72.2018.113
Autore colpevole di aver costretto una minore di sedici anni a subire atti sessuali, usando violenza e rendendola inetta a resistere
18 settembre 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.113
Lugano,
18 settembre 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1,
patrocinata dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
Alias:
__________, __________1982, __________
__________, __________1982, __________
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 92/2018 del 16 maggio 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. coazione sessuale
per avere, in data 27 agosto 2016, verso le ore 18:30, ad __________,
usando violenza, pressioni psicologiche e modalità tali da minare
la sua capacità di opporre resistenza concreta, costretto ACPR 1 (__________2000)
a subire, contro la sua volontà, atti analoghi alla congiunzione carnale o
altri atti sessuali,
e meglio per avere,
dopo averla molestata con ripetute e crescenti “avances”,
camminandole accanto su viale __________ con insistenti conversazioni di natura
sessuale, ripetendo incessantemente la richiesta di avere con lui un rapporto
sessuale,
afferrato ACPR 1 per il polso, vanificando i tentativi della
vittima di divincolarsi, pressandola con la richiesta di comunicargli il numero
di telefono, e, dopo averlo ottenuto, preso la sua mano seguendola fino alla
vicina fermata del Bus “__________”, sedendosi accanto a lei e continuando a
molestarla con conversazioni di natura sessuale, preso la di lei mano
mettendola sul suo pene, sopra i pantaloni, insistendo con quest’azione per
diversi minuti nonostante i vani e chiari tentativi della minore di
divincolarsi,
e, dopo aver inseguito ACPR 1, sempre più impaurita, che tentava
di allontanarsi verso “Via __________”, toccandola durante il tragitto con
insistenti strofinamenti del braccio e delle mani, afferrato improvvisamente la
vittima in modo energico per il polso e, dopo averla condotta verso un portone
in fondo a delle scale, ed essersi parato davanti a lei per impedirle di
fuggire, toccato i seni della vittima sopra e sotto la maglietta, nonché
baciato e leccato il seno, nonostante il chiaro ed espresso dissenso della
vittima,
introducendo poi la mano dentro i di lei pantaloni toccandole la
vagina sopra le mutande e chiedendole se volesse vedere il suo pene, e,
nonostante il chiaro rifiuto, abbassato la cerniera del proprio pantalone,
preso il pene tra le mani, costringendo la minore a toccarlo, strusciandosi con
il pene in mano poggiandolo in mezzo alle sue gambe contro la vagina sopra i
pantaloncini,
interrompendo tale suo agire unicamente quando ACPR 1 iniziava ad
urlare che avrebbe chiamato la Polizia;
2. atti sessuali con
fanciulli
per avere,
nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,
compiuto, indotto e coinvolto in atti sessuali, descritti al punto
1, ACPR 1 (__________2000), di età inferiore agli anni sedici, costituiti
segnatamente da toccamenti al seno, dei genitali, baci al seno e strusciamenti
contro la vagina (sopra i vestiti) con il pene in mano, come precisato in
precedenza,
interrompendo tale suo agire unicamente quando ACPR 1 iniziava ad
urlare che avrebbe chiamato la Polizia;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 189 cpv. 1 CP, art. 187 cifra 1
CP;
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. RAAP 1, in
rappresentanza dell’accusatrice privata in gratuito patrocinio ACPR 1, assente;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità d’interprete
per la lingua _____ __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale viene
resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione, segnatamente l’obbligo
al segreto ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 CPP come pure sulle comminatorie di
pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 13:00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
-- …omissis...
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo
la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. L’imputato ha ammesso i
fatti, anche se sostiene di non aver percepito il dissenso della ragazza.
L’eccitazione gli avrebbe fatto perdere la testa, non riuscendo quindi a
controllarsi. L’imputato riteneva che la ragazza era d’accordo a scendere le
scale insieme a lui e sostiene di non averla presa con la forza per il polso.
L’imputato ha tuttavia riconosciuto in seguito che la vittima non era
consenziente. Egli non poteva non capire il dissenso della vittima, essendo
che, quest’ultima, l’ha indicato più volte, spostandogli anche le mani quando
provava a toccarla e facendo desistenza quando l’imputato stesso voleva farsi
toccare sul pene. Le dichiarazioni della vittima non lasciano alcun dubbio quo
al suo dissenso e al comportamento dell’imputato. Rilevante inoltre, come la
vittima gli abbia detto di avere solo 15 anni. Pacificamente dati dunque i
presupposti dei reati oggetto dell’AA, vista inoltre la superiorità fisica e il
comportamento pressante dell’imputato, i quali hanno minato la capacità di
opporsi dell’AP. In merito alla commisurazione della pena, l’imputato ha
approfittato della debolezza di una ragazzina, nonostante il suo dissenso. Egli
ha usato violenza, prendendola per il polso e costringendola a tollerare gli
atti sessuali. La sua colpa è media - alta. Dal profilo soggettivo, l’imputato
ha agito per motivi egoistici, per soddisfare le proprie voglie sessuali. A
favore dell’imputato vanno considerate le ammissioni. Si chiede dunque una pena
detentiva di mesi 24 sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 5;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: gli atti oggetto dell’AA sono ignobili, sia per la scelta
della vittima e per le modalità adottate dall’imputato, sia considerato come in
istruttoria ha inizialmente addossato le colpe all’AP. Si chiede dunque il
riconoscimento del torto morale e ci si associa alla richiesta di pena del PP;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’imputato
prova vergogna per quanto commesso. Si è scusato con la vittima e con la sua
famiglia, avendo capito la gravità dei fatti ed essendosene pentito. L’imputato
riconosce i fatti. Secondo la difesa i fatti odierni configurano il reato di
atti sessuali con fanciulli, ma seguendo le dichiarazioni dell’imputato (che
non avrebbe preso con la forza il polso della vittima e non l’avrebbe obbligata
a scendere le scale) non vi sarebbe la presenza dell’atto coercitivo e quindi
non sarebbe data la coazione sessuale.
L’imputato ha sempre contestato di aver usato violenza. Si chiede
dunque alla Corte di voler verificare che quanto presente agli atti sia da
qualificare quale violenza e/o mezzo coercitivo, rispettivamente se lo stesso
ha preso con forza la vittima o ha solo “toccato e/o accarezzato” la stessa.
Anche quando l’imputato ha preso la mano della vittima per toccare il proprio pene,
non ha insistito quando quest’ultima ha manifestato il suo dissenso. Non è
nemmeno indicato nell’AA come l’imputato avrebbe esercitato pressioni
psicologiche sulla vittima e le avrebbe impedito di opporre resistenza, motivo
per cui va scartato l’art. 189 CP. La colpa dell’imputato è oggettivamente
media-grave. Vanno tuttavia considerati la breve durata dei gesti a danno della
vittima, la vita precedente dell’imputato il quale, una volta arrivato in
Svizzera, si è da subito adoperato per trovare un lavoro, la sua bassa
scolarizzazione, le sue parziali ammissioni in istruttoria, la sua presa di
coscienza e il riconoscimento del principio del torto morale la cui
quantificazione è lasciata al giudizio di questa Corte. La difesa ritiene
dunque adeguata una pena detentiva di 14 mesi sospesa condizionalmente per la cui
durata del periodo di prova ci si rimette al giudizio della Corte. A titolo
completivo si consegna l’arringa in forma scritta.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44,
47, 49, 187 n. 1 cpv. 1 e 189 cpv. 1 CP;
80 segg., 84 segg., 135, 138, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429
CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. coazione sessuale
per avere, ad __________, il 27.8.2016, usando violenza e
rendendola inetta a resistere, costretto ACPR 1 (__________2000) a subire un
atto analogo alla congiunzione carnale o altri atti sessuali;
1.2. atti sessuali con
fanciulli
per avere, ad __________, il 27.8.2016, compiuto atti sessuali con
ACPR 1 (__________2000), persona minore di sedici anni;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di coazione sessuale di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa limitatamente all’esercizio di pressioni psicologiche.
3.
Di conseguenza IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.
4.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.
5.
IM 1 è condannato a versare
all’accusatrice privata ACPR 1, fr. 2'000.- per torto morale.
5.1
Per ogni altra sua pretesa
nei confronti di IM 1 l’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al foro civile.
6.
E’ ordinato il dissequestro
e la restituzione all’accusatrice privata A.G. (15.12.2000) di:
6.1
1 maglietta;
6.2
1 paio di mutande;
6.3
1 reggiseno;
6.4
1 pantaloncino;
6.5
1 borsa.
7.
E’ ordinato il dissequestro
e la restituzione a IM 1, previa cancellazione della memoria del telefono e
della scheda, con costi a carico dell’imputato, di:
7.1
1 cellulare Nokia Imei __________
con utenza telefonica;
7.2
1 cellulare Samsung Alpha
Imei __________.
8.
A IM 1 non
viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi
dell’art. 429 CPP.
9.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- (mille) senza motivazione rispettivamente di fr. 2'000.- (duemila)
con motivazione e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
10.1
Le note professionali del
15.5
, del 17.9.2018 e del 18.9.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 3'684.00
spese fr. 265.60
totale fr. 3'949.60
10.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'949.60 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
10.3
Le spese per il gratuito
patrocinio dell’accusatrice privata A.G. (nata il 15.12.2000) sono sostenute
dallo Stato. Resta riservato l’art. 138 cpv. 2 CPP.
10.4
Le note professionali del
14.5.2018
e del 6.9.2018 con le aggiunte dibattimentali dell’avv. RAAP 1 sono
approvate per:
onorario fino al 31.12.2017 fr. 1'113.00
spese fino al 31.12.2017 fr. 87.00
trasferte fino al 31.12.2017 fr. 16.00
onorario dall’1.1.2018 fr. 501.00
spese dall’1.1.2018 fr. 14.00
IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 97.30
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 39.65
totale fr. 1'867.95
10.5
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'867.95 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4, 138 cpv. 1 e 2 nonché
426.
cpv. 1 e 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 1'419.--
Trascrizione fr. 250.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 102.60
fr. 2'771.60
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