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Decisione

72.2017.87

Usura per mestiere, passatori di clandestini, caso di rigore in materia di espulsione

21 novembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. DUF

2 segnala che al punto 2.2 dell’AA, per un errore di battitura, sono stati

indicati 5 clandestini e non 3. Le parti constatano l’errore e l’AA è

modificato di conseguenza.

In via preliminare, la

Presidente propone alle parti di aggiungere negli articoli di riferimento, per

il punto 2 dell’AA, l’art. 5 LStr.

Le parti danno il loro consenso

all’aggiunta proposta.

Sempre in via preliminare, la

Presidente rileva come il guadagno ex art. 157 CP e l’indebito arricchimento ex

art. 116 cpv. 3 LStr andranno meglio precisati e, con l’accordo delle parti,

tale aspetto verrà trattato nell’ambito dell’interrogatorio degli imputati.

Le

parti danno il loro consenso.

Considerandi

II. La

Presidente chiede agli avvocati se - ritenute le rispettive richieste di

proscioglimento (anche parziale) - intendono chiedere un indennizzo ex art. 429

CPP.

DUF 1: no.

DUF

2: no.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale esordisce rilevando come la questione

centrale sia quella del possibile riconoscimento del caso di rigore in materia

di espulsione che, stante quanto emerge dagli atti, chiede venga riconosciuto

per entrambi gli imputati, come peraltro già fatto dalle Autorità

amministrative. Se è vero che dopo le decisioni amministrative i due imputati

hanno delinquito e il loro atteggiamento processuale non depone a loro favore,

soppesando l’interesse pubblico rispetto a quello privato, per l’accusa in

questo caso prevale quello privato / famigliare, in particolare perché il

prezzo più caro dell’espulsione lo pagherebbero le mogli e i figli.

Chiede per entrambi gli imputati la conferma dell’AA per il reato

di usura aggravata (per mestiere), ritenuto come le tariffe applicate - da

rapportare a quelle dei mezzi che i clandestini avrebbe usato, quali bus e

treno - siano usuraie e in manifesta sproporzione; ricorda come nell’AA si sia

già ampiamente tenuto conto della versione più favorevole agli imputati, sia

per il numero di clandestini, che per la lunghezza del viaggio. Gli imputati

ben conoscevano la condizione dei clandestini, non fosse per il fatto che loro

stessi hanno vissuto la medesima situazione all’inizio degli anni 2000. Se è

vero che il prezzo per l’intero viaggio veniva pattuito dai clandestini con

terze persone, gli imputati sapevano bene quale era il loro compenso,

indipendentemente da dove l’abbiano poi effettivamente percepito, essendo la

promessa del pagamento sufficiente per l’adempimento del reato. I proventi

dell’attività, ricostruiti durante l’inchiesta, corrispondevano a quanto

percepito legalmente dalle famiglie degli imputati che ben sapevano, quando

hanno fatto il primo viaggio, che altri sarebbero seguiti.

Quo all’infrazione alla LStr, gli imputati sapevano che i

clandestini non avevano i documenti, ciò che rende superflue altre

considerazioni, nella misura in cui anche i cittadini europei hanno bisogno di

un documento di legittimazione per varcare il confine. L’indebito profitto

relativo a tale infrazione è pacifico, anche volendo dedurre le spese

ricostruite in aula.

Per la commisurazione della pena, per IM 2 ricorda come non sia

stato lui ad iniziare e proporre l’attività, ma vi abbia poi partecipato;

tenuto conto dei motivi egoistici dettati dalla volontà di lucro, della sua

vita anteriore, del suo attuale lavoro, chiede una pena di 13 mesi di pena

detentiva, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre

a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna.

Per IM 1, invece, ritenuto come fosse lui a tenere i contatti con __________

tenuto conto della sua vita anteriore, del motivo egoistico per cui ha

delinquito e della sua situazione professionale, chiede una pena di 14 mesi di

pena detentiva, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,

oltre a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 2, il quale ripercorre innanzitutto la vita del suo

assistito, mettendo l’accento sull’integrazione in Svizzera e l’assenza di

legami particolari con il Paese di origine.

Rileva poi come i fatti non siano contestati, ma come lo sia la

loro qualifica giuridica.

In merito all’usura, ricorda come la sproporzione tra le

prestazioni vada valutata in modo oggettivo, come gli imputati abbiano sempre

usato due veicoli (e non solo uno, come per le tariffe con cui sono stati fatti

i raffronti), rispettivamente come dagli atti emerga una tariffa a persona di

circa Euro 500.- che se rapportata a quanto pagato dai clandestini non fa

apparire come usuraio il prezzo richiesto. Agli atti non vi sono ulteriori

approfondimenti quanto ai valori di comparazione e, soprattutto, non è noto

quale fosse il prezzo concordato dai clandestini con chi ha organizzato il

viaggio. Si tratta di elementi insufficienti per determinare il costo di un

viaggio e le effettive condizioni pattuite a monte. Inoltre, nel caso concreto

difetta un accordo tra la vittima e l’autore, nella misura in cui entrambi gli

imputati erano meri esecutori di accordi presi a monte da altre persone

appartenenti a un’organizzazione (DTF 86 IV 69).

Quo invece all’infrazione alla LStr, senza minimizzare le

colpe di IM 2, va tenuto conto della misura in cui poteva effettivamente

avvedersi dell’illegalità del comportamento. IM 2 è stato coinvolto da IM 1,

usato a sua volta da organizzazioni criminali senza scrupoli che lucrano sulla

situazione penosa dei clandestini, facendo leva sulla semplicità e il bisogno

economico di IM 2 sulla sua empatia dovuta al vissuto personale. Per

quest’ultimo non vi è stato un arricchimento illegittimo e solo il reato nella

sua forma semplice può essere ritenuto.

In merito all’espulsione, si allinea alla richiesta del PP, nel

senso che chiede che venga riconosciuto il caso di rigore.

Per concludere, chiede il proscioglimento dall’imputazione di

usura (aggravata, sub., semplice), riconosce l’adempimento degli elementi

dell’infrazione alla LStr nella sua forma semplice, chiede il riconoscimento

del caso di rigore in materia di espulsione, si rimette alla Corte quanto alla

commisurazione della pena, chiedendo che non sia comunque superiore ai 4 mesi e

sia sospesa condizionalmente;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 1, la quale rileva chei fatti di cui all’AA non sono

contestati, mentre lo è la loro qualifica giuridica.

In merito al reato di usura, evidenzia come la prestazione fornita

dal suo assistito sia comparabile e quella di un servizio taxi e come il prezzo

richiesto a persona non sia affatto in manifesta sproporzione con le usuali

tariffe (Euro 500.-), eccezione fatta per l’ultimo viaggio che però si è

fermato al tentativo (gli imputati essendo stati arrestati), ciò che – di

conseguenza – fa anche venir meno l’aggravante del mestiere.

Per l’infrazione alla LStr, la difesa ripercorre il contenuto del

parere giuridico già versato agli atti e chiede in via principale il

proscioglimento integrale da tale reato e, in via subordinata, il

proscioglimento dalla forma aggravata.

Ricorda poi i principi applicabili in materia di espulsione,

chiedendo – qualora le tesi difensive non dovessero essere accolte – di

riconoscere comunque il caso di rigore.

Per la commisurazione della pena, posto l’unico episodio ex art.

157.

CP, chiede una pena non superiore a 2 mesi, mentre – qualora dovesse essere

ritenuta l’infrazione alla LStr, comunque nella sua forma semplice – chiede che

la pena non sia superiore a 4 mesi. In entrambi i casi, chiede la sospensione

condizionale della stessa;

- il Procuratore pubblico,

in replica, ricorda unicamente che con gli Accordi Schengen la volontà non

era evidentemente quella di tutelare le persone che valicano i confini

illecitamente o le persone che lo permettono, lo facilitano o lo incitano;

semmai lo scopo era quello di permettere la libera circolazione delle persone.

In merito all’usura, evidenzia come, anche raffrontando quanto pagato dai

clandestini con il trasporto in taxi, il prezzo è esorbitante e non certo in

linea con le usuali tariffe;

- l’avv. DUF 2, in

duplica, ribadisce quanto già esposto, evidenziando come la dottrina

maggioritaria ritenga prevalere quanto previsto negli Accordi Schengen rispetto

alla LStr.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 34, 40, 42,

44, 47, 49, 51, 66a, 157 cifra 2 CP;

116.

cvp. 1 lett. a, 116 cpv. 3 lett. a LStr;

82, 135, 267, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

usura

aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo 28 gennaio 2017 – 6 marzo 2017,

tra Milano, Chiasso, Pizzamiglio e la Germania,

in correità con IM 2,

sfruttato in 4 occasioni lo stato di bisogno di 14 clandestini,

ottenendo come corrispettivo del viaggio da Milano sino alla Germania a bordo

dei veicoli a loro disposizione, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione

economica con la propria prestazione;

1.2

incitazione all’entrata,

alla partenza o al soggiorno illegali aggravata

siccome commessa nell’intento di procurare a sé un indebito

arricchimento,

per avere,

tra Milano, Chiasso, Pizzamiglio e la Germania,

in correità con IM 2,

facilitato l’entrata illegale (in 4 occasioni) e la partenza

(unicamente in tre occasioni, essendo stati fermati dalla Polizia) di 14

clandestini privi dei necessari documenti di legittimazione e del necessario

visto di entrata;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo 28 gennaio 2017 – 6 marzo 2017,

tra Milano, Chiasso, Pizzamiglio e la Germania,

in correità con IM 1,

sfruttato in 4 occasioni lo stato di bisogno di 14 clandestini,

ottenendo come corrispettivo del viaggio da Milano sino alla Germania a bordo

dei veicoli a loro disposizione, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione

economica con la propria prestazione;

2.2

incitazione all’entrata,

alla partenza o al soggiorno illegali aggravata

siccome commessa nell’intento di procurare a sé un indebito

arricchimento,

per avere,

tra Milano, Chiasso, Pizzamiglio e la Germania,

in correità con IM 1,

facilitato l’entrata illegale (in 4 occasioni) e la partenza

(unicamente in tre occasioni, essendo stati fermati dalla Polizia) di 14

clandestini privi dei necessari documenti di legittimazione e del necessario

visto di entrata;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1 è condannato

3.1.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.1.2

alla pena pecuniaria di fr.

300.

- (trecento) corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 10.-

(dieci) cadauna.

3.1.3

L’esecuzione della pena

detentiva e della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un

periodo di prova di anni 2 (due) anni.

3.2

IM 2 è condannato

3.2.1

alla pena detentiva di 13

(tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2.2

alla pena pecuniaria di fr.

600.

- (trecento) corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 20.-

(venti) cadauna.

3.2.3

L’esecuzione della pena

detentiva e della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un

periodo di prova di anni 2 (due) anni.

4.

Non

si fa luogo all’espulsione di IM 1 trattandosi di un caso di rigore giusta

l’art. 66a cpv. 2 CP.

5.

Non

si fa luogo all’espulsione di IM 2 trattandosi di un caso di rigore giusta

l’art. 66a cpv. 2 CP.

6.

Le misure sostitutive alla

carcerazione vengono revocate. A crescita in giudicato del presente

Dispositivo

dispositivo, i documenti di legittimazione verranno restituiti agli imputati.

7. E’ ordinato

il dissequestro a favore di IM 1 del cellulare Iphone con custodia (n. rep.

53606), previa cancellazione dei dati con spese a carico dell’imputato.

8. E’ ordinato

il dissequestro a favore di IM 2 dei cellulari (n. rep. 53813, 53815, 53816,

53817), previa cancellazione dei dati con spese a carico dell’imputato, delle

due tessere porta SIM con relativa documentazione (n. rep. 53821) e del

navigatore Tom Tom (n. rep. 53823).

9. E’ ordinata la

confisca della ricevuta di ricezione denaro Western Union (n. rep. 53604) e di

tutte le carte SIM (n. rep. 53607, 53814, 53818).

10. E’

ordinato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese

procedurali e delle indennità, di fr. 170.- (centosettanta), Eur 20.- (venti) e

del veicolo Chevrolet Nubira (n. rep. 52719) sequestrati a IM 2.

11. La tassa di giustizia di fr.

500.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.

12. Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

12.1. La

nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 9'079.20

spese fr. 631.10

IVA (8%) fr. 342.40

IVA (7.7%) fr. 418.15

totale fr. 10'470.85

12.2. Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10'470.85 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

12.3. La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 6'517.50

spese fr. 1'064.10

IVA (8%) fr. 326.75

IVA (7.7%) fr. 269.30

totale fr. 8'177.65

12.4. Il condannato IM 2 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'177.65 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 6'330.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 147.50

fr. 6'977.50

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 3'165.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 73.75

fr. 3'488.75

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 3'165.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 73.75

fr. 3'488.75

============

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera