11.04.2013) mentre nel caso in esame si tratta di quantitativi

ben inferiori. Va anche considerato che IM 1 ha riconosciuto le sue

responsabilità e ha permesso di ricostruire i quantitativi alienati. Con una

totale ammissione, la pena deve essere ridotta da 1/5 a 1/3 (DTF 6V 1336 2016

consid. 4-6). A ciò si aggiunga il comportamento dell’imputato, con una

condotta rispettosa sia verso l’Autorità inquirente che la struttura

carceraria. A fronte delle ammissioni, del comportamento corretto, del

pentimento dimostrato, della durezza della carcerazione, chiede una pena

detentiva contenuta in tre anni, pena in linea con la giurisprudenza relativa a

casi analoghi (inc.72.2017.81 del 21.08.2014 e DTF 6B 131 2007).

Considerato, in

fatto ed in diritto

1. Vita

anteriore

1.1. IM 1,

cittadino __________ nato il __________, in merito alla sua vita ha riferito:

"

Sono nato a __________ in __________, luogo dove ho frequentato

le scuole primarie e secondarie. In buona sostanza vivo presso il domicilio di

mio padre e mia madre. Ho una sorella più piccola di me, ha __________ anni, si

chiama __________. Finito le scuole non trovando lavoro ho fatto un qualche

“lavoretto” in nero ma non avendo altre prospettive ho deciso di venire in

Svizzera.”

(VI PG 10.01.2017 IM 1, p. 11, all. 1

Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

Innanzi al PP ha precisato:

"

Non ho conseguito nessun diploma professionale particolare. Ad un

certo punto mi sono traferito in Italia, a __________.

…omissis…”

(VI PP 11.01.2017 IM 1, p. 2, AI 8).

Al

dibattimento ha aggiunto che una volta regolata la sua posizione giudiziaria:

"

…vorrei tornare in __________, nella mia città. Se è possibile

vorrei riprendere gli studi; se ciò non fosse possibile visto che mio padre non

lavora e devo aiutare la mia famiglia, vorrei trovare un lavoro.”

(VI imputato, p. 2, all. 1 V. DIB).

1.2. In

merito alla sua situazione finanziaria, l’imputato ha dichiarato:

"

ADR che la mia situazione finanziaria è un disastro. Non trovo

lavoro nel mio Paese, né in Italia, non ho una formazione professionale ed è

per questo che ho iniziato a trafficare stupefacenti già 2 anni fa, quando ero

ancora minorenne ed ho poi continuato a farlo. ADR che ho diversi debiti in __________

che posso stimare in circa CHF 5'000.- per questioni legate alla droga…”

(VI PP 11.01.2017 IM 1, pp. 2-3, AI

8).

1.3.

Si precisa sin d’ora che IM 1 in corso d’inchiesta ha dichiarato di aver

consumato della cocaina nelle settimane precedenti il suo arresto, circostanza

confermata dall’esame delle urine a cui è stato sottoposto, che ha dato esito

positivo alla cocaina e a un suo metabolita (all. 7 Rapp. PG, AI 72).

Considerandi

2.

Precedenti

penali

Dall’estratto del casellario

giudiziale svizzero, a carico di IM 1 non risultano precedenti penali commessi da

maggiorenne (AI 5).

Merita tuttavia di essere menzionato

che dal medesimo estratto risulta una sentenza pronunciata il 12 marzo 2015

dalla Jugendanwaltschaft del Canton __________ per infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti, con cui IM 1 è stato condannato a una pena privativa di

libertà di 6 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 12 mesi

(AI 5). Dalla sentenza acquisita agli atti (AI 28) si evince che l’imputato,

nel 2014, aveva già operato con le medesime modalità emerse nel corso del

presente procedimento.

In merito a tale condanna, IM 1

durante l’inchiesta ha dichiarato:

"

Si trattava di un traffico di eroina. Da quello che ricordo sono

stato condannato per aver venduto circa 450 grammi di eroina. Sempre da quello

che mi ricordo mi erano stati sequestrati sulla persona circa 70 grammi di

eroina. Mi ricordo che per questa inchiesta nel Cantone __________ sono stato

in prigione 9 giorni, ma non ricordo di avere poi ricevuto la decisione formale

di condanna. Mi ricordo che mi erano stati consegnati dei documenti quando mi

hanno concesso la libertà provvisoria, ma non mi sono stati tradotti.”

(VI PP 11.01.2017 IM 1, p. 3, AI 8).

Al dibattimento ha confermato quanto

dichiarato innanzi al Procuratore pubblico, ribadendo che:

" Si trattava sempre del

medesimo reato per cui oggi sono qui; si trattava di vendita di droga, e meglio

di eroina.”

(VI imputato, p. 2, all. 1 V. DIB.).

3.

Avvio

delle indagini e circostanze dell’arresto

3.1

L’indagine

che ha condotto all’arresto di IM 1 ha preso avvio grazie ad una segnalazione

stante la quale a __________, nei pressi di un noto centro commerciale, vi era

un cittadino __________ dedito allo spaccio di stupefacenti, verosimilmente

ospitato da qualcuno del luogo (Rapp. di segnalazione, AI 1). Le osservazioni

svolte dalla Polizia permettevano di notare un cittadino straniero,

identificato in IM 1, aggirarsi nei pressi del centro commerciale e in alcune

occasioni salire su un’auto per ridiscenderne poco dopo. Veniva anche accertato

che lo stesso era ospitato da __________ e che presso l’abitazione di

quest’ultimo si recavano con una certa frequenza diverse persone già note per

infrazione alla LF sugli stupefacenti (Rapp. PG, p. 11, AI 72).

In data 10 gennaio 2017 la Polizia

interveniva presso l’abitazione di __________, trovandovi sia quest’ultimo che IM

1.

La perquisizione svolta permetteva di rinvenire e sequestrare 74.4 grammi di

cocaina e 37.6 grammi di eroina che IM 1 dichiarava subito essere suoi e

destinati all’alienazione, oltre a 7.5 grammi di cocaina che __________

dichiarava essere invece di sua spettanza e destinati al suo consumo. Per

quanto qui di interesse, venivano anche rinvenuti e sequestrati a IM 1 quattro

cellulari, cinque schede SIM, degli involucri di panetti vuoti, dei cucchiai,

un mixer e diversi minigrip con tracce di stupefacente (V. perquisizione e

sequestro, all. 2 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6); veniva anche sequestrata

una bilancia di precisione di proprietà di __________ (V. perquisizione e

sequestro, all. 8 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

3.2

Condotto

presso gli uffici della Polizia Giudiziaria ed interrogato, IM 1 dichiarava:

"

Mentre mi trovavo in __________, poco più di tre mesi fa, un mio

amico / compaesano di __________ mi ha fatto conoscere a __________. Da quel

momento sono rimasto alle sue dipendenze e ho sempre seguito le sue direttive.

Io sono stato messo in contatto con __________ ben consapevole che lui si

occupava di traffici di sostanze stupefacenti. Il mio intento era proprio

quello di trafficare per suo conto sostanze stupefacenti in quanto mi trovavo

in una situazione finanziaria piuttosto precaria. Sapevo pure che la mia

destinazione finale sarebbe stata la Svizzera e più precisamente __________. __________

mi aveva detto chiaramente dove avrei dovuto spacciare tali sostanze.”

(VI PG 10.01.2017 IM 1, p. 5, all. 1

Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

Riferiva poi di essere giunto

nell’ottobre 2016 a __________, dove era rimasto in attesa di istruzioni sino a

circa due settimane prima del suo fermo, quando gli era stato detto da __________

di recarsi presso un’abitazione che si è poi rivelata essere quella di __________.

Il giorno dopo il suo arrivo a __________ aveva incontrato una persona non

meglio identificata che gli aveva consegnato 150 grammi di cocaina, 100 grammi

di eroina e 100 grammi di sostanza da taglio, quest’ultima da mischiare prima

della vendita in rapporto 1 a 1 con l’eroina. Sempre in base alle indicazioni

fornitegli da __________, doveva preparare sacchetti da 5 grammi l’uno, sia di

eroina che di cocaina; la bilancia e i minigrip venivano messi a disposizione

da __________ al quale consegnava quotidianamente per l’ospitalità 2 grammi di

eroina e 1 grammo di cocaina.

In merito alle vendite, dichiarava che

le indicazioni relative al luogo di incontro, al tipo e al quantitativo di

stupefacente, così come al prezzo, gli venivano date direttamente da __________,

il quale teneva i contatti con gli acquirenti. Ammetteva che dal suo arrivo

aveva alienato (in parte offrendola a __________, in parte vendendola a terzi)

complessivi 75.6 grammi di cocaina e 162.4 grammi di eroina. Quanto agli

incassi, dichiarava che gli stessi ammontavano a circa fr. 10’160.-, di cui fr.

8'000.- da lui consegnati a una persona indicatagli da __________ che si era

presentata per il ritiro e il resto trattenuto per le sue spese. Infine, IM 1

riferiva che i quattro cellulari rinvenuti in suo possesso li aveva

personalmente acquistati in Italia da una persona sconosciuta indicatagli da __________

e che due schede SIM (inserite in due distinti cellulari) gli erano state invece

consegnate da __________ prima di partire dall’__________.

Quanto ai suoi consumi, dichiarava di

aver cominciato a fare uso di cocaina solamente nelle due settimane precedenti

al suo fermo e di aver consumato in totale circa 0.5 grammi (VI PG 10.01.2017 IM

1, all. 1 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

3.3

Parallelamente all’interrogatorio di IM 1, la Polizia svolgeva quello di __________;

da subito emergevano delle divergenze tra le versioni fornite dai due. Per

quanto qui di rilievo, __________ dichiarava di essere stato allettato dalla

possibilità di ospitare un cittadino __________ a fronte della garanzia di aver

sempre a disposizione eroina per il suo consumo quotidiano, questo pur sapendo

che il suo ospite si sarebbe dedicato al traffico di stupefacenti. Precisava di

aver ospitato IM 1, che lui chiamava __________, nel periodo gennaio – giugno

2016.

e poi nuovamente da ottobre 2016 sino al fermo, mentre durante l’estate

2016, sempre per gli stessi motivi, aveva ospitato un altro cittadino __________.

Per l’ospitalità fornita riceveva

settimanalmente in media tre sacchetti da 5 grammi ciascuno di eroina e, se ciò

non bastava, acquistava altra eroina a un prezzo di favore per un massimo di

fr. 30.00 al grammo; quantificava l’eroina ricevuta da IM 1 (gratuitamente e

contro pagamento) in complessivi 360 grammi nel periodo gennaio – giugno 2016 e

in ulteriori 165 grammi nel periodo ottobre 2016 – gennaio 2017. Da ottobre

2016, visto che IM 1 aveva a disposizione anche della cocaina, aveva iniziato

ad acquistare pure questo stupefacente, per complessivi 50 / 55 grammi.

Quanto all’attività di IM 1, __________

dichiarava:

" Se non ho mai visto __________

spacciare eroina, posso però affermare di averlo visto maneggiarla. Lui si

metteva in cucina e utilizzando una bilancia che io avevo già in casa mia e che

questa mattina è stata prelevata dagli agenti, preparava le dosi mettendo

l’eroina nei sacchetti minigrip. Posso dire di averlo sempre visto confezionare

sacchettini che reputo fossero da 5 grammi ciascuno. Posso anche affermare che __________

riceveva l’eroina una o due volte al mese. Devo precisare che __________ non la

riceveva a casa mia. Lui usciva e in seguito ritornava con l’eroina. Sapevo che

lui l’aveva ricevuta poiché si metteva subito al lavoro in cucina….[…omissis…] Per

quanto concerne le vendite, posso dire che __________ usciva di casa dopo aver

ricevuto SMS su un telefono cellulare Nokia. Quando usciva per vendere

l’eroina, __________ si assentava per un periodo compreso tra dieci minuti e

un’ora. A domanda rispondo che in alcune rare occasioni, qualche acquirente si

presentava sotto casa. Si trattava di persone che conoscevo e delle quali per

il momento preferisco non fare i nomi. In queste occasioni, siccome non volevo

che __________ girasse troppo per il palazzo, scendevo io stesso a consegnare

l’eroina ai miei conoscenti. Loro mi davano il denaro che io poi consegnavo a __________.”

" A domanda rispondo che io

non ho mai venduto alcun tipo di sostanza stupefacente da me precedentemente

acquistata o ricevuta. Nelle occasioni in cui ho fatto da tramite per __________,

lui mi dava il venti per cento di quello che i clienti pagavano.”

(VI PG 10.01.2017 __________, pp. 5-7,

all. 7 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

3.4

IM

1, da subito confrontato con le dichiarazioni fornite da __________ manteneva

la sua versione (VI PG 10.01.2017 IM 1, pp. 10-11, all. 1 Rapp. di arresto

provvisorio, AI 6).

Anche innanzi al Procuratore pubblico,

IM 1 confermava le sue dichiarazioni, continuando a contestare la versione di __________

sia quanto al periodo di permanenza in Svizzera che ai quantitativi di

stupefacente offerti / venduti. Ammetteva unicamente che in alcune occasioni

(forse 4 o 5) __________ lo aveva aiutato a vendere sia eroina che cocaina a

suoi conoscenti: questi arrivavano sotto casa e __________ scendeva per

consegnare lo stupefacente ed incassarne il prezzo, sul quale IM 1

effettivamente gli riconosceva una percentuale del 20% circa (VI PP 11.01.2017 IM

1, p. 5, AI 8); IM 1 dichiarava di non conoscere i nominativi di questi

conoscenti di __________. Il Procuratore pubblico al termine

dell’interrogatorio procedeva all’arresto di IM 1.

3.5

Con istanza 11 gennaio 2017, il Procuratore pubblico chiedeva la carcerazione

preventiva di IM 1 sino al 10 aprile 2017 (AI 16), istanza integralmente

accolta con decisione 12 gennaio 2017 del Giudice dei provvedimenti coercitivi

(AI 19). Come da richiesta della difesa, IM 1 è stato posto in espiazione

anticipata della pena dal 16 marzo 2017 (AI 76) ed è giunto al dibattimento in

stato di detenzione.

4.

Le

dichiarazioni rese durante l’inchiesta

4.1

Va

sin d’ora detto che, fatte salve alcune reticenze iniziali, IM 1 ha collaborato

con l’Autorità inquirente, ciò che ha portato alla fine dell’inchiesta

all’emissione di un atto d’accusa fondato perlopiù sulle stesse ammissioni

dell’imputato.

Dopo essere stato interrogato dalla

Polizia al momento del fermo e il giorno successivo dal Procuratore pubblico,

audizioni di cui già si è detto al considerando che precede, IM 1 veniva

nuovamente interrogato in data 26.01.2017 (VI PG 26.01.2017 IM 1, all. 4 Rapp.

Polizia Giudiziaria, AI 72). A fronte di due fotografie che lo collocavano a __________

già nel febbraio 2016 - dopo aver chiesto ed ottenuto di parlare con il suo

difensore - egli ammetteva di essere stato attivo nella vendita di stupefacente

nei periodi indicati da __________, e meglio da fine gennaio a fine giugno 2016

e nuovamente da inizio ottobre 2016 sino al 10 gennaio 2017, quando era stato

arrestato.

Riferiva che nel primo periodo aveva

venduto solo eroina e che questa gli veniva consegnata, su indicazione di __________,

da un cittadino __________ che incontrava presso il __________ di __________ e

di cui non sapeva riferire nulla: questa persona giungeva in auto, lui saliva a

bordo, prendeva lo stupefacente e ridiscendeva poco distante. Le forniture

avvenivano circa una volta ogni 1-2 mesi e consistevano ogni volta in circa 100

grammi di eroina e 150 grammi di sostanza da taglio che IM 1 provvedeva poi a

mescolare e preparare in sacchettini da 5 o 10 grammi l’uno. Ammetteva che:

" ADR che nel periodo gennaio

2016.

– giugno 2016 ho ricevuto 4 consegne di eroina da 250 grammi l’una (eroina

+ sostanza da taglio) per un totale di 1kg di eroina. ADR che tutta questa

eroina, 1kg, l’ho alienata a terze persone tra i quali __________.”

(VI PG 26.01.2017 IM 1, p. 5, all. 4

Rapp. PG, AI 72),

Quanto alle modalità di vendita

confermava che tutte le indicazioni per le consegne gli venivano fornite da __________

e che lui non aveva mai avuto contatti diretti con gli acquirenti se non al

momento della consegna. In merito agli incassi delle vendite, li consegnava a

cadenza mensile (dedotti fr. 1’000 mensili per le sue spese) ad una persona

indicata da __________ di cui non sapeva riferire nulla se non che giungeva a __________

a bordo di un’auto di colore bianco immatricolata in Italia e che per quanto ne

sapeva lui portava poi i soldi in __________; di media aveva consegnato

mensilmente fr. 6'000.- / 7'000.- per complessivi fr. 30'000.- / 35'000.-

nell’arco dei primi sei mesi del 2016.

Chiesto di indicare cosa avesse fatto

nel periodo luglio – settembre 2016, IM 1 dichiarava “ho fatto vacanza e

meglio sono tornato a casa in __________”. Poco prima della sua partenza da

__________, presso l’abitazione di __________ era giunto un altro cittadino __________,

__________, a cui l’imputato nel corso di una settimana aveva spiegato come

svolgere il lavoro. Nel momento in cui IM 1 era ritornato in Svizzera

nell’ottobre 2016, egli aveva nuovamente incontrato __________ che prima di

partire gli aveva lasciato 100 grammi di cocaina, 100 grammi di eroina e 100

grammi di sostanza da taglio per proseguire “l’attività” (VI PG 26.01.2017 IM 1,

p. 7, all. 4 Rapp. PG, AI 72).

In merito a questo secondo periodo di

presenza in Svizzera, l’imputato dichiarava:

" Nel periodo ottobre 2016 –

10.

gennaio 2017 ho ricevuto oltre a quello che mi ha passato __________ altri

due rifornimenti, 1 verso metà novembre 2016 e 1 verso dicembre 2016. A

novembre ho ricevuto 50 grammi di cocaina e 50 grammi di eroina e 50 grammi di

sostanza da taglio che poi mischiavo con l’eroina ed ottenevo 100 grammi. Poi a

fine dicembre 2016 ho ricevuto 150 grammi di cocaina e 100 grammi di eroina e

100.

grammi di sostanza da taglio che pure qui mischiavo con l’eroina

ottenendone 200 grammi”

(VI PG 26.01.2017 IM 1, p. 8, all. 4

Rapp. PG, AI 72),

per complessivi 300 grammi di cocaina

e 500 grammi di eroina.

Precisava che lo stupefacente

rinvenuto il giorno del suo arresto era parte della fornitura ricevuta a

dicembre 2016 ed era destinato all’alienazione (VI PG 26.01.2017 IM 1, p. 8,

all. 4 Rapp. PG, AI 72). Quanto agli incassi delle vendite, come per il primo periodo,

aveva consegnato a una terza persona indicatagli da __________ fr 7'000.- /

8'000.- mensili, mentre teneva sempre per sé fr. 1'000.- mensili per vivere.

Relativamente ai suoi consumi,

correggeva la sua iniziale versione dichiarando di aver consumato nelle due

settimane precedenti al fermo complessivi 3 grammi di cocaina (VI PG 26.01.2017

IM 1, p. 3, all. 4 Rapp. PG, AI 72).

4.2

Nei successivi verbali di interrogatorio IM 1 ribadiva la sua versione dei

fatti, in particolare quanto a periodo, quantitativi, modalità di ricezione,

confezionamento e vendita dello stupefacente.

All’imputato veniva fatto prendere

atto del peso netto della sostanza rinvenuta e sequestrata il giorno del fermo,

e meglio di 23.27 grammi netti di eroina e 65.55 grammi netti di cocaina (VI PG

26.01.2017

IM 1, p. 3, all. 4 Rapp. PG, AI 72), così come del fatto che sui tre

panetti vuoti, sui minigrip e sui sacchetti contenenti eroina (materiale

sequestrato il giorno del fermo) erano state rinvenute le sue impronte

digitali, fatti questi di cui l’imputato ha preso atto, non contestandoli (VI

PG 07.02.2017 IM 1, p. 3, all. 5 Rapp. PG, AI 72; Rapp. comparazione

dattiloscopica, all. 20 Rapp. PG, AI 72).

Oltre a ciò, all’imputato veniva fatto

prendere atto che l’analisi della purezza dello stupefacente sequestrato aveva

permesso di stabilire i seguenti gradi di purezza: del 40.5% per il campione di

eroina prelevato dal sacchetto contenente i 23.27 grammi sequestrati, del 16.4%

per il campione di eroina prelevato dal mixer trovato in cucina, del 35% per il

campione di cocaina prelevato da un minigrip trovato in cucina e del 32.5% per

il campione di cocaina prelevato dal sacchetto contenente 65.55 grammi sequestrati

(VI PG 21.02.2017 IM 1, p. 3, all. 6 Rapp. PG, AI 72; Rapp. UNIL 09.02.2017, AI

69).

Dall’analisi dei tabulati telefonici

(la cui acquisizione è stata autorizzata con decisione del GPC del 20.01.2017,

AI 37), a conferma delle dichiarazioni dell’imputato emergevano numerosi

contatti con tre numeri telefonici registrati in rubrica come “__________”, ma

nessun contatto che potesse far risalire agli acquirenti; risultavano altresì

alcuni SMS con cui __________ si informava se l’imputato avesse ancora a

disposizione sostanza, quanti soldi aveva raccolto, ecc. (VI PG 07.02.2017, p.

5, all. 5 Rapp. PG, AI 72).

Quale nuovo elemento degno di nota

emergeva - grazie ad una puntuale contestazione di un SMS di data 09.01.2017

rinvenuto nel cellulare dell’imputato - che __________ aveva anche chiesto

all’imputato di provvedere al recupero a __________ (__________) di un

imprecisato quantitativo di sostanza da taglio da mescolare all’eroina e che IM

1.

aveva a sua volta chiesto a __________ di occuparsene, non sapendo tuttavia

se questi vi avesse provveduto essendo stati nel frattempo entrambi arrestati

(VI PG 07.02.2017 IM 1, p. 4, all. 5 Rapp. PG).

4.3

A tal proposito, va detto che alcuni tasselli della vicenda hanno potuto

essere ricostruiti grazie proprio alle dichiarazioni rese da __________ (cfr.

in particolare VI PG all. 1 – 2 Rapp. PG, AI 72).

Innanzitutto, ricordato come parte

delle vendite di stupefacente sia avvenuta per il tramite di __________, è

proprio grazie alle dichiarazioni di quest’ultimo che è stato possibile

risalire ai nominativi degli acquirenti locali che si recavano presso la sua abitazione

sapendo che vi era disponibilità di stupefacente. Tali acquirenti suonavano il

campanello di __________ ed era quest’ultimo a scendere all’entrata principale

del palazzo per fare le consegne di stupefacente; IM 1 con queste persone non

ha mai avuto contatti diretti, circostanza confermata dagli acquirenti

interrogati che hanno negato di averlo mai visto / conosciuto (all. 11 – 19

Rapp. PG, AI 72), ad eccezione del solo __________ che ha ammesso di aver visto

un ragazzo nell’appartamento di __________, ma di non aver saputo nulla di più quanto

alla sua persona o ai motivi della sua presenza (all. 9 – 10 Rapp. PG, AI 72).

Grazie dunque alle dichiarazioni degli

acquirenti e dello stesso __________ veniva ricostruito che per il tramite di quest’ultimo

IM 1 aveva alienato ad acquirenti locali 71 / 78 grammi di eroina e 20.2 / 23.2

grammi di cocaina, mentre sono rimasti ignoti gli altri acquirenti a cui è

stata venduta la maggior parte di sostanza stupefacente.

Quanto invece alle vendite compiute

direttamente da IM 1, __________ dichiarava:

" A domanda rispondo che,

potendo sbirciare i sacchettini che lui preparava, posso affermare che IM 1 non

usciva con dosi inferiori ai 10 grammi. Posso aggiungere che secondo me cêrano

anche un paio di clienti che acquistavano 50 grammi di eroina la volta. Non

conosco le loro identità. Le mie affermazioni sono comunque deduzione che

facevo scorgendo l’attività che IM 1 svolgeva nella cucina del mio

appartamento…”

(VI PG 26.01.2017 __________, p. 3, all.

1.

Rapp. PG, AI 72),

circostanze queste ammesse

dall’imputato che ha riconosciuto che era già successo che qualcuno gli

acquistasse 50 grammi di eroina alla volta (VI PG 07.02.2017 IM 1, p. 9, all. 5

Rapp. PG, AI 72).

In merito alla richiesta di recuperare

della sostanza da taglio in Svizzera interna, di cui si è detto al consid.

4.2

, __________ riferiva:

"

Ammetto che proprio il giorno prima del nostro arresto, IM 1 mi

ha detto che loro (inteso l’organizzazione di __________) dovevano recuperare

della sostanza da taglio per l’eroina in Svizzera interna, in una stazione di

cui non ricordo il nome. Mi sembra che si trovasse nel Canton __________.

Poteva essere __________. Io ho quindi chiesto al mio amico __________ (al

quale ho già ammesso di avere alienato stupefacente) se poteva andare a

ritirare questa sostanza da taglio con la sua automobile. […omiss…] __________

non ha però fatto in tempo a ritirare questa sostanza, anche perché lui non

conosceva ancora il posto esatto. Mi ricordo che sono stato arrestato, il mio

telefono continuava a squillare e probabilmente era il __________ che mi

chiamava per sapere dove andare. Io avrei dovuto comunicare che IM 1 per sapere

esattamente il posto dove ritirare la sostanza da taglio, ma come detto non ho

fatto in tempo.”

(VI PP 09.02.2017, pp. 5 – 6 , AI 63).

4.4

Ritenuto come rimanessero alcune divergenze tra le dichiarazioni di IM 1 e

quelle di __________ quanto allo stupefacente fornito a quest’ultimo per

l’ospitalità, il Procuratore pubblico il 9 febbraio 2017 eseguiva il confronto

tra i due durante il quale IM 1 ammetteva infine che:

"

La verità è quella che ho detto oggi e cioè che ha ragione __________

quando dice che l’eroina in principio gliela dovevo dare gratis per

l’ospitalità, come mi aveva detto di fare il mio “capo” in __________ (__________).

Il __________ dovevamo “tenercelo buono” ed evitare che entrasse in crisi di

astinenza ed iniziasse a fare il matto. Noi avevamo bisogno dell’uso dell’appartamento.

L’accordo era questo: droga gratis in cambio di ospitalità per fare i nostri

affari.”

(VI PP 09.02.2017 confronto IM 1 / __________,

p. 5, AI 64).

L’imputato ammetteva di aver fornito a

__________ complessivi 310 grammi di eroina gratuitamente e di avergli venduto

a prezzo di favore 60 eroina e 50/55 grammi di cocaina (VI PP 09.02.2017

confronto, p. 5, AI 64), quantitativi confermati da __________.

4.5

Riassuntivamente, si giungeva così a stabilire che IM 1 nei periodi gennaio –

giugno 2016 e ottobre 2016 – 10 gennaio 2017 aveva avuto a disposizione 1500

grammi di eroina (già mescolata con la sostanza da taglio) e 300 grammi di

cocaina. Tutta la sostanza, dedotto quanto sequestrato il giorno del fermo e 3

grammi di cocaina consumati dall’imputato, era stata alienata durante il suo

soggiorno in Svizzera, per complessivi 1'476.73 grammi netti di eroina e 232.45

grammi netti di cocaina. Parte di questi quantitativi è stata ceduta

dall’imputato a __________, e meglio 310 grammi di eroina a titolo gratuito e

60.

grammi di eroina e 50/55 grammi di cocaina venduti a un prezzo di favore. La

restante parte di sostanza è stata venduta da IM 1 a terze persone, in parte

rimaste sconosciute, in parte invece identificate poiché acquirenti locali che facevano

capo a __________.

Veniva anche ricostruito che per tutto

il periodo di permanenza in Svizzera il provento dell’alienazione di

stupefacente è stato pari a fr. 59'000 / 67'000.-, di cui 51'000.- / 59'000.-

consegnati alla persona indicata da __________ e portati verosimilmente in __________

e fr. 8'000.- trattenuti per le sue spese. Il compenso discusso con __________ prevedeva

un guadagno di fr. 3'000.- / 4'000.- al mese, di cui fr. 15'000.- erano già

stati consegnati a IM 1 in __________nel luglio 2016 quando aveva fatto rientro

per le vacanze, mentre ulteriori fr. 7'000.- gli sarebbero stati consegnati da __________

al rientro in patria dopo il secondo periodo in Svizzera (VI PG 21.02.2017, p.

6, all. 6 Rapp. PG).

Tali fatti venivano confermati

dall’imputato durante l’interrogatorio finale eseguito dalla Pubblica accusa 16

marzo 2017 (VI PP 16.03.2017, AI 75).

4.6

Con decisione 16 marzo 2017, il Procuratore pubblico ha disgiunto il

procedimento a carico di IM 1 da quello a carico di __________ (AI 78).

5.

L’atto d’accusa

Al termine dell’inchiesta, con atto

d’accusa 3 aprile 2017, il Procuratore pubblico ha imputato a IM 1 (in correità

con tale __________, __________ e __________) il reato di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti per avere, sapendo che l’infrazione avrebbe potuto

mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,

agendo quale membro di una banda e trafficando per mestiere, nel periodo

gennaio 2016 – 10 gennaio 2017, acquistato / detenuto / depositato ed alienato

un quantitativo complessivo di 1'500 grammi di eroina e 297 grammi di cocaina,

rispettivamente fatto preparativi in vista di tagliare / confezionare sostanza

stupefacente destinata alla vendita (punto 1 dell’AA).

Inoltre, il Procuratore pubblico ha

imputato a IM 1 il reato di ripetuta entrata e soggiorno illegali per avere,

nel periodo gennaio 2016 – 10 gennaio 2017, soggiornato illegalmente in

Svizzera oltre al termine consentito di 3 mesi svolgendo nel contempo

un’attività lucrativa illegale (punto 2 dell’AA), rispettivamente di contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, per aver personalmente consumato senza essere

autorizzato almeno 3 grammi di cocaina (punto 3 dell’AA).

6.

Il dibattimento e le dichiarazioni dell’imputato

6.1

In

entrata al dibattimento, sono state apportate, con il consenso delle parti,

alcune modifiche / correzioni all’AA, così come testualmente riportate a p. 4

della presente sentenza.

6.2

IM

1, dal canto suo, ha confermato le dichiarazioni rese in sede di inchiesta

ed ha integralmente ammesso i fatti indicati nell’AA (VI imputato, all. 1 V. DIB.),

precisando quanto segue:

" Confermo che ero ospitato

da __________; confermo che __________ __________ ha anche consegnato dello

stupefacente sotto casa sua a __________ ai vari acquirenti. È vero che io

evitavo di fare consegne la sera per non attirare l’attenzione su di me. Le

consegne le facevo la mattina o sul mezzogiorno, sempre vicino alla stazione

del treno a __________. Facevo così per attirare meno l’attenzione, visto che

c’era più gente in giro.”

"

… l’eroina sequestrata a casa mia il giorno del fermo era

destinata all’alienazione e non era ancora pronta per la vendita; doveva ancora

essere tagliata prima dell’alienazione. Io non so dire il quantitativo o il

tipo di sostanza da taglio che doveva essere ritirato; __________ non mi aveva

fornito questi dettagli. __________ mi avevo solo detto che si doveva andare a __________

a ritirare la sostanza, ma non sapevo il quantitativo. Io avevo poi chiesto a __________

di andare a __________ per il ritiro. AD della Presidente rispondo che __________

mi aveva spiegato come si faceva a tagliare lo stupefacente, questo ancora in __________,

a __________, prima di venire qui.”

(VI imputato, p. 3, all. 1 V: DIB.).

In chiusura al dibattimento, ha

dichiarato di essere pentito per quanto commesso e di aver capito di aver

sbagliato (V. DIB., p. 4).

7.

Accertamenti

e valutazioni della Corte

7.1

Va

da subito detto che la Corte ha integralmente confermato l’AA 50 / 2017 del 3

aprile 2017, con le modifiche apportate in sede dibattimentale.

In merito al punto 1 dell’AA, giusta

l’art. 19 cpv. 1 lett. b / c / d / g LStup, è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato,

tra altre possibilità, deposita, detiene, aliena, procura in altro modo

stupefacenti oppure fa preparativi per commettere una di queste azioni.

L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a Lstup e la pena è

una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata a una pena

pecuniaria, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’infrazione è considerata

grave ai sensi di tale capoverso se verte su una quantità di almeno 12 grammi

di eroina pura, rispettivamente di 18 grammi di cocaina pura.

Nella fattispecie i fatti accertati non

comportano particolari considerazioni, nella misura in cui, ritenuti i fatti

indicati nell’AA e riconosciuti da IM 1, si è in presenza di 1500 grammi di

eroina e 297 grammi di cocaina trattati dall’imputato.

Pacifico che, considerato il citato

quantitativo, l’agire di IM 1 configura un’infrazione aggravata ai sensi dell’art.

19.

cpv. 2 LStup. Dato il caso aggravato sulla scorta della quantità di

stupefacente trattato, come stabilito dalla giurisprudenza si prescinde

dall’esaminare se si è in presenza di un’infrazione aggravata anche ai sensi

dell’art. 19 cpv. 2 lett. b e c LStup (banda / mestiere), nella misura in cui

tali disposti non sono costitutivi di un’infrazione speciale a sé stante, bensì

si limitano a citare una delle ipotesi che permettono di ritenere l’esistenza

di un caso grave (DTF 120 IV 330 consid. 1c; DTF 122 IV 265). Appurata

l’esistenza di una circostanza aggravante, non è pertanto necessario esaminare

se l’infrazione debba essere ritenuta grave anche per altri motivi.

Per quanto concerne i punti 2 e 3

dell’AA, anche in questo caso la Corte ha ritenuto che IM 1 ha ammesso i fatti

indicati nell’AA che in diritto concretano la fattispecie di entrata e

soggiorno illegali e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

8.

Commisurazione

della pena

8.1

Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche

l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata

essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP

- che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo

di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va

considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive

Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del

precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività

illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi

considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi

e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del

vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale

dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala

e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF

(in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad

una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),

della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid.

6.

; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

8.2

Nel

caso concreto, in merito all’entità della colpa dell’accusato, la Corte non ha

potuto che ritenerla oggettivamente e soggettivamente grave.

Innanzitutto, vi è il quantitativo

importante di sostanza stupefacente spacciata (1’500 grammi di eroina, la più

micidiale delle droghe, oltre a 297 grammi di cocaina) in poco più di 9 mesi, a

comprova di un’intensa e reiterata attività criminale. A ciò si aggiunga che IM

1.

ha a suo carico un precedente penale specifico, recente e per lo stesso

genere di reato, che è sì stato commesso da minorenne ma ad un solo mese dalla

maggior età, e meglio la condanna alla pena privativa di libertà di 6 mesi

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno, pronunciata il

12.03.2015

dal Magistrato dei minorenni (Jugendanwaltschaft) del Canton __________,

a dimostrazione che la pena che gli è stata inflitta non è servita a granché

visto che dopo pochi mesi è tornato a delinquere. Inoltre, IM 1 ha agito per

puro spirito di lucro, per guadagnare soldi facili - come ha ammesso - non

essendo egli un consumatore abituale di sostanze stupefacenti.

L’imputato ha spacciato con grande

determinazione e convinzione se si pensa che dopo un periodo di 6 mesi di

“lavoro” è rientrato in __________, e dopo un lungo periodo di vacanza, è

tornato di nuovo in Svizzera, in terra straniera, e ha ripreso a spacciare

eroina e cocaina da ottobre a gennaio 2017, e meglio fino al suo arresto. Alla

sua attività illecita è stata posta fine solo grazie all’intervento degli

inquirenti, vero è che l’imputato aveva già chiesto a __________ di provvedere

al ritiro di sostanza da taglio in Svizzera interna destinata alla

continuazione dell’attività di spaccio. Va anche detto che l’imputato, ricevuta

la sostanza stupefacente, si occupava personalmente di tagliare l’eroina con la

sostanza da taglio e di confezionare poi le dosi da destinare alla messa in

commercio; era sempre lui che gestiva l’incasso delle vendite e che provvedeva

a consegnarlo alla persona incaricata del ritiro affinché gli introiti

pervenissero in __________, questo dando prova di un coinvolgimento importante

nella preparazione e nella vendita dell’eroina oltre che della cocaina, che non

si trova normalmente nell’attività del semplice spacciatore.

Va anche detto che l’imputato non era

il piccolo spacciatore da strada che vende dosi da mezzo grammo o da un grammo

di stupefacente; IM 1 non si limitava infatti a spacciare pochi grammi per

volta, ma ogni vendita era al minimo di 5 grammi e, come ha ammesso, era anche

capitato di vendere 50 grammi in un’unica occasione, ciò che concorre a

confermare ulteriormente l’importanza del quantitativo di sostanza stupefacente

immesso sul mercato. L’imputato ha messo in atto l’attività di spaccio in modo

scaltro ed accorto per non correre inutili rischi, avuto riguardo al fatto che

si è fatto ospitare da __________ nel suo appartamento per non far figurare la

sua presenza sul nostro territorio, che curava di eseguire le consegne di

giorno, mescolandosi tra la gente comune, per dar meno nell’occhio e non

attirare su di sé l’attenzione, così come al fatto che evitava di esporsi

personalmente facendo eseguire a chi lo ospitava le vendite di stupefacente sotto

casa ai diversi acquirenti locali. La Corte ha considerato ancora che

l’imputato ha avuto per 9 mesi, per tutta la durata della sua permanenza

nell’appartamento di __________, sotto i propri occhi, giorno dopo giorno, lo

stesso __________, per cui non poteva non vedere gli effetti devastanti del

consumo di eroina e di cocaina su di lui, che tuttavia ha continuato a

foraggiare quotidianamente, per cui è legittimo ritenere che IM 1 ha agito

senza farsi scrupoli di sorta.

Riguardo al comportamento durante

l’inchiesta, l’imputato ha inizialmente mentito sul periodo della sua presenza

in Svizzera, a __________, affermando di trovarsi qui a spacciare solo da due

settimane. Anche di fronte alle dichiarazioni di __________ che indicava con

precisione i due periodi di permanenza in Svizzera, l’imputato continuava a

negare la sua pregressa presenza sul nostro territorio. Ed è stato solo quando

è stato confrontato con il riscontro oggettivo delle due fotografie che lo

ritraevano all’interno del centro commerciale __________, scattate il 19

febbraio 2016, che per finire si è deciso ad ammettere - o meglio ha dovuto

ammettere - di essere stato presente a spacciare in Ticino sin dal mese di gennaio

2016.

Confrontato poi con il ritrovamento dei

panetti vuoti sequestrati nella cucina dell’appartamento in cui viveva e delle

sue impronte digitali su diversi sacchettini e minigrip, con le dichiarazioni

di __________ in merito ai quantitativi da lui ricevuti e a quanto da lui

direttamente visto preparare nell’appartamento, IM 1 ha anche dovuto ammettere

la reale entità della sua attività di spaccio nei 9 mesi di presenza sul nostro

territorio, riportata nell’AA, che non è stata dunque solo frutto di ammissioni

immediate e spontanee fatte dall’imputato dopo l’arresto, ma anche l’esito

delle risultanze emerse dall’inchiesta svolta dagli inquirenti.

A suo favore, la Corte ha comunque

tenuto conto che per finire IM 1 ha ammesso le sue responsabilità, aiutando gli

inquirenti a ricostruire la vendita di un ingente quantitativo di eroina e

cocaina, ammettendo di essere stato sul nostro territorio ben oltre i 3 mesi

consentiti per legge dedicandosi all’illecita attività di spaccio, così come di

aver consumato 3 grammi di cocaina.

Tutto ciò considerato e tenuto altresì

conto del concorso dei reati, del carcere preventivo sofferto, della sua

situazione personale e familiare, così come della lontananza dai suoi familiari

per la durata della carcerazione sofferta e ancora da eseguire, la Corte ha

ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, che in

considerazione dell’entità della stessa non può essere posta a beneficio di una

sospensione condizionale ed è pertanto da espiare. Inoltre, IM 1 è condannato

alla multa di fr. 100.00 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà

sostituita con una pena detentiva di un giorno. Oltre a ciò la Corte ha deciso

la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena privativa di

libertà di 6 mesi inflittagli dal Magistrato dei Minorenni di __________.

9.

Espulsione

dal territorio svizzero

Considerato che l’imputato è stato

riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

e condannato a tale titolo, ci si trova in presenza di uno dei casi per cui il

Codice penale prevede l’espulsione obbligatoria dal territorio svizzero (art.

66a cpv. 1 lett. o CP). IM 1 è infatti cittadino straniero, senza alcun legame

con il territorio svizzero che, al di là della sua dichiarazione di accettare

l’espulsione (VI imputato, p. 4, all. 1 V. DIB), non potrebbe comunque

beneficiare dell’eccezione prevista per i casi di rigore (art. 66a cpv. 2 CP).

A fronte della gravità della colpa, di

cui si è già detto sopra, e ben ponderato l’interesse pubblico, questa Corte ha

ritenuto adeguato pronunciare l’espulsione dal territorio svizzero per un

periodo di 10 anni.

10.

Sequestri

e confische

È ordinata la confisca e la

distruzione della sostanza stupefacente in sequestro (c/o Polizia scientifica,

archivio n. STU __________), e meglio dei complessivi 23.27 grammi di eroina e

64.55

grammi di cocaina.

È ordinato il sequestro conservativo

dell’importo di fr. 316.30 a garanzia del pagamento di spese procedurali ed

indennità.

È ordinata la confisca di tutti gli

altri oggetti indicati nell’atto d’accusa e qui non meglio specificati.

11.

Tasse

di giustizia e spese procedurali

La tassa di giustizia di fr. 1'000.--

e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

La nota professionale dell’avv. IM 1 è

approvata per complessivi fr. 9'031.50, di cui fr. 7'986.-- di onorari, fr.

376.50

di spese, oltre a IVA.

Il condannato è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'031.50 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 66a, 69, 106 CP;

29.

– 31, 35 DPMin;

19.

cpv. 2 lett. a in rel. 19 cpv. 1

lett. b / c / d / g, 19a LStup;

115.

cpv. 1 lett. a / b / c LStr in

rel. 5 cpv. 1 lett. a / c LStr;

135, 236, 267 cpv. 3, 268, 422 e segg.

CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM

1.

è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di

eroina e di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o

indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo gennaio 2016 – 10 gennaio

2017, a __________,

agendo in correità con tale __________

e __________ ed in parte in correità con __________,

1.1.1

alienato

a terze persone, sia personalmente che per il tramite di __________,

complessivi 1'106.73 grammi di eroina e 177.45 grammi di cocaina;

1.1.2

alienato

(a prezzo di favore) a __________ 60 grammi di eroina e 55 grammi netti di

cocaina;

1.1.3

procurato

in altro modo a __________ 310 grammi di eroina;

1.1.4

detenuto,

ai fini di alienazione, 23.27 grammi netti di eroina e 64.55 grammi netti di

cocaina, sostanze sequestrate dalla Polizia il giorno del fermo;

1.1.5

fatto

preparativi per la messa in commercio di un imprecisato quantitativo di eroina,

segnatamente incaricando __________ di provvedere al ritiro a __________ (__________)

e al trasporto sino a __________ di un imprecisato quantitativo di sostanza da

taglio;

1.2

ripetuta

entrata, partenza o soggiorno illegali

per avere,

nel periodo gennaio – giugno 2016 e

ottobre 2016 – 10 gennaio 2017, a __________ presso l’appartamento di __________,

soggiornato illegalmente in Svizzera, svolgendo un’attività lucrativa, senza

essere in possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel mese di gennaio 2017, a __________,

consumato personalmente 3 grammi di

cocaina;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla

pena detentiva di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi,

da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

2.2

alla

multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento,

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

È

ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena privativa di

libertà di 6 mesi inflitta con sentenza 12.03.2015 della Jugendanwaltschaft del

Canton __________.

4.

Nei

confronti di IM 1 è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata

di 10 (dieci) anni giusta l’art. 66a CP.

5.

È

ordinato il sequestro conservativo di fr. 316.30 sequestrati a IM 1, a garanzia

del pagamento delle spese procedurali e delle indennità.

6.

Dedotte

tassa di giustizia e spese, è ordinata la confisca di tutti gli oggetti

indicati nell’atto di accusa.

7.

La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono poste a carico

del condannato.

8.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 1, comprensiva delle prestazioni professionali

fornite dall’avv. __________, è approvata per:

onorario fr. 7'986.00

spese fr. 376.50

IVA (8%) fr. 669.00

totale fr. 9'031.50

8.2

Il

condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.

9'031.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135

cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500

Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione

della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501

Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ministero

Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte

delle assise criminali

La Presidente La

Vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 6'546.10

Multa fr. 100.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 130.05

fr. 7'776.15

===========