Lexipedia

Decisione

72.2018.113

Autore colpevole di aver costretto una minore di sedici anni a subire atti sessuali, usando violenza e rendendola inetta a resistere

18 settembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

-- …omissis...

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo

la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. L’imputato ha ammesso i

fatti, anche se sostiene di non aver percepito il dissenso della ragazza.

L’eccitazione gli avrebbe fatto perdere la testa, non riuscendo quindi a

controllarsi. L’imputato riteneva che la ragazza era d’accordo a scendere le

scale insieme a lui e sostiene di non averla presa con la forza per il polso.

L’imputato ha tuttavia riconosciuto in seguito che la vittima non era

consenziente. Egli non poteva non capire il dissenso della vittima, essendo

che, quest’ultima, l’ha indicato più volte, spostandogli anche le mani quando

provava a toccarla e facendo desistenza quando l’imputato stesso voleva farsi

toccare sul pene. Le dichiarazioni della vittima non lasciano alcun dubbio quo

al suo dissenso e al comportamento dell’imputato. Rilevante inoltre, come la

vittima gli abbia detto di avere solo 15 anni. Pacificamente dati dunque i

presupposti dei reati oggetto dell’AA, vista inoltre la superiorità fisica e il

comportamento pressante dell’imputato, i quali hanno minato la capacità di

opporsi dell’AP. In merito alla commisurazione della pena, l’imputato ha

approfittato della debolezza di una ragazzina, nonostante il suo dissenso. Egli

ha usato violenza, prendendola per il polso e costringendola a tollerare gli

atti sessuali. La sua colpa è media - alta. Dal profilo soggettivo, l’imputato

ha agito per motivi egoistici, per soddisfare le proprie voglie sessuali. A

favore dell’imputato vanno considerate le ammissioni. Si chiede dunque una pena

detentiva di mesi 24 sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 5;

- l’avv. RAAP 1,

patrocinatore dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: gli atti oggetto dell’AA sono ignobili, sia per la scelta

della vittima e per le modalità adottate dall’imputato, sia considerato come in

istruttoria ha inizialmente addossato le colpe all’AP. Si chiede dunque il

riconoscimento del torto morale e ci si associa alla richiesta di pena del PP;

- l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’imputato

prova vergogna per quanto commesso. Si è scusato con la vittima e con la sua

famiglia, avendo capito la gravità dei fatti ed essendosene pentito. L’imputato

riconosce i fatti. Secondo la difesa i fatti odierni configurano il reato di

atti sessuali con fanciulli, ma seguendo le dichiarazioni dell’imputato (che

non avrebbe preso con la forza il polso della vittima e non l’avrebbe obbligata

a scendere le scale) non vi sarebbe la presenza dell’atto coercitivo e quindi

non sarebbe data la coazione sessuale.

L’imputato ha sempre contestato di aver usato violenza. Si chiede

dunque alla Corte di voler verificare che quanto presente agli atti sia da

qualificare quale violenza e/o mezzo coercitivo, rispettivamente se lo stesso

ha preso con forza la vittima o ha solo “toccato e/o accarezzato” la stessa.

Anche quando l’imputato ha preso la mano della vittima per toccare il proprio pene,

non ha insistito quando quest’ultima ha manifestato il suo dissenso. Non è

nemmeno indicato nell’AA come l’imputato avrebbe esercitato pressioni

psicologiche sulla vittima e le avrebbe impedito di opporre resistenza, motivo

per cui va scartato l’art. 189 CP. La colpa dell’imputato è oggettivamente

media-grave. Vanno tuttavia considerati la breve durata dei gesti a danno della

vittima, la vita precedente dell’imputato il quale, una volta arrivato in

Svizzera, si è da subito adoperato per trovare un lavoro, la sua bassa

scolarizzazione, le sue parziali ammissioni in istruttoria, la sua presa di

coscienza e il riconoscimento del principio del torto morale la cui

quantificazione è lasciata al giudizio di questa Corte. La difesa ritiene

dunque adeguata una pena detentiva di 14 mesi sospesa condizionalmente per la cui

durata del periodo di prova ci si rimette al giudizio della Corte. A titolo

completivo si consegna l’arringa in forma scritta.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 187 n. 1 cpv. 1 e 189 cpv. 1 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 138, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429

CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. coazione sessuale

per avere, ad __________, il 27.8.2016, usando violenza e

rendendola inetta a resistere, costretto ACPR 1 (__________2000) a subire un

atto analogo alla congiunzione carnale o altri atti sessuali;

1.2. atti sessuali con

fanciulli

per avere, ad __________, il 27.8.2016, compiuto atti sessuali con

ACPR 1 (__________2000), persona minore di sedici anni;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di coazione sessuale di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa limitatamente all’esercizio di pressioni psicologiche.

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.

5.

IM 1 è condannato a versare

all’accusatrice privata ACPR 1, fr. 2'000.- per torto morale.

5.1

Per ogni altra sua pretesa

nei confronti di IM 1 l’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al foro civile.

6.

E’ ordinato il dissequestro

e la restituzione all’accusatrice privata A.G. (15.12.2000) di:

6.1

1 maglietta;

6.2

1 paio di mutande;

6.3

1 reggiseno;

6.4

1 pantaloncino;

6.5

1 borsa.

7.

E’ ordinato il dissequestro

e la restituzione a IM 1, previa cancellazione della memoria del telefono e

della scheda, con costi a carico dell’imputato, di:

7.1

1 cellulare Nokia Imei __________

con utenza telefonica;

7.2

1 cellulare Samsung Alpha

Imei __________.

8.

A IM 1 non

viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi

dell’art. 429 CPP.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- (mille) senza motivazione rispettivamente di fr. 2'000.- (duemila)

con motivazione e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1

Le note professionali del

15.5

, del 17.9.2018 e del 18.9.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 3'684.00

spese fr. 265.60

totale fr. 3'949.60

10.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'949.60 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

10.3

Le spese per il gratuito

patrocinio dell’accusatrice privata A.G. (nata il 15.12.2000) sono sostenute

dallo Stato. Resta riservato l’art. 138 cpv. 2 CPP.

10.4

Le note professionali del

14.5.2018

e del 6.9.2018 con le aggiunte dibattimentali dell’avv. RAAP 1 sono

approvate per:

onorario fino al 31.12.2017 fr. 1'113.00

spese fino al 31.12.2017 fr. 87.00

trasferte fino al 31.12.2017 fr. 16.00

onorario dall’1.1.2018 fr. 501.00

spese dall’1.1.2018 fr. 14.00

IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 97.30

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 39.65

totale fr. 1'867.95

10.5

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'867.95 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4, 138 cpv. 1 e 2 nonché

426.

cpv. 1 e 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 1'419.--

Trascrizione fr. 250.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 102.60

fr. 2'771.60

============