72.2018.137
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: importato, trasportato e detenuto 471.90 gr netti di cocaina. Procedura abbreviata. Espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni
22 giugno 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.137
Lugano,
22 giugno 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
25 aprile 2018 al 31 maggio 2018 (37 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 1. giugno 2018;
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 109/2018 del 12 giugno 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone, agendo in correità con __________ (contro cui si procede con parallela
decisione);
per avere, senza essere autorizzata, tra __________ e __________,
il 25 aprile 2018, importato, trasportato e detenuto 471.90 grammi netti di
cocaina, sostanza acquistata in Olanda e nascosta nel veicolo Ford Focus __________,
condotto da __________, di cui 74.60 grammi netti, destinati al consumo suo e
di __________, e 397.30 grammi netti, con grado di purezza del
29.4%, destinati ad essere consegnati ad una terza persona in Grecia;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup,
relazioni all’art. 19 cpv. 1 lett. b e lett. d LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarata autore
colpevole dei reati a lei scritti come sopra.
Fatti
di conseguenza IM 1 è condannata:
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi;
dedotto il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
2. È ordinata
l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni
ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CPS.
3. All’avv. DUF 1,
difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a
titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui
all’art. 135 cpv. 4 CPP.
4. IM 1 è condannata al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 5. Ordina la confisca di
1 scheda SIM COSMOTE (reperto nr. 62662) e di un falcone DXB contenente
capsule di Dymetradine (62663), tutti sequestrati dalla Polizia
cantonale il 25 aprile 2018 (art. 69 CPS).
6. Ordina il
dissequestro, previa cancellazione a spese dell’imputata dei dati, del
cellulare phone 6 grigio (reperto nr. 62661).
7. Ordina il
mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento di tasse e spese di
giustizia sull’importo di CHF 548.55 (ovvero Euro 460.00), sequestrato il 25
aprile 2018.
Presenti: - il Procuratore pubblico __________,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua __________ __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:15 alle ore 10:33.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputata ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 109 del
12 giugno 2018 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr.500.- e i disborsi sono posti a carico della condannata.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio della condannata sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 5'955.00
spese Fr. 48.00
IVA (7.7%) Fr. 462.23
totale Fr. 6'465.23
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 6'465.23 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'414.25
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 66.75
fr. 2'981.--
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