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Decisione

72.2018.159

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti inseriti nel rinvio a giudizio, a mente dell’accusa,

emergono dagli atti, coerenti con l’intero dossier, fatti che l’imputato ha

riconosciuto solo minimamente. L’atteggiamento processuale di IM 1 non è

mutato, nonostante i due procedimenti. La PP rileva che egli ha negato tutto

quello che poteva negare e, laddove non ha potuto contestare, ha cercato di

sminuire le sue responsabilità.

Per i fatti del 25 marzo scorso, l’imputato non ammette i fatti

strettamente connessi all’elemento soggettivo, contesta di avere voluto o messo

in conto di uccidere la vittima, asserendo di avere solo voluto spaventarla, e

nega di essersi avvicinato alla vittima una seconda volta. Sulla credibilità

della vittima non bisogna avere, secondo la difesa, dubbio alcuno. La sua

versione è stata sempre coerente. L’imputato, in due occasioni, è avanzato

verso di lui con il coltello in mano, facendo il gesto di infilzarlo, ma senza

riuscire a raggiungerlo, grazie alla sua pronta reazione fisica. L’agente, a

più riprese, ha dichiarato che se non avesse indietreggiato l’avrebbe colpito.

Al contrario, l’imputato nel suo primo verbale ha espressamente dichiarato che

la vittima aveva schivato il colpo, e lo ha ripetuto sempre nel medesimo

verbale, a p. 6 e 7. Nei verbali successivi ha gradatamente sminuito il suo

gesto, arrivando, al confronto, a dire che il braccio non era completamente

disteso e che il coltello è arrivato a 50 cm. Sul secondo colpo la logica e

l’andamento ordinario delle cose, portano a dire che pure c’è stato, perché IM

1 stesso dice che ricorda che l’agente aveva tentato di dargli un calcio, gesto

che può essere spiegato solo con un avanzamento di IM 1 nei confronti

dell’agente. IM 1 si è arreso solo quando la vittima ha estratto la pistola,

quando aveva capito di non avere alcuna chance, ed è a quel momento che si è

dato alla fuga.

Quanto ai furti, IM 1 in maniera sfrontata nega di esserne

l’autore, nonostante gli elementi siano talmente tanti da non fare avere nessun

dubbio che i fatti siano avvenuti come esposto.

Relativamente ai fatti di cui al punto 1, l’accusa rileva che gli

stessi sono sussumibili nel reato di tentato omicidio intenzionale nella forma

del dolo eventuale. Al proposito cita la STF 6S.378/2002 dell’11 febbraio 2003,

osservando che infilzare da distanza ravvicinata il corpo della vittima con un

coltello da caccia è di sicuro un’azione potenzialmente letale, rispettivamente

che può mettere in pericolo la vita di una persona, un’azione idonea a

cagionare la morte di una persona. Sia il mezzo che l’azione in sé sono in

grado di uccidere. Della pericolosità dell’arma l’imputato non poteva non

esserne consapevole. Poco importa che non vi sia stata nessuna lesione.

Soggettivamente, trattandosi di dolo eventuale, solo la pronta reazione

dell’agente ha impedito a IM 1 di dover oggi rispondere di un reato consumato.

La PP dà lettura delle dichiarazioni di IM 1 in merito alle sue intenzioni,

osservando che egli non ha pensato alle conseguenze del suo gesto e ha ripetuto

pedissequamente di non voler andare con gli agenti a tutti i costi, senza pensare

ad altro, solo di non voler andare in centrale. In aula ha aggiunto che voleva

che fosse chiaro che non voleva andare a __________ e di non avere ragionato

molto. Questa volontà l’ha ribadita più volte ed era irremovibile, nonostante

gli agenti gli avessero spiegato per filo e per segno i motivi per cui doveva

seguirli. Esaminando tutto il materiale probatorio, tanti altri elementi

indicativi della reale intenzione si riescono a trovare. Innanzitutto vi sono

le asserzioni di IM 1 che confermano una volontà di punire piuttosto che

minacciare, ad esempio quando ha dichiarato di voler tenere il coltello a

portata di mano, per difendersi, per ogni evenienza. In questo caso la vittima

era l’intruso, l’ostacolo che non rispettava la sua volontà e verso il quale ha

reagito secondo il proprio canone di giustizia. L’agente di Polizia non aveva

considerato le sue giustificazioni, era l’ostacolo da superare per potersi

allontanare, poco importa se avesse dovuto usare la forza e l’arma per

allontanarsi. L’atto di andare incontro alla vittima con il coltello è un atto

lesivo dell’integrità dell’agente e un atto offensivo, punitivo, aggressivo. IM

1 stesso ha detto che non voleva ucciderlo, ma che era un gesto spontaneo,

siccome non era d’accordo di andare in centrale, e di non avere pensato alle

conseguenze del gesto, lasciandole quindi al caso. Anche dopo questi fatti,

quando ha preso la fuga, IM 1 non si è fatto certo intimidire, neppure quando

uno degli agenti ha sparato un colpo nel fiume. Chiunque a quel momento si

sarebbe arreso, ma non lui, che aveva a quel momento intrapreso la battaglia

con gli agenti. Ha voluto dimostrare all’antagonista che non poteva mettergli i

piedi in testa. Vi è poi la sua condotta come criterio di valutazione

dell’aspetto soggettivo. Pure la modalità in cui l’atto è stato commesso e il

mezzo utilizzato sono indicativi di una volontà precisa; IM 1 non ha esitato

per futili motivi a recuperare un coltello e tentare di colpire l’agente, gesto

che nonostante l’arretramento della vittima è arrivato a pochi centimetri dal

suo volto, agire messo in atto con particolare destrezza, tirando fuori dalla

custodia il coltello all’interno dello zaino, senza farsi accorgere

dall’agente. Non si può credergli quando dice di avere voluto unicamente spaventare

la vittima. Altre avrebbero potuto essere le modalità per intimidirlo e

impaurirlo, ma IM 1 era ben conscio che non sarebbero state sufficienti a

scongiurare il rischio di non essere fermato. Se avesse avuto realmente

l’intenzione di spaventare, non vi sarebbe stato alcun motivo per fare il gesto

di avvicinarsi alla vittima allungando il braccio con il coltello verso di lei.

E in quel caso non sarebbe stato necessario il secondo tentativo di colpire

l’agente. Ha scelto di colpire verso il petto dell’agente, un punto letale. Nel

momento in cui ha agito, è passato oltre, decidendo di attaccare, perché quella

era l’unica sua possibile via di fuga. Non c’è stata alcuna premeditazione, è

vero, è stato un gesto d’impeto. Anche gli accertamenti psichiatrici sono

coerenti con detta interpretazione, nonostante per l’accusa vi sia una

relazione tra il carattere, la turba riscontrata e i fatti imputati. IM 1 ha

agito d’impeto al momento del fermo di Polizia, ma la freddezza con cui ha

agito è significativa dei suoi intenti e dello scopo che voleva raggiungere, e

meglio scappare e non farsi prendere ad ogni costo, e non gli importava quale

potesse essere il risultato, non contava l’assenza di proporzionalità tra il

movente e il gesto, il fatto che non era in grado di valutare i rischi

dell’utilizzo di un’arma bianca e che il suo agire avrebbe potuto avere esiti

più drammatici; quandanche volesse solo spaventarlo non poteva non rendersi

conto che il suo gesto poteva essere letale. Le conseguenze dei suoi gesti, per

IM 1, non contavano; è lui stesso a dire di non averci pensato, a lui

interessava solo salvarsi, facendo perdere le sue tracce a mano di un coltello

da caccia pericoloso, costi quel che costi, anche quello di utilizzarlo verso

l’agente, l’ostacolo che ha trovato sul suo cammino. Tutti questi elementi

sommati tra di loro integrano le componenti degli elementi oggettivi e

soggettivi del reato di tentato omicidio intenzionale, o quanto meno di

esposizione a pericolo della vita altrui.

L’accusa rileva quindi che i furti con scasso sono pacificamente

dati, nonostante la negazione dell’imputato, atteggiamento ancora una volta

coerente con il suo carattere. Mai ammetterebbe di avere agito contro la legge,

perché andrebbe contro i suoi principi di essere persona retta e dovrebbe

riconoscerlo di fronte ai famigliari. Ciò è coerente con il suo carattere

chiuso, ma supponente, emerso anche nell’ultima inchiesta e pure dalla perizia.

L’accusa pone l’accento sul fatto che, innanzitutto, vi è una correlazione

temporale per il furto di cui al punto 3.2, essendo l’imputato stato fermato la

stessa mattina con un paio di guanti e un mazzotto con scaglie di vetro. Nelle

immediate vicinanze dei due furti è stata accertata la presenza

dell’autovettura dell’imputato. Gli orari dei passaggi dell’auto si inseriscono

perfettamente nelle circostanze temporali dei furti. Vi è pure corrispondenza

tra le due auto comparate, quella del video e quella dell’imputato: vi sono

particolari segni distintivi, e meglio la posizione dell’adesivo “CH”, un

adesivo raffigurante un __________ sopra questo adesivo e l’esistenza di una __________.

Nella videosorveglianza della gioielleria si vede una somiglianza dell’autore

con l’imputato. Uno dei testi ha riconosciuto l’imputato come molto

rassomigliante alla persona che aveva visto col mazzotto in mano. Le

dichiarazioni di IM 1 in merito, a mente dell’accusa, non sono assolutamente

credibili, e le sue condizioni finanziarie disastrose sono il movente del suo

agire.

Quanto alla commisurazione della pena, l’accusa pone l’accento

sulla tenacia e determinazione dell’imputato, in quei minuti dei suoi agiti.

Osserva di tenere conto pure della minima scemata imputabilità insita nel

disturbo di personalità dell’imputato, seppure non indicata dal perito. La

colpa dell’imputato è grave, anche se la vittima, per fortuna, non ha avuto

gravi conseguenze. IM 1 non è stato in grado di risolvere altrimenti la sua

paura di seguire gli agenti in centrale ed ha agito fregandosene di tutti gli

ostacoli, convinto di riuscire nei suoi intenti. Il movente era egoistico e

quindi riprovevole. IM 1 non ha solo creato una situazione potenzialmente di

pericolo, ma ha attentato alla vita dell’agente, perlomeno nella forma del dolo

eventuale ha accettato di poterlo uccidere. Egli non sembra avere capito la

gravità delle sue azioni, oggi si è scusato ma ha sempre difeso il suo agire,

ancora oggi ha pure negato di avere commesso i furti con scasso, ciò che

dimostra che non vuole assumersi le sue responsabilità. Non ha precedenti

iscritti a casellario, ma presso il Ministero Pubblico ha accumulato una

miriade di precedenti per non avere pagato il biglietto del bus, e, a mente

della PP, è dalle piccole incombenze della vita che si dimostra la propria

rettitudine. Pacifica dunque l’intolleranza alle regole che esplicita in

maniera palese. Anche la sera dell’ultimo arresto è opinione dell’accusa che IM

1 fosse in giro non per andare in discoteca, ma per cercare una meta per

rubare. Preoccupa l’attitudine menefreghista verso il prossimo, senza riflettere

in alcun modo sulle conseguenze dei suoi atti. I fatti, tenendo presente il

tentativo, il dolo eventuale, l’assenza di lesione, meriterebbero, a mente

dell’accusa, oltre 6 anni di pena detentiva, e ciò per l’utilizzo di un’arma

altamente pericolosa. La PP non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del

perito sull’assenza di una scemata imputabilità, pur essendo convinta della

correlazione del disturbo con i fatti compiuti; in qualche modo i tratti

caratteriali dell’imputato influiscono sulle sue decisioni o reazioni, come

quelle di quella notte. Per questo ritiene corretto riconoscere una scemata

responsabilità di grado lieve. Visto anche il concorso, ritiene adeguata una

pena detentiva di 5 (cinque) anni. Nell’ipotesi di una condanna ex art. 129 CP,

chiede una pena detentiva non inferiore ai 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi, a

cui va affiancato un trattamento ai sensi dell’art. 63 CP, di tipo

psicoterapico con incontri settimanali, per evitare il rischio di recidiva e

invitare l’imputato alla gestione dei propri sentimenti. Al proposito,

rivolgendosi direttamente all’imputato, osserva che non siamo sempre in guerra,

non siamo soldati ma siamo persone, con gli amici più stretti e i famigliari

dobbiamo essere noi stessi, essere capaci a chiedere aiuto in caso di bisogno e

pronti a dare sostegno, nei rapporti più stretti non bisogna essere orgogliosi,

perché chi ci vuole bene ci accetta così come siamo.

Conclude chiedendo l’accoglimento delle pretese degli AP;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1 è un cittadino svizzero senza precedenti, laureato a __________,

primo della classe in ogni materia. È una persona molto sensibile, in qualche

modo fragile, nella sua relazione con la famiglia e nella sua situazione

finanziaria, e nella sua personalità, che è stata profondamente analizzata dal

perito, il quale ha diagnosticato un disturbo della personalità schizoide.

IM 1, a modo suo, ha sempre collaborato con le autorità, rendendo

una versione sempre lineare.

La difesa osserva che il punto 5 dell’atto d’accusa è ammesso.

Quanto ai punti 3 e 4, rileva che sono molti gli indizi raccolti

che potrebbero far supporre che egli abbia commesso i furti con i relativi

danni, ma l’impianto accusatorio è puramente indiziario, e l’imputato ha sempre

contestato di avere commesso tali fatti.

Relativamente ai fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa,

osserva che dagli atti emerge che IM 1 ha deciso di sottrarsi al trasporto in

auto estraendo un coltello. Ha cercato di spiegare a lungo le sue

giustificazioni e, non riuscendo a convincere l’agente a parole, ha avuto la

scellerata idea di estrarre il coltello e minacciare l’agente. Con i suoi gesti

ha sì minacciato l’agente, ma il presupposto fondamentale, ovvero l’esposizione

a pericolo di vita, non è dato; non vi sono state lesioni gravi, e non vi è

stato pericolo di vita. Non è data, nel caso in esame, la “nahe Todesgefahr”.

Il poliziotto aveva il giubbotto. Inoltre, IM 1 non ha tentato nuovamente di

colpire l’agente, ma si è semplicemente dato alla fuga. La fuga è un

rincorrersi impari, in quanto più agenti l’hanno rincorso per più di mezz’ora,

egli è fuggito come un animale ferito, senza mai proferire parola. Quanto

all’aspetto soggettivo del reato, la difesa osserva che il suo assistito ha

estratto il coltello solo per riuscire a fuggire, pensava solo alla fuga, non

ha pensato nemmeno per un istante agli scenari che avrebbero potuto

conformarsi, non ha mai voluto colpire l’agente, ma solo minacciarlo per

scappare. Il suo disturbo, secondo la difesa, ha certamente agito sulla

capacità di controllare il suo agire. In quel momento, secondo la sua logica,

era corretto agire in quel modo, e chiede di considerare almeno una scemata

imputabilità lieve. Chiede la derubricazione del reato di cui al punto 1 in

violenza o minaccia contro funzionari.

Il punto 2 dell’atto d’accusa, osserva la difesa, è ammesso.

IM 1 ha reagito male, ma secondo la sua logica normale delle cose.

Nessuno di noi sarebbe scappato, avrebbe continuato una corsa disperata con sei

agenti alle calcagna, continuato a fuggire quando un agente aveva sparato un

colpo. La sua personalità porta IM 1 ad agire diversamente da ciò che si

ritiene la norma.

La difesa conclude postulando il proscioglimento del suo assistito

dai punti 3 e 4 dell’atto d’accusa, e la derubricazione del punto 1.

Nell’ipotesi della condanna, chiede che la stessa venga ridotta

per la scemata imputabilità.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 22, 40, 42,

43, 44, 47, 49, 51, 63, 69, 70, 106, 111, 122, 129, 139, 144, 285 CP;

91 LCStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. esposizione a pericolo

della vita altrui

per avere,

il 25 marzo 2018, a __________, messo senza scrupoli in pericolo

imminente la vita dell’agente della Polizia Comunale di __________ ACPR 1,

minacciandolo con un coltello da caccia,

avanzando di un passo verso l’agente

che si trovava davanti a lui ed effettuando un movimento parziale in avanti con

il braccio, all’altezza del petto/collo del medesimo, ritenuto che il

poliziotto è arretrato e caduto a terra;

1.2. violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del

presente dispositivo, con minaccia, effettuando il movimento con il coltello

indicato al punto 1.1 del presente dispositivo nei confronti dell’agente della

Polizia Comunale ACPR 1, nonché, durante la fuga a piedi, brandendo l’arma e

sventagliandola verso di loro, impedito agli agenti delle forze dell’ordine ACPR

1, __________, __________, __________, __________ e __________ di compiere atti

rientranti nelle loro attribuzioni, segnatamente il di lui fermo e la di lui

conduzione in centrale di Polizia per gli accertamenti di rito in ambito di

ebrietà al volante, rispettivamente costretto gli stessi agenti ad inseguirlo e

ad utilizzare, nei suoi confronti, lo spray al pepe e il manganello (PR 24) in

loro dotazione;

1.3. ripetuto furto, in parte

tentato

per avere,

in due occasioni, a __________, per procacciarsi un indebito

profitto e al fine di appropriarsene, previo scasso delle vetrine dei negozi,

sottratto e tentato di sottrarre cose mobili altrui, e meglio per avere,

1.3.1. il 15 settembre 2017, ai danni

della gioielleria ACPR 2, sottratto cose mobili altrui per un valore di

refurtiva di CHF 4'555.00;

1.3.2. il 21 settembre 2017, ai danni

della gioielleria ACPR 3, tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore

non meglio precisato, ritenuto che al momento in cui è scattato l’allarme

l’autore si è dato alla fuga;

1.4. ripetuto danneggiamento

per avere,

nelle circostanze e allo scopo di commettere i furti di cui al

punto 1.3 del presente dispositivo,

1.4.1. il 15 settembre 2017, ai danni

della gioielleria ACPR 2, deteriorato la vetrina del negozio, l’insegna della

vetrina e il sistema d’allarme e di videosorveglianza, per un valore di danno

di CHF 5'550.00;

1.4.2. il 21 settembre 2017, ai danni

della gioielleria ACPR 3, deteriorato, a mano di un martello, la vetrina e

l’impianto d’allarme, per un valore di danno di CHF 3'521.00;

1.5. guida in stato di

inattitudine

per avere,

il 25 marzo 2018, a __________, condotto l’autovettura Ford Fiesta

targata TI __________ in stato di comprovata ebrietà, segnatamente con una

concentrazione di alcol nel sangue di min. 0.71 mg/l e max. 1.23 mg/l;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di omicidio intenzionale tentato e ripetuto e lesioni personali

gravi tentate e ripetute di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 24

(ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3.3

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 14 (quattordici) mesi, con un periodo di

prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

4.

Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

5.

È ordinato il sequestro

conservativo a copertura di tasse e spese sulla somma di denaro sotto

sequestro.

6.

È ordinata la confisca del

cacciavite, della baionetta militare, del mazzotto, della mazza, del coltello

con custodia e della chiave inglese.

7.

È ordinato il dissequestro

di tutto il restante sotto sequestro.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.00 senza motivazione scritta o di fr. 1'750.00 con motivazione

scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 10’453.90

spese fr. 357.40

IVA (7,7%) fr. 832.50

totale fr. 11’643.80

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11’643.80 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'142.40

Perizia fr. 4'533.45

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 161.70

fr. 8'037.55

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