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Decisione

72.2018.104

Infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, proscioglimento per infrazione alla LF sulle armi

5 luglio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. punto

1 dell’AA, nei luoghi di commissione del reato va aggiunto Chiasso;

Le parti danno il loro consenso

alla modifica / correzione proposta e l’AA è modificato di conseguenza.

Considerandi

II. punto

1.

dell’AA, va specificato “198 grammi di cocaina (grado di purezza del 79.1%

sul campione sequestrato di 39.96 grammi netti di cocaina)”;

Le parti danno il loro consenso

alla modifica / correzione proposta e l’AA è modificato di conseguenza.

III. punto

2.

dell’AA, la Presidente chiede al Procuratore se in merito al periodo di

commissione del reato, è corretto ritenere “5 luglio 2015 – 7 marzo 2018” in

luogo di “data antecedente al suo arresto”.

PP: è corretto.

Le parti danno il loro consenso

alla modifica / correzione proposta e l’AA è modificato di conseguenza.

IV. punto

3.

dell’AA, viene sostituita l’indicazione “art. 4 cpv. 1 lett. c” con “art. 4

cpv. 1 lett. a / g”.

Le parti danno il loro consenso

alla modifica / correzione proposta e l’AA è modificato di conseguenza.

Sentiti: Le parti dichiarano di

rinunciare, con l’accordo della Presidente, alla discussione, ritenuto come le

stesse convengano sulla sanzione da infliggersi oggi. In particolare, le parti

informano la Presidente che convengono per una pena detentiva di venti mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 200.00. In merito alla condanna

di cui al decreto di accusa 27.01.2014, le parti convengono per il

prolungamento di un anno del periodo di prova. Inoltre, le parti concordano per

l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni,

rispettivamente per la confisca di tutti gli oggetti sequestrati.

La difesa si rimette al prudente giudizio della Corte unicamente

quanto all’imputazione di cui al punto 3 dell’AA, relativa all’infrazione alla

LArm.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 66a, 69, 106 CP;

19.

cpv. 1 lett. b / c / d, 19 cpv.

2, 19a cifra 1 LStup;

4.

cpv. 1 lett. a / g, 33 cpv. 1

LArm;

82, 135, 236, 267, 422 e segg. CPP e

22.

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone,

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo dicembre 2017 – 7 marzo 2018,

a Chiasso, Lugano, Massagno ed altre

località del Luganese,

detenuto, trasportato e importato

dall’Italia alla Svizzera, in 12 occasioni, un quantitativo complessivo di 198

grammi di cocaina, sostanza successivamente alienata a consumatori locali, ad

eccezione di 39.96 grammi netti (con un grado di purezza del 79.1%) sequestrati

dalla Polizia in occasione del fermo;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo 5 luglio 2015 – 7 marzo 2018, a Lugano-Viganello e in

altre imprecisate località del Ticino,

consumato un imprecisato ma minimo quantitativo di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi di cui al punto 3 dell’AA.

3.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato

3.1

alla pena detentiva di 20

(venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2

alla multa di fr. 200.00

(duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa la

stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 2 (due) giorni.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

5.

Il periodo di prova della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da

fr. 100.00 cadauna inflitta con decreto di accusa 27 gennaio 2014 del Ministero

pubblico del Cantone Ticino, è prolungato di 1 (un) anno.

6.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

6.1

IM 1 viene reso attento che

giusta l’art. 291 cpv. 1 e 2 CP, chi contravviene ad un decreto d'espulsione

dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità

competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria e che la durata di questa pena non è computata in quella del bando.

7.

E’ ordinata la confisca e

la distruzione dello stupefacente sequestrato (rep. SAD 23536).

8.

E’ ordinata la confisca di

tutti gli ulteriori oggetti indicati nell’AA.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 4'800.65

spese fr. 317.50

totale fr. 5'118.15

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'118.15 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'279.20

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 64.30

fr. 2'043.50

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