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Decisione

72.2017.90

Infrazione aggravata LStuo, riciclaggio di denaro

20 giugno 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Preliminarmente,

la Presidente propone alle parti di apportare le seguenti modifiche al punto 1

dell’atto di accusa:

- Quanto

alle località indicate, la Presidente propone di aggiungere, oltre a Chiasso,

Mendrisio e altre località del Mendrisiotto, Ponte Faloppia, essendo il

valico utilizzato dai due imputati per fare rientro in Svizzera con lo

stupefacente;

Le parti, a domanda della

Presidente, danno tutte il loro consenso.

Considerandi

II. La

Presidente propone inoltre di specificare la descrizione dei due episodi,

indicando:

dal 17 febbraio al 2017 al 9

marzo 2017, importato e detenuto 20 grammi di cocaina (grado di purezza

dell’80,80%) di cui 15.46 grammi alienati a consumatori locali e 4.54 grammi

sequestrati dalla Polizia;

nonché il 9 marzo 2017 importato

e detenuto 49.41 grammi di cocaina (grado di purezza 71,50%) destinati

all’alienazione, sequestrati dalla Polizia al momento del fermo;

Le parti, a domanda della

Presidente, danno tutte il loro consenso.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce affermando che i

fatti così come indicati nell’atto di accusa sono ammessi dagli imputati. Anche

la qualifica giuridica dei reati non pone particolari problemi, come non pone

problemi il principio dell’espulsione degli imputati dalla Svizzera. Gli stessi

IM 2 e IM 1 hanno ammesso di non aver alcun legame con la Svizzera e di essere

venuti sul territorio con l’unico fine di delinquere. Si è in presenza di un

caso di espulsione obbligatoria e non sono date eccezioni particolari per

prescindervi. Secondo l’accusa, un’espulsione della durata di 7 anni è

proporzionata alla situazione concreta, ritenuta soprattutto la leggerezza con

cui gli imputati sono passati all’atto criminoso. Quanto alla confisca e ai sequestri,

il Procuratore pubblico chiede innanzitutto che per il denaro sequestrato a IM

2.

venga disposto il sequestro conservativo a copertura di spese e tasse di

giustizia, ma non si oppone all’eventuale confisca. Il Procuratore chiede

inoltre che la sostanza stupefacente sequestrata venga confiscata e distrutta,

mentre che per i cellulari di cui le difese hanno chiesto il dissequestro,

acconsente a quest’ultimo – ad esclusione della carta SIM – previa

cancellazione dei dati in memoria, con spese a carico degli imputati. Per la

pubblica accusa, la colpa degli imputati è grave. Infatti, nonostante i

quantitativi di stupefacente possano ancora essere considerati come contenuti,

la colpa è grave per la leggerezza con cui gli imputati sono passati all’atto.

A fronte di un momento di difficoltà economica, gli imputati hanno difatti

avuto una grande facilità nel passare all’illecito. Gli stessi hanno sfruttato

senza remore alcune conoscenze sul territorio svizzero per avviare e costruire

la loro attività d’importazione e vendita di cocaina. La facilità del loro

agito non va dunque sottovalutata. Il Procuratore pubblico riconosce agli

imputati una discreta collaborazione, che non può però essere considerata

assoluta. Il Procuratore pubblico prosegue affermando che trattandosi di

un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, la pena base per entrambi

gli imputati è di 12 mesi. Per IM 2 non si può non considerare almeno un mese

aggiuntivo ritenuto l’episodio di riciclaggio. La pubblica accusa chiede dunque

per IM 1 una condanna ad una pena detentiva di 12 mesi, non opponendosi ad una

sospensione condizionale, ritenuto come IM 1 non abbia precedenti penali,

rispettivamente avesse un lavoro in Grecia prima di arrivare sul nostro

territorio; in questo senso, una pena da espiare non sembra necessaria per

trattenere l’imputato dal commettere nuovi reati. Quanto alla durata del

periodo di prova, il Procuratore indica come la stessa possa essere un po’ più

lunga rispetto al minimo di legge, questo per tenere conto della leggerezza con

cui l’imputato è passato all’atto. Per IM 2, invece, il Procuratore pubblico

chiede la condanna ad una pena detentiva di 13 mesi. In questo caso, ritenuto

il precedente specifico dell’imputato, e meglio la condanna in Italia per

vendita di stupefacente, una sospensione condizionale della pena non appare

possibile ritenuto come non siano date le circostanze particolarmente

favorevoli richieste dall’art. 42 cpv. 2 CP. Il Procuratore pubblico chiede

pertanto che la pena detentiva di 13 mesi di detenzione sia da espiare. Quanto

all’espulsione e alle confische, il Procuratore pubblico rinvia a quanto

indicato in entrata al suo intervento;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, evidenzia come IM 2 appartenga al fenomeno di

giovani albanesi che lasciano il loro Paese giovanissimi per trasferirsi in

Italia, non accompagnati, che con il proprio lavoro mantengono se stessi e le

famiglie rimaste nel Paese d’origine. Quanto ai fatti e alla loro qualifica

giuridica, il difensore rileva come gli stessi non siano contestati. IM 2 ha

ammesso non solo quanto sequestrato al momento del fermo, ma anche il

quantitativo trasportato durante il precedente viaggio, questo nonostante

all’inizio vi fosse una piccola discrepanza relativa al quantitativo. Il difensore

ritiene che la collaborazione del suo assistito sia qualificabile come un po’

più che discreta, avendo anche chiamato in correità C.C.. La difesa rileva come

il traffico di stupefacenti fosse agli inizi e come i quantitativi in gioco

siano modesti. Infatti, l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti è nel

caso concreto data unicamente dal grado di purezza particolarmente elevato.

Tuttavia, ciò non era noto agli imputati, fermo restando che la commissione del

reato per dolo eventuale non è contestata. La difesa prosegue specificando come

l’imputato abbia ammesso e riconosciuto tutte le sue responsabilità. Nelle

attenuanti generiche, va tenuto conto della giovane età di IM 2 e della durata

della carcerazione preventiva già subita. Inoltre, va considerato che le

conseguenze che può generare la pena che verrà inflitta oggi, rischiano di

essere pesanti, ritenuta la precedente condanna delle Autorità italiane. In

conclusione, la difesa ritiene adeguata la richiesta di pena formulata dal

Procuratore pubblico di 13 mesi di detenzione. Ritiene però di dover spendere

qualche parola in più quanto alla sospensione condizionale della pena. La

difesa sottolinea come dallo scambio di e-mail prodotto stamane (doc.

dibattimentale 2), la precedente condanna subita in Italia venga

relativizzata quanto a gravità, aggiungendo che IM 2 era “l’ultima ruota del

carro” nel sistema di vendita di marijuana e che i medesimi fatti, se

giudicati in Svizzera, non avrebbero di certo portato a una pena così

importante. Rileva inoltre che verosimilmente IM 2 una volta scontata la pena

in Svizzera si troverà a dover scontare anche la condanna inflitta dalle

Autorità italiane. Il difensore rileva come IM 2 si sia smarrito in due

occasioni, concomitanti alla perdita del lavoro. Tuttavia, come da documenti

prodotti stamane (doc. dibattimentale 1), IM 2 oggi una possibilità

concreta di lavoro ce l’ha, per cui ritiene che la sospensione condizionale

della pena sia ancora possibile, eventualmente infliggendo una pena leggermente

superiore. Quanto all’espulsione, la difesa non si oppone alla stessa e alla

durata proposta di 7 anni. Per le confische e i sequestri, la difesa non si

oppone al sequestro conservativo e/o alla confisca di tutto quanto sotto

sequestro, fatta eccezione per il cellulare Samsung Galaxy S6 di cui viene

chiesto il dissequestro, senza scheda SIM e previa cancellazione di tutti i

dati in memoria;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale fa valere che i fatti sono ammessi e

riconosciuti dal suo assistito, così come il diritto non è contestato. Il

difensore evidenzia come il fatto di essere in presenza di un’infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti sia dovuto alla purezza della sostanza,

ritenuto come i quantitativi in quanto tali siano esegui. Per IM 1 non può

essere ritenuto un dolo diretto quanto alla qualità dello stupefacente,

ritenuto peraltro come forse IM 1 non fosse neppure veramente cosciente dei

quantitativi, a differenza di IM 2. Relativamente alla commisurazione della

pena, la difesa rileva che, nonostante IM 1 abbia agito congiuntamente a IM 2,

lo stesso ha fornito un contributo che per qualità ed intensità è stato

inferiore: IM 1 non ha organizzato gli aspetti pratici, non teneva i contatti

con gli acquirenti, non conservava il denaro provento delle vendite. Vi è

dunque una diversa intensità dell’energia criminale impiega rispetto a IM 2.

Questo a mente della difesa è stato anche evidenziato da C.C. che, interrogata,

ha dichiarato che era IM 2 quello “comandino”. IM 1, di fatto, faceva

l’autista. Questo secondo la difesa nulla cambia quanto alla correità tra i due

imputati, ma ne va tenuto conto nella commisurazione della pena. La difesa

prende atto del fatto che il Procuratore pubblico ha qualificato di “leggerezza”

il comportamento dell’imputato, ma evidenzia che lo scopo non era quello di

fare la bella vita, ma unicamente far fronte ad una difficoltà economica

oggettiva. IM 1 aveva anche dei debiti in Albania a cui doveva far fronte; non

trovando lavoro per il periodo invernale, ha dunque iniziato a delinquere. La

difesa ammette che IM 1 inizialmente ha avuto qualche reticenza quanto al ruolo

avuto da altre persone coinvolte, ma ha ammesso da subito le sue

responsabilità. IM 1 ha ormai subito diversi mesi di carcerazione; ancora oggi

anche se in anticipata espiazione della pena, per motivi logistici si trova in

Farera, in condizioni di detenzione che certamente gli hanno permesso di capire

ed interiorizzare le conseguenze di quanto compiuto. Quanto alla commisurazione

della pena, la difesa ritiene corretta la pena detentiva di 12 mesi di

detenzione proposta dal Procuratore pubblico. Viene evidenziato come in assenza

di precedenti penali siano date le condizioni per sospendere condizionalmente

la pena che verrà decisa dalla Corte. La difesa si pone invece taluni quesiti

quanto all’espulsione dal territorio svizzero, non tanto sul principio, quanto

sul fatto che l’espulsione possa essere segnalata nel sistema Schengen, ciò che

potrebbe avere delle gravi conseguenze per il suo assistito che risiede e

lavora in Grecia. Stante le informazioni di cui dispone la difesa, sembrerebbe

infatti essere competenza del Giudice del merito la decisione quanto alla

segnalazione nel relativo sistema. Ritenute le possibili conseguenze, la difesa

chiede dunque che si prescinda da tale segnalazione. Quanto alla durata

dell’espulsione, la difesa non si oppone alla proposta di 7 anni, prescindendo

dalla segnalazione, mentre chiede che la durata sia ridotta a 6 anni qualora

l’espulsione venisse segnalata. Per le confische e i sequestri, la difesa non

si oppone al sequestro conservativo e/o alla confisca di tutto quanto sotto

sequestro, fatta eccezione per il cellulare Samsung Galaxy S5 di cui viene

chiesto il dissequestro, senza scheda SIM e previa cancellazione di tutti i

dati in memoria.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

46, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis CP;

19.

cpv. 2 LStup;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 e IM 2 sono coautori

colpevoli di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzati,

nel periodo 17 febbraio 2017 - 9 marzo 2017,

a Ponte Faloppia, Chiasso, Mendrisio ed altre località del

Mendrisiotto,

importato in due occasioni in Svizzera attraverso il valico di

Ponte Faloppia ai fini della messa in commercio, un quantitativo complessivo di

69.41

grammi di cocaina, dei quali

20.

grammi (con un grado di purezza dell’80.80%) alienati nella

misura di 14.46 grammi a consumatori locali e i restanti 4.54 grammi

sequestrati dalla Polizia, e

49.41

grammi (con un grado di purezza del 71.50%) sequestrati

dalla Polizia in occasione del fermo.

2.

IM 2 è altresì autore

colpevole di:

2.1

riciclaggio di denaro

per avere,

nel periodo 17 febbraio 2017 al 9 marzo 2017,

consegnando al fratello A.A. sia in Svizzera che in Italia, e

quindi attraversando il confine, in tre occasioni, la somma complessiva di EUR 1'000.-,

provento dell’alienazione della cocaina di cui al punto 1 del dispositivo,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che

provenivano da un crimine, segnatamente dall’infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti di cui al punto 1.1 del dispositivo.

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1 è condannato

3.1.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.1.2

L’esecuzione della pena detentiva

inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di

anni 2 (due).

3.2

IM 2 è condannato

alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.

Nei confronti di

4.1

IM 1 è ordinata l’espulsione

dal territorio svizzero per la durata di 7 (sette) anni giusta l’art. 66a CP.

4.2

IM 2 è ordinata l’espulsione

dal territorio svizzero per la durata di 7 (sette) anni giusta l’art. 66a CP.

5.

E’ ordinato il dissequestro

di:

- 1 cellulare Samsung Galaxy

S6 (IMEI 356420073893703/02, n. rep.53704), senza carta SIM, sequestrato a IM 2,

previa cancellazione di tutti i dati in memoria;

- 1 cellulare Samsung Galaxy

S5 (IMEI 990004942817846, n. rep.53702), senza carta SIM, sequestrato a IM 2,

previa cancellazione di tutti i dati in memoria.

6.

E’ ordinata la confisca e

la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro ed elencata nell’atto

di accusa, e meglio 4.54 grammi netti di cocaina e 49.41 grammi netti di

cocaina (reperto SAD n. 2017/00354).

7.

E’ mantenuto il sequestro

conservativo sull’importo di CHF 420.- sequestrato a IM 2 a garanzia del

pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali.

8.

E’ ordinata la confisca di

tutti gli ulteriori oggetti in sequestro non menzionati nel presente

Dispositivo

dispositivo ed elencati nell’atto di accusa.

9. La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

10. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 6'360.00

spese fr. 334.70

totale fr. 6'694.70

10.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'694.70 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

10.3. La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 6'450.80

spese fr. 264.50

IVA (8%) fr. 537.25

totale fr. 7'252.55

10.4. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'252.55 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 14'720.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 131.20

fr. 15'351.50

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 7'360.15

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 65.60

fr. 7'675.75

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 7'360.15

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 65.60

fr. 7'675.75

============

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera