72.2017.96
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
5 luglio 2017Italiano50 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.96
Lugano,
5 luglio 2017/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 2
marzo 2017 al 16 maggio 2017 (76 giorni);
in carcerazione di sicurezza dal 17 maggio 2017 al 5 luglio 2017 (50 giorni);
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 76/2017 dell'11 maggio 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1 nel periodo compreso
da luglio 2016 fino al 02 marzo 2017, a __________, e in altre imprecisate
località del Canton Ticino, alienato, rispettivamente procurato in altro modo
in più occasioni a vari tossicodipendenti locali, un imprecisato quantitativo
di cocaina, ma almeno 125.15 grammi sottoforma di “bolas” da 0.3 a 0.7, 0.8
grammi al prezzo variante tra CHF 40.- e CHF 80.- / CHF 100 l’una;
1.2 il 02 marzo 2017 a __________,
detenuto sulla sua persona 2.2 grammi di cocaina, con un grado di purezza del 71.1%,
destinati alla vendita a terzi;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua __________, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30
alle ore 17:15.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce sottolineando
l’incoerenza di quanto raccontato dall’imputato in sede di inchiesta. Evidenzia
che, ad ogni modo, sono gli elementi oggettivi a parlare da sé: la cocaina
rinvenuta al momento del fermo e la sua purezza particolarmente elevata, i considerevoli
importi trovati sulla persona dell’imputato e a casa sua, la contaminazione
eccezionalmente alta di parte di quest’ultimi, la pellicola alimentare tagliata
in due monconi, anch’essa contaminata da cocaina. I risultati Itemiser
confermano inoltre che la contaminazione non è giustificabile con un semplice
contatto con un’altra superficie con tracce di stupefacente, ma si spiega unicamente
con un contatto diretto tra banconote e stupefacente. Ritenuto l’atteggiamento negatorio
dell’imputato, gli inquirenti hanno dovuto identificare i possibili acquirenti,
interrogarli e poi porli a confronto con l’imputato: gli stessi hanno sempre
riconosciuto e confermato di aver acquistato cocaina da IM 1. Le analisi dei
tabulati retroattivi hanno permesso di confermare i numerosi contatti tra
questi acquirenti e l’imputato che, peraltro, appena rientrato dall’__________
si è preso la briga di riprendere contatto per primo con queste persone. Chiede
quindi la conferma integrale dell’atto di accusa. In merito all’espulsione,
prospettata in sede d’inchiesta, prescinde oggi da tale richiesta, ritenuto
come, comunque, la stessa non sarebbe eseguibile ritenuto lo statuto di
rifugiato dell’imputato. Venendo alla commisurazione della pena, rimarca che
l’imputato non ha precedenti penali rilevanti, che il quantitativo spacciato è
comunque importante ritenuto il periodo tutto sommato breve, che l’atteggiamento
in corso di inchiesta è stato tutt’altro che collaborativo, rispettivamente che
l’imputato ha agito per fare soldi facili, ritenuto come avrebbe potuto trovare
un lavoro visto che tutti gli sforzi asseritamente profusi in tal senso in
realtà ad oggi rimangono un dire dell’imputato, non comprovato. Pertanto,
chiede una pena detentiva di 16 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 anni. Chiede inoltre il sequestro conservativo dell’importo di
CHF 5'000.-, la confisca del denaro contaminato (richiamando la sentenza
18.04.2017 dell’Obergericht di __________), dello stupefacente e degli altri
beni indicati nell’AA;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale ripercorre innanzitutto il difficile
vissuto del suo assistito. Quanto ai fatti, il suo assistito contesta di aver
venduto il quantitativo imputatogli nell’AA, ammettendo unicamente una piccola
vendita di cocaina di circa 7 / 10 grammi. Evidenzia come l’imputato durante
l’inchiesta non abbia mai stravolto la propria versione dei fatti, rimanendo
sempre fedele a questi quantitativi; i cambiamenti di versione sono stati
marginali e non sostanziali. Venendo alla commisurazione della pena, non
negando l’agire deplorevole – indipendente dai quantitativi – sottolinea come
il suo assistito sia lontano dai suoi affetti, come lo stesso abbia iniziato a
delinquere contestualmente all’annunciata gravidanza della moglie e come lo
scopo della vendita di stupefacente fosse unicamente quello di inviare dei
soldi alla consorte ospite di un centro rifugiati in __________. Chiede di
tener conto della situazione particolare, richiamando la dottrina in merito ad
imputati stranieri che delinquono per aiutare finanziariamente un parente
malato, essendo le situazioni paragonabili. Chiede inoltre di tener conto della
giovane età, della modesta scolarizzazione e della durezza della carcerazione
(particolarmente sofferta per l’assenza di visite). Relativamente alla
prognosi, evidenzia come questa non sia certamente sfavorevole: IM 1 è una
persona tranquilla ed educata, come dimostrato in aula, e non è certo un
delinquente senza rispetto; egli ha sbagliato, ma si è reso conto dell’errore
commesso. Il solo piccolo precedente penale, lo rende praticamente incensurato.
Per questi motivi, la difesa ritiene che vada concessa la sospensione
condizionale della pena da pronunciarsi. Quanto alla pena, ben ponderata la
colpa e la situazione personale, la difesa chiede che IM 1 venga condannato a una
pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 20.- cadauna, dedotto il
carcere preventivo sofferto. Relativamente ai sequestri, conferma la richiesta
di dissequestro già formulata stamane.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Vita anteriore
1.1. IM 1, cittadino __________
nato il __________, in merito alla sua vita ha riferito:
"
Sono nato in __________. Ho frequentato le scuole sino alla
quarta media. Dopo la scuola sono stato arrestato dal Governo e sono rimasto in
prigione per circa 3 anni. Nel 2003 sono riuscito a scappare e a piedi mi sono
recato in Sudan. Ero con altre 3 persone, non erano passatori. In Sudan sono
rimasto sino al 2008. Nel frattempo mi sono sposato e avevo trovato anche un
lavoro come manovale. Non abbiamo figli. Nel 2008 decido da solo di recarmi in
Italia, mi sono quindi recato in Libia dove con una barca ho raggiunto
l’Italia. Poi sempre dall’Italia grazie a dei passatori sono arrivato a __________,
dove mi è stato riconosciuto l’asilo. Questo come detto circa 8 anni fa. Nel
corso di questi 8 anni sono riuscito a lavorare per 2 anni all’Hotel __________
come lavapiatti. Avevo poi trovato lavoro come giardiniere a __________ e anche
a __________. E’ da più di 4 anni che non trovo lavoro. Vivo grazie
all’assistenza. A domanda rispondo che cerco sempre di mandare a mia moglie sui
300.- franchi al mese. Mia moglie si è trasferita dal __________ all’__________.
L’ultima volta che ho visto mia moglie è stato circa 1 mese fa. Nel corso degli
ultimi anni sono riuscito a vederla solo 3 volte.”
(VI PG/PP 02.03.2017, pp. 11-12, all. 1 al Rapp. di arresto
provvisorio, AI 1).
In occasione dell’interrogatorio finale, IM 1 ha riferito di
attendere il primo figlio per settembre 2017 (VI PP 08.05.2017, pp. 2-3, AI
70).
1.2. IM 1, al dibattimento,
ha aggiunto che una volta regolata la sua posizione giudiziaria:
"
Intendo continuare a cercare lavoro in tutta la Svizzera. Mia
moglie è in __________ e forse è incinta. Lei mi ha detto che era incinta, poi
è andata dal medico e probabilmente non lo è.”
(VI imputato p. 2, all. 1 al V. DIB).
Ha indicato inoltre che vorrebbe poter portare sua moglie in
Svizzera ritenuto come quest’ultima attualmente viva in un campo rifugiati in __________
(VI imputato p. 8, all. 1 al V. DIB).
1.3. In merito alla sua
situazione finanziaria, l’imputato al dibattimento ha dichiarato di percepire
dall’assistenza sociale fr. 900.- mensili, oltre a beneficiare del pagamento
della pigione e dei premi di cassa malati (VI imputato p. 2, all. 1 al V. DIB).
Ha precisato di aver lavorato per circa due anni, a far tempo dal
2010, all’hotel __________ di __________ come lavapiatti, percependo
mensilmente fr. 1'500.- per un’attività al 50%, salario aumentato a fr. 3'000.-
quando lavorava a tempo pieno; in seguito ha svolto uno stage di 4 mesi, trovatogli
dalla disoccupazione presso un giardiniere di __________. Per il resto, IM 1 ha
dichiarato che le sue ricerche di lavoro sono sempre state infruttuose.
L’imputato ha indicato di versare alla moglie, in maniera non regolare, fr.
300.- mensili (VI imputato p. 3, all. 1 al V. DIB).
1.4. Relativamente allo
statuto di IM 1 nel nostro Paese, va detto che è entrato in Svizzera il __________
2008. Contrariamente a quanto da lui dichiarato in corso d’inchiesta, la sua
richiesta di asilo è stata respinta ed egli si trova in territorio svizzero
quale rifugiato ammesso in via provvisoria (decisione UFM 22.01.2010, AI 33),
non potendo essere imposto un rientro in __________. L’imputato dispone di un
titolo di viaggio rilasciato il __________ 2015 dal Dipartimento federale di
giustizia e polizia.
Dalla documentazione trasmessa dalla Sezione della popolazione (AI
32), si evince che l’imputato in due occasioni (nel 2009 e nel 2016) ha
presentato domanda di ricongiungimento familiare con la moglie. In entrambi i
casi, la richiesta è stata respinta ritenuto come la condizione dell’autonomia
finanziaria non risulti adempiuta. Dall’ultima decisione della Segreteria di
Stato della migrazione (decisione __________2016, AI 32) si evince poi che “La
signora __________ risiede ora legalmente in __________. Le autorità l’hanno
registrata, accolta e alloggiata quale rifugiata __________, e le hanno offerto
la possibilità di risiedere in __________ unitamente alla famiglia. La Svizzera
non rappresenta quindi l’unico luogo dove sia possibile per gli interessati
realizzare una vita famigliare comune. Il fatto di installarsi in un Paese
terzo, dove la signora __________ vive e dove i bisogni vitali sarebbero
garantiti, non rappresenterebbe una situazione eccessivamente rigorosa per
queste persone.” (decisione SEM __________2016, p. 3, AI 32).
Nel corso degli anni, l’imputato - come ha ammesso - ha reso
visita in più occasioni alla moglie in __________, Paese dove ha dichiarato di
non aver mai avuto alcun problema rispettivamente dove egli non si sente, né
parrebbe di fatto essere, perseguito per motivi politici o altro (VI PP
08.05.2017, p. 3, AI 70).
2. Precedenti penali
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta che IM 1 è
stato condannato con decreto d’accusa del 17 giugno 2013 del Ministero pubblico
del Cantone Ticino per guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 LCStr) alla
pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre alla multa di fr.
1'000.- (AI 2), per avere il 3 febbraio 2013 condotto un veicolo, in qualità di
allievo conducente, senza essere accompagnato da una persona abilitata.
L’imputato ha dichiarato di non avere precedenti penali in altri
Paesi (VI PP 08.05.2017, p. 25, AI 70) e dagli atti non emerge evidenza
contraria.
3. Va
sin d’ora segnalato che nell’ambito dell’inchiesta svolta a suo carico, IM 1 è
stato sottoposto all’analisi tossicologica che ha dato esito negativo indicando
che lo stesso non è consumatore di sostanze stupefacenti (all. 3 al Rapp. PG,
AI 68).
4. Circostanze dell’arresto
e avvio delle indagini
4.1. Il 2 marzo 2017 degli
agenti di pattuglia in abiti civili della Polizia di __________ notavano IM 1
aggirarsi per il Parco __________ ed entrare in contatto con diversi
consumatori di stupefacenti già noti ai servizi di Polizia; poco dopo veniva quindi
fermato e controllato nei pressi del __________.
Dalla perquisizione personale eseguita dagli agenti, IM 1 veniva
trovato in possesso di 6 dosi di cocaina confezionate in palline e della somma
di fr. 1'230.-, stupefacente e denaro che venivano sequestrati. La successiva perquisizione
dell’appartamento di IM 1 permetteva di rinvenire e sequestrare ulteriori fr.
9'350.-, di cui fr. 5'000.- in banconote di grosso taglio nascosti in una valigia
e fr. 4'350.- occultati tra il materasso e il coprimaterasso del letto;
venivano inoltre sequestrati cinque cellulari, cinque schede SIM, così come due
pezzi di rotolo di pellicola alimentare (cfr. Rapp. di arresto provvisorio
02.03.2017, AI 1).
4.2. Condotto presso gli
uffici della Polizia Giudiziaria e interrogato (VI PG/PP 02.03.2017, all. 1 al
Rapp. di arresto provvisorio, AI 1), IM 1 dichiarava che la cocaina di cui era
in possesso l’aveva ricevuta solo poche ore prima del fermo in piazza __________
da una persona che conosceva di vista e che aveva incontrato casualmente quel
mattino, affinché la vendesse a fr. 50.- la pallina; il suo compenso sarebbe
stato di fr. 100.- se fosse riuscito a vendere tutto lo stupefacente. Dichiarava
di non aver confezionato personalmente le palline che aveva comunque toccato
per “vedere com’erano”. L’imputato ammetteva poi che - contrariamente a
quanto indicato pochi istanti prima - in realtà con questa persona si erano
accordati per la vendita già la sera precedente, persona di cui affermava di
non avere il recapito telefonico e con la quale avrebbe dovuto incontrarsi
nuovamente quel mattino sempre in piazza __________; dichiarava che nel
frattempo non aveva comunque venduto nulla, di essere completamente estraneo alla
vendita di stupefacente e che quel giorno si trattava di un episodio isolato.
Quando gli veniva fatto presente che quella mattina era stato
notato entrare in contatto con persone tossicodipendenti, l’imputato riferiva
che effettivamente si era avvicinato a individui che gli avevano chiesto se avesse
della droga da vendere, ma di essersene andato subito senza concludere nulla. A
sapere perché queste persone lo avrebbero avvicinato, dichiarava che “quando
vedono un nero pensano che abbia droga da vendere”, ma che questo non era
il suo caso.
Confrontato al sequestro della confezione di pellicola alimentare
tagliata in due pezzi, riconducibile al confezionamento di involucri di
cocaina, l’imputato dichiarava di averla acquistata per il cibo e di averla poi
tagliata poiché era sua intenzione provare ad attaccarla sulle finestre: “Volevo
attaccare una Madonna ma siccome non è materiale adesivo non sono riuscito”.
Ritenuto come anche in merito ai soldi sequestrati IM 1 forniva, come
si vedrà meglio in seguito, spiegazioni non lineari, dopo aver confermato le
sue dichiarazioni dinanzi al Procuratore pubblico, veniva arrestato.
4.3. Il Giudice dei
provvedimenti coercitivi con decisione del 3 marzo 2017 ordinava la
carcerazione preventiva di IM 1 sino al 31 marzo 2017 (AI 6), che veniva
successivamente prorogata sino al 12 maggio 2017 con decisione GPC del 4 aprile
2017 (AI 34). L’imputato è stato in seguito posto in carcerazione di sicurezza
sino all’11 luglio 2017 (doc. TPC 4) ed è pertanto comparso al dibattimento in
stato di detenzione.
5. Atto d’accusa
Al termine dell’inchiesta, con atto d’accusa 76/2017 dell’11
maggio 2017, il Procuratore pubblico ha imputato a IM 1 il reato di infrazione
semplice alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo da luglio 2016 fino
al 2 marzo 2017, a __________ e in altre imprecisate località del Ticino,
alienato, rispettivamente procurato in altro modo in più occasioni a vari
tossicodipendenti locali, un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno
125.15 grammi sottoforma di bolas da 0.3 a 0.7 / 0.8 grammi al prezzo
variante tra fr. 40.- e fr. 80.- / 100.- l’una (punto 1.1 dell’AA),
rispettivamente per avere detenuto sulla sua persona, il 2 marzo 2017, a __________,
2.2 grammi netti di cocaina con un grado di purezza del 71.1%, destinati alla
vendita a terzi (punto 1.2 dell’AA).
6. Le dichiarazioni dell’imputato
6.1. Interrogato dagli
inquirenti subito dopo il fermo, IM 1, come visto, negava recisamente di aver
alienato stupefacente a terzi.
Gli inquirenti pertanto
sulla base dell’osservazione compiuta
la mattina dell’intervento
e delle prime analisi del cellulare in uso all’imputato, procedevano
all’identificazione e all’interrogatorio di diverse persone che avevano avuto
contatti con l’imputato; venivano quindi sentiti __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________. Tranne quest’ultimo che negava di aver mai visto
l’imputato, tutti gli altri riconoscevano nelle fotografie loro sottoposte IM 1
e, ad eccezione di __________ e di __________, dichiaravano di aver acquistato
da lui cocaina in quantitativi e periodi diversi a far tempo dall’estate 2016,
come vedremo meglio in seguito.
6.2. Confrontato dalla
Pubblica accusa (VI PP 17.03.2017, AI 11) con le dichiarazioni di questi acquirenti
che lo chiamavano in causa per vendite di cocaina, l’imputato continuava a
negare di aver venduto stupefacente, giungendo ad affermare di non aver mai incontrato
/ conosciuto le persone che lo chiamavano in causa delle quali gli venivano
sottoposte le fotografie.
Confrontato con i risultati delle analisi compiute sulle banconote
sequestrate, in particolare con il fatto che i mazzi di fr. 1'230.- e di
4'350.- erano risultati positivi alla contaminazione da stupefacente, l’imputato
dichiarava che a suo avviso era la Polizia che aveva mischiato i soldi con la
cocaina al momento del sequestro. Dopo aver chiesto ed ottenuto una pausa per parlare
con il suo difensore, alla ripresa del verbale ribadiva la stessa versione di
non aver mai venduto cocaina.
Confrontato con l’ulteriore riscontro per cui anche la pellicola
alimentare era risultata contaminata da cocaina, l’imputato affermava che ciò poteva
essere dovuto al fatto che la teneva in tasca e, alla contestazione che la
pellicola non era stata rinvenuta sulla sua persona ma al suo domicilio,
rispondeva di non riuscire a capacitarsene.
6.3. L’imputato manteneva
lo stesso comportamento negatorio anche quando veniva posto a confronto con gli
acquirenti che lo chiamavano in causa; in occasione dei confronti eseguiti il 23
marzo 2017 (cfr. verbali di interrogatorio __________, __________, __________,
__________ e __________,
AI 16 - 20) gli acquirenti confermavano tutti i loro acquisti (seppur in taluni
casi rivedendo al ribasso i quantitativi), mentre l’imputato continuava a
negare fermamente il suo coinvolgimento nell’alienazione di stupefacenti; delle
contrapposte dichiarazioni si dirà in seguito.
6.4. Interrogato nuovamente
il 7 aprile 2017 (VI PG 07.04.2017, all. 2 al Rapp. PG, AI 68), IM 1 dichiarava
che il 2 marzo 2017 (come a suo dire aveva già ammesso il giorno in cui era
stato arrestato), aveva venduto a due persone distinte, al prezzo di fr. 50.-
l’una, una pallina di cocaina ciascuna di cui non sapeva indicare il peso.
Ribadiva di non aver mai venduto alcunché in precedenza e di non conoscere le
persone con cui era stato posto a confronto, ad eccezione di __________; poco
dopo si correggeva dichiarando di averle in realtà già viste tutte in passato
ad esclusione di __________. Confrontato con le dichiarazioni di un nuovo
acquirente interrogato nel frattempo (__________, VI PG 25.03.2017) affermava di
non conoscerlo e di non avergli mai venduto cocaina.
Relativamente alla contaminazione da cocaina della pellicola
sequestrata, l’imputato ribadiva di averla acquistata per il cibo e di non aver
mai tenuto stupefacente in casa, di modo che la contaminazione doveva essere
stata causata dalla Polizia, adducendo che “forse i poliziotti hanno
mischiato tutto, i soldi, il cellophane e la droga.”.
6.5. Sulla base dei
tabulati retroattivi chiesti ed autorizzati dal GPC con decisione del 20 marzo
2017 (AI 14), gli inquirenti identificavano ed interrogavano altre persone che risultavano
aver avuto contatti con l’imputato: __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________; ad eccezione di quest’ultimo, come vedremo
meglio in seguito, tutti dichiaravano di aver acquistato cocaina dall’imputato.
6.6. In occasione dei
verbali di confronto che venivano quindi man mano eseguiti, l’imputato iniziava
a fare delle parziali ammissioni in merito all’alienazione di piccoli quantitativi
di cocaina; in particolare, ammetteva di aver venduto a __________ una pallina da
0.5 grammi a fr. 50.- a febbraio 2017 (AI 59); a __________ una pallina da 0.4
grammi per circa fr. 50.- a febbraio 2017 (AI 60), a __________ di una pallina
a febbraio 2017 (AI 64) e a __________, due palline da 0.3 grammi al prezzo di
fr. 40.-/ 50.- ciascuna (AI 65).
6.7. In occasione dell’interrogatorio
finale, IM 1 affermava che tutto quanto dichiarato dagli acquirenti erano solo
bugie; confrontato con il risultato dell’analisi della purezza della cocaina,
particolarmente elevata (71.1%), rispondeva “non è vero. Anche gli
acquirenti hanno detto che la cocaina non era di buona qualità.” (VI PP
08.05.2017, p. 6, AI 70). Nel seguito dichiarava di aver acquistato in due
circostanze, nel 2017, 5 grammi di cocaina per volta da un unico fornitore,
sostanza che aveva venduto tutta ad eccezione di quanto sequestratogli il
giorno dell’arresto.
Confrontato nuovamente con le chiamate in causa degli acquirenti e
con i riscontri oggettivi costituiti dai contatti telefonici intercorsi con queste
persone, IM 1 ammetteva di aver alienato cocaina nei primi mesi del 2017 e
meglio: due palline da 0.3 grammi a __________, una pallina da 0.3 grammi a __________,
una pallina da 0.5 grammi a __________, due palline da 0.5 grammi a __________,
una pallina da 0.3 grammi a __________, due palline da 0.3 grammi a __________,
una pallina da 0.5 grammi a __________, una pallina a __________, una pallina a
__________; indicava genericamente una vendita complessiva di 25 palline di
cocaina da 0.2 / 0.3 grammi ciascuna nei primi mesi del 2017.
6.8. Al
dibattimento IM 1 dichiarava di aver “già spiegato che ho venduto solo 25
palline di cocaina da 0.2 / 0.3 grammi. Ammetto quindi di aver venduto 5 / 7.5
grammi di cocaina, per una media di 6.2 grammi.” Alla contestazione che durante
l’inchiesta aveva ammesso un quantitativo complessivo maggiore pari a 7.8
grammi di cocaina alienati (10 grammi acquistati, dedotti i 2.2 grammi di cui
era in possesso al momento del fermo), l’imputato rispondeva “è un po’ di
più la cocaina che ho venduto, circa 10 grammi.” (VI imputato, p. 4, all. 1
al V. DIB).
In
merito ai cinque cellulari rinvenuti al suo domicilio dichiarava che due li
aveva trovati nella spazzatura, uno l’aveva acquistato da un ragazzo, mentre
gli altri due li aveva comprati (VI imputato, p. 4, all. 1 V. DIB); ripeteva
che la pellicola alimentare era stata acquistata per il forno, rispettivamente
poiché pensava di usarla come colla avendo rotto l’aspirapolvere e volendo
avvolgerlo con la pellicola già tagliata in due monconi (VI imputato, p. 7,
all. 1 al V. DIB).
Ribadiva nuovamente che tutti i
testimoni avevano mentito, mentre lui aveva raccontato la verità (VI imputato,
p. 10, all. 1 al V. DIB).
7. Le dichiarazioni degli
acquirenti
7.1. Come già accennato,
una parte importante dell’inchiesta è consistita negli interrogatori degli
acquirenti di IM 1 e nei confronti con gli stessi che si sono resi necessari a
fronte del comportamento negatorio mantenuto dall’imputato durante tutta l’inchiesta
ed anche, come visto, al dibattimento. Da tali atti istruttori emerge che:
7.1.1. __________ ha
dichiarato di aver conosciuto IM 1 nel mese di novembre 2016 al bar __________
di __________; il primo approccio da parte di IM 1 sembrava volto a delle
semplici chiacchiere, ma mentre si stavano salutando gli regalava una pallina
di cocaina dicendogli che se ne voleva ancora doveva solo chiamarlo. __________
ha quindi dichiarato di aver acquistato 4 palline di cocaina mentre 6 palline
gli erano state regalate da IM 1; il prezzo pagato era di fr. 50.- e il peso
era sempre di circa 0.6 grammi l’una, per complessivi 6 grammi di cocaina (VI
PG 15.03.2017, p. 4, all. 18 Rapp. PG, AI 68).
In occasione del
confronto __________ ha confermato la chiamata in correità mentre l’imputato
ha negato di avergli venduto alcunché, dichiarando di essere andato unicamente
a bere il caffè insieme a __________ (VI PP confronto 23.03.2017, pp. 2 -3, AI
16) e di avere con lui un problema senza specificarne la natura (VI PP
08.05.2017, p. 10, AI 70). Confrontato con i numerosi contatti telefonici intercorsi
tra l’utenza in uso a __________ e quella in suo uso (64 contatti, doc. TPC 15),
l’imputato dichiarava di prenderne atto affermando che “E’ vero che abbiamo
parlato tante volte. Io voglio però chiedere scusa per quello che ho fatto, lo
so che non si può fare così. Io prima non sapevo che la cocaina era pericolosa,
adesso l’ho saputo.” (VI PP 08.05.2017, p. 10, AI 70). Va rilevato che alla
fine del verbale di confronto, durante i saluti, IM 1 si rivolgeva ad __________
dicendogli che quando uscirà di prigione arriverà a casa sua (VI PP confronto 23.03.2017,
p. 4, AI 16).
7.1.2. __________ ha
dichiarato di aver conosciuto IM 1 nel dicembre 2016, in zona __________ nei
pressi di Via __________ quando l’imputato gli faceva un cenno con la testa e,
dopo averlo avvicinato, gli chiedeva se volesse della cocaina; dopo questo
primo acquisto, IM 1 gli consegnava il suo numero di telefono. __________ ha
dichiarato quindi di aver acquistato cocaina dall’imputato a far tempo da fine
dicembre 2016 (VI PG 14.03.2017 pp. 3 - 4, all. 10 al Rapp. PG, AI 68); durante
il confronto ha precisato che si trattava di circa 5.5 grammi (VI PP confronto
23.03.2017, p. 3, AI 17).
L’imputato
inizialmente affermava di non conoscere __________ (VI PG 17.03.2017, AI 11)
per poi dichiarare invece che i contatti telefonici erano volti ad altri scopi quali
le lezioni di fotografia che siccome pioveva sempre non era stato possibile
svolgere (VI PP confronto 23.03.2017, p. 3, AI 17); infine ammetteva di aver
venduto a __________ due palline da 0.3 grammi ma di aver poi litigato con lui
perché gli avrebbe detto che era poco (VI PP 08.05.2017, p. 10, AI 70).
Confrontato con i 49 contatti telefonici tra l’utenza in uso a __________ e
quella in suo uso, dichiarava di prenderne atto.
7.1.3. __________ in merito
alla conoscenza di IM 1 (che lei chiamava __________) ha dichiarato di averlo “conosciuto
per la prima volta alla fine del mese di agosto 2016. Quel giorno ero in zona __________,
__________ era in bicicletta e io l’ho fermato e gli ho chiesto se aveva
cocaina da vendere. Quel giorno non gli ho acquistato sostanza, in quanto non
avevo disponibilità finanziaria. Ricordo che ci siano scambiati i numeri di
telefono. __________ lo contattavo telefonicamente e lo scambio di cocaina
avveniva per la maggior parte delle volte, in Piazza __________.” (VI PG
13.03.2017, pp. 3 - 4, all. 6 al Rapp. PG, AI 68). In occasione del confronto __________
quantificava gli acquisti compiuti da IM 1 tra la fine di agosto 2016 e
febbraio 2017, in 16.8 grammi di cocaina (VI PP confronto 23.03.2016, p. 3, AI
18).
L’imputato dal
canto suo negava di conoscere __________, affermando di averla unicamente vista
qualche volta in centro città e di non averle mai venduto stupefacente (VI PP confronto
23.03.2016, p. 3, AI 18); confrontato con i 33 contatti telefonici intervenuti
tra l’utenza in uso a __________ e l’utenza in suo uso (AI 67 e doc. TPC 15),
l’imputato non sapeva dare una spiegazione affermando unicamente di non ricordare
(VI PP 08.05.2017, p. 11, AI 70).
7.1.4. __________, con
riferimento all’imputato ha dichiarato di averlo “… conosciuto per la prima
volta se non sbaglio nel mese di ottobre del 2016 in zona __________. Quel
giorno ricordo era nelle ore serali, mi trovavo in zona cimitero e ho notato
una persona di colore con fare strano. Mi sono avvicinato a lui e gli ho
chiesto se aveva qualcosa. Lui mi ha mostrato una pallina di cocaina che teneva
in tasca. […omissis…] Quel giorno lui mi ha dato il suo numero di cellulare e
mi ha anche detto che solitamente girava in zona __________ per intendersi zona
cimitero e che se volevo altra cocaina di chiamarlo… [… omissis …] Gli scambi
avvenivano o in zona cimitero __________ o anche in zona __________. Poi sono
venuto a conoscenza che lui abitava a __________.” (VI PG 16.03.2017 p. 3,
all. 9 Rapp. PG, AI 68). In sede di confronto __________ dichiarava di aver
acquistato da IM 1, nel periodo ottobre 2016 – 2 marzo 2017, complessivi 10.40
grammi di cocaina (VI PP 23.03.2017 confronto, p. 3, AI 19).
L’imputato dal
canto suo dichiarava di averlo già visto ma di non avergli mai venduto cocaina
(VI PP confronto 23.03.2017, p. 3, AI 19); confrontato con i 41 contatti
telefonici intercorsi tra l’utenza in uso a __________ e quella in suo uso (AI
67 e doc. TPC 15), IM 1 dichiarava che __________ lo chiamava perché sperava
che lui potesse vendergli qualcosa (VI PP 08.05.2017, p. 11, AI 70).
7.1.5. __________ ha dichiarato
di aver conosciuto l’imputato a fine estate 2016 in una strada laterale del
Parco __________ e ha fornito una descrizione molto dettagliata delle
circostanze di tale conoscenza (VI PG 06.03.2017, pp. 3-4,
all. 17 Rapp. PG, AI 68); ha indicato di aver acquistato da IM 1 2.1 grammi di
cocaina da settembre 2016 a inizio marzo 2017, momento in cui gli aveva telefonato
senza avere risposta; ha precisato che gli scambi avvenivano sempre nelle vie
adiacenti al Parco __________ o in zona __________. L’imputato negava (anche in sede di confronto) di aver mai visto __________ (VI PP confronto
23.03.2017, p. 2, AI 20); poi durante l’interrogatorio finale cambiava
versione e ammetteva di averle venduto una pallina da 0.3
grammi al prezzo di fr. 40.- (VI PP 08.05.2017, p. 12, AI 70). Dai tabulati
retroattivi emergono numerosi contatti (76) tra l’utenza telefonica in uso a __________
e quella in uso all’imputato (AI 67 e doc. TPC 15) per i quali quest’ultimo non
ha saputo fornire una spiegazione affermando che “Non so spiegarlo, forse ci
chiamavamo per altre cose. Quando mi chiamava una volta, poi continuava a
chiamarmi.” (VI PP 08.05.2017, p. 12, AI 70).
7.1.6. __________
ha dichiarato di aver conosciuto l’imputato nei pressi della Posta di __________;
in occasione del confronto ha dichiarato di aver acquistato da IM 1 complessivamente
3.75 grammi di cocaina tra inizio novembre 2016 a fine febbraio 2017 (VI PP
confronto 02.05.2017, p. 3, AI 59). Ha aggiunto di essere a conoscenza del
fatto che vi erano almeno altre due persone che facevano capo all’imputato per
gli acquisti di cocaina preferendo tuttavia non fare i loro nomi (VI PG
25.04.2017, p. 4, all. 11 al Rapp. PG, AI 68); precisava ancora che IM 1 era
stato assente per circa un mese (tra fine dicembre 2016 e fine gennaio 2017) e che
quando era tornato aveva cambiato il numero di cellulare (VI PG 25.04.2017, p.
3, all. 11 al Rapp. PG, AI 68).
L’imputato
ha ammesso di aver venduto a __________ una pallina di cocaina da 0.5 grami al
prezzo di fr. 50.-, episodio a suo dire avvenuto nel febbraio 2017 (VI PP confronto
02.05.2017, p. 3, AI 59); quanto ai contatti telefonici, ha indicato che si
conoscevano da tempo e che lo chiamava anche perché voleva che __________ gli
trovasse un lavoro (VI PP 08.05.2017, p. 12, AI 70). __________ dal canto suo
ha dichiarato che non si erano mai sentiti per altri motivi che non quelli connessi
alla cocaina.
7.1.7. __________ in merito all’imputato ha dichiarato di averlo “conosciuto per la prima volta
all’inizio del mese di luglio 2016, mi trovavo al Bar __________ di __________
a __________ e anche lui era all’interno del bar. Ricordo che dopo avergli
fatto un cenno con la testa, lui si è avvicinato e mi ha salutato, a quel
punto, penso la gerente del bar, ha invitato IM 1 di lasciare il locale e di
non più presentarsi. Io subito dopo l’ho seguito all’esterno e ci siamo diretti
all’esterno della posta di __________ dove è avvenuto lo scambio di cocaina.”
(VI PG 24.04.2017 pp. 3-4, all. 8 Rapp. PG, AI 68). In occasione del confronto
ha dichiarato di aver acquistato da IM 1 18 palline di cocaina da 0.6 grammi
l’una al prezzo di fr. 80.- per complessivi 10.8 grammi di cocaina nel periodo
luglio 2016 - ottobre 2016, così come tra fine gennaio 2017 e fine febbraio
2017 (VI PP confronto 02.05.2017, p. 3, AI 60).
L’imputato ha dichiarato
di aver visto __________ due volte a febbraio 2017 ma di avergli venduto
unicamente una pallina di cocaina da 0.4 grammi per fr. 50.- dichiarando di
essere sicuro di non averlo mai visto in altre occasioni; durante l’interrogatorio
finale, ha cambiato versione indicando di aver venduto a __________ al massimo due
palline da 0.5 grammi (VI PP 08.05.2017, p. 13, AI 70). __________ ha indicato inoltre
che il suo fornitore era “sparito” tra fine ottobre 2016 e fine gennaio
2017 e che a tale momento lo aveva poi ricontattato dicendogli che se aveva
bisogno di cocaina lui c’era ancora (VI PG 24.04.2017 p. 4, all. 8 Rapp. PG, AI
68).
7.1.8. __________ ha
dichiarato di aver conosciuto l’imputato fuori dal __________ a __________ e di
ricordare che la prima volta è stato IM 1 ad avvicinarsi e chiedergli se
volesse della cocaina; ha poi aggiunto che “questa persona, se non erro, da
fine dicembre 2016 a fine gennaio 2017 non rispondeva più al telefono.” Gli
acquisti avvenivano dinanzi al cimitero di __________, tranne in alcune
occasioni in cui sono avvenuti a __________ vicino a casa di IM 1 (VI PG
24.04.2017 p. 4, all. 4 Rapp. PG, AI 68). __________ ha indicato di aver acquistato
da IM 1, 32 palline da 0.8 grammi l’una per complessivi 25.6 grammi (VI PP confronto
02.05.2017, p. 3, AI 61).
L’imputato dal
canto suo ha affermato di aver visto __________ con __________ (cfr. punto 6.1.6),
ma di non avergli mai venduto nulla. I contatti telefonici intervenuti tra l’utenza
in uso a __________ e l’utenza in uso all’imputato fanno stato anche di più
contatti giornalieri (AI 67 e doc. TPC 15).
7.1.9. __________ ha
dichiarato di aver conosciuto l’imputato a gennaio 2017 all’esterno del
cimitero di __________ e che dopo un primo acquisto di cocaina si erano scambiati
Fatti
i numeri di telefono; le vendite avvenivano sempre in zona cimitero e
l’imputato arrivava sempre in bicicletta. __________ ha dichiarato di aver
acquistato palline da 0.6 grammi a fr. 70.- ciascuna (VI PG 13.03.2017, p. 5,
all. 13 Rapp. PG, AI 68). Nel verbale del 17.03.2017 (p. 5, AI 11), l’imputato
ha dichiarato di non conoscere __________. Posto come durante il verbale di
confronto __________ si era confusa a diverse riprese quanto a periodi e
quantitativi, il Procuratore pubblico assumeva a verbale anche __________, compagno
di __________ (VI PP confronto 02.05.2017, p. 4, AI 63). Quest’ultimo, sempre a
confronto con l’imputato, ha spiegato come fosse lui ad accompagnare la sua ragazza
per gli acquisti e come complessivamente avevano acquistato 4.8 grammi di
cocaina a far tempo da agosto 2016; __________ confermava integralmente le
dichiarazioni del compagno.
L’imputato dal
canto suo ha contestato di aver mai venduto cocaina a __________, versione che
ha mantenuto anche in occasione del verbale finale (VI PP 08.05.2017, p. 14, AI
70).
Dagli atti risultano
una ventina di contatti tra il numero di telefono in uso a IM 1 e quello di __________
e una decina di contatti telefonici tra IM 1 e __________. L’imputato ha
dichiarato che i contatti con __________ erano unicamente volti a cercare
lavoro (VI PP 08.05.2017, p. 14, AI 70), circostanza tuttavia smentita da __________.
7.1.10. __________ ha indicato
di aver acquistato da IM 1 3.6 grammi di cocaina nel periodo autunno 2016 -
fine febbraio 2017. Il primo incontro aveva avuto luogo nella zona di piazza __________;
__________ indicava che l’imputato era seduto da solo su una panchina con in
mano il cellulare e lo fissava motivo per cui aveva ritenuto potesse essere un
venditore di stupefacente; gli si era quindi avvicinato e dopo un cenno di
assenso si erano spostati nel vicino bagno pubblico per concretizzare un primo
acquisto. Agli incontri successivi, la maggior parte delle volte l’imputato arrivava
in bicicletta. __________ ha dichiarato di aver sempre contattato IM 1 da
cabine telefoniche e che una volta sola, per errore, aveva preso contatto con
lui dal proprio cellulare (VI PG 28.04.2017 p. 3, all. 12 Rapp. PG, AI 68),
circostanza quest’ultima che risulta confermata dai tabulati telefonici.
L’imputato ha riconosciuto
di avergli venduto a febbraio 2017 una pallina di cocaina da 0.3 grammi a fr.
40.- / 50.- (VI PP 08.05.2017, p. 14, AI 70), non di più e non prima di tale
periodo.
7.1.11. __________ ha
riconosciuto nell’imputato la persona che gli ha venduto in più occasioni cocaina
presso il bar __________ di __________ (VI PG 25.03.2017 p. 4, all. 5 Rapp. PG,
AI 68). In sede di confronto __________ ha dichiarato di aver conosciuto IM 1
nel novembre 2016 al menzionato bar e di aver acquistato da lui circa 20 grammi
di cocaina in palline da 0.5 grammi per volta (VI PP confronto 02.05.2017, p.
3, AI 62).
L’imputato dal
canto suo lo ha negato dichiarando di averlo conosciuto solo nel febbraio 2017 nel
bar indicato da __________ (VI PP confronto 02.05.2017, p. 3, AI 62).
7.1.12. __________ ha dichiarato
di conoscere l’imputato da circa tre anni. Nel corso dell’estate / autunno
2016, IM 1, a conoscenza dei suoi consumi, gli aveva detto “guarda che se
vuoi ce ne ho anch’io”. Si concretizzava così il primo acquisto di una
pallina di cocaina per fr. 80.- la cui qualità non lo aveva lasciato soddisfatto;
in seguito aveva comunque ancora acquistato cocaina dall’imputato per un totale
di 14 grammi. Per gli acquisti di cocaina normalmente si incontravano nella via
dietro al cimitero di __________ o nel posteggio “dove installano il __________”
(VI PG 28.04.2017 pp. 2-3, all. 7 Rapp. PG, AI 68). In occasione del confronto __________
confermava le sue
dichiarazioni precisando unicamente
che si trattava di 19 palline di cocaina da 0.7 grammi l’una per un
quantitativo complessivo di 13.3 grammi di cocaina (VI PP confronto 03.05.2017,
p- 3, AI 65).
L’imputato da parte
sua ammetteva di conoscere __________ e di avergli venduto cocaina ma
unicamente due palline da 0.3 grammi l’una al prezzo di fr. 40.- / 50.-.
7.1.13. __________, interrogato
poiché presente al Parco __________ il giorno in cui IM 1 era stato arrestato,
ha dichiarato di essere stato lì presente con altre persone; una di queste gli
aveva detto di avere un contatto per acquistare della cocaina e aveva fatto una
telefonata a seguito della quale, dopo circa 15 - 20 minuti, si era presentato IM
1 dal quale aveva acquistato negli ultimi tre-quattro mesi, 3 palline di
cocaina al prezzo di fr. 50.- ciascuna per un quantitativo complessivo di circa
1.2 grammi. Ha precisato che il giorno in cui IM 1 era stato fermato non aveva acquistato
cocaina ma gli aveva indirizzato tale __________ che aveva acquistato due
palline di cocaina (VI PG 03.03.2017, p. 3, all. 14 Rapp. PG, AI 68). __________
ha aggiunto che altre persone all’interno del parco, erano acquirenti di IM 1.
L’imputato nel
verbale di interrogatorio del 17.03.2017 (p. 4, AI 11) ha dichiarato di non
conoscere __________ salvo poi cambiare versione dichiarando di avergli venduto
una pallina da 0.5 grammi (VI PP 08.05.2017, p. 16, AI 70).
7.1.14. __________ chiamato in
causa da __________, confermava che il 2 marzo 2017 si trovava al Parco __________
e che con __________ e un altro giovane avevano contattato telefonicamente
l’imputato che lui non conosceva. Pur fornendo una versione un po’ diversa quo al
quantitativo acquistato (una pallina di cocaina da 0.4 grammi per fr. 40.-), ha
confermato quanto dichiarato da __________; ha precisato che la persona che aveva
fornito il numero di telefono dell’imputato, aveva detto di conoscerlo e che
aveva acquistato da lui cocaina diverse volte. Ha precisato che durante la
telefonata __________ aveva detto a IM 1 “sono quello dell’altra volta, ci
siamo visti al parco…”. (VI PG 10.03.2017, p. 4, all. 16 Rapp. PG, AI 68).
L’imputato dal
canto suo ha ammesso, seppur solo in forma possibilistica, di aver venduto una
pallina di cocaina a __________ (VI PP 08.05.2017, p. 16, AI 70).
7.1.15. __________ ha dichiarato
di aver acquistato cocaina dall’imputato in due occasioni ad inizio febbraio
2017 nei pressi della posta di __________. La prima volta ha acquistato una
pallina da 0.2 grammi per fr. 20.-, mentre nella seconda occasione una pallina
da fr. 70.- che ha stimato poter essere di circa 0.7 grammi (VI PG 16.03.2017,
p. 4, all. 15 Rapp. PG, AI 68). L’imputato inizialmente ha dichiarato di non
averle venduto nulla (VI PP 17.03.2017, p. 8, AI 11), salvo poi ammettere di
averle venduto una pallina di cui non precisava il peso (VI PP 08.05.2017, p.
16, AI 70).
8.
Le somme di denaro sequestrate
8.1. Come
già accennato, interrogato dagli inquirenti in merito alle somme di denaro di
cui era stato trovato in possesso, IM 1 dichiarava che i fr. 1'230.- che aveva
in tasca erano suoi, mentre i fr. 9'350.- trovati al domicilio erano soldi
speditigli da due suoi connazionali (tali __________ e __________), di cui non
aveva alcun recapito telefonico e che a suo dire avevano intenzione di venire
in un momento non meglio precisato in Svizzera o comunque in Europa. Il primo,
che a suo dire risiedeva in Israele, gli aveva inviato fr. 4'350.- mentre il
secondo, che risiedeva in Sudan, fr. 5'000.-. Entrambi gli importi gli erano
pervenuti circa un anno prima tramite due connazionali di cui non conosceva il
nome, che arrivati in Italia con il denaro lo avevano chiamato sull’utenza che
usava in quel periodo. Il ritiro del denaro era avvenuto nei pressi della
stazione centrale di __________; aggiungeva che dopo aver ricevuto i soldi in
dollari, li aveva cambiati in franchi svizzeri pensando che, abitando in
Svizzera, avrebbe poi potuto spedirli ai suoi amici in questa valuta (VI PG/PP
02.03.2017, p. 10, all. 1 al Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).
Confrontato con il risultato
dell’analisi Itemiser eseguita sul denaro sequestrato, che ha messo in evidenza
una forte contaminazione da cocaina sulle banconote costituenti i mazzi di fr.
1'230.- e di fr. 4'350.-, IM 1 allegava come già accennato sopra, che a suo
avviso ciò era stato causato dalla Polizia che al momento del sequestro aveva
mescolato i soldi con lo stupefacente (VI PP 17.03.2017, AI 11).
In occasione dell’interrogatorio finale
dichiarava che forse le banconote si erano contaminate perché le aveva sempre
in mano; confermava che i fr. 9'350.- derivavano da una spedizione di denaro
che aveva ricevuto da Israele da cittadini __________, soldi che aveva ricevuto
in dollari a __________ e che aveva poi cambiato in franchi svizzeri; in
seguito cambiava repentinamente versione dichiarando “mi ricordo di sicuro
che i fr. 5'000.- provengono da una spedizione di denaro. Invece per i fr.
4'350.- io chiedo scusa ma si tratta di soldi miei.”. A suo dire l’importo
di fr. 4'350.- erano suoi risparmi e li avrebbe contaminati poiché li aveva
toccati con le mani sporche di cocaina proprio la mattina dell’arresto;
affermava che la somma di fr. 5'000.- non l’aveva mai toccata, per poi
correggersi a fronte dell’impossibilità - come gli veniva contestato - di
averli cambiati di valuta e nascosti nella valigia senza toccarli. Dichiarava
che fr. 400.- dei fr. 1'230.- rinvenuti sulla sua persona erano provento della
vendita di cocaina mentre il restante importo era costituito da suoi risparmi
personali osservando con l’interrogante “non posso risparmiare in 6 anni,
fr. 200.- o fr. 300.-?”.
8.2. Al
dibattimento IM 1 ribadiva che i fr. 4'350.- erano soldi suoi mentre i fr.
5'000.- erano “di un ragazzo che vive in Israele e che si è trasferito in
Sudan”, affermando per la prima volta che in realtà si trattava di un
parente (VI imputato, p. 5, all. 1 al V. DIB). Confrontato con la contestazione
che in corso d’inchiesta aveva fornito diverse versioni in merito alla
provenienza di questo denaro, l’imputato indicava di aver cambiato solo una
versione, non avendo inizialmente capito la domanda e la lingua.
9. Altri atti di inchiesta
9.1. Dal rapporto di pesata
e analisi dello stupefacente sequestrato all’imputato il giorno dell’arresto
risulta che si tratta di 2.2 grammi netti di cocaina suddivisi in 6 palline da
0.33 / 0.35 / 0.37 /0.41 / 0.50 / 0.24 grammi (all. 36 al Rapp. PG, AI 68) avente
un grado di purezza media del 71.1 % (Avis d’expert PFS 17.0096, all. 36 al Rapp.
PG, AI 68).
9.2. I tre mazzi di
banconote e la pellicola alimentare ugualmente sequestrati all’imputato,
sottoposti ad analisi ITEMISER, hanno mostrato esito positivo alla cocaina per
i mazzi da fr. 1'230.- e fr. 4'350.-, così come per la pellicola, (cfr.
rapporto, AI 10); le precisazioni prodotte in aula dal Procuratore pubblico fanno
stato di una contaminazione da cocaina eccezionalmente alta dei due menzionati
mazzi di banconote (doc. dib. 1).
10. Accertamenti e valutazioni
della Corte
10.1. In merito
all’imputazione di cui al punto 1.1 dell’AA, la Corte sulla base di tutto il
materiale probatorio agli atti, è giunta alla conclusione che l’attività di
spaccio di cocaina è molto più importante ed estesa di quanto l’imputato ha ammesso.
La Corte è giunta a tale conclusione sulla base di diversi elementi che
valutati globalmente nel loro insieme vanno, in modo univoco e convergente,
nella stessa direzione. La Corte ha considerato:
- che l’imputato è stato
riconosciuto quale venditore di cocaina da tutte le persone che, anche grazie
ai tabulati telefonici, hanno potuto essere identificate ed interrogate;
- che i numerosi acquirenti ascoltati
hanno reso dichiarazioni lineari, precise, circostanziate, ricche di dettagli e
pertanto credibili, che concordano tra loro nell’indicare IM 1 come colui che
vendeva loro bolas di cocaina sin dall’estate 2016, dichiarazioni che
hanno successivamente confermato anche in occasione del confronto con
l’imputato;
- che si tratta di
dichiarazioni di persone che non si conoscono e che nulla hanno a che vedere
tra loro, ma che concordano non solo nell’indicare l’imputato quale loro
fornitore di cocaina ma anche su numerosi particolari e dettagli, come ad
esempio nel riferire i luoghi dove avvenivano gli scambi droga / denaro, il
giungere dell’imputato a piedi o con la bicicletta, i diversi esercizi pubblici
dove bazzicava, la sua modalità di approcciarsi ai potenziali nuovi clienti
facendo un cenno con la testa, il suo essere stato assente a cavallo tra fine
dicembre 2016 / gennaio 2017 - e pertanto in corrispondenza dell’effettiva
assenza dell’imputato all’estero -, come pure nell’indicare che una volta
tornato in Svizzera, aveva cambiato utenza telefonica; particolari e
circostanze che gli acquirenti non avrebbero potuto riferire in maniera univoca
e convergente tra loro se si fosse trattato della vendita di soli pochi grammi a
poche persone e solo da febbraio 2017, come preteso dall’imputato;
- che è stato valutato inoltre
che i numerosi acquirenti chiamando in causa l’imputato hanno accusato in primo
luogo se stessi e non avrebbero dunque motivo di affermare il falso, ragione per
cui la Corte ha ritenuto che si tratta di dichiarazioni disinteressate e,
ancora una volta, credibili;
- che la Corte ha
considerato inoltre che le chiamate in causa degli acquirenti sono confermate e
riscontrate oggettivamente dai contatti telefonici intercorsi con l’imputato e
dal numero degli stessi, come anche dal fatto indubbio che con la maggior parte
degli acquirenti non vi era alcun altro motivo per questi contatti se non la
compravendita di cocaina;
- che riguardo al periodo
dell’attività di spaccio la Corte ha considerato che diversi acquirenti hanno
dichiarato di essere entrati in contatto con l’imputato per acquisti di cocaina
già dall’estate 2016; gli stessi hanno riferito inoltre dell’assenza di IM 1
tra dicembre 2016 / gennaio 2017, circostanza quest’ultima di cui non sarebbero
stati a conoscenza se, come preteso dall’imputato, fossero state tutte persone
conosciute solo al rientro dall’__________ a fine gennaio 2017;
- che accanto alle chiamate
in correità degli acquirenti la Corte ha anche valutato, quale ulteriore riscontro
dell’estesa attività di spaccio di cocaina, l’importante somma di denaro sequestrata
di cui l’imputato era in possesso (trovata sia sulla persona che presso la
camera da lui occupata) che stride fortemente con il suo status di rifugiato
senza un’attività lucrativa stabile sul nostro territorio;
- che la Corte non ha
creduto ai motivi addotti dall’imputato per il possesso di questo denaro in
merito al quale ha cambiato versione circa la provenienza di parte degli
importi e ha reso dichiarazioni tutt’altro che credibili; inizialmente ha
dichiarato infatti che fr. 1'230.- erano suoi mentre fr. 9'350.- erano tutti soldi
che gli erano stati spediti da due suoi connazionali che si trovavano in
Israele (o forse in Sudan) che avevano intenzione di venire in Svizzera (o
almeno in Europa), ma di non essere in grado di dire quando e dei quali non
disponeva neanche di un numero di telefono e che non sapeva quindi come
contattare. A fine inchiesta l’imputato ha cambiato versione dichiarando che i
fr. 5'000.- provenivano effettivamente da una spedizione di denaro - che peraltro
aveva cambiato in franchi svizzeri per motivi non meglio spiegati - mentre che
fr. 4'350.- erano soldi suoi; in aula ha indicato per la prima volta che i fr.
5'000.- erano soldi di un parente, ribadendo che i fr. 4'350.- erano suoi
risparmi. Si tratta di cambiamenti di versione che non avrebbero dovuto
esistere se l’imputato avesse raccontato sin dall’inizio la verità che non può
che essere una sola, motivo per cui la Corte non ha creduto alla sua versione; è
stato quindi valutato che i fr. 5'000.- sono stati trovati in suo possesso, non
sono peraltro mai stati rivendicati da terzi e riguardo agli stessi l’imputato
non ha fornito alcun elemento utile per permettere alla Pubblica accusa di riscontrare
e comprovare le affermazioni da lui rese in merito;
- che in concreto vi è
inoltre, come già osservato, che le analisi eseguite hanno messo in evidenza su
parte del denaro e meglio sui fr. 1'230.- e sui fr. 4'350.- una contaminazione eccezionalmente
alta da cocaina, atta a comprovare un contatto diretto con la sostanza
stupefacente;
- che, ancora, l’attività di
spaccio messa in atto dall’imputato risulta confermata dai due monconi di cellophane
che sono anch’essi risultati contaminati da cocaina e in merito ai quali l’imputato
ha dato più giustificazioni d’impiego, alcune delle quali del tutto inverosimili
ed in particolare che la usava per il forno, che pensava di usarla “come
colla, avevo rotto l’aspirapolvere e pensavo di avvolgerlo con la pellicola”
come anche di averla tagliata in due perché voleva attaccare ai vetri una
Madonna senza riuscire, evidentemente, nell’intento;
- che vanno nella stessa
direzione anche il numero di cellulari di cui l’imputato era in possesso, ben
cinque con le relative schede SIM e la frequenza con cui cambiava il numero di
telefono, confermata da diversi acquirenti; l’imputato ha quindi assunto un
comportamento tipico di chi è dedito allo spaccio di stupefacenti e che temendo
di poter essere intercettato dalla Polizia, cambia di frequente utenza
telefonica;
Ebbene, sulla base di
tutte queste risultanze insieme che vanno univocamente nella stessa direzione, la
Corte ha accertato che l’imputato - contrariamente a quanto allega - era dedito
all’attività di spaccio di cocaina già a far tempo da luglio 2016 ed è andato
avanti fino al suo arresto. In merito ai quantitativi, la Corte ha accertato
che l’imputato ha alienato
e procurato a terzi un quantitativo
complessivo di 125.15 grammi di cocaina [6 grammi a __________, 5.5 grammi a __________,
16.8 grammi a __________, 10.4 grammi a __________, 2.1 grammi a __________,
3.75 grammi a __________, 10.8 grammi a __________, 25.6 grammi a __________,
4.8 grammi a __________, 3.6 grammi a __________, 20 grammi a __________, 13.3
grammi a __________, 1.2 grammi a __________, 0.9 grammi a __________ e 0.4
grammi ad __________] e ha di conseguenza confermato l’imputazione di cui al
punto 1.1 dell’AA.
10.2. Anche l’imputazione di
cui al punto 1.2 dell’AA è stata confermata dalla Corte richiamato il sequestro
dei 2,2 grammi di cocaina di cui era in possesso e ritenuto che l’imputato ha
riconosciuto che la stessa era destinata alla vendita a terzi (VI PG/PP 02.03.2017,
all. 1 al Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).
11. Commisurazione della pena
Passando alla commisurazione della pena, la Corte ha considerato
molto grave la colpa dell’accusato avuto riguardo innanzitutto del fatto che IM
1 ha iniziato a vendere stupefacente senza alcun bisogno o necessità, non
essendo neppure consumatore e quindi per puro spirito di lucro si è dedicato a
tale attività e lo ha fatto con grande convinzione e determinazione arrivando a
trattare in poco più di sei mesi (e dunque non solo dal momento del suo rientro
in Svizzera a fine gennaio 2017 dall’ultimo viaggio in __________ e quindi non
solo in coincidenza con l’annunciata gravidanza della moglie) un quantitativo
complessivo di 125.15 grammi di cocaina.
Riguardo al comportamento durante l’inchiesta, la Corte non può
esimersi dal rilevare che l’imputato non è stato per nulla collaborativo: ha
negato durante l’inchiesta e anche al dibattimento, in modo caparbio ed
ostinato, di aver spacciato e ciò anche a fronte delle chiamate in causa dei
numerosi acquirenti che lo hanno indicato come loro fornitore e che hanno poi
confermato le accuse anche a confronto. L’attitudine dell’imputato a fronte
delle numerose e circostanziate chiamate in causa non è stata altro che quella
di dire che tutti lo accusavano falsamente, raccontavano bugie e che solo lui
diceva la verità, come peraltro ripetuto anche al dibattimento. Lo stesso
atteggiamento negatorio IM 1 lo ha tenuto anche a fronte dei riscontri
oggettivi che gli sono stati contestati, quali le emergenze dei tabulati
retroattivi e l’analisi sulla contaminazione da cocaina riguardo alla quale ha
più volte allegato che era stata la Polizia ad aver mescolato tutto: droga,
soldi e pellicola alimentare.
Da tutto ciò discende che il quantitativo di cocaina indicato al
punto 1.1 dell’AA non è il frutto di ammissioni spontanee fatte dall’imputato,
ma il risultato del lavoro degli inquirenti che attraverso l’inchiesta hanno
sconfessato l’imputato riguardo ai quantitativi minimi di cocaina che affermava
di aver venduto e che in qualche caso, bontà sua, aveva per finire ammesso, ma che
sono ben distanti dai quantitativi accertati.
La Corte ha considerato ancora che IM 1, con l’attitudine
negatoria assunta, si è ben guardato dal fornire indicazioni utili in merito a
chi lo riforniva di cocaina, parlando di un uomo di carnagione bianca, che
bazzicava a __________, ma di cui evidentemente non ha fornito né un nominativo
né un recapito.
La Corte ha considerato inoltre che l’imputato, al quale è stata
rifiutata la domanda d’asilo e che gode di un permesso per restare
provvisoriamente sul territorio svizzero, invece che comportarsi correttamente
nel Paese che lo ospita e che lo mantiene provvedendo al pagamento dell’affitto
e della cassa malati, corrispondendogli mensilmente la somma di oltre fr. 900.-
mensili, non aveva - come già evidenziato - alcuna necessità di spacciare per
vivere. Ciononostante, egli si è dedicato a questa attività illecita in maniera
seria ed intensa, ciò che aggrava la sua colpa anche perché ha tradito senza
tanti scrupoli o remore la fiducia che gli è stata concessa, senza assumersi
oltretutto pienamente le sue responsabilità.
Tutto ciò considerato la Corte, tenuto conto dell’ammissione di
sia pur minimi quantitativi di cocaina spacciati, della situazione personale e
familiare dell’imputato, della lontananza da casa e del carcere preventivo
sofferto, ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 13 mesi.
In merito alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha
considerato che l’imputato ha a suo carico un decreto di accusa del 2013 per
infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e che questa in
sostanza è la prima volta che calca la scena dell’aula penale di modo che la
pena può ancora essere posta - come peraltro chiesto dal Procuratore pubblico -
a beneficio della sospensione condizionale, per un periodo di prova di tre anni
ciò per tener conto dei dubbi che la Corte comunque nutre sulla condotta futura
dell’imputato.
12. Tasse di giustizia e spese
procedurali
12.1. Visto l’esito del
procedimento, la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a
carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, poste
a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.
12.2. Le prestazioni professionali
esposte dall’avv. DUF 1 (che vanno ad aggiungersi a quelle già riconosciute con
tassazione intermedia eseguita dal Procuratore pubblico in data 26 aprile 2017)
sono riconosciute per complessivi fr. 5'987.20 (di cui fr. 5'799.60 di onorari
e fr. 187.60 di spese).
13. Sequestri e confische
La Corte ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza
stupefacente in sequestro, pari a 2.2 grammi netti di cocaina.
In merito alle somme di denaro sequestrate all’imputato, la Corte a
fronte dell’alta contaminazione da cocaina riscontrata ha disposto la confisca
ex art. 70 CP di fr. 5'580.- (importo pari alla somma di fr. 1'230.- e fr.
4'350.-). In merito agli ulteriori fr. 5'000.- ritenuto che l’imputato non è
credibile nella versione dell’appartenenza a terzi di tale somma che era in suo
possesso, ne ha disposto il sequestro a garanzia del pagamento della tassa di
giustizia e delle spese procedurali ex art. 267 cpv. 3 e 268 CPP.
Tutti gli altri oggetti indicati nell’AA e qui sopra non specificatamente
menzionati vengono confiscati.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 51, 69, 70 CP;
19 cpv. 1 lett. c e d LStup;
82, 135, 267 cpv. 3, 268, 422 e
segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo luglio 2016 - 2 marzo 2017, a __________ e in altre
imprecisate località del Canton Ticino,
alienato, rispettivamente procurato in altro modo in più occasioni
a vari tossicodipendenti locali, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma
almeno 125.15 grammi, in confezioni da 0.3 a 0.7/0.8 grammi, al prezzo variante
da CHF 40.- a CHF 80.-/100.- l’una,
nonché, per avere, senza essere
autorizzato,
il 2 marzo 2017, a __________, detenuto sulla sua persona 2.2
grammi di cocaina, con un grado di purezza del 71.1%, destinati alla vendita a
terzi,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
4.
È ordinata la confisca e la
distruzione della sostanza stupefacente in sequestro ed elencata nell’atto di
accusa, e meglio 2.2 grammi netti di cocaina (rep. SAD 2017/22140).
5.
È mantenuto il sequestro
conservativo sull’importo di CHF 5'000.-, sequestrato all’imputato, a garanzia
del pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali.
6.
È ordinata la confisca di
tutti gli ulteriori beni ed oggetti in sequestro non menzionati nel presente
Dispositivo
dispositivo ed elencati nell’atto di accusa.
7. La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. Le note professionali 10
maggio 2017 e 16 giugno 2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per complessivi:
onorario fr. 5'799.60
spese fr. 187.60
totale fr. 5'987.20
8.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'987.20 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'865.10
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 63.05
fr. 3'428.15
============