72.2018.14
Rapina: imputato colpevole di aver commesso un furto minacciando una persona di un pericolo imminente alla vita, e meglio per avere, ai danni di un negozio, sottratto CHF 1'019.95, minacciando la comm
3 ottobre 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.14
Lugano,
3 ottobre 2018/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privato:
ACPR 1
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
13 luglio 2017 al 2 agosto 2017 (21 giorni)
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 12/2018 del 19.01.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. rapina
per avere, in data 8 luglio 2017 a __________, al
fine di commettere un furto, sottratto denaro contante ai danni di un negozio
della ACPR 1 ubicato nella zona di confine, con uso della violenza e della
minaccia di un pericolo imminente alla vita e all’integrità corporale
dell’addetta alla cassa, facendo uso in particolare di una lama smerigliata,
e meglio per avere rispettivamente essere,
- entrato in
Svizzera a bordo della sua vettura Renault Twingo targata __________ (Italia)
dal valico di __________ ed aver individuato nello spaccio ACPR 1, annesso al
distributore di benzina __________, il luogo propizio del reato,
- direttosi a __________
presso il magazzino del suo datore di lavoro __________, per impossessarsi di
una lama smerigliata senza manico, di una coppola, nonché di uno straccio nero,
- ritornato a __________
oltrepassando il confine verso l’Italia, per nuovamente valicarlo ma in senso
inverso, ed una volta raggiunto il negozio ACPR 1, parcheggiato il suo veicolo
nelle sue immediate adiacenze, per poi occultare la targa posteriore con lo
straccio, indossare il gilet rifrangente di colore arancio ed infilare la lama
smerigliata in una delle tasche laterali dei pantaloni indossati,
- direttosi
dipoi all’interno dello spaccio e avvicinatosi al bancone, estratto la lama e
minacciato la commessa addetta alla cassa, puntando dipoi la lama verso
quest’ultima dopo aver aggirato il bancone, in particolare appoggiandole il
proprio braccio destro sulla spalla sinistra ed avvicinando la lama al collo
della vittima,
contestualmente sottratto dalla cassa denaro
contante pari a CHF 1'019.95 (refurtiva solo in parte recuperata), per poi
uscire dallo spaccio intimando alla commessa di non allarmare nessuno e di
tacere dell’accaduto, e
risalito a bordo della sua automobile, dopo essersi
diretto verso __________, __________ e __________, essersi sbarazzato lungo il
tragitto della coppola e del menzionato straccio nero, aver occultato la lama
sotto il tappetino della postazione di guida, direttosi verso il territorio
italiano valicando il confine di __________.
reato previsto:
dall’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento
dalle ore 09:40 alle ore 16:31.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in
relazione all’uso del coltello non esclude che quest’arma, nei fatti che si
sono succeduti, come risulta anche dalla documentazione fotografica, sia
passata, magari non con lo scopo di minacciare, nelle vicinanze della commessa.
Vero anche è che la stessa ha dichiarato di non essere mai stata minacciata e
di avere sempre visto la lama lungo il corpo dell’imputato. Il reato di rapina
è comunque di per sé grave. L’atto d’accusa non parla del movente, ne ha
parlato oggi l’imputato: la difficile situazione latente debitoria importante,
legata alla precedente attività e a una serie di debiti contratti, la volontà
sincera di ripagarli, vista la testimonianza del signor __________. IM 1 ha un
certo senso del dovere e del rispetto delle norme contrattuali. Nondimeno il
movente non giustifica mai l’atto. Se vogliamo trovare una motivazione
puntuale, l’accusa crede sia corretto quanto raccontato, e meglio la volontà di
incrementare in modo semplice quanto nelle settimane precedenti è stato
acquisito con sudore, ovvero di voler alimentare lo stipendio forse non proprio
per suo arricchimento personale, ma piuttosto per restituire quanto da lui
chiesto in prestito, giocando, che è un po’ una costante nella vita
dell’imputato, il quale si è trovato senza nulla e con la necessità di
rispondere ai bisogni essenziali della vita. IM 1 ha ceduto alla volontà di un
facile guadagno. Questo può far capire, ma non giustifica, in particolare un
reato dove di mezzo ci si mette anche l’integrità fisica della persona, della
vittima. Quando si fa una rapina, si attenta con la minaccia o la violenza
all’integrità fisica di una persona, ciò che dà l’aggravante per rapporto al
furto. Vero è anche che l’agire dell’imputato non è stato particolarmente
invadente e minaccioso, ritenuto che la stessa commessa ha dichiarato comunque
di essersi sentita in pericolo, perché l’imputato oggettivamente le ha dato
tutte le ragioni per sentirsi in pericolo, siccome la lama è un oggetto che può
fungere da arma, nella misura in cui è decisamente idonea a provocare delle
lesioni.
Per quanto riguarda la pena, tenuto conto della prassi della Corte
delle Assise Correzionali, il PP crede che una pena base di 18 (diciotto)/20
(venti) mesi possa fungere come punto di partenza nel caso di specie. La
pubblica accusa non può però non osservare che vi sono elementi per ridurre questa
pena. Se l’inchiesta è stata rapida, se l’incarto si presenta in modo lineare,
è anche perché vi è stata collaborazione dell’imputato nella descrizione dei
dettagli che fanno da contorno al fatto principale commesso ai danni della
commessa e della stazione di servizio, e meglio della società che la gestisce.
Parte della refurtiva è servita a sanare dei debiti verso terze persone, quindi
non ad arricchirsi personalmente. Non si può poi non vedere una situazione di
fondo difficile e la volontà di restituire il maltolto a proprie spese. Ciò
posto, la richiesta della pubblica accusa è quella di ricondurre la pena base a
una pena richiesta effettiva di 14 (quattordici) mesi di detenzione. Vista
l’assenza di precedenti, salvo quelli legati alle difficoltà della precedente
attività in Italia, non si oppone alla sospensione condizionale della pena.
Chiede, in fine, che venga ordinata l’espulsione per il periodo minimo di 5
(cinque) anni, lasciando alla Corte la valutazione dell’esistenza o meno del
caso di rigore;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: è vero che stiamo parlando di rapina, ma bisogna guardare anche la
persona del signor IM 1. Sicuramente non ci troviamo di fronte a un criminale
spavaldo e senza scrupoli. Il reato in sé rimane grave e non viene contestato
nella sua qualifica giuridica, ma la colpa dell’autore è meno grave, motivo per
cui la difesa chiede una diminuzione della pena rispetto a quella proposta dal
PP.
Rileva che sui fatti non c’è molto da dire, anche perché sin dal
primo istante l’imputato ha collaborato ampiamente, dal primissimo istante ha
ammesso, ha detto che intendeva collaborare e, infatti, il verbale dell’arresto
è stato talmente ampio e preciso che non è stato necessario fare un lungo
verbale di conferma dell’arresto da parte del PP. L’unico dettaglio da
precisare riguarda l’utilizzo della lama, perché leggendo l’atto d’accusa può
sembrare che IM 1 abbia utilizzato la lama in modo minaccioso e che abbia messo
in pericolo la cassiera, ciò che non è il caso. A parte la dichiarazione della
cassiera, che ha affermato che il coltello è sempre stato vicino all’imputato,
lo stesso IM 1 ha spiegato che non era assolutamente sua intenzione fare del
male alla ragazza, ma il suo unico obiettivo era quello di avere accesso alla
cassa, per questo per forza ha dovuto cercare qualcosa che potesse indurre la
cassiera ad aprirla. Ha preso la prima cosa che ha trovato, il primo oggetto,
grezzo, che viene utilizzato per pulire legno o altri materiali, non un oggetto
pericoloso tramite il solo contatto con la pelle. La lama non l’ha mai
utilizzata e non l’avrebbe mai utilizzata. Se avesse voluto davvero minacciare
la cassiera, avrebbe rivolto la punta della lama verso di lei, mentre lui la punta
la dirigeva verso la cassa, perché il suo obiettivo era solo quello di indicare
la cassa, farsela aprire, e allontanarsi il prima possibile. È normale che la
cassiera si sia comunque spaventata ed è ciò che più dispiace al signor IM 1.
Per il resto dei fatti, la difesa precisa che emerge dallo svolgimento degli
stessi come la rapina non sia stata per nulla pianificata, ma improvvisata, e
neppure ben organizzata. Si tratta di una rapina frutto di una mente annebbiata
dall’angoscia di avere appena perso i soldi necessari per mandare avanti la
casa, di pagare una rata per cui era stato già minacciato che l’avrebbero
prelevata direttamente dallo stipendio, da anni di patologia del gioco, siccome
aveva perso per l’ennesima volta il denaro al gioco, dalla paura, disperazione
di non riuscire ad affrontare la situazione. Tutto ciò che ne è seguito è stato
un tentativo di trovare una soluzione a questa situazione urgente di trovare
almeno pochi soldi, un tentativo maldestro di recuperare qualcosa. Per non parlare
del gilet fosforescente, della serie, “non facciamoci notare”. Le
targhe, poi, le ha coperte solo una volta che era già passato ripetutamente
davanti al distributore. IM 1 è entrato, uscito e andato avanti e indietro,
semplicemente perché aveva paura, sudava, non sapeva cosa fare. In fondo è un
uomo come tutti, non certo un addetto al crimine. Ha fatto quello che ha fatto
senza preparazione vera, reale. Tanto è vero che anche dopo il colpo, invece di
andare subito in Italia, a due passi dalla dogana, ha pensato subito di andare
a saldare il debito. I soldi non li ha presi per giocarli o per altri motivi,
ma ha pensato subito di ripagare quello che doveva. Anche in seguito,
l’imputato è tornato in Svizzera, non ha pensato a come sfuggire dalla
giustizia, ma si è quasi rassegnato alla situazione. Se dal profilo oggettivo
bisogna quindi riconoscere una colpa perlomeno media, dal profilo soggettivo la
stessa va relativizzata ed è, a mente della difesa, una colpa lieve, vista la
situazione personale del signor IM 1. È vero che non sfocia nell’attenuante
specifica, ma è sicuramente un’attenuante il fatto che sia stato spinto dalla
sua situazione, che gli ha impedito di essere completamente libero nella
scelta, che gli ha impedito di resistere. La radice dei debiti di IM 1 è la
patologia del gioco d’azzardo, che ha portato anche al fallimento della sua
ditta. Per fortuna, come ha detto egli stesso, il casinò di __________ nel
frattempo ha chiuso. Questa patologia del gioco d’azzardo, rileva la difesa,
oggi non dobbiamo però più temerla. Infatti la rapina, i problemi con la
famiglia, il rischio di perdere il lavoro, sono stati dei deterrenti forti, per
decidere di dare un taglio netto al gioco. L’imputato, adesso, se entra in un
bar è solo per bere un caffè e solo in compagnia di suo figlio, perché non
vuole essere indotto in tentazione. Peraltro, egli è riuscito a smettere di
fumare, e quest’anno è riuscito anche a ripagare in parte i suoi debiti, ciò
che per lui è molto importante. A proposito del lavoro, la difesa rileva che
nella commisurazione della pena bisogna tenere conto anche degli effetti che la
pena avrà sulla vita dell’imputato, e quindi della concreta possibilità che il
permesso non gli venga rinnovato. Osserva che l’imputato ha ampiamente
collaborato, è incensurato e ha avuto un buon comportamento. Vi è poi, a mente
della difesa, l’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art.
48 CP. IM 1 si è pentito sin dal primissimo istante. A un certo punto, nel
primo verbale di Polizia, si è fermato e ha detto spontaneamente “voglio
chiedere scusa alla ragazza per la rapina, ho ancora in mente i suoi occhi, so
che si è spaventata e per 4 notti non ho dormito, le chiedo scusa e perdono”
e ha anche chiesto se era possibile organizzare un incontro con la ragazza per
potersi scusare personalmente, ciò che non è stato possibile, per cui ha
redatto uno scritto di scuse per la ragazza. L’imputato, inoltre, appena ha
potuto ha racimolato i soldi per risarcire il maltolto. Il sincero pentimento
non può essere messo in discussione, e ciò anche a seguito dell’ampia
collaborazione.
La difesa conclude, quindi, chiedendo la condanna del suo
assistito una pena detentiva che non superi i 12 (dodici) mesi, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Per quel che riguarda l’espulsione, anche se il reato di rapina la
prevede, reputa che nel caso specifico vi sia un margine per valutare
l’applicazione del caso di rigore e si possa quindi prescindere dal pronunciare
l’espulsione. Chiede alla Corte di fare uso del margine di manovra a sua
disposizione, posto che la legge non definisce il caso di rigore. Ci sono
rapine e rapine, e oggi, secondo il difensore, stiamo parlando di una rapina di
CHF 1'000.00, fatta in un contesto di improvvisazione e non violenza. Bisogna
poi ponderare l’interesse della Svizzera a espellere IM 1 e l’interesse di
quest’ultimo a continuare a varcare il confine per mantenere un posto di lavoro
non solo per lui, ma anche per il datore di lavoro, per cui è fondamentale,
tanto che l’ha subito riaccolto e gli ha concesso di far fronte pian piano ai
suoi debiti. IM 1 è una persona onesta, lavoratrice, che va d’accordo con tutti
Fatti
i colleghi e i clienti, che mai prima aveva creato problemi. Bisogna tenere
conto della colpa dell’autore del reato, della gravità di quanto successo, del
tempo trascorso nel nostro Paese, e quindi almeno 6 anni ininterrotti in cui il
signor IM 1 ha lavorato nel nostro Paese, della difficoltà in cui incorrerebbe
la sua famiglia in caso di espulsione. A 59 anni non è per nulla facile
reinserirsi professionalmente in Italia, perlopiù con la sua situazione
debitoria, per cui finirebbe sul lastrico, peggiorerebbe la sua situazione
finanziaria, non solo per sé, ma anche per la moglie, e non riuscirebbe più a
pagare i debiti che piano piano sta ripagando, tra cui anche quelli svizzeri.
L’interesse della Svizzera all’espulsione è di molto inferiore a quello del
signor IM 1 a poter entrare ancora nel nostro Paese, per cui tra l’altro egli
non rappresenta una minaccia, non avendo in precedenza mai avuto problemi con
la giustizia e avendo debiti solo privati; inoltre l’imputato torna a casa ogni
sera, quindi non graverebbe in ogni caso sul nostro Paese, come ad esempio se
dovesse entrare in assistenza. Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse
decidere per l’espulsione, la difesa chiede che il periodo non superi i 5
(cinque) anni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt.: 12, 40, 42, 44, 47, 51, 66a, 69, 70, 140 CP;
82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è
autore colpevole di:
1.1. rapina
per avere,
l’8 luglio 2017, a __________,
commesso un furto minacciando una persona di un pericolo imminente alla vita o
all’integrità corporale, e meglio per avere, ai danni di un negozio della ACPR
1, sottratto CHF 1'019.95, minacciando la commessa con una lama;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa,.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
avendo dimostrato sincero
pentimento,
IM 1 è condannato
2.1
alla
pena detentiva di 13 (tredici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
3.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art.
66a CP.
4.
IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatrice privata ACPR 1 fr. 260.00 a titolo di risarcimento
danni.
5.
È ordinato il dissequestro
di CHF 260.00 a favore dell’accusatrice privata ACPR 1.
6.
È
ordinato il mantenimento del sequestro conservativo a copertura di tasse e
spese sul restante importo di denaro sotto sequestro.
7.
È
ordinata la confisca del coltello senza manico, dello straccio nero e del gilet
ad alta visibilità arancione.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 6'804.15
spese fr. 500.--
IVA (7,7% su CHF 2’471.25) fr. 190.30
totale fr. 7'494.45
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'494.45 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 89.80
fr. 789.80
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