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Decisione

72.2017.97

Ripetuta guida senza autorizzazione (95 cpv. 1 lett. a LCStr)

27 novembre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti per cui viene giudicata la signora IM 1 e la loro

qualificazione sono chiari. Ella ha spiegato le circostanze difficili della sua

vita, un ambiente familiare non proficuo e gli abusi subiti ancora minorenne.

In questo rapporto familiare difficile si innesta anche quello,

anomalo, con la guida di veicoli a motore. Balza all’occhio la commissione

seriale di questi reati, non tipici di una donna. L’inizio del suo rapporto con

la guida è stato reso possibile dal compagno della madre, che ha cercato, con

questo segreto, di coprire gli abusi commessi nei confronti dell’imputata. A 13

anni c’è stato un altro episodio particolare. Si è messa alla guida per recarsi

dal fu, direttore dell’Istituto, sottraendo il veicolo di un’educatrice.

La Sezione della circolazione per i fatti suesposti ha

inizialmente rifiutato di ammetterla ai corsi per ottenere la licenza. Ciò ha

indotto la signora IM 1, erroneamente, a credere di non poter mai avere la

patente.

Nel colloquio con la psicologo del traffico, la signora IM 1 ha

descritto la propria situazione come un buco nero. Dopo l’episodio di aprile,

ella ha iniziato l’iter per ottenere la licenza, ciò che la Sezione della

circolazione ha indicato come possibile dopo un periodo di 6 mesi.

La signora IM 1 si è sottoposta con buona volontà alla valutazione

peritale. Ella ha superato l’esame teorico, svolto le lezioni di guida e le

possibilità che l’11.12.2017 ella possa passare l’esame pratico sono buone.

Ella si è messa sulla via giusta, riconoscendo i propri errori.

Quanto appena descritto non può non essere considerato nella commisurazione

della pena, alla pari del suo sincero pentimento.

Si chiede quindi una riduzione del numero di aliquote, in che

misura lo si lascia alla prudente valutazione del Giudice. Parimenti, in

considerazione delle ridotte entrate della singora IM 1, si giustifica una

riduzione dell’aliquota giornaliera a CHF 20.00 cadauna.

La signora IM 1 ha pure dato la sua disponibilità a svolgere un

LPU. La quantificazione viene anche in questo caso lasciata al prudente

giudizio del Giudice.

Si chiede la sospensione condizionale della pena. Sebbene non si

possa negare che la signora IM 1 abbia commesso più infrazioni, ora la sua

situazione è cambiata.

Ella si era messa alla guida quando abbisognava della vettura.

Si ricordano nuovamente le circostanze in cui la signora IM 1 ha

iniziato a guidare, per poi pensare di non poter mai più ottenere la licenza.

Da quando ha compreso di poter risolvere i problemi legati alla guida, ella si

è sottoposta alla perizia, all’esame teorico e si appresta ora a fare il

pratico.

Ella ha compreso l’irragionevolezza del suo agire. Questa presa di

coscienza risulta dalla perizia allestita dallo psicologo del traffico, di cui

l’avv. DF 1 cita un passaggio.

Per quanto attiene alla confisca, si mantiene la richiesta di

restituzione di tutto quanto sequestrato all’avente diritto.

Si chiede quindi la riduzione del numero delle aliquote

giornaliere indicato nel decreto, unitamente alla diminuzione dell’importo

delle stesse.

Si chiede il dissequestro e la restituzione del veicolo, delle

targhe di controllo e della licenza di circolazione.

Si chiede altresì la possibilità di disporre LPU.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 37, 47, 69 CP;

90 cpv. 1, 90a LCStr, 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

82, 267, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere,

ripetutamente condotto:

a __________ il 05.01.2017, la vettura targata;

a __________ il 01.04.2017, la vettura targata;

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannata

a prestare 600 (seicento) ore di lavoro di pubblica utilità.

3.

È ordinato il dissequestro

della vettura targata, della relativa licenza di circolazione e delle targhe di

controllo, sequestrati dalla Polizia cantonale l’1.04.2017, con restituzione

all’avente diritto.

4.

La nota professionale

dell’avv. DF 1 è approvata per:

onorario CHF 1'485.00

spese CHF 46.30

totale CHF 1'531.30

4.1

La condannata IM 1 è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 1'531.30 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

5.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 con motivazione scritta o di

fr. 500.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della

condannata.

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 77.35

fr. 777.35

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