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Decisione

72.2018.137

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: importato, trasportato e detenuto 471.90 gr netti di cocaina. Procedura abbreviata. Espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni

22 giugno 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza IM 1 è condannata:

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

2. È ordinata

l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni

ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CPS.

3. All’avv. DUF 1,

difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a

titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui

all’art. 135 cpv. 4 CPP.

4. IM 1 è condannata al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 5. Ordina la confisca di

1 scheda SIM COSMOTE (reperto nr. 62662) e di un falcone DXB contenente

capsule di Dymetradine (62663), tutti sequestrati dalla Polizia

cantonale il 25 aprile 2018 (art. 69 CPS).

6. Ordina il

dissequestro, previa cancellazione a spese dell’imputata dei dati, del

cellulare phone 6 grigio (reperto nr. 62661).

7. Ordina il

mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento di tasse e spese di

giustizia sull’importo di CHF 548.55 (ovvero Euro 460.00), sequestrato il 25

aprile 2018.

Presenti: - il Procuratore pubblico __________,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputata IM 1, assistita

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in qualità di interprete

per la lingua __________ __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:15 alle ore 10:33.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputata ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 109 del

12 giugno 2018 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr.500.- e i disborsi sono posti a carico della condannata.

3.

Le spese per la difesa

d’ufficio della condannata sono sostenute dallo Stato.

3.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario Fr. 5'955.00

spese Fr. 48.00

IVA (7.7%) Fr. 462.23

totale Fr. 6'465.23

3.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 6'465.23 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'414.25

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 66.75

fr. 2'981.--

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