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Decisione

72.2018.163

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

- il

punto 3 è modificato nel senso che la contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti è ripetuta;

- il

periodo di cui al punto 3 parte dal 21 novembre 2018, essendo gli episodi

precedenti prescritti.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: le rapine e la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti sono

ammesse, mentre è contestato il reato di furto. Al proposito il PP rileva che

il DNA dell’imputata è stato trovato su una bottiglietta all’interno del camper

e lei stessa ha ammesso di esserci entrata. Non si comprende perché l’AP

avrebbe dovuto denunciare la scomparsa di oggetti di poco valore. Ritenuti

anche i precedenti specifici dell’imputata, nonché il fatto che non abbiamo

motivo per non credere al denunciante, chiede la condanna dell’imputata anche

per il furto.

In diritto, osserva che il reato di rapina è chiaramente adempiuto

tramite l’uso della violenza, finalizzata alla perpetrazione dei furti.

La colpa di IM 1, secondo l’accusa, è particolarmente grave,

perché ha commesso reiteratamente, nel giro di un breve lasso di tempo, un

reato che intacca non solo il patrimonio, ma anche l’integrità fisica della

persona. L’imputata ha agito per fine egoistico, e meglio per mero scopo di

lucro, agendo nei confronti di persone anziane, sapendo che avrebbe potuto, con

il suo agire, anche causare ferite di grave entità, trattandosi di persone molto

fragili. Si tratta di un comportamento particolarmente odioso e riprovevole,

proprio per la scelta di rapinare vittime di una certa età e quindi molto

vulnerabili. Con il suo agire IM 1 ha mostrato un’incredibile propensione a

delinquere e una grande spregiudicatezza, agendo in pieno giorno. L’imputata

non si è assunta appieno la responsabilità di quanto commesso, ascrivendo il

suo agire a fattori esterni. A suo favore possiamo ritenere una certa

collaborazione e il suo vissuto comunque non facile.

Il PP riassume le conclusioni della perizia psichiatrica del dr. __________.

Ritiene che unicamente una pena detentiva, accompagnata

eventualmente da una misura, possa trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati.

S’impone pertanto, a mente dell’accusa, di rendere effettiva la pena detentiva

e accompagnarla a una misura. Detta misura non può essere costituita da un

trattamento ambulatoriale, ma deve intervenire in modo stazionario. Come ha

stabilito il perito, ci vuole anche la buona volontà dell’imputata, che sembra

non esservi. Lascia comunque alla Corte se ordinare una misura o meno. La

misura adeguata risulta essere un trattamento stazionario, ordinato anche

contro la sua volontà.

Il PP conclude chiedendo che l’imputata venga condannata a 23

(ventitre) mesi di pena detentiva, pena sospesa ex art. 57 CP per permettere

una misura ai sensi dell’art. 60 CP, pena totalmente aggiuntiva a tutte le

condanne pronunciate dopo luglio 2013;

- la dott. iur. __________,

difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: premesso che IM 1 è consapevole di quelle che sono le sue

responsabilità, la difesa espone la situazione personale e la vita anteriore

della sua assistita, ponendo l’accento sul fatto che ella ha sicuramente

vissuto un’infanzia e un’adolescenza difficili ed ha vissuto situazioni emotive

traumatiche, con una madre fragile e incapace di accudirla e un padre assente. IM

1 è cresciuta senza riferimenti e senza amore, un po’ con la nonna e un po’ con

una tata, senza regole né norme. Dopo alcuni mesi trascorsi a viaggiare è

tornata dalla madre e in questo periodo di smarrimento ha iniziato a bere

frequentemente, e da qui è nata la causa di tutti i suoi problemi. Sono,

infatti, iniziati i numerosi ricoveri. I reati commessi sono da mettere in

relazione diretta con le turbe psichiche di cui soffre.

Vi sono alcuni punti dell’atto d’accusa che, a mente della difesa,

devono essere precisati. Ritiene opportuno sottolineare il movente, e meglio

che IM 1 voleva ottenere denaro per comprare alcolici per il suo impellente

bisogno di bere, dovuto al suo disturbo. IM 1 non ha pianificato il reato, non

ha scelto le vittime, ma tutto è stato casuale e improvviso; la stessa ha

dichiarato che a quell’ora c’erano solo persone anziane in giro per __________.

Se non fosse stato un atto impulsivo, non avrebbe agito in pieno centro, la

domenica di Pasqua, e avrebbe scelto un luogo isolato.

Quanto al punto 1.1 dell’atto d’accusa, IM 1 non aveva intenzione

di far cadere ACPR 2, e per quanto riguarda il punto 1.2, contesta di avere

preso per la gola ACPR 1, fatto peraltro non supportato da documentazione

medica.

Riassume le conclusioni del perito psichiatrico, osservando che

secondo la difesa erano alterate anche le sue capacità cognitive.

Riguardo al punto 2 dell’atto d’accusa, la difesa rileva che i

fatti sono erroneamente accertati. IM 1 contesta di avere sottratto gli

oggetti. In virtù del fatto che ha ammesso gli altri fatti imputatile, bisogna

credere a questa sua contestazione. È comunque contestato il valore della

refurtiva, che non poggia su alcun documento. In virtù del principio in dubio

pro reo bisogna considerare un valore della refurtiva inferiore a CHF 300.00,

motivo per cui si tratta di furto di lieve entità, per cui la querela è stata

ritirata. Chiede quindi l’assoluzione della sua assistita dal reato di furto.

Per quanto concerne il punto 3 dell’atto d’accusa, la difesa

precisa che, in assenza di constatazioni oggettive, i quantitativi vanno

ridimensionati a favore dell’imputata, nel senso che l’imprecisato quantitativo

di cocaina sia limitato a 10 grammi.

Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto

della scemata imputabilità, del sincero pentimento, della situazione personale

e del carcere preventivo sofferto, periodo in cui l’imputata ha sempre tenuto

un comportamento corretto.

Osserva che il dr. __________ ha ritenuto indicata una misura

terapeutica stazionaria presso __________, per cui la difesa si rimette al

giudizio della Corte. La pena che questa Corte le infliggerà non deve impedire

la sua risocializzazione, soprattutto perché si tratta di una ragazza giovane,

per cui una modifica della personalità è ancora possibile, come peraltro

indicato dallo stesso perito. IM 1 necessita anche di educazione. Chiede di

ascoltare il grido di aiuto della ragazza. Dubbi per quanto concerne una

prognosi favorevole possono essere sicuramente legittimi, ma questo non

significa che la stessa non possa cambiare la sua vita futura. Occorre offrire

una, forse l’ultima, occasione per reinserirsi nella società, grazie a una

privazione della libertà non troppo lunga, in modo che possa investire il più

presto possibile le sue energie ad esempio nella ricerca di un lavoro.

La difesa conclude chiedendo la riduzione della condanna richiesta

dalla pubblica accusa e che la stessa sia posta al beneficio della sospensione

condizionale ex art. 57 CP. Per la durata del periodo di prova e la misura

terapeutica si rimette al giudizio della Corte.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 19, 22, 40,

42, 47, 49, 51, 56 e segg., 69, 70, 106, 139, 140 CP;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

1.1. rapina ripetuta, consumata

e tentata

per avere,

il 1. aprile 2018, a __________, commesso, rispettivamente tentato

di commettere un furto usando violenza contro una persona, e meglio per avere,

1.1.1. verso le ore 17:00,

raggiungendola da tergo, cingendola con le braccia facendola cadere a terra,

sottratto a ACPR 2 la borsetta che portava a tracolla, contenente fazzoletti,

le chiavi di casa e denaro contante pari a CHF 19.50, nonché per avere,

1.1.2. verso le ore 17:15,

raggiungendola da tergo, afferrandole il braccio sinistro e la borsetta,

scuotendola e afferrandola per la gola, tentato di sottrarre ad ACPR 1 la

borsetta che portava a tracolla, non riuscendovi grazie alla reazione della vittima

e all’intervento di un passante;

1.2. furto

per avere,

in data imprecisata tra il 1. e il 17 luglio 2013, a __________,

agendo in correità con un terzo, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto e al fine di appropriarsene, sottratto dal camper di proprietà di __________,

previo scasso della porta, cose mobili altrui, e meglio una mascherina

autoradio e un ferro per tende da sole, per un valore complessivo di CHF

600.00;

1.3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo 21 novembre 2015 – 1. aprile 2018, a __________, __________

e in altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato un

imprecisato quantitativo di cocaina, 0.2 grammi di eroina e 3 grammi di

marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quelle di cui ai

decreti d’accusa del 4 ottobre 2013, 15 febbraio 2016 e 20 aprile 2017 del

Ministero Pubblico del Canton Ticino,

IM 1 è condannata

2.1

alla pena detentiva di 22

(ventidue) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3.

È ordinato il trattamento

stazionario della tossicodipendenza ex art. 60 CP.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa per dar luogo al trattamento stazionario di cui sopra.

5.

È ordinato il dissequestro

del cellulare e della carta SIM sotto sequestro, previa cancellazione delle

memorie, i cui costi sono da anticipare dall’imputata.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico della condannata.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 3'923.85

spese fr. 137.50

IVA (7,7%) fr. 312.70

totale fr. 4'374.05

7.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’374.05 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 10'032.60

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 91.55

fr. 11'024.15

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