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72.2017.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 luglio 2017Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i numeri di telefono; le vendite avvenivano sempre in zona cimitero e

l’imputato arrivava sempre in bicicletta. __________ ha dichiarato di aver

acquistato palline da 0.6 grammi a fr. 70.- ciascuna (VI PG 13.03.2017, p. 5,

all. 13 Rapp. PG, AI 68). Nel verbale del 17.03.2017 (p. 5, AI 11), l’imputato

ha dichiarato di non conoscere __________. Posto come durante il verbale di

confronto __________ si era confusa a diverse riprese quanto a periodi e

quantitativi, il Procuratore pubblico assumeva a verbale anche __________, compagno

di __________ (VI PP confronto 02.05.2017, p. 4, AI 63). Quest’ultimo, sempre a

confronto con l’imputato, ha spiegato come fosse lui ad accompagnare la sua ragazza

per gli acquisti e come complessivamente avevano acquistato 4.8 grammi di

cocaina a far tempo da agosto 2016; __________ confermava integralmente le

dichiarazioni del compagno.

L’imputato dal

canto suo ha contestato di aver mai venduto cocaina a __________, versione che

ha mantenuto anche in occasione del verbale finale (VI PP 08.05.2017, p. 14, AI

70).

Dagli atti risultano

una ventina di contatti tra il numero di telefono in uso a IM 1 e quello di __________

e una decina di contatti telefonici tra IM 1 e __________. L’imputato ha

dichiarato che i contatti con __________ erano unicamente volti a cercare

lavoro (VI PP 08.05.2017, p. 14, AI 70), circostanza tuttavia smentita da __________.

7.1.10. __________ ha indicato

di aver acquistato da IM 1 3.6 grammi di cocaina nel periodo autunno 2016 -

fine febbraio 2017. Il primo incontro aveva avuto luogo nella zona di piazza __________;

__________ indicava che l’imputato era seduto da solo su una panchina con in

mano il cellulare e lo fissava motivo per cui aveva ritenuto potesse essere un

venditore di stupefacente; gli si era quindi avvicinato e dopo un cenno di

assenso si erano spostati nel vicino bagno pubblico per concretizzare un primo

acquisto. Agli incontri successivi, la maggior parte delle volte l’imputato arrivava

in bicicletta. __________ ha dichiarato di aver sempre contattato IM 1 da

cabine telefoniche e che una volta sola, per errore, aveva preso contatto con

lui dal proprio cellulare (VI PG 28.04.2017 p. 3, all. 12 Rapp. PG, AI 68),

circostanza quest’ultima che risulta confermata dai tabulati telefonici.

L’imputato ha riconosciuto

di avergli venduto a febbraio 2017 una pallina di cocaina da 0.3 grammi a fr.

40.- / 50.- (VI PP 08.05.2017, p. 14, AI 70), non di più e non prima di tale

periodo.

7.1.11. __________ ha

riconosciuto nell’imputato la persona che gli ha venduto in più occasioni cocaina

presso il bar __________ di __________ (VI PG 25.03.2017 p. 4, all. 5 Rapp. PG,

AI 68). In sede di confronto __________ ha dichiarato di aver conosciuto IM 1

nel novembre 2016 al menzionato bar e di aver acquistato da lui circa 20 grammi

di cocaina in palline da 0.5 grammi per volta (VI PP confronto 02.05.2017, p.

3, AI 62).

L’imputato dal

canto suo lo ha negato dichiarando di averlo conosciuto solo nel febbraio 2017 nel

bar indicato da __________ (VI PP confronto 02.05.2017, p. 3, AI 62).

7.1.12. __________ ha dichiarato

di conoscere l’imputato da circa tre anni. Nel corso dell’estate / autunno

2016, IM 1, a conoscenza dei suoi consumi, gli aveva detto “guarda che se

vuoi ce ne ho anch’io”. Si concretizzava così il primo acquisto di una

pallina di cocaina per fr. 80.- la cui qualità non lo aveva lasciato soddisfatto;

in seguito aveva comunque ancora acquistato cocaina dall’imputato per un totale

di 14 grammi. Per gli acquisti di cocaina normalmente si incontravano nella via

dietro al cimitero di __________ o nel posteggio “dove installano il __________”

(VI PG 28.04.2017 pp. 2-3, all. 7 Rapp. PG, AI 68). In occasione del confronto __________

confermava le sue

dichiarazioni precisando unicamente

che si trattava di 19 palline di cocaina da 0.7 grammi l’una per un

quantitativo complessivo di 13.3 grammi di cocaina (VI PP confronto 03.05.2017,

p- 3, AI 65).

L’imputato da parte

sua ammetteva di conoscere __________ e di avergli venduto cocaina ma

unicamente due palline da 0.3 grammi l’una al prezzo di fr. 40.- / 50.-.

7.1.13. __________, interrogato

poiché presente al Parco __________ il giorno in cui IM 1 era stato arrestato,

ha dichiarato di essere stato lì presente con altre persone; una di queste gli

aveva detto di avere un contatto per acquistare della cocaina e aveva fatto una

telefonata a seguito della quale, dopo circa 15 - 20 minuti, si era presentato IM

1 dal quale aveva acquistato negli ultimi tre-quattro mesi, 3 palline di

cocaina al prezzo di fr. 50.- ciascuna per un quantitativo complessivo di circa

1.2 grammi. Ha precisato che il giorno in cui IM 1 era stato fermato non aveva acquistato

cocaina ma gli aveva indirizzato tale __________ che aveva acquistato due

palline di cocaina (VI PG 03.03.2017, p. 3, all. 14 Rapp. PG, AI 68). __________

ha aggiunto che altre persone all’interno del parco, erano acquirenti di IM 1.

L’imputato nel

verbale di interrogatorio del 17.03.2017 (p. 4, AI 11) ha dichiarato di non

conoscere __________ salvo poi cambiare versione dichiarando di avergli venduto

una pallina da 0.5 grammi (VI PP 08.05.2017, p. 16, AI 70).

7.1.14. __________ chiamato in

causa da __________, confermava che il 2 marzo 2017 si trovava al Parco __________

e che con __________ e un altro giovane avevano contattato telefonicamente

l’imputato che lui non conosceva. Pur fornendo una versione un po’ diversa quo al

quantitativo acquistato (una pallina di cocaina da 0.4 grammi per fr. 40.-), ha

confermato quanto dichiarato da __________; ha precisato che la persona che aveva

fornito il numero di telefono dell’imputato, aveva detto di conoscerlo e che

aveva acquistato da lui cocaina diverse volte. Ha precisato che durante la

telefonata __________ aveva detto a IM 1 “sono quello dell’altra volta, ci

siamo visti al parco…”. (VI PG 10.03.2017, p. 4, all. 16 Rapp. PG, AI 68).

L’imputato dal

canto suo ha ammesso, seppur solo in forma possibilistica, di aver venduto una

pallina di cocaina a __________ (VI PP 08.05.2017, p. 16, AI 70).

7.1.15. __________ ha dichiarato

di aver acquistato cocaina dall’imputato in due occasioni ad inizio febbraio

2017 nei pressi della posta di __________. La prima volta ha acquistato una

pallina da 0.2 grammi per fr. 20.-, mentre nella seconda occasione una pallina

da fr. 70.- che ha stimato poter essere di circa 0.7 grammi (VI PG 16.03.2017,

p. 4, all. 15 Rapp. PG, AI 68). L’imputato inizialmente ha dichiarato di non

averle venduto nulla (VI PP 17.03.2017, p. 8, AI 11), salvo poi ammettere di

averle venduto una pallina di cui non precisava il peso (VI PP 08.05.2017, p.

16, AI 70).

8.

Le somme di denaro sequestrate

8.1. Come

già accennato, interrogato dagli inquirenti in merito alle somme di denaro di

cui era stato trovato in possesso, IM 1 dichiarava che i fr. 1'230.- che aveva

in tasca erano suoi, mentre i fr. 9'350.- trovati al domicilio erano soldi

speditigli da due suoi connazionali (tali __________ e __________), di cui non

aveva alcun recapito telefonico e che a suo dire avevano intenzione di venire

in un momento non meglio precisato in Svizzera o comunque in Europa. Il primo,

che a suo dire risiedeva in Israele, gli aveva inviato fr. 4'350.- mentre il

secondo, che risiedeva in Sudan, fr. 5'000.-. Entrambi gli importi gli erano

pervenuti circa un anno prima tramite due connazionali di cui non conosceva il

nome, che arrivati in Italia con il denaro lo avevano chiamato sull’utenza che

usava in quel periodo. Il ritiro del denaro era avvenuto nei pressi della

stazione centrale di __________; aggiungeva che dopo aver ricevuto i soldi in

dollari, li aveva cambiati in franchi svizzeri pensando che, abitando in

Svizzera, avrebbe poi potuto spedirli ai suoi amici in questa valuta (VI PG/PP

02.03.2017, p. 10, all. 1 al Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).

Confrontato con il risultato

dell’analisi Itemiser eseguita sul denaro sequestrato, che ha messo in evidenza

una forte contaminazione da cocaina sulle banconote costituenti i mazzi di fr.

1'230.- e di fr. 4'350.-, IM 1 allegava come già accennato sopra, che a suo

avviso ciò era stato causato dalla Polizia che al momento del sequestro aveva

mescolato i soldi con lo stupefacente (VI PP 17.03.2017, AI 11).

In occasione dell’interrogatorio finale

dichiarava che forse le banconote si erano contaminate perché le aveva sempre

in mano; confermava che i fr. 9'350.- derivavano da una spedizione di denaro

che aveva ricevuto da Israele da cittadini __________, soldi che aveva ricevuto

in dollari a __________ e che aveva poi cambiato in franchi svizzeri; in

seguito cambiava repentinamente versione dichiarando “mi ricordo di sicuro

che i fr. 5'000.- provengono da una spedizione di denaro. Invece per i fr.

4'350.- io chiedo scusa ma si tratta di soldi miei.”. A suo dire l’importo

di fr. 4'350.- erano suoi risparmi e li avrebbe contaminati poiché li aveva

toccati con le mani sporche di cocaina proprio la mattina dell’arresto;

affermava che la somma di fr. 5'000.- non l’aveva mai toccata, per poi

correggersi a fronte dell’impossibilità - come gli veniva contestato - di

averli cambiati di valuta e nascosti nella valigia senza toccarli. Dichiarava

che fr. 400.- dei fr. 1'230.- rinvenuti sulla sua persona erano provento della

vendita di cocaina mentre il restante importo era costituito da suoi risparmi

personali osservando con l’interrogante “non posso risparmiare in 6 anni,

fr. 200.- o fr. 300.-?”.

8.2. Al

dibattimento IM 1 ribadiva che i fr. 4'350.- erano soldi suoi mentre i fr.

5'000.- erano “di un ragazzo che vive in Israele e che si è trasferito in

Sudan”, affermando per la prima volta che in realtà si trattava di un

parente (VI imputato, p. 5, all. 1 al V. DIB). Confrontato con la contestazione

che in corso d’inchiesta aveva fornito diverse versioni in merito alla

provenienza di questo denaro, l’imputato indicava di aver cambiato solo una

versione, non avendo inizialmente capito la domanda e la lingua.

9. Altri atti di inchiesta

9.1. Dal rapporto di pesata

e analisi dello stupefacente sequestrato all’imputato il giorno dell’arresto

risulta che si tratta di 2.2 grammi netti di cocaina suddivisi in 6 palline da

0.33 / 0.35 / 0.37 /0.41 / 0.50 / 0.24 grammi (all. 36 al Rapp. PG, AI 68) avente

un grado di purezza media del 71.1 % (Avis d’expert PFS 17.0096, all. 36 al Rapp.

PG, AI 68).

9.2. I tre mazzi di

banconote e la pellicola alimentare ugualmente sequestrati all’imputato,

sottoposti ad analisi ITEMISER, hanno mostrato esito positivo alla cocaina per

i mazzi da fr. 1'230.- e fr. 4'350.-, così come per la pellicola, (cfr.

rapporto, AI 10); le precisazioni prodotte in aula dal Procuratore pubblico fanno

stato di una contaminazione da cocaina eccezionalmente alta dei due menzionati

mazzi di banconote (doc. dib. 1).

10. Accertamenti e valutazioni

della Corte

10.1. In merito

all’imputazione di cui al punto 1.1 dell’AA, la Corte sulla base di tutto il

materiale probatorio agli atti, è giunta alla conclusione che l’attività di

spaccio di cocaina è molto più importante ed estesa di quanto l’imputato ha ammesso.

La Corte è giunta a tale conclusione sulla base di diversi elementi che

valutati globalmente nel loro insieme vanno, in modo univoco e convergente,

nella stessa direzione. La Corte ha considerato:

- che l’imputato è stato

riconosciuto quale venditore di cocaina da tutte le persone che, anche grazie

ai tabulati telefonici, hanno potuto essere identificate ed interrogate;

- che i numerosi acquirenti ascoltati

hanno reso dichiarazioni lineari, precise, circostanziate, ricche di dettagli e

pertanto credibili, che concordano tra loro nell’indicare IM 1 come colui che

vendeva loro bolas di cocaina sin dall’estate 2016, dichiarazioni che

hanno successivamente confermato anche in occasione del confronto con

l’imputato;

- che si tratta di

dichiarazioni di persone che non si conoscono e che nulla hanno a che vedere

tra loro, ma che concordano non solo nell’indicare l’imputato quale loro

fornitore di cocaina ma anche su numerosi particolari e dettagli, come ad

esempio nel riferire i luoghi dove avvenivano gli scambi droga / denaro, il

giungere dell’imputato a piedi o con la bicicletta, i diversi esercizi pubblici

dove bazzicava, la sua modalità di approcciarsi ai potenziali nuovi clienti

facendo un cenno con la testa, il suo essere stato assente a cavallo tra fine

dicembre 2016 / gennaio 2017 - e pertanto in corrispondenza dell’effettiva

assenza dell’imputato all’estero -, come pure nell’indicare che una volta

tornato in Svizzera, aveva cambiato utenza telefonica; particolari e

circostanze che gli acquirenti non avrebbero potuto riferire in maniera univoca

e convergente tra loro se si fosse trattato della vendita di soli pochi grammi a

poche persone e solo da febbraio 2017, come preteso dall’imputato;

- che è stato valutato inoltre

che i numerosi acquirenti chiamando in causa l’imputato hanno accusato in primo

luogo se stessi e non avrebbero dunque motivo di affermare il falso, ragione per

cui la Corte ha ritenuto che si tratta di dichiarazioni disinteressate e,

ancora una volta, credibili;

- che la Corte ha

considerato inoltre che le chiamate in causa degli acquirenti sono confermate e

riscontrate oggettivamente dai contatti telefonici intercorsi con l’imputato e

dal numero degli stessi, come anche dal fatto indubbio che con la maggior parte

degli acquirenti non vi era alcun altro motivo per questi contatti se non la

compravendita di cocaina;

- che riguardo al periodo

dell’attività di spaccio la Corte ha considerato che diversi acquirenti hanno

dichiarato di essere entrati in contatto con l’imputato per acquisti di cocaina

già dall’estate 2016; gli stessi hanno riferito inoltre dell’assenza di IM 1

tra dicembre 2016 / gennaio 2017, circostanza quest’ultima di cui non sarebbero

stati a conoscenza se, come preteso dall’imputato, fossero state tutte persone

conosciute solo al rientro dall’__________ a fine gennaio 2017;

- che accanto alle chiamate

in correità degli acquirenti la Corte ha anche valutato, quale ulteriore riscontro

dell’estesa attività di spaccio di cocaina, l’importante somma di denaro sequestrata

di cui l’imputato era in possesso (trovata sia sulla persona che presso la

camera da lui occupata) che stride fortemente con il suo status di rifugiato

senza un’attività lucrativa stabile sul nostro territorio;

- che la Corte non ha

creduto ai motivi addotti dall’imputato per il possesso di questo denaro in

merito al quale ha cambiato versione circa la provenienza di parte degli

importi e ha reso dichiarazioni tutt’altro che credibili; inizialmente ha

dichiarato infatti che fr. 1'230.- erano suoi mentre fr. 9'350.- erano tutti soldi

che gli erano stati spediti da due suoi connazionali che si trovavano in

Israele (o forse in Sudan) che avevano intenzione di venire in Svizzera (o

almeno in Europa), ma di non essere in grado di dire quando e dei quali non

disponeva neanche di un numero di telefono e che non sapeva quindi come

contattare. A fine inchiesta l’imputato ha cambiato versione dichiarando che i

fr. 5'000.- provenivano effettivamente da una spedizione di denaro - che peraltro

aveva cambiato in franchi svizzeri per motivi non meglio spiegati - mentre che

fr. 4'350.- erano soldi suoi; in aula ha indicato per la prima volta che i fr.

5'000.- erano soldi di un parente, ribadendo che i fr. 4'350.- erano suoi

risparmi. Si tratta di cambiamenti di versione che non avrebbero dovuto

esistere se l’imputato avesse raccontato sin dall’inizio la verità che non può

che essere una sola, motivo per cui la Corte non ha creduto alla sua versione; è

stato quindi valutato che i fr. 5'000.- sono stati trovati in suo possesso, non

sono peraltro mai stati rivendicati da terzi e riguardo agli stessi l’imputato

non ha fornito alcun elemento utile per permettere alla Pubblica accusa di riscontrare

e comprovare le affermazioni da lui rese in merito;

- che in concreto vi è

inoltre, come già osservato, che le analisi eseguite hanno messo in evidenza su

parte del denaro e meglio sui fr. 1'230.- e sui fr. 4'350.- una contaminazione eccezionalmente

alta da cocaina, atta a comprovare un contatto diretto con la sostanza

stupefacente;

- che, ancora, l’attività di

spaccio messa in atto dall’imputato risulta confermata dai due monconi di cellophane

che sono anch’essi risultati contaminati da cocaina e in merito ai quali l’imputato

ha dato più giustificazioni d’impiego, alcune delle quali del tutto inverosimili

ed in particolare che la usava per il forno, che pensava di usarla “come

colla, avevo rotto l’aspirapolvere e pensavo di avvolgerlo con la pellicola”

come anche di averla tagliata in due perché voleva attaccare ai vetri una

Madonna senza riuscire, evidentemente, nell’intento;

- che vanno nella stessa

direzione anche il numero di cellulari di cui l’imputato era in possesso, ben

cinque con le relative schede SIM e la frequenza con cui cambiava il numero di

telefono, confermata da diversi acquirenti; l’imputato ha quindi assunto un

comportamento tipico di chi è dedito allo spaccio di stupefacenti e che temendo

di poter essere intercettato dalla Polizia, cambia di frequente utenza

telefonica;

Ebbene, sulla base di

tutte queste risultanze insieme che vanno univocamente nella stessa direzione, la

Corte ha accertato che l’imputato - contrariamente a quanto allega - era dedito

all’attività di spaccio di cocaina già a far tempo da luglio 2016 ed è andato

avanti fino al suo arresto. In merito ai quantitativi, la Corte ha accertato

che l’imputato ha alienato

e procurato a terzi un quantitativo

complessivo di 125.15 grammi di cocaina [6 grammi a __________, 5.5 grammi a __________,

16.8 grammi a __________, 10.4 grammi a __________, 2.1 grammi a __________,

3.75 grammi a __________, 10.8 grammi a __________, 25.6 grammi a __________,

4.8 grammi a __________, 3.6 grammi a __________, 20 grammi a __________, 13.3

grammi a __________, 1.2 grammi a __________, 0.9 grammi a __________ e 0.4

grammi ad __________] e ha di conseguenza confermato l’imputazione di cui al

punto 1.1 dell’AA.

10.2. Anche l’imputazione di

cui al punto 1.2 dell’AA è stata confermata dalla Corte richiamato il sequestro

dei 2,2 grammi di cocaina di cui era in possesso e ritenuto che l’imputato ha

riconosciuto che la stessa era destinata alla vendita a terzi (VI PG/PP 02.03.2017,

all. 1 al Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).

11. Commisurazione della pena

Passando alla commisurazione della pena, la Corte ha considerato

molto grave la colpa dell’accusato avuto riguardo innanzitutto del fatto che IM

1 ha iniziato a vendere stupefacente senza alcun bisogno o necessità, non

essendo neppure consumatore e quindi per puro spirito di lucro si è dedicato a

tale attività e lo ha fatto con grande convinzione e determinazione arrivando a

trattare in poco più di sei mesi (e dunque non solo dal momento del suo rientro

in Svizzera a fine gennaio 2017 dall’ultimo viaggio in __________ e quindi non

solo in coincidenza con l’annunciata gravidanza della moglie) un quantitativo

complessivo di 125.15 grammi di cocaina.

Riguardo al comportamento durante l’inchiesta, la Corte non può

esimersi dal rilevare che l’imputato non è stato per nulla collaborativo: ha

negato durante l’inchiesta e anche al dibattimento, in modo caparbio ed

ostinato, di aver spacciato e ciò anche a fronte delle chiamate in causa dei

numerosi acquirenti che lo hanno indicato come loro fornitore e che hanno poi

confermato le accuse anche a confronto. L’attitudine dell’imputato a fronte

delle numerose e circostanziate chiamate in causa non è stata altro che quella

di dire che tutti lo accusavano falsamente, raccontavano bugie e che solo lui

diceva la verità, come peraltro ripetuto anche al dibattimento. Lo stesso

atteggiamento negatorio IM 1 lo ha tenuto anche a fronte dei riscontri

oggettivi che gli sono stati contestati, quali le emergenze dei tabulati

retroattivi e l’analisi sulla contaminazione da cocaina riguardo alla quale ha

più volte allegato che era stata la Polizia ad aver mescolato tutto: droga,

soldi e pellicola alimentare.

Da tutto ciò discende che il quantitativo di cocaina indicato al

punto 1.1 dell’AA non è il frutto di ammissioni spontanee fatte dall’imputato,

ma il risultato del lavoro degli inquirenti che attraverso l’inchiesta hanno

sconfessato l’imputato riguardo ai quantitativi minimi di cocaina che affermava

di aver venduto e che in qualche caso, bontà sua, aveva per finire ammesso, ma che

sono ben distanti dai quantitativi accertati.

La Corte ha considerato ancora che IM 1, con l’attitudine

negatoria assunta, si è ben guardato dal fornire indicazioni utili in merito a

chi lo riforniva di cocaina, parlando di un uomo di carnagione bianca, che

bazzicava a __________, ma di cui evidentemente non ha fornito né un nominativo

né un recapito.

La Corte ha considerato inoltre che l’imputato, al quale è stata

rifiutata la domanda d’asilo e che gode di un permesso per restare

provvisoriamente sul territorio svizzero, invece che comportarsi correttamente

nel Paese che lo ospita e che lo mantiene provvedendo al pagamento dell’affitto

e della cassa malati, corrispondendogli mensilmente la somma di oltre fr. 900.-

mensili, non aveva - come già evidenziato - alcuna necessità di spacciare per

vivere. Ciononostante, egli si è dedicato a questa attività illecita in maniera

seria ed intensa, ciò che aggrava la sua colpa anche perché ha tradito senza

tanti scrupoli o remore la fiducia che gli è stata concessa, senza assumersi

oltretutto pienamente le sue responsabilità.

Tutto ciò considerato la Corte, tenuto conto dell’ammissione di

sia pur minimi quantitativi di cocaina spacciati, della situazione personale e

familiare dell’imputato, della lontananza da casa e del carcere preventivo

sofferto, ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 13 mesi.

In merito alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha

considerato che l’imputato ha a suo carico un decreto di accusa del 2013 per

infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e che questa in

sostanza è la prima volta che calca la scena dell’aula penale di modo che la

pena può ancora essere posta - come peraltro chiesto dal Procuratore pubblico -

a beneficio della sospensione condizionale, per un periodo di prova di tre anni

ciò per tener conto dei dubbi che la Corte comunque nutre sulla condotta futura

dell’imputato.

12. Tasse di giustizia e spese

procedurali

12.1. Visto l’esito del

procedimento, la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a

carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, poste

a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.

12.2. Le prestazioni professionali

esposte dall’avv. DUF 1 (che vanno ad aggiungersi a quelle già riconosciute con

tassazione intermedia eseguita dal Procuratore pubblico in data 26 aprile 2017)

sono riconosciute per complessivi fr. 5'987.20 (di cui fr. 5'799.60 di onorari

e fr. 187.60 di spese).

13. Sequestri e confische

La Corte ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza

stupefacente in sequestro, pari a 2.2 grammi netti di cocaina.

In merito alle somme di denaro sequestrate all’imputato, la Corte a

fronte dell’alta contaminazione da cocaina riscontrata ha disposto la confisca

ex art. 70 CP di fr. 5'580.- (importo pari alla somma di fr. 1'230.- e fr.

4'350.-). In merito agli ulteriori fr. 5'000.- ritenuto che l’imputato non è

credibile nella versione dell’appartenenza a terzi di tale somma che era in suo

possesso, ne ha disposto il sequestro a garanzia del pagamento della tassa di

giustizia e delle spese procedurali ex art. 267 cpv. 3 e 268 CPP.

Tutti gli altri oggetti indicati nell’AA e qui sopra non specificatamente

menzionati vengono confiscati.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 51, 69, 70 CP;

19 cpv. 1 lett. c e d LStup;

82, 135, 267 cpv. 3, 268, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo luglio 2016 - 2 marzo 2017, a __________ e in altre

imprecisate località del Canton Ticino,

alienato, rispettivamente procurato in altro modo in più occasioni

a vari tossicodipendenti locali, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma

almeno 125.15 grammi, in confezioni da 0.3 a 0.7/0.8 grammi, al prezzo variante

da CHF 40.- a CHF 80.-/100.- l’una,

nonché, per avere, senza essere

autorizzato,

il 2 marzo 2017, a __________, detenuto sulla sua persona 2.2

grammi di cocaina, con un grado di purezza del 71.1%, destinati alla vendita a

terzi,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

4.

È ordinata la confisca e la

distruzione della sostanza stupefacente in sequestro ed elencata nell’atto di

accusa, e meglio 2.2 grammi netti di cocaina (rep. SAD 2017/22140).

5.

È mantenuto il sequestro

conservativo sull’importo di CHF 5'000.-, sequestrato all’imputato, a garanzia

del pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali.

6.

È ordinata la confisca di

tutti gli ulteriori beni ed oggetti in sequestro non menzionati nel presente

Dispositivo

dispositivo ed elencati nell’atto di accusa.

7. La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

8. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1. Le note professionali 10

maggio 2017 e 16 giugno 2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per complessivi:

onorario fr. 5'799.60

spese fr. 187.60

totale fr. 5'987.20

8.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'987.20 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'865.10

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 63.05

fr. 3'428.15

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