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Decisione

72.2017.86

Furto in banda e per mestiere, espulsione

22 agosto 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. La

Presidente prone di apportare le seguenti ulteriori modifiche / precisazioni

all’AA:

- Punto

1.6 in merito al tentato furto a danno di ACPR 7: viene proposto di togliere

“dopo aver guadagnato l’interno” ritenuto come ciò sia in contraddizione con il

seguente punto 3, dove non viene imputata la violazione di domicilio;

- Cappello

del punto 2 in merito al danneggiamento: viene proposto di aggiungere il punto

1.8 e modificare la somma del danno complessivo denunciato, pari correttamente

a CHF 39'123.36 e non CHF 24'123.36.

Le parti danno tutte il loro

consenso alle modifiche proposte.

Considerandi

II. La

Presidente comunica alle parti la riapertura del dibattimento per la

completazione dell’AA con la menzione della correità con il minore MM_1

relativamente ai punti 1, 2 e 3 dell’AA.

Le parti danno tutte il loro

consenso.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

il quale per la sua requisitoria esordisce indicando come si sia in presenza di

una fattispecie ormai nota e comune, che nel caso concreto non pone particolari

problemi dal punto di vista dei fatti e del diritto; i problemi intrinsechi

all’AA sono stati risolti stamane in aula. Specifica come di fatto la correità

porti anche su una quarta persona, minorenne, già condannata dalla competente

Autorità. Per quanto concerne i fatti, gli imputati sono rei confessi,

nonostante qualche reticenza iniziale. Il problema della quantificazione del

valore della refurtiva è secondario, nella misura in cui la pena non è in

questi casi tanto calibrata sull’entità della refurtiva quanto più sulla

reiterazione del reato.

Per le aggravanti del reato di furto, nel caso concreto sono dati

sia la banda (per il numero di correi, il numero di episodi, la ripartizione

equa sia dei rischi che del bottino) che il mestiere; ricorda come quando è

data l’aggravante della banda, il fatto che vi siano dei tentativi poco

importa, ogni episodio contando senza differenziare reati tentati e consumati.

Nel caso concreto sono dunque 10 episodi che hanno tutti pari valore. La

gravità dell’agire è legata alla reiterazione dell’atto, ciò che è sintomatico

anche della determinazione degli autori, ritenuto il periodo tutto sommato

breve di perpetrazione dei furti. Per gli altri reati, essendo ammessi i fatti

ed essendo indubbia la qualifica giuridica, si prescinde dalla discussione.

Quanto alle pene, il problema della sedicenza di due degli autori

è stato nel frattempo risolto con l’acquisizione di documenti ufficiali. Per la

commisurazione, va tenuto conto delle ammissioni fatte, seppur inizialmente

limitate, della giovane età degli imputati (almeno per IM 1 e IM 2), dei

precedenti, laddove questi sono accertati con sentenza definitiva. Nondimeno va

considerato che agli atti vi sono notizie di reato che confermano che gli

imputati sono attivi nell’illecito, e non solo da minorenni, in diversi Paesi

europei. Venendo alle singole posizioni, per IM 2, chiede una pena detentiva di

16.

mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre

all’espulsione per 10 anni dal territorio svizzero. Per IM 1 chiede una pena

detentiva di 18 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

anni, oltre all’espulsione per 10 anni dal territorio svizzero. Per IM 3, di

cui evidenzia la situazione più compromessa, chiede una pena detentiva di 20

mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, oltre

all’espulsione per 10 anni dal territorio svizzero. Non chiede la revoca della

sospensione condizionale del decreto d’accusa di data 25.10.2016 emesso a

Basilea Città. Quanto ai sequestri, chiede la confisca di tutto quanto sotto

sequestro, non opponendosi alla restituzione delle scarpe come richiesto dalle

difese;

- l’avv. DUF 3,

difensore dell’imputato IM 3, il quale esordisce indicando che i reati di cui

all’AA sono tutti ammessi. Questo detto, vi sono diverse circostanze che devono

essere considerate per la commisurazione della pena: la collaborazione fornita

dal primo interrogatorio con dichiarazioni circostanziate e dettagliate quanto

ai furti e al destino della refurtiva, la situazione personale di IM 3 e la sua

giovane età, il carcere sino ad oggi espiato, la buona condotta mantenuta e il

fatto che abbia lavorato durante la detenzione, il fatto che non vi sia mai

stata messa in pericolo dell’integrità fisica degli inquilini delle abitazioni

derubate e, in ultimo, che la sedicenza indicata nell’AA è nel frattempo venuta

a cadere. Conferma l’accordo del suo assistito all’espulsione dal territorio

svizzero, così come la disponibilità a far pervenire un documento di

legittimazione alle Autorità. Ricorda i due precedenti iscritti a casellario,

precisando che uno è da minorenne e che per il decreto 25.10.2016 si trattava

comunque di un’infrazione di poco conto. Quanto alla prognosi, la stessa

quantomeno non è negativa; chiede dunque una pena detentiva interamente sospesa

condizionalmente, per la cui durata si rimette al giudizio della Corte. Per i

sequestri, rinvia a quanto dichiarato durante il dibattimento;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale evidenzia come vi sia stata

collaborazione totale ed attiva dal suo assistito per determinare i fatti alla

base dell’AA, che sono tutti ammessi. Solleva delle perplessità quanto

all’aggravante della banda, ritenuto come nell’AA non ne siano indicati gli

elementi costitutivi. Precisa che il valore della refurtiva è certamente

inferiore a quanto denunciato. Evidenzia che il suo assistito è molto giovane e

ha sofferto molto la carcerazione, durante la quale ha maturato la volontà di

lavorare onestamente. Per la pena, chiede che venga inflitta una pena detentiva

di al massimo 14 mesi, interamente sospesa condizionalmente vista la prognosi

favorevole in assenza di precedenti; non si oppone all’espulsione dal territorio

svizzero. Per i sequestri, rinvia a quanto dichiarato durante il dibattimento;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, la quale ripercorre le circostanze dell’arresto e

gli sviluppi dell’inchiesta. Precisa che il reato di furto, con l’aggravante

della banda e del mestiere, non è contestato, essendo invece contestato il

valore della refurtiva. Evidenzia come, comunque, il suo assistito abbia avuto

un ruolo secondario nella commissione dei furti, facendo spesso da palo. E’

invece contestato il reato di danneggiamento, ritenuto come il suo assistito

abbia dichiarato di non aver commesso gli scassi non essendone capace; questo è

confermato anche dai suoi correi che nelle dichiarazioni indicano precisamente

chi ha commesso gli scassi; ripercorre dunque tali dichiarazioni, chiedendo il

proscioglimento dal punto 2 dell’AA. Nel medesimo senso, chiede il

proscioglimento per il reato di violazione di domicilio relativo al furto di

cui al punto 1.5. dell’AA, visto che IM 2 ha dichiarato di aver fatto da palo,

rimanendo all’esterno della casa. Quanto alla pena, chiede che si tenga conto

delle difficoltà riscontrate in gioventù dal suo assistito, con l’impossibilità

di frequentare una scuola, dell’ampia collaborazione fornita, della giovane

età, del ruolo secondario avuto, dell’assunzione della propria responsabilità e

conclude per una pena detentiva contenuta in 7 mesi, sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni. Si rimette al giudizio della Corte quanto

all’espulsione dal territorio e chiede il dissequestro delle scarpe.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 22 cpv. 1, 40, 42, 44, 46,

47, 49, 51, 66a, 69, 70 CP, 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2, 144 cpv. 1, 186 CP;

5.

cpv. 1, 115 cpv. 1 lett. a LStr;

90.

cpv. 2, 95 cpv. 1 lett. a LCStr

82, 135, 236, 267 cpv. 3, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

furto aggravato, in parte

tentato

siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa

a commettere furti,

per avere,

tra il 2 gennaio 2017 e il 19 gennaio 2017,

a Pianezzo, Bellinzona, Claro, Quartino, Solduno, Gordola,

agendo in correità con IM 2, IM 3 e il minorenne MM_1 (__________2000),

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

in 4 occasioni tentato di sottrarre e in 6 occasioni sottratto

cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF 117'332.00;

1.2

ripetuto danneggiamento

per avere,

agendo in correità con IM 2, IM 3 e il minorenne MM_1 (__________2000),

al fine perpetrare i furti di cui al punto 1.1. del dispositivo,

intenzionalmente e ripetutamente deteriorato, distrutto o reso

inservibili cose altrui, cagionando un danno complessivo denunciato di CHF

39'123.36;

1.3

ripetuta violazione di

domicilio

per essersi,

agendo in correità con IM 2, IM 3 e il minorenne MM_1

(__________2000),

indebitamente introdotto, in 9 occasioni, per perpetrare parte dei

furti di cui al punto 1.1. del dispositivo, in abitazioni altrui contro la

volontà degli aventi diritto;

1.4

ripetuta infrazione alla

LF sugli stranieri – entrata illegale

per essere,

tra il 2 gennaio 2017 e il 19 gennaio 2017,

ripetutamente entrato in Svizzera sprovvisto di documenti di

legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

furto aggravato, in parte

tentato

siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa

a commettere furti,

per avere,

tra il 2 gennaio 2017 e il 19 gennaio 2017,

a Pianezzo, Bellinzona, Claro, Quartino, Solduno, Gordola,

agendo in correità con IM 1, IM 3 e il minorenne MM_1 (__________2000),

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

in 4 occasioni tentato di sottrarre e in 6 occasioni sottratto

cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF 117'332.00;

2.2

ripetuto danneggiamento

per avere,

agendo in correità con IM 1, IM 3 e il minorenne MM_1

(__________2000),

al fine perpetrare i furti di cui al punto 2.1. del dispositivo,

intenzionalmente e ripetutamente deteriorato, distrutto o reso

inservibili cose altrui, cagionando un danno complessivo denunciato di CHF

39'123.36;

2.3

ripetuta violazione di

domicilio

per essersi,

agendo in correità con IM 1, IM 3 e il minorenne MM_1

(__________2000),

indebitamente introdotto, in 9 occasioni, per perpetrare parte dei

furti di cui al punto 2.1. del dispositivo, in abitazioni altrui contro la

volontà degli aventi diritto;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

IM 3 è autore colpevole di:

3.1

furto aggravato, in parte

tentato

siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa

a commettere furti,

per avere,

tra il 2 gennaio 2017 e il 19 gennaio 2017,

a Pianezzo, Bellinzona, Claro, Quartino, Solduno, Gordola,

agendo in correità con IM 1, IM 2 e il minorenne MM_1 (__________2000),

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

in 4 occasioni tentato di sottrarre e in 6 occasioni sottratto

cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF 117'332.00;

3.2

ripetuto danneggiamento

per avere,

agendo in correità con IM 1, IM 2 e il minorenne MM_1

(__________2000),

al fine perpetrare i furti di cui al punto 3.1. del dispositivo,

intenzionalmente e ripetutamente deteriorato, distrutto o reso

inservibili cose altrui, cagionando un danno complessivo denunciato di CHF

39'123.36;

3.3

ripetuta violazione di

domicilio

per essersi,

agendo in correità con IM 1, IM 2 e il minorenne MM_1

(__________2000),

indebitamente introdotto, in 9 occasioni, per perpetrare parte dei

furti di cui al punto 3.1. del dispositivo, in abitazioni altrui contro la

volontà degli aventi diritto;

3.4

ripetuta infrazione alla

LF sugli stranieri – entrata illegale

per essere,

tra il 2 gennaio 2017 e il 19 gennaio 2017,

ripetutamente entrato in Svizzera sprovvisto di documenti di

legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine;

3.5

ripetuta infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

a Gentilino, il 13 e il 14 gennaio 2017,

alla guida del veicolo __________, violato gravemente le norme

della circolazione stradale, cagionando un serio pericolo per la sicurezza

altrui, e meglio per aver circolato su un tratto di autostrada con limite a 100

km/h, alla velocità accertata e già dedotto il margine di tolleranza, il 13

gennaio 2017 di 136 km/h, rispettivamente di 120 km/h il 14 gennaio 2017;

3.6

ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere,

in diverse località del Cantone Ticino,

tra il 2 gennaio 2017 e il 19 gennaio 2017,

circolato alla guida del veicolo __________, senza essere titolare

della licenza di condurre richiesta;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

4.

Di conseguenza,

4.1.1

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 17 (diciassette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di

prova di anni 3 (tre).

4.2.1

IM 2 è condannato alla pena

detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.2.2

L’esecuzione della pena detentiva

è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di

anni 3 (tre).

4.3.1

IM 3 è condannato alla

pena detentiva di 19 (diciannove) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

4.3.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di

prova di anni 4 (quattro).

4.3.3

Non viene revocata la

sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaira di 10 aliquote

giornaliere da CHF 30.- cadauna decretata nei suoi confornti dal Ministero

pubblico del Canton Basilea Città in data 25 ottobre 2016, ma si prolunga di 1

(un) anno il periodo di prova.

5.

Nei confronti di

5.1

IM 1 è ordinata l’espulsione

dal territorio svizzero per la durata di 10 (dieci) anni giusta l’art. 66a CP.

5.2

IM 2 è ordinata l’espulsione

dal territorio svizzero per la durata di 10 (dieci) anni giusta l’art. 66a CP.

5.3

IM 3 è ordinata l’espulsione

dal territorio svizzero per la durata di 10 (dieci) anni giusta l’art. 66a CP.

6.

Tutti gli accusatori

privati sono rinviati al competente foro civile.

7.

E’ ordinato il dissequestro

delle scarpe marca Nike in pelle nera taglia 38.5 a favore di IM 1, delle

scarpe sportive taglia 41 a favore di IM 2 e delle scarpe sportive taglia 41 a

favore di IM 3, e meglio come specificato nell’atto di accusa.

8.

È ordinato il sequestro

conservativo a garanzia del pagamento delle spese procedurali dell’importo di

EUR 100.50 (elcosafe 00321) e degli orecchini in metallo bianco con pietra

brillante trasparente all’interno, sequestrati a IM 1.

9.

E’ ordinata la confisca del

veicolo marca __________ di proprietà di G.T., sequestrata a IM 3.

10.

E’ ordinata la confisca di

tutti gli altri oggetti sequestrati ed elencati nell’atto d’accusa e non espressamente

menzionati nel presente dispositivo.

11.

La tassa di giustizia di fr.

500.00

e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno.

12.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

12.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 5'874.00

spese fr. 587.40

IVA (8%) fr. 516.90

totale fr. 6'978.30

12.2

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'978.30 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

12.3

La

nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 5'580.00

spese fr. 344.00

totale fr. 5'924.00

12.4

Il condannato IM 2 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'924.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

12.5

La nota professionale

dell’avv. DUF 3 è approvata per:

onorario fr. 5'570.00

spese fr. 840.00

IVA (8%) fr. 512.80

totale fr. 6'922.80

12.6

Il condannato IM 3 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’922.80 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'345.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 376.70

fr. 4'221.70

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 166.70

Inchiesta preliminare fr. 1'115.00

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 125.60

fr. 1'407.30

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 166.70

Inchiesta preliminare fr. 1'115.00

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 125.60

fr. 1'407.30

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 166.70

Inchiesta preliminare fr. 1'115.00

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 125.60

fr. 1'407.30

============

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera