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Decisione

72.2018.162

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 settembre 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i tentati furti, l’imputato nega di avere voluto commettere dei furti e di aver

voluto partecipare a questi fatti, egli voleva solo trascorrere una giornata al

lago. Al punto 1.30 l’imputato contesta di avere rubato il navigatore e non vi

è prova della sua esistenza. Così al punto 1.4 egli contesta di avere rubato

delle bici da corsa e non quelle indicate dall’accusatore privato e, di

conseguenza, per questi reati si chiede il proscioglimento. La difesa contesta

poi l’aggravante della banda, IM 1 ha spesso agito da solo ed altre volte in

correità con altre persone ma non vi era suddivisione dei compiti e dei ruoli

tale da far ritenere la sussistenza di una vera e propria banda, non vi era

nessuna organizzazione o gerarchia. Al punto 2, in relazione ai danneggiamenti,

l’imputato ha sempre negato di avere commesso questi reati, il suo modus

operandi difatti non prevedeva lo scassinamento. La difesa contesta dunque i

punti 2.1 e 2.2 in quanto il DNA trovato sul martello non è sufficiente a

provare che l’imputato abbia anche usato questo martello per commettere i

danneggiamenti imputati. La difesa contesta dunque queste accuse così come si

contesta il danneggiamento del computerino di cui al punto 2.6. Egli non ha

gettato la bici a terra come indicato dall’accusa e, pertanto, il reato non può

essere stato commesso dall’imputato, di talché, in virtu’ del principio del

dubio pro reo, egli deve essere prosciolto. IM 1, per contro, ha ammesso di

essersi introdotto in zone private senza tuttavia essere mai entrato

all’interno delle abitazioni, egli ha anzi fatto il possibile per evitare di

entrare in contatto con le vittime dei suoi furti. Anche gli altri reati sono

tutti ammessi e la difesa non si dilunga pertanto oltre. In merito però alla guida

senza autorizzazione, rileva che si tratta di un caso bagatellare e chiede

quindi alla Corte di prescindere da ogni pena, così come per la contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti. Sulla commisurazione della pena, è imprescindibile

partire dalla situazione personale dell’imputato, egli ha sempre vissuto

un’infanzia ai margini del benessere. E’ cresciuto con la sola madre ed il suo

compagno oltre ai due fratellastri verso cui egli sentiva un affetto diverso

rispetto a quello che lui percepiva. La sua infanzia è stata carente di punti

di riferimento, egli dovette scontrarsi già in giovanissima età con la durezza

della vita. Terminate le scuole dell’obbligo ha iniziato un percorso di studi

professionale che però è fallito, ma malessere dell’imputato all’interno della

sua famiglia resta inascoltato, ciò che non è stato certamente d’aiuto per il IM

1, il quale è stato lasciato solo. Egli ha vissuto nel più completo precariato,

in famiglia la convivenza divenne presto anzi insostenibile. A 18 anni

l’equilibrio già fragile si spezza ed egli rimane totalmente solo. Senza punti

di riferimento e senza una casa, l’imputato ha vissuto alla giornata ma il

denaro non bastava mai. Nasce questa sua ossessione per le biciclette, che

apprezza, ciò che, combinata con la ricerca di una strada meno avversa per

rimanere a galla, farà in modo che l’imputato inizierà a rubare, imboccando la

cosiddetta cattiva strada nel bel mezzo della sua giovinezza. Sul suolo

svizzero sembra tutto più facile, i legittimi proprietari sembrano disinteressarsi

anche di beni di gran valore che lasciano incustoditi. L’imputato si dedica

così all’unica cosa che sembra riuscirgli e dargli anche qualche soddisfazione,

senza percepire la gravità di quello che stava facendo. Certo è, dunque, che IM

1 ha imboccato una strada sbagliata, ma il suo vissuto va considerato così come

la collaborazione prestata. Egli ha mostrato sincero pentimento ed in futuro

vuole davvero riprendere gli studi che aveva interrotto e non chiede altro che

una possibilità di riaggiustare la propria vita. La difesa chiede in

conclusione che la condanna proposta dal PP venga ridotta ad un massimo di 14

mesi e, ritenendo una prognosi favorevole su quella che sarà la condotta futura

dell’imputato, chiede che la pena sia posta al beneficio della sospensione

condizionale. L’espulsione è obbligatoria, ma deve avere una durata non

superiore a 5 anni. Chiede, infine, il dissequestro dei beni personali

dell’imputato.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 66a,70, 106, 139, 144, 147, 186 CP;

95 LCstr.;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. furto aggravato (siccome

commesso per mestiere), consumato e tentato

per avere,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, nel periodo,

25.06.2017-22.05.2018, agendo sia singolarmente, sia in correità con __________,

__________ (detto “__________”), __________ (detto “__________”), __________ e

tale “__________”, in 31 occasioni commesso, al fine di appropriarsene e di

procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, 26 furti di biciclette di

alta gamma, 6 furti di cose mobili di vario genere (un telefonino, vari

portafogli, un cavo dell’alimentazione, una borsetta e vari occhiali da sole) e

tentato di sottrarre 2 biciclette di alta gamma, per un valore complessivo di

CHF 82'066.95 ed EUR 24'414.95, rivendendo poi parte della refurtiva a terzi

(una bicicletta tramite __________ e le altre a __________ e __________),

realizzando un guadagno personale complessivo di almeno EUR 3’130.-;

1.2. ripetuto danneggiamento

per avere,

a __________, __________, __________ e __________, nel periodo

14.08.2017-05.05.2018, in correità con terzi, danneggiato cose mobili altrui al

fine di perpetrare i furti, rispettivamente i tentati furti di cui al punto

1.1, provocando danni materiali per almeno complessivi CHF 3'843.60;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

per avere,

per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli

aventi diritto all’interno di spazi privati, quali autorimesse, cantine e

tettoie adiacenti alle case di abitazione al fine di compiere i relativi furti;

1.4. ripetuto abuso di un

impianto per l’elaborazione di dati, consumato e tentato

per avere,

a __________, __________, __________ (I) ed in altre località non

meglio precisate, nel periodo 07.11.2017- 25.04.2018, sia singolarmente, sia in

correità con altri, servendosi in modo abusivo e indebito di dati, influito,

rispettivamente tentato di influire, su di un processo elettronico di

trattamento di dati, provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti

un trasferimento di attivi in danno di terzi;

in specie, per avere effettuato indebitamente, rispettivamente

tentato di effettuare, degli acquisti di merce per complessivi EUR 2'297.94,

rispettivamente tentato di effettuare un acquisto del valore di CHF 1'140.-, in

negozi, sportelli automatici, esercizi pubblici e via Internet, utilizzando

(direttamente oppure tramite terzi per suo conto) le carte di credito

sottratte;

1.5. guida senza autorizzazione

per avere,

a __________, nel periodo 14-24.08.2017, condotto lo scooter marca

Booster, con targhe italiane, di proprietà di tale “__________”, senza essere

titolare della licenza di condurre richiesta;

1.6. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

in Svizzera, in località del Canton Ticino non meglio precisata,

nel periodo 27.09.2015-22.05.2018, senza essere autorizzato, consumato, in

almeno tre occasioni, un quantitativo complessivo di almeno 1 grammo di

marijuana, sotto forma di spinelli;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’aggravante della banda di cui al punto 1 dell’AA.

3.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato:

- alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

- alla multa di fr. 100.-,

con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva pari ad 1 (uno) giorno (art. 106, cpv 2 CP).

4.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di

anni 3 (tre).

5.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

6.

Eventuali pretese degli

accusatori privati sono rinviate al competente foro civile.

7.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 8'979.00

spese fr. 500.00

IVA (7,7%) fr. 729.88

totale fr. 10'208.88

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’208.88 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Accusatori

Privati: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'183.10

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 461.30

fr. 5'244.40

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