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Decisione

72.2017.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 ottobre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i quali attestavano, contrariamente al vero, un’inabilità lavorativa per

antecedenti periodi,

nonché fatto uso a scopo d’inganno dei certificati medici falsi di

cui sopra, inviandoli in fotocopia al datore di lavoro __________, che li ha

poi inviati a ACPR 3, al fine di giustificare precedenti assenze per le quali

l’imputato non aveva portato alcun certificato medico;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 147 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1

CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’avv. __________,

patrocinatore di fiducia dell’accusatrice privata ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:38

alle ore 14:55.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: i fatti di cui all’atto d’accusa non sono contestati e neppure

contestato è il diritto. Ciò che preoccupa è la sistematicità con cui IM 1 ha

agito, la ripetitività della sua azione. Viene da pensare che passava il tempo

a malversare piuttosto che a lavorare per il proprio datore di lavoro. IM 1 ha

agito in maniera astuta e abile, sapeva che poteva trasferire senza controlli

particolari importi fino a CHF 250.00 e così ha deciso di agire. Quello del

2014 è un periodo buio per IM 1, ciò che tuttavia non giustifica il suo

delinquere. Egli ha rubato al suo datore di lavoro, che aveva riposto in lui

una grande fiducia, e per pigrizia gli ha persino mandato dei certificati

falsi. Ha inoltre coinvolto gli ignari genitori, strumentalizzandoli per farsi

bonificare gli importi che ha utilizzato a profitto proprio per spese

voluttuarie. I reati imputati sono gravi, sono dei crimini. Gli importi sono

oggettivamente contenuti, ma siamo comunque di fronte a CHF 170'000.00 in un

anno e mezzo, cifra che non va banalizzata. Al proposito l’accusa sottolinea

che IM 1 ha rubato quello che ha potuto rubare, sarebbe stato difficile rubare

più di così senza essere scoperto. A favore di IM 1 vi è il fatto che ha

collaborato, ammettendo immediatamente i reati che gli sono stati contestati.

Bisogna inoltre tenere in considerazione, secondo l’accusa, il fatto che IM 1 è

quasi incensurato, essendo stato condannato in precedenza per tutt’altro reato.

Dire che sia persona avvezza da illo tempore a commettere reati di natura

patrimoniale non sarebbe corrispondente alla realtà. Bisogna inoltre tenere

conto dello sforzo che IM 1 ha fatto per il percorso di disintossicazione. Se

il suo delinquere era anche legato alla sua situazione personale difficile, va

tenuto in considerazione per la prognosi che ha cercato di affrontare il suo

problema, che sembra essere risolto. L’imputato sta facendo uno sforzo per

rimettere in sesto la sua vita. IM 1 è ancora giovane e se si riprende dalla

dipendenza da alcol certamente potrà essere reinserito in un ciclo lavorativo,

avendo anche una certa formazione. L’accusa ritiene che si debba dare una

chance all’imputato.

Conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Sulle richieste dell’AP rileva che il danno patrimoniale è

incontestato; per quanto attiene agli interessi e la nota d’onorario si rimette

al giudizio della Corte;

- l’avv. __________,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: aderisce a quanto richiesto dal PP e chiede la conferma

dell’atto d’accusa. Sottolinea che le malversazioni effettuate senza alcuna

giustificazione costituiscono un danno patrimoniale nei confronti della parte

lesa. Espone le pretese civili come da istanza di risarcimento prodotta,

rilevando che il danno causato alla parte lesa ammonta a CHF 171'092.00, ai

quali vanno aggiunti gli interessi del 5% a far tempo da ogni singolo

versamento, come indicato nella tabella allegata all’istanza. Chiede inoltre la

rifusione delle spese legali nella misura indicata nell’istanza, come da nota

d’onorario allegata;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: premette che i fatti di cui all’atto d’accusa non sono contestati.

IM 1 riconosce le cifre indicate nell’atto d’accusa, così come la

configurazione giuridica data dall’accusa ai reati. Ringrazia l’accusa per la

sensibilità con cui è stata trattata la vicenda, osservando che l’imputato ha

vissuto un periodo buio. Rileva che è anche grazie alla responsabilità che gli

è stata data che IM 1 ha tradito la fiducia del suo datore di lavoro, ciò che

non si giustifica. Purtroppo nel periodo dei fatti l’imputato ha vissuto una

depressione e una dipendenza da alcol. Egli ci ha spiegato che faceva fatica a

svegliarsi al mattino perché beveva, le assenze dal posto di lavoro erano

numerose, ciò che ha portato il datore a chiedere dei certificati medici.

L’imputato era un collaboratore apprezzato in azienda, ma vi erano delle

difficoltà a cui non ha saputo rispondere, vanificando la fiducia che gli era

stata data. Il difensore sottolinea che dal 4 gennaio 2017, quindi ancora

durante l’inchiesta, l’imputato ha intrapreso un percorso terapeutico per

disintossicarsi dall’alcol e se è vero che questo percorso è ancora lungo una

parte dello stesso è stata intrapresa con successo. Egli sta pensando a una

riqualifica professionale con l’AI e aveva già iniziato a seguire dei corsi per

ottenere il diploma di __________. Il diritto non è contestato e i reati sono

gravi. Per quanto concerne la commisurazione della pena, la difesa ripercorre

le circostanze che hanno portato IM 1 a delinquere, rilevando che più aspetti

combinati non hanno aiutato l’imputato a fermarsi nel momento giusto. Per

quanto attiene al suo comportamento dopo i reati, osserva che oggi abbiamo in

aula un altro uomo. Al momento attuale non è possibile concretizzare un

risarcimento, ma è nelle intenzioni dell’imputato e non appena sarà possibile

egli sarà sicuramente disposto a contribuire nella misura in cui potrà. Vi è un

piccolo precedente del 2009, che può anch’esso essere indicativo di quella che

era in quel periodo la vita di IM 1, vita che ora è cambiata. La difesa chiede

che la pena comminata all’imputato sia una pena integralmente sospesa. La pena

individuata dalla PP è una pena equa, ma a mente della difesa vi sono alcuni

elementi da tenere in considerazione. A questo proposito sottopone alcuni casi

simili passati da questi Corti, e meglio la sentenza della Corte delle assise

correzionali del 30 agosto 2011, Inc. 72.2010.114, in cui vi era una cifra

simile e l’imputato è stato pure condannato per truffa, con condanna alla pena

detentiva di 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4

anni, nonché la sentenza della Corte delle assise correzionali del 1. dicembre

2011, Inc. 72.2010.68.

Tenuto di tutto quanto suindicato, conclude chiedendo la condanna

del suo assistito a una pena che non superi i 16 (sedici) mesi di detenzione

sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni. Per le pretese dell’AP

chiede il rinvio al foro civile.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 69, 70, 147 cpv. 2, 251 cifra 1 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati aggravato

siccome commesso per mestiere, data la disponibilità ad agire

ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

per avere,

nel periodo compreso tra il 21 ottobre 2014 e il 5 maggio 2016, a __________,

__________ e in altre località, nella sua qualità di dipendente di __________,

utilizzato in 688 occasioni in modo abusivo l’elaboratore di dati a sua

disposizione presso la citata società, immettendo nel sistema informatico in

dotazione alla società degli ordini di trasferimento fondi dell’ordine di al

massimo CHF 250.00 da lui denominati “tasse annuali” a debito di relazioni

riconducibili alla ACPR 1 ed ottenendo in tal modo l’accredito di complessivi

CHF 171'092.00 sulle carte di credito riconducibili ai genitori, importi da lui

successivamente in parte prelevati a contanti e in parte utilizzati per

pagamenti diversi;

1.2. falsità in documenti

ripetuta

per avere,

a __________,

1.2.1. nel mese di dicembre 2015,

creato su supporto informatico, partendo da uno reale, un falso estratto dal

registro esecuzioni datato 10 dicembre 2015, aggiungendo il termine “non” ed

eliminando la seconda pagina, recante l’elenco delle esecuzioni, attestando,

contrariamente al vero, che a suo carico non esistevano esecuzioni, al fine di

far credere di non avere esecuzioni e quindi di celare la propria situazione

economica problematica,

nonché per avere,

1.2.2. nel mese di aprile 2016,

creato su supporto informatico, partendo da uno reale del Dr. __________, 7

falsi certificati medici, compilandone i vari campi manualmente ed apponendo la

firma falsa del Dr. __________ su 6 certificati datati febbraio 2016 e del Dr. ACPR

Considerandi

2.

su un certificato datato 1. marzo 2016, i quali attestavano, contrariamente

al vero, un’inabilità lavorativa per antecedenti periodi, al fine di

giustificare precedenti assenze per le quali l’imputato non aveva portato alcun

certificato medico;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 16

(sedici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

3.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 1 CHF 194'799.55 a titolo di risarcimento

danni.

4.

L’accusatrice privata ACPR

3.

è rinviata al competente foro civile.

5.

È ordinata la confisca e la

distruzione di tutto quanto sotto sequestro.

6.

La tassa di giustizia di

CHF 750.00 con motivazione scritta o di CHF 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

Le note professionali

dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario CHF 4'739.40

spese CHF 127.00

IVA (8%) CHF 389.30

totale CHF 5'255.70

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5’255.70 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 123.60

fr. 823.60

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