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Decisione

72.2018.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 dicembre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, ricorda che l’opposizione può

essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.

Considerandi

II. Il

Presidente propone alle parti le seguenti modifiche del decreto d’accusa in

opposizione:

- a

pag. 1, alle generalità, richiamato il doc. TPC 14, si corregge ora d’ignota

dimora, Via __________ con residente a __________;

- al

reato, richiamato il testo dell’art. 19 cpv. 1 LStup nonché l’AI 11, al testo

del per avere si aggiunge, dopo acquistato, e detenuto, alfine di alienarli o

procurarli in altro modo ad altri, rispettivamente, dopo 15 grammi, lordi, dopo

30.

grammi, 31.84 grammi lordi nonché si sostituisce 8.47 grammi con 6.50 grammi

lordi;

- ai

sequestri, richiamato l’AI 11, si aggiunge 1 memoria USB contenente la

videosorveglianza del 17.11.2016.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e il decreto d’accusa in opposizione è modificato di

conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Confermo quanto richiesto nel DA ma al posto di 100 aliquote chiedo 100 giorni

di detenzione, l’espulsione dal territorio elvetico e la confisca di quanto

indicato;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: La

pena richiesta di 100 aliquote è eccessiva rispetto alla gravità dei fatti,

chiedo pertanto che vengano ordinate 50 aliquote e vista l’indigenza del mio

assistito, che vengano ridotte a fr. 10.- cadauna. Mi oppongo all’espulsione,

visto anche che il permesso è scaduto. Per il resto non mi oppongo.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34 segg., 49,

66abis e 69 cpv. 1 e 2 CP;

19.

cpv. 1 lett. c) e d) LStup;

80.

segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg. e 422 segg. CPP

nonché 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetuta infrazione alla

LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________,

nel periodo 23.5.2016 / 17.11.2016:

1.1.1

acquistato e detenuto, alfine

di alienarli o procurarli in altro modo ad altri, 8.50 grammi lordi di cocaina

e 31.84 grammi lordi di marijuana;

1.1.2

alienato ad altri 6.50 grammi

lordi di cocaina;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione.

2.

IM 1, a valere quale pena

parzialmente aggiuntiva ai decreti d’accusa del 30.6.2016, del 14.9.2016 e del

14.11.2016

del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente quale

pena integralmente aggiuntiva al decreto d’accusa del 17.9.2018 emesso nei suoi

confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino, è condannato alla pena

pecuniaria di fr. 1’000.- (mille), corrispondenti a 100 (cento) aliquote

giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

3.

Non è ordinata l’espulsione

di IM 1 ai sensi dell’art. 66abis CP.

4.

E’ ordinata la confisca di:

4.1

6.53 grammi netti di cocaina,

da distruggere;

4.2

26.27 grammi netti di

marijuana, da distruggere;

4.3

385.56 grammi netti di

sostanza da taglio, da distruggere;

4.4

1 bilancia elettronica di

precisione;

4.5

1 astuccio nero con diversi

minigrip.

5.

E’ ordinato il sequestro

conservativo quale mezzo di prova di 1 memoria USB contenente la

videosorveglianza del 17.11.2016.

6.

E’ ordinato il dissequestro

e la restituzione a IM 1 di:

6.1

1 telefono cellulare Iphone

6;

6.2

1 telefono cellulare Nokia;

6.3

1 chiave di sicurezza Silca.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’000.- (mille) con

motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale del

19.12.2018

dell’avv. DF 1 é approvata per:

onorario fr. 330.00

spese fr. 8.00

IVA (7.7%) fr. 26.00

totale fr. 364.00

8.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 364.- non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 89.20

fr. 789.20

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