72.2017.90
Infrazione aggravata LStuo, riciclaggio di denaro
20 giugno 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.90
Lugano,
20 giugno 2017/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 9 marzo 2017 al 4 maggio 2017 (57
giorni),
in carcerazione di sicurezza dal 5 maggio 2017 al 10 maggio 2017
(6 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 6 maggio 2017;
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 9 marzo 2017 al 25 aprile 2017 (48
giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 26 aprile 2017;
imputati, a norma dell'atto
d'accusa nr. 71/2017 del 4 maggio 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o
dovevano presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute
di molte persone,
per avere senza essere autorizzati, a Chiasso, Mendrisio e altre
località del Mendrisiotto, tra il 17 febbraio 2017 e il 9 marzo 2017,
importato, detenuto e alienato almeno 69.41 grammi di cocaina,
e meglio
dal 17 febbraio 2017 al 9 marzo 2017, importato e detenuto 20
grammi di cocaina (grado di purezza dell’80,80%) di cui 15.46 grammi alienati a
consumatori locali,
nonché il 9 marzo 2017 importato e detenuto 49.41 grammi di
cocaina (grado di purezza del 71,50%) destinati all’alienazione;
IM 2
2. riciclaggio di denaro
per avere tra il 17 febbraio 2017 e il 9
marzo 2017, consegnando al fratello A.A. sia in Svizzera che in Italia,
e quindi attraversando il confine, in tre occasioni, la somma complessiva di
EUR 1'000.00, provento dell’alienazione della cocaina di cui al punto 1 del
presente atto d’accusa,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine,
il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo
presumere che provenivano da un crimine, segnatamente da un traffico di
sostanze stupefacenti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 LStup e 305bis cifra 1
CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- in
qualità di interprete per la lingua albanese, M.P.V..
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I. Preliminarmente,
la Presidente propone alle parti di apportare le seguenti modifiche al punto 1
dell’atto di accusa:
- Quanto
alle località indicate, la Presidente propone di aggiungere, oltre a Chiasso,
Mendrisio e altre località del Mendrisiotto, Ponte Faloppia, essendo il
valico utilizzato dai due imputati per fare rientro in Svizzera con lo
stupefacente;
Le parti, a domanda della
Presidente, danno tutte il loro consenso.
Considerandi
II. La
Presidente propone inoltre di specificare la descrizione dei due episodi,
indicando:
dal 17 febbraio al 2017 al 9
marzo 2017, importato e detenuto 20 grammi di cocaina (grado di purezza
dell’80,80%) di cui 15.46 grammi alienati a consumatori locali e 4.54 grammi
sequestrati dalla Polizia;
nonché il 9 marzo 2017 importato
e detenuto 49.41 grammi di cocaina (grado di purezza 71,50%) destinati
all’alienazione, sequestrati dalla Polizia al momento del fermo;
Le parti, a domanda della
Presidente, danno tutte il loro consenso.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce affermando che i
fatti così come indicati nell’atto di accusa sono ammessi dagli imputati. Anche
la qualifica giuridica dei reati non pone particolari problemi, come non pone
problemi il principio dell’espulsione degli imputati dalla Svizzera. Gli stessi
IM 2 e IM 1 hanno ammesso di non aver alcun legame con la Svizzera e di essere
venuti sul territorio con l’unico fine di delinquere. Si è in presenza di un
caso di espulsione obbligatoria e non sono date eccezioni particolari per
prescindervi. Secondo l’accusa, un’espulsione della durata di 7 anni è
proporzionata alla situazione concreta, ritenuta soprattutto la leggerezza con
cui gli imputati sono passati all’atto criminoso. Quanto alla confisca e ai sequestri,
il Procuratore pubblico chiede innanzitutto che per il denaro sequestrato a IM
2.
venga disposto il sequestro conservativo a copertura di spese e tasse di
giustizia, ma non si oppone all’eventuale confisca. Il Procuratore chiede
inoltre che la sostanza stupefacente sequestrata venga confiscata e distrutta,
mentre che per i cellulari di cui le difese hanno chiesto il dissequestro,
acconsente a quest’ultimo – ad esclusione della carta SIM – previa
cancellazione dei dati in memoria, con spese a carico degli imputati. Per la
pubblica accusa, la colpa degli imputati è grave. Infatti, nonostante i
quantitativi di stupefacente possano ancora essere considerati come contenuti,
la colpa è grave per la leggerezza con cui gli imputati sono passati all’atto.
A fronte di un momento di difficoltà economica, gli imputati hanno difatti
avuto una grande facilità nel passare all’illecito. Gli stessi hanno sfruttato
senza remore alcune conoscenze sul territorio svizzero per avviare e costruire
la loro attività d’importazione e vendita di cocaina. La facilità del loro
agito non va dunque sottovalutata. Il Procuratore pubblico riconosce agli
imputati una discreta collaborazione, che non può però essere considerata
assoluta. Il Procuratore pubblico prosegue affermando che trattandosi di
un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, la pena base per entrambi
gli imputati è di 12 mesi. Per IM 2 non si può non considerare almeno un mese
aggiuntivo ritenuto l’episodio di riciclaggio. La pubblica accusa chiede dunque
per IM 1 una condanna ad una pena detentiva di 12 mesi, non opponendosi ad una
sospensione condizionale, ritenuto come IM 1 non abbia precedenti penali,
rispettivamente avesse un lavoro in Grecia prima di arrivare sul nostro
territorio; in questo senso, una pena da espiare non sembra necessaria per
trattenere l’imputato dal commettere nuovi reati. Quanto alla durata del
periodo di prova, il Procuratore indica come la stessa possa essere un po’ più
lunga rispetto al minimo di legge, questo per tenere conto della leggerezza con
cui l’imputato è passato all’atto. Per IM 2, invece, il Procuratore pubblico
chiede la condanna ad una pena detentiva di 13 mesi. In questo caso, ritenuto
il precedente specifico dell’imputato, e meglio la condanna in Italia per
vendita di stupefacente, una sospensione condizionale della pena non appare
possibile ritenuto come non siano date le circostanze particolarmente
favorevoli richieste dall’art. 42 cpv. 2 CP. Il Procuratore pubblico chiede
pertanto che la pena detentiva di 13 mesi di detenzione sia da espiare. Quanto
all’espulsione e alle confische, il Procuratore pubblico rinvia a quanto
indicato in entrata al suo intervento;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 2, evidenzia come IM 2 appartenga al fenomeno di
giovani albanesi che lasciano il loro Paese giovanissimi per trasferirsi in
Italia, non accompagnati, che con il proprio lavoro mantengono se stessi e le
famiglie rimaste nel Paese d’origine. Quanto ai fatti e alla loro qualifica
giuridica, il difensore rileva come gli stessi non siano contestati. IM 2 ha
ammesso non solo quanto sequestrato al momento del fermo, ma anche il
quantitativo trasportato durante il precedente viaggio, questo nonostante
all’inizio vi fosse una piccola discrepanza relativa al quantitativo. Il difensore
ritiene che la collaborazione del suo assistito sia qualificabile come un po’
più che discreta, avendo anche chiamato in correità C.C.. La difesa rileva come
il traffico di stupefacenti fosse agli inizi e come i quantitativi in gioco
siano modesti. Infatti, l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti è nel
caso concreto data unicamente dal grado di purezza particolarmente elevato.
Tuttavia, ciò non era noto agli imputati, fermo restando che la commissione del
reato per dolo eventuale non è contestata. La difesa prosegue specificando come
l’imputato abbia ammesso e riconosciuto tutte le sue responsabilità. Nelle
attenuanti generiche, va tenuto conto della giovane età di IM 2 e della durata
della carcerazione preventiva già subita. Inoltre, va considerato che le
conseguenze che può generare la pena che verrà inflitta oggi, rischiano di
essere pesanti, ritenuta la precedente condanna delle Autorità italiane. In
conclusione, la difesa ritiene adeguata la richiesta di pena formulata dal
Procuratore pubblico di 13 mesi di detenzione. Ritiene però di dover spendere
qualche parola in più quanto alla sospensione condizionale della pena. La
difesa sottolinea come dallo scambio di e-mail prodotto stamane (doc.
dibattimentale 2), la precedente condanna subita in Italia venga
relativizzata quanto a gravità, aggiungendo che IM 2 era “l’ultima ruota del
carro” nel sistema di vendita di marijuana e che i medesimi fatti, se
giudicati in Svizzera, non avrebbero di certo portato a una pena così
importante. Rileva inoltre che verosimilmente IM 2 una volta scontata la pena
in Svizzera si troverà a dover scontare anche la condanna inflitta dalle
Autorità italiane. Il difensore rileva come IM 2 si sia smarrito in due
occasioni, concomitanti alla perdita del lavoro. Tuttavia, come da documenti
prodotti stamane (doc. dibattimentale 1), IM 2 oggi una possibilità
concreta di lavoro ce l’ha, per cui ritiene che la sospensione condizionale
della pena sia ancora possibile, eventualmente infliggendo una pena leggermente
superiore. Quanto all’espulsione, la difesa non si oppone alla stessa e alla
durata proposta di 7 anni. Per le confische e i sequestri, la difesa non si
oppone al sequestro conservativo e/o alla confisca di tutto quanto sotto
sequestro, fatta eccezione per il cellulare Samsung Galaxy S6 di cui viene
chiesto il dissequestro, senza scheda SIM e previa cancellazione di tutti i
dati in memoria;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale fa valere che i fatti sono ammessi e
riconosciuti dal suo assistito, così come il diritto non è contestato. Il
difensore evidenzia come il fatto di essere in presenza di un’infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti sia dovuto alla purezza della sostanza,
ritenuto come i quantitativi in quanto tali siano esegui. Per IM 1 non può
essere ritenuto un dolo diretto quanto alla qualità dello stupefacente,
ritenuto peraltro come forse IM 1 non fosse neppure veramente cosciente dei
quantitativi, a differenza di IM 2. Relativamente alla commisurazione della
pena, la difesa rileva che, nonostante IM 1 abbia agito congiuntamente a IM 2,
lo stesso ha fornito un contributo che per qualità ed intensità è stato
inferiore: IM 1 non ha organizzato gli aspetti pratici, non teneva i contatti
con gli acquirenti, non conservava il denaro provento delle vendite. Vi è
dunque una diversa intensità dell’energia criminale impiega rispetto a IM 2.
Questo a mente della difesa è stato anche evidenziato da C.C. che, interrogata,
ha dichiarato che era IM 2 quello “comandino”. IM 1, di fatto, faceva
l’autista. Questo secondo la difesa nulla cambia quanto alla correità tra i due
imputati, ma ne va tenuto conto nella commisurazione della pena. La difesa
prende atto del fatto che il Procuratore pubblico ha qualificato di “leggerezza”
il comportamento dell’imputato, ma evidenzia che lo scopo non era quello di
fare la bella vita, ma unicamente far fronte ad una difficoltà economica
oggettiva. IM 1 aveva anche dei debiti in Albania a cui doveva far fronte; non
trovando lavoro per il periodo invernale, ha dunque iniziato a delinquere. La
difesa ammette che IM 1 inizialmente ha avuto qualche reticenza quanto al ruolo
avuto da altre persone coinvolte, ma ha ammesso da subito le sue
responsabilità. IM 1 ha ormai subito diversi mesi di carcerazione; ancora oggi
anche se in anticipata espiazione della pena, per motivi logistici si trova in
Farera, in condizioni di detenzione che certamente gli hanno permesso di capire
ed interiorizzare le conseguenze di quanto compiuto. Quanto alla commisurazione
della pena, la difesa ritiene corretta la pena detentiva di 12 mesi di
detenzione proposta dal Procuratore pubblico. Viene evidenziato come in assenza
di precedenti penali siano date le condizioni per sospendere condizionalmente
la pena che verrà decisa dalla Corte. La difesa si pone invece taluni quesiti
quanto all’espulsione dal territorio svizzero, non tanto sul principio, quanto
sul fatto che l’espulsione possa essere segnalata nel sistema Schengen, ciò che
potrebbe avere delle gravi conseguenze per il suo assistito che risiede e
lavora in Grecia. Stante le informazioni di cui dispone la difesa, sembrerebbe
infatti essere competenza del Giudice del merito la decisione quanto alla
segnalazione nel relativo sistema. Ritenute le possibili conseguenze, la difesa
chiede dunque che si prescinda da tale segnalazione. Quanto alla durata
dell’espulsione, la difesa non si oppone alla proposta di 7 anni, prescindendo
dalla segnalazione, mentre chiede che la durata sia ridotta a 6 anni qualora
l’espulsione venisse segnalata. Per le confische e i sequestri, la difesa non
si oppone al sequestro conservativo e/o alla confisca di tutto quanto sotto
sequestro, fatta eccezione per il cellulare Samsung Galaxy S5 di cui viene
chiesto il dissequestro, senza scheda SIM e previa cancellazione di tutti i
dati in memoria.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
46, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis CP;
19.
cpv. 2 LStup;
82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 e IM 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzati,
nel periodo 17 febbraio 2017 - 9 marzo 2017,
a Ponte Faloppia, Chiasso, Mendrisio ed altre località del
Mendrisiotto,
importato in due occasioni in Svizzera attraverso il valico di
Ponte Faloppia ai fini della messa in commercio, un quantitativo complessivo di
69.41
grammi di cocaina, dei quali
20.
grammi (con un grado di purezza dell’80.80%) alienati nella
misura di 14.46 grammi a consumatori locali e i restanti 4.54 grammi
sequestrati dalla Polizia, e
49.41
grammi (con un grado di purezza del 71.50%) sequestrati
dalla Polizia in occasione del fermo.
2.
IM 2 è altresì autore
colpevole di:
2.1
riciclaggio di denaro
per avere,
nel periodo 17 febbraio 2017 al 9 marzo 2017,
consegnando al fratello A.A. sia in Svizzera che in Italia, e
quindi attraversando il confine, in tre occasioni, la somma complessiva di EUR 1'000.-,
provento dell’alienazione della cocaina di cui al punto 1 del dispositivo,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che
provenivano da un crimine, segnatamente dall’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti di cui al punto 1.1 del dispositivo.
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1 è condannato
3.1.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.1.2
L’esecuzione della pena detentiva
inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di
anni 2 (due).
3.2
IM 2 è condannato
alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
4.
Nei confronti di
4.1
IM 1 è ordinata l’espulsione
dal territorio svizzero per la durata di 7 (sette) anni giusta l’art. 66a CP.
4.2
IM 2 è ordinata l’espulsione
dal territorio svizzero per la durata di 7 (sette) anni giusta l’art. 66a CP.
5.
E’ ordinato il dissequestro
di:
- 1 cellulare Samsung Galaxy
S6 (IMEI 356420073893703/02, n. rep.53704), senza carta SIM, sequestrato a IM 2,
previa cancellazione di tutti i dati in memoria;
- 1 cellulare Samsung Galaxy
S5 (IMEI 990004942817846, n. rep.53702), senza carta SIM, sequestrato a IM 2,
previa cancellazione di tutti i dati in memoria.
6.
E’ ordinata la confisca e
la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro ed elencata nell’atto
di accusa, e meglio 4.54 grammi netti di cocaina e 49.41 grammi netti di
cocaina (reperto SAD n. 2017/00354).
7.
E’ mantenuto il sequestro
conservativo sull’importo di CHF 420.- sequestrato a IM 2 a garanzia del
pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali.
8.
E’ ordinata la confisca di
tutti gli ulteriori oggetti in sequestro non menzionati nel presente
Dispositivo
dispositivo ed elencati nell’atto di accusa.
9. La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
10. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
10.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 6'360.00
spese fr. 334.70
totale fr. 6'694.70
10.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'694.70 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
10.3. La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 6'450.80
spese fr. 264.50
IVA (8%) fr. 537.25
totale fr. 7'252.55
10.4. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'252.55 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 14'720.30
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 131.20
fr. 15'351.50
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 7'360.15
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 65.60
fr. 7'675.75
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 7'360.15
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 65.60
fr. 7'675.75
============
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera