72.2017.97
Ripetuta guida senza autorizzazione (95 cpv. 1 lett. a LCStr)
27 novembre 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.97
Lugano,
27 novembre 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Riviera
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
e domiciliata a
rappresentata da DF 1
imputata, a norma del decreto
d’accusa 107/2017 dell'08.05.2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
ripetuta guida senza autorizzazione
per aver ripetutamente condotto:
1.1 a __________
il 05.01.2017, la vettura __________ targata ________;
1.2 a __________ il 01.04.2017,
la vettura __________ targata;
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.;
Presenti: - l’imputata,
assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DF 1;
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 10:51.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente prospetta alle
parti la seguente modifica del decreto d’accusa:
- punto 3. “Ordina la confisca
della vettura targata (…)”.
Le parti dichiarano di accettare
la modifica proposta.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
ha comunicato di rinunciare chiedendo la conferma del DA impugnato;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Fatti
I fatti per cui viene giudicata la signora IM 1 e la loro
qualificazione sono chiari. Ella ha spiegato le circostanze difficili della sua
vita, un ambiente familiare non proficuo e gli abusi subiti ancora minorenne.
In questo rapporto familiare difficile si innesta anche quello,
anomalo, con la guida di veicoli a motore. Balza all’occhio la commissione
seriale di questi reati, non tipici di una donna. L’inizio del suo rapporto con
la guida è stato reso possibile dal compagno della madre, che ha cercato, con
questo segreto, di coprire gli abusi commessi nei confronti dell’imputata. A 13
anni c’è stato un altro episodio particolare. Si è messa alla guida per recarsi
dal fu, direttore dell’Istituto, sottraendo il veicolo di un’educatrice.
La Sezione della circolazione per i fatti suesposti ha
inizialmente rifiutato di ammetterla ai corsi per ottenere la licenza. Ciò ha
indotto la signora IM 1, erroneamente, a credere di non poter mai avere la
patente.
Nel colloquio con la psicologo del traffico, la signora IM 1 ha
descritto la propria situazione come un buco nero. Dopo l’episodio di aprile,
ella ha iniziato l’iter per ottenere la licenza, ciò che la Sezione della
circolazione ha indicato come possibile dopo un periodo di 6 mesi.
La signora IM 1 si è sottoposta con buona volontà alla valutazione
peritale. Ella ha superato l’esame teorico, svolto le lezioni di guida e le
possibilità che l’11.12.2017 ella possa passare l’esame pratico sono buone.
Ella si è messa sulla via giusta, riconoscendo i propri errori.
Quanto appena descritto non può non essere considerato nella commisurazione
della pena, alla pari del suo sincero pentimento.
Si chiede quindi una riduzione del numero di aliquote, in che
misura lo si lascia alla prudente valutazione del Giudice. Parimenti, in
considerazione delle ridotte entrate della singora IM 1, si giustifica una
riduzione dell’aliquota giornaliera a CHF 20.00 cadauna.
La signora IM 1 ha pure dato la sua disponibilità a svolgere un
LPU. La quantificazione viene anche in questo caso lasciata al prudente
giudizio del Giudice.
Si chiede la sospensione condizionale della pena. Sebbene non si
possa negare che la signora IM 1 abbia commesso più infrazioni, ora la sua
situazione è cambiata.
Ella si era messa alla guida quando abbisognava della vettura.
Si ricordano nuovamente le circostanze in cui la signora IM 1 ha
iniziato a guidare, per poi pensare di non poter mai più ottenere la licenza.
Da quando ha compreso di poter risolvere i problemi legati alla guida, ella si
è sottoposta alla perizia, all’esame teorico e si appresta ora a fare il
pratico.
Ella ha compreso l’irragionevolezza del suo agire. Questa presa di
coscienza risulta dalla perizia allestita dallo psicologo del traffico, di cui
l’avv. DF 1 cita un passaggio.
Per quanto attiene alla confisca, si mantiene la richiesta di
restituzione di tutto quanto sequestrato all’avente diritto.
Si chiede quindi la riduzione del numero delle aliquote
giornaliere indicato nel decreto, unitamente alla diminuzione dell’importo
delle stesse.
Si chiede il dissequestro e la restituzione del veicolo, delle
targhe di controllo e della licenza di circolazione.
Si chiede altresì la possibilità di disporre LPU.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 37, 47, 69 CP;
90 cpv. 1, 90a LCStr, 95 cpv. 1 lett. a LCStr;
82, 267, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
ripetutamente condotto:
a __________ il 05.01.2017, la vettura targata;
a __________ il 01.04.2017, la vettura targata;
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannata
a prestare 600 (seicento) ore di lavoro di pubblica utilità.
3.
È ordinato il dissequestro
della vettura targata, della relativa licenza di circolazione e delle targhe di
controllo, sequestrati dalla Polizia cantonale l’1.04.2017, con restituzione
all’avente diritto.
4.
La nota professionale
dell’avv. DF 1 è approvata per:
onorario CHF 1'485.00
spese CHF 46.30
totale CHF 1'531.30
4.1
La condannata IM 1 è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 1'531.30 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
5.
La tassa di giustizia di
fr. 750.00 con motivazione scritta o di
fr. 500.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della
condannata.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 77.35
fr. 777.35
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